CONTRATTO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali |
CENTRALE UNICA ACQUISTI |
ALLEGATO 5 al Disciplinare di Gara SCHEMA DI CONTRATTO Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento del “Servizio di incasso mediante M.AV. di contributi ed oneri rivenienti da prestazioni di Lavoro domestico, Versamenti Volontari, Riscatto dei corsi di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati, Ricongiunzione dei periodi assicurativi, Rendite vitalizie, Recupero da prestazioni indebite, Contributi al Fondo Previdenza Clero” |
Via Xxxx il Grande, 21 – 00000 Xxxx tel. x000000000000 - fax x000000000000 C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 |
CONTRATTO
per l’affidamento del “Servizio di incasso mediante M.AV. di contributi ed oneri rivenienti da prestazioni di Lavoro domestico, Versamenti Volontari, Riscatto dei corsi di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati, Ricongiunzione dei periodi assicurativi, Rendite vitalizie, Recupero da prestazioni indebite, Contributi al Fondo Previdenza Clero”
tra
L’INPS – ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587,
Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, alla via Xxxx il Grande n. 21, c.a.p. 00144, nella persona del Dott. […], nato a […] il […], in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell’Istituto;
(indicato anche nel prosieguo come lo “Istituto”)
e
[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […]
(indicato anche nel prosieguo come “Appaltatore”)
(di seguito collettivamente indicati come le “Parti”)
L’anno duemiladieci, il giorno […] del mese di […], presso i locali della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS in Roma, siti in via Xxxx il Grande n. 21, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo.
Premesso che
a) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha avviato una procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento del “Servizio di incasso mediante M.AV. di contributi ed oneri rivenienti da prestazioni di Lavoro domestico, Versamenti Volontari, Riscatto dei corsi di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati, Ricongiunzione dei periodi assicurativi, Rendite vitalizie, Recupero da prestazioni indebite, Contributi al Fondo Previdenza Clero” (da qui in poi, il “Servizio”), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di Gara e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
b) il Bando di Gara è stato spedito alla Commissione in data […], pubblicato sulla G.U.C.E. in data […], sulla G.U.R.I. n. […] del […], sul sito internet xxx.xxxx.xx in data […], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data […], trasmesso all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in data […], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto su due quotidiani a rilevanza nazionale […] e […], rispettivamente in data […] e in data […], nonché su due ulteriori quotidiani […] e […], rispettivamente in data […] e […], secondo quanto previsto dall’art. 66 del D.Lgs. 163/06;
c) gli altri documenti di gara sono stati trasmessi per via elettronica alla Commissione e messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet xxx.xxxx.xx;
d) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto l’aggiudicazione definitiva dell’Appalto in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha indicato il prezzo più basso in sede di gara;
e) l’Appaltatore ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ed alle altre norme rilevanti in tema, e dei requisiti speciali previsti dal Decreto medesimo, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
f) a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di euro […], l’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
g) le Parti, con il presente contratto (di seguito il “Contratto”), intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 (Definizioni)
Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:
“Affidatario”, “Aggiudicatario” o “Appaltatore”: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione e successiva stipula del Contratto, sarà affidata l’esecuzione del servizio oggetto della gara;
“Capitolato Tecnico”: il documento nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche delle prestazioni da acquisire in capo all’Amministrazione e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
“Contabilità speciale”: la contabilità speciale, intestata all’Istituto, presso la quale confluiscono gli incassi;
“Contratto”: il presente documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti;
“Contributi al Fondo Previdenza Clero”: i versamenti al “Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica”, effettuati dai relativi iscritti, come previsto dalla Legge 22 dicembre 1973, n. 903;
“Contributi e oneri Lavoratori Domestici”: contributi ed oneri ai fini del riconoscimento del diritto alle forme di tutela previdenziale ed assistenziale dei lavoratori domestici, ai sensi della Legge n. 339 del 2 aprile 1958 e del D.P.R. n. 1403 del 31 dicembre 1971;
“M.AV.”: lo strumento di riscossione “Mediante Avviso” di natura standardizzata, regolato in fase di incasso da una procedura interbancaria di natura parimenti standardizzata e condivisa tra gli operatori del relativo mercato;
“Offerta economica”: la dichiarazione di offerta economica al ribasso, formulata in sede di gara dall’Aggiudicatario;
“Stazione Appaltante”: l’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quale soggetto che affida il servizio oggetto della presente procedura al terzo individuato mediante la presente procedura;
“Versamenti Volontari”: la contribuzione, sostitutiva di quella obbligatoria, necessaria per raggiungere il minimo contributivo ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione o per aumentarne l’importo, ai sensi del D.Lgs. n. 184 del 30 aprile 1997 e della normativa regolamentare applicabile;
“Riscatti”: gli oneri derivanti dall’esercizio della facoltà di riscatto di corsi di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati, ai sensi del D.Lgs. n. 184 del 30 aprile 1997 e della normativa regolamentare applicabile;
“Ricongiunzioni”: gli oneri dovuti per l'unificazione, presso l’INPS, di periodi assicurativi maturati in differenti settori lavorativi, come previsto dalla legge n. 29 del 7 febbraio 1979, dalla legge n. 45 del 5 marzo 1990 e dalla normativa regolamentare applicabile;
“Rendite Vitalizie”: i versamenti di un importo pari alla pensione o ad una quota di pensione in caso di omissione contributiva totale o parziale, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962 e della normativa regolamentare applicabile;
“Recupero da prestazioni indebite”: gli indebiti pensionistici successivi al 1° gennaio 2001 che, a seguito dell’applicazione dell’articolo 13 della legge n. 412/91, risultano ripetibili da parte dell’Istituto al ricorrere dei presupposti previsti nello stesso articolo;
“Servizio” o “Servizi”: in generale, il servizio di incasso mediante M.AV. di contributi rivenienti da contributi e oneri Lavoratori domestici, Versamenti volontari, Riscatti, Ricongiunzioni, Rendite vitalizie, Recupero da prestazioni indebite e Contributi al Fondo Previdenza Clero;
“Periodo di Affiancamento”: il periodo di tempo, non superiore a 3 (tre) mesi, durante il quale l’INPS e l’Appaltatore, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5 del Capitolato Tecnico, svolgeranno congiuntamente le seguenti attività:
a) sviluppo e/o adeguamento iniziale dei canali informatici per lo scambio dei dati;
b) attività di testing sul funzionamento dei nuovi sistemi predisposti.
Art. 2
(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
All. 1 - Capitolato Tecnico e relativo allegato;
All. 2 - Offerta Economica;
All. 3 – Elenco Istituti di Credito;
2. I suddetti allegati vengono materialmente allegati al presente Contratto e siglati dalle Parti in ogni loro foglio.
3. Le disposizioni del Capitolato Tecnico prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.
Art. 3
(Oggetto del Contratto)
1. L’Istituto affida all’Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del Servizio di incasso mediante M.AV. dei contributi ed oneri rivenienti da:
Contributi e oneri Lavoratori Domestici;
Versamenti Volontari;
Riscatto dei corsi di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati;
Ricongiunzione dei periodi assicurativi;
Rendite vitalizie;
Recupero da prestazioni indebite;
Contributi al Fondo Previdenza Clero.
2. Le caratteristiche tecniche del Servizio e le ulteriori disposizioni negoziali intercorrenti tra le Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico allegato al presente Contratto.
Art. 4
(Durata e decorrenza del Contratto)
1. Il presente Contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha una durata di 39 (trentanove) mesi, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
2. Nel xxxxx xxx xxxxx 0 (xxx) mesi di validità contrattuale, si svolgerà un Periodo di Affiancamento tra Stazione Appaltante e Appaltatore, durante il quale troveranno esecuzione le seguenti attività di start up:
lo sviluppo e/o l’adeguamento iniziale dei canali informatici per lo scambio dei dati;
le attività di testing sul funzionamento dei nuovi sistemi predisposti.
3. La fase operativa del Servizio subentrerà a decorrere dal quarto mese.
4. Sarà facoltà della Stazione Appaltante affidare all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 57, 5° comma, lettera b) del D.Lgs. 163/06, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con il presente contratto per un ulteriore periodo di due anni. In tal caso, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, funzionale alla ripetizione, verrà avviata entro il triennio dalla data di stipulazione del Contratto.
5. L’Appaltatore sarà comunque tenuto a somministrare il Servizio sino all’effettivo subentro del nuovo affidatario, nelle more della relativa procedura selettiva, alle stesse condizioni tecniche ed economiche di cui al presente Contratto.
Art. 5
(Modalità generali di esecuzione delle prestazioni)
1. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell’Istituto e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nelle migliori prassi commerciali.
2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti facenti parte integrante del presente contratto. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi allo svolgimento del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse a tal fine necessaria, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano quindi a carico dell’Appaltatore i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e tecnologici, nonché le spese per gli eventuali interventi di manutenzione correttiva necessari a garantirla corretta esecuzione della prestazione.
5. L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità del Servizio alle previsioni del presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) nell’adempimento delle proprie prestazioni, osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante;
d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
6. L’Appaltatore prende atto ed accetta che il Servizio oggetto del presente Xxxxxxxxx dovrà essere prestato con continuità, assumendo esclusiva responsabilità dei danni di qualunque
natura arrecati a terzi nel corso della durata contrattuale, e manlevando e tenendo indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese di terzi.
Art. 6
(Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. Il valore del presente Contratto è pari ad euro […] ([…]/[…]), Iva esente, quale importo di aggiudicazione del Servizio.
2. I quantitativi del Servizio potranno subire un incremento nei limiti del quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 11 del r.d. n. 2440 del 18 novembre 1923.
3. In ogni caso, stante il carattere inedito della modalità di riscossione dei predetti contributi a mezzo MA.V, e dunque l’impossibilità di prevedere a priori quanti soggetti aderiranno effettivamente al Servizio, l’Appaltatore nulla avrà a pretendere verso la Stazione Appaltante qualora i volumi di transazione dovessero attestarsi su quantitativi anche sensibilmente inferiori rispetto a quelli stimati.
4. I corrispettivi unitari del Servizio corrispondono a quelli stabiliti in corso di procedura di affidamento, sulla base delle risultanze dell’Offerta Economica di cui all’Allegato 2.
5. Il Servizio sarà quindi remunerato sulla scorta degli effettivi fabbisogni di acquisizione della Stazione Appaltante, e in base al seguente prezzo unitario per transazione (la “Commissione”):
Euro [■] ([…]/[…]), IVA esente.
6. Durante il Periodo di Affiancamento, pari ai primi tre mesi di validità contrattuale, non sarà corrisposta all’Appaltatore alcuna Commissione.
7. Le Commissioni si riferiscono all'esecuzione del Servizio a perfetta regola d'arte e nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, e devono intendersi onnicomprensive di ogni spesa inerente al Servizio affidato. Alcun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Servizio.
8. All’Appaltatore non sarà attribuita alcuna commissione aggiuntiva per la gestione degli insoluti e degli scarti.
9. L’Appaltatore provvederà ad emettere fatturazione entro il 10° (decimo) giorno bancabile del mese successivo a quello di competenza.
10. Le fatture:
dovranno essere trasmesse alla Stazione Appaltante a mezzo posta, in originale;
dovranno esporre il dettaglio analitico della natura dei singoli servizi prestati, delle quantità erogate (in termini di transazioni effettuate) e del prezzo complessivo per tipologia di servizio;
dovranno comunque contenere ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro valori economici di composizione.
11. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine al fatturato.
12. Ove corredate dei documenti di cui sopra, il pagamento delle fatture avverrà, presso i recapiti bancari indicati dall’Appaltatore, nei termini concordati anche in deroga al D.Lgs. 231/02, ricorrendone i presupposti, previa:
verifica ed approvazione della rendicontazione sui flussi di pagamento prevista dall’allegato “A” al Capitolato Tecnico;
verifica del D.U.R.C. del Fornitore e degli eventuali subappaltatori in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, in base ad accertamenti svolti dalla Stazione Appaltante;
verifica della regolarità del Fornitore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione.
13. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, la Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
14. La Stazione Appaltante potrà compensare, anche ai sensi dell’articolo 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare alla Stazione Appaltante a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel presente Contratto.
Art. 7
(Revisione del corrispettivo)
1. In conformità al disposto dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, si provvederà alla revisione periodica del corrispettivi indicati all’articolo che precede.
2. Dietro apposita istanza dell’Appaltatore, all’esito di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Contratto, la revisione verrà operata annualmente sulla scorta dei dati di cui all’art. 7, comma 4°, lettera c) e comma 5° del medesimo articolo del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 o, in difetto, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
3. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, l’Appaltatore sarà tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
4. L’Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o a compensi addizionali,
oltre quelli sopra previsti.
Art. 8 (Penali)
1. Fatta salva la responsabilità da inadempimento del Fornitore e il risarcimento del maggior danno verso la Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 1382 c.c., il Fornitore stesso sarà tenuto a corrispondere all’Istituto una penale, nelle seguenti fattispecie di inadempimento:
per ogni giorno lavorativo di mancato avvio del periodo di Affiancamento una penalità pari a € 1.000,00 (Euro Mille/00);
per ogni giorno lavorativo di mancata attivazione a regime del servizio, all’esito del Periodo di Affiancamento, una penalità pari a € 1.000,00 (Euro Mille/00);
in caso di ritardo rispetto alle scadenze di rendicontazione giornaliera e periodica definite secondo quanto indicato al capitolo 4 (“Tracciati e flussi di rendicontazione”) dell’allegato “A” al Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale, per ciascun giorno di ritardo, pari € 500,00 (Euro Cinquecento/00);
in caso di mancato rispetto del requisito di cui al punto 1 dell’articolo “Requisiti minimi di sicurezza e continuità del servizio” dell’allegato “A” al Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale, per ogni ora di mancata disponibilità della connessione, pari a € 500,00 (Euro Cinquecento/00);
in caso di ritardo nel ripristino del servizio rispetto alle tempistiche definite al punto 2 dell’articolo “Requisiti minimi di sicurezza e continuità del servizio” dell’allegato al Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale, per ogni ora di ritardo, pari a € 500,00 (Euro Cinquecento/00).
2. Ferma restando l’applicazione delle penali qui previste, l’Istituto si riserva di richiedere il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., nonché - in caso di molteplicità e/o reiterazione e/o persistenza delle violazioni - di ottenere la risoluzione del presente contratto ex art. 1456 cod. civ.
3. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 9 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
4. Secondo i principi generali, l’applicazione delle penali avverrà solo qualora il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
5. L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 11, alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, oltre IVA.
6. L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. La penale potrà essere conseguita dalla Stazione Appaltante anche mediante escussione della garanzia definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
8. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 9
(Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria)
1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. In caso di grave inadempimento, fatte salve le altre ipotesi di risoluzione espressa previste dal successivo art. 11, la Stazione Appaltante formulerà contestazione scritta diretta all’Appaltatore circa i fatti costituenti inadempimento contrattuale, intimandone la cessazione nel termine di 10 (dieci) giorni. In difetto di regolarizzazione entro il predetto termine, il Contratto potrà essere risolto secondo quanto previsto all’art. 11 previa dichiarazione dell’Istituto di volersi avvalere della risoluzione.
4. Salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte dall’Istituto o da terzi da essa incaricati, l’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
5. Quando, per l’effetto di forza maggiore, l’Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto, il medesimo ne darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore. Le Parti, all’esito della comunicazione, dovranno adoperarsi in buona fede al fine dell’adozione di tutte le misure necessarie per far fronte alla forza maggiore.
6. Il termine “forza maggiore” quivi utilizzato sta ad indicare, in via esemplificativa e non esaustiva, i terremoti, la guerra, il sabotaggio, la rivolta, l’insurrezione, i tumulti civili, le emergenze nazionali (sia in fatto che in diritto), ad esclusione di atti derivanti da decisioni economiche, societarie o governative, nazionali o locali (svalutazione, previsioni erronee, e
decisioni equivalenti) e di qualunque altra circostanza che sia sotto il ragionevole potere di controllo delle Parti.
7. Nel caso in cui la forza maggiore si protragga per un periodo superiore a tre (3) mesi, le Parti convengono di negoziare in buona fede una temporanea revisione del Contratto. Qualora la forza maggiore si protraesse per un periodo superiore a sei (6) mesi, il presente Contratto potrà essere risolto immediatamente, ai sensi del successivo art. 11.
8. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Stazione Appaltante medesima per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
9. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato alla Stazione Appaltante una garanzia ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 dell’importo di Euro […], rilasciata da […] in data […], ed avente scadenza al […].
10. La Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante stessa.
11. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 3° dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
Art. 10 (Recesso)
1. La Stazione Appaltante potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, previo pagamento dell’importo dei Servizi svolti, e anche in deroga al disposto dell’art. 1671 c.c.
2. La comunicazione di recesso dovrà essere notificata all’Appaltatore in forma scritta, con preavviso di almeno venti giorni rispetto agli effetti del recesso.
Art. 11
(Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Contratto si risolverà nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità
generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
d) revoca o cessazione, in capo all’Appaltatore, per qualsiasi motivo, dell’autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del Contratto;
e) subappalto non autorizzato, o cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
f) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla Stazione Appaltante.
g) protrazione della forza maggiore per periodi superiori a 6 (sei) mesi.
h) inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un ammontare complessivo superiore alla soglia del 10% dell'importo totale del contratto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili all’Appaltatore, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà in danno dell’Appaltatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Amministrazione.
4. Qualora l’Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario, ai sensi di quanto previsto dal comma 9° dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 è fatto divieto al medesimo di modificare la propria composizione, fatti salvi i casi previsti dai commi 18° e 19° del predetto art. 37.
5. In caso di violazione del predetto divieto, così come nel caso di scioglimento del raggruppamento o del consorzio in via anticipata rispetto all’esecuzione degli obblighi contrattuali, il presente contratto diverrà nullo, ai sensi e per gli effetti del comma 10° dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06.
6. Nei casi di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante provvederà ai sensi di quanto previsto dal comma 3° del presente articolo.
Art. 12
(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell’esecuzione del contratto, si precisa che:
titolare del trattamento è l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS. Incaricato del trattamento è il Dott. […], responsabile del Trattamento sarà l’Appaltatore;
il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore acconsente al trattamento dei propri dati personali.
3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L’Appaltatore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell’esecuzione del proprio incarico.
5. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione della prestazione potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità della Stazione Appaltante o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
6. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, dipendenti e consulenti dei subappaltatori.
Art. 13
(Lavoro e sicurezza)
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva attualmente, ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni ed infortuni, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
3. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
4. L’Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare la normativa in tema di sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
5. L’Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06:
prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui all’art. 131 del medesimo Decreto, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori;
ai fini del pagamento di ogni stato di avanzamento o dello stato finale, la Stazione Appaltante verificherà il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo sia all’Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori, e potrà sospendere i pagamenti verso l’Appaltatore nel caso di accertate inadempienze. In caso di pendenze contributive verso l’INPS, per il caso di mancata regolarizzazione l’Istituto potrà
trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle Commissioni da corrispondersi all’Appaltatore.
7. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge
n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
8. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiedere l’estromissione dell’Istituto stesso ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
9. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
10. L’Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
11. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l’Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l’Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
12. In caso di mancata regolarizzazione, l’Istituto tratterrà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
13. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5° dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08:
(i) i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro […], in conformità a quanto indicato dall’Appaltatore nella propria Offerta Economica;
(ii) i costi da interferenza relativi alla sicurezza ammontano a Euro 0,00 (Euro zero/00), trattandosi di un servizio per il quale non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione Appaltante.
Art. 14
(Divieto di cessione del contratto, subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall’Appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all’art. 116 del predetto Decreto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l’Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del 30 (trenta) per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione dell’Istituto ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell’operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Contratto.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che, all’atto dell’offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all’atto delle medesime, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Contratto che intende subappaltare;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Istituto, l’Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del predetto decreto e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico - professionale del subappaltatore di cui all’articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche od integrazioni.
Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. L’Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
5. L’Istituto provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà.
6. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell’Appaltatore, sarà obbligo del medesimo Appaltatore trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante a favore di esso Appaltatore, del documento di pagamento debitamente quietanzato, relativo ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere i documenti quietanzati del subappaltatore entro il termine predetto, la Stazione Appaltante provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso l’affidatario medesimo.
7. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art.15
(Normativa in tema di contratti pubblici)
1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
2. L’Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. L’Appaltatore prende atto che l’Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al
medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
4. L’Appaltatore è reso altresì edotto che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 16
(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)
1. Quali soggetti responsabili dell’esecuzione del Contratto vengono individuati il Dott. [■], nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione, ed il Dott. [■], per l’Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e- mail ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […]
e-mail […]
per l’Istituto
INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale Xxx Xxxx xx Xxxxxx, 00, 00000 - Xxxx
Alla c.a. del Dott. [■]
e-mail [■]
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mani, mediante telefax o mediante il servizio postale. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento.
Art. 17 (Spese)
1. Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.
Art. 18 (Foro competente)
1. Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 19 (Varie)
1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia degli atti in questione nel loro complesso.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
Letto, confermato e sottoscritto. Roma,
L’APPALTATORE L’ISTITUTO
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 5 (Modalità generali di esecuzione delle prestazioni), Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 7 (Revisione del corrispettivo), Art. 8 (Penali), Art. 9 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria), Art. 10 (Recesso), Art. 11 (Clausole risolutive espresse), Art. 12 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 13 (Lavoro e sicurezza), Art. 14 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore), Art. 15 (Normativa in tema di contratti pubblici), Art. 17 (Spese) Art. 18 (Foro competente), Art. 19 (Varie).
Roma, L’APPALTATORE