Polizza per la protezione dei Tabaccai a copertura dei rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza
Polizza per la protezione dei Tabaccai a copertura dei rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia Polizza Tabaccai
Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia. Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.
Sito: xxx.xxxxxx.xx - Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx.
Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).
L’indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).
Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx/XXXXXxxxxx.xxx.
Di seguito l’ammontare del:
- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’MCR: 2.487 milioni di euro
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Estensioni | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Altri eventi coperti | • Atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (compresi i dipendenti): verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti suindicati. • Sovraccarico di neve. • Uragani, bufere, tempeste, e grandine e cose da esse trasportate. • Acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine. |
Estensioni | • Rischio locativo: se l’assicurato non è proprietario dei locali, Zurich risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo. • Riscorso terzi e/o locatari: Zurich risponde delle somme che l’assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini degli “Eventi coperti” indicati in polizza. |
• Elettronica: è assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati a registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, computer ed apparecchiature relative, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti video-citofonici e di allarme, il tutto costituente l’attrezzatura dell’esercizio da: (i) imperizia, negligenza, errata manipolazione; (ii) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; (iii) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; (iv) sabotaggio dei dipendenti; (v) traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazione di acqua, rovesciamento di liquidi in genere; (vi) alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio. • Merci e attrezzature presso terzi: Zurich risponde dei danni arrecati alle merci e attrezzature in deposito e/o in lavorazione presso terzi nel Territorio italiano. • Spese di demolizione e sgombero: sono comprese le spese necessarie per demolire sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro. • Spese di ricerca e ripristino: qualora sia assicurato il fabbricato, in caso di rottura che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate. • Indennità aggiuntiva: all’assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfettaria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato per le partite “Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto” per annualità assicurativa per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate: (i) mancato godimento dei locali o perdita della pigione; (ii) onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti; (iii) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; (iv) ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); (v) rimozione e ricollocamento del contenuto; (v) altri obblighi contrattualmente incombenti all’assicurato. • Danni indiretti: Zurich riconosce all’assicurato un importo forfettario di 150 euro per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, purché di durata superiore a 7 giorni lavorativi e sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro. • Anticipo indennizzi: Zurich anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, purché (i) l’assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di polizza; (ii) l’assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal sinistro; (iii) l’assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo del contraente o dell’assicurato stesso; (iv) non ricorrano le condizioni nella scheda di polizza; (v) il presumibile indennizzo sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a 25.000 euro; (vi) non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno. • Colpa grave: i danni derivanti dagli “Eventi coperti” vengono indennizzati anche se causati: (i) da colpa grave del contraente o dell’assicurato e/o dei loro familiari conviventi; (ii) da colpa grave delle persone di cui l’assicurato deve rispondere a norma di legge. | |
GARANZIA “FURTO” | |
Estensioni | • Indennità aggiuntiva: all’assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfettaria per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate: (i) onorari del perito scelto dall’assicurato in conformità a quanto previsto in polizza; (ii) costi sostenuti per la documentazione del danno; (iii) potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati; (iv) altri obblighi contrattualmente incombenti all’assicurato. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE” | |
Altri rischi coperti | • Il rischio derivante dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, nonché dall’installazione presso terzi delle cose vendute. • I danni derivanti dallo smercio delle cose vendute o consegnate: purché il danno si verifichi entro un anno dalla vendita e consegna delle stesse e comunque durante il periodo di validità del contratto. • I danni derivanti da sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti nella tabaccheria, esclusivamente per le attività annesse quali bar, gelaterie, birrerie, pizzerie, ristoranti, trattorie, pinacoteche. • Il Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l’attività dichiarata: l’assicurazione comprende (i) i rischi derivanti dalle antenne radio-televisive, agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato compresi i parchi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni in genere nonché da cancelli anche automatici; (ii) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture e quelli prodotti da rigurgito di fogne. • Il rischio derivante da lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione purché affidati a terzi, dei fabbricati e/o terreni, nei quali si svolge l’attività. • Il rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolgentesi nell’esercizio, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nei parcheggi di pertinenza della tabaccheria. |
• La responsabilità civile personale di ciascun dipendente, prestatori di lavoro dell’assicurato per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime. • I danni provocati ai clienti durante le dimostrazioni di prodotti da personale non alle dipendenze dell’assicurato. • I danni provocati ai clienti da persone non in rapporto di dipendenza con l’assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività. • I danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico. • I danni cagionati a terzi dai mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all’esterno dell’esercizio. • I danni provocati dall’uso da parte dell’assicurato, per legittima difesa, di armi da fuoco nella tabaccheria. • Committenza: Zurich si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile, nella sua qualità di committente: (i) dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all’assicurato; (ii) delle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione nella tabaccheria assicurata. | |
GARANZIA “ASSISTENZA” | |
Altri servizi di assistenza | • Servizio diritti protetti: la centrale operativa di Mapfre Asistencia S.A., su semplice richiesta telefonica, mette in contatto l’assicurato con la sua Equipe legale che è a disposizione per fornire nel più breve tempo possibile, e comunque entro 24 ore, informazioni giuridiche relative alle materie indicate in scheda di polizza. • Consult Service: contattando la centrale operativa di Mapfre Asistencia S.A. l’assicurato può inoltre richiedere varie informazioni. • Assistenza informatica al PC: la centrale operativa di Mapfre Asistencia S.A., in funzione 24 ore su 24, potrà risolvere i problemi informatici occorsi ai personal computers utilizzati dall’assicurato. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Garanzie aggiuntive | • Merci in refrigerazione: l’’assicurazione vale per i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di (i) mancata od anormale erogazione del freddo; (ii) fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti (iii) ad eventi previsti da questa garanzia; (iv) a furto ed rapina; (v) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica della tabaccheria. • Rottura lastre: è assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza dell’esercizio e/o delle parti di fabbricato di uso comune e anche se non è assicurato il fabbricato stesso. • Elettronica (forma a valore totale): è assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati dagli “Eventi coperti” riportati in polizza. • Supporti di dati - maggiori costi: Zurich corrisponde le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente. • Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D): sono compresi in garanzia i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata. |
GARANZIA “FURTO” | |
Garanzie aggiuntive | • Merci e attrezzature trasportate: furto e rapina di merci e/o attrezzature trasportate, pertinenti alla farmacia, su autoveicoli in uso all’assicurato guidati dallo stesso o dai suoi familiari o dipendenti addetti alla tabaccheria. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE” | |
Garanzie aggiuntive | • Assicurazione R.C verso i prestatori di lavoro (R.C.O.): Zurich si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile. L’assicurazione vale anche per le azioni esperite dall’I.N.P.S. • Danni da interruzione o sospensione di attività: la garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza. • Lavoratori stagionali: la garanzia R.C.T. vale anche per i danni cagionati a “terzi” dai predetti lavoratori stagionali e di prestatori di lavoro. |
GARANZIA “TUTELA LEGALE” | |
Garanzie aggiuntive | • Procedimenti penali per delitti dolosi: la garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate che siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. • Somministrazione e/o commercio di alimenti: Zurich assicura il rischio delle spese che si rendano necessarie per la tutela dell’assicurato qualora, in relazione al commercio, confezionamento, produzione di prodotti alimentari: (i) sia convenuto in giudizio per rispondere civilmente di danni extracontrattuali causati a terzi ove la garanzia della società che assicura la responsabilità civile, alla cui effettiva operatività è subordinato l’intervento di Zurich, abbia erogato fino ad esaurimento il massimale previsto; (ii) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione; (iii) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché l’assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. |
Che cosa NON è assicurato? | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Estensioni | • Con riferimento alla garanzia “Atti vandalici” non sono considerati terzi: (i) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato; qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente; (ii) quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti. • Con riferimento alla garanzia “Uragani, bufere, tempeste, grandine e cose da esse trasportate”: (i) danni provocati dall’acqua alle merci poste in locali interrati e seminterrati, collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo; (ii) i danni provocati da accumulo esterno di acqua; (iii) i danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; (iv) dei danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni, cose mobili all’aperto, tettoie, serre e quanto in esse riposto, alle antenne e simili installazioni esterne. • Con riferimento alla garanzia “Ricorso terzi e/o locatari”: i danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Non sono considerati terzi: (i) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; (ii) quando l’assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; (iii) le società le quali rispetto all’assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime. • Con riferimento alla garanzia “Elettronica”: (i) i danni causati con dolo del contraente o dell’assicurato; (ii) i danni da eventi coperti nelle sezioni “Incendio” e “Furto”; (iii) i danni per mancata o inadeguata manutenzione; (iv) i danni a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce; (v) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati. • Con riferimento alla garanzia “Spese di ricerca e ripristino”: le spese relative alla ricerca e riparazione di: (i) tubazioni interrate e quelle relative agli impianti di irrigazione esterne al fabbricato; (ii) pannelli radianti. |
Garanzie aggiuntive | • I danni causati con dolo del contraente o dell’assicurato. • I danni a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce. • I danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati. • Con riferimento alla garanzia “Merci in refrigerazione” sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione. • Con riferimento alla garanzia “Rottura lastre”: i danni (i) determinati da dolo del contraente o dell’assicurato; (ii) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di maestranze; (iii) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature; (iv) provocati da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (salvo quanto previsto alla voce “Altri eventi coperti”); (v) i danni da furto e tentato furto. • Con riferimento alla garanzia “Contratti di assistenza tecnica”: guasti meccanici ed elettrici originatisi all’interno dell’apparecchiatura assicurata. • Con riferimento alla garanzia “Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.): i programmi applicativi e/o personalizzati. |
GARANZIA “FURTO” | |
Garanzie base | • I danni di furto avvenuti quando non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE” | |
Estensioni | • Con riferimento alla garanzia “Danni derivanti dalla sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti nella tabaccheria”: oggetti preziosi, denaro, valori e valori bollati, marche titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. • Con riferimento alla garanzia “Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l’attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni”: i muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a 2 m. |
Garanzie aggiuntive | • Con riferimento alle garanzie “Assicurazione R.C verso i prestatori di lavoro” e “lavoratori stagionali”: le malattie professionali. |
GARANZIA “TUTELA LEGALE” | |
Garanzie aggiuntive | • Con riferimento alla garanzia “Procedimenti penali per delitti dolosi”: i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. |
Ci sono limiti di copertura? | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Garanzie base | Le garanzie sono operanti a condizione che: • che il fabbricato ove è ubicata la tabaccheria sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili; • relativamente al sovraccarico di neve, il fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative al suddetto evento (D.M. del Ministero L.L.P.P. del 12/2/82 - G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche, nonché eventuali disposizioni locali). |
Estensioni | • L’assicurazione è prestata per il valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende: (i) per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l’area); (ii) per il contenuto, macchinari, attrezzature, macchine agricole, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci, generi di tabaccheria ed accenditori in metallo prezioso). • Con riferimento alla garanzia “Atti vandalici” sono esclusi: (i) i danni verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessamento per ordine di qualsiasi Autorità; (ii) i danni da furto e rapina, atti vandalici e dolosi a scopo di furto, tentato furto e/o rapina;(iii) i danni da deturpamento o imbrattamento. • Con riferimento alla garanzia “Elettronica” sono esclusi i danni (i) derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere; (ii) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; (iii) per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati. |
Garanzie aggiuntive | • Sono esclusi i danni da eventi previsti dalle sezioni “Incendio” e “Furto”. • Sono esclusi i danni derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere. • Sono esclusi i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati. • Sono esclusi i danni per mancata o inadeguata manutenzione. • Con riferimento alla garanzia “Ricorso terzi e/o locatari” sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. |
GARANZIA “FURTO” | |
Garanzie base | La garanzia è prestata alla condizione che: • ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificioso o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei mezzi di protezione indicati in polizza; • le pareti ed i solai dei locali contenenti le cose assicurate, confinanti con l’esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura. |
Estensioni | • Le garanzie “Portavalori” e “Trasporto di tabacchi” operano a condizione che (i) la persona che effettua il trasporto e quelle che l’accompagnano abbiano i seguenti requisiti di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni; (ii) la persona, che effettua il trasporto, non presenta nessuna minorazione fisica che la rendano inadatta all’effettuazione del trasporto; (iii) per trasporti eccedenti 25.000 euro e sino a 50.000 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell’assicurato; (iv) per trasporti eccedenti 50.000 euro e sino a 150.000 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno altri due incaricati, di cui almeno uno munito di arma da fuoco; (v) i trasporti eccedenti 150.000 euro siano effettuati mediante furgone blindato con equipaggio armato. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE” | |
Estensioni | • Le garanzie “Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l’attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni”, “Rischio derivante da lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione” operano a secondo rischio e cioè per eccedenza rispetto ai massimali dell’altra assicurazione. • Con riferimento alla garanzia “Rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolgentesi nell’esercizio, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nei parcheggi di pertinenza della tabaccheria” sono esclusi i danni da furto, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli nonché quelli alle cose trovantisi nei veicoli stessi. |
Garanzie aggiuntive | • La garanzia “Assicurazione R.C verso i prestatori di lavoro” è efficace alle condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. • La garanzia “Lavoratori stagionali” viene prestata per i soli Infortuni subiti in occasione di lavoro, sempreché dall’evento derivi all’assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato. |
GARANZIA “TUTELA LEGALE” | |
Garanzie base | • La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una dei contraenti. |
Garanzia “Incendio” | Xxx non diversamente concordato, l’assicurazione “Incendio”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Atti vandalici | 250 euro per sinistro | - |
Sovraccarico di neve | 10% con il minimo di 500 euro per sinistro | 26.000 euro per ogni anno assicurativo |
Uragani, bufere, tempeste, grandine, vento, tombe d’aria e cose da esse trasportate | 250 euro | - |
Ricorso terzi e/o locatari | - | 10% del massimale stesso |
Elettronica | 100 euro | 1.500 euro per annualità assicurativa |
Merci e attrezzature presso i terzi | - | 5% della partita “Contenuto” |
Spese di demolizione e sgombero | - | 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza Se indennizzo è inferiore a 2.500 euro fino a 250 euro |
Spese di ricerca e ripristino | 150 euro per sinistro | 1.500 euro per anno assicurativo |
Indennità aggiuntiva | - | 10% della somma assicurata e un massimo di 100.000 euro per annualità |
Danni indiretti | - | 16.000 euro |
Merci in refrigerazione | 10% | - |
Garanzia “Furto” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Furto”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Supporti di dati magnetici – maggiori costi | - | 5% della somma assicurata |
Garanzie aggiuntive | 150 euro per sinistro | - |
Valori inerenti all’attività | - | 20% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 15.000 euro |
Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel fabbricato indicato in polizza e di sua esclusiva competenza | 150 euro per sinistro | - |
Acqua penetrata nel fabbricato a seguito di fuoriuscita da dispositivi o apparecchi utilizzatori e relativi allacciamenti | - | 10% della somma assicurata per le parti danneggiate con il massimo complessivo di 5.000 euro |
Garanzie aggiuntive | 250 euro per sinistro | - |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Contenuto della garanzia base | - | 2.500 euro per ogni singolo pezzo |
Abbigliamento, pelletteria ed audiofonovisivi | - | 20% della somma assicurata |
Guasti e atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto, tentato furto, rapina | - | 20% della somma assicurata |
Furto, rapina, e atti vandalici ad archivi e documenti attestanti titoli di credito | - | 10% della somma assicurata per il contenuto |
Furto, rapina di merci ed attrezzature presso terzi cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura | - | 10% della somma assicurata per il contenuto |
Spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate | - | 150 euro per singolo sinistro |
Merci e attrezzature trasportate | 20% | - |
Portavalori | 10% | - |
Distributore automatico esterno | 20% | - |
Indennità aggiuntiva | - | 10% |
Se l’introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme a quanto stabilito in polizza, ma viene accertato che le altre aperture non erano ugualmente conformi | 20% | - |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Se i mezzi di protezione e chiusura non sono operanti e sussistono evidenti trace di rottura dei vetri non antisfondamento e/o scasso | 25% | 75% |
Impianto d’allarme non efficiente | 20% | 80% |
Garanzia “Responsabilità civile”
Garanzia “Assistenza”
Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità civile”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
I danni patrimoniali involontariamente cagionati ai giocatori in conseguenza di un fatto accidentale connesso allo svolgimento dell’attività di ricevitore e/o concessionario di lotterie e pronostici | 250 euro per ogni sinistro | - |
I danni derivanti da sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti nella tabaccheria | 100 euro | 500 euro per ogni cliente danneggiato |
Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l’attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni | 100 euro per ogni sinistro | - |
Il rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolgentesi nella tabaccheria, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nei parcheggi di pertinenza della tabaccheria | 100 euro per ogni veicolo | - |
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico | 100 euro per ogni mezzo danneggiato | - |
Committenza | 250 euro | - |
Assicurazione R.C. verso i prestatori di lavoro | 2.500 euro | 40.000 euro per ogni singolo dipendente infortunato e relativi aventi diritto |
Danni da interruzione o sospensione di attività | 10% per ogni sinistro con il minimo di 250 euro | 50.000 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Idraulico per interventi di emergenza | - | 25 euro per intervento |
Elettricista per interventi di urgenza | - | 25 euro per intervento |
Fabbro per interventi di emergenza | - | 25 euro per intervento |
Serrandista in caso di emergenza | - | 25 euro per intervento |
Vetraio per interventi di emergenza | - | 25 euro per intervento |
Invio di una guardia giurata | - | 25 euro per intervento |
Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Assistenza”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Con riferimento alle garanzie “Incendio “ e “Furto” Il contraente o l’assicurato deve: • fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; • denunciare il fatto all’Autorità giudiziaria entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia a Zurich entro 3 giorni successivi; • trasmettere a Zurich nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso; • conservare le tracce e i residui del sinistro. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile” L’assicurato deve fare denuncia per iscritto di ciascun sinistro; la stessa deve contenere la narrazione del fatto, le indicazioni delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizie utile per Zurich. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Tutela legale” L’assicurato deve darne tempestiva comunicazione a DAS in via preferenziale o, subordinatamente, a Zurich trasmettendo tutti gli atti o documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Assistenza” L’assicurato dovrà comunicare con precisione: • il tipo di assistenza di cui necessita; • nome e cognome; • numero di polizza preceduto dalla sigla ZURC; • indirizzo del luogo in cui si trova; • il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. |
Assistenza da parte di altre imprese Zurich si avvale di Mapfre Asistencia S.A. per la gestione dei sinistri Assistenza. | |
Gestione da parte di altre imprese Zurich affida la gestione dei sinsitri di Tutela legale a D.A.S. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso l’azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell’indennizzo è eseguito sa Zurich entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché non sia stata fatta opposizione, o della sentenza passata in giudicato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento viene effettuato qualora, dalla procedura stessa, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla polizza. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Le somme assicurate, i massimali, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica. Il diritto all’adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 5%. È in facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare all’adeguamento della polizza qualora l’indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso, le somme assicurate ed il premio resteranno quelli risultanti dall’ultimo adeguamento. Il premio può essere oggetto di sconti qualora il contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali Zurich applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di scontistiche concesse da Zurich all’intermediario assicurativo e da questo gestite autonomamente. |
Rimborso | In caso di recesso Zurich, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La garanzia “Merci ed attrezzature trasportate” opera esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21. |
Sospensione | Il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l’assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni l’assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile). Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indirizzata a Zurich o all’intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, Zurich può recedere dall’assicurazione prestata per la garanzia interessata, con preavviso di 90 giorni. |
Risoluzione | La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla poliennalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni annualità di polizza l’assicurato ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell’annualità di polizza in corso. |
È rivolto alle tabaccherie che desiderano assicurare i rischi connessi all’esercizio della loro attività.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 16,80%, calcolato sul premio lordo.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 |
È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione dedicata ai Reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato. | |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: XXXXX Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00000000 Pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito xxx.xxxxxx.xx. Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, xxx.xxxxxxxxxxx.xx). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.