CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Rev. 01 del 25 Maggio 2018
INDICE
PREMESSA 3
1. OFFERTE 3
2. ORDINAZIONI 3
3. CONFERME D’ORDINE 4
4. METODO DI QUOTAZIONE 4
5. SPEDIZIONE DEI MATERIALI (VEDI PAR 11 PER I TRASPORTI) 4
6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 5
7. MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO 5
8. PASSAGGIO DELLA PROPRIETA’ E DEI RISCHI 5
9. CONSEGNA DEI MATERIALI 5
10. IMBALLAGGIO 6
11. TERMINI DI CONSEGNA 7
12. COLLAUDO 9
13. GARANZIE 10
14. RECLAMI 10
15. IMPOSTE A CARICO DEL COMPRATORE 11
16. XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX 00
17. FORO COMPETENTE 11
18. LEGGE APPLICABILE 11
Revisione | Data | Descrizione aggiornamento | |
0 | 27/02/2007 | 1° emissione Condizioni generali di vendita | |
1 | 25/05/2018 | Aggiornamento logo | |
Redazione | Verifica | Approvazione | |
Persona | Xxxxx Xxxxxxxxx | Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxxxx |
Ente aziendale | Acquisti | Responsabile Sistema Qualità | Direzione |
Firma |
PREMESSA
Le presenti condizioni generali di vendita si considerano conosciute da tutti i compratori.
Le presenti condizioni formano parte integrante di ogni e qualsiasi offerta o accordo per la compravendita di beni dei quali sia parte venditrice la nostra Società.
Le nostre vendite, salvo stipulazione contraria che deve risultare espressamente su documenti alternativi da noi sottoscritti, sono effettuate alle condizioni generali che seguono.
Qualsiasi clausola in conflitto con le presenti C.G.V. proposta dal compratore in qualunque forma, non sarà applicabile.
Ogni trasmissione di ordinazioni alla nostra Società implica l'adesione senza riserve da parte del compratore alle condizioni generali di vendita della nostra società.
1. OFFERTE
Le offerte sono sempre senza impegno, salvo nostra espressa indicazione contraria, e sono subordinate alle condizioni generali di vendita contenute nel presente documento.
Ogni nostra offerta è valida per un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione, a meno che nell'offerta stessa venga espressamente pattuito altrimenti.
Xxxxxxxxx Automotive si riserva il diritto di revocare una propria offerta antecedentemente alla ricezione dell'ordine del compratore.
Le offerte di materiali su disponibilità di magazzino si intendono sempre salvo il venduto.
Le offerte per le quali viene indicato un termine di validità si intendono impegnative per la nostra Società se l'accettazione da parte del compratore ci perviene entro il termine prefissato. Nel caso in cui l'accettazione pervenga oltre il termine prefissato, resta nostra facoltà l'accettazione o meno.
2. ORDINAZIONI
La trasmissione dell'ordinazione impegna il compratore ai prezzi ed a tutte le condizioni del listino in vigore alla data della conferma d'ordine.
Le ordinazioni si intendono perfezionate a tutti gli effetti solamente a seguito della nostra conferma scritta.
Per i contratti a termine, se accettati, le specifiche di dettaglio (per qualità e dimensioni) ci devono pervenire entro il termine pattuito. Trascorso tale termine senza che il compratore abbia specificato l'intera partita, sarà facoltà della nostra Società, annullare il contratto senza obbligo di messa in mora e senza che il compratore possa avanzare pretese di risarcimenti ed indennizzi.
Le ordinazioni devono essere complete e definite in ogni loro parte.
3. CONFERME D’ORDINE
La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra lettera di conferma d'ordine o in ogni eventuale successiva modifica della stessa, trasmessa dalla nostra Società.
Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà, in ogni caso, sul testo difforme della eventuale offerta e della ordinazione.
La conferma d'ordine si considererà accettata dall'acquirente se non contestata entro 10 (dieci) giorni dalla data di invio.
Qualsiasi condizione espressa da funzionari od intermediari della nostra Società sarà senza valore se non riprodotta nel testo della nostra lettera di conferma.
I pesi e le dimensioni nominali, comunque e dovunque riportati, sono indicativi ammettendosi su di essi le tolleranze d'uso. L'espletamento delle ordinazioni ammette la tolleranza del 10 (dieci) %, in più o in meno sul peso ordinato, salvo per quelle dimensioni o qualità particolari per le quali la tolleranza sarà concordata di volta in volta.
4. METODO DI QUOTAZIONE
I prodotti, sono quotati esclusivamente per iscritto dall’ufficio commerciale di Nichelino ed i prezzi sono espressi in Euro per cadauno particolare (o altro).
Salvo accordi particolari, verranno applicati i prezzi in vigore al momento della spedizione o della consegna della merce.
5. SPEDIZIONE DEI MATERIALI (vedi par 11 per i trasporti)
Le spedizioni saranno effettuate secondo le modalità riportate sulla conferma d'ordine (che, in caso di difformità, avrà efficacia prevalente) e sono effettuate normalmente a cura del Cliente.
La merce oggetto della fornitura, salvo diversa e specifica pattuizione, si intende sempre per consegna franco stabilimento (ex works), la stessa pertanto viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente. Nel caso in cui il prezzo di vendita comprenda le spese fino a destinazione, il trasferimento si deve intendere da noi effettuato per conto dell'acquirente e conseguentemente a suo rischio e pericolo.
Nel caso in cui, in via eccezionale, il ritiro dei prodotti sia effettuato con il nostro preventivo accordo che dovrà risultare espressamente dalla nostra conferma d'ordine, a cura del compratore, i prodotti saranno fatturati al prezzo di listino maggiorato dell'extra previsto dal listino per ritiro del materiale con mezzi del compratore. In caso di ritardato ritiro verranno infine addebitate le spese di magazzinaggio. La nostra Società si riserva, comunque, il diritto di risolvere parzialmente o totalmente il contratto e/o di spedire, addebitando le spese così come previsto al precedente punto, i materiali approntati all'indirizzo noto del compratore, qualora:
siano trascorsi quindici giorni dalla data della comunicazione di merce pronta alla spedizione od al collaudo senza che il compratore medesimo abbia provveduto a ritirare i materiali;
i nostri stabilimenti o depositi non abbiano potuto provvedere alla spedizione per mancanza di istruzioni da parte del compratore.
Tutti gli extra e sconti previsti dal listino vengono conteggiati in fattura con la seguente successione, salvo prescrizione contraria: qualità, prescrizioni particolari, spessore e larghezza rivestimento, finiture, imballaggio, controlli e documenti tecnici vari.
Per qualità, formati, prescrizioni particolari non previste a listino, gli extra relativi saranno concordati di volta in volta.
6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento delle nostre forniture deve esserci effettuato, netto di ogni spesa, sconto o tassa, secondo i tempi e modi indicati in fattura. Per materiale fatturato e non spedito, ai fini della decorrenza del pagamento, si assume come data di spedizione la data di emissione della fattura.
Resta in facoltà della nostra Società:
di richiedere il pagamento per contanti ad avviso di merce pronta, od alla spedizione;
di concedere termine di pagamento dilazionato eventualmente contro xxxxxxxx, pagherò, cessioni o tratte, con spese e bolli a carico del compratore, al quale comunque saranno addebitati gli interessi di mora.
7. MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO
Il ritardo nel pagamento, anche parziale delle nostre fatture oltre la loro pattuita scadenza, dà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora che saranno addebitati alle condizioni e nella misura previste dal Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231, attuativo della Direttiva 29.6.2000/35/CE ed eventuali successive modifiche.
Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture, dà diritto alla nostra Società, salvo ogni altra azione, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture oppure di ritenere sospeso o risolto il contratto e di sospendere od annullare l'espletamento di eventuali altri contratti in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi o indennizzi o riserve al riguardo; il compratore resta obbligato al risarcimento di tutti i danni (emergenti o di lucro cessante) derivanti dalla mancata esecuzione dei contratti stessi.
8. PASSAGGIO DELLA PROPRIETA’ E DEI RISCHI
L'Acquirente acquisterà la proprietà solo col pagamento integrale della fattura emessa dal Venditore, ma assumerà ogni rischio inerente al Prodotto, ivi compreso il rischio di perimento dello stesso, dal momento della consegna del Prodotto al luogo convenuto di destinazione. Dal momento di tale consegna il Venditore sarà liberato da ogni responsabilità inerente al Prodotto.
9. CONSEGNA DEI MATERIALI
Salvo pattuizione contraria, che deve risultare espressamente dalla nostra conferma d'ordine, la consegna dei materiali avviene solo ed esclusivamente presso il nostro stabilimento produttore o presso nostro magazzino. La responsabilità sullo stato dei materiali si trasferisce al compratore solo ed esclusivamente al momento della
consegna al vettore presso i punti di cui sopra. Pertanto, una volta effettuata la consegna al vettore viene meno ogni nostra responsabilità ed i materiali viaggiano a rischio e pericolo del compratore.
Eventuali riserve, reclami, azioni derivanti o comunque connesse con il trasporto ed operazioni successive dovranno essere fatte e/o proposte dal compratore esclusivamente nei confronti del vettore non essendo la nostra Società responsabile per quanto avvenuto dopo la consegna dei materiali al vettore medesimo.
Per le spedizioni effettuate a nostra cura con mezzi stradali è ammesso:
per i materiali fatturati a peso, una tolleranza del 3 per mille in più o in meno sul peso spedito. Eventuali differenze rientranti entro questo limite non potranno perciò formare oggetto di reclami ne comportare modifiche all'ammontare complessivo del prezzo fatturato. Nel caso anzidetto, in parziale deroga a quanto previsto nel precedente punto 2 il compratore potrà avanzare alla nostra Società quei reclami che riguardino esclusivamente ammanchi di peso eccedenti la tolleranza del 3 per mille;
le spese relative al controllo del peso al ricevimento restano a totale carico del compratore;
per avvalersi di tali facoltà, il compratore dovrà redigere, a pena di nullità, l'eventuale reclamo sul retro del documento di accompagnamento della merce, allegandovi, per reclami relativi a materiali fatturati a peso, il cartellino di pesatura, effettuato con bilico "Veritas" o con pesa pubblica, attestante il peso effettivamente riscontrato al ricevimento della merce. Sempre a pena di nullità, il documento di accompagnamento dovrà essere poi firmato dal compratore e dal vettore o suo incaricato ed a questi consegnato per essere inoltrato alla nostra Società.
Nel caso di prelievo del materiale con mezzi del compratore, avvenendo il carico sotto controllo e la direzione del vettore, nessuna responsabilità può essere imputata alla nostra Società per danni, tanto ai materiali quanto al trasportatore o a terzi in conseguenza delle condizioni del carico, sia per mancanza o eccedenza di stivaggio che per cattiva ripartizione del carico.
Qualora il compratore richieda che il peso e la tara vengano riconosciuti in partenza da parte dell'Amministrazione Ferroviaria o da altro Ente, la spesa relativa resta totalmente a carico del compratore medesimo.
Eventuali altre spese vive per sistemazioni particolari dei materiali sui mezzi di trasporto - se convenute - saranno addebitate al costo del compratore.
10. IMBALLAGGIO
All'imballaggio la nostra Società provvederà secondo esperienza ed usi restando peraltro esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per perdite e avarie.
L'imballaggio (compresi imballaggi standard) verrà fatturato tara per merce, salvo contraria pattuizione che dovrà risultare espressamente nella nostra conferma d'ordine.
L'impiego di imballaggi particolari, ovvero l'esclusione dell'imballaggio nel caso di merce per la quale esso è normalmente usato dovranno essere richiesti dal compratore, all'atto della ordinazione
Per particolari tipi di imballaggio non standard alle nostre procedure richiesti da Cliente, verranno conteggiati in fattura gli extra prezzo indicati nel presente listino.
11. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di approntamento, presentazione al collaudo, spedizione o consegna, risultanti nelle nostre conferme d'ordine hanno solo valore indicativo e sono sempre dati senza garanzia, eccettuato il caso di nostro impegno tassativo, che dovrà risultare espressamente nella nostra conferma d'ordine e salvo, anche in questa ipotesi, i casi imprevisti, oltre quelli di forza maggiore, che sopravvenissero negli stabilimenti nei quali le ordinazioni saranno eseguite. Eventuali ritardi non potranno, quindi, in nessun caso dar luogo a risarcimento di danni o alla risoluzione, anche parziale, del contratto a meno che tali conseguenze non siano state espressamente da noi accettate nella nostra conferma d'ordine.
In ogni caso il termine di consegna risulta osservato con la comunicazione di merce pronta alla spedizione od al collaudo.
Tra i casi idonei a liberare la nostra Società da responsabilità per mancata o ritardata consegna, sono da considerarsi anche quelli relativi a mancanza di materie prime o di energia elettrica, guasti al macchinario, interruzioni del servizio ferroviario o di altri servizi connessi con il trasporto della merce, mancanza di automezzi o vagoni per il carico, la mobilitazione, il blocco o la guerra anche in Stati fornitori di materie prime, agitazioni del personale, occupazione di stabilimenti, serrate, inondazioni, pubbliche calamità ecc., come pure gli eventuali provvedimenti e disposizioni del competenti organi della Commissione Unica della Unione Europea, intesi a limitare e comunque a disciplinare il consumo delle materie prime e la produzione e distribuzione dell'acciaio e dei prodotti finiti.
I termini di consegna applicati dalla nostra Società sono normalmente ex works = EXW (Franco Fabbrica).
Nel caso fosse richiesta consegna con altre modalità, si riportano gli INCOTERMS, come definiti dalla Camera di Commercio Internazionale C.C.I., secondo l'ultimo aggiornamento dell'anno 2000.
Si tratta di una raccolta di clausole commerciali messe a punto dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi nel lontano 1936 che sono state, poi, periodicamente aggiornate in modo da adeguarle alle innovazioni nelle metodiche di trasporto e alle nuove opportunità offerte dall'informatica per la trasmissione di dati e documentazione.
Obiettivo degli Incoterms è quello di fornire, una volta adottati dalle parti, un'interpretazione uniforme, costante ed autentica dei termini contrattuali maggiormente usati nella compravendita.
Il ricorso a tali clausole è facoltativo, ed esse non si sostituiscono a quelle contrattuali nei rapporti di compravendita: ne divengono, invece, parte integrante e donano la certezza che chiunque le applichi possa contare su una loro interpretazione univoca. Incoterms 2018 (tratti dall'annuario trasporti) rappresentano l'ultima versione delle "Regole ufficiali C.C.I. per l'interpretazione dei termini commerciali" e raccolgono le regole relative ai termini di consegna, costituiti da sigle di tre lettere, tratte dall'Inglese e codificate dalla C.C.I. e dalla Commissione Economica per l'Europa dell'O.N.U. congiuntamente.
Vengono disciplinate solamente le obbligazioni dirette tra venditore e compratore nel rapporto di compravendita internazionale e non i rapporti con terzi soggetti che intervengono nell'esecuzione del contratto in questione e dei contratti per i servizi accessori e correlati alla compravendita come gli spedizionieri, i vettori, gli assicuratori, ecc.
Gli Incoterms focalizzano la loro disciplina sulla consegna e sulla presa in consegna della merce, ignorando di proposito le problematiche relative al trasferimento della proprietà e dei rischi connessi di perdita o danno della stessa.
15 sono le clausole Incoterms e 4 sono i gruppi in cui esse possono venir raccolte per affinità inerente le obbligazioni fra le parti:
Di solito nei primi tre gruppi la consegna avviene nel Paese del venditore mentre nel quarto gruppo avviene in quello del compratore, inoltre le diverse clausole applicabili dipendono anche dalla tipologia di trasporto usata, come evidenziato nella tabella sottostante:
1. Gruppo E: clausole di partenza, il trasporto non viene contemplato (EXW)
2. Gruppo F: clausole con trasporto principale non pagato (FCA; FAS, FOB)
3. Gruppo C: clausole con trasporto principale pagato (CFR, CIF, CPT, CIP)
4. Gruppo D: clausole di arrivo (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP)
Gruppo E | Gruppo F | |||
EXW | FCA | FAS | FOB | |
Ex Works | Free Carrier | Free Alongside Ship | Free On Board | |
Tutti | • | • | ||
Marittimo | • | • |
Gruppo C | Gruppo D | ||||||||
CFR | CIF | CPT | CIP | DAF | DES | DEQ | DDU | DDP | |
Cost and Freight | Cost, Insurance and Freight | Carriage Paid To | Carried and Insurance Paid to | Delivered At Frontier | Delivered Ex Ship | Delivered Ex Quay | Delivered Duty Unpaid | Delivered Duty Paid | |
Tutti | • | • | • | • | • | ||||
Marittimo | • | • | • | • |
Costi che sono a carico del venditore in base alle varie rese:
Tipo | Carico merce | Dogana export | Trasporto al porto | Scarico al porto | Carico su nave | Trasporto marittimo | Scarico da nave | Carico al porto | Trasporto dal porto | Assicurazione | Dogana import | Tasse importazione |
EXW | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XXX | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
XXX | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
FOB | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
CFR | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
CIF | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
CPT | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
CIP | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
DAF | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
DES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
DEQ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO |
DDU | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO |
DDP | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
12. COLLAUDO
Salvo diversa indicazione le nostre forniture sono regolate dalle norme e precisazioni della vigente Unificazione Italiana e Comunitaria (UNI, EURONORM).
L'eventuale collaudo dei materiali deve essere espressamente richiesto dal compratore all'atto dell'ordinazione e da noi espressamente accettato nella nostra conferma d'ordine; esso può avvenire soltanto nel nostro stabilimento produttore prima della spedizione o consegna.
Il collaudo dei materiali si intende liberativo a tutti gli effetti.
Il collaudo può essere effettuato secondo le norme UNI ed EURONORM o secondo i Capitolati degli enti di controllo o secondo particolari altre prescrizioni. Le parcelle degli Enti collaudatori esterni (Enti ufficiali o incaricati dal cliente) sono a totale carico del compratore, salvo indicazione contraria prevista nel presente listino.
Da parte del nostro stabilimento produttore verrà dato notizia al compratore dell'approntamento dei materiali al collaudo, perché il compratore stesso possa dare tempestive istruzioni all'Ente da lui designato. Eventuali pagamenti effettuati dalla nostra Società agli Enti collaudatori per conto del compratore saranno da questi rimborsati a vista.
Quando il collaudo debba essere eseguito da Agenti di Enti Statali o riconosciuti, ove gli agenti non inizino il collaudo stesso entro 30 (trenta) giorni dalla notifica di approntamento del materiale, si intende che il compratore rinuncerà al collaudo e che il materiale verrà tacitamente dallo stesso accettato. In tal caso la nostra Società si ritiene autorizzata ad effettuare la relativa spedizione ed a proseguire l'ulteriore lavorazione e fabbricazione. Il suddetto termine di 30 (trenta) giorni è ridotto a 15 (quindici) giorni qualora il collaudo debba essere eseguito da incaricati del compratore. In questa eventualità la nostra Società farà pervenire al compratore copia del certificato di prova dello stabilimento produttore.
In ogni caso l'eventuale rinuncia, da parte del compratore, al collaudo, non comporta variazione alcuna degli extra prezzo per qualità e collaudo indicati nei listini dei singoli prodotti.
I materiali eventualmente respinti nel corso del collaudo comportano, per la nostra Società, il solo obbligo della sostituzione nel più breve termine possibile senza alcun impegno ed una immediata fabbricazione e/o consegna e senza che il compratore possa esigere alcun risarcimento ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.
Qualora il collaudo dovesse essere tenuto in sospeso per volere del compratore, e nel caso che tale sospensiva venga da noi accettata per iscritto, saranno addebitate al compratore stesso tutte le maggiori spese derivanti da tale sospensione (magazzinaggio, interessi passivi, ecc.).
13. GARANZIE
La nostra Società garantisce materiali in tutto rispondenti alle caratteristiche e alle condizioni specificate di conferma d'ordine. Non assume però, salvo eventuale pattuizione, alcuna responsabilità circa le applicazioni e comunque operazioni cui verrà sottoposto il prodotto fornito presso il compratore o chi per esso.
Eventuali specifiche tecniche e/o richieste di garanzie avanzate dall' Acquirente non saranno tenute in considerazione se non riprodotte nella conferma d'ordine.
L'acquirente ha l'obbligo di effettuare test e prove sui prodotti per determinare se questi siano idonei alle lavorazioni ed all'utilizzo ai quali vengono destinati.
14. RECLAMI
Eventuali reclami per merce non corrispondente a quanto precisato nella nostra conferma d'ordine debbono essere proposti, per iscritto, entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della merce a pena di decadenza. La denunzia di eventuali vizi occulti deve essere effettuata per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, e comunque entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del prodotto. Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti, dopo l'accertamento dei nostri tecnici, fondato, l'obbligo della nostra Società è limitato alla sostituzione della merce riconosciuta non corrispondente, nello stesso luogo di consegna della fornitura primitiva, previa restituzione di questa, escluso qualsiasi diritto da parte del compratore di chiedere la soluzione del contratto o il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.
Ad eccezione di quanto espressamente stabilito nelle presenti C.G.V. o di quanto altrimenti esplicitamente concordato, in nessun caso (ivi compresi i casi di responsabilità da prodotto) Xxxxxxxxx Automotive sarà responsabile per qualunque perdita o danno incidentale, indiretto, conseguente o per lucro cessante, ivi compresi (ma non limitatamente) a perdite di guadagno, diminuzione nella produzione, scarto nella produzione o reclami dei clienti del Compratore. Tale limitazione, tuttavia, non si applica nel caso di negligenza grave o dolo.
Il compratore decade da ogni diritto di reclamo e quindi di sostituzione della merce ove non sospenda immediatamente la lavorazione o l'impiego dei materiali oggetto della contestazione.
Xxxxxxxxx Automotive non è comunque responsabile per qualsivoglia pretesa, qualora la stessa le sia stata comunicata dopo oltre un anno dalla data in cui il rischio relativo alle merci è passato al Compratore.
Xxxxxxx e proteste non danno diritto al compratore di sospendere il pagamento della fattura alla merce contestata.
15. IMPOSTE A CARICO DEL COMPRATORE
Per le vendite nel territorio nazionale i prezzi sono maggiorati in fattura dell'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota vigente alla data della fatturazione, salvo accettazione di preventive “dichiarazioni di intento” definite con la Clientela.
Le vendite negli altri Paesi della Unione sono esenti dall'imposta di cui sopra. Le imposte e/o diritti che colpiscono i materiali all'entrata nei detti Paesi sono a carico dell'Acquirente, così come le imposte e/o diritti che colpiscono il prodotto all'entrata nei paesi extra-comunitari.
16. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Oltre che nei casi di forza maggiore e negli altri previsti dalla legge, ivi compreso lo stato di allarme, mobilitazione, blocco o guerra anche in Stati fornitori di materie prime, scioperi e agitazioni del personale, occupazione di stabilimenti, serrate, incendi, inondazioni, pubbliche calamità ecc., come pure nel caso di eventuali provvedimenti e disposizioni della Commissione Unica della Unione Europea intesi a limitare e comunque disciplinare il consumo di determinate materie prime, e lavorazioni specifiche presso terzi e di prodotti finiti, la nostra Società avrà la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal contratto di vendita definitivamente concluso, nonché da quelli in corso di definizione quando si verifichino, dovunque ciò avvenga, fatti e circostanze che alterino in modo sostanziale lo stato dei mercati, il valore della moneta (ivi comprese svalutazioni di monete aventi corso nell'area della CECA) e le condizioni dell'industria italiana. In tali casi ed in genere, quando la nostra Società recede dal contratto per un impedimento che non dipenda da fatto o colpa propri, il compratore non avrà diritto ad indennizzi, compensi o rimborsi e dovrà, se richiesto dalla nostra Società, pagare la merce già approntata od in corso di lavorazione.
17. FORO COMPETENTE
Foro esclusivamente competente per ogni controversia relativa alle vendite e relativi contratti conclusi dalla nostra Società è quello di Torino (Italia).
18. LEGGE APPLICABILE
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali di vendita, è applicabile alle vendite concluse dalla nostra Società la legge italiana in quanto il rapporto di fornitura si considera concluso in Italia.