CONDIZIONI DI ACQUISTO CERATIZIT COMO S.P.A.
CONDIZIONI DI ACQUISTO CERATIZIT COMO S.P.A.
1. Generalità
1.1 Ai sensi delle presenti condizioni di acquisto il committente è CERATIZIT Como, IT-22040 Alserio, Italia (di seguito denominato: "COMMITTENTE").
1.2 Il CONTRATTO tra il COMMITTENTE e il fornitore (di seguito denominato: "CONTRATTO") si basa esclusivamente sulle condizioni di acquisto di seguito riportate, che sono parte integrante del CONTRATTO. Dette condizioni sono analogamente valide anche qualora oggetto del CONTRATTO sia la realizzazione di un‘ opera.
1.3 Valgono esclusivamente le presenti condizioni generali. Qualora il fornitore applicasse condizioni contrastanti, integrative e che si discostino dalle presenti, le stesse non verranno applicate, a meno che il COMMITTENTE non ne confermi espressamente e per iscritto la validità per il singolo caso. Queste condizioni generali di acquisto valgono anche qualora il COMMITTENTE accetti, senza riserva e consapevolmente, condizioni contrarie, divergenti dalle presenti o integrative, applicate dal fornitore.
1.4 Le presenti condizioni generali valgono anche per affari futuri, senza necessità di esplicito accordo nel singolo caso.
1.5 Tutta le corrispondenza commerciale e rilevante ai termini del CONTRATTO deve essere gestita con la divisione acquisti del COMMITTENTE, a meno che non sia diversamente sancito dalle presenti. Il numero d’ordine e i riferimenti devono essere indicati.
1.6 Eventuali accordi verbali devono essere confermati per iscritto.
2. Stipula del CONTRATTO
2.1 Nell’offerta e nella conferma d’ordine il fornitore si deve attenere precisamente alle direttive del COMMITTENTE. Eventuali variazioni devono essere comunicate tassativamente ed esclusivamente per iscritto. La fornitura comprende, oltre a quanto espressamente indicato nell’ordine, anche tutte le forniture e le prestazioni necessarie ad un regolare espletamento e per il funzionamento della merce ordinata. Tutte le forniture e le prestazioni devono rispettare nella loro attuazione lo stato della tecnica e le norme applicabili in vigore. Ogni CONTRATTO si deve basare su ordine scritto completo di numero d’ordine.
2.2 Progetti, disegni e utensili messi a disposizione dal COMMITTENTE o da lui ordinati e pagati non possono essere inoltrati a terzi o utilizzati per scopi diversi dall’oggetto del CONTRATTO senza previa autorizzazione scritta del COMMITTENTE. Non è altresì ammesso renderne noto il contenuto a parti terze. Gli stessi devono essere accuratamente custoditi e preservati da ladrocinio e utilizzo da parte di terzi. Il fornitore li dovrà rendere al COMMITTENTE non appena essi non siano più necessari agli scopi del CONTRATTO.
2.3 In caso di ordini a richiesta vige l’obbligo di accettazione solo a seguito espressa richiesta del COMMITTENTE. Ciò vale anche qualora l’oggetto della consegna sia già stato ultimato e pronto per la consegna. Il COMMITTENTE ha il diritto di cambiare le date di consegna, a meno che ciò non leda interessi importanti del fornitore.
2.4 Eventuali modifiche o integrazioni al CONTRATTO devono avvenire in forma scritta. Ciò vale anche in caso di un accordo sull’annullamento del requisito di forma scritta.
2.5 In caso di dubbio i prezzi indicati si intendono prezzi netti, xxxxxx xxxxxxx.
2.6 Qualora i prezzi non siano stati precedentemente concordati, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente indicati nella conferma d’ordine. In questo caso il COMMITTENTE si riserva il diritto di obiezione o recesso entro quattro (4) settimane, senza che il fornitore abbia diritto ad un risarcimento di qualsiasi natura.
3. Fornitura
3.1 I termini di consegna concordati devono essere tassativamente rispettati dal fornitore. Tuttavia, qualora il fornitore dovesse essere a conoscenza di un ritardo sui termini di consegna, lo stesso dovrà comunicare prontamente per iscritto la causa di tale ritardo e la tempistica dello stesso. Questa normativa non rappresenta rinuncia da parte del COMMITTENTE al diritto e alle pretese in caso di ritardata consegna.
3.2 La spedizione deve essere immediatamente comunicata al COMMITTENTE, con invio della documentazione in duplice copia e con indicazione del numero d’ordine e dei riferimenti. Consegne parziali devono essere in tal caso contrassegnate.
3.3 La spedizione verso il luogo indicato dal COMMITTENTE deve seguire il tragitto più veloce. Il COMMITTENTE non è tenuto ad accettare merce senza regolare documentazione di spedizione. Il fornitore sarà responsabile per eventuali conseguenze di errate indicazioni sui documenti di spedizione.
3.4 Qualora i costi di trasporto siano a carico del COMMITTENTE, il fornitore ha l’obbligo di scegliere il trasporto più economico. Inoltre il fornitore si dovrà tassativamente attenere alle indicazioni di trasporto fornite dal COMMITTENTE.
3.5 Il rischio viene trasferito al COMMITTENTE all’atto dell‘effettivo ricevimento dell’oggetto della consegna; oppure, in caso di macchinari o impianti o qualora oggetto del CONTRATTO sia una realizzazione d‘opera, all’atto del collaudo finale.
3.6 Il COMMITTENTE non è obbligato all’accettazione di forniture in contrassegno.
4. Pagamento
4.1 Le fatture devono corrispondere ai requisiti fiscali in termini di contenuto di una fattura e a quanto indicato nell’ordine. Le stesse non devono essere allegate alla spedizione ma devono essere indirizzate, con indicazione del numero d’ordine, all’ufficio contabilità finanziaria del COMMITTENTE. Xxxxxxx di pagamento dovuti alla non osservanza da parte del fornitore della suddetta disposizione non sono da imputare al COMMITTENTE.
4.2 Il pagamento delle fatture, salvo diversamente concordato, ha scadenza a 30 giorni con sconto 3 % o a 60 giorni netto.
4.3 I termini di pagamento decorrono sempre dal ricevimento della fattura redatta correttamente e completamente in conformità al paragrafo 4.1 e non dall‘avvenuta spedizione senza vizi.
4.4 Fatture parziali sono possibili solo previo accordo scritto con il COMMITTENTE e devono essere contrassegnate come tali.
4.5 E‘ ammesso il pagamento contro accettazione.
5. Conferimento di beni
5.1 Eventuali beni messi a disposizione dal COMMITTENTE restano di proprietà del COMMITTENTE.
5.2 Il fornitore è tenuto a custodire accuratamente e a titolo gratuito il bene messo a disposizione dal COMMITTENTE. In caso di eventuale perdita o danneggiamento il COMMITTENTE deve esserne prontamente informato.
5.3 In caso di lavorazione o unione con beni altrui il COMMITTENTE acquisisce la comproprietà dell’entità ottenuta per una quota pari al rapporto di valore tra il bene conferito e i beni altrui. Il fornitore in questo caso ne acquisisce la comproprietà e in quanto a ciò si impegna alla custodia a titolo gratuito.
6. Impedimenti alla prestazione
6.1 Eventuali vizi devono essere denunciati entro 2 settimane dalla loro scoperta. Il COMMITTENTE non è obbligato al controllo.
6.2 Qualora il fornitore venga meno alle richieste del COMMITTENTE circa l’adempimento del contratto o al diritto di adempimento successivo entro un tempo di riparazione da vizi limitato o qualora il fornitore si opponga all’ adempimento successivo, il COMMITTENTE ha diritto a eliminare da se il vizio, a farlo eliminare o a reperire l’oggetto della fornitura altrove addebitando i costi al fornitore. Il COMMITTENTE ha tale diritto anche in casi urgenti, in particolar modo per contrastare gravi rischi e per evitare danni maggiori. A tal proposito il fornitore è tenuto a mettere a disposizione del COMMITTENTE la documentazione (progetti, disegni etc.) e i dati necessari. In questo caso il COMMITTENTE è legittimato a trasmettere alla parte terza incaricata dell’adempimento o adempimento successivo tutte le informazioni e tutta la documentazione necessaria alla realizzazione più rapida possibile di un oggetto della consegna privo di vizi. Un accordo di segretezza diverso raggiunto prima o dopo l’inclusione di queste condizioni di acquisto generali non vi trova opposizione.
6.3 All’assolvimento da parte del fornitore dell’obbligo all’adempimento
successivo, con la consegna della merce riparata o sostituita, si rinnova il termine di prescrizione.
7. Riservato dominio e cessione
7.1 Il COMMITTENTE riconosce solo il semplice riservato dominio. Si esclude un riservato dominio prolungato o esteso anche senza espressa obiezione del COMMITTENTE.
7.2 In caso di cessione del diritto del fornitore al di fuori dal presente CONTRATTO il COMMITTENTE riconosce un valore forfettario pari a € 35,00.
8. Patto di riservatezza
8.1 Il fornitore è obbligato alla riservatezza su tutti i dati e informazioni non palesi (siano essi di natura commerciale o tecnica), dei quali possa venire a conoscenza attraverso questo rapporto commerciale con il COMMITTENTE e a non trasmetterli a terze parti. Qualora, al fine dell’espletamento del CONTRATTO, si renda necessario al fornitore ricorrere a eventuali subfornitori o altri terzisti, gli stessi sono obbligati alla riservatezza dal fornitore.
8.2 Il fornitore può utilizzare il marchio dell’azienda COMMITTENTE o dei suoi prodotti a scopi pubblicitari o come referenza solo previo approvazione scritta del COMMITTENTE.
9. Protezione dei dati
9.1 Siamo lieti di informarLa in modo dettagliato sul trattamento dei Suoi dati personali, in particolare l’indirizzo, la persona di contatto, la funzione, i numeri di telefono.
9.2 Il trattamento dei Suoi dati è necessario per l’adempimento di prestazioni contrattuali, in particolare
• l’esecuzione delle prestazioni del contratto
• il trattamento dei pagamenti
• la consegna dei prodotti e servizi ordinati secondo i termini del contratto
• la trasmissione dei dati relativi agli indirizzi alle imprese di logistica per la consegna delle merci.
9.3 Trattiamo i Suoi dati solo per il tempo necessario al completamento dei servizi contrattuali e mentre è necessaria un’interazione con il cliente. Rispettiamo i periodi di conservazione e di trattenimento. Se non ha obiezioni, utilizzeremo i dati per lo svolgimento e il proseguimento delle nostre relazioni d’affari nell’interesse reciproco. Se desidera che i Suoi dati vengano cancellati, adotteremo immediatamente le misure necessarie, a condizione che non vi siano requisiti di legge che ostacolino le nostre procedure.
9.4 Ha diritto a:
• informazioni sul trattamento dei dati
• la correzione o la cancellazione dei dati
• la limitazione del trattamento (è possibile solo il backup)
• l’opposizione al trattamento dei dati
• la trasmissibilità dei dati
• la revoca del contratto con effetto per il futuro
• la presentazione di una denuncia alle autorità di controllo della protezione dei dati. Queste sono le autorità del Suo domicilio / residenza principale che sono competenti.
Inoltre, ha il diritto di ricevere una conferma in merito al trattamento dei Suoi dati personali per quanto riguarda
• le finalità di utilizzo
• le categorie di dati personali
• gli scopi scientifici, statistici e di ricerca.
In caso di domande, si prega di contattare con fiducia il nostro responsabile della protezione dei dati:
Dr Xxxxxxx Xxxxxxxxx, CERATIZIT SA, 000, xxxxx xx Xxxxxx, X-0000 Xxxxx, Xxxxxxxxxx, x000 00 00 00 0.
10. Benestare
10.1 Il fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi e normative rilevanti dell’ordinamento giuridico in vigore, con particolare riferimento a lotta alla corruzione, cartelli e diritto alla libera concorrenza, ambiente, salute, sicurezza e diritti fondamentali dei lavoratori, eque linee guida sul lavoro, così come divieto del lavoro minorile e lavoro forzato. Il fornitore accetta la verifica di quanto sopra, qualora il COMMITTENTE o i suoi clienti dovessero esigerne il controllo sulla base di ragionevoli considerazioni.
10.2 Il fornitore deve rispettare le pertinenti normative giuridiche locali, nazionali e internazionali in riferimento a importazione ed esportazione di tutte le merci fornite per il presente CONTRATTO.
10.3 In caso di infrazione colposa degli obblighi da parte del fornitore, il COMMITTENTE è legittimato, fermo restando ulteriori rivendicazioni conformi alle normative giuridiche in vigore, alla rescissione dal CONTRATTO.
11. Disposizioni finali
11.1 Il presente CONTRATTO si conforma al Diritto italiano, ad esclusione delle disposizioni in materia di compravendita internazionale previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite e dalle Norme di Conflitto.
11.2 Il foro competente ha sede esclusivo nel paese del COMMITTENTE. Il COMMITTENTE ha tuttavia facoltà di citare il fornitore anche presso il foro della sua sede.
11.3 Qualora una o più normative delle presenti condizioni generali di acquisto o del CONTRATTO dovessero essere o divenire totalmente o parzialmente illecite o invalide o qualora le presenti condizioni generali di acquisto o del CONTRATTO dovessero presentare delle lacune, l’efficacia e la validità giuridica delle normative restanti resta inalterata. Invece delle normative illecite o invalide è da considerarsi come convenuta una normativa efficace, che possa volontariamente accomunare gli interessi economici del COMMITTENTE e del fornitore. Lo stesso vale in caso di lacuna.
11.4 Orario di scarico da Lunedì a Venerdì, dalle ore 8.00 fino alle ore 15.00.
11.5 In caso di lavori sul suo aziendale del COMMITTENTE, il fornitore deve obbligatoriamente rispettare il regolamento interno.
11.6 Visite presso il COMMITTENTE possono essere effettuate esclusivamente previo accordo con i responsabili della divisione acquisti del COMMITTENTE.