EMERGENZA CORONAVIRUS 2020
EMERGENZA CORONAVIRUS 2020
Accordo per l'applicazione nella Regione Veneto del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID – 19” sottoscritto il 14 marzo 2020 dalla Regione del Veneto e dalle Parti sociali
ELABORATO INFORMATIVO
Con riferimento ai protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro non sanitari.
Revisione 1. Data 23 marzo 2020 - Revisione 2. Data 17 aprile 2020.- - Revisione 3. Data 21 aprile 2020.
Destinatari: RSLT, RSPP, tecnici ed esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro Il presente elaborato è soggetto a variazioni sulla base dell’evolversi degli scenari e delle disposizioni da parte delle Autorità competenti.
A cura di:
□ COBIS Comitato Paritetico Regionale Bilaterale per la Sicurezza delle aziende artigiane del Veneto Xxx X.xxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxxx Web: xxx.xxxxx.xx e-mail: xxxx@xxxxx.xx
□ CPR Comitato Paritetico Regionale per la sicurezza in edilizia del Veneto
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxxx Web: xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx e-mail: xxxx@xxx.xx
□ Head Up Spin Off dell’Università Ca’ Foscari Venezia
Xxx Xxxxxx 000 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxx Presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica Web: xxx.xxxxxx.xx - e mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx
Direzione Scientifica
□ Xxxxxxxx Xxxxxxx – Direttore Master Scienza e Tecnica della Prevenzione e della Sicurezza Università Ca’ Foscari Venezia
SOMMARIO
PARTE PRIMA – INTRODUZIONE E MISURE DI CARATTERE GENERALE 4
1.1. Premessa 5
1.2. IL VIRUS 5
1.3. LE FONTI DI CONTAGIO 6
1.4. Concetto di distanza di sicurezza: “droplet” 6
1.5. Rapidità della diffusione 7
1.6. Sintomi 7
1.7. Patologie respiratorie 7
1.8. Terapie farmacologiche e vaccini 8
1.9. Contatto stretto ad alto rischio di esposizione 8
1.10. Misure igienico-sanitarie 9
1.11. DPCM 10 APRILE 2020 9
1.12. ATTIVITÀ PERMESSE DPCM 10 APRILE 2020 13
1.13. MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI DPCM 10 APRILE 2020 20
1.14. Persone in quarantena e misure di isolamento fiduciario 20
1.15. Sanzioni e controlli 21
1.16. Comportamento autoresponsabile 22
1.17. Chi contattare 23
PARTE SECONDA – LINEE GUIDA PER IL PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO 24
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NON SANITARIE 24
2 1. Accordo per l’applicazione nella Regione Veneto del Protocollo sottoscritto a Roma il 14.03.2020. 24
2.2. Obiettivi del Protocollo nazionale 25
2.3. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E IL PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO. 25
2.4. Punti di riferimento indicati dal Protocollo 26
2.5. Aspetti normativi: attività di produzione non soggette a provvedimenti sospensivi e non sanitarie 27
2.6. Principi fondamentali di sicurezza anti-contagio 27
2.7. Provvedimenti aziendali di carattere generale 28
2.8. Organizzazione aziendale anti-contagio 30
2.9. Misure organizzative specifiche 31
2.10. Gestione spazi comuni 31
2.11. Azioni di informazione 32
2.12. Modalità di ingresso in azienda 33
2.13. Modalità di accesso dei fornitori esterni 34
2.14. Misure tecniche: alcuni suggerimenti 35
2.15. Pulizia e sanificazione in azienda 35
2.16. Disinfettare le superfici 36
2.17. Precauzioni igieniche personali 37
2.18. Lavarsi le mani 37
2.19. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI MEDICI (MASCHERINE) 38
2.20. Eventi e formazione 38
2.21. Sorveglianza sanitaria e medico competente 39
2.22. Gestione di una persona sintomatica in azienda 40
2.23. Azioni di supervisione e controllo 41
2.24. Attività di vigilanza 41
PARTE TERZA – LINEE GUIDA PER IL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA 42
3.1. Autotrasporto merci 42
PARTE QUARTA – APPROFONDIMENTI TEMATICI 43
4.1. Lavaggio delle mani 43
4.2. Produzione soluzione idroalcolica per le mani 43
4.3. Efficacia delle azioni d’informazione 44
4.4. Raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per i familiari che li assistono 45
4.5. Pulizia e sanificazione nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali 46
4.6. Tipologie delle mascherine 48
4.7. Disposizioni emergenziali relative a mascherine chirurgiche e dispostivi di protezione individuale delle vie respiratorie 50
4.8. Istruzione operativa per indossare la mascherina chirurgica 51
4.9. Istruzione operativa per indossare i facciali filtranti 52
PARTE QUINTA – RIFERIMENTI NORMATIVI E FONTI UFFICIALI CONSULTATE 54
5.1. Riferimenti legislativi 54
5.2. Riferimenti documentali 56
5.3. SITI ISTITUZIONALI DI RIFERIMENTO 56
PARTE PRIMA – INTRODUZIONE E MISURE DI CARATTERE GENERALE
Lettera aperta alle imprese e ai lavoratori.
L’emergenza Coronavirus sta entrando con una velocità inimmaginabile nella nostra quotidianità. Quello che fino a ieri sembrava lontano oggi è fin troppo tangibile.
Per la gestione di un'emergenza di questa tipologia è necessaria la collaborazione attiva di tutti. Oggi, come non mai, è necessario adottare comportamenti corretti, consapevoli e responsabili.
Comportamenti che servono a garantire la salute propria e degli altri in quanto siamo tutti più che mai dipendenti l’uno dall’altro e questo non possiamo che farlo insieme.
È nostra volontà valorizzare il Protocollo nazionale, darne la massima diffusione e informazione e supportare le imprese e i lavoratori per la sua concreta ed immediata applicazione.
Questo in linea con gli impegni assunti nell’ambito dell’Accordo per l'applicazione nella Regione Veneto del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID - 19'" sottoscritto il 14 marzo 2020 dalla Regione del Veneto e dalle Parti sociali.
Intendiamo quindi sostenere il mondo dell’Artigianato Veneto in uno sforzo collettivo a tutela della salute riflettendo in questo un indubbio vantaggio sociale quanto mai importante in questa fase di emergenza.
In questo senso verranno promosse azioni di studio e divulgazione di buone prassi, procedure e istruzioni che siano in grado di promuovere efficaci misure anti-contagio nelle aziende.
Il nostro massimo impegno si esprime per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli imprenditori artigiani che in questo momento stanno sostenendo con il loro lavoro il nostro Paese garantendo i servizi essenziali.
Il nostro GRAZIE è rivolto a tutti quelli che sono impegnati in questa emergenza con professionalità, serietà, competenza e spirito di servizio e sono tanti e a tutti livelli. Dobbiamo ricordare che sono loro i soggetti che oggi sono sottoposti a un lavoro durissimo e stressante. Siamo convinti che dobbiamo sostenere il loro lavoro con un comportamento serio e responsabile da parte nostra.
Infine il nostro pensiero va alle persone e alle famiglie che sono state colpite da questa emergenza e alle quali intendiamo manifestare la nostra solidarietà, il nostro affetto e la nostra vicinanza.
Venezia, 23 marzo 2020
XXXXX, i Coordinatori Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx CPR, i Coordinatori Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Head Up, Il Presidente Xxxxxxx Xxxxxx e il Direttore Scientifico Xxxxxxxx Xxxxxxx
1.1. Premessa
Questo elaborato ha carattere esclusivamente informativo ed indicativo e non si ritiene esaustivo delle informazioni in materia. È destinato a tecnici ed esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in quanto in possesso delle conoscenze e delle competenze per poterlo valutare e migliorare evidenziando anche possibili criticità delle quali ci scusiamo anzitempo (per segnalazioni in merito xxxxxxx@xxxxxx.xx).
I nostri principali riferimenti sono i tecnici delle associazioni che si occupano di prevenzione occupazionale, gli RLS/T, gli RSPP e tutte le persone che con un lavoro quotidiano di assistenza sono chiamati a supportare concretamente imprese e lavoratori nella ricerca delle misure necessarie da adottare per il contrasto del contagio.
Sono attualmente allo studio e sono di imminente pubblicazione anche schede operative e materiale informativo specifico per i settori dell’artigianato che attualmente mantengono la loro capacità produttiva in quanto vengono ricompresi tra i servizi essenziali.
Le indicazioni riportate sono riferibili esclusivamente alla data di emissione dell’elaborato e si considerano sempre in subordine alle disposizioni che verranno emanate dalle Autorità competenti sulla base dell’evoluzione dell’emerga in atto.
È quindi necessario che vi sia la piena consapevolezza di seguire costantemente gli aggiornamenti normativi in materia tramite le fonti ufficiali.
Queste indicazioni sono riferibili ad attività lavorative in genere e non al personale sanitario e di pronto intervento che sono invece soggetti a disposizioni specifiche ben più stringenti da osservare emanate dai rispettivi datori di lavoro e dalle Autorità di competenza.
Nel documento sono presenti parti di provvedimenti legislativi (DPCM e Circolari MS), di pubblicazioni del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, del Protocollo 14/03/2020 e delle Indicazioni Operative in materia della Regione del Veneto (Versione 07 del 14.03.2020).
1.2. Il virus
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili il Coronavirus è un virus che si diffonde con estrema rapidità e si trasmette prevalentemente da persona a persona per via aerea anche se è possibile una trasmissione tramite superfici di diversa natura.
Il nome ufficiale assegnato è SARS-CoV-2. (SARS - Sindrome Acuta Respiratoria Grave).
Il nome provvisorio utilizzato dalle autorità sanitarie internazionali è 2019-nCoV. La malattia respiratoria causata dal 2019-nCoV è stata chiamata COVID-19 (Corona Virus Disease).
1.3. Le fonti di contagio
Le fonti di contagio possono essere dirette cioè tramite aerosol (goccioline respiratorie – droplet) derivanti dalle vie respiratorie (contatto ravvicinato, a meno di due metri - a seconda dei casi - da una persona infetta) oppure per via indiretta tramite superfici sulle quali il virus può essere presente e ancora attivo e che può essere portato alle mucose tramite le mani (da qui la necessità di disinfettare le superfici e di lavarsi spesso le mani, di non portare le mani alla bocca, al naso e agli occhi).
È potenzialmente possibile, anche se in forma residuale rispetto alle precedenti (e da confermare scientificamente) la trasmissione per via aerea tramite aerosol che possono essere presenti nell’aria formati da particelle di dimensioni molto piccole. Considerazioni scientifiche a parte questa possibilità può diventare significativa negli ambienti al chiuso e per questo gli ambienti devono essere frequentemente arieggiati e massima attenzione va posta agli impianti di climatizzazione e ricambio d’aria in quanto potrebbero diffondere gli aerosol in questione.
Per questi impianti vanno previste opportune azioni atte ad evitare il ricircolo dell’aria, impedendo la veicolazione dell’aria tra locali e aeree diverse e garantendo un effettivo isolamento di ogni area anche isolando fisicamente bocchette e diffusori. Gli stessi impianti devono essere soggetti alla pulizia e disinfezione di canalizzazioni e filtri. Va opportunamente valutata l’installazione di sistemi e moduli di disinfezione e sanificazione dell’aria e l’eventuale adozione di filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air filte) se necessario.
1.4. Concetto di distanza di sicurezza: “droplet”
Al fine di concretizzare le azioni di stanziamento sociale Si introduce il concetto di “distanza di sicurezza” che viene già in gergo denominata “droplet”.
La trasmissione attraverso “droplet” (goccioline respiratorie) avviene quando le goccioline d’acqua contenenti microrganismi infettivi sono espulse a breve distanza (entro 2 metri circa) attraverso l’aria parlando, tossendo e starnutendo.
Le stesse goccioline possono anche infettare per contatto in quanto possono depositarsi sulle superfici e poi essere portate alle mucose tramite le mani (da qui la necessità di disinfettare le superfici e di lavarsi spesso le mani, di non portare le mani alla bocca, al naso e agli occhi).
La distanza alla quale possono arrivare queste goccioline dipende dalle modalità con le quali vengono espulse, dalla tipologia del luogo (al chiuso o all’aperto) dalla temperatura, dall’umidità, dalla ventilazione, ecc.
Convenzionalmente ed attualmente la distanza di sicurezza viene identificata in un metro che secondo le indicazioni fornite dovrebbe garantire una protezione adeguata dal rischio contagio anche se goccioline di piccolissimo diametro potrebbero percorrere distanze maggiori. Da evidenziare che per una efficace riduzione dell’esposizione debbano essere prese in considerazione distanze maggiori (almeno due metri) da attuare in tutti i casi ove è possibile sia negli ambienti di lavoro che negli ambienti di vita ed extra lavorativi compresa l’attività all’aria aperta.
Proprio per questo nei luoghi di lavoro, qualora possibile, aumentare la distanza a due metri al fine di meglio garantire le misure di sicurezza.
1.5. Rapidità della diffusione
Questioni scientifiche a parte - quali il numero di riproduzione di base R0 (R0 è un numero che quantifica quanti casi secondari sono attesi in seguito ad una singola infezione in una popolazione completamente suscettibile e quando è maggiore di 1 indica una epidemia) - concettualmente possiamo capire che la rapidità con la quale il virus si diffonde segue un andamento esponenziale.
La rapidità della diffusione è funzione delle modalità di contagio. Nel caso in esame il sistema fondamentale per la riduzione del fattore R0 è la riduzione degli incontri tra persone che si attua tramite l’isolamento domiciliare e il distanziamento sociale.
La rapidità di diffusione del contagio ha determinato dapprima un’epidemia che è partita dalla Cina, successivamente si è traferita nel sud est asiatico e in Europa e di seguito negli Stati Uniti. In seguito al coinvolgimento della maggior parte dei paesi del mondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di pandemia.
1.6. Sintomi
I sintomi, in una prima fase, assomigliano molto a quelli dell’influenza quali ad esempio febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari e difficoltà respiratorie (soprattutto queste possono evidenziare particolari criticità per la salute). Sono rilevati anche casi lievi e asintomatici. Purtroppo nelle situazioni più gravi possono insorgere complicazioni tali da portare a polmoniti che per alcune persone possono risultare fatali.
L’incubazione rappresenta il tempo di latenza del virus prima di evidenziare i primi segni clinici della malattia. Questo periodo è attualmente previsto da 1 a 14 giorni fino a nuove prove scientifiche in materia. Sono in corso di valutazione osservazioni che propendono per un aumento dei tempi relativi a questi aspetti.
1.7. Patologie respiratorie
Le copie del virus si moltiplicano, esplodono e infettano le cellule vicine. I primi sintomi spesso partono dalla gola con mal di gola e tosse secca. Poi il virus striscia progressivamente lungo i bronchi. Quando il virus raggiunge i polmoni, le loro mucose si infiammano. Ciò può danneggiare gli alveoli o le sacche polmonari che devono lavorare di più per svolgere la loro funzione di fornire ossigeno al sangue che circola in tutto il corpo e rimuovere l’anidride carbonica dal sangue. Il gonfiore e il flusso alterato di ossigeno possono far riempire quelle aree dei polmoni con liquido, pus e cellule morte causando polmonite. Proprio a causa di questa degenerazione alcuni pazienti accusano gravi problemi respiratori, tanto che devono essere ricoverati in terapia intensiva e ventilati. Nei casi peggiori, quando si verifica la sindrome da distress respiratorio acuto, i polmoni si riempiono a tal punto di fluido che nessun supporto respiratorio può aiutare il paziente, che non riesce più a respirare e muore.
1.8. Terapie farmacologiche e vaccini
Non esiste, ad oggi, un trattamento specifico per il COVID-19 e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Alcune terapie sono altamente innovative e sperimentali e vengono effettuate con un mix di farmaci già esistenti (antivirali, immunoglubuline, antinfiammatori, ecc.) che sono somministrati nei vari stadi del decorso della malattia. I prodotti medicinali di nuova sintesi sono ancora in fase di ricerca. Anche i vaccini sono attualmente in fase di studio nei migliori laboratori e centri di ricerca del mondo e saranno disponibili probabilmente entro 12-18 mesi.
1.9. Contatto stretto ad alto rischio di esposizione
Si riportano di seguito i criteri per inquadrare i contatti, evidenziando che il collegamento epidemiologico (considerando sia la diffusione globale, sia la diffusione locale) può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.
Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali)
□ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
□ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
□ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
□ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
□ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
□ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
1.10. Misure igienico-sanitarie
Misure igienico sanitarie: Allegato 4 – DPCM 10 aprile 2020
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
1.11. DPCM 10 aprile 2020
Sono presenti una serie di punti che riguardano direttamente i comportamenti dei cittadini e altri che coinvolgono il mondo del lavoro.
Le disposizioni del DPCM dovranno essere integrate con le ordinanze ed i provvedimenti regionali e locali più stringenti come ad esempio misure specifiche di contenimento per zone rosse, orari di apertura degli esercizi commerciali consentiti, distanze massime percorribili dalle propria abitazione per talune attività dei cittadini, ecc.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) e' fatto divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
e) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
f) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere individualmente attivita' motoria in prossimita' della propria abitazione, purche' comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresi' le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni
luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'; l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di
attivita' formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita';
n) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni;
p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validita' delle prove di esame gia' sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento
del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;
q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi costituite a livello regionale;
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
u) sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
v) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
w) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare;
z) sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita'. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
aa) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto;
bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonche' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
cc) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, xxxxxxxx, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;
dd) gli esercizi commerciali la cui attivita' non e' sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;
ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;
gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
1.12. Attività permesse DPCM 10 aprile 2020
Allegato 1 Commercio al dettaglio Ipermercati
Supermercati Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati Allegato 2 Servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Allegato 3 Attività produttive
===========================================================
| ATECO | DESCRIZIONE |
+=================+=======================================+
| |Coltivazioni agricole e produzione di |
|1 |prodotti animali |
+ + +
|2 |Silvicoltura ed utilizzo aree forestali|
+ + +
|3 |Pesca e acquacoltura |
+ + +
|5 |Estrazione di carbone |
+ + +
| |Estrazione di petrolio greggio e di gas|
|6 |naturale |
+ + +
| |Attivita' dei servizi di supporto |
| |all'estrazione di petrolio e di gas |
|09.1 |naturale |
+ + +
|10 |Industrie alimentari |
+ + +
|11 |Industria delle bevande |
+ + +
| |Fabbricazione di altri articoli tessili|
|13.96.20 |tecnici ed industriali |
+ + +
| |Fabbricazione di tessuti non tessuti e |
| |di articoli in tali materie (esclusi |
|13.95 |gli articoli di abbigliamento) |
+ + +
| |Confezioni di camici, divise e altri |
|14.12.00 |indumenti da lavoro |
+ + +
| |Industria del legno e dei prodotti in |
| |legno e sughero (esclusi i mobili); |
| |fabbricazione di articoli in paglia e |
|16 |materiali da intreccio |
+ + +
| |Fabbricazione di carta (ad esclusione |
|17 |dei codici: 17.23 e 17.24) |
+ + +
| |Stampa e riproduzione di supporti |
|18 |registrati |
+ + +
| |Fabbricazione di coke e prodotti |
| |derivanti dalla raffinazione del |
|19 |petrolio |
+ + +
| |Fabbricazione di prodotti chimici (ad |
| |esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01|
|20 |- 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60) |
+ + +
| |Fabbricazione di prodotti farmaceutici |
|21 |di base e di preparati farmaceutici |
+ + +
| |Fabbricazione di articoli in materie |
| |plastiche (ad esclusione dei codici: |
|22.2 |22.29.01 e 22.29.02) |
+ + +
|23.13 |Fabbricazione di vetro cavo |
+ + +
| |Fabbricazione di vetrerie per |
| |laboratori, per uso igienico, per |
|23.19.10 |farmacia |
+ + +
| |Fabbricazione di radiatori e |
| |contenitori in metallo per caldaie per |
|25.21 |il riscaldamento centrale |
+ + +
| |Fabbricazione di utensileria ad |
| |azionamento manuale; parti |
|25.73.1 |intercambiabili per macchine utensili |
+ + +
| |Fabbricazione di imballaggi leggeri in |
+ + +
| |Fabbricazione di componenti elettronici|
|26.1 |e schede elettroniche |
+ + +
| |Fabbricazione di computer e unita' |
|26.2 |periferiche |
+ + +
| |Fabbricazione di apparecchi per |
| |irradiazione, apparecchiature |
|26.6 |elettromedicali ed elettroterapeutiche |
+ + +
| |Fabbricazione di motori, generatori e |
| |trasformatori elettrici e di |
| |apparecchiature per la distribuzione e |
|27.1 |il controllo dell'elettricita' |
+ + +
| |Fabbricazione di batterie di pile e di |
|27.2 |accumulatori elettrici |
+ + +
| |Fabbricazione di macchine automatiche |
| |per la dosatura, la confezione e per |
|28.29.30 |l'imballaggio |
+ + +
| |Fabbricazione di macchine per |
| |l'industria della carta e del cartone |
|28.95.00 |(incluse parti e accessori) |
+ + +
| |Fabbricazione di macchine per |
| |l'industria delle materie plastiche e |
|28.96 |della gomma (incluse parti e accessori)|
+ + +
| |Fabbricazione di strumenti e forniture |
|32.50 |mediche e dentistiche |
+ + +
| |Fabbricazione di attrezzature ed |
| |articoli di vestiario protettivi di |
|32.99.1 |sicurezza |
+ + +
|32.99.4 |Fabbricazione di casse funebri |
+ + +
| |Riparazione e manutenzione |
| |installazione di macchine e |
| |apparecchiature (ad esclusione dei |
| |seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, |
| |33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07,|
|33 |33.11.09, 33.12.92) |
+ + +
| |Fornitura di energia elettrica, gas, |
|35 |vapore e aria condizionata |
+ + +
| |Raccolta, trattamento e fornitura di |
|36 |acqua |
+ + +
|37 |Gestione delle reti fognarie |
+ + +
| |Attivita' di raccolta, trattamento e |
| |smaltimento dei rifiuti; recupero dei |
|38 |materiali |
+ + +
| |Attivita' di risanamento e altri |
|39 |servizi di gestione dei rifiuti |
+ + +
| |Ingegneria civile (ad esclusione dei |
|42 |seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10) |
+ + +
| |Installazione di impianti elettrici, |
| |idraulici e altri lavori di costruzioni|
|43.2 |e installazioni |
+ + +
| |Manutenzione e riparazione di |
|45.2 |autoveicoli |
+ + +
| |Commercio di parti e accessori di |
|45.3 |autoveicoli |
+ + +
| |Per la sola attivita' di manutenzione e|
| |riparazione di motocicli e commercio di|
|45.4 |relative parti e accessori |
+ + +
| |Commercio all'ingrosso di materie prime|
|46.2 |agricole e animali vivi |
+ + +
| |Commercio all'ingrosso di prodotti |
| |alimentari, bevande e prodotti del |
|46.3 |tabacco |
+ + +
| |Commercio all'ingrosso di prodotti |
|46.46 |farmaceutici |
+ + +
| |Commercio all'ingrosso di carta, |
|46.49.1 |cartone e articoli di cartoleria |
+ + +
| |Commercio all'ingrosso di libri riviste|
|46.49.2 |e giornali |
+ + +
| |Commercio all'ingrosso di macchinari, |
| |attrezzature, macchine, accessori, |
| |forniture agricole e utensili agricoli,|
|46.61 |inclusi i trattori |
+ + +
| |Commercio all'ingrosso di strumenti e |
|46.69.91 |attrezzature ad uso scientifico |
+ + +
| |Commercio all'ingrosso di articoli |
|46.69.94 |antincendio e infortunistici |
+ + +
| |Commercio all'ingrosso di prodotti |
| |petroliferi e lubrificanti per |
| |autotrazione, di combustibili per |
|46.71 |riscaldamento |
+ + +
| |Commercio all'ingrosso di fertilizzanti|
| |e di altri prodotti chimici per |
|46.75.01 |l'agricoltura |
+ + +
| |Trasporto terrestre e trasporto |
|49 |mediante condotte |
+ + +
|50 |Trasporto marittimo e per vie d'acqua |
+ + +
|51 |Trasporto aereo |
+ + +
| |Magazzinaggio e attivita' di supporto |
|52 |ai trasporti |
+ + +
|53 |Servizi postali e attivita' di corriere|
+ + +
|55.1 |Alberghi e strutture simili |
+ + +
|j (DA 58 |Servizi di |
|A 63) |informazione e comunicazione |
+ + +
|K (da 64 a 66) |Attivita' finanziarie e assicurative |
+ + +
|69 |Attivita' legali e contabili |
+ + +
| |Attivita' di direzione aziendali e di |
|70 |consulenza gestionale |
+ + +
| |Attivita' degli studi di architettura e|
| |d'ingegneria; collaudi ed analisi |
|71 |tecniche |
+ + +
|72 |Ricerca scientifica e sviluppo |
+ + +
| |Attivita' professionali, scientifiche e|
|74 |tecniche |
+ + +
|75 |Servizi veterinari |
+ + +
| |Attivita' delle agenzie di lavoro |
| |temporaneo (interinale) nei limiti in |
| |cui siano espletate in relazione alle |
| |attivita' di cui agli allegati 1, 2 e 3|
|78.2 |del presente decreto |
+ + +
|80.1 |Servizi di vigilanza privata |
+ + +
| |Servizi connessi ai sistemi di |
|80.2 |vigilanza |
+ + +
|81.2 |Attivita' di pulizia e disinfestazione |
+ + +
| |Cura e manutenzione del paesaggio, con |
| |esclusione delle attivita' di |
|81.3 |realizzazione |
+ + +
| |Attivita' dei call center limitatamente|
| |alla attivita' «di call center in |
| |entrata (inbound), che rispondono alle |
| |chiamate degli utenti tramite |
| |operatori, tramite distribuzione |
| |automatiche delle chiamate, tramite |
| |integrazione computer-telefono, sistemi|
| |interattivi di risposta a voce o |
| |sistemi in grado di ricevere ordini, |
| |fornire informazioni sui prodotti, |
| |trattare con i clienti per assistenza o|
| |reclami» e, comunque, nei limiti in cui|
| |siano espletate in relazione alle |
| |attivita' di cui agli allegati al |
|82.20 |presente decreto |
+ + +
| |Attivita' di imballaggio e |
|82.92 |confezionamento conto terzi |
+ + +
| |Agenzie di distribuzione di libri, |
|82.99.2 |giornali e riviste |
+ + +
| |Altri servizi di sostegno alle imprese |
| |limitatamente all'attivita' relativa |
|82.99.99 |alle consegne a domicilio di prodotti |
+ + +
| |Amministrazione pubblica e difesa; |
|84 |assicurazione sociale obbligatoria |
+ + +
|85 |Istruzione |
+ + +
|86 |Assistenza sanitaria |
+ + +
| |Servizi di assistenza sociale |
|87 |residenziale |
+ + +
|88 |Assistenza sociale non residenziale |
+ + +
| |Attivita' di organizzazioni economiche,|
|94 |di datori di lavoro e professionali |
+ + +
| |Riparazione e manutenzione di computer |
|95.11.00 |e periferiche |
+ + +
| |Riparazione e manutenzione di telefoni |
|95.12.01 |fissi, cordless e cellulari |
+ + +
| |Riparazione e manutenzione di altre |
|95.12.09 |apparecchiature per le comunicazioni |
+ + +
| |Riparazione di elettrodomestici e di |
|95.22.01 |articoli per la casa |
+ + +
| |Attivita' di famiglie e convivenze come|
| |datori di lavoro per personale |
|97 |domestico |
+ + +
| |Organizzazioni e organismi |
|99 |extraterritoriali |
+ + +
1.13. Misure per gli esercizi commerciali DPCM 10 aprile 2020
1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalita':
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
1.14. Persone in quarantena e misure di isolamento fiduciario
La persona interessata deve essere consapevole dell’importanza dei comportamenti che dovrà adottare nell’isolamento domiciliare e delle finalità di questo provvedimento. In particolare deve assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
Nota: tutti i provvedimenti specifici da adottare sono comunicati dall’Autorità sanitaria competente. Di seguito si riportano alcune misure di carattere generale a titolo indicativo ed in subordine alle disposizioni dell’Autorità sanitaria.
□ Se possibile per la persona contagiata si deve provvedere all’allontanamento dai familiari e dai
conviventi in apposite strutture.
□ Se possibile la persona interessata deve isolarsi fisicamente anche dai familiari per l’intero periodo della quarantena (per esempio isolando un piano di una casa, una porzione di un appartamento, dividendo l’area giorno da quella notte, ecc.). Prevedere una “zona filtro” dove lasciare pasti, generi di necessità e altre cose richieste dalla persona contagiata.
□ Se questo non è fattibile la persona in quarantena deve dormire, lavarsi e mangiare separata dagli altri familiari, non usare stessi indumenti, asciugami, cuscini e coperte.
□ Nel caso di uso promiscuo del bagno o di altra attività che possa determinare una situazione di rischio la persona malata dovrà portare la mascherina chirurgica e dovranno essere evitati contatti ravvicinati (al di sotto di due metri di distanza) con persone eventualmente presenti in casa che dovranno stare in altre stanze con le porte chiuse.
□ Dopo avere usato il bagno sarà necessario provvedere ad una ventilazione efficace e a una disinfezione accurata.
□ L’assistenza alle persone malate va effettuata con guanti monouso e protezione delle vie
respiratorie con FFP2-P3.
1.15. Sanzioni e controlli
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
In altri casi che coinvolgono esercizi pubblici e attività lavorative, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. All’atto dell’accertamento di queste violazioni ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata.
1.16. Comportamento autoresponsabile
Alcune possibili indicazioni in merito:
□ In caso di sintomi simil-influenzali o sospetto di contagio non recarsi al pronto soccorso o presso gli ospedali e neanche dal proprio medico curante ma TELEFONARE e attendere istruzioni.
□ Acquisire tutti i numeri telefonici disponibili per l’emergenza coronavirus e comprendere come devono essere impiegati.
□ In caso di sintomi simil-influenzali (con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C) porsi in auto isolamento (non uscire di casa), avvertire il proprio medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta (nel caso di bambini in casa), Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, l’azienda nella quale si è impiegati e chiamare i numeri a disposizione. I servizi di sanità pubblica provvederanno ad indicare tutte le misure necessarie da adottare.
□ Mantenere una corretta distanza di relazione (almeno un metro) ed evitare abbracci e strette di mano (il contagio si trasmette tramite droplet). Evitare ed allontanarsi ad una distanza ben maggiore da chi starnutisce o tossisce.
□ Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie (il fazzoletto deve essere riposto in un sacchetto di nylon impermeabile ben chiuso) e gettato in contenitori chiusi.
□ Lavarsi spesso e bene le mani, usare soluzione idroalcolica e disinfettare le superfici (serve in quanto sulle superfici il virus può essere presente e ancora attivo e può essere portato alle mucose tramite le mani che si sono contaminate). Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani sporche.
□ Evitare di impiegare le lenti a contatto.
□ È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa del pronto soccorso.
□ Xxxxxxxxxx frequentemente gli ambienti di vita e lavoro.
□ Intensificare le misure di pulizia e disinfezione
□ Evitare le promiscuità di bicchieri, bottiglie, posate e asciugamani, indumenti.
□ Lavare frequentemente (meglio se in lavatrice a caldo) gli indumenti che vanno anche cambiati con frequenza.
□ Se sei in grado aiuta i tuoi vicini mantenendo sempre le regole di distanziamento sociale e tutte le disposizioni in merito all’emergenza.
□ Potrebbe essere utile al fine di “tracciare i propri contatti” di prendere nota ogni giorno (agenda, registrazione audio smartphone, pc, ecc. dei luoghi frequentati e delle persone incontrate). Trattasi di un’attività semplice e che occupa un minuto al giorno ma particolarmente importante in caso di contagio per l’identificazione rapida dei contatti stretti.
□ Per tutti i soggetti suscettibili e asintomatici adottare le misure che sono riportate nel “Decalogo del Ministero della Salute” e nell’allegato del DPCM 08/03/2020.
1.17. Chi contattare
In ordine a qualsiasi necessità in merito non recarsi al pronto soccorso o presso gli ospedali e neanche dal proprio medico curante ma TELEFONARE:
□ Per soggetti con sintomi influenzali in atto e con difficoltà respiratorie evidenti chiamare il 112 nelle regioni ove è attivo o il 118 nella Regione del Veneto e nelle altre regioni nelle quali il numero unico non è attivo.
□ Contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta (nel caso di bambini in casa), qualora si percepiscano sintomi. In questo caso sarà il medico a decidere la procedura da adottare.
□ Per informazioni generali chiamare il numero verde 1500 attivato dal Ministero della Salute.
□ 800462340 è il numero verde della Regione del Veneto per assistere e informare i cittadini sui comportamenti da tenere da parte delle persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti, ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre e/o tosse senza difficoltà respiratoria.
□ Si ricorda che rimane disponibile anche il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica).
PARTE SECONDA – LINEE GUIDA PER IL PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NON SANITARIE
Introduzione
Sabato 14 marzo 2020, è stato pubblicato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Protocollo contiene le linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio tenendo conto che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
2.1. Accordo per l’applicazione nella Regione Veneto del Protocollo sottoscritto a Roma il 14.03.2020.
L’accordo tra la Regione e le Parti Sociali firmatarie conferma le misure del Protocollo nazionale e definisce l’impegno di garantire la salute e sicurezza di ciascun lavoratore per evitare il rischio di contagio.
Principi fondamentali
□ Prosecuzione attività lavorative permesse solamente nelle inderogabili condizioni di la salute e la sicurezza dei lavoratori
□ Qualora non possibile riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e ricorso agli ammortizzatori sociali
Impegno delle Parti
□ Dare al Protocollo nazionale la massima diffusione e informazione nell’ambito della propria rappresentanza
□ Supportare imprese e lavoratori per la sua concreta ed immediata applicazione
□ Monitorare congiuntamente, per il periodo dell’emergenza, la corretta e puntale applicazione del Protocollo Nazionale
□ Collaborare tra di loro, e con la Regione per garantirne il rigoroso rispetto
□ Valorizzare il protocollo nazionale anche per il tramite degli organismi paritetici bilaterali di settore.
Impegno della Regione del Veneto
□ Favorire, supportare e vigilare sull’applicazione delle misure di prevenzione e tutela
Le segnalazioni vanno effettuate ai numeri verdi già istituiti dalla Regione del Veneto e dalle Aziende Sanitarie Locali.
I Dipartimenti di Prevenzione e gli SPISAL forniscono informazioni, istruzioni e indicazioni ed effettuano l’attività di vigilanza.
2.2. Obiettivi del Protocollo nazionale
L’obiettivo del Protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
La diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Xxxxxx deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia.
2.3. Il processo di valutazione dei rischi e il Protocollo anti-contagio.
Ecco che per la corretta applicazione delle misure di sicurezza anti-contagio è necessario effettuare un processo di valutazione dei rischi che si traduce in una serie di azioni atte a individuare le misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate (attenzione è un processo da attuare che non si traduce “tout court” nell’adempimento formale di aggiornare il DVR quanto nell’adozione di un Protocollo anti-contagio).
Lo studio dei protocolli aziendali, che dovranno essere adottati con urgenza, avverrà con la collaborazione dei soggetti deputati alla prevenzione aziendale (in primis RSPP e MC) e favorendo un confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RLST.
Nota: Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari Versione 10 del 11.043.2020. Documento prodotto a cura di: REGIONE DEL VENETO.
“In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.”
La studio e l’individuazione delle misure da adottare nonché la verifica dell’efficacia di quanto previsto e l’adeguamento tempestivo all’evolversi della situazione e della normativa potrà essere previsto nell’ambito dell’organizzazione della prevenzione aziendale con i soggetti già individuati in questo senso ai quali si potranno aggiungere specifiche professionalità qualora necessario.
Si favorirà un metodo di lavoro collaborativo “team anti-contagio” con la presenza di un responsabile Covid-19 e anche con il contributo dell’ RLS/T al fine di garantire che ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano.
L’attività del team anti-contagio, il contributo dell’RLS/T e tutte le riunioni e gli incontri periodici sulla sicurezza e salute sul lavoro saranno obbligatoriamente effettuati con gli strumenti di comunicazione a distanza messi a disposizione dall’azienda.
I contributi fattivi di confronto e collaborazione potranno essere realizzati tenendo conto di una serie di elementi quali:
□ l’effettiva possibilità di mettere in atto misure anti-contagio nel rispetto delle prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria;
□ l’efficacia delle azioni di contrasto e di contenimento della diffusione del virus;
□ la concreta applicabilità delle procedure e delle regole proposte e individuate;
□ l’urgenza delle azioni da adottare;
□ la tutela della salute dei lavoratori con particolare riferimento alle persone che risultino in condizioni di rischio per ipersuscettibilità (es.: disabilità con connotazione di gravità, immunodepressione, patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita, insufficienza renale, pneumopatia cronica).
Attenzione: le attività lavorative (produttive e professionali) non soggette a provvedimenti sospensivi dovranno mettere in atto tutte le misure necessarie di contenimento del contagio. Qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria in materia dovrà essere sospesa in parte (aree, reparti, unità locali, ecc.) o completamente l’attività lavorativa.
2.4. Punti di riferimento indicati dal Protocollo
1-Informazione
2-Modalita’ di ingresso in azienda
3-Modalita’ di accesso dei fornitori esterni 4-Pulizia e sanificazione in azienda
5-Precauzioni igieniche personali
6-Dispositivi di protezione individuale
7-Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…)
8-Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi) 9-Gestione entrata e uscita dei dipendenti
10-Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 11-Gestione di una persona sintomatica in azienda
12-Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS 13-Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
2.5. Aspetti normativi: attività di produzione non soggette a provvedimenti sospensivi e non sanitarie
Il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:
Misure organizzative
□ siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
□ sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile;
□ siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
Misure tecniche
□ siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
□ siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Misure gestionali
□ per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
□ si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
□ siano adottate efficaci azioni di informazione.
□ accertarsi che le persone sottoposte al provvedimento di quarantena non accedano ai luoghi di lavoro.
2.6. Principi fondamentali di sicurezza anti-contagio
I principi fondamentali sui quali si fondano le misure di sicurezza anti-contagio che sono emessi dalle Autorità sanitarie competenti e previste nel Protocollo del 14 marzo tenuto conto anche del DPCM 22/03/2020 sono:
□ E’ consentita esclusivamente l’attività lavorativa individuata ai sensi delle disposizioni di legge
□ Valutare se possibile il proseguimento dell’attività in condizioni di sicurezza ed in caso contrario sospendere l’attività.
□ Rispettare le disposizioni emesse dalle Autorità verificando quotidianamente l’evolversi della situazione
□ Studio e applicazione del Protocollo anti-contagio
□ Accertarsi che le persone sottoposte al provvedimento di quarantena non accedano ai luoghi di lavoro.
□ Verificare che l’accesso sia consentito ai soggetti in buono salute
□ Impedimento e massima riduzione della trasmissione del virus mediante isolamento, distanziamento sociale, riduzione della possibilità di incontri tra persone
□ Informazione capillare e costante relativa a corretti comportamenti in materia che dovranno garantire un atteggiamento responsabile e proattivo da parte di tutti
□ Isolamento dei soggetti sintomatici e dei relativi contatti stretti con provvedimenti che saranno indicati dall’Autorità sanitaria
□ Adozione di misure di corretta prassi igienica da parte di tutti (lavaggio mani, impiego spogliatoi, cambio abiti, utilizzo servizi igienici, ecc.)
□ Messa a disposizioni di mezzi detergenti e di soluzioni idroalcoliche per le mani
□ Ventilazione dei locali al fine di ridurre la trasmissione aerea
□ Pulizia e disinfezione dei locali e delle superfici in genere per evitare o ridurre la minimo la possibilità di trasmissione crociata tramite le mani che possono entrare in contatto con le mucose.
□ Sanificazione straordinaria nei casi di necessità
□ Impiego di dispositivi di protezione individuale
□ Controllo dell’efficacia delle azioni adottate
□ Identificazione e rilevazione di non conformità, comportamenti pericolosi o situazioni di pericolo in genere
□ Azione correttive da adottare e verifica dell’efficacia delle stesse
□ Riesame periodico della situazione con verifica delle azioni adottate, dell’accettabilità delle condizioni verificate e proposte di miglioramento da implementare.
Questi principi rappresentano le direttrici sulle quali andranno contestualizzate le azioni previste dal Protocollo che dovranno essere specifiche per ogni attività, descritte nel dettaglio ed applicate con la massima scrupolosità.
2.7. Provvedimenti aziendali di carattere generale
Alcune possibili indicazioni in merito:
□ Verificare che l’azienda sia nelle condizioni di legge per proseguire l’attività (attività permesse e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza)
□ Rispettare le disposizioni emesse dalle Autorità verificando quotidianamente l’evolversi della situazione
□ Accertarsi che le persone sottoposte al provvedimento di quarantena ed i familiari conviventi non possono muoversi da casa.
□ Sospendere l’attività lavorativa in tutto o in parte se non rispetta i requisiti di sicurezza anti- contagio.
□ Monitoraggio costante di ogni parametro critico ed azione tempestiva di adeguate azioni correttive.
□ Sospendere le attività non strettamente necessarie
□ Disporre la chiusura di tutti i reparti non indispensabili o diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
□ Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza
□ Riesaminare l’organizzazione del lavoro e i processi di prevenzione aziendale.
□ Organizzare il lavoro ipotizzando turni e scaglioni
□ Comunicare a lavoratori, fornitori e clienti che in caso di sintomi influenzali o di contatti stretti con persone sottoposte ai provvedimenti di quarantena di attuare le procedure previste per l’auto isolamento, di effettuare la comunicazione in azienda (che andrà inviata a cura del datore di lavoro anche al medico competente) e alle Autorità preposte via telefono con i numeri appositamente attivati, di avvisare il proprio medico curante e di attendere notizie in merito.
□ Informare che l’autocontrollo dei sintomi influenzali deve essere effettuato tutti i giorni dal lavoratore e da tutti i soggetti che entrano in azienda a qualsiasi titolo e che nel caso di presenza degli stessi è doveroso porsi in autoisolamento, non venire in azienda, informare l’azienda (che provvederà a comunicarlo al medico competente), contattare il proprio medico curante ed attendere notizie in merito. Inoltre a seconda della situazione rilevata dovrà contattare i numeri di intervento che sono stati appositamente attivati.
□ Effettuare una corretta attività d’informazione sulle misure generali e specifiche da adottare che deve arrivare in modo capillare a lavoratori, clienti e fornitori.
□ Adottare misure di comunicazione efficaci (segnaletica, totem, messaggi video, opuscoli informativi, ecc.) per illustrare i comportamenti da adottare e per le istruzioni relative alle misure di corretta prassi igienica.
□ Mantenere uno stretto contatto con il medico competente al fine di comunicare ogni aspetto del quale il datore di lavoro sia venuto a conoscenza e di valutare ogni criticità che potesse emergere relativa agli aspetti evidenti dello stato di salute o ai comportamenti delle persone presenti in azienda.
□ Disinfettare quotidianamente le superfici di lavoro.
□ Arieggiare periodicamente gli ambienti di lavoro durante la giornata.
□ Mettere a disposizione dispenser di disinfettanti a base idroalcolica.
□ Informare correttamente in merito alla necessità di lavarsi le mani e come farlo nel modo adeguato.
□ Consegnare ed esigere l’impiego di DPI specifici qualora necessario e comunque sempre nel caso di impossibilità per talune operazioni di mantenere distanza interpersonali superiori a un metro.
□ Consegnare i DPI (guanti, tuta, mascherine, occhiali/visiera) agli addetti al primo soccorso, alle persone impegnate nella rilevazione delle temperature, agli addetti alle pulizie, agli addetti alle operazioni di gestione dei flussi e di controllo e in tutti i casi nei quali vi possa essere una esposizione al rischio di contagio.
□ Informare e formare in merito all’impiego dei DPI specifici.
□ Ricorrere alle seguenti azioni per ridurre il rischio di trasmissione del virus. In via indicativa queste misure possono includere:
- sospensione di alcune tipologie di attività che possano verificarsi particolarmente a rischio”;
- riduzione della frequenza dei contatti impiegando strumenti telematici;;
- effettuazione di attività didattiche in modalità e-learning;
- adozione di un sistema di registrazione delle persone che entrano nella sede;
- orario di lavoro flessibile;
- adozione di politiche di congedi e/o xxxxx xxxxxxxxxx;
- lavoro in remoto (telelavoro, lavoro agile, smart working e similari).
□ Effettuare un’attività di controllo in merito alle azioni adottate.
□ Riesaminare il processo sulla base dell’evolversi della situazione.
2.8. Organizzazione aziendale anti-contagio
Le azioni ed i provvedimenti che potranno essere intrapresi sono:
□ Divieto di effettuare riunioni in presenza
□ Divieto di trasferte e viaggi di lavoro
□ Divieto di effettuazione e partecipazione a eventi e manifestazioni
□ Divieto di effettuazione di corsi in presenza
□ Utilizzo di ammortizzatori sociali, ferie e congedi
□ Impiego smart working
□ Chiusura reparti non operativi e nei quali possano essere attuate misure in remoto (mantenendo attive le misure di sicurezza intrinseca)
□ Rimodulazione delle postazioni di lavoro per garantire le distanze di sicurezza. Nei luoghi di lavoro aumentare la distanza a due metri al fine di meglio garantire le misure di sicurezza e prevedere segnalazioni a pavimento.
□ Rimodulazione dei livelli produttivi e adozione nuove metodologie che garantiscano possibilità di lavoro per scaglioni e con turnazioni (predisponendo anche un orario differenziato) con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
□ Studio di un orario differenziato
□ Ridurre per quanto possibile il personale presente mantenendo sempre attive tutte le misure di sicurezza stabilite dalle procedure e dal piano di emergenza anche con riferimento agli addetti alla lotta antincendio, gestione dell’emergenza e primo soccorso
□ Divieto di impiego degli ascensori che dovranno essere destinati solo a casi inderogabili e con una persona alla volta.
Gli obiettivi della turnazione si concretizzano nella riduzione del numero delle persone presenti nelle postazioni di lavoro, in ingresso, in uscita, negli spazi comuni, nelle aree ristoro, nei servizi igienico assistenziali al fine di minimizzare le occasioni di incontro e garantire sempre le distanze di sicurezza.
L’orario potrà prevedere pause che consentono l’utilizzo scaglionato della mensa quando non si ricorra alla chiusura della stessa per motivi di sicurezza predisponendo servizi alternativi
Si fa presente che è opportuno prevedere percorsi separati per lavoratori di turni diversi in modo da permettere operazioni di pulizia e disinfezione periodica e lo stesso dicasi per l’impiego dei servizi igienici (compresi gli spogliatoi) e per le aree ristoro.
Queste misure sono da ritenersi obbligatorie per tutti i soggetti esterni (fornitori di varia natura)
L’attività dovrà garantire la presenza di detergente per le mani, di soluzioni idroalcoliche, di prodotti per la pulizia e la disinfezione di locali e superfici in genere e dei DPI con particolare riferimento alle vie respiratorie in tutti i casi nei quali si renda necessario.
La mancanza di queste misure rende non accettabili le misure anti-contagio ed impone una sospensione delle attività o di loro parti.
Risulta quindi fondamentale prevedere un corretto approvvigionamento delle forniture in parola.
2.9. Misure organizzative specifiche
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere ridotti al minimo indispensabile.
Evitare l’accesso di persone a reparti diversi non di competenza ma provvedere con chiamate via radio/telefono.
Lasciare in consegna materiali, attrezzature e documenti in apposite aree segnalate al confine delle aree di competenza evitando gli incontri tra persone.
Identificare postazioni di lavoro che garantiscano possibilmente distanze di sicurezza di due metri con segnalazioni a pavimento.
In tutti i luoghi dove vi possono essere assembramenti (lavoro, ristoro, servizi igienico assistenziali) se possibile delimitare le distanza di sicurezza mediante segnalazioni a pavimento.
Prevedere, d’accordo con le rappresentanze sindacali ovvero RLS/T e con la consultazione del medico competente, di poter sospendere l’impiego delle docce aziendali al fine di organizzare la permanenza negli spogliatoi per il tempo necessario ad un cambio rapido degli indumenti da lavoro prevedendo turnazioni, scaglioni ed accessi differenziati. Se possibile sospendere anche l’impiego degli spogliatoi.
Se possibile evitare l’uso promiscuo delle attrezzature aziendali, di mezzi di sollevamento e trasporto e di veicoli. Prevedere in questi casi opportune misure igieniche da adottare anche con disinfezione di superfici, tastiere, pulsantiere, volante, cambio, leve, ecc. mettendo a disposizione prodotti e DPI necessari. Queste misure sono valevoli per qualsiasi postazione lavorativa che possa essere utilizzate da persone diverse.
Non sono ammesse uscite dal lavoro con mezzi aziendali se non per urgenti e inderogabili necessità produttive.
Non sono consentite le riunioni in presenza. Nei casi di necessità ed urgenza ed in mancanza di collegamento a distanza gestire una conferenze call telefonica o comunicazioni via radio. Se anche questo non è possibile garantire distanze di sicurezza, aerazione dei locali e pulizia e sanificazione di locali, arredi e superfici
Impiego obbligatorio di mascherine protettive a tutti i lavoratori per i quali non è possibile garantire il rispetto della distanza di un metro.
2.10. Gestione spazi comuni
L’accesso è l’utilizzo degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, ecc.) deve essere prevedere le seguenti misure:
□ accesso scaglionato in modo da garantire sempre la possibilità di mantenere la distanza di almeno un metro;
□ tempo di impiego ridotto al minimo indispensabile;
□ previsione di una ventilazione naturale continua dei locali senza creare fastidiose correnti d’aria;
□ pulizia giornaliera e sanificazione periodica con appositi detergenti di locali, arredi e attrezzature;
□ occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
2.11. Azioni di informazione
Quando viene effettuata un’attività informativa o viene data una disposizione affinché possa essere efficacemente compresa e garantire un comportamento corretto deve essere spiegata, bisogna essere chiari del perché, delle finalità e degli obiettivi. Dire che è obbligatoria serve a poco al fine dell’adozione. I comportamenti di responsabilità prevedono la comprensione degli argomenti e il convincimento che quello che facciamo è corretto e ha un senso.
Adottare azioni efficaci di informazione circa le disposizioni delle Autorità a chiunque entri in azienda (cartellonistica nei luoghi maggiormente visibili, distribuzione depliant, attività di presidio informativo in ingresso con persone anche con funzioni di controllo, invio documentazione via mail, predisposizione video, impiego totem, messaggistica, ecc. anche con azioni sinergiche e coordinate tra loro).
In particolare, le informazioni riguardano le seguenti azioni che dovranno essere adottate da tutti:
□ Le persone sottoposte al provvedimento di quarantena non possono muoversi da casa;
□ rimanere a casa in caso di provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti e chiamare il proprio medico di famiglia, l’autorità sanitaria e avvertire l’azienda presso la quale si lavora;
□ rimanere a casa in caso di sintomi simil-influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia, l’autorità sanitaria e avvertire l’azienda presso la quale si lavora;;
□ rimanere a casa in caso di sintomi simil-influenzali dei familiari conviventi e chiamare il proprio medico di famiglia, l’autorità sanitaria e avvertire l’azienda presso la quale si lavora;
□ monitorare ogni mattina il proprio stato di salute e quello dei propri familiari conviventi prima di recarsi al lavoro e di uscire di casa per i soli aspetti permessi dai provvedimenti di legge in materia;
□ informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
□ rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
Nota: comunicare a lavoratori, fornitori e clienti che in caso di sintomi influenzali o di contatti stretti con persone sottoposte ai provvedimenti di quarantena di attuare le procedure previste per l’auto isolamento, di effettuare la comunicazione in azienda (che andrà inviata a cura del datore di lavoro anche al medico competente) e alle Autorità preposte via telefono con i numeri appositamente attivati, di avvisare il proprio medico curante e di attendere notizie in merito.
2.12. Modalità di ingresso in azienda
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea (impiegare apparecchiature che consentano di mantenere una distanza di sicurezza) secondo opportune misure di sicurezza e disposizioni sulla privacy.
Nel caso di rilevazione della temperatura corporea superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Da notare che oltre alla rilevazione della temperatura vi possono essere anche altri sintomi che possono far rilevare una manifesta condizione di alterazione dello stato di salute (tosse persistente, raffreddore copioso, ecc.) e per i quali andranno effettuate tutte le valutazioni del caso.
La rilevazione della temperatura dovrà avvenire con modalità tali da garantire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra i lavoratori.
I soggetti che effettuano la rilevazione della temperatura devono essere in ottime condizioni di salute, mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e dotati di opportuni DPC e DPI a seconda dei casi di specie (es.: postazioni con schermi separatori in materiale plastico trasparente che permettano di effettuare le indagini in condizioni di sicurezza, guanti monouso in nitrile/vinile, APVR FFP2/3, visiera, camice o tuta monouso, ecc.).
Questo provvedimento può essere esercitato anche nei confronti di soggetti diversi (fornitori, clienti, consulenti) qualora queste misure siano ritenute significative.
Queste misure devono essere intese come complementari e non sostitutive rispetto ad una efficace azione di informazione tale da assicurare un comportamento responsabile e proattivo del cittadino-lavoratore.
Tutti devono essere informati che in caso di malessere con febbre o tosse durante il percorso per arrivare al lavoro o qualora la situazione venga rilevata prima dell’ingresso in azienda (es. controllo della temperatura) di non recarsi presso il pronto soccorso dell’ospedale, o nell’infermeria dell’azienda ovvero all’interno dei luoghi di lavoro ma di rimanere isolati (a questo proposito può essere utile predisporre un’area esterna coperta o un locale isolato adibito allo scopo es.: gazebo, box servizi/spogliatoi cantieri, ecc.) e di chiamare tempestivamente il proprio medico curante, l’Autorità sanitaria e seguire le indicazioni che saranno fornite.
Deve essere evitato in ogni modo il rischio di assembramento in ingresso ed in uscita dall’azienda prevedendo anche orari differenziati e per gruppi di lavoratori sulla base di opportune modalità di organizzazione del lavoro e se possibile di percorsi separati.
Gli orari differenziati permettono anche di evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Laddove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
Evitare code assembramenti e mantenere le distanze di sicurezza in entrata ed in uscita dall’azienda anche durante le operazioni di timbratura.
2.13. Modalità di accesso dei fornitori esterni
Va interdetto l’accesso ai locali aziendali da parte di visitatori, consulenti e clienti con i quali potrà essere intrattenuta l’attività in remoto.
Tutti i soggetti esterni che hanno accesso all’azienda dovranno essere controllati, verificati per lo stato di salute generale e registrati.
Le attività di lavori, servizi e forniture effettuati con imprese con contratto d’appalto e d’opera dovranno essere ridotte a quelle strettamente necessarie agli aspetti produttivi e ad esigenze di sicurezza valutando opportunamente di prorogare quanto non effettivamente necessario.
Nelle attività produttive permesse possono essere considerate indispensabili come necessarie ai fini della sicurezza le attività di manutenzione, verifica e controllo di macchine impianti ed attrezzature quando possano far rilevare condizioni di criticità e di pericolo grave e imminente, di interventi urgenti di messa in sicurezza di aree ed impianti, interventi di natura ambientale non prorogabili, attività di pulizia e sanificazione degli ambienti, ecc.).
Tutte le misure anti-contagio messe in atto dall’azienda unitamente ad un’azione di reciproca informazione e coordinamento dovranno essere adottate da tutti i fornitori.
Per l’accesso di fornitori esterni nei soli casi residuali ammessi (che dovranno essere in buono stato di salute ed opportunamente informati in merito alle principali misure da adottare in questo senso) vanno individuate, comunicate e fatte osservare idonee procedure di ingresso, transito e uscita realizzate con l’obiettivo di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
Gli ingressi in azienda di queste persone devono essere diversi così come i percorsi. Pacchi, consegne di varia natura, e materiali vanno lasciati in apposite aree esterne segnalate in modo da essere portati all’interno dell’azienda dai lavoratori appositamente incaricati allo scopo.
Il distanziamento operativo potrà avvenire con misure tecniche, organizzative e gestionali sia temporali che spaziali.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo.
Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro (se possibile adottare sempre i due metri come distanza di sicurezza) ed essere provvisto dei DPI.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati (es.. servizi igienici mobili per cantieri comprensivi di lavandini con acqua corrente, detergenti per le mani e carta asciugamani a perdere), prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
Per i servizi navetta organizzati dalle aziende vanno garantite le misure di sicurezza per autisti e lavoratori (igienizzazione dei mezzi, salita solo dal retro, distanza di sicurezza di almeno un metro, uso DPI, ecc.).
Le stesse norme vanno applicate alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive.
2.14. Misure tecniche: alcuni suggerimenti
Come misure tecniche di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro è possibile prevedere:
□ Zone filtro di deposito dei materiali senza la necessità di incontro delle persone
□ Xxxxxxxx distanziatori per ambienti di lavoro e di passaggio
□ Schermi in materiale plastico trasparente per isolare aree e postazioni di lavoro
□ Percorsi separati, separazioni in cartongesso, ecc.
□ Garantire l’efficacia delle misure di isolamento e di impedimento della trasmissione del contagio va aerea mediante sistemi di ventilazione.
□ Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) eliminare totalmente il ricircolo dell’aria.
2.15. Pulizia e sanificazione in azienda
Deve essere prevista la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica e straordinaria dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago secondo opportuni protocolli aziendali.
I prodotti impiegati e le metodologie adottate dovranno essere tali da garantire l’efficacia delle operazioni di disinfezione.
Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
Le operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti e delle superfici devono avvenire al di fuori dell’orario di lavoro e durante il lavoro per operazioni periodiche ma in modo tale da non creare situazioni di rischio per le persone.
Le operazioni di pulizia e sanificazione delle postazioni di lavoro e delle attrezzature vanno condotte dagli stessi lavoratori che le impiegano dopo l’uso o alla fine del turno di lavoro a seconda dei casi.
Per la pulizia e la sanificazione nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali dovrà essere attuata una procedure specifica come da indicazioni del Ministero della Salute, rif. Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 (si veda parte specifica del presente elaborato).
Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti e disinfettanti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, corrimani, maniglie, tastiere, superfici dei servizi igienici, arredi, ecc.).
La timbratrice deve essere soggetta a disinfezione periodica nell’arco della giornata con particolare riferimento all’ingresso, all’uscita di tutti i turni.
Si raccomanda, in caso di affidamento a terzi di servizi di pulizia, di estendere le indicazioni sopra riportate ad eventuali imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi.
Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull’impianto di condizionamento ed eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante più efficiente.
Provvedere ad una adeguata ventilazione naturale degli ambienti di lavoro.
Nota: art. 64 DL 17 marzo 2020, n. 18. (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)
1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2.16. Disinfettare le superfici
La disinfezione delle superfici risulta un elemento di prevenzione basilare della trasmissione di un agente biologico (in questo caso sono le mani che entrano in contatto con le superfici il veicolo che potrebbe portare il contagio alle mucose quali occhi, naso e bocca).
Si fa presente che un processo di disinfezione è efficace solo su una superficie pulita quindi è basilare l’attività di disincrostazione, detersione e risciacquo prima dell’attività di disinfezione vera e propria
Secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell’ISS può essere effettuata con prodotti a base di soluzioni di ipoclorito di sodio con concentrazioni 0,1-1 % a seconda dei casi (candeggina diluita opportunamente in acqua). Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
La disinfezione è efficace quando sono rispettati dosaggi, quantità e tempo di contatto (un disinfettante affinché possa svolgere la sua azione necessita di un tempo minimo di alcuni minuti almeno in quanto non esiste un effetto “immediato”). Per i disinfettanti questi elementi sono rilevabili dalla scheda tecnica del prodotto impiegato.
Sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggiare gli ambienti. Regole di sicurezza chimica
Ogni attività dovrà essere effettuata con le doverose misure previste dalla scheda dati di sicurezza e bisogna sempre ricordare di non miscelare mai prodotti diversi se non espressamente previsto da una procedura o da una scheda tecnica in quanto in molte occasioni questi sono incompatibili tra loro e possono dar luogo a pericolose reazioni chimiche.
Da evitare sempre di mettere insieme candeggina e disincrostanti acidi, alcool etilico e candeggina, alcool etilico e disincrostanti acidi e altre miscele non ammesse (vedi scheda dati di sicurezza). Queste miscelazioni tra prodotti definiti chimicamente incompatibili sviluppano agenti particolarmente pericolosi e tossici in forma gassosa (talvolta anche in modo violento) che costituiscono un rischio incidentale particolarmente significativo.
2.17. Precauzioni igieniche personali
Devono essere adottate da parte di tutti corrette misure di prassi igienica.
Assicurare quotidianamente la disponibilità di detergenti e di mezzi per asciugarsi nonché e qualora possibile, sulla base delle procedure aziendali previste in merito, anche dispenser con un disinfettante a base idroalcolica (concentrazione di alcool di circa il 70%). Il prodotto igienizzante per le mani dovrebbe essere anche posizionato presso gli ingressi e le uscite aziendali.
A questo proposito è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (Guide to Local Production:WHO-recommended Handrub Formulations che si allegano al presente elaborato. xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxx/0xxx/Xxxxx_xx_Xxxxx_Xxxxxxxxxx.xxx).
Ogni aspetto preparativo deve seguire attentamente le regole fondamentali di sicurezza chimica.
2.18. Lavarsi le mani
Lavarsi le mani con acqua e sapone o detergente spesso e bene (per almeno 40/60 secondi, frizionando palmo/palmo e palmo/dorso anche intrecciando le dita) durante la giornata, dopo avere toccato varie superfici soprattutto in ambienti esterni (luoghi di lavoro, stazioni, supermercati, treni autobus, ecc.) e sempre prima di portarle alla bocca ad esempio per mangiare, prendere una sigaretta, scartare una caramella, ecc.
Qualora l’acqua non sia disponile evitare di toccarsi naso, bocca e occhi ed evitare il contatto diretto di alimenti con le mani sporche dopo aver toccato superfici diverse (lavarsi le mani appena possibile).
In mancanza d’acqua e sapone o detergente per le mani è possibile impiegare un disinfettante a base idroalcolica (concentrazione di alcool 70% ca). Va applicato su mani asciutte leggendo le istruzioni e attendendo che si asciughi almeno 60 secondi sulle mani. In questo caso non risciacquare con acqua.
Nota: il lavaggio assiduo e frequente delle mani unitamente all’impiego di soluzioni idroalcoliche rende secca e fragile la pelle riducendo ed alterando la naturale barriera idrolipidica e determinando possibili screpolature. Si raccomanda di mantenere la pelle ben idratata usando creme idratanti ed emollienti.
2.19. Dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici (mascherine)
Dovranno essere adottati i DPI necessari sulla base delle condizioni operative quali APVR, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc. conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Qualora le misure organizzative non diano sufficiente garanzia del rispetto delle misure di sicurezza e non siano disponibili i DPI l’attività lavorativa va sospesa.
Si fa presente che l’adozione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie è particolarmente importante. Per questi motivi dovranno essere sempre utilizzati dai cittadini e dai lavoratori (tempo libero, mezzi pubblici, lavoro, ogni attività).
Guanti
I guanti monouso, generalmente in vinile/nitrile, se non vi sono altre e particolari necessità, vanno impiegati nel caso di soggetti che possono essere esposti al rischio. È importante far presente che un uso non corretto dei guanti potrebbe costituire un elemento di rischio aggiuntivo. Infatti i guanti devono essere tolti secondo una specifica procedura nelle aree a rischio e non devono essere portati al di fuori di tali aree innescando in questo modo fenomeni di contaminazione crociata e aumentando la possibilità di diffusione del contagio. Verificare la necessità e la procedura, a seconda dei casi, di impiego di due paia di guanti uno sopra l’altro.
Nota: anche quando si utilizzano i DPI vanno possibilmente adottate tutte le misure comportamentali anti-contagio ed in primis il rispetto delle distanza di sicurezza interpersonali.
2.20. Eventi e formazione
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.
Mancato aggiornamento della formazione in materia di SSL
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).
Nota: Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari Versione 10 del 11.04.2020. Documento prodotto a cura di: REGIONE DEL VENETO.
“Si evidenzia che, ai sensi dei provvedimenti governativi richiamati in premessa, nell’intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati.
A tal proposito, coerentemente con le previsioni del protocollo nazionale citato in premessa, si ritiene che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di
base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.
In ogni caso, resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell’emergenza, l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito, e fermo restando il limite massimo di soggetti partecipanti) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza, risultando così idonea a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l’effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto.
Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).
2.21. Sorveglianza sanitaria e medico competente
Nella gestione della prevenzione da contagio ed in tutte le misure aziendali che ne derivano il medico competente svolge un ruolo centrale.
È importante il datore di lavoro, il medico competente e le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza collaborino all’individuazione delle strategie da mettere in atto integrando e proponendo tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto dalla autorità sanitarie competenti.
Il medico competente dovrà essere consultato in merito alle procedure e alle misure di tutela delle persone ipersuscettibili, con patologie attuali o pregresse e particolarmente fragili secondo le vigenti disposizioni in materia di privacy. Queste misure possono prevedere ferie, congedi, permessi, l’allontanamento dall’attività lavorativa in presenza con attività di lavoro agile e ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.
Nota: secondo il Protocollo il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Il medico competente assume un ruolo di riferimento anche in tutti i casi di tutela delle lavoratrici gestanti e puerpere per le quali viene previsto l’allontanamento dall’attività lavorativa in presenza con attività di lavoro agile e ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.
Nota: tutte le riunioni e le azioni di formazione si svolgono con strumenti telematici a distanza.
E’ coinvolto nella segnalazione di casi di contagio di lavoratori, di destinatari di provvedimenti di quarantena, nella misure di distanziamento sociale, nei protocolli di pulizia, disinfezione e sanificazione, nelle attività di informazione relative ai corretti comportamenti da adottare, all’individuazione dei DPI idonei alle diverse attività aziendali e al particolare riferimento alle misure che devono essere adottate per un corretto impiego degli stessi da parte dei lavoratori.
Nota: Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari Versione 10 del 11.04.2020. Documento prodotto a cura di: REGIONE DEL VENETO.
“La valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti, probabili o confermati), nonché l’individuazione e la sorveglianza dei contatti stretti spetta alle strutture del Servizio Sanitario Regionale, in particolare agli operatori ospedalieri e del Dipartimento di Prevenzione, in coordinamento con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta; il Servizio Sanitario Regionale, oltre a gestire i casi con sintomi respiratori gravi (che vengono isolati e assistiti a livello ospedaliero), verifica il rispetto dell’isolamento domiciliare che è indicato per i contatti stretti e per i casi sintomatici non gravi.”
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria è necessario riferirsi al medico competente e al protocollo sanitario.
Nota: secondo il Protocollo la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro
da malattia
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
Nota: Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari Versione 07 del 14.03.2020. Documento prodotto a cura di: REGIONE DEL VENETO.
“La sorveglianza sanitaria è prevista da una specifica normativa nazionale; ai sensi dei provvedimenti emanati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, allo stato attuale non risulta adottato alcun intervento legislativo atto a sospendere o rimodulare tale misura generale di tutela della salute dei lavoratori. Tuttavia, tenuto conto dello scenario epidemiologico e delle esigenze di contenere al massimo la diffusione dell’epidemia in atto, si ritiene opportuno e praticabile differire le visite mediche periodiche per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive adottate a livello nazionale.
Vanno comunque garantite le attività di sorveglianza sanitaria necessarie ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione nei casi non prorogabili, quali: visite mediche pre-assuntive, preventive, a richiesta del lavoratore e per rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi. Alla ripresa dell’attività ordinaria, la programmazione delle visite mediche dovrà necessariamente privilegiare quelle differite.
D’altra parte, si evidenzia che il numero delle visite periodiche dei lavoratori effettivamente in servizio dovrebbe essere già ridotto al minimo indispensabile, considerate le misure di restrizione disposte a livello nazionale, l’incentivazione di ferie, congedi e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, nonché la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione..”
Per le specifiche misure di contenimento del contagio che devono essere implementate durante la sorveglianza sanitaria il medico competente dovrà adottare e far adottare (ai diversi soggetti destinatari) tutte le misure necessarie previste dalle disposizioni legislative vigenti, dalle linee guida e dalle raccomandazioni in materia.
2.22. Gestione di una persona sintomatica in azienda
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse deve farlo presente al responsabile diretto e dirigersi in modo autonomo presso un’area predisposta per l’isolamento in attesa delle indicazioni che verranno fornite dall’autorità sanitaria.
Il supporto potrà essere garantito da lavoratori adeguatamente informati (addetti PS) muniti dei DPI necessari (guanti, occhiali, tuta, visiera, maschera FFP2/3) che dovranno mantenersi a distanza di sicurezza. Il soggetto dovrà essere invitato a misurarsi la febbre con termometro presente in azienda oppure impiegare un termo scanner se in possesso.
E’ opportuno individuare un locale dove permettere l’isolamento dei soggetti sintomatici in attesa delle in attesa delle indicazioni che verranno fornite dall’autorità sanitaria.
Questo locale non è consigliabile che sia l’infermeria, la sala ristoro, la mensa o altri locali nei quali le persone sono normalmente presenti o che possono essere impiegati dai lavoratori.
Potrebbe essere utile ricavare una stanza vuota ed isolata preferibilmente con accesso dall’esterno (è anche semplice da disinfettare dopo la permanenza del soggetto sintomatico) oppure montare una tenda o un gazebo esterno.
Per la gestione della persona sintomatica riferirsi alle indicazioni che verranno fornite dall’autorità sanitaria anche per quanto riguarda il ritorno a casa (condizioni di salute, rischio contagio in caso di impiego di mezzi pubblici, ecc.). A seconda dello stato di salute l’autorità sanitaria potrebbe far intervenire l’ambulanza.
Si dovrà procedere all’isolamento in area diversa anche delle altre persone presenti nel luogo di lavoro del soggetto sintomatico.
Questa informazione deve essere comunicata immediatamente all’ufficio del personale dal responsabile diretto che ha preso in carico la situazione. L’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute e ad adottare le misure che saranno comunicate dalle autorità sanitarie.
L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
2.23. Azioni di supervisione e controllo
Trattasi delle misure che dovrà predisporre l’azienda anche tramite i soggetti preposti. Queste persone infatti hanno una evidente condizione di prossimità e possono essere coinvolti, informati, formati e motivati all’adozione di misure di vigilanza e controllo del rispetto delle procedure aziendali messe in atto.
Oltre al monitoraggio costante del rispetto delle misure anti-contagio previste dall’azienda si auspica un’azione proattiva in questa senso grazie al contributo dei lavoratori in una logica di “peer education”.
Nota: tutte le riunioni e le azioni di formazione si svolgono con strumenti telematici a distanza.
2.24. Attività di vigilanza
L’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro anche in merito all’applicazione di queste specifiche misure viene effettuata dagli SPISAL “Servizi Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro” delle Aziende ULSS.
I sopralluoghi saranno volti alla verifica dell’adozione delle misure di contrasto al contagio di natura tecnica, organizzativa e gestionale che sono conseguenza della predisposizione dei protocolli di sicurezza e delle procedure che li caratterizzano.
Oltre alla vigilanza gli SPISAL caratterizzano le loro attività anche per le misure di promozione, informazione, assistenza nei confronti di imprese e lavoratori e questi elementi sono di primaria importanza soprattutto nella gestione di questa emergenza. Le azioni possono declinarsi anche con campagne di prevenzione all’interno delle aziende per supportare le imprese a fronteggiare adeguatamente l’emergenza Coronavirus.
PARTE TERZA – LINEE GUIDA PER IL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA
3.1. Autotrasporto merci
□ Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purchè non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori.
□ Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro.
□ Non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.
□ Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine e guanti.
□ Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -
, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono
in ambienti all’aperto, è comunque necessario l’uso delle mascherine.
□ Assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.
PARTE QUARTA – APPROFONDIMENTI TEMATICI
4.1. Lavaggio delle mani
Per il lavaggio delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua, si può ricorrere alle soluzioni igienizzanti a base alcolica. Bastano tra i 40 e 60 secondi e questi semplici movimenti.
1. Bagna bene le mani con l’acqua
2. Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3. Xxxxxxxx bene le mani palmo contro palmo
4. Xxxxxxxx il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
5. Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
6. Xxxxxxxx le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
7. Xxxxxxxx il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. Xxxxxxxx ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
9. Xxxxxxxx il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
10. Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua
11. Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
12. Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto Fonte: Ministero della Salute
4.2. Produzione soluzione idroalcolica per le mani
Fonte: OMS
□ Ogni azione deve essere effettuata da persone che ne abbiano la professionalità necessaria, con le procedure previste per queste preparazione e seguendo tutte le misure di sicurezza necessarie.
□ Osservare tutte le misure individuate nella scheda dati sicurezza SDS delle sostanze impiegate.
□ Etichettare correttamente ogni contenitore di prodotto.
4.3. Efficacia delle azioni d’informazione
Ormai ben sappiamo come il fattore umano è centrale negli aspetti di salute e sicurezza e quindi come possiamo non vedere in questo un elemento fondamentale della prevenzione rispetto alla trasmissione di un contagio.
Informare correttamente lavoratori e imprese significa informare direttamente una parte ma indirettamente anche altri cittadini in una logica di diffusione delle corrette prassi comportamentali anche al di fuori degli ambienti di lavoro.
Ma dobbiamo ricordare che informare in modo efficace non è semplice. Infatti necessita di argomentazioni chiare, di tecniche appropriate, di credibilità della fonte, di diffusione capillare e di continuità d’azione.
Un’informazione diventa efficace non solo se vengono indicate le regole ma se vengono fornite le motivazioni affinché ognuno adotti consapevolmente il comportamento richiesto anche conoscendo quali possono essere le conseguenze gravissime di un atteggiamento sbagliato.
Oggi, come non mai, è necessario adottare comportamenti corretti, consapevoli e responsabili da parti di tutti. Comportamenti che servono a garantire la salute propria e degli altri in quanto siamo tutti più che mai dipendenti l’uno dall’altro e questo non possiamo che farlo insieme.
In questa informazione la centralità della persona è fondamentale in un interesse collettivo e condiviso che deve essere in grado di superare qualsiasi divisione.
Si tratta di informare con serietà, professionalità e competenza cercando di infondere consapevolezza e fiducia ed evitando qualsiasi situazione che possa determinare una condizione di panico.
Alcune possibili indicazioni in merito:
1) Motivare all’adozione di corrette misure comportamentali definendo la gravità della situazione e la necessità di intraprendere azioni consapevoli e responsabili da parte di ognuno di noi.
2) Far comprendere che portare il contagio in un ospedale, anche se in modo inconsapevole, costituisce un’azione di particolare gravità.
3) Far acquisire la consapevolezza da parte di ognuno che stiamo vivendo una situazione unica e straordinaria e che questa è la situazione più, grave di sanità pubblica che questo Paese abbia fronteggiato.
4) Far comprendere le modalità e la rapidità particolarmente elevata della diffusione del contagio.
5) Far comprendere che l’estensione del contagio a un numero particolarmente elevato di persone può determinare una condizione di grave criticità delle strutture sanitarie che si possono ritrovare sotto organico e mancanti delle risorse strumentali necessarie alla gestione dell’emergenza (personale specializzato, posti letto e unità di rianimazione) compromettendo in questo modo anche altri aspetti di cura.
6) Far comprendere che ogni singolo contributo è importante per la collettività. Questa sfida si vince tutti insieme.
7) Far comprendere che le azioni adottate a livello governativo sono assolutamente necessarie. La mancanza di queste azioni anche se particolarmente drastiche determina situazioni ben peggiori. Per non rendere vane queste azioni dobbiamo garantire tutti comportamento responsabile.
8) Evitare polemiche inutili che in questo momento sono particolarmente dannose.
9) Considerare che le richieste che ci vengono effettuate e le eventuali restrizioni che ne conseguono sono ben tollerabili soprattutto se paragonate ad alternative ben peggiori.
10) Far comprendere l’importanza delle azioni di responsabilità relative alla valutazione del proprio stato di salute, alle misure di auto isolamento, ai contatti con altre persone, alle comunicazioni da effettuare in azienda, alle chiamate al proprio medico curante, ai pediatri, agli operatori e servizi di sanità pubblica, ecc.
11) Far comprendere l’importanza di nuove modalità di relazione (evitare strette di mano, evitare abbracci e mantenere una distanza di relazione di almeno un metro) e che l’adozione delle stesse oggi non significa distacco bensì rispetto, senso civico e anche affetto.
12) Far comprendere l’importanza di rimanere a casa
13) Contattare quotidianamente la persona in isolamento fiduciario per fare sentire vicinanza dell’azienda e dei colleghi.
14) Pensare a campagne informative interne e misure di valorizzazione delle azioni di prevenzione.
15) Proporre percorsi di formazione, di approfondimento e di creazione di leadership in prevenzione specifica per queste tematiche all’interno dell’azienda.
Nota: informare correttamente significa far comprendere, spiegare, motivare, infondere fiducia ed evitare qualsiasi situazione che generi confusione o peggio panico.
4.4. Raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per i familiari che li assistono
0.Xx persona con sospetta o accertata infezione COVID-19 deve stare lontana dagli altri familiari, se possibile, in una stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite.
2.Chi l’assiste deve essere in buona salute e non avere malattie che lo mettano a rischio se contagiato.
3.I membri della famiglia devono soggiornare in altre stanze o, se non è possibile, mantenere una distanza di almeno 1 metro dalla persona malata e dormire in un letto diverso.
4.Chi assiste il malato deve indossare una mascherina chirurgica accuratamente posizionata sul viso quando si trova nella stessa stanza. Se la maschera è bagnata o sporca per secrezioni è necessario sostituirla immediatamente e lavarsi le mani dopo averla rimossa.
5.Le mani vanno accuratamente lavate con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica dopo ogni contatto con il malato o con il suo ambiente circostante, prima e dopo aver preparato il cibo, prima di mangiare, dopo aver usato il bagno e ogni volta che le mani appaiono sporche.
6.Le mani vanno asciugate utilizzando asciugamani di carta usa e getta. Se ciò non è possibile, utilizzare asciugamani riservati e sostituirli quando sono bagnati.
7.Xxx assiste il malato deve coprire la bocca e il naso quando tossisce o starnutisce utilizzando fazzoletti possibilmente monouso o il gomito piegato, quindi deve lavarsi le mani.
0.Xx non si utilizzano fazzoletti monouso, lavare i fazzoletti in tessuto utilizzando sapone o normale detergente con acqua.
9.Evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, in particolare le secrezioni orali o respiratorie, feci e urine utilizzando guanti monouso.
10.L’allattamento al seno è consentito, purché la madre indossi una mascherina e adotti tutte le norme di igiene delle mani già descritte
11.Utilizzare contenitori con apertura a pedale dotati di doppio sacchetto, posizionati all’interno della stanza del malato, per gettare guanti, fazzoletti, maschere e altri rifiuti.
12.Nel caso di isolamento domiciliare va sospesa la raccolta differenziata per evitare l’accumulo di materiali potenzialmente pericolosi che vanno invece eliminati nel bidone dell’indifferenziata.
13.Mettere la biancheria contaminata in un sacchetto dedicato alla biancheria sporca indossando i guanti. Non agitare la biancheria sporca ed evitareil contatto diretto con pelle e indumenti.
14.Evitare di condividere con il malato spazzolini da denti, sigarette, utensili da cucina, asciugamani, biancheria da letto, ecc.
15.Pulire e disinfettare quotidianamente le superfici come comodini, reti e altri mobili della camera da letto del malato, servizi igienici e superfici dei bagni con un normale disinfettante domestico, o con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70%, indossando i guanti e indumenti protettivi (es. un grembiule di plastica).
16.Utilizzare la mascherina quando si cambiano le lenzuola del letto del malato.
17.Xxxxxx vestiti, lenzuola, asciugamani, ecc. del malato in lavatrice a 60-90°C usando un normale detersivo oppure a mano con un normale detersivo e acqua, e asciugarli accuratamente.
00.Xx un membro della famiglia mostra i primi sintomi di un’infezione respiratoria acuta (febbre, tosse, mal di gola e difficoltà respiratorie), contattare il medico curante, la guardia medica o i numeri regionali.
19.Evitare il trasporto pubblico per raggiungere la struttura sanitaria designata; chiamare un’ambulanza o trasportare il malato in un’auto privata e, se possibile, aprire i finestrini del veicolo. 00.Xx persona malata dovrebbe indossare una mascherina chirurgica per recarsi nella struttura sanitaria e mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone.
21.Qualsiasi superficie contaminata da secrezioni respiratorie o fluidi corporei durante il trasporto deve essere pulita e disinfettata usando un normale disinfettante domestico con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70%.
Fonte OMS e ISS •10 marzo 2020 (revisione n. 1 del 12 marzo 2020) - A cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus”.
4.5. Pulizia e sanificazione nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio (soluzioni 0,1-0,5 %) dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici e anche dopo l’impiego degli stessi, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l’uso, i DPI
monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).
Fonte Circolare Ministero della Salute 22/02/2020
Nota: ulteriori misure di protezione delle vie respiratori (maschere con filtro specifico) e di protezione del corpo intero (tute di protezione da agenti chimici e biologici) vanno implementate sulla base della tipologia dell’esposizione e dei prodotti chimici impiegati.
Alcool etilico
L’alcool etilico (nome chimico etanolo) è una sostanza chimica dalla formula CH3CH2OH, caratterizzata dal gruppo funzionale –OH degli alcoli definito ossidrile, che si presenta allo stato liquido alla temperatura e pressione “normali”.
È infiammabile, ha caratteristiche di solvente, è ben miscibile con l’acqua ed evapora con facilità. L’alcool presente in commercio come solvente (e impiegabile nelle operazioni di disinfezione) è trattato con un denaturante che contiene una sostanza colorante che fa assumere il classico colore rosa all’alcool “denaturato” proprio perché sia immediatamente distinguibile (in quanto l’etanolo è un liquido incolore). Questo trattamento determina una elevata tossicità per ingestione e quindi l’impossibilità dell’alcool etilico “denaturato” di essere impiegato per uso alimentare.
L’etanolo è in grado di modificare la struttura chimica delle proteine citoplasmatiche delle cellule di una serie di virus e batteri danneggiandole e consentendo un’attività germicida. Questo processo viene definito di “denaturazione delle proteine” e determina la perdita della funzione biologica di queste molecole (questo effetto non è possibile in alcune spore in quanto sono resistenti a questo trattamento e quindi l’etanolo non ha attività sporicida).
La miglior efficacia di questa azione da parte dell’etanolo si ha quando la sua concentrazione è del 70% in acqua. Infatti la percentuale d’acqua di circa il 30% permette di garantire un’azione sinergica in questo senso.
Quindi l’alcool etilico presente in commercio al 96% (trattasi di una concentrazione volume/volume definita anche in gradi per gli alcoli) è meno efficace della sua soluzione in acqua al 70% e questo il motivo del perché quando viene impiegato per le procedure di disinfezione viene indicata una concentrazione del 70%.
L’alcool va quindi opportunamente diluito. A questo scopo, per le attività di disinfezione dove la percentuale è comunque indicativa (70%ca) miscelare tre parti in volume di etanolo al 96% con una parte d’acqua.
4.6. Tipologie delle mascherine
Le tipologie delle mascherine attualmente disponibili prevedono 1) maschere chirurgiche e 2) facciali filtranti tenendo presente che questi dispositivi hanno caratteristiche diverse.
Non vengono presi in considerazione in questa sede apparecchi di protezione delle vie respiratorie semifacciali o a pieno facciale in quanto sono di competenza di operatori professionali opportunamente addestrati e in condizioni di particolare esposizione al rischio secondo procedure e protocolli di sicurezza biologica. Stessa considerazione vale anche per gli autorespiratori ad aria.
Nota: anche quando si utilizzano le mascherine vanno possibilmente adottate tutte le misure comportamentali anti-contagio ed in primis il rispetto delle distanza di sicurezza interpersonali.
Si fa presente che l’adozione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie è particolarmente importante. Per questi motivi dovranno essere sempre utilizzati dai cittadini e dai lavoratori (tempo libero, mezzi pubblici, lavoro, ogni attività).
□ Maschere chirurgiche: vengono indossate al fine di evitare la trasmissione del virus ad altri soggetti in quanto costituiscono una barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). Pur originate dall’esigenza di proteggere il paziente (interventi chirurgici, manovre asettiche), possono costituire in parte un sistema di barriera anche per il soggetto che la indossa per la resistenza ai fluidi ed il potere filtrante (è una protezione di massima e non paragonabile ai DPI FFP3).
Sono dispositivi medici (soggetti a marcatura CE e alla verifica da parte di un organismo notificato del rispetto dei requisiti previsti dalla norma fi riferimento) realizzati secondo la norma EN 14683:2019 e servono a evitare che la persona che le indossa contamini l’ambiente (e quindi i soggetti con cui viene a contatto). Possono essere di 4 tipi: I, IR , II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati)
e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (≥ 98%), inoltre la IIR è resistente anche agli spruzzi.
□ Sono in genere realizzate con uno strato esterno filtrante, uno centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all’aria, strato interno a contatto con la pelle.
□ Sono molto leggere e in genere confortevoli. Sono monouso e dopo 2 -3 ore di impiego vanno sostituite in quanto, inumidendosi, perdono di efficacia.
□ Si raccomanda di sostituire la maschera medico- chirurgica con una nuova maschera pulita al termine dell’attività che può aver comportato esposizione a SARS-CoV-2.
□ Se non sono indossate correttamente la loro efficacia diminuisce in modo sensibile. Va prevista un’azione di corretta informazione in questo senso.
□ Seguire sempre le istruzioni relative a come devono essere correttamente conservate, indossate, impiegate, tolte e smaltite.
□ Vanno considerate anche altre misure basilari quali il lavaggio delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa nel modo corretto e le modalità di smaltimento.
Nota: l’uso delle mascherine e dei facciali filtranti deve essere sempre combinato con altre azioni di prevenzione/igiene personale e respiratoria e a tutte le misure di precauzione che sono state emanate dalle autorità competenti in merito all’emergenza COVID-19.
Facciali filtranti FFP2 – FFP3: sono DPI (soggetti a marcatura CE e alla verifica da parte di un organismo notificato del rispetto dei requisiti previsti dalla norma di riferimento) di protezione delle vie respiratorie che vanno indossati dalle persone che sono esposte al rischio e che quindi servono per proteggersi.
□ Nell’ambito dei luoghi di lavoro si fa presente che trattasi di DPI che vanno indossati da persone che sono esposte al rischio di contrarre il contagio e nei confronti delle quali va prevista una corretta attività di informazione, formazione e addestramento.
□ La norma EN 149:2001+A1:2009 prevede la possibilità di FF riutilizzabili che devono portare la lettera R mentre i FF non riutilizzabili devono portare le lettere NR. I FF maggiormente diffusi sono monouso che in genere sono efficaci per alcune ore a seconda delle diverse condizioni ambientali, di lavoro e di esposizione (dato da verificare sempre nella nota informativa del DPI).
□ In genere hanno forma simile a una coppa o conchiglia e alcuni modelli hanno la valvola di espirazione che permette di ridurre la resistenza di espirazione, nonché il calore e l’umidità sotto la maschera.
□ Per indossare correttamente il DPI e per conoscere le modalità di impiego, durata, conservazione e smaltimento è necessario leggere e comprendere le istruzioni della nota informativa.
□ L’efficacia e la durata del facciale filtrante dipende dalla tipologia dell’atmosfera (concentrazione contaminante), dall’ambiente (interno, esterno, temperatura, umidità, ventilazione, dall’attività fisiologica (lavoro affaticante). In ogni caso il FF monouso NR non può essere utilizzato per più di un turno di lavoro e non può essere reimpiegato, lavato e asciugato.
□ Sono presenti anche DPI FFP3 monouso che offrono una protezione dagli agenti contaminanti in ambienti ospedalieri mediante la protezione di un respiratore e di una maschera chirurgica.
□ Sono disponibili anche modelli con carboni attivi che dovranno essere opportunamente valutati per l’adozione.
□ La lettera D che può essere presente nei FF indica che il DPI ha superato il test di “intasamento dolomitico”.
□ Le maschere FFP2 bloccano almeno il 94% delle particelle che si trovano nell'aria mentre le FFP3 bloccano almeno il 98% delle particelle che si trovano nell'aria. Questo significa che oltre alla classe adeguata per proteggere in modo efficace devono essere indossate correttamente.
□ La maschera va verificata prima dell’impiego controllandone l’integrità.
□ La perfetta aderenza al volto (che deve essere rasato e senza baffi) con la completa copertura di naso e bocca e la regolazione di tiranti e stringinaso sono fondamentali al fine di garantire la corretta protezione delle vie respiratorie. Oltre a questo vanno considerate anche altre misure basilari quali il lavaggio delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa nel modo corretto e le modalità di smaltimento.
□ L’uso ottimale dei respiratori richiede fit-test (perfetto adattamento ai contorni del viso).
□ Un uso appropriato è necessario per ottenere i massimi benefici e non incorrere in false sicurezze.
□ Questi DPI non sono adatti ai bambini.
□ Un uso non corretto di mascherine e respiratori potrebbe aumentare, anziché ridurre, il rischio di trasmissione dell’infezione.
□ I DPI di protezione delle vie respiratorie oggi sono preziosi e contingentati. Impiegarli inutilmente non ha alcun senso.
Nota: i facciali filtranti FFP2 – FFP3 non offrono una barriera efficace in fase di espirazione (in particolare quelli con la valvola). Non vanno impiegati dai soggetti contagiati o presunti. Attenzione alle possibilità di trasmissione del contagio anche da parte di soggetti asintomatici.
4.7. Disposizioni emergenziali relative a mascherine chirurgiche e dispostivi di protezione individuale delle vie respiratorie
In considerazione dell’eccezionalità della contingente situazione COVID-19, in considerazione della difficoltà di approvvigionamento, in deroga alle procedure ordinarie ed esclusivamente per la durata dell’emergenza è autorizzata l’importazione e la produzione di mascherine chirurgiche ad uso medico (DM) e dei DPI, indispensabili in particolare per gli operatori sanitari, secondo procedure amministrative semplificate (rif. D.L. 2 marzo 2020, n. 9 - D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e Circolare MS 0003572-18/03/2020-GAB-GAB-P).
In particolare, i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche e dei DPI predispongono un’autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.
L’autocertificazione va inviata all’Istituto Superiore di Sanità per le mascherine chirurgiche e all’INAIL per i DPI. Gli Istituti in parola nel termine di 3 giorni si pronunciano circa la rispondenza alle norme vigenti.
Qualora all’esito della valutazione i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio.
A fine di garantire ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività e per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
4.8. Istruzione operativa per indossare la mascherina chirurgica
1) Controllare - 2) Indossare – 3) Protezione – 4) Attenzione
Prima: Controllare
□ Lavarsi bene le mani
□ Leggere e comprendere le istruzioni della nota informativa
□ Affinché la mascherina offra la protezione adeguata il volto deve essere ben rasato di barba e baffi.
□ Assicurarsi che i capelli siano raccolti e che non vi siano gioielli che interferiscono con la corretta tenuta.
□ Controllare che la mascherina sia integra, nuova e non abbia evidenti difetti (tessuto, lacciuoli, lato flessibile, ecc.).
□ Valutare l’ambiente, i rischi specifici e l’idoneità della protezione adottata.
Nota: le mascherine chirurgiche sono strettamente personali e non vanno impiegati da più persone.
Poi: Indossare
□ Orientare correttamente (interno/esterno e sopra/sotto) con parte interna chiara (bianca in genere) rivolta verso il viso e lato flessibile verso l’alto che dovrà modellare il naso.
□ Separare i lembi in modo da permettere una forma a conchiglia senza pieghe.
□ Posizionare la mascherina sul viso avendo cura di coprire bocca e naso, di farla aderire bene al volto e provvedere a stringere i lacci.
□ Sequenza delle azioni: 1) stringere il laccio superiore; 2) stringere la porzione flessibile del bordo superiore della mascherina intorno al ponte del naso; 3) stringere il laccio inferiore; 4) adattare bene la maschera sotto il mento.
Nota:
□ Mascherina con anelli (elastici): prima infila un orecchio e poi l’altro avendo cura di sentire
la mascherina che aderisce bene al volto.
□ Mascherina con lacci: porta i lacci della parte superiore dietro la testa e annodali; successivamente annoda dietro la nuca quelli inferiori avendo cura di sentire la mascherina che aderisce bene al volto.
□ Mascherina con elastici: tira l’elastico superiore dietro la testa e successivamente tira dietro la nuca quello inferiore avendo cura di sentire la mascherina che aderisce bene al volto.
□ Indossare la mascherina prima dell’esposizione al rischio e tenerlo per tutto il periodo dell’esposizione.
Sempre: Protezione
□ Durante l’impiego non toccare la mascherina con mani o guanti
□ Piccoli aggiustamenti possono essere eseguiti toccando i lacci con le mani pulite (lavate bene)
□ Usare la mascherina chirurgica solo per il tempo minimo previsto
□ Sostituire la mascherina se viene tolta nell’ambiente contaminato o per intasamento rilevabile dall’affaticamento respiratorio, se è umida/bagnata o se è danneggiata. Cambiare la mascherina quando umida e comunque dopo 2 -3 ore di impiego.
Nota: la mascherina è monouso è non può essere reimpiegata, lavata e asciugata.
Dopo: Attenzione
□ Togliere la maschera chirurgica con la mani pulite (togliere i guanti e lavare bene le mani) evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendola dalla nuca.
□ Posizionare la mascherina in un contenitore chiuso per rifiuti pericolosi.
□ Lavarsi nuovamente le mani.
Nota: l’uso delle mascherine e dei facciali filtranti deve essere sempre combinato con altre azioni di prevenzione/igiene personale e respiratoria e a tutte le misure di precauzione che sono state emanate dalle autorità competenti in merito all’emergenza COVID-19 con particolare riferimento al rispetto delle distanza di sicurezza interpersonali.
4.9. Istruzione operativa per indossare i facciali filtranti
1) Controllare - 2) Indossare – 3) Protezione – 4) Attenzione
Prima: Controllare
□ Lavarsi bene le mani
□ Leggere e comprendere le istruzioni della nota informativa
□ Affinché il facciale filtrante offra la protezione adeguata il volto deve essere ben rasato di barba e baffi.
□ Controllare che il facciale filtrante sia integro, nuovo e non abbia evidenti difetti (tessuto, lacciuoli, stringinaso, valvola, ecc.).
□ Valutare l’ambiente, i rischi specifici e l’idoneità della protezione adottata.
Nota: i facciali filtranti sono strettamente personali e non vanno impiegati da più persone.
Poi: Indossare
□ Orientare correttamente il FF (interno/esterno e sopra/sotto) con lo stringinaso verso l’alto.
□ Per facciali filtranti con elastici regolabili allungare gli elastici in modo da permetter un loro corretto posizionamento
□ Posizionare il facciale sotto il mento in modo da coprire bocca e naso
□ Porre l’elastico inferiore dietro la nuca sotto le orecchie
□ Posizionare il facciale sul viso con una mano e con l’altra passare l’elastico superiore sopra la testa e sopra le orecchie
□ Regolare la tensione avendo cura di tirare gli elastici regolabili in modo da far aderire perfettamente la maschera al volto (prima quello superiore e poi quello inferiore)
□ Adattare lo stringinaso in modo da assicurare la tenuta
□ Verificare la tenuta nel modo seguente:
Porre le mani (lavate e pulite) sul facciale ed inspirare profondamente (con buona tenuta il facciale filtrante si contrae leggermente verso l’interno).
□ Se si osservano perdite d’aria tra il facciale filtrante il viso, aggiustare meglio il facciale al volto, stringendo lo stringinaso e tirando gli elastici
□ Indossare il facciale filtrante prima dell’esposizione al rischio e tenerlo per tutto il periodo dell’esposizione.
Sempre: Protezione
□ Durante l’impiego non toccare il facciale filtrante con mani o guanti
□ Piccoli aggiustamenti possono essere eseguiti toccando i lacci con le mani pulite (lavate bene)
□ Usare il facciale filtrante solo per il tempo minimo previsto
□ Sostituire il facciale filtrante facciale filtrante se viene tolto nell’ambiente contaminato o per intasamento del facciale rilevabile dall’affaticamento respiratorio, se è umido/bagnato o se è danneggiato.
□ L’efficacia e la durata del facciale filtrante dipende dalla tipologia dell’atmosfera (concentrazione contaminante), dall’ambiente (interno, esterno, temperatura, umidità, ventilazione), dall’attività fisiologica (lavoro affaticante). In ogni caso il FF monouso NR non può essere utilizzato per più di un turno di lavoro e non può essere reimpiegato, lavato e asciugato.
Dopo: Attenzione
□ Togliere il facciale filtrante con la mani pulite (togliere i guanti e lavare bene le mani) evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendolo dalla nuca.
□ Posizionare il facciale filtrante in un contenitore chiuso per rifiuti pericolosi
□ Lavarsi nuovamente le mani
Nota: l’uso delle mascherine chirurgiche e dei facciali filtranti deve essere sempre combinato con altre azioni di prevenzione/igiene personale e respiratoria e a tutte le misure di precauzione che sono state emanate dalle autorità competenti in merito all’emergenza COVID-19 con particolare riferimento al rispetto delle distanza di sicurezza interpersonali.
PARTE QUINTA – RIFERIMENTI NORMATIVI E FONTI UFFICIALI CONSULTATE
5.1. Riferimenti legislativi
□ DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020 n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
□ DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
□ DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9. Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
□ DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
□ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020)
□ DPCM 22 marzo 2020
□ DPCM 01 aprile 2020
□ DPCM 22 marzo 2020
□ DPCM 11 marzo 2020
□ DPCM 9 marzo 2020
□ DPCM 8 marzo 2020
□ DPCM 4 marzo 2020
□ DPCM 1 marzo 2020
□ DPCM 25 febbraio 2020
□ DPCM 23 febbraio 2020
□ Ordinanza n. 40 Regione Veneto 13 aprile 2020 (Proroga di talune delle misure previste da precedenti ordinanze)
□ Ordinanza Regione Veneto 03 aprile 2'020 (Proroga Ordinanza n.33 del 20.03.2020 ed ulteriori disposizioni urgenti)
□ Ordinanza Ministero della Salute 20 marzo 2020
□ Ordinanza Xxxxxxx xxx Xxxxxx 00 marzo 2020
□ 03.04.2020 Circolare Inail n. 13
□ 03.04.2020 Circolare Ministero della Salute (Aggiornamento indicazioni test diagnostici)
□ 31.03.2020 Circolare MI (Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti)
□ 28.03.2020 Circolare Ministero della Salute MIST (Disposizioni stringenti per chi rientra in Italia)
□ 27.03.2020 Circolare Ministero della Salute (Gestione Pazienti Immunodepressi)
□ 27.03.2020 Circolare MATTM (Indicazioni Gestione Rifiuti)
□ 25.03.2020 Circolare Ministero della Salute (Linee Organizzative Servizi Ospedalieri)
□ DECRETO 25 marzo 2020 MISE
□ 24.03.2020 Testo Unico (Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile)
□ Circolare Ministero della Salute 0006360-27/02/2020-DGPRE-DGPRE-P
□ Circolare Ministero della Salute 0006337-27/02/2020-DGPRE-DGPRE-P
□ Circolare Ministero della Salute 0006144-27/02/2020-DGPRE-DGPRE-P
□ Circolare Ministero della Salute 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P
□ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile. Data 24 marzo 2020
□ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica. Data 20 marzo 2020
□ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili. Data 19 marzo 2020
□ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Data il 14 marzo 2020.
□ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 346 del 17 marzo 2020
Ratifica dell'Accordo per l'applicazione nella Regione Veneto del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID - 19'" sottoscritto il 14 marzo 2020 dalla Regione del Veneto e dalle Parti sociali.
5.2. Riferimenti documentali
□ World Health Organization, Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), 27 February 2020
□ World Health Organization - Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak - Interim guidance 29 January 2020. WHO;
□ World Health Organization Guide to Local Production: WHO-recommended Handrub Formulations - Revised April 2010 Revised April 2010
□ Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID- 19 - Rapporto ISS COVID-19 • n.1/2020 (aggiornato al 7 marzo 2020).
□ Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) - Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari Versione 10 del 11.04.2020. Documento prodotto a cura di: REGIONE DEL VENETO Area Sanità e Sociale. Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria.