Contract
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1 OGGETTO DELL’APPALTO INTEGRATO. DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 5
1.1 OGGETTO DEL DOCUMENTO 5
1.2 OGGETTO DELL’APPALTO 5
1.3 AMMONTARE DELL’APPALTO INTEGRATO 6
1.4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 7
1.5 DESCRIZIONE DEI LAVORI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 8
1.6 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 9
2 DISCIPLINACONTRATTUALE 9
2.1 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 9
2.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 10
2.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 10
2.4 ESSENZIALITÀDELLE CLAUSOLE 11
2.5 MORTE O FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 11
2.6 RAPPRESENTANTI DEL COMMITTENTE 11
2.7 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE 11
2.8 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE 12
2.9 CEDIBILITÀDEL CONTRATTO 12
2.10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 13
2.11 CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 13
3 TERMINI PER L’ESECUZIONE 13
3.1 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 13
3.2 ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE 14
3.3 CAPACITÀ TECNICA DELL’APPALTATORE 14
3.4 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 15
3.5 ORDINEDEI LAVORI 16
3.6 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 16
3.7 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 17
3.8 PROROGHE 17
3.9 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI 18
3.10 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RESPONSABILE DEI LAVORI 19
3.11 SOSPENSIONEILLEGITTIMA 20
3.12 PENALI 20
3.12.1 Generalità 21
3.12.2 Penaliper ritardataesecuzione 21
3.12.3 Penaliper prestazioniinsufficienti 21
3.12.4 Penale massima 22
3.12.5 Limititecniciinderogabili 22
3.13 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA 22
3.14 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 23
3.15 SCIOGLIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 24
3.16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE - ESECUZIONE D'UFFICIO 25
4 DISCIPLINAECONOMICA 26
4.1 ANTICIPAZIONE 26
4.2 PAGAMENTI IN ACCONTO NEL CORSO DEI LAVORI 26
4.2.1 Proceduragenerale 26
4.3 PAGAMENTI IN ACCONTO NEL CORSO DEI LAVORI 28
4.3.1 Definizionedellecondizioniper ilraggiungimentodellemilestones 28
4.4 PAGAMENTI A SALDO RELATIVAMENTE AI LAVORI 30
4.5 PAGAMENTI IN ACCONTO RELATIVAMENTE MANTENIMENTO IN PERFETTA EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI PER OTTO ANNI E REVISIONE GENERALE DEL GRUPPODI COGENERAZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 64.000 ORE DI FUNZIONAMENTO 30
4.6 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 31
4.7 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 31
4.8 REVISIONEPREZZI 31
4.9 CESSIONEDEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 32
4.10 CONTO FINALE DEI LAVORI 32
5 CONTABILIZZAZIONEE LIQUIDAZIONEDEILAVORI 32
5.1 LAVORI A MISURA 33
5.2 LAVORI A CORPO 34
5.3 LAVORI IN ECONOMIA 34
5.4 VALUTAZIONE DEI LAVORI 35
5.5 GIORNALE DEI LAVORI 37
6 CAUZIONIE GARANZIE 37
6.1 CAUZIONE PROVVISORIA 38
6.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA 38
6.3 RIDUZIONEDELLE GARANZIE 39
6.4 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA 40
6.4.1 ASSICURAZIONEDELLEOPEREINCORSOEDESISTENTI 41
6.4.2 ASSICURAZIONER.C.T 42
6.4.3 ASSICURAZIONER.C.O 42
6.4.4 ASSICURAZIONIDEIMEZZIPERLACIRCOLAZIONEDEIVEICOLI 43
6.4.5 ASSICURAZIONIINDENNITARIADECENNALE 43
6.4.6 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE CONNESSI CON LE POLIZZE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 44
7 QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 44
7.1 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 44
7.2 ESECUZIONE DEI LAVORI 46
7.3 VARIAZIONE DEI LAVORI 48
7.4 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI – VARIANTI 49
7.5 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 49
8 DISPOSIZIONIINMATERIADISICUREZZA 50
8.1 NORME DI SICUREZZA GENERALI 50
8.2 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 50
8.3 PIANODI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 51
8.4 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 51
8.5 PIANO OPERATIVODI SICUREZZA 52
8.7 PRESENTAZIONEMENSILE ALLA DIREZIONE LAVORI / COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DI TUTTE LE NOTIZIE RELATIVE ALL’IMPIEGO DI MANO D'OPERA 54
9 DISCIPLINADELSUBAPPALTO 54
9.1 SUBAPPALTO 54
9.2 RESPONSABILITÀIN MATERIA DI SUBAPPALTO 58
9.3 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 58
10 CONTROVERSIE,MANODOPERA,ESECUZIONED'UFFICIO 59
10.1 CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L’ESECUTORE 59
10.2 ACCORDO BONARIO 60
10.3 DEFINIZIONEDELLE CONTROVERSIE 61
10.4 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 61
10.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 62
10.6 RISERVE 64
10.7 ORDINI DI SERVIZIO 64
10.8 SINISTRIALLE PERSONE E DANNI 64
10.9 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE 65
11 DISPOSIZIONIPERL’ULTIMAZIONE 65
11.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 65
11.2 TERMINI E MODALITA' DEL COLLAUDO E GARANZIA SULLE OPERE 66
11.3 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 67
11.4 DISEGNI COSTRUTTIVI, RILIEVI E VERIFICHE, DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI 68
11.4.1 DOCUMENTAZIONI DA CONSEGNARE ALLA FINE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE 68
11.4.2 DOCUMENTAZIONEPERGLIADEMPIMENTIDILEGGE 69
12 NORME FINALI 69
12.1 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 69
12.1.1 Formazionedelcantiere 72
12.1.2 Concessionidipubblicità 73
12.1.3 Locali uso Ufficio/ripari 73
12.1.4 Allacciamenti–Opere temporanee 73
12.1.5 Tettoie,ricoverie serviziigieniciper glioperai 74
12.1.6 Lavorocontemporaneoconlealtreimprese 74
12.1.7 Rilievitopografici,danneggiatori,strumenti,ecc 74
12.1.8 Cartelliindicatori 75
12.1.9 Cartellidi avvisoe lumi 75
12.1.10 Modellie campioni 75
12.1.11 Esperienze,prove, saggi, analisieverifiche 75
12.1.12 Conservazionedeicampioni 76
12.1.13 Mantenimentodeltransitoedegliscolidelleacque 76
12.1.14 Costruzioni, spostamenti, mantenimento e disfacimento di manufatti, impalcature,costruzioni provvisionali,impiantiesegnaleticaaeroportuale 76
12.1.15 Attrezzi,utensiliemacchinari per l'esecuzionedeilavori 77
12.1.16 Trasportoecollocamentodeimaterialiedeimezzid'opera 77
12.1.17 Direzionedelcantiere 77
12.1.18 Incolumitàdeglioperai,dellepersoneaddetteailavoriediterzi 77
12.1.19 Responsabilitàdell'operatodeidipendenti 78
12.1.20 Indennitàper passaggiedoccupazionitemporanee 78
12.1.21 Indennitàper cave edepositi 78
12.1.22 Risarcimentodanni per depositi,escavazioni,installazioniimpianti,scarichi di acqua,danneggiamentopiante 78 12.1.23 Dannia proprietà Azienda ospedaliera ,aiconfinantieda persone 78
12.1.24 Interferenzeconimpiantiesistenti 78
12.1.25 Utilizzabilitàdellearee dicantiere 79
12.1.26 Prove 79
12.1.27 Progettazioniecalcolazioni 79
12.1.28 Protezionidelleopere 79
12.1.29 Danniai materialiapprovvigionatiepostiinopera o presenti incantiere 79
12.1.30 Approvvigionamentodell'acquaper ilavori 80
12.1.31 Acquapotabile 80
12.1.32 Ubicazionedelcantiere 80
12.1.33 Sgombero del suolo pubblico, delle aree di cantiere e di deposito 80
12.1.34 Osservanzadei contratti collettivi di lavoro, delle disposizionidi leggesulla prevenzioneinfortuni,sulle assicurazionisociali 80
12.1.34.1 Osservanza dei contratti e delle disposizioni di legge 80
12.1.34.2 Piano delle misure per la sicurezza 81
12.1.35 Obblighiassistenziali,previdenzialiedassicurativi 81
12.1.36 Retribuzionideidipendenti 82
12.1.37 Rapportosolidalecommittenteappaltatore–Violazionedellenorme dicuiai punti13.1.35e13.1.37 82
12.1.38 Responsabilità dell'appaltatore per le retribuzioni ai dipendenti dei subappaltatori 83
12.1.39 Fotografie 83
12.1.40 Concessioni dei permessi e licenze, concessioni comunali, autorizzazioni di pubblicasicurezza,tasse 83
12.1.41 Puliziadelleopere incorso 84
12.1.41.1Pulizia in corso di costruzione 84
12.1.41.2 Materiali provenienti dalle demolizioni e scarifiche 84
12.1.42 Ricevimento, sistemazione, collocazione, custodia dei materiali, provviste e forniture esclusedall'appalto 85
12.1.43 Custodia, conservazioneemanutenzionefinoalcollaudo 85
12.1.44 Usoanticipatodelleopere 85
12.1.45 Sgomberodelcantiere 85
12.1.46 Puliziafinale 85
12.1.47 Impostediregistro,tassadi bollo,ecc 86
12.1.48 Onericonseguentiallaesecuzionedilavoriinzona ospedaliera 86
12.1.49 Permessidiaccesso 86
12.1.50 Distintividiriconoscimento/tesserinidiriconoscimento 86
12.1.51 Pianodellecommittenze 86
12.1.52 Pianodiqualità 87
12.1.53 Impianti–Normativa,prescrizioniedocumentazione 87
12.1.54 Caratteristichetecnichedelleopere 88
12.1.55 Qualitàdeimateriali,campionature 88
12.1.56 Verifichepreliminari-Collaudi 89
12.1.57 Altresoggezioniacaricodell'appaltatore 89
12.1.58 Rinvenimentidioggetti 89
12.1.59 Cause diforzamaggiore 90
12.1.60 Scritture dicantiere 90
12.1.61 Obblighied oneri a carico dell'appaltatoreper lainstallazionedegli impianti elettrici 91
12.1.62 Obblighied oneri ulteriori a carico dell'appaltatoreper lainstallazionedegli impiantimeccanici 92
12.2 PROPRIETÀDEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE 96
12.3 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI 96
12.4 GUARDIANIAE SORVEGLIANZA DEL CANTIERE, DEI MATERIALI E MEZZI D’OPERA 97
12.5 CARTELLO DI CANTIERE 98
12.6 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 98
13 CONTROLLI E COLLAUDI 98
13.1 GENERALITÀ 98
13.2 Iter di collaudo 99
14 TERMINOLOGIA 100
1 OGGETTO DELL’APPALTO INTEGRATO. DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
1.1 OGGETTO DEL DOCUMENTO
L’Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro intende realizzare un impianto di trigenerazione al servizio dell’ Ospedale Pugliese stesso secondo le specifiche e finalità evidenziate nel presente progetto Esecutivo.
Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale d’Appalto e forma parte integrante e sostanziale del contratto, regola e disciplina l'appalto relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dell'opera meglio individuata nel seguente par. 1.2.
L'esecuzione del presente appalto è affidata dalla AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE CIACCIO con sede in via Vinicio Cortese n°25, 88100 Catanzaro, (che per brevità viene in seguito denominata "Committente"), all'Impresa aggiudicataria dei lavori (che per brevità viene in seguito denominata "Appaltatore").
1.2 OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste (Art. 53 comma 2 lettera b), D.L 163/2006 ) occorrenti per eseguire e dare completamente ultimato ed a regola d'arte un impianto di Trigenerazione al servizio dell’Azienda Ospedaliera e finalizzato al contenimento dei consumi energetici; l’intervento prevede l’installazione di un manufatto destinato ad ospitare il motore di cogenerazione e altri impianti necessari per il sistema di Trigenerazione. L’intervento comprende la fornitura e posa in opera di tutta la parte impiantistica principale ed accessoria per la Trigenerazione.
L’appalto comprende: lavori:
Predisposizione documentazione per ottenimento autorizzazioni enti;
Redazione manuali d’uso e manutenzione e documentazione as built: Demolizioni e smontaggi;
Strutture in c.a. (opere di fondazione, solai e solette) Opere di carpenteria metallica;
Opere civili di murature, pavimenti, rivestimenti, etc. Impianti elettrici ed affini
Impianti meccanici ed affini;
Opere per la realizzazione dei sottoservizi;
Opere stradali di demolizione e rifacimento pavimentazioni
così come meglio descritti e specificati negli elaborati di progetto facenti parte del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti definitivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti e relativi calcoli, ecc., dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi e trova sempre applicazione l’ar. 1374 del C.C.
1.3 AMMONTARE DELL’APPALTO INTEGRATO
1. Il presente appalto comprende l’esecuzione di lavori di efficientamento energetico del complesso Ospedaliero Arnaldo Pugliese mediante Trigenerazione. A termini dell'art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo 163/2006 e degli artt. 43, comma 6 e 119, comma 5 del regolamento generale, per la parte relativa alla realizzazione di alcune opere l’appalto è affidato a corpo e pertanto il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che le parti contraenti possano invocare alcuna verificazione delle misure nonché del valore attribuito alla quantità di dette opere o provviste, secondo le modalità indicate dall’avviso o dalla lettera di invito, per la restante parte l’appalto è affidato a misura per come di seguito riportato:
TABELLA «A» - IMPORTI A BASE D’APPALTO
TOTALE OPERE (soggette a ribasso) | € 3 153 000.00 |
Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 47 295.00 |
TOTALE LAVORI | € 3 200 295.00 |
2. L’importo presunto dei lavori “appaltati a corpo “,ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del DLgs 163/2006, e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del regolamento generale , è comprensivo di oneri per lavori, e di tutte le opere anche se non espressamente citate nel presente capitolato e computo metrico o disegni ma necessarie a fornire l’opera e gli impianti funzionanti e terminati a regola d’arte. L’appalto è a corpo e a misura, stabilito sulla base del presente capitolato tecnico, dei disciplinari descrittivi e prestazionali degli elementi tecnici del progetto esecutivo.
3. I prezzi unitari, pur senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del D.L 163/2006, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia. Il prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla quantità di dette opere o provviste. Pertanto l’impresa appaltatrice dovrà eseguire scrupolosa verifica dell’elenco delle lavorazioni componenti i corpi d’opera e relativo computo metrico in esso contenuto, al fine di assumersi la piena paternità dei computi stessi in quanto nulla resterà escluso nel prezzo a corpo. In sede di offerta dovrà essere prodotta a pena di inammissibilità la dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che resta fisso ed invariabile essendo la gara a corpo e a misura, pertanto per la parte a corpo il computo metrico è semplice elemento indicativo d’appalto e le indicazioni delle voci delle quantità in esso contenute servono solo come supporto e facilitazione all’impresa per formulare l’offerta.
4. La stazione appaltante si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non affidare i lavori ad alcuna impresa o raggruppamento o consorzio, come pure di affidare i lavori anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta giudicata conveniente
1.4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
1. Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità alla tabella «B» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG11» Impianti tecnologici, per un importo dei lavori pari a Euro 3.078.248,07.
2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «B», quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i
divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
3. I lavori appartenenti alle altre categorie generali, diverse dalla prevalente, risultano ciascuno singolarmente di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori , per cui come indicato nel bando di gara possono essere realizzati dall’Appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.
TABELLA «B»Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
N | Lavori di | Categoria Allegato A D.P.R. 34/2000 | Euro | % sul totale | |
1 | Edifici civili e industriali | Subappaltabile o scorporabile a qualifica obbligatoria | OG1 | 74.751,93 | 2,371% |
2 | Impianti tecnologici | Subappaltabile o scorporabile a qualifica obbligatoria | OG11 | 3.078.248,07 | 97,629% |
IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI | 3.153.000,00 € | 100,0% |
1.5 DESCRIZIONE DEI LAVORI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
I lavori che formano oggetto dell'appalto sono descritti negli elaborati del progetto esecutivo facenti parte del presente Capitolato Speciale d'Appalto, salvo più precise indicazioni che dalla D.L. potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante, e possono riassumersi in: realizzazione di un impianto di cogenerazione nelle adiacenze della zona Centrali Termica dell'Azienda Ospedaliera.
Installazione del container per l’impianto di cogenerazione e i suoi accessori previa realizzazione della platea in c.a., installazione di un gruppo frigorifero ad assorbimento e della relativa torre di raffreddamento, del piping di interconnessione tra l'impianto di cogenerazione, il gruppo frigorifero, la torre di raffreddamento e le centrali termiche e frigo del Pugliese e quelle frigo di Malattie infettive, realizzazione del sistema di alimentazione gas naturale per il gruppo di cogenerazione, compreso l’allacciamento ala rete realizzazione degli impianti elettrostrumentali per tutto quanto sopra menzionato assistenze murarie connesse alla realizzazione degli impianti opere minori di contorno e di rifinitura. Il Committente si riserva, nei limiti di cui all’art.
132 del D.L.vo 163/2006, la facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dagli atti contrattuali dell'appalto. Salvo quando espressamente indicato, nessuna delle opere risultanti dagli elaborati progettuali è esclusa dall'appalto. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui agli art. 132 del
dlgs 163/2006l, artt. 161, 162 e 163 del regolamento generale. Ai sensi dell'articolo 161 del Regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del D.L. e del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
1.6 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni ed elaborati facenti parte del Progetto Esecutivo.
2 DISCIPLINACONTRATTUALE
2.1 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Resta inteso che le opere oggetto del presente appalto dovranno essere costruite a regola d’arte, finite, complete e funzionanti in ogni loro parte.
L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Nel caso che uno stesso o più atti contrattuali di cui al par. 2.2 del presente capitolato prescrivano prestazioni alternative o discordanti, l'Appaltatore adempie eseguendo le prestazioni secondo la scelta del Committente e/o del Direttore dei Lavori; questa norma si applica anche nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche delle opere risultino da disegni redatti in scala diversa e/o nella stessa scala.
Qualora risultassero discordanze tra le prescrizioni di Capitolato, gli elaborati di progetto ad esso allegati ed in particolare non fossero state considerate alcune parti di impianto o di tipi di materiali, resta insindacabile facoltà della Direzione Lavori decidere il tipo e le dimensioni delle opere necessarie alla funzionalità degli impianti, senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo di esaminare il progetto ai fini di una corretta formulazione dell’offerta ed avere precisa cognizione di passaggi, modalità di posa, finiture, e quant’altro necessario ad una fornitura completa in ogni sua parte.
2.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: il capitolato generale d’appalto, di cui al Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore e non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; l'offerta dell'Appaltatore aggiudicatario, comprendente tutti i documenti, dichiarazioni, tabelle, modelli, prescritti nel Disciplinare di Gara; il presente Capitolato Speciale d’Appalto; il Progetto Esecutivo redatto a cura della Committente e posto a base di gara, con tutti i documenti e gli elaborati grafici elencati nell'elenco elaborati, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo punto 2;l’elenco dei prezzi unitari desunto dalla “Lista delle forniture e lavorazioni previste per l’esecuzione dell’opera” compilata in sede di gara, eventualmente corretto e modificato dalla SAT, come previsto all’art. 119 comma 7 del DPR 207/2010; il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’articolo 100 e all’allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008, e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti; il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del D.L 163/2006 e all’allegato XV, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del regolamento generale;
2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
il computo metrico; le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all’articolo 132 del D.L 163/2006 ;
3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al punto 1, le relazioni e gli elaborati eventualmente presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.
2.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile dei
Lavori, consentono l’immediata redazione della progettazione esecutiva e la successiva immediata esecuzione dei lavori. L’impresa appaltatrice con la sottoscrizione del contratto, dichiara espressamente di:
1. ammettere in qualsiasi momento l’accesso al cantiere del personale preposto al controllo ed alla alta sorveglianza dei lavori in appalto;
2. adeguarsi e avere preso in considerazione nell’offerta che le esigenze delle Stazione Appaltante sono prevalenti sulle esigenze dell'impresa e pertanto non saranno ammesse in tal senso riserve.
2.4 ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE
L'Appaltatore, con il fatto stesso di partecipare alla gara, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2.5 MORTE O FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
Salvo quanto disposto dal successivo comma, in caso di morte o fallimento dell’appaltatore il contratto d’appalto si intende risolto ai sensi del par. 10.7, punto 2 del presente capitolato. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del D.L 163/2006.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del D.L
163/2006 modificato dall'art. 2, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 113 del 2007. In alternativa, trova applicazione quanto disposto dall’art. 140 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006
2.6 RAPPRESENTANTI DEL COMMITTENTE
La stazione appaltante nei termini previsti dalla legge designerà i propri rappresentanti dandone Comunicazione all’impresa all’atto della stipula del Contratto.
2.7 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del DM 145/2000:
l'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'opera da realizzare; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, se possibile a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del punto precedente, oppure ancora utilizzando i mezzi di trasmissione consueti (lettere, fax, e-mail).
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del DM 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del DM 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori e il Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori hanno il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al punto 1, o delle persona di cui ai punti 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al punto 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
6. Il Direttore di Cantiere dovrà essere persona regolarmente abilitata alla professione, ingegnere, architetto, geometra, perito industriale.
2.8 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici dei progetti Esecutivo ed esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del DM 145/2000 e l'art. 167 del regolamento generale.
2.9 CEDIBILITÀ DEL CONTRATTO
Il presente contratto d'appalto non è cedibile, pena l’immediata risoluzione automatica, in ottemperanza alle condizioni di cui al art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 .
2.10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della legge 196/03 e successive modifiche, laddove necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal presente contratto e in attuazione degli obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
2.11 CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
3 TERMINI PER L’ESECUZIONE
3.1 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto avrà luogo entro i termini di legge salvo la necessità per la stazione appaltante di aggiudicare anticipatamente per motivi di urgenza, il tutto conformemente a quanto disposto dall’ dall’art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006.
Tutte le spese relative al contratto saranno a totale carico dell'Appaltatore.
1.Si precisa che i termini di realizzazione dell’opera, definiti nel Contratto d’Appalto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono calcolati dalla data del contratto d’appalto sino alla data di ottenimento del Certificato di collaudo Tecnico dell’opera stessa; tali termini, pertanto, includono anche tutto l’iter progettuale sopra descritto. Pertanto, qualora la tempistica dell’iter progettuale non venisse rispettata per motivi dipendenti da responsabilità dell’Appaltatore (ritardata consegna del progetto, errori e/o lacune rilevati da SAT e/o da Enac che ne debbano richiedere una rielaborazione, eccessivo tempo nelle rielaborazioni per sanare dette lacune, ecc.), l’Appaltatore non potrà invocare una dilazione dei suddetti termini globali di realizzazione dell’opera.
2.Con ordini di servizio tempestivamente trasmessi all’appaltatore in tempo utile, il Responsabile dei Lavori può ordinare all’appaltatore medesimo di provvedere all’effettuazione di seguenti studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto Esecutivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore:
Sondaggi a carotaggio continuo e prelievo dei campioni necessari per l’esecuzione di prove di laboratorio
per la caratterizzazione geotecnica del sito nei luoghi di ubicazione dei viadotti, nonché dove sia ritenuto opportuno e necessario;
Rilievo plano-altimetrico di dettaglio.
Qualora il Responsabile dei Lavori richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui al comma precedente, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore, tuttavia può essere concessa motivatamente una proroga del termine di cui al punto 4, strettamente necessaria all’esecuzione dei nuovi adempimenti.
La Stazione appaltante ha la facoltà di individuare un soggetto preposto al controllo (staff tecnico di alta sorveglianza con a capo un responsabile) che avrà il compito della vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto durante la fase di redazione del progetto esecutivo. Tale soggetto potrà accedere in qualsiasi momento al luogo ove si svolgerà la progettazione esecutiva che l’Appaltatore avrà l’obbligo di indicare a semplice richiesta da parte dell’organo di vigilanza per effettuare le verifiche che riterrà opportune. L’appaltatore dovrà relazionare alla Stazione Appaltante sullo stato di avanzamento della progettazione allo scadere del quindicesimo e ventunesimo giorno dal termine di cui al punto 1 producendo la relativa documentazione.
3.2 ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è tenuto a tutti gli adempimenti, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, E.N.E.L., Telecom, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi.
L’appaltatore sarà tenuto alla redazione di integrazioni o variazioni richieste dall’Autorità competente fino all’ottenimento del parere positivo.
Per i progetti delle strutture è necessarie procedere al deposito del progetto presso il competente ufficio provinciale del Genio Civile la relativa pratica, istruita a cura e spese dell'appaltatore dovrà essere trasmessa al competente ufficio solo tramite la stazione appaltante.
L'appaltatore dovrà inoltre predisporre a propria spesa tutte le pratiche necessarie per l'inoltro della documentazione tecnica richiesta dagli Enti di Controllo preposti e di quant'altro necessario al rilascio di certificazioni e collaudi inerenti gli impianti in appalto.
L’appaltatore dovrà contattare gli Enti competenti per acquisire i pareri necessari per la movimentazione ed il trasporto dei materiali di scavo.
3.3 CAPACITÀ TECNICA DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore dichiara di essere perfettamente in grado di sviluppare il progetto esecutivo e quant’altro sopra descritto, senza ulteriori indicazioni ed in conformità con quanto previsto nel progetto.
Dimensioni, ubicazioni e quote nei disegni costruttivi di cantiere devono essere verificati sul posto dall'Appaltatore. I disegni costruttivi di cantiere devono essere conformi a disegni e specifiche di progetto, nonché a tutta la documentazione contrattuale ed alle indicazioni che la D.L. rilascerà in fase esecutiva; essi devono tenere conto di tutti i dati acquisiti in cantiere.
3.4 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna svolta secondo le modalità dell'art. 153 e seguenti del regolamento, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre giorni 15 (quindici) dalla predetta comunicazione che deve altresì contenere la convocazione dell’appaltatore e comunque non oltre la seconda data di convocazione stabilita dalla Direzione dei Lavori. Le citate comunicazioni potranno essere fatte anche solo a mezzo fax.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a
15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il nuovo termine perentorio è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta;
4. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come eventualmente previsto in sede di stesura del progetto esecutivo, oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna Esecutivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, come previsto dall'art. 154, comma 6, del regolamento generale, se non diversamente consensualmente determinati. Il punto 2 del presente paragrafo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse. Al riguardo, resta sin d'ora stabilito e convenuto che in ragione delle modalità di consegna frazionata come sopra pattuite, troverà applicazione l'art. 154, comma 7, del regolamento generale e non vi potranno essere domande da parte dell'appaltare di oneri o compensi, superiori ulteriori a quelli convenuti, fatta salva l'applicazione della disciplina dell'ultima parte dello stesso comma 7 dell'art. 154 e dell'art. 158.
3.5 ORDINE DEI LAVORI
L'Impresa è tenuta a presentare prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alla date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Nella definizione del Cronoprogramma di cui sopra, l’Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché essi siano eseguiti a perfetta regola d'arte e seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto, nelle Specifiche Tecniche e nelle corrispondenti voci dell’elenco.
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dell'Appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Inoltre, durante tutta la fase di realizzazione del nuovo impianto deve essere garantito il servizio calore ed il servizio raffrescamento che le attuali centrali forniscono all’attività del Committente con le modalità vigenti. Eventuali inevitabili interruzioni del servizio che si dovessero rendere necessari dovranno essere il più brevi possibili, concordate con la Committente e comunque non superiori a qualche ora e concentrati nel periodo dell’anno indicato dal Committente.
3.6 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Salvo quanto disposto dal par. 3.9 punto 7 del presente capitolato, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 300 (TRECENTO) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (redatto ai sensi del par. 3.4). Per determinate opere la Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, fissare con ordine di servizio un congruo tempo utile sia per intervenire sul luogo interessato, che per eseguire le opere stesse.
2. I lavori si intendono ultimati dal momento in cui saranno suscettibili di essere dichiarati agibili da apposita commissione nominata dall’Azienda Ospedaliera. e pertanto non prima della consegna di tutte le documentazioni all’uopo necessarie.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, automaticamente adeguato, in ogni sua fase, Il cronoprogramma potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Fuori dai casi di cui ai par. 3.9 e 3.11, il termine può essere sospeso a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di 90 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al punto 1. La sospensione dei termini di cui al presente punto,
concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi degli articoli 158 e 191 del regolamento generale né dell'articolo 32 del DM 145/2000.
5. Il programma esecutivo dei lavori di cui al par. 3.13 è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, come offerto dall’Appaltatore in sede di gara.
6. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
7. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
3.7 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
1. Alcune aree ove è previsto l’intervento rimarranno in parte operative per necessità del Committente per tutta la durata dei lavori, pertanto per nessun motivo potranno essere intraprese lavorazioni che interrompono la funzionale attività aeroportuale.
2. Tutte le lavorazioni da eseguirsi in giorni festivi e/o durante le ore notturne si intendono compensate comunque nei prezzi pattuiti per l'esecuzione del contratto. Tale prezzo compensa anche tutti i maggiori oneri derivanti all’Appaltatore per i mezzi d'opera aggiuntivi eventualmente richiesti dalla D.L. e dal Coordinatore della Sicurezza alla Esecuzione dei lavori per garantire al termine di ogni fase di lavori l'operatività aeroportuale in condizioni di sicurezza.
3. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro dell’eventuale maggior onere.
3.8 PROROGHE
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al par. 3.6, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al par. 3.6.
2. In deroga a quanto previsto al punto 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui al par. 3.6, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile dei Lavori, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al Responsabile dei Lavori questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile dei Lavori entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il Responsabile dei Lavori può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del Responsabile dei Lavori. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
5. Nei casi di cui al punto 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al punto 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui al par. 3.6, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del Responsabile dei Lavori entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l’articolo 159 del regolamento generale.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui al par. 3.13; in tal caso per termine di ultimazione di cui al par. 3.6 si intende il termine intermedio previsto dal predetto par. 3.13, punto 1 e il periodo di proroga è proporzionato all’importo dei lavori per l’ultimazione dei quali è concessa la proroga.
3.9 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n.
163/2006; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute;
le opere la cui esecuzione rimane interrotta;
le cautele adottate affinchè alla ripresa le stesse opere possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al Responsabile dei Lavori entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile dei Lavori non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal Responsabile dei Lavori o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile dei Lavori.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile dei Lavori, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e, salvo che la sospensione sia stata dovuta a cause attribuibili all’appaltatore, il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al Responsabile dei Lavori; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai punti 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui al par. 3.13. L'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.
10. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
3.10 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RESPONSABILE DEI LAVORI
1. Il Responsabile dei Lavori può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità anche se legate esclusivamente ad aspetti operativi legati alle attività aeroportuali; l’ordine è
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso Responsabile dei Lavori determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente paragrafo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal Responsabile dei Lavori si applicano le disposizioni del par. 3.9, punti 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dal par. 3.6, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
3.11 SOSPENSIONE ILLEGITTIMA
Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 159 del Regolamento sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5;
la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
3.12 PENALI
3.12.1 GENERALITÀ
Sono previste penali per ritardata esecuzione dei lavori e per insufficienti prestazioni dell'impianto di cogenerazione e del gruppo frigorifero.
3.12.2 PENALIPER RITARDATAESECUZIONE
1. Come riportato nell'iter di collaudo, è previsto il completamento dell'impianto con l'emissione del certificato di ultimazione lavori, la messa in servizio con esercizio sperimentale e collaudo tecnico dell'impianto e l'emissione del certificato di collaudo tecnico. Il termine di riferimento oltre il quale scatta la penale per ritardata esecuzione è stabilito nello Schema di Contratto e decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo tecnico. Nel caso di mancato rispetto del termine sopra citato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale (prevista dall'art. 145 del regolamento) definita nello Schema di Contratto.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al punto 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui al par. 3.4;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle scadenze intermedie, nonché di quelle previste nel cronoprogramma dei lavori presentato dall’impresa ed accettato dalla direzione lavori, così come previsto al successivo par.
3.13 punto 1.
3. La penale irrogata ai sensi del punto 2, lettera a) e d), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva
4. fissata nel programma dei lavori di cui al par. 3.13 o il termine finale di consegna dell’opera quanto alle sole penali di cui alla lettera d).
5. La penale di cui al punto 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al punto 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
3.12.3 PENALIPER PRESTAZIONIINSUFFICIENTI
Le prestazioni garantite sono le seguenti:
Potenza elettrica del gruppo di cogenerazione a carico 100% Rendimento elettrico del gruppo di cogenerazione a carico 100%
Rendimento totale (termico+elettrico) del gruppo di cogenerazione a carico 100% Potenza frigorifera resa dal gruppo frigorifero
Rendimento (COP = Coefficient Of Performance) del gruppo frigorifero
Ore annue di funzionamento del gruppo di cogenerazione (prestazione da garantire durante l’esecuzione del servizio per il mantenimento in perfetta efficienza del gruppo).
Qualora le prestazioni effettive delle Opere realizzate ai sensi del presente Contratto dall’Appaltatore risultassero inferiori a quelle garantite nell’Offerta, verranno applicate le penali per prestazioni insufficienti definite nello Schema di Contratto, ferme restando comunque le obbligazioni in merito ai valori limite previsti nel Progetto Esecutivo e ribaditi nel Disciplinare di Gara.
3.12.4 PENALE MASSIMA
1. Tutte le penali di cui sopra sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
2. L’importo delle massime penali applicabili è definito nello Schema di Contratto; qualora le penali superino le predette percentuali trova applicazione il par. 3.15, in materia di risoluzione del contratto.
3. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante.
3.12.5 LIMITITECNICIINDEROGABILI
1. Nella Relazione Tecnica Generale sono fissati dei valori limite per alcune prestazioni dell’impianto; a integrazione di ciò, nel Disciplinare di Gara è inclusa la tabella “Modello limiti tecnici da rispettare”, che l’offerente deve compilare (per le parti ove richiesto) e sottoscrivere, inserendola nell’Offerta. L'Offerente, sottoscrivendo il suddetto Modello, garantisce che l'opera, una volta realizzata, sarà conforme a tutti i parametri ivi riportati.
2. Qualora le prestazioni effettive delle Opere realizzate non fossero conformi ai limiti di cui al Punto 1 precedente, trova applicazione il par. 3.15, in materia di risoluzione del contratto.
3.13 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA
1. Entro 10 (dieci) giorni dall'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma prodotto dall’appaltatore in fase di sviluppo del progetto esecutivo e approvato contestualmente al progetto esecutivo stesso dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma può essere integrato dal programma esecutivo presentato dall’appaltatore alla direzione lavori prima dell’inizio dei lavori, e anche modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al punto 2.
3.14 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile dei Lavori per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo
36-bis, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
4. Le cause di cui ai punti 1, 2, e 3 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui al par. 3.8, per la richiesta di sospensione dei lavori di cui al par. 3.9, per la disapplicazione delle penali di cui al par. 3.12 e, sussistendone i presupposti, possono comportare la risoluzione del contratto ai sensi dei par. 3.15 e 10.4.
3.15 SCIOGLIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’eventuale ritardo - imputabile all’Appaltatore - nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, tale da comportare l’applicazione di una penale superiore al massimo previsto per il ritardo (secondo quanto previsto dallo Schema di Contratto) produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Altre condizioni che possono produrre la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, sono definite nello Schema di Contratto e nel par. 3.12.4 e sono le seguenti:
Il raggiungimento, per mancato rispetto delle prestazioni garantite, di una penale superiore al massimo previsto nello Schema di Contratto
Il mancato rispetto dei limiti, previsti nel Progetto Esecutivo e ribaditi nel Disciplinare di Gara, fissati per le prestazioni dell’impianto.
3. La risoluzione del contratto ai sensi del punto 1 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui al par. 3.12.2 punto 1 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al punto 3.
5. In tutti i casi sopra menzionati, sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi oppure i danni per mancata produzione energetica da parte dell’impianto. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
3.16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE - ESECUZIONE D'UFFICIO
1. In tutti quei casi previsti dall'Art. 21 della Legge 13 settembre 1982 n. 646, successive integrazioni e modifiche, nonché dagli artt. 135 e 136 del Dlgs. 163/2006, il Committente è in diritto di procedere, previa comunicazione scritta all’Appaltatore, alla risoluzione del contratto od all'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'Appaltatore.
2. Il medesimo diritto avrà il Committente :
quando si accertino gravi violazioni di legge da parte dell'Appaltatore in corso di contratto; quando l'Appaltatore non adotti i provvedimenti conseguenti agli ordini impartiti dalla D.L., facoltà che la Committente si è riservata con le disposizioni di cui al par. 2.7;
quando l'Appaltatore non si attenga al programma operativo o sia in ritardo rispetto ad esso di un tempo superiore al periodo in cui è applicabile la penale, si vedano le disposizioni al par.
3.13 del presente capitolato speciale d’appalto in merito alle penali; quando l'Appaltatore per qualsiasi ragione non prevista sospenda l'esecuzione dei lavori; quando sopravvengano a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, soci e dirigenti, provvedimenti e/o procedimenti
di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
inadempienza degli obblighi verso lavoratori dipendenti, irregolare posizione dei lavoratori, subappalti a terzi in genere;
nel caso di gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza, previa formale costituzione di mora; irregolare assegnazione dei subappalti.
3. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento del danno e non
l'annullamento del provvedimento adottato dal Committente e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed i cantieri nello stato in cui si trovano.
4. Resta ferma la facoltà del Committente di recedere dal contratto per qualunque ragione, qualora, per qualsiasi motivo, cessi il rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti ed il Committente, ovvero vengano meno i finanziamenti stanziati per l'esecuzione dell'opera oggetto del presente appalto.
5. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento del lavoro eseguito e delle spese sostenute restando escluso qualsiasi ulteriore indennizzo.
4 DISCIPLINAECONOMICA
4.1 ANTICIPAZIONE
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
4.2 PAGAMENTI IN ACCONTO NEL CORSO DEI LAVORI
4.2.1 PROCEDURAGENERALE
1. In corso dei lavori e sull'importo di essi l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto e a saldo, secondo le modalità di seguito descritte.
2. Con riferimento al cap. 3 del Contratto d’Appalto, la somma degli importi (CE) per le forniture, lavorazioni ed esecuzione delle opere e (OS) oneri della sicurezza, complessivamente pari ad
€ (=CE + OS), verrà liquidata per stati di avanzamento lavori al raggiungimento di importi lavori e forniture pari ad almeno 300.000 Euro, a seguito della presentazione, da parte dell’Impresa, della fattura con data successiva alla validazione del certificato di pagamento da parte del RUP, con le modalità precisate nello Schema di Contratto.
3. Per la valutazione dell’avanzamento dei lavori si farà convenzionalmente riferimento a milestones, al cui
raggiungimento avverrà il rilascio da parte del Direttore dei Lavori del relativo "Certificato di Milestone"; tale Certificato sarà rilasciato al raggiungimento da parte dell’Appaltatore delle condizioni previste per ciascuna di esse, che sono descritte in dettaglio nel par. 4.2.2.
4. Le Milestones raggiunte verranno riepilogate in stati di avanzamento lavori, che verranno emessi al raggiungimento dell’importo minimo di cui al punto 2 di questo paragrafo; si precisa che tale limite vale solo per gli stati d’avanzamento precedenti a quello corrispondente all’emissione del Certificato di Ultimazione Lavori; da questo momento, l’emissione di ognuno dei Verbali o Certificati previsti nell’elenco delle Milestones darà luogo ad uno stato di avanzamento lavori
5. A seguito degli stati di avanzamento lavori, il Direttore dei Lavori emetterà il relativo Certificato di Pagamento.
6. Una volta ottenuto il Certificato di pagamento, l’Appaltatore provvederà ad inviarlo alla Committente, unitamente alla propria fattura per un importo pari a quello risultante in tale Certificato.
7. La Committente provvederà al pagamento secondo le modalità definite nello Schema di Contratto.
8. L’utilizzo dei Certificati di Milestone per la valutazione degli stati di avanzamento ha la finalità di stabilire termini di pagamento per assicurare un acconto sul Corrispettivo e non potrà essere intesa come volta a determinare un pagamento per il corrispondente lavoro svolto ai sensi del Contratto. Ciascun pagamento effettuato in seguito all’emissione di un Certificato di Milestone non comporta pertanto automatica accettazione del lavoro svolto nel periodo coperto da tale Certificato di Milestone.
9. L'elenco delle Milestone ed i relativi importi da pagare (tutti espressi in percentuale dell’importo complessivo CE+OS definito al punto 2 del presente paragrafo), sono i seguenti:
1 - Completamento della platea in c.a.: | 8,0 | % |
2 - Consegna, in cantiere, del gruppo di cogenerazione completo: | 15,0 | % |
3 - Completamento dell’installazione del gruppo di cogenerazione: | 15,0 | % |
4 - Consegna, in cantiere, del gruppo frigorifero ad assorbimento: | 4,0 | % |
5 - Completamento dell’installazione del gruppo frigorifero: | 4,0 | % |
6 - Installazione completata di torre di raffreddamento e pompe | 2,0 | % |
7 - Completamento della posa in opera delle tubazioni interrate: | 2,0 | % |
8 - Completamento di tutte le installazioni e lavori in centrale: | 2,0 | % |
9 - Completamento della posa in opera delle tubazioni aeree e supporti: | 8,0 | % |
10 - Completamento dei lavori di coibentazione delle tubazioni aeree: | 3,0 | % |
11 - Completamento degli impianti nella cabina elettrica: | 5,0 | % |
12 - Emissione del Certificato di Ultimazione Lavori: | 12,0 | % |
13 - Emissione del Verbale di Collaudo Tecnico: | 10,0 | % |
14 - Emissione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo: | 10,0 | % |
10. L’ultima rata, prevista alla Emissione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, potrà essere pagata all’Appaltatore solo previa consegna di fideiussione di importo pari al 5% della somma CE+OS sopra definita, a favore del Committente e con validità sino al termine del periodo di garanzia sulle opere.
11. È fatto salvo il diritto della Committente di compensare gli importi dovuti all’Appaltatore ai sensi di quanto precede con qualsiasi penale maturata dall’Appaltatore ai sensi di quanto previsto nel Contratto.
12. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi dei par. 9.2, punti 4, 5 e 6, e par. 9.3, punti 2 e 3, del presente Capitolato oltre alla regolare retribuzione dei sub appaltatori.
4.3 PAGAMENTI IN ACCONTO NEL CORSO DEI LAVORI
4.3.1 DEFINIZIONEDELLECONDIZIONIPER ILRAGGIUNGIMENTODELLEMILESTONES
Per le milestones definite al punto 3 del par. 4.2.1., le condizioni che dovranno essere ottenute, affinchè si possano considerare raggiunte, sono rispettivamente le seguenti:
1. Completamento platea in c.a.: dovranno essere state realizzate le opere mostrate nella Tav 17 con l’eventuale eccezione di minimi dettagli che non pregiudichino la possibilità di iniziare i lavori di installazione di apparecchiature e tubazioni nell’edifico stesso; a questo proposito si precisa che la posa dei pannelli insonorizzanti sui fianchi della copertura non è ritenuta elemento essenziale, purchè in fase esecutiva venga garantito che le modalità di posa ne consentono l’installazione dopo l’inizio dei lavori di installazione di tubazioni e macchinari
2. Consegna, in cantiere, del gruppo di cogenerazione completo: dopo l’assegnazione dell’ordine del gruppo di cogenerazione, e comunque prima del suo arrivo in cantiere, l’Appaltatore consegnerà al Committente e alla Direzione Lavori la relativa packing list. La milestone si considererà raggiunta, quando saranno presenti in cantiere tutti gli elementi previsti nella packing list
3. Completamento dell’installazione del gruppo di cogenerazione: tutti gli elementi, di cui al punto precedente, dovranno essere posati a fissati nel punto di installazione e tutti i raccordi fra di loro (tubazioni, cavi elettrici, ecc.) dovranno essere posati in opera e collegati
4. Consegna, in cantiere, del gruppo frigorifero ad assorbimento: dopo l’assegnazione dell’ordine del gruppo frigorifero, e comunque prima del suo arrivo in cantiere, l’Appaltatore consegnerà al Committente e alla Direzione Lavori la relativa packing list. La milestone si considererà raggiunta, quando saranno presenti in cantiere tutti gli elementi previsti nella packing list
5. Completamento dell’installazione del gruppo frigorifero: tutti gli elementi, di cui al punto precedente, dovranno essere posati a fissati nel punto di installazione e tutti i raccordi fra di loro (tubazioni, cavi elettrici, ecc.) dovranno essere posati in opera e collegati
6. Installazione completata di torre di raffreddamento e pompe : dopo l’assegnazione dell’ordine (o degli ordini) per la torre e per le pompe, e comunque prima del loro arrivo in cantiere, l’Appaltatore consegnerà al Committente e alla Direzione Lavori le relative packing list. La milestone si considererà raggiunta, quando tutti gli elementi, inclusi nelle packing list, saranno posati a fissati nel punto di installazione e tutti i raccordi
fra di loro (tubazioni, cavi elettrici, ecc.) saranno posati in opera e collegati
7. Completamento della posa in opera delle tubazioni interrate: dovranno essere state posate tutte le tubazioni interrate relative ai fluidi gas ed acqua calda, mostrate nelle Tav 4 e 5 , incluso anche tutto quanto necessario (water stop, ecc.) per il passaggio attraverso i muri degli edifici, e completati i rinterri e il ripristino del manto superficiale
8. Completamento di tutte le installazioni e lavori in centrale termica Pugliese e frigo presso Malattie infettive: dovranno essere state installate (complete di tutti i collegamenti previsti) tutte le apparecchiature e tutte le tubazioni aeree (incluse anche le valvole e i pezzi speciali come giunti, flange, filtri a Y, ecc.) previste nei locali suddetti, mostrate negli schemi di flusso Tav 9-10-11-12-13-, con l’aggiunta o deduzione di tutte le linee che eventualmente dovessero essere aggiunte o eliminate nel progetto esecutivo
9. Completamento della posa in opera delle tubazioni aeree e supporti: escluso quanto elencato nelle milestones 7. e 8., dovranno essere state posate tutte le altre tubazioni aeree incluse anche le valvole, i pezzi speciali (giunti, flange, filtri a Y, ecc.) e i supporti, con l’aggiunta o deduzione di tutte le linee che eventualmente dovessero essere aggiunte o eliminate nel progetto esecutivo.
10. Completamento dei lavori di coibentazione delle tubazioni aeree: tutte le tubazioni aeree (e relativi accessori, come valvole, ecc.), di cui è prevista la coibentazione secondo le prescrizioni di progetto, dovranno essere state coibentate e le coibentazioni rivestite con le protezioni previste nel progetto
11. Completamento degli impianti nella cabina elettrica: dovranno essere state installate, complete di tutti i cavi di collegamento, tutte le apparecchiature elettriche mostrate negli schemi unifilare con l’esclusione, relativamente a questa voce, del generatore del gruppo di cogenerazione, in quanto questo è già incluso nelle milestones 2 e 3; si precisa che la dizione “inclusi tutti i cavi di collegamento” si riferisce al fatto che devono essere stati collegati ai rispettivi morsetti tutti i cavi che collegano fra di loro le apparecchiature in cabina e tutti i cavi che, a partire dalle apparecchiature in cabina, le interfacciano con quelle ubicate altrove
12. Emissione del Certificato di Ultimazione Lavori: si considererà emesso una volta che sarà stato controfirmato dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall’Appaltatore. Tale Certificato potrà prevedere una lista di difetti, di minima importanza, che non pregiudicano l’avviamento dell’impianto e che l’Appaltatore si impegna a rimuovere entro il termine dell’esercizio sperimentale; la presenza di tale lista di difetti non pregiudica la validità del Certificato di Ultimazione Lavori
13. Emissione del Verbale di Collaudo Tecnico: si considererà emesso una volta che sarà stato controfirmato dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall’Appaltatore. Tale Verbale potrà prevedere una lista di difetti, di minima importanza ed emersi durante l’esercizio sperimentale, che non pregiudicano l’utilizzo dell’impianto e che l’Appaltatore si impegna a rimuovere entro il termine di emissione, da parte del Collaudatore, del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo; la presenza di tale lista di difetti non pregiudica la validità del Verbale di Collaudo Tecnico
14. Emissione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo: si considererà emesso una volta che sarà stato controfirmato da tutti i soggetti previsti per legge.
4.4 PAGAMENTI A SALDO RELATIVAMENTE AI LAVORI
1. Fatto salvo quanto riportato nel paragrafo precedente, il pagamento della rata di saldo sull’importo complessivo CE+OS definito al punto 2 del paragrafo precedente non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento del saldo e delle le ritenute è disposto solo dopo che alla Stazione Appaltante sarà stato trasmesso dalla Commissione di Collaudo il certificato di collaudo tecnico amministrativo previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere Esecutivo.
3. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
4. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi dei par. 9.2, punti 4, 5 e 6, e par. 9.3, punti 2 e 3, del presente Capitolato.
4.5 PAGAMENTI IN ACCONTO RELATIVAMENTE MANTENIMENTO IN PERFETTA EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI PER OTTO ANNI E REVISIONE GENERALE DEL GRUPPO DI COGENERAZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DELLE
64.000 ORE DI FUNZIONAMENTO
1. Per quanto riguarda la revisione generale del motore, con la dizione “gruppo di cogenerazione collaudato e regolarmente in marcia” si intende quanto segue:
prima della revisione generale, in relazione allo stato d’uso del motore e alle prestazioni ottenibili in quel momento, saranno concordati fra Committente e Prestatore del servizio gli obiettivi da raggiungere in termini di miglioramento delle prestazioni
dopo la revisione generale, saranno eseguite le prove di prestazione e si verificherà il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti
inoltre, dovrà essere eseguito e superato il test di durata descritto nel capitolo “Collaudi” della Specifica tecnica generale
il Prestatore del servizio si impegna ad apportare interventi correttivi, sino a quando gli obiettivi sopra menzionati non saranno stati raggiunti.
4.6 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del DLgs 163/2006.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del DLgs 163/2006.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del DLgs 163/2006.
4.7 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al par. 4.4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al punto 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
4.8 REVISIONE PREZZI
1. Ai sensi dell'art. 133, comma 2 del Codice non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il
1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Per i lavori di cui al presente schema di contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata nell'anno precedente sia superiore al due per cento (2%), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. La percentuale è fissata annualmente con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici.
4.9 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. In conformità a quanto disposto dall’art. 116 del DLgs 163/2006, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del DLgs
163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile dei Lavori
4.10 CONTO FINALE DEI LAVORI
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile dei Lavori
2. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della penultima rata prima del saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato da parte del Responsabile dei Lavori
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del Responsabile dei Lavori, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile dei Lavori formula in ogni caso una sua relazione al conto finale che verrà trasmessa alla Commissione di Collaudo per richiedere il collaudo tecnico amministrativo dell’opera.
4. Lo stato finale dei lavori è pagato alla stregua di uno stato di avanzamento lavori. Alla presentazione della fattura relativa al conto finale, l’appaltatore è tenuto a presentare garanzia fidejussoria pari all’importo del conto finale stesso ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006.
5 CONTABILIZZAZIONEE LIQUIDAZIONEDEI LAVORI
La Direzione Lavori provvederà a redigere la contabilizzazione delle opere eseguite. Per i lavori oggetto del contratto principale, la contabilizzazione delle opere sarà a corpo e gli stati di avanzamento lavori verranno redatti con le procedure di cui al par. 4.3.1.
Per eventuali opere suppletive o in variante, la contabilizzazione potrà essere a corpo, a misura o in economia a secondo di quanto previsto nella/e perizie suppletive e/o di variante.
La contabilizzazione dei lavori eseguiti avverrà secondo quanto previsto dal Titolo IX del Regolamento. La contabilità dei lavori e il conto finale sono tenuti e redatti in conformità a quanto previsto dall’ art.
205 e seguenti del Regolamento, osservate, in particolare, ai fini dell'apposizione di eccezioni, domande o riserve le modalità e le scadenze di cui agli artt. 217, 218 e 231 dello Regolamento. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture in appalto sono:
il giornale dei lavori;
i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
le liste settimanali;
il registro di contabilità;
il sommario del registro di contabilità; gli stati d'avanzamento dei lavori;
i certificati per il pagamento delle rate di acconto; il conto finale e la relativa relazione.
5.1 LAVORI A MISURA
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dei par. 7.1 o 7.2, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al punto 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi del par. 7.3, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui al par. 1.3, punto 3, del presente capitolato speciale.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al punto 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del punto 2, con le relative quantità.
5.2 LAVORI A CORPO
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui al par. 1.3, punto 1, come evidenziati al rigo b) della tabella «A», integrante il capitolato speciale e composti dagli oneri o generici diretti per la sicurezza tabella
«A» rigo b1 e dagli oneri indiretti o speciali per la sicurezza tabella «A» rigo b2, sono valutati in base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «A». Di questi si intende contabilizzabile e di conseguenza liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito delle opere in via di realizzazione.
5.3 LAVORI IN ECONOMIA
1. Il Responsabile del procedimento, su proposta motivata del Direttore dei Lavori, potrà ordinare
l’esecuzione in economia di ulteriori lavorazioni, non comprese nell’importo a base d’asta, fino ad un importo massimo di € 15.000,00 (diconsi euro quindicimila/00) per lavorazioni aggiuntive impreviste.
2. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 del regolamento generale.
3. Gli oneri per la sicurezza, di cui al par. 1.3, punto 1, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
4. Saranno contabilizzate “in economia” le eventuali prestazioni che verranno dalla Direzione Lavori esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate in tale forma.
5. Per i lavori in economia, i macchinari, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. La manodopera per i lavori in economia dovrà essere qualificata per i lavori da eseguire e provvista degli attrezzi necessari.
6. I prezzi relativi alla manodopera, ai materiali e noleggi saranno riconosciuti con le seguenti modalità: Manodopera: Per le prestazioni espressamente richieste di mano d'opera in economia si fa riferimento ai costi orari dell’ANCE della provincia di Pisa in vigore alla data di stipulazione del Contratto d’Appalto – manodopera con l’applicazione dello sconto che l’Appaltatore ha effettuato in sede di gara. I prezzi di applicazione, con lo sconto sopraccitato, saranno quelli esposti nei singoli capitoli senza alcuna maggiorazione di subfornitura.
Materiali - Noli –Trasporti: Per la fornitura espressamente richiesta dei materiali a piè d'opera, noleggi, trasporti, etc. si fa riferimento al prezziario ufficiale del provveditorato regionale delle opere pubbliche per la Toscana in vigore alla data di stipulazione del Contratto d’Appalto – con l’applicazione dello sconto che l’Appaltatore ha effettuato in sede di gara. I prezzi di applicazione, con lo sconto sopraccitato, saranno quelli esposti nei singoli capitoli senza alcuna maggiorazione di subfornitura.
Fatta salva ogni diversa pattuizione prevista in contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore Lavori ed in copia al RUP le liste relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrate e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste giornaliere, predisporrà il Direttore Lavori.
La stazione appaltante non prenderà in considerazione lavori in economia le cui liste vengano fornite in tempi successivi al giorno della loro esecuzione.
Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall’Appaltatore nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.
5.4 VALUTAZIONE DEI LAVORI
1. I lavori saranno valutati con il prezzo a corpo esposto in contratto e che deve ritenersi accettato dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.
2. Nel prezzo contrattuale sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.
3. Pertanto l’Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere, in ogni particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.
4. Nel prezzo contrattuale si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia fatta esplicita dichiarazione negli atti d’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché utile per l’Appaltatore.
5. Non sono considerate varianti gli interventi di dettaglio disposti dalla D.L., contenuti entro un importo del 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera.
6. L’Appaltatore dichiara, inoltre, di considerare compresi e compensati con il prezzo “a corpo” tutti gli oneri derivanti dagli impedimenti connaturati con l’attività aeroportuale, che inficiano la normale pianificazione del cantiere e dei lavori nonché la regolarità del loro sviluppo e che comportano, per un loro adeguato superamento, cautele, provvedimenti e cure del tutto particolari, congiuntamente all'assunzione di responsabilità civili e penali oltre il normale.
7. Le opere da compensare a corpo, come indicate al par. 1.3, sono tutte quelle identificate o ricavabili dai disegni e dagli elaborati tecnici allegati al progetto; sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Committente le varianti in aumento secondo i limiti di legge o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.
8. Qualora, nell’ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.
9. Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con
le indicazioni della Direzione Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell’ Appaltatore, di qualunque tipo.
10. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.
11. Non sono valutati i manufatti e i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione lavori.
5.5 GIORNALE DEI LAVORI
Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori nonchè quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.
6 CAUZIONI E GARANZIE
Il presente capo è disciplinato dagli all'art. 63 e 64, della L.R n. 3/2007, integrati e non derogati dalle disposizioni che seguono. L'Appaltatore espressamente riconosce di essere soggetto alle responsabilità previste dagli artt. 1667 - 1668 -1669 del Codice Civile. Tutte le opere oggetto del presente appalto sono soggette ad una garanzia per la durata prevista dalle leggi e norme vigenti ed in ogni caso non inferiore ad anni 2 (due) dalla data del verbale di ultimazione di tutti i lavori oggetto dell'appalto e comunque fino a collaudo favorevole avvenuto.
Laddove negli specifici elaborati di progetto siano previste garanzie di durata superiore, queste non dovranno intendersi superate dal presente articolo.
Durante il periodo di garanzia è onere dell'Appaltatore provvedere, con la massima sollecitudine e comunque non oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla Direzione Lavori e/o dal Committente, alla riparazione, rifacimento, modifica o sostituzione di quanto riscontrato difettoso od irregolarmente eseguito.
Durante tale periodo l'Appaltatore risponderà inoltre di ogni danno derivato al Committente ed a terzi, dalla non
corretta esecuzione delle opere e/o dal cattivo funzionamento degli impianti, anche se ciò non sia stato rilevato in sede di collaudo.
6.1 CAUZIONE PROVVISORIA
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del DLgs 163/2006 è richiesta una cauzione provvisoria di importo pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da presentare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 75 del DLgs 163/2006, la cauzione provvisoria di cui al punto 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n.
123, e ss.mm.ii. in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del DLgs
163/2006;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al punto 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al punto 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate; può essere omessa l’indicazione degli eventuali progettisti associati.
6.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del DLgs 163/2006i, e dell’articolo 123 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del DLgs 163/2006. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo di cui al par. 11.2; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per : le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio;
il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere
l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei punti 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
6.3 RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del DLgs 163/2006, l'importo della cauzione provvisoria
di cui al par. 6.1 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui al par. 6.2 sono ridotti al
50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17021, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del regolamento generale.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al punto 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al punto 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al punto 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del regolamento generale.
5. In deroga a quanto previsto dal punto 4, il possesso del requisito di cui al punto 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:
l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al punto 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.
6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del DLgs 163/2006, per beneficiare della riduzione di cui al punto 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63 del regolamento generale.
7. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità in capo ai progettisti.
6.4 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del DLgs 163/2006, e dell’articolo 125, del regolamento generale, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24
del giorno di emissione del certificato di collaudo di cui al par. 11.2 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo di cui al par. 11.2 per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo di cui al par. 11.2. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa sarà sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai successivi punti. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al DM n. 123 del 2004. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
6.4.1 ASSICURAZIONEDELLEOPEREINCORSOEDESISTENTI
La polizza ”Copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di manutenzione” contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza dovrà essere redatta secondo il DM 123/04, con massimali pari a quanto riportato nello Schema di Contratto.
Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Construction/Erection All Risks» (E.A.R.) e deve:
1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
2. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.
3. Si precisa che in relazione alle garanzie assicurative di cui ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo, qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. Le garanzie di cui ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del DLgs 163/2006, e dall’articolo 128, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6.4.2 ASSICURAZIONER.C.T.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) redatta secondo lo schema tipo 2.3 del D.M. 123/04 Sezione B.
Essa dovrà avere un massimale pari a quanto riportato nello Schema di Contratto ed includere i danni di cui alle lettere j), l) e m) di cui all’art. 12, Sez. B, dello schema tipo 2.3 di cui al Decreto 12/03/2004, n. 123 del Ministero delle Attività Produttive.
La polizza e deve:
prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; prevedere la copertura dei danni biologici;
prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, e tutti gli autorizzati a qualunque titolo dall’Amministrazione.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del regolamento generale e dall’articolo 37 comma 5 D.Lgs. 163/2006.
6.4.3 ASSICURAZIONER.C.O.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni verso i Dipendenti (RCO), con massimali pari a quanto riportato nello Schema di Contratto.
6.4.4 ASSICURAZIONIDEIMEZZIPERLACIRCOLAZIONEDEIVEICOLI.
L'Appaltatore dovrà dimostrare, mediante esibizione di copia del documento, che tutti i mezzi che accedono anche occasionalmente al piazzale/vie di circolazione degli aeromobili abbiano una copertura assicurativa con i sotto indicati massimali minimi:
Nella formulazione dell’offerta l’impresa dovrà tenere conto che in ottemperanza all’ordinanza n.
2/2005 emessa da ENAC - Direzione Aeroportuale di Pisa e Firenze in data 04/07/2005, i mezzi in circolazione sulla viabilità perimetrale dei piazzali aeromobili dovranno essere autorizzati all’ingresso nella suddetta area e muniti di polizza assicurativa sia per danni alle persone che per danni ad aeromobili, mezzi infrastrutture aeroportuali (da citare espressamente nella polizza) senza sottolimiti e/o franchigie con massimali assicurativi non inferiori a € 5.000.000,00 (Euro cinque milioni/00). I permessi di accesso per il personale, mezzi ed autovetture, all’interno dell’area aeroportuale dovranno essere formalmente e tempestivamente chiesti alla Committenza che provvederà ad inoltrarli all'ufficio PASS. Si sottolinea che il citato rilascio PASS è ad esclusivo carico dell'appaltatore senza che questo abbia nulla a che pretendere come oneri aggiuntivi per eventuali ritardi e/o rallentamenti dovuti alla emissione dei permessi stessi.
Tutte le polizze suddette dovranno essere mantenute in vigore per l’intero periodo di durata dei lavori. Le assicurazioni non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi; pertanto, l’Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.
Resta espressamente inteso che nel prezzo contrattuale si intendono compresi gli oneri inerenti le coperture ed estensioni assicurative.
6.4.5 ASSICURAZIONIINDENNITARIADECENNALE
L'Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo di cui al par. 11.2 o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo di tale polizza decennale sarà pari a quanto riportato nello Schema di Contratto.
L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo di cui al par. 11.2 o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni. Il limite di indennizzo di tale polizza decennale sarà pari a quanto riportato nello Schema di Contratto.
La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui sopra.
In alternativa alla stipulazione di polizze specifiche, l’Appaltatore potrà dimostrare di avere già in essere polizze a carattere generale, che garantiscano gli stessi tipi di copertura, per tutti i lavori eseguiti.
6.4.6 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE CONNESSI CON LE POLIZZE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO
Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalla polizza; l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di quanto appresso specificato.
DENUNCIA DELLA VARIAZIONE DEL RISCHIO
Denunciare al Committente tutte le circostanze che -possano influire sull'apprezzamento del rischio, nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell’Assicurazione.
DENUNCIA DI SINISTRO
Appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto al Committente, rimettendo a questo, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possano essere ragionevolmente richiesti. SPESE PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI
Pagare tutte le parcelle e spese per professionisti nella fase di studio e progettazione conseguenti al danno o distruzione dei beni oggetto del contratto, nonché le spese per onorari dei periti ed ogni eventuale spesa per l’assistenza tecnica e legale nella valutazione e liquidazione del sinistro.
IMPOSTE ED ALTRI CARICHI
Pagare le imposte ed altri carichi, presenti e futuri, stabiliti in conseguenza del contratto della polizza assicurativa.
AUMENTO DELL’IMPORTO DEI LAVORI
Pagare il supplemento al premio nel caso di aumento dell'importo dei lavori.
DANNI CAGIONATI A TERZI SIA PER LE LESIONI, A PERSONE SIA PER DANTI A COSE
Risarcire il Committente dei maggiori danni non coperti dal massimale assicurato per i sinistri di cui alle condizioni generali di polizza.
7 QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE
– DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
7.1 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 164.
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l’Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, ne all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino di luoghi. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza. Nel caso di cui il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli
163 e 164 del Regolamento. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l’Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti l'espressa approvazione del Responsabile Unico del Procedimento. In tal caso si applica l'art. 163, comma 3.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’uso più generale, l’Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, ottenendo l’approvazione della Direzione dei Lavori; l’accettazione si intenderà approvata se entro il medesimo termine non vi sia dissenso espresso da parte della Direzione dei Lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come allegati al presente capitolato; da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu' accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Tutti i materiali impiegati, sia per le opere civili che per gli impianti, dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEI, di prova e di accettazione, ed alle tabelle UNEL in vigore, nonché alle altre norme e prescrizioni richiamate nella descrizione dei lavori e nelle Specifiche Tecniche.
In particolar modo i materiali ed i prodotti utilizzati nelle costruzioni devono rispondere ai requisisti indicati al
capitolo 11 delle nuove “Norme Tecniche per le Costruzioni del DM 14-09-2005.
Resta comunque stabilito che tutti i materiali, i componenti e le loro parti, le opere ed i manufatti, dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi.nOgni approvazione rilasciata dalla D.L. non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle Specifiche Tecniche facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventualità non venga espressamente citata e motivata negli atti approvativi.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorchè non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui agli 16 e 17 del DM 145/2000 ed all'art. 167 del regolamento generale.
7.2 ESECUZIONE DEI LAVORI
Nel Verbale di Consegna dei Lavori, l’Appaltatore dovrà indicare il nominativo del Direttore del Cantiere, che rappresenterà l’Appaltatore con ogni opportuno potere per tutto quanto connesso e/o conseguente al Contratto, in modo tale che tutte le comunicazioni e le disposizioni della Committente e del Direttore Lavori a lui indirizzate si intenderanno come date all’Appaltatore direttamente. Il Direttore di Cantiere non potrà essere sostituito senza il consenso della Committente e quest’ultima per converso avrà facoltà di ottenere, su richiesta scritta motivata, la sua sostituzione in ogni momento durante il corso dell'esecuzione dei lavori. Il Direttore di Cantiere è responsabile ad ogni effetto civile e penale dell'organizzazione e della disciplina nello stesso, e dell'osservanza e dell’attuazione dei Piani di Sicurezza ed in genere delle norme e misure di sicurezza in materia di prevenzione degli infortuni, con riferimento alle Opere oggetto dell’Appalto.
Il Direttore del Cantiere ed i suoi collaboratori dovranno partecipare alle riunioni settimanali indette dalla Committente e/o dal Direttore dei Lavori al fine, tra l’altro, di verificare e coordinare l'avanzamento dei lavori in relazione al programma generale ed alle altre lavorazioni appaltate, risolvere problemi tecnici, assumere decisioni relative a modifiche e/o varianti. Per ogni riunione verrà redatto un verbale che avrà valore anche di ordine di servizio. La partecipazione alle riunioni è obbligatoria ed in caso di assenza ingiustificata, saranno addebitati all’Appaltatore i maggiori danni provocati per il mancato coordinamento dei lavori.
Il personale impiegato dall’Appaltatore per eseguire i lavori deve essere di provata capacità ed in numero adeguato agli obblighi da esso assunti. La Committente potrà richiedere per iscritto l'immediato allontanamento dal cantiere e sostituzione del personale che, a suo insindacabile giudizio, non offra adeguate garanzie per
una perfetta esecuzione dei lavori o il cui comportamento arrecasse turbativa all'andamento del cantiere e l’Appaltatore dovrà immediatamente attenersi a tali disposizioni. Il personale dell’Appaltatore operante sul luogo dei lavori dovrà essere dotato di contrassegno identificativo.
L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e regolamentari, anche locali, in particolare in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese le disposizioni riguardanti le modifiche e le integrazioni delle norme sul collocamento, il Regolamento generale di igiene del lavoro, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro o malattie professionali, le previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi e altre malattie professionali, la tutela dei lavoratori negli appalti con particolare riferimento ai decreti relativi alla sicurezza e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori. L’Appaltatore si obbliga a riservare al proprio personale un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dovuto secondo gli applicabili contratti collettivi di lavoro fornendo, a semplice richiesta scritta della Committente, adeguata evidenza documentale.
L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere o parti di esse, alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della D.L. L'Appaltatore dovrà demolire e rimuovere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati.
La D.L. potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor costo, restando obbligato l'Appaltatore ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori complementari che gli fossero richiesti per accettazione delle opere suddette.
Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità dalle prescrizioni contrattuali o comunque impartite non daranno luogo a incremento del prezzo contrattuale. L’Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale della D.L., l’approvazione di disegni e di calcoli, l’accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore Lavori.
Qualora l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l’opposizione del Direttore Lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la D.L. accetti le opere così come eseguite, l’Appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo contrattuale. Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata dei lavori.
Resta comunque stabilito che ogni modalità esecutiva, nessuna esclusa, dovrà rigorosamente rispondere alle disposizioni normative ed alle prescrizioni amministrative, emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell’aggiudicazione dei lavori. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).
7.3 VARIAZIONE DEI LAVORI
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento generale e dall'articolo 132 del DLgs 163/2006.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del codice. Il mancato rispetto di quanto sopra riportato, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
3. Qualora, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del codice, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 164 del Codice.
4. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del punto 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nel presente capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
6. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
7. Salvo i casi di cui ai punti 5 e 6, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7.4 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI – VARIANTI
1. La Committente si riserva, nei limiti di quanto esposto dagli artt. . 132 del D.Lgs. 163/2006, 161 e 162 del regolamento generale, la insindacabile facoltà di introdurre all’atto esecutivo nelle opere appaltate quelle modifiche e variazioni che riterrà di disporre nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti negli atti contrattuali.
2. Parimenti la Committente, in deroga a quanto previsto dai par. 1.2 e 1.3 del presente atto e dagli artt. 1660 e 1661 del Codice Civile, potrà sopprimere in tutto o in parte categorie di lavori che ritenesse non più necessarie o idonee, oppure scorporare in tutto o in parte lavori e forniture previsti dal presente atto, entro il limite di legge, per provvedervi direttamente o affidarli ad altri o introdurne altri non previsti, senza che da ciò derivi diritto all’Appaltatore a compenso od indennizzo alcuno.
3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del DLgs 163/2006.
4. Nel caso di cui al punto 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
5. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore ove quest’ultimo, seppur richiesto, non provveda a propria cura e spese alla nuova progettazione nei termini perentori indicati dalla medesima Stazione appaltante”.
6. Per eventuali lavorazioni o materiali riguardanti esclusivamente varianti richieste dalla Committente, si farà riferimento al seguente articolo.
7.5 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del par. 1.4, punti 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del par. 1.4, punti 3 e
4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del regolamento generale.
3. In particolare, in conformità con il disposto di cui all’art. 163, comma 1, lett. a) del regolamento generale, per valutare i nuovi prezzi saranno utilizzate le voci contenute nei prezzari utilizzati dalla stazione appaltante per la redazione del progetto Esecutivo, Ovvero i prezzari della regione Toscana.
4. Qualora alcuni prezzi non si riscontrassero nel sopraccitato Bollettino si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal dlgs 163/2006 e relativi Regolamenti d’attuazione.
8 DISPOSIZIONI INMATERIADI SICUREZZA
8.1 NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury free».
8.2 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
8.3 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Ai sensi dell'art. 90 del Decreto legislativo n. 81 del 09.04.08 (Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) e del Decreto legislativo n. 106 del 03.08.09 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il presente caso rientra tra quelli per i quali è prevista la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e la predisposizione del piano di sicurezza, in quanto per l’esecuzione delle opere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nominato dalla Stazione appaltante su indicazione dell’appaltatore, ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, e integrante il progetto esecutivo redatto dal progettista quale obbligazione contrattuale dell’appaltatore.
2. L’obbligo di cui al punto 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
8.4 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al punto 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al punto 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al punto 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
6. Qualora l’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rilevi carenze od omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile dei Lavori esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione quanto riportato nel par. 3.2, punto 3, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto Esecutivo.
7. L’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al Responsabile dei Lavori una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al punto 1, lettere a) e b). Il Responsabile dei Lavori, eventualmente sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l’appaltatore e, fermo restando quanto previsto dai punti 4 e 5 del presente articolo, qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Responsabile dei Lavori non si pronunci:
a) nei casi di cui al punto 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al punto 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
8.5 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003 e dell’allegato XV del D. Lgs 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 e 19 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.
81 e contiene inoltre le notizie di cui al par. 3.2, punti 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto dall'articolo 91 comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.
3. Sempre entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve consegnare all'ente Appaltante eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza.
8.6 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del decreto n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al D.P.R. n. 222 del 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. In tal caso l'Amministrazione Appaltante procede alla rescissione del contratto d'appalto in danno dell'Impresa Appaltatrice, ai sensi della vigente normativa, previa costituzione in mora dell'Appaltatore attraverso l'intimazione dell'omissione. Nell'ipotesi di mancata regolarizzazione nel termine o di recidiva grave violazione alle norme sulla sicurezza, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
5. II Direttore di Cantiere e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sull'osservanza dei piani di sicurezza.
6. L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese Subappaltatrici, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Pisa, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché di quelli dovuti agli Organismi Paritetici previsti dalla contrattazione collettiva con cadenza almeno quadrimestrale e comunque prima dell'emissione dei certificati di pagamenti.
Il saldo verrà corrisposto previa verifica dell'inoltro dell’Impresa Appaltatrice di copia dei versamenti agli Enti di cui sopra, comprovanti la regolarità della posizione dell'Impresa e delle Ditte Subappaltatrici nei confronti dei dipendenti, degli Enti Previdenziali e di quelli Assicurativi, compresa la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, ovvero dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge.
Nel caso, accertato dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalato dagli Enti Assicurativi, di inottemperanza agli obblighi di cui al precedente paragrafo, attivata la costituzione in mora e in pendenza dell'adozione di provvedimenti sanzionatori, la Stazione Appaltante procederà ad una detrazione pari al 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme, così accantonate, ad ulteriore garanzia dell’adempimento degli obblighi in parola.
II pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando gli Enti Assicurativi e Previdenziali compresa la Cassa Edile, non abbiano accertato e segnalato l'integrale adempimento degli obblighi predetti; per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, ne avrà titolo a risarcimento di danni.
8.7 PRESENTAZIONE MENSILE ALLA DIREZIONE LAVORI / COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DI TUTTE LE NOTIZIE RELATIVE ALL’IMPIEGO DI MANO D'OPERA
Una persona designata dall'Appaltatore dovrà compilare sotto la propria responsabilità, il Registro delle Presenze in cantiere degli operai dell'Impresa Appaltatrice, degli operai delle Imprese Subappaltatrici e dei lavoratori autonomi. II Registro dovrà essere aggiornato con periodicità mensile e messo a disposizione della Direzione Lavori / Coordinatore per l’Esecuzione per eventuali verifiche. Dei lavoratori dipendenti dovrà essere riportato Nome, Cognome, Ditta di appartenenza e numero di posizione nel libro matricola. Per i lavoratori autonomi dovranno essere riportate le generalità e nel caso di Ditte Subappaltatrici anche la loro Ragione Sociale e Partita IVA.
Fatta salva la responsabilità dell'Impresa Appaltatrice anche per conto delle eventuali Imprese Subappaltatrici in tema di tutela della sicurezza dei lavoratori e dell'adempimento dei relativi obblighi contributivi, nonché fatta salva la responsabilità degli organi istituzionali preposti al controllo, è data facoltà alla Direzione Lavori / Coordinatore per l’Esecuzione di procedere ad accertamenti in cantiere; in caso di evidenti inadempienze, la Direzione Lavori / Coordinatore per l’Esecuzione richiederà l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza e l'Amministrazione Appaltante darà avvio alla procedura di legge per la rescissione del contratto d'appalto in danno dell'Impresa Appaltatrice.
9 DISCIPLINADELSUBAPPALTO
9.1 SUBAPPALTO
1. Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’articolo 118 del DLgs 163/2006.
Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. II contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto:
a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del DLgs 163/2006, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui
all’articolo 107, comma 2, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto;
b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 107, comma 2, del regolamento generale, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell’importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del DLgs 163/2006.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici e da quella in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli
adempimenti di cui, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R.
n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L’appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza l’applicazione di sconto alcuno. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’appaltatore è, inoltre, solidarmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Appaltatore ha inoltre l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subAppaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del DLgs 163/2006 in coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore ai sensi dei par. 8.3 e 9.5 del presente Capitolato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee d'impresa e alle società anche consortili quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al punto 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub- contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. I progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione esecutiva se non nei limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del DLgs 163/2006; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, per quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione il par. 9.2, punto 3.
9. L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere all’Amministrazione o Ente Committente ed al Direttore dei Lavori ed entro il termine di venti (20) giorni dalla data di stipula del contratto, la documentazione prevista dall'art. 118 del Codice, e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.
10. II subAppaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il Regolamento; in tali casi il fornitore o subAppaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, in nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
9.2 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il Responsabile dei Lavori, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto- legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al punto 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al punto 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
9.3 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Al fine del pagamento al subappaltatore, effettuato ai sensi del punto 1, in occasione degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, il subappaltatore trasmette, tramite
l’affidatario, all’Ente committente il DURC, nonché copia dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto.
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai punti 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.
4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
5. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, prima del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, le Casse Edili devono rilasciare il DURC comprensivo della verifica di congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dei lavori, ai sensi dell’articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
10.1 CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L’ESECUTORE
Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
10.2 ACCORDO BONARIO
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del DLgs 163/2006, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il Responsabile dei Lavori deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. Il Responsabile dei Lavori provvede a nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del DLgs 163/2006, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo.
5. Qualora l’Appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla Stazione Appaltante nella comunicazione, il Responsabile del Procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell’articolo 239 del DLgs 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il Responsabile dei Lavori, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
9. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.
10.3 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del par. 10.4 e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il punto 2.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Pisa.
10.4 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 % (venti per cento) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento generale, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile dei Lavori, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al punto
5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.
7. La violazione degli obblighi di cui ai punti 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
10.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi degli artt. 135 e 136 del DLgs 163/2006;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai par. 8.3 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal Responsabile dei Lavori o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta
opportunamente maggiorato;
l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del DLgs 163/2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del punto 4, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili e in conformità ad una corretta progettazione, al netto dei lavori non recuperabili, non utili, oggetto di rifacimento in sede di rimedio all’errore progettuale, nonché al netto degli oneri necessari alla rimozione delle opere oggetto dell’errore di progettazione.
10.6 RISERVE
Quando sorgano contestazioni da parte dell’Appaltatore si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, secondo quanto previsto dagli artt. 190 e 191 del regolamento generale.
Le domande ed i reclami dell’Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dalla normativa sopra citata.
Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo di tutti gli altri effetti contrattuali.
Qualora l’Appaltatore avendo firmato con riserva il Registro di Contabilità, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine di cui all’art. 190 del regolamento generale, si avranno come accertati i fatti registrati e l’Appaltatore decadrà dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscono.
10.7 ORDINI DI SERVIZIO
Tutti gli ordini della Direzione Lavori dovranno risultare da atto scritto; sono nulli gli ordini verbali.
10.8 SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI
Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le
conseguenze dannose.
Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
10.9 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
11 DISPOSIZIONI PERL’ULTIMAZIONE
11.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
1. II certificato di ultimazione dei lavori ed il conto finale verranno redatti ed approvati secondo quanto previsto dagli art. 199, 200, 201, 202 del Regolamento e secondo le ulteriori prescrizioni di cui alla Specifica Tecnica Generale del progetto, che fissa i termini per le prove funzionali e la consegna dell’opera.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal par. 3.4 del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
5. I lavori possono essere dichiarati ultimati quando siano da considerare agibili, pertanto all’atto della comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori l’Appaltatore dovrà avere provveduto a consegnare alla Direzione dei lavori tutta a documentazione a supporto dell’agibilità – anche nel caso della scadenza di cui al par. 3.6 punto 3 – che sarà poi emessa da apposita Commissione nominata da E.N.A.C.
11.2 TERMINI E MODALITA' DEL COLLAUDO E GARANZIA SULLE OPERE
1. Applicabilità del collaudo
I lavori compresi nel presente appalto sono soggetti alle norme relative al collaudo ai sensi dell'art. 141 del Decreto Legislativo n. 163/06.
Il collaudo verrà esperito ai sensi di quanto prescritto al Titolo X del Regolamento, previa la nomina del Collaudatore da parte del Committente
2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere Esecutivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
4. Oggetto del collaudo
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e
diligentemente.
Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
5. Certificato di collaudo
Ultimate le operazioni di collaudo, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere Esecutivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
6. Svincolo della cauzione
Alla data di emissione del certificato di collaudo si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento.
Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo.
Decorso del termine fissato dal Codice per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui sopra.
7. Garanzia sulle opere
La garanzia sulle opere decorrerà a partire dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Tecnico definito nel capitolo “Collaudi” della Specifica Tecnica Generale 023.11.01.R.121 ed avrà una durata di 24 mesi.
8. Presa in consegna anticipata
La stazione appaltante, qualora abbia la necessità di utilizzare l'opera prima che intervenga l'emissione del Certificato di collaudo di cui al par. “Certificato di Collaudo” sopra riportato, può procedere alla presa in consegna anticipata secondo le modalità previste dall'art. 230 del Regolamento. Per questo, si veda l’iter di collaudo descritto nel Progetto Esecutivo e l’emissione del Certificato di Collaudo Tecnico disciplinata dal presente Contratto.
11.3 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1. Ai sensi dell’art. 230 del regolamento generale, la Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile dei Lavori, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
6. I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di Legge ed in specie dalle garanzie per difformità o vizi dell'opera.
7. A tutti gli effetti, anche per decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'Art. 1667 C.C., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente al Committente solo al momento dell'approvazione del collaudo finale.
8. L'Appaltatore sarà comunque obbligato a garantire l’assistenza tecnica sino all’intervenuto collaudo Esecutivo.
11.4 DISEGNI COSTRUTTIVI, RILIEVI E VERIFICHE, DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI
L’Appaltatore ha l’obbligo di predisporre, verificare e sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori, in tempo utile, il progetto costruttivo ed i dettagli di progetto inerenti le varie opere come precisate ed individuate negli atti di appalto.
L’Appaltatore in sede di controllo di progetto costruttivo dovrà verificare la congruità con le opere esistenti, proponendo all’occorrenza soluzioni progettuali alternative.
11.4.1 DOCUMENTAZIONI DA CONSEGNARE ALLA FINE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE
La documentazione per l'esercizio, in 3 copie cartacee di 1 su cd, dovrà contenere:
tutti gli elementi atti a consentire a personale specialista la manutenzione e la conduzione dei manufatti e degli impianti comprendenti disegni, schemi, calcoli di dimensionamento.
manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature completo di lista ricambi:
Tali elaborati (As-Built) dovranno essere redatti in modo da definire inequivocabilmente in ogni loro parte l'opera realizzata. Nella valutazione degli oneri inclusi nel presente appalto l'Appaltatore dovrà tener conto di quanto segue:
i disegni da produrre su cd:
• planimetria generale dell'area di intervento completa di quanto realizzato con riferimento ad aggancio ai capisaldi noti con indicato:
• rete di sottoservizi dell'area di intervento che comprenda le preesistenze note, le eventuali modifiche apportate, quanto di nuovo realizzato (As-Built) fino ai punti di recapito e/o connessione, anche se esterni all'area di intervento. Quanto sopra sia per le opere infrastrutturali come cavidotti, drenaggi, fognature, ecc. che per le reti impiantistiche vere e proprie;
• piante relative ad ogni opera di specialità (compresi piani interrati e coperture), sezioni longitudinali e trasversali significative e prospetti di quanto realizzato.
• layer di ogni tipo d'impianto realizzato per ogni quota significativa di passaggio con evidenziate in modo inequivocabile le sezioni montanti.
Prescrizioni tecniche riguardanti il sistema CAD:
i disegni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia su CD.
Il supporto cartaceo dovrà essere ricavato, tramite plotter, dal relativo disegno consegnato anche su CD in formato DWG;
La tipologia dei caratteri per simboli, lettere, numeri ecc., sarà concordata con la Direzione Lavori secondo gli standard della Committente;
i disegni dovranno essere realizzati su formati UNI, fino al formato massimo A0; eventuali eccezioni sono da definire con la Direzione Lavori. Dovranno essere evidenziate le misure quotate di tutti gli elementi architettonici e costruttivi (dimensione totale, distanze intercorrenti, distanze progressive, quote assolute spessori, ecc.) in scale opportune.
11.4.2 DOCUMENTAZIONEPERGLIADEMPIMENTIDILEGGE
Saranno consegnati in 4 copie firmate in originale:
Documentazione ex DM 37/2008 ed ex lege 46/90 (per le parti rimaste in vigore) ove previste Progetto conforme a quanto effettivamente realizzato firmato da professionista abilitato (che sarà depositato quale variante finale agli organi di sorveglianza ed al committente secondo i modi e i tempi previsti dalla legge). Dichiarazione di conformità.
Allegati alla dichiarazione di conformità.
Documentazione per denuncia impianti messa a terra, scariche atmosferiche, antideflagranti, ecc. Copia della ricevuta di deposito in Comune della documentazione di legge.
Copia della ricevuta di deposito in C.C.I.A.A. della documentazione di legge sui materiali impiegati e manufatti .
Altre eventuali richieste da Enti (es. VV.F. certificazioni, omologazioni e dichiarazioni di legge).
12 NORME FINALI
12.1 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti, nonchè quelle per copie di documenti che risultino necessari all'Impresa stessa e tutte le spese di bollo sugli atti per la gestione del lavoro, dal giorno di
consegna a quello di collaudo. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. II pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte egualmente pagate;
l'osservanza delle disposizioni di legge sulla assunzione della manodopera;
gli obblighi ed oneri inerenti la previdenza, l'assistenza, le assicurazioni sociali e la tutela sindacale degli operai;
le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri comprese quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
le spese per l'energia elettrica, l'acqua, l’aria compressa, ecc. richieste per il funzionamento del cantiere; le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
le spese per macchinari, attrezzi e opere provvisionali e per quant’altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore del Lavori o del Responsabile del Procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo di cui al par. 11.2 o all'emissione del certificato di esecuzione;
le spese per materiali, mezzi e manodopera per verifiche disposte dal Committente nell'ambito di quanto previsto nel presente appalto e la relativa contabilità;
la fornitura di tutta la strumentazione per la verifica delle quote, dei livelli e delle pendenze, nonchè la fornitura di tutti i materiali e le strumentazioni necessarie per l'esecuzione dei collaudi; la formazione dei cantieri, compresi le vie di accesso, le baracche per ufficio e per il deposito dei materiali, le occorrenti difese degli scavi con assiti, cartelli di avviso, lumi di segnalazione notturna, le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di Direzione Lavori;
le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
la sorveglianza diurna e notturna dei lavori, del cantiere e dei magazzini;
le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo di cui al par. 11.2 o all'emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Appaltatore risponderà direttamente ed in ogni caso tanto verso l'Amministrazione Appaltante quanto verso gli operai ed i terzi di tutti i danni alle persone ed alle cose in dipendenza dei lavori;
la predisposizione e presentazione del piano per la sicurezza dei lavoratori, ex art. 131 del DLgs 163/2006. Detto piano dovrà essere consegnato dall'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori;
le spese di adeguamento del cantiere relative alle misure par la sicurezza dei lavoratori;
gli spostamenti e/o rifacimenti di tutti i servizi interrati (energia elettrica, acqua, gas, fognatura, telefono
ecc.) che si rendono necessari nell'esecuzione delle opere;
le prestazioni di tutto l'occorrente per il mantenimento dei servizi di energia elettrica, acqua, gas, telefono e fognatura esistenti nell’area interessata dai lavori;
la costruzione, il mantenimento e la demolizione dei ponti ed opere provvisorie in genere per l'accesso agli edifici nell’area interessata dai lavori;
la predisposizione di tutte le opere (armature, sbadacchiature, ecc.) che si dovessero rendere necessarie per la protezione delle pareti degli scavi e dei muri di cinta che si dovessero trovare in prossimità degli scavi stessi, anche in osservanza di quanto prescritto nelle Specifiche Tecniche del presente progetto. Ogni responsabilità a tale riguardo è a carico dell'Appaltatore;
la partecipazione allo svolgimento di tutte le pratiche autorizzative per la realizzazione dell’impianto;
lo svolgimento di un corso di informazione, formazione ed addestramento per il personale del Committente, che sarà preposto alla conduzione / sorveglianza dei nuovi impianti;
dopo la consegna e accettazione dell’opera, le attività per il mantenimento in perfetta efficienza dell’impianto, descritte nei documenti di progetto.
la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
contestualmente alla consegna dell’opera o di sue parti, l’Appaltatore dovrà fornire, a sua cura e spese, il progetto “as built” contente, tra gli altri:
tutti gli elaborati del progetto esecutivo aggiornati;
tutti i “data sheet” e le specifiche tecniche trasmesse nel corso dell’appalto;
le monografie di ogni singola apparecchiatura e delle opere eseguite (anche nel caso in cui esse siano commissionate a sub-fornitori e/o subappaltatori), complete;
le prescrizioni per i controlli e la manutenzione riassunte su apposite schede sulle quali sarà indicato in modo sintetico quanto segue:
tipo di intervento; periodicità;
durata dell’intervento;
numero e qualifica del personale addetto;
le certificazioni degli elementi prefabbricati utilizzati; le certificazioni delle apparecchiature.
Tutta la documentazione e gli elaborati tecnici “as built” saranno forniti nei tipi qui di seguito descritti: disegni riportati su CD–ROM, in formato DWG;
n. 3 copie su carta dei disegni in formato UNI;
Specifiche e Relazioni Tecniche, Manuali di installazione e manutenzione in lingua italiana, redatte in “Word” o in formato PDF (Adobe Acrobat), su CD-ROM e riprodotte su carta in n. 3 copie.
la redazione, entro 20 giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto esecutivo, del piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori. Tale documento deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri di seguito elencati nei sottoparagrafi del presente par. 12.1..
12.1.1 FORMAZIONEDELCANTIERE
La formazione del cantiere attrezzato in relazione all’entità dell’opera, con gli impianti ed attrezzature di cantiere nel numero e potenzialità necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell’appalto, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti per l’installazione degli impianti/attrezzature suddetti.
Le aree di cantiere e di lavoro dovranno essere recintate e dotate di impianto di segnalazione luminosa.
La realizzazione di temporanee barriere antirumore e/o barriere visive, a richiesta della D.L. e/o della Committente. In ogni caso l’Appaltatore dovrà assicurare il massimo contenimento del rumore generato dal cantiere, nel rispetto della normativa vigente.
L’adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori notturni ed anche diurni, compresa la messa a disposizione di sorgenti luminose autonome;
La pulizia quotidiana del cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi avendo particolare cura al rispetto degli aspetti ambientali.
La rimozione tempestiva dei materiali di risulta;
L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione presenti negli scavi e l’esecuzione di opere provvisionali per
lo scolo e le deviazione delle stesse;
l’Appaltatore dovrà adottare idonee misure individuali di protezione al fine di prevenire rischi connessi all’esposizione al rumore degli addetti ai lavori.
Per l’esecuzione dei lavori da svolgersi in aree adiacenti alla presenza e movimentazione di aeromobili, le caratteristiche degli elementi precedentemente descritti dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa ICAO.
12.1.2 CONCESSIONIDIPUBBLICITÀ
L’esclusività della Committente per eventuali concessioni di pubblicità e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature, macchinari fissi e mobili.
12.1.3 LOCALI USO UFFICIO/RIPARI
La costruzione, la manutenzione e l’esercizio, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dal Direttore Lavori, di locali ad uso ufficio necessari per il personale di Direzione Lavori e dell’Impresa ed assistenza, arredati di telefono, illuminati, riscaldati, condizionati. Sono a completo carico dell’Appaltatore le spese, i contributi, i lavori, le forniture e le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica per l’illuminazione, energia industriale, forza motrice, telefono e fognature necessarie per il funzionamento degli uffici, nonché i canoni per l’utenza del telefono, per ogni consumo di energia elettrica, per l’acqua sia potabile che di lavaggio.
Gli obblighi suddetti fanno carico all’Appaltatore fino alla liquidazione finale dei lavori ed anche nei periodi di sospensione, e si intendono applicabili anche ai locali previsti per la guardiania.
L’esecuzione dei prescritti ripari per le opere provvisionali, il materiale accatastato e le attrezzature di cantiere con indicazioni di pericolo a mezzo cartelli e, di notte, segnalazioni luminose regolamentari, tenendo presente che i lavori si svolgono entro aree aeroportuali e che dovranno essere garantita la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico.
I segnali saranno conformi alle disposizioni della normativa vigente.
Quanto sopra senza pregiudizio delle responsabilità che si intendono sempre a carico dell’Appaltatore.
12.1.4 ALLACCIAMENTI–OPERE TEMPORANEE
Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi sono a carico dell’Appaltatore. Ove non fosse possibile l’allacciamento alle reti (quali ENEL, TELECOM, etc.) e sempre che non ostino impedimenti tecnici, la Committente può fornire a richiesta e a spese dell’Appaltatore le suddette utenze. Detti allacciamenti dovranno essere predisposti e lasciati in sito anche dopo l’ultimazione dei lavori, sia per l’alimentazione provvisoria di impianti da installarsi nelle opere, nel caso non fosse possibile, per qualsiasi
ragione, eseguire allacciamenti definitivi; si intende che gli allacciamenti potranno essere utilizzati anche per impianti non di pertinenza dell’Appaltatore, in quanto non compresi nell’appalto; le spese per utenze e consumi non saranno, in questo caso, a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore, su richiesta della Committente, dovrà concedere, con il rimborso delle spese, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che dovranno operare nello stesso cantiere per forniture e lavorazioni escluse dal presente appalto.
Dovrà pure permettere, su richiesta della Committente, che altre Imprese operanti nel cantiere si colleghino alle eventuali reti secondarie di distribuzione di acqua ed energia elettrica installate dall’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore dovrà costruire le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, strade temporanee e zone pavimentate, passaggi, accessi carrai, reti di fognature, etc., necessarie per poter operare nell’ambito del cantiere.
L’allacciamento alle opere esistenti sarà fatto dall’Appaltatore con approvazione della Committente.
12.1.5 TETTOIE,RICOVERIE SERVIZIIGIENICIPER GLIOPERAI
La costruzione di idonee e sufficienti tettoie e ricoveri per gli operai e la costruzione di un adeguato prefabbricato con sufficiente numero di servizi igienici completi di vasi a pavimento e relativi accessori e locali con acqua corrente completi di lavabi e relativi accessori, il tutto in piena efficienza e rispondenti alla normativa sulla sicurezza ed igiene del lavori.
I servizi igienici saranno provvisti di canalizzazione, in tubi di gres o di cloruro di polivinile, per il regolare scarico dei liquami nelle più vicine fogne pubbliche. In assenza di fognatura le predette canalizzazioni addurranno in regolari fosse prefabbricate di capacità sufficiente ed a norma di leggi e regolamenti; l’approntamento, ove necessario, di idonei alloggi per gli operai.
12.1.6 LAVOROCONTEMPORANEOCONLEALTREIMPRESE
L’accettazione di tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura, ivi compresa l’esecuzione in più riprese ed in più fasi delle diverse categorie di lavoro, che possono risultare dall’obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro.
12.1.7 RILIEVITOPOGRAFICI,DANNEGGIATORI,STRUMENTI,ECC.
La completa responsabilità della esattezza dei rilievi (topografici e non) che dovessero essere richiesti dal D.L. ed il carico degli oneri connessi .
I canneggiatori, operai, macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e materiali occorrenti per i rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo di lavori che possono occorrere dal giorno della consegna fino alla approvazione del collaudo.
In particolare, l’Appaltatore ha l’obbligo prima dell’inizio dei lavori, di effettuare senza nessun onere aggiuntivo il rilievo topografico delle zone sulle quali sono previsti raccordi altimetrici al fine di stabilire, in accordo al D.L. e
conformemente alle norme ICAO, la lunghezza del tratto di raccordo tramite il quale recuperare i dislivelli di quota generati dall’esecuzione degli interventi di progetto.
L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. L’Appaltatore si farà carico, infine, di fornire a fine lavori le tavole as-built dell’intervento realizzato, relativamente sia alla parte edilizia sia a quella impiantistica, sia su supporto cartaceo che magnetico in formato da stabilire in accordo al D.L.
12.1.8 CARTELLIINDICATORI
L’installazione nel sito indicato dalla D.L., entro 7 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, apposite tabelle indicative dei lavori. A richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore provvederà ad installare un numero di cartelli adeguato. L’Appaltatore provvederà, altresì, all’aggiornamento costante dei dati per l’informativa al pubblico dell’andamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i tabelloni sempre leggibili ed in buono stato di conservazione.
La Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti qualora l’Appaltatore non provvederà all’installazione dei tabelloni entro il termine di 15 giorni o comunque entro 7 giorni dalla richiesta della Direzione Lavori, di curarne la manutenzione ed il loro costante aggiornamento.
12.1.9 CARTELLIDI AVVISOE LUMI
La fornitura, l’installazione ed il mantenimento di regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni nei punti ovunque necessari e comunque l’adozione di ogni altra precauzione che, a scopo di sicurezza, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante periodi di sospensioni dei lavori.
12.1.10 MODELLIE CAMPIONI
L’esecuzione di tutti i modelli di lavori, di materiali e di forniture che verranno richiesti dalla D.L. L’approntamento dei modelli e campioni deve avvenire nei tempi tali da permettere un successivo ragionevole tempo per l’approvazione degli stessi da parte della D.L. e dei Progettisti.
12.1.11 ESPERIENZE,PROVE, SAGGI, ANALISIEVERIFICHE
L’esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali che saranno indicati dalla D.L., compresa ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche riportate nelle Specifiche Tecniche di Capitolato o che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori e/o dalla Commissione di Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l’accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori.
12.1.12 CONSERVAZIONEDEICAMPIONI
La conservazione fino all’approvazione del collaudo finale; in appositi locali presso l’Ufficio della Direzione Lavori, dei campioni muniti di sigilli a firma del Direttore Lavori che dell’Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l’autenticità.
12.1.13 MANTENIMENTODELTRANSITOEDEGLISCOLIDELLEACQUE
Ogni spesa per il mantenimento fino all’approvazione del collaudo, del sicuro transito sulle vie o sentieri pubblici o provati interessati dalle lavorazioni, nonché il mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.
12.1.14 COSTRUZIONI, SPOSTAMENTI, MANTENIMENTO E DISFACIMENTO DI MANUFATTI, IMPALCATURE,COSTRUZIONIPROVVISIONALI,IMPIANTIESEGNALETICA AEROPORTUALE
La costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il degradamento, nonché il successivo disfacimento dei manufatti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi genere occorrenti per l’esecuzione di tutti indistintamente i lavori, forniture e prestazioni; gli sfridi, deperimenti, perdite degli elementi costituenti detti manufatti, impalcature e costruzioni provvisionali, siano essi di legame, d’acciaio od altro materiale. I manufatti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere e realizzati, spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l’incolumità degli operai e di quanti vi accedono e vi transitano, ancorché non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a persone e cose.
I ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nei loro fronti verso l’esterno del cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette con idonee schermature. Dovranno comunque essere adottati i provvedimenti e le cautele richiesti dalla normativa vigente.
La rimozione dei ponteggi delle impalcature e costruzioni dovrà essere eseguita solo previa autorizzazione del Direttore Lavori ed in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente prevedibili. Dovranno essere garantite tutte le opere necessarie al mantenimento dell’attività aeroportuale durante l’esecuzione delle lavorazioni, siano esse la cancellazione ed il rifacimento della segnaletica orizzontale, lo spostamento di barriere antisoffio (barriere Antiblast), e quant’altro, il tutto previsto dalle specifiche tecniche e da normativa ICAO.
Nello specifico in fase di progettazione esecutiva dovrà essere compiuto uno studio approfondito per l’integrazione ed il posizionamento delle barriere antisoffio (barriere Antiblast) lungo il perimetro dell’area d’intervento e lungo il confine con i piazzali di sosta aeromobili, opere a carico dell’appaltatore da integrare a quanto già presente in sedime aeroportuale e messo a disposizione dal Committente.
In particolare le opere provvisionali per la realizzazione delle strutture verticali ed orizzontali (casseforme, opere di puntellazione, banchinaggi, eccetera) e i ponteggi di facciata dovranno essere calcolati da professionista abilitato e dovranno essere realizzati in modo da non limitare la funzionalità dell’attuale torre di controllo con particolare riferimento al lato pista, senza che l’appaltatore possa chiedere alcun compenso aggiuntivo.
12.1.15 ATTREZZI,UTENSILIEMACCHINARI PER L'ESECUZIONEDEILAVORI
L’installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario. Il numero delle apparecchiature e personale dovrà essere tale da garantire il rispetto dei tempi previsti dal programma dei lavori.
12.1.16 TRASPORTOECOLLOCAMENTODEIMATERIALIEDEIMEZZID'OPERA
Le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa che in discesa, il collocamento in sito od a piè d’opera, adottando i provvedimenti e le cautele ricordati nel successivo par. 12.1.29.
12.1.17 DIREZIONEDELCANTIERE
L’affidamento per tutta la durata dei lavori della Direzione del Cantiere (par. 3.9 del presente Capitolato) ad un Ingegnere od Architetto, oppure ad un Geometra, o un Perito, regolarmente iscritti nell’Albo professionale, secondo le rispettive competenze. La nomina del Direttore Tecnico di Cantiere deve avvenire prima dell’inizio dei lavori e l’Appaltatore dovrà fornire al D.L. apposita dichiarazione del Direttore Tecnico di cantiere di accettazione dell’incarico.
Al Direttore di Cantiere competerà ogni più ampia responsabilità civile e penale inerente a tale qualifica, sia per la buona e regolare conduzione dei lavori anche per quanto attiene alla prevenzione degli infortuni, ai sensi dell’art. 2087 C.C. e della normativa vigente in materia, in ordine ai piani di sicurezza predisposti da tutte le ditte impegnate nell’esecuzione dei lavori, in modo che la Committente ed il Direttore dei Lavori e Coordinatore alla Sicurezza alla esecuzione dei lavori siano totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità civile o penale.
Il Direttore di Cantiere è responsabile del rispetto del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione della fornitura in oggetto del presente contratto.
Dalla Direzione Lavori, il Direttore di Cantiere riceverà le disposizioni inerenti la condotta dei lavori, la loro esecuzione e la loro verifica; dal Coordinatore alla Sicurezza per l’esecuzione dei lavori riceverà le disposizioni per il rispetto del Piano di Sicurezza.
E’ facoltà della Committente chiedere la motivata sostituzione del Direttore di Cantiere, nonché di chiedere l’allontanamento di qualunque addetto ai lavori in caso di constatata negligenza o indisciplina. A tali richieste l’Appaltatore dovrà prontamente aderire.
12.1.18 INCOLUMITÀDEGLIOPERAI,DELLEPERSONEADDETTEAILAVORIEDITERZI
L’adozione nell’esecuzione dei lavori e nel rispetto dei provvedimenti e delle cautele ricordati nel successivo par. 12.1.29 dei provvedimenti che riterrà necessari per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto
esclusivamente sull’Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione, al coordinamento della sicurezza alla esecuzione dei lavori, contabilità e sorveglianza dei lavori.
12.1.19 RESPONSABILITÀDELL'OPERATODEIDIPENDENTI
L’assunzione di responsabilità in merito all’operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare la Committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
12.1.20 INDENNITÀPER PASSAGGIEDOCCUPAZIONITEMPORANEE
Le indennità per passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private, eventualmente necessarie per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l’impianto di cantieri sussidiari a quello principale, per alloggi degli operai, per opere provvisionali, per strade di servizio, ecc.
12.1.21 INDENNITÀPER CAVE EDEPOSITI
Le indennità, le spese e gli oneri per estrazioni, trasporto, deposito e conferimento anche fuori del sedime aeroportuale di materiali di risulta nel rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia.
12.1.22 RISARCIMENTODANNI PER DEPOSITI,ESCAVAZIONI,INSTALLAZIONIIMPIANTI, SCARICHI DI ACQUA,DANNEGGIAMENTOPIANTE
Il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per tutti i danni conseguenti al verificarsi degli eventi appresso indicati a titolo esemplificativo e non limitativo: depositi di materiali, escavazioni, installazione degli impianti ed opere di cui ai precedenti par. 12.1.20 e 12.1.21, manovra degli impianti stessi, scarichi di acqua di ogni natura, abbattimento o danneggiamento di piante, ecc.
12.1.23 DANNIA PROPRIETÀ AZIENDA OSPEDALIERA ,AICONFINANTIEDA PERSONE
L’adozione di tutte le opportune cautele, osservando anche le disposizioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica, per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere (franamenti, lesioni, allagamenti, ecc.) all’Ente Nazionale Aviazione Civile, alle proprietà e costruzioni confinanti, come pure alle persone, restando l’Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
12.1.24 INTERFERENZECONIMPIANTIESISTENTI
Il rilievo e l’identificazione preventivi delle reti impiantistiche esistenti (cavi e condotte), anche interrate, presenti nelle pavimentazioni, nei cunicoli, negli scantinati, nei controsoffitti interferenti con le opere oggetto dell’appalto, al fine di verificare interferenze con le lavorazioni oggetto dell’appalto e concordare con la Direzione Lavori la loro deviazione o eliminazione e messa in disuso.
Gli eventuali allacciamenti e le deviazioni provvisorie necessarie a garantire, durante l’esecuzione dei lavori, la continuità del funzionamento degli impianti e delle infrastrutture esistenti nei termini che saranno indicati
dalla Direzione Lavori. L’Appaltatore è responsabile per danni di qualsiasi genere derivanti dall’interruzione accidentale delle reti impiantistiche esistenti provocata dalle lavorazioni oggetto del presente appalto.
12.1.25 UTILIZZABILITÀDELLEAREE DICANTIERE
Il rispetto totale delle disposizioni impartitegli dalla D.L. in merito ad ampiezza e limitazioni inerenti l’utilizzabilità delle aree di lavoro, in relazione alle esigenze della Committente ed alla contemporanea attività di esecutori terzi.
12.1.26 PROVE
Tutte le prove previste ed elencate nelle Specifiche Tecniche di Capitolato o richieste dalla D.L., comprese le prove di carico per collaudi statici e quanto altro sarà indicato dalla D.L. al fine di garantire la qualità e la buona esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente appalto.
12.1.27 PROGETTAZIONIECALCOLAZIONI
La progettazione costruttiva delle opere con l’integrazione dei dettagli di cantiere necessari per l’esecuzione delle opere stesse senza alcuna alterazione e/o modifica di quanto previsto in progetto esecutivo d’appalto. Tale progettazione costruttiva dovrà avere l’approvazione della D.L. L’Appaltatore prima di procedere alla stesura degli elaborati costruttivi di cantiere dovrà a sua cura e spese effettuare un accurato controllo al fine di verificare la congruità con le opere esistenti già realizzate o in fase di realizzazione.
A tal fine l’Appaltatore è tenuto a presentare appropriata documentazione alla Direzione Lavori, per l’approvazione almeno 15 gg. prima di dare inizio alla lavorazione stessa. L’Appaltatore dovrà inoltre predisporre la documentazione necessaria per il deposito dei progetti agli Enti competenti. Sono da intendersi a carico dell’Appaltatore anche tutti gli oneri relativi all’espletamento delle pratiche necessarie presso gli Enti competenti per l’ottenimento delle previste autorizzazioni, permessi, certificazioni, ecc.
12.1.28 PROTEZIONIDELLEOPERE
L’idonea protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino. Nel caso di sospensione dei lavori ai sensi dei par. 3.9 e 3.11 del presente Capitolato, l’adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, franamenti di materie ecc., restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguiti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
12.1.29 DANNIAI MATERIALIAPPROVVIGIONATIEPOSTIINOPERA O PRESENTI IN CANTIERE
Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque
presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell’Appaltatore.
Pertanto fino all’approvazione del collaudo finale l’Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.
12.1.30 APPROVVIGIONAMENTODELL'ACQUAPER ILAVORI
L’approvvigionamento con qualsiasi mezzo dell’acqua occorrente per l’esecuzione dei lavori.
12.1.31 ACQUAPOTABILE
La fornitura dell’acqua potabile agli addetti ai lavori, unitamente agli eventuali oneri di potabilizzazione.
12.1.32 UBICAZIONEDELCANTIERE
Le difficoltà che durante lo sviluppo programmato dei lavori potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali limitazioni del traffico stradale.
12.1.33 SGOMBERO DEL SUOLO PUBBLICO, DELLE AREE DI CANTIERE E DI DEPOSITO
L’immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree del cantiere e di deposito, compreso ogni eventuale onere di discarica, su richiesta del Direttore Lavori per necessità inerenti l’esecuzione delle opere.
12.1.34 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA PREVENZIONEINFORTUNI,SULLEASSICURAZIONISOCIALI
12.1.34.1 OSSERVANZA DEI CONTRATTI E DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
L’osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso dell’appalto, relativo alla prevenzione, anche in sotterraneo, degli infortuni sul lavoro, l’igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, la invalidità e la vecchiaia, le malattie e la tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza posti a carico dei datori di lavoro come assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, addestramento professionale, cassa edile, cassa integrazione guadagni, Enaoli, fondo adeguamento pensioni, trattamento durante le assenze per malattie ed infortuni, congedo matrimoniale, indennità di licenziamento, ferie, festività, gratifiche ed ogni altro contributo, indennità ed anticipazione anche se qui non indicata.
L’Appaltatore dovrà applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
L’Appaltatore è responsabile di ogni conseguenza derivante dal mancato accertamento della iscrizione sul libretto di lavoro, o documento equivalente, dell’avvenuta vaccinazione o rivaccinazione antitetanica.
L’emissione della documentazione di cui al par. 12.1.41 del presente capitolato.
12.1.34.2 PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA
Ai sensi dell’art. 131, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 l’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza redatto dal Coordinatore in fase di progettazione allegato al progetto (di cui agli artt. 100 e 101 del D.Lgs, 9 aprile 2008, n. 81) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati. La Committente, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall’Appaltatore.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, consegnare al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi degli artt. 18 e 19 del predetto D.Lgs 81/2008), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 31 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
La Committente si riserva di sospendere i pagamenti qualora l’Appaltatore non si attenga a quanto stabilito dal Coordinatore alla sicurezza per l’esecuzione dei lavori.
12.1.35 OBBLIGHIASSISTENZIALI,PREVIDENZIALIEDASSICURATIVI
Sottomissione alla Direzione Lavori ed al Coordinatore della Sicurezza all’esecuzione dei lavori, unitamente al piano di sicurezza e comunque prima del concreto inizio dei lavori, di tutta la documentazione concernente l’avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.
Sottomissione alla Committente, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto di tutta la documentazione necessaria per la richiesta del DURC, la documentazione concernente l’avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici relativa al personale dipendente delle imprese subappaltatrici.
Sottomissione alla committente prima del pagamento di ogni S.A.L. delle copie degli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, relativa al proprio personale dipendente ed a quello dei suoi subappaltatori. Il mancato ricevimento di quanto sopra previsto, comporta da parte della Committente la sospensione del pagamento degli stati di avanzamento lavori. La Direzione Lavori ha facoltà di richiedere all’Appaltatore l’esibizione della documentazione di cui sopra prima di procedere alla emissione dei certificati di pagamento.
12.1.36 RETRIBUZIONIDEIDIPENDENTI
Applicazione integrale nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini o del contratto di categoria in cui opera l’Appaltatore, e negli accordi locali integrativi dello stesso, con l’obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Appaltatore è responsabile in rapporto alla Committente dell’osservanza delle norme anzidette nonché di quelle di cui al par. 9.3, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
12.1.37 RAPPORTOSOLIDALECOMMITTENTEAPPALTATORE–VIOLAZIONEDELLE NORME DICUIAI PUNTI13.1.35E13.1.37
Viste le seguenti disposizioni di legge: codice civile artt. 1655 – 1677;
D.lgs. n. 276/2003, art. 29, modificato dal D. Lgs. N. 251/2004, art. 6 (Legge Biagi); Decreto legge n. 223/2006, art. 35 punti 28 – 35 (Decreto Bersani).
E considerato che il Committente risponde in solido con l’Appaltatore in merito al:
pagamento della retribuzione ai lavoratori, ex art. 29, Decreto Legislativo 276/03 s. m. i pagamento della contribuzione assicurativa e previdenziale (INPS, INAIL, Cassa Edile) nei confronti dei lavoratori, ex art. 29, Decreto Legislativo n. 276/2003 s. m. i., ed art. 35 punti 28 – 35, Decreto legge n. 223/2006.
Versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente art. 35 punti 28 – 35, Decreto Legge n. 223/2006. Si conviene che il pagamento del corrispettivo da parte del Committente all’Appaltatore alle normali scadenze contrattuali è subordinato all’acquisizione dei seguenti documenti, da consegnare al Committente, che restano quale onere esclusivo a carico dell’appaltatore:
regolarità del rapporto di lavoro attraverso copia del libro matricola;
regolarità del libro presenze, dove sono registrate le presenze giornaliere dei lavoratori;
regolare versamento della retribuzione di competenza ai singoli lavoratori, mediante bonifico bancario, assegno circolare o altro elemento che attesti in modo oggettivo l’avvenuta erogazione della retribuzione mediante presentazione di fotocopia del cedolino paga firmato dal singolo lavoratore; sono da escludere in ogni caso dichiarazioni attestanti il pagamento per denaro contanti;
regolare versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi attraverso il riscontro del pagamento del modello fiscale F24;
regolare versamento della retribuzione differita e dei contributi assicurativi previdenziali nei confronti della Cassa Edile.
La documentazione sopra indicata, dovrà essere fornita in copia dall’Appaltatore al Committente alle scadenze contrattuali di cui ai singoli SAL. In assenza di tale documentazione, e/o in caso che la stessa risulti incompleta, insufficiente, parziale o non congrua rispetto all’onerosità dell’appalto, il committente, ai sensi dell’art.
35 D.L. n. 223/2006, è autorizzato a sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla trasmissione da parte dell’Appaltatore della predetta documentazione. Nessuna azione di rivalsa può essere assunta dall’appaltatore inadempiente nei confronti del Committente. Il mancato pagamento di retribuzione, contributi previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile) ritenute fiscali, ecc., rappresenta grave violazione contrattuale per la quale il Committente, a insindacabile giudizio può procedere con la risoluzione del contratto.
12.1.38 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER LE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI DEI SUBAPPALTATORI
Nel caso di subappalti, regolarmente autorizzati, la diretta responsabilità dell’osservanza delle norme di cui ai precedenti punti da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti è di diretta responsabilità dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dovrà comunque presentare in copia tale documentazione al Committente prima del pagamento del corrispettivo alle normali scadenze contrattuali.
12.1.39 FOTOGRAFIE
L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica a colori dovrà essere fornita (sotto forma di files) alla Direzione Lavori e dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Una parte opportuna della documentazione, con stampe a colori in formato minimo 18x24 cm, deve essere inserita in idoneo raccoglitore con specificato l'oggetto di ogni foto, timbrata e firmata dal rappresentante dell’Appaltatore e conservata insieme al Giornale dei Lavori.
Le spese per la fornitura alla Committente di fotografie, che illustrano l’andamento dei lavori nelle varie fasi dell’esecuzione, ed almeno in corrispondenza con la redazione d’ogni stato d’avanzamento, e dimostrazione del progredire dei lavori nella frequenza richiesta dalla D.L., sono a carico dell'Appaltatore.
La Committente si riserva di fare eseguire direttamente dette fotografie addebitandone il costo all’Appaltatore.
12.1.40 CONCESSIONI DEI PERMESSI E LICENZE, CONCESSIONI COMUNALI, AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICASICUREZZA,TASSE
L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi).
Lo svolgimento di tutte le pratiche ed il pagamento irripetibile delle tasse, contributi, spese,
anticipazioni e quanto altro necessario per la richiesta e l’ottenimento dei concessioni, permessi, e autorizzazioni relative all’uso delle opere eseguite purché rispondenti al progetto approvato o alle successive varianti sempre approvate, ad occupazioni temporanee di suolo pubblico, a temporanee licenze di passi carrabili, ad imbocchi di fogne e per lavori in genere da eseguirsi su suolo pubblico; nonché le spese, tasse, contributi, anticipazioni per le concessioni del trasposto, del deposito e dell’uso degli esplosivi e degli infiammabili, nonché gli oneri per il rispetto delle concessioni stesse.
In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale ammenda per contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni conseguenti.
L’ Appaltatore sarà l’unico responsabile del pagamento di:
Tutte le tasse, tributi e diritti gravanti sull’Appaltatore in conseguenza dei lavori affidati e comunque dovute.
Tutte le tasse ed oneri sociali imposti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro o norme sindacali inerenti o commisurati al compenso (salario, stipendio o altro) corrisposto ai propri dipendenti per le prestazioni di cui al presente Appalto, comprese, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le tasse e contributi per le assicurazioni sociali, pensioni, vitalizi ed assicurazioni contro l’invalidità e gli infortuni sul lavoro.
Tutte le imposte ascrivibili all’Appaltatore per legge, tra le quali imposta sul valore aggiunto, tassa di bollo, dazi di dogana, ecc.
L’Appaltatore solleverà il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento di tali tasse e contributi, nonché dalle penali ed interessi su di essi gravanti per mora o errate informazioni.
L’Appaltatore provvederà a pagare od estinguere ogni obbligazione dei propri dipendenti o pretese di altri creditori per crediti o qualsiasi altro diritto.
12.1.41 PULIZIADELLEOPERE INCORSO
12.1.41.1PULIZIA IN CORSO DI COSTRUZIONE
La pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite, lo sgombero dei materiali di rifiuto di qualsiasi genere ed oneri connessi, con particolare riferimento alle aree operative.
12.1.41.2 MATERIALI PROVENIENTI DALLE DEMOLIZIONI E SCARIFICHE
Consegna nei magazzini e/o aree di deposito della Committente di tutti i materiali di demolizione ritenuti recuperabili dalla D.L./Committenza ovvero trasportarli a pubblica discarica se scartati dalla medesima D.L., con sopportazione dei relativi oneri anche connessi alla richiesta di eventuali autorizzazioni per l’espletamento di tale attività prescritte dalle vigenti disposizioni in materia di smaltimento rifiuti.
I materiali qualificabili quali residui di lavorazioni precedentemente effettuate, costituenti rifiuti, dovranno essere inviati a discarica autorizzata a riceverli, secondo la classificazione e con le modalità previste dalla normativa vigente, nazionale e regionale, con sopportazione dei relativi oneri.
12.1.42 RICEVIMENTO, SISTEMAZIONE, COLLOCAZIONE, CUSTODIA DEI MATERIALI, PROVVISTE E FORNITURE ESCLUSEDALL'APPALTO
L’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico con onere anche della costruzione delle necessarie opere provvisionali, sistemazione degli idonei luoghi di deposito, predisposti dall’Appaltatore medesimo e situati nell’interno del cantiere, anche in tempi successivi al primitivo deposito, secondo le disposizioni del Direttore Lavori, nonché alla conservazione e custodia dei materiali, forniture, provviste.
Tali oneri sono a carico dell’Appaltatore anche per i materiali e le forniture per le quali egli debba eseguire la posa in opera o provvedere alla assistenza e alla posa in opera .
I danni che fossero da chiunque causati ai materiali come sopra forniti ed a tutti i lavori eseguiti, in qualunque momento dell’Appalto e fino all’approvazione del collaudo, dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, sia che si tratti di opere eseguite dall’Appaltatore che da altre ditte o dalla Committente.
12.1.43 CUSTODIA, CONSERVAZIONEEMANUTENZIONEFINOALCOLLAUDO
Le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere fino all’approvazione del collaudo.
In particolare dovrà essere sempre resa disponibile alla Direzione Lavori la lista del materiale presente, il relativo stato di conservazione, associandone tipologia e codice identificativo con l’allocazione prevista nella fornitura.
12.1.44 USOANTICIPATODELLEOPERE
Ai sensi dell’art. 200 del regolamento generale, il Committente si riserva di procedere, previa redazione di un Verbale di constatazione, all’uso anticipato di parte delle opere appaltate, qualora queste siano state realizzate nella loro essenzialità e comunque siano idonee all’uso a cui sono destinate.
In tal caso l’Appaltatore non potrà opporsi e non gli sarà riconosciuto alcun compenso ulteriore connesso e derivante dall’esercizio di tale facoltà da parte della Committente fatto salvo quanto demandato alle operazioni di collaudo.
12.1.45 SGOMBERODELCANTIERE
Lo sgombero, entro 7 giorni dalla data del verbale di ultimazione, dei materiali, mezzi d’opera ed impianti di proprietà dell’Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto, e senza necessità di messa in mora, la Committente vi provvederà direttamente, addebitando all’Appaltatore ogni spesa conseguente.
12.1.46 PULIZIAFINALE
La perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere oggetto del presente appalto in ogni loro parte, delle strade, e degli spazi utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni.
Eseguire la pulizia dei cunicoli, cavidotti e rete di fognatura, provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazione e di ogni altro materiale che accidentalmente fosse entrato nelle tubature durante il corso dei lavori;
le reti dovranno essere provate ed utilizzate almeno per un mese prima della consegna dei lavori alla Committente.
12.1.47 IMPOSTEDIREGISTRO,TASSADI BOLLO,ECC.
Assumere a proprio carico le spese per imposta di registrazione degli atti contrattuali, per tassa di bollo e tutte le altre imposte e tasse, sia ordinarie che straordinarie inerenti l’appalto, anche se per legge dovute dalla Committente tanto se esistenti al momento della stipulazione del Contratto di appalto, quanto se stabilite o accresciute posteriormente.
12.1.48 ONERICONSEGUENTIALLAESECUZIONEDILAVORIINZONA OSPEDALIERA
L’appaltatore assume a suo carico tutti gli oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in zona ospedaliera comprendenti anche l’obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori che a tale circostanza consegue. L’Appaltatore è tenuto, altresì, a rispettare tutte le normative in vigore nonché le indicazioni specifiche impartite dalla Azienda Ospedaliera, per la circolazione di mezzi e personale in zona ospedaliera.
12.1.49 PERMESSIDIACCESSO
I permessi di accesso per il personale ed i mezzi operativi che l’Appaltatore intenderà utilizzare all’interno dell’area ospedaliera devono essere richiesti con congruo anticipo alla Committente.
Tutto il personale che dovrà accedere alle aree di cantiere collocate in aree interne aeroportuali sensibili (oltre i varchi sicurezza) dovranno essere autorizzati in quanto muniti di permesso ospedaliero (PASS) rilasciati, da apposito ufficio. Il rilascio dei citati PASS avviene a titolo oneroso ed è ad esclusivo carico dell'appaltatore, dei sub appaltatori, ed ogni individuo o mezzo che debba accedere al cantiere.
12.1.50 DISTINTIVIDIRICONOSCIMENTO/TESSERINIDIRICONOSCIMENTO
Curare che, il proprio personale, e quello degli eventuali subappaltatori porti in modo visibile distintivi di riconoscimento forniti dalla Committente.
Inoltre tutti i partecipanti ai lavori, personale dell’Appaltatore e/o subappaltatori etc. dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento ai sensi della Legge n. 248/06 di conversione del Decreto Bersani con l'art. 36.bis comma 3 esposto in modo visibile e contenente fotografia, generalità del dipendente e del datore di lavoro oltre a tutti i dati richiesti dalla legge.
12.1.51 PIANODELLECOMMITTENZE
In relazione a quanto prevede la normativa vigente in materia, produrre entro 20 giorni dalla data di consegna
lavori, il piano delle Committenze inerente l’intero periodo dei lavori indicando: i possibili fornitori, il numero delle maestranze e delle principali attrezzature da impiegare, la data prevista per l’emissione dei singoli ordini e le relative date previste per la consegna in cantiere delle forniture ovvero l’inizio delle singole lavorazioni. Successivamente tale piano delle Committenze dovrà essere aggiornato mensilmente.
La mancata presentazione e/o aggiornamento del piano di Committenza nei termini di cui sopra potrà dare luogo alla sospensione dell’emissione dei certificati di pagamento.
E’ facoltà del Committente far visita, prima e durante l’esecuzione dei lavori ai fornitori indicati nel piano, onde constatare le informazioni ivi contenute e lo stato di avanzamento della fornitura.
12.1.52 PIANODIQUALITÀ
Entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori, per una preventiva necessaria approvazione, il Piano di Qualità che intende adottare per la realizzazione, l'accettazione (anche per quanto proveniente da terzi), la verifica ed il collaudo delle forniture oggetto del presente appalto.
Le procedure previste in detto Piano di Qualità dovranno essere conformi agli standard indicati dalla Direzione Lavori.
12.1.53 IMPIANTI–NORMATIVA,PRESCRIZIONIEDOCUMENTAZIONE
La normativa di riferimento è richiamata nella Specifica Relazione Tecnica Generale è altresì richiamato, a puro titolo di precisazione, che tutta l’installazione dovrà rispondere alle leggi vigenti in Italia. Pertanto, i principali disposti legislativi attualmente vigenti ed inerenti la materia sono richiamati nei vari documenti a titolo puramente indicativo, dato che qualsiasi atto legislativo nazionale, regionale od europeo vigente od emanato in corso d’opera dovrà essere comunque rispettato.
L’applicazione delle disposizioni sarà riferita alla tipologia ed alla destinazione di utilizzazione delle opere.
La rispondenza degli impianti alle norme sopraccitate deve essere intesa nel modo più restrittivo. Nel senso cioè che non solo l’installazione sarà adeguata a quanto stabilito da suddetti criteri, ma sarà richiesta un’analoga corrispondenza anche da parte di tutti i materiali ed apparecchiature che saranno impiegate nel presente capitolato.
Per tutto quanto non sia esplicitamente disciplinato nel contratto e nel presente capitolato, la progettazione e l'esecuzione dei lavori sono soggette all'osservanza di tutte le normative vigenti.
La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di conoscenza delle Leggi del Regolamento e del Capitolato Generale LL.PP. suddetti e di incondizionata loro accettazione.
In particolare l’Appaltatore, all’atto della firma del contratto, dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma dell’ art. 1341 le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni i Legge e/o regolamenti e/o nel presente Capitolato e relativi allegati.
L’Appaltatore è a conoscenza che il Committente, non appena stipulato il contratto, dovrà comunicare all’Ispettorato del Lavoro ed agli Istituti previdenziali ed assicurativi, la natura dei lavori, l'Appaltatore esecutore, la località dove si svolgono, il termine di esecuzione previsto.
L'Appaltatore accetta inoltre che il Committente possa richiedere in sede di liquidazione finale la prova di avere
ottemperato al pagamento dei materiali da essa approvvigionati per l'esecuzione dell'opera e si impegna, se richiesto, a fornire periodiche indicazioni sull'acquisto di tali materiali, indicando i quantitativi acquistati e la Ditta da cui provengono. Gli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti alla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati negli importi “a corpo”.
12.1.54 CARATTERISTICHETECNICHEDELLEOPERE
Le caratteristiche tecniche di tutte le opere e dei materiali impiegati sono riportate negli elaborati di progetto (Specifiche Tecniche e disegni) che fanno parte integrante del Capitolato Speciale.
12.1.55 QUALITÀDEIMATERIALI,CAMPIONATURE
Qualora la Direzione Lavori rifiuti dei materiali ancorché messi in opera perché su motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione o funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita dell’opera e, quindi non accettabili, l’Appaltatore, a sua cura e spese deve sostituirli con altri che soddisfino le condizioni prescritte.
Qualora, senza opposizione della Committente, l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto a un aumento del prezzo di contratto.
La Direzione Lavori può disporre le prove che ritenga necessarie per stabilire la idoneità dei materiali. Le spese relative sono a carico dell’Appaltatore. Di alcuni tipi di materiali su richiesta della Direzione Lavori dovranno essere consegnati i campioni alla Committente per la preventiva autorizzazione all’impiego e installazione: i campioni accettati saranno depositati in cantiere e saranno trattenuti fino al collaudo.
L’onere della campionatura è a totale carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori.
Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’accettazione della campionatura ha comunque carattere provvisorio, mentre la accettazione definitiva verrà solo all’atto del collaudo Esecutivo, essendo riservata al collaudatore completa libertà di giudizio e con l’obbligo da parte dell’Appaltatore di effettuare tutte le sostituzioni e le modifiche che venissero ordinate dal Collaudatore.
12.1.56 VERIFICHEPRELIMINARI-COLLAUDI
Tutte le opere realizzate saranno soggette a collaudo tecnico amministrativo per verificare: la consistenza delle forniture;
la corretta esecuzione;
lo stato di funzionamento dell'opera nel suo complesso.
In particolare l’Appaltatore dovrà consegnare certificati rilasciati dai Laboratori Ufficiali e/o ditte specializzate che comprovino la qualità e le caratteristiche finali dell'opera realizzata.
In sede di collaudo dovrà essere presentata tutta la documentazione comprovante l’espletamento delle eventuali pratiche autorizzative di competenza ASL, VVF, ENEL, ISPESL ed eventuali denunce strutturali al Comune e di altri enti complete dei certificati di approvazione.
12.1.57 ALTRESOGGEZIONIACARICODELL'APPALTATORE
L'Appaltatore dovrà porre ogni cura ed attenzione al fine di evitare che per fatto suo vengano compromesse la sicurezza e la regolarità della circolazione del traffico aereo richiedendo all'occorrenza la collaborazione dei tecnici della Committente.
Al termine di ogni fase lavorativa e comunque prima dell'apertura al pubblico delle opere oggetto dell’intervento, l'Appaltatore dovrà consegnare l'area sottoposta agli interventi completa in tutte le sue parti e tale da poter essere aperta in condizioni di sicurezza.
Per tutte le inosservanze che provochino pregiudizio alla regolarità dell'esercizio aeroportuale, ritardi nel rilascio delle opere rispetto alla programmazione predefinita, pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio medesimo, la Committente si riserva la facoltà di quantificare il danno pecuniario subito che dovrà ad essa essere corrisposto dall'Appaltatore entro 60 giorni dalla richiesta, così come saranno addebitate all' Appaltatore tutte le spese e parcelle di periti chiamati alla valutazione del danno oltre ad ogni eventuale spesa da sopportare per l’assistenza tecnica legale nella valutazione e liquidazione del sinistro.
12.1.58 RINVENIMENTIDIOGGETTI
L’Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore Lavori il rinvenimento, occorso durante l’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna; art. 35 del DM 145/2000.
Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Committente la proprietà degli oggetti che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.
L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore contemplate nel primo comma dell'art. 159 del regolamento generale e al par. 12.1.17 del presente capitolato.
12.1.59 CAUSE DIFORZAMAGGIORE
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 166 del regolamento generale.
I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.
L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall’Appaltatore.
I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del regolamento generale.
12.1.60 SCRITTURE DICANTIERE
L’obbligo alla tenuta delle seguenti scritture:
1. Libro giornale, nel quale verranno registrate:
tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori, le condizioni meteorologiche, il numero degli operai presenti e le ore lavorative, il numero e il tipo dei mezzi d'opera, le fasi di avanzamento dei lavori, le opere eseguite nella giornata, le date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, lo stato dei lavori affidati all'Appaltatore e ad altre ditte, le indicazione delle giornate considerate lavorative a tutti gli effetti e quelle non lavorate per cause di forza maggiore, le condizioni del tempo e le temperature minime e massime
le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori; le annotazioni del Direttore di cantiere;
quant’altro stabilito dalle normative di legge;
La compilazione e la custodia del libro giornale sarà curata dal Direttore dei Lavori.
Il libro giornale deve essere tenuto in duplice copia a ricalco, sottoscritto in ogni foglio dal Direttore di cantiere e dal Direttore dei Lavori. L'originale durante il corso dei lavori resterà in consegna al Direttore dei Lavori, la copia sarà consegnata al Direttore di cantiere. Artt. 180 comma 2 e 182 comma 1 del regolamento generale.
2. Libro dei rilievi e della contabilità dei rilievi
Libro dei rilievi e della contabilità dei rilievi e della contabilità dei lavori solo quando necessario per varianti richiamate al par. 2.3, che dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle le cui misurazioni risultassero difficoltose o impossibili con il procedere dei lavori.
Tale libro, aggiornato a cura del Direttore di cantiere, sarà verificato e vistato dal Direttore dei
Lavori o suoi incaricati.
Ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna della parti dovrà prestarsi tempestivamente alle
misurazioni in contraddittorio con l'altra parte.
3. Bollettario delle economie,
Bollettario delle economie, solo quando necessarie per varianti richiamate al par. 2.3, in duplice copia a ricalco. L'originale sarà compilato e custodito a cura del Direttore di cantiere, che lo sottoporrà giornalmente al visto del Direttore dei Lavori e suoi collaboratori autorizzati; all'atto della firma, una copia sarà consegnata al Direttore dei Lavori o ai suoi collaboratori.
Per quanto riguarda le disposizioni in materia di contabilità si fa riferimento al regolamento generale ed al DM 145/2000 per le parti non abrogate.
12.1.61 OBBLIGHIED ONERI A CARICO DELL'APPALTATOREPER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
L'Impresa Appaltatrice per l’installazione degli impianti elettrici ha l'obbligo di provvedere al compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari, pertanto ad essa compete:
1. la formazione del cantiere con le attrezzature ed i mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
2. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori;
3. approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
4. segnalare alla D.L. un Responsabile Tecnico che assuma la "Direzione di cantiere";
5. la corresponsione ai propri dipendenti delle dovute retribuzioni, la perfetta osservanza dei Contratti Collettivi di Lavoro e di tutte le norme derivanti dalle Leggi e Decreti in vigore;
6. adottare quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti al fine di prevenire ed evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere od a terzi;
7. provvedere all'Assicurazione con responsabilità civile per danni causati anche a terze persone o a cose di terzi;
8. la sorveglianza e la responsabilità totale di custodia di tutti i materiali, attrezzature ed opere eseguite fino alla consegna degli impianti, perfettamente funzionanti, a lavori finiti;
9. la mano d'opera, l'assistenza tecnica e gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura e quanto occorrente per eseguire le verifiche e le prove preliminari;
10. provvedere alla fedele esecuzione del progetto integrato dalle prescrizioni tecniche del Direttore Lavori, in modo che l'opera risulti conforme al contratto ed a perfetta regola d'arte;
11. richiedere tempestivamente alla D.L. disposizioni per quanto risulti omesso o discordante nelle tavole grafiche e nella descrizione lavori; la mancanza di disposizioni non può dar adito all'Appaltatore di sospendere i lavori o richiedere compensi particolari, in quanto l'Appaltatore stesso è tenuto a richiedere per tempo le informazioni relative a quanto eventualmente gli mancasse;
12. i disegni esecutivi in triplice copia, degli impianti realizzati, in formato cartaceo e supporto informatico, con indicate pertanto tutte le eventuali modifiche e varianti effettuate in corso d'opera rispetto al progetto, comprensivamente degli schemi elettrici di potenza e funzionali dei quadri elettrici forniti ed installati;
13. la fornitura e posa in opera, di apposite targhette con le indicazioni occorrenti per rendere facile l'esercizio
e l'ispezione degli impianti anche a chi non ne abbia eseguito l'installazione;
14. provvedere alla riparazione dei guasti e disfunzioni, fino alla consegna dell'impianto sia per quanto riguarda i materiali che la mano d'opera ed i trasporti;
15. la garanzia degli impianti, la quale oltre ad essere relativa alle condizioni tecniche comprende la durata dei materiali, che dovranno essere esenti da qualsiasi difetto;
16. le prove che la D.L., in caso di contestazione, faccia eseguire presso Istituti da essa incaricati su materiali impiegati o negli impianti;
17. l'addestramento del personale della Committente per l'esercizio degli impianti, dopo aver consegnato i disegni e le istruzioni di funzionamento che dovranno essere raccolte in un manuale contenente inoltre l'indicazione di tutte le operazioni necessarie alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti, al fine di poterne assumere responsabilmente la garanzia di cui al precedente punto 15;
18. l'assistenza alla denuncia dell'impianto di messa a terra e di protezione all'ISPESL (se richiesta);
19. l'assistenza al collaudo sia in corso d'opera che finale fornendo le prestazioni d'opera, le attrezzature e gli strumenti necessari al Collaudatore per l'esecuzione delle prove e verifiche che lo stesso riterrà di effettuare;
20. la gestione, a propria cura e spese, degli impianti fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo e di conseguente consegna degli impianti stessi;
21. tutte le spese di Contratto e di bollo inerenti e conseguenti all'Appalto senza diritto ad alcuna rivalsa;
22. la fornitura e l'installazione a propria cura e spese di un cartellone della dimensione di m 2.50x1.80 con la dicitura che sarà indicata dalla D.L. (se richiesto);
23. la pulizia quotidiana del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non più utilizzabile esistente in cantiere;
24. la consegna della dichiarazione di conformità (DM 37/2008 e Legge 46/1990 per le parti rimaste in vigore) in 4 copie completa di tutte le documentazioni obbligatorie e di relazione sulla tipologia dei materiali installati;
25. si richiama l'attenzione al fatto che i lavori in oggetto avverranno parzialmente in edifici di attività già insediata occupati dal personale della Società; l'Impresa dovrà prendere quindi tutte le precauzioni necessarie affinché non avvengano in alcun modo interferenze con l’attività in corso, anche agli effetti antinfortunistici.
12.1.62 OBBLIGHIED ONERI ULTERIORI A CARICO DELL'APPALTATOREPER LA INSTALLAZIONEDEGLI IMPIANTIMECCANICI
Si intendono a carico dell’appaltatore, e quindi compresi nei singoli prezzi unitari del contratto di fornitura, tutti i seguenti oneri necessari per dare gli impianti ultimati e funzionanti:
A) Documentazione tecnica
1. Stesura disegni costruttivi di cantiere completi di disegni di montaggio delle varie apparecchiature, di tutti i particolari costruttivi (di staffe, collettori, ecc.) e quant’altro richiesto e disegni quotati delle centrali comprendenti piante e sezioni in scala 1:10 o 1:20; in quattro copie.
2. Esecuzione dei calcoli, dimensionamenti e dei disegni quotati (piante e schemi) di tutti gli impianti elettrici a
servizio degli impianti meccanici in appalto, ivi compresi gli impianti di regolazione e controllo, di tutti i quadri elettrici (schemi di potenza, schemi dei circuiti ausiliari, fronte quadri ed interno) e di tutte le linee elettriche.
3. Disegni e prescrizioni sulle opere murarie relative agli impianti in triplice copia.
4. Fornitura, a lavori ultimati, di cinque copie di tutti i disegni aggiornati, compresi i particolari costruttivi; una copia su dischetto in file formato DWG, una copia su carta lucida dei disegni di cui sopra. Si avrà particolare cura nel presentare le parti degli impianti che non risulteranno in vista, colonne, tubazioni, ecc. al fine di rendere possibile in ogni tempo la loro perfetta localizzazione.
5. Presentazione di studi, calcoli, certificazioni ed omologazioni necessari durante l’esecuzione delle opere a giudizio della D.L. e secondo quanto richiesto dal presente Capitolato e dalla Normativa Vigente;
6. Calcoli dei compensatori di dilatazione delle tubazioni, delle spinte sui punti fissi e loro dimensionamento. I calcoli dovranno essere presentati alla D.L. per approvazione.
7. Relazione con riportate tutte le prove di funzionamento richieste.
8. Fornitura di un giornale dei lavori sul quale verranno scritte tutte le decisioni prese in occasione di ogni sopralluogo in cantiere ed il normale avanzamento dei lavori.
9. Presentazione della documentazione e delle specifiche tecniche delle varie apparecchiature prima della installazione delle stesse.
10. Rilascio di una “dichiarazione di conformità”, in ottemperanza al DM 37/2008 ed alla Legge
46/1990 (per le parti rimaste in vigore), attestante che tutti i materiali ed apparecchiature installate sono conformi alle vigenti normative tecniche e di sicurezza.
11. Rilascio di una dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiature soggette ad omologazione; detta dichiarazione dovrà elencare: il tipo di dispositivo, la marca, il numero di omologazione e il termine di validità.
12. Graficizzazione di tutte le eventuali varianti che venissero decise durante il corso dei lavori; tali disegni dovranno essere redatti al momento della decisione di variante.
13. Effettuazione del collaudo delle tubazioni del gas e rilasciare una certificazione.
14. Effettuazione della verifica della equipotenzialità di tutto l’impianto e rilasciare una certificazione firmata da un tecnico abilitato.
15. Effettuazione della prova di tenuta di tutte le tubazioni di distribuzione fluidi, acqua, antincendio, ecc.
16. Effettuazione della prova di tenuta dei canali secondo Norme UNI.
17. Certificato prestazione e collaudo impianto antincendio.
18. Certificati compartimentazione e serrande tagliafuoco per richiesta C.P.I. VV.F.
B) Esecuzione dei lavori
1. Fornitura e trasporto a piè d’opera di tutti i materiali e mezzi d’opera occorrenti per l’esecuzione dei lavori franchi di ogni spesa d’imballaggio, trasporto, imposte ecc.
2. Smontaggio di eventuali apparecchiature installate provvisoriamente e rimontaggio secondo il progetto esecutivo.
3. Smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio
insindacabile della D.L., la buona esecuzione di altri lavori in corso.
4. Protezione mediante fasciature, copertura ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc., in modo che a lavoro ultimato il materiale sia consegnato come nuovo.
5. Le pulizie di tutte le opere murarie, strutturali, di impianti interessate in varia forma dalla esecuzione delle verniciature di competenza dell’installatore e dall’esecuzione degli isolamenti termici, anticondensa ecc.
6. Verniciatura della apparecchiature, pompe, valvole, flange, ecc. che risultassero arrugginite o che avessero la verniciatura originaria di fabbrica danneggiata.
7. Le operazioni di pulizia, ripristini e verniciatura che dovessero essere ripetuti in conseguenza di esecuzione ritardata di impianti e modifiche per aderire alle prescrizioni del Capitolato.
8. Le pulizie interne ed esterne di tutte le apparecchiature, i componenti e le parti degli impianti, secondo le modalità prescritte ai costruttori, dalla D.L., dal Capitolato Tecnico o dalla migliore tecnica, prima della messa in funzione.
9. Montaggio e smontaggio di tutte le apparecchiature che per l’esecuzione della verniciatura finale richiedessero una tale operazione.
10. Approntamento e posa in opera di efficaci recinzioni e segnalazioni e quant’altro occorra per l’incolumità delle persone e protezione delle cose.
11. Lo sgombero a lavori ultimati delle attrezzature e dei materiali residui.
12. La fornitura, l’installazione e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolte il lavoro di quanto occorra per l’ordine e la sicurezza, come: cartelli di avviso, segnali di pericolo diurni e notturni, protezioni e quant’altro venisse particolarmente indicato dalla D.L. a scopo di sicurezza.
13. Approvvigionamenti ed utenze provvisorie di energia elettrica, acqua e telefono compresi allacciamenti, installazione, linee, utenze, consumi, smobilizzi ecc.
14. Coordinamento delle eventuali attrezzature di cantiere (gru, montacarichi, ecc.) con quelle che già operano nel cantiere.
15. Lavaggio di tutte le tubazioni secondo Norme UNI.
16. Pulizia dei canali e condotte d’aria.
17. Collaudo e carica gas impianti espansione diretta VRV.
18. Allacciamenti alle reti esistenti compreso fermi impianto, svuotamenti, caricamenti, ecc.
C) Tarature, prove e collaudi
1. Operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di ogni parte degli impianti, per tutto il tempo occorrente e fino a collaudo positivo.
2. La messa a disposizione della D.L. degli apparecchi e degli strumenti di misura e controllo e della necessaria mano d’opera per le misure e le verifiche in corso d’opera ed in fase di collaudo dei lavori eseguiti. Strumenti indispensabili:
termometro per aria ed acqua igrometro
anemometri a ventolina e/o a filo caldo
tubo di Pitot per misurazioni di portata entro canali dell’aria
fonometro integratore (almeno di classe I secondo standard IEC n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985) adatto alla misurazione della Leq (A) e completo di stampante
tester
pinza amperometrica
3. Collaudi che la D.L. ordina di far eseguire.
4. Esecuzione di tutte le prove e collaudi previsto dal presente Capitolato. La Ditta dovrà informare per iscritto la D.L., con almeno 10 giorni in anticipo su quando l’impianto sarà predisposto per le prove in corso d’opera e per le prove di funzionamento.
5. Spese per i collaudi provvisori e definitivi.
D) Varie
1. Realizzazione e fornitura delle opere di carpenteria necessarie per gli impianti quali staffe, telai, supporti, basamenti metallici e quant’altro occorra, nessuno escluso, nonché tutti i materiali di consumo occorrenti (guarnizioni, minio, vernice, ossigeno, acetilene, ecc.) e relativa verniciatura delle stesse opere con due mani di preparato antiruggine e finitura.
2. Fornitura e posa in opera della lattoneria necessaria per evitare il passaggio dell’acqua attraverso i fori in copertura utilizzati per il passaggio di tubazioni o canali.
3. Fornitura ed installazione in opera di tutte le reti di scarico condensa, scarichi di tutti gli impianti complete di accessori, pezzi speciali e staffaggi.
4. Fornitura in opera di tutte le reti di scarico all’interno delle centrali tecnologiche. Le reti dovranno essere in polietilene (od altro materiale resistente alle alte temperature), dovranno raccogliere tutti gli scarichi, sfiati, ecc. di tutte le apparecchiature ed essere collocate sotto la pavimentazione con ghiotte di raccolta sporgenti dal pavimento stesso.
5. Allacciamenti a tutti gli impianti presenti nell’edificio esistente, ivi compresi gli oneri che ne derivano (es. svuotamenti, intercettazioni, riempimenti, ecc.) nessuno escluso in modo da consegnare perfettamente funzionanti e completi gli impianti stessi.
6. Silenziatori, insonorizzatori, antivibranti e tutto ciò che necessita per rispettare le prescrizioni di rumorosità e di trasmissione vibrazioni.
7. Sigillatura con poliuretano espanso, dei fori di passaggio tubazioni eseguite nelle murature. Negli attraversamenti delle pareti tagliafuoco dovranno prevedersi opportuni setti tagliafuoco, compartimentazioni, giunti, ecc.
8. Sigillatura con silicone di tutti i gusci di finitura coibentazioni in alluminio poste all’esterno.
9. Tubazioni flessibili coibentate per i collegamenti fra le canalizzazioni principali e i diffusori a soffitto; i tratti flessibili dovranno essere almeno un metro di lunghezza. L’incidenza di detti canali è conglobata nella voce canalizzazioni.
10. Coordinamento con la Ditta esecutrice degli impianti elettrici in modo da evitare interferenze ed ostacoli reciproci; nei luoghi dove vi sono opere elettriche di entrambe le Imprese si dovrà uniformare l’esecuzione dei lavori sia come tipologia che come realizzazione in modo da dare omogeneo il lavoro
complessivo. In caso di disaccordo prevarrà la soluzione adottata dall’Impiantista elettrico. Non saranno ammesse contestazioni in merito.
11. Tutti i piccoli accessori (non computati individualmente) come sfiati, rubinetti di scarico, targhette indicatrici, termometri, sonde, ecc. (tutti nel rispetto delle specifiche).
12. Compensatori di dilatazione per tutte le tubazioni. L’incidenza è conglobata nel prezzo unitario delle stesse tubazioni.
13. Rimborso spese per i tecnici preposti ai controlli e/o all’assistenza ai collaudi qualora i collaudi stessi (provvisori e definitivi) nonché le prove e verifiche si dovessero ripetere per esito negativo.
14. Effettuazione dei collaudi delle tubazioni di adduzione del gas e rilascio del certificato di collaudo di avvenuta prova a tenuta nonché di rispondenza dell’impianto alle normative vigenti.
15. Effettuazione delle misure e verifiche della equipotenzialità di tutte le parti degli impianti e della loro relativa messa a terra e rilascio di apposito certificato redatto da un professionista abilitato.
12.2 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni ritenuto idonei dalla direzione lavori devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel luogo di stoccaggio indicato dalla stazione appaltante, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel luogo di stoccaggio indicato dalla stazione appaltante, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai punti 1, 2 e 3, ai fini di cui ai par. 12.2 e 12.6.
12.3 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI
1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al punto 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato
utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al punto 1 sono i seguenti:
a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2,
3. mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620.
4. L’aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
5. L’aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del
2006.
12.4 GUARDIANIA E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE, DEI MATERIALI E MEZZI D’OPERA
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
2. La guardiania e la sorveglianza del cantiere sia di giorno che di notte (anche nei periodi di sospensione dei lavori), con il personale necessario, di tutti i materiali e mezzi d’opera esistenti nel cantiere (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore o della Committente o di altre ditte), delle opere costruite od in corso di costruzione; tale guardiania e sorveglianza s’intende estesa, fino all’approvazione del collaudo finale e/o dell’approvazione finale dei lavori da parte della Committente.
3. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.
4. Pertanto prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore comunicherà al Direttore dei Lavori il nominativo del personale di cui sopra e/o l’istituto di vigilanza per le necessarie autorizzazioni.
5. Qualora il Direttore Lavori riscontrasse la inadempienza dell’Appaltatore a tale obbligo, emetterà apposito ordine di servizio con l’ingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alla competente autorità di Pubblica Sicurezza.
6. L’inadempienza in questione, salvo quanto disposto all’art. 22 delle legge 13.9.1982 nr. 646, sarà valutata
dalla D.L. per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.
7. Pertanto, ogni evento dannoso a persone o cose comunque presenti in cantiere comporterà l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore per il risarcimento dei danni diretti ed indiretti conseguenti.
12.5 CARTELLO DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello fornito dalla stazione appaltante.
12.6 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
le spese contrattuali, ivi comprese le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai punti 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
13 CONTROLLI E COLLAUDI
13.1 GENERALITÀ
La Stazione Appaltante assicurerà nel corso dell'esecuzione dell'appalto l'osservanza delle norme inerenti gli aspetti tecnici contabili ed amministrativi dell'esecuzione dell'intervento attraverso l'ufficio della Direzione Lavori, il Coordinatore della Sicurezza nella fase dell'Esecuzione ed il Responsabile dei Lavori.