Contratto di Assicurazione
AMTRUST Tutela
MEDICI
Contratto di Assicurazione
per Assicurazione per la Tutela Legale dei Medici
Il Set Informativo contiene:
• Dip Danni (Documento Informativo Precontrattuale)
• Dip Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo)
• Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario
Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Edizione Giugno 2019 - Ultimo Aggiornamento Ottobre 2022
Il prodotto è stato redatto secondo le linee xxxxx XXXX “Contratti Semplici e Xxxxxx”
Assicurazione per la Tutela Legale del Medico
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: AmTrust Assicurazioni S.p.A. Prodotto:“AmTrust Tutela Medici”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa Polizza assicura i Medici, gli operatori sanitari, gli esercenti professioni sanitarie non mediche e gli ausiliari (ed in taluni casi i dipendenti e i familiari del Contraente che collaborano nell’attività professionale) per le spese legali in casi di controversie attinenti alla propria attività professionale svolta sia come dipendente che libero professionista.
Che cosa è assicurato?
Sono assicurate le spese legali di: avvocato, soccombenza, ATP promosso dalla controparte, perito, giustizia, processo e indagine non ripetibili, Organismo per la mediazione quando obbligatoria, arbitrato, querela (se controparte è rinviata a giudizio), esecuzione forzata (2 tentativi), per sinistri insorti in corso di Polizza. L’insorgenza, in base alla natura della vertenza è: il danno subito o causato non volontariamente dal cliente, l’azione od omissione che causi responsabilità amministrativa, la violazione che determina il reato o illecito amministrativo ovvero la violazione di legge o di regolamento amministrativo.
La Garanzia Base prevede le seguenti prestazioni:
✓ Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni e per delitti dolosi (in caso di assoluzione e/o derubricazione)
✓ Inosservanza delle normative sulla sicurezza
✓ Difesa passiva a 2° rischio per danni cagionati
✓ Recupero danni extracontrattuali subiti
✓ Difesa avverso provvedimenti disciplinari dell’Ordine
Possono essere sottoscritte le seguenti Opzioni che prevedono riduzione di premio:
Opzione con Scoperto
Opzione comunicazione all’Ente
Possono essere assicurate, con pagamento di un premio aggiuntivo, anche le seguenti garanzie:
Garanzia Civile – Estensione Libera professione Garanzia Civile – Estensione Dipendente pubblico Garanzia Civile – Estensione Dipendente privato Studio medico
Dipendenti e collaboratori Difesa Passiva alla rivalsa
Retroattività (per la difesa penale e per la difesa avanti la Corte dei conti), per fatti avvenuti anteriormente alla decorrenza della Polizza da 1 a 10 anni, purché non conosciuti al momento della stipula
Le coperture operano entro massimali per sinistro che variano da 20.000 a 50.000 euro, con limite aggregato annuo di
120.000 euro.
Che cosa non è assicurato?
Le Garanzie non coprono le spese legali relative a:
🗶 patti di quota lite tra Assicurato e Avvocato, indennità di trasferta, duplicazioni di onorari, multe, ammende, sanzioni pecuniarie e spese liquidate alle parti civili costituite contro l’Assicurato
🗶 fatti dolosi
🗶 diritto di famiglia, successioni o donazioni
🗶 alla materia fiscale e amministrativa
🗶 eventi naturali, tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, sciopero, serrate, class action, detenzione impiego di sostanze radioattive, attività nucleari, inquinamento, trattamento smaltimento di rifiuti
🗶 brevetto, marchio, autore, esclusiva o turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust
🗶 compravendita di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente; operazioni straordinarie affitto d'azienda; leasing immobiliare
🗶 circolazione stradale, navigazione di imbarcazioni, aeromobili o altri veicoli
🗶 difesa penale per abuso di minori
🗶 prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati per l’attività d’impresa
🗶 compravendita/permuta di immobili, restauro
/risanamento /ristrutturazione /costruzione di edifici, fornitura /posa in opera
Il presente elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo; per l’elenco completo si rimanda al DIP Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione.
Ci sono limiti di copertura?
! È previsto il valore minimo in lite di € 200 per le vertenze contrattuali con fornitori
! L’opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie opera se queste sono di importo pari o superiore a € 250
! È previsto lo scoperto del 20% per le spese legali di giudizio se sottoscritta la “Opzione con Scoperto”
! Si considera come unico sinistro quello che coinvolge una pluralità di Assicurati con la stessa Polizza
! Le garanzie non operano se è stata sottoscritta la “Opzione Comunicazione all’Ente”, e l’Assicurato omette di comunicare e concordare con l’Ente pubblico presso cui svolge la propria attività professionale, la nomina del legale incaricato per la gestione della vertenza
! In presenza di Polizza di Responsabilità Civile, la presente Polizza opera dopo l’esaurimento del massimale di Responsabilità Civile per resistenza e soccombenza
Dove vale la copertura?
✓ In Europa per le prestazioni di: difesa penale, richiesta risarcimento danni a terzi, resistenza alla richiesta di risarcimento extracontrattuale e contrattuale di terzi.
✓ In Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, per tutte le altre prestazioni.
Che obblighi ho?
• Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all’indennizzo, nonché la cessazione della Polizza.
• Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, oltre ai casi di sospensione o radiazione dall’Albo, inabilitazione o interdizione, esercizio abusivo della professione.
• Devi comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del tuo diritto all’indennizzo.
• Se ritieni di essere soggetto attivo o passivo di un procedimento penale, civile o amministrativo, devi quanto prima denunciarlo alla Compagnia e agli altri eventuali assicuratori; diversamente potresti perdere il diritto all’indennizzo.
• In caso di sinistro devi immediatamente fare quanto ti è possibile per evitare o diminuire il danno (ad es. rendendoti adempiente all’obbligo che ti viene contestato); diversamente potresti perdere il diritto all’indennizzo.
• Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni (art. 2952 c.c.).
Quando e come devo pagare?
Devi pagare il Premio prima della data di decorrenza della Polizza e puoi scegliere di pagare l’intero premio annuo oppure optare per il frazionamento semestrale. Il premio è comprensivo di imposte (secondo le norme fiscali vigenti). Se scegli il frazionamento semestrale, dovrai pagare anche la seconda semestralità alla scadenza stabilita.
Dato che la Polizza prevede il tacito rinnovo, ad ogni scadenza annua dovrai pagare il premio di rinnovo (secondo le modalità di frazionamento che hai scelto all’origine).
Puoi pagare il premio con denaro contante, assegno (bancario, postale o circolare), bonifico bancario o sistemi di pagamento elettronico.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se pagato il premio, oppure dalle ore
24.00 del giorno di pagamento del premio se successivo, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di Polizza. La Polizza prevede il tacito rinnovo. In caso di mancato pagamento del Premio di rinnovo o di una rata dello stesso l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.
La prestazione Vertenze contrattuali opera per prestazioni/forniture effettuate dopo 3 mesi dalla data di decorrenza della Polizza.
Come posso disdire la Polizza?
La copertura si rinnova automaticamente alla scadenza annuale, salvo che non venga inviata una disdetta da parte del Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione. Puoi recedere dalla Polizza, anche in corso d’anno, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto di liquidazione, dando un preavviso di almeno 30 giorni.
Assicurazione per la Tutela Legale dei Medici
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
AmTrust Assicurazioni S.p.A.
Prodotto “Tutela Medici” – Ed. 06/2019 – Ultimo aggiornamento 10/2022
30/06/2019 (data di realizzazione), il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AmTrust Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Xxx Xxxxxxx, 00 – 20121 Milano (MI) – Italia; recapito telefonico: x00 0000000000; sito internet: xxx.xxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx; indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx AmTrust Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio con Provvedimento ISVAP n. 2595 ed è iscritta dal 14.03.2008 al n° 1.00165 dell’Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia. |
L’ammontare del patrimonio netto dell’Impresa è pari 283.519 migliaia di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 5.500 migliaia di Euro e la parte relativa al totale delle riserve di patrimonio ammonta a 270.464 migliaia di Euro. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxx.xxx L’importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 155.803 migliaia di Euro; l’importo del requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 43.814 migliaia di Euro e l’importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura (OF) è pari a 271.793 migliaia di Euro. L’indice di solvibilità (solvency ratio), riferito alla gestione danni, è pari a 174,4%; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2021. |
Al contratto si applica la legge Italiana |
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente alla copertura assicurativa offerta. Tutte le garanzie a seguire sono prestate fino all’ammontare del massimale acquistato. La “Garanzia Base” prevede le seguenti prestazioni: Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa. Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti con sentenza definitiva che escluda la responsabilità per i fatti o atti contestati o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa; Opzione sicurezza. Difesa penale e amministrativa per violazioni o inadempimenti a: D.Lgs. 81/2008 “Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro”, D. Lgs 193/07 “Sicurezza alimentare”, X.Xxx. 152/06 “Codice dell’Ambiente”, D.Lgs. 196/03 e Regolamento Europeo 2016/679 “Tutela della Privacy”. Resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera esclusivamente a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi, la presente garanzia non opera. Recupero danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi. Difesa avverso provvedimenti disciplinari disposti dall’Ordine, dal Collegio, dal Consiglio o dal Registro Professionale al quale l’Assicurato è iscritto. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? |
OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO | |
Opzione con scoperto (per tutte le categorie di Assicurati) | Le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate dalla Società applicando uno scoperto del 20%, con un minimo di € 1.000,00 e con un massimo di € 2.500,00. Qualora l’Assicurato nomini l’Avvocato proposto dalla Società, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate senza applicazione dello scoperto con aumento del massimale per sinistro del 50%, fermo il massimale per anno assicurativo, ove previsto. Il contraente deve manifestare la volontà di attivazione della presente Opzione che comporta la riduzione del premio assicurativo relativamente a tutte le garanzie acquistate del 20%. |
Opzione Comunicazione all’Ente (solo per Dipendente pubblico) | L’Assicurato, se dipendente pubblico, si obbliga, in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, a comunicare e a concordare con l’Ente presso cui svolge la propria attività professionale la nomina del legale incaricato per la gestione della vertenza. L’Assicurato deve fornire alla Società copia della comunicazione di autorizzazione dell’Ente. Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comportano la decadenza dalle garanzie di polizza. Qualora l’Ente neghi l’autorizzazione per conflitto di interesse la polizza è comunque operante. Il contraente deve manifestare la volontà di attivazione della presente Opzione che comporta la riduzione del premio del 25%. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (acquistabili secondo la qualifica dell’Assicurato). (Estensioni di garanzia acquistabili da tutte le categorie di Assicurati ed in abbinamento a qualunque garanzia) | |
Garanzia Civile - Estensione Libera professione | Vertenze contrattuali con fornitori di beni o servizi per inadempienze proprie o di controparte. Recupero stragiudiziale dei crediti non riscossi. La garanzia viene prestata esclusivamente in via stragiudiziale per il recupero dei crediti non riscossi relativamente a prestazioni di natura medica o sanitaria effettuate dal contraente. Vertenze con Istituti od Enti Pubblici e Xxxxxxx di assistenza e previdenza relativamente alla posizione previdenziale / assistenziale dell’assicurato. Vertenze del Contraente relativamente al proprio rapporto di collaborazione con strutture private o a convenzioni con enti del Servizio Sanitario Nazionale. Sono escluse le spese per resistere all’azione di rivalsa da parte della struttura o dell’Ente. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile, ai sensi dell’art. 1917, comma 4, del codice civile. La garanzia viene prestata per sostenere le sole spese legali (onorari) relativi alla redazione dell’atto di chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile nel limite di € 1.000,00 per ogni sinistro. |
Garanzia Civile – Estensione Dipendente pubblico | Responsabilità amministrativa. La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa per Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per giudizi instaurati avanti la Corte dei conti nei confronti dell’Assicurato, salvo il caso in cui sia obbligato un soggetto terzo. La Società rimborserà anche le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo. La prestazione opera anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio, compreso l’invito a dedurre e l’audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro. Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l’importo indicato nella stessa. Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro con le modalità previste dall’Art. 8.2 Denuncia del sinistro, la Società provvederà, su richiesta motivata, all’anticipo delle spese legali e/o peritali, fino al limite di € 5.000 (cinquemila) per sinistro, in attesa della definizione del giudizio. L’Assicurato è obbligato a restituire alla Società ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo Vertenze con Istituti od Enti Pubblici e Privati di assistenza e previdenza relativamente alla posizione previdenziale / assistenziale dell’assicurato. Vertenze di lavoro che il contraente deve sostenere in qualità di lavoratore dipendente nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile, ai sensi dell’art. 1917, comma 4, del codice civile. La garanzia viene prestata per sostenere le sole spese legali (onorari) relativi alla redazione dell’atto di chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile nel limite di € 1.000,00 per ogni sinistro. |
Garanzia Civile – Estensione Dipendente privato | Resistenza all’azione di rivalsa da parte di terzi nei confronti dell’Assicurato in caso responsabilità per colpa grave. La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa avverso l’azione di rivalsa per colpa grave instaurata nei confronti dell’Assicurato, salvo il caso in cui sia a ciò obbligato un soggetto terzo. |
La Società rimborserà anche le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del Giudizio. Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l’importo indicato nella stessa. La prestazione opera: - a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità civile per colpa grave per spese di resistenza e soccombenza; - a primo rischio nel caso in cui l’assicurazione di Responsabilità civile per colpa grave non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza. Qualora l’assicuratore di Responsabilità civile per colpa grave non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento, del terzo, avendo esaurito il massimale per liquidare l’importo della rivalsa, la prestazione opera per le spese successive. La prestazione non opera nel caso in cui: - l’assicurazione di Responsabilità civile per colpa grave copra l’importo della rivalsa, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo per violazione del patto di gestione lite; - il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore di Responsabilità civile per colpa grave oltre i termini di prescrizione; - la polizza di Responsabilità civile per colpa grave non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il premio o l’adeguamento del premio o perché il sinistro è stato denunciato oltre i termini di decadenza stabiliti in polizza o perché non sussiste responsabilità dell’Assicurato. L’operatività della presente garanzia aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile per colpa grave in merito alla copertura del sinistro. Vertenze con Istituti od Enti Pubblici e Xxxxxxx di assistenza e previdenza relativamente alla posizione previdenziale / assistenziale dell’assicurato. Vertenze di lavoro che il contraente deve sostenere in qualità di lavoratore dipendente nei confronti di strutture private. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile, ai sensi dell’art. 1917, comma 4, del codice civile. La garanzia viene prestata per sostenere le sole spese legali (onorari) relativi alla redazione dell’atto di chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile nel limite di € 1.000,00 per ogni sinistro. | |
Retroattività | Retroattività da 1 a 10 anni anteriormente alla data effetto del contratto relativamente alle imputazioni penali dolose, colpose e contravvenzionali. Si precisa che la Retroattività viene estesa anche ai procedimenti per Responsabilità Amministrativa instaurati avanti la Corte dei conti solo qualora sia stata acquistata la “Garanzia Civile – Estensione Dipendente pubblico”. |
Difesa Passiva alla rivalsa | Resistenza all’azione di Rivalsa da parte di terzi e/o all’azione di Responsabilità Amministrativa per danno erariale esperita dalla Corte dei Conti, nei confronti dell’Assicurato in caso responsabilità contrattuale o extracontrattuale. La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa avverso l’azione di rivalsa o di Responsabilità Amministrativa per danno erariale instaurata nei confronti dell’Assicurato, salvo il caso in cui sia a ciò obbligato un soggetto terzo. La Società rimborserà anche le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del Giudizio. Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l’importo indicato nella stessa. La prestazione opera: • a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza; • a primo rischio nel caso in cui: - l’assicurazione di Responsabilità civile non sia operativa nel merito (ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza); - qualora l’assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo, avendo esaurito il massimale per liquidare l’importo della rivalsa. In tal caso la prestazione opera per le spese successive. La prestazione non opera nel caso in cui: - l’assicurazione di Responsabilità civile copra l’importo della rivalsa, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo per violazione del patto di gestione lite; - il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione; - la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il premio o l’adeguamento del premio o perché il sinistro è stato denunciato oltre i termini di decadenza stabiliti in polizza o perché non sussiste responsabilità dell’Assicurato. |
L’operatività della presente prestazione è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (Garanzie aggiuntive acquistabili solo se acquistata Garanzia Civile – Estensione Libera Professione) | |
Studio medico | Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa, relativi all’immobile adibito a studio professionale per l’esercizio dell’attività. Recupero danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, relativamente all’immobile adibito a studio professionale per l’esercizio dell’attività. Vertenze in materia di locazione o di proprietà e di altri diritti reali relativamente all'immobile adibito a studio professionale per l'esercizio dell'attività. Spese di resistenza alla richiesta di risarcimento danni. La garanzia viene prestata per resistere alle pretese di risarcimento per danni alla persona o a cose di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei loro confronti connesse alla gestione dello studio medico. La prestazione opera esclusivamente a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile. Vertenze contrattuali con le Compagnie di Assicurazione eccettuata la chiamata in causa ex art. 1917, 4 comma c.c. Vertenze con il condominio per la violazione del regolamento condominiale presso cui ha sede lo studio. |
Dipendenti e Collaboratori | Vertenze in materia di lavoro che il Contraente deve sostenere con i propri dipendenti iscritti nel libro unico del lavoro, sia in veste di attore che di convenuto. A favore dei dipendenti e familiari collaboratori del Contraente, nell’ambito dell’esercizio dell’attività indicata in polizza: Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per i dipendenti ed i familiari del Contraente che collaborano nell'attività professionale e che non esercitano la professione medica. Recupero danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi dai dipendenti e dai familiari del Contraente che collaborano nell'attività professionale e che non esercitano la professione medica. Difesa penale e amministrativa per violazioni o inadempimenti a: • D.Lgs. 81/2008 “Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro”, D.Lgs. 196/03, e Regolamento Europeo 2016/679 “Tutela della Privacy”. |
Che cosa NON è assicurato? |
Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che le Garanzie non coprono le spese legali relative: • all’esercizio abusivo della professione medica o di operatore sanitario • a vertenze con la Società • a procedimenti per responsabilità degli Assicurati derivanti da sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto |
Ci sono limiti di copertura? |
Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa quanto segue: • In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all’assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In qualità di Assicurato devi quanto prima denunciare in forma scritta all’Impresa ciascun Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne hai avuto conoscenza. Nel caso di coesistenza di più assicurazioni sul medesimo rischio, devi denunciare il sinistro a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. |
La denuncia di Xxxxxxxx va inoltrata a AmTrust Assicurazioni S.p.A., Sinistri Tutela Legale - Xxx Xxxxxxx,00 – 00000 Xxxxxx - tramite raccomandata A/R oppure tramite email alla casella xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx, xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. | |
La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad Organismi di mediazione. | |
Gestione da parte di altre imprese: non prevista. | |
Prescrizione: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto possono comportare: • l’annullamento del Contratto se derivanti da dolo o colpa grave o la facoltà di recesso da parte dell’Assicuratore se non sussiste dolo o colpa grave; • la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si impegna a pagare all’assicurato gli oneri previsti dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di definizione del sinistro o del mancato accordo dell’importo dello stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che: - I premi assicurativi sono pagati con le seguenti modalità: denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione ai contratti di assicurazione contro i danni), assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione oppure sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione. - Il premio pagato per l’Assicurazione è soggetto all’aliquota d’imposta attualmente in vigore, pari al 21,25% del premio imponibile annuo. - È prevista l’indicizzazione del contratto: massimale e premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (FOI), pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma. - Il premio è annuale ma è prevista la possibilità di frazionamento semestrale. - Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | Nei casi di Recesso per sinistro o per esercizio del “Diritto di ripensamento”, al Contrante è dovuto il rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di richiedere la sospensione totale o parziale del contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che, qualora il contratto sia stato promosso o collocato a distanza (c.d. vendita a distanza), il Contraente ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di Recesso per ripensamento. Tale termine decorre dalla data di conclusione del contratto di Assicurazione. La volontà di recedere dovrà essere manifestata attraverso comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano), inviata all’Intermediario incaricato o alla Società. |
Risoluzione | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo alla sua definizione tanto il Contraente quanto l’Impresa possono recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il presente prodotto assicurativo è destinato a: medici, operatori sanitari, esercenti professioni sanitarie non mediche, ausiliari, dipendenti o liberi professionisti regolarmente iscritti ad albi / collegi / registri professionali, con codice fiscale e/o P.IVA italiani. |
Quali costi devo sostenere? |
Il premio pagato dal Contraente è comprensivo delle provvigioni medie riconosciute all’intermediario che sono pari al 23,18% del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | È da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto a Ufficio Reclami – AmTrust Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx – Fax x00 0000000000 - Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso. La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornirà riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori e degli Intermediari a titolo accessorio, il termine di riscontro di cui sopra, potrà essere sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l’intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all’oggetto del reclamo. Nel caso di reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Xxxxxx e Banche) e loro dipendenti/collaboratori, gli stessi saranno gestiti direttamente dall’Intermediario interessato e potranno essere a questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, i reclami inerenti l’attività di distribuzione operata da un Broker, sono gestiti dall’intermediario proponente mentre i reclami inerenti l’attività di distribuzione operata da un’Agenzia, sono gestiti dall’impresa preponente. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato ad AmTrust Assicurazioni S.p.A. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - L’Arbitrato è facoltativo e applicabile in caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l’Assicurato e la Società; le parti possono demandare ad un arbitro, designato di comune accordo, o in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx_xx). |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Condizioni di Assicurazione
Indice
Informazioni sull’Assicurazione 6
Articolo 1 Oggetto del Contratto e descrizione della Garanzia base 6
b. Assicurati e ambito di operatività 6
c. Forma ed efficacia della Assicurazione 6
1.2 Garanzia Base (Penale e Civile) 7
Articolo 2 Opzioni con riduzione di Premio 8
2.2 Opzione Comunicazione all’Ente 8
Articolo 3 Estensioni abbinabili alla Garanzia Base con maggiorazione di Premio 8
3.1 Garanzia Civile - Estensione Libera professione 8
3.2 Garanzia Civile – Estensione Dipendente pubblico 9
3.3 Garanzia Civile – Estensione Dipendente privato 9
3.5 Difesa Passiva alla rivalsa 10
Articolo 4 Garanzie aggiuntive acquistabili con maggiorazione di Premio 10
4.2 Dipendenti e collaboratori 11
5.2 Oneri non oggetto di copertura 12
5.3 Ulteriori esclusioni relative alla Garanzia Civile - Estensione Dipendente privato 12
5.4 Ulteriori esclusioni relative all’Estensione alla Garanzia Base - Difesa Passiva alla Rivalsa 12
Ci sono limiti di copertura? 12
Articolo 6 Limiti di copertura 12
6.2 Importo minimo sanzioni pecuniarie 13
6.5 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile e Patrocinio legale 13
6.6 Limite all’azione di esecuzione forzata 13
6.7 Sanzioni Internazionali 13
Articolo 7 Estensione territoriale 13
Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro? 13
8.1 Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx 00
8.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale 14
Articolo 9 Pagamento, indicizzazione ed eventuale rimborso del Premio 15
9.1 Pagamento del Premio e sospensione della copertura assicurativa 15
Quando comincia la copertura e quando finisce? 15
Articolo 10 Effetto e durata del Contratto 15
Articolo 11 Casi di interruzione del Contratto 16
11.2 Sospensione/radiazione dall'albo, inabilitazione o interdizione del Contraente 16
11.3 Risoluzione per mancato pagamento del Premio 16
11.4 Diritto di ripensamento 16
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie 16
Articolo 12 Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del sinistro 16
Altre disposizioni contrattuali 16
Articolo 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 16
Articolo 14 Variazioni del rischio. Aggravamento e diminuzione del rischio 16
Articolo 15 Altre Assicurazioni 17
Articolo 16 Assicurazione per conto altrui 17
Articolo 18 Variazioni contrattuali a scadenza 17
Articolo 19 Foro competente per l’esecuzione del Contratto 17
Articolo 20 Comunicazioni - Modifiche dell’Assicurazione 17
Articolo 21 Forma delle comunicazioni in caso di vendita a distanza 17
Articolo 22 Rinvio alle norme di legge 17
Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:
Albo professionale Registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico albo, per poter svolgere determinate professioni.
Arbitrato Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del Contratto.
Assicurato Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Assistenza giudiziale Attività di difesa di un Legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della vertenza.
Assistenza stragiudiziale Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del
ricorso al giudice e per evitarlo.
Carenza Periodo in cui la Polizza non produce effetti. Tale periodo decorre dal momento della stipulazione del Contratto di Assicurazione, o dalle ore 24.00 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, fino a quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace. Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della Polizza che invece cesserà al decorrere dell’anno dal momento della firma.
Costituzione di parte civile Azione civile promossa all’interno del processo penale.
Compensi per la trasferta Spese di viaggio e di soggiorno dovute dal cliente al proprio Avvocato che,
per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, xxxxx trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale.
Controparte La parte avversaria in una vertenza.
Contraente Soggetto che stipula l'Assicurazione.
Delitto colposo È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso Qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Disdetta Atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il Contratto assicurativo.
Fatto illecito Inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.
Indennizzo/Risarcimento Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
Massimale per sinistro Somma massima liquidabile dalla Società per il pagamento di ciascun
sinistro.
Massimale per anno assicurativo Somma massima liquidabile dalla Società per il pagamento dei sinistri
insorti nel medesimo anno assicurativo, indipendentemente dal numero degli stessi.
Mediazione Istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
Medico Colui che esercita la professione medica, presupposti per tale attività è la laurea in medicina/chirurgia e l’abilitazione alla professione medica.
Multa Pena pecuniaria prevista per i delitti.
Negoziazione assistita Accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014,
mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la vertenza tramite l’assistenza di Avvocati iscritti all’albo.
Perito Libero professionista incaricato dall’impresa di Assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato o, nelle assicurazioni della Responsabilità Civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.
Polizza Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.
Premio Somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell’Assicurazione.
Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Procedimento disciplinare Trattasi di un procedimento amministrativo davanti all’albo professionale dei
xxxxxx che si conclude, ove venga riconosciuta la responsabilità del sanitario, con un provvedimento di natura sanzionatorio (es. sospensione dell’attività).
Procedimento penale Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene
notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
Querela Azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.
Reato Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Responsabilità contrattuale È la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati
al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un'obbligazione.
Responsabilità extracontrattuale È la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati
al creditore in conseguenza della causazione di un fatto illecito.
Recesso Atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi di determinate condizioni.
Scheda di Polizza Il documento che prova il Contratto di Assicurazione.
Sentenza definitiva
(decisione passata in giudicato) Giudicato è il provvedimento che, salvo il caso della revocazione ormai è
divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
Set Informativo L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del Contratto o della proposta di Assicurazione, composto da: Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, DIP Danni, DIP Aggiuntivo, Modulo di proposta ove previsto.
Sinistro verificarsi dell’evento dannoso contemplato nel Contratto assicurativo. Per evento dannoso si intende:
- il danno o un presunto danno subito dall’Assicurato o causato da azione od omissione non voluta dall’Assicurato;
- l’azione od omissione che possa dar luogo a responsabilità amministrativa;
- la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come reato o come illecito amministrativo;
- la violazione o presunta violazione di una norma di legge o di regolamento in materia amministrativa.
Xxxxxxxxxxx È la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
Società L’Impresa di Assicurazione AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
Spese arbitrali Spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell’arbitro prescelto.
Spese legali Compensi dovuti al patrocinatore sensi ai di legge.
Spese liquidate Spese spettanti all’Avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
Spese di domiciliazione Spese dell’Avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale
competente per il giudizio qualora l’Avvocato incaricato dall’Assicurato risieda fuori da tale distretto.
Spese di soccombenza Spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza.
Spese di giustizia Spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, salvo il caso in cui a conclusione del giudizio il soccombente sia condannato a rifondere le stesse.
Spese peritali Somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
Tacito rinnovo È una clausola che prevede il rinnovo automatico del Contratto alla scadenza.
Transazione Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale L’Assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.
Unico sinistro Fatto dannoso e/o vertenza che coinvolge più assicurati.
Valore in lite Determinazione del valore del sinistro.
Vendita a distanza Qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.
Informazioni sull’Assicurazione
La presente Assicurazione è rivolta al medico, allo specializzando, all’esercente professioni sanitarie non mediche e sociosanitarie ed agli ausiliari sanitari per la propria attività professionale svolta sia come dipendente di Struttura Sanitaria Pubblica o Privata che come libero professionista. L’Assicurazione indennizza le spese sostenute a titolo di oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi. Sono inoltre garantite le spese legali per la negoziazione assistita e per la mediazione obbligatoria e in questo ultimo caso, anche le spese dell’organismo di mediazione.
Articolo 1 Oggetto del Contratto e descrizione della Garanzia base
La Società assicura per i massimali e per le garanzie acquistate e indicate nella Scheda di Polizza, i seguenti oneri:
• le spese legali per l’intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio, le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato, le spese legali per l’accertamento tecnico preventivo (ATP) promosso da controparte, le spese peritali, le spese di giustizia e processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi;
• le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un Organismo di mediazione;
• le spese dell’Organismo di mediazione, nei soli casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell’arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato;
• le spese per la proposizione della querela, qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.
Non sono oggetto di copertura le spese indicate al successivo Art. 5.2 Oneri non oggetto di copertura.
Sono oggetto della presente Assicurazione solo i compensi forensi determinati entro il limite dei valori medi dei parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" e successive modificazioni.
b. Assicurati e ambito di operatività
Gli oneri di cui al precedente punto a) Xxxxxxx sono prestati a tutela dei diritti dell’Assicurato in qualità di medico o di operatore sociosanitario o ausiliario, per la propria attività professionale svolta come dipendente e/o come libero professionista per sinistri avvenuti nell’ambito dell’attività professionale assicurata e descritta nella Scheda di Xxxxxxx.
Vengono altresì assicurati, in caso di sottoscrizione della garanzia aggiuntiva “Dipendenti e collaboratori”, i dipendenti ed i familiari del Contraente che collaborano nell’attività professionale e che non esercitano la professione medica. Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa Polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.
Vengono altresì assicurati, in caso di sottoscrizione della garanzia aggiuntiva “Studio medico” i sinistri relativi agli immobili ove il contraente esercita l’attività professionale assicurata, purché espressamente indicati nella Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio.
Le garanzie operano anche per l'impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici in genere.
c. Forma ed efficacia della Assicurazione
L’Assicurazione opera nella forma Loss Occurence, ossia è intesa a tutelare l’Assicurato in seguito a sinistri insorti durante il periodo di efficacia del Contratto purché denunciati entro il termine di decadenza di cui all’Art.
8.2 Denuncia del sinistro e fermo il termine di prescrizione del diritto stabilito dalla legge. In particolare, la prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:
• durante il periodo di efficacia del Contratto, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione di una norma di legge penale o amministrativa;
• trascorsi 3 mesi dalla data di effetto del Contratto, in tutte le restanti ipotesi.
Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Assicurato, la presente Polizza opera in secondo rischio, come specificato all’Art. 6.5 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile e Patrocinio legale.
Il massimale per sinistro è indicato sulla Scheda di Polizza e, solo se indicato sulla stessa, è indicizzato con la modalità stabilita dall’Art. 9.2 Indicizzazione.
Spettano alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsate all’Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dal precedente punto a) Oggetto, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione verso il terzo.
1.2 Garanzia Base (Penale e Civile)
1.2.1 Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa.
1.2.2 Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con sentenza definitiva che escluda la responsabilità (art. 530, co. 1, c.p.p.) per i fatti o atti contestati o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia opera, inoltre, anche nel caso di procedimento che si concluda con sentenza di c.d. “patteggiamento” ai sensi dell’art. 444 c.p.p. fino ad un esborso massimo per sinistro di € 5.000 (cinquemila). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà all’Assicurato le spese legali fino al limite di € 5.000 (cinquemila) per sinistro, in attesa della definizione del giudizio.
Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa dal c.d. “patteggiamento” o dall’assoluzione che escluda la responsabilità per i fatti o atti contestati o in mancanza di derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza e degli atti processuali e difensivi attestanti l’attività professionale svolta dal difensore.
Le prestazioni di cui ai precedenti punti 1.2.1 e 1.2.2 garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell’Assicurato sottoposti a sequestro nell’ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attività assicurata.
1.2.3 Opzione sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250 (duecentocinquanta), in relazione ai casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.
• D. Lgs. 81/08 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente. Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori.
• D. Lgs. n. 193/07 in materia di Sicurezza alimentare.
• D. Lgs. n. 152/06 in materia di Tutela dell’ambiente.
• D. Lgs. n. 196/03 e Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità Civile, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza.
In riferimento alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.
La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 mesi dalla cessazione dell’attività da parte dei soggetti assicurati, o dalle loro dimissioni dall’impresa assicurata.
1.2.4 Vertenze per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da terzi per fatti illeciti degli Assicurati. La prestazione opera a secondo rischio, ossia dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese legali di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi, ovvero quando la Polizza di Responsabilità Civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente prestazione non opera.
1.2.5 Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l’utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’Assicurato su pagine web e su social e media network.
1.2.6 Difesa avverso provvedimenti disciplinari disposti dall’Ordine, dal Collegio, dal Consiglio o dal Registro Professionale al quale l’Assicurato è iscritto.
Articolo 2 Opzioni con riduzione di Premio
(valida solo se indicata nella Scheda di Polizza)
In caso di acquisto della presente opzione, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate dalla Società applicando lo scoperto riportato nella Scheda di Polizza.
Qualora l’Assicurato nomini l’Avvocato proposto dalla Società, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate direttamente dalla Società all’Avvocato incaricato senza applicazione dello scoperto ed anzi con aumento del massimale per sinistro del 50%, per i soli onorari dell’Avvocato nominato dell’Assicurato.
In ogni caso, nella precedente fase stragiudiziale la Società gestisce la trattazione della vertenza nei termini dell’Art. 8.3
Gestione del sinistro.
2.2 Opzione Comunicazione all’Ente
(valida solo per il Dipendente pubblico e se indicata nella Scheda di Polizza)
In caso di acquisto della presente opzione, l’Assicurato si obbliga a comunicare e a concordare con l’Ente pubblico del Servizio Sanitario Nazionale presso cui svolge la propria attività professionale, la nomina del legale incaricato per la gestione della vertenza. L’Assicurato deve fornire alla Società copia della comunicazione di autorizzazione dell’Ente.
Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporta la decadenza dalle garanzie di Polizza. Qualora l’Ente neghi l’autorizzazione per conflitto di interesse la Polizza è comunque operante.
Articolo 3 Estensioni abbinabili alla Garanzia Base con maggiorazione di Premio
(valide solo se indicate nella Scheda di Polizza e acquistabili in base alla qualifica dell’Assicurato)
Le seguenti garanzie possono essere acquistate a scelta del Contraente ed abbinate alla Garanzia Base. Le prime tre opzioni consistono in estensioni della Garanzia Base, previste in relazione al profilo dell’Assicurato (Libero Professionista, Dipendente pubblico, Dipendente privato) e sono quindi acquistabili se pertinenti alla sua qualifica professionale dichiarata in sede di trattativa. L’acquisto di una o più delle seguenti garanzie opzionali comporta maggiorazione del Premio.
3.1 Garanzia Civile - Estensione Libera professione
3.1.1 Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte sempreché il valore in lite sia superiore a € 200 (duecento). La prestazione e vale esclusivamente a favore del Contraente.
3.1.2 Recupero stragiudiziale dei crediti non riscossi. La prestazione viene garantita per sostenere vertenze per il recupero stragiudiziale dei crediti non riscossi relativamente a prestazioni di natura medica o sanitaria effettuate dal Contraente. Le prestazioni o forniture dalle quali deriva la necessità di recuperare i crediti devono essere state effettuate decorsi 3 mesi dalla validità della presente Polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.
La Società, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al raggiungimento dell’accordo per il recupero dei crediti direttamente o tramite professionisti da essa scelti.
La prestazione viene garantita con il limite di 2 sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l’ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale garanzia.
3.1.3 Vertenze con Istituti o Enti Privati e Pubblici. Sostenere vertenze con Istituti o Enti Privati di assistenza e previdenza o con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali relativamente alla posizione previdenziale/assistenziale dell’Assicurato.
3.1.4 Vertenze individuali relative al rapporto di collaborazione con strutture private o a convenzioni con Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La prestazione opera, laddove previsto, anche qualora le vertenze siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR).
3.1.5 Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile. La prestazione viene garantita esclusivamente per la copertura degli oneri necessari alla redazione degli atti giudiziali funzionali alla chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile ed opera entro un esborso massimo di €
1.000 (mille) per sinistro.
La prestazione non opera nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile contesti il mancato pagamento o adeguamento del Premio della Polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. In merito alle circostanze sopra elencate, la Società si riserva di richiedere all’Assicurato di fornire eventuale documentazione probatoria. In tali casi l’Assicurato si obbliga a rimborsare le eventuali spese legali o peritali che la Società ha anticipato.
3.2 Garanzia Civile – Estensione Dipendente pubblico
3.2.1 La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa per Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per giudizi instaurati avanti la Corte dei conti nei confronti dell’Assicurato, salvo il caso in cui sia obbligato un soggetto terzo.
La Società rimborserà anche le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo. La prestazione opera anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio, compreso l’invito a dedurre e l’audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.
Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l’importo indicato nella stessa.
Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro con le modalità previste dall’Art. 8.2 Denuncia del sinistro, la Società provvederà, su richiesta motivata, all’anticipo delle spese legali e/o peritali, fino al limite di € 5.000 (cinquemila) per sinistro, in attesa della definizione del giudizio.
L’Assicurato è obbligato a restituire alla Società ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo.
3.2.2 Vertenze con Istituti o Enti Privati e Pubblici. Sostenere vertenze con Istituti o Enti Privati di assistenza e previdenza o con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali relativamente alla posizione previdenziale/assistenziale dell’Assicurato.
3.2.3 Vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente con Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) presso i quali l’Assicurato svolge la propria attività professionale. La prestazione opera, laddove previsto, anche qualora le vertenze siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR).
3.2.4 Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile. La prestazione viene garantita esclusivamente per la copertura degli oneri necessari alla redazione degli atti giudiziali funzionali alla chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile ed opera entro un esborso massimo di €
1.000 (mille) per sinistro.
La prestazione non opera nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile contesti il mancato pagamento o adeguamento del Premio della Polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. In merito alle circostanze sopra elencate, la Società si riserva di richiedere all’Assicurato di fornire eventuale documentazione probatoria. In tali casi l’Assicurato si obbliga a rimborsare le eventuali spese legali o peritali che la Società ha anticipato.
3.3 Garanzia Civile – Estensione Dipendente privato
3.3.1 La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa avverso l’azione di rivalsa esperita dal datore di lavoro (impresa o ente) o dalla sua Compagnia di Responsabilità Civile, nei confronti dell’Assicurato in caso di responsabilità per colpa grave, salvo il caso in cui sia a ciò obbligato un soggetto terzo.
La Società rimborserà anche le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del Giudizio. Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l’importo indicato nella stessa.
La prestazione opera:
- a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per colpa grave per spese di resistenza e soccombenza;
- a primo rischio nel caso in cui l’assicurazione di Responsabilità Civile per colpa grave non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla Polizza.
Qualora l’assicuratore di Responsabilità Civile per colpa grave non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento, del terzo, avendo esaurito il massimale per liquidare l’importo della rivalsa, la prestazione opera per le spese successive.
La prestazione non opera nel caso previsto dal successivo Art. 5.3 Ulteriori esclusioni relative alla Garanzia Civile – Estensione Dipendente privato.
3.3.2. Vertenze con Istituti o Enti Privati e Pubblici. Sostenere vertenze con Istituti o Enti Privati di assistenza e previdenza o con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali relativamente alla posizione previdenziale/assistenziale dell’Assicurato.
3.3.3. Vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente con strutture private presso le quali l’Assicurato svolge la propria attività professionale.
3.3.4. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile. La prestazione viene garantita esclusivamente per la copertura degli oneri necessari alla redazione degli atti giudiziali funzionali alla chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile ed opera entro un esborso massimo di €
1.000 (mille) per sinistro.
La prestazione non opera nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile contesti il mancato pagamento o adeguamento del Premio della Polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. In merito alle circostanze sopra elencate, la Società si riserva di richiedere all’Assicurato
di fornire eventuale documentazione probatoria. In tali casi l’Assicurato si obbliga a rimborsare le eventuali spese legali o peritali che la Società ha anticipato.
In deroga all’Art. 10 Effetto e durata del Contratto, la prestazione opera retroattivamente per la difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino ad un massimo di 10 anni anteriormente alla data di effetto del Contratto, in base alla scelta riportata nella Scheda di Polizza.
In caso di acquisto della Garanzia Civile – Estensione Dipendente pubblico o della Difesa Passiva alla rivalsa, la retroattività opera anche per la difesa in procedimenti instaurati avanti la Corte dei conti.
Quanto sopra purché l’Assicurato abbia conoscenza del sinistro successivamente alla data di effetto della Polizza. La difesa penale o la difesa avanti la Corte dei conti relative ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell’Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza non sono oggetto di copertura.
Qualora il Contraente, precedentemente al presente Contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo Premio per una Polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri successivamente alla cessazione del Contratto, il Contraente si impegna a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente Contratto previamente alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.
La presente estensione opera in caso di contestazioni dolose esclusivamente se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.
Qualora a seguito dell’acquisto della presente estensione un sinistro possa essere coperto da più polizze sottoscritte dal Contraente con la Società per il medesimo rischio, la presente non sarà operativa.
Nel caso in cui il Sinistro insorga, in base a quanto riportato all’Art. 8.1 Insorgenza del Sinistro e unico Sinistro, all’interno del periodo di retroattività, le condizioni di assicurazione applicabili (es. Xxxxxxxxx) sono quelle in essere al momento dell’avvenuta conoscenza del Sinistro da parte dell’Assicurato.
3.5 Difesa Passiva alla rivalsa
La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa avverso l’azione di rivalsa esperita dal datore di lavoro (impresa o ente) o dalla sua Compagnia di Responsabilità Civile o la difesa avverso l’azione di Responsabilità Amministrativa per danno erariale esperita dalla Corte dei conti, instaurata nei confronti dell’Assicurato in caso responsabilità extracontrattuale o contrattuale, salvo il caso in cui sia a ciò obbligato un soggetto terzo.
La Società rimborserà anche le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del Giudizio.
Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l’importo indicato nella stessa. La prestazione opera:
• a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza;
• a primo rischio nel caso in cui:
- l’assicurazione di Responsabilità Civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla Polizza;
- qualora l’assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo, avendo esaurito il massimale per liquidare l’importo della rivalsa. In tal caso la prestazione opera per le spese successive.
La prestazione non opera nel caso previsto dal successivo Art. 5.4 Ulteriori esclusioni relative all’Estensione alla Garanzia Base - Difesa Passiva alla Rivalsa.
Articolo 4 Garanzie aggiuntive acquistabili con maggiorazione di Premio
(valide solo se indicate nella Scheda di Polizza e acquistabili solo se acquistata la “Garanzia Civile - Estensione Libera Professione”)
Le seguenti garanzie aggiuntive possono essere acquistate a scelta del Contraente che abbia optato per l’acquisto della “Garanzia Civile - Estensione Libera Professione” e che desideri arricchirla con ulteriori coperture. L’acquisto di una o più delle seguenti garanzie aggiuntive comporta maggiorazione del Premio.
Le seguenti prestazioni vengono garantite per i sinistri relativi alla gestione dello studio medico indicato in Polizza ove viene svolta l’attività assicurata.
4.1.1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa.
4.1.2 Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l’utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’Assicurato su pagine web e su social e media network.
4.1.3 Vertenze per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da terzi per fatti illeciti degli Assicurati. La prestazione opera a secondo rischio, ossia dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese legali di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi, ovvero quando la Polizza di Responsabilità Civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente prestazione non opera.
4.1.4 Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi allo studio medico indicato nella Scheda di Xxxxxxx. Per vertenze in materia di usucapione, l’insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.
4.1.5 Controversie contrattuali con Compagnie di assicurazione relativamente allo studio medico indicato nella Scheda di Polizza.
4.1.6 Vertenze per violazione del regolamento condominiale presso il quale è ubicata lo studio medico indicato nella Scheda di Polizza. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.
4.2 Dipendenti e collaboratori
4.2.1 Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.
Le prestazioni riportate di seguito vengono garantite a tutela dei Dipendenti e Collaboratori, relativamente ai sinistri che siano connessi all’attività professionale e allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni presso il Contraente.
4.2.2. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa.
4.2.3. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l’utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’Assicurato su pagine web e su social e media network.
4.2.4. Opzione sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250 (duecentocinquanta), in relazione ai casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.
• D. Lgs. 81/08 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente. Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori.
• D. Lgs. n. 196/03 e Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità Civile, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza.
In riferimento alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.
La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 mesi dalla cessazione dell’attività da parte dei soggetti assicurati, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
Se non risulta diversamente indicato nella descrizione delle singole prestazioni previste dalla Garanzia Base e dalle eventuali Estensioni e/o Garanzie aggiuntive acquistate, le prestazioni non coprono sinistri relativi:
a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
b) alla materia fiscale;
c) alla materia amministrativa;
d) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
e) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
g) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
h) a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
i) alla circolazione stradale di veicoli, alla navigazione e/o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
j) a fatti dolosi delle persone assicurate;
k) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
l) a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
m) a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
n) alla compravendita o alla permuta di immobili;
o) ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
p) all'affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;
q) all’attività di trattamento o smaltimento dei rifiuti;
r) all’esercizio abusivo della professione medica o di operatore sanitario;
s) a vertenze con la Società o con Società del Gruppo AmTrust;
t) all’adesione ad azioni di classe (class action);
u) alla difesa penale per abuso di minori;
v) a procedimenti per responsabilità degli Assicurati derivanti da sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto.
5.2 Oneri non oggetto di copertura
Non sono oggetto di copertura:
• i compensi derivanti da patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’Avvocato;
• le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari;
il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali.
5.3 Ulteriori esclusioni relative alla Garanzia Civile - Estensione Dipendente privato
La Garanzia Civile - Estensione Dipendente privato non opera, inoltre, nel caso in cui:
• l’assicurazione di Responsabilità Civile per colpa grave copra l’importo della rivalsa, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo per violazione del patto di gestione lite;
• il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore di Responsabilità Civile per colpa grave oltre i termini di prescrizione;
• la Polizza di Responsabilità Civile per colpa grave non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il Premio o l’adeguamento del Premio o perché il sinistro è stato denunciato oltre i termini di decadenza stabiliti in Polizza o perché, a fronte della mera dichiarazione dell’assicuratore della Responsabilità Civile per colpa grave, non sussiste responsabilità dell’Assicurato.
L’operatività della presente garanzia aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità Civile per colpa grave in merito alla copertura del sinistro.
5.4 Ulteriori esclusioni relative all’Estensione alla Garanzia Base - Difesa Passiva alla Rivalsa
La Difesa Passiva alla Rivalsa non opera, inoltre, nel caso in cui:
• l’assicurazione di Responsabilità Civile copra l’importo della rivalsa, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo per violazione del patto di gestione lite;
• il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione;
• la polizza di Responsabilità Civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il Premio o l’adeguamento del Premio o perché il sinistro è stato denunciato oltre i termini di decadenza stabiliti in Polizza o perché non sussiste responsabilità dell’Assicurato.
L’operatività della presente garanzia aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità Civile in merito alla copertura del sinistro.
Articolo 6 Limiti di copertura
La copertura relativa a vertenze contrattuali con fornitori opera purché il valore in lite sia superiore ad € 200 (duecento).
6.2 Importo minimo sanzioni pecuniarie
La copertura relativa all’opposizione/impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie opera se le stesse sono di importo pari o superiore ad € 250 (duecentocinquanta).
Se sottoscritta la “Opzione con scoperto”, gli oneri sono prestati con l’applicazione dello scoperto riportato nella Scheda di Xxxxxxx, così come meglio specificato nel precedente Art. 2.1 Opzione con scoperto.
Se sottoscritta la “Opzione Comunicazione all’Ente”, l’Assicurato si obbliga a comunicare e concordare con l’Ente pubblico presso cui svolge la propria attività professionale, la nomina del legale incaricato per la gestione della vertenza, così come meglio specificato nel precedente Art. 2.2 Opzione Comunicazione all’Ente, pena l’inoperatività delle garanzie.
6.5 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile e Patrocinio legale
Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Assicurato, la presente Polizza nei limiti delle prestazioni garantite e delle eventuali Garanzie aggiuntive acquistate, salvo che sia diversamente previsto, opera a secondo rischio ossia dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.
La presente Polizza opera ad integrazione di quanto dovuto dai soggetti obbligati in forza di legge o di contratto, a garantire il patrocinio legale in favore del contraente.
6.6 Limite all’azione di esecuzione forzata
Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per sinistro.
In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all’assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
Articolo 7 Estensione territoriale
Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
• In Europa per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da terzi,
• nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, per tutti gli altri casi.
Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro?
8.1 Insorgenza del Sinistro e unico Sinistro
Ai fini del presente Contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:
• il danno o un presunto danno subito dall’Assicurato o causato da azione od omissione non voluta dall’Assicurato;
• l’azione od omissione che possa dar luogo a responsabilità amministrativa;
• la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come reato o come illecito amministrativo;
• la violazione o presunta violazione di una norma di legge o di regolamento in materia amministrativa.
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.
In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.
Nel caso in cui il Sinistro insorga, in base a quanto sopra riportato, all’interno del periodo di retroattività, purché acquistata la relativa Garanzia Aggiuntiva, le condizioni di assicurazione applicabili (es. Xxxxxxxxx) sono quelle in essere al momento dell’avvenuta conoscenza del Sinistro da parte dell’Assicurato.
L'Assicurato, rendendosi parte diligente del Contratto, deve quanto prima denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, fermi i termini di decadenza e di prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto.
La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del Contratto. Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della Polizza più recente.
L’Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. Qualora coesistano più assicurazioni sul medesimo rischio, l’Assicurato deve denunciare il sinistro a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 codice civile.
Qualora il Contraente, precedentemente al presente Contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo Premio per una Polizza per i medesimi rischi che preveda la denuncia dei sinistri anche successivamente alla cessazione del Contratto, il Contraente si impegna a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente Contratto previamente alla Compagnia presso la quale era precedentemente Assicurato.
Le denunce di sinistro dovranno essere inoltrate a AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Divisione Sinistri - Vix Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx, xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, che potrà svolgere l’attività tramite le proprie sedi territoriali.
Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.
Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l’Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. 8.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale per la trattazione giudiziale.
In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. 8.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo.
In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate dalla Società.
La Società non è responsabile dell'operato dei Legali e dei Consulenti Tecnici.
La Società si impegna a pagare all’Assicurato gli oneri previsti dal Contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di definizione del sinistro o del mancato accordo dell’importo dello stesso.
8.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale
L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati del distretto di Corte d’Appello dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.
L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all’Avvocato così individuato.
La Società non è responsabile dell'operato degli Avvocati.
Articolo 9 Pagamento, indicizzazione ed eventuale rimborso del Premio
9.1 Pagamento del Premio e sospensione della copertura assicurativa
Il Premio è sempre determinato per il periodo di 1 anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
Se il Contraente non paga la prima rata di Premio, la copertura resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore
24.00 del 30° trentesimo giorno successivo a quello di scadenza e produce effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze previste. Resta salva la facoltà della Società di dichiarare risolto il Contratto per inadempimento come meglio specificato al successivo Art. 11.3 Risoluzione per mancato pagamento del Premio.
I premi devono essere pagati alla Società ovvero all'intermediario incaricato. Le modalità di pagamento dei Premi sono le seguenti:
• denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione ai contratti di assicurazione contro i danni;
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione;
• sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione.
Il massimale e il relativo Premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (FOI), pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, ed il corrispondente Premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.
Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale ed il Premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della Polizza, ed il massimale ed il Premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.
In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.
In caso di recesso per sinistro esercitato ai sensi dell’Art. 11.1 Recesso per sinistro o in caso di recesso per ripensamento esercitato ai sensi dell’Art. 11.4 Diritto di Ripensamento, al Contraente è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non corso.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Articolo 10 Effetto e durata del Contratto
Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati versati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
In caso di mancato pagamento delle rate successive di Premio, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza, fermo quanto riportato all’Art. 11.3 Risoluzione per mancato pagamento del Premio.
La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti durante il periodo di efficacia del Contratto, salvo il periodo di carenza di tre mesi previsto dal precedente Art. 1.1 lettera c) Forma ed efficacia dell’Assicurazione.
Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente Contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una Polizza precedente di Tutela Legale.
Il Contratto ha la durata prevista dalla Scheda di Polizza e, in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno.
Articolo 11 Casi di interruzione del Contratto
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, tanto il Contraente che la Società possono recedere dal presente Contratto assicurativo mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) dando un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di effetto del recesso. Come previsto dall’Art. 9.3 Rimborso del Premio in caso di recesso, al Contrante è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
11.2 Sospensione/radiazione dall'albo, inabilitazione o interdizione del Contraente
Il Contratto cessa di produrre effetto in caso di radiazione, inabilitazione o interdizione del Contraente o dell’Assicurato; in tali casi non saranno oggetto di copertura sinistri insorti successivamente alla suddetta data di radiazione, inabilitazione o interdizione.
L’esercizio abusivo della professione è causa di nullità dell’Assicurazione e la Società è liberata da ogni ulteriore prestazione.
Nei casi sopra descritti, la Società non è tenuta al rimborso all’Assicurato del Premio pagato e non goduto.
L’Assicurato che sia sospeso o radiato dall’albo o sia inabilitato o interdetto all’esercizio della professione deve darne immediata comunicazione alla Società.
11.3 Risoluzione per mancato pagamento del Premio
In caso di mancato pagamento del premio nei termini previsti dal precedente Art. 9.1, la Società ha facoltà di dichiarare risolto il contratto per inadempimento, a mezzo lettera raccomandata A/R, con diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1901 Codice Civile.
Qualora il contratto sia stato promosso o collocato a distanza (c.d. vendita a distanza), il Contraente ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di Recesso per ripensamento. Tale termine decorre dalla data di conclusione del contratto di Assicurazione.
La volontà di recedere dovrà essere manifestata attraverso comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano), inviata all’Intermediario incaricato o alla Società.
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie
Articolo 12 Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del sinistro
In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l’Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.
Altre disposizioni contrattuali
Articolo 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e riportate nella Scheda di Polizza formano la base della presente Polizza e rilevano ai fini della decisione della Società di contrarre l’Assicurazione nonché ai fini della determinazione del Premio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto da questa Assicurazione nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 codice civile.
Articolo 14 Variazioni del rischio. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Articolo 15 Altre Assicurazioni
L’Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all’indennizzo.
L’Assicurato è esonerato dal comunicare l’esistenza di altre assicurazioni derivanti da rapporti contrattuali con istituti di credito e/o finanziari (conti correnti, carte di credito, mutui, finanziamenti, ecc.) o da accordi collettivi di lavoro nazionali o aziendali.
In caso di sinistro vale quanto disposto dall’Art. 8.2 Denuncia del sinistro.
Articolo 16 Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dalla presente Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell’art. 1891 codice civile.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 18 Variazioni contrattuali a scadenza
Se alla scadenza del Contratto la Società voglia apportare variazioni alle condizioni tariffarie o normative, deve darne comunicazione al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza. In caso di mancato consenso del Contraente alle suddette variazioni, il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza.
Il Contraente può esprimere il consenso alle nuove condizioni tariffarie esplicitamente oppure ritirando la nuova quietanza e pagando il relativo nuovo Premio. Per l’accettazione delle eventuali novazioni normative, invece, è richiesto un consenso esplicito da parte del Contraente, in mancanza del quale, il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza.
Articolo 19 Foro competente per l’esecuzione del Contratto
Foro competente è quello di residenza del Contraente (se persona fisica) oppure quello della sua sede legale (se persona giuridica).
Articolo 20 Comunicazioni - Modifiche dell’Assicurazione
Ogni comunicazione inerente l’Assicurazione deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle Parti.
I riferimenti della Società sono i seguenti:
AmTrust Assicurazioni S.p.A.: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000, Xxxxxx Tel. 0000000000 – Fax. 0000000000
Email: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Articolo 21 Forma delle comunicazioni in caso di vendita a distanza
Qualora il contratto sia stato promosso o collocato a distanza, il Contraente:
a) ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) ha il diritto di richiedere la variazione della tecnica di comunicazione a distanza.
Articolo 22 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni della presente Assicurazione, valgono le norme di legge.
AmTrust Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: Via Clerici • 14 • 00000 Xxxxxx • Italia
Tel. + 00 0000000000 • Fax + 00 0000000000 • xxx.xxxxxxx.xx
PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx • Email: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Capitale Sociale € 5.500.000,00 • P.IVA e C.F. 01917540518
Data iscrizione Registro Imprese 13/06/2019 • Numero REA MI-2562338 Provvedimento autorizzazione ISVAP n. 2595 del 14/03/2008
Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 - n. 1.00165 Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI)