Contract
Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - ANCC Coop - LNC e M Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione - CCI Associazione Italiana Cooperative di Consumo - AGCI Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi - FILCAMS-CGIL Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT-CISL Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS-UIL
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dipendenti
da imprese
de la distribuzione cooperativa
2012
Year of
International
Anno Internazionale delle Cooper ativ e
Testo ufficiale in vigore dal 1° gennaio 2011 Cooperatives
a Federico Genitoni
PROPRIETÀ RISERVATA
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale
e ne vietano la riproduzione totale o parziale a enti, organizzazioni, imprese e privati,
riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.
Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori – ANCC Coop – LNC e M Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione – CCI Associazione Italiana Cooperative di Consumo AGCI
Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi – FILCAMS-CGIL Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – FISASCAT-CISL Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi – UILTuCS-UIL
Lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di
per i dipendenti da imprese
della distribuzione cooperativa
Accordo di rinnovo del 22 dicembre 2011
Testo ufficiale in vigore dal 1° gennaio 2011
Validità e sfera di applicazione del contratto 27
Parte prima Relazioni sindacali
Titolo I - Sistema di relazioni sindacali 31
Responsabilità sociale dell’impresa cooperativa 40
Livello di confronto regionale 43
Deroghe temporanee agli istituti del CCnL 43
Livelli della contrattazione 44
Procedure del negoziato contrattuale 44
Funzioni e materie – Secondo livello di contrattazione 46
Titolo II - Strumenti delle relazioni sindacali 48
Commissione Paritetica nazionale 50
Compiti dell’Ente Bilaterale nazionale 51
Titolo III - Welfare della distribuzione cooperativa 54
Fondo di previdenza complementare 54
Assistenza sanitaria integrativa 55
Titolo IV - Diritti sindacali 57
Diritti sindacali delle rappresentanze dell’Art. 17, comma 1, lett. b) 58
R.S.U.: compiti, funzioni e composizione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie 58
Permessi sindacali retribuiti delle R.S.U. 60
Permessi sindacali retribuiti delle R.S.U. 61
Regole di elezione della R.S.U. ed esercizio dei diritti sindacali 61
Parte seconda Mercato del lavoro
Titolo V - Lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria 67
Lavoratori a rischio di esclusione sociale 67
Contenuti, obiettivi e strumenti della formazione professionale 68
Titolo VIII - Trasferimento di azienda 72
Disciplina del trasferimento di azienda 72
Processi di riorganizzazione e mobilità dei lavoratori 73
Titolo X - Pari opportunità, azioni positive, tutela della dignità della persona 73 Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità 73
Molestie sessuali misure da adottare per la prevenzione e la repressione
delle molestie sessuali nell’ambiente di lavoro 75
Mobbing – Misure da adottare per la prevenzione e la repressione di ogni forma di violenza morale e persecuzione psicologica
(mobbing) negli ambienti di lavoro 77
Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo XII - Classificazione del personale 85
Sezione Prima - Norme generali 85
Passaggi di qualifica 102
Attività prevalente 102
Trattamento economico – anzianità 102
Responsabilità civili e penali 103
Sezione Seconda - Norme applicabili alla categoria dei quadri 103
Requisiti di appartenenza alla categoria quadri 103
Profili 104
Attribuzione della categoria e procedure 106
Trattamento economico 107
Responsabilità civile 108
Informazione 108
Formazione 108
Mutamento provvisorio di mansioni 109
Trasferimento 110
Assistenza sanitaria integrativa 110
Orario di lavoro 112
Sezione Terza - Assetto retributivo dei lavoratori direttivi 112
Assetto retributivo dei lavoratori direttivi 112
Titolo XIII - Tipologie contrattuali 113
Premesse generali 113
Sezione Prima - Disciplina del contratto di apprendistato 118
Premesse generali 118
Parte I - Disciplina generale 118
Forma del contratto 118
Periodo di prova 119
Limiti numerici 119
Procedure di applicabilità 119
Tutor o referente aziendale 120
Obblighi del datore di lavoro 120
Doveri dell’apprendista 121
Prolungamento del periodo di apprendistato 121
Recesso durante il periodo di apprendistato 122
Recesso alla scadenza 122
Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato 122
Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo 123 Trattamento normativo 123
Trattamento economico 124
Percentuale di conferma 124
Previdenza complementare ed assistenza integrativa 125
Formazione finanziata - Foncoop 125
Parte II - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 125
Sfera di applicazione 125
Durata dell’apprendistato 126
Figure professionali dell’artigianato 126
Durata, contenuti e modalità di erogazione dell’impegno formativo 126
Parte III - Contratti di apprendistato per la qualifica
e diploma professionale e di alta formazione e ricerca 127
Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 127
Apprendistato di alta formazione e ricerca 128
Parte IV - Disposizioni finali, rinvio alla legge e decorrenza 128
Disposizioni finali 128
Decorrenza 129
Sezione Seconda - Contratto di inserimento 130
Normativa 130
Campo di applicazione 130
Ammissibilità 130
Piano individuale di inserimento 130
Durata del contratto 131
Disciplina del rapporto di lavoro 132
Trattamento economico 132
Percentuale di conferma 132
Anzianità di servizio 133
Disposizione finale 133
Sezione Terza - Contratti di lavoro a tempo determinato e contratti
di somministrazione a tempo determinato 133
Contratto di lavoro a tempo determinato 133
Successione dei contratti a tempo determinato 136
Percentuale di lavoratori assumibili con contratto di lavoro
a tempo determinato ed esenzioni 136
Contratto di somministrazione a tempo determinato 138
Percentuali di lavoratori impiegabili previa stipulazione di contratto
di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed esenzioni 139
Sezione Quarta - Il contratto di lavoro a tempo parziale 140
Nozioni, principi generali e finalità 140
Diritto di precedenza 141
Normativa 141
Forma e contenuto del contratto individuale 142
Part time con orario sperimentale a 30 ore 143
Lavoro supplementare e lavoro straordinario 144
Clausole flessibili e clausole elastiche 145
Lavoratori affetti da patologie oncologiche 147
Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale 148
Sezione Quinta - Il contratto di lavoro ripartito 148
Regole applicabili al lavoro ripartito 148
Titolo XIV - Orario di lavoro 149
Sezione Prima - Il tempo di lavoro 149
Durata settimanale – Lavoro effettivo 149
Lavoro fuori sede 150
Permessi 150
Distribuzione dell’orario 151
Flessibilità dell’orario 152
Accordi aziendali sui regimi flessibili di orario 153
Procedure 154
Banca delle ore 154
Lavoro ordinario notturno 155
Orario ipermercati 155
Personale con funzioni direttive 156
Lavoro discontinuo 157
Lavoro straordinario 158
Maggiorazioni 159
Pagamento 160
Sezione Seconda - I riposi 160
Riposo settimanale 160
Trattamento retributivo del lavoro nei giorni di riposo settimanale 161
Riposo giornaliero 161
Festività 162
Lavoro festivo 162
Ferie: computo dei giorni 163
Determinazione del periodo delle ferie 163
Ratei ferie 164
Interruzione delle ferie 164
Irrinunciabilità delle ferie 164
Sezione Terza - Permessi e congedi 165
Permessi individuali 165
Permessi elettorali 166
Permessi di consigliere di parità 166
Permessi per corsi regolari di studio 166
Diritto allo studio: permessi delle 150 ore 167
Congedi e permessi per handicap 169
Congedo matrimoniale 170
Titolo XV - Disciplina per le imprese minori della distribuzione
cooperativa 170
Premessa 170
Nozione di imprese minori 171
Orario di lavoro 171
Inquadramento del personale 173
Contratto a tempo parziale 173
Norma di rinvio 173
Titolo XVI - Trasferte e trasferimenti 174
Trasferta 174
Condizioni e limiti del trasferimento 174
Trasferimenti con cambio di residenza 175
Trasferimenti senza cambio di residenza per esigenza di ristrutturazione, concentrazione, ecc. 176
Titolo XVII - Ambiente, salute, malattia ed infortunio 176
Normative generali 176
Videoterminali 177
Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale 177
Definizione di malattia 178
Comunicazione e certificazione medica 178
Doveri del lavoratore ammalato 179
Azioni positive per la verifica e il contenimento di tassi anomali di morbilità 179
Diritti del lavoratore ammalato 180
T.B.C. 180
Trattamento economico 181
Assicurazione contro gli infortuni 182
Trattamento economico per infortunio 182
Ripresa del lavoro 183
Norme di rinvio 184
Titolo XVIII - Gravidanza e puerperio 184
Astensione obbligatoria dal lavoro e trattamento economico 184
Congedo parentale e trattamento economico 186
Congedi dei genitori 187
Congedo di paternità 189
Certificazione di gravidanza 189
Titolo XIX - Aspettative non retribuite e sospensioni dal lavoro 190
Tossicodipendenti 190
Etilisti 190
Esigenze personali e familiari 190
Obblighi del lavoratore in aspettativa 191
Procedure – limiti – sostituzioni 191
Casi di sospensione dell’attività lavorativa 192
Titolo XX - Anzianità di servizio e scatti 192
Decorrenza 192
Frazioni di anno 193
Scatti di anzianità 193
Titolo XXI - Trattamento economico 195
Retribuzione normale 195
Retribuzione di fatto 196
Aumenti retributivi mensili e minimi tabellari 196
Eccedenze collettive 198
Divisori orari 199
Indennità di cassa 200
Corresponsione della retribuzione 200
Mensilità supplementari (13a e 14a) 200
Titolo XXII - Risoluzione del rapporto di lavoro 201
Recesso per giusta causa 201
Motivazione del licenziamento 202
Licenziamento simulato 202
Nullità del licenziamento 202
Nullità del licenziamento a causa di matrimonio 203
Consultazione della R.S.U. 203
Trattamento economico del lavoratore dimissionario 204
Modalità delle dimissioni a causa di matrimonio 204
Convalida delle dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre 205
Termini del preavviso 205
Effetti del mancato preavviso 206
Determinazione del trattamento di fine rapporto 206
Decesso 207
Corresponsione del T.F.R. 207
Titolo XXIII - Doveri dei lavoratori – Norme disciplinari 208
Rapporti fra i lavoratori 208
Obblighi dei lavoratori 208
Giustificazione delle assenze 208
Provvedimenti disciplinari 209
Contestazione degli addebiti 210
Procedimento penale 211
Parte quarta
Disposizioni varie e finali
Titolo XXIV - Conciliazione ed arbitrato 215
Conciliazione in sede sindacale 215
Arbitrato irrituale 216
Titolo XXV - Cauzioni 218
Norme generali 218
Rivalsa 219
Recupero 219
Titolo XXVI - Calo merci e inventario 219
Calo merci 219
Inventario 220
Titolo XXVII - Coabitazione, vitto e alloggio concessioni crediti ai clienti 221 Modalità della coabitazione, vitto e alloggio 221
Norme per i crediti ai clienti 221
Titolo XXVIII - Regolamenti aziendali e abbigliamento da lavoro 222
Regolamenti aziendali 222
Abbigliamento da lavoro 223
Titolo XXIX - Disposizioni finali - Decorrenza e durata 223
Commissione paritetica nazionale per la classificazione dei lavoratori 223
Contributo di servizio contrattuale 225
Detassazione degli istituti che danno luogo ad incrementi di produttività 226
Elemento economico di garanzia 226
Decorrenza e durata 227
Allegati
Allegato 1
Accordo interconfederale sulle nuove relazioni industriali
Associazioni Cooperative/Confederazioni Sindacali (5 aprile 1990) 231
1. Rapporti tra le Centrali Cooperative A.G.C.I., C.C.I.,
L.N. C. e M. e CGIL-CISL-UIL 233
2. Democrazia d’impresa e partecipazione dei lavoratori 234
3. Formazione professionale 235
4. Pari opportunità 236
5. Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione 236
6. Linea per la contrattazione collettiva 237
7. Socio lavoratore 238
8. Procedure per la prevenzione del conflitto 238
Allegato 2
Accordo interconfederale sulle R.S.U. Associazioni
Cooperative/Confederazioni Sindacali (13 settembre 1994) 242
Titolo I - Costituzione e funzionamento 242
Ambito e iniziativa per la costituzione delle R.S.U. 242
Sistema elettivo 243
Numero dei componenti 243
Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio 244
Compiti e funzioni 244
Durata e sostituzione nell’incarico 245
Decisioni 245
Clausola di salvaguardia 245
Titolo II - Disciplina della elezione della R.S.U. 246
Modalità per indire elezioni 246
Quorum per la validità delle elezioni 246
Elettorato attivo e passivo 246
Presentazione delle liste 247
Commissione elettorale 247
Compiti della commissione 248
Affissioni 248
Scrutatori 248
Segretezza del voto 248
Schede elettorali 249
Preferenze 249
Modalità della votazione 250
Composizione del seggio elettorale 250
Attrezzatura del seggio elettorale 250
Riconoscimento degli elettori 250
Compiti del presidente 251
Operazioni di scrutinio 251
Attribuzione dei seggi 251
Ricorsi alla commissione elettorale 252
Comitato dei garanti 252
Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U. 253
Adempimenti della direzione aziendale 253
Clausola finale 253
Allegato 3
Accordo per la Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie 254
Premessa 254
Sistema elettivo (sostituisce l’art. 2 del protocollo del 13.09.94) 254
Durata e sostituzione nell’incarico 255
Modalità per indire le elezioni 255
Permessi sindacali e monte ore 256
Revoca delle R.S.U. 256
Assemblee 257
Attribuzione dei seggi 257
Clausole per la provincia autonoma di Bolzano e Valle d’Aosta 258
Permessi per le funzioni elettorali 258
Rappresentanza dei quadri 258
Elettorato attivo e passivo 259
Allegato 4
Modifica dell’accordo per la costituzione delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie 260
Allegato 5
Previcooper – Fondo pensione complementare nazionale
a capitalizzazione dei dipendenti delle imprese della distribuzione
cooperativa Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero d’ordine 102 261
Parte I - Identificazione e scopo del fondo 261
Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede 261
Forma giuridica 261
Scopo 262
Parte II - Caratteristiche del fondo e modalità di investimento 262
Regime della forma pensionistica 262
Destinatari 262
Scelte di investimento 264
Spese 265
Parte III - Contribuzione e prestazioni 266
Contribuzione 266
Determinazione della posizione individuale 269
Prestazioni pensionistiche 269
Erogazione della rendita 271
Trasferimento e riscatto della posizione individuale 271
Anticipazioni 273
Parte IV - Profili organizzativi 274
Organi del Fondo 274
Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione 274
Assemblea dei Delegati – Attribuzioni 274
Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni 275
Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione 277
Cessazione e decadenza degli Amministratori 279
Consiglio di amministrazione – Attribuzioni 279
Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità 281
Presidente e Vice Presidente 282
Direttore generale responsabile del Fondo 283
Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione 284
Collegio dei Sindaci – Attribuzioni 286
Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità 286
Controllo Contabile 287
Incarichi di gestione 288
Banca depositaria 289
Conflitti di interesse 289
Gestione amministrativa 290
Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio 290
Parte V - Rapporti con gli aderenti 291
Modalità di adesione 291
Trasparenza nei confronti degli aderenti 292
Comunicazioni e reclami 293
Parte VI - Norme finali 293
Modifica dello Statuto 293
Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio 294
Rinvio 294
Allegato 6
Statuto del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti
da imprese della distribuzione cooperativa“Coopersalute” 295
Costituzione 295
Sede 296
Durata 296
Scopi e finalità 296
Soci 296
Iscritti 297
Organi 297
Assemblea dei Delegati 298
Consiglio direttivo 300
Presidente e Vice Presidente 302
Collegio Sindacale 302
Entrate del Fondo 303
Patrimonio sociale 304
Esercizio sociale 304
Scioglimento – Cessazione 304
Regolamento 305
Disposizioni finali 305
Rinvio alle leggi 305
Allegato 7
Garanzie di Assistenza sanitaria per i Quadri dipendenti da Imprese
della distribuzione cooperativa ai sensi dell’art. 58 del CCNL 306
Allegato 8
Convenzione per l’assistenza sanitaria integrativa del personale
delle imprese della distribuzione cooperativa trentine 308
Allegato 9
Spacci di piccole dimensioni lavoratori retribuiti a provvigione norme varie
(dal CCNL del 13 marzo 2002) 313
Allegato 10
Regolamento per le trattenute del contributo di servizio contrattuale 315
Allegato 11
Protocollo per le acquisizioni 316
Allegato 12
Protocollo di intesa per l’applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 317
Allegato 13
Art. 107 del CCNL 01.01.2003 Monte ore di riduzione – criteri
di applicazione 330
Allegato 14
Accordo nazionale di riordino della disciplina del contratto di
apprendistato per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa 332
Premesse 333
Parte I - Disciplina generale 333
Forma del contratto 333
Periodo di prova 334
Limiti numerici 334
Procedure di applicabilità 334
Tutor o referente aziendale 335
Obblighi del datore di lavoro 335
Doveri dell’apprendista 336
Prolungamento del periodo di apprendistato 337
Recesso durante il periodo di apprendistato 337
Recesso alla scadenza 337
Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato 337
Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo 338 Trattamento normativo 338
Trattamento economico 339
Percentuale di conferma 339
Previdenza complementare ed assistenza integrativa 340
Fondo Foncoop 340
Parte II - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 340
Sfera di applicazione 340
Durata dell’apprendistato 341
Figure professionali dell’artigianato 341
Durata, contenuti e modalità di erogazione dell’impegno formativo 342
Parte III - Contratti di apprendistato per la qualifica e diploma
professionale e di alta formazione e ricerca 342
Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 342
Apprendistato di alta formazione e ricerca 343
Parte IV - Disposizioni finali, rinvio alla legge e decorrenza 343
Diposizioni finali 343
Rinvio alla legge 344
Decorrenza 344
Piano formativo individuale 348
Appendice - Attestazione dell’attività formativa anche pregressa 351
Autocertificazione del dipendente 353
Appendice
Appendice 1
Accordo interconfederale 31 luglio 1992 357
Tabelle indennità di contingenza 357
Appendice 2
Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione,
sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno
al sistema produttivo. (Estratto) 358
Appendice 3
Accordo Quadro – Riforma degli Assetti Contrattuali 371
Appendice 4
Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL
del 28 giugno 2011 376
COSTITUZIONE DELLE PARTI
Il giorno 22 dicembre 2011 in Roma presso la sede di ANCC Coop si sono incontrati
tra
la Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori – ANCC Coop – rappresentata dal Vice Presidente Vicario Enrico Migliavacca, dal Responsabile Nazionale del Settore Lavoro e Formazione Franco Barsali, da Stefano Guidi e Nicola Cataldi, con l’assistenza dell’Avv. Cesare Pucci, d’intesa con il Consiglio di Sorveglianza di Coop Italia rappresentato da Ernesto Dalle Rive;
la Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribu- zione – Confcooperative rappresentata dal Presidente di Federconsumo Pierluigi Angeli, dal Vice Presidente Giorgio Colleoni, dal Delegato alle re- lazioni sindacali di Federconsumo Aldo Sironi, dal Direttore di Federcon- sumo Livio Camilli, dal Responsabile del Servizio Sindacale di Confcoo- perative Sabina Valentini e dai componenti la Commissione Sindacale così composta: Paolo Condini, Giuseppe Fedrizzi e Gianfranco Beltramini;
la Associazione Italiana Cooperative di Consumo – A.G.C.I. rappre- sentata dal Presidente Gianpaolo Buonfiglio, dal Responsabile del settore Francesco Favoccia, da Sandro Grande con l’assistenza dell’Associazione Generale Cooperative Italiane rappresentata dal Presidente Rosario Altie- ri e dal Responsabile dell’Ufficio Relazioni Industriali Giuseppe Gizzi”;
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi FIL- CAMS-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Martini, dai Responsabili Nazionali del Settore Alessio Di Labio, Flora Carlini e Valter Sgargi, dai Segretari Nazionali Maria Grazia Gabrielli, Andrea Ri- ghi, Giuliana Mesina, Elisa Camellini, Cristian Sesena dal Presidente del
C.D. Andrea Montagni e dai componenti del Comitato Direttivo Nazio- nale, Agazzi Lorenzo, Amendola Sara, Angelini Dalida, Anile Lucia, Ar- ricale Benedetto, Ayala Donatella, Baccaglini Paolo, Baldo Antonio, Bale- stra Paolo, Balestrieri Francesca, Banchieri Daria, Banella Ivo, Bazzichetto
Claudio, Berard Marila, Berluti Tatiana, Bernardini Cinzia, Betti Roberto, Bigazzi Sabina, Bindocci Massimiliano, Bini Loredana, Bivi Giovanni, Bo- nini Massimo, Bracone Sonia, Briganti Aida, Brotini Luisella, Bruno Maria, Buonanno Ugo, Burgos Marjoire, Cabella Nadia, Caiolo Monja, Campioni Silvano, Cappellieri Roberto, Caramelle Roland, Caridi Samantha, Car- neri Graziella, Cavallini Monica, Cinà Adele, Cecchi Silvia, Cerri Ivano, Coccia Aurora, Cocevar Alessandra, Cocorocchio Alfredo, Cocozza Elena, Codonesu Sergio, Colombo Pieralberto, Comis Salvina, Cornacchiola Eli- sa, Cornigli Roberto, Craighero Cinzia, Cristiani Paolo, Crosa Sebastia- no, Damico Rosa, D’Aquanno Silvio, De Pantz Cecilia, Decicco Giuseppe, Della Volpe Carla, Di Francesco Concetta, Di Grandi Giampaolo, Di Pietro Claudio, Di Tuoro Luana, Faye Abdou, Fanzecco Simona, Ferretti Andrea, Filice Adriano, Fiorini Davide, Firpo Armando, Fontana Elisa, Fragassi Valentina, Francavilla Cosimo, Franceschini Franco, Frasanni Loredana, Frattini Massimo, Gagni Luisella, Galati Mario, Garufi Carmelo, Gat- ti Ilaria, Genovese Monica, Gentili Francesca, Ghiaroni Patrizia, Ghiglia Cristiano, Giannessi Laura, Giorgini Maria, Giupponi Zaverio, Govoni Marzio, Greco Alessandra, Grieco Antonio, Grigolato Margherita, Grillo Giuseppe, Guglielmi Gabriele, Gugliotta Stefano, Lelli Danilo, Leonardi Salvatore, Lieto Raffaele, Luppino Elisa, Manocchio Maria, Marcantonini Marco, Marchesini Luca, Marchetti Desirè, Marin Umberto, Mastrocola Luciana, Mastrogiovanni Guglielmo, Mattioli Sandro, Mesturino Elisabet- ta, Metitiero Giuseppe, Migliorini Marinella, Moi Marisa, Molinari Fioren- zo, Montalti Paolo, Montemurro Mariabruna, Montnamanti Mary, Morini Silvana, Mosca Matteo, Nappa Maria Rosaria, Ndoni Flutura, Neglia Bar- bara, Nicoli Stefano, Nicoli Stefania, Nocco Marilina, Olivieri Emanuela, Oliviero Melissa, Ondifero Luca, Orlandi Barbara, Ortolani Giorgio, Pa- dovani Milena, Papagna Mario, Pavolucci Isabella, Pellegrini Susanna, Pel- liccia Alessandra, Pasquino Manuela, Pezzotti Vittorio, Pinton Cinzia, Pir- rello Isabella, Pistorello Roberta, Pittalis Giuseppina, Pizzo Pino, Pompei Alessandro, Ponti Licia, Pronio Giuseppina, Ricchetti Daniela, Rodriguez Francesco, Romagna Annarita, Romanotti Viviana, Ronco Cristina, Rossi Marco, Rossi Mariacarla, Russo Fabrizio, Saccomani Paolo, Santini Gian- Mario, Santurbano Rosa, Sardyko Wioletta, Sasia Loredana, Scali Maura, Scarnati Luigi, Scarpa Maurizio, Schiavone Vito, Sgargi Emiliano, Simon- cini Gabriele, Sodano Gianfranco, Soffiati Daniele, Sorrentino Stefania, Sovilla Sonia, Speca Emilio, Spelta Carla, Spina Franco, Spitaleri Tiziana, Surian Maurizio, Tagliati Veronica, Talenti Enrico, Tasinato Luigi, Tassainer
Alda, Testa Emilio, Timpin Aron, Tonelli Lucia, Trunfio Francesco, Turchet- ti Luca, Turello Cinzia, Ventrone Cesare, Viero Gino, Vitolo Maria, Voltan Francesca, Zambon Monica, Zambonati Antonella, Zanoni Floriano con l’intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) rap- presentata dal Segretario Confederale Fabrizio Solari e del Responsabile Dipartimento Terziario e reti Rosario Strazzullo;
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affi- ni e del Turismo – FISASCAT/CISL – rappresentata dal Segretario Ge- nerale Pierangelo Raineri, dai Segretari Nazionali, Vincenzo Dell’Orefice, Ferruccio Fiorot, Giovanni Pirulli, Rosetta Raso e da: Mirco Ceotto, Marco Demurtas, Salvatore Falcone, Alfredo Magnifico, Mario Piovesan, Daniela Rondinelli, Elena Maria Vanelli, dell’Ufficio Sindacale, da Dario Campeot- to – Presidente AQuMT, unitamente ad una delegazione trattante compo- sta da: Hansjoerg Adami, Marco Agosta, Claudio Alessandrini, Cecilia An- driolo, Antonio Arcadio, Giuseppe Arcieri, Massimiliano Arighi, Giuseppe Atzori, Lamberto Avanzo, Antonella Bacci, Gianluca Bagnolini, Giuliana Baretti, Andrea Bartoli, Dario Battuello, Fernanda Bisceglia, Giuseppe Boc- cuzzi, Marco Bodon, Domenico Bove, Mauro Brinati, Gianfranco Brotto, Antonio Calabretta, Domenica Calabrò, Angela Calò, Stefano Calvi, Mal- gara Cappelli, Rosalba Carai, Venera Carasi, Irmo Caretti, Salvatore Caro- fratello, Piero Casali, MariaVincenza Castagna, Liliana Castiglioni Antonio Castrignano, Giovanna Catizone, Valter Chiocci, Stefania Chirico, Franco Ciccolini, Alberto Citerio, Celestino Comi, Luigi Conte, Assunta Cortaz- zo, Carlo Costantini, Antonella Cozzolino, Sonia Curti, Antonia De Luca, Enrico De Peron, Carla De Stefanis, Francesco Di Antonio, Ermanno Di Gennaro, Daniela Di Girolamo, Pancrazio Di Leo, Gennaro Di Micco, Car- lo Di Paola, Edoardo Dorella, Paolo Duriavig, Ulrike Egger, Isabella Faraci, Adalberto Farina, Davide Favero, Fabrizio Ferrari, Antonio Fiorenza, Lidia Forli, Giuseppe Foti, Davide Frigelli, Roberto Frigerio, Antonio Furioso, Andrea Gaggetta, Stefano Galli, Elisabetta Gallina, Adriano Giacomazzi, Enrico Gobbi, Simona Gola, Daniele Grieco, Alessandro Gualtieri, Davi- de Guarini, Giuseppe Pietro Ianni, Sara Imperatori, Alessandro Ingrosso, Giuseppe Landolfi, Miriam Lanzillo, Angela Lazzaro, Maria Viviana Leoni, Fortunato Lo Papa, Diego Lorenzi, Luca Maestripieri, Ernesto Magnifico, Patrizia Manca, Bertilla Manente, Gilberto Marino Mangone, Alessandro Marcellino, Sergio Marcelli, Paolo Marchetti, Maurizio Marcolin, Marina Marino, Antonio Mastroberti, Dieter Mayr, Gianfranco Mazza, Germano
Medici, Maria Giovanna Mela, Daniele Meniconi, Elisa Miani, Franco Mi- chelini, Cristiano Montagnini, Biagio Montefusco, Aniello Montuolo, Mi- chele Muggianu, Bice Musocchi, Michele Musumeci, Marco Nani, Valerio Natili, Nicola Nesticò, Marco Paialunga, Domenico Panariello, Anna Lin- da Passaquindici, Narcisa Pellegrini, Lucia Fiorenza Perfetti, Silvia Pergola, Sarah Peruffo, Simone Pesce, Fabio Petraglia, Giorgio Petroselli, Luigino Pezzuolo, Giorgio Piacentini, Leonardo Piacquadio, Leonardo Piccinno, Cinzia Pietrosanto, Pietro Pizzingrilli, Alberto Pluda, Rita Lucia Ponzo, Monica Porcedda, Elmar Pruenster, Gualtiero Quetti, Nicola Ramogida, Vincenzo Riglietta, Antonella Rizzo, Maurizia Rizzo, Tullio Ruffoni, Car- lo Russo, Andrea Sabaini, Eugenio Sabelli, Maurizio Saia, Vittorio Sal- sedo, Daniele Salvador, Mariano Santarsiere, Giorgio Sanzone, Nausica Sbarra, Massimiliano Scialanca, Gianfranco Scissa, Rolando Sirni, Marco Sismondini, Selena Soleggiati, Marco Squartini, Carmela Tarantini, Giu- seppe Tognacca, Luca Trinchitella, Michele Vaghini, Maria Teresa Vavassori, Marco Vecchiattini, Eugenio Enzo Vento, Marco Verde, Giuseppe Viviano; con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Annamaria Furlan;
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo UILTuCS-UIL, rappresentata del Segretario Generale Bru- netto Boco, dal Presidente Raffaele Vanni, dai Segretari Nazionali: Paolo Andreani, Emilio Fargnoli, Gabriele Fiorino, Marco Marroni, Ivana Vero- nese; dal Tesoriere Parmenio Stroppa; da Paolo Proietti ed Antonio Vargiu del Dipartimento Sindacale; dai Membri del Comitato Direttivo Nazio- nale: Andrisano Antonio, Ardau Cristiano, Ariodante Sergio, Aveni Banco Massimo, Baio Pietro, Baldini Giuliana, Ballato Giuseppe, Bardi Enzo, Bar- tolomei Pietro, Bassi Riccardo, Belletti Pina, Bernalda Fernando, Bernardi- ni Vanda, Bolognini Marco, Bombara Salvatore, Bonamici Enza, Bonfanti Fabrizio, Borgo Piercarlo, Luigino Boscaro, Bove Salvatore, Buono Enrica, Cacciaguerra Massimo, Callegari Marco, Callegaro Gianni, Campitello Elvira, Cannone Elena, Cartisano Gianfranco, Casa Giovambattista, Ca- sadei Maurizio, Casillo Ciro, Cernè Miriam, Cesare Maria, Chisin Grazia, Ciccarelli Roberto, Coco Gaetano, Conficconi Marco, Crispo Francesco, D’Ambrosio Cristina, D’Angelo Mario, D’Angelo Roberto, De Punzio Raf- faele, Del Zotto Sergio, Della Luna Rocco, Dell’Anna Marco, Dell’Anno Patrizia, Dello Russo Maria, Dello Stritto Francesco, Diecidue Sergio, Di Federico Bruno Giovanni, Di Martino Francesco, Di Sarno Maria, Djossou
Max Kossi, Dota Elio, Fallara Roberto, Famà Giovanna, Feliciangeli Pietro, Fioretti Piero, Flauto Marianna, Floridia Anna, Foggetti Renato, Franzoni Stefano, Frustaglia Armando, Fugnanesi Fabio, Fulciniti Caterina, Gazzo Giovanni, Giammella Cataldo, Giardina M. Rita, Giorgini Daniela, Giunta Stefania, Gregorio Marcello, Grilli Antonella, Guarnaccia Carlo, Guarraci- no Pasquale, Guidi Giancarlo, Gulizia Angelo, Gullone Luciano, Gullotti Eliseo, Ierulli Cesare, Iozzia Bartolo, Lai Andrea, La Torre Pietro, Largher Walter, Lavolta Cosimo, Leo Antonietta, Lombardo Ernesto, Luchet- ti M.Ermelinda, Lugaresi Claudia, Maestrelli Roberto, Magnanelli Paolo, Manai Giampiero, Manzini Fulvia, Marchetti Massimo, Massari Carmelo, Miccoli Mario, Milandri Maurizio, Montemurro Emanuele, Moretta Milva, Napoletano Antonio, Natale Enrico, Ngo Tonye Felicité, Nicotra Nunzio, Nomade Raffaella, Notorio Sergio, Orsan Mauro, Ortelli Francesco, Pace Michele, Patruno Savino, Pecoraro Gerlando, Pellegrini Aurelio, Pennati Roberto, Pezzetta Giannantonio, Pilo Bruno, Polito Franco, Raschellà Do- menico, Regazzoni Maurizio, Ricciarelli Giancarlo, Rizzo Adalisa, Rodilos- so Giovanni, Sagliocco Giuseppe, Saja Ida, Salvetti Matteo, Sama Carlo, Santoro Gaspare, Scardaone Luigi, Selvaggio Anna Maria, Serri Riccardo, Servadio Remigio, Servidei Fabio, Settimo Maura, Sgrò Giovanni, Silve- stro Giuseppe, Sorce Salvatore, Sorgia Elisabetta, Statti Raffaele, Strazzul- lo Gennaro, Tamburrelli Michele, Tollari Lorenzo, Turchetti Giancarlo, Va- lenti Roberta, Verrino Antonio, Vurruso Arcangelo, Zarfati Angelo, Zattoni Giorgio, Zaurito Luciano, Zimmari Giuseppe e Zorn Matteo.
le suddette parti, visti
il CCNL per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa stipu- lato in data 25 luglio 2008;
il relativo accordo di rinnovo siglato in data 22 dicembre 2011
hanno convenuto la stipula definitiva del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, costituito da:
- Premessa e sfera di applicazione del CCNL;
- n. IV Parti, n. XXIX Titoli e n. 226 articoli.
- n. 14 allegati
Sono altresì inseriti in appendice n. 4 documenti, ritenuti tra i più signifi- cativi e di specifico interesse del settore.
Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti di tutte le parti stipulanti
AVVERTENZE
1. Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alla esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale.
2. I titoli, pertanto, non sono esaustivi nell’indicazione dei conte- nuti dei singoli articoli e, quindi, in quanto tali non costituiscono elemento di interpretazione della norma.
3. Le parole ed i numeri evidenziati in corsivo indicano le innova- zioni apportate dall’accordo di rinnovo del 22 dicembre 2011.
4. Sotto il Titolo XIII nella Sezione prima (artt. da 62 a 87) è stato integralmente riportato il testo dell’“Accordo Nazionale di rior- dino della disciplina del contratto di apprendistato” sottoscritto dalle stesse parti collettive in data 13 giugno 2012 ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011 (vedi allegato 14). La relativa disciplina, da intendersi come parte integrante del presente CCNL, è pertanto applicabile ai contratti di apprendistato stipulati a far data dalla sottoscrizione del suddetto accordo, mentre quelli in corso alla stessa data resteranno assoggettati alle discipline di legge e con- trattuali collettive previgenti.
5. Sebbene l’istituto del contratto di inserimento sia stato soppres- so dalla legge n. 92/2012, la previgente disciplina collettiva con- tenuta negli artt. dall’88 al 97 è stata tuttavia mantenuta nel testo rinnovato del CCNL in quanto ancora applicabile ai contratti di inserimento in corso all’entrata in vigore della suddetta legge.
PREMESSA AL CCNL
A fronte dell’accentuata dinamica della concorrenza fra imprese, che ca- ratterizza l’andamento del mercato anche nel settore di applicazione del presente CCNL, dello stadio avanzato del processo di integrazione euro- pea, della dimensione assunta dal fenomeno della globalizzazione delle attività produttive e degli scambi commerciali, le parti firmatarie auspica- no di poter raggiungere il duplice obiettivo di salvaguardare la competitività delle imprese e di riconoscere ai lavoratori benefici economici effettivi.
Le parti firmatarie del presente CCNL, consapevoli dell’incidenza delle politiche fiscali, intese in senso lato, sia sulle condizioni di competitività delle imprese, sia sull’andamento reale del reddito dei lavoratori, auspi- cano altresì interventi legislativi di riforma in grado di contenere la dina- mica del costo del lavoro. Con la stipulazione del presente CCNL le parti firmatarie hanno inteso contemperare esigenze produttive delle imprese e bisogni di tutela dei lavoratori, sia attraverso strumenti ed istituti già esistenti, sia definendo nuovi contenuti negoziali. In questo spirito esse sottolineano la necessità che, in sede applicativa, vengano in particolare valorizzati alcuni elementi che hanno contribuito in maniera significativa alla definizione degli equilibri negoziali:
- la concertazione a tutti i livelli della struttura contrattuale, come strumento di amministrazione delle regole concordate e di pre- venzione dei conflitti;
- la bilateralità, con particolare riguardo alle funzioni che saranno svolte dall’Ente Bilaterale Nazionale della distribuzione coope- rativa;
- il “welfare complementare”, sia in riferimento al Fondo di assi- stenza sanitaria integrativa, che a quello di previdenza complemen- tare per i lavoratori della distribuzione cooperativa;
- le regole in materia di tutela della libertà e dignità dei lavoratori e delle lavoratrici.
In aderenza alle indicazioni dell’Unione europea, con particolare riferi- mento a quelle tracciate nell’ambito della cosiddetta strategia europea per l’occupazione, le parti firmatarie del presente CCNL, infine, concordano sul valore della formazione, di base e continua, come strumento in grado di contribuire agli obiettivi dell’occupabilità e dell’adattabilità dei lavo- ratori, assicurando il perseguimento di più elevati livelli di occupazione stabile.
VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale dipen- dente dalle cooperative di consumatori, dai consorzi da queste costitui- ti, nonché dipendenti di società costituite o comunque controllate dalle predette cooperative o consorzi, che appartengano al settore della distri- buzione, del terziario e dei servizi. Esso si applica altresì al personale dei laboratori annessi e al personale dei reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua.
Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve es- sere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, che ha efficacia in tutto il territorio nazionale, è complessivamente migliorativo rispetto al precedente CCNL, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, provinciali, aziendali, accordi spe- ciali, usi e consuetudini riferentisi ai medesimi settori e categorie indicati nel precedente comma. Sono fatte salve, per tutti i lavoratori, le relative condizioni di miglior favore comunque acquisite.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Chiarimento a verbale
Ai fini dell’applicazione del presente contratto i consorzi vengono consi- derati, a tutti gli effetti, aziende autonome, in quanto autogestiti, a termine dei singoli Statuti, dalle cooperative delle rispettive zone.
Nota a verbale
In relazione all’applicazione del presente CCNL alle società controllate nei casi in cui si verificasse la necessità di un cambiamento di applicazione di contratto le parti si incontreranno preventivamente per esaminare le necessarie armonizzazioni.
Relazioni sindacali
TITOLO I
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
1. Le parti, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni che consentano una più marcata presenza della cooperazione nel paese e una sempre maggiore efficienza e competitività delle Coo- perative nel settore distributivo anche quale premessa indispensabile per sviluppare l’occupazione, riconoscono l’importanza di favorire, a tal fine, lo sviluppo di un sistema di corrette relazioni sindacali e la ricerca di com- portamenti coerenti, anche negoziali, da parte dei propri rappresentati per affermare un processo di più larga partecipazione, nel quadro di una co- mune concezione di valori di democrazia economica e d’impresa, anche attraverso l’esercizio dei diritti sindacali e un migliore utilizzo degli stru- menti di cui al presente CCNL.
2. Le parti stipulanti il presente CCNL concordano di organizzare un si- stema di relazioni sindacali come sotto specificato:
- informazione ai livelli: nazionale, regionale e aziendale, con le modalità stabilite dall’art. 2 (diritti di informazione);
- partecipazione e confronto per le materie e con le modalità indi- cate negli artt. 3 e 5.
- contrattazione collettiva al livello nazionale ed al secondo livello di contrattazione con le modalità e i contenuti stabiliti nell’art. 10.
Definizioni:
a) informazione: si intende la trasmissione programmata e di norma preventiva di informazioni di interesse comune nel rispetto degli ob- blighi di riservatezza derivanti dalle norme di legge e del CCNL.
b) confronto: si intende lo scambio di informazioni, opinioni e valuta- zioni finalizzate al raggiungimento di una intesa e svolto, nella pari dignità delle parti, preventivamente all’assunzione di decisioni, ferma restando la successiva piena responsabilità ed autonomia di scelta delle parti. Le parti stesse in sede aziendale devono, preventivamente al confronto, definirne la durata in relazione e alla specificità dei temi da trattare.
c) contrattazione: si intende l’obbligo ad aprire una trattativa finaliz- zata al raggiungimento di un accordo secondo quanto previsto dalla legge e/o dal CCNL. L’esito della trattativa, non soggetta a procedure o limiti temporali, è tuttavia rimesso all’autonomia contrattuale delle parti.
3. Strumenti per un’efficace gestione delle relazioni sindacali vengono de- finiti:
- Osservatorio Nazionale (art. 11);
- Commissione Paritetica Nazionale (art. 12);
- Ente Bilaterale Nazionale (art. 13)
Nota
In attesa della costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale le parti convengono di confermare la funzionalità del Comitato Misto paritetico Nazionale e delle sue articolazioni distrettuali.
4. In questo contesto e a tutti i livelli, assume valore politico un’etica di rapporti che salvaguardi il pluralismo sindacale che si è realizzato nella esperienza italiana quale patrimonio positivo delle Organizzazioni Sinda- cali e cooperative firmatarie del presente contratto.
5. Le parti sono impegnate a perseguire comportamenti, politiche con- trattuali e politiche salariali coerenti con gli obiettivi di politica dei redditi, di salvaguardia e sviluppo dell’occupazione e di incremento della produttività.
6. Le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo delle proprie attività che nelle compatibilità di mercato siano tali da poter contenere i prezzi entro i livelli necessari alla politica dei redditi.
7. Le parti si danno atto che le innovazioni in materia di relazioni sinda- cali, struttura contrattuale e diritti individuali, esprimono l’intendimento di perseguire gli obiettivi comuni di democrazia economica e di partecipa- zione ai processi di sviluppo della cooperazione e dell’occupazione.
9. Al fine di risolvere eventuali controversie sul sistema delle relazioni in- dicate nel presente articolo su richiesta anche di una delle parti e nel ri- spetto di quanto previsto si ricorrerà ad un confronto tra le organizzazioni firmatarie il presente contratto a livello territoriale prima e a livello nazio- nale poi, da esaurirsi entro 20 giorni dalla data di richiesta. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprenderanno libertà di azione.
10. Al fine di risolvere eventuali controversie di interpretazione e di appli- cazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali, con esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto, verrà attivata la Commissione Pari- tetica Nazionale di cui all’art. 12 del presente CCNL.
11. Le parti si incontreranno periodicamente, di norma ogni 6 mesi o an- ticipatamente su richiesta, al fine di valutare le relazioni intercorrenti tra la normativa contrattuale e la legislazione emanata in materia di rapporto di lavoro.
DIRITTI DI INFORMAZIONE
1. Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali delle imprese cooperative e le rispettive distinte responsabilità delle Associazioni Cooperative e delle Organizzazioni Sin- dacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.
2. Al fine di consentire alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del pre- sente CCNL una adeguata conoscenza delle problematiche relative ai ri- levanti fenomeni collegati ai processi di sviluppo e ristrutturazione ed alle relative innovazioni tecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi sul lavoro e sui livelli occupazionali e professionali, saranno fornite le informazioni stabilite ai diversi livelli di competenza come sotto specificato (nazionale, regionale, aziendale) allo scopo di consentire anche l’attivazione di una fase di confronto sui progetti di cui all’art. 3 (partecipazione).
A) LIVELLO NAZIONALE
1. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, saranno fornite, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, articolate per ti- pologia strutturale, riferite alle prospettive del settore, all’evoluzione com- plessiva del sistema di imprese cooperative associate, agli orientamenti inerenti le modificazioni tecnico-organizzative ed ai prevedibili riflessi sugli andamenti occupazionali e sulla struttura dell’occupazione, suddi- visa per livelli e per tipologia dei contratti di assunzione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile.
2. In questo ambito e nei suoi termini più generali, l’informazione riguar- derà inoltre la costituzione di nuove società, i mutamenti degli asset- ti societari, le affiliazioni, le concentrazioni, le fusioni, le acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie; essa avverrà nel rispetto dei tempi di decisione delle imprese e sarà preventiva (nei termini di cui al successivo art. 5, punto 3 – Procedure –). Tale informazione si riferirà anche alle artico- lazioni regionali e/o interregionali interessate.
3. Saranno altresì fornite informazioni globali in materia di politiche com- merciali, con riferimento ai rapporti con la produzione, alla struttura dei consumi e al ruolo della cooperazione
4. Saranno fornite informazioni da ciascuna associazione cooperativa sui piani di attività di responsabilità sociale previsti, valutando quali attività potranno essere intraprese con iniziative congiunte o sinergiche. A tali incontri parteciperanno le OO.SS. competenti per livello.
5. Nel corso degli incontri saranno fornite informazioni anche sui problemi inerenti la riforma del settore distributivo e sulle iniziative reciproche ver- so i pubblici poteri per porre in atto politiche coerenti per il rinnovamento del settore distributivo, nel quadro di una riorganizzazione settoriale e territoriale che consenta alla cooperazione di consumatori di svilupparsi nel territorio nazionale attraverso una qualificata presenza strutturale e commerciale.
6. Le Associazioni Cooperative nazionali, a fronte di propri progetti stra- tegici di rilevanza nazionale e/o territoriale, forniranno, nel corso di appo-
siti incontri, alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL informazioni relative alle caratteristiche dei progetti, ai piani di in- vestimento ed ai tempi di realizzazione.
7. Negli stessi incontri saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione,le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell’orario di aper- tura dei negozi, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.
B) LIVELLO REGIONALE/ DISTRETTUALE
1. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, dalle Associazioni delle Cooperative saranno fornite alle strutture regionali interessate delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite ai processi di sviluppo e di ristrutturazione delle cooperative associate, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti o processi di mobilità dei lavoratori, nonché informazioni sugli andamenti occupazionali e sul- la struttura dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile, e sui processi di esternalizzazione.
Saranno altresì fornite informazioni globali sulle politiche commerciali, sulla struttura e sull’andamento complessivo dei prezzi dei prodotti di più largo consumo e sui rapporti con la produzione.
Saranno fornite informazioni sui piani di attività di responsabilità sociale che si svilupperanno nel territorio. A tali incontri parteciperanno le OO.SS. competenti per livello.
Le informazioni di cui sopra, se riferite alle imprese cooperative fino a 50 dipendenti, ove anche finalizzate alla contrattazione di secondo livel- lo, saranno necessariamente più articolate e suddivise, con particolare ri- ferimento ai nuovi insediamenti ed alla loro localizzazione, nonché alle implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità.
2. Il suddetto incontro verterà anche sulla opportunità di raccordare la
presenza e lo sviluppo della cooperazione distributiva con i programmi degli enti pubblici territoriali e con le necessità complessive del settore distributivo nel territorio, in una prospettiva riformatrice, mettendo in atto iniziative reciproche volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo.
3. In occasione di prevedibili provvedimenti legislativi e/o amministrativi relativi agli orari degli esercizi commerciali le Organizzazioni cooperative e quelle sindacali competenti per livello, concorderanno incontri specifici prima dell’adozione dei provvedimenti da parte dell’autorità competente.
4. Le parti si danno atto che qualora il diritto di informazione, per la qua- lità e la dimensione delle materie, interessi più Regioni, il confronto av- verrà fra Associazioni Distrettuali e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Regionali interessate e/o le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente CCNL.
5. Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei negozi.
6. Per le provincie di Trento e Bolzano il livello regionale è sostituito dal livello provinciale.
C) LIVELLO AZIENDALE
1. Nelle imprese con oltre 50 dipendenti saranno fornite alle strutture delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto e alle R.S.U./R.S.A. di cui all’art. 17 comma 1 rispettivamente lettera c e lettera b, nel corso di un apposito incontro da tenersi di norma entro il primo quadrimestre dell’anno e comunque su richiesta di una delle parti, in- formazioni riguardanti le prospettive dell’impresa, del consorzio, o delle società da essi costituite o controllate, i programmi di sviluppo e innova- zioni tecnologiche e le conseguenti riorganizzazioni aziendali, con par- ticolare riferimento:
I. ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione;
II. agli accordi intervenuti in materia di costituzione di nuove so- cietà e/o mutamenti di assetti societari, concentrazioni, fusioni, acquisizione di rilevanti partecipazioni societarie;
III. alle prevedibili implicazioni in materia di organizzazione del la- voro, di occupazione e di mobilità;
IV. ai programmi di formazione professionale nelle imprese con oltre 200 dipendenti, secondo le previsioni di cui al comma 5 dell’art. 33;
V. al rapporto biennale sulla situazione del personale per le imprese con oltre 100 dipendenti, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
VI. ai fenomeni di terziarizzazione, affiliazione, utilizzo lavori atipici (tali informazioni saranno fornite, in termini preventivi, anche a livello di singola unità produttiva);
VII. agli inserimenti relativi alle categorie protette;
VIII. al calendario delle aperture domenicali e festive (tali informazio- ni saranno fornite anche a livello di singola unità produttiva).
2. Durante l’incontro saranno fornite, inoltre, informazioni sulla struttura e sull’organizzazione aziendale, sulla dinamica e sulla struttura dell’oc- cupazione, anche in ordine alla tipologia di impiego utilizzata (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato), suddivisa per livelli, e sui programmi formativi; saranno altresì forniti dati derivanti dal bilancio consuntivo e dalle attività dell’impresa, nonché dati riferiti al bilancio pre- ventivo.
3. Saranno fornite altresì informazioni sugli aspetti generali delle politiche commerciali e su quelle che saranno adottate dalla cooperativa a favore e a tutela dei consumatori.
4. Saranno infine fornite informazioni sul piano delle attività di responsa- bilità sociale definito dall’impresa nel rapporto con la propria base sociale. A tale incontro parteciperanno le OO.SS. competenti per livello.
5. Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività ai fini dell’utilità del confronto anche in relazione alla possibile attivazione di quanto previsto al successivo art. 5.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che le informazioni fornite ai livelli A), B), C), ad esclu- sione di quelle aventi carattere strategico comunicate alle Segreterie delle OO.SS. firmatarie, laddove siano state espresse in forma scritta saranno trasmesse anche all’Osservatorio Nazionale per contribuire ad alimentare la banca dati dello stesso.
PARTECIPAZIONE
Lo sviluppo della partecipazione è considerato da entrambe le parti di valore strategico e ritenuto indispensabile per far sì che le persone siano stimolate a re- alizzare appieno le proprie capacità, ad affrontare nuovi problemi, a conseguire quella crescita che deriva dal lavoro a contatto con gli altri.
Informazione, coinvolgimento e partecipazione, in un quadro di politiche condi- vise finalizzate allo sviluppo competitivo dell’impresa cooperativa ed alla stabi- lità ed alla permanente crescita professionale dell’occupazione costituiscono gli elementi essenziali delle relazioni sindacali in cui le parti si impegnano e che intendono affermare nelle cooperative di consumatori, individuando opportuni percorsi di realizzazione.
Le parti ritengono che tematiche quali l’efficienza dell’organizzazione del lavoro, il coinvolgimento delle persone nella definizione e nel conseguimento degli obiet- tivi economici e produttivi delle singole strutture organizzative nelle quali opera- no, così come la “motivazione al lavoro” nell’impresa cooperativa, da far crescere anche nell’attività quotidiana in termini di impegno e responsabilità persona- le, debbano far parte del confronto sulla partecipazione che occorre sviluppare. Competitività dell’impresa cooperativa, pari opportunità e buona occupazione sono obbiettivi condivisi e praticabili nelle singole strutture organizzative e rap- presentano fattori da promuovere per dare valore al lavoro.
Lo sviluppo della partecipazione è considerato dalle parti fattore strategico e indispensabile alla crescita professionale ed alla corresponsabilizzazione neces- saria per promuovere appieno le capacità delle singole persone ed affrontare al meglio i processi di cambiamento.
Occorre pertanto individuare ambiti concreti nei quali proseguire le sperimenta- zioni in corso ed intraprendere l’avvio di nuovi processi.
Questi gli elementi essenziali, costitutivi del processo partecipativo:
a. Lo sviluppo del Confronto è elemento essenziale delle relazioni tra le parti a tutti i livelli, va diffuso e promosso in quanto atteggiamento unificante, fondato sulla collaborazione e sul dialogo; è svolto anche al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di conflitto ed è finalizzato al miglioramento sostenibile delle condizioni in essere, sia per le imprese che per i lavoratori. Esso si basa sull’informazione permanente e la co- noscenza dei fenomeni organizzativi ed economici del sistema impresa e dell’evoluzione del contesto sociale ed economico di riferimento.
b. Centro delle sperimentazioni partecipative sono le imprese coopera- tive e le singole unità produttive e dalle esperienze concrete attivate potranno essere individuati i tratti e le linee di sviluppo unificanti del processo della partecipazione nella distribuzione cooperativa. Tali modelli partecipativi sperimentali potranno prevedere specifiche re- golamentazioni condivise (livelli di interlocuzione, materie, tempi e procedure) per facilitare l’esercizio della informazione e del confronto nella pari dignità, fermo restando per ciascuna parte la libertà di as- sumere le proprie scelte e responsabilità. In ragione del valore di tale sperimentazione le parti condividono la necessità di coinvolgere nella gestione dei processi partecipativi i rispettivi livelli di rappresentanza senza esclusione alcuna e nella piena singola autonomia decisionale.
c. Un livello nazionale permanente di confronto sulle informazioni e di promozione della partecipazione ha sede nell’Ente Bilaterale Naziona- le; esso opera secondo le modalità e con le finalità di cui all’art. 14.
d. Progetti di partecipazione e azioni positive per la parità tra uomini e donne.
Nel corso della vigenza del CCNL le parti daranno vita, promosso dall’Ente Bilaterale Nazionale, ad un Convegno per la valutazione comune del bilancio provvisorio conseguito dal processo partecipativo, l’individuazione degli ulterio- ri sviluppi, la segnalazione argomentata delle sperimentazioni partecipative più significative, il rilancio della azione comune sul tema.
Ciascuna cooperativa, previo confronto con le RSA/RSU proporrà l’elaborazione,
Detto programma potrà essere oggetto di condivisione tra la direzione della Co- operativa e le stesse OO.SS. e le R.S.A./R.S.U.
In seno a ciascuna Cooperativa le parti potranno istituire organismi paritetici dotati di competenze di coordinamento, verifica e controllo su specifici progetti attinenti alla responsabilità sociale delle imprese cooperative.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente CCNL non contiene né direttamente né indirettamente formulazioni tali da consentire azioni discrimi- nanti e che le iniziative in esso richiamate costituiscono una delle punte più avanzate nel panorama contrattuale.
RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL’IMPRESA COOPERATIVA
Secondo gli indirizzi contenuti nel Libro verde della Comunità europea sulla Responsabilità sociale di impresa, le imprese adottano in maniera volonta- ria comportamenti socialmente responsabili e piani di attività conseguenti.
Le imprese cooperative adottano comportamenti socialmente responsabi- li, poiché questo fa parte del modo di fare impresa che è caratteristico per una cooperativa.
La responsabilità sociale si determina nel confronto con i soggetti ester- ni e con coloro sui quali ricadono le conseguenze delle decisioni assunte dall’impresa e si pone l’obiettivo fondamentale di far crescere la collet- tività interna e di garantire un proficuo inserimento nel territorio dove l’impresa opera.
Le parti convengono di affidare all’Ente Bilaterale Nazionale il compito di verificare, in via preventiva ed in fase di attuazione, significative attività di responsabilità sociale.
CONFRONTO
CONFRONTO SUI PROGETTI
1. Con riferimento alle informazioni di maggiore interesse, di cui all’art. 2, inerenti i più significativi piani di sviluppo e ristrutturazione, le conse- guenti innovazioni tecnico organizzative nei comparti commerciali e i loro riflessi sulla organizzazione del lavoro, sui livelli occupazionali e profes- sionali, le Organizzazioni Sindacali competenti per livello potranno avan- zare formale richiesta per l’apertura di una fase di confronto.
2. Le parti si impegnano all’obbligo della riservatezza rispetto alle infor- mazioni acquisite. Nel caso di violazione dell’obbligo le parti si incontre- ranno per valutare le conseguenze e decidere le opportune iniziative.
3. Rimane inteso che le informazioni relative a tale confronto saranno riferite alla fase successiva l’iter formativo del progetto iniziale proprio delle cooperative, e preventive rispetto alla definizione del progetto fi- nale e del relativo piano di fattibilità, in modo da consentire alle Orga- nizzazioni Sindacali e alle R.S.U./R.S.A. una effettiva partecipazione ai medesimi.
4. In particolare, a seguito della decisione assunta dall’impresa per nuovi investimenti, si concorderanno incontri specifici per dare vita ad un con- fronto sui progetti della organizzazione del lavoro funzionale all’investi- mento, della distribuzione degli orari e della composizione degli organici e delle professionalità.
5. Le parti convengono altresì sull’utilità di pervenire ad intese aziendali che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori stessi ad elementi di organizzazione del lavoro.
PROCEDURE
1. Relativamente al precedente punto 1, si conviene che la richiesta di con- fronto dovrà essere inoltrata per iscritto all’azienda e alla Associazione
Cooperativa competente per territorio entro 6 giorni dal momento in cui le informazioni sono state fornite.
2. L’azienda interessata e l’Associazione cooperativa competente per li- vello, ricevuta la richiesta di cui al comma precedente, attiveranno il con- fronto con le Organizzazioni Sindacali competenti per livello realizzando concretamente la partecipazione del sindacato sulle problematiche in esa- me, anche per favorire le occasioni di sviluppo occupazionale e di crescita professionale, di miglioramento delle condizioni complessive di lavoro, nonché per superare i punti di debolezza aziendali, anche attraverso ade- guate forme di flessibilità organizzativa e di mobilità, di cui all’art. 36, ba- sata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
3. La suddetta fase di confronto dovrà essere avviata entro 10 giorni dalla richiesta da una delle parti ed esaurita entro 10 giorni dalla data della riunione in cui il confronto stesso è stato avviato, salvo le proroghe che le parti concorderanno. In ogni caso, fino all’esaurimento della procedura di cui sopra, le Organizzazioni Sindacali non daranno luogo a manife- stazioni di conflittualità inerenti agli argomenti in oggetto, né le imprese daranno attuazione ai loro piani e progetti.
4. Nell’ambito della procedura suddetta le parti possono istituire per i li- velli di competenza, a partire da quello aziendale, Comitati Consultivi Pa- ritetici formati per il livello nazionale e/o regionale da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni Cooperative competenti per livello e, per il livello Aziendale, dalle aziende interessate, dalle R.S.U./
R.S.A. e dalle OO.SS. competenti per livello, con il compito di esprimere la valutazione attraverso un parere formale, obbligatorio, ma non vincolan- te nonché indicazioni di eventuali opzioni o programmi alternativi. Detti Comitati potranno redigere un apposito verbale sottoscritto dai compo- nenti da trasmettere alle rispettive Organizzazioni.
5. I Comitati paritetici suddetti, costituiti dai rappresentanti di cui sopra, saranno composti da 6 membri nominati in rappresentanza delle Orga- nizzazioni Sindacali e/o R.S.U./ R.S.A. e da 6 membri nominati dalla Asso- ciazione Cooperativa competente per livello o dalla azienda interessata.
Al fine di favorirne il successo le parti, a fronte di nuovi insediamenti ed a ampliamenti di rilevante importanza di insediamenti già esistenti avvie- ranno confronti preventivi tesi a definire accordi di avvio, anche in riferi- mento a quanto previsto all’art. 7 sulle materie relative all’organizzazione del lavoro e all’utilizzo degli impianti, alla occupazione quali-quantitativa ed all’articolazione dell’orario, alle flessibilità organizzative. Il confronto dovrà essere avviato in tempo utile per esaurirsi di norma un mese prima del nuovo insediamento.
LIVELLO DI CONFRONTO REGIONALE
1. Le parti si danno atto della validità di attivare a livello regionale mo- menti di confronto per giungere a positive intese operative in merito a:
I. attivazione dei Comitati Consultivi Paritetici per l’esercizio del diritto all’informazione di cui all’art. 5 – Procedure – comma 4;
II. confronti sulle norme vigenti o emanande in tema di orari com- merciali dagli enti pubblici competenti per verificarne i riflessi eventuali con gli orari di punti di vendita. A fronte di tali verifiche le parti potranno assumere orientamenti comuni con cui con- frontarsi con gli enti pubblici predetti;
III. verifiche generali sull’applicazione del contratto di lavoro nelle cooperative di piccole dimensioni qualora richiesto dalle Orga- nizzazioni Sindacali stipulanti.
DEROGHE TEMPORANEE AGLI ISTITUTI DEL CCNL
Al fine di favorire la capacità delle imprese di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi, derivanti da situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, a livello aziendale con le R.S.A. e R.S.U., congiuntamente con le OO.SS. possono essere definite intese aventi per oggetto modifiche temporanee degli istituti del Ccnl che disciplinano la prestazione lavorativa, l’orario e l’organizzazione del lavoro.
Sono esclusi dalla suddetta negoziazione i diritti individuali stabiliti da norme di legge.
In caso di mancato accordo tra le parti, al fine di procedere ad una ricomposi- zione del dissenso, sia che si sia verificato tra le parti oppure che pervenga da una sola organizzazione, si procederà entro 30 giorni dall’avvenuta richiesta ad una ulteriore fase di confronto in sede di commissione nazionale appositamente costituita, con l’obiettivo di ricercare una intesa condivisa.
Le modalità di validazione delle intese saranno oggetto di un accordo tra le Fe- derazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
LIVELLI DELLA CONTRATTAZIONE
Le parti convengono che la contrattazione viene effettuata esclusivamente su due livelli: nazionale per il primo livello e aziendale per il secondo.
Per le provincie di Trento e Bolzano per quanto attiene la contrattazione di secon- do livello, in sostituzione della contrattazione integrativa aziendale potrà essere effettuata la contrattazione integrativa provinciale.
PROCEDURE DEL NEGOZIATO CONTRATTUALE
Le parti per i rispettivi livelli di competenza si atterranno alle procedure di seguito indicate, ritenute funzionali alla tempestiva conclusione delle vertenze e all’intento di prevenire il conflitto ed evitare carenze contrat- tuali.
A) RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE
1. Il contratto nazionale ha durata triennale.
2. Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a presentare la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
3. Le Associazioni Cooperative si impegnano ad iniziare le trattative entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della piattaforma. In occa-
sione del primo incontro oltre alla illustrazione dei contenuti della piatta- forma tra le delegazioni trattanti si definirà il percorso del negoziato.
4. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assu- meranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
5. Alla tempestiva presentazione della piattaforma sindacale nei tempi previsti dal comma 2 è collegata la previsione di un meccanismo che, dalla data di sca- denza del contratto precedente, riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo.
B) RINNOVO DEI CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO
1. Gli accordi aziendali sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’au- tonomia dei cicli negoziali, e con l’intento di non produrre la loro sovrappo- nibilità. Le parti hanno la facoltà di concordare modalità e tempi di sospensione delle trattative del contratto integrativo aziendale, in concomitanza del rinnovo del CCNL.
Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione territoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trat- tative due mesi primi della scadenza
2. Entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste sin- dacali, nel rispetto delle norme e delle procedure contrattuali, le aziende si impegnano ad iniziare le trattative stabilendo il percorso del negoziato.
3. Nei due mesi antecedenti la scadenza del contratto e fino a due mesi successivi la scadenza dello stesso saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predet- ta piattaforma.
4. In caso di ritardo della presentazione della piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi, di cui al precedente comma, si applica dalla data di effettiva presen- tazione della piattaforma.
FUNZIONI E MATERIE – SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
1. La contrattazione di secondo livello si svolge in azienda una sola volta nel periodo di vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si esercita per le materie delegate dal presente CCNL e dalla legge e riguarda ma- terie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dal CCNL medesimo.
I contratti di secondo livello hanno durata triennale.
2. Il secondo livello di contrattazione è di competenza della R.S.U./R.S.A. unitamente alle Organizzazioni Sindacali firmatarie competenti per livello.
3. Le erogazioni retributive del livello di contrattazione aziendale sono stretta- mente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, con- cordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, efficienza, efficacia o altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono nonché al contributo dei lavoratori e al risultato economico dell’impresa, al fine di incentivare concretamente la partecipazione attiva dei lavoratori stessi. Per- tanto tali erogazioni hanno natura variabile, non automatica né predetermina- bile e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il TFR.
4. Considerati i vantaggi che in ragione della funzione specifica ed innova- tiva degli istituti della contrattazione aziendale possono derivare all’intero sistema produttivo, attraverso il miglioramento dell’efficienza aziendale e dei risultati di gestione dell’impresa, queste erogazioni devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei trattamenti contributivi e fiscali agevolati previsti da vigenti leggi in materia.
5. La contrattazione aziendale potrà concordare norme riguardanti:
I. erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa medesima; per i consorzi tali erogazioni potranno essere collegate ai risultati delle cooperative as-
sociate. Tali erogazioni devono rispondere alle caratteristiche di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo;
II. articolazione dell’orario di lavoro e per l’utilizzo della flessibilità dell’orario mediante turni unici continuati, fasce orarie differen- ziate, orari spezzati anche combinati tra loro e forme di flessibi- lità dell’orario di lavoro di cui al comma 2 dell’art. 118 e all’art. 119;
III. problematiche connesse all’organizzazione del lavoro e agli organici;
IV. mobilità per motivi di ristrutturazione, concentrazione e svilup- po aziendale, anche verso società controllate;
V. inquadramento delle mansioni non esemplificate nei profili;
VI. problemi connessi al mercato del lavoro, riferiti all’utilizzazione delle diverse tipologie di contratto: contratti part-time, tempo determinato, apprendistato, somministrazione.
VII. tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VIII. pari opportunità uomo-donna secondo quanto previsto dalle norme di legge;
IX. determinazione dei periodi feriali ai sensi dell’art. 134;
X. modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;
XI. quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge 20 maggio 1970 n. 300“Statuto dei lavoratori”, e da altre norme di legge;
XII. l’assistenza sanitaria integrativa;
XIII. le deroghe temporanee agli istituti del CCNL, ai sensi dell’art. 7
XIV. altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.
6. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualifi- cazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
Nota a verbale
Per i gerenti o gestori di cui al terzo livello si potrà procedere in sede azien- dale alla fissazione di un elemento aggiuntivo alla retribuzione tabellare, in relazione all’entità del negozio gestito, commisurata al numero dei di- pendenti e/o al volume delle vendite.
TITOLO II
STRUMENTI DELLE RELAZIONI SINDACALI
OSSERVATORIO NAZIONALE
1. Al fine di raccogliere, elaborare e utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reci- proco sotto specificati, le parti convengono di costituire, all’interno dell’Ente Bilaterale Nazionale, l’Osservatorio Nazionale sulla distribuzione coopera- tiva, secondo le modalità di funzionamento di cui al relativo regolamento, con lo scopo precipuo di:
I. confrontare i reciproci orientamenti, individuando eventuali proposte di approfondimento, in merito alle evoluzione della normativa nazionale e comunitaria del settore;
II. realizzare una informazione reciproca in materia di politiche del lavoro e di riforma del sistema distributivo, anche al fine di indi- viduare iniziative nei confronti delle competenti autorità;
III. analizzare la struttura del settore della distribuzione cooperativa nonché quella della occupazione suddivisa per sesso, tipologia di contratto e per livelli di inquadramento;
IV. seguire l’andamento della occupazione femminile e acquisire conoscenze adeguate alla specificità della materia allo scopo di individuare azioni positive volte a concretizzare le pari opportu- nità, collaborando a tal fine con la commissione paritetica nazio- nale per le pari opportunità, di cui al comma 2 dell’art. 37;
V. rilevare eventuali problematiche derivanti dall’inserimento in azienda di lavoratori extracomunitari, tossicodipendenti, etilisti e portatori di handicaps ed individuare le iniziative che possono concorrere alla loro soluzione;
VI. sviluppare una analisi generale dei fabbisogni formativi del set- tore;
VII. svolgere indagini ed approfondire lo stato delle relazioni sinda- cali anche a livello europeo, l’evoluzione e gli esiti della contrat- tazione collettiva del settore, esaminando le dinamiche contrat- tuali nel complesso della distribuzione commerciale e quelle del costo del lavoro anche in rapporto alla legislazione e contribu- zione sociale;
VIII. seguire lo sviluppo del lavoro somministrato – nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le parti sociali
– e dei lavori atipici
IX. sviluppare analisi sui sistemi di partecipazione nella distribuzio- ne commerciale e cooperativa in Italia e in Europa e sul dialogo sociale europeo;
X. ricevere dalle organizzazioni territoriali, gli accordi realizzati a livello aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;
XI. ricevere intese a livello aziendale relative a durate diverse da quelle previste dall’art. 81 del CCNL in materia di apprendistato professionalizzante;
XII. monitorare attraverso una specifica Commissione in seno all’os- servatorio nazionale, le esigenze formative dei quadri della Di- stribuzione Cooperativa.
2. A livello nazionale si effettueranno degli incontri al fine di monitorare le politiche del lavoro, quanto previsto in materia di assistenza sanitaria in- tegrativa, nonché le iniziative formative svolte per la categoria dei Quadri mediante il coinvolgimento di una rappresentanza degli stessi.
3. L’Osservatorio Nazionale istruisce su istanza di una delle parti stipu- lanti, la ricognizione di problemi sorti relativi agli effetti derivanti dall’at- tuazione delle norme contrattuali, con riferimento a sistemi di flessibi- lità dell’orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, dell’organizzazione del lavoro, dell’innovazioni tecnologiche e delle altre materie affidate dalle parti.
4. Tutte le elaborazioni e le proposte della sezione dell’Osservatorio Na- zionale saranno presentate nel corso di un apposito incontro alle parti stipulanti il CCNL per consentire, anche attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo, l’inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto, ivi compresa l’individuazione di nuove figure professionali di secondo livello per le quali consentire l’instaurazione del rapporto di ap- prendistato.
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
1. È istituita a Roma, presso la sede di A.N. C.C. Coop la Commissio- ne Paritetica Nazionale. Tale Commissione opererà al fine di assicurare il rispetto delle intese intercorse esaminando tutte le controversie di in- terpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole del contratto, con esclusione della materia delle sanzioni disciplinari. Della Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
2. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni Sindacali territoriali facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL e/o le cooperative aderenti alle rispettive Associazioni tramite le Associazioni territoriali di compe- tenza. La data della convocazione sarà fissata d’accordo tra le parti entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma presente e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commis- sione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per ac- quisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, le quali potranno darne attuazione trasferendo- ne i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi dell’art. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
3. In pendenza di procedura presso la Commissione Nazionale, cioè per 45 giorni dalla sua attivazione, le parti interessate non potranno prendere alcuna iniziativa sia sindacale che legale.
4. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Parite- tica Nazionale potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deli- berazioni.
ENTE BILATERALE NAZIONALE
Le parti convengono di istituire l’Ente Bilaterale Nazionale della distribuzione cooperativa il quale, oltre a svolgere il ruolo di strumento comune per la gestione di compiti aventi valenza nazionale, di seguito indicati, potrà assumere in sé compiti e funzioni finalizzati ai diversi territori nei quali si articola la presenza
Le parti definiranno le modalità costitutive dell’Ente Bilaterale Nazionale, in relativo regolamento di funzionamento e le materie ad esso demanda- te, fermo restando quanto già definito all’art. 14.
Per il finanziamento dello stesso le parti convengono di destinare un con- tributo dello 0,03% da parte aziendale e dello 0,01% da parte del lavora- tore, derivante dal contributo di assistenza contrattuale di cui all’art. 223 del presente CCNL.
Le parti a fronte della costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale confede- rale della cooperazione valuteranno le modalità di raccordo con esso.
Nota a verbale
In presenza di eventuali accordi in materia, stipulati a livello territoriale, anche di natura interconfederale, le Parti si impegnano a realizzare le opportune ar- monizzazioni.
COMPITI DELL’ENTE BILATERALE NAZIONALE
1. Compiti principali di tale Ente sono:
I. attivare rapporti con gli enti pubblici sia al fine di migliorare le conoscenze che per favorire la reperibilità sul mercato occupa- zionale delle figure professionali necessarie alle imprese coope- rative di settore;
II. effettuare l’esame dell’andamento del mercato del lavoro, riferito al settore distributivo del terziario;
III. rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi, delle imprese di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo;
IV. svolgere anche funzioni di promozione di convenzioni per la re- alizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell’art. 18 della legge n. 196/97 e del Decreto Ministeriale 25 maggio 1998;
V. svolgere quanto previsto in merito ai contratti a tempo parziale
di 8 ore settimanali, di cui all’art. 106, comma 5;
VI. esprime parere di conformità su progetti presentati per l’assun- zione di apprendisti in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia, con le procedure di cui all’art. 66 del CCNL;
VII. ricevere dalle imprese che non hanno contrattazione aziendale i programmi di flessibilità realizzati, curandone la registrazione;
VIII. effettuare quanto previsto per il Mezzogiorno dall’art. 61 del CCNL;
IX. ricevere intese a livello aziendale relative a durate diverse da quelle previste dall’art. 81 del CCNL in materia di apprendistato professionalizzante;
X. monitorare e verificare i risultati ottenuti dalle attività formative svolte in azienda nell’interesse dei lavoratori e delle imprese;
XI. progettare coordinare e promuovere politiche formative com- plessive di sistema per le singole Associazioni Cooperative;
XII. monitorare le situazioni di crisi ed offrire alle parti conoscenza piena ed aggiornata di questi processi onde consentire loro alle parti di concerto con le imprese e le OO.SS a livello territoriale gli opportuni interventi;
XIII. verificare, in via preventiva ed in fase di attuazione, significative atti- vità di responsabilità sociale;
XIV. costituire una sede permanente di confronto sulle informazioni e di promozione della partecipazione nell’ambito di un Comitato di Sor- veglianza sulla partecipazione appositamente costituito tra i rappre- sentanti delle OO.SS. e delle Associazioni Cooperative. In tale sede si darà corso a modalità organizzate di confronto periodico su temi fon- damentali per la vita delle imprese cooperative quali i modelli di svi- luppo, il confronto competitivo nel mercato, lo sviluppo dell’occupazio- ne nelle sue caratteristiche e l’evoluzione della legislazione in materia di orari commerciali e rete distributiva. Saranno altresì centrali nel confronto il servizio ai consumatori, l’organizzazione di sistema della Distribuzione Cooperativa e l’analisi dei modelli di organizzazione del lavoro adottati. Impegno fondamentale di questo Centro del confronto sulla partecipazione nell’ambito della Distribuzione Cooperativa sarà lo stimolo e la promozione di un sistema diffuso di sperimentazio- ni partecipative a livello di singole imprese cooperative. Sono altresì obiettivi condivisi la conoscenza e messa in rete delle sperimentazioni stesse, l’ascolto degli attori aziendali che ne sono stati promotori, la
valorizzazione delle esperienze maturate e la diffusione delle conoscen- ze relative ai risultati conseguiti.
XV. dare vita ad un convegno, nel corso della vigenza del CCNL, per la valutazione comune del bilancio provvisorio conseguito dal processo partecipativo;
XVI. procedere alla verifica degli effetti prodotti a livello aziendale e di si- stema dalla introduzione del part-time con orario sperimentale a 30 ore;
XVII. insediare un apposita commissione che avrà il compito di monitorare ed analizzare i dati complessivi delle imprese cooperative, operando i necessari raccordi in merito al verificarsi di tassi anomali di assenze per malattia al fine di svolgere azioni positive per il contenimento di tali anomalie;
XVIII. procedere ad un monitoraggio sull’applicazione della normativa delle deroghe previste dal CCNL.
Presso tale Ente hanno sede le Commissioni di Conciliazione secondo quanto previsto dall’art. 211 e l’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 11.
2. L’Ente Bilaterale Nazionale coordinerà la propria attività con la Commis- sione prevista dal CCNL per le pari opportunità, stabilendo un rapporto funzionale e di collaborazione con gli Enti Bilaterali Confederali Regionali (Coop Form), in merito alle iniziative individuate.
Nota a verbale
Le parti convengono che in attesa della costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale e delle sue articolazioni a livello territoriale, il Comitato Misto Paritetico Nazionale costituito in base alla previgente normativa contrat- tuale del CCNL, rimarrà operativo per le materie espressamente deman- date.
TITOLO III
WELFARE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA
FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Premesso che PREVICOOPER è il Fondo di previdenza complementa- re, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29 novembre 1996, (vedi Statuto del Fondo – Allegato n. 5) destinato ai lavoratori dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, le parti convengono che il contributo inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota as- sociativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati:
- dal 1° gennaio 2005 il contributo – a carico dei datori di lavoro
– per ogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,05%% della retribu- zione utile per il computo del TFR;
- dal 1° gennaio 2006 il contributo – a carico dei datori di lavoro – per ogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.
2. La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.
3. Viene stabilito l’obbligo di effettuare un versamento al momento dell’adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a euro 15,50 di cui euro 3,62 a carico del dipendente, le cui modalità di esecuzione sono definite dal regolamento del Fondo.
4. Destinatari di PREVICOOPER sono i lavoratori dipendenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di apprendi- stato così come previsto dall’art. 78 del CCNL, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività la- vorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell’an- no, delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL della distribuzione cooperativa nonché delle imprese o rilevanti rami di azienda acquisiti da parte di imprese della distribuzione cooperativa nei limiti di cui all’allegato 5 del CCNL sottoscritto in data 3/12/94 e successive mo-
5. Le parti concordano che:
I. ai lavoratori nuovi assunti venga consegnato il materiale di infor- mazione di PREVICOOPER e la scheda di adesione al Fondo;
II. ai lavoratori assunti a tempo determinato, iscritti a PREVICOO- PER venga fornito, ad ogni eventuale riassunzione, il modulo di riattivazione della contribuzione al Fondo medesimo;
6. Il materiale informativo consegnato sarà a carico del Fondo.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
1. Le parti hanno istituito un Fondo di assistenza sanitaria integrativa, con lo scopo di garantire i trattamenti assistenziali sanitari integrativi delle pre- stazioni sanitarie pubbliche rese dal servizio sanitario nazionale, a favore degli iscritti dipendenti delle imprese a cui si applica il CCNL della distribuzione cooperativa, denominato COOPERSALUTE, che risponde ai requisiti pre- visti dal D.Lgs. n. 314/1997 e successive modifiche ed integrazioni (vedi Statuto – allegato n. 6).
Al Fondo aderiscono le imprese che applicano il CCNL per dipendenti da impre- se della distribuzione cooperativa, ovvero i contratti collettivi nazionali di lavoro di settori affini che lo prevedano esplicitamente, che hanno l’obbligo di iscrivere i propri dipendenti ai quali per effetto delle normative contrattuali è prevista l’as- sistenza sanitaria integrativa in costanza di rapporto di lavoro, che assumono così la qualifica di iscritti al Fondo e beneficiari delle prestazioni.
2. A decorrere dal 1° dicembre 2006, sono iscritti al Fondo Coopersalute i lavoratori dipendenti delle imprese a cui si applica il CCNL della distribuzione cooperativa assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali con- tinuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 58 del presente contratto.
3. A decorrere dal 1° agosto 2008, sono iscritti al Fondo Coopersalute i lavoratori delle imprese a cui si applica il CCNL della distribuzione cooperativa assunti con contratto di apprendistato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
4. Per il finanziamento del Fondo Coopersalute è dovuto un contributo a carico dell’impresa, pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, 10,00 euro mensili per ciascun iscritto;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7,00 euro mensili per ciascun iscritto.
5. I contributi sono versati al Fondo Coopersalute con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo.
6. È dovuta al Fondo Coopersalute una quota una tantum di iscrizione, a carico dell’impresa, pari a 30,00 euro per ciascun iscritto.
7. Il regolamento del Fondo Coopersalute può consentire l’iscrizione la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perda- no il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
Dichiarazione a verbale
1. Le Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria inte- grativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse ne- cessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incre- menti ripartizioni diverse.
2. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa del personale delle imprese della Distribuzione Cooperativa Trentina, le parti sono giunte in data 6 novembre 2009 ad un intesa relativa al territorio Trentino così come risulta dal relativo Accordo (vedi allegato n. 8)
TITOLO IV DIRITTI SINDACALI
DIRIGENTI SINDACALI
1. Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerar- si dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali o periferici delle Orga- nizzazioni Sindacali di categoria;
b) di rappresentanze sindacali aziendali costituite, ai sensi dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nelle imprese che nell’am- bito dello stesso comune occupano più di otto dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occu- pano più di otto dipendenti.
2. Le Organizzazioni Sindacali interessate devono comunicare, con lette- ra raccomandata, alle cooperative ed alle Associazioni rappresentative di queste ultime, i nominativi dei dirigenti sindacali di cui al comma 1, lettere
a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 29 dell’accordo interconfederale del 13 settembre 1994 (vedi allegato n. 2).
3. I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del presente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per parte- cipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di ottanta ore annue.
CONTRIBUTI SINDACALI
1. Le parti convengono che l’impresa provvederà alla trattenuta del con- tributo associativo-sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta me- diante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal la- voratore.
DIRITTI SINDACALI DELLE RAPPRESENTANZE DELL’ART. 17, COMMA 1, LETT. B)
1. Alle rappresentanze sindacali aziendali previste dall’art. 17, comma 1, lettera b) del presente CCNL, trovano applicazione le disposizioni della legge 20 maggio 1970 n. 300.
2. Per le assemblee indette dalle rappresentanze di cui al precedente com- ma trovano applicazione le disposizioni per lo svolgimento delle assem- blee contenute nell’art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Le procedure e le modalità sono quelle stabilite dal successivo art. 28.
R.S.U.: COMPITI, FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
1. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell’articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle fe- derazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, le attività negoziali per le ma- terie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel CCNL nonché in attuazione delle politiche confederali delle Organizzazioni Sin- dacali di categoria.
2. Nelle cooperative che occupano più di 5 e fino a 15 dipendenti la Rap- presentanza Sindacale Unitaria di cui all’art. 17, comma 1, lettera c) è co- stituita da 1 componente. Qualora la cooperativa abbia più di 8 e fino a 15 dipendenti, operanti in unità produttive situate in regioni geografiche diverse, la R.S.U. di cui sopra è costituita da 3 componenti. Le parti si danno atto che quanto previsto al presente comma è applicabile alle sole cooperative aderenti alla Confcooperative/Federconsumo.
3. La Rappresentanza Sindacale Unitaria delle cooperative fino a 15 dipen- denti potrà essere costituita a livello interaziendale o per area territoriale o
4. Nelle cooperative che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 8 dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva singolarmente conside- rata non raggiunge tali limiti, la R.S.U. di cui all’art. 17, comma 1, lettera c), è costituita da 3 componenti.
5. Nelle cooperative che occupano più di 15 dipendenti la R.S.U. di cui all’art. 17, comma 1, lettera c), è costituita da:
a) 1 componente nelle unità produttive in cui sono occupati più di 8 e fino a 15 dipendenti, garantendosi comunque in tali unità la rappresentanza di 3 componenti qualora le altre unità produttive dell’impresa siano costituite ciascuna da un numero di dipen- denti uguale od inferiore ad 8;
da almeno:
b) 3 componenti nelle unità produttive in cui sono occupati più di 15 e fino a 200 dipendenti;
c) 3 componenti, per ogni 300 dipendenti o frazioni di essi, nelle unità produttive in cui sono occupati da 201 a 3000 dipendenti;
d) in aggiunta ai componenti di cui alla lettera c), 3 per ogni 500 dipendenti o frazione di essi, nelle unità produttive in cui è oc- cupato un numero di dipendenti superiore a 3000.
COMPOSIZIONE DELLE R.S.U.
1. Nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la Rappresen- tanza Sindacale Unitaria è composta come segue:
a) da 16 a 70 dipendenti – 3 rappresentanti
b) da 71 a 90 dipendenti – 4 rappresentanti
c) da 91 a 120 dipendenti – 5 rappresentanti
d) da 121 a 200 dipendenti – 8 rappresentanti
e) da 201 a 300 dipendenti – 10 rappresentanti
f) da 301 a 600 dipendenti – 12 rappresentanti
g) da 601 a 900 dipendenti – 15 rappresentanti
2. Nelle unità produttive che occupano più di 900 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.
PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DELLE R.S.U.
1. I componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di cui alla lettera
c) del precedente art. 17 hanno diritto per l’espletamento del loro manda- to a permessi retribuiti.
2. Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a) a tre componenti la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano più di 15 e fino a 200 dipendenti;
b) a tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) a tre componenti per ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b);
d) per la R.S.U. costituita nelle cooperative che occupano più di 5 e fino a 15 dipendenti il diritto a permessi retribuiti spetta ai com- ponenti indicati espressamente ai punti 1 e 3 del precedente art. 20, secondo le fattispecie ivi previste.
3. I permessi spettanti alle R.S.U. di cui al presente articolo saranno pari a 15 ore mensili nelle unità produttive che occupano più di 200 dipendenti ed a 2 ore annue per ciascun dipendente nelle unità produttive che occu- pano fino a 200 dipendenti.
4. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui ai commi precedenti devono darne comunicazione scritta alla cooperativa di regola 24 ore pri- ma come segue: nei casi di cui alla lettera b), comma 1 dell’art. 17 tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale; nei casi di cui alla lettera c) com- ma 1 dell’art. 17 tramite la Rappresentanza Sindacale Unitaria.
6. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, a parità di costi, all’armoniz- zazione nell’ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della R.S.U.
7. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singo- le condizioni di miglior favore dovranno permettere alle Organizzazioni Sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agi- bilità sindacale.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le Organizzazioni Sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19, legge 20 maggio 1970 n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire
R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata e dichiarano automaticamen- te decadute le R.S.A., i consigli dei delegati, nonché il delegato aziendale, precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U.
PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DELLE R.S.U.
I rappresentanti le R.S.U. composte ai sensi dell’art. 21 del presente CCNL usufruiranno, complessivamente, dei permessi retribuiti spettanti ai com- ponenti indicati all’art. 22 punto 2 lett. a) – b) – c) – d), secondo le modalità previste al punto 3 dello stesso art. 22 (unità produttive che occupano fino ed oltre 200 dipendenti).
REGOLE DI ELEZIONE DELLA R.S.U. ED ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI
1. Per quanto concerne la disciplina della elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria e l’esercizio dei diritti sindacali valgono le norme conte- nute nell’accordo tra le Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sin-
2. Le rappresentanze sindacali unitarie potranno essere costituite unica- mente su iniziativa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulante il presente CCNL e l’iniziativa dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Il rinnovo potrà avvenire anche su iniziativa delle stesse R.S.U. Altre organizzazio- ni avranno viceversa il solo diritto di presentare liste a condizione che raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto e accettino espressamente e formalmente il contenuto del Protocollo 13 settembre 1994 (vedi allegato n. 2).
Il presente testo integra e sostituisce quanto definito nell’accordo del 18 settembre 2007 (vedi allegato n. 4).
PERMESSI NON RETRIBUITI
1. I componenti le R.S.U. hanno diritto a permessi non retribuiti per la par- tecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sinda- cale, in misura non superiore a 8 giorni all’anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al precedente comma devono darne comunicazio- ne scritta alla cooperativa di regola 3 giorni prima tramite la R.S.U.
2. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di As- semblee Regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elet- tive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali.
AFFISSIONI
Il diritto di affissione negli appositi spazi di cui all’art. 25 della legge 20 maggio 1970 n. 300 è esteso alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il pre- sente CCNL.
ASSEMBLEA
1. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di due dipen- denti, i lavoratori in forza all’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
2. Dette riunioni avranno luogo su convocazione delle R.S.U./R.S.A. e/o delle Organizzazioni Sindacali in base a quanto previsto dall’art. 6 dell’al- legato accordo firmato in data 12 ottobre 1995 (vedi allegato n. 3).
3. La convocazione sarà comunicata alla direzione entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno.
4. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro e anche durante l’orario di lavoro, entro un limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione di fatto di cui all’art. 184.
5. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nelle unità o gruppi di essi.
6. Relativamente ai lavoratori quadri le ore di assemblea previste dal CCNL oltre che essere utilizzate nell’unità produttiva possono essere utilizzate anche in riunioni in unica sede aziendale.
7. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla cooperativa, diri- genti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
8. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luo- go con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e di consentire il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate azien- dalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Federazioni Nazionali stipulanti.
9. Ove si costituiscano R.S.U. interaziendali o di area territoriale o circo- scrizionale (art. 20 punto 3 del presente CCNL) il diritto di assemblea vie- ne esercitato su convocazione delle Organizzazioni Sindacali territorial-
mente competenti delle Federazioni Sindacali stipulanti il CCNL o della stessa R.S.U.
REFERENDUM
1. La cooperativa consentirà nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuo- ri dall’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti dalla R.S.U./R.S.A. o, unita- riamente, dalle Organizzazioni Sindacali, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità aziendale ed alla categoria partico- larmente interessata.
2. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite da accordi aziendali.
3. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in ma- teria di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970 n. 300.
DISTACCO SINDACALE
1. Nella comune intesa di cui alla premessa contrattuale le parti contraenti convengono che potrà essere avanzata dalle organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto richiesta di esonero retribuito per distacco sindacale nelle cooperative con almeno 200 dipendenti.
2. Tale richiesta verrà discussa in sede aziendale tra la Direzione, con l’as- sistenza della rispettiva Associazione cooperativa competente per territo- rio, e l’Organizzazione Sindacale richiedente.
Mercato del lavoro
TITOLO V
LAVORO DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AD ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
1. Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Al riguardo le parti convengono sull’obiettivo di favorire l’inserimento nelle strutture aziendali, nell’ambito delle possibilità tecnico-organizzative di queste, degli invalidi e dei portatori di handicap in funzione della loro capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie ca- tegorie, anche su segnalazione e partecipazione delle R.S.U./R.S.A.
3. Per quanto riguarda l’adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capa- cità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziati- ve e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai“sistemi di lavoro protetto” di cui all’art. 25 legge 118 del 1971. Su tale punto convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la massima sensibilità.
4. Inoltre in sede aziendale le parti promuoveranno incontri specifici per esaminare le problematiche concernenti le “barriere architettoniche” nei luoghi di lavoro. In questo quadro le parti si adopereranno per individuare interventi atti a superare le“barriere architettoniche”compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecniche-organizzative. Allo scopo verran- no anche attivate idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
LAVORATORI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Ai sensi dell’art. 4bis, 3° comma, del D.Lgs 21 aprile 2000 n. 181, le impre- se si atterranno agli eventuali criteri di assunzione, definiti dai competenti enti regionali, di lavoratori particolarmente a rischio di esclusione sociale.
TITOLO VI FORMAZIONE
CONTENUTI, OBIETTIVI E STRUMENTI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1. Le parti ritengono che la valorizzazione delle risorse umane rivesta importanza strategica ai fini dello sviluppo delle imprese cooperative e dell’occupazione. Convengono che la formazione professionale rivolta all’acquisizione di cultura e conoscenze adeguate anche attraverso le nuo- ve tecnologie è uno strumento utile negli attuali processi di innovazione, per contribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare le professionalità, non- ché per facilitare la mobilità dei lavoratori.
2. Considerando quanto definito nel precedente comma i lavoratori hanno diritto ad essere formati professionalmente al fine di:
I. corrispondere più adeguatamente alle esigenze della attività produttiva dell’impresa;
II. arricchire e consolidare le proprie competenze professionali per accrescere le prospettive di progressione di carriera;
III. accrescere le proprie prospettive di occupabilità e di mobilità nel mercato del lavoro;
IV. qualificare ulteriormente la propria prestazione professionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio e quindi per la soddisfazione dei soci e consumatori;
V. facilitare il proprio reinserimento dopo eventuali periodi di aspettativa previsti dal presente CCNL e dalle norme di legge.
3. Questo diritto trova particolare valorizzazione in vista dell’aggiorna- mento professionale dei lavoratori adulti reso necessario dalla evoluzione tecnica e dai nuovi orientamenti del mercato del lavoro, così come dalla esigenza, particolarmente avvertita nel comparto della distribuzione co- operativa, di diffondere e migliorare le conoscenze in tema di sicurezza alimentare (D.Lgs. n. 193/2007) e di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
Misure specifiche potranno essere adottate al fine dell’inserimento di la- voratori disoccupati di lunga durata e di persone portatrici di handicap.
4. Il diritto di cui sopra è esercitato attraverso la partecipazione alle attività formative previste dai programmi aziendali e/o, per le figure di elevata professionalità e per i quadri, dai Centri di Formazione Nazionali delle singole Associazioni Cooperative firmatarie.
In questo contesto viene considerata positivamente e favorita la volontà dei singoli a partecipare a percorsi formativi, anche individuali, coerenti con le esigenze professionali ed aziendali.
5. Al fine di assicurare l’esercizio effettivo di tale diritto, condizione essen- ziale per lo sviluppo delle imprese cooperative, le parti convengono che la realizzazione di quanto sopra è demandata al confronto aziendale per la elaborazione di programmi e di attività formative.
Modalità, criteri, finalità e risultati di tali programmi formeranno oggetto di valutazione comune tra le parti.
La definizione dei programmi esecutivi è di competenza aziendale.
6. Le attività formative svolte nell’interesse di ogni lavoratore e delle im- prese promuoventi saranno oggetto di monitoraggio e di verifica dei ri- sultati ottenuti da parte dell’Ente Bilaterale / Comitato Misto Paritetico, in termini di miglioramento complessivo della efficacia dell’azione impren- ditoriale cooperativa e della realizzazione della sua responsabilità sociale in questo specifico campo di attività.
7. Le parti manifestano il loro impegno, al fine di contenere l’incidenza sui costi aziendali della realizzazione delle attività formative, a concordare modalità di ricorso ai finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari.
8. Qualora le parti convengano di far ricorso ai finanziamenti pubblici, na- zionali e comunitari, compresi quelli del Dialogo Sociale per la formazione iniziale e continua, i programmi e i progetti esecutivi saranno concordati tra le parti stipulanti ai vari livelli di competenza. In questo ambito l’Ente Bilaterale Nazionale potrà essere un utile strumento per progettare, co- ordinare e promuovere politiche formative complessive di sistema per le singole Associazioni Cooperative.
9. Le parti individuano in Fon-Coop (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua per le imprese cooperative) il fondo cui le im- prese faranno riferimento per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal
legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
10. Per i progetti di cui al precedente punto le parti si incontreranno a scadenze concordate per verificare lo stato di avanzamento del progetto formativo e per valutare gli eventuali interventi necessari. A conclusione del singolo programma formativo le parti si incontreranno per la valuta- zione complessiva.
11. In questo contesto le parti convengono sulla opportunità che siano realizzati aziendalmente progetti formativi specifici per componenti di R.S.U./R.S.A. e per i lavoratori interessati, finalizzati alla diffusione della cultura inerente le materie di cui all’art. 3 (partecipazione) e alla cono- scenza di strumenti finalizzati alla gestione degli accordi aziendali, realiz- zati o da realizzare, in tema di salario-obiettivi di produttività e redditività nonché progetti specifici volti a promuovere e a diffondere cultura in tema di ambiente e sicurezza. Tali progetti saranno definiti fra le parti e da que- ste gestiti.
TITOLO VII APPALTI
DISCIPLINA DEGLI APPALTI
1. Ferme restando le norme che disciplinano la materia di cui all’art. 1655 del codice civile, le parti si danno reciprocamente atto che la materia de- gli appalti e delle terziarizzazioni debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti. A tal proposito, le Direzioni delle imprese appaltanti informeranno preventivamente le R.S.U./R.S.A. e le Organizzazioni sindacali competenti per territorio sulla natura delle at- tività da conferire in appalto e sulle caratteristiche delle relative imprese appaltatrici.
2. Ove l’impresa intenda procedere alla stipulazione di un contratto di appalto, le R.S.U./R.S.A. e le Organizzazioni Sindacali competenti a livel- lo di territorio potranno, a seguito delle informazioni ricevute, attivare la procedura di confronto di cui all’art. 5 del presente contratto.
3. Le imprese che intendessero avviare processi di terziarizzazione, ester- nalizzazione ed appalti, che riguardino attività gestite dall’impresa me- diante proprio personale, convocheranno le R.S.U./R.S.A. e le organizza- zioni sindacali competenti per territorio informandole preventivamente sui seguenti temi:
- attività che vengono conferite a terzi;
- lavoratori che vengono coinvolti in tali processi;
- contrattazione collettiva applicata e relativo trattamento econo- mico complessivo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dei terzi subentranti nell’attività conferita in appalto e dei conseguenti obblighi, inse- riti nel relativo contratto, derivanti dalle norme di legge in tema di contribuzione obbligatoria e di salute e sicurezza sul lavoro, nonché dell’obbligo di rispetto dei trattamenti economici e nor- mativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Tale procedura si esaurirà entro 45 giorni dalla convocazione delle R.S.U./
R.S.A. e delle organizzazioni sindacali competenti per territorio.
4. La stipulazione dei contratti di appalto e i processi di terziarizzazio- ne saranno comunque subordinati all’inclusione nei contratti stessi di clausole che prevedano l’obbligo delle imprese appaltatrici di applicare i rispettivi contratti collettivi nazionali di categoria firmati da organizza- zioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché l’obbligo di comprovare la regolarità dei versamenti contributivi attraverso l’esibizione del D.U.R.C. e l’impegno al rispetto delle norme previdenziali e antinfortunistiche e degli obblighi derivanti dalla Legge 20 maggio 1970 n. 300 e dalle altre leggi in materia di lavoro.
In caso di appalto o terziarizzazione a cooperative di lavoro, queste do- vranno risultare aderenti alle Centrali cooperative firmatarie del presente contratto, nonché garantire l’applicazione della normativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche.
5. I lavoratori delle imprese appaltatrici, che svolgono la loro attività con carattere continuativo presso le imprese appaltanti, possono usufruire, previo accordo, delle mense aziendali e dei locali appositi per lo svolgi- mento delle assemblee sindacali.
TITOLO VIII TRASFERIMENTO DI AZIENDA
DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA
1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. un trasferi- mento d’azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte dell’azienda, cedente e ces- sionario sono tenuti al rispetto degli obblighi di informazione e di esame congiunto previsti dall’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
Il cedente ed il cessionario devono pertanto darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, alle rispettive R.S.U./R.S.A. delle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappre- sentanze aziendali, resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può es- sere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L’informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d’azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
2. Su richiesta scritta delle R.S.U./R.S.A. o dei sindacati di categoria, co- municata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un ac- cordo.
4. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
TITOLO IX MOBILITÀ
PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E MOBILITÀ DEI LAVORATORI
Per affrontare gli effetti sull’occupazione conseguenti ai processi di svi- luppo, riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, al fine di garantire l’occupazione in rapporto alla contrattazione degli organici, si conviene di contrattare tra le parti, a livello aziendale di competenza, la mobilità aziendale, definendone e concordandone in sede di confronto le modalità, i limiti territoriali e i criteri obiettivi che dovranno garantire la professio- nalità dei lavoratori.
TITOLO X
PARI OPPORTUNITÀ, AZIONI POSITIVE, TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ
1. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale fem- minile.
2. In relazione a quanto sopra è costituita dalle parti una Commissione Paritetica Nazionale per le pari opportunità composta da 6 rappresentanti per ciascuna delle due parti stipulanti – Associazione Nazionale Coope- rative di Consumatori (L.N. C. e M.), Federazione Nazionale delle Coo- perative di Consumo e della Distribuzione (C.C.I.), Associazione Italiana Cooperative di Consumo (A.G.C.I- AGRITAL.), Federazione Italiana La- voratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL), Federa- zione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL), Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Ser- vizi (UILTuCS-UIL).
Analoghe commissioni potranno, su richiesta delle parti, essere costituite a livello aziendale.
3. I compiti della Commissione Nazionale consistono nel:
I. raccogliere e analizzare le informazioni contenute nel Rapporto sulla situazione del personale che sarà trasmesso dalle aziende con oltre 100 dipendenti, le quali sono tenute a redigerlo, alme- no ogni due anni ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006; tali rapporti saranno trasmessi all’Ente Bilaterale Nazionale
II. studiare le problematiche connesse alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro di cui al successivo art. 38, verificando la even- tuale consistenza del fenomeno nelle cooperative al fine di indi- viduare le iniziative atte a prevenirle;
III. predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del per- sonale femminile, con particolare riferimento a quanto previsto dai punti c), d), e) dell’art. 42 del D.Lgs. n. 198/2006;
IV. proporre iniziative di formazione professionale di concerto con l’Ente Bilaterale Nazionale per favorire le donne in percorso di car- riera e nella riqualificazione dopo le assenze dal lavoro per lungo periodo.
4. Gli schemi di progetto di formazione professionale, qualora concorde- mente definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni Sindacali e l’eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l’applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
MOLESTIE SESSUALI
MISURE DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE MOLESTIE SESSUALI NELL’AMBIENTE DI LAVORO
A) PREMESSA
Le Associazioni delle Cooperative e le imprese cooperative opereranno in modo da assicurare ai propri lavoratori condizioni e relazioni di lavoro che assicurino una cultura di tolleranza e di reciproco rispetto tra sessi, di dignità della persona e delle scelte sessuali dei propri lavoratori.
Le Organizzazioni Sindacali, le Rappresentanze Sindacali e i lavoratori opereranno per creare un clima di lavoro in cui la pratica delle molestie sessuali sia considerata inaccettabile e pertanto possono contribuire a far sì che nei luoghi di lavoro si adottino norme di condotta tra colleghi ispi- rate al principio di correttezza e dignità.
B) DEFINIZIONE
Sono considerate molestie sessuali ogni atto o comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale, che sia indesiderato e che, di per sé ov- vero per la sua insistenza, sia percepibile, secondo ragionevolezza, come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti.
Assumeranno rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che, esplicitamente o implicitamente, siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla co- stituzione, allo svolgimento ed all’estinzione del rapporto di lavoro.
C) PREVENZIONE
Si riconosce che il tema delle molestie sessuali sul luogo di lavoro costitui- sce materia di interesse sindacale e del lavoro ai sensi dell’art. 20, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
A cura delle parti stipulanti le disposizioni in materia di molestie sessuali dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori (ad es.mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti).
In sede aziendale si dedicherà la necessaria attenzione alla formazione culturale del personale ai fini del rispetto delle norme di prevenzione o dei codici di comportamento in materia di molestie sessuali sui luoghi di lavoro.
Pertanto a livello aziendale o territoriale potranno essere adottate oppor- tune iniziative congiunte.
Si realizzeranno specifici interventi formativi anche per il personale con funzioni direttive sulla specifica tematica delle molestie sessuali in am- biente di lavoro, al fine di una migliore attività di prevenzione e di crescita culturale di tutti i lavoratori nel rispetto dei principi fondanti della distin- tività e dei valori del lavoro in cooperativa.
Le parti a livello aziendale o territoriale, in caso di richiesta di una delle parti firmatarie il CCNL di attivare appositi organi (persona fisica o organo collegiale), si impegnano ad aprire un confronto per valutare l’opportunità di costituire o indicare un apposito organo deputato a ricevere notizie, se- gnalazioni o denunce di molestie sessuali, dal quale ogni lavoratore possa anche ricevere assistenza e consulenza.
Viene fatto salvo quanto già previsto a livello aziendale sulla materia.
D) GARANZIE E RISERVATEZZA
Tutti i soggetti comunque coinvolti nella trattazione di eventuali casi di molestie sessuali saranno tenuti all’assoluto riserbo sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza.
Ogni forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti di chi ha denun- ciato o segnalato casi di molestia sessuale ovvero di chi ha testimoniato per l’accertamento dei fatti, sarà ritenuta assolutamente riprovevole sul piano etico e valutabile sotto il profilo disciplinare, così come previsto dal- le norme del CCNL.
Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che si è accertato essere sta- ti vittime di molestie sessuali le aziende si adopereranno per favorirne la ricollocazione nell’ambiente di lavoro, garantendo la riservatezza e un adeguato sostegno psicologico e morale.
MOBBING
MISURE DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE
DI OGNI FORMA DI VIOLENZA MORALE E PERSECUZIONE PSICOLOGICA (MOBBING) NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
A) PREMESSA
Le parti riconfermano il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria integrità psico-fisica e nella personalità morale a prescindere dalle funzioni e ruoli svolti nell’am- bito dell’attività lavorativa.
B) DEFINIZIONE
Sono da considerarsi violenze morali e persecuzioni psicologiche (mob- bing), nell’ambito del rapporto di lavoro, tutte quelle azioni e tutti quei comportamenti che, attuati in modo sistematico, duraturo e con eviden- te premeditazione, mirano a discriminare, screditare, offendere o vessare il lavoratore e comunque a danneggiarlo nella sua personalità e dignità, incidendo sulla di lui situazione privata e professionale, nonché sulle rela- zioni sociali, oltre che sulla salute.
C) PREVENZIONE
A cura delle parti stipulanti le disposizioni in materia di mobbing do- vranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori (per es. median- te affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti).
Si riconosce che il tema del mobbing rientra nelle materie di interesse sindacale e del lavoro ai sensi dell’art. 20, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e pertanto a livello aziendale si potranno anche attivare, previo preventivo confronto, iniziative congiunte atte a favorire azioni positive per la prevenzione di quanto definito in materia di mob- bing dal presente protocollo.
In sede aziendale si dedicherà la necessaria attenzione alla formazione del personale con funzioni direttive e degli addetti alle attività di coordi- namento e gestione del personale sulla specifica tematica del mobbing, fornendo loro le necessarie informazioni e supporti per un positivo inse- rimento nell’ambito organizzativo dei lavoratori, nonché le informazioni relative alle misure adottate per la prevenzione di ogni forma di persecu- zione sul lavoro.
Le iniziative formative realizzate delle imprese saranno oggetto di un apposito incontro informativo, di norma nel primo quadrimestre di ogni anno, con le R.S.U./R.S.A.
Tali iniziative e la loro pratica attuazione potranno essere affidate anche ad esperti della materia e saranno orientate alla prevenzione.
Le parti a livello aziendale o territoriale, in caso di richiesta di una delle parti firmatarie il presente CCNL di attivare appositi organi (persona fisi- ca o organo collegiale), si impegnano ad aprire un confronto per valutare l’opportunità di costituire o indicare un apposito organo (persona fisica o organo collegiale) deputato a ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di mobbing, dal quale ogni lavoratore possa anche ricevere assistenza e consulenza.
La eventuale realizzazione di tale organo avverrà in via sperimentale e con una durata che preveda comunque una verifica intermedia allo stesso livello contrattuale.
D) GARANZIE E RISERVATEZZA
Tutti i soggetti comunque coinvolti nella trattazione di eventuali casi di violenza morale e persecuzione psicologica saranno tenuti all’assoluto ri-
serbo sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza.
Ogni forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti di chi ha de- nunciato o segnalato casi di violenza morale e persecuzione psicologica ovvero di chi ha testimoniato per l’accertamento dei fatti, sarà da ritenersi assolutamente riprovevole sul piano etico e senz’altro valutabile sotto il profilo disciplinare.
Il comportamento di chi denuncia ovvero riferisce fatti e circostanze poi accertati inesistenti sarà da considerarsi assolutamente riprovevole sul piano etico e senz’altro valutabile sotto il profilo disciplinare.
Nei confronti dei lavoratori che si è accertato essere stati vittime di vio- lenze morali e persecuzioni psicologiche le aziende si adopereranno per favorirne il reinserimento nell’ambiente di lavoro.
Disciplina del rapporto di lavoro
TITOLO XI ASSUNZIONE
NORME
1. L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.
2. Ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, l’assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) la durata dell’eventuale periodo di prova;
c) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o pre- dominante l’indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede del datore di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rappor- to di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
e) la qualifica del lavoratore;
f) il livello di inquadramento;
g) il trattamento economico;
h) il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato con riguar- do alle condizioni di lavoro previste dalla legge e non espressa- mente sopraindicate.
DOCUMENTI PER L’ASSUNZIONE
1. Per l’assunzione possono essere richiesti i seguenti documenti:
a) certificato del titolo di studio;
b) documentazione dei precedenti rapporti di lavoro;
c) eventuali altri documenti richiesti dalle disposizioni di legge, na- zionali e regionali, in materia di incontro fra domanda ed offerta di lavoro;
d) libretto di idoneità sanitaria, o altra documentazione richiesta dall’ente regionale, per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ed all’art. 37 del DPR 26 marzo
1980, n. 327 concernente il regolamento di esecuzione della legge stessa;
e) documentazioni e dichiarazioni necessarie per l’applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
f) consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
g) eventuali altri documenti e certificati.
2. La cooperativa è tenuta a rilasciare ricevuta dei documenti richiesti e consegnati dal lavoratore. Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.
PERIODO DI PROVA
1. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadri e primo livello 150 giorni Secondo e terzo livello 60 giorni Quarto e quinto livello 45 giorni Sesto livello 30 giorni
2. Ai sensi dell’art. 1 Legge n. 9 del 2009 il periodo indicato per Quadri e pri- mo livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.
3. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà es- sere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica alla quale il lavoratore stesso è stato attribuito.
4. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere rescisso in qualsiasi momento, da una parte e dall’altra senza preavviso. In tale caso spettano al lavoratore il trattamento di fine rapporto, i ratei di ferie e delle mensilità supplementari, calcolati per dodicesimi in base ai mesi di servizio prestati in cooperativa, computandosi per mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.
5. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i pre- cedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
TITOLO XII CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
SEZIONE PRIMA NORME GENERALI
INQUADRAMENTO
1. I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica, fondata su de- claratorie e profili, articolata in livelli, in ciascuno dei quali sono comprese diverse categorie di lavoratori anche se, agli effetti delle norme di legge o delle disposizioni contrattuali, mutualistiche, previdenziali e simili, preve- dono, allo stato, trattamento differenziato.
2. Ai singoli livelli corrispondono altrettanti livelli di retribuzione minima tabellare nazionale, di cui ai successivi artt. 185 e 187.
3. La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche ed i re- quisiti per l’inquadramento delle mansioni nel livello stesso.
4. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto pro- fessionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplifi- cativo.
5. Per le mansioni non rappresentate nei profili, l’inquadramento sarà ef- fettuato sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili delle qualifiche indicate in ciascun livello.
Chiarimento a verbale
1. Le parti ribadiscono che la nuova classificazione unica non modifica le norme contenute nel CCNL 1 gennaio 1971 e nei CCNL precedenti per i relativi periodi in vigore, riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni impiegatizie e del personale con mansioni non impiega- tizie.
2. I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell’ambito di ciascuno istituto e delle singole norme che nell’ambito dell’intero contratto.
3. La nuova classificazione, pertanto, non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenzia- zioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nel CCNL 1 gennaio 1971, quali il trattamento per richia- mo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e ogni altra normativa in vigore ed emananda.
4. L’istituzione del livello quadri nella classificazione, salvo quanto stabi- lito dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 e dalle norme della successiva Se- zione Seconda del presente Titolo, non comporta per essi modificazioni all’applicazione delle norme per il personale con mansioni impiegatizie.
Dichiarazione a verbale in materia di sfera di applicazione e di classificazio- ne del personale
Le parti convengono altresì sulla necessità di procedere ad un approfondi- mento finalizzato all’integrazione della sfera di applicazione del presente CCNL e della classificazione generale del personale. In particolare, terran- no in considerazione le figure emergenti dei vari settori.
LIVELLI DI INQUADRAMENTO
QUADRI
I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono definiti alla suc- cessiva Sezione Seconda del presente Titolo.
PRIMO LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori, inseriti nei diversi servizi azien- dali, dotati di necessaria competenza professionale accompagnata da no- tevole esperienza di lavoro acquisita anche nell’esercizio della funzione stessa, ai quali sono affidate mansioni che implicano la responsabilità gestionale e/o il coordinamento e il controllo delle attività di importanti strutture aziendali, disponendo dei necessari poteri per l’attuazione delle direttive loro impartite.
Profili
1. Lavoratori responsabili dell’andamento funzionale ed organizzativo di una grande unità di vendita che, nell’ambito delle politiche aziendali e delle procedure stabilite e nel rispetto delle disposizioni di legge, assicura- no la razionale gestione del punto di vendita.
Esempio:
· responsabili di negozio.
2. Lavoratori che, nell’ambito della propria attività e sulla base delle di- rettive ricevute, svolgono, con autonomia operativa, rilevanti compiti di elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi e/o tec- nici, coordinando, se necessario, l’attività di altri lavoratori o uffici posti alle loro dipendenze, o lavoratori che svolgono compiti di coordinamento e controllo della corretta contabilizzazione dei fatti amministrativi, del- la preparazione dei bilanci infrannuali ed annuali e della tenuta dei libri contabili.
Esempi:
· capi di un ufficio autonomo;
· capi contabili.
3. Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute ed alla valutazione dei dati a loro forniti, effettuano acquisti di rilevante impegno e/o comples- sità in relazione alla entità, alla estensione della gamma merceologica e dei fornitori, tali da richiedere specifiche conoscenze tecniche relative al settore merceologico di competenza e alle tecniche di vendita della coope-
rativa; i suddetti lavoratori impostano e concludono le relative trattative, definiscono i fornitori, le condizioni e le clausole di acquisto, partecipano alla definizione delle scelte della gamma merceologica insieme alle coo- perative.
Esempio:
· compratori.
4. Lavoratori con responsabilità tecnica e organizzativa che dirigono e co- ordinano l’attività di un magazzino di settore merceologico con articola- zione di funzioni organizzative interne sufficientemente autonome e che coordinano almeno due responsabili di settori organizzativi interni e assi- curano, nel rispetto delle direttive e delle procedure stabilite, la razionale gestione delle varie fasi di attività del magazzino.
Esempio:
· capi magazzinieri.
5. Lavoratori che, nell’ambito della propria attività di intervento sui punti di vendita e sulla base di indicazioni ricevute dai responsabili dei settori di appartenenza, hanno la responsabilità di elaborare, con relativa autono- mia, programmi operativi e di dare ad essi pratica attuazione, con apporti tecnici diretti, nell’ambito delle linee di politica aziendale stabilite nei vari settori, assicurandone la corretta applicazione.
Esempio:
· assistenti di direzione: commerciale, personale, strutture, ecc.
6. Lavoratori che, coordinati dal responsabile di negozio di cui alla ex 1° Super o Quadri, sotto la propria responsabilità, coordinano e controllano l’andamento funzionale ed organizzativo del settore food e non food a gamma merceologica completa.
Esempio:
· capi settori di negozio.
7. Lavoratori responsabili dell’andamento funzionale ed organizzativo del reparto di ipermercato loro affidato, di rilevante impegno in relazione alla
complessità organizzativa, all’entità ed all’estensione della gamma merce- ologica e del numero dei fornitori, che operano sulla base delle direttive del capo diretto gestendo la contrattualistica degli acquisti e sono responsabili degli obiettivi concordati di vendita, di servizio, dei costi e del margine del reparto di competenza. Sono altresì responsabili dell’organizzazione, della gestione, sviluppo delle risorse umane assicurando il rispetto delle procedure aziendali e delle norme di legge di propria competenza.
Esempio:
· capi reparto ipermercato.
8. Lavoratori adibiti al centro elettronico di elaborazione dati che studiano e definiscono le funzioni aziendali individuandone i flussi informativi e le correlazioni logiche, semplificandone le fasi di realizzazione; studiano il dimensionamento dell’hardware; studiano, sperimentano e gestiscono il software di base.
Esempio:
· analisti programmatore di sistema.
9. Lavoratori che studiano, definiscono e descrivono le funzioni logiche delle applicazioni; definiscono nei vari aspetti gli archivi sui supporti dell’elaboratore ed i flussi; concordano con l’utente i documenti di input e di output; definiscono i diagrammi di flusso della procedura; producono tutta la documentazione necessaria per i programmatori, predisponendo, se del caso, le relative misure organizzative ed assegnando ai programma- tori i compiti per la realizzazione dei programmi; effettuano il test dell’in- tera procedura prima del rilascio al settore operativo.
Esempi:
· analisti di procedura;
analisti che svolgano anche funzioni di programmatore;
analisti responsabili di area applicativa con compiti di coordinamento e pianificazione di gruppi di analisti del 2° livello e/o programmatori.
10. Lavoratori responsabili della validità della integrità della catalogazione e dell’aggiornamento dei dati contenuti in un“data-base”.
Esempio:
· data-base administrator.
11. Lavoratori che sovraintendono al personale addetto all’elaboratore operante in multiprogrammazione e in teleprocessing locale e remoto, compreso RJE, nonché alle unità periferiche ad esso collegate e alle appa- recchiature ausiliarie; schedulano i lavori sull’elaboratore con la diretta re- sponsabilità della produzione dei risultati in tempo utile; sovraintendono alla gestione dei terminali remoti (a distanza); predispongono e aggiorna- no le procedure per l’esecuzione dei lavori.
Lavoratori che, in possesso di notevole conoscenza delle tecniche della elaborazione elettronica dei dati e di sufficiente esperienza acquisita nel campo scientifico, sono responsabili dell’andamento funzionale ed orga- nizzativo del centro E.D.P.
Esempi:
· capo centro E.D.P.;
· responsabili di settore operativo E.D.P.;
· responsabili sala macchine.
SECONDO LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto che svolgono compiti, che possono anche essere di coordinamento e di con- trollo, per i quali è richiesta una adeguata competenza professionale ac- compagnata da notevole esperienza di lavoro acquisita anche nell’eserci- zio della funzione stessa.
Profili
1. Lavoratori responsabili dell’andamento di strutture di vendita non pre- visti ai livelli superiori che, nel rispetto delle disposizioni di legge nonché nell’ambito delle politiche e delle procedure stabilite, assicurano la razio- nale gestione del punto di vendita.
Esempi:
· responsabili di negozio;
· ispettori alle vendite.
2. Lavoratori specializzati e/o con requisiti e capacità professionali tec- nico-organizzative comunque conseguiti che, in base alle indicazioni del loro diretto superiore, hanno la responsabilità funzionale dei reparti di una grande struttura di vendita di cui all’ex Primo Super o Quadro, per la cui attività e funzionalità necessitano di superfici, strutture e addetti (sia d’ordine che specializzati) di ragguardevole entità e numero e comunque quei lavoratori che dirigono strutture di reparto o di area merceologica che, per numero di addetti e/o complessità e quantità delle attività, sono obiettivamente assimilabili alle strutture di reparto di cui sopra, quali i reparti di macelleria aventi tali caratteristiche.
Esempio:
· capi reparto.
3. Lavoratori con responsabilità tecnica ed organizzativa delle attività di magazzino relative al proprio settore i quali, anche coordinando altri lavo- ratori, provvedono, con l’osservanza dei metodi e delle procedure stabilite, al controllo della qualità e della quantità delle merci in arrivo e in par- tenza, curando la compilazione delle prescritte documentazioni e provve- dono, ove necessario, alla reintegrazione dell’assortimento della gamma merceologica.
Esempio:
· magazzinieri consegnatari.
4. Lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono, nell’ambito della loro attività, all’analisi, al controllo ed alla imputazione di fatti amministrativi e contabili, formu- lano situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultan- ze economiche e patrimoniali oppure effettuano analisi, controllo e sintesi della situazione delle partite di rilevante entità e complessità relative a tut- te le voci del piano dei conti, disponendo gli interventi tecnici idonei alla rettifica ed all’aggiornamento delle voci medesime, dei documenti, delle scritture e delle situazioni contabili; lavoratori che, con equivalente conte-
nuto professionale, svolgono anche compiti di coordinamento e controllo dell’attività dell’ufficio a cui sono preposti.
Esempi:
· contabili con mansioni di concetto;
· capi ufficio.
5. Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute ed a metodologie esi- stenti, nell’ambito del proprio centro di attività ed attenendosi ad istru- zioni loro impartite relative ai criteri di scelta dei fornitori, a clausole e condizioni da applicare, effettuano approvvigionamenti che richiedono il possesso di adeguate conoscenze merceologiche nonché, ove richiesto, assistono e collaborano con i compratori di cui al Primo livello.
Esempio:
· compratori.
6. Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a procedure esistenti, eseguono e controllano da consolle e/o video i vari cicli di lavo- ro dell’elaboratore, assicurando la regolarità del ciclo di elaborazione con interventi di ordine di rettifica, stabilendo le priorità delle elaborazioni da eseguire e coordinando il lavoro degli altri operatori.
Lavoratori che, in base alle istruzioni ricevute o con riferimento alle meto- dologie esistenti, predispongono i programmi di lavoro sull’elaboratore.
Esempi:
· capi turno operatori;
· operatori con conoscenza delle procedure e con autonomia gestionale.
7. Lavoratori che, sulla base di documentazione ricevuta dall’analista, con riferimento a metodologie esistenti, scrivono e codificano i programmi nel linguaggio di programmazione; compongono i relativi diagrammi e la documentazione necessaria; eseguono i test di prova controllandone i risultati; eseguono modifiche e migliorie ai programmi esistenti e/o parte- cipano alla stesura delle procedure e alla formazione dell’utente.
Esempio:
· programmatori.
8. Lavoratori addetti a mansioni che permettono l’acquisizione di cono- scenze tecnico-pratiche necessarie per svolgere mansioni di livello supe- riore per un periodo massimo di 18 mesi.
Esempio:
· analisti di sistema o di procedura in training; ecc.
9. Lavoratori responsabili a livello funzionale ed organizzativo del repar- to di ipermercato loro affidato che svolgono compiti operativamente au- tonomi sulla base di specifiche direttive del capo diretto, attenendosi a istruzioni loro impartite relative alle scelte dei fornitori, a clausole e condi- zioni da applicare e che gestiscono in tale ambito, anche parzialmente, la contrattualistica degli acquisti. Sono responsabili degli obiettivi assegnati di vendite, di servizio, dei costi e del margine di competenza; sono respon- sabili altresì dell’organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane ed assicurano il rispetto delle procedure aziendali e delle norme di legge per quanto di competenza.
Esempio:
· capi reparto ipermercato.
TERZO LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto e con funzioni per le quali si richiede una adeguata preparazione professionale nonché i lavoratori che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche ed adeguate capacità di esecuzio- ne pratica comunque acquisite.
PARAMETRO 180
Profili
1. Lavoratori inquadrati al terzo livello sulla base della specifica declara- toria ai quali, oltre alle mansioni previste dal proprio profilo professio- nale, vengono affidate con carattere di continuità funzioni di coordina- mento di più lavoratori anche di pari livello e di raccordo con il superiore diretto.
Esempio:
· coordinatori.
2. Lavoratori che, oltre a possedere le caratteristiche del profilo 3. del terzo livello (parametro 167) e svolgere le relative mansioni (frigorista, elettrici- sta-impiantista, meccanico-motorista), compiono – con maggiore abilità professionale e autonomia operativa, espressione di particolari, specifiche competenze – lavori che presuppongono comprovate conoscenze di tec- nologie avanzate relative al funzionamento di impianti e macchinari com- plessi, coordinando anche altri lavoratori.
Esempio:
· operai specializzati provetti.
3. Lavoratori di cui al profilo professionale 4. del terzo livello (parametro 167) che coordinano almeno 2 macellai provetti.
Esempio:
· capi reparto macelleria.
PARAMETRO 167
Profili
1. Lavoratori con formazione specifica relativa allo svolgimento di lavori o funzioni che si esplicano attraverso procedure e tecniche definite.
2. Lavoratori adibiti a compiti di guida, controllo e coordinamento di re- parto o squadra con apporti tecnici e pratici.
3. Lavoratori che sanno eseguire correttamente ed in autonomia le ope- razioni inerenti la loro specializzazione per la cui esecuzione occorre la relativa capacità tecnico-pratica.
Esempi:
· magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;
· operaio specializzato provetto (frigorista, elettricista-impiantista, mec- canico-motorista);
· gastronomo preparatore.
4. Lavoratori con adeguate e specifiche capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica che in auto- nomia operativa, nell’ambito delle mansioni e procedure assegnate, svol- gono con perizia tutte le fasi di lavoro quali taglio, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo (a mano o a macchina), presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e confezionamento.
Esempio:
· macellaio specializzato provetto.
5. Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute, hanno la responsabilità tecnico organizzativa del reparto loro affidato
Esempio:
· capi reparto.
6. Lavoratori che conducono prevalentemente autoarticolati, autotreni o equivalenti mezzi pesanti. In sede aziendale si darà pratica attuazione al pas- saggio di livello, previa verifica dell’esistenza delle condizioni di cui sopra.
Esempio:
· autista consegnatario.
7. Lavoratori responsabili di negozio con funzioni di vendita e che coordi- nano un massimo di otto addetti.
Esempi:
· gerenti o gestori;
· capi negozio.
Nota
In sede locale tra le parti competenti si conviene di esaminare casi specifici che giustifichino il passaggio al secondo livello.
Nota a verbale
Per la particolare attività svolta dai gerenti o gestori delle cooperative delle province di Trento e Bolzano, la determinazione dell’esatto inquadramen- to è demandata a livello provinciale.
8. Lavoratori che, in base alle norme in uso nel loro campo di attività, svolgono compiti di segreteria, redigono corrispondenza anche avvalen- dosi di appunti stenografici, raccolgono, curandone l’archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli per corredare pratiche o per trasmettere informazioni.
Esempio:
· segretari di direzione con mansioni di concetto.
9. Lavoratori che, con sufficiente apporto di apprezzamento e di iniziativa propria, nell’ambito di procedure operative relative al sistema contabile adottato nello specifico campo di competenza, rilevano e sviluppano dati anche diversi per l’elaborazione di situazioni riepilogative o rendiconti, effettuando anche l’imputazione ai conti nonché interventi operativi sulle posizioni contabili dei clienti, fornitori, ecc. ed eseguendo, se del caso, ope- razioni di cassa con effettuazione delle relative scritturazioni contabili.
Esempio:
· contabili/impiegati amministrativi.
10. Lavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo sche- mi preordinati, la preparazione e l’avviamento dell’elaboratore elettroni- co; seguono le fasi operative e coadiuvano l’operatore consollista nella gestione della consolle e/o video; conducono il macchinario ausiliario.
Esempio:
· operatori di sistema di elaborazione elettronica dei dati.
11. Lavoratori addetti a mansioni che permettono l’acquisizione di cono- scenze teorico-pratiche necessarie a svolgere mansioni di livello superiore per un massimo di 18 mesi.
Esempio:
· programmatori junior.
12. Lavoratori che, nell’ambito delle procedure stabilite, effettuano il filtro e la preparazione di tutti i documenti da passare in perforazione e/o regi- strazione elettronica e ne curano la distribuzione agli addetti alla perfora-
zione e/o registrazione elettronica in modo funzionale alla organizzazione del lavoro e/o effettuano il filtro, il controllo di merito e lo smistamento ai vari utenti dei documenti in uscita dal calcolatore, archiviandone in ma- niera sistematica le copie di competenza dell’azienda.
Esempio:
· codificatori addetti al filtro documenti.
13. Lavoratori che, con comprovata esperienza nell’attività specifica, han- no la responsabilità dei controlli qualitativi e quantitativi del ricevimento merci, sistemazione e suddivisione per l’allestimento e lo stoccaggio delle stesse, riordino e gestione dei resi e curano la relativa documentazione amministrativa.
Esempio:
· ricevitore responsabile merci di ipermercato.
14. Lavoratori addetti agli uffici amministrativi, tecnici e commerciali che con sufficiente apporto di apprezzamento e di iniziativa propria nell’am- bito di procedure operative definite svolgono attività e mansioni di con- cetto.
Esempio:
· impiegati di concetto.
QUARTO LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni o lavori che richiedono adeguata preparazione professionale acquisita con la ne- cessaria esperienza di lavoro.
PARAMETRO 155
Profili
1. Lavoratori ai quali, oltre alle mansioni previste dal proprio profilo pro- fessionale o mansioni promiscue di equivalente contenuto, vengono at- tribuite con carattere di continuità, nell’ambito dell’organizzazione del