AVVISO n.24993 23 Giugno 2022 ---
AVVISO n.24993 | 23 Giugno 2022 | --- |
Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA
Societa' oggetto dell'Avviso
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Testo del comunicato
Oggetto : Modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati/Amendments to the Instructions to the Market Rules
si veda l'allegato/see the annex
Disposizioni della Borsa
Modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana
Connettività ai mercati
Le modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati illustrate nel presente Avviso entreranno in vigore il 29 giugno 2022.
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Si modificano le norme relative all’affidamento a terzi della gestione dei sistemi tecnologici nell’ambito della connessione con i mercati gestiti da Borsa Italiana.
In particolare, le modifiche riguardano due ambiti: l’accreditamento dei carrier e la
disciplina dei centri servizi.
Il nuovo modello prevede che gli operatori che desiderano collegarsi ai mercati utilizzando il servizio di Customer Managed Connectivity (CMC) possano avvalersi di tutti i carriers disponibili sul mercato e non solo tra quelli accreditati da Borsa Italiana per aumentare la possibilità di collegamento dei clienti. Ciò non pregiudica la sicurezza dell’accesso ai mercati che è comunque assicurata dai firewalls centrali che delimitano il perimetro di responsabilità di Borsa Italiana e dalla fase di test ed accettazione comunque svolto da personale di Borsa Italiana; resta comunque inteso che nel modello di collegamento CMC è responsabilità dell’operatore garantire la connettività dalla sua sede ai punti di accesso situati presso i data center primario e secondario.
Restano invariate le restanti modalità di collegamento degli operatori ai mercati gestiti da Borsa Italiana.
Resta invariata la disciplina che descrive i contenuti dei contratti tra Borsa Italiana e i centri servizi, con l’eccezione della disposizione che disciplina l’ipotesi in cui il soggetto terzo si avvale a sua volta di terzi per lo svolgimento di parte dei servizi a lui affidati dall’operatore, nella quale viene eliminato il riferimento al ruolo primario del centro servizi, restando tuttavia immutata la responsabilità contrattuale del centro servizi nei confronti di Borsa Italiana.
Questa semplificazione si rende necessaria al fine di facilitare la migrazione dei clienti, attualmente connessi attraverso il backbone LSEG consentendo loro opzioni di connettività aggiuntive e riducendo i tempi di chiusura della connettività ai servizi di Borsa Italiana attraverso LSEG.
I testi aggiornati delle Istruzioni saranno resi disponibili sul sito Internet di Borsa
Italiana, all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Di seguito si riportano le modifiche al testo delle Istruzioni.
ISTRUZIONI
Capo IA.3.1 – Condizioni di ammissione e permanenza alle negoziazioni
omissis
Articolo IA.3.1.4
(Condizioni per l’affidamento a terzi della gestione dei sistemi tecnologici)
1. Ai sensi dell’articolo 3.1.3 comma 2, del Regolamento l’operatore può
avvalersi di Borsa Italiana o di soggetti terzi per:
a) il collegamento con il mercato;
b) le altre funzioni inerenti la gestione dei sistemi tecnologici diverse dal collegamento con il mercato (ad esempio le funzioni di housing odi facility management).
2. Il collegamento con il mercato può essere offerto, oltre che da Borsa Italiana stessa, esclusivamente da una società specificatamente accreditata da Borsa Italiana
2. 3. La società che offre il collegamento al mercato può prevedere che la singola connessione sia condivisa tra più operatori, nel rispetto di specifici criteri di segregazione. In tal caso la società che offre il collegamento al mercato è qualificata come Centro Servizi e deve essere specificatamente accreditata. e a A tal fine deve avere in essere con Borsa Italiana apposito contratto che prevede, tra l’altro:
a) la possibilità per Borsa Italiana, o suoi incaricati, di svolgere presso il Centro Servizi attività di verifica dell’adeguatezza dei sistemi tecnologici rispetto ai servizi offerti e della loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana;
b) la possibilità per Borsa Italiana di limitare il numero di operatori ai quali il Centro Servizi offre il collegamento con il mercato;
c) l’obbligo per il Centro Servizi di avere in essere procedure di back
up e di disaster recovery.
d) la possibilità per il Centro Servizi di offrire anche i servizi di cui al precedente comma 1, lettera b).
3. 4. Borsa Italiana si riserva di non richiedere la firma del contratto di Centro Servizi di cui al comma 2 3 agli operatori che forniscano il collegamento al mercato ad altri operatori del proprio gruppo.
4. 5. L’operatore deve informare Borsa Italiana della stipula di contratti con soggetti terzi, ivi inclusi i Centro Servizi. In tali contratti deve essere prevista una clausola che consenta a Borsa Italiana, o a suoi incaricati, lo svolgimento dell’attività di verifica del rispetto dei requisiti tecnologici previsti dal Regolamento anche presso il soggetto terzo di cui l’operatore si avvale.
5. 6. L’operatore deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all’architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al soggetto terzo, ivi incluso il Centro Servizi.
6. 7. Dal contratto fra soggetto terzo e operatore deve altresì risultare se il soggetto terzo si avvale a sua volta di terzi per lo svolgimento di parte dei servizi a lui affidati dall’operatore, fermo restando che nel caso di Centro Servizi il contenuto dell’affidamento non potrà essere tale da inficiare il ruolo primario che il Centro Servizi è tenuto a svolgere nella prestazione di tali servizi. Nel caso in cui il soggetto terzo si avvalga a sua volta di terzi deve essere prevista la facoltà per Borsa Italiana di svolgere l’attività di verifica dell’adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il terzo di cui il soggetto terzo si avvale.
7. 8. Resta inteso che la supervisione e il controllo delle proposte immesse sul mercato non può essere demandata a soggetti terzi.
AMENDMENTS TO THE INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE RULES OF THE MARKETS ORGANISED AND MANAGED BY BORSA ITALIANA
CONNECTION TO MARKETS
The amendments to the Instructions accompanying the Rules of the Markets described in the present Notice will enter into force on the 29th of June 2022.
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The rules regarding the outsourcing of technological systems within the connection to the markets managed by Borsa Italiana have been amended.
In particular, the amendments concern the following areas: the carriers’ accreditation
and the rules applied to service providers.
Under the new model the intermediaries wishing to connect to the markets via the Customer Managed Connectivity (CMC) service may use all the carriers available on the market and not only the ones accredited by Borsa Italiana in order to increase the possibility of customer connection. This does not affect the security of access to markets, which is anyway ensured by central firewalls delimiting the perimeter of Borsa Italiana’s responsibility and by the test and acceptance phases set up by Borsa Italiana’s staff; however, please note, that in the connectivity CMC model the market intermediaries shall guarantee the connection from their venues to the access points located by the primary and secondary data centers.
The remaining modalities available for intermediaries operating on markets managed by Borsa Italiana shall not be amended.
Moreover, the rules governing the content of the contracts concluded between Borsa Italiana and the service provider remain unchanged, except for the provision regarding the case in which the third-party subcontracts some of the services outsourced by the market intermediary. In this event the reference to the primary service provider role shall be canceled but the service provider contractual liability towards Borsa Italiana shall remain unchanged.
This simplification is needed in order to facilitate the migration of customers currently connected via LSEG backbone allowing them additional connectivity options and reducing the connectivity closing time of the services provided by LSEG.
The updated texts of the Instructions will be published on Borsa Italiana’s website
xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
The changes of the Instructions are shown below.
INSTRUCTIONS
Chapter IA.3.1 – Conditions for admission to trading and maintaning eligibility
Omissis
Article IA.3.1.4
(Conditions for outsourcing technological systems)
1. Pursuant to Article 3.1.3, paragraph 2, of the Rules, intermediaries may use Borsa Italiana or third parties:
a) for connection to the market;
b) for the other functions related to the management of technological sys- tems other than connection to the market (e.g. housing and facility management).
2. Connection to the market may be provided by Borsa Italiana itself or exclusively by a company specifically accredited by Borsa Italiana.
2. 3. The company offering the connection to the market may provide that the single connection is shared among many intermediaries, in the respect of specific seg- regation criteria. In such case, the company offering the connection to the market is known as a Service Provider and shall be specifically accredited. To this purpose the company shall have a contract for the purpose with Borsa Italiana, that shall, among other things:
a) provide for Borsa Italiana or its appointees to be able to check the ade- quacy of the technological systems with respect to the services provided and their compatibility with Borsa Italiana’s ICT structures;
b) provide for Borsa Italiana to be able to limit the number of intermediar- ies that a Service Provider may connect to the market;
c) require the Service Provider to have back-up and disaster recovery pro- cedures in place.
d) the possibility for the Service Provider to offer also the services referred to in the preceding letter b) of paragraph 1.
3. 4. Borsa Italiana may refrain from requiring the Service Provider contract referred to in paragraph 2 3 to be signed by intermediaries that provide the connection to the market to other intermediaries belonging to its group.
4. 5. Market intermediaries must inform Borsa Italiana of the execution of contracts with third parties, including Service Providers. Such contracts must contain a clause permitting Borsa Italiana or its appointees to verify compliance with the technological requirements established in the Rules, inter alia on the premises of the third party used by the market intermediary.
5. 6. Market intermediaries must also keep adequate documentation on their prem- ises regarding the architecture, functionalities, operating procedures, service lev- els, controls and contractual guarantees for the activities entrusted to third par- ties, including Service Providers.
6. 7. The contracts between the third parties and market intermediaries must indi- cate whether in turn the third-party subcontracts some of the services outsourced by the market intermediary. For the Service Provider, in no case may such sub- contracting jeopardise the primary role that the Group or Authorised Service Pro- vider is required to play in providing the agreed services. If the third party uses in turn subcontractors, provision must be made for Borsa Italiana to verify the adequacy of the technological infrastructure on the latter’s premises.
7. 8. The supervision and control of orders sent to the markets may not be delegated to third parties.