REGOLAMENTO DI ARBITRATO
CAMERA ARBITRALE DI COMO
REGOLAMENTO DI ARBITRATO
Sommario
NORME GENERALI
ART. 1 - Applicazione del regolamento 3
ART. 2 - Norme applicabili al merito della controversia 3
ART. 3 - Sede dell’arbitrato 3
ART. 4 - Lingua dell’arbitrato 4
ART. 5 - Deposito e trasmissione degli atti 4
ART. 6 - Termini 4
INIZIO DEL PROCEDIMENTO
ART. 7 - Domanda di arbitrato 5
ART. 8 - Memoria di risposta 6
GLI ARBITRI
ART. 9 - Numero degli arbitri 7
ART. 10 - Nomina degli arbitri 8
ART. 11 - Incompatibilità 8
ART. 12 - Accettazione degli arbitri 9
ART. 13 - Dichiarazione di indipendenza 9
ART. 14 - Ricusazione degli arbitri 10
ART. 15 - Sostituzione degli arbitri 10
PROCEDIMENTO
ART. 16 - Costituzione del Collegio Arbitrale 11
ART. 17 - Ordinanze degli arbitri 12
ART. 18 - Udienze 12
ART. 19 - Istruzione probatoria 12
ART. 20 - Consulenza tecnica 13
ART. 21 - Intervento volontario e chiamata di terzo 14
ART. 22 - Precisazione delle conclusioni 15
LODO ARBITRALE
ART. 23 - Deliberazione, forma e requisiti del lodo 15
ART. 24 - Deposito e comunicazione 16
ART. 25 - Termine per il deposito 16
ART. 26 - Correzione del lodo 16
SPESE DEL PROCEDIMENTO
ART. 27 - Valore della controversia 17
ART. 28 - Liquidazione e pagamento delle spese 17
del procedimento 17
ART. 29 - Pagamento 17
ART. 30 - Rinuncia agli atti 18
ART. 31 - Reclamo 18
ART. 32 - Pagamento dei diritti di Segreteria 18
ART. 33 - Mancato pagamento 18
NORME RELATIVE ALL’ARBITRATO IRRITUALE
ART. 34 - Procedimento 19
ART. 35 - Ritiro del lodo 19
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 36 - Riservatezza 20
ART. 37 - Conservazione degli atti 20
ART. 38 - Entrata in vigore 20
NORME GENERALI
ART. 1 - Applicazione del regolamento
1. Si fa luogo al procedimento arbitrale quando esiste tra le par- ti convenzione scritta di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso) ovvero, ne sia fatta concorde richiesta in forma scritta alla Camera Arbitrale.
2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, chiunque abbia in- teresse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera di Com- mercio di Como può farne richiesta nella domanda di arbitrato depositandola presso la Segreteria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Como, con l’indicazione dell’ogget- to del giudizio e della parte cui la domanda è rivolta, secondo quanto stabilito dall’art 7. La Segreteria inoltrerà la domanda alla parte nei cui confronti l’istanza è formulata, assegnandole un termine perentorio di venti giorni, o altro indicato espressamen- te dal richiedente, per esprimere per iscritto la propria adesione alla richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato. Se l’adesione non perviene entro il termine assegnato, la Segre- teria dà atto della impossibilità di procedere all’arbitrato con co- municazione scritta alle parti.
3. Si presumono compromesse in arbitrato rituale convenzioni, clausole contrattuali o istanze arbitrali non espressamente e di- rettamente riferibili a diversa forma di procedimento arbitrale.
ART. 2 - Norme applicabili al merito della controversia
1. Gli arbitri decidono secondo diritto; in mancanza di diverso accordo delle parti applicano le norme dell’ordinamento italia- no.
2. Gli arbitri si pronunciano secondo equità su concorde istanza delle parti.
ART. 3 - Sede dell’arbitrato
1. La sede dell’arbitrato è in Como, presso gli uffici della Camera Arbitrale.
2. Il Presidente del Collegio Arbitrale o l’Arbitro unico può di- sporre udienze ed incontri anche in luoghi diversi.
ART. 4 - Lingua dell’arbitrato
1. La lingua dell’arbitrato, ove non indicata dalle parti nella con- venzione d’arbitrato, o in atto scritto separato, purchè anteriore alla costituzione del Collegio Arbitrale, è determinata dal Colle- gio Arbitrale.
2. Il Collegio Arbitrale può autorizzare la produzione di docu- menti redatti in lingua diversa e può ordinare che siano accom- pagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.
ART. 5 - Deposito e trasmissione degli atti
1. Le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria in un originale, una copia per la Camera Arbitrale e in tante copie quante sono le altre parti e gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.
2. La Segreteria trasmette alle parti, agli arbitri, ai consulenti tec- nici e a tutti i soggetti del procedimento, gli atti e le comunica- zioni mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro rice- zione.
3. Se la trasmissione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l’atto è inviato prima della sca- denza dello stesso.
ART. 6 - Termini
1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dalla Segreteria o dal Collegio Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la deca- denza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabili- ta dal provvedimento che li fissa.
2. La Segreteria e il Collegio Arbitrale possono prorogare su istanza di parte o anche d’ufficio, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza posso-
no essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il con- senso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno utile successivo.
4. Si applica la sospensione dei termini di cui alla legge 7.10.1969 n. 742.
INIZIO DEL PROCEDIMENTO
ART. 7 - Domanda di arbitrato
1. La parte che intende promuovere procedimento di arbitrato deve rivolgere domanda scritta alla Camera Arbitrale.
2. La domanda deve essere accompagnata dal versamento dei diritti di segreteria, come da tariffario allegato al presente Rego- lamento.
3. La domanda, redatta come previsto dall’art. 5 comma 1 del presente Regolamento, deve indicare, se non diversamente pre- visto:
a) il nome delle parti e loro residenza o domicilio o, trattandosi di società, il tipo, la sede e il nome dei legali rappresentanti, il codice fiscale o la partita iva;
b) l’esposizione dei fatti;
c) le domande ed il loro valore;
d) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni do- cumento che la parte ritenga utile allegare;
e) il tipo di procedimento prescelto ovvero convenuto in con- tratto;
f ) il nome dell’arbitro, o l’attribuzione al Presidente o al Vice Pre- sidente della Camera Arbitrale del potere di nomina, ovvero le
indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
g) la dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme del presente Regolamento;
h) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimen- to, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell’arbitrato;
i) la procura conferita al difensore, se questo è nominato, ed eventuale domiciliazione.
4. La parte richiedente deve produrre copia del compromesso o della clausola compromissoria.
5. La Segreteria trasmette, ai fini della decorrenza dei termini re- golamentari, la domanda di arbitrato al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.
ART. 8 - Memoria di risposta
1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memo- ria di risposta entro 20 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. Tale termine può essere prorogato, su istanza dell’inte- ressato, dal Vice Presidente della Camera Arbitrale per giustificati motivi, dandone comunicazione alle parti.
2. La memoria di risposta è sottoscritta dalla parte o dal difenso- re munito di procura e contiene:
a) il nome e la residenza o il domicilio del convenuto, o, trattan- dosi di società, il tipo, la sede e il nome dei legali rappresentanti, il codice fiscale o la partita iva;
b) l’esposizione delle difese;
c) il nome dell’arbitro, o l’attribuzione al Presidente o al Vice Pre- sidente della Camera Arbitrale del potere di nomina, ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
d) l’indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del loro valore;
e) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni do- cumento che la parte ritenga utile allegare;
f ) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimen- to, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero
sulla pronuncia secondo xxxxxx e sulla lingua dell’arbitrato;
g) la procura conferita al difensore, se questo è nominato, ed eventuale domiciliazione;
h) dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme del presente Regolamento;
i) l’eventuale dichiarazione di accettazione dell’arbitrato.
3. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all’attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all’attore, procedendo al deposito della memoria stessa presso la Segreteria, con la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera del convenuto.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di rispo- sta nei termini prescritti l’arbitrato prosegue in sua assenza.
GLI ARBITRI
ART. 9 - Numero degli arbitri
1. L’organo giudicante è composto da un Arbitro unico o da un collegio con numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, l’organo giudicante è composto da un Arbitro unico. Tuttavia, il Vice Presidente della Camera Arbitrale può deferire la controver- sia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un Collegio Arbitrale senza indicare il numero dei membri, esso è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Collegio Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri su- periore a quello previsto nella convenzione. L’ulteriore arbitro è nominato dal Vice Presidente della Camera Arbitrale.
ART. 10 - Nomina degli arbitri
1. Gli arbitri sono nominati secondo quanto stabilito dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l’Arbitro unico è nominato dal Vice Presidente della Camera Ar- bitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l’Arbitro unico di comu- ne accordo senza indicare un termine, tale termine viene asse- gnato dalla Segreteria ed ha natura perentoria. Se l’accordo tra le parti non viene raggiunto nel termine assegnato, l’Arbitro unico è nominato dal Vice Presidente della Camera Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Collegio Arbitrale è così nominato:
• ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Vice Presidente della Camera Arbitrale.
• il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato di comune ac- cordo dalle parti. Se le parti non vi provvedono entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta di nomina inviata dalla Segreteria, il Presidente è nominato dal Vice Presidente del- la Camera Arbitrale.
5. Se le parti hanno nazionalità diversa o domicilio in Stati diver- si, il Vice Presidente della Camera Arbitrale nomina quale Arbitro unico o quale Presidente del Collegio Arbitrale una persona di nazionalità diversa da quella delle parti, salva diversa e concorde indicazione delle parti.
6. Gli arbitri nominati dal Vice Presidente della Camera Arbitrale sono scelti, di regola, tra le persone iscritte nell’elenco allegato al presente Regolamento.
ART. 11 - Incompatibilità
1. Non possono essere nominati arbitri, e se nominati devono astenersi:
a) le persone che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 815
c.p.c. quali possibili cause di ricusazione;
b) i componenti degli organi amministrativi della Camera di Commercio e di Sviluppo Impresa;
c) i revisori dei conti della Camera di Commercio e di Sviluppo Impresa;
d) i dipendenti della Camera di Commercio e di Sviluppo Im- presa.
ART. 12 - Accettazione degli arbitri
1. La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina.
2. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto la di- chiarazione di accettazione della nomina entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
ART. 13 - Dichiarazione di indipendenza
1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono tra- smettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l’arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
a) qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indi- retto, relativo all’oggetto della controversia;
3. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipen- denza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie os- servazioni scritte alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l’arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi, o se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitra- le, sentito occorrendo l’arbitro sulla cui dichiarazione sono state formulate osservazioni.
5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si ren- de necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta dell’ufficio.
ART. 14 - Ricusazione degli arbitri
1. Ciascuna parte può depositare un’istanza motivata di ricu- sazione degli arbitri che non abbia lei stessa indicato per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o impar- zialità. Xxxxxxxx parte può però proporre istanza di ricusazione anche di arbitro che lei stessa ha nominato se dimostra di essere venuta a conoscenza dei motivi di ricusazione dopo la nomina.
2. L’istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro die- ci giorni dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L’istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segre- teria che assegna loro un termine per l’invio di eventuali osser- vazioni.
4. Sull’istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale, con provvedimento non impugnabile.
5. La proposizione dell’istanza di ricusazione non ha effetto so- spensivo del procedimento, ma gli atti compiuti con il concorso dell’arbitro ricusato in caso di accoglimento dell’istanza sono dichiarati inefficaci e debbono essere rinnovati, salvo diverso accordo fra le parti.
ART. 15 - Sostituzione degli arbitri
1. L’arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
a) qualora rinunci all’incarico dopo aver accettato;
b) qualora non sia confermato;
c) se il Consiglio Arbitrale accoglie l’istanza di ricusazione propo- sta nei confronti dell’arbitro;
d) se il Consiglio Arbitrale rimuove l’arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Collegio Arbitrale o per altro grave motivo;
e) se muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. La Segreteria sospende il procedimento fino a sostituzione dell’arbitro per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva
nominato l’arbitro da sostituire. Se la parte cui compete la nomi- na in sostituzione non vi provvede entro il termine di 20 giorni, oppure l’arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Vice Presidente della Camera Arbitrale.
4. Il Vice Presidente della Camera Arbitrale determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenuto conto dell’atti- vità svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione di un componente, il Collegio Arbitrale può, valutate le ragioni della sostituzione e le esigenze di eco- nomia del giudizio, disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.
PROCEDIMENTO
ART. 16 - Costituzione del Collegio Arbitrale
1. La Segreteria, dopo che sono stati versati i diritti di segreteria, trasmette agli arbitri una volta accettata la nomina, gli atti intro- duttivi, con i documenti allegati.
2. L’Arbitro unico, ovvero il Presidente del Collegio Arbitrale, ri- cevuta la nomina, fissa, in accordo con la Segreteria, la prima udienza alla quale invita anche le parti e i loro difensori, se no- minati.
3. L’udienza è fissata nel termine di venti giorni dalla data di per- fezionamento delle nomine degli arbitri componenti il Collegio o dell’Arbitro unico. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi, dandone comunicazione alle parti ed agli arbitri.
4. In detta udienza, gli arbitri si costituiscono in Collegio Arbitra- le e redigono un verbale, datato e sottoscritto, nel quale sono
indicati le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del pro- cedimento.
5. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Collegio Arbi- trale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Collegio Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
ART. 17 - Ordinanze degli arbitri
1. Salvo quanto previsto per il lodo, gli arbitri decidono con ordi- nanza non impugnabile.
2. Le ordinanze sono pronunciate anche a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono es- sere sottoscritte anche dal solo Presidente del Collegio Arbitrale.
4. Le ordinanze sono revocabili e modificabili, salvo che siano state pronunciate sull’accordo delle parti, nel qual caso modifica e revoca possono avvenire solo con il consenso di queste.
5. Se l’ordinanza è stata pronunciata fuori udienza, essa è co- municata alle parti con le modalità di cui all’art. 5 comma 2 del presente Regolamento.
ART. 18 - Udienze
1. Le udienze sono fissate d’intesa con la Segreteria e comunica- te alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire personalmente o a mezzo di rap- presentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difen- sori muniti di procura. Se una parte è assente all’udienza senza giustificato motivo, gli arbitri, verificata la regolarità della convo- cazione, possono procedere all’udienza. Se rilevano irregolarità nella convocazione, provvedono a una nuova convocazione.
3. Delle udienze è redatto verbale. I verbali devono essere sotto- scritti dagli arbitri e depositati in originale presso la Segreteria.
ART. 19 - Istruzione probatoria
1. Gli arbitri possono disporre l’interrogatorio delle parti, ed as-
sumere d’ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedi- mento o al merito della controversia.
2. Gli arbitri valutano liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili ap- plicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Collegio Arbitrale può delegare ad uno dei suoi membri l’istru- zione del giudizio o singoli atti istruttori. Può altresì procedere all’as- sunzione della testimonianza presso la sede dell’arbitrato o presso l’abitazione o la sede di lavoro del teste, se questi vi consente.
4. Gli arbitri possono altresì assumere la deposizione chiedendo al teste risposta scritta a quesiti nel termine assegnato, sottopo- nendo quesiti e risposte al contraddittorio delle parti.
5. Ove gli arbitri richiedano l’ordine di comparizione del testi- mone, la parte più diligente provvede al deposito dell’ordinan- za, con l’istanza al Presidente del Tribunale e con l’intimazione al teste rimasta senza effetto, nella cancelleria del Tribunale della sede dell’arbitrato, e cura le successive incombenze.
6. L’ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla par- te più diligente presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle altre parti.
7. Il termine per il deposito del lodo è sospeso per il periodo in- tercorrente tra la data della ordinanza e quella della assunzione della prova.
8. Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministra- zione stessa che è necessario acquisire agli atti del giudizio.
ART. 20 - Consulenza tecnica
1. Gli arbitri possono nominare uno o più consulenti tecnici d’uf- ficio, sia persone fisiche che Enti o chiederne la designazione al Vice Presidente della Camera Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i medesimi doveri imposti dal Regolamento agli arbitri. Al consulente si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Se sono nominati consulenti tecnici d’ufficio, le parti possono designare i propri consulenti tecnici.
4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti di as- sistere alle operazioni direttamente o tramite i loro difensori, o consulenti di parte, comunicando loro tempestivamente tempo e luogo delle operazioni stesse.
5. Le spese per la consulenza tecnica ammessa su richiesta delle parti sono anticipate dalla parte che la richiede.
ART. 21 - Intervento volontario e chiamata di terzo
1. Il terzo che, interviene volontariamente nel processo, pro- ponendo una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all’art. 8 del presente Rego- lamento.
2. La Segreteria trasmette l’atto di intervento alle parti ed agli arbitri assegnando loro un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso, con atto da depositarsi presso la Segreteria. In mancanza del con- senso delle parti e degli arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.
3. Il terzo, che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda, deve depositare presso la Segreteria l’atto di intervento. La Segreteria trasmette l’atto di intervento alle parti ed agli arbitri. Gli arbitri deliberano sulla ammissibilità dell’intervento.
4. E’ invece sempre consentito l’intervento volontario del ter- zo in veste di litisconsorte necessario da effettuarsi mediante deposito in Segreteria di una comparsa di intervento redatta ai sensi dell’art. 8 del presente Regolamento, con assegnazione di termini congrui a difesa. La comparsa è trasmessa dalla Se- greteria alle altre parti ed agli arbitri.
5. L’ordinanza, con la quale il Collegio Arbitrale dispone la chia- mata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le nor- me applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.
ART. 22 - Precisazione delle conclusioni
1. Quando gli arbitri ritengono il procedimento maturo per la pronuncia del lodo dichiarano la chiusura dell’istruzione e invi- tano le parti a precisare le conclusioni.
2. Gli arbitri ove lo ritengano opportuno, o una parte lo richieda, assegnano un termine per il deposito di memorie conclusionali e di replica e fissano un’udienza di discussione finale.
3. Dopo l’invito del Collegio Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande,compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
LODO ARBITRALE
ART. 23 - Deliberazione, forma e requisiti del lodo
1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazio- ne di tutti gli arbitri.
2. Il lodo è redatto per iscritto ed è sottoscritto da tutti gli arbitri o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbi- tri e dell’impedimento o del rifiuto di chi non lo sottoscrive.
3. Il lodo deve contenere:
a) il nome degli arbitri, delle parti, dei loro difensori;
b) l’indicazione della sede dell’arbitrato;
c) l’indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
d) l’esposizione, anche sommaria, dei motivi della decisione;
e) il dispositivo;
4. Di ogni sottoscrizione deve essere indicata la data. Le sotto- scrizioni possono avvenire in tempi e luoghi diversi.
ART. 24 - Deposito e comunicazione
1. Gli arbitri depositano il lodo presso la Segreteria in tanti origi- nali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria comunica ad ogni parte l’avvenuto deposito del lodo. In ogni caso un originale del lodo deve essere trasmesso ad ogni parte entro dieci giorni dalla data del deposito.
3. Le parti dovranno consegnare alla Segreteria una marca da bollo, dell’importo previsto dalla legge, ogni quattro pagine del lodo.
ART. 25 - Termine per il deposito
1. Gli arbitri devono depositare il lodo definitivo presso la Segre- teria nel termine di centottanta giorni dalla accettazione della nomina, o nel diverso termine previsto nella convenzione di ar- bitrato.
2. Il termine può essere prorogato per giustificati motivi dal Vice Presidente della Camera Arbitrale o, quando vi sia il consenso scritto delle parti o dei loro difensori, dalla Segreteria. E’ giustifi- cato motivo di proroga il compimento di atti istruttori.
3. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dal Vice Presidente della Camera Arbitrale, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.
ART. 26 - Correzione del lodo
1. L’istanza di correzione di errori materiali, di calcolo, o di omis- sioni, deve essere depositata presso la Segreteria che ne cura la trasmissione agli arbitri.
2. Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di ses- santa giorni dal ricevimento dell’istanza.
3. La Segreteria provvede a comunicare il provvedimento alle parti.
4. Nel caso di accoglimento dell’istanza, non sono dovuti diritti di segreteria né compenso agli arbitri.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
ART. 27 - Valore della controversia
1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma di tutte le domande pre- sentate.
2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base delle indicazioni contenute negli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Collegio Arbitrale.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria, a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in rela- zione alle domande di ciascuna e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.
ART. 28 - Liquidazione e pagamento delle spese del procedimento
1. Gli arbitri liquidano nella decisione anche le spese del proce- dimento.
2. Nelle spese sono comprese:
a) gli onorari e le spese degli arbitri;
b) gli onorari e le spese degli esperti intervenuti nel procedi- mento;
c) le spese documentate dalle parti per provvedere alle loro di- fese.
3. Gli onorari sono liquidati secondo i criteri fissati dalla Giun- ta della Camera di Commercio ed in misura eguale per ciascun arbitro, salva una maggiore attribuzione all’estensore della de- cisione e all’arbitro delegato dal Collegio Arbitrale a particolari accertamenti istruttori, dedotti gli acconti versati.
4. Gli arbitri nel corso del procedimento possono richiedere un fondo spese.
ART. 29 - Pagamento
1. Al pagamento delle spese e degli onorari le parti sono tenu- te in via solidale; nella pronuncia, tuttavia, gli arbitri decidono a
quale parte debba fare carico l’onere delle spese e degli onorari, ovvero in quale misura debba essere ripartito.
ART. 30 - Rinuncia agli atti
1. Ove durante il corso del procedimento arbitrale le parti si ac- cordino per una diretta definizione della controversia, spetta al Collegio Arbitrale liquidare con ordinanza le spese e gli onorari del procedimento.
ART. 31 - Reclamo
1. Avverso la decisione di liquidazione delle spese e degli ono- rari, le parti possono proporre reclamo al Consiglio della Camera Arbitrale, entro quindici giorni dalla comunicazione. Il Consiglio decide in via definitiva.
ART. 32 - Pagamento dei diritti di Segreteria
1. I diritti di Segreteria sono dovuti dalle parti in misura uguale.
2. La Segreteria, a richiesta di una delle parti, può richiedere a ciascuna parte diritti di Segreteria in misura diversa in ragione del valore delle rispettive domande.
3. La Segreteria può richiedere alle parti, nel corso del procedi- mento, integrazione dei diritti di Segreteria inizialmente versati, in relazione all’attività svolta ovvero in caso di variazione del va- lore della controversia, fissando un termine per il pagamento.
ART. 33 - Mancato pagamento
1. Se una parte non versa l’importo richiesto per i diritti di Segrete- ria, la Segreteria può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento, ovvero può suddividere il valore della contro- versia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.
2. In caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Se- greteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l’adempimento.
3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria comunica l’estinzione del pro- cedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
NORME RELATIVE ALL’ARBITRATO IRRITUALE
ART. 34 - Procedimento
1. L’opera degli arbitri deve conformarsi, in ogni fase del proce- dimento, alla peculiare natura e funzione del libero arbitrato, in deroga all’art. 824 bis c.p.c. e non essendo il lodo soggetto a deposito ex art. 825 c.p.c., senza formalità di procedure.
2. Gli arbitri si pronunciano secondo equità e quali amichevoli com- positori, in conformità alle regole della correttezza commerciale, salvo sia espressamente prevista la decisione secondo diritto.
ART. 35 - Ritiro del lodo
1. La decisione arbitrale, redatta per iscritto, è depositata, in tanti originali quante sono le parti più uno, nel termine di cui all’art. 25 presso la Segreteria della Camera Arbitrale.
2. La Segreteria provvede a dare comunicazione alle parti del- l’avvenuto deposito della decisione invitando ciascuna di esse al ritiro dell’originale spettante, previo integrale versamento delle spese e degli onorari di cui all’art. 28, di cui gli arbitri devono dare formale comunicazione alla Segreteria. Le parti dovranno altresì consegnare alla Segreteria una marca da bollo, dell’impor- to previsto dalla legge, ogni quattro pagine del lodo.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 36 - Riservatezza
1. La Camera Arbitrale, gli arbitri e i consulenti tecnici sono te- xxxx a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manife- stato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l’individua- zione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.
ART. 37 - Conservazione degli atti
1. Gli originali dei verbali del procedimento arbitrale, del lodo delle ordinanze e delle perizie tecniche e copia degli atti di parte sono conservati presso la Segreteria della Camera Arbitrale.
2. Gli originali degli atti e dei documenti di parte vengono con- segnati alle parti su loro richiesta.
ART. 38 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successi- vo alla sua approvazione da parte della Giunta della Camera di Commercio di Como.
SVILUPPO IMPRESA
Formazione Arbitrato Conciliazione Servizi all’Impresa
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Como
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