Art. 1 - Generalità
DIPARTIMENTO VII VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE VIARIE
UFFICIO DI DIREZIONE E SERVIZIO 2 VIABILITA’ NORD E SUD
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ACQUISTO DI AUTOCARRI
Art. 1 - Generalità
La Citta Metropolitana di Roma Capitale intende procedere all'acquisto di n. 24 nuovi autocarri per il trasporto dei cantonieri e di materiale, come specificato nell’allegata "Scheda Tecnica". Detti mezzi sono destinati al Dipartimento VII Viabilità Nord e Sud.
Art. 2 - Oggetto dell’appalto – Importo a base di gara
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura e la consegna di N. 24 autocarri che vanno ad integrare e sostituire il parco autocarri già esistente. I suddetti autocarri verranno utilizzati sul territorio della Citta Metropolitana di Roma Capitale per le attività di competenza del Dipartimento VII - Viabilità Nord e Sud.
L’importo complessivo della fornitura è di € 725.806,45 (IVA esclusa)
Importo a base di gara | € 725.806,45 |
I.V.A. 22% | € 159.677,42 |
Fondo ex art.113 comma 2 D.Lgs 50/2016 | € 14.516,13 |
Totale Onere finanziario | € 900.000,00 |
Gli autocarri sopra indicati dovranno riportare sulle fiancate il logo della Città Metropolitana di Roma Capitale e la scritta CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – SERVIZIO DI VIABILITA’
L’offerta presentata dovrà avere ad oggetto mezzi dotati delle caratteristiche minime di cui all’art.1 “Caratteristiche degli autocarri da offrire” dell’Allegato 1 - Parte Tecnica, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.
Art. 3 - DUVRI
Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, si precisa che, in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla redazione del DUVRI.
Le norme comportamentali saranno stabilite:
• dalla ditta aggiudicataria se gli autocarri verranno consegnati presso la propria sede;
• dalla Città Metropolitana di Roma Capitale se gli autocarri verranno consegnati nelle proprie sedi..
Resta inteso che la ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.
Art. 4 - Disciplina normativa dell’appalto
I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d’appalto sono regolati:
- dal Dlgs 50/2016
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d’oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008;
- dall’allegato al D.M. Ambiente 8 maggio 2012 (recante “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione”) concernente i criteri ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada, come modificato dal D.M. Ambiente 30/11/2012;
Art. 5 - Caratteristiche generali dei veicoli
I veicoli oggetto della fornitura dovranno essere:
1. nuovi di prima immatricolazione e d’utilizzo;
2. omologati in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti italiani attualmente in vigore per l’uso a cui sono destinati;
3. con guida a sinistra;
4. progettati e costruiti per conseguire i più alti livelli di sicurezza, attiva e passiva;
5. dotati di motore conforme alle norme Europee antinquinamento indicate nella relativa Scheda Tecnica, ovvero conforme a normativa superiore.
Art. 6 - Allestimenti
L'installazione di impianti elettrici supplementari, di dispositivi di protezione e sicurezza elettronica, meccanica ed altro, nonché l'allestimento e la personalizzazione dei veicoli, dovranno essere certificati dall'allestitore ai sensi del D.Lgs. 81/0808.
La fase di realizzazione degli allestimenti tecnico-funzionali sarà verificata in xxxxx x'xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
Art. 7 - Rispetto requisiti verdi (CAM)
In forza del combinato disposto dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e del punto 6 dell’Allegato al D.M. Ambiente 8 maggio 2012 e ss.mm.ii., i veicoli forniti dovranno assicurare il rispetto dei seguenti limiti di emissioni:
• I livelli massimi di emissioni di inquinanti sono quelli stabiliti nella tabella 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n.715/2007 (e s.m.i.) in vigore ai fini dell’immatricolazione.
• Le emissioni di CO2 dei veicoli offerti non devono essere superiori ai seguenti limiti: Fuoristrada 175 CO2 g/km, Furgoni (N1, classe I) 150 CO2 g/km, Altre categorie 130 CO2 g/km, Veicoli commerciali leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate (N1, classe II e III) 225 CO2 g/km.
Art. 8 – Tempi di consegna
Gli autocarri, debitamente allestiti ai sensi dell’art. 1 della parte tecnica allegata al presente capitolato, dovranno essere consegnati entro e non oltre 90 giorni dall’ordine (che potrà essere inviato anche via e-mail).
Il fornitore dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo, la messa a disposizione dei veicoli, e provvedere alla consegna degli stessi nel Centro dedicato più vicino (sito ad una distanza non superiore a 20 km dalla sede della Città Metropolitana di Roma Capitale).
Il fornitore è tenuto ad informare l’Amministrazione su eventuali fatti o impedimenti (scioperi, eventi socio-politici, riduzione della produzione, ecc…) comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna ed è in ogni caso tenuto a far sì che i tempi massimi di consegna degli autoveicoli siano rispettati intraprendendo tutte le azioni in suo potere affinché ciò avvenga, tenuto costantemente informata l’Amministrazione mediante nota scritta inviata all’Ufficio della Sezione Cantonieri e Mezzi.
L’accettazione degli autocarri non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti, non rilevati all’atto della consegna ma solo al momento dell’utilizzo.
Art.9 - Assistenza Tecnica in garanzia (post vendita) -
Le Ditte dovranno indicare in fase di offerta la sede del Centro di assistenza per l'esecuzione degli interventi nel periodo di garanzia, pari ad un periodo minimo di 24 mesi (oppure eventuale periodo superiore previsto nell'offerta tecnica dell’affidatario), altrimenti, se offerto, per tutti gli interventi compresi nel Servizio di Assistenza Tecnica Integrale come di seguito indicato, che dovrà comunque essere nel territorio dell'Area della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Per la durata del periodo di garanzia la ditta aggiudicataria dovrà disporre di un servizio di carro attrezzi, gratuito per la durata del periodo di Garanzia o di Assistenza Tecnica Integrale, in proprio o convenzionato, con reperibilità h 24 dal lunedì alla domenica, del quale dovrà per questo essere indicato il numero telefonico di riferimento.
Tutti gli interventi in garanzia dovranno essere attivati dalla Ditta aggiudicataria solo ed esclusivamente a seguito di emissione della specifica nota di lavoro da parte del Dipartimento VII (Sezione Cantonieri e Mezzi); dopo ogni intervento dovrà essere emessa ed inviata al Funzionario relativa ricevuta fiscale o fattura ad importo zero riferita all' intervento effettuato.
Eventuali procedure per prenotazione e registrazione degli interventi proposte dal fornitore del servizio, a fini statistici o per proprie necessità operativo- funzionali, in difformità alla procedura abituale in uso alla Viabilità saranno intese come integrazioni alla stessa e non sostitutive.
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, nei casi in cui venga richiesto, il servizio di ritiro e riconsegna per il ricovero in officina dei veicoli, da effettuarsi entro 48 ore dalla richiesta via email della Sezione Cantonieri e Mezzi, presso la sede comunicata dalla stessa, oltre che di effettuazione degli interventi con la formula di "officina mobile" (se prevista nell'offerta), salvo la possibilità o la necessità di effettuare sia i ritiri che le riparazioni direttamente presso la sezione di assegnazione.
Art.10 – Subappalto e cessione del contratto
Il soggetto giuridico aggiudicatario non può cedere o subappaltare l’esecuzione di tutto o di una parte del contratto.
Le cessioni (in tutto o in parte) del contratto e / o l’affidamento in subappalto della fornitura, in violazione del disposto di cui sopra, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno subito o subendo.
Art. 11 - Ordinativi
L’impresa aggiudicataria riceverà l’ordinazione dal Dipartimento VII Viabilità Servizio n. 1 “Gestione amministrativa appalti viabilità concessioni ed espropri”.
L’impresa aggiudicataria è tenuta a notificare all’Ente appaltante l’avvenuto
raggiungimento dell’importo contrattuale; eventuali forniture in eccedenza a tale importo, senza preventiva autorizzazione, si intendono effettuate a totale rischio del fornitore.
Art. 12- Difetti e vizi di costruzione e garanzie dell’impresa aggiudicataria
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire i prodotti da tutti i vizi ed i difetti non derivanti da forza maggiore e caso fortuito.
L’impresa aggiudicataria è obbligata, pertanto, ad eliminare, a proprie cure e spese, tutti i difetti ed i vizi, nessuno escluso, manifestatisi durante il periodo di garanzia.
L’Amministrazione dovrà, a pena di decadenza, denunziare all’aggiudicatario ogni difformità e i vizi e/o difetti dei beni forniti entro 60 giorni dalla scoperta.
La denunzia non è necessaria se l’aggiudicatario ha riconosciuto le difformità, i vizi e/o i difetti o se li ha occultati.
Entro 30 giorni dalla ricezione della lettera di denunzia in parola, l’aggiudicatario dovrà procedere, a proprie cure e spese, alla eliminazione completa di ogni vizio e/o difetto del bene fornito.
Entro lo stesso termine l’aggiudicatario dovrà procedere, ove necessario, alla sostituzione delle parti di bene logore, rotte, difettose e/o guaste e, se ciò non bastasse, dovrà procedere, a proprie cure e spese, al ritiro dei mezzi forniti ed alla loro tempestiva sostituzione con beni nuovi.
Qualora, trascorso il citato termine, l’impresa aggiudicataria non abbia adempiuto alle obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione del contratto, l’Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare i vizi e/o i difetti dei beni, addebitando all’aggiudicatario il costo della riparazione e/o sostituzione del bene.
A garanzia di tale obbligo, la Città Metropolitana di Roma Capitale potrà sospendere i pagamenti eventualmente non effettuati, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all’impresa in relazione ad altre forniture in corso con la Città Metropolitana di Roma Capitale.
Art. 13 - Clausole penali e risoluzione del contratto
L’aggiudicatario, fatte salve le eventuali responsabilità penali, è soggetto all’applicazione di penalità in caso di inadempimento delle obbligazioni di cui all’art. da 5 a 9 e 12 del presente capitolato o di ritardi nell’esecuzione degli obblighi che derivano dall’avvenuta aggiudicazione.
L’importo della penale per ritardi nella fornitura secondo le modalità previste, viene determinato sull’importo della quantità consegnata e giudicata non conforme al presente capitolato dall’Amministrazione, ovvero non consegnata nei termini
previsti, nella misura dello 0.2% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per la consegna.
Nel caso di non accettazione della fornitura consegnata, sono applicate le penalità nella misura sopra prevista, per il periodo decorrente dalla data di ricezione della lettera di contestazione dell’Amministrazione al giorno in cui viene effettuata la sostituzione della fornitura non idonea.
La somma complessiva della penalità applicabile non può comunque eccedere il 10% dell’importo contrattuale.
Decorso inutilmente il termine di esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura per cause imputabili all’impresa aggiudicataria, l’Amministrazione diffida formalmente l’impresa ad adempiere entro 10 giorni (ovvero altro maggiore termine ritenuto congruo dall’Amministrazione), decorsi i quali, oltre che all’applicazione della penalità, l’Amministrazione medesima ha diritto alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione definitiva prestata.
L’Amministrazione ha inoltre il diritto di risolvere il contratto (ai sensi dell’art.
1456 del c.c.):
1) qualora a suo insindacabile giudizio accerti che l’impresa non sia in grado di espletare la fornitura o la esegua con negligenza;
2) qualora il ritardo nella consegna di tutto il materiale, per causa non dipendente da forza maggiore, sia superiore a 30 giorni; se detto ritardo riguarda solo una parte della fornitura l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto per la sola parte non consegnata nei termini indicati;
3) qualora accerti in sede di collaudo della fornitura che questa non corrisponde a quella richiesta e non ritenga di chiederne la sostituzione;
4) qualora l’impresa affidi anche solo parte della fornitura in subappalto.
L’Amministrazione, oltre che all’applicazione delle suddette penalità, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento degli obblighi derivanti dall’avvenuta aggiudicazione.
L’ammontare delle penalità è addebitato al momento in cui viene disposto il pagamento della fornitura.
Decorso inutilmente il termine di esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura, per cause imputabili all’impresa aggiudicataria, l’Amministrazione, oltre che all’applicazione della penalità, ha diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 14 - Oneri e spese
Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, ad eccezione della sola IVA che è a carico dell’Amministrazione.
Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria, in via esemplificativa, tutte le spese contrattuali compresi i diritti, i bolli, l’imposta di registri, nonché tutti gli oneri, spese e prestazioni comunque occorrenti per la corretta esecuzione e gestione dell’Appalto.
Art. 15 - Corrispettivi
Il corrispettivo è da intendersi fisso e non soggetto a revisione per tutta la durata del contratto.
Il pagamento sarà disposto previa presentazione di regolare fattura ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
Art. 16 - Recesso unilaterale del contratto
L’Amministrazione, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall’articolo 1671 del C.C., potrà recedere dal contratto, tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e ritenuti correttamente e pienamente eseguiti dall’Ente appaltante.
L’Amministrazione può recedere dal contratto, anche se ne è iniziata l’esecuzione, purché tenga indenne l’impresa dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e ritenuti correttamente e pienamente eseguiti dall’Ente appaltante.
Art. 17 - Elezione di domicilio
L’aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in Roma, con l’indicazione del rappresentante al quale potranno essere effettuate le relative notifiche e/o comunicazioni che si riterranno necessarie.
Art. 18 - Estensione contrattuale
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione, nel corso dell’esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di estendere, ovvero di diminuire, – nei limiti del quinto dell’importo di aggiudicazione
– la fornitura dei beni oggetto della presente gara d’appalto.
Pertanto, qualora l’Amministrazione decida di avvalersi della facoltà di estendere l’importo del contratto ai sensi della disposizione citata, l’impresa aggiudicataria è obbligata ad assoggettarsi alle condizioni di aggiudicazione fino a concorrenza dell’importo di aggiudicazione maggiorato di un quinto.
Art. 19- Foro competente
Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
Art. 20 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa vigente in materia.