Contract
C | M | Y | CM | MY | CY | CMY | K |
C o m m e r c i o T u r i s m o S e r v i z i e P r o f e s s i o n i
Sindacale
Importi indennità vacanza contrattuale
Bandi e finanziamenti
Bando sicurezza al via le domande
Welfare
Fondo Tesoreria obblighi contributivi
Formazione
Formazione continua progetti quadro
Sicurezza sul lavoro
e ambiente
Deposito temporaneo di rifiuti
Commercio estero
Rilevanza territoriale e provvigioni
Tributario
Iva: invio telematico dei corrispettivi
Economico
Monza: economia della nuova provincia
Legale
Liberalizzazioni misure approvate
Organo di Informazione e Documentazione dell’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano
N° 176 - Giugno 2007 - Anno LI Una copia € 0,568 Poste Italiane S.p.A. - spedizione in X.X. - X.X. 000/0000 (xxxx. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano
distribuzione e dei servizi scaduto il 31 dicembre 2006. Nelle tabelle allegate si riportano unicamente i valori dell’Ivc da corrispondere mensilmente per il primo periodo di vacanza contrattuale. ⏷ |
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Indice
LEGGI DECRETI CIRCOLARI
Contratti di lavoro
Ccnl Terziario. Gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale
Rapporti di lavoro
Abrogazione della vidimazione del registro infortuni. . . . . . . . . . . . . . . . .
Congedo di paternità e autocertificazione. . . . . . . . . . . . . . . .
Apprendistato. Abolizione del certificato di idoneità sanitaria per gli apprendisti maggiorenni. . . . . . . . . . .
Apprendistato per l’alta formazione. Parere di conformità. . . . . . . . . . . . . .
Apprendistato e malattia. Chiarimenti
GIURISPRUDENZA
Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro
Demansionamento professionale . . . . .
Rapporto di agenzia e rappresentanza
Contratto di agenzia. Caratteristiche . .
SINDACALE
NOTA della Confcommercio n. prot. 00934 del 13 aprile 2007. Rinnovo Ccnl Terziario - Indennità di vacanza contrat- tuale.
Indichiamo con la presente i valori dell’indennità di vacanza contrattuale che dovranno essere corrisposti a partire dal mese di aprile a copertura del periodo di carenza del rinno- vo contrattuale del Ccnl per i dipendenti da aziende del ter- ziario della distribuzione e dei servizi scaduto il 31 dicembre 2006.
Nelle tabelle allegate si riportano unicamente i valori dell’Ivc da corrispondere mensilmente per il primo periodo di vacan- za contrattuale.
Sarà nostra cura, ove non si arrivasse alla conclusione dell’ac- cordo di rinnovo del Ccnl entro i prossimi tre mesi, fornire i nuovi importi dell’Ivc da corrispondere a partire dal mese di luglio.
Si ricorda, infine, che tale indennità cesserà di essere corri- sposta al momento in cui entrerà in vigore l’aumento dei mini- mi derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Allegato 1 Importi da corrispondere a titolo di indennità di vacanza
IN PRIMO PIANO | CONTRATTI DI LAVORO Xxxx Xxxxxxxxx |
Gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale (Ivc) Riportiamo la nota della Confcommercio con i valori dell’indennità di vacanza contrattuale che dovranno essere corrisposti a decorrere dal mese di aprile a copertura del periodo di carenza del rinnovo contrattuale del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della |
contrattuale a decorrere dal mese di aprile 2007
Lavoratori qualificati Euro
Quadri 11,28
I livello 10,46
II livello 9,46
III livello 8,52
IV livello 7,77
V livello 7,31
VI livello 6,87
VII livello 6,32
Operatori di vendita
Ia categoria 7,55
IIa categoria 6,83
Allegato 2
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Inflazione programmata 2007-2011
fonte: Dpef 2007-2011; Rpp 2007
RAPPORTI DI LAVORO
La Regione Lombardia abroga
l’obbligo di vidimazione del registro infortuni
da parte delle Asl
La legge regionale n. 8 del 2 aprile 2007 (art. 2), contenente disposizioni in materia di attività sanitarie e socio sanitarie pub- blicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 1° So del 6 aprile 2007, nell’ambito di un processo di razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi ha previsto l’abo- lizione dell’obbligo di vidimazione del registro infortuni da parte delle Asl. La vidimazione del registro previsto dal Dm 12 settembre 1958 resta comunque obbligatoria per le aziende tenute alla presentazione del medesimo in altre regioni.
(Il testo della legge regionale si può leggere a pag. 3 di que- sto stesso numero dell’Informatore).
Congedo di paternità e congedo parentale L’Inps chiarisce i limiti dell’autocertificazione degli eventi
L’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito alla documentazio- ne amministrativa che le Sedi, anche in attuazione di quanto previsto dal Dpr 445/2000 in materia di semplificazione della documentazione amministrativa, possono richiedere al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di legge in presenza delle quali è possibile riconoscere il diritto al conge- do di paternità ed il diritto, fino a 10 mesi, al congedo paren- tale nell’ipotesi di genitore solo.
MESSAGGIO INPS del 4 aprile 2007, n. 8774. Congedo di paternità e congedo parentale - Documentazione ammini- strativa - Chiarimenti.
Si ritiene opportuno fornire chiarimenti in merito alla docu- mentazione amministrativa che le sedi, anche in attuazione di quanto previsto dal Dpr 445/2000 in materia di semplifica- zione della documentazione amministrativa, possono richie- dere al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di legge in presenza delle quali è possibile riconoscere il diritto al congedo di paternità ed il diritto, fino a 10 mesi, al conge- do parentale nell’ipotesi di genitore solo.
Secondo il disposto di cui all’art. 28 del Dlgs 151/2001 (Tu delle norme a tutela della maternità e paternità), il padre lavo- ratore può fruire del congedo di paternità allorquando si veri-
fichi una delle seguenti situazioni:
- morte o grave infermità della madre,
- abbandono del figlio da parte della stessa,
- affidamento esclusivo del bambino al padre.
Circa l’estensione, fino a 10 mesi, del periodo fruibile a titolo di congedo parentale, con circolare n. 8/2003 è stato preci- sato che l’ipotesi di genitore solo prevista dall’articolo 32 let- tera c dello stesso Xxxxx unico, ricorre qualora si verifichi la morte dell’altro genitore, l’abbandono del figlio da parte del padre o della madre, oppure l’affidamento esclusivo ad un solo genitore.
Sul piano di interesse, il padre che intenda avvalersi del con- gedo di paternità oppure il genitore solo che richieda gli ulte- riori mesi di congedo parentale è tenuto a produrre, unita- mente alla domanda, la certificazione attestante la sussisten- za di una delle predette situazioni che rendono possibile l’esercizio dei diritti in questione. Tale onere, com’è noto, può essere assolto dal genitore interessato attraverso specifica cer- tificazione rilasciata dalla competente amministrazione, oppu- re, ove non escluso, attraverso l’autocertificazione: dichiara- zione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal richiedente, se trattasi di stati, qualità personali e fatti elencati nell’art. 46 del Dpr 445/2000 (data e luogo di nascita, stato di famiglia, nascita del figlio, ecc.); dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà se trattasi di stati, qualità e fatti, non inclusi nell’elen- co di cui al citato art. 46, ma che siano a diretta conoscenza dell’interessato (art. 47, Dpr 445/2000).
Si rileva, ad ogni buon conto, che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere resa secondo quanto dispo- sto dall’art. 38 del Dpr 445/2000: è necessario, cioè, che la dichiarazione sia sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata unitamen- te a copia fotostatica non autenticata di un documento di iden- tità del sottoscrittore.
In particolare, riguardo alla documentazione da richiedere in relazione alle singole ipotesi sopra individuate, si precisa quanto segue.
Nell’ipotesi di morte dell’altro genitore, il richiedente deve produrre il relativo certificato di morte. In luogo di tale certifi- cato, l’interessato può sottoscrivere dichiarazione sostitutiva di certificazione, se trattasi del decesso del coniuge, ovvero, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se trattasi di genitore non legato al richiedente da vincolo matrimoniale. Riguardo all’ipotesi di abbandono del figlio da parte dell’al- tro genitore, occorre distinguere a seconda che questi abbia riconosciuto o meno il bambino; in particolare, in caso di mancato riconoscimento, il genitore interessato deve rendere dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il mancato riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore; dalla predetta dichiarazione deve, altresì, risultare che il figlio è soggetto alla potestà del richiedente e non è in affidamento presso terzi.
In caso di abbandono successivo al riconoscimento, l’interes- sato, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, deve presentare copia del provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato in merito alla decadenza della potestà dell’altro genitore, ai sensi degli artt. 330 e 333
cod. civ.; in attesa di tale provvedimento, può essere valida- mente presentata copia dell’istanza, inoltrata dal genitore interessato, diretta ad ottenere il provvedimento di cui sopra. Nell’ipotesi di affidamento esclusivo del figlio, il genitore inte- ressato è tenuto a presentare copia del provvedimento con il quale il giudice ha disposto l’affidamento stesso. Con partico- lare riguardo alla sentenza di separazione, la circostanza che il figlio venga genericamente affidato al padre o alla madre (ai sensi dell’art. 155 cod. civ.) non integra l’ipotesi dell’affi- damento esclusivo; occorre, infatti, accertare che l’affidamen- to sia disposto in favore di un solo genitore - nella fattispecie, il richiedente - secondo quanto disposto dall’art. 155 bis del cod. civ. (introdotto dalla L. 54/2006 c.d. legge sull’affida- mento condiviso).
In caso di grave infermità - fermo restando che la legge non prevede ipotesi tipiche integranti la fattispecie in esame, né la necessaria ospedalizzazione della madre inferma - il padre che intenda fruire del congedo di paternità è tenuto, in ogni caso, a fornire specifica certificazione medica; detta certifica- zione dovrà essere trasmessa ed esaminata dal medico di sede, il quale dovrà valutare la compatibilità dell’infermità in rapporto all’assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del neonato. Si fa presente che, nella fattispecie, i certificati medi- ci rientrano tra i documenti che non sono suscettibili di auto- certificazione (art. 49, Dpr 445/2000).
Apprendistato
La Regione Lombardia abroga il certificato di idoneità fisica per l’assunzione
degli apprendisti
La legge regionale 2 aprile 2007, n. 8, nell’ambito della razionalizzazione del sistema sanitario regionale e della sem- plificazione amministrativa, abroga il certificato di idoneità fisica per l’assunzione degli apprendisti (art. 2, allegato A, let- tera d)). Il certificato è rilasciato ai soli soggetti tenuti alla pre- sentazione in altre Regioni.
LEGGE REGIONALE 2 aprile 2007 - n. 8. Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato.
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. La Regione con la presente legge persegue la finalità della semplificazione degli adempimenti connessi alla tutela della salute ed una più elevata tutela della salute dei cittadini, mediante la disciplina di un sistema integrato di prevenzione e controllo basato sull’appropriatezza e sull’evidenza scienti- fica, sull’efficacia e sulla semplificazione dell’azione ammini- strativa e sulla razionalizzazione del sistema sanitario regio- nale.
Articolo 2
SINDACALE
Abolizione di certificazioni sanitarie
1. Sono aboliti, con la sola eccezione di cui al comma 2, i cer- tificati, i documenti e gli adempimenti di cui all’allegato A.
2. I certificati e i documenti di cui all’allegato A sono rilasciati ai soli soggetti tenuti alla loro presentazione in altre regioni.
3. Sono aboliti i certificati di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, nonché il libretto di idoneità sanitaria di cui all’articolo 4, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica).
4. Nei percorsi di formazione di cui al paragrafo 5.5.3, punto
4) della deliberazione del Consiglio regionale 26 ottobre 2006 n. XXXX/000 (Xxxxx socio sanitario regionale 2007- 2009) sono inseriti i contenuti formativi di cui all’articolo 4, comma 1 della Lr 12/2003.
Articolo 3
Abolizione di nulla osta
1. E` abolito il nulla osta all’esercizio di attività lavorative e depositi di cui al paragrafo 3.1.9. Nulla osta per l’esercizio di attività lavorative e depositi del regolamento locale di igiene tipo (deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 1989 n. 4/45266).
Il nulla osta è sostituito da una dichiarazione di inizio attività produttiva.
Articolo 4
Abolizione dell’autorizzazione per alcune strutture sanitarie e per le unità d’offerta socio-sanitarie
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sue integrazioni con le attività dei servizi sociali) è sostituito dal seguente:
«1. Nel territorio della Regione l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e sociosanitaria è richiesta per le struttu- re sanitarie di ricovero e cura, nonché per i centri di procrea- zione medicalmente assistita e per la residenzialità psichiatri- ca. Tutte le altre strutture sanitarie e le unità d’offerta sociosa- nitarie, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti, devono presentare una denuncia di inizio attività alla Asl competente per territorio.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, l’Asl provvede alle verifiche di competenza».
Articolo 5
Abolizione di autorizzazioni sanitarie per le imprese alimentari e di adempimenti in materia di sanità pubblica veterinaria
1. Sono abolite le autorizzazioni e gli adempimenti di cui all’allegato B.
2. In conformità ai regolamenti comunitari in materia di sicu- rezza alimentare, regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull’igiene
dei prodotti alimentari, regolamento (Ce) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimen- ti di origine animale, regolamento (Ce) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme speci.che per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, regolamento (Ce) n. 882/2004 del Parlamento euro- peo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, gli operatori del settore notificano alle Aziende sanitarie locali (Asl), ai fini della registrazione, ciascuno stabilimento che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, oppu- re, nel caso in cui sussista l’obbligo del riconoscimento, pre- sentano alle Asl la relativa istanza.
3. Gli spostamenti in ambito regionale degli animali per ragioni di pascolo vagante, alpeggio e transumanza sono soggetti all’obbligo di comunicazione preventiva al diparti- mento di prevenzione veterinario dell’Asl di partenza che provvede ad informare la Asl di destino ed eventualmente le Asl interessate dal tragitto.
Articolo 6
Disposizioni in materia di attività di prevenzione, vigilanza e controllo
1. Alla Lr 31/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) del comma 5 dell’articolo 1 è aggiunta la seguente:
«d bis) le linee di indirizzo del sistema regionale integrato di prevenzione secondo criteri di efficacia e appropriatezza»;
b) al comma 7 dell’articolo 2 le parole: «sulle attività istituzio- nali-amministrative e gestionali delle unità di offerta, pubbli- che e private, socio-assistenziali e socio-sanitarie accreditate o autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «sulle strutture sanitarie e sulle unità d’offerta socio-sanitarie.»;
c) al comma 7 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente periodo:
«I funzionari delle Asl incaricati di svolgere le funzioni di vigi- xxxxx e controllo, su indicazione delle direzioni generali regionali competenti, operano anche al di fuori del territorio dell’azienda di appartenenza. Le Asl garantiscono alla giun- ta regionale e alle commissioni consiliari competenti il perio- dico aggiornamento sullo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma.»;
d) il comma 7 bis dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«7 bis. In situazioni di particolare rilevanza e impatto sul siste- ma sanitario o socio-sanitario regionale, le direzioni generali regionali competenti possono esercitare direttamente le fun- zioni di controllo di cui al comma 7 avvalendosi di propri fun- zionari, eventualmente affiancati da personale delle Asl o da professionisti, anche di area sanitaria o sociosanitaria, in pos- sesso di comprovata competenza ed esperienza»;
e) al comma 7 ter dell’articolo 2:
1) è soppressa la parola: «eccezionale»;
2) le parole: «Direzione generale sanità» sono sostituite dalle
seguenti: «direzioni generali competenti».
2. La giunta regionale, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d bis) della Lr 31/1997, come aggiunta dal comma 1, lettera a) del presente articolo, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua idonee misure operative per definire, in par- ticolare:
a) il ruolo e il contributo dei soggetti del sistema integrato della prevenzione, anche relativamente alle attività di control- lo e vigilanza e di sviluppo degli strumenti di informazione e comunicazione;
b) gli eventuali specifici interventi settoriali in ragione di even- ti e situazioni particolari o eccezionali;
c) gli indicatori di efficacia ai fini della valutazione degli inter- venti di prevenzione e delle misure di controllo e vigilanza e ogni ulteriore elemento riferito alla rilevazione degli effetti e dei benefici delle misure adottate;
d) i programmi di formazione del personale interessato;
e) le campagne di informazione e comunicazione, con il con- corso delle Asl, dell’Agenzia regionale per la protezione del- l’ambiente (Arpa), delle autonomie locali, di altri enti e istitu- zioni;
f) i flussi informativi tra comuni, Asl e Arpa, con particolare riguardo all’attività degli sportelli unici;
g) i criteri di gestione integrata e le modalità di coordinamen- to degli interventi di prevenzione, controllo e vigilanza da parte delle Asl e dell’Arpa.
3. Con frequenza annuale, le direzioni generali competenti in materia di sanità e ambiente e l’Arpa redigono un rapporto congiunto sui risultati conseguiti a seguito dell’attività di rac- cordo. Il rapporto è comunicato alla giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti.
Articolo 7
Disposizioni di razionalizzazione del sistema sanitario regionale
1. Alla Lr 31/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 quater dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:
«3 quinquies. Per la nomina a direttore generale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico tra- sformati in fondazioni è richiesta, oltre ai requisiti di legge, l’iscrizione all’elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle Asl e delle aziende ospedaliere lombarde»;
b) dopo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 10 è aggiunto il seguente:
«Ai fini della nomina a direttore amministrativo è riconosciu- ta altresì l’attività di direzione tecnica o amministrativa svolta in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, anche non operanti in ambito sanitario, purché la durata complessiva dell’attività sia stata di almeno cinque anni, abbia comportato l’assunzione di responsabilità diri- genziale e/o manageriale in ordine ai risultati dell’ente, strut- tura o azienda di riferimento e siano state acquisite compro- vate esperienze di natura giuridico-amministrativa.
Ai fini della nomina a direttore sanitario si fa riferimento agli
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determina- zione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria azien- dale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livel- lo dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) ed è di conseguenza necessario il posses- so della specializzazione in una delle discipline dell’area della sanità pubblica di cui al medesimo Dpr 484/1997 o un titolo equipollente di cui alla tabella B del decreto del ministro della Sanità 30 gennaio 1998 (Tabelle relative alle discipline equi- pollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sani- tario del Servizio sanitario nazionale) oppure la specializza- zione della medicina legale. Possono essere comunque nomi- nati direttori sanitari, indipendentemente dalla specializzazio- ne, coloro che nei cinque anni precedenti alla nuova nomina abbiano già svolto tale incarico»;
c) al primo e al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 12, le parole: «strutture ospedaliere» sono sostituite dalle seguenti: «strutture sanitarie»;
d) al primo periodo del comma 5 dell’articolo 12, dopo le parole:
«è condizione» sono inserite le seguenti: «necessaria, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 bis,»;
e) il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 12 è sostitui- to dal seguente:
«La giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, approva lo schema-tipo in base al quale le Asl sti- pulano gli accordi contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies dei decreti di riordino.»;
f) dopo il comma 9 dell’articolo 12 bis è aggiunto il seguente:
«9 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie soggette all’obbligo di presentazione della denuncia di inizio attività che operino in mancanza dei requisiti richiesti o comunque in violazione delle vigenti norme. Nell’ipotesi di esercizio di attività sanitaria carente della denuncia di inizio attività si applica la sanzione minima di cui al comma 1, lettera a)»;
g) il comma 15 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«15. Ai fini della realizzazione o ampliamento di strutture di ricovero e cura, ovvero ai fini della trasformazione in struttu- re di ricovero e cura, non è richiesta l’acquisizione, da parte dei comuni, della verifica di compatibilità dei progetti con la programmazione sanitaria regionale.»;
h) il comma 15 bis dell’articolo 15 è abrogato.
Articolo 8
Modifica alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 21
1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e delega alle aziende sani- tarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all’ingrosso di medicinali ad uso umano) è appor- tata la seguente modifica:
a) dopo il comma 5 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:
«5 bis. All’interno degli aeroporti internazionali è consentita
l’apertura di una farmacia in aggiunta a quelle previste sul territorio comunale su cui insiste l’aeroporto.».
SINDACALE
Articolo 9
Disposizioni finali
1. I comuni e le province adeguano, laddove necessario, i propri regolamenti e provvedimenti a quanto previsto dalla presente legge, entro sei mesi dalla pubblicazione della stes- sa sul Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 10
Entrata in vigore
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno succes- sivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Allegato A Elenco dei certificati, dei documenti e degli adempimenti
aboliti ai sensi dell’articolo 2, comma 1
a) Certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro cessio- ne del quinto dello stipendio;
b) certificato medico di non contagiosità richiesto agli alimen- taristi dopo l’assenza per malattia oltre i cinque giorni;
c) certificato di idoneità psico-fisica all’attività di giudice xxx- xxxxx o di pace;
d) certificato di idoneità fisica per l’assunzione di apprendisti;
e) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico all’esercizio dell’attività di autoriparazione;
f) certificato di possesso dei requisiti fisici per l’idoneità a direttore o responsabile dell’esercizio di impianto di risalita;
g) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici;
h) certificato di idoneità all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici;
i) obbligo di vidimazione del registro degli infortuni di cui al decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni).
Allegato B Elenco delle autorizzazioni e degli adempimenti aboliti
ai sensi dell’articolo 5, comma 1
a) Autorizzazioni sanitarie alla vendita e al commercio di pro- dotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei pro- cedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti);
b) autorizzazione sanitaria per gli spacci di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata prevista dall’articolo 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (Approva- zione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni) e dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967 (Disciplina sanitaria della produzione e
del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvag- gina);
c) autorizzazione per l’esercizio di ricoveri di animali, stalle di sosta, prevista dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);
d) obbligo di domanda al sindaco ed adempimenti conse- guenti previsti dall’articolo 41 per gli spostamenti in ambito regionale e autorizzazione per il pascolo vagante delle xxxx- gi prevista dall’articolo 43 del Dpr 320/1954;
e) obbligo della controfirma del veterinario ufficiale sul certi- ficato sanitario o sul documento commerciale previsto dall’ar- ticolo 4, comma 1, lettera c), paragrafo 2 del decreto del mini- stro della Salute 16 ottobre 2003 (Misure sanitarie di prote- zione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili), per il trasporto in ambito regionale di carcasse di animali della spe- cie bovina di età inferiore ai ventiquattro mesi e delle speci ovina e caprina di età inferiore ai diciotto mesi e diversi dai soggetti di cui all’articolo 4 paragrafo 1, lettera a), punti i) e
ii) del regolamento (Ce) n. 1774/2002 del Parlamento euro- peo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 recante norme sani- tarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
f) autorizzazioni sanitarie di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) ed agli articoli 25, 26 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della l. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
REGOLAMENTO regionale 3 aprile 2007 - n. 3. Incentivi e contributi per il servizio idrico integrato, in attuazione del- l’art. 50, comma 2, della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 26
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interes- se economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), i criteri di accesso, le priorità di concessione e le modalità di erogazione di incentivi e contributi che la Regione Lombardia, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 50, concede al fine di favorire le attività di progettazione preliminare, defini- tiva ed esecutiva, di realizzazione di opere infrastrutturali e di ricerca e studio attinenti al servizio idrico integrato.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a) “Legge”: legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, recan- te “Disciplina dei servizi locali di interesse economico gene- rale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
b) “servizio idrico integrato”: servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e di- stribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue di cui all’articolo 47 della Legge;
c) “gestori”: soggetti cui compete la gestione delle reti e degli impianti strumentali all’erogazione del servizio idrico inte- grato in conformità all’articolo 2, comma 4, della Legge;
d) “Autorità”: Autorità d’ambito di cui all’articolo 48, comma 1, della Legge;
e) “Piano d’ambito”: programma degli interventi infrastrut- turali necessari, accompagnato da un piano finanziario, di cui all’articolo 48, comma 2, lettera d), della Legge;
f) “Finlombarda spa”: società finanziaria regionale di cui all’articolo 11 della Legge;
g) “soggetti concedenti”: Regione Lombardia e Finlombarda spa, cumulativamente.
Articolo 3
Modalità di intervento
1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel programma regionale di sviluppo e in conformità alle previ- sioni del bilancio pluriennale, concede, nel rispetto delle rego- le poste a tutela della concorrenza e dell’ambiente e nell’inte- resse dei consumatori, incentivi e contributi di cui all’articolo 1, anche avvalendosi, ai sensi dell’articolo 11 della Legge, di Finlombarda spa, sulla base di apposito atto che la Regione Lombardia e Finlombarda spa definiranno concordemente.
2. In particolare, in relazione alle finalità di contributi e incen- tivi indicate all’articolo 1:
a) Finlombarda spa opera a favore dei gestori, mediante con- cessione di finanziamenti, prestazione di garanzie e assunzio- ne di partecipazioni, secondo quanto indicato al comma 4, per la realizzazione di attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e di realizzazione di opere infrastrut- turali attinenti al servizio idrico integrato;
b) la Regione Lombardia opera a favore delle autorità, me- diante concessione di incentivi e contributi per ricerche e studi attinenti al servizio idrico integrato, gli studi devono essere attinenti al miglioramento della qualità ed efficienza del servi- zio ricompresi nell’ambito dell’Autorità richiedente.
3. Regione Lombardia e Finlombarda spa, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 50 della Legge, procedono, rispettivamente ai sensi del comma 2, lettere b) ed a), alla con- cessione di incentivi e contributi, verificato il rispetto dei crite- ri di accesso di cui all’articolo 4 e a seguito di istruttoria aven- te ad oggetto l’applicazione delle priorità di concessione di cui all’articolo 5, nonché, limitatamente alle iniziative di cui al comma 2, lettera a), di una valutazione di natura economico- finanziaria, condotta da Finlombarda spa al fine di verificare la fattibilità e la sostenibilità di ciascuna iniziativa.
4. Finlombarda spa, nel rispetto dei principi di sana e pru-
dente gestione, impiega la dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), provvedendo all’erogazione di finanziamenti, prestazioni di garanzie o assunzioni di partecipazioni, escluse le partecipazioni di maggioranza e comunque di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.
5. Con appositi atti i soggetti concedenti disciplinano gli ulte- riori profili relativi a ciascuna specifica iniziativa, ivi incluse le puntuali modalità di erogazione.
Articolo 4
Criteri di accesso agli incentivi e contributi
1. I criteri di accesso disciplinati dal presente Regolamento costituiscono i requisiti minimi per la presentazione delle richieste volte all’ottenimento di incentivi e contributi di cui all’articolo 1.
2. La richiesta per l’ ottenimento di incentivi e contributi può essere presentata nel rispetto dei seguenti criteri di accesso:
a) relativamente alle attività di cui all’articolo 3, comma 2, let- tera a), presentazione della richiesta da parte dei gestori;
b) relativamente alle attività di cui all’articolo 3, comma 2, let- tera b), presentazione della richiesta da parte delle Autorità;
c) assenza, risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente, di cause interdittive, di incapaci- tà o di divieti, anche temporanei, a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, previsti dalla legge o prestabiliti e resi pubblici, nel rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza e di non discriminazione fra imprese, dai sogget- ti concedenti in occasione delle singole procedure di conces- sione di incentivi e contributi;
d) relativamente alle attività di cui all’articolo 3, comma 2, let- tera a), rispondenza degli interventi proposti con la pro- grammazione contenuta nel piano d’ambito approvato, at- testata dall’autorità.
3. In occasione delle singole procedure di concessione degli incentivi e contributi, i soggetti concedenti possono prestabili- re e rendere pubbliche, nel rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza e di non discriminazione fra imprese, ulteriori prescrizioni specifiche.
Articolo 5
Priorità di concessione degli incentivi e contributi
1. I soggetti concedenti assegnano incentivi e contributi, nel rispetto dell’ordine di priorità sotto individuato, alle richieste che abbiano ad oggetto:
a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti realizzati direttamente da gestori che siano società pubbliche rappresentative dell’ambito;
b) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti che devono essere eseguiti in seguito, oppure in attua- zione, della fusione o aggregazione dei soggetti proprietari;
c) programmi di miglioramento ed adeguamento di impianti e delle reti esistenti progettati e/o ristrutturati per prestazioni di eccellenza, con soluzioni progettuali tecnologicamente esten-
sibili ad altri ambiti e bacini, con l’obiettivo di ridurre la dispersione delle acque potabili e la contaminazione dovuta a sversamenti di reti fognarie, con particolare riferimento al tele controllo di reti e delle loro tratte principali in attuale servizio;
SINDACALE
d) relativamente alle attività di cui all’articolo 3, comma 2, let- tera a), rispondenza dell’intervento proposto con la pro- grammazione adottata a livello di bacino idrografico;
e) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti che devono essere eseguiti in seguito, oppure in attuazione, di affidamenti congiunti interambito;
f) programmi di ricerca o riattivazione di pozzi o sorgenti potabili anche di scarsa entità con lo scopo di formare una rete di pozzi o sorgenti, riserve idriche strategiche per ogni ambito;
g) attivazione di risorse pubbliche con l’impiego di strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica ammi- nistrazione;
h) impiego di tecnologie ad elevato contenuto innovativo che perseguano anche il risparmio idrico.
Articolo 6
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regio- ne Lombardia.
REGOLAMENTO regionale 3 aprile 2007 - n. 4. Standard qualitativi e modalità di gestione per l’erogazione dei servizi locali di interesse economico generale e criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare. Standard relativi al servizio idrico integrato, in attuazione dell’art. 2, comma 10, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.
TITOLO I
Disposizioni comuni
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 2, comma 10, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), disciplina:
a) gli standard qualitativi e le modalità di gestione per l’ero- gazione dei servizi locali di interesse economico generale;
b) i criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare per l’affidamento dei servizi locali di interesse economico ge- nerale.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a) “Legge”: la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse econo-
mico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
b) “standard”: l’insieme dei criteri e procedure che rappre- sentano modello predefinito da seguire al fine di definire la qualità dei servizi;
c) “indicatore”: un descrittore qualitativo/quantitativo o nu- merico idoneo a verificare in che misura è stato raggiunto l’obiettivo;
d) “servizi”: i servizi locali di interesse economico generale di cui all’ articolo 1 della Legge;
e) “erogatori”: i soggetti cui compete esclusivamente l’eroga- zione del servizio in conformità all’articolo 2, comma 5, della Legge;
f) “gestori”: i soggetti cui compete esclusivamente la gestione delle reti e degli impianti strumentali all’erogazione del servi- zio in conformità all’articolo 2, comma 4, della Legge;
g) “operatori”: cumulativa mente i soggetti di cui alle prece- denti lettere e) ed f), nonché i soggetti che svolgono con- giuntamente l’attività di gestione delle reti e quella di ero- gazione del servizio;
h) “Garante”: il Garante dei servizi locali di interesse econo- mico generale di cui all’art. 3 della Legge;
i) “Osservatorio”: l’osservatorio regionale risorse e servizi di cui all’articolo 4 della Legge;
j) “ente locale”: la controparte contrattuale dei contratti di ser- vizio e, quando si tratti di affidamento congiunto di cui all’ar- ticolo 9 della Legge, gli enti locali aggregati secondo le forme consentite dalla legge, ivi incluse le Autorità d’ambito di cui all’articolo 48 della Legge;
k) “contratto di servizio”: il vincolo giuridico tra ente locale e soggetto erogatore di cui all’articolo 6 della Legge;
l) “carta dei servizi”: il documento adottato dal soggetto ero- gatore ai sensi dell’articolo 7 della Legge.
Articolo 3
Disciplina degli standard di qualità e delle modalità di gestione
1. Gli standard di qualità e le modalità di gestione dei servi- zi disciplinati nel presente regolamento concorrono alla determinazione dei parametri qualitativi di riferimento neces- sari per la soddisfazione dei bisogni degli utenti.
2. Il presente regolamento disciplina gli standard qualitativi dei servizi correlandoli alle seguenti aree di riferimento:
a) area tecnico-ingegneristica;
b) area economico-finanziaria-tariffaria;
c) area di soddisfazione dell’utenza;
d) area gestionale interna;
e) area ambientale.
3. Gli standard di qualità relativi a ciascuna delle aree di cui al comma 2, da individuare per ciascuno dei servizi median- te allegati tecnici al regolamento, costituiscono gli elementi analiticamente e unitariamente considerati al fine di definire la qualità dei servizi.
4. L’allegato A, parte integrante al presente regolamento, indi- vidua gli standard relativi al servizio idrico integrato.
5. Entro sei mesi dall’approvazione del regolamento, la Giunta regionale, mediante proprie deliberazioni e sentito il
parere della competente Commissione consiliare, definisce, per ciascuno dei servizi e con riguardo a ciascuna delle aree di riferimento, gli indicatori e individua le eventuali variabili correttive o esplicative. Con i medesimi provvedimenti sono individuati gli indicatori applicabili esclusivamente al gestore e quelli applicabili solo all’erogatore.
6. La giunta regionale, in attuazione di quanto disposto del- l’articolo 1, comma 7, lettera f), della Legge, assicura la partecipazione attiva delle associazioni di tutela dei consuma- tori e degli erogatori dei servizi. A garanzia del pieno rispet- to degli impegni assunti dall’erogatore nella carta dei servizi, con particolare riferimento al rispetto degli standard e degli indicatori e al rimborso forfettario per il mancato rispetto degli impegni assunti, la giunta regionale istituisce appositi comita- ti degli utenti.
Articolo 4
Criteri di ammissibilità e aggiudicazione
1. I criteri di ammissibilità, definiti ai sensi del presente rego- lamento, costituiscono i requisiti essenziali per la partecipa- zione alle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi.
2. I criteri di aggiudicazione definiti nel regolamento costitui- scono requisiti essenziali per l’affidamento dei servizi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di concorrenza e libero mercato.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici conformano i bandi di gara per l’affidamento dei servizi alla disciplina di cui al Titolo III del regolamento.
4. Il regolamento disciplina i criteri di ammissibilità alle gare correlandoli alle seguenti aree di riferimento:
a) area tecnico-professionale;
b) area delle garanzie;
c) area procedurale.
5. Il regolamento disciplina i criteri di aggiudicazione corre- landoli alle seguenti aree di riferimento:
a) area tecnica;
b) area economica.
6. Ciascuna delle aree di cui ai commi 4 e 5 si compone di una serie di criteri che sono individuati dagli allegati tecnici B e C al regolamento e che costituiscono gli elementi che le stazioni appaltanti assumono come parametri, rispettivamente, per l’ammissione alle gare e per l’aggiudicazione delle medesime.
7. Entro sei mesi dall’approvazione del regolamento, la Giunta regionale, mediante proprie deliberazioni e sentito il parere della competente Commissione consiliare, specifica, per ciascuno dei servizi e con riguardo a ciascuna delle aree di riferimento, gli indicatori relativi ai criteri individuati dagli allegati tecnici B e C e stabilisce le eventuali variabili corretti- ve o esplicative. Con i medesimi provvedimenti sono indivi- duati i criteri applicabili alle gare per il gestore e quelli appli- cabili alle gare per l’erogatore.
TITOLO II
Standard di qualità e modalità di gestione
Articolo 5
Conformità delle modalità di gestione agli standard di qualità
1. Gli standard di qualità costituiscono il livello minimo di pre- stazione che gli operatori garantiscono.
2. L’erogazione dei servizi si svolge secondo le modalità stabi- lite dall’articolo 2, comma 9 della Legge e, in particolare, essa si conforma agli standard di qualità definiti ai sensi del pre- sente regolamento, in attuazione di quanto stabilito dall’arti- colo 2, comma 9, lettera g), della Legge.
Articolo 6
Vincoli degli standard di qualità
1. In attuazione dell’articolo 7, comma 1, lettera d), della Leg- ge, le carte dei servizi recepiscono gli standard di qualità della prestazione complessivamente definiti ai sensi del rego- lamento. A tal fine, le deliberazioni della giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 4, specificano quali degli indicatori devono essere inclusi nelle carte dei servizi, con riguardo a quelli che presentano specifico rilievo per gli utenti.
2. In attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della Leg- ge, il livello e la qualità delle prestazioni costituiscono parte integrante del contratto di servizio. A tal fine, le deliberazioni della giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 4, determi- nano quali degli indicatori devono essere inclusi nel contratto di servizio.
Articolo 7
Rispetto degli standard di qualità
1. Il rispetto degli standard di qualità costituisce per gli opera- tori del settore dei servizi uno specifico obbligo giuridico, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 2, comma 9, let- tera g), dall’articolo 6, comma 1, lettera c) e dall’articolo 7, comma 1, lettera d), della Legge.
2. Il Garante, investito dall’articolo 3 della Legge del compito di vigilanza sull’applicazione della Legge medesima in funzio- ne della tutela degli utenti, assume le opportune misure in ordine al mancato rispetto dei predetti standard da parte degli operatori, segnalando tale comportamento nei documenti informativi o negli atti trasmessi ad altre istituzioni o adottan- do al riguardo specifiche determinazioni attinenti la funzione di vigilanza, in armonia con i poteri conferitigli dalla norma- tiva vigente.
3. In ogni caso il Garante valuta il rispetto degli standard di qualità in relazione alle informazioni che trasmette alla Regione in ordine al rilascio agli operatori dell’attestazione annuale di eccellenza di cui all’articolo 8, comma 4, della Legge.
Articolo 8
Controllo sul rispetto degli standard di qualità
1. Gli enti locali vigilano sul rispetto degli standard di qualità stabiliti ai sensi del regolamento.
2. L’Osservatorio esercita, nell’ambito dei compiti attribuitigli dall’articolo 4 della Legge, il monitoraggio ed il controllo sul rispetto degli standard di qualità, anche attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi di cui al comma 2, lettera a), del suddetto articolo 4.
SINDACALE
3. I risultati dell’attività di monitoraggio e controllo di cui al comma 2, oltre ad essere inviati al Garante, confluiscono nel rapporto annuale da inviare al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della Legge.
Articolo 9
Mancato rispetto degli standard di qualità
1. Il mancato rispetto degli standard di qualità costituisce vio- lazione delle disposizioni della Legge richiamate.
2. In particolare, il mancato rispetto degli standard di qualità recepiti nel contratto di servizio costituisce inadempimento contrattuale rispetto al medesimo contratto e determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera f), della Legge, l’appli- cazione delle clausole che dettano le conseguenze degli ina- dempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell’ente locale.
3. Il mancato rispetto degli standard di qualità, ai sensi del- l’articolo 6, comma 1, costituisce violazione delle condizioni contenute nelle carte dei servizi e determina, ai sensi dell’ar- ticolo 7, comma 1, lettera h), della Legge, il rimborso forfetta- rio previsto per il mancato rispetto degli impegni assunti.
TITOLO III
Criteri di ammissibilità e aggiudicazione
SEZIONE I
Criteri di ammissibilità
Capo I - Area tecnico-professionale
Articolo 10
Criteri di legittimazione
1. I criteri di legittimazione sono i parametri idonei a garanti- re il possesso dei requisiti da parte dei soggetti concorrenti, ivi compresa l’insussistenza di cause ostative, impeditive o interdittive, necessari allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica.
Articolo 11
Criteri di capacità tecnica e professionale
1. I criteri di capacità tecnica e professionale sono i parametri idonei a garantire la titolarità in capo ai soggetti concorrenti delle dotazioni e dei requisiti tecnici necessari allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad ogget- to della procedura ad evidenza pubblica, nonché a garantire l’idoneità dei soggetti concorrenti, da verificarsi rispetto alle atti- vità già svolte e ai risultati acquisiti, all’assunzione e gestione dei compiti professionali connessi allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi medesimi.
Capo II - Area delle garanzie
Articolo 12
Criteri generali di garanzia
1. I criteri di garanzia sono i parametri idonei ad assicurare l’espletamento, da parte dei soggetti concorrenti, di tutti gli a- dempimenti normativi prodromici o comunque connessi allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica.
Articolo13
Criteri di garanzia finanziaria
1. I criteri di garanzia finanziaria sono i parametri idonei ad assicurare la prestazione delle garanzie finanziarie connesse alla partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica non- ché allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto di tale procedura.
Capo III - Area procedurale
Articolo 14
Criteri di rispetto degli oneri informativi
1. I criteri di rispetto degli oneri informativi sono i parametri idonei ad accertare l’adempimento, da parte dei soggetti concorrenti, degli oneri d’informazione e di conoscenza con- nessi allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pub- blica.
Articolo 15
1. I criteri di soddisfazione degli obiettivi sono i parametri ido- nei a valutare il grado del raggiungimento, o dell’eventuale miglioramento, degli obiettivi e degli standard previsti dagli strumenti pianificatori posti a base della procedura ad eviden- za pubblica offerto dalle soluzioni tecniche ed organizzative proposte per lo svolgimento dei servizi.
Articolo 18
Criteri di valutazione tecnico-organizzativa
1. I criteri di valutazione tecnico-organizzativa del concorren- te sono i parametri idonei a valutare le caratteristiche tecniche e organizzative dell’offerta proposta per lo svolgimento dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubbli- ca, nonché a valutare l’organizzazione gestionale e operativa della struttura che verrà adibita a tale svolgimento.
Capo II - Area economica
Articolo 19
Criteri di valutazione economica
1. I criteri di valutazione economica dell’offerta sono i para- metri idonei a valutare i miglioramenti che le soluzioni tecni- che e organizzative offrono rispetto ai profili economico- finanziari relativi allo svolgimento dei servizi posti a base della procedura a evidenza pubblica.
TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 20
Disciplina transitoria
Criteri di rispetto degli oneri procedurali
1. I criteri di rispetto degli oneri procedurali sono i parametri idonei ad accertare l’adempimento, da parte dei soggetti con- correnti, delle formalità procedurali connesse alla partecipa- zione alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi.
SEZIONE II
Criteri di aggiudicazione Capo I - Area tecnico
Articolo 16
Criteri di compatibilità ambientale
1. Gli operatori del settore dei servizi sono vincolati al rispet- to degli standard di qualità decorsi sei mesi dalla pubblicazio- ne delle deliberazioni della giunta regionale di cui agli artico- li 3 e 4.
2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, si applicano integralmente le disposizioni in materia di vincolatività, rispet- to e conseguenze per il mancato rispetto degli standard di qualità di cui agli articoli 6, 7 e 9. A decorrere dal medesimo termine gli enti locali, il Garante e l’Osservatorio esercitano le proprie funzioni in ordine al monitoraggio ed al controllo sul rispetto degli standard ed all’adozione delle conseguenti determinazioni.
Articolo 21
1. I criteri di compatibilità ambientale sono i parametri idonei a valutare i livelli di rispetto e salvaguardia dell’ambiente offerti dalle soluzioni tecniche ed organizzative proposte, dai soggetti concorrenti, per lo svolgimento dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica.
Articolo 17
Criteri di soddisfazione degli obiettivi
Aggiornamento e revisione
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 3 e 4 sono periodicamente soggette ad aggiornamento e revi- sione, tenuto conto delle risultanze delle iniziali fasi applicati- ve nonché del confronto con gli enti locali, gli operatori e gli utenti al fine di soddisfare gli obiettivi a cui si informa il pre- sente regolamento.
2. Gli operatori e gli utenti che intendano promuovere aggior-
namento o revisione degli indicatori definiti dalle deliberazio- ni della giunta regionale di cui all’articolo 3 possono inoltra- re, anche formulando puntuali proposte di modifica, apposita segnalazione al Garante, il quale, nell’esercizio delle proprie funzioni e a seguito delle dovute istruttorie, trasmette le even- tuali indicazioni per l’aggiornamento e la revisione alla giun- ta regionale.
Allegato A Standard di qualità relativi al servizio idrico integrato
I - Area tecnico-ingegneristica
1. Costituiscono elementi di valutazione dell’andamento delle attività svolte dagli operatori, con riferimento all’area tecnico- ingegneristica:
a) realizzazione e rispetto del programma degli interventi in termini di tempi e di costi;
b) misure volte a favorire il risparmio idrico;
c) controlli delle reti e della qualità dell’acqua;
d) dotazione di contatori a norma e modalità di verifica perio- dica;
e) alimentazione idrica;
f) smalti mento fanghi;
g) copertura del servizio;
h) perdite complessive;
i) continuità del servizio.
II - Area economico-finanziaria-tariffaria
1. Costituiscono elementi finalizzati alla valutazione dell’an- damento delle attività svolte dagli operatori con riferimento ai relativi risvolti economico-finanziari e tariffari:
a) rapporto fra i costi sostenuti e le entrate ottenute;
b) scostamento fra costi e ricavi preventivi e consuntivi per ser- vizio;
c) individuazione del valore dei singoli elementi dell’attivo e del passivo patrimoniale;
d) composizione del patrimonio aziendale;
e) correlazione tra elementi del passivo e dell’attivo patrimo- niale;
f) redditività della gestione;
g) incidenza delle singole voci di costo;
h) durata dei finanziamenti;
i) ciclo lettura;
j) ciclo fatturazione dei conguagli;
k) corretta applicazione dell’ articolazione tariffaria.
III - Area di soddisfazione dell’utenza
1. Costituiscono elementi finalizzati alla misurazione del gra- do di soddisfazione dell’utenza, in termini di qualità erogata e percepita:
a) accesso agli sportelli;
b) organizzazione della struttura di relazione con il pubblico, ivi compresi gli strumenti per l’accesso degli utenti e l’am- piezza dei relativi orari;
c) continuità del servizio;
d) efficacia delle informazioni e delle comunicazioni effettuate;
e) comunicazione delle interruzioni;
f) preavviso per le interruzioni programmate;
g) funzionalità ed efficacia del servizio informazioni telefoni-
co (cali center);
SINDACALE
h) efficacia ripristini forni tura in caso di morosità;
i) rispetto di modalità e termini predeterminati nelle relazioni con gli utenti;
j) adeguatezza facilitazioni utenze particolari;
k) rispetto appuntamenti;
l) sospensioni di servizio;
m) tipologia di pagamento garantita.
IV - Area gestionale interna
1. Costituiscono elementi finalizzati alla valutazione dell’an- damento della gestione interna:
a) organizzazione del servizio di analisi;
b) organizzazione del telecontrollo;
c) piano interruzioni del servizio;
d) tenuta registri per dati quali-quantitativi;
e) sistema di qualità;
f) distribuzione sportelli;
g) contabilità analitica per centri di costo;
h) procedura gestione reclami;
i) servizio ricerca perdite;
j) registri inventari;
k) verifica perdite;
l) pronto intervento;
m) produttività del personale;
n) outsourcing;
o) controllo di gestione;
p) valutazione dell’ efficacia della spesa.
V - Area ambientale
1. Costituiscono elementi finalizzati a misurare le attività svol- te dagli operatori dal punto di vista ambientale:
a) qualità dell’acqua erogata;
b) laboratorio di analisi certificato;
c) servizio analisi: realizzazione e risultati;
d) quantità di fanghi riutilizzati rispetto alla quantità smaltita;
e) interruzioni degli impianti di depurazione;
f) scostamento degli scarichi rispetto alle concentrazioni di legge.
Allegato B
Criteri di ammissibilità
I - Area tecnico-professionale
Criteri di legittimazione
1. Costituiscono criteri di legittimazione:
a) lo stabilimento della sede legale di ciascun concorrente o, in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio, di ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati, in uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea;
b) l’insussistenza di qualsivoglia procedura o provvedimento, giudiziale o amministrativo, che risulti ostativo, impeditivo o interdittivo della facoltà di partecipare e/o di risultare aggiu- dicatario di procedure ad evidenza pubblica e/o di svolgere, in tutti i loro segmenti o componenti, i servizi posti ad ogget- to di tali procedure, da appurare con riferimento alla situazio- ne amministrativa, penale, fiscale, tributaria, previdenziale e societaria di ciascun concorrente;
c) la sussistenza dei requisiti di conformità alle norme di leg-
ge, regolamentari ed autorizzatorie di carattere generale e speciale necessarie e/o funzionali allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica;
d) l’insussistenza di cause ostative alla partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, ivi incluso il rispetto dei divieti di partecipazione previsti dalle discipline di settore in caso di operatori che benefici no di affidamenti diretti;
e) il formale impegno a sottoscrivere il patto di integrità;
f) il formale impegno ad ottenere la certific a zio ne del siste- ma di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 in un tempo congruo.
Criteri di capacità tecnica e professionale
1. Costituiscono criteri di capacità tecnica e professionale:
a) il possesso di requisiti di natura tecnica, economica, fi- nanziaria e professionale atti a dimostrare che ciascun con- corrente, in forma singola o associata, è in possesso di risor- se, mezzi, dotazioni, capacità ed esperienze pregresse in grado di assicurare, in caso di aggiudicazione, lo svolgi- mento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica.
II - Area delle garanzie
Criteri generali di garanzia
1. Costituiscono criteri di garanzia:
a) il formale impegno assunto da parte di ciascun concorren- te, singolo o associato, in ordine al puntuale rispetto, in caso di aggiudicazione della procedura, di qualsivoglia di- sposizione normativa, regolamentare o autorizzatoria di carattere generale e speciale necessaria e/o funzionale alla corretta gestione dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica.
Criteri di garanzia finanziaria
1. Costituiscono criteri di garanzia finanziaria:
a) la costituzione, secondo importi, tipologie, termini e mo- dalità prede terminate dall’ente locale, delle garanzie cau- zionali provvisorie necessarie per la partecipazione alla pro- cedura ad evidenza pubblica;
b) il formale impegno a costituire, secondo importi, tipologie, termini e modalità predeterminate dall’ente locale, le garan- zie cauzionali definitive necessarie per lo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica.
III - Area procedurale
Criteri di rispetto degli oneri informativi
1. Costituiscono criteri di rispetto degli oneri informativi:
a) la presa visione, l’esatta conoscenza, nonché la completa accettazione di tutte le condizioni generali e speciali di e- spletamento e di aggiudicazione della procedura, ivi inclusi i luoghi e l’ambito territoriale interessati dai Servizi posti in aggiudicazione, le modalità di prestazione degli stessi, le caratteristiche della gestione e gli atti programmatori posti a base della procedura ad evidenza pubblica, nonché le condi- zioni contrattuali e regolamentari che presiedono allo svolgi- mento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi;
b) il formale impegno alla riservatezza in merito alle informa- zioni rese e/o acquisite nel corso della procedura ed il rilascio del consenso al trattamento dei propri dati da parte dei sog-
getti partecipanti.
Criteri di rispetto degli oneri procedurali
1. Costituiscono criteri di rispetto degli oneri procedurali:
a) il rispetto delle modalità, delle formalità e dei termini di pre- sentazione delle offerte;
b) il formale impegno a mantenere valida ed irrevocabile l’of- ferta presentata per un periodo di tempo predeterminato dall’ ente locale;
c) il rispetto dei divieti, dei vincoli e degli oneri previsti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, ivi incluse le clausole che prescrivono !’insussistenza di rapporti di controllo o di collegamento con altri partecipanti o, in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio, l’indivi- duazione dei soggetti raggruppati o consorziati, con specifi- cazione dei relativi ruoli, o le clausole che attribuiscono all’en- te locale la facoltà di sospendere o di revocare la procedura, di procedere ad aggiudicazione anche in caso di unica offer- ta valida e di sostituire l’aggiudicatario inadempiente median- te scorrimento della graduatoria di gara secondo modalità, termini e condizioni predeterminati dall’ ente locale.
Allegato C
Criteri di aggiudicazione
I - Area tecnica
Criteri di compatibilità ambientale
1. Costituiscono criteri di compatibilità ambientale:
a) il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente nel corso dello svolgimento dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica, da attuare mediante riduzione dell’im- patto ambientale;
b) la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, quale fattore premiante;
c) il possesso di un bilancio ambientale, inteso come il docu- mento informativo nel quale sono descritte le principali rela- zioni tra l’impresa e l’ambiente, pubblicato volontariamente allo scopo di comunicare direttamente con il pubblico interes- xxxx, quale fattore premiante.
Criteri di soddisfazione degli obiettivi
1. Costituiscono criteri di soddisfazione degli obiettivi:
a) l’anticipazione nel raggiungimento o il miglioramento, sot- to il profilo qualitativo e/o quantitativo, degli obiettivi e degli standard di erogazione del servizio previsti dagli strumenti programmatori posti a base della procedura ad evidenza pubblica;
b) il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impian- ti e della salute e tutela dei lavoratori coinvolti nello svolgimen- to dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica;
c) il possesso di un bilancio sociale, inteso come il documento di rendicontazione mirante a delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conse- guenti alle scelte aziendali, pubblicato volontariamente dal- l’impresa allo scopo di comunicare direttamente con il pubbli-
co interessato, quale fattore premiante;
d) il possesso dell’attestazione annuale di eccellenza, che pre- mia l’impegno dell’impresa nel campo della soddisfazione dell’utente, rilasciata dalla Regione ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge, quale fattore premiante.
Criteri di valutazione tecnico-organizzativa
1. Costituiscono criteri di valutazione tecnico-organizzativa:
a) la previsione di innovazioni tecnologiche e l’adozione di modelli gestionali ed organizzativi tali da apportare mi- glioramenti agli standard tecnici e gestionali previsti dagli strumenti programmatori posti a base della procedura ad evi- denza pubblica;
b) la qualifica, le caratteristiche, le esperienze e le competenze pregresse riferibili al personale di vertice proposto da ciascun concorrente per l’organizzazione e la gestione del servizio;
c) il possesso della certificazione di qualità del sistema di ge- stione aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001, quale fattore premiante;
d) le modalità di applicazione della clausola sociale, con par- ticolare riferimento alla qualità del piano di riqualificazione, formazione e utilizzo del personale proveniente dalle gestioni precedenti, quale fattore premiante;
e) l’applicazione di clausole contrattuali di tipo sanzionatorio per inadempimenti gravi della prestazione verificatisi in occa- sione di precedenti gare, quale fattore penalizzante.
II - Area economica
Criteri di valutazione economica
1. Costituiscono criteri di valutazione economica:
a) i miglioramenti dei profili economico-finanziari e la ridu- zione dei costi di esercizio che caratterizzano lo svolgimento dei servizi posti a base della procedura ad evidenza pubblica;
b) la bancabilità e la redditività dell’investimento, in termini di convenienza del tasso di remunerazione del capitale propo- sto, da valutare sulla base delle caratteristiche dell’offerta pre- sentata;
c) il possesso della certificazione contabile del bilancio, quale fattore premiante.
Apprendistato
per l’alta formazione Attivate le procedure per il rilascio
del parere di conformità
Il 23 aprile tra l’Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano e le orga- nizzazioni dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs- Uil è stato sottoscritto un accordo per la definizione delle pro- cedere per il rilascio del parere di conformità, da parte della Commissione apprendistato presso l’Ente bilaterale del terzia- rio - Ebiter, per i progetti di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione in attuazione dell’art. 50 del Dlgs n. 276/2003. L’accordo dà attuazione a
quanto sottoscritto a livello regionale con l’accordo quadro del 6 febbraio 2007 (Lavoronews n. 8 del 12.2.2007). Ai fini del rilascio del parere di conformità si applicano le disposizioni contenute nel verbale di accordo del 15 febbraio 2005 e nel verbale di accordo del 7 giugno 2006 (Lavoronews n. 31 del 10.7.2006) per quanto compatibili con la specifica tipologia del contratto.
SINDACALE
VERBALE DI ACCORDO del 23 aprile 2007.
Tra l’Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della provincia di Milano, rappresentata dal segretario generale dr. Xxxxxxxxxxx Xxxxx, la Filcams-Cgil rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxx, la Fisascat-Cisl rappre- sentata da Xxxxx Xxxxxxx, la Uiltucs-Uil rappresentata da Xxxxxxxx Xxxx, premesso che
- L’articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 definisce il contratto di apprendistato per I’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e che il suc- cessivo articolo 50 individua la regolamentazione di tale tipo- logia di apprendistato;
- Il ministero del Lavoro con circolare del 14 ottobre 2004, n. 40 ha delineato gli aspetti principali del nuovo istituto;
- il ministero del Lavoro e la Regione Lombardia hanno stipu- lato il 3 novembre 2004 un protocollo d’intesa per la speri- mentazione di percorsi formativi nella xxx xxxx xxxx’xxxxxxxx- xxxxx;
- xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx con delibera di giunta n. VII/20747 del 16 febbraio 2005 ha approvato le linee di indirizzo per la sperimentazione dell’art. 50 del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276 “Apprendistato per I’acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione”;
- con decreto del direttore generale della Dg Istruzione, for- mazione e lavoro del 21 luglio 2005 è stato approvato il dispositivo regionale “Sperimentazione percorsi di alta forma- zione in apprendistato” in attuazione del citato protocollo d’intesa;
- con decreto della direzione generale Istruzione, formazione e lavoro del 23 novembre 2006 è stato approvato il dispositi- vo per la sperimentazione di percorsi formativi nella via alta dell’apprendistato in attuazione dell’art. 50 del Dlgs 276/ 2003 - Seconda fase;
- i progetti ammissibili al finanziamento devono essere pro- mossi da associazioni di rappresentanza di imprese, territo- riali e/o di categoria localizzate in Lombardia ed inserite nel sistema *rappresentanza camerale o del Cnel;
- in data 6 febbraio 2007 è stato sottoscritto tra l’Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi e la la Filcams - Cil Lombardia, la Fisascat - Cisl Lombardia e la Uiltucs - Uil Lombardia un Accordo quadro regionale per la regolamentazione dell’apprendistato per I’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione in attuazione del- l’art. 50 del Dlgs n. 27612003;
- in tale Accordo quadro si è convenuto sull’opportunità di isti- tuire presso gli enti bilaterali territoriali della Lombardia una Commissione paritetica competente per il rilascio del parere di conformità previsto dall’art. 47 del Ccnl per i dipendenti da
aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi del 2 luglio 2004;
concordano quanto segue
1. La Commissione paritetica territoriale apprendistato istitui- ta con verbale di accordo del 15 febbraio 2005 è competen- te per il rilascio del parere di conformità previsto dall’art. 47 del Ccnl per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004.
2. Ai fini del rilascio del parere di conformità si applicano le disposizioni contenute nel verbale di accordo del 15 febbraio 2005 e nel verbale di accordo del 7 giugno 2006 per quanto compatibili con la specifica tipologia del contratto di apprendi- stato per I’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta for- mazione in attuazione dell’art. 50 del Dlgs n. 27612003.
3. I privati datori di lavoro che partecipano al dispositivo regionale del 23 novembre 2006 per la sperimentazione di percorsi formativi nella via alta dell’apprendistato, richiede- ranno il parere di conformità utilizzando il modello allegato al presente verbale di accordo.
Il trattamento di malattia degli apprendisti
nel Ccnl Terziario
A seguito delle indicazioni Inps sul trattamento di malattia da corrispondere agli apprendisti in attuazione delle novità intro- dotte dalla legge Finanziaria 2007 (Lavoronews n. 10 del 26.2.2007), Confcommercio fornisce alcuni chiarimenti che consentono di individuare con esattezza le modalità applica- tive riguardanti la corresponsione del trattamento di malattia spettante agli apprendisti a cui si applica il Ccnl Terziario. Com’è noto, il rinnovo del 2 luglio del 2004 ha introdotto un trattamento di malattia specifico per i lavoratori apprendisti prevedendo una indennità a carico del datore di lavoro, dif- ferenziata a seconda che si trattasse di semplice malattia o di ricovero ospedaliero.
NOTA Confcommercio Prot. 01054 del 27 aprile 2007.
Xxxx Xxxxxxxxx: trattamento malattia degli apprendisti.
Si fa riferimento alla nota confederale del 13 aprile u.s., n. 46 del settore legislazione previdenziale e sociale, di commento del messaggio Inps n. 8615 del 3.4.2007, per fornire alcuni ulteriori chiarimenti in ordine al trattamento di malattia spet- tante agli apprendisti cui si applica il Ccnl Terziario.
Com’è noto, infatti, il rinnovo del 2 luglio del 2004 ha intro- dotto un trattamento di malattia specifico per i lavoratori apprendisti prevedendo una indennità a carico del datore di lavoro, differenziata a seconda che si trattasse di semplice malattia o di ricovero ospedaliero.
Indennità datore lavoro (come da Ccnl 2 luglio 2004) | Indennità Inps (come da legge Finanziaria) | |
Malattia | ||
primi 3 giorni | 60% della retribuzione cui avrebbe avuto diritto | Il periodo non è indennizzato |
in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro1 | ||
dal 4 al 20° giorno | Il periodo non è indennizzato | 50% della retribuzione |
dal 21° giorno | Il periodo non è indennizzato | 66,66% della retribuzione |
Ricovero ospedaliero | ||
primi 3 giorni dal 4 al 20° giorno dal 21° giorno | 60% della retribuzione cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro Integrazione dell’indennità Inps fino a raggiungere il 60% della retribuzione Integrazione dell’indennità Inps fino a raggiungere il 60% della retribuzione per tutto il periodo di ricovero fino al termine del comporto ex art. 167 Ccnl | Il periodo non è indennizzato 20% della retribuzione 26,66% della retribuzione |
1 “limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d’anno” cfr. art. 54 Ccnl 2 luglio 2004 |
SINDACALE
Successivamente, dall’1.1.2007, la legge finanziaria ha este- so agli apprendisti l’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps, secondo la disciplina prevista per tutti gli altri dipendenti.
COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Demansionamento professionale
CASSAZIONE Sez. lav. 26 giugno 2006, n. 14729 (da Dir. & Prat. Lav. n. 7/07, pag. 492). Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell’assunzione - Demansionamento profes- sionale del lavoratore - Conseguente diritto al risarcimento del danno - Prov del danno - Accertamento del giudice di merito
- Incensurabilità in cassazione - Limiti - Liquidazione in via equitativa - Ammissibilità - Criteri presuntivi - Utilizzabilità.
In caso di accertato demansionamento professionale del lavora- tore in violazione dell’art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se ade- guatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, determinandone anche l’entità in via equitativa, con pro- cesso logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qua-
Il necessario intervento chiarificatore dell’Inps ci consente di individuare con esattezza le modalità applicative riguardanti la corresponsione del trattamento di malattia spettante agli apprendisti del nostro settore, riassunto nella tabella sopra.
Giurisprudenza
lità ae quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esi- to finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto ´Rigetta, App. Messina, 9 dicembre 2003).
RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA
Contratto di agenzia Caratteristiche
CASSAZIONE Sez. lav. 7 luglio 2006, n. 15484 (da Dir. & Prat. Lav. n. 8/07, pag. 561). Controversie del lavoro - Prove - Contratto di agenzia - Prova - Conferimento dell’ul- teriore facoltà di riscuotere somme - Libertà delle forme - Sussistenza - Prova per presunzioni - Ammissibilità.
In tema di agenzia, l’attribuzione all’agente della facoltà di riscuotere può essere concessa in qualunque forma e provata con ogni mezzo di prova, anche per presunzioni (Art. 1742, 1744, 2722, 2723, 2729 c.c.).
g i u g n o 2 0 0 7
Sindacale
Amministrazione del personale
Paga base (1/9/2006) | Contingenza (1/1/95) | Scatti di anzianità (1/1/90) | |
Livello | Euro | Euro | Euro |
Quadro | 1339,34+180,76 | 540,37 | 25,46 |
I | 1206,49 | 537,52 | 24,84 |
II | 1043,60 | 532,54 | 22,83 |
III | 892,00 | 527,90 | 21,95 |
IV | 771,46 | 524,22 | 20,66 |
V | 696,98 | 521,94 | 20,30 |
VI | 625,75 | 519,76 | 19,73 |
VII | 535,73+5,16 | 517,51 | 19,47 |
Paga base (1/9/2006) | Contingenza (1/9/99) | |
Livello | Euro | Euro |
II Prima metà | 730,52 | 424,47 |
II Seconda metà | 887,06 | 428,67 |
III Prima metà | 624,40 | 420,77 |
III Seconda metà | 758,20 | 424,93 |
IV Prima metà | 540,02 | 417,83 |
IV Seconda metà | 655,74 | 421,97 |
V Prima metà | 487,89 | 416,31 |
V Seconda metà | 592,43 | 420,13 |
VI Prima metà | 438,02 | 414,28 |
VI Seconda metà | 531,89 | 418,38 |
Provincia | Importo Euro |
Bergamo | 10,33 |
Brescia | 8,78 |
Como | 7,75 |
Cremona | 2,07 |
Lecco | 7,75 |
Lodi | 11,36 |
Mantova | 2,07 |
Milano | 11,36 |
Pavia | 2,07 |
Sondrio | 2,07 |
Varese | 7,75 |
Lire | Euro | |
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004 | 5.808.810 | 3.000,00+ |
Incremento retributivo dall’1.7.1997 | 325.000 | 167,85+ |
Incremento retributivo dall’1.1.1998 | 225.000 | 116,20+ |
Aumento retributivo dall’1.1.2000 | 200.000 | 103,29+ |
Aumento retributivo dall’1.7.2000 | 400.000 | 206,58+ |
Aumento retributivo dall’1.1.2002 | 520.000 | 268,56+ |
Aumento retributivo dall’1.7.2004 | 210,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2005 | 125,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2006 | 120,00= | |
Totale | 4.317,48 |
Lire | Euro | |
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004 | 5.808.810 | 3.000,00+ |
Incremento retributivo dall’1.1.1998 | 225.000 | 116,20+ |
Aumento retributivo dall’1.1.2000 | 200.000 | 103,29+ |
Aumento retributivo dall’1.7.2000 | 400.000 | 206,58+ |
Aumento retributivo dall’1.1.2002 | 520.000 | 268,56+ |
Aumento retributivo dall’1.7.2004 | 210,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2005 | 125,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2006 | 120,00= | |
Totale | 4.149,63 |
Lire | Euro | |
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004 | 5.808.810 | 3.000,00+ |
Aumento retributivo dall’1.1.2000 | 200.000 | 103,29+ |
Aumento retributivo dall’1.7.2000 | 400.000 | 206,58+ |
Aumento retributivo dall’1.1.2002 | 520.000 | 268,56+ |
Aumento retributivo dall’1.7.2004 | 210,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2005 | 125,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2006 | 120,00= | |
Totale | 4.033,43 |
Lire | Euro | |
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004 | 5.808.810 | 3.000,00+ |
Aumento retributivo dall’1.7.2000 | 400.000 | 206,58+ |
Aumento retributivo dall’1.1.2002 | 520.000 | 268,56+ |
Aumento retributivo dall’1.7.2004 | 210,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2005 | 125,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2006 | 120,00= | |
Totale | 3.930,14 |
Lire | Euro | |
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004 | 5.808.810 | 3.000,00+ |
Aumento retributivo dall’1.1.2002 | 520.000 | 268,56+ |
Aumento retributivo dall’1.7.2004 | 210,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2005 | 125,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2006 | 120,00= | |
Totale | 3.723,56 |
Lire | Euro | |
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004 | 5.808.810 | 3.000,00+ |
Aumento retributivo dall’1.7.2004 | 210,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2005 | 125,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2006 | 120,00= | |
Totale | 3.455,00 |
Lire | Euro | |
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004 | 5.808.810 | 3.000,00+ |
Aumento retributivo dal 1/1/2005 | 125,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2006 | 120,00= | |
Totale | 3.245,00 |
Lire | Euro | |
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004 | 5.808.810 | 3.000,00+ |
Aumento retributivo dal 1/1/2006 | 120,00= | |
Totale | 3.120,00 |
SINDACALE
Categoria | Paga base (1/9/2006) | Contingenza (1/1/95) | Scatti di anzianità (1/10/86) |
Euro | Euro | Euro | |
I | 728,23 | 530,04 | 15,49 |
II | 611,39 | 526,11 | 14,46 |
Euro |
Categoria I 10,52 |
Categoria II 9,54 |
Categoria lusso, I e II | |||||
Livello | Paga base (1/7/2005) | Contingenza (1/1/95) | Terzo elemento | Totale | Ivc (3) |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
Q.A | 1.185,73+46,48 | 542,70 | 5,18 | 1.780,09 | 14,69 |
Q.B | 1.062,59+41,32 | 537,59 | 5,18 | 1.646,68 | 13,60 |
I | 954,20 | 536,71 | 4,18 | 1.495,09 | 12,67 |
II | 831,07 | 531,59 | 7,43 | 1.370,09 | 11,58 |
III | 756,90 | 528,26 | 3,36 | 1.288,52 | 10,92 |
IV | 687,65 | 524,94 | 3,72 | 1.216,31 | 10,31 |
V | 614,92 | 522,37 | 3,63 * | 1.140,92 | 9,67 |
VI S | 572,92 | 520,64 | 5,97 | 1.099,53 | 9,30 |
VI | 557,55 | 520,51 | 5,97 | 1.084,03 | 9,16 |
VII | 491,78 | 518,45 | 6,87 | 1.017,10 | 8,59 |
Categoria III e IV | |||||
Livello | Paga base (1/7/2005) | Contingenza (1/1/95) | Terzo elemento | Totale | Ivc (3) |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
Q.A | 1.180,05+46,48 | 542,19 | 5,18 | 1.773,90 | 14,64 |
Q.B | 1.057,43+41,32 | 537,12 | 5,18 | 1.641,05 | 13,55 |
I | 949,04 | 536,24 | 4,18 | 1.489,46 | 12,62 |
II | 826,68 | 531,20 | 7,43 | 1.365,31 | 11,54 |
III | 753,03 | 527,91 | 3,36 | 1.284,30 | 10,89 |
IV | 684,29 | 524,64 | 3,72 | 1.212,65 | 10,28 |
V | 611,82 | 522,09 | 3,63 * | 1.137,54 | 9,64 |
VI S | 570,08 | 520,38 | 5,97 | 1.096,43 | 9,27 |
VI | 554,71 | 520,25 | 5,97 | 1.080,93 | 9,14 |
VII | 489,20 | 518,22 | 6,87 | 1.014,29 | 8,56 |
OPERAI IMPIEGATI | DIRIGENTI | OPERATORI DI VENDITA | PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA | ||
Fondo pensioni | { datore di lavoro | 23,81 | 23,81 | 23,81 | 23,81 |
lavoratore (1) | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
Assicurazione contro la disoccupazione (2) | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | |
Cassa unica assegni familiari (3) | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | |
Fondo garanzia T.F.R. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4) { datore di lavoro | 0,60 | – | 0,60 | 0,60 | |
lavoratore | 0,30 | – | 0,30 | 0,30 | |
Contributo di mobilità (4) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Indennità economiche di maternità (5) | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Indennità economiche di malattia | 2,44 | – | – | 3,21 (6) | |
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione) | 1,20 | – | 1,20 | 1,20 | |
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione) | 0,10 | – | 0,10 | 0,10 | |
(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2007 a € 40.083,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l’importo va aumentato dell’1% qualora l’aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter). (2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all’art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la con- tribuzione contro la disoccupazione è ridotta all’1,48%. (3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l’aliquota CUAF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all’art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta. (4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX). (5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l’indennità economica di maternità non è più dovuta. (6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghie- re il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985). N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull’aliquota contributiva per gli asse- gni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia. |
Inps (1/1/2007) | Inail (1/1/2007) | ||||
Tempo pieno | Tempo parziale | Tempo pieno | Tempo parziale | ||
Impiegati / operai | € 41,43 giorn. € 1077,18 mensili | € 6,21 orari | Impiegati / operai | € 42,74 giorn. € 1068,55 mensili | € 6,41 orari |
Dirigenti | € 112,38 giorn. € 2921,88 mensili | € 16,86 orari | Dirigenti (1) | € 79,38 giorn. € 1984,50 mensili | € 9,92 orari |
Retribuzione di riferimento (1/1/2007) | Limite massimo (1/1/2007) | Riduzione contributiva (1/1/2007) |
Fino a € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive) | € 844,06 mensili | 5,84% |
Oltre € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive) | € 1014,48 mensili | 5,84% |
SINDACALE
COMMERCIO | COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1) | ||||
Totale (3) contributo | di cui dipendente | Totale (3) contributo | di cui dipendente | ||
Operai | retribuzione totale | 38,17% | 9,19% | 36,12% | 9,19% |
Impiegati | retribuzione totale | 38,17% | 9,19% | 36,12% | 9,19% |
Dirigenti | retribuzione totale | 35,73% | 9,19% | 33,68% | 9,19% |
Operatori di vendita | retribuzione totale | 35,73% | 9,19% | 33,68% | 9,19% |
Contr. aggiuntivo (2) | oltre € 3.340,00 | 1% | 1% | 1% | 1% |
Apprendisti (4) | 15,84% | 5,84% | 15,84% | 5,84% | |
ASCOM (escluso dirigenti) | retribuzione totale | 1,20% | – | 1,20% | – |
XXXXXXX (escluso dirigenti) | retribuzione totale | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
COMMERCIO | COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1) | ||||
Totale (3) contributo | di cui dipendente | Totale (3) contributo | di cui dipendente | ||
Operai | retribuzione totale | 39,37% | 9,49% | 37,32% | 9,49% |
Impiegati | retribuzione totale | 39,37% | 9,49% | 37,32% | 9,49% |
Dirigenti | retribuzione totale | 36,03% | 9,19% | 33,98% | 9,19% |
Operatori di vendita | retribuzione totale | 36,93% | 9,49% | 34,88% | 9,49% |
Contr. aggiuntivo (2) | oltre € 3.340,00 | 1% | 1% | 1% | 1% |
Apprendisti (4) | 15,84% | 5,84% | 15,84% | 5,84% | |
ASCOM (esclusi dirigenti) | retribuzione totale | 1,20% | – | 1,20% | – |
XXXXXXX (esclusi dirigenti) | retribuzione totale | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO | PERCENTUALI | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | DECOR- RENZA | IMPORTI | |||||
Ditta | Dirigenti | Totale | Azienda (A) | Dirig. (B) | Totale (A+B) | ||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | 11,60% | 1% | 12,60% | 56.404,32 | a. | 6.542,90 | 564,04 | 7.106,94 | |
annui | 1.1.2001 | t. | 1.635,73 | 141,01 | 1.776,74 | ||||
m. | 545,24 | 47,00 | 592,24 | ||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | 11,60% | 1% | 12,60% | 59.224,54 | a. | 6.870,05 | 592,25 | 7.462,30 | |
annui | 1.1.2002 | t. | 1.717,51 | 148,06 | 1.865,57 | ||||
m. | 572,50 | 49,35 | 621,85 | ||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. 10,14% | 1% | 12,62% | 59.224,54 | a. | 6.881,89 | 592,25 | 7.474,14 | |
Agg. 1,48% | annui | 1.1.2003 | t. | 1.720,47 | 148,06 | 1.868,53 | |||
m. | 573,49 | 49,35 | 622,84 | ||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. 10,14% | 1% | 12,64% | 59.224,54 | a. | 6.893,74 | 592,25 | 7.485,99 | |
Agg. 1,50% | annui | 1.1.2004 | t. | 1.723,43 | 148,06 | 1.871,49 | |||
m. | 574,48 | 49,35 | 623,83 | ||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. 10,14% | 1% | 12,66% | 59.224,54 | a. | 6.905,58 | 592,25 | 7.497,83 | |
Agg. 1,52% | annui | 1.1.2005 | t. | 1.726,40 | 148,06 | 1.874,46 | |||
m. | 575,47 | 49,35 | 624,82 | ||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. 10,14% | 1% | 12,68% | 59.224,54 | a. | 6.917,43 | 592,25 | 7.509,68 | |
Agg. 1,54% | annui | 1.1.2006 | t. | 1.729,36 | 148,06 | 1.877,42 | |||
m. | 576,45 | 49,35 | 625,80 | ||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. 2,84% | 1% | 5,38% | 59.224,54 | a. | 2.594,03 | 592,25 | 3.186,28 | |
(Prima nomina) | Agg. 1,54% | annui | 1.1.2006 | t. | 648,51 | 148,06 | 796,57 | ||
m. | 216,17 | 49,35 | 265,52 | ||||||
FONDO ASS. SAN. X. XXXXXXX | 5,70% | 1,95% | 7,65% | 44.194,25 | a. | 2.519,07 | 861,79 | 3.380,86 | |
annui | 1.1.1996 | t. | 629,77 | 215,45 | 845,22 | ||||
m. | 209,92 | 71,82 | 281,74 | ||||||
FONDO ASS. SAN. X. XXXXXXX | 5,70% | 1,87% | 7,57% | 45.940,00 | a. | 2.618,58 | 859,08 | 3.477,66 | |
annui | 1.1.2004 | t. | 654,65 | 214,77 | 869,42 | ||||
m. | 218,22 | 71,59 | 289,81 | ||||||
ASS. XXXXXXX XXXXXXX | 10% | 10% | 20% | 38.734,27 annui-azienda | a. | 3.873,43 | 1.394,43 | 5.267,86 | |
13.944,34 annui-dirig | 1.7.2000 | t. | 968,36 | 348,61 | 1.316,97 | ||||
m. | 322,79 | 116,20 | 438,99 | ||||||
ASS. XXXXXXX XXXXXXX | 10% | 10% | 20% | 48.030,50 annui-azienda | a. | 4.803,05 | 464,81 | 5.267,86 | |
4.648,10 annui-dirig | 1.7.2004 | t. | 1.200,76 | 116,20 | 1.316,97 | ||||
m. | 400,25 | 38,73 | 438,98 | ||||||
FORMAZIONE | – | – | – | – | a. | 129,11 | 129,11 | 258,22 | |
1.7.1992 | t. | 32,28 | 32,28 | 64,56 | |||||
m. | 10,76 | 10,76 | 21,52 |
SINDACALE
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO | DECORRENZA | IMPORTI | ||
Azienda (A*) | Quadro (B) | Totale (A+B) | ||
Qu.A.S. | 1.1.1989 | 247,90 | – | 247,90 |
1.1.1995 | 247,90 | 36,15 | 284,05 | |
1.1.2005 | 302,00 | 42,00 | 344,00 | |
Quadrifor | 1.1.1995 | 25,82 | 15,49 | 41,31 |
1.1.2004 | 45,00 | 20,00 | 65,00 | |
1.1.2005 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO | DECORRENZA | IMPORTI | |
Iscrizione | Contributo mensile | ||
EST | 1.10.2006 | 30,00 | 10,00 |
DENOMINAZIONE FONDO | IMPORTI | |||
FON.TE | Quota d’iscrizione | Contribuzione (1) | ||
Azienda | Lavoratore | Azienda | Lavoratore | |
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993 | 11,88 | 3,62 | 1,55% (4) | 0,55% (2) 50% TFR |
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 | 11,88 | 3,62 | 1,55% (4) | 0,55% (3) 100% TFR |
Livelli Contributo complessivo da settembre | mensile 2006 | in | euro | Livelli Contrib | uto complessivo da settembre | mensile 2006 | in | euro |
Quadri | 2,82 | Appredisti 2a metà (1) | ||||||
1 | 2,62 | 2 | 1,97 | |||||
2 | 2,36 | 3 | 1,77 | |||||
3 | 2,13 | 4 | 1,62 | |||||
4 | 1,94 | 5 | 1,52 | |||||
5 | 1,83 | 6 | 1,43 | |||||
6 | 1,72 | |||||||
7 | 1,59 | Operatori di vendita | ||||||
Apprendisti 1a metà (1) 2 | 1,73 | 1a categoria 2a categoria | 1,89 1,71 | |||||
3 | 1,57 | |||||||
4 | 1,44 | |||||||
5 | 1,36 | |||||||
6 | 1,28 |
Categoria Lusso, I e II categoria | ||||||
Livelli | Paga | base + contingenza | Quota azienda 0,20 | Quota | dipendente 0,20 | Totale quota |
Quadro A | 1.774,91 | 3,55 | 3,55 | 7,10 | ||
Quadro B | 1.641,50 | 3,28 | 3,28 | 6,57 | ||
1 | 1.490,91 | 2,98 | 2,98 | 5,96 | ||
2 | 1.362,66 | 2,73 | 2,73 | 5,45 | ||
3 | 1.285,16 | 2,57 | 2,57 | 5,14 | ||
4 | 1.212,59 | 2,43 | 2,43 | 4,85 | ||
5 | 1.137,29 | 2,27 | 2,27 | 4,55 | ||
6s | 1.093,56 | 2,19 | 2,19 | 4,37 | ||
6 | 1.078,06 | 2,16 | 2,16 | 4,31 | ||
7 | 1.010,23 | 2,02 | 2,02 | 4,04 | ||
4 (min. 18 anni) | 1.188,33 | 2,38 | 2,38 | 4,75 | ||
5 (min. 18 anni) | 1.114,54 | 2,23 | 2,23 | 4,46 | ||
6s (min. 18 anni) | 1.071,68 | 2,14 | 2,14 | 4,29 | ||
6 (min. 18 anni) | 1.056,49 | 2,11 | 2,11 | 4,23 | ||
7 (min. 18 anni) | 990,02 | 1,98 | 1,98 | 3,96 |
SINDACALE
Categoria III e IV categoria | ||||||
Livelli | Paga | base + contingenza | Quota azienda 0,20 | Quota | dipendente 0,20 | Totale quota |
Quadro A | 1.768,72 | 3,54 | 3,54 | 7,07 | ||
Quadro B | 1.635,87 | 3,27 | 3,27 | 6,54 | ||
1 | 1.485,28 | 2,97 | 2,97 | 5,94 | ||
2 | 1.357,88 | 2,72 | 2,72 | 5,43 | ||
3 | 1.280,94 | 2,56 | 2,56 | 5,12 | ||
4 | 1.208,93 | 2,42 | 2,42 | 4,84 | ||
5 | 1.133,91 | 2,27 | 2,27 | 4,54 | ||
6s | 1.090,46 | 2,18 | 2,18 | 4,36 | ||
6 | 1.074,96 | 2,15 | 2,15 | 4,30 | ||
7 | 1.007,42 | 2,01 | 2,01 | 4,03 | ||
4 (min. 18 anni) | 1.184,75 | 2,37 | 2,37 | 4,74 | ||
5 (min. 18 anni) | 1.111,23 | 2,22 | 2,22 | 4,44 | ||
6s (min. 18 anni) | 1.068,65 | 2,14 | 2,14 | 4,27 | ||
6 (min. 18 anni) | 1.053,46 | 2,11 | 2,11 | 4,21 | ||
7 (min. 18 anni) | 987,27 | 1,97 | 1,97 | 3,95 |
Tabella | Periodi | Classi di importo annuo delle provvigioni computabili | Indennità base più indennità integrativa % | |
Agenti e rappresentanti senza esclusiva | Agenti e rappresentanti in esclusiva | |||
A | dal 1°/1/1959 al 31/12/1968 | sino a L. 2.000.000 da 2.000.001 a 3.000.000 oltre 3.000.000 | sino a L. 2.500.000 da 2.500.001 a 3.500.000 oltre 3.500.000 | 4% 2% 1% |
B | dal 1°/1/1969 al 31/12/1976 | sino a L. 2.500.000 da 2.500.001 a 4.000.000 oltre 4.000.000 | sino a L. 3.000.000 da 3.000.001 a 4.500.000 oltre 4.500.000 | 4% 2% 1% |
C | dal 1°/1/1977 al 31/12/1980 | sino a L. 4.500.000 da 4.500.001 a 6.000.000 oltre 6.000.000 | sino a L. 6.000.000 da 6.000.001 a 8.000.000 oltre 8.000.000 | 4% 2% 1% |
D | dal 1°/1/1981 al 31/12/1988 | sino a L. 6.000.000 da 6.000.001 a 9.000.000 oltre 9.000.000 | sino a L. 12.000.000 da 12.000.001 a 18.000.000 oltre 18.000.000 | 4% 2% 1% |
E | dal 1°/1/1989 | sino a L. 12.000.000 da 12.000.001 a 18.000.000 oltre 18.000.000 | sino a L. 24.000.000 da 24.000.001 a 36.000.000 oltre 36.000.000 | 4% 2% 1% |
F | dal 1°/1/2002 | sino a € 6.197,00 da 6.197,01 a 9.296,00 oltre 9.296,00 | sino a € 12.395,00 da 12.395,01 a 18.592,00 oltre 18.592,00 | 4% 2% 1% |
AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI | AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI | Aliquota contributiva (preponente + agente) | |||
Massimale annuo delle provvigioni | Minimale annuo dei contributi | Massimale annuo delle provvigioni | Minimale annuo dei contributi | ||
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50) | 9.000.000 | 60.000 | 7.500.000 | 36.000 | 3% + 3% |
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231) | 12.000.000 | 240.000 | 7.500.000 | 120.000 | 4% + 4% |
Dal 1°/7/1983 X.X.X. 00/0/0000, x. 000 (X.X. 9/6/1983, n. 157) | 24.000.000 | 240.000 | 10.000.000 | 120.000 | 5% + 5% |
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) | 30.000.000 | 240.000 | 16.000.000 | 120.000 | 5% + 5% |
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) | 34.000.000 | 240.000 | 20.000.000 | 120.000 | 5% + 5% |
Dal 1°/7/1998 | 42.000.000 | 480.000 | 24.000.000 | 240.000 | 5,75%+5,75% |
4° Trimestre 2001 | € 21.691,00 | € 247,90 | € 12.395,00 | € 123,95 | 5,75%+5,75% |
Dal 1°/1/2004* | € 24.548,00 | € 248,00 | € 14.027,00 | € 124,00 | 6,25%+6,25% |
Dal 1°/1/2005 | € 24.548,00 | € 700,00 | € 14.027,00 | € 350,00 | 6,50%+6,50% |
Dal 1°/1/2006 | € 25.481,00 | € 727,00 | € 14.561,00 | € 364,00 | 6,75%+6,75% |
LIMITE SCAGLIONE ANNUO | SCAGLIONE ANNUO | ALIQUOTA | IMPOSTA SULLO SCAGLIONE | IMPOSTA TOTALE | ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1) |
Fino a euro 15.000,00 | 15.000,00 | 23% | 3.450,00 | 3.450,00 | – |
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00 | 13.000,00 | 27% | 3.510,00 | 6.960,00 | – |
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00 | 27.000,00 | 38% | 10.260,00 | 17.220,00 | – |
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00 | 20.000,00 | 41% | 8.200,00 | 25.420,00 | – |
Oltre euro 75.000,00 | – | 43% | – | – | |
Limite scaglione mensile | |||||
Fino a euro 1.250,00 | 1.250,007 | 23% | 287,50 | 287,50 | – |
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33 | 1.083,33 | 27% | 292,50 | 580,00 | – |
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33 | 2.250,00 | 38% | 855,00 | 1.435,00 | – |
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00 | 1.666,67 | 41% | 683,33 | 2.118,33 | – |
Oltre euro 6.250,00 | – | 43% | – | – | – |
SINDACALE
ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito | ||
Fino | a euro 10.329,14 | 1,20 |
Oltre | euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71 | 1,20 |
Oltre | euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41 | 1,30 |
Oltre | euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68 | 1,40 |
Oltre | euro 69.721,68 | 1,40 |
ARGOMENTO | QUADRO | DIZIONE | CODICE | NOTE |
ALLATTAMENTO | D D | Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77 | D 800 D 900 | Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti |
ASCOM | B e C | W 020 | 1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione | |
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE | D D B e C | Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F. | 35 L 036 F 110 | Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti. |
ASSISTENZA AI DISABILI | D | Mat. fac. L. 104/92 | L 053 | Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l’assistenza del minore disabile. |
D | Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92 | L 054 | Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l’assistenza del minore disabile. | |
D | Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92 | L 056 | Importo di giornate mensili corrisposte per l’assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. | |
D | Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 | L 057 | Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. | |
D | Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 | L 058 | Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. | |
D | Ind. cong. art. 80 L. 388/2000 | L 070 | Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 80 comma 2, legge 388/2000. | |
B e C | Cong. straord. | C S01 | Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l’indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero | |
giornate”, “retribuzioni” e “somme a debito del datore di lavoro”. | ||||
B e C | Rest. cong. straord. | M 070 | Restituzione indennità indebitamente corrisposta. | |
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE | B e C B e C | Retrib. dicembre Retrib. dicembre | A 000 D 000 | Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell’imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell’anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “numero dipen- denti” e nel quadro “somme a debito del datore di lavoro”. Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell’imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell’anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero di giornate”, “numero dipendenti” e nel quadro “somme a debito del datore di lavoro”. |
SINDACALE
ARGOMENTO | QUADRO | DIZIONE | CODICE | NOTE |
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO | B e C B e C D | Art. 3 ter L. 438/92 Vers. Contr. Agg. Rec. Contr. Agg. | M 950 M 951 L 951 | Aliquota aggiuntiva dell’1%, a carico del dipendente, da applicare alle retri- buzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.008,00 mensili e € 36.093,00 annuali per il 2002). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella “numero giornate”. Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell’anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”. Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell’anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto. |
XX.XX.X.XX | B e C | Prestampata | W 030 | 0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta. |
DATI STATISTICI | B e C B e C B e C | Lav. maschi Lav. Femm. Lav. non retr. | MA 00 FE 00 NR 00 | Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”. Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”. Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”. |
DATI STATISTICI | B e C | Lav. comun. | C 000 CE00 - ES00 - LE00 - | Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”. Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria. Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate” e “somme a carico del datore di lavoro”. Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate” e “somme a carico del datore di lavoro”. Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”. Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”. Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”. Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”. Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”. Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l’assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”. |
LI00 - PL00 - SL00 - | ||||
B e C | Lav. E.C. | SV00 - UN00 X 000 | ||
B e C | Lav. E.C. D.L. 195/02 | XZ00 | ||
B e C | Lav. Quadro | Q 000 | ||
B e C | Forza aziendale | FZ00 | ||
B e C | Lav. in aspettativa per cariche elettive | E000 | ||
B e C | Lav. in aspettativa per cariche sindacali | S000 | ||
B e C | Lav. comunitari occupati | C000 | ||
B e C | Lav. beneficiari del congedo straordinario | CS01 | ||
per l’assistenza a | ||||
persone handicappate | ||||
DECONTRIBUZIONE | B e C B e C D | Ctr. Sol. D.L. 295/96 Cong. Contr. 10% Rec. Contr. 10% | M 930 M 931 L 931 | Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l’ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella “numero giornate”. Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell’anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà. Nessun dato va riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”. Da utilizzare sul mod DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell’anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto. |
DIRIGENTI | B e C B e C | Dirigenti Dirigenti P.T. | 300 300 P | Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori. Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti. |
DONATORI SANGUE | D | Donatori sangue | S 110 | Importo retribuzione giornaliera a carico INPS. |
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti) | B e C | Adesione fondo Fond.dir | FODI | Numero dirigenti interessati all’obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a debito”. |
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri) | B e C | Adesione fondo For.Te | FITE | Numero dipendenti interessati all’obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a debito”. |
IMPIEGATI | B e C | Prestampata | 11 | Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. |
ARGOMENTO | QUADRO | DIZIONE | CODICE | NOTE |
INDENNITÀ DI MALATTIA | D D B e C | Prestampata Diff. Ind. Mal. Rest. Ind. Mal. | 52 E 778 E 775 | Indennità di malattia già erogata dall’Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte. |
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ | D D D B e C B e C | Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001 Prestampata Diff. Ind. Mat. Obbl. Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001 Rest. Ind. Mat. | M053 53 E 779 E 780 E 776 | Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1777,53. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1777,53 per l’anno 2006. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1777,53. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1777,53. |
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE | D D B e C | Ind. Mat. Fac. Diff. Ind. Mat. Fac. Rest. Ind. Mat. | L 050 L 055 E 776 | Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte. |
INTERESSI DI DIFFERIMENTO | B e C | Interessi | D 100 | Importo interessi a carico dell’azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi. |
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO | B e C B e C B e C B e C | Op. L. 407/90 Imp. L. 407/90 Op. P.T. L. 407/90 Imp. P.T. L. 407/90 | 158 258 O58 Y58 | Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. |
B e C | Op. L. 407/90 | 159 | Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. | |
B e C | Imp. L. 407/90 | 259 | Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. | |
B e C B e C | Op. O.T. L. 407/90 Imp. P.T. L. 407/90 | O59 Y59 | Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. | |
LAVORATORI IN ASPETTATIVA | B e C B e C | Lav. L. 300/1970 Lav. L. 300/1970 | E 000 S 000 | Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e nel quadro “somme a debito del datore di lavoro”. Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e nel quadro “somme a carico del datore di lavoro”. |
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO | B e C B e C | Op. DI 398/92 Imp. DI 398/92 | 186 286 | Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. |
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91 | B e C B e C B e C B e C | Op. L. 223/91 Imp. L. 223/91 Op. P.T. L. 223/91 Imp. P.T. L 223/91 | 175 275 O 75 Y 75 | Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti . Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. |
SINDACALE
ARGOMENTO | QUADRO | DIZIONE | CODICE | NOTE |
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 | B e C B e C B e C B e C | Op. L. 223/91 Imp. L. 223/91 Op. P.T. L. 223/91 Imp. P.T. L 223/91 | 176 276 O 76 Y 76 | Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. |
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA | B e C B e C B e C B e C D D | Op. L. 223/91 Imp. L. 223/91 Op. P.T. L. 223/91 Imp. P.T. L 223/91 Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91 | 177 277 077 Y 77 L 400 | Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corriposte, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corriposte, contributi ridotti dovuti. Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corriposte, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corriposte, contributi ridotti dovuti. Contributo a favore dell’azienda (pari al 50% dell’indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è |
Arr. Cong. art. 8, comma 4 L 223/91 | L 401 | necessaria la preventiva autorizzazione dell’INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. | ||
LAVORATORI INTERINALI | B e C | Lav. interinali | Z 000 | Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni”, e “somme a debito del datore di lavoro”. |
LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO | D | Rid. L.E. | S 189 | Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell’aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all’estero in paesi extracomunitari non convenzionati. |
LAVORO STRAORDINARIO | B e C | Lav. Str. 5% | S 005 | Interessa e aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie. |
MULTE DISCIPLINARI | B e C | Multe | A 700 | Multe disciplinari a carico dei lavoratori. |
OPERAI | B e C | Prestampata | 10 | Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. |
OPERATORI DI VENDITA | B e C B e C | Viaggiatori Viaggiatori P.T. | 800 800 P | Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. |
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE | B e C | Art. 9 bis L. 166/91 | M900 | Numero dipendenti, somme a carico dell’azienda versate o accantonate presso cassa, fondi o gestioni, da assoggettare al contributo di solidarietà (10%). |
ARGOMENTO | QUADRO | DIZIONE | CODICE | NOTE |
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI | D | Esonero CUAF | R 600 | Riduzione dell’aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati. |
TEMPO PARZIALE | B e C B e C | Operai a tempo P. Imp. a tempo P. | O Y | Xxxxxx operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. |
TRATTENUTA DI PENSIONE | B e C D | Prestampata Res. Tratt. Pens. | 23 L 000 | Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Xxxxxxxx trattenuta di pensioni indebitamento operata. |
VERSAMENTI ACCESSORI | B e C | Vers. Accessori | Q 900 | Interessi moratori. |
SINDACALE
Casistica | Contributi Inps/Inail | IRPEF | ||
Italia | Estero | Italia | Estero | |
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto | Esente fino a € 46,48 giornaliere (art. 6 D.Lgs 314/ 97) | Esente fino a € 77,47 giornaliere (art. 6 D.Lgs 314/ 97) | Esente fino a € 46,48 giornaliere (art. 3 D.Lgs 314/ 97) | Esente fino a € 77,47 giornaliere (art. 3 D.Lgs 314/ 97) |
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuita- mente) | Esente fino a € 30,99 giornaliere (art. 6 D.Lgs 314/ 97) | Esente fino a € 51,65 giornaliere (art. 6 D.Lgs 314/ 97) | Esente fino a € 30,99 giornaliere (art. 3 D.Lgs 314/ 97) | Esente fino a € 51,65 giornaliere (art. 3 D.Lgs 314/ 97) |
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto | Esente fino a € 15,49 giornaliere (art. 6 D.Lgs 314/ 97) | Esente fino a € 25,82 giornaliere (art. 6 D.Lgs 314/ 97) | Esente fino a € 15,49 giornaliere (art. 3 D.Lgs 314/ 97) | Esente fino a € 25,82 giornaliere (art. 3 D.Lgs 314/ 97) |
Rimborso spese a piè di lista | Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97) | Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97) | Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97) | Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97) |
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista | Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97) | Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97) | Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97) | Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97) |
Indennità chilometriche con resa di conto | Esente (art. 6 D.lgs 314/97) | Esente (art. 6 D.lgs 314/97) | Esente (art. 3 D.lgs 314/97) | Esente (art. 3 D.lgs 314/97) |
Indennità chilometriche senza resa di conto | Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97) | Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97) | Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97) | Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97) |
32
PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
% DI INCREMENTO
INDICE ISTAT COSTO VITA
Pag. 34
Pag. 35
Pag. 36
Pag. 36
Pag. 37
Pag. 38
Pag. 41
Pag. 41
Pag. 44
Pag. 33
PREVIDENZA
Obblighi contributivi nei riguardi del Fondo di Tesoreria. Ulteriori precisazioni. Flusso EMens: esposizione delle informazioni. . . . . . . . . . . . . . . .
Esonero dagli obblighi Enpals per determinate prestazioni lavorative. Circolare Enpals n. 6/2007 . . . . . . . .
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: rivalutazione annuale . . . . . . . . . . . .
Veicoli concessi in uso promiscuo. Trattamento previdenziale e fiscale. Libri obbligatori. Lr 2 aprile 2007 n. 8.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
FonTe. Procedura Tf ®as per gestione Tfr.
ASSISTENZA
L’indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata. Circolare Inps n. 76/2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rivalutazione degli assegni per le famiglie numerose a carico dei Comuni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni di riferimento per l’anno 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quintuplicazione delle sanzioni Inail.
Indice
WELFARE
1. Pluralità di posizioni e obbligo contributivo.
Ai fini della determinazione del requisito occupazionale (almeno 50 dipendenti) che fa sorgere l’obbligo contributivo nei riguardi del Fondo di Tesoreria, occorre tenere conto della struttura aziendale complessivamente considerata, a prescin- dere dal numero di unità o filiali in cui la stessa è articolata.
2. Versamento del contributo riferito ai lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006.
Per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006, il contributo al Fondo di Tesoreria deve essere versato a par- tire dal mese successivo (vale a dire dal periodo di paga suc- cessivo) alla consegna da parte del lavoratore del modello Tfr2, per un importo corrispondente alla quota di Tfr matura- ta per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assun- zione, maggiorata della somma aggiuntiva a titolo di rivalu- tazione relativamente alle mensilità antecedenti a quella del- l’effettivo versamento.
Considerato, tuttavia, che per detti lavoratori il contributo in parola, per i periodi pregressi, è comunque dovuto a prescin- dere dalla scelta operata, i datori di lavoro obbligati possono eseguire il versamento mensilmente, dalla data di assunzione del lavoratore, anche prima della ricezione del modello Tfr2. Va da sé che in detta ipotesi e con riferimento alla contribu- zione riferita al periodo di paga corrente (da esporre sul modello DM 10 con il codice CF01), non dovrà essere versa- to l’importo a titolo di rivalutazione del 2,74%.
3. Decorrenza degli effetti delle scelte compiute in merito al conferimento del Tfr
Sulla scorta delle direttive Covip, per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti del conferi- mento è dal periodo di paga in corso al momento della scel- ta (compilazione del modulo) e il versamento avviene dal mese di luglio 2007.
Pertanto:
IN PRIMO PIANO | Obblighi contributivi verso il Fondo di Tesoreria Ulteriori precisazioni |
Flusso EMens: esposizione delle informazioni L’Inps, con il messaggio n. 10577/07 del 26 aprile 2007, in xxx.xxxx.xx, fa seguito a quanto già reso noto in materia di obblighi contributivi nei riguardi del Fondo di Tesoreria, fornendo le seguenti precisazioni e integrazioni. ⏵ |
Per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, la decorren- za degli effetti è sempre dal periodo di paga in corso al momen- to della scelta e il versamento avviene dal mese successivo (peral- tro per i lavoratori assunti nei primi sei mesi del 2007, resta inte- so che il versamento del Tfr non potrà essere effettuato prima del mese di luglio 2007).Da quanto sopra deriva che, ai fini dell’in- dividuazione dei periodi oggetto di versamento totale o parzia- le delle quote di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, assume rilievo la data di compilazione dei modelli Tfr1/Tfr2.
per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, che abbia- no conferito una quota di Tfr alla previdenza complementare, il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura totale, relativamente alle quote maturate dal 1° gennaio 2007 e fino al mese precedente quello della scelta (compilazione del Tfr1), mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del Tfr1) il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura residuale; nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero Tfr maturando a forme pensionistiche complementari;
per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 che, entro
sei mesi dalla data di assunzione, manifestano - espressamen- te o tacitamente - la propria volontà di destinare l’intero Tfr a forme pensionistiche complementari, il contributo di finanzia- mento del Fondo di Tesoreria è comunque dovuto per il perio- do di paga decorrente dalla data di assunzione e fino al mese precedente quello della scelta espressa (compilazione del Tfr2), ovvero fino al periodo di paga precedente quello di decorrenza del silenzio assenso. In tal senso devono intender- si le istruzioni riportate nella parte seconda della circolare n. 70/2007 al punto 4, lett. b. 2); per gli stessi lavoratori che entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano la pro- pria volontà di destinare una quota di Tfr alla previdenza complementare il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura totale, relativamente alle quote maturate dalla data di assunzione e fino al mese precedente quello della scelta (com- pilazione del Tfr2), mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del Tfr2) il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura residuale.
4. Conguaglio delle prestazioni per le quote di competenza del Fondo di Tesoreria.
La liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmen- te dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competen- za del Fondo.
Nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del Tfr ovvero delle anticipazioni, le aziende provvedono al congua- glio delle quote di Tfr corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità:
contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
in caso di incapienza, contributi obbligatori dovuti all’Istituto (contributi Ivs e altri minori).
A tale ultimo riguardo si precisa che i contributi oggetto di conguaglio sono tutti quelli presenti nel quadro “B-C” del DM10/2, ad eccezione delle quote associative.
5. Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Le operazioni connesse al primo versamento al Fondo di Tesoreria potranno essere utilmente effettuate dai datori di lavoro entro il 16 luglio 2007, termine di scadenza della con- tribuzione corrente riferita al periodo di paga “giugno 2007”. Il versamento potrà riferirsi a tutti i periodi pregressi, fino al mese di maggio 2007, sempre che entro tale data i lavorato- ri abbiano comunicato le scelte al datore di lavoro con la pre- vista modulistica (Tfr1-Tfr2). Ove la consegna della predetta modulistica avvenga entro il 30 giugno 2007 (Tfr1) ovvero entro il semestre (Tfr2), il primo periodo utile è quello di luglio 2007 (scadenza 16 agosto 2007) ovvero il periodo di paga successivo alla consegna (Tfr2), comprensivo degli arretrati. Resta ferma l’applicazione del tasso di rivalutazione del 2,74% fino alla data di effettivo versamento.
6. Esposizione delle informazioni nel flusso EMens.
La struttura del flusso EMens è stata integrata con una nuova sezione <GestioneTfr> dove sono inserite le informazioni indi- viduali relative al Fondo di Tesoreria e dove troveranno posto anche le informazioni relative alla scelta di destinazione del Tfr, attualmente in corso di definizione.
Il nuovo elemento <GestioneTfr> inserito nella sezione
<DenunciaIndividuale> in sequenza al nodo <Tfr> nel quale
continuerà ad essere esposto l’importo di Tfr accantonato al
31 dicembre dell’anno precedente quello della denuncia EMens, è suddiviso in <DestinazioneTfr> e <MeseTfr>.
Il primo di tali elementi (in corso di definizione) conterrà le informazioni sulla scelta di destinazione del Tfr, mentre il secondo le informazioni mensili individuali.
L’elemento <MeseTfr> è così composto:
<BaseCalcoloTfr> che contiene l’importo mensile preso a base per il calcolo del Tfr del mese;
<MeseTesoreria> a sua volta suddiviso in:
2a <Contribuzione> dove trovano posto gli importi versati al Fondo di Tesoreria;
2b <Prestazione> dove trovano posto gli importi recuperati in seguito a liquidazione o anticipazione di Tfr.
L’elemento <Contribuzione> è ulteriormente suddiviso in
<ImportoCorrente> e <ImportoPregresso> corrispondenti, a livello individuale, rispettivamente a quanto esposto nel qua- dro BC del mod.DM10 con i codici CF01 e CF02. Nel flusso EMens non vengono invece evidenziate eventuali somme dovute a titolo di maggiorazione indicate nel mod. DM10 con il codice CF11.
Analogamente l’elemento <Prestazione> è ulteriormente sud- diviso in <ImportoLiquidazione> che contiene, a livello indivi- duale, la somma dei recuperi per liquidazione del Tfr, esposti nel quadro D del mod. DM10 con i codici PF10 e/o PF20, e
<ImportoAnticipazione> che contiene, a livello individuale, la somma dei recuperi per anticipazione del Tfr, esposti con i codici PA10 e/o PA20.
Il flusso EMens sarà attivo a decorrere dalla seconda metà del mese di maggio onde consentire la trasmissione delle denun- ce in competenza aprile 2007 che prevedano il versamento al Fondo di Tesoreria. Qualora la predisposizione delle procedu- re informatiche non consentisse l’aggiornamento del flusso EMens contestualmente a quello DM10 e quindi vi fossero importi versati con il mod.DM10 e non documentati a livello individuale nel flusso EMens, questi potranno essere esposti nella prima denuncia EMens utile nell’elemento <Contribu- zione> <ImportoPregresso>, pur se esposti nei precedenti DM10 con il codice CF01.
Esonero dagli obblighi Enpals per determinate
prestazioni lavorative
La legge Finanziaria 2007 ha disposto l’esclusione degli obblighi formali e di versamento contributivo in relazione a talune prestazioni lavorative. L’Enpals, con la circolare citata, fornisce chiarimenti circa i soggetti destinatari del beneficio e le relative condizioni di applicazione.
Circolare Enpals n. 6/2007
Il comma 188 art.1, della L. n. 296/2006 ha previsto l’esen- zione dagli adempimenti informativi e contributivi, per le pre- stazioni lavorative rese nell’ambito di spettacoli musicali fina- lizzati alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche,
da giovani fino a diciotto anni, studenti, pensionati e coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenu- ti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbliga- toria, a condizione che la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non superi l’importo di 5.000 euro.
Soggetti agevolati
- giovani fino a diciotto anni;
- studenti di scuola media superiore e studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e quinquennale dell’ordinamento scolasti- co nazionale;
- pensionati;
- coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria.
Riguardo a quest’ultima tipologia di lavoratori, si identificano coloro che, per i periodi assicurativi coincidenti, sono già tenuti all’obbligo contributivo ad una gestione pensionistica obbligatoria diversa dal Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.
Si precisa che, preliminarmente alla definizione dei relativi impegni contrattuali e, comunque, prima dello svolgimento degli spettacoli musicali di cui si tratta, i rispettivi datori di lavoro o committenti dovranno accertare, tramite acquisizione di idonea documentazione, la sussistenza dei requisiti com- provanti l’appartenenza dei lavoratori alle citate tipologie di soggetti, con particolare riguardo a quella degli studenti.
Tipologia di prestazioni lavorative
Per beneficiare del regime di esenzione contributiva previsto dalla norma in oggetto è necessario tenere in considerazione l’ambito di svolgimento della prestazione lavorativa e la retri- buzione annua lorda percepita per tali prestazioni.
Poiché la finalità del divertimento è, come noto, una delle con- dizioni connaturate all’esistenza stessa dello spettacolo in tutte le sue forme, si può ritenere che l’elemento effettivamente in grado di connotare e qualificare lo “spettacolo musicale”, di cui al comma 188, rimane il riferimento alle “celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche”.
Limite reddituale
La norma prevede inoltre che il compenso lordo percepito, dai citati soggetti, per le esibizioni negli spettacoli di cui si tratta, non superi, nel corso dell’anno solare, l’importo di 5.000 euro. Al riguardo, si sottolinea che, ove nel corso dell’anno solare si sia superato il predetto limite reddituale, i rispettivi datori di lavoro o committenti saranno tenuti ad assolvere, per la quota di reddito eccedente il limite di 5.000 euro, agli adempimenti contributivi ed informativi conformemente alle norme ordinarie. In tal caso, si ricorda che i termini di scaden- za per la presentazione delle denunce contributive e per il ver- samento dei contributi dovuti, coincidono, rispettivamente, con il giorno 25 ed il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si verifica il superamento del limite reddituale di 5.000 euro annui.
Si ricorda, infine, che, ove il datore di lavoro o committente non risulti immatricolato presso l’Enpals, si dovrà preliminar- mente procedere all’iscrizione presso la sede Enpals compe- tente per territorio o presso le locali agenzie Siae, ottenendo il rilascio del Pin necessario all’identificazione dell’impresa
stessa, nell’ambito delle nuove procedure di denuncia on line in uso presso l’ente. Inoltre, laddove uno o più lavoratori non risultino essere iscritti a questo ente, la loro immatricolazione sarà effettuata, sempre nell’ambito delle operazioni di denun- cia contributiva, utilizzando le funzionalità previste dalle cita- te procedure telematiche.
WELFARE
Esenzione dagli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del Dlgs Cps n. 708/1947
Le esenzioni riguardano sostanzialmente tutti gli obblighi informativi e contributivi previsti dalla normativa previdenzia- le del settore dello spettacolo.
In particolare, per i soggetti interessati che si esibiscono in spettacoli musicali finalizzati alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, sempre che la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non superi l’importo di
5.000 euro, i relativi datori di lavoro o committenti non sono tenuti all’osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del Dlgs Cps n. 708/1947 e successive modifica- zioni ed integrazioni.
La disapplicazione delle norme di cui si tratta, determina, nel dettaglio, le seguenti conseguenze:
• viene meno l’obbligo dell’iscrizione all’Enpals
• non vige l’obbligo del possesso del certificato di agibilità
• non sussiste l’obbligo di presentare all’Enpals la denuncia dei lavoratori occupati e le relative variazioni
• non si applicano le disposizioni riguardanti il rilascio del certificato di agibilità
L’esenzione non riguarda gli altri obblighi di legge che resta- no, pertanto, operativi e che concernono, tra l’altro, la sicurez- za sociale, la tutela del lavoro minorile, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la sicurezza sul lavoro, Il versamento della contribuzione assistenziale all’Inps (Ds, Ssn, etc.).
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale Rivalutazione annuale
L’Inail ha reso nota la rivalutazione delle prestazioni economi- che per infortunio sul lavoro e malattia professionale, che deve essere applicata a decorrere dal 1° luglio 2006.
Con la circolare n. 18 del 13 aprile 2007 vengono distinta- mente illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni ed alla riliquidazione delle pre- stazioni in corso.
Liquidazione delle prestazioni
Rendite per inabilità permanente
Per quanto riguarda il settore del commercio, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 61,06.
In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità per- manente, operano le misure retributive di seguito indicate:
Retribuzione annua minima Euro 12.822,60
Retribuzione annua massima Euro 23.813,40
Riliquidazione delle prestazioni in corso
Rendite per inabilità permanente
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono quelli riportati di seguito:
Per l’anno 2004 e precedenti: 1,0170
Per l’anno 2005 e I° semestre 2006 1,0000
Integrazione di rendita
Per quanto riguarda i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2006, che non sono stati definiti entro la data in cui si è proceduto ad effettuare la rivalutazione (16 febbraio 2007), il pagamento della prestazione integrativa deve esse- re effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.
Assegno per assistenza personale continuativa
L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendi- te ed ammonta ad euro 422,19.
Assegni continuativi mensili
Gli importi degli assegni continuativi vengono rivalutati nella stes- sa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato: inabilità (%) Settore industriale
Da 50 a 59 Euro 236,95
Da 60 a 69 Euro 332,42
Da 80 a 89 Euro 617,14
Da 90 a 100 Euro 950,76
Da 100 + a.p.c. Euro 1.373,51
Comunicazione del provvedimento di riliquidazione e inda- gine anagrafica
L’Inail invierà agli interessati la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l’indicazio- ne del relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario dovrà comu- nicare alla sede competente i propri dati anagrafici aggiorna- ti, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei moduli sopra citati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Veicoli
concessi in uso promiscuo Trattamento previdenziale e fiscale
L’articolo 2, comma 71, lettera a), del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, aveva modificato l’art. 51, comma 4, lettera a), del Tuir, in tema di valutazione del fringe benefit, derivante dalla messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di un vei- colo impiegato dal dipendente non solo per l’attività di lavoro ma anche per fini personali (così detto uso promiscuo), impo- nendo che ai fini della determinazione del reddito in natura, si assumesse non più il 30 per cento, come previsto dalla pre-
vigente formulazione dell’art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir, bensì il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una per- correnza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall’Aci.
Lo stesso articolo, al comma successivo, aveva inizialmente previsto che le nuove disposizioni dovessero trovare applica- zione già a partire dal periodo di imposta 2006. Successivamente, l’articolo 1, comma 324, della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito che, ai soli fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, l’aumento del coefficiente forfetario dal 30 al 50 per cento, fosse appli- cato a partire dall’anno 2007. Di fronte alle vibrate proteste, anche da parte nostra, il Governo ha inteso lo scorso mese di modificare in senso favorevole ai contribuenti la disciplina fiscale dei veicoli subordinandola all’autorizzazione dell’Unione europea a fissare una misura ridotta della percen- tuale di detrazione Iva per gli acquisti dei beni di cui all’art.19-bis del Dpr 633/72 e relative spese.
In base a tali considerazioni, con circolare n. 21/E del 17 aprile 2007, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che il datore di lavoro/committente deve continuare a calcolare le ritenute relative all’anno 2007 considerando il precedente coefficien- te del 30 per cento da applicare all’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcola- to sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall’Aci.
Tenuto conto dell’unificazione della base imponibile previden- ziale e di quella fiscale apportata dal Dlgs n. 314 del 1997, le medesime considerazioni trovano applicazione anche nei confronti della determinazione dell’imponibile previdenziale. Conseguentemente, anche in sede di trattenute previdenziali, il datore/committente dovrà calcolare la base imponibile pre- videnziale del fringe benefit relativo all’utilizzo promiscuo del veicolo, calcolando il coefficiente del 30 per cento.
Le maggiori ritenute eventualmente effettuate nei primi mesi del 2007 (calcolate applicando il coefficiente del 50 per cento) possono essere recuperate nel corso del 2007, ovvero, qualora ciò comporti difficoltà operative per il sostituto d’im- posta, in sede di conguaglio di fine anno.
Per le medesime ragioni sopra esposte, anche con riferimento ai soggetti cessati in corso dell’anno 2007, ma ante 17 apri- le 2007 (data della circolare fiscale), il sostituto d’imposta effettuerà il conguaglio utilizzando il coefficiente del 30 per cento. Nelle annotazioni al Cud, dovranno essere riportati distintamente il valore del reddito in natura riferito all’utilizzo promiscuo del veicolo e le modalità di valorizzazione.
Libri obbligatori
Lr n. 8 del 2 aprile 2007
La Regione Lombardia, con la legge 2 aprile 2007, n. 8 recan- te “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio sanitarie”, pubblicata sul Bur del 6 aprile 2007, nel razionalizzare e sem-
plificare alcuni adempimenti amministrativi, all’articolo 2 comma 2, allegato A lettera i) ha abolito l’obbligo di vidimazio- ne del registro degli infortuni, di cui al Dm 12 settembre 1958. Resta l’obbligo per le aziende di aggiornare il Registro in parola e conservarlo sul luogo di lavoro, a disposizione del- l’organo di vigilanza, così come imposto dall’art. 4 del Dpr 547/55 e successive modifiche.
FonTe Procedura Tf ®as per gestione Tfr
Il fondo pensione FonTe - in collaborazione con Previnet spa mette a disposizione delle aziende un servizio web, denomi- nato Tf ®as (Tfr Administration System). Tf ® as è un servizio gratuito che, senza richiedere conoscenze specifiche di tipo giuridico o di tipo informatico, consente a ciascuna azienda di gestire in modo guidato e sicuro tutti gli obblighi derivanti dalla vigente normativa.
In particolare, il servizio prevede l’assegnazione all’azienda di un profilo di accesso riservato ad un portale web all’interno del quale, in un apposita area riservata, ciascun azienda potrà registrare le scelte effettuate dai propri dipendenti in ordine al conferimento del Tfr, gestire gli adempimenti informativi che ne conseguono e comunicare in modo automatizzato le informa- zioni relative ai dipendenti che conferiranno (con modalità esplicite o tacite) il proprio Tfr al fondo pensione.
Cos’è
Tf ®as è un sistema web che consente alle aziende di attende- re correttamente e con tempestività agli adempimenti ammini- strativi e agli obblighi informativi gravanti sui datori di lavoro derivanti dall’introduzione della nuova normativa attraverso una gestione “guidata” di tutte le attività necessarie.
Cosa fa
L’utilizzo di Tf ®as consente l’utilizzo delle seguenti funzionali- tà:
- gestione dipendenti
- contatore dipendenti non ancora optanti
- contatore giorni mancanti al concretizzarsi del silenzio- assenso (per ciascun dipendente)
- gestione automatizzata delle scelte sulla destinazione del Tfr produzione automatizzata modulistica ministeriale e moduli- stica del fondo pensione
- produzione automatizzata documentazione informativa pre- vista dalla normativa vigente
- trasmissione automatizzata al fondo pensione delle informa- zioni relative ai dipendenti per i quali risulti già verificato il conferimento (esplicito o tacito) del Tfr
Vantaggi
Assicura all’azienda un significativo alleggerimento delle incombenze operative ed informative derivanti dall’applica-
Con circolare n. 11/San/2007 della giunta regionale lombarda si chiarisce che l’abrogazione dell’obbligo si inserisce all’interno del contesto che tende al superamento delle verifiche di tipo for- male a vantaggio di quelle sostanziali: la verifica è infatti “sosti- tuita dall’analisi documentale che entra nel merito delle tutele correlate alla puntuale registrazione degli eventi infortunistici (come denunciati all’ente assicuratore e all’autorità giudiziaria)”.
WELFARE
Previdenza complementare
zione delle nuove disposizioni in materia di previdenza com- plementare, attraverso una completa automatizzazione dei meccanismi connessi al conferimento del Tfr.
Integrazione con il sistema di raccolta dei contributi Mediante l’utilizzo di Tf ®as sarà, inoltre, possibile inviare periodicamente al fondo pensione le liste di contribuzione relative ai dipendenti iscritti attraverso l’utilizzo dell’applica- zione gratuita di raccolta dei flussi contributivi Wus(r) (Web Uploader System(r)) o mediante l’utilizzo di un flusso di output rispondente agli standard richiesti dal Fondo Pensione.
Costi
L’utilizzo di Tf ®as, come quello del Wus®, è completamente gratuito.
Garanzie e misure di sicurezza
Il portale web è “ospitato” e mantenuto da Previnet spa pres- so i propri server web al fine di garantire la massima riserva- tezza dei dati inseriti da parte dei consulenti e l’applicazione di misure di sicurezza adeguate. Pertanto, benché l’accesso al portale web avvenga mediante l’utilizzo di un link presente sul sito del fondo pensione, il fondo pensione non può accedere né visionare in alcun modo i dati inseriti nelle sezioni “riser- vate” alle aziende. In particolare la riservatezza dei dati inse- riti nell’area di ciascuna azienda è garantita sia dall’autenti- cazione dell’utente che vi accede, sia dal protocollo di trasmis- sione dei dati (protocollo Ssl v. 3 con chiavi a 1024 bit) che rende la trasmissione dei flussi non intellegibile ai soggetti non autorizzati. Il portale web utilizzato per la fornitura del servi- zio Tf ®as è stato sviluppato al fine di garantire la piena rispondenza alle misure di sicurezza contenute nel disciplina- re tecnico Allegato “B” al Dlgs n. 196/03.
Interfacciamento con i sistemi paghe ed aggiornamento dati L’azienda potrà procedere all’importazione dei dati relativi ai propri dipendenti attraverso un’importazione dei dati estratti dalla propria procedura paghe mediante l’utilizzo di un file in formato .xls o .txt.
Modalità di accesso
Tf ®)as è un portale web disponibile per tutti i fondi pensione. È possibile accedere al servizio dal sito web del fondo o all’in- dirizzo xxx.xxxxxxx-xxx.xx.
Assistenza e manutenzione
La manutenzione di Tf ®as viene svolta remotamente da parte di Previnet spa. Sono inoltre state attivate una linea telefonica ed una caselle mail dedicate per l’erogazione dell’assistenza agli utenti del portale.
Welfare
L’indennità di malattia per gli iscritti
alla Gestione separata
La Finanziaria 2007 ha introdotto, a favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, a decorrere dal 1°gennaio 2007, una speciale indennità giornaliera di malattia. Con la circolare che di seguito pubblichiamo, l’Inps ha fornito le opportune indicazioni.
CIRCOLARE Inps n. 76/2007. Indennità giornaliera di malattia ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscrit- ti alla Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
1. Premessa
L’art. 1 comma 788 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), ha introdotto a favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, a decorrere dal 1°gennaio 2007, una speciale indennità giornaliera di malattia. A tale riguardo il comma in questione testualmente recita: “a decor- rere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e catego- rie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligato- rie, è corrisposta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusio- ne degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestio- ne separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori.
Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massi- mo indennizzabile di centottanta giorni nell’arco dell’anno solare.
Per la certificazione e l’attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settem- bre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni”.
Ai fini dell’attuazione della predetta disposizione legislativa, si forniscono le seguenti istruzioni operative.
2. Ambito di applicazione
Il legislatore ha individuato quali destinatari della prestazione i lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla
g i u g n o 2 0 0 7
Assistenza
Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, purché non siano iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano titolari di pensione. Considerata la formulazione della norma si ritiene che i sog- getti destinatari siano, oltre ai collaboratori a progetto di cui all’ art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche i collaboratori coordinati e continuativi nonché i collaboratori occasionali, intendendosi per questi ultimi i soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente di durata complessiva superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero di durata anche inferiore ma con diritto ad un compenso superiore a 5000 euro.
In tal senso si è anche espresso il ministero del Lavoro, inter- pellato al riguardo.
La nuova tutela trova applicazione per gli eventi morbosi insorti a partire dal 1°gennaio 2007.
3. Certificazione di malattia
A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica ai soggetti indi- viduati al punto 2 la disposizione di cui all’art. 2 del Dl n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980 e successive modificazioni, che prevede l’onere di presentare o inviare rispettivamente all’Inps ed al “datore di lavoro” (in tal caso si tratta del committente), entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio, il certificato e l’attestato di malattia compilato dal medico curante. In caso di presentazione o invio oltre il termi- ne di legge, dovrà trovare pertanto applicazione la sanzione della perdita dell’intera indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore. Si fa, infine, presente che il certificato medico Opm-Inps verrà modificato inserendo tra le categorie lavorative a pagamento diretto una specifica dedicata ai lavoratori a progetto ed assi- milati.
4. Eventi esclusi
Sono esclusi dalla nuova tutela economica gli eventi morbosi di durata inferiore ai 4 giorni. A tal riguardo si precisa che l’esclusione dell’indennizzabilità va limitata ai soli eventi di durata inferiore a quattro giorni e non può essere estesa ad eventi di durata superiore ovvero agli eventi che configurino continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento morboso: entrambi i tipi di evento dovranno quindi essere indennizzati per l’intera durata, compresi i primi tre giorni di malattia.
A tal fine, in caso di eventi di durata inferiore a quattro gior- ni, il lavoratore deve comunque inviare o presentare entro il termine previsto, rispettivamente all’Inps ed al committente, il certificato e l’attestato di malattia.
5. Requisiti contributivi e reddituali
Condizione per il diritto alla prestazione è la sussistenza del requisito contributivo e reddituale previsto dal Dm 12.1.2001 ai fini della tutela per malattia in caso di degenza ospedalie- ra, a favore dei medesimi soggetti . Pertanto l’indennità di malattia spetta se:
- nei 12 mesi precedenti l’evento risultino attribuiti, cioè accre- ditati, almeno 3 mesi, anche non continuativi, di contribuzio- ne nella Gestione separata di cui trattasi;
- nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’even-
to, il reddito individuale assoggettato a contributo presso la gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995,
n. 35, valido per lo stesso anno. (1)
Con riguardo al requisito contributivo, l’art. 1 comma 770 della L . 296/2006 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme previden- ziali obbligatorie è pari al 23%. Pertanto l’aliquota contributi- va complessiva (comprensiva del contributo dello 0,50 % isti- tuito dall’art. 59 della L. 449/1997 e successive modificazio- ni ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità, dell’asse- gno per il nucleo familiare e del trattamento di malattia per degenza ospedaliera) è pari, per il 2007, al 23,50 %. Il con- tributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene quindi, per il 2007, applicando l’aliquota del 23,50 % sul minimale di reddito di cui all’art. 1 comma 3 della L . 233/90 che è pari, per l’anno 2007, ad euro
13.598. Conseguentemente, il contributo utile è pari ad euro 266,29.
Si ricorda che, invece, il contributo mensile utile per il 2006 era pari ad euro 202,40 (ottenuto applicando sul minimale di reddito di euro 13.345 fissato per il 2006 l’aliquota contribu- tiva del 18,20% prevista per lo stesso anno).
Infine, occorre sottolineare che i periodi di malattia sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rap- porto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca la prognosi contenuta nel certificato medico ed all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
6. Controlli
A decorrere dal 1° gennaio 2007 ai soggetti individuati al punto 2 si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia. Pertanto, a decorrere da tale data, l’Istituto è abilitato a disporre, d’uffi- cio o su richiesta del committente , l’effettuazione di visite domiciliari e/o ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza dello stato di incapacità lavorativa. Al fine di consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, i soggetti di cui trattasi sono tenuti ad indicare sul certificato e sull’attestato di malattia l’esatto e completo indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa dimora) ed a comunicare tempestiva- mente, all’Inps e al committente, ogni eventuale variazione dello stesso.
Eventuali assenze ingiustificate a visita di controllo domicilia- re e/o ambulatoriale, dovranno essere sanzionate secondo i criteri e le modalità già applicati per i lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità di malattia.
Si precisa tuttavia che, in caso di eventi di durata inferiore ai quattro giorni, potranno essere disposte visite di controllo solo su eventuale richiesta del committente e non d’ufficio.
(1) Per gli eventi insorti nel 2007 il limite di reddito corrispon- de a euro 59.834,6 (= 70% del massimale 2006, pari a euro 85.478,00)
7. Misura e durata della prestazione
La misura della prestazione è pari al 50 % dell’importo corri- sposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei medesimi soggetti individuati al punto 2. Pertanto l’inden-
nità andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di contribuzione accre- ditate nei 12 mesi precedenti l’evento - assumendo a riferi- mento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massima- le contributivo di cui all’art. 2 comma 18 della L . n.335/1995 valido per l’anno di inizio della malattia.
WELFARE
Conseguentemente, per le malattie iniziate nell’anno 2007, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 87.187,00 l’indennità sarà calcolata su euro 238,87 (euro 87.187 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
- euro 9,55 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- euro 14,33 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risulta- no accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- euro 19,11 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risulta- no accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
L’evento di malattia è indennizzato per un numero massimo di giornate pari ad un sesto della durata complessiva del rappor- to di lavoro e, comunque, per almeno 20 giorni. Per “durata complessiva del rapporto di lavoro” deve intendersi il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nell’ambito dei rapporti di collaborazione in essere nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia, lo stesso periodo preso a riferimento per la verifica dei requisiti contributivi e reddituali.
Il numero di giornate indennizzabili per gli eventi di malattia, che si verificano in uno stesso anno solare, non può superare il limite massimo annuale di 61 giorni pari ad 1/6 di 365 (o 366 qualora nel periodo di riferimento sia compreso un anno bisestile). Un limite annuale ridotto di 20 giorni è riconosciuto a coloro che non possono far valere periodi lavorativi supe- riori a 120 giorni nei 12 mesi precedenti gli eventi dell’anno. L’indennità spetta per tutte le giornate di malattia non sanzio- nate, comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare.
La prestazione di cui trattasi è autonoma ed aggiuntiva rispet- to all’indennità già prevista per i casi di degenza ospedaliera a favore dei medesimi lavoratori iscritti alla gestione separa- ta: con riguardo alla tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera restano fermi i limiti ed i criteri di erogazione indicati nel Dm 12.1.2001 ed illustrati nella circolare n.147 del 2001.
Infine, in considerazione del fatto che l’art. 1 comma 788 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come detto in premessa, ha introdotto un’indennità giornaliera di malattia senza fare alcun riferimento alla tutela specifica prevista per i lavoratori dipendenti, come invece avvenuto per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, per gli eventi indennizzati a tale titolo non verrà accreditata contribuzione figurativa .
8. Modello di domanda
Il lavoratore interessato dovrà presentare formale domanda, come da facsimile del nuovo modello MOD.MAL.2/GEST.SEP. appositamente predisposto (prelevabile dal sito internet dell’Istituto-www.Inps.it-sezione modulistica) contenente i seguenti dati:
- durata del/i rapporto/i di lavoro di cui il soggetto richieden- te è stato parte nel corso dei 12 mesi precedenti l’insorgenza
della malattia
- ammontare degli emolumenti (lordi) percepiti nell’anno di insorgenza dell’evento morboso ed in quello precedente.
A corredo della domanda, il soggetto richiedente la prestazio- ne dovrà produrre copia del/i contratto/i di lavoro.
Inoltre, laddove gli elementi presenti negli archivi contributivi (estratto-conto lavoratori parasubordinati, EMens, etc.) non siano sufficienti a determinare il diritto alla prestazione e la relativa misura, le sedi provvederanno a richiedere agli inte- ressati copia della documentazione fiscale e contributiva (modelli 770, Cud, F24, etc.) necessaria per determinare la base imponibile ed accertare l’esatto adempimento degli obblighi contributivi.
9. Contenzioso
Competente a decidere in unica istanza i ricorsi inerenti la prestazione in oggetto è il comitato amministratore per la Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 L. 335/1995. L’istruttoria relativa ai medesimi ricorsi dovrà essere curata dalle direzioni regionali territorialmente competenti mediante la procedura “Dica”, secondo le disposizioni impartite con la circolare 13 del 2.2.2006.
10. Istruzioni procedurali
I certificati presentati e le visite mediche di controllo disposte debbono essere gestiti utilizzando le specifiche procedure automatizzate. Al fine di individuare i certificati presentati dai lavoratori beneficiari delle prestazioni in oggetto, è stato isti- tuito il codice “8”, da immettere nel campo “categoria a pagamento diretto” del certificato, in fase di acquisizione o variazione dello stesso.
Per il pagamento delle indennità di malattia, in attesa della realizzazione e del rilascio della procedura specifica di gestione di tali trattamenti, le sedi debbono utilizzare la pro- cedura dei “pagamenti vari” che è disponibile dalle utenze di modulo base selezionando le opzioni:
02. procedure cobol prestazioni non pensionistiche
10. pagamenti vari.
La procedura consente di corrispondere le indennità agli assi- curati e di gestire le ritenute fiscali operate. A riguardo si ram- menta che per i collaboratori coordinati e continuativi l’inden- nità da percepire è assimilabile a reddito da lavoro dipenden- te e le aliquote da applicare sono quelle previste per i lavora- tori dipendenti, con riconoscimento delle detrazioni fiscali spettanti per il periodo indennizzato.
Per la corretta gestione delle ritenute fiscali è necessario attri- buire gli importi negli appropriati campi della collezione, ope- razione che produce effetti immediati sulla comunicazione che accompagna il pagamento e, successivamente, sulle certifica- zioni fiscali da rilasciare agli interessati ed al fisco.
La collezione da utilizzare per liquidare le indennità in argo- mento ha le seguenti caratteristiche:
“Nome” composto dal prefisso “parasubmal” e da altri 2 caratteri che identificano la struttura operativa che effettua il pagamento. Il “nome” è attribuito alla collezione in fase di creazione della stessa (opzione Pf1). Automaticamente la col- lezione viene così inizializzata :
Nei campi “nomi/conti” sono presenti le seguenti sigle: “indenap” per l’importo lordo dell’indennità da corrispondere
per periodi di malattia di anni precedenti quello di pagamen- to;
“irpefap” per l’importo delle ritenute fiscali trattenute sulle indennità da corrispondere per periodi di malattia di anni precedenti quello di pagamento;
“indenac” per l’importo lordo dell’indennità da corrispondere per periodi di malattia dell’anno in corso;
“irpefac” per l’importo delle ritenute fiscali calcolate sulle indennità da corrispondere per periodi di malattia dell’anno in corso;
“dirpeac” per l’importo delle detrazioni fiscali riconosciute per periodi di malattia dell’anno corrente;
i successivi campi sono impostati con i conti di imputazione previsti al successivo punto 11, in modo da utilizzare i totali degli importi ad essi abbinati per la composizione del bigliet- to contabile:
“par30105” per l’importo delle competenze lorde relative agli anni precedenti (in “dare” del biglietto contabile); “par30175” per l’importo delle competenze lorde relative agli anni in corso (in “dare” del biglietto contabile);
“gpa27009” per l’importo delle ritenute fiscali operate (in “avere” del biglietto contabile);
“par10030” per l’importo netto corrisposto agli assicurati (in “avere” del biglietto contabile);
come “causale generica” compare la dicitura “indennità di malattia ai lavoratori parasubordinati”
In acquisizione dei dati propri della pratica vanno inseriti obbligatoriamente: l’importo netto da pagare, il periodo indennizzato, la modalità di pagamento della prestazione (con assegno, con accredito bancario o postale, allo sportello) e gli importi accanto alle sigle sopra specificate che consentono di gestire gli aspetti fiscali e contabili della pratica. Infatti il campo “Xxx.xx archivio fiscale (S/N)” risulta impostato con “S” per far comparire, una volta completata l’acquisizione della prati- ca, il pannello fiscale precompilato con gli importi acquisiti accanto alle sigle sopra specificate, e, successivamente in fase di elaborazione della collezione, per registrare il pagamento stesso e le ritenute nell’archivio fiscale Pnp.
Nel pannello fiscale i dati relativi alle indennità da corrispon- dere vengono esposti attribuendo loro il valore rappresentato dalle sigle dei campi di acquisizione. Tali dati debbono esse- re completati con le date di inizio e fine malattia e con le gior- nate solari di prestazione e di detrazione, calcolate contando i giorni del periodo indennizzato. Se questo è a cavallo di due anni, il periodo va suddiviso in due sottoperiodi: il primo con termine al 31.12 dell’anno di inizio dell’evento ed il secondo con inizio dall’1.1 dell’anno successivo. Questa suddivisione è necessaria per la corretta attribuzione delle indennità corri- sposte ai fini fiscali e contabili.
La procedura può essere utilizzata in tutte le sue funzioni per listare, totalizzare ed elaborare le posizioni contenute nelle collezioni così predisposte.
11. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dell’indennità giornaliera di malattia di che trattasi sono stati istituiti i seguenti conti:
Par 30/105 - per l’imputazione dell’indennità giornaliera di malattia di competenza degli anni precedenti;
Par 30/175 - per l’imputazione dell’indennità giornaliera di malattia di competenza dell’anno in corso.
L’ufficio amministrativo, sulla base della documentazione pro- dotta dalla procedura “pagamenti vari” di cui al precedente punto 10, provvede a predisporre apposito biglietto contabile di mod. SC 3 contenente la seguente scrittura in Pd:
PAR 30/105 a PAR 10/030
(competenza anni precedenti) (debito verso i beneficiari) PAR 30/175 GPA 27/009
(competenza anno in corso) (ritenute erariali)
GPA 2./...
(eventuali ritenute addizionali)
Nel momento in cui verrà rilasciata la specifica procedura automatizzata di liquidazione e gestione delle prestazioni in argomento la suddetta scrittura contabile sarà predisposta dalla stessa procedura.
All’atto del pagamento, l’importo da corrispondere ai benefi- ciari va naturalmente imputato in “dare” del conto par10/030. Eventuali somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate, nell’ambito del partitario del conto gpa10/031, con il codice di bilancio esistente “03041”.
Le somme relative alle partite in argomento che al termine del- l’esercizio risultino ancora da definire devono essere imputa- te al conto esistente par10/033.
Eventuali recuperi devono essere rilevati al conto esistente par24/033. I relativi crediti risultanti alla fine dell’esercizio vanno imputati al conto esistente par00/030 sulla base della ripartizione del saldo del conto gpa00/032 eseguita dalla procedura “recupero crediti per prestazioni”.
I crediti divenuti eventualmente inesigibili devono essere evi- denziati, nell’ambito del partitario del conto gpa00/069, con il codice di bilancio esistente “01040” - Prestazioni tempora- nee indebite - par.
Rivalutazione degli assegni a carico dei comuni
per le famiglie numerose
Per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadot- tivo o in adozione senza affidamento, i Comuni corrispondo- no un assegno di maternità alle donne residenti, cittadine ita- liane o comunitarie o in possesso della carta di soggiorno, che non beneficiano dell’indennità di maternità, purché il nucleo famigliare non superi determinate soglie di reddito.
XXXXXXXXXX xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx 00.0.0000 (Xx n. 72 27.3.2007)
La presidenza del Consiglio ha comunicato i limiti di reddito e gli importi dell’assegno valevoli per il corrente anno.
Rivalutazione, per l’anno 2007, della misura degli assegni e
dei requisiti economici, ai sensi dell’articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 0000, x. 000 (xxxxxxx xx xxxxxxxxx). (Xx n. 72 del
WELFARE
27-3-2007)
L’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 feb- braio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2007 ai sensi del- l’art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di mater- nità) è pari al 2,0 per cento.
(Comunicato ufficiale dell’Istat del 16 gennaio 2007). Pertanto:
l’assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successi- ve modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi dirit- to per l’anno 2007, se spettante nella misura intera, è pari a euro 122,80; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferi- mento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a euro 22.105,12. (Per nuclei familiari con diversa composi- zione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/98 - rif. comma l, art. 65, legge n. 448/1998); l’assegno mensile di maternità ai sensi dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2007, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura inte- ra, è pari a euro 294,52; per le domande relative al medesi- mo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a euro 30.701,58.
Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni
di riferimento per l’anno 2007
Anche quest’anno l’Inps ha provveduto alla rivalutazione dei trattamenti economici di maternità e malattia/Tbc, nonché dei valori di riferimento per i lavoratori impiegati in taluni rappor- ti speciali.
CIRCOLARE Inps n. 77 del 17 aprile 2007. Indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e conven- zionali e altre retribuzioni di riferimento per l’anno 2007. Importi delle prestazioni economiche per il 2007.
A) Salari medi e convenzionali ed altre retribuzioni di riferi- mento per l’anno 2007
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di mater- nità e di tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2007, si
portano a conoscenza gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori inte- ressati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Si ricorda che, relativamente all’indennità di tubercolosi i cri- xxxx indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assisten- za per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tuberco- losi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le presta- zioni vanno erogate in base alla misura fissa.
1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto di cui al Dpr 30 aprile 1970, n. 602, art. 4 (malattia, maternità e tubercolosi).
Come è noto (v. circ. n. 33 del 4.2.2002), in virtù di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del Dlgs n. 423/2001, al 31.12.2006 si è concluso il percorso di graduale innalzamen- to della retribuzione imponibile ai fini contributivi, finalizzato al superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali. A decorrere dal 1 gennaio 2007, la retribuzio- ne imponibile ai fini contributivi ed utile ai fini della liquida- zione delle prestazioni in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6 Dlgs n. 314/1997 e art. 1, comma 1, del Dl n.338/1989, convertito in L. n. 389/1989). In particolare, ai sensi dell’ art. 1, comma 1, del Dl n.338/1989, convertito in L. n. 389/1989, la retribuzione da assumere a base a fini contri- butivi “non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.”
Pertanto, per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2007 - e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2007, salvo che l’even- to, pur iniziato nel mese di gennaio 2007, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quan- to il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2007 (1)
- sono da liquidare sulla base dei nuovi criteri.
La retribuzione da assumere a riferimento non può comunque essere inferiore al minimale giornaliero di legge che è pari, per il 2007, ad euro 41,43.
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, mater- nità e tubercolosi).
L’art. 1, comma 5 della L. n. 81/2006, di conversione del Dl
n. 2/2006, ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2006, la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato è quella indicata all’art. 1, comma 1, del Dl n. 338/1989, convertito nella L. 389/1989, e cioè la retri- buzione stabilita “dai contratti collettivi stipulati dalle organiz- zazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovve- ro da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne deri- vi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Viene meno quindi la possibilità, prevista dall’art. 4 del Dlgs n. 146/97, di far riferimento, ai fini ero- gativi di interesse, ai salari convenzionali, laddove gli stessi
non fossero stati superati da quelli contrattuali.
Le disposizioni applicative della norma sopra citata sono state impartite col messaggio n. 16217 del 6 giugno 2006, che integralmente si richiama. Giova, infine, sottolineare, comela retribuzione di riferimento non possa mai essere inferiore ai minimali di legge pari, per il 2007, ad euro 36,86.
3) Compartecipanti familiari, individuali e piccoli coloni (malattia, maternità e tubercolosi).
Come già comunicato al punto 5 della circolare n. 72/2007, il comma 785, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha autenticamente interpretato l’art. 01, comma 4 del Dl 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con xxxx- ficazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltiva- tori diretti), per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, colo- no e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposi- zioni dell’art. 28 del Dpr 488/68 e dall’art. 7 della legge 233/1990, pertanto la retribuzione da assumere per il calco- lo dei contributi è il salario medio provinciale.
Con circolare n. 32 del 2.2.2007, è stata data notizia del decreto direttoriale del 10 gennaio 2007 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali col quale sono state determina- te, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2006 ai fini previdenziali (v. tabella A alle- gata).
Per quanto si riferisce ai riflessi sull’erogazione delle presta- zioni economiche di malattia, di maternità e per tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retri- buzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari,individuali e piccoli colo- ni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenziona- li determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del Xxx x. 000/00 (x. circ. n. 56 del 2.3.2000, paragrafo 2 e messaggio n. 000955 del 19.12.2001).Eventuali prestazioni riferite ad eventi indenniz- zabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2006 (in proposito x. xxxx. x. 000000 Ago del 6 aprile 1982) e liqui- date temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2005 dovranno essere per- tanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.
I salari applicabili per l’anno 2007 saranno comunicati a suo tempo: nel frattempo saranno come consueto utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per l’anno 2006.
4) Lavoratori italiani operanti all’estero, in paesi extracomu- nitari (malattia, maternità e tubercolosi).
Con decreto 19 gennaio 2007 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Gu del 30.1.07, n. 24) sono state determina- te le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il cal- colo dei contributi dovuti per l’anno 2007 a favore dei lavo- ratori italiani operanti all’estero, in paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.
Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e Tbc per
le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all’anno 2007, sono riportate nella circolare n. 45 del 23.2.2007.
5) Lavoratrici italiane e straniere addette ai servizi domesti- ci e familiari (maternità).
Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2007, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
Euro 6,06 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 6,83 Euro 6,83per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 6,83 e fino a euro 8,34
Euro 8,34 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 8,34
Euro 4,41 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6) Lavoratrici autonome: artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professio- nali (maternità).
L’indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l’indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi.
Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionale: euro 36,14, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2006 (all. A alla circ. n. 18 dell’8.2.06), con riferimento alle nascite avvenute nel 2007 (anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2006).
Artigiane: euro 36,89, corrispondenti al limite minimo di retri- buzione giornaliera fissata per l’anno 2007 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (v. tab A allegata alla circolare n. 34 del 6.2.2007), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2007.
Commercianti: euro 32,33, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2007 per la quali- fica di impiegato del commercio (v. tab A allegata alla circo- lare n. 34 del 6.2.07), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2007.
B) Importi di riferimento per altre prestazioni
1) Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori auto- nomi di cui alla legge n. 335/1995 (malattia e maternità). Generalità
L’art. 1 comma 770 della L . 296/2006 prevede che, a decor- rere dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva pensionisti- ca per gli iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie è pari al 23%. Pertanto l’aliquota contributiva complessiva (comprensiva del contribu- to dello 0,50 % istituito dall’art. 59 della L. 449/1997 e suc- cessive modificazioni ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e del trattamen- to di malattia per degenza ospedaliera) è pari, per il 2007, al 23,50 %. Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene quindi, per il 2007, applican- do l’aliquota del 23,50 % sul minimale di reddito di cui all’art. 1 comma 3 della L . 233/90 che è pari, per l’anno 2007, a euro 13.598. Conseguentemente, il contributo mensile utile è
pari ad euro 266,29.
WELFARE
Per gli eventi insorti nel 2007 il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera ed ora, anche dell’indennità di malattia, corrisponde a euro 59834,6 (= 70% del massimale 2006, pari a euro 85.478,00).
Indennità di malattia a favore di collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occa- sionali (art. 1 comma 788 L. 296/2006)
La misura della prestazione è pari al 50 % dell’importo corri- sposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto l’inden- nità andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di contribuzione accre- ditate nei 12 mesi precedenti l’evento - assumendo a riferi- mento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massima- le contributivo di cui all’art. 2 comma 18 della L . n. 335/1995 valido per l’anno di inizio della malattia.
Conseguentemente, per le malattie iniziate nell’anno 2007, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 87.187,00, l’indennità sarà calcolata su euro 238,87 (euro 87.187 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
euro 9,55 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
euro 14,33 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
euro 19,11 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Degenza ospedaliera
Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. circ. n. 147 del 23.7.2001), l’indennità in questione va calcolata - con per- centuali diverse (8% - 12% - 16%) a seconda della contribu- zione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero - sull’im- porto che si ottiene dividendo per 365 il massimale contribu- tivo (intero) di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995, n. 335, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.
Conseguentemente, per le degenze iniziate nell’anno 2007, l’indennità, calcolata su euro 238,87, corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
Euro 19,11 in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi; Euro 28,66 in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi; Euro 38,22 in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
2) Assegno di maternità dello Stato.
L’importo dell’assegno di maternità dello Stato, di cui all’art. 75 del Dlgs 151/2001, valevole per le nascite avvenute nel 2007, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2007, è pari a euro 1.813,08 (misura intera), tenuto conto che la variazione del- l’indice Istat da applicarsi per il 2007 è, come detto al para- grafo precedente, pari al 2% (2).
3) Limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo paren- tale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del Dlgs 151/2001
In base al decreto del 20.11.2006 (Gu n. 294 del 19.12. 2006) che stabilisce nella misura del 2,0% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle
pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2007, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2007 è pari a euro 5.669,82.
Tale importo, come è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 34 del Dlgs 151/2001 (v. circolari n.109/2000, n. 8 del 17.1.2003 e n. 33 del 17.2.2004), nel
senso che il genitore che nel 2007 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 del- l’art. 32 del citato decreto, ha diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2007 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a euro 14.174,55 ( = 5669,82 x 2,5).
Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2007, qualora lo stesso dovesse risulta- re diverso da quello provvisorio sopra indicato.
Quintuplicazione delle sanzioni Inail
La Finanziaria 2007 ha previsto la quintuplicazione delle san- zioni amministrative previste per le violazioni di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, entrate in vigore anteriormente al 1 gennaio 2007. L’Inail osserva che, tra le sanzioni in argomento, vi sono anche quelle relative alla omessa o ritardata denuncia di infortunio e precisa importi e condizioni di applicazione della norma.
NOTA Inail del 19 marzo 2007, protocollo n. 1991.
Legge Finanziaria per il 2007, art. 1, comma 1177 -
Quintuplicazione degli importi delle sanzioni amministrative per violazioni di norme entrate in vigore prima dell’1 gen- naio 1999.
Facendo seguito ai numerosi quesiti pervenuti dalle strutture territoriali sull’argomento in oggetto e alla lettera di istruzioni impartite dalla direzione centrale rischi in data 22 febbraio u.s., si forniscono i seguenti chiarimenti.
L’art. 1, comma 1177, della legge Finanziaria per il 2007 sancisce, come noto, la quintuplicazione delle sanzioni ammi- nistrative previste per le violazioni di norme in materia di lavo- ro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gen- naio 1999.
Nell’ambito di applicazione delle nuove disposizioni rientra- no tutte le sanzioni per violazioni formali disciplinate dal Testo unico ivi comprese quelle connesse all’omessa o ritardata denuncia di infortunio e di malattia professionale ai sensi del- l’art. 53 Tu.
La nuova misura della sanzione deve essere applicata alle vio- lazioni contestate a decorrere dal 1° gennaio 2007 per cui in caso di violazione del suddetto art. 53 Tu, si dovrà fare riferi- mento, nell’ipotesi di ritardata denuncia, alla data di presen- tazione della denuncia tardiva e nell’ipotesi di omessa denun- cia, alla data dell’accertamento.
Infatti, come chiarito dalla surrichiamata nota della direzione centrale rischi, “il discrimine temporale è da ricondurre alla data di commissione dell’illecito che coincide con la data di cessazione del comportamento lesivo”.
La quintuplicazione dell’importo della sanzione si applica a prescindere dalla misura della sanzione stessa. A titolo di esempio, si chiarisce che, con riferimento alla violazione del citato art. 53 Tu, l’importo quintuplicato della sanzione in misura minima è di euro 1290; quello della sanzione in misu- ra massima di euro 7745, mentre quello della sanzione in forma ridotta è di euro 2580.
Indice
AMBIENTE
Norme in materia ambientale - Deposito temporaneo di rifiuti - Gli aspetti principali nel Codice
dell’ambiente Dlgs 152/2006 . . . . . . . Pag. 45
IN PRIMO PIANO | Norme in materia ambientale Deposito temporaneo di rifiuti |
Aspetti principali nel Codice dell’ambiente Dlgs 152/2006 Come abbiamo anticipato con nostro precedente articolo sul tema (cfr. Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi n. 174, Aprile 2007, pag. 51), è nelle intenzioni del Governo emanare un secondo decreto di modifica relativo alle parti terza e quarta del Codice dell’ambiente, che toccherà, tra l’altro, e con ogni probabilità, anche le disposizioni sul deposito temporaneo. In attesa di comunicare le (eventuali) future modifiche, facciamo il punto della disciplina attualmente in vigore. ⏷ |
Già prevista e disciplinata nella formulazione originaria del Dlgs 22/1997, la figura del deposito temporaneo consiste, lo ricordiamo, nel raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti stessi sono prodotti.
Come è noto, si tratta di un’attività confinata all’interno del ciclo aziendale, che, in quanto fase preventiva ed autonoma della gestione dei rifiuti, non richiede alcun tipo di autorizza- zione, costituendo un’ipotesi derogatoria ed eccezionale rispetto alle forme di stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), e che è stata concepita per agevolare soprattutto le piccole imprese caratterizzate dalla produzione di scarsi quantitativi di rifiuti, per le quali l’applicazione delle norme in
tema di gestione ordinaria comporterebbe oneri eccessivi dal punto di vista operativo ed economico.
SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE
Il Dlgs 152/2006, pur lasciando l’istituto del deposito tempo- raneo sostanzialmente immutato, ha introdotto alcuni elemen- ti di novità, relativi:
a) alle condizioni temporali e quantitative;
b) all’ipotesi del “deposito temporaneo per conto terzi”;
c) ad una nuova forma di recupero (R14). Condizioni temporali e quantitative
La nozione di deposito temporaneo data dall’art. 183, comma 1, lett. m) è la seguente:
“il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condi- zioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzo- diossine, policlorodibenzofurani, policolorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlo- robifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle ope- razioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
oppure
2.2) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
oppure
2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabi- limenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta dl produttore:
3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
oppure
3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitati- vo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito tem- poraneo non può avere durata superiore ad un anno; oppure
3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabi- limenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi con- tenute;
5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imbal- laggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi.
Rispetto al previgente sistema dettato dal decreto Xxxxxx viene dunque risolto il contrasto a lungo perpetratosi tra produttori di rifiuti e organi di controllo in merito al superamento dell’u-
na o dell’altra condizione: mentre i primi ritenevano che il rispetto di una sola delle condizioni fosse sufficiente a far risul- tare ammissibile il deposito temporaneo, gli organi di control- lo ritenevano, invece, che il mancato rispetto di una delle con- dizioni desse luogo a un deposito temporaneo incontrollato. Con il Dlgs 152/2006, il legislatore ha posto fine alla que- stione attribuendo allo stesso produttore di rifiuti la possibilità di scegliere alternativamente, in base alle proprie esigenze aziendali, come svolgere l’attività di deposito temporaneo: in base ai limiti temporali o in base ai limiti quantitativi. E cioè:
- se accumulare ingenti quantitativi di rifiuti (“indipendente- mente dalle quantità in deposito”) da conferire a recupero o a smaltimento con una determinata frequenza (massimo 2 mesi per i rifiuti pericolosi; massimo 3 mesi per i rifiuti non perico- losi);
o, in alternativa,
- se mantenere in deposito quantità limitate di rifiuti (massimo 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi, massimo 20 metri cubi per i non pericolosi) per un lasso di tempo superiore, comunque mai superiore ad un anno.
Deposito temporaneo per conto terzi
Una seconda novità riguarda gli articoli 208, comma 17 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti) e 210, comma 5 (Autorizzazioni in ipotesi particolari), i quali prevedono che l’attività di deposito tem- poraneo possa essere affidata dal produttore ad un altro sog- getto autorizzato alla gestione di rifiuti.
In particolare, l’art. 208, comma 17 stabilisce che:
“fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’art. 190 ed il divieto di miscela- zione di cui all’art. 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispet- to delle condizioni stabilite dall’articolo 183, comma 1, lette- ra m). La medesima esclusione opera anche quando l’attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all’affi- datario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all’articolo 188, comma 3. In tal caso le anno- tazioni sia da parte del produttore che dell’affidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro 24 ore”. L’art. 210, comma 5 dispone che:
“le disposizioni del presente articolo non si applicano al depo- sito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera m), che è soggetto unica- mente agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 ed al divieto di miscelazione di cui all’articolo 187. La medesima esclusione opera anche quan- do l’attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del pro- duttore all’affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all’articolo 188, comma 3. In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che del- l’affidatario del deposito temporaneo debbono essere effet- tuate entro ventiquattro ore”.
In ordine a tali disposizioni, occorre mettere in luce i seguen- ti aspetti.
Innanzitutto, circa l’autorizzazione del soggetto affidatario, si ritiene pacificamente che tale soggetto debba essere in pos- sesso di “autorizzazione alla gestione” (e sia pertanto tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali), non essendo sufficiente una mera autorizzazione interna da parte del produttore, sulla base di una generica capacità e idonei- tà tecnica.
Poi, la previsione secondo cui il conferimento di rifiuti dal pro- duttore al soggetto affidatario del deposito temporaneo costi- tuisce adempimento agli obblighi di cui all’art. 188, comma 3 (che elenca le ipotesi in cui è esclusa la responsabilità del pro- duttore) ha il significato che qualora il produttore dei rifiuti affidi l’attività in questione ad un soggetto in possesso del necessario provvedimento autorizzatorio, è quest’ultimo il soggetto da individuare come responsabile per eventuali irre- golarità nella gestione medesima, salva la corresponsabilità del produttore ai sensi dell’art. 178, comma 3.
Mentre non ne discende, è bene chiarirlo, la legittimazione di un’ipotesi di deposito temporaneo in luogo diverso da quello di produzione; la disposizione va esclusivamente intesa nel senso che è possibile affidare la corretta gestione del deposi- to temporaneo ad un altro soggetto, con tutte le conseguenze a carico di costui derivanti da una gestione irregolare.
Si demandano a successive circolari gli approfondimenti in tema di deposito temporaneo per conto terzi nonché l’analisi relativa alla nuova tipologia di operazione di recupero (R14).
IN PRIMO PIANO | Iva Invio telematico dei corrispettivi Comunicato stampa |
dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2007 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il comunicato stampa datato 30 aprile 2007, recante: “Invio telematico dei corrispettivi a partire dagli incassi di luglio 2007 per gdo primo invio entro il 25 settembre, per i piccoli 25 marzo 2008”. Con il provvedimento in esame vengono forniti chiarimenti, qui di seguito indicati, in materia di invio telematico dei corrispettivi. ⏷ |
TRIBUTARIO
L’invio telematico dei corrispettivi all’Anagrafe tributaria da parte dei contribuenti che esercitano attività commerciali riguarderà le operazioni effettuate a partire dal prossimo primo luglio.
Partirà per prima la grande distribuzione con il primo invio entro il 25 settembre, seguita dai soggetti di grande dimensio- ne.
Mentre per i più piccoli il primo invio è previsto entro il 25 marzo 2008.
La comunicazione dovrà contenere il codice fiscale, il numero identificativo del punto vendita e l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazio- ni di servizi.
Per specifiche categorie di contribuenti (esempio enti con per- sonalità giuridica di diritto pubblico, banche, assicurazioni, Poste italiane), le date a decorrere dalle quali diventeranno efficaci le disposizioni sull’invio saranno stabilite con succes- sivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, il provvedimento sulle modalità tecniche stabili- sce che i soggetti obbligati dovranno comunicare, a regime, l’ammontare complessivo, per punto vendita, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, inclusi quelli per i quali è stata emessa fattura.
La comunicazione va fatta anche per le giornate in cui vi sia assenza di corrispettivi.
Non dovranno, invece, essere trasmessi i corrispettivi conse- guiti a seguito di cessione di immobili e beni strumentali, in quanto afferenti a operazioni “straordinarie”.
Per trasmettere le informazioni, i contribuenti potranno utiliz- zare il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) oppu- re gli ulteriori canali di trasmissione per i quali, con successi-
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Indice
IMPOSTE INDIRETTE
Iva - Invio telematico dei corrispettivi - Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2007.. . . . . . . . .
Iva - Auto - Rimborsi - Approvazione modello - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007 - Proroga presentazione - Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5 aprile 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iva - Detrazione credito Iva - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 74 del 19 aprile 2007. . . . . . . . . . .
IMPOSTE DIRETTE
Reddito di lavoro assimilato a lavoro dipendente - Veicoli concessi in uso promiscuo - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 del 17 aprile 2007. Detrazione per acquisto frigoriferi classe “A+” - Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
Studi di settore - Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio - Decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 20 marzo 2007.. . . . . . .
Studi di settore - Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi - Decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 20 marzo 2007.. . . . . . .
Studi di settore - Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle attività professionali - Decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 20 marzo 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARIE
Approvazione di specifici indicatori di normalità economica - Decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 20 marzo 2007. . . . . . . . . . . . . . . . .
vo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, saranno definite le relative modalità tecniche e le procedure. La predisposizione del file da trasmettere dovrà essere realiz- zata utilizzando i software di controllo forniti dall’Agenzia delle Entrate e rispettando le specifiche tecniche allegate al provvedimento in esame.
Per l’adempimento di tale obbligo, il contribuente potrà avva- lersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Il termine entro il quale effettuare, a regime, la trasmissione delle informazioni è stato correlato ai termini previsti per la liquidazione periodica dell’Iva ed è stato fissato per il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento ovvero del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari.
Per la grande distribuzione, la trasmissione sarà effettuata con cadenza settimanale.
Il primo invio sarà quindi effettuato dai soggetti operanti nel settore della grande distribuzione ed è stato previsto entro il 25 settembre 2007.
Per chi non opera nel settore della grande distribuzione, si è previsto un invio frazionato nel tempo legato al totale dei cor- rispettivi conseguiti nell’anno solare antecedente a quello di emanazione del provvedimento: entro il 25 ottobre 2007, per i soggetti con corrispettivi 2006 superiori a 6 milioni di euro; entro il 25 novembre 2007, per i soggetti con corrispettivi compresi tra 600mila un euro e 6 milioni di euro; entro il 25 marzo 2008, per i soggetti con corrispettivi 2006 fino a 600mila euro (sia per i soggetti che effettuano la liquidazione mensile, sia per i soggetti che effettuano la liquidazione trime- strale dell’Iva); entro il 25 marzo 2008, per chi comincia l’at- tività nel corso dell’anno solare 2007.
Per tutti i soggetti interessati, i dati da trasmettere telematica- mente saranno quelli relativi ai corrispettivi conseguiti dal 1° luglio 2007 all’ultimo giorno utile del periodo di riferimento dell’invio: per esempio, chi deve effettuare la prima trasmis- sione il 25 novembre 2007, invierà l’importo complessivo dei corrispettivi conseguiti tra il 1° luglio e il 30 ottobre 2007.
I dati relativi al mese di novembre saranno inviati, a regime, con la comunicazione da effettuarsi entro il 25 dicembre 2007.
Iva - Auto - Rimborsi Approvazione modello Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007 Proroga presentazione Dpcm del 5 aprile 2007
Sul Supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta ufficiale n. 69 del 23 marzo 2007 è stato pubblicato il provvedimento 22 febbraio 2007 recante: “Modalità per la richiesta di rimborso dell’Iva pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui
all’articolo 19-bis1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentata ai sensi del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278”.
Con il provvedimento in oggetto è stato approvato il modello, che deve essere utilizzato da parte dei soggetti passivi che intendono presentare apposita istanza di rimborso dell’Iva detraibile per le autovetture.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 85 del 12 aprile 2007 è stato pub- blicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5 aprile 2007 recante: “Differimento al 20 settembre 2007 del termine per la presentazione dell’istanza del rimborso for- fetario dell’Iva detraibile, relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli, nonché di spese accessorie”.
Con il provvedimento in esame il termine del 15 aprile 2007, per la presentazione dell’istanza del rimborso forfetario dell’Iva detraibile relativa agli acquisti di autovetture e moto- veicoli, nonché delle spese accessorie, effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, è prorogato al 20 settembre 2007.
Il rinvio è stato deciso su proposta del viceministro dell’Economia Xxxxxxxx Xxxxx per venire incontro alle difficol- tà dei contribuenti interessati, per consentire una corretta pre- sentazione dell’istanza ed un adeguato tempo per reperire i dati necessari per la determinazione dell’imposta da chiedere in rimborso.
Detrazione credito Iva Risoluzione n. 74 dell’Agenzia delle Entrate del 19 aprile 2007
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 74 data- ta 19 aprile 2007, recante: “Decadenza dal diritto alla detra- zione credito Iva nel caso di mancato riporto del credito nelle dichiarazioni annuali successive, ovvero nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale”.
Con il provvedimento in esame vengono forniti dei chiarimen- ti, qui di seguito riportati, in ordine alla possibilità di compu- tare in detrazione l’eccedenza di credito Iva, correttamente esposta nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui la stessa è maturata e non riportata nelle dichiarazioni successi- ve, perché omesse.
Inoltre, il provvedimento di cui all’oggetto contiene indicazio- ni concernenti l’eccedenza di credito Iva, maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale Iva risulta omessa.
Crediti Xxx non riportati nelle dichiarazioni annuali successi- ve a quella in cui sono maturati
È consolidato il principio, più volte affermato dalla Corte di Cassazione, “(...) in forza del quale, ove il contribuente frui- sca di un credito di imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all’anno successivo non perde il
diritto alla detrazione (...)” (cfr. sentenza n. 12012 del 29 marzo 2006, xxx.xx 22 maggio 2006), “(...) in quanto la decadenza (n.d.r. “del diritto alla detrazione”) è comminata dalla norma (cfr. articolo 28 del Dpr n 633/1972 allora vigente) soltanto nel caso in cui il credito o l’eccedenza di imposta versata non venga riportata nella prima dichiarazio- ne utile” (cfr. sentenza n. 523 del 3 luglio 2001, dep. 18 gen-
naio 2002).
A supporto di tale tesi è utile richiamare i principi contenuti nell’articolo 1, comma 2, del Dpr n. 443/1997, recante norme in materia di rimborsi Iva, che prevede la possibilità di utilizzazione di crediti chiesti a rimborso e denegati dall’uffi- cio perché non riportati dal contribuente nelle dichiarazioni degli anni successivi, ciò significando che il credito, se corret- tamente maturato ed indicato nella prima dichiarazione utile, non va perduto (cfr. circolare 28 maggio 1998, n. 134).
Alle medesime conclusioni si può giungere nel caso in cui la dichiarazione dell’annualità successiva sia stata omessa.
Si deve ritenere che l’inottemperanza all’obbligo della dichia- razione annuale espone il contribuente all’accertamento induttivo e gli preclude la facoltà di portare in deduzione l’Iva versata nel relativo periodo su acquisti di beni o servizi, se non registrata nelle liquidazioni mensili o trimestrali, ma non lo priva del diritto di scomputare dalle somme dovute in base a tale accertamento il credito che ha maturato nel periodo anteriore e per il quale ha chiesto la successiva detrazione. Se, ad esempio, il contribuente nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2003 ha optato per il computo in detra- zione del credito d’imposta nell’anno successivo e poi ha omesso di presentare le dichiarazioni Iva relative agli anni 2004 e 2005 (ovvero le ha trasmesse oltre 90 giorni dal ter- mine ultimo di presentazione), il credito medesimo potrà esse- re detratto nelle liquidazioni periodiche degli anni successivi e l’eventuale eccedenza residua potrà essere indicata nella dichiarazione Iva relativa all’anno 2006; ciò a condizione che il predetto credito sia stato correttamente utilizzato nelle liqui- dazioni periodiche Iva ovvero nel modello F24, se utilizzato in compensazione con altre imposte o contributi.
Crediti Iva emergenti da dichiarazioni annuali omesse o tar- dive oltre i termini
Una considerazione a parte richiedono i crediti, maturati nel corso degli anni per i quali la relativa dichiarazione annuale Iva è stata omessa o è da considerarsi omessa perché presen- tata oltre i novanta giorni, crediti poi indicati nella prima dichiarazione annuale correttamente presentata.
La decadenza del diritto alla detrazione ricorre soltanto nel caso in cui il medesimo non è esercitato “al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che la decadenza “(...) si verifica, secondo quanto dispone il quarto comma dell’art. 28 del Dpr n. 633/1972, solo quan- do la detrazione non venga computata nel mese di competen- za e non venga poi recuperata nella dichiarazione annuale. E il concorso di entrambe le circostanze (...) si giustifica col
rilievo che la decadenza consegue al mancato esercizio del diritto di recupero, in sede di dichiarazione annuale, dei cre- diti d’imposta che avrebbero dovuto essere indicati nei mesi di competenza.
TRIBUTARIO
La sanzione della decadenza non può essere estesa alla diver- sa fattispecie in cui la detrazione sia stata regolarmente ope- rata nel mese di competenza e non risulti, invece, dalla dichia- razione annuale, della quale sia stata omessa la presentazio- ne, poiché, nel caso di accertamento induttivo, l’Ufficio Iva deve computare in detrazione non solo i versamenti eseguiti dal contribuente, ma anche le imposte detraibili,risultanti dalle dichiarazioni mensili, come prescrive l’art. 55 del Dpr n. 633/1972, sicché il diritto alla detrazione viene meno solo per i crediti d’imposta relativi a operazioni non registrate o, comunque, non risultanti dalle liquidazioni periodiche” (cfr. sentenza n. 544 del 27 settembre 1996, dep. il 20 gennaio
1997).
Occorre, tuttavia, chiarire che il diritto alla detrazione è, in ogni caso, subordinato all’accertamento dell’esistenza del cre- dito relativo all’anno per il quale la dichiarazione Iva risulta omessa.
II diritto alla detrazione è ammesso, purché l’esistenza del cre- dito Iva sia accertata dall’ufficio a seguito dell’attività di con- trollo dell’annualità per la quale la dichiarazione è stata omessa.
Si osserva, peraltro, che tale interpretazione non è in contra- sto con la sentenza della Corte di Cassazione n. 16477 del 20 agosto 2004, che “nell’ipotesi di omessa dichiarazione annuale dell’Iva” esclude che “il credito Iva possa essere recu- perato attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo di imposta successivo” e lascia al contribuente solo la possibi- lità di richiedere il rimborso cd “anomalo”.
Una volta scaduto il termine entro cui poter esercitare il dirit- to alla detrazione del credito (ossia con la dichiarazione rela- tiva al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto), il contribuente ha la possibilità di recupe- rare il credito Iva solo attraverso il procedimento del c.d. rim- borso anomalo ai sensi dell’art. 21 del Dlgs n. 546/1992. Come chiarito dalla Suprema Corte, infine, “il termine deca- denziale per la presentazione della domanda di restituzione dell’Iva risultante a credito non toglie, poi, che, ove si formi il silenzio rifiuto sulla domanda impeditivi della decadenza, inizi a decorrere, dalla data della sua formazione, cioè dalla scadenza del termine di 90 giorni, la prescrizione decennale ex art. 2946 c.x. (xxx. xxxxxxxx x. 00000 xel 20 agosto 2004). L’eccedenza di credito Iva maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa potrà essere computata in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazio- ne è sorto - fermo restando il potere/dovere dell’ufficio, nel- l’ambito del programma annuale dell’attività di controllo, di accertare l’esistenza del credito medesimo maturato nell’anno in cui la dichiarazione annuale è stata omessa.
Il contribuente avrà, comunque, sempre la possibilità di richie- dere la restituzione del credito Iva attraverso la procedura di rimborso, entro i termini previsti.
Tributario
Reddito di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente Xxxxxxx
concessi in uso promiscuo Circolare n. 21 dell’Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2007
L’Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 21 datata 17 aprile 2007, recante: “Reddito di lavoro dipendente, vei- coli concessi in uso promiscuo - Ritenute effettuate dal sostitu- to sulla base della disposizioni di cui all’art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir”.
Come noto, l’articolo 2, comma 71, lettera a), del decreto- legge n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, ha modificato l’art. 51, comma 4, lettera a), del Tuir, in tema di valutazione della componente in natura del reddito imponibi- le di lavoro dipendente (fringe benefit), derivante dalla messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di un veicolo impiegato dal dipendente non solo per l’attività di lavoro ma anche per fini personali (così detto uso promiscuo).
In particolare, la citata disposizione ha previsto che nella determinazione del reddito in natura del dipendente si deve assumere non più il 30 per cento, come previsto dalla previ- gente formulazione dell’art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir, bensì il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una per- correnza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall’Aci.
Il decreto-legge n. 262/2006 ha stabilito, inoltre, che lo stes- so valore costituisce il costo fiscalmente riconosciuto in sede di determinazione del reddito d’impresa.
L’art. 2, comma 72, del citato decreto n. 262/2006 aveva ini- zialmente previsto che le nuove disposizioni dovessero trova- re applicazione già a partire dal periodo di imposta 2006. Successivamente, l’articolo 1, comma 324, della legge finan- ziaria 2007 ha stabilito che, ai soli fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, l’aumento del coefficiente forfetario dal 30 al 50 per cento deve essere applicato a par- tire dall’anno 2007.
Con la circolare n. 1 del 2007 è stato chiarito che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, la compo- nente in natura derivante dalla concessione in uso promiscuo al dipendente di un veicolo deve essere calcolata prendendo in considerazione, per l’anno 2007, la nuova percentuale del 50 per cento, da applicare all’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall’Aci.
Ai soli fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, relative al 2006 e ai periodi d’imposta successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni più favorevoli.
Tale previsione non ha subito modifiche ad opera delle dispo-
g i u g n o 2 0 0 7
Imposte dirette
sizioni contenute nella legge Finanziaria 2007.
In considerazione della ratio perseguita dal legislatore, si ritie- ne che la previsione agevolativa, che consente di effettuare il versamento degli acconti considerando il coefficiente inferiore del 30 per cento, debba trovare applicazione anche nei con- fronti dei percettori di reddito di lavoro dipendente ed assimi- lato.
Il termine “acconto”, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato, deve necessariamente intendersi riferito alle ritenute applicate dal sostituto d’imposta in sede di erogazione delle retribuzioni periodiche.
Pertanto, il sostituto d’imposta deve calcolare le ritenute rela- tive all’anno 2007 considerando il precedente coefficiente del 30 per cento da applicare all’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall’Aci.
Le maggiori ritenute eventualmente effettuate nei primi mesi del 2007 (calcolate applicando il coefficiente del 50 per cento) possono essere recuperate nel corso del 2007, ovvero, qualora ciò comporti difficoltà operative per il sostituto d’im- posta, in sede di conguaglio di fine anno.
Anche con riferimento ai soggetti cessati in corso dell’anno 2007, ma prima che siano intervenute le suddette determina- zioni, il sostituto d’imposta effettuerà il conguaglio utilizzando il coefficiente del 30 per cento.
Nelle annotazioni al Cud, dovranno essere riportati distinta- mente il valore del reddito in natura riferito all’utilizzo promi- scuo del veicolo e le modalità di valorizzazione.
Detrazione per acquisto di frigoriferi classe “A+” Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2007
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il comunicato stampa datato 27 aprile 2007, recante: “Sconto Irpef per chi rottama frigorifero con apparecchio a maggior risparmio energetico. Conservare fattura, scontrino e documentazione smaltimento”. Come noto, la legge Finanziaria per l’anno 2007 ha previsto la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad “A+”.
Con il provvedimento in esame l’Agenzia delle Entrate forni- sce dei chiarimenti, qui di seguito indicati.
Sarà necessario conservare scontrini e ricevute e una autodi- chiarazione da cui risulti lo smaltimento del vecchio elettrodo- mestico.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/2007 detta le regole per usufruire dello sconto introdotto dalla Finanziaria 2007.
La detrazione, prevista per il solo periodo d’imposta 2007, è
riconosciuta per una quota pari al 20 per cento dei costi soste- xxxx entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimasti a carico del contribuente, fino alla soglia massima di detrazio- ne pari a 200 euro per ciascun apparecchio.
Ai fini del riconoscimento della detrazione, il contribuente dovrà conservare la fattura o lo scontrino recante i dati iden- tificativi dell’acquirente, la classe energetica non inferiore ad “A+” dell’elettrodomestico acquistato, la data di acquisto e una ulteriore documentazione da cui si possa evincere l’avve- nuta sostituzione dell’elettrodomestico.
A tal fine, il contribuente è tenuto a redigere apposita autodi- chiarazione, da conservare ed esibire agli uffici dell’Agenzia delle Entrate in caso di eventuali richieste, dalla quale risulti la tipologia dell’apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.) e le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso. La certificazione dovrà recare l’indicazione dell’impresa o dell’ente cui è stato conferito l’apparecchio o che abbia prov-
veduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso.
TRIBUTARIO
I contribuenti che, anteriormente alla data del 27 aprile 2007 (data di emanazione della circolare) abbiano già provveduto alla sostituzione del proprio apparecchio con uno di classe energetica non inferiore ad “A+”, per poter fruire della detra- zione, devono essere in possesso della fattura o scontrino par- lante attestante l’acquisto e dell’autodichiarazione sullo smal- timento del vecchio.
La circolare in esame precisa che possono essere considerati, ai fini della determinazione dell’importo concretamente detraibili, anche i costi di trasporto e le eventuali spese con- nesse allo smaltimento dell’apparecchiatura dismessa, purché debitamente documentati dal percettore dei corrispettivi.
Il testo completo della circolare n. 24/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
- all’interno della sezione Documentazione tributaria - “Circolari, risoluzioni, comunicati” e sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
Studi di settore Approvazione
degli studi di settore
relativi ad attività economiche nel settore del commercio Decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 20 marzo 2007
Sul Supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007 è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 20 marzo 2007 recante: “Approvazione degli studi di settore relativi ad attività econo- miche nel settore del commercio”.
Approvazione degli studi di settore
Sono approvati gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore del commercio:
a) Studio di settore SM87U Grandi magazzini, codice attività 52.12.1; Bazar ed altri negozi non specializzati di vari pro- dotti non alimentari, codice attività 52.12.2; Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n. c.a., codice attività 52.48.E; Commercio al dettaglio di libri usati, codice attività 52.50.1; Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati, codice attività 52.50.3;
b) Studio di settore SM88U Commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a., codice attività 51.47.9; Commercio all’ingrosso di fibre xxxxxxx xxxxxx e semilavorate, codice attività 51.56.1; Commercio all’ingrosso
Imposte dirette e indirette
di altri prodotti intermedi, codice attività 51.56.2; Commercio all’ingrosso di altri prodotti, codice attività 51.90.0;
c) Studio di settore TM13U (che sostituisce lo studio di settore SM13U) - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e perio- dici, codice attività 52.47.2;
d) Studio di settore TM23U (che sostituisce lo studio di settore SM23U) - Commercio all’ingrosso di medicinali, codice attivi- tà 51.46.1; Commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici, codice attività 51.46.2;
e) Studio di settore TM24U (che sostituisce lo studio di settore SM24U) - Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, codice attività 51.47.2;
f) Studio di settore TM31U (che sostituisce lo studio di settore SM31U) Commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria, codi- ce attività 51.47.5;
g) Studio di settore TM33U (che sostituisce lo studio di settore SM33U) - Commercio all’ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria), codice attività 51.24.1; Commercio all’ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria, codice attività 51.24.2; Commercio all’ingros- so di pellicce, codice attività 51.42.2;
h) Studio di settore TM34U (che sostituisce lo studio di settore SM34U) - Commercio all’ingrosso di calzature e accessori, codice attività 51.42.4; Commercio all’ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio, codice attività 51.47.8;
i) Studio di settore TM39U (che sostituisce lo studio di settore SM39U) Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento, codice attività 52.48.D;
j) Studio di settore TM40B (che sostituisce lo studio di settore SM40B) - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di fiori, piante e sementi, codice attività 52.62.A; Commercio al dettaglio ambulante itinerante di fiori, piante e sementi,
Tributario
codice attività 52.63.A;
k) Studio di settore TM42U (che sostituisce lo studio di settore SM42U) - Commercio al dettaglio di articoli medicali e orto- pedici, codice attività 52.32.0;
l) Studio di settore TM43U (che sostituisce lo studio di settore SM43U) Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio, codice attività 52.46.4;
m) Studio di settore TM44U (che sostituisce lo studio di settore SM44U) - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio, codice attività 52.48.1;
n) Studio di settore TM45U (che sostituisce lo studio di settore SM45U) Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato, codice attività 52.50.2;
o) Studio di settore TM46U (che sostituisce lo studio di settore SM46U) Commercio all’ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici, codice attività 51.47.4;
p) Studio di settore TM48U (che sostituisce lo studio di settore SM48U) - Commercio al dettaglio di piccoli animali domesti- ci, codice attività 52.48.B.
Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore sopra indicati sono determinati sulla base delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti nonché della lista delle variabili per l’applica- zione dello studio di cui agli allegati al provvedimento in esame qui di seguito elencati:
- 1, per lo studio di settore SM87U;
- 2, per lo studio di settore SM88U;
- 3, per lo studio di settore TM13U;
- 4, per lo studio di settore TM23U;
- 5, per lo studio di settore TM24U;
- 6, per lo studio di settore TM31U;
- 7, per lo studio di settore TM33U;
- 8, per lo studio di settore TM34U;
- 9, per lo studio di settore TM39U;
- 10, per lo studio di settore TM40B;
- 11, per lo studio di settore TM42U;
- 12, per lo studio di settore TM43U;
- 13, per lo studio di settore TM44U;
- 14, per lo studio di settore TM45U;
- 15, per lo studio di settore TM46U;
- 16, per lo studio di settore TM48U.
Il programma per l’applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza eco- nomica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con rife- rimento a comportamenti normali degli operatori del settore ed individua altresì, tenuto conto di specifici indicatori di nor- malità economica di significativa rilevanza, ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in rela- zione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel provvedimento in esame, nonché ai contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette attività per le quali abbiano tenuto contabilità separata.
g i u g n o 2 0 0 7
Imposte dirette e indirette
In caso di esercizio di più attività d’impresa, per le quali non è stata tenuta l’annotazione separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d’imposta, la mag- giore entità di ricavi.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, per lo studio di settore TM04U - Farmacie, codice attività 52.31.0, approvato in evoluzione con apposito decreto, sono stati aggiornati i fattori di adattamento, le cui modalità applicative sono specificate nella nota tecnica e metodologica (allegato n. 17 del provvedimento in esame).
Gli studi di settore approvati con il provvedimento in esame, si applicano, ai fini dell’accertamento, a decorrere dal perio- do d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore
Gli studi di settore approvati con il provvedimento in esame non si applicano:
a) in caso di esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, se l’importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quel- le prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Tale disposizione non si applica allo studio di settore TM13U;
b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi derivanti da attività di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Tuir, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
c) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
d) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Variabili delle imprese
L’individuazione delle variabili da utilizzare per l’applicazio- ne degli studi di settore XX00X, XX00X, XX00X, XX00X, XX00X, XX00X, XX00X, TM40B, TM42U, TM43U, TM44U,
TM45U, TM46U e TM48U, approvati con il provvedimento in esame, è stata effettuata sulla base delle informazioni conte- nute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore XX00X, XX00X, XX00X, XX00X, XX00X, XX00X, XX00X, XX00X, XX00X,
XX00X, XX00X, XX00X, XX00X e SM48U, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 e approvati con apposito provvedimento.
L’individuazione delle variabili da utilizzare per l’applicazio- ne degli studi di settore SM87U e SM88U, approvati con il provvedimento in esame, è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei questionari approvati con apposi- to provvedimento.
Determinazione del reddito imponibile
Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntiva- mente i ricavi derivanti dall’esercizio di attività di cui all’art. 85, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo del Tuir.
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa l’ammonta-
re dei ricavi sopra descritti è aumentato degli altri componen- ti positivi, compresi i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del Tuir, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili.
Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili suindicate devono essere considerati i compo- nenti negativi inerenti l’esercizio dell’attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell’art. 93, commi 1, 2 e 4, del Tuir.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comuni- xxxx, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi.
Studi di settore Approvazione
degli studi di settore
relativi ad attività economiche nel settore dei servizi
Decreto
del ministero dell’Economia e delle Finanze
del 20 marzo 2007
Sul Supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007 è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 20 marzo 2007 recante: “Approvazione degli studi di settore relativi ad attività econo- miche nel settore dei servizi”.
Approvazione degli studi di settore
Sono approvati gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore dei servizi:
a) Studio di settore SG98U Riparazioni di altri beni di consu- mo, codice attività 52.74.0;
b) Studio di settore SG99U Altre attività di servizi alle impre- se n. c.a., codice attività 74.87.8; Altri servizi alle famiglie, codice attività 93.05.0;
c) Studio di settore TG38U (che sostituisce lo studio di settore SG38U) Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio, codice attività 52.71.0;
d) Studio d settore TG40U (che sostituisce lo studio di settore SG40U) Valorizzazione e promozione immobiliare, codice attività 70.11.0; Compravendita di beni immobili, codice atti- vità 70.12.0; Locazione di beni immobili, codice attività 70.20.0;
e) Studio di settore TG42U (che sostituisce lo studio di settore SG42U) Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari, codi- ce attività 74.40.2;
TRIBUTARIO
f) Studio di settore TG48U (che sostituisce lo studio di settore SG48U) - Riparazione di apparecchi elettrici per la casa, codice attività 52.72.0;
g) Studio di settore TG52U (che sostituisce lo studio di settore SG52U) - Confezionamento di generi alimentari, codice atti- vità
74.82.1; Confezionamento di generi non alimentari, codice attività 74.82.2;
h) Studio di settore TG53U (che sostituisce lo studio di settore SG53U) - Traduzioni e interpretariato, codice attività 74.85.2; Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni, codice attivi- tà 74.87.6;
i) Studio di settore TG54U (che sostituisce lo studio di settore SG54U) - Sale giochi e biliardi, codice attività 92.72.2;
j) Studio di settore TG69U (che sostituisce lo studio di settore SG69U) - Demolizione di edifici e sistemazione del terreno, codice attività 45.11.0; Trivellazioni e perforazioni, codice attività 45.12.0; Lavori generali di costruzione di edifici, codi- ce attività 45.21.1; Lavori di ingegneria civile, codice attività 45.21.2; Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici, codice attività 45.22.0; Costruzione di xxxx- xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx sportivi, codice attività 45.23.0; Costruzione di opere idrauliche, codice attività 45.24.0; Altri lavori speciali di costruzione, codice attività 45.25.0;
k) Studio di settore TG73A (che sostituisce lo studio di settore SG73A) - Movimento merci relativo a trasporti ferroviari, codice attività 63.11.3; Movimento merci relativo ad altri tra- sporti terrestri, codice attività 63.11.4; Magazzini di custodia e deposito per conto terzi, codice attività 63.12.1;
l) Studio di settore TG73B (che sostituisce lo studio di settore SG73B) - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, codice attività 63.40.1; Intermediari dei trasporti, codice atti- vità 63.40.2; Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali, codice attività 64.12.0;
m) Studio di settore TG76U (che sostituisce lo studio di settore SG76U) - Mense, codice attività 55.51.0; Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting), codice attività 55.52.0;
n) Studio di settore TG77U (che sostituisce lo studio di settore SG77U) - Trasporti marittimi e costieri, codice attività 61.10.0; Trasporti per vie d’acqua interne (compresi i traspor- ti lagunari), codice attività 61.20.0; Altre attività connesse ai trasporti per via d’acqua, codice attività 63.22.0;
o) Studio di settore TG78U (che sostituisce lo studio di settore SG78U) - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator, codice attività 63.30.1;
p) Studio di settore TG79U (che sostituisce lo studio di settore SG79U) - Noleggio di autovetture, codice attività 71.10.0; Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri, codice attività 71.21.0; Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali, codice attività 71.22.0;
q) Studio di settore TG81U (che sostituisce lo studio di settore SG81U) - Noleggio di macchine e attrezzature per la costru- zione o la demolizione, con manovratore, codice attività
45.50.0, Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile, codice attività 71.32.0;
r) Studio di settore TG82U (che sostituisce lo studio di settore SG82U) - Pubbliche relazioni, codice attività 74.14.5; Studi di promozione pubblicitaria, codice attività 74.40.1;
s) Studio di settore TG83U (che sostituisce lo studio di settore SG83U) Gestione di piscine, codice attività 92.61.2; Gestione di
campi da tennis, codice attività 92.61.3; Gestione di impian- ti polivalenti, codice attività 92.61.4; Gestione di palestre sportive, codice attività 92.61.5; Gestione di altri impianti sportivi n.c.a., codice attività 92.61.6;
t) Studio di settore TG85U (che sostituisce lo studio di settore SG85U) Sale da ballo e simili, codice attività 92.34.1;
u) Studio di settore TG87U (che sostituisce lo studio di settore SG87U) - Consulenza finanziaria, codice attività 74.14.1; Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione azien- dale, codice attività 74.14.4; Agenzie di informazioni com- merciali, codice attività 74.14.6;
v) Studio di settore TG88U (che sostituisce lo studio di settore SG88U) Richiesta certificati e disbrigo pratiche, codice attivi- tà 74.85.3; Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, codi- ce attività 80.41.0;
w) Studio di settore TG89U (che sostituisce lo studio di settore SG89U) Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura, codice attività
74.85.1.
Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi o dei compensi relativi agli studi di settore sopraindicati sono determinati sulla base delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti nonché della lista delle variabili per l’applicazione dello studio di cui agli allegati:
- 1, per lo studio di settore SG98U;
- 2, per lo studio di settore SG99U;
- 3, per lo studio di settore TG38U;
- 4, per lo studio di settore TG40U;
- 5, per lo studio di settore TG42U;
- 6, per lo studio di settore TG48U;
- 7, per lo studio di settore TG52U;
- 8, per lo studio di settore TG53U;
- 9, per lo studio di settore TG54U;
- 10, per lo studio di settore TG69U;
- 11, per lo studio di settore TG73A;
- 12, per lo studio di settore TG73B;
- 13, per lo studio di settore TG76U;
- 14, per lo studio di settore TG77U;
- 15, per lo studio di settore TG78U;
- 16, per lo studio di settore TG79U;
- 17, per lo studio di settore TG81U;
- 18, per lo studio di settore TG82U;
- 19, per lo studio di settore TG83U;
- 20, per lo studio di settore TG85U;
- 21, per lo studio di settore TG87U;
- 22, per lo studio di settore TG88U;
- 23, per lo studio di settore TG89U.
Il programma per l’applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza eco-
nomica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con rife- rimento a comportamenti normali degli operatori del settore ed individua, altresì, tenuto conto di specifici indicatori di nor- malità economica di significativa rilevanza, ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in rela- zione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti attivi- tà d’impresa ovvero arti e professioni, che svolgono in manie- ra prevalente le attività suindicate, nonché ai contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette attività per le quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando quanto previsto per i contribuenti ai quali non si applicano gli studi di settore.
In caso di esercizio di più attività professionali ovvero di più attività d’impresa, per le quali non è stata tenuta l’annotazio- ne separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d’imposta, la maggiore entità, rispettiva- mente, dei compensi o dei ricavi.
Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, per gli studi di settore TG68U e TG72B, approvati in evoluzione con apposito provvedimento, è stato effettuato l’aggiornamento del fattore di adattamento che inci- de sulla stima dei ricavi, come specificato nelle rispettive note tecniche e metodologiche (allegati n. 24 e n. 25 al provvedi- mento in esame).
Le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui allo studio di settore TG77U sono escluse dall’applicazione del predetto studio approvato con il decreto in esame.
Gli studi di settore approvati con il decreto in esame si appli- xxxx, ai fini dell’accertamento, a decorrere dal periodo d’im- posta in corso al 31 dicembre 2006.
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore
Gli studi di settore approvati con il decreto in oggetto non si applicano:
a) in caso di esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta l’annotazione separata, se l’importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quel- le prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi derivanti da attività di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) ovvero compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
c) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
d) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Per gli studi di settore TG40U e TG69U, ai fini della determi- nazione del limite di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, previsti per i contribuenti di cui alla lettera b) sopra indicata, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli
articoli 92 e 93 del Tuir.
Variabili delle imprese o delle attività professionali L’individuazione delle variabili da utilizzare per l’applicazio- ne degli studi di settore TG38U, TG42U, TG48U, TG52U, TG53U, TG69U, TG76U, TG79U, TG81U, TG82U, TG83U,
TG85U, TG88U, TG89U approvati con il provvedimento in esame, è stata effettuata sulla base delle informazioni rispetti- vamente contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore SG38U, SG42U, SG48U, SG52U, SG53U, SG69U, SG76U, SG79U, SG81U, XX00X, XX00X, XX00X, XX00X, XX00X costituen-
ti parte integrante della dichiarazione Unico 2005. L’individuazione delle variabili da utilizzare per l’applicazio- ne degli studi di settore TG54U, SG98U e SG99U approvati con il provvedimento in esame è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute rispettivamente nel questionario ESG54, approvato con apposito provvedimento, nonché nei questionari SG98 e SG99, approvati con appositi provvedi- menti.
L’individuazione delle variabili da utilizzare per l’applicazio- ne degli studi di settore TG40U, XX00X, XX00X, XX00X, XX00X e TG87U approvati con il provvedimento in esame è stata effettuata sulla base delle informazioni rispettivamente contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore SG40U, XX00X, XX00X, XX00X, XX00X costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 e approvati con apposito provvedi- mento, nonché sulla scorta delle informazioni contenute nei questionari ESG40, ESG73, ESG77, ESG78, ESG87 appro- vati con apposito provvedimento.
Determinazione del reddito imponibile
Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntiva- mente i ricavi derivanti dall’esercizio di attività di cui all’art. 85 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d),
e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo ovvero i compen- si di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir.
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa l’ammonta- re dei ricavi suindicati è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del Tuir ed è ridotto dei componenti negativi deducibili.
Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili suindicate devono essere considerati i compo- nenti negativi inerenti l’esercizio dell’attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l’ammontare dei compensi suindicati è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi morato- ri e dilatori , ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili del provvedimento in esame devono essere con- siderate le spese sostenute nell’esercizio dell’attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali
e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell’art. 93, commi 1, 2 e 4, del Tuir.
TRIBUTARIO
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comuni- xxxx, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi.
Studi di settore Approvazione
degli studi di settore
relativi ad attività economiche nel settore delle attività professionali
Decreto
del ministero dell’Economia e delle Finanze
del 20 marzo 2007
Sul Supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007 è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 20 marzo 2007 recante: “Approvazione degli studi di settore relativi ad attività econo- miche nel settore delle attività professionali”.
Approvazione degli studi di settore
Sono approvati gli studi di settore relativi alle seguenti attività professionali:
a) Studio di settore SK30U - Attività di aerofotogrammetria e cartografia, codice attività 74.20.3; Altre attività tecniche, codice attività 74.20.D;
b) Studio di settore TK23U (che sostituisce lo studio di settore SK23U) - Servizi di ingegneria integrata, codice attività 74.20.2;
c) Studio di settore TK24U (che sostituisce lo studio di settore SK24U) - Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari, codice attività 74.14.B;
d) Studio di settore TK25U (che sostituisce lo studio di settore SK25U) - Consulenze fornite da agronomi, codice attività 74.14.A;
e) Studio di settore UK03U, (che sostituisce lo studio di settore TK03U) - Attività tecniche svolte da geometri, codice attività 74.20.A;
f) Studio di settore UK04U (che sostituisce lo studio di settore TK04U) - Attività degli studi legali, codice attività 74.11.1;
g) Studio di settore UK05U (che sostituisce lo studio di settore TK05U) - Servizi forniti da dottori commercialisti, codice atti- vità 74.12.A; Servizi forniti da ragionieri e periti commercia- li, codice attività 74.12.B; Consulenza del lavoro, codice atti- vità 74.14.2;
h) Studio di settore UK18U (che sostituisce lo studio di settore TK18U) - Studi di architettura, codice attività 74.20.E;
i) Studio di settore UK21U (che sostituisce lo studio di settore TK21U) - Servizi degli studi odontoiatrici, codice attività 85.13.0.
Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compen- si o dei ricavi relativi agli studi di settore sopraindicati sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonché della lista delle variabili per l’applicazione dello studio di cui agli allegati:
- 1, per lo studio di settore SK30U;
- 2, per lo studio di settore TK23U;
- 3, per lo studio di settore TK24U;
- 4, per lo studio di settore TK25U;
- 5, per lo studio di settore UK03U;
- 6, per lo studio di settore UK04U;
- 7, per lo studio di settore UK05U;
- 8, per lo studio di settore UK18U;
- 9, per lo studio di settore UK21U.
Il programma per l’applicazione dello studio di settore segna- la anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del setto- re ed individua, altresì, tenuto conto di specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza, ricavi, com- pensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attività d’impresa, che svolgono in maniera prevalente le attività suindicate.
Gli studi di settore si applicano altresì ai contribuenti esercen- ti arti e professioni ovvero attività d’impresa, che svolgono in maniera secondaria le predette attività per le quali abbiano tenuto annotazione separata.
In caso di esercizio di più attività professionali ovvero di più attività d’impresa, per le quali non è stata tenuta l’annotazio- ne separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d’imposta, la maggiore entità, rispettiva- mente, dei compensi o dei ricavi.
Applicazione monitorata degli studi di settore
Gli studi di settore XX00X, XX00X, XX00X, XX00X, XX00X, XX00X ed UK18U, approvati con il provvedimento in esame, applicabili per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicem- bre 2006, sono oggetto di monitoraggio da parte dell’Agenzia delle entrate, che si avvale anche della Commissione degli esperti e sono utilizzabili esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a con- trollo con le ordinarie metodologie.
I contribuenti che per il periodo d’imposta 2006 dichiarano compensi di cui all’art. 54, comma 1 ovvero ricavi derivanti da attività di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e), ed f) del Tuir, di ammontare non inferiore a quello risultante dall’applicazione dei predetti studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento sulla base dei mag- giori compensi o ricavi determinati a seguito della applicazio- ne degli studi che, al termine della fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2008.
Gli studi sopra elencati verranno approvati con carattere defi- nitivo sulla base del monitoraggio effettuato utilizzando i dati comunicati con i modelli per l’applicazione degli studi di set- tore relativi al periodo d’imposta 2006 e le informazioni deri- vanti dall’attività di controllo effettuata dall’amministrazione finanziaria, sentito il parere della commissione degli esperti sopracitata.
Gli studi definitivi, fatto salvo per le esclusione sopraindicate, avranno valenza ai fini dell’accertamento anche per i periodi d’imposta precedenti.
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore
Gli studi di settore approvati con il decreto in oggetto non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi derivanti da attività di cui all’art. 54, comma 1 ovvero ricavi derivanti da attività di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), ed e), del Tuir, di ammon- tare superiore a euro 5.164.569.
Per lo studio di settore TK23U - Servizi di ingegneria integra- ta - ai fini della determinazione del limite di esclusione dal- l’applicazione degli studi di settore, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze ini- ziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del Tuir.
Variabili delle attività professionali o delle imprese L’individuazione delle variabili da utilizzare per l’applicazio- ne degli studi di settore TK23U, TK24U e TK25U è stata effet- tuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore SK23U, SK24U e SK25U, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 ed approva- ti con apposito provvedimento.
L’individuazione delle variabili da utilizzare per l’applicazio- ne dello studio di settore SK30U è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nel questionario SK30, approva- to con apposito provvedimento.
L’individuazione delle variabili da utilizzare per l’applicazione degli studi di settore XX00X, XX00X, XX00X, XX00X, XX00X e’ stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’ap- plicazione degli studi di settore XX00X, XX00X, XX00X, XX00X, XX00X, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 ed approvati con apposito provvedimento nonché sulla base degli esiti del monitoraggio sugli stessi.
Determinazione del reddito imponibile
Sulla base dello studio di settore sono determinati presuntiva- mente i compensi derivanti dall’esercizio di attività di cui all’art. 54, comma 1 del Tuir ovvero i ricavi derivanti dall’eser- cizio di attività di cui all’art. 85, ad esclusione di quelli previ- sti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell’art. 85 del Tuir. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l’ammontare dei compensi suindicati è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi morato- ri e dilatori, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili indicati nel provvedimento in esame devono essere considerate le spese sostenute nell’esercizio dell’attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, l’ammon- tare dei ricavi sopraindicati è aumentato degli altri componen- ti positivi, compresi i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del Tuir ed è ridotto dei componenti negativi deducibili.
Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili indicate nel provvedimento in esame devono essere considerati i componenti negativi inerenti l’esercizio dell’attivi- tà anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell’art. 93, commi 1, 2 e 4, del Tuir.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comuni- xxxx, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi.
Proroga dell’applicazione monitorata degli studi di settore Gli studi di settore TK02U (Studi di ingegneria), TK06U (Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri
soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi) e TK17U (Attività tecniche svolte da periti industriali), approvati in evoluzione con apposito provvedi- mento, sono oggetto di monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Entrate anche per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
TRIBUTARIO
Gli stessi studi saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2008.
Applicazione definitiva degli studi di settore monitorati
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, gli studi di settore SK29U (Ricerca e sviluppo sperimen- tale nel campo della geologia; Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria), TK01U (Attività degli studi notarili), TK08U (Attività tecniche svolte da disegnatori), TK10U (Studi medici generici convenzionati o meno con il SSN; Studi di radiologia e radioterapia; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi; Altri studi medici e poliambulatori specia- listici); TK16U (Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi); TK19U (Attività professionali paramediche indipendenti); TK20U (Attività professionale svolta da psicologi); TK22U (Servizi veterinari); TK56U (Laboratori di Analisi Cliniche); UK21U (Servizi degli studi odontoiatrici) sono approvati in via definitiva.
Approvazione
di specifici indicatori
di normalità economica Decreto del ministero dell’Economia
e delle Finanze
del 20 marzo 2007
Sul Supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007 è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 20 marzo 2007, recante: “Approvazione di specifici indicatori di normalità economica, idonei all’individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica atti- vità svolta”.
Approvazione degli indicatori di normalità economica Come noto la legge finanziaria per il 2007 modifica parzial- mente la disciplina degli studi di settore, introducendo specifi- ci indicatori di normalità economica.
Con il provvedimento in esame vengono approvati gli specifi- ci indicatori di normalità economica, di significativa rilevan- za, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispet- tivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica atti-
Varie
vità svolta (art. 1, comma 14, della legge n. 296/2006). Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attività di impresa
Gli specifici indicatori di normalità economica per i contri- buenti esercenti attività di impresa, cui si rendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti:
a) rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumen- tali e valore degli stessi;
b) rotazione del magazzino;
c) durata delle scorte;
d) valore aggiunto per addetto;
e) redditività dei beni mobili strumentali.
Gli specifici indicatori di normalità economica per i contri- buenti che esercitano due o più attività di impresa ovvero una o più attività di impresa in diverse unità di produzione o di vendita, cui si rendono applicabili gli studi di settore secondo i criteri previsti da apposito decreto, sono i seguenti:
a) valore aggiunto per addetto;
b) redditività dei beni strumentali mobili.
La definizione degli indicatori sopra citati, i criteri seguiti per la relativa elaborazione e le modalità di applicazione degli stessi sono descritte nella nota metodologica contenuta nell’Allegato 1 al provvedimento in esame.
Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attività di lavo- ro autonomo
Gli specifici indicatori di normalità economica per i contri- buenti esercenti attività di lavoro autonomo, cui si rendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti:
g i u g n o 2 0 0 7
Tributario
Varie
a) rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;
b) resa oraria per addetto;
c) resa oraria del professionista.
La definizione dei suddetti indicatori, i criteri seguiti per la relativa elaborazione e le modalità di applicazione degli stes- si sono descritte nella nota metodologica contenuta nell’Allegato 2 al provvedimento stesso.
Determinazione dei ricavi e compensi derivanti dall’applica- zione degli indicatori di normalità economica
Gli indicatori di normalità economica, approvati con il prov- vedimento in esame, sono utilizzati per la determinazione dei ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi di set-
xxxx sia ai fini degli accertamenti che ai fini dell’adeguamen- to alle risultanze degli studi di settore.
Gli indicatori di normalità economica sono, altresì, utilizzati per la determinazione dei ricavi o compensi minimi di riferi- mento per il regime fiscale delle attività marginali, dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità.
Ambito applicativo e decorrenza
Le disposizioni sopra illustrate si applicano con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e con riferi- mento agli studi di settore in vigore per il medesimo periodo d’imposta, fino alla revisione degli studi che tenga conto degli indicatori di coerenza.
liberalizzazioni) è stato convertito, con marginali modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, pubblicata nel supplemento ordinario (n. 91/L) alla Gu n. 77 del 2 aprile 2007. ⏷ |
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IN PRIMO PIANO
Legge 2 aprile 2007, n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. . . . . . . . . . .
LEGGI E PROVVEDIMENTI
Commercio
Chiarimenti sull’applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 “Conversione in legge con modificazione del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale” e sulla Lr 27 febbraio 2007 n. 5 - Collegato ordinamentale 2007. . . .
Disciplina igienico sanitaria Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato - Lr 2.4.2007 n. 8 . . . . . . . . . . . . . . . .
VARIE
Legge regionale 3 marzo 2006, n. 6 - norme per l’insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa. circolare esplicativa . . . . . . . . . . . . . .
Indice
LEGALE
Misure immediate per la tutela dei consumatori
Ricarica nei servizi di telefonia mobile e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet Tra le novità introdotte vi è l’estensione anche agli operatori di reti televisive e di comunicazioni elettroniche del divieto di applicare costi fissi e contributi per la ricarica di carte prepa- gate in aggiunta rispetto al costo del servizio richiesto. Come per il traffico telefonico anche il servizio acquistato non potrà più avere una scadenza temporale (oggi è generalmente pari a 12 mesi).
Viene inserita la disposizione per cui ogni clausola difforme è nulla e non comporta nullità del contratto fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore.
Viene eliminato il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto entro il quale gli operatori della telefonia avrebbero dovuto evidenziare tutte le voci che compongono l’offerta commerciale.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina le modalità per consentire all’utente al momento della chiamata, da un numero fisso o cellulare, di conoscere l’indicazione del- l’operatore che gestisce il numero chiamato senza alcun adde- bito.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sarà compe- tente per l’erogazione delle sanzioni in caso di inosservanza e sulle modalità attuative delle disposizioni.
Data di scadenza dei prodotti alimentari
sumatore.
IN PRIMO PIANO | Legge n. 40 del 2 aprile 2007 Conversione in legge, con modificazioni, |
del Dl n. 7 del 31.1.07 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese Si informano le aziende che il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, (Decreto-legge sulle |
L’informazione sulla data di scadenza o sul termine minimo di conservazione del prodotto alimentare deve essere apposta in un punto evidente della confezione o dell’etichetta, in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile, indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del con-
Resta fermo il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento il termine per l’adeguamento alle prescrizioni.
Viene introdotta la possibilità che i prodotti confezionati in data antecedente all’entrata in vigore della legge di conver- sione del decreto siano immessi nel mercato fino allo smalti- mento delle scorte
Servizi assicurativi
I divieti delle clausole anticoncorrenziali di cui alla legge n. 248/06, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzio- ne esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, fatta salva la facoltà di adeguare i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione, entro il 1° gen- naio 2008.
In caso di cessazione del rischio assicurativo o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicura- zione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una clas- se di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ulti- mo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. Ne consegue che la verificarsi di un sinistro, le imprese di assi- curazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale.
E, in ogni caso, fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peg- giorative apportate alla classe di merito.
Infine, il primo comma dell’art. 1899 del codice civile viene integrato con la disposizione in base alla quale, in caso di durata pluriennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annual- mente dal contratto senza onere e con preavviso di sessanta giorni.
Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell’ipo- teca nei mutui immobiliari
L’articolo semplifica il procedimento di cancellazione dell’ipo- teca nei mutui immobiliari, rendendo non più necessaria l’au- tentica notarile.
Il legislatore ha inteso cancellare in questo modo un aggravio procedimentale e finanziario, salvaguardando le esigenze di pubblica fede e certezza giuridica.
In particolare, viene stabilito che, se il creditore è un soggetto esercente attività bancaria, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue auto- maticamente decorsi 30 giorni dall’avvenuta estinzione del- l’obbligazione garantita.
L’avvenuta estinzione deve essere comunicata dal creditore, sia alla Conservatoria, che al debitore.
Ricevuta quest’ultima dichiarazione, il conservatore deve pro- cedere d’ufficio, entro il giorno successivo, alla sua annota- zione, a margine dell’iscrizione dell’ipoteca.
La norma prevede anche però che, in presenza di giustificato motivo ostativo, il creditore possa presentare alla Conservatoria apposita dichiarazione di permanenza dell’i- poteca.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della nuova norma, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali con esse incompatibili.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clauso- le penali
Per i mutui stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, l’acquirente persona fisica di unità immo- biliari adibite ad abitazione, ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, potrà ottenere l’e-
stxxxxxxx xnticipata o parziale del mutuo stesso senza pagare alcuna penale.
Ogni clausola contraria sarà nulla di diritto.
Per i mutui già in essere alla data di entrata in vigore della nuova norma, invece, l’Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori dovranno definire congiunta- mente, entro 3 mesi, le regole generali per “ricondurre a equi- tà i contratti di mutuo in essere”.
In ogni caso, non potrà essere rifiutata la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della entrata in vigore delle nuove disposizioni, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell’importo della penale entro i limiti concordati tra Abi e associazioni dei consumatori o, in assenza di accordo tra questi soggetti, fissati dalla Banca d’Italia.
Portabilità del mutuo e surrogazione
La norma intende favorire la possibilità del debitore di sosti- tuire i mutui bancari, le aperture di credito o altri contratti di finanziamento erogati da banche o intermediari finanziari, con operazioni stipulate con altri soggetti finanziatori, sempli- ficando anche il trasferimento delle garanzie personali e reali. Nell’ipotesi di surrogazione, infatti, il mutuante surrogato sub- entra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L’annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell’atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
La surrogazione per volontà del debitore non comporta il venir meno dei benefici fiscali, inclusi quelli previsti per i mutui prima casa.
Inoltre, la surrogazione effettuata ai sensi di questo articolo non comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del Dpr 29 settembre 1973, n. 601, né delle altre imposte indicate nell’articolo 15 del medesimo decreto. Disposizioni a tutela dei cittadini utenti
Nell’ambito dei rapporti assicurativi e bancari, con riferimento a quanto previsto nei precedenti articoli 5 (misure per la con- correnza nei servizi assicurativi), 6 (in materia di cancellazio- ne dell’ipoteca), 7 (estinzione anticipata dei mutui immobiliari) e 8 (portabilità del mutuo e surrogazione), è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese di predisposizione, pro- duzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, di comunicazioni relative alle fattispecie previste da tali articoli. Misure immediate per lo sviluppo imprenditoriale e la pro- mozione della concorrenza
Comunicazione unica per la nascita dell’impresa
La comunicazione unica dovrà essere presentata all’Ufficio del registro delle imprese esclusivamente per via telematica o su supporto informatico.
Viene precisato che l’Ufficio del registro delle imprese rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’at- tività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge. La disciplina troverà applicazione a decorrere dal sessantesi- mo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decre- to adottato dal ministro dello Sviluppo economico (da emana- re entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge) al quale compete individua- re il modello di comunicazione unica.
Liberalizzazione di alcune attività economiche
Tra le novità introdotte la dichiarazione di inizio di attività per esercitare l’attività di acconciatore e di estetista dovrà essere presentata allo sportello unico del comune, laddove esiste o al comune territorialmente competente.
Per l’esercizio delle sole attività di facchinaggio non sono richiesti i requisiti di capacità economico-finanziaria.
L’attività di guida turistica non potrà essere subordinata all’esa- me abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche sul territorio di riferimento. Le regioni promuovono, al fine di migliorare la qualità dell’offerta del servizio, sistemi di accreditamento non vincolanti per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano oggetto del corso di studi non può essere negato l’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equi- pollente.
I soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turisti- ca nell’ambito dell’ordinamento giuridico del paese comunita- rio di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abili- tazione, sia essa generale o specifica.
Disposizioni in materia di autoscuole
Per quanto riguarda l’attività di autoscuola, la versione finale del provvedimento ha introdotto alcune modifiche di rilievo. Fexxx xestando il principio del superamento dell’autorizza- zione per l’avvio dell’attività, in favore della semplice dichia-
razione di inizio attività, è stato introdotto, quale requisito soggettivo per poter effettuare tale dichiarazione, l’obbligo di un’esperienza almeno biennale come istruttore di guida.
LEGALE
In caso di avvio dell’attività da parte di persone giuridiche, il possesso dei previsti requisiti morali e professionali dovrà essere necessariamente posseduto dal loro rappresentante legale, senza possibilità di delega ad altra persona.
Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attivi- tà di autoscuola, viene richiesta, per ciascuna sede, la dimo- strazione del possesso dei previsti requisiti morali e professio- nali, ad eccezione della capacità finanziaria che dovrà esse- re dimostrata per una sola sede, e la nomina di un responsa- bile didattico, dotato dell’idoneità tecnica.
In caso di revoca dell’esercizio dell’autoscuola per sopravve- nuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest’ultimo sarà, parimenti, revocata l’idoneità tecnica, che potrà essere nuovamente conseguita trascorsi almeno 5 anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
Vengono, inoltre, previsti corsi di formazione iniziale e perio- dica per gli insegnanti e gli istruttori di guida, la cui frequen- za diverrà obbligatoria per poter accedere ai relativi esami di abilitazione.
Il pacchetto delle novità include anche norme più severe per l’esercizio abusivo dell’attività di autoscuola, la previsione di futuri interventi ministeriali per rivedere le prescrizioni sui locali e sugli orari delle attività, nonché per introdurre un modello unificato per informare l’utenza sulle tariffe praticate dalle autoscuole.
Chiarimenti sull’applicazione della legge n. 248 del 4.8.2006 Conversione in legge
con modificazione
del Dl n. 223 del 4.7.2006 con disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale
E sulla Lr n. 5 del 27.2.2007 Collegato ordinamentale 2007
Si pubblica la circolare esplicativa che la Regione Lombardia ha fornito relativamente all’argomento in oggetto.
CIRCOLARE Regione Lombardia del 27/3/2007 prot. n. 4486. Chiarimenti sull’applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale” e sulla Lr 27 feb-
Leggi e provvedimenti
braio 2007 n. 5 - Collegato ordinamentale 2007.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11 del decreto legge 4 luglio 2005 n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, molti comuni hanno chiesto alla scrivente direzione di chiarire se le commissioni di cui all’art. 20 della Lr n. 30/2003 debbano considerarsi ancora validamente costituite o se, invece, siano state eliminate automaticamente dalle nuove disposizioni.
L’art. 11 delle nuove disposizioni statali stabilisce che sono sop- presse le commissioni istituite dall’art. 6 della legge 25 agosto 1991 n. 287 e che le relative funzioni sono svolte dalle ammi- nistrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
La legge sopra indicata disciplina la materia dei pubblici eser- cizi nelle Regioni che non hanno ancora emanato leggi pro- prie, mentre in Lombardia è in vigore la legge regionale 24 dicembre 2003 n. 30 che ha superato tout court la disciplina statale.
In particolar modo l’art. 20 della legge sopra indicata preve- de che i comuni o le unioni di comuni sostituiscono una com- missione consultiva, presieduta dal sindaco o da un suo dele- gato, composta da rappresentanti delle associazioni dei pub- blici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori nel
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Legale
Leggi e provvedimenti
settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle Cciaa. La commissione esprime parere obbligatorio in merito a:
- programmazione dell’attività dei pubblici esercizi;
- definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
- determinazione degli orari di esercizio dell’attività ed ai pro- grammi di apertura durante il periodo estivo.
Si ritiene che le commissioni di cui all’art. 20 non costituisca- no un aggravio delle procedure autorizzative in quanto tali organismi hanno un ruolo completamente diverso da quello delineato nell’art. 6 comma 6 della legge n. 287/91 che pre- vedeva l’espressione di u n loro parere su ogni singola richie- sta di autorizzazione.
La Lr n. 30/2003 ha infatti assegnato alle commissioni in esame un ruolo meramente consultivo in ordine a scelte di programmazione sulla rete di vendita dei pubblici esercizi che il comune assume liberamente, seguendo le indicazioni gene- rali fornite dalla Regione con Dgr 17 maggio 2004 n. VII/17516.
Se anche le commissioni di cui all’art. 20 fossero abolite, per la ratio complessiva della Lr n. 30/2003 e suoi provvedimen- ti attuativi, i comuni non potrebbero adottare provvedimenti sulla programmazione e sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi, senza, comunque, aver preventivamente sentito le associazioni di categoria.
In relazione a quanto sopra, pertanto, in assenza di una abro- gazione legislativa in Regione Lombardia dell’art. 20 della Lr 30/2003, le commissioni per i pubblici esercizi continuano ad operare e a svolgere la loro attività consultiva in ordine alla programmazione comunale sui pubblici esercizi.
Si segnala inoltre che in data 20/2/2007 il Consiglio regio- nale ha approvato la Lr n. 5 del 27 febbraio 2007 “Intervenni normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative”, pubbli- cata sul Burl del 5 marzo 2007, nella quale all’art. 2 viene modificato l’art. 6 comma 1 nonché la lettera b) dello stesso comma della Lr n. 30/2003.
Le modifiche sopra indicate hanno natura tecnica e di sempli- ficazione amministrativa verso le imprese che operano nel set- tore dei pubblici esercizi.
La modifica dell’art. 6 comma 1 della Lr n. 30/2003 è volto a chiarire che anche le ditte individuali possono nominare dei delegati all’esercizio dell’attività ai soli fini del possesso dei requisiti professionali richiesti dallo stesso articolo e non solo le società, come già indicato dalla scrivente direzione, in via interpretativa, sin dall’entrata in vigore della legge.
Il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5 della Lr n. 30/2003 deve essere accertato dal comune sia in capo al tito- lare della ditta individuale che in capo all’eventuale delega- to/preposto.
Eventuali applicazioni della normativa regionale difformi da quanto sopra indicato si pongono in contrasto con la ratio del- l’art. 5 citato e con l’intero impianto di rendere maggiormen-
te qualificato il settore dei pubblici esercizi perseguito dalla Lr n. 30/2003.
La modifica dell’art. 6, comma 1, lettera b) invece abolisce gli esami da privatisti presso le Camere di Commercio per le per- sone che lavorano nel settore dei pubblici esercizi in qualità di dipendenti e costituisce adeguamento della Lr n. 30/2003 al Dl n. 223/2006, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, art. 3, comma 1, lettera a).
I soggetti sopra indicati, qualora la loro posizione lavorativa sia comprovata anche dall’iscrizione all’Inps, indipendente- mente dal livello contrattuale di assunzione e dal fatto che il rapporto di lavoro sia stato a tempo pieno o parziale, sono automaticamente in possesso del requisito professionale di cui all’art. 6 comma 1 e non devono frequentare il corso profes- sionale riconosciuto da Regione Lombardia e disciplinato dalla Dgr 23 dicembre 2004 n. VII/20117.
Disposizioni in materia di attività sanitarie
e socio-sanitarie
Collegato - Lr n. 8 del 2.4.2007
Sul Burl, 1° Supplemento ordinario al n. 14, del 6.4.2007, è stata pubblicata la legge n. 8, del 2.4.2007, relativa all’ar- gomento in oggetto.
Si segnala, anzitutto, che la finalità del detto provvedimento è costituita dalla semplificazione degli adempimenti connessi alla tutela della salute ed una più elevata tutela della salute dei cittadini.
L’art. 2 delle legge abolisce i certificati di cui all’allegato A alla legge stessa, cui si rimanda per una analitica elencazio- ne.
Si evidenzia, altresì, che nel Piano socio sanitario regionale 2007-2009 . approvato con delibera del Consiglio regionale
n. VIII/257, del 26.10.2005 - sono inseriti nel paragrafo
5.5.3 i contenuti formativi, di cui all’art. 4, 1° comma, della Lr 12/2003.
Va, inoltre, precisato, che viene abolito il nulla osta all’eserci- zio di attività lavorativa e depositi, di cui al paragrafo 3.1.9. del Regolamento di igiene tipo e sostituito da una dichiara- zione di inizio di attività.
L’art. 5 abolisce l’autorizzazione sanitaria e gli adempimenti indicati all’allegato B, alla cui lettura si rimanda; in particola- re si citano l’autorizzazione sanitaria alla vendita e al com- mercio di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosa- nitari; l’autorizzazione sanitaria per gli spacci di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata ed, infine, l’autorizzazione sanitaria per la produzione e la vendita di sostanze alimentari e bevande.
(Il testo della legge regionale è pubblicato nella sezione Sindacale di questo stesso numero dell’Informatore, a pag. 3)
Legge regionale n. 6 del 3 marzo 2006
Norme per l’insediamento e la gestione
di centri di telefonia in sede fissa Circolare esplicativa
I numerosi quesiti pervenuti alla Direzione generale Commercio fiere e mercati della Regione Lombardia, in ordi- ne alla legge in oggetto, hanno indotto, quest’ultima, a forni- re idonee precisazioni al fine di chiarire i dubbi interpretativi più frequenti e rilevanti.
Pubblichiamo il testo della circolare, organizzata sotto il pro- filo sistematico, per agevolarne la lettura, per grandi temi.
CIRCOLARE Regione Lombardia del 21/3/2007 prot. n. 4272. Legge regionale 3 marzo 2006, n. 6. Circolare espli- cativa.
In ragione dei numerosi quesiti pervenuti a questa direzione generale sia dalle amministrazioni pubbliche interessate, sia direttamente dagli operatori del settore, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni, al fine di dare completa attuazio- ne di disposti della legge, nonché a chiarire i dubbi interpre- tativi più rilevanti.
La presente circolare nasce, quindi, dalle risposte date a que- siti specifici che si ritiene possano avere portata generale e coinvolgere così tutti i soggetti interessati. Tali quesiti, per faci- litarne la lettura, sono stati suddivisi per grandi temi.
Attività promiscue:
1. D. Nel locale dove si esercita attività di phone center è pos- sibile utilizzare internet?
R. Xx, in quanto tramite tale strumento è anche possibile effet- tuare telefonate.
2. D. Nel locale dove si esercita attività di phone center è pos- sibile vendere anche prodotti alimentari?
R. No, l’articolo 2 della legge esclude la compresenza di atti- vità diverse da quelle indicate. È comunque possibile l’instal- lazione di distributori automatici di alimenti e bevande nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti in materia.
3. D. Si chiede di conoscere se in base alla legge regionale 6/2006 le attività esercitate di solo internet point debbano essere oggetto di autorizzazione comunale.
R. Le attività di solo internet point non sono soggette ai dispo- sti della Lr 6/06.
4. D. È possibile vendere schede telefoniche all’interno del phone center ed effettuare l’attività di ricarica dei cellulari mediante terminali?
R. La vendita di schede telefoniche e l’attività di ricarica dei cellulari mediante terminali è consentita all’interno dei phone center.
Localizzazione:
1. D. I comuni sono obbligati ad effettuare la localizzazione
dei centri di telefonia ai sensi dell’articolo 7 della legge regio- nale?
LEGALE
R. I comuni devono individuare gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e devono definire la disciplina urbanistica e procedi- mentale amministrativa cui è in ogni caso subordinato il loro insediamento.
2. D. Qualora il comune non individuasse aree nelle quali attualmente già insistono centri di telefonia, gli esistenti avran- no comunque il diritto di esercitare l’attività?
R. Xx, fermo restando l’obbligo di adeguamento degli esercizi esistenti nei tempi indicati.
3. D. Qualora un locale non possa essere adeguato ai dispo- sti della legge regionale, è possibile trasferire l’attività in altro luogo?
R. L’articolo 7 prevede che i comuni individuino gli ambiti ter- ritoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e definiscano la disciplina urbanistica cui è in ogni caso subordinato il loro insediamento. All’interno di tali ambiti (una volta individuati dai comuni stessi) è sem- pre possibile la rilocalizzazione di centri preesistenti.
4. D. Nel caso in cui un centro di telefonia non risulti rispon- dente ai requisiti dell’articolo 8 della legge regionale n. 6, al 23 marzo 2007, è possibile comunque effettuare un trasferi- mento all’interno della medesima zona anche se il comune ha localizzato le zone di insediamento escludendo la medesima?
R. È possibile la rilocalizzazione di un centro di telefonia all’interno della medesima zona, solo qualora il comune l’ab- bia appositamente individuata nel piano di localizzazione. Prescrizioni igienico-sanitarie:
1. D. Il servizio igienico in uso esclusivo del personale deve essere realizzato nel locale dove si svolge l’attività di phone center?
R. Xx xitiene che tale servizio igienico possa essere realizzato, anche all’esterno e con wc chimico, ma in prossimità del loca- le, nei limiti previsti dai regimi civilistici e dalla effettiva dis- ponibilità dell’area. Qualora non sia oggettivamente possibi- le realizzare il suddetto servizio, anche all’esterno, il titolare del phone center deve, comunque, garantire l’utilizzo di altri servizi prossimi al locale medesimo.
Orari:
1. D. Nel corso del mese di dicembre, anche le attività di phone center possono derogare all’obbligo di chiusura setti- manale, come previsto per le attività commerciali?
R. La legge regionale 6/2006 detta una disciplina “speciale” applicabile solo alle attività di cessione al pubblico di servizi telefonici, pertanto la disciplina valevole in generale per le attività commerciali si applica solo per ciò che non è espres- samente disciplinato dalla legge regionale in questione. Gli orari di apertura al pubblico dei centri di telefonia sono rego- lamentati dall’articolo 6 della Lr 6/2006, il quale, al comma 3, prevede l’obbligo di chiusura in una giornata settimanale (che non necessariamente deve coincidere con la domenica), senza deroga alcuna.
2. D. Può il comune individuare fasce orarie di apertura e chiusura dei phone center anche diverse da quella indicata in legge?
R. Le amministrazioni comunali, nell’ambito delle loro compe- tenze in tema di determinazione degli orari, potranno, qualo- ra lo ritenessero opportuno sulla base di particolari e motiva- te esigenze comunali, stabilire una fascia di apertura dei cen- tri anche diversa da quella individuata in modo specifico dalla legge, purché non eccedente gli orari indicati. Si ritiene comunque utile precisare che la ratio della norma relativa alla disciplina degli orari è quella di dare a tutti i fruitori del ser- vizio di telefonia la possibilità di comunicare con il resto del mondo con le minori difficoltà possibili in tema di fusi orari.
3. D. Può il comune imporre una giornata di chiusura setti- manale ugualmente per tutti i phone center?
R. No. L’individuazione della giornata di chiusura infrasetti- manale dei centri di telefonia è rimessa alla libera determina- zione degli esercenti.
4. D. Nel caso di phone center inserito in un centro commer- ciale, c’è l’obbligo di seguire gli orari di apertura e chiusura del centro stesso?
R. Xxx xaso il phone center sia inserito in un centro commer- ciale dovrà osservare gli orari e il giorno di chiusura previsti per quest’ultimo, ciò in considerazione del fatto che il centro commerciale è una struttura unitaria e come tale garantisce tutti i servizi ivi presenti solo durante il periodo di apertura dello stesso.
Revoca dell’autorizzazione:
1. D. Cosa succede se il titolare di un centro di telefonia non
ha adempiuto agli obblighi di legge entro i termini di cui all’articolo 12 (un anno dall’entrata in vigore della legge)?
R. Alla scadenza del termine indicato, il comune verificherà l’ottemperanza all’obbligo di adeguamento ai requisiti urba- nistici ed igienico-sanitari. In esito a tale accertamento, qua- lora il titolare del phone center non si sia messo in regola, il comune avvia il procedimento di revoca dell’autorizzazione o di inibizione dell’attività, concedendo un termine per la pre- sentazione di controdeduzioni. Dalla presentazione di tale atto, il comune potrà determinare un tempo congruo per la conclusione del procedimento a seconda delle ragioni addot- te dal titolare. Potrà essere previsto, ad esempio, un termine fino a 180 giorni nel caso in cui il mancato adeguamento sia dovuto all’assenza di un piano di localizzazione comunale. Requisiti morali:
1. D. Posso autocertificare al comune i requisiti morali?
R. È possibile che la certificazione dei requisiti morali sia sosti- tuita da una dichiarazione ai sensi del Dpr 445/2000. Sicurezza luoghi di lavoro:
1. D. Chi deve presentare l’autocertificazione di conformità alla prescrizioni concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui all’art. 4 della Lr 6/06?
R. L’autocertificazione di conformità alle prescrizioni concer- nenti la sicurezza dei luoghi di lavoro deve essere presentata solo dai soggetti titolari di attività che impieghino lavoratori dipendenti o comunque con vincolo di subordinazione.
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Formazione
FORMAZIONE
In primo piano
Indice
IN PRIMO PIANO
Progetti quadro di formazione continua Pag. 65
* lo sviluppo e il sostegno della nuova imprenditorialità (Misura D3) * miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (Misura D4). ⏷ |
IN PRIMO PIANO | Progetti quadro di formazione continua |
La Regione Lombardia, utilizzando le diverse linee di finanziamento relative ai residui della programmazione del Fondo sociale europeo 2000 - 2006, ha emanato un dispositivo che mette a disposizione otto milioni di euro per progetti di formazione (con data di presentazione il 21 maggio scorso) riferiti ai seguenti obiettivi: * lo sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese (Misura D1) |
In questo ambito, le associazioni di rappresentanza di impre- se tra le quali anche l’Unione regionale lombarda per le aziende del Commercio del Turismo e dei Servizi, hanno pre- sentato alla Regione dei progetti quadro di formazione conti- nua rivolti a lavoratori subordinati, collaboratori a progetto, operatori con partita Ivx, collaboratori familiari, imprenditori e aspiranti imprenditori.
ma di 16 ore, rispondono alle esigenze formative espresse
I corsi inseriti nei progetti quadro, ciascuno della durata mini-
dalle imprese, raccolte e sistematizzate anche attraverso la collaborazione con le Associazioni di categoria e le Ascom di tutto il territorio regionale.
Le attività formative potranno iniziare non appena la Regione pubblicherà gli esiti della valutazione dei progetti e dovranno concludersi entro il 30 giugno 2008.
Il gruppo classe per ciascun corso deve essere formato da almeno 12 partecipanti, che potranno provenire da una stes- sa azienda (corso aziendale) o da più imprese (corso intera- ziendale), qualora il fabbisogno formativo di una singola realtà aziendale non fosse sufficiente per raggiungere il numero minimo di partecipanti previsto.
Per eventuali informazioni e chiarimenti relativi alle possibili- tà di partecipare alle attività previste nell’ambito dei progetti quadro è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Studi dell’Unione telefonando al numero 00.00.00.00.00
e delle professioni
della provincia di Milano
DIRETTORE RESPONSABILE
Gixxxxxxxxx Xxxxx
del turismo, dei servizi
dell’Unione del commercio
e documentazione
Organo d’informazione
anno XX
x. 000 xxxxxx 0000
Xx
enezia 49 - 00000 Xxxxxx
omo Ter Unione
sede
e amministrazione
Corso V
EDITRICE
FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA
Xxxxxxxx Xxxxx Spa Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Telefono 02/618361
AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957
Poste Italiane s.p.a. - spedizione in X.X.
- X.X. 000/0000 (xxxx. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano Una copia euro 0,568
PROPRIETÀ
Unione del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Milano
PUBBLICITÀ (in esclusiva)
Edicom Srl
Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 XXXXXX Tel. 02/00000000 fax 02/00000000
REDAZIONE
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
l’Informatore
Commercio Turismo Servizi Professioni
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Bandi e finanziamenti
In primo piano
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IN PRIMO PIANO
Comune di Milano - Bando per la sicurezza anticrimine. Ultimi giorni
FINANZIAMENTI
Decreto legislativo n. 185 del 21/4/2000. incentivi a favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego . . . . . . . . . . . . . . . .
Bando metano per autotrazione . . . . .
Lr 36/88 - Incentivi all’ammodernamento e riqualificazione delle strutture ricettive . . . . . . . . . . . . .
Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento . . . . . . .
Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contributi per check up finanziari, check up gestionali e analisi di rating
Indice
BANDI E FINANZIAMENTI
1° gennaio 2006, fino a un massimo di 3.000 €, per l’acqui- sto e installazione di beni e attrezzature di protezione attiva (telecamere) e passiva (casseforti a tempo, inferriate, porte blindate, vetri antisfondamento, etc.) comprese le opere mura- rie necessarie all’installazione; di rilevazione incendi; di pro- tezione merci e valori dai furti. Le domande dovranno essere presentate al Comune a partire dal 15 giugno 2007 e fino al 28 settembre 2007.
Finanziamenti
Decreto legislativo n. 185 del 21/4/2000
Incentivi a favore d’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego
Scadenza ad esaurimento fondi
IN PRIMO PIANO | Comune di Milano Bando per la sicurezza anticrimine |
Al via le domande Bixxxxx xresentare a partire dal 15 giugno le domande per il bando del Comune di Milano che assegna contributi in conto capitale finalizzati all’acquisto e all’installazione di impianti di sicurezza anticrimine, per cui è previsto uno stanziamento di 1.800.000 €. ⏷ |
Il decreto legislativo 185 del 21/04/2000 favorisce lo svilup- po dell’autoimprenditorialità giovanile (Titolo I del decreto) e dell’autoimpiego (Titolo II del decreto) nelle aree economica- mente svantaggiate del Paese. Sono 4 le misure di intervento per l’autoimprenditorialità: 1) produzione di beni e servizi alle imprese; 2) fornitura di servizi; 3) subentro in agricoltura; 4) cooperative sociali; sono 3 le misure di intervento per l’au- toimpiego: 1) lavoro autonomo; 2) microimpresa; 3) franchi- sing. Possono concorrere agli incentivi le persone fisiche e giu- ridiche variamente identificate dalle 7 misure, localizzate nei territori dei nuovi obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali, nelle aree ammesse alla deroga di cui all’art. 87.3.c (Trattato Ce), e nelle aree svantaggiate di cui al Dm n. 138 del 14/3/1995. Gli incentivi, gestiti da Sviluppo Italia spa, possono essere: contri- buti a fondo perduto e mutui agevolati; contributi a fondo per- duto in conto gestione; assistenza tecnica in fase di realizza- zione degli investimenti; attività di formazione e qualificazio- ne dei profili imprenditoriali.
Possono accedere al bando le imprese operanti nel Comune di Milano, con non più di 15 dipendenti, appartenenti alle categorie del commercio al dettaglio e all’ingrosso (comprese le edicole, le farmacie, gli impianti di distribuzione carburan- te, le tabaccherie), della somministrazione in sede fissa, le imprese operanti nel settore del turismo, e dei servizi fronte strada e di accesso al pubblico. E’ prevista l’assegnazione di un contributo pari al 50% delle spese affrontate a partire dal
Bando metano per autotrazione Scadenza ad esaurimento fondi
Pubblicato il bando regionale a sostegno dello sviluppo delle rete di distribuzione del metano per autotrazione ad uso pub- blico, ai sensi della Lr n. 24/2004 “Disciplina per la raziona- lizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei car- buranti”. Possono partecipare al bando enti pubblici e impre- se commerciali intenzionati a realizzare impianti di distribu-
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Bandi e finanziamenti
Finanziamenti
zione ad uso pubblico del metano per autotrazione che effet- tuano spese di acquisto e installazione di serbatoio criogeni- co per impianti a biogas; di acquisto ed installazione di appa- recchiature di misura, di erogazione, di unità di compressio- ne di miscelazione con altri gas (idrogeno ecc.) di unità di vaporizzazione in pressione e apparecchiature di asservimen- to relative all’impianto; di messa in sicurezza dell’impianto; etc. La dotazione finanziaria del bando assomma complessi- vamente a € 3.000.000,00 e l’entità massima del contributo riconoscibile per ogni operatore non potrà superare il 50% dell’investimento ammissibile, con un limite massimo di 200.000€.
Lr 36/88 - Incentivi all’ammodernamento e alla riqualificazione delle strutture ricettive
Scadenza ad esaurimento fondi
Attualmente attivo il Titolo IV della Lr 36/88 che prevede la concessione di contributi in conto capitale per l’abbattimento degli interessi su finanziamenti concessi da Istituti di credito convenzionati con la Regione Lombardia a imprese turistiche. Tre le tipologie di intervento proponibili: 1) Acquisto, costru- zione, adattamento di immobili da destinarsi ad uso di alber- go, motels, villaggi-albergo, etc.; 2) Acquisto, costruzione, adattamento di strutture e infrastrutture complementari o sus- sidiarie all’attività turistico-ricettiva; 3) Acquisto di attrezzatu- re per servizi centralizzati e di nuove tecnologie per la gestio- ne delle strutture turistiche. Possono usufruirne piccole e medie imprese regolarmente iscritte nel registro delle imprese, in quanto soggetti proprietari o gestori dei beni oggetto degli interventi.
Abbattimento tassi per la realizzazione
di programmi d’investimento Scadenza 15 febbraio 2008
La Camera di commercio di Milano pubblica il nuovo bando per agevolare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o operativa nella Provincia di Milano. Il bando prevede uno stanziamento di 1.000.000 di
euro per contributi in conto abbattimento di 1,5 punti % (2 punti % per le nuove imprese) del costo del finanziamento o del leasing garantito dal Consorzio/Cooperativa Fidi a fronte della realizzazione di investimenti, quali: acquisto, rinnovo di immobili, impianti, attrezzature, acquisizione di aziende, marchi e brevetti, etc.
Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di
patrimonializzazione aziendale Scadenza 31 gennaio 2008
E’ aperto il nuovo bando camerale finalizzato a promuovere operazioni di patrimonializzazione aziendale. I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese con sede legale in provincia di Milano che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007 provvedano, per un importo compreso tra
25.000 euro e 300.000 euro, alla realizzazione di uno dei tre interventi di patrimonializzazione: aumento di capitale socia- le; emissione di prestito obbligazionario convertibile; versa- mento soci in conto capitale. Il beneficio consiste nell’abbatti- mento di 1,5 punti % (elevato a 2,25 punti % in caso di aumento di capitale sociale) del costo del finanziamento ban- cario garantito dai consorzi/cooperative fidi.
Contributi
per check up finanziari, check up gestionali
e analisi di rating
Scadenza 31 dicembre 2007
La Camera di commercio di Milano stanzia 200.000€ per promuovere la realizzazione di percorsi di analisi orientati a migliorare la propria performance economico-finanziaria- gestionale e all’ottenimento del rating. Possono partecipare al bando le micro-Pmi aventi sede legale nella Provincia di Milano che effettuano 3 tipologie di intervento: 1) check up economico-finanziario; 2) check up gestionale; 3) analisi per l’ottenimento del rating. Il contributo per ciascuna impresa è del 50% delle spese ammissibili sino ai seguenti massimali: 2.5000€ per gli interventi 1 e 2; 1.500€ per l’intervento 3; 4.00€ per le combinazioni di interventi 1+2 o 1+3.
g i u g n o 2 0 0 7
Commercio estero
In primo piano
Pag. 70
Pag. 70
Pag. 71
Pag. 72
Pag. 69
IN PRIMO PIANO
Provvigioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Rettifica della decisione n. 2/2006 del Consiglio di associazione Ue-Bulgaria - Definizione della nozione di “prodotti originari” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune. . . . . . . . . . .
Rettifica della direttiva 2007/19/Ce della Commissione del 30 marzo 2007, che modifica la direttiva 2002/72/Ce e la direttiva 85/572/Cee del Consiglio. Materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari . . . .
Xxxxxxxxx a prova di bambino . . . . . .
Indice
IN PRIMO PIANO | Provvigioni Il legislatore nazionale con il |
comma 325 dell’unico articolo che compone la legge finanziaria per l’anno 2007, ha recepito le nuove disposizioni in tema di rilevanza territoriale, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi di intermediazione, dettate dalla direttiva comunitaria numero 2006/112/Ce, con la quale il Consiglio dell’Unione europea ha raccolto e unificato le norme contenute nella seconda e sesta direttiva comunitaria, rispettivamente rappresentante dai documenti nn. 67/227/Cee e 77/388/Cee. ⏵ |
La vigente direttiva 2006/112/Ce, all’articolo 44, dispone in sostanza che la territorialità delle operazioni di intermediazio-
ne diverse da quelle relative alle operazioni di trasporto intra- comunitario di beni, e di quelle accessorie ai trasporti intraco- munitari di beni, e delle prestazioni di servizio elencate nel- l’articolo 56, va individuata:
COMMERCIO ESTERO
nel luogo dove risulta effettuata ai fini Iva l’operazione inter- mediata
ovvero
se il committente del servizio di intermediazione risulta in pos- sesso di un numero di identificazione Iva attribuito da uno Stato appartenente all’Unione europea, in tale ultimo Stato membro. Il Dpr 633/72 con l’aggiunta della lettera f-quinquies) all’ar- ticolo 7, comma 4 stabilisce che le prestazioni di intermedia- zione diverse da quelle afferenti le operazioni elencate nella lettera d) dell’articolo 7, comma 4, del Dpr 633/72, le ope- razioni di trasporto intracomunitario di beni , di cui all’artico- lo 40, comma 5, del Dl 331/93 e le operazioni accessorie ai trasporti intracomunitari di beni, di cui al successivo comma 6, si considerano effettuate in Italia qualora le operazioni oggetto di intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che il committente non sia un soggetto passivo in uno Stato appartenente all’Unione europea. Precisa inoltre che i servizi in commento si considerano comunque effettuati in Italia se il committente è ivi soggetto passivo Iva.
Presentiamo alcuni esempi di intermediazione. Dal 2007 devono essere autofatturate (art. 17 c.3) le fatture di interme- diazione (provvigioni) di un agente extra-comunitario verso un’azienda italiana.
Esempi
1. Committente Italiano - agente Svizzero - beni da Italia a Svizzera.
Nel 2006 queste operazioni erano fuori campo Iva art. 7 Nel 2007 è necessario fare una autofattura non imponibile art. 9
2. Committente italiano - agente svizzero - beni da Svizzera alla Russia
Nel 2006 era una operazione fuori campo Iva art. 7
Nel 2007 si procede con autofattura con Iva 20%. (art. 17 c. 3) Dal 2007 le prestazioni e di intermediazione (provvigioni) diverse da quelle indicate all’art. 7 c.4 lett. D) e da quelle intracomunitarie, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è nello stato soggetto pas- sivo d’imposta.
Nessuna modifica è intervenuta per le altre prestazioni di intermediazione:
Esempi:
1. Committente italiano - agente Ue - beni da Italia a Ue L’italiano integra la fattura con Iva 20%
2. Committente italiano - agente Ue - beni da Italiano a extra- Ue
L’italiano integra la fattura non imponibile art. 9
3. Committente italiano - agente italiano - beni da Italia a Ue L’italiano riceve da agente italiano fattura con Iva 20%
4. Committente italiano - agente italiano - beni da Italia a Svizzera
L’italiano riceve da agente italiano fattura non imponibile art. 9
Commercio estero
Rettifica della decisione n. 2/2006 del Consiglio
di associazione Ue-Bulgaria Definizione della nozione di “prodotti originari”
DECISIONE n. 2/2006 del Consiglio di associazione Ue- Bulgaria del 1° novembre 2006. Modifica al protocollo n. 4 dell’accordo europeo, relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa
Il Consiglio di associazione, visto l’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, di seguito “l’accordo”, firmato a Bruxelles l’8 marzo 1993, in particolare l’articolo 38 del protocollo n. 4, considerando quanto segue:
1. Il protocollo n. 4 dell’accordo prevede il cumulo dell’origi- ne tra la Comunità e la Bulgaria, l’Islanda, la Norvegia, la Romania, la Svizzera (compreso il Liechtenstein) e la Turchia.
2. È opportuno ampliare il sistema del cumulo per consentire l’uso di materiali originari della Comunità, della Bulgaria, della Romania, dell’Islanda, della Norvegia, della Svizzera (compreso il Liechtenstein), delle isole Xxxxxx, della Turchia o di qualsiasi altro paese del partenariato euromediterraneo, basato sulla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferen- za euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, al fine di svi- luppare il commercio e di promuovere l’integrazione regionale.
3. Per garantire che il sistema di cumulo ampliato venga applicato solo tra i paesi che soddisfano i necessari requisiti ed evitare l'elusione dei dazi doganali, occorre adottare nuove disposizioni sulla certificazione dell’origine.
4. Alle merci in transito o in deposito il giorno dell’entrata in vigore della presente decisione devono applicarsi disposizio- ni transitorie che permettano loro di beneficiare del sistema di cumulo ampliato.
5. I motivi che hanno giustificato l’esclusione dal sistema del cumulo diagonale dei prodotti agricoli originari della Turchia non sussistono più.
6. La dichiarazione comune riguardante il riesame dei cam- biamenti delle norme di origine a seguito di modifiche del sistema armonizzato poteva essere applicata fino al 31 dicembre 2004, per cui non occorre mantenerla nel protocol- lo dopo tale data.
7. Sono necessarie alcune modifiche tecniche per correggere le anomalie presenti nelle diverse versioni linguistiche del testo e le discordanze fra di esse.
8. Per garantire il buon funzionamento dell’accordo e agevo- lare al tempo stesso il lavoro degli utenti e delle amministra- zioni doganali, è quindi opportuno inglobare in un nuovo testo del protocollo n. 4 tutte le disposizioni in questione.
Articolo 1
Il protocollo n. 4 dell’accordo, relativo alla definizione della
g i u g n o 2 0 0 7
Legislazione comunitaria
nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo allegato, con le dichiara- zioni comuni pertinenti.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa si applica a decorrere dal primo giorno del mese succes- sivo alla data di adozione.
Nomenclatura tariffaria e statistica
e tariffa doganale comune
REGOLAMENTO (Ce) n. 301/2007 del Consiglio del 19 marzo 2007. Modifica all’allegato I del regolamento (Cee)
n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune.
1. Nella nomenclatura combinata figurante nell’allegato I del regolamento (Cee) n. 2658/87 i codici NC per i videomo- nitor sono 8528 51 00, 8528 59 10 e 8528 59 90.
2. Il regolamento (Ce) n. 493/2005 del Consiglio, del 16 marzo 2005, che modifica l’allegato I del regolamento (Cee)
n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha sospeso totalmente, per un periodo limitato, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per i videomonitor a cristalli liquidi con diagonale dello schermo non superiore a 48,5 cm e di formato 4:3 o 5:4, classificabili nel codice NC 8528 21 90.
3. Questa misura di sospensione è scaduta il 31 dicembre 2006.
4. In considerazione dei vantaggi di cui godrebbero i consumatori e tenuto conto della necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione ed un’espansione del consumo sul territorio comunitario nonché di promuovere gli scambi tra Stati membri e paesi terzi, è nell’interesse della Comunità prorogare di altri due anni, a partire dal 1° gennaio 2007, la sospensione dei dazi autonomi per taluni tipi di videomonitor classificati nel codice NC 8528 59 90.
5. A seguito delle modifiche della nomenclatura che figurano in un allegato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di coedificazione delle merci, accettate ai sensi della raccomandazione del 26 giugno 2004 del Consiglio di Cooperazione doganale, e dell’ade- guamento della nomenclatura combinata nel sistema armo- nizzato 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2007 i prodotti del codice NC 8528 21 90 saranno classificati nel codice NC 8528 59 90 della nomenclatura combinata.
6. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (Cee) n. 2658/87.
7. Poiché la sospensione introdotta dal presente regolamento è una proroga di una sospensione introdotta dal regolamento (Ce) n. 493/2005, che è scaduta il 31 dicembre 2006, e dal momento che non è nell’interesse della Comunità che vi sia
un’interruzione del trattamento tariffario dei videomonitor interessati da tale sospensione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente e applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Articolo 1
Nell’allegato I del regolamento (Cee) N. 2658/87, il testo di cui alla parte seconda (Tabella dei dazi), sezione XVI, capitolo 85, colonna 3, relativo al codice NC 8528 59 90, è sostituito dal seguente:
“14 (*)
(*) Dazio doganale sospeso, a titolo autonomo, fino al 31 dicembre 2008, per i videomonitor con diagonale di schermo non superiore a 48,5 cm e di formato 4:3 o 5:4 (codice Taric 8528 59 90 30)”.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rettifica
della direttiva 2007/19/Ce della Commissione Materiali e oggetti
di materia plastica
destinati a venire a contatto con prodotti alimentari
RETTIFICA della direttiva 2007/19/Ce della Commissione del 30 marzo 2007. Modifica alla direttiva 2002/72/ Ce relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica desti- nati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la diretti- va 85/572/Cee del Consiglio che fissa l’elenco dei simulan- ti da impiegare per la verifica della migrazione dei costi- tuenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica desti- nati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 91 del 31 marzo 2007).
La direttiva 2007/19/Ce va letta come segue:
DIRETTIVA 2007/19/Ce della Commissione del 2 aprile 2007. Modifica alla direttiva 2007/72/Ce relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/Cee del Consiglio che fissa l’elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
1. La direttiva 2002/72/Ce della Commissione è una diretti- va specifica, ai sensi del regolamento quadro (Ce) n.
1935/2004, che armonizza le norme relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
COMMERCIO ESTERO
2. La direttiva 2002/72/Ce istituisce un elenco di sostanze autorizzate che possono essere impiegate nella fabbricazione di questi materiali e oggetti, in particolare additivi e monome- ri, disciplina le restrizioni al loro impiego, la loro etichettatu- ra e le informazioni da fornire al consumatore o all’operato- re dell’industria alimentare in merito all’impiego corretto di tali materiali e oggetti.
3. Le informazioni fornite alla Commissione hanno dimostrato che i plastificanti, impiegati ad esempio nelle guarnizioni in cloruro di polivinile (Pvc) dei coperchi, possono migrare negli alimenti grassi in quantità tali da poter rappresentare un peri- colo per la salute umana o da comportare una modifica inac- cettabile della composizione degli alimenti. È pertanto oppor- tuno chiarire che le guarnizioni rientrano nel campo di appli- cazione della direttiva 2002/72/Ce, anche se, ad esempio, fanno parte di coperchi metallici. Allo stesso tempo si devono stabilire norme specifiche per quanto concerne l’impiego di additivi nella produzione di dette guarnizioni. È opportuno tener conto del fatto che i produttori di coperchi hanno biso- gno di un tempo sufficiente per adattarsi ad alcune disposizio- ni della direttiva 2002/72/Ce. Considerati, in particolare, i tempi di preparazione di una domanda di valutazione degli additivi specifici impiegati nella fabbricazione delle guarni- zioni dei coperchi, non è ancora possibile fissare un xxxxxxx- rio per la loro valutazione. Pertanto, in una prima fase, non è opportuno applicare alla fabbricazione delle guarnizioni dei coperchi l’elenco positivo degli additivi autorizzato che verrà adottato per i materiali e gli oggetti di materia plastica; in tal modo continuerà a essere ammesso l’impiego di altri additivi, nel rispetto della legislazione nazionale. In una fase successi- va occorrerà valutare nuovamente la situazione.
4. È opportuno aggiornare la direttiva 2002/72/Ce tenendo conto dei nuovi dati inerenti alla valutazione di rischio delle sostanze che l’Autorità ha esaminato e dell’esigenza di adat- tare al progresso tecnico le vigenti norme in materia di calco- lo della migrazione. Per motivi di chiarezza vanno introdotte le definizioni dei termini tecnici utilizzati.
5. Le norme applicabili alla migrazione globale e alla migra- zione specifica devono fondersi su uno stesso principio e vanno quindi uniformate.
6. È opportuno introdurre norme specifiche ai fini di una migliore tutela dei lattanti, in quanto l’ingestione di cibo rap- portata al peso corporeo è maggiore nei lattanti rispetto a quanto avvenga negli adulti.
7. Per gli additivi dell’allegato III, sezione B, della direttiva 2002/72/Ce è opportuno che la verifica della conformità ai limiti di migrazione specifica (Lms) nel simulante D sia appli- cata contemporaneamente alle altre disposizioni in materia di calcolo della migrazione introdotte dalla presente direttiva, affinché possa essere stimata più accuratamente l’esposizione reale dei consumatori a tali additivi. È quindi opportuno pro- rogare i termini per l’applicazione della suddetta verifica di conformità.
Xxxxxxxxx a prova di bambino
DECISIONE della Commissione del 12 aprile 2007. Modifica della decisione 2006/502/Ce che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.
1. La decisione 2006/502/Ce della Commissione prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendi- ni fantasia.
2. La decisione 2006/502/Ce è applicabile per soli 12 mesi decorrenti dalla data di notifica. La decisione può tuttavia essere prolungata per periodi addizionali in virtù dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/Ce.
3. Alla luce dell’esperienza maturata fino ad oggi e della mancanza di un atto comunitario permanente riguardo alla sicurezza degli accendini è opportuno confermare la validità della decisione per ulteriori 12 mesi.
4. La decisione 2006/502/Ce proibisce la commercializza- zione di accendini non a prova di bambino e di accendini fantasia a decorrere dall’11 marzo 2007. Successivamente a tale data gli accendini non sicuri a prova di bambino e gli accendini fantasia possono tuttavia essere forniti ai consuma- tori fino all’esaurimento delle scorte. Giacché gli accendini non a prova di bambino gli accendini fantasia rappresentano un serio rischio, la fornitura di simili accendini ai consumato- ri dovrebbe essere proibita.
5. Per l’applicazione delle misure stabilite dalla presente deci- sione si dovrebbero concedere periodi di transizione quanto più brevi possibile, in linea con la necessità di prevenire ulte- riori incidenti pur tenendo conto dei vincoli tecnici e della
necessità di assicurare la proporzionalità. Periodi di transizio- ne sono inoltre richiesti dagli Stati membri per assicurare che le disposizioni siano applicate in modo efficace. Di conse- guenza il divieto di fornire ai consumatori accendini non a prova di bambino e accendini fantasia dovrebbe applicarsi un anno dopo l’entrata in vigore del divieto di commercializzare tali prodotti.
6. Occorre dunque modificare in questo senso la decisione 2006/502/Ce.
7. Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/Ce.
Articolo 1
La decisione 2006/502/Ce è modificata come segue:
1) All’articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:
“3. Gli Stati membri assicurano che esclusivamente accendini a prova di bambino vengano forniti ai consumatori a decor- rere dall’11 marzo 2008.
4. Gli Stati membri proibiscono la fornitura di accendini fan- tasia si consumatori a decorrere dall’11 marzo 2008”.
2) all’articolo 6 il paragrafo 2 è sostituito dalla dicitura seguente:
“2. La presente decisione si applica fino all’11 maggio 2008”.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per con- formarsi alla presente decisione entro l’11 maggio 2007 e pubblicano tali misure. Xxxx ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Indice
ECONOMIA
Nuova provincia di Monza: un’economia con vocazione alla
crescita Pag. 73
INDICATORI STATISTICI
Il costo della vita in Italia. . . . . . . . . . . Pag. 79
Indice delle vendite al dettaglio . . . . . . Pag. 80
IN PRIMO PIANO | Nuova provincia di Monza: un’economia con vocazione alla crescita |
Questo articolo affronta il tema dell’identità economica della nuova provincia di Monza e della Brianza quale premessa di una pianificazione urbanistica particolarmente attenta all’obiettivo di favorire la crescita. Il disegno di una stretta relazione tra i servizi e l’industria trova nella realtà di questo territorio ampie opportunità di applicazione e il terziario stesso trae beneficio dalla vivacità del tessuto produttivo, che crea occasioni per una nuova stagione di investimenti nei servizi. Gli spazi edificabili non vanno sprecati per usi che replicano le risorse esistenti, ma per privilegiare gli insediamenti di attività specializzate nella formazione, nella tecnologia e nel servizi di consulenza per il marketing. Solo all’interno di questa logica di pianificazione il terziario potrà sostenere il rilancio della funzione produttiva e innescare un moltiplicatore dello sviluppo. ⏷ |
Nuova provincia di Monza: un’economia con vocazione alla crescita
Un lungo iter legislativo ha contraddistinto la nascita della nuova provincia di Monza e della Brianza: l’idea di separar-
si da Milano nasce nel 1978 ad un convegno alla Villa Reale, ma diviene disegno di legge solo nel 1990.
ECONOMICO
Il progetto prende avvio con la nascita nel 1993 del Comitato Pro Brianza Provincia che raccoglie l’adesione di 35 comuni, più della metà di quelli necessari.
Nel 1997 anche il Consiglio Regionale esprime parere favo- revole all’autonomia istituzionale della Brianza, dando inizio al percorso di approvazione parlamentare, culminato nella decisione del Senato della Repubblica dell’11 giugno 2004. La provincia di Monza si completerà solo nel 2009, nel frat- tempo un commissario, nominato dal ministero degli Interni, provvederà ad organizzare l’ente fino alla data delle elezioni del presidente e del Consiglio provinciale.
Diversi importanti uffici saranno attivati nel capoluogo della nuova provincia: oltre alla prefettura e alla questura, l’Ufficio provinciale delle entrate, la Camera di commercio, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, gli ordini professio- nali e le associazioni imprenditoriali.
In aspetti essenziali della vita economica, sociale, culturale delle famiglie e delle imprese brianzole, l’interlocutore non sarà più Milano, ma Monza.
Il nuovo corpo amministrativo potrà concentrare la sua atten- zione sul territorio della Brianza, definendo in maniera più chiara gli obiettivi della politica economica ed adottando stru- menti più efficaci.
Il principale strumento di indirizzo di questa politica è la pia- nificazione urbanistica e il successo della riforma sarà garan- tito solo a condizione che l’onere dei maggiori costi dell’inve- stimento pubblico possano essere assorbiti nel medio e lungo periodo da una maggiore produttività e innovazione dei fat- tori.
Gli obiettivi di questa strategia dipendono dalla capacità di analisi del sistema, dall’attitudine a riconoscere la sua identi- tà e i suoi punti di forza, dalla volontà di ascoltare gli interes- si delle parti sociali, accogliendo il loro contributo al disegno di qualificazione del capitale tecnologico e umano di Monza e della Brianza.
In questa riflessione sull’identità economica del territorio, l’at- tenzione di Confcommercio è rivolta, soprattutto, al terziario, nella prospettiva di valorizzare l’attività delle imprese di que- sto settore è indispensabile adottare una visione globale, che concepisca lo sviluppo quale frutto della stretta interrelazione tra servizi e industria.
Il territorio disponibile deve essere destinato prevalentemente a strutture che possano sostenere le imprese industriali e di servizi nello sforzo di essere più competitive, trovare nuovi sbocchi di mercato, adottare innovazioni che favoriscano l’au- mento delle vendite e riducano i costi di gestione.
Le azioni idonee a suscitare questi cambiamenti si concentra- no nella conoscenza, nella tecnologia e nel marketing e le associazioni imprenditoriali, in particolare quelle dell’indu- stria, hanno il dovere di promuovere la collaborazione fra imprese per creare infrastrutture comuni che favoriscano gli investimenti delle Pmi in queste basilari funzioni della strate- gia aziendale.
Conoscenza
Il sistema d’istruzione degli studenti e di formazione dei lavo-
ratori costituisce la base di partenza su cui costruire il valore del “made in Italy”, rendendolo più competitivo. Le istituzioni scolastiche non bastano a realizzare questo fine, devono esse- re le imprese ad adottare il modello della formazione perma- nente, che in collaborazione con l’università e i suoi centri di ricerca permetta di assorbire le nuove conoscenze, applicarle al mercato, verificarne l’efficacia.
Tecnologia
Gli investimenti nel capitale umano sono sterili se non si tra- ducono nella tecnologia e nelle applicazioni produttive e com- merciali, una condizione che si realizza solo se la conoscen- za dispone di attrezzature e servizi di consulenza per esplo-
rare nuovi prodotti e processi, testarli, diffonderli.
Marketing
Esplorare nuovi mercati, favorire la partnership con le impre- se straniere dell’industria e del terziario avanzato, spianare la strada all’esportazione di prodotti e servizi significa rivoluzio- nare la funzione di marketing con l’outsourcing di consulenza nell’analisi dei mercati, nel commercio estero, nella finanza e assicurazioni, nell’area legale e tecnica.
Coordinare queste attività e queste competenze è fondamen- tale per migliorare la capacità delle aziende di operare sui mercati esteri.
In questa prospettiva le economie di agglomerazione, l’oppor-
Tab. 1 Struttura industriale | |||||||||
Ateco 91 2 cifre | Industria provincia di Monza | numero | 1991 addetti | numero | 2001 addetti | Delta numero imprese | Delta numero addetti | Quota 1991 | addetti 2001 |
15 | Industrie alimentari e bevande | 378 | 4.754 | 397 | 3.547 | 5,0 | -25,4 | 3,9 | 2,9 |
17 | Industrie tessili | 527 | 8.590 | 441 | 6.015 | -16,3 | -30,0 | 7,1 | 5,0 |
18 | Confezione articoli di vestiario | 734 | 6.834 | 558 | 4.130 | -24,0 | -39,6 | 5,6 | 3,4 |
19 | Fabbricazione articoli da viaggio, | ||||||||
borse e calzature | 112 | 807 | 72 | 333 | -35,7 | -58,7 | 0,7 | 0,3 | |
20 | Industria del legno | 825 | 3.667 | 681 | 2.959 | -17,5 | -19,3 | 3,0 | 2,5 |
21 | Fabbricazione della carta | 141 | 2.729 | 122 | 1.928 | -13,5 | -29,4 | 2,3 | 1,6 |
22 | Editoria, stampa e riproduzione | ||||||||
di supporti registrati | 380 | 2.703 | 442 | 2.611 | 16,3 | -3,4 | 2,2 | 2,2 | |
23 | Fabbricazione di coke, raffinerie | ||||||||
di petrolio | 7 | 129 | 4 | 44 | -42,9 | -65,9 | 0,1 | 0,0 | |
24 | Fabbricazione di prodotti chimici | 149 | 9.634 | 169 | 9.960 | 13,4 | 3,4 | 7,9 | 8,3 |
25 | Fabbricazione di articoli in gomma | ||||||||
e materie plastiche | 496 | 5.928 | 482 | 5.490 | -2,8 | -7,4 | 4,9 | 4,6 | |
26 | Fabbricazione di prodotti della | ||||||||
lavorazione di minerali non metal | 298 | 2.972 | 271 | 2.301 | -9,1 | -22,6 | 2,5 | 1,9 | |
27 | Produzione di metalli e loro leghe | 85 | 2.936 | 75 | 1.745 | -11,8 | -40,6 | 2,4 | 1,4 |
28 | Fabbricazione e lavorazione dei | ||||||||
prodotti in metallo | 1.897 | 16.538 | 2.108 | 17.232 | 11,1 | 4,2 | 13,6 | 14,3 | |
29 | Fabbricazione di macchine ed | ||||||||
apparecchi meccanici | 854 | 16.142 | 1.085 | 17.405 | 27,0 | 7,8 | 13,3 | 14,5 | |
30 | Fabbricazione di macchine per ufficio | 2 | 18 | 35 | 2.778 | 1.650,0 | 15.333,3 | 0,0 | 2,3 |
31 | Fabbricazione di macchine ed | ||||||||
apparecchi elettrici N.C.A. | 445 | 3.970 | 515 | 3.681 | 15,7 | -7,3 | 3,3 | 3,1 | |
32 | Fabbricazione di apparecchi | ||||||||
Radiotelevisivi e comunicazioni | 254 | 7.804 | 216 | 17.555 | -15,0 | 124,9 | 6,4 | 14,6 | |
33 | Fabbricazione di apparecchi medicali | 427 | 3.081 | 489 | 2.887 | 14,5 | -6,3 | 2,5 | 2,4 |
34 | Fabbricazione di autoveicoli | 42 | 2.580 | 36 | 1.167 | -14,3 | -54,8 | 2,1 | 1,0 |
35 | Fabbricazione di altri mezzi | ||||||||
di trasporto | 49 | 428 | 50 | 1.321 | 2,0 | 208,6 | 0,4 | 1,1 | |
36 | Fabbricazione di mobili e altre | ||||||||
industrie manifatturiere | 3.251 | 18.967 | 2.564 | 15.130 | -21,1 | -20,2 | 15,6 | 12,6 | |
37 | Recupero | 13 | 48 | 25 | 127 | 92,3 | 164,6 | 0,0 | 0,1 |
Totale industria | 11.366 | 121.259 | 10.837 | 120.346 | -4,7 | -0,8 | 100,0 | 100,0 |
tunità di localizzare i servizi avanzati negli stessi spazi comu- ni, possono favorire questo coordinamento e liberare l’impre- sa dal costo di dover lei stessa operare una sintesi delle cono- scenze multidisciplinari necessarie per arricchire di valore i suoi prodotti e servizi.
Gli investimenti nella conoscenza, nella tecnologia e nel mar- keting sono destinati a consumare spazi edificabili per la creazione e ristrutturazione di fabbriche moderne, per la nascita e il potenziamento di nuove attività del terziario.
Il territorio non può essere più usato per insediare solo centri commerciali, alberghi, multisale, format caratterizzati da red- ditività decrescente, che ci allontanano dall’obiettivo dello svi- luppo.
Il territorio deve essere usato per correggere gli squilibri, potenziare le infrastrutture della mobilità, aumentare la dota- zione di verde e, soprattutto, creare nuovi centri di formazio- ne per l’impresa, parchi tecnologici, sedi direzionali per i ser- vizi avanzati.
Se questo è il disegno di sviluppo quali sono i punti di forza dell’economia brianzola, quali i suoi assi nella manica?
L’industria
L’apparato produttivo brianzolo è vitale, nel periodo 1991- 2001 il numero degli occupati dell’industria nei 50 comuni della nuova provincia è diminuito solo dello 0,8% a fronte di una flessione della stessa variabile del 13,7% sull’intero terri- torio regionale.
Al trend negativo dei settori tradizionali del “made in Italy” ha fatto riscontro la crescita dell’industria metalmeccanica, delle
macchine utensili, delle comunicazioni e delle attività di recu- pero, ambiti caratterizzati da buone prospettive di sviluppo. Negli ultimi quattro anni i dati del Registro delle Imprese resti- tuiscono l’immagine di un settore industriale che prosegue nello sforzo di ridurre la frammentazione del capitale ed accrescere la produttività della forza lavoro.
ECONOMICO
Nella comparazione tra regione Lombardia e provincia di Monza l’identità di quest’ultima si delinea per il maggior peso dell’industria (36,0 contro 31,8) rispetto al settore primario (1,9 contro 7,5), mentre nella quota dei servizi non si configu- ra un divario netto.
Il terziario Confcommercio
La struttura del terziario, quale può apparire dalla lettura dei dati del Registro delle Imprese, si distingue rispetto alla Lombardia per il maggior apporto del Commercio e delle Riparazioni (26,9% contro 25,1%) e dei Servizi di Consulenza (19,0% contro 17,5%).
Questo riscontro quantitativo, circoscritto al numero delle imprese, suggerisce l’ipotesi che il territorio della Brianza non sia avvantaggiato solo da un sistema produttivo vitale e in fase di modernizzazione, ma possa avvalersi anche di un’offerta distributiva completa e di una rete di servizi coerenti alle esi- genze di innovazione ed orientamento al mercato estero del- l’industria.
Nel commercio al dettaglio alimentare non si riconoscono dif- ferenze nella composizione per tipologia distributiva della dotazione complessiva dell’area di vendita.
Al contrario nel settore non alimentare Monza e la Brianza pre-
Tab. 2 Dinamica delle imprese | ||||||
Attività economiche | Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx | 0000 | 0000 Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Quota Provincia di Monza | % | 0000 Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
Agricoltura caccia e silvicoltura | 7,4 | -2,2 | 1,9 | 7,4 | ||
Pesca piscicolturae servizi connessi | 0,0 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Estrazione di minerali | -12,5 | -8,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Attività manifatturiere | -5,4 | -3,9 | 18,8 | 15,6 | ||
Prod. e distrib.energ. elettr.gas e acqua | -2,9 | 26,6 | 0,1 | 0,1 | ||
Costruzioni | 17,6 | 17,4 | 17,1 | 16,1 | ||
Comm. ingr. e xxxx.xxx. beni pers. e per la casa | 2,4 | 1,2 | 26,9 | 25,1 | ||
Xxxxxxxx e ristoranti | 9,7 | 8,7 | 3,4 | 4,8 | ||
Trasporti magazzinaggio e comunicaz. | 11,0 | 11,8 | 4,0 | 4,5 | ||
Intermed.monetaria e finanziaria | 8,3 | 1,5 | 2,4 | 2,5 | ||
Attiv. immob.noleggio informatica e ricerca | 17,4 | 17,4 | 19,0 | 17,5 | ||
Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria | -88,2 | -73,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Istruzione | 17,7 | 18,0 | 0,3 | 0,3 | ||
Sanità e altri servizi sociali | 25,8 | 30,1 | 0,6 | 0,5 | ||
Altri servizi pubblici sociali e personali | 4,7 | 5,1 | 4,2 | 4,7 | ||
Serv. Domestici presso famiglie e conv. | -100,0 | -87,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Imprese non classificate | 9,4 | 12,9 | 1,3 | 1,0 | ||
Totale | 6,8 | 6,2 | 100,0 | 100,0 |
Tab. 3 Struttura distributiva alimentare | ||||||||
Tipologie distributive | Superficie | Provincia di vendita | di Monza Superficie | di | vendita | Lombardia Superficie di vendita Superficie | di | vendita |
Vicinato AP | 18.515 | 8,6 | 283.428 | 9,1 | ||||
Vicinato SF | 65.766 | 30,7 | 934.792 | 30,1 | ||||
Media Distribuzione | 76.112 | 35,5 | 1.086.331 | 35,0 | ||||
Grande Distribuzione | 53.769 | 25,1 | 801.167 | 25,8 | ||||
Totale 214.162 100,0 3.105.718 100,0 FONTE: elaborazioni Scuola Superiore CTSP su dati Regione Lombardia (superficie di vendita) e stime TradeLab, Istat (consumi e produttività) | ||||||||
Tab. 4 Struttura distributiva non alimentare | ||||||||
Tipologie distributive | Provincia di Monza Superficie di vendita Superficie di vendita | Lombardia Superficie di vendita Superficie di vendita | ||||||
Vicinato AP | 48.280 | 4,7 | 703.233 | 5,5 | ||||
Vicinato SF | 447.751 | 43,5 | 6.139.138 | 47,7 | ||||
Media Distribuzione | 394.086 | 38,3 | 3.621.153 | 28,2 | ||||
Grande Distribuzione | 138.732 | 13,5 | 2.398.408 | 18,6 | ||||
Totale 1.028.849 100,0 12.861.932 100,0 FONTE: elaborazioni Scuola Superiore CTSP su dati Regione Lombardia (superficie di vendita) e stime TradeLab, Istat (consumi e produttivitò) |
sentano una loro specifica articolazione per format della rete di vendita. Rispetto alla Lombardia il baricentro dell’offerta è la media distribuzione, gli esercizi con superficie di vendita supe- riore a 150mq nei comuni con meno di 10mila abitanti e a 250mq nei comuni con più di 10mila abitanti. Di conseguenza l’apporto degli altri due canali di vendita, vicinato e grande distribuzione, è inferiore a quello del quadro regionale.
La ragione di questo positivo connotato della rete commercia- le risiede nell’armatura urbana di Monza e della Brianza.
Su 50 comuni ben 12 hanno una popolazione superiore a
20.000 ed inferiore a 50.000 abitanti e, quindi, accolgono il 46% della popolazione complessiva contro il modesto 16% della Lombardia nel suo insieme.
Nel territorio della nuova provincia vi sono, quindi, condizio- ni più favorevoli all’insediamento di unità di media dimensio- ne, format che riescono a coniugare l’efficienza gestionale e l’integrazione con i negozi di vicinato.
Comuni come Seveso, Meda, Giussano, Vimercate, Villasanta, Cesano Maderno, Desio, Seregno e, naturalmente, Monza costituiscono ambiente ideale per la riqualificazione del tessuto distributivo del centro storico e per una proficua interazione tra il centro commerciale naturale e le medie superfici specializzate.
Nel sistema dell’ospitalità e della ristorazione risultano attive
2.005 imprese che rappresentano il 3,4% del nuovo comples-
so di aziende contro una quota di 4,8% della Lombardia. Questo divario è dovuto alla vocazione manifatturiera del-
ECONOMICO
l’economia brianzola che riduce inevitabilmente l’apporto delle altre componenti dell’offerta.
L’offerta ricettiva mostra inoltre una dinamica più favorevole di quella regionale tanto nella componente alberghiera quan- to in quella extralberghiera: nel periodo 1991-2001 gli eser- cizi sono, infatti, passati da 37 a 51 per gli alberghi, da 8 a 17 per le strutture extralberghiere.
Ad investimenti più elevati del settore corrisponde una struttu- ra orientata verso standard di confort superiori alla clientela, i posti letto si concentrano infatti nelle strutture a tre e quattro stelle molto di più di quanto non avvenga per la Regione nel suo insieme.
È lecito ipotizzare che questo fenomeno dipenda dallo sforzo di adeguare l’offerta alla domanda del turismo d’affari, meno sensibile alle ragioni della convenienza economica, che gli alberghi a due e a tre stelle possono garantire alle famiglie. La crescita dell’industria alberghiera nella provincia di Monza è quindi stata più vivace e più orientata ai prodotti di fascia alta per la stretta interrelazione che questo segmento intrattie- ne con il business dell’industria e, quindi, il rilancio della fun- zione produttiva non può che rappresentare un’opportunità di sviluppo per le nostre imprese dell’ospitalità.
Anche nella ristorazione il numero dei punti vendita e degli addetti aumenta più che nella media regionale.
Nel periodo per il quale sono disponibili i dati del censimen- to, 1991-2001, i ristoranti passano da 420 a 668 con un incremento percentuale degli occupati del 37,6% a fronte del più contenuto 25,1% della Lombardia.
Il numero dei bar, da1.035 a 1.240, esprime un tasso di cre- scita del 19,8% contro il +8,4% della Regione con una dina- mica leggermente più contenuta in termini di addetti (+5,3% Monza e provincia, +7,5% Lombardia).
Conclusioni
Il tessuto commerciale si è sviluppato nel territorio in maniera
coerente ai connotati dell’armatura urbana della nuova pro- vincia, che ha favorito l’insediamento delle medie strutture e la nascita dei centri commerciali naturali.
La dinamica delle strutture ricettive e della ristorazione mostra che anche questo segmento è vitale, concorre alla crescita del prodotto, trae beneficio dall’espansione del business dell’in- dustria.
Questo configurazione dell’offerta di servizi alle famiglie è un patrimonio da difendere, perché qualifica lo spazio urbano e favorisce la localizzazione delle famiglie sensibili ai vantaggi di questo genere di ambiente.
Se per un’economia votata all’innovazione è un’esigenza pri- xxxxx attrarre risorse umane di alto profilo intellettuale e scientifico l’ambiente urbano della Brianza con i suoi quartie- ri residenziali e i suoi centri storici ha un’identità coerente a questo obiettivo.
L’altro essenziale pilastro del terziario, i servizi alle imprese,merita un’analisi più approfondita di quella condotta su dati del Registro delle imprese.
È indubbio che perduri la crescita quantitativa del settore, ma non è chiaro fino a che punto tale sviluppo si traduca in un offerta di consulenza vicina ai bisogni dei clienti.
Rimane valido l’assunto che la pianificazione urbanistica debba svolgere un ruolo preminente nel qualificare l’offerta del terziario avanzato.
La Provincia in fieri, di concerto con le amministrazioni muni- cipali di Monza e della Brianza, dovrà progettare e realizza- re una pianificazione del territorio, che trasformi in crescita reale le potenzialità del suo tessuto economico.
L’industria è vitale, i servizi alle famiglie qualificano l’ambien- te urbano, ma la partita si gioca sul terreno del terziario alle imprese.
Gli spazi edificabili non vanno sprecati per usi che replicano le risorse esistenti, ma per privilegiare gli insediamenti di atti-
vità specializzate nella formazione, nella tecnologia e nel ser- vizi di consulenza per il marketing.
Solo all’interno di questa logica di pianificazione il terziario potrà sostenere il rilancio della funzione produttiva e innesca- re un moltiplicatore dello sviluppo.
Economico
g i u g n o 2 0 0 7
Indicatori statistici
ECONOMICO
Il costo della vita in Italia
Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all’ultimo dato disponibile
NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI
Base 2000 = 100 | AL | ALCOL | ABB | ABT ELT | DOM | SAN | TRAS | COM | RIC | IST | ALB | ALTRI | INDICE Var | 100% | Var 75% |
Maggio 2003 | 118,7 | 135,8 | 123,7 | 128,7 | 117,4 | 119,3 | 120,4 | 94,5 | 115,6 | 123,5 | 128,2 | 122,8 | 120,5 | 2,4 | 1,80 |
Giugno | 119,1 | 135,9 | 123,8 | 128,6 | 117,5 | 119,4 | 120,0 | 92,7 | 115,8 | 123,5 | 128,7 | 122,9 | 120,6 | 2,3 | 1,73 |
Luglio | 119,2 | 136,1 | 123,8 | 128,8 | 117,5 | 119,4 | 120,5 | 93,9 | 115,9 | 123,5 | 129,3 | 122,9 | 120,9 | 2,5 | 1,88 |
Agosto | 119,4 | 136,1 | 123,8 | 128,9 | 117,7 | 119,6 | 121,4 | 93,8 | 116,0 | 123,7 | 130,0 | 123,2 | 121,1 | 2,5 | 1,88 |
Settembre | 120,2 | 136,2 | 124,2 | 129,1 | 117,8 | 119,7 | 121,6 | 93,6 | 116,3 | 125,0 | 129,7 | 123,4 | 121,4 | 2,5 | 1,88 |
Ottobre | 120,9 | 136,3 | 125,1 | 129,2 | 117,9 | 119,9 | 120,7 | 91,2 | 116,7 | 125,4 | 130,0 | 123,7 | 121,5 | 2,4 | 1,80 |
Novembre | 121,1 | 137,0 | 125,4 | 129,3 | 118,4 | 120,0 | 121,2 | 90,7 | 116,9 | 125,5 | 130,1 | 124,0 | 121,8 | 2,5 | 1,88 |
Dicembre | 121,3 | 138,2 | 125,7 | 129,4 | 118,5 | 120,2 | 121,2 | 90,2 | 116,9 | 125,6 | 130,2 | 124,0 | 121,8 | 2,5 | 1,88 |
Media anno | 119,2 | 134,3 | 114,8 | 128,7 | 117,4 | 119,5 | 120,7 | 93,3 | 116,0 | 124,1 | 128,7 | 123,0 | 120,8 | 2,4 | 1,80 |
Gennaio 2004 | 121,8 | 138,2 | 125,7 | 129,9 | 118,5 | 120,6 | 121,1 | 90,3 | 117,5 | 125,7 | 130,5 | 124,6 | 122,0 | 2,0 | 1,50 |
Febbraio | 121,9 | 138,3 | 125,8 | 129,9 | 119,2 | 121,0 | 122,0 | 89,9 | 117,4 | 125,9 | 130,9 | 124,9 | 122,4 | 2,2 | 1,65 |
Marzo | 121,9 | 145,1 | 126,1 | 129,9 | 119,2 | 121,3 | 122,7 | 88,4 | 117,6 | 125,9 | 131,2 | 125,1 | 122,5 | 1,9 | 1,43 |
Aprile | 122,0 | 145,5 | 126,2 | 130,3 | 119,3 | 121,4 | 123,5 | 87,7 | 117,8 | 125,9 | 131,8 | 125,2 | 122,8 | 2,0 | 1,50 |
Maggio | 122,3 | 145,8 | 126,6 | 130,4 | 119,8 | 121,8 | 124,1 | 87,2 | 117,7 | 126,0 | 132,3 | 125,4 | 123,0 | 2,1 | 1,58 |
Giugno | 122,3 | 145,8 | 126,6 | 130,8 | 119,9 | 121,8 | 124,7 | 86,7 | 117,8 | 126,0 | 132,5 | 126,1 | 123,3 | 2,2 | 1,65 |
Luglio | 121,9 | 145,9 | 126,7 | 131,2 | 119,9 | 121,9 | 124,8 | 86,5 | 118,7 | 126,0 | 133,3 | 126,1 | 123,4 | 2,1 | 1,58 |
Agosto | 121,5 | 145,9 | 126,7 | 131,3 | 120,3 | 121,8 | 126,0 | 86,0 | 118,9 | 126,0 | 134,0 | 126,4 | 123,6 | 2,1 | 1,58 |
Settembre | 121,4 | 146,1 | 127,0 | 131,6 | 120,3 | 121,8 | 125,7 | 86,1 | 118,9 | 127,2 | 134,4 | 126,5 | 123,6 | 1,8 | 1,35 |
Ottobre | 121,2 | 146,5 | 127,7 | 132,6 | 120,3 | 120,6 | 125,7 | 85,5 | 118,3 | 129,7 | 133,8 | 126,6 | 123,6 | 1,7 | 1,28 |
Novembre | 120,9 | 146,5 | 127,8 | 132,9 | 121,0 | 120,0 | 126,4 | 85,1 | 118,3 | 130,1 | 133,8 | 127,2 | 123,9 | 1,7 | 1,28 |
Dicembre | 121,1 | 153,7 | 128,0 | 133,0 | 121,0 | 120,1 | 127,0 | 84,8 | 118,1 | 130,1 | 133,6 | 127,2 | 123,9 | 1,7 | 1,28 |
Media anno | 121,7 | 145,3 | 126,7 | 131,2 | 119,9 | 121,2 | 124,5 | 87,0 | 118,1 | 127,0 | 132,7 | 125,9 | 123,2 | 2,0 | 1,80 |
Gennaio 2005 | 121,2 | 153,7 | 128,0 | 133,9 | 121,0 | 119,5 | 126,0 | 84,8 | 118,6 | 130,4 | 134,1 | 127,5 | 123,9 | 1,6 | 1,20 |
Febbraio | 121,6 | 153,7 | 128,1 | 134,1 | 121,5 | 119,9 | 126,7 | 83,9 | 118,3 | 130,4 | 134,5 | 128,3 | 124,3 | 1,6 | 1,20 |
Marzo | 121,7 | 153,7 | 128,3 | 134,6 | 121,5 | 119,9 | 128,0 | 83,8 | 118,3 | 130,4 | 135,1 | 128,5 | 124,5 | 1,6 | 1,20 |
Aprile | 121,9 | 153,9 | 128,5 | 135,8 | 121,5 | 120,0 | 128,8 | 83,1 | 118,6 | 130,4 | 136,0 | 128,6 | 124,9 | 1,7 | 1,28 |
Maggio | 122,1 | 154,0 | 128,6 | 135,8 | 122,0 | 120,2 | 129,5 | 82,7 | 118,5 | 130,4 | 136,3 | 129,0 | 125,1 | 1,7 | 1,28 |
Giugno | 122,1 | 154,0 | 128,8 | 136,2 | 122,1 | 120,2 | 129,5 | 82,3 | 118,5 | 130,4 | 136,7 | 129,0 | 125,3 | 1,6 | 1,20 |
Luglio | 121,7 | 157,5 | 128,8 | 137,3 | 122,1 | 120,2 | 131,2 | 82,2 | 118,7 | 130,5 | 136,9 | 129,2 | 125,6 | 1,8 | 1,35 |
Agosto | 121,5 | 157,7 | 128,8 | 137,7 | 122,3 | 120,1 | 131,6 | 82,1 | 119,4 | 130,5 | 137,5 | 129,4 | 125,8 | 1,8 | 1,35 |
Settembre | 121,6 | 157,7 | 128,9 | 138,1 | 122,3 | 120,0 | 131,7 | 81,7 | 119,4 | 132,4 | 137,6 | 129,6 | 125,9 | 1,9 | 1,43 |
Ottobre | 121,6 | 157,8 | 129,4 | 139,5 | 122,3 | 120,0 | 132,2 | 81,6 | 118,9 | 134,0 | 137,1 | 129,7 | 126,1 | 2,0 | 1,50 |
Novembre | 121,7 | 157,8 | 129,7 | 139,5 | 122,9 | 121,7 | 131,4 | 81,4 | 119,0 | 134,0 | 136,4 | 130,1 | 126,1 | 1,8 | 1,35 |
Dicembre | 122,1 | 158,0 | 129,7 | 139,4 | 122,9 | 121,7 | 131,3 | 81,2 | 118,9 | 134,0 | 136,4 | 130,4 | 126,3 | 1,9 | 1,43 |
Media anno | 121,7 | 155,8 | 128,8 | 136,8 | 122,0 | 120,3 | 129,8 | 82,6 | 118,8 | 131,5 | 136,2 | 129,1 | 125,3 | 1,7 | 1,28 |
Gennaio 2006 | 122,5 | 158,6 | 129,7 | 140,8 | 122,9 | 102,8 | 131,2 | 81,2 | 119,6 | 134,1 | 136,9 | 130,8 | 126,6 | 2,2 | 1,65 |
Febbraio | 122,7 | 161,8 | 129,7 | 141,2 | 123,4 | 121,5 | 132,1 | 81,3 | 119,4 | 134,4 | 137,2 | 131,3 | 126,9 | 2,1 | 1,58 |
Febbraio | 122,7 | 161,8 | 129,7 | 141,2 | 123,4 | 121,5 | 132,1 | 81,3 | 119,4 | 134,4 | 137,2 | 131,3 | 126,9 | 2,1 | 1,58 |
Marzo | 123,0 | 162,4 | 129,8 | 141,5 | 123,4 | 121,1 | 132,5 | 80,8 | 119,6 | 134,4 | 137,8 | 131,6 | 127,1 | 2,1 | 1,58 |
Aprile | 123,1 | 162,4 | 130,2 | 143,3 | 123,4 | 121,0 | 133,7 | 80,4 | 119,4 | 134,4 | 138,4 | 131,8 | 127,4 | 2,0 | 1,50 |
Maggio | 123,4 | 162,4 | 130,2 | 143,2 | 123,9 | 121,1 | 134,6 | 79,7 | 119,3 | 134,4 | 138,9 | 132,7 | 127,8 | 2,2 | 1,65 |
Luglio | 123,9 | 166,2 | 130,3 | 145,3 | 123,9 | 120,1 | 135,6 | 78,8 | 119,9 | 134,4 | 139,3 | 133,0 | 128,2 | 2,1 | 1,58 |
Agosto | 124,2 | 166,2 | 130,3 | 145,4 | 124,3 | 120,1 | 136,2 | 78,2 | 120,7 | 134,4 | 139,5 | 133,1 | 128,4 | 2,1 | 1,58 |
Settembre | 124,5 | 166,2 | 130,6 | 145,4 | 124,3 | 120,1 | 134,5 | 78,4 | 120,9 | 135,1 | 140,1 | 133,3 | 128,4 | 2,0 | 1,50 |
Ottobre | 124,8 | 166,4 | 131,1 | 145,8 | 124,4 | 118,7 | 132,9 | 78,8 | 120,2 | 136,9 | 140,2 | 133,4 | 128,2 | 1,7 | 1,28 |
Novembre | 125,2 | 166,4 | 131,5 | 145,8 | 124,7 | 118,9 | 133,3 | 77,2 | 120,2 | 137,1 | 139,8 | 133,8 | 128,3 | 1,7 | 1,28 |
Dicembre | 125,4 | 166,4 | 131,5 | 146,0 | 124,9 | 118,9 | 133,5 | 76,5 | 120,7 | 137,1 | 139,8 | 133,9 | 128,4 | 1,7 | 1,28 |
Media anno | 123,9 | 164,0 | 130,4 | 143,9 | 124,0 | 118,8 | 133,7 | 79,2 | 119,9 | 135,1 | 138,9 | 132,6 | 127,8 | 2,0 | 1,50 |
Gennaio 2007 | 125,7 | 166,4 | 131,5 | 146,6 | 124,9 | 118,9 | 133,4 | 76,9 | 120,6 | 137,2 | 140,1 | 133,9 | 128,5 | 1,5 | 1,13 |
Febbraio | 125,8 | 169,8 | 131,6 | 147,0 | 125,7 | 120,0 | 133,4 | 76,4 | 121,1 | 137,2 | 140,4 | 134,5 | 128,8 | 1,5 | 1,13 |
Marzo | 125,9 | 169,9 | 131,8 | 147,0 | 125,8 | 120,4 | 134,7 | 71,8 | 121,1 | 137,2 | 141,0 | 134,6 | 129,0 | 1,5 | 1,13 |
Economico
g i u g n o 2 0 0 7
Indicatori statistici
INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI
Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all’ultimo dato disponibile
CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE
Piccole e medie imprese Grandi imprese
Base 2000=100 | Imprese con 1 o 2 addetti | Imprese con addetti da 3 a 5 | Imprese con addetti da 6 a 9 | Imprese con addetti da 10 a 19 | Imprese con almeno 20 addetti | Totale generale |
2003 | ||||||
Agosto | 79,9 | 74,9 | 77,9 | 94,3 | 101,4 | 86,2 |
Settembre | 101,7 | 101,1 | 97,6 | 104,6 | 110,9 | 104,0 |
Ottobre | 106,2 | 111,9 | 115,7 | 108,9 | 128,5 | 114,9 |
Novembre | 111,5 | 114,1 | 109,1 | 103,6 | 114,0 | 111,5 |
Dicembre | 150,0 | 147,3 | 137,9 | 150,6 | 168,6 | 153,2 |
2004 | ||||||
Gennaio | 84,4 | 89,0 | 111,5 | 99,0 | 110,7 | 97,4 |
Febbraio | 82,6 | 86,6 | 93,5 | 93,0 | 113,8 | 94,5 |
Marzo | 90,8 | 96,3 | 107,3 | 98,9 | 116,2 | 101,8 |
Aprile | 101,2 | 102,6 | 109,8 | 109,9 | 119,1 | 108,4 |
Maggio | 110,1 | 108,6 | 102,4 | 101,1 | 107,9 | 107,3 |
Giugno | 93,2 | 102,6 | 106,8 | 105,7 | 123,7 | 106,6 |
Luglio | 100,9 | 100,5 | 106,5 | 110,8 | 110,0 | 105,1 |
Agosto | 78,2 | 74,3 | 75,4 | 89,9 | 100,7 | 84,6 |
Settembre | 98,4 | 98,7 | 94,2 | 102,3 | 111,0 | 101,9 |
Ottobre | 102,0 | 108,0 | 110,7 | 106,8 | 127,4 | 111,8 |
Novembre | 108,7 | 115,4 | 109,5 | 101,8 | 114,5 | 111,0 |
Dicembre | 146,7 | 146,0 | 137,0 | 150,0 | 171,1 | 152,5 |
2005 | 6,7 | 7,1 | 9,2 | 7,9 | 9,3 | 7,9 |
Gennaio | 80,7 | 85,0 | 110,1 | 94,5 | 111,2 | 95,0 |
Febbraio | 83,6 | 85,8 | 94,5 | 91,4 | 115,6 | 95,1 |
Marzo | 90,4 | 96,2 | 110,3 | 102,3 | 122,0 | 104,0 |
Aprile | 94,6 | 98,7 | 109,3 | 105,0 | 115,9 | 104,2 |
Maggio | 110,8 | 110,1 | 104,9 | 102,5 | 108,1 | 108,3 |
Giugno | 91,6 | 100,4 | 109,1 | 105,9 | 123,5 | 105,9 |
Luglio | 98,6 | 97,7 | 105,8 | 108,3 | 107,8 | 102,9 |
Agosto | 79,1 | 75,8 | 79,2 | 91,2 | 103,9 | 86,6 |
Settembre | 98,7 | 98,1 | 97,2 | 102,6 | 113,8 | 103,0 |
Ottobre | 102,4 | 109,7 | 116,0 | 108,3 | 128,7 | 113,4 |
Novembre | 109,4 | 116,1 | 113,0 | 102,5 | 118,4 | 112,9 |
Dicembre | 146,6 | 149,1 | 145,7 | 152,3 | 177,7 | 156,2 |
2006 | ||||||
Gennaio | 81,5 | 86,4 | 116,6 | 95,2 | 113,1 | 96,9 |
Febbraio | 83,3 | 85,6 | 99,1 | 91,5 | 119,5 | 96,5 |
Marzo | 87,9 | 93,7 | 109,8 | 100,3 | 120,5 | 102,1 |
Aprile | 95,9 | 100,9 | 113,1 | 106,3 | 120,7 | 107,0 |
Maggio | 111,9 | 111,3 | 107,1 | 104,2 | 110,3 | 109,9 |
Giugno | 91,6 | 101,1 | 110,4 | 107,5 | 126,8 | 107,3 |
Luglio | 98,3 | 98,2 | 107,3 | 110,5 | 110,3 | 104,0 |
Agosto | 80,1 | 76,7 | 80,1 | 93,5 | 107,1 | 88,3 |
Settembre | 99,6 | 99,5 | 99,5 | 105,4 | 116,7 | 104,9 |
Ottobre | 102,0 | 111,9 | 115,3 | 108,3 | 129,0 | 113,8 |
Novembre | 111,2 | 117,0 | 113,1 | 105,1 | 121,5 | 114,8 |
Dicembre | 148,5 | 148,7 | 146,5 | 154,0 | 179,9 | 157,6 |
2007 | ||||||
Gennaio | 81,2 | 86,9 | 116,7 | 96,6 | 112,3 | 96,9 |
Febbraio | 83,4 | 86,2 | 99,2 | 91,7 | 120,0 | 96,9 |