CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
TRA
L’Università Telematica San Xxxxxxxx Roma, con sede legale in Roma, via Val di Cannuta, 247 – 00000 Xxxx C.F./P.IVA 97471900155, di seguito brevemente denominata “Soggetto promotore” legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di amministrazione Xxxx. Xxxxxx XXXXXXXXXXXX
E
L’Azienda Socio Sanitaria Locale 3, con sede in Genova Xxx X. Xxxxxxx 0 00000 Xxxxxx - C.F. e P.IVA 03399650104, di seguito più brevemente denominata “Soggetto ospitante”, legalmente rappresentata dal Delegato del Direttore Generale dott.ssa Natascia MASSOCCO
PREMESSO
- Che il decreto ministeriale 25 marzo 1998 n. 142, in esecuzione della legge 24 giugno 1997 n. 196, prevede la promozione di tirocini di formazione e di orientamento in impresa e che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
- Che Asl3, con apposito “Regolamento” approvato con provvedimento deliberativo n. 639 del 1/12/2021, ha disciplinato lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento;
- Che, con nota pervenuta in data 22/06/2022 Prot. n. 98420, l’Università Telematica San Xxxxxxxx Roma con sede legale in Roma, ha richiesto la stipula della Convenzione per attività di tirocinio formativo e di orientamento presso le strutture aziendali;
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti e laureati dell’Università Telematica San Xxxxxxxx Roma,
compresi coloro che frequentano corsi di dottorati di ricerca, scuole di specializzazione o corsi di master o di perfezionamento.
Il tirocinio, che si configura come integrazione e completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo, anche al fine di agevolare le scelte professionali.
Art. 2 – Oggetto
Il Soggetto ospitante mette a disposizione un numero di posti per le attività di tirocinio che potrà variare di comune intesa tra le Parti di anno in anno in relazione alle disponibilità delle strutture ospitanti e non potrà comunque superare il limite previsto dal Regolamento Aziendale.
Art. 3 - Modalità di svolgimento
a. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.
b. Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall’Università in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
c. Ciascun tirocinante inserito nell’Ente ospitante, in base alla presente Convenzione, concorda con il tutor un progetto formativo e di orientamento contenente:
˃ il nominativo del tirocinante;
˃ i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
˃ obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
˃ le strutture aziendali (Divisioni – Laboratori – Servizi ecc.) presso cui si svolge il tirocinio.
d. I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo. Nel Progetto è indicato il nominativo del tirocinante e del tutor dell’Azienda ospitante incaricato di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto.
Art. 4 – Impegni dell’Università
a. L’Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un’assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all’attività dell’Azienda ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).
b. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’Azienda e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente
durante lo svolgimento del tirocinio, l’Azienda s’impegna a segnalare l’evento all’Università, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
c. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono specificatamente comunicati all’Azienda ospitante con separata comunicazione.
d. L’Università s’impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all’interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l’impegno di:
˃ svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
˃ seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
˃ rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell’Azienda ospitante;
˃ mantenere l’obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell’Azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
˃ richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
˃ redigere una relazione sull’attività svolta.
Art. 5 - Adempimenti del Soggetto ospitante
Il Soggetto ospitante s’impegna:
˃ a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
˃ a trasmettere al Soggetto promotore, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal “tutor aziendale”;
x a segnalare tempestivamente al Soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.
Al termine del tirocinio il Soggetto ospitante rilascia al tirocinante un'attestazione relativa alla durata e alla natura del tirocinio.
I rapporti che il Soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporto di lavoro subordinato.
Art. 6 – Obblighi del tirocinante
Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:
˃ svolgere le attività previste finalizzate al raggiungimento degli obiettivi connessi al progetto di formazione;
˃ rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
˃ mantenere un comportamento deontologicamente corretto;
˃ rispettare il segreto professionale;
˃ mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, come previsto dal Regolamento Europeo 679/2016;
˃ dare comunicazione ai Referenti Tecnici di eventuali ritardi, assenze, etc...
Art. 7 - Sicurezza
a. Come previsto dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, art. 2 comma 1 lettera a), il tirocinante è equiparato ai lavoratori dell’Azienda ospitante la quale assume, pertanto, nei confronti del tirocinante, tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono a carico del Soggetto promotore gli obblighi di “Formazione Generale” ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008; la “formazione specifica” è in carico al Soggetto ospitante (formazione in presenza oppure online), sulla base del livello di rischio delle attività oggetto del tirocinio. Il Soggetto ospitante s’impegna ad effettuare attività di informazione ed orientamento circa l’ambiente in cui operano i tirocinanti.
b. Al Soggetto ospitante competono l’attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) indicati nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) aziendale, in quanto è a conoscenza dei rischi specifici della struttura in cui si svolge il tirocinio e dell’attività oggetto del tirocinio stesso.
c. I tirocinanti dovranno rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, comprese quelle fornite dall’Azienda ospitante ed utilizzare i DPI eventualmente previsti.
d. Il tirocinio, che si configura come integrazione e completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo, anche al fine di agevolare le scelte professionali.
Art. 8 – Tutela della privacy
a. Il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. Le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi.
b. Le Parti assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto Regolamento UE 2016/679 “General data protection regulation-GDPR” del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). In particolare, le Parti avranno cura che le informazioni ed i dati eventualmente
assunti in esecuzione del presente accordo siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dello stesso. Le Parti si impegnano, altresì, a garantire e a far garantire la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze, anche afferenti altre proprie attività, di cui le unità di personale coinvolte siano venute a conoscenza.
c. L’accesso alle informazioni da parte dei tirocinanti deve essere limitato all’espletamento delle attività riguardanti l’attività di tirocinio di cui alla presente Convenzione. Per essi, è stabilito l’obbligo di riservatezza su ogni informazione del soggetto ospitante di cui vengano a conoscenza a seguito dell’attività di tirocinio. Tale obbligo dovrà essere osservato anche a seguito di modifica o cessazione delle attività. L’ente ospitante autorizzerà i tirocinanti al trattamento dei dati fornendo le istruzioni operative per il corretto trattamento dei dati personali presso ASL3. Sia il soggetto promotore che il soggetto ospitante, per quanto di rispettiva competenza, forniranno le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 UE 2016/679.
d. Nell’esecuzione della presente Convenzione, le Parti contraenti sono soggette alla normativa italiana (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. inerente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D. Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e s.m.i. inerente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300” per quanto di rispettiva competenza) e pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.
In particolare le Parti si impegnano a rispettare i Codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all’art. 53 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i. e/o relative all’esclusione di situazioni di conflitto di interesse.
Art. 9 – Copertura assicurativa
Il soggetto promotore assicura gli studenti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso d’incidente durante lo svolgimento delle attività didattiche, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento entro i termini previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore; l’obbligo di denuncia nei confronti dell’INAIL è a carico del soggetto promotore.
La realizzazione del tirocinio non comporta per l’Azienda e per l’Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.
Art. 10 – Durata e recesso
La presente Convenzione decorre dalla data di adozione del relativo provvedimento deliberativo da parte di Asl3, ha durata di quattro anni e potrà essere rinnovata con apposito provvedimento.
L’eventuale recesso di una delle Parti è da comunicarsi mediante raccomandata A/R o a mezzo PEC, con preavviso di almeno 3 mesi. In caso di recesso e/o di scadenza, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.
Art. 11 – Controversie e norme residuali
In caso di controversia inerente e/o derivante dalla presente Convenzione non suscettibile di risoluzione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxxxxx, xx Parti, sin d’ora, eleggono quale foro esclusivamente competente quello di Genova.
Il presente atto, redatto in duplice originale, tiene luogo di scrittura privata tra le Parti e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/4/86 n. 131 a cura e spese della parte richiedente.
Art. 12 – Disposizioni finali
Il presente atto, redatto in duplice originale, tiene luogo di scrittura privata tra le Parti e verrà regolarizzata in bollo, con oneri a carico della parte richiedente nei casi previsti dalla normativa vigente e registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2° del DPR n. 131/1986.
Le spese di eventuale registrazione, in caso d’uso, sono a carico della Parte richiedente. Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento all’art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
Art. 13 – Norme applicabili
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme vigenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
ASL 3
Il Delegato del Direttore Generale Dott.ssa Natascia Massocco
Università Telematica San Xxxxxxxx Roma Il Presidente
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.