DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVIII LEGISL ATURA
N. 509
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (TRIA)
e con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI) (V. Stampato Camera n. 1770)
approvato dalla Camera dei deputati il 25 settembre 2019
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 settembre 2019
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015
TIPOGRAFIA DEL SENATO
DISEGNO DI LEGGE
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è auto- rizzato a ratificare l’Accordo di coprodu- zione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Go- verno della Repubblica di Bulgaria, con Al- legato, fatto a Roma il 25 maggio 2015.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al- l’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in con- formità a quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo stesso.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione del- l’articolo 16 dell’Accordo di cui all’articolo
1 della presente legge, valutato in euro
3.240 ogni quattro anni a decorrere dal- l’anno 2021, si provvede mediante corri- spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte cor- rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma
« Fondi di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previ- sione del Ministero dell’economia e delle fi- nanze per l’anno 2019, allo scopo parzial- mente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della coo- perazione internazionale.
2. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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