Contract
I singoli contratti: factoring
LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E’ INOPPONIBILE AL “FACTOR”
Cass. sez. III, 25 marzo 1999, n. 2821 - Pres Xxxxxxxx A - Rel Xxxxxxx M- PM Maccarone V (Diff.) - Consortile Ferr. Empoli Srl c. Centro Factoring SpA
Obbligazioni in genere - Cessione dei crediti
- In genere - Factoring - Risoluzione per ina- dempimento - Opponibilità al factor da parte del debitore ceduto - Configurabilità.
In tema di factoring è opponibile al factor-ces- sionario da parte del debitore ceduto la risolu- zione per inadempimento a norma dell’art. 1662, secondo comma Codice civile, avente efficacia ex tunc (nel caso di specie) la S. C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato in ter- mini generali il principio dell’inopponibilità del- la risoluzione del contratto di appalto al cessio- nario di crediti inerenti a tale rapporto, allorché quest’ultimo si sia estinto successivamente alla conoscenza o all’accettazione della cessione da parte del ceduto.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 23 aprile 1987, la Società Consortile Ferrovia Empoli-Siena, cor- rente in Ravenna, in persona le suo legale rappre- sentante, premesso che il Presidente del Tribuna- le di Firenze, con decreto provvisoriamente ese- cutivo emesso il 14/3/87 su ricorso ex art. 633 ss. Codice di procedura civile della s.p.a. Centro Factoring, le aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 167.313.401 (di cui L. 165.950.000 per capitale) in ragione dell’avvenuta cessione alla ricorrente di un credito, nei confronti della società Ferrovia Empoli-Siena, vantato dall’Im- presa Xxxxx Xxxxxxx cav. Orazio per l’esecuzione di lavori relativi al tratto ferroviario Empoli-Sie- na oggetto di diversi contratti d’appalto (con lo stesso ricorso la s.p.a. Centro Factoring aveva chiesto ed ottenuto ingiunzione al pagamento della somma di L. 134.844.760 nei confronti dell’Impresa Xxxxxxx per rivalsa ed anticipazioni previste dal contratto di factoring e di Massinelli Elime in Xxxxxxx quale fideiubente di tale credi- to); ciò premesso, proponeva opposizione per i seguenti motivi:
1) il decreto era nullo per l’incompetenza territo- riale del Presidente del Tribunale adito, perché sia in base al foro generale delle persone giuridi- che (la società Ferrovia Empoli-Siena aveva sede a Ravenna), sia in base al foro convenzionale esclusivo previsto dai contratti d’appalto stipula- ti con l’Impresa Xxxxxxx, la competenza loci ra- tione spettava al Tribunale di Ravenna, non po-
tendosi desumere la competenza del Tribunale di Firenze in base al criterio del locus destinatae so- lutionis ex artt. 1182, terzo comma, Codice civile e 20 Codice di procedura civile inerendo, nella specie, il pagamento di un credito non pacifico e di importo indeterminato;
2) il procedimento monitorio era inammissibile non essendo i documenti prodotti idonei a fornire la necessaria prova scritta;
3) anomalo era il cumulo delle ingiunzioni verso soggetti diversi praticato dalla ricorrente;
4) il credito ceduto era inesistente per la pregres- sa risoluzione del contratto d’appalto, verificata- si per colpa dell’Impresa Xxxxxxx ed avente effet- to retroattivo, con il conseguente obbligo per cia- scuna delle parti di restituire quanto ricevuto in virtù delle prestazioni già eseguite: onde il credi- to dell’Impresa Xxxxxxx ceduto alla Centro Facto- ring, travolto dalla sopravvenuta risoluzione dell’appalto, doveva ritenersi inesistente e tale si- tuazione era opponibile alla cessionaria dal mo- mento che, in linea di principio, il debitore cedu- to è legittimato ad apporre al creditore cessiona- rio tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore cedente.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, la Centro Factoring s.p.a. contestava la fondatezza dell’opposizione sotto tutti i profili.
Espletata istruzione puramente documentale, con sentenza 10 luglio 1991, l’adito Tribunale riget- tava l’opposizione, ponendo le spese processuali a carico dell’opponente.
Quest’ultima proponeva gravame al quale resi- steva l’opposta e la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 18 novembre 1995, lo rigettava, con ulteriore condanna della Società Consortile alle spese del grado, affermando:
– che andava preliminarmente ribadito il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale (e sul punto anche l’attuale ricorrente riconosce al giudi- ce di appello di avere persuasivamente motivato);
– nel merito, che non poteva essere opposta, da parte della Società Consortile al Centro Facto- ring, la risoluzione del contratto di appalto con l’Impresa Xxxxxxx, avvenuta dopo la cessione del credito in quanto: pur trattandosi di crediti relati- vi ad acconti, il carattere provvisorio di questi ul- timi non escludeva che si trattasse di diritti defi- nitivi e perfetti, ancorché non pregiudizievoli del- la determinazione finale del corrispettivo ex art. 1665 Codice civile; che pur potendo - in caso di cessione di crediti - il ceduto opporre al cessiona- rio tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, tale opponibilità trovava limite nella posteriorità, rispetto alla cessione del credito ed alla sua conoscenza da parte del ceduto, del fatto giuridico determinante l’estinzione del credito;
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– che, nella specie, la risoluzione del contratto di appalto era avvenuta nell’ottobre 1986 e l’accet- tazione della cessione del credito il 9 maggio 1986 (fatti pacifici), con conseguente inopponi- bilità alla Centro Factoring dell’avvenuta risolu- zione.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso la Società Consortile Ferrovia Empoli-Sie- na, affidandolo ad un solo motivo. Ha resistito il Centro Factoring con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
Con l’unico mezzo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1662, 1665, 1668, 1260 ss. e 1458 Codice civile in rela- zione all’art. 360 n. 3 Codice di procedura civile censura la sentenza impugnata per avere afferma- to l’inopponibilità, da parte di essa debitrice ce- duta al factor cessionario, della risoluzione del contratto di appalto con l’Impresa Xxxxxxx, avve- nuta ai sensi dell’art. 1662, secondo comma Co- dice civile, dopo la comunicazione e l’accettazio- ne della cessione dei crediti, senza rilevare che:
- per regola generale, nel caso di cessione di cre- diti, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente;
- nella specie, trattandosi di acconti corrisposti in corso d’opera sulla base degli stati di avanza- mento dei lavori, si era in presenza di crediti non pieni ed incondizionati, ma incerti e provvisori (atteso che l’unico credito dell’appaltatore al pa- gamento del corrispettivo diventa certo, liquido ed esigibile solo dopo l’ultimazione, la verifica e l’accettazione dell’opera), che non pregiudicano la sussistenza e la misura del credito finale;
- che, pertanto, l’avvenuta risoluzione del con- tratto di appalto per inadempimento pacifico dell’appaltatore Impresa Xxxxxxx, non ha impor- tato l’estinzione di tali crediti per fatto sopravve- nuto, ma ne ha impedito l’insorgenza, stante l’ef- ficacia retroattiva della risoluzione ex art. 1458, primo comma, Codice civile.
Ancorché non tutte le suesposte prospettazioni siano condivisibili, la doglianza è sostanzialmen- te fondata; e valga il vero.
Va innanzi tutto precisato che gli acconti dovuti dal committente in corso d’opera correlati agli stati di avanzamento dei lavori, pur avendo carat- tere provvisorio e non definitivo (nel senso che la loro corresponsione non pregiudica nessuna que- stione circa l’esattezza dell’adempimento dell’appaltatore e la determinazione del credito finale di quest’ultimo), costituiscono veri e pro- pri crediti, per il conseguimento dei quali l’appal- tatore può agire in giudizio senza attendere l’ap- provazione del collaudo (Xxxx. 6 marzo 1980, n. 1513); pertanto la tesi del ricorrente che esclude, con riguardo agli acconti in corso d’opera, la na- tura di crediti perfetti, non è condivisibile.
Chiarito quanto innanzi, nella presente causa si verte in tema di factoring, cioè di un istituto che la pratica degli affari ha ripreso dall’esperienza americana: nel factoring si ha una complessa ne- goziazione nell’ambito della quale, essenzial- mente, si configura l’impegno prestato da una
parte (factor) di rendersi cessionario di tutto o di una parte dei crediti già maturati o che mature- ranno a favore di un imprenditore a seguito di forniture o scambi di beni o servizi; ed ancorché il nucleo essenziale del negozio sia costituito dal- la cessione dei crediti d’impresa, esso non si esaurisce nella sola cessione, poiché altrimenti non si differenzierebbe dall’istituto tipico disci- plinato dall’art. 1260 ss. Codice civile. Tuttavia fin dalle prime decisioni la giurisprudenza ha ap- plicato pedissequamente, in materia di factoring, proprio le norme sulla cessione dei crediti; e mal- grado autorevole dottrina abbia denunciato che una rigida applicazione di tali norme possa ritar- dare sensibilmente la speditezza di un’operazio- ne escogitata, nei paesi di capitalismo avanzato, nel quadro dei nuovi strumenti di finanziamento indiretto delle imprese, anche il recente e singo- lare intervento legislativo in materia (legge 21 febbraio 1991, n. 52 rubricata come “disciplina della cessione dei crediti di impresa”), recita te- stualmente che “resta salva l’applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito” (art. 1, n. 2, legge cit.). Trattasi di una normativa che lungi - forse intenzionalmente - dal fornire una disciplina organica del contratto di factoring (neppure menzionato con l’espressione anglofo- na a favore della generica dizione di “disciplina dei crediti di impresa”), ha quantomeno risolto i dubbi originariamente insorti circa la cedibilità di crediti futuri e di crediti in massa (art. 3); cosic- ché per rinvenire una regolamentazione più com- pleta deve farsi riferimento alla legge 14 luglio 1993 n. 260 di ratifica ed esecuzione della Con- venzione Unidroit sul factoring internazionale di Ottawa del 28 maggio 1988.
Ora problema fondamentale - e decisivo ai fini della presente causa - è quello di stabilire quali ec- cezioni siano opponibili, da parte del debitore ce- duto, al factor-cessionario, poiché a differenza di quanto stabilito per la delegazione (art. 1271 Codi- ce civile), per l’espromissione (art. 1272 Codice civile) e per le obbligazioni solidali (art. 1297 Co- dice civile), in tema di cessione dei crediti né il co- dice civile, né la legge n. 52 del 1991 cit. hanno previsto una normativa apposita che disciplini il trasferimento delle eccezioni, così come per le azioni. In dottrina, escluso che la questione possa essere risolta sulla base di un generico richiamo ai principi espressi dagli artt. 1263 (effetti della ces- sione sugli accessori del credito) e 1248 Codice ci- vile (inopponibilità della compensazione), ovvero della regola giurisprudenziale per cui il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezio- ni che avrebbe potuto opporre al cedente, si sono distinte due serie di eccezioni:
1) quelle attinenti alla fonte negoziale del credito (inesistenza, nullità, annullabilità del negozio da cui è sorto il rapporto obbligatorio), sempre op- ponibili al factor-cessionario come al cedente;
2) quelle attinenti a fatti posteriori al rapporto ob- bligatorio, volte a ridurre od eliminare il debito ceduto, ed allora si distingue a seconda che il fat- to costitutivo dell’eccezione si sia verificato pri- ma o dopo la conseguita conoscenza dell’atto da parte del ceduto, essendo opponibile al factor
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l’eccezione sorta prima di tale conoscenza ed inopponibile se il ceduto conosceva già il trasferi- mento del credito. Insomma, il criterio ispiratore della doppia distinzione è di evitare che eventuali accordi tra cedente e ceduto in danno del cessio- nario, dopo la notifica della cessione ed idonei ad estinguere o modificare il credito, rendano l’isti- tuto del factoring un negozio di pura alea.
Per quanto riguarda la giurisprudenza, le preva- lenti pronunce di merito edite sono ispirate pre- valentemente al criterio che non siano opponibili al cessionario quei fatti modificativi, estintivi od impeditivi del credito ceduto verificatisi nei rap- porti fra cedente e ceduto successivamente al tra- sferimento del credito. Dal canto suo, l’unica sentenza di questa Corte pertinente al caso di spe- cie, dopo avere richiamato il principio che, nella cessione di credito, il debitore ceduto può oppor- re al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’originario creditore, ha preci- sato che se, “tuttavia, dopo la cessione interven- gano fatti che incidono sulla entità, esigibilità o estinzione del credito, la loro efficacia deve esse- re considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva che si è stabilita in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto, dopo il perfezionamento della cessione, che av- viene col semplice consenso, la risoluzione con- sensuale del contratto da cui traeva origine il cre- dito ceduto convenuta fra l’originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario, in quanto, una volta realizzato il tra- sferimento del diritto, il cedente perde la disponi- bilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore cedu- to, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza” (Xxxx. 7 aprile 1979, n. 1992). Trattasi di un precedente particolarmente signifi- cativo perché su di esso il giudice fiorentino ha fondato la sua pronuncia, interpretandolo come l’espressione del principio generale dell’inoppo- nibilità dei fatti giuridici determinanti l’estinzio- ne del credito (annullamento, nullità, risoluzione, prescrizione) posteriori alla cessione del credito stesso. Ma tale giudice ha dimenticato che pro- prio quella pronuncia indicava due dati fonda- mentali ed utili ai fini della decisione della con- troversia; che l’efficacia dei fatti successivi alla cessione del credito ed incidenti sul medesimo “deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva che si è stabilita in dipen- denza del già perfezionato trasferimento del dirit-
to”; che, nella specie, l’inopponibilità riguardava una risoluzione consensuale, cioè un atto di di- sposizione del negozio che aveva dato origine al credito, intercorso fra il debitore ceduto ed il cre- ditore cedente, in danno del factor-cessionario, ed avente efficacia ex nunc. Ambedue questi ele- menti paiono volti al fine di contemperare gli op- posti interessi del ceduto (di non vedersi pregiu- dicato da una cessione in frode) e del cessionario (di individuare un momento oltre il quale non possono più essergli opposti eventi estintivi rela- tivi al rapporto originario), con riguardo alla na- tura ed agli effetti di tali eventi. Se così è - come pare difficilmente contestabile - la statuizione del giudice di appello (che “la risoluzione del con- tratto di appalto e i suoi effetti sul rapporto so- stanziale non siano opponibili al creditore xxxxxx- xxxxx, il quale resta legittimato ad esercitare il di- ritto cedutogli nei confronti del debitore ceduto”) non appare corretta in quanto:
- deriva da un preteso principio generale dell’inopponibilità della risoluzione del contratto di appalto al cessionario di crediti inerenti a tale rapporto, allorché quest’ultimo si sia estinto suc- cessivamente alla conoscenza od all’accettazione della cessione da parte del ceduto;
- omette di considerare che, nella specie, si tratta- va di risoluzione per inadempimento dell’appal- tatore, ai sensi dell’art. 1662, secondo comma, Codice civile e, quindi, con efficacia ex tunc, at- teso che la risoluzione del contratto di appalto, fuori dei casi specificamente regolati dalla legge (artt. 1666, 1671 e 1677 Codice civile), non si sottrae alla regola generale di cui all’art. 1458, primo comma, Codice civile e non potendo l’ap- palto annoverarsi tra i contratti ad esecuzione continuata o periodica, neppure nell’ipotesi di corresponsione di acconti in corso d’opera (Cass. 19 febbraio 1968, n. 574).
Ciò premesso, il ricorso va accolto, con conse- guente cassazione dell’impugnata sentenza e rin- vio della causa ad altro giudice che provvederà ad un nuovo esame, alla luce dei criteri e dei prin- cipi esposti. Tale giudice, indicato in una diversa Sezione della stessa Corte a qua, pronuncerà an- che sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa ad una diversa Sezione della Corte di Appello di Firenze, anche per le spese di questo grado.
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IL COMMENTO
di Xxxxx Xxxxxxx
Il fatto
La società Alfa (società di fac- toring) proponendo ricorso ex art. 633 ss. Codice di procedura civile, aveva ottenuto un’in- giunzione di pagamento avver- so la società Beta, debitrice ce-
duta, in ragione della avvenuta cessione alla società Alfa, da parte della società Gamma (cre- ditore cedente) di un credito nei confronti della società Beta per l’esecuzione di lavori che risul- xxxxxx essere oggetto di diversi contratti di appalto.
La società Beta con citazione proponeva opposizione fra l’al- tro perchè il credito era inesi- stente per la pregressa risolu- zione del contratto di appalto, verificatasi per colpa della so- cietà Gamma ed avente effetto retroattivo, con il conseguente
obbligo per ciascuna delle parti di restituire quanto ricevuto in virtù delle prestazioni già ese- guite, situazione opponibile alla cessionaria dato che in linea di principio il debitore ceduto è le- gittimato ad opporre al credito- re cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore cedente.
Il Tribunale rigettava l’opposi- zione di Beta, e la Corte d’App- pello confermava statuendo che nella specie, la risoluzione del contratto di appalto era avvenu- ta successivamente alla accetta- zione della cessione del credito, con conseguente inopponibilità alla Soc. Alfa.
Il ricorso della società Beta è ac- colta dalla Suprema Corte, che censura la statuizione del giudi- ce di Appello per aver omesso di considerare che, nella specie, si trattava di risoluzione per ina- dempimento dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1662, secondo comma, Codice civile, e quindi con efficacia ex tunc, atteso che la risoluzione del contratto di appalto, fuori dei casi specifica- mente regolati dalla legge (art. 1666, 1671, e 1677 Codice civi- le) non si sottrae alla regola ge- nerale di cui all’art. 1458, primo comma Codice civile non po- tendo l’appalto annoverarsi tra i contratti ad esecuzione conti- nuata o periodica, neppure nell’ipotesi di corresponsione di acconti in corso di opera.
La Suprema Corte afferma quindi che è opponibile al fac- tor cessionario dei crediti ed ac- conti, da parte del debitore ce- duto, la risoluzione per inadem- pimento a norma dell’art. 1662, secondo xxxxx Xxxxxx civile, avente efficacia ex tunc.
Il regime delle eccezioni nel factoring
La pronuncia che si annota ha il pregio di contribuire a far luce sulle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al factor.
In tema di factoring il regime delle eccezioni è stato a lungo discusso, ma sarà motivo anche in futuro di dubbi nelle corti ed in dottrina (1).
Manca una normativa apposi- ta (2).
Occorre, da una parte, evitare
che la cessione pregiudichi la posizione del debitore ceduto e dall’altra parte salvaguardare la posizione del cessionario, im- pedendo che, ai sensi dell’art. 1264 Codice civile, una volta avuta notizia della avvenuta cessione il debitore ceduto pos- sa, mediante negozi giuridici realizzati con la partecipazione del creditore cedente, modifica- re la propria posizione nei con- fronti ed a danno del cessiona- rio (3).
A tal proposito, dalla dottrina (4), vengono enucleati diversi tipi di eccezioni. Queste vengo- no identificate a seconda delle loro peculiarità in:
a) eccezioni inerenti ai rapporti personali tra debitore ceduto e factor (5), a loro volta divisibili in due categorie, eccezioni so- stanziali (6) ed eccezioni pro- cessuali (7);
b) eccezioni basate sulla ces- sione in quanto tale (8), com- prendenti il problema della in- cedibilità del credito, di natura convenzionale e legale. Nella categoria delle eccezioni ba- sate sulla cessione in quanto tale vengono compresi anche i vizi della cessione, riguardan- ti la validità della cessione stessa (9);
c) eccezioni che potevano esse- re opposte al cedente, a loro volta riconducibili a due cate- gorie, le eccezioni inerenti alla validità del contratto di base
(10) e le eccezioni che riguarda- no il credito (11);
d) ulteriori eccezioni si fondano sulla avvenuta estinzione del credito, ad esempio per l’avve- nuto pagamento o per la pre- scrizione del debito.
L’articolo 1264 Codice civile, regola l’effetto liberatorio di un eventuale pagamento al ceden- te.
Le eccezioni opponibili dal debitore ceduto
al factor
Il problema è di stabilire quali siano le eccezioni che il debito- re ceduto può opporre al factor- cessionario e quali invece non possono essergli opposte. In dottrina (12) é pacifico che il debitore possa opporre al factor le eccezioni inerenti al contratto
da cui deriva il credito ceduto. Sono opponibili le eccezioni che trovano la loro origine nell’esecuzione del contratto (13), ad esempio: le eccezioni di inadempimento, di inesatto adempimento e di mutamento delle condizioni patrimoniali della controparte; altre hanno il loro fondamento nelle garanzie stabilite ex lege, tipica è quella di esistenza di vizi nel bene venduto.
Altra situazione è quella che ha ad oggetto il contratto di cessio- ne. Se il contratto di cessione ri- sulta, per causa originaria o so- pravvenuta, inefficace e il debi- tore adempie ugualmente al fac- tor, il suo pagamento non avrà efficacia liberatoria. Vi è quindi l’interesse del debitore ceduto ad opporsi alle pretese di adem- pimento del cessionario ecce-
Note:
(1) Frignani, Factoring, Leasing, fran- chising, Venture capital, Leverage buy-out, Hardship clause, Countertra- de, Cash and carry, Merchandising, Know-how, securitization, Torino, 82.
(2) Fossati - Porro, Il factoring, aspetti economici, finanziari e giuridici, Mila- no, 1994, 200.
(3) Chinè, Le eccezioni processuali nei rapporti tra debitore ceduto e fac- tor, in Giust. civ., I, 1994, 2031.
(4) Xxxxxxxx, op. cit., 82.
(5) Xxxxxxxx, op. cit., 83.
(6) Xxxxxxxxx, I problemi giuridici del factoring, in Riv. dir. civ., 1978, I,, 319, nota 73.
(7) Xxxxxxxxx, voce “Eccezione (teoria generale)” in Enc. dir., XIV, 1965, 161 ss.
(8) Frignani, op. cit,. 84.
(9) Fossati, Porro, Il factoring, Milano, 1980, 305.
(10) App. Bologna, 16 gennaio 1976, Ifitalia c. Cus di Guizzardi (riportata in Xxxxxxx, Porro, op. cit.); Trib. Milano 9 giugno 1980.
(11) Trib. Milano, 19 luglio 1973, Ifita- lia c. MAP, in Giur., it., 1975, I, 2, 538 con nota di Xxxxxxxx, Il difficile cammi- no del factoring.
(12) Xxxxxxxxx, I problemi giuridici del factoring, in Riv. dir. civ., I, 1978, 320; Fossati - Porro, Il factoring, aspetti economici, finanziari e giuridici, Mila- no, 1994, 201.
(13) Xxxxxxxx, Recenti sviluppi del fac- toring in Italia, in Nuovi tipi contrattua- li e tecniche di redazione nella pratica commerciale, Milano, 1978, 207; Car- nevali, I problemi giuridici del facto- ring, in Riv. dir. civ., I, 1978, 321.
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pendo la causa di inefficacia del contratto di factoring (14).
Le questioni più problematiche, comunque, riguardano l’oppo- nibilità delle eccezioni relative alla validità del rapporto origi- nario.
Nell’identificare quali siano le eccezioni che possono essere validamente opposte dal debito- re ceduto al factor non si può prescindere dal principio gene- rale, da porre come base, secon- do il quale la cessione non deve essere causa di un aggravamen- to della posizione del debitore ceduto (15); e questi, successi- vamente alla notifica della av- venuta cessione, non deve pre- giudicare la posizione del ces- sionario stipulando contratti, con l’originario creditore, che modifichino la situazione esi- stente (16). Per tali ragioni e per il fatto che la cessione del credi- to realizza il trasferimento del credito così come esistente fra i contraenti originari, risultano opponibili tutte le eccezioni che trovano la loro origine nei difet- ti genetici della fonte negoziale al credito ceduto, purché si fac- ciano le dovute precisazioni.
Le eccezioni che attengono alla fonte negoziale del credito, e che trovano la loro giustifica- zione nella inesistenza, nullità o annullabilità del negozio da cui è sorto il rapporto obbligatorio sono sempre opponibili al fac- tor-cessionario come lo sono al cedente (17). La Cassazione
(18) già in epoca risalente stabi- lisce il principio in base al qua- le possono opporsi al cessiona- rio solo le eccezioni opponibili al cedente, quindi quelle dirette contro la validità dell’originale rapporto, la nullità e l’annulla- bilità, e quelle dirette a far vale- re l’estinzione del credito, per l’avvenuto pagamento o per la prescrizione, in ogni caso prima che il debitore ne avesse avuto conoscenza. Afferma invece, la Suprema Corte, che “al contra- rio non possono opporsi le ec- cezioni che attengono al nego- zio di cessione perché il debito- re ne è rimasto estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull’obbligo di adempie- re, nonostante l’intervenuto mutamento del destinatario.” Vi sono poi le eccezioni che at- tengono a fatti posteriori alla
nascita del rapporto obbligato- rio, cioè quelle tendenti a ridur- re od eliminare il debito ceduto (19). Questo gruppo di eccezio- ni comprende i casi di compen- sazione, di novazione, di remis- sione, di dilazione del paga- mento e di risoluzione consen- suale del contratto (20). In tali casi, occorre distinguere a se- conda che il fatto costitutivo della eccezione si sia verificato prima o dopo la conseguita co- noscenza dell’atto da parte del ceduto.
Utilizzando un criterio tempora- le, possono essere opposte al factor solo quelle eccezioni il cui fatto costitutivo risale ad un periodo anteriore alla comuni- cazione fatta al debitore dell’av- venuta cessione del debito (21); tali eccezioni sono invece inop- ponibili dal debitore nel caso in cui il loro fatto costitutivo sia successivo alla comunicazione della cessione del debito (22). E con la notifica della cessione il cedente perde (23) la titolarità del diritto di credito e il debitore ceduto, dal momento in cui ha conoscenza della cessione, pas- sa, ove ponga in essere con l’ac- cordo del cedente una modifica- zione del rapporto creditizio, dallo stato di buona fede a quel- lo di mala fede (24).
A tale proposito, nel caso di ri- soluzione di un contratto, con- cordata tra la parte debitrice ce- duta a la parte creditrice ceden- te, verificatasi successivamente alla acquisita conoscenza, da parte del debitore, della cessio- ne del debito, la Corte di Appel- lo di Bologna (25) ritiene che “quando si tratti di eccezioni attinenti a fatti posteriori al rapporto obbligatorio, già vali- damente costituito... se il fatto modificato od estinto posto a fondamento della eccezione... avvenuto anche eventualmente dopo il trasferimento del credi- to... si è verificato dopo che al debitore ceduto era già noto il trapasso del credito dal prece- dente al nuovo creditore, la ec- cezione non è più opponibile al cessionario, essendo ormai di- venuta efficace la cessione nei confronti del debitore medesi- mo.”
La Corte perviene a questa con- clusione affermando che la ces- sione del credito prevista dall’ar-
ticolo 1260 ss Codice civile, rea- lizza una successione del xxxxxx- xxxxx nel solo lato attivo del rap- porto obbligatorio, senza neces- sità del consenso del debitore ce- duto. Il negozio si perfeziona con il semplice consenso mani- festato dal cedente.
A seguito di questa cessione il cessionario subentra nella me- desima posizione giuridica del cedente, e per tale ragione il de- bitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni che
Note:
(14) Xxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00 febbraio 1992, in I contratti di finanzia- mento dell’impresa, il leasing e il fac- toring, di X. Xxxx, Milano, 1997, 106.
(15) Ghia, op. cit., 107.
(16) Xxxxxxxx, Il factor per le piccole e medie imprese, a cura di Xxxxxxxxx, Milano, 1982, 124; Zuddas, Il contrat- to di Factoring, Napoli, 1983, 242.
(17) Trib. Verona 4 maggio 1987, in Giust. civ., I, 1988, 791; App. Bologna 16 gennaio 1986, in Fossati - Porro, Il factoring, 298; De Nova, Factoring, in Digesto disc. comm., V, Torino 1990, 359; Id., Nuovi contratti, Torino 1990, 97; Xxxxxxxxx, I problemi giuridici del factoring, in Riv . dir. civ. 1978, I, 320.
(18) Cass., 6 marzo 1962, n. 423 in
Giust. civ., 1962, I, 230.
(19) Clarizia, Il factoring, Torino, 1998, 115.
(20) Clarizia, op. cit., 115; Xxxxxxx - Xxxxx, op. cit., 201; Xxxxxxxx, Il facto- ring, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale fondata da Bigiavi, a cura di Xxxx e Bessone, II, Torino, 1991, 196 ss.; Xxxxxxxxx, Collaborazione alla gestione e finan- ziamento d’ impresa: il factoring in Eu- ropa, Milano 1981, 88; Frignani, voce “Factoring”, in Enc. giur. Treccani, XIII, Roma 1989, 2.
(21) Clarizia, op. cit., p. 115; Xxxxxxx - Porro, op. cit., 201.
(22) Trib. Roma 23 maggio 1994 (Ba- locco c. Spei Factoring), secondo cui il debitore ceduto che abbia accettato senza riserve la cessione non può op- porre al factor alcun credito in com- pensazione, decadendo dalla relativa eccezione.
(23) App. Milano, 29 marzo 1988, in
Riv. it. leasing, 1990, 165 con nota di
X. Xxxx, Xxxxx considerazioni in tema di contratto di factoring ed eccezioni opponibili dal debitore ceduto; Trib. Verona, 4 maggio 1987, in Foro it., 1988, I, 1, 1306; Cass., 7 aprile 1979,
n. 1992 in Foro it. rep., 1979, voce “Cessione dei crediti”.
(24) Fossati - Porro, op. cit., 201.
(25) App. Bologna, 13 febbraio 1976, in Il Factoring nella giurisprudenza, X. Xxxxxxxxxxxx, Milano, 1996, 314.
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avrebbe potuto opporre al ce- dente, ma come ricorda, non tutte le eccezioni sono sempre ed in ogni caso opponibili.
La Corte, in linea con la dottri- na su citata, identifica, da un la- to, le eccezioni che riguardano la validità del rapporto origina- rio e trovano la loro fonte nella nullità o annullabilità del nego- zio; queste vengono ritenute sempre opponibili, perché l’an- nullamento ha una efficacia re- troattiva, in quanto elimina il negozio. Dall’altro lato vengo- no individuate le eccezioni che hanno attinenza con fatti poste- riori al rapporto obbligatorio, già validamente costituito, e ri- volte a far valere la riduzione o l’estinzione del debito ceduto. E a tal proposito la Corte opera una distinzione sulla base del momento in cui si è verificato il fatto che viene posto a fonda- mento dell’eccezione, momen- to coincidente o meno con l’av- venuta conoscenza, da parte del debitore, della avvenuto trasfe- rimento del credito. Viene quin- di affermato che se il fatto si è verificato prima della cono- scenza da parte del debitore dell’avvenuta cessione, l’ecce- zione è opponibile al cessiona- rio, non avendo ancora efficacia le cessione nei confronti del de- bitore ceduto, mentre se il fatto modificativo o estintivo si è ve- rificato successivamente, il de- bitore era a conoscenza dell’av- venuta cessione, e di conse- guenza l’eccezione non è più opponibile al cessionario.
Il pregio della decisione della Corte di Xxxxxxx consiste nella sua approfondita analisi delle problematiche concernenti le eccezioni nel factoring, ed am- pliando le sue osservazioni fa rientrare fra i fatti estintivi dell’obbligazione anche la riso- luzione consensuale oltre che al pagamento; ulteriormente evi- denzia la differenza tra retroat- tività reale ed obbligatoria, pun- tualizzando che a differenza dell’invalidità, la cui retroatti- vità è reale per il difetto geneti- co della causa del negozio, la ri- soluzione ha effetto retroattivo obbligatorio, retroagisce, cioè, esclusivamente tra le parti e non anche riguardo ai terzi rimasti ad essa estranei. Ed è terzo, ri- masto estraneo al negozio,
l’avente causa successore a xxxx- lo particolare nel diritto di cre- dito ceduto. Quindi ne deriva che il terzo è ceduto senza il suo consenso e dunque questi non è tenuto a subire le conseguenze, per esso dannose, derivanti dal carattere liberatorio per i soli contraenti del negozio risoluti- vo per mutuo consenso, che ri- stabilisce fra essi la situazione anteriore al negozio estinto. Viene quindi ribadito il princi- pio secondo cui l’accordo, me- diante il quale cessa l’obbliga- zione, non ha di fronte ai terzi effetto retroattivo.
Ad ogni modo la dottrina evi- denzia come il criterio tempora- le non sia il più semplice da ap- plicare nella pratica, inoltre espone il factor al rischio che il cedente e il ceduto colludano ai suoi danni (26).
La risoluzione del rapporto sottostante il contratto
di cessione: effetti
Tornando alla questione presa in esame dalla decisione de qua, i Giudici della Cassazione analizzando le argomentazioni della sentenza di merito rileva- no che la Corte di Appello di Fi- renze, ispirandosi ai principi stabiliti dalla Suprema Corte
(27) si esprime riconfermando la tesi secondo cui tutti i fatti che vanno ad incidere sulla en- tità, esigibilità o estinzione del credito devono essere valutati alla luce della nuova situazione soggettiva che si è creata con l’attuazione del negozio di ces- sione. La conseguenza che la Corte di Xxxxxxx fa discendere dal suo ragionamento è nel sen- so che, successivamente al con- senso che perfeziona la cessio- ne, la risoluzione consensuale intervenuta fra il creditore ce- dente e debitore ceduto, essen- dosi nel frattempo cristallizzate le nuove e diverse posizioni soggettive, non è opponibile al cessionario, poiché il cedente avendo trasferito il diritto non può validamente disporne men- tre il ceduto a conoscenza della intervenuta cessione non può ignorare tale circostanza.
Il Supremo Collegio, nella sen- tenza che si commenta, pur con- fermando la bontà del principio,
richiamato dalla corte di merito, non lo ritiene applicabile alla fattispecie posta alla sua atten- zione, poiché evidenzia il fatto che nel caso precedente si trat- tava di una risoluzione consen- suale, avente efficacia ex nunc, intervenuta tra due soggetti im- possibilitati a disporre in alcun modo di diritti a loro non appar- tenenti e a danno del cessiona- rio e di conseguenza non oppo- nibile a quest’ultimo.
Nel caso in esame, invece, i presupposti sono completamen- te diversi, la risoluzione discen- de dall’inadempimento dell’ap- paltatore, non da un accordo in- tervenuto tra le parti a danno del terzo, essa ha quindi effica- cia ex tunc, dunque il debitore ceduto può opporla al factor- cessionario.
Si nota che nel caso in specie, in un primo momento mediante la cessione del credito, intervenu- ta tra il cedente ed il factor, si attua una modificazione sogget- tiva per la quale, come sopra esposto, il creditore originario perde la disponibilità del credi- to e la possibilità di negoziarlo validamente; mentre il factor- cessionario subentra nella me- desima posizione del cedente. In un secondo tempo si assiste al verificarsi di un evento non previsto; in questa serie di rap- porti e mutamenti soggettivi, divenuti definitivi, si interpone la disciplina del contratto di ap- palto. Il creditore originario ce- dente che è appaltatore risulta essere inadempiente ai sensi dell’art. 1662 Codice civile. Questa nuova situazione, inter- venuta successivamente al per- fezionarsi della cessione del credito, causa un mutamento delle situazioni soggettive che si sono stabilite in dipendenza del perfezionato trasferimento del diritto.
L’aspetto particolare è rappre- sentato dal fatto che il comma secondo dell’articolo 1662 Co- dice civile si riferisce ad una obbligazione che è ancora in
Note:
(26) Xxxxxxxxx, I problemi giuridici del factoring, in Riv. dir. civ., I, 1978, 322; Xxxxxxx - Xxxxx, op. cit., 201.
(27) Cass. 7 aprile 1979, n. 1992.
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corso di esecuzione, nel duplice senso (materiale il primo, giuri- dico il secondo) (28) che non solo stanno ancora svolgendosi i lavori, ma non è ancora scadu- to il termine finale - originaria- mente stabilito dalle parti, o fis- sato dal giudice, o ancora sem- plicemente implicito - affinché l’appaltatore si conformi alle condizioni stabilite dal contrat- to e a regola d’arte. Scaduto inutilmente il termine, la risolu- zione non avviene ipso iure, ma avviene per volontà unilaterale di parte. La risoluzione per vo- lontà di una sola parte del rap- porto negoziale sottostante al contratto di cessione, come qui detto, dovrebbe, sulla scorta di quanto visto sopra circa l’inop- ponibilità dei fatti che si verifi- xxxx successivamente al mo- mento in cui viene perfezionata la cessione del credito e della avvenuta conoscenza da parte del debitore ceduto, essere inopponibile al factor poiché, appunto, successiva alla cessio- ne.
Tuttavia, come sopra accenna- to, siamo di fronte ad un rime- dio eccezionale (29), che non sarebbe stato ammissibile nel silenzio della legge, perché nor- malmente l’esistenza stessa, e a maggior ragione la definitività dell’inadempimento, non pos- sono essere ancora individuate e valutate finché l’esecuzione del debitore sia ancora in corso (30).
Dall’inadempimento della pre- stazione discende l’applicazio- ne dell’articolo 1458 Codice ci- vile che disciplina la risoluzio- ne per inadempimento.
In questo caso, stante l’efficacia retroattiva della risoluzione ex art. 1458 Codice civile, la riso- luzione del contratto è detta rea- le, poiché gli effetti si trasmet- tono alla radice di esso, ed im- pedisce il sorgere dei crediti (31). Ne consegue che l’avve- nuta risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell’appaltatore impedisce l’in- sorgenza dei crediti che sono oggetto del contratto di cessio- ne.
Conclusioni
In sintesi, nella decisione de qua
la Suprema Corte richiama il
principio che perviene dall’uni- ca sentenza (32) sul tema in esa- me, la quale afferma che dopo il perfezionamento della cessione, che avviene con il semplice con- senso, la risoluzione consensua- le del contratto, da cui traeva origine il credito ceduto, non è opponibile al cessionario poiché avvenuto il trasferimento del di- ritto “il cedente perde la dispo- nibilità di esso e non può vali- damente negoziarlo... mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione non può ignorare tale circostanza”. Xx afferma che il Giudice di merito, richia- mando detta sentenza, non ha tenuto conto delle differenze tra la fattispecie in esame e i pre- supposti richiamati dalla prece- dente decisione.
Nel caso in esame la Corte Su- prema, contemperarando le contrapposte richieste di tutela delle parti coinvolte, analizza il problema alla luce del principio generale secondo cui la cessio- ne non deve essere causa di un aggravamento della posizione del debitore ceduto (33). E que- sti, successivamente alla notifi- ca della avvenuta cessione, non deve pregiudicare la posizione del cessionario stipulando con- tratti, con l’originario creditore, che modifichino la situazione esistente (34). Da questa attenta analisi ed alla luce delle prece- denti considerazioni viene dun- que rilevato che, pur ritenendo generalmente valido il principio dell’inopponibilità dei fatti de- terminanti l’estinzione del cre- dito, la situazione in esame non può essere regolata da tale prin- cipio. La Suprema Corte indivi- dua i presupposti di questo prin- cipio in due elementi fonda- mentali, attuazione di una riso- luzione consensuale, dunque presenza di un atto di disposi- zione del negozio che aveva da- to origine al negozio, ed effica- cia ex nunc dello stesso.
Invece, il caso sottoposto al suo giudizio presenta elementi di- versi. La Corte di Cassazione mette in risalto il fatto che la ri- soluzione deriva, non da un ac- cordo fra le parti - ceduto e ce- dente, bensì dalla inadempienza dell’appaltatore e quindi si con- figura il caso di una risoluzione con efficacia ex tunc, atteso che “la risoluzione del contratto di
appalto, fuori dai casi specifi- catamente regolati dalla legge, non si sottrae alla regola gene- rale di cui all’art. 1458, primo comma, Codice civile”.
Note:
(28) Xxxxxx X. – Iudica G., Dell’appal- to, in Commentario del codice civile Scialoja – Xxxxxx, 1992.
(29) Xxxxxx X. – Iudica G., op. cit., 284.
(30) Per tale ragione la Suprema Cor- te qualifica l’art. 1662 in termini di de- roga alle norme che regolano la riso- lubilità del contratto: Cass. 26 marzo 1983, n. 2153 in Arch. Civ., 1982, 718.
(31) Cass. 19 dicembre 1977, n. 5532 “detta retroattività toglie causa giustifi- cativa alle scambievoli attribuzioni pa- trimoniali già effettuate” in Giust. civ. Rep. 1977, voce “Obbligazioni e con- tratti”, n. 312.
(32)Cass. 7 aprile 1979, n. 1992, in
Giust. civ. mass. 1979, 4.
(33) Ghia, op. cit., 107.
(34) Xxxxxxxx, Il “factor” per le piccole e medie imprese, a cura di Xxxxxx- xxx, Xxxxxx, 0000, p. 124; Zuddas, Il contratto di Factoring, Napoli, 1983, 242.
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