CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO LOGISTICA PICENA
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO LOGISTICA PICENA
Tra
Logistica Picena srl con sede legale in Ascoli Xxxxxx SP 43 Mezzina bis c/o CIT P.iva 01988650444 in persona del legale rappresentante pro tempore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione
E
La società con sede in alla via p.iva
Si conviene e si stipula alle condizioni generali sotto riportate contratto di trasporto.
1) DURATA/FACOLTA’DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA/SOSPENSIONE DEL SERVIZIO: Il presente accordo avrà decorrenza a far data dalla sottoscrizione del medesimo e sino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta che potrà avvenire in un qualsiasi momento e da entrambe le parti salvo preavviso da comunicarsi anche a mezzo fax almeno 15 giorni prima della data in cui si intende recedere. Ai sensi dell’art. 1456 del c.c.le parti convengono che il presente contratto si risolva di diritto quando il vettore ne abbia dato comunicazione scritta al Committente, anche a mezzo fax, nel caso di mancato pagamento alla scadenza convenuta anche di una sola fattura mensile, assoggettamento del Committente a qualsiasi procedura concorsuale o liquidazione, oppure in caso di mancata conformità delle merci affidate alle leggi vigenti. Il vettore avrà facoltà di sospendere il servizio; in tal caso l’esatto periodo di sospensione verrà comunicato almeno 15 gg prima del suo inizio.
2) CONSENSO ALLA SUBVEZIONE. Il committente espressamente consente che il vettore possa in piena discrezionalità avvalersi di sub-vettori fatto salvo che è onere del vettore verificare la regolarità dei sub-vettori in materia di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa.
3) REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE DEL VETTORE. Il committente espressamente dichiara di aver preso visione del DURC del vettore pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx rilasciato nel termine di legge dagli enti previdenziali attestante la regolarità previdenziale e contributiva della società. Dichiara altresì di essere stato informato del fatto che la verificazione dei requisiti DURC potrà essere effettuata su apposito portale internet che dovrà essere attivato dal comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori, fermo restando la pubblicazione sempre aggiornata sul sito aziendale.
4) ESAZIONE CONTRASSEGNI/RESPONSABILITA': Il mandato di incasso del contrassegno deve essere conferito dal mittente esclusivamente indicandolo sui documenti di trasporto (D.D.T.) in prossimità dei dati essenziali e necessari al vettore per la consegna delle merci - (colli - peso), in modo chiaro e ben visibile con la parola contrassegno, va inoltre evidenziato con l'applicazione dell'apposito talloncino adesivo "Contrassegno" fornito dal vettore, o in alternativa, da timbro "contrassegno" del mittente che lo evidenzi in modo inequivocabile.
L'inadempimento delle formalità suddette comporterà l'esonero del vettore dalle responsabilità relative al mancato incasso del contrassegno. Per espressa volontà delle parti, il vettore sin da ora esonerato da ogni responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazione o scopertura di assegni di conto corrente o circolari, accettati conformemente alle istruzioni del mittente.
Esplicitamente vi è esonero del vettore alla verificazione della regolarità del titolo. Spetta al vettore il diritto di provvigione sull’incasso del titolo.
5) DIRITTO DI RITENZIONE: le parti danno atto che il rapporto nascente dal presente contratto è un unico rapporto obbligatorio, per cui il Vettore, a copertura di tutti i suoi crediti comunque dipendenti all'esecuzione degli incarichi affidatigli, anche già eseguiti, può esercitare il diritto di ritenzione su quanto si trova nella sua detenzione (merci, contrassegni, bancali, ecc.) ex artt. 2756/2761 c.c. e art. 23 Condizioni Federcorrieri.
6) DISPOSIZIONI GENERALI SUI TEMPI DI RESA: i tempi di resa (riconsegna al destinatario) sono quelli ordinariamente necessari per effettuare un trasporto, tenuto conto della distanza da percorrere, delle condizioni stradali e situazioni di traffico, di eventuali imprevisti e di ogni altra circostanza normalmente idonea ad incidere sui tempi di trasporto. Di conseguenza i tempi di resa forniti dal Vettore devono considerarsi meramente indicativi. L'eventuale indicazione unilaterale, da parte del mittente sul d.d.t., di tempi di resa, date od orari nell'esecuzione dell'incarico non impegnano in alcun modo il Vettore. Il Vettore non assume alcuna obbligazione contrattuale in ordine ai tempi di resa, sia che siano stati da esso forniti, sia che siano indicati unilateralmente dal mittente, il cui mancato rispetto non è pertanto suscettibile di produrre alcuna conseguenza giuridica in capo al Vettore. In particolare il Vettore non potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti o indiretti (ad es. perdita di guadagno, di avviamento o di clientela), di qualunque
genere e comunque determinati, subiti dal Committente a causa del mancato rispetto dei termini di resa o dei tempi unilateralmente determinati dal mittente, e ciò anche indipendentemente dal fatto che il Vettore fosse o meno a conoscenza della possibilità della loro verificazione. Il presente art. si applica per tutti i tipi di servizi offerti dal Vettore e anche per gli ordini di ritiro (o.d.r.). Il Vettore si riserva la facoltà di non accettare determinati o.d.r.
7) TEMPI DI RESA DEI SERVIZI ESPRESSO/CONSEGNE TASSATIVE/PRENOTATE IN PARTENZA: fermo restando quanto previsto dall'art. precedente, nel caso in cui non siano rispettati dal Vettore i tempi di resa previsti per il servizio ESPRESSO, per le Consegne Tassative/Prenotate in partenza, il servizio si intenderà prestato alle condizioni e con i tempi ordinari ed il cliente non sarà tenuto a corrispondere la maggiorazione tariffaria.
6) MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO/RITIRI/MODIFICHE/CONSEGNA: il Committente ha l'obbligo di indicare sul d.d.t. tutte le istruzioni necessarie per l'esatta esecuzione dell'incarico, comprese eventuali disposizioni doganali, e di allegare la documentazione necessaria. Il Vettore esegue l'incarico sulla base del d.d.t., anche se non emesso dal Committente, e non dell'o.d.r. Le eventuali disposizioni del Committente negli o.d.r. devono essere riportate anche nel d.d.t., pena la loro nullità e/o inefficacia. Parte o l'intero trasporto verrà eseguito tramite Subvettori. E' attribuita al Committente la facoltà di modificare le modalità di esecuzione dell'incarico di trasporto e del mandato di contrassegno, se la modifica chiesta sia ancora attuabile, trasmettendone tempestivamente comunicazione al Vettore per mezzo di fax. Il Vettore non assume alcuna responsabilità in caso di erronea trasmissione, di falsificazione o contraffazione del fax da parte di terzi o comunque di fax contenente indicazioni non corrispondenti alla volontà del mittente. Il Vettore effettua la consegna nel luogo di destinazione indicato sul d.d.t. e il ricevimento sarà validamente effettuato da qualunque persona ivi presente.
8) RESPONSABILITA' DEL VETTORE: i trasporti per l'Italia vengono assunti a norma di legge, applicandosi gli artt. 1693, 1°comma, 1694 e 1696 c.c., mentre i trasporti esteri vengono risarciti in base alla C.M.R. I limiti risarcibili in caso di eventi dannosi derivanti da responsabilità del Vettore, non solo per perdita e avaria merce, ma per tutti i casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità vettoriale ex recepto sono stabiliti, per ogni kg di peso lordo, dall'art. 1696 c.c. e comunque in max 1,00 Euro per i trasporti in Italia, e in max 8,33 diritti speciali di prelievo per i trasporti per l'Estero. Il Vettore sarà quindi responsabile unicamente con i massimali indicati nel presente art. per tutti i danni diretti o indiretti, di qualunque genere e comunque determinati, subiti dal Committente a causa della perdita o avaria della merce trasportata, e ciò anche indipendentemente dal fatto che il Vettore fosse o meno a conoscenza della possibilità della loro verificazione. Ove il Committente ritenga insoddisfacenti i limiti risarcibili di cui sopra e non sia già assicurato in proprio si impegna a conferire al Vettore apposito mandato assicurativo. Al fine di consentire la quantificazione del danno, il Committente si impegna a fornire al Vettore la necessaria documentazione (1. copia della fattura originaria al Destinatario;
2. copia della nota di credito e/o del d.d.t. a reintegro emesse a seguito del danno) e nel caso in cui non la fornisca entro trenta giorni dall'evento il Committente è responsabile dell'eventuale perdita in capo al Vettore di diritti connessi al danno. Il Committente deve tenere a disposizione del Vettore la merce danneggiata per le verifiche del caso, e non può smaltire tale merce prima della definizione della pratica danno, salvo autorizzazione del Vettore; in tal senso, qualora la merce danneggiata sia presso il Destinatario, il Committente si impegna ex art. 1381 c.c. a che lo stesso la tenga ugualmente a disposizione. Il Committente si impegna a garantire al Vettore la non rivalsa sul Vettore stesso da parte delle compagnie assicuratrici con cui ha autonomamente stipulato polizze di assicurazione della merce, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1696 c.c.. Il Committente è tenuto a riscontrare entro 5 gg dal ricevimento della comunicazione di anomalia la variazione del peso della merce danneggiata nel qual caso si procederà a verifica in contraddittorio; altrimenti il peso si considererà definitivo. Il Vettore è tenuto a considerare solo le riserve specifiche e certe apposte dal destinatario ed è quindi esonerato da responsabilità in presenza di riserve generiche. Il Vettore non è tenuto a verificare il numero dei colli in bancali sigillati, ancorchè indicato sul d.d.t., e l'incarico si intenderà pertanto assunto per le unità di carico pari ai bancali sigillati. Condizioni indispensabili per la risarcibilità dei danni occulti sono l'assoluta idoneità dell'imballaggio per la merceologia trasportata, secondo la miglior tecnica ed esperienza, l'utilizzo di nastro personalizzato del Committente per la chiusura dei colli e l'indicazione sui colli, ben evidenziata, di eventuali caratteristiche della merce facilitanti danni occulti (ad es. "merce fragile", ecc.). Viene altresì convenuta tra le parti la non applicabilità della presunzione stabilita dall'art. 1693, 2°co. c.c., per cui il Vettore avrà facoltà di contestare vizi di imballaggio anche successivamente al ritiro. In ogni caso l'onere della prova che il danno occulto è stato causato dal trasporto è a carico del Committente. In caso di inversione di colli, il Vettore non si assume responsabilità per le successive movimentazioni dei colli compiute da chi li ha erroneamente ricevuti, in particolare se rilanciati all'Estero. In tutti i casi in cui sia affidato al Vettore un trasporto nazionale si applicherà sempre la normativa nazionale, anche se il trasporto continua all'Estero o da esso proviene. La prova di consegna della merce è comunque costituita dalla sottoscrizione della lettera di vettura da parte del destinatario.
9) BANCALI A RENDERE: gli attrezzi di carico (bancali) utilizzati dal mittente sono considerati a tutti gli effetti parte integrante dell'imballaggio delle merci e pertanto di esclusiva pertinenza del destinatario. La relativa tara viene inclusa ai fini della determinazione del peso tassabile della spedizione. Sono condizioni indispensabili per la gestione da parte del Vettore dei resi bancali la previsione contrattuale della franchigia bancali e la chiara, ben visibile ed inequivocabile indicazione, da parte del mittente sul d.d.t., della dicitura BANCALI DA RENDERE AL VETTORE ALLA CONSEGNA. I bancali dovranno essere marcati EPAL e, di conseguenza, il Vettore non risponde della gestione dei bancali non marcati EPAL. Qualora il destinatario incorra in ritardi nella preparazione dei pallet da restituire o ometta in ogni caso di riconsegnare tempestivamente al vettore i bancali entro il completamento delle operazioni di scarico, il loro numero verrà sottratto dal totale da rendere al mittente (farà fede l'indicazione contenuta sul documento di spedizione del Vettore); in
questo caso il mittente potrà rivalersi unicamente nei confronti del destinatario. Il vettore non risponde dei danni ai bancali se non per colpa grave. E' comunque esonerato da qualsivoglia responsabilità in relazione a danneggiamenti imputabili al destinatario; a tal fine il vettore potrà annotare sul d.d.t. ogni danno presente sui pallet restituiti. Per il servizio Estero non vi è alcuna gestione dei bancali a rendere. (Vedere foglio allegato per la gestione EPAL).
10) USI E CONSUETUDINI: per tutto quanto non espressamente richiamato si fa riferimento agli usi e consuetudini del settore trasporto collettame, come contenuti nelle Condizioni Generali e Diritti e tariffe della Federcorrieri.
11) CASO FORTUITO: ai sensi dell'art. 1694 C.C., si presumono casi fortuiti o di forza maggiore il furto, la rapina, il saccheggio, gli scioperi, le serrate, le sommosse, gli atti di terrorismo, la pirateria, l'incendio, le calamità e le interruzioni della viabilità .
12) MERCI NON AFFIDABILI AL VETTORE/TRASPORTI PER FIERE/MEDICINALI/ISPEZIONE: non potranno essere affidati al Vettore i seguenti prodotti, che il Vettore stesso dichiara fin d'ora di non accettare: preziosi, titoli, quadri, articoli di antiquariato, ecc., non essendo tra l'altro assicurabili da polizze vettoriali, - prodotti deperibili - merci ADR - beni il cui trasporto è per legge proibito come armi, valori bollati, tabacchi, ecc. I trasporti con destinazione Fiere, Saloni, Esposizioni, ecc. sono accettate solo se preventivamente concordate con il Vettore e solo se sul d.d.t. sono indicate le informazioni aggiuntive necessarie quali data richiesta per la consegna, numero stand, persona da contattare e suo n. di tel., fermo restando quanto stabilito dall'art. 5. I medicinali potranno essere affidati solo se non necessitano di alcun controllo della temperatura di conservazione. Il Committente prende atto che tutta la merce affidata sarà trasportata dal Vettore in modo promiscuo con altri prodotti, esonerando e obbligandosi a tenere manlevato il Vettore da qualunque responsabilità d derivante dall'affidamento di merce non accettate ai sensi del presente art. Si precisa che il Vettore non avrà alcun obbligo di controllare se la tipologia di merce affidatagli rientri o meno nelle categorie non accettate.
13) MERCI PERICOLOSE: il vettore ha facoltà di non accettare merci pericolose. Qualora vengano affidate merci pericolose senza le indicazioni ed idonea documentazione di accompagnamento il vettore sarà libero di agire oer il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare dal trasporto. Fatta salva la facoltà di esigere una penale pari ad € 5.000,00.
14) GIACENZA:la merce non potrà rimanere in giacenza per più di trenta giorni, a meno che non sia stato concordato un termine differente, decorsi i trenta giorni la stessa verrà rispedita al mittente che comunque dovrà rifondere le spese sostenute per la riconsegna.
15) PAGAMENTI: i termini di pagamento saranno indicati in fattura, in caso di loro inadempimento ipso iure il debitore sarà dichiarato decaduto dal beneficio del termine ed il vettore potrà pretendere l’immediato pagamento del prezzo, con corresponsione degli interessi moratori dalla emissione della fattura sino al soddisfo con diritto di ritenzione della merce e delle somme incamerate a titolo di contrassegno.
16) ISTAT: Le parti inoltre concordano che le tariffe di cui al presente accordo saranno comunque aumentate annualmente sulla base della variazione assoluta degli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai
e impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente, nella misura massima consentita dalla legge.
17) HACCP: LOGISTIA PICENA SRL. è dotata di un Manuale di autocontrollo per il trasporto dei prodotti alimentari destinati all'alimentazione umana e animale, esclusivamente non deperibili e non soggetti a
temperatura controllata, che in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n. 183/2005 - Igiene dei mangimi e Regolamento CE
n. 852/2004 - Igiene dei prodotti alimentari, permette di avere uno strumento in
grado di garantire il controllo del processo di trasporto mediante l'applicazione del Sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point: Analisi dei Pericoli e dei Punti Critici di Controllo).
I prodotti alimentari trasportati sono destinati sia all'alimentazione umana che animale, rientrano tutti nella categoria dei "NON DEPERIBILI" (prodotti alimentari da conservare a temperatura ambiente, non
controllata). I prodotti affidati per il trasporto devono essere preconfezionati e dotati di un primo e un secondo imballo idoneo alla tipologia merceologica di merce al fine di evitare qualsiasi contaminazione o
insudiciamento dei prodotti. Il Committente garantisce al Vettore di assolvere agli obblighi di rintracciabilità dei prodotti alimentari e mangimi (Regolamenti CE n. 178/02 e 183/05) secondo le Linee Guida dell'Accordo Stato-Regioni e dichiara di gestire direttamente i dati richiesti e di poterli mettere tempestivamente a disposizione delle Autorità Competenti. Il personale incaricato alle attività di smistamento e trasporto non entrano a contatto con il prodotto alimentare e mangimi, se non a causa di un evento accidentale. In questo caso, il prodotto verrà segregato e fornita segnalazione al Cliente. Il Committente anche per i suddetti prodotti alimentari-animali prende atto che tutta la merce affidata sarà trasportata dal Vettore in modo promiscuo con altri prodotti, esonerando e obbligandosi a tenere manlevato il Vettore da qualunque responsabilità
Non viene accettata merce alimentare che si presenta priva di imballo secondario, merce deperibile e merce alimentare visibilmente deteriorata.
18) TARIFFE: come da prospetto tariffario allegato.
19) CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO: Prima di proporre causa per questioni inerenti il seguente contratto l’interessato sarà obbligato ad attivare procedura di negoziazione assistita presso le associazioni di categoria fatta eccezione per le controversie di cui all’articolo 7 ter del dlgs 286/2005. Fallita la negoziazione assistita, per eventuali controversie, anche quelle di cui all’art. 7 ter del dlgs 286/2005 che possono insorgere in dipendenza del presente contratto di trasporto è competente in via esclusiva il Xxxx xx Xxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxxxxx Xxxxxx xxx
Xxxxxx Xxxxxx,
Xx approvano esplicitamente ex art. 1341 c.c. art.1, art.2, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.14, art.15, art.19.
Logistica Picena srl
Ascoli Xxxxxx, giovedì 19 febbraio 2015