Contract
CONGEDI PARENTALI / PER MOTIVI FAMILIARI / PERMESSI VARI | ||
CCNL PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE | Art. 34 | In caso di matrimonio avente effetti civili secondo la legislazione italiana, al lavoratore non in prova ed in servizio effettivo, compete un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione, da usufruire nel periodo intercorrente tra la data delle pubblicazioni ed i 30 giorni successivi al matrimonio. La richiesta deve essere effettuata dal lavoratore interessato con un preavviso di almeno 10 giorni dal suo inizio. Al termine del congedo il lavoratore ha l’obbligo di esibire regolare certificato (documentazione) attestante la celebrazione del matrimonio. Qualora tale certificato sia rilasciato da un’Autorità straniera, lo stesso dovrà essere fatto tradurre in italiano nonché vistare e legalizzare dalle Autorità Diplomatiche o Consolari italiane operanti nel territorio di quel Paese. Il trattamento economico di cui sopra, è corrisposto dall’azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore abbia diritto di riscuotere da parte dell’INPS. Il congedo matrimoniale non può: • essere computato nel periodo di ferie annuali; • coincidere con il periodo di preavviso, fatte salve diverse intese tra le parti. La malattia insorta durante il godimento del congedo non ne sospende il decorso, fatti salvi i giorni di ricovero ospedaliero se comunicati e documentati all’azienda entro i normali termini di comunicazione della malattia. In applicazione della circ. INPS 22/7/1990 n. 190, ai lavoratori extracomunitari, che contraggono matrimonio all’estero, l’assegno compete purché: • abbiano prestato l’attività presso l’azienda, da prima del matrimonio; • risultino regolarmente residenti in Italia, da prima del matrimonio; • abbiano acquisito anche in Italia lo stato di coniugati, a seguito di matrimonio all’estero, da documentarsi attraverso la certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di residenza; Nelle more del rilascio di tale certificazione è ritenuta sufficiente l’esibizione del certificato di matrimonio rilasciato dall’Autorità estera. Se il lavoratore è cittadino di un Paese che prevede la poligamia, l’assegno è dovuto una sola volta (salvo i casi di morte del coniuge o divorzio). |
Data di stipulazione | ||
6 maggio 2004 | ||
CCNL DIPENDENTI DEI CONSORZI AGRARI | Artt. 27 e 37 | 1. In applicazione dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli articoli 1 e 3 Regolamento di attuazione di cui al Decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, il lavoratore ha diritto a tre giorni di permesso retribuito in caso di decesso, di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore medesimo. Per gli altri soggetti contemplati dall’art. 433 del codice civile il permesso è ridotto a un giorno. |
Data di stipulazione | 2. La fruizione del permesso è subordinata alla preventiva comunicazione all’azienda dell’evento che dà luogo alla richiesta, alla |
11 novembre 2005 | precisazione del numero dei giorni e della data di fruizione. In caso di decesso o di insorgenza di grave malattia il permesso deve essere utilizzato entro sette giorni dall’evento e dai tre giorni sono esclusi quelli festivi o comunque non lavorativi. Entro cinque giorni dal ritorno in servizio il lavoratore deve in caso di decesso presentare il certificato di morte, mentre in caso di grave infermità deve esibire entro dieci giorni idonea certificazione rilasciata dal medico specialista della ASL, dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta ovvero, in caso di ricovero ospedaliero o intervento chirurgico dalla competente struttura sanitaria. 3. In caso di grave infermità possono essere concordati per iscritto con l’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, diverse modalità di godimento dei tre giorni retribuiti anche mediante richiesta di diversa modalità di espletamento della prestazione lavorativa. E’ in facoltà del Consorzio verificare periodicamente, attraverso idonea documentazione, la permanenza della situazione che ha dato luogo alla diversa modalità della prestazione. Il venire meno del motivo della connessione comporta l’obbligo dell’immediata ripresa della normale prestazione. 4. I permessi di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza alle persone portatrici di handicap di cui all’art. 33 della legge 2 febbraio 1992, n. 104. 5. Ai sensi dell’art. 4, secondo comma, della legge n. 53/2000 e degli articoli 2 e 3 del regolamento di attuazione di cui al Decreto interministeriale n. 278/2000, il lavoratore può richiedere per gravi e documentati motivi familiari specificati nelle richiamate disposizioni, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ., anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, una aspettativa di durata non superiore a tre anni. Durante il periodo di aspettativa il lavoratore non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa e ha diritto alla conservazione del posto ma non alla retribuzione o alla decorrenza dell’anzianità utile ai fini di qualsiasi istituto contrattuale. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’art. 4, secondo comma, della legge n. 53/2000. 6. Entro 10 giorni dalla richiesta la direzione aziendale comunicherà le proprie determinazioni al riguardo. In caso di mancato accoglimento, di proposta di rinvio a un successivo o diverso, anche determinato, periodo ovvero di accoglimento parziale del periodo richiesto il Consorzio dovrà dare comunicazione delle ragioni organizzative e produttive che non consentono l’accoglimento della richiesta nei termini formulati. Il lavoratore può chiedere che la domanda sia oggetto di riesame adducendo ulteriori documentazioni a sostegno della stessa ed il Consorzio nei successivi venti giorni comunicherà le sue definitive decisioni al riguardo. 7. Nel caso di lavoratore assunto con contratto a tempo determinato l’azienda può negare il congedo per incompatibilità con la durata temporale del rapporto. 8. Qualora sia stata prefissata una durata minima del congedo richiesto per i motivi sopra indicati è in facoltà del lavoratore chiedere di rientrare in servizio prima del termine dandone comunicazione al Consorzio con un preavviso di almeno sette giorni. 1. Ferme restando le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel testo unico di cui al D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel verificarsi dello stato di gravidanza le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami, accertamenti clinici o visite specialistiche prenatali, sempre che non possano essere effettuati in orari diversi da quelli lavorativi, con obbligo di presentazione della relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’ora di effettuazione di dette prestazioni. 2. Per il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità, la lavoratrice ed il Consorzio si comporteranno |
come segue: a) prima dell’inizio dell’assenza obbligatoria, la lavoratrice è tenuta a presentare il certificato di gravidanza al Consorzio e all’I.N.P.S. indicante la data presunta del parto, che fa stato anche in caso di errata previsione; b) entro trenta giorni dalla data del parto, la lavoratrice dovrà presentare il certificato di nascita del figlio o la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; c) in relazione al divieto di adibire al lavoro le donne in stato di maternità il Consorzio garantirà alla lavoratrice la retribuzione intera integrando il trattamento I.N.P.S. per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di tre mesi dopo il parto, nonché per il periodo di eventuale prolungamento dell’assenza obbligatoria disposto dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. Il divieto dei primi due mesi si estende ai giorni intercorrenti tra la data presunta e la data effettiva del parto. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, i giorni di assenza non goduti si aggiungono ai tre mesi successivi al parto; d) in caso di interruzione della gravidanza spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, per il periodo di assenza verrà assicurato alla lavoratrice il trattamento di malattia previsto dall’art. 36 del vigente c.c.n.l.; e) alla lavoratrice che trascorso il periodo di assenza dopo il parto si avvalga della facoltà di protrarre l’assenza per un periodo continuativo o frazionato di sei mesi, sarà garantito il 50% della retribuzione per il primo mese di assenza facoltativa. Il medesimo diritto compete al padre lavoratore ed il congedo è elevabile a sette mesi nel caso venga da egli esercitato per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi; f) il trattamento aziendale di maggior favore riguarda esclusivamente le lavoratrici assunte con contratto a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova. 3. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità di cui alle lettere precedenti, la lavoratrice ha facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, sempre che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale ed il medico competente nominato ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994 attestino che l’esercizio di tale facoltà non sia di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 4. Durante il primo anno di età del bambino, o di ingresso nella famiglia per adozione o affidamento, la lavoratrice ha diritto a due ore di riposo giornaliero cumulabili nella stessa giornata, ridotto a un’ora nel caso di orario di lavoro inferiore a sei ore, usufruibili anche fuori dell’azienda. Nel caso di asilo nido istituito in azienda, i predetti riposi sono ridotti a mezz’ora. Il padre lavoratore ha diritto ai medesimi riposi qualora i figli siano ad egli esclusivamente affidati, o la madre lavoratrice non se ne avvalga ovvero quando la madre sia lavoratrice autonoma, sia deceduta o affetta da grave infermità. In caso di parto plurimo le ore di riposo sono raddoppiate o, in alternativa, possono essere congiuntamente fruite dalla madre e dal padre, restando in tal caso nei limiti già precisati. | ||
CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI | Art. 13 | I lavoratori a tempo indeterminato di cui viene accertato, con idonea documentazione, lo stato di tossicodipendenza o di etilismo e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso strutture del Servizio sanitario nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle competenti istituzioni o ancora presso sedi di comunità terapeutiche individuate dalla legge 26.6.90 n. 162, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni di lavoro è dovuta |
Data di stipulazione 16 luglio 2002 | all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 2 anni. Tale periodo, considerato di aspettativa non retribuita, non è computabile come anzianità utile agli effetti del TFR e degli scatti di anzianità. I lavoratori a tempo indeterminato familiari di tossicodipendente o etilista possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo, qualora il relativo servizio ne attesti la necessità, per un periodo massimo di 3 mesi non frazionabile e non ripetibile. Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro per iscritto e corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate. I lavoratori a tempo indeterminato genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale (ove consentito dalla legge) hanno diritto di precedenza rispetto ad altri lavoratori. Ai sensi della legge n. 104/92 e successive modificazioni ai lavoratori a tempo indeterminato che abbiano a carico familiari portatori di handicap bisognosi di assistenza, di cui sia documentata la necessità dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, brevi permessi non retribuiti, la cui richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo. Il datore di lavoro può assumere, con richiesta nominativa, personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori in aspettativa come previsto dal presente articolo, indicando nel contratto di assunzione il motivo della sostituzione e il nome del lavoratore sostituito (legge n. 230 del 18.4.62), fatte salve le normative vigenti. | |
CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE | In applicazione della legislazione vigente, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. | |
Data di stipulazione | Per fruire del permesso, l’interessato è tenuto a comunicare previamente all’azienda l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. | |
1 giugno 1999 e successive modifiche | Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. | |
Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a 3 giorni. | ||
Nell’accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore, sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. | ||
La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. | ||
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33, legge 5.2.92 n. 104 e successive modificazioni. |
CCNL COOPERATIVE TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI Data di stipulazione | Art. 41 | Fermo restando quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico riabilitative e socio-assistenziali, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, secondo le specifiche modalità di seguito definite. |
giorno 22 luglio 2003 | Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare alla Direzione dell’azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione ai sensi dell’art. 122 del citato Testo Unico. | |
Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma terapeutico attestante l’effettiva prosecuzione del programma terapeutico. | ||
Previa richiesta scritta, l’Azienda potrà concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente, un periodo di aspettativa - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive – non superiore a quattro mesi. | ||
Durante i suddetti periodi di aspettativa, che non sono frazionabili e che potranno essere concessi una volta sola, non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o contratto. | ||
Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati. | ||
In occasione dei suddetti periodi di aspettativa, l’Azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 99 della legge 26 giugno 1990, n. 162, in attuazione dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. | ||
CCNL COOPERATIVE TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI | Artt. 62 e 63 | Ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi otto anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: |
• alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; | ||
Data di stipulazione giorno 22 luglio 2003; | • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo e o frazionato non inferiore a tre mesi (in questo caso il periodo massimo usufruibile dalla madre è ridotto a 5 mesi); | |
• qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. | ||
CCNL PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA | Art. 13 | Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la |
ALIMENTARE | relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro. | |
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. | ||
Data di stipulazione 6 maggio 2004; | La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, co. 1, della L. n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. | |
In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, c. 1, della legge n. 53 del 2000. | ||
CCNL PER GLI ADDETTI ALL’INDUSTRIA OLEARIA E MARGARINIERA | Non numerato | Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di sette giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Per fruire dei congedi di cui ai precedenti commi il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio nazionale o con esso convenzionato. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, e sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia. |
Data di stipulazione 1 febbraio 1999 e successive modifiche | Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L. n. 53 del 2000 il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi, espressamente indicati dal regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni. | |
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) e documentando, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. | ||
Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del citato regolamento d’attuazione. | ||
L’azienda è tenuta, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni. | ||
Nel caso di rapporti a tempo determinato l’azienda può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto, ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente disposizione. | ||
Il congedo di cui al presente articolo può essere inoltre richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all’articolo 63, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. | ||
Quando la richiesta di congedo di cui al precedente comma è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è |
tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni. Il dipendente, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, previo preavviso all’azienda non inferiore a 7 giorni. Durante il periodo di congedo (…) il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. In applicazione della legislazione vigente, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, l’interessato è tenuto a comunicare previamente all’azienda l’evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali esso sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. Nell’accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore, sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,e successive modificazioni. | ||
CCNL COOPERATIVE DI SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARI NONCHÉ DI SERVIZI INTEGRATIVI E MULTISERVIZI | Artt. 71 e 81 | Le parti convengono che il socio e il lavoratore dipendente hanno diritto a permessi straordinari retribuiti per i casi sotto elencati: eventi giorni (a) matrimonio di un figlio 1 (b) nascita o adozione di un figlio 2 |
Data di stipulazione | ||
26 ottobre 2004 |
(c) decesso del padre, della madre, di un fratello, di una sorella, di un coniuge, di figli 3 (d) decesso di un suocero, di un nonno 2 (e) al socio e al lavoratore dipendente donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria alla effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l’idoneità alla donazione. In caso di comprovata disgrazia familiare, con legami di stretto vincolo di parentela (parentela di 1° grado ed eccezionalmente di 2° grado), o nei casi di grave calamità naturale, il datore di lavoro il socio e il lavoratore dipendente concorderanno un congedo straordinario retribuito, nel limite massimo di 5 giorni di calendario, che sarà strettamente rapportato alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dall’evento calamitoso. In altri casi di forza maggiore il socio e il lavoratore dipendente potranno usufruire di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti o dalle ferie annuali. Al socio o al lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, che ne faccia richiesta, deve essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza della anzianità ad alcun effetto, continuativo o frazionato in 2 periodi pari a 1 mese ogni anno dì anzianità maturata fino ad massimo di 6 mesi. Il socio o il lavoratore dipendente che entro 7 giorni della scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario. La cooperativa qualora accerti che durante il periodo di aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può richiedere al socio o al lavoratore dipendente di riprendere il lavoro nel termine di 7 giorni. Al socio o al lavoratore dipendente, ammalato o infortunato sul lavoro a sua richiesta il periodo di aspettativa sarà prolungato per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni, alle seguenti condizioni: • che siano esibiti dal socio o dal lavoratore dipendente regolari certificati medici; • che non si tratti di malattie croniche o psichiche; • che il periodo richiesto sia considerato di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza della anzianità ad Alcun altro effetto. | ||
CCNL DIPENDENTI DA AZIENDE DELL’INDUSTRIA TURISTICA | Art. 88 | In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità: coniuge, figli, xxxxxx, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati, nonché nei casi di gravi calamità il lavoratore avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dell’evento calamitoso, con un limite massimo di 5 giorni di calendario. Tale congedo potrà essere prolungato sino ad |
FEDERTURISMO Data di stipulazione 2 febbraio 2004 | un limite massimo di ulteriori 3 giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, legge 8.3.02 n. 53 e del Regolamento di attuazione di cui al Decreto interministeriale 21.7.00 n. 278, nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore e il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso retribuito e complessivamente per un massimo di 3 giorni all’anno dei 5 sopra citati, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dalle ferie annuali. In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di 1 ora al giorno. | |
CCNL DIPENDENTI CONSORZI AGRARI | Art. 27 | 9. La lavoratrice, ai sensi dell’art. 32 del T.U. 26 marzo 2001, n. 151, può richiedere di fruire del periodo di quattro mesi di assenza previsto nel caso abbia adottato o ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a otto anni ed in tal caso avrà diritto al trattamento previsto al successivo punto c). Il medesimo trattamento spetta al lavoratore sempre che non sia stato fruito dalla lavoratrice. |
Data di stipulazione 11 novembre 2005 | 10. Il padre lavoratore, previa presentazione di idonea certificazione, ha diritto di astenersi dal lavoro e al relativo trattamento economico per la durata del periodo di assenza per maternità spettante alla madre, o dell’eventuale residuo, in caso di morte, di grave infermità, o di abbandono del bambino da parte della stessa, nonché in caso di affidamento del bambino esclusivamente al padre. | |
11. Ciascun genitore ha diritto di assentarsi dal lavoro, nei primi otto anni di età del bambino ed i relativi congedi parentali non possono complessivamente superare i dieci mesi, elevabili a undici nel caso il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi ai sensi di quanto previsto al punto d), secondo comma, del successivo art. 37. Qualora vi sia un solo genitore il periodo continuativo o frazionato non può superare gli undici mesi. Ai fini dell’esercizio del diritto di astenersi dal lavoro il genitore è tenuto a dare un preavviso al Consorzio non inferiore a quindici giorni. | ||
12. Per la durata della malattia di un figlio di età inferiore a tre anni entrambi i genitori hanno diritto di assentarsi, alternativamente, dal lavoro. Nel caso di figli di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore, alternativamente, può assentarsi dal lavoro nel limite di sette giorni all’anno. Il permesso sarà concesso su presentazione di un certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Il ricovero ospedaliero del bambino che intervenga in corso di godimento delle ferie interrompe, a richiesta del genitore, il godimento delle stesse per la durata della malattia nel caso di figlio di età inferiore a tre anni, ovvero nel limite massimo di sette giorni per i figli di età compresa tra i tre e gli otto anni. Le predette assenze non sono retribuite ma sono computate nell’anzianità di servizio. | ||
13. Anche in caso di adozione o affidamento, spetta a entrambi i genitori il diritto di assentarsi, alternativamente, per la durata della malattia del bambino inferiore a sei anni e fino al compimento dell’ottavo anno, il diritto ai sette giorni di permesso. Qualora il minore all’atto dell’adozione abbia un età compresa tra i sei e i dodici anni i genitori hanno diritto in caso di malattia di assentarsi, alternativamente, nel limite di cinque giorni all’anno. Ai fini della fruizione del permesso, il lavoratore o la lavoratrice deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che l’altro genitore non sia in congedo per gli stessi motivi. |
CCNL CONSORZI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO | DI DI | Art. 92 | Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000, i dipendenti consortili hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito l’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità dei soggetti di cui al precedente comma, i dipendenti interessati possono concordare con il Consorzio diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa. |
Data di stipulazione 1 giugno 2005 | I dipendenti consortili possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni. | ||
Durante tale periodo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. | |||
Il congedo non è computabile nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. | |||
Per l’assistenza al minore con handicap grave spettano i permessi previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla L. 8 marzo 2000, n. 53. | |||
CCNL CONSORZI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO Data di stipulazione | DI DI | Art. 100 e 101 | In caso di gravidanza o di puerperio trova applicazione il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità. A parziale deroga di quanto stabilito nelle disposizioni di legge richiamate al precedente comma, alle lavoratrici madri verrà corrisposto, per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l’importo globale della retribuzione ordinaria mensile goduta per il periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio l’astensione obbligatoria dal lavoro. |
1 giugno 2005 | Lo stesso trattamento economico di cui al precedente comma verrà corrisposto ai lavoratori padri durante l’astensione dal servizio nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio da parte della madre nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. | ||
Qualora durante il periodo di gravidanza o di puerperio considerato dalle disposizioni richiamate al 1° comma, intervenga una malattia, alla dipendente spetta, a decorrere dall’inizio della malattia, il trattamento di cui all’art. 95 se risulti ad essa più favorevole. | |||
E’ in facoltà del Consorzio concedere al dipendente che abbia compiuto almeno tre anni di servizio effettivo, un periodo di aspettativa la cui durata non può, in un quinquennio, essere complessivamente superiore a dodici mesi. | |||
Durante il periodo di aspettativa, che non viene computato ad alcun effetto, al dipendente non spettano emolumenti di sorta. | |||
CCNL ATTIVITÀ CONTOTERZISMO AGRICOLTURA | DI IN | Art. 15 bis | I congedi, i riposi, i permessi, l’assistenza per i portatori di handicap e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori ammessi alla maternità o alla paternità sono disciplinati dal D.Lgs. 26 Marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della Legge 8 Marzo 2000, n. 53), con le modifiche introdotte dal D.L.vo 23 Aprile 2003, n. 115. |
Data di stipulazione |
9 marzo 2004 | ||
CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI Data di stipulazione 16 luglio 2002 | Art. 47 | Nelle aziende con oltre 5 impiegati può essere concessa all’impiegato, non in periodo di prova, che ne faccia motivata richiesta e sempre che ciò non porti nocumento al normale andamento del servizio, un periodo di aspettativa da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 6 mesi. Durante tale periodo non è dovuta retribuzione né decorre l’anzianità agli effetti dell’art. 51 del presente contratto. Nello stesso momento, nell’ambito della stessa azienda, può beneficiare dell’aspettativa un solo impiegato. Il datore di lavoro darà comunicazione scritta all’impiegato sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta. Nell’arco di un quinquennio non può essere richiesto dallo stesso impiegato un periodo di aspettativa che complessivamente superi i 6 mesi. |
CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE | Non numerato | In applicazione della legislazione vigente, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, l’interessato è tenuto a comunicare previamente all’azienda l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a 3 giorni. Nell’accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore, sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33, legge 5.2.92 n. 104 e successive modificazioni. Ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi 8 anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente 12 mesi. Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 |
Data di stipulazione | ||
1 giugno 1999 e successive modifiche |
nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo e o frazionato non inferiore a 3 mesi; • qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi. Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro 2 giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge n. 104/92, hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’art. 42, comma 1, legge n. 53/00. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio d’età non superiore a 3 anni. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 7 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio d’età compresa fra i 3 e gli 8 anni. Per fruire dei congedi di cui ai precedenti commi il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio nazionale o con esso convenzionato. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, e sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13° mensilità o gratifica natalizia. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n. 53/00, il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi, espressamente indicati dal regolamento d’attuazione di cui al Decreto interministeriale 21.7.00 n. 278, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 CC, anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a 2 anni. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) e documentando, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dell’art. 3 del citato regolamento d’attuazione. L’azienda è tenuta, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo e |
alle comprovate ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Nel caso di rapporti a tempo determinato l’azienda può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i 3 giorni nel corso del rapporto, ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente disposizione. Il congedo di cui al presente articolo può essere inoltre richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all’articolo per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la richiesta di congedo di cui al precedente comma è riferita a periodi non superiori a 3 giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi 7 giorni. Il dipendente, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, previo preavviso all’azienda non inferiore a 7 giorni. Durante il periodo di congedo di cui al presente punto D) il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione, né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. | ||
CCNL PER LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZION E | Art. 32 | ASSENZE 1) Il lavoratore che - salvo il caso di giustificato impedimento - non può presentarsi in servizio, deve darne avviso immediato e giustificare l’assenza non oltre il 2° giorno. 2) Le assenze ingiustificate, indipendentemente dalla trattenuta della corrispondente retribuzione, possono dare luogo all’applicazione di provvedimenti disciplinari, secondo le norme del presente CCNL. |
Data di stipulazione 3 dicembre 2005 | PERMESSI 3) Al lavoratore che ne faccia domanda l’azienda può accordare, compatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che ricorrano giustificati motivi, permessi di breve durata. | |
PERMESSI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI 4) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, legge 8.3.00 n. 53 e degli artt. 1 e 3, Regolamento d’attuazione di cui al DM 21.7.00 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto complessivamente a 3 giorni lavorativi di permesso retribuito all’anno nel caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. |
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del SSN o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore e il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore e in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. I permessi di cui al presente comma sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33, legge 5.2.92 n. 104 e successive modificazioni. CONGEDO MATRIMONIALE 5) Al lavoratore non in prova che contragga matrimonio sarà concesso un permesso di 15 giorni consecutivi con corresponsione della retribuzione. 6) La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 10 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali. 7) Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. 8) Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio. 9) Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altro ne abbiano diritto. CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI 10) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, legge n. 53/00 e dagli artt. 2 e 3, Regolamento d’attuazione di cui al Decreto interministeriale 21.7.00 n. 278, il lavoratore ha diritto a un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 CC anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi familiari si intendono le fattispecie riportate all’art. 2, DM 21.7.00 n. 278. |
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a 2 anni, computati secondo il calendario comune, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando la durata minima dello stesso - di norma e fatta eccezione per i casi disciplinati dai commi 11 e 12, non inferiore a 1 mese - e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione. Il datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta del congedo ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, eventualmente assistito dalla RSU su sua indicazione, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Il datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva della impresa. 11) Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i 3 giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma. 12) Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al comma 3 bis, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a 3 giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi 7 giorni. 13) Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a 7 giorni. 14) Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. | ||
CCNL GAS ACQUA | Art. 30 | PERMESSI |
Data di stipulazione | Al lavoratore che ne faccia domanda l’azienda può accordare, compatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che ricorrano giustificati motivi, permessi retribuiti o non retribuiti di breve durata. | |
1 marzo 2002 | ||
CONGEDO MATRIMONIALE | ||
Al lavoratore non in prova che contrae matrimonio viene concesso un permesso di quindici giorni consecutivi di calendario a decorrere dalla data di matrimonio con corresponsione della retribuzione. | ||
La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali. | ||
Il congedo non può essere computato sul periodo di ferie annuali, né può essere considerato quale periodo di preavviso di |
licenziamento. Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio. ASPETTATIVA PER MOTIVI PRIVATI Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia, al lavoratore non in prova può essere concesso, per motivi di carattere privato da valutarsi in via discrezionale dall’Azienda, un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno, senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità. | ||
CCNL DIPENDENTI DALLE AZIENDE | Artt. 39, 52 e 62 | A)- PERMESSI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi (o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica). Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni |
ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, DELLA CALCE E SUOI DERIVATI | ||
Data di stipulazione | ||
5 marzo 2004; | ||
Art. 19, 30 e 31 | ||
CCNL MATERIALI LAPIDEI | ||
Data di stipulazione | ||
13 Maggio 2004; | ||
CCNL LATERIZI (INDUSTRIA) | Art. 18, 34 e 35 bis | |
Data di stipulazione | ||
26 ottobre 2004 |
dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. B)- CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, secondo xxxxx, della legge n. 53 del 2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione. Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma. Il congedo di cui alla presente lettera B) può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all’art. 1 DM 21/07/2000 n. 278, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni. Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni. Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni. Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. |
Ai lavoratori di ambo i sessi che abbiano superato il periodo di prova verrà concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, con decorrenza del trattamento economico che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l’orario normale. Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta del congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio e dovrà essere documentata. Il congedo matrimoniale è dovuto anche in caso di dimissioni per contrarre matrimonio. Per quanto non previsto nel presente articolo, per gli intermedi e per gli operai, si fa richiamo al contratto collettivo di lavoro interconfederale 31 maggio 1941. Il trattamento, come sopra corrisposto dall’Azienda, assorbe, fino a concorrenza dello stesso, quello previsto dalle vigenti norme generali in materia e quello riservato agli intermedi e agli operai dal contratto collettivo di lavoro interconfederale sopra richiamato. Il trattamento economico spetta ai lavoratori occupati quando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si farà luogo ugualmente alla corresponsione della retribuzione per il periodo di congedo matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, si trovi per giustificato motivo sospeso o assente. Qualora intervenissero in avvenire norme di carattere generale per la disciplina della stessa materia, il trattamento stabilito dal presente articolo sarà assorbito e sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento che sarà disposto con dette norme. Il matrimonio dovrà essere documentato con la presentazione del relativo certificato entro 30 giorni dalla sua celebrazione. Le parti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, convengono quanto segue. I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. Il lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui sopra dovrà avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell’inizio del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata documentazione circa il programma stesso e la sua presumibile durata. I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. Gli interessati dovranno avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’aspettativa, fornendo adeguata documentazione circa lo stato di tossicodipendenza del familiare, il programma cui questi partecipa, nonché l’attestazione di cui sopra. |
I lavoratori in aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa la prosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabilitativo. Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono frazionabili. Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa l’Azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato. | ||
CCNL DIPENDENTI DALLE AZIENDE OPERANTI NEI SETTORI LEGNO, SUGHERO, MOBILE, ARREDAMENTO E BOSCHIVI FORESTALI | Art. 33 | A) PERMESSI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. |
Data di stipulazione | Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire rispetto all’inizio della propria prestazione, il datore di lavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. | |
21 luglio 2004 | Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. | |
Nel caso di richiesta del permesso per decesso dei soggetti sopra indicati, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva. | ||
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità, documentata come indicato al 3° comma, o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. | ||
Nel caso di grave infermità dei soggetti indicati, documentata come al 3° comma, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. | ||
L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni. | ||
La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. | ||
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. |
B)- CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, secondo xxxxx, della legge n. 53 del 2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione. Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma. Il congedo di cui alla presente lettera B) può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all’art. 1 D.M. 21/07/2000 n. 278, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni. Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni. Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni. Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione, né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. | ||
CCNL DEL SETTORE CHIMICA, VETRO, GOMMA E PLASTICA | Art. 26 | Al dipendente non in prova sarà concesso in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Durante tale periodo per gli impiegati decorrerà la normale retribuzione di fatto mensile, mentre l’operaio e l’apprendista hanno diritto al pagamento di 80 ore di retribuzione di fatto. Per gli operai e gli apprendisti il trattamento |
Data di stipulazione 30 novembre 2005 | economico di cui sopra è corrisposto dalla azienda in via anticipata ed è comprensivo dell’assegno INPS. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal dipendente, salvi casi eccezionali, con anticipo di 15 giorni di calendario. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 30 giorni successivi al termine del periodo di congedo, tramite il certificato di matrimonio. | ||
CCNL SETTORE CONCIARIO | Artt. 34, 35 e 37 | Sempre che ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio, la Direzione potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta per sue esigenze, brevi permessi non retribuiti. Costituisce giustificato motivo anche la richiesta avanzata dai lavoratori che abbiano a carico familiari portatori di handicap. | |
Data di stipulazione | Dietro presentazione di documentata necessità per ragioni inerenti: | ||
17 settembre 2003 | • familiari a carico portatori di handicap; | ||
• familiari a carico tossicodipendenti e alcolizzati | |||
nel caso in cui il lavoratore non abbia disponibilità di ferie, nonché di riposi a fronte delle ex festività e delle riduzioni dell’orario di lavoro di cui all’art. 11, le aziende potranno concedere brevi permessi, retribuiti in ragione del 50% di quelli concessi, fino ad un massimo complessivo nell’anno pari a 3 giorni di retribuzione. | |||
Tale trattamento non è cumulabile con quanto già eventualmente previsto in sede aziendale. | |||
Dietro presentazione di apposita certificazione, al lavoratore che si sia sottoposto alla donazione di midollo osseo saranno concessi 3 giorni di permesso retribuito, a partire dalla dimissione dall’ospedale, purché la donazione avvenga una sola volta nel rapporto. | |||
Le richieste dovranno essere avanzate, documentandone la necessità, con congruo anticipo al superiore diretto. | |||
L’azienda può concedere, anche su segnalazione della RSU, al lavoratore che abbia maturato un’anzianità di servizio non inferiore a 4 anni o che abbia superato il periodo di conservazione del posto per malattia e che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari un periodo di aspettativa della durata massima di mesi 6, prorogabile per un ulteriore periodo di 6 mesi. | |||
Ferme restando le norme di legge italiane o di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo di 16 giorni consecutivi – computato escludendo i giorni festivi - con decorrenza della retribuzione. Per i lavoratori di cui ai gruppi 2) e 3), art. 5 del presente contratto il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall’azienda, con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell’INPS ed è subordinato al riconoscimento del diritto da parte dell’Istituto stesso. | |||
Nel caso che l’istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo s’intenderà sostituito fino a concorrenza del nuovo trattamento. | |||
CCNL | ATTIVITÀ | Art. 31 | 1. Tutte le assenze devono essere giustificate alla Direzione dal lavoratore, entro il mattino successivo al 1° giorno di assenza, salvo |
MINERARIE Data di stipulazione 6 luglio 2004 | giustificati motivi di impedimento. 2. Al lavoratore che ne faccia domanda, la Direzione potrà accordare permessi o brevi congedi per giustificati motivi, senza obbligo di corrispondere la retribuzione. 3. Tali permessi e brevi congedi non sono computabili in conto dell’annuale periodo di ferie, salvo accordi fra la Direzione ed il lavoratore. 4. La Direzione aziendale potrà concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, brevi permessi non retribuiti ai lavoratori che abbiano a carico familiari portatori di handicaps bisognosi di assistenza di cui sia documentata la necessità delle competenti strutture pubbliche. 5. Detti permessi potranno essere accordati, sempre compatibilmente con le esigenze del servizio, ai lavoratori che abbiano a carico familiari tossicodipendenti per i quali sia documentata la rigorosa necessità di riabilitazione da eseguire presso il S.S.N. o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti istituzioni. | |
CCNL INDUSTRIA CHIMICA Data di stipulazione 12 febbraio 2002 | Art. 35, 38 | A) Xxxxxxxx non retribuiti Sempre che ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio, la Direzione potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta per sue esigenze, brevi permessi non retribuiti. In tal senso costituisce giustificato motivo la richiesta di permessi non retribuiti avanzata dai lavoratori che abbiano a carico: • familiari portatori di handicap; • figli d’età inferiore ai 6 anni. La richiesta dovrà essere avanzata, documentandone la necessità, al superiore diretto con anticipo. B) Permessi parzialmente retribuiti A fronte di documentata esigenza di permessi per ragioni inerenti: • familiari a carico portatori di handicap; • familiari a carico in condizioni di tossicodipendenza; • necessità da parte del lavoratore proveniente da Paesi extraeuropei di raggiungere il luogo d’origine per gravi motivi familiari, ove il lavoratore richiedente non abbia disponibilità di ferie, nonché dei riposi a fronte delle ex festività e delle riduzioni d’orario di cui all’art. 13 del presente CCNL , le imprese provvederanno a retribuire tali permessi in ragione del 30% e fino ad un massimo complessivo nell’anno pari a 3 giorni di retribuzione. Tale trattamento, non cumulabile con quanto eventualmente previsto in sede aziendale, nel caso di lavoratori con familiari a carico portatori di handicap, spetta in aggiunta a quanto previsto dall’art. 33, legge n. 104/92. Per i lavoratori portatori di handicap si richiamano le disposizioni dell’art. 33 della citata legge n. 104/92. C) Permessi per donatori di midollo osseo. Il lavoratore donatore di midollo osseo, a fronte della relativa certificazione riceverà, per 3 giorni di permesso a partire dal giorno della donazione, un trattamento integrativo di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione globale di |
fatto. Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi - computato escludendo le domeniche e gli altri giorni festivi - con decorrenza della retribuzione. Per i lavoratori di cui ai Gruppi 3) e 4), art. 4 del presente contratto, il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall’impresa con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell’INPS ed è subordinato al riconoscimento del diritto da parte dell’Istituto stesso. Nel caso che l’istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo s’intenderà sostituito fino a concorrenza dal nuovo trattamento. | |||
CCNL DIPENDENTI DELL’INDUSTRIA ALBERGHIERA FACENTI PARTE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CATENE ALBERGHIERE | Artt. 83 e 84 | Il personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto a un congedo straordinario retribuito di 15 giorni di calendario per contrarre matrimonio. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno 10 giorni di anticipo. Il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza del 3° giorno antecedente la celebrazione del matrimonio. Il personale ha l’obbligo di esibire alla fine del congedo regolare documentazione dell’avvenuta celebrazione. | |
Data di stipulazione | Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri 5 giorni senza retribuzione. | ||
10 febbraio 1999 | In caso di gravi lutti familiari che colpiscano: coniuge, figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati e di gravi calamità, il lavoratore avrà diritto a un congedo straordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura dell’evento con un limite massimo di 5 giorni di calendario. Tale congedo potrà essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori 3 giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere. | ||
In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dalle ferie annuali. | |||
In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di 1 ora al giorno. | |||
CCNL COLF BADANTI | E | Artt. 21 e 24 | I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per un massimo di 16 ore annue. Per i lavoratori con orario settimanale di lavoro ridotto le ore di permesso saranno riproporzionate in ragione delle ore effettivamente prestate. |
Data di stipulazione | Il lavoratore, del quale sia morto un familiare convivente o un parente entro il secondo grado, ha diritto ad un permesso retribuito pari a tre giorni lavorativi. | ||
19 luglio 2006 | Al lavoratore uomo spettano due giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio. |
Al lavoratore che, superato il limite di cui al comma 1, ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 18 mesi, possono usufruire di un monte annuo di 40 ore di permessi retribuiti, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per lavoratori domestici. In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario. Durante detto periodo al lavoratore spetta la stessa retribuzione che avrebbe percepito in normale servizio. Al lavoratore cui competono vitto e alloggio spetta, ove non ne fruisca, il compenso sostitutivo convenzionale. La retribuzione è corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto matrimonio. | ||
CCNL DIPENDENTI DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI | Art. 20 | 2. In applicazione dell’art. 4 della L. n. 53/2000, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, l’interessato è tenuto a comunicare previamente all’azienda l’evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali esso sarà utilizzato. |
3. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. | ||
Data di stipulazione 17 marzo 2005 | 4. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui sopra, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. Nell’accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore, sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa. Dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. | |
5. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni. | ||
6. Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi otto anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: | ||
• alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; | ||
• al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dai lavoro per un periodo continuativo o frazionato non interiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); |
• qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 7. Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro. 8. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. 9. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della L. n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 della L. n. 53/2000. 10. Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 151/01, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di sette giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Per fruire dei congedi di cui al presente punto il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio nazionale o con esso convenzionato. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, e sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia. 15. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. n. 53/2000, il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi, espressamente indicati dal regolamento d’attuazione di cui al Decreto Interministeriale del 21 luglio 2000 n. 278, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 Cod. Civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) e documentando, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del citato regolamento d’attuazione. 16. L’azienda è tenuta, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. 17. Nel caso di rapporti a tempo determinato, l’azienda può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto, ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente disposizione. 18. Il congedo di cui al presente articolo può essere inoltre richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al precedente punto 6, |
per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. 19. Quando la richiesta di congedo di cui al precedente punto è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni. Il dipendente, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, previo preavviso all’azienda non inferiore a 7 giorni. 20. Durante il periodo di congedo di cui al presente punto, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. 21. Fermo restando le norme di legge, in caso di matrimonio spetta al lavoratore non in prova un periodo di congedo retribuito di quindici giorni consecutivi computato escludendo i giorni festivi. | ||
CCNL FARMACIE PRIVATE Data di stipulazione 5 maggio 2005 | Art. 36 e 37 | Al lavoratore che deve contrarre matrimonio compete un congedo straordinario di giorni 15 di calendario durante il quale decorre la normale retribuzione. Tale congedo non può essere computato nel periodo delle ferie né può essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La domanda di congedo deve essere avanzata di norma con almeno un mese di preavviso ed il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze della farmacia, può concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio. A richiesta del datore di lavoro il lavoratore ha l’obbligo di esibire alla fine del congedo la documentazione dell’avvenuta celebrazione del matrimonio. |
In caso di decesso del coniuge, o di parenti e affini entro il secondo grado, il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di 4 giorni lavorativi. | ||
CCNL DIPENDENTI STUDI PROFESSIONALI CONTABILI | Artt. 66-69 e | Negli studi che occupano non meno di 5 dipendenti, le parti convengono che, in presenza di gravi e comprovati motivi, compatibilmente con le esigenze dello studio, il datore di lavoro potrà concedere al lavoratore un periodo di aspettativa non retribuita, non frazionabile e non ripetibile, con diritto alla conservazione del posto, di durata non inferiore a un mese e non superiore a 6 mesi. |
In tal caso, il datore di lavoro potrà procedere alla sostituzione del lavoratore in aspettativa con assunzione a tempo determinato. | ||
Data di stipulazione 23 luglio 2004 | Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresa l’anzianità di servizio. | |
I dipendenti degli studi contabili godranno di un permesso unico di giorni 15 di calendario per contrarre matrimonio, la decorrenza di tale congedo potrà iniziare in qualsiasi data purché all’interno del suddetto periodo vi sia il giorno di celebrazione delle nozze. | ||
Il lavoratore ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro regolare documentazione. | ||
Durante il periodo di permesso il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita. |
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza o alcolismo, i quali intendono accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione presso i Servizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta alla esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni. Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita. I familiari di un tossicodipendente o alcolista possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo qualora il servizio per le tossicodipendenze o l’alcolismo ne attesti la necessità per un periodo massimo di 3 mesi non frazionabili e non ripetibile. Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà essere frazionato esclusivamente nel caso in cui l’autorità sanitaria competente ne certifichi la necessità. Le relative domande devono essere presentate al titolare dello studio, in forma scritta, dall’interessato, corredate da idonea documentazione redatta dai Servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con grave disabilità in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 33, legge 5.2.92 n. 104, e dall’art. 2, legge 27.10.93 n. 423 (…). Le agevolazioni di cui ai punti a), b), c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con grave disabilità non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati. Ai permessi di cui ai punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti dall’art. 7, legge n. 1204/71, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo art. 7, legge n. 1204/71. Il genitore parente o affine entro il 3° grado, convivente di persona portatrice di grave disabilità, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone portatrici di grave disabilità in situazioni di particolare gravità. La persona maggiorenne con grave disabilità in situazione di particolare gravità accertata può usufruire dei permessi di cui alle lett. b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della |
durata e della retribuzione del lavoro: essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dallo studio contabile. | ||
CCNL DIPENDENTI DA AZIENDE DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO (CONF TERZIARIO) Data di stipulazione | Art. 99 | Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo. Quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo diviene uno solo. Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21.2.93. La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in ogni caso all’esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa o quando, per altre cause, l’obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso. |
24 luglio 2004 | I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda. | |
Per detti riposi è dovuta dall’INPS un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. | ||
L’indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all’ente assicuratore, ai sensi dell’art. 8, legge 9.12.77 n. 903. | ||
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne. | ||
La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a 3 anni, dietro presentazione di certificato medico. | ||
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di godimento di cui all’art. 7, legge 9.12.77 n. 903. | ||
I periodi di assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, legge 30.12.71 n 1204, e al TFR. | ||
CCNL PORTUALI Data di stipulazione Luglio 2005 | Art. 28 | a) Le assenze, salvo giustificato impedimento, debbono essere comunicate dal lavoratore al datore di lavoro di norma entro 2 ore prima dell’inizio della prestazione della giornata in cui si verifica l’assenza stessa, al fine di consentire la sostituzione del lavoratore ove l’organizzazione lo consenta; la giustificazione deve essere fornita entro il secondo giorno successivo a quello dall’inizio dell’assenza, salvo casi di impedimento giustificato. In mancanza delle predette comunicazioni l’assenza verrà considerata ingiustificata. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il datore di lavoro potrà consentire al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per brevi permessi non retribuiti. b) La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. (*)In alternativa nei casi di documentata grave infermità il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento della attività lavorativa. Per i predetti eventi luttuosi che si verificano nel corso della prestazione lavorativa al lavoratore sarà concesso assentarsi |
immediatamente dal posto di lavoro con diritto all’intera retribuzione giornaliera in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma. | ||
CCNL DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ CIMITERIALI | Art. 21 | 1) Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova spettano permessi nei seguenti casi: PERMESSO DESCRIZIONE 1. retribuito (è richiesta la presentazione di xxxxxx documento comprovante) - per matrimonio, giorni 15 di calendario; - per la nascita di un figlio, una giornata; - per sostenere esami attinenti alla carriera e al perfezionamento professionale, limitatamente al giorno (o ai giorni) di svolgimento delle prove stesse; - in caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, dei genitori, dei figli e dei fratelli, spetta al lavoratore un permesso limitatamente a 3 giorni; - il lavoratore donatore di sangue e/o di sangue midollare ha diritto ai permessi secondo la normativa vigente; - il lavoratore che intervenga in protezione civile in caso di calamità ha diritto ai benefici secondo le indicazioni e nelle forme previste dalla normativa vigente; - per la partecipazione all’espletamento delle funzioni elettorali secondo le norme di legge; - per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo la normativa vigente; - in casi di comprovati gravi motivi familiari e personali la Datrice a richiesta del lavoratore, compatibilmente alle esigenze di servizio concede brevi permessi fino a 3 giornate lavorative, qualora il lavoratore abbia già ultimato i permessi di cui all’art. 20 ultimo comma 2. non retribuito - purché siano garantite le esigenze di servizio, i lavoratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro, al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, di aggiornamento e di specializzazioni professionali, attinenti al servizio. Ove la Datrice per sua necessità, invii il proprio personale ai corsi come sopra previsti, i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la presenza ai corsi; - in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, genitori) il dipendente può richiedere permessi di norma non inferiore a 1 mese e non superiore a 6 mesi; |
Data di stipulazione | ||
12 luglio 2004 |
- in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei Paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire delle agevolazioni previste rispettivamente ai sensi delle leggi n. 266/91 e 49/87 3. legge n. 104/92 (handicap) e successive modificazioni - tutti i permessi dovranno essere richiesti dall’interessato in tempo utile (e comunque di norma almeno 7 giorni prima) per permettere la sostituzione e potranno essere o meno concessi compatibilmente con le esigenze della Datrice, ad eccezione di quelli da concedere in forza di legge 4. gravidanza e puerperio Alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, ai sensi degli artt. 4 e 5, legge 30.12.71 n. 1204, compete il 100% dell’intera retribuzione. Per tutto quanto non richiamato si rinvia espressamente alla legge n. 53/00 5. servizio militare o civile In caso di interruzione dal lavoro per chiamata alle armi, servizio militare o per servizio civile, ai sensi della normativa vigente, il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio. Il lavoratore che, salvo caso di comprovato impedimento, non si mette a disposizione della Datrice entro 1 mese dalla data di cessazione del servizio può essere considerato dimissionario 6. congedi parentali Si richiamano le norme previste dall’emanazione della legge “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” | ||
CCNL SOCI E DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE ESERCENTI AUTOTRASPORTO, SPEDIZIONE MERCI E LOGISTICA | Artt. 21, 28 e 30 | Le parti convengono che il socio lavoratore e il lavoratore dipendente hanno diritto a permessi straordinari retribuiti per i casi sotto elencati: eventi giorni matrimonio di un figlio 1 |
Data di stipulazione |
5 giugno 2006 | nascita o adozione di un figlio 2 decesso del padre, della madre, di un fratello, di una sorella, di un coniuge, di figli 3 decesso di un suocero, di un nonno 2 Al socio e al lavoratore dipendente donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria alla effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l’idoneità alla donazione. Al socio e al lavoratore dipendente non in prova sarà concesso, in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 8 giorni lavorativi. Durante tale periodo decorrerà la normale retribuzione mensile, mentre il dipendente apprendista ha diritto al pagamento di 40 ore di normale retribuzione. Per i soci e i lavoratori dipendenti il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dalla cooperativa in via anticipata ed è comprensivo dell’assegno dell’INPS. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal socio e dal lavoratore dipendente, salvo casi eccezionali, con anticipo di 15 giorni di calendario. Entro i 30 giorni successivi al termine di congedo matrimoniale, dovrà essere prodotto il certificato di matrimonio. 1) I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle dipendenti. Le parti concordano che la disposizione della legge 31.12.71, n. 1204, in materia di permessi ‘post partum’, trovino applicazione in alternativa alla madre, anche nei confronti del padre dipendente ai sensi, per gli effetti e alle condizioni previste dall’art. 7, legge n. 1204/71, nonché dalla Sentenza n. 1/87 della Corte Costituzionale, Direttiva CEE n. 96/94, legge 8.3.00 n. 53 e D.lgs. n. 151 del 26.3.01. La dipendente in gravidanza ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato dall’Ufficiale sanitario o dal medico del Servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la dipendente è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro 15 giorni successivi al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall’ufficiale di stato civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL 15.10.36 n. 2128. Durante lo stato di gravidanza e puerperio la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro: (a) per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; (b) per 3 mesi dopo il parto, con decorrenza successiva al giorno del parto; (c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso. |
Inoltre la dipendente ha facoltà di prolungare fino a 1 mese prima della data presunta del parto e astenersi per i 4 mesi successivi al parto a condizione che: il medico specialista della SSN e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro attestino che non vi sono controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro e di anticipare l’astensione con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio ispettivo. Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a quello successivo al parto. In caso di morte o di grave infermità della madre oppure in caso di abbandono del figlio da parte della madre o se il bambino è affidato esclusivamente al padre, spetta al socio o al lavoratore subordinato per 3 o 4 mesi o per la minore durata residua l’astensione ‘post partum’. La lavoratrice madre ha diritto, per un periodo continuativo a 6 mesi di permessi per i primi 8 anni di età del bambino elevabili a 10 nel caso di un solo genitore. Il lavoratore padre ha diritto, per un periodo continuativo, a 6 mesi di permessi per i primi 8 anni di età del bambino elevabili a 10 nel caso di un solo genitore. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi di astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi. Il limite di congedo parentale (astensione facoltativa) è frazionabile per consentire alla lavoratrice/lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa. Durante il periodo di assenza obbligatoria il dipendente ha diritto a una indennità pari all’80% della normale retribuzione posta a carico dell’INPS, come stabilito dall’art. 74, legge 23.12.78 n. 833. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1, legge 29.2.80 n. 33 ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33. Nei confronti dei soci e dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale, l’INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto ai sensi del comma 6, art. 1, legge 29.2.80 n. 33. I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lett. a), b), c) devono essere computati agli effetti indicati dall’art. 6, legge 30.12.71 n. 1204; il periodo di assenza facoltativa è computabile solo ai fini di cui all’ultimo comma dell’art. 7, legge 30.12.71 n. 1204. La lavoratrice madre ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione e fino al compimento di 1 anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge “licenziamento per giusta causa”, cessazione dell’attività della cooperativa o azienda, ultimazione per la quale la lavoratrice madre era assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza dei termini per il quale era stato stipulato. I permessi per l’allattamento devono essere riconosciuti come per legge. Detti permessi per congedi parentali non acquisiscono alcuna valenza nei confronti di tutti gli istituti contrattuali. Il diritto all’astensione dal lavoro per malattia del bambino spetta alternativamente alla madre o al padre senza limiti fino a 3 anni del bambino dietro presentazione di apposito certificato medico. Spettano 5 giorni all’anno dai 3 agli 8 anni del bambino dietro presentazione di apposita certificazione medica. La malattia del bambino con ricovero ospedaliero interrompe le ferie del genitore. Per le predette assenze non spetta alcuna retribuzione ma solo l’eventuale anticipazione del TFR. Per la madre: 2 ore (4 ore per i parti plurimi), riposi da 1 ora ciascuno cumulabili dal 1° anno di vita del bambino. Tali riposi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla sede di lavoro. Per il padre: il diritto all’astensione per allattamento spetta al padre in alternativa alla madre lavoratrice dipendente, che non se ne avvalga, ovvero nel caso in cui i figli siano affidati al loro padre. Per consentire l’assistenza al bambino fino al compimento del 3° anno di età la cooperativa o l’azienda può: |
• entro il 5% della forza occupata, accogliere la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale reversibile; • autorizzare la fruizione di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro come: (a) telelavoro (b) lavoro a domicilio (c) orario di lavoro flessibile in entrata o in uscita (d) banca ore (e) orario concentrato • prevedere programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo. | ||
CCNL PER SOCI E | Artt. 66, 70 e 73- | Le parti convengono che il socio e il lavoratore dipendente hanno diritto a permessi straordinari retribuiti per i casi sotto elencati: eventi giorni matrimonio di un figlio 1 nascita o adozione di un figlio 2 decesso del padre, della madre, di un fratello, di una sorella, di un coniuge, di figli 3 decesso di un suocero, di un nonno 2 Al socio e al lavoratore dipendente donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria alla effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l’idoneità alla donazione. In caso di comprovata disgrazia familiare, con legami di stretto vincolo di parentela (parentela di 1° grado ed eccezionalmente di 2° grado), o nei casi di grave calamità naturale, il datore di lavoro, il socio e il lavoratore dipendente concorderanno un congedo straordinario retribuito, nel limite massimo di 5 giorni di calendario, che sarà strettamente rapportato alle reali esigenze di assenza, |
DIPENDENTI DELLE | 74 | |
COOPERATIVE | ||
METALMECCANICHE | ||
Data di stipulazione | ||
26 ottobre 2004 |
reclamate dalla natura della disgrazia o dall’evento calamitoso. In altri casi di forza maggiore il socio e il lavoratore dipendente potranno usufruire di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti o dalle ferie annuali. Al socio e al lavoratore dipendente non in prova sarà concesso, in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Durante tale periodo decorrerà la normale retribuzione mensile, mentre il dipendente apprendista ha diritto al pagamento di 80 ore di normale retribuzione. Per i soci e i lavoratori dipendenti il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dalla cooperativa in via anticipata ed è comprensivo dell’assegno dell’lNPS. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal socio e dal lavoratore dipendente, salvo casi eccezionali, con anticipo di 15 giorni di calendario. Entro i 30 giorni successivi al termine di congedo matrimoniale, dovrà essere prodotto il certificato di matrimonio. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soci lavoratori e ai lavoratori dipendenti con contratto a termine. I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle dipendenti. Le parti concordano che la disposizione della legge 31.12.71 n. 1204, in materia di permessi ‘post partum’, trovino applicazione in alternativa alla madre, anche nei confronti del padre dipendente ai sensi, per gli effetti e alle condizioni previste dall’art. 7, legge n. 1204/71, nonché dalla Sentenza Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x. 0/00, Direttiva CEE n. 96/94, legge 8.3.00 n. 53 e D.lgs. n. 151 del 26.3.01. La dipendente in gravidanza ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato dall’Ufficiale sanitario o dal medico del SSN e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la dipendente è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro 15 giorni successivi al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall’Ufficiale di stato civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL 15.10.36 n. 2128. Durante lo stato di gravidanza e puerperio la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro: (a) per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; (b) per 3 mesi dopo il parto; (c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso. Inoltre la dipendente ha facoltà di prolungare fino a 1 mese prima della data presunta del parto ed astenersi per i 4 mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista della SSN e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro attestino che non vi sono controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro e di anticipare l’astensione |
con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispettivo. Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a quello successivo al parto. In caso di morte o di grave infermità della madre oppure in caso di abbandono del figlio da parte della madre o se il bambino è affidato esclusivamente al padre, spetta al socio o al lavoratore subordinato per 3 o 4 mesi o per la minore durata residua l’astensione ‘post partum’. Ciascun genitore può assentarsi dal lavoro, per astensione facoltativa, anche se l’altro genitore non ne ha diritto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi nei primi 8 anni di età del bambino elevabili a 7 mesi nei confronti del padre che si avvale del diritto per non meno di 3 mesi. Tale diritto può essere esercitato anche congiuntamente purché, complessivamente, i genitori non superino i 10 mesi, elevabili a 11 se il padre esercita il proprio diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi. Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, ad eccezione del 20% della 13° mensilità, art. 30, DPR 21.5.53 n. 568. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la dipendente ha diritto a una indennità pari all’80% della normale retribuzione posta a carico dell’INPS, come stabilito dall’art. 74, legge 23.12.78 n. 833. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1, legge 29.2.80 n. 33 ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS secondo le modalità di cui agli arti. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33. Nei confronti dei soci e dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale, l’INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto ai sensi del comma 6, art. 1, legge 29.2.80 n. 33. I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lett. a), b), c) devono essere computati agli effetti indicati dall’art. 6, legge 30.12.71 n. 1204; il periodo di assenza facoltativa è computabile solo ai fini di cui all’ultimo comma dell’art. 7, legge 30.12.71 n. 1204. La lavoratrice madre ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione e fino al compimento di 1 anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge “licenziamento per giusta causa, cessazione della attività della cooperativa o azienda, ultimazione per la quale la lavoratrice madre era assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza dei termini per il quale era stato stipulato. I permessi per l’allattamento devono essere riconosciuti come per legge. Per consentire l’assistenza al bambino fino al compimento del 3° anno di età la cooperativa o azienda può, entro il 5% della forza occupata, accogliere la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a quello parziale. | ||
CCNL LAVORATORI ADDETTI ALLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA METALMECCANICA | Artt. 31, 32 e 33 | Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, legge 8.3.00 n. 53 e degli artt. 1 e 3 del Regolamento d’attuazione di cui al Decreto interministeriale 21.7.00 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. |
Data di stipulazione | Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del SSN o con esso convenzionato o |
29 maggio 2003; | del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. | |
CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA (Federmeccanica – Assistal – UGL- Metalmeccanici – FIM – UILM) | Art. 32, 33 e 35 | Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore e il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. |
Data di stipulazione 7 maggio 2003 | L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni. | |
La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. | ||
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33, legge 5.2.92 n. 104 e successive modificazioni. | ||
A) I lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio potranno richiedere, per una sola volta in costanza del rapporto di lavoro, un periodo di aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di 6 non frazionabili. La suddetta anzianità di servizio è ridotta a 7 anni, nel caso di richiesta motivata dall’esigenza di svolgere attività di volontariato. I lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo di aspettativa al datore di lavoro specificandone le motivazioni. La Direzione potrà concedere il beneficio, tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative dell’azienda e comunque per un numero di dipendenti contemporaneamente non eccedente l’1% del totale della forza dell’unità produttiva di cui il richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore. | ||
B) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, legge 8.3.00 n. 53 e dagli artt. 2 e 3 del Regolamento d’attuazione di cui al Decreto interministeriale 21.7.00 n. 278, il lavoratore ha diritto a un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 CC anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a 2 anni nell’arco della intera vita lavorativa. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Il lavoratore deve altresì |
assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione. Il datore di lavoro è tenuto, entro 5 giorni dalla richiesta del congedo riferita a periodi non superiori a 7 giorni ed entro 10 giorni dalla richiesta del congedo riferita a periodi superiori, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, eventualmente assistito dalla RSU su sua indicazione, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Il datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i 3 giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma. Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all’art. 4, comma 1, legge 8.3.00 n. 53, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a 3 giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi 7 giorni. Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a 7 giorni. Durante il periodo di aspettativa e di congedo di cui al presente articolo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Ai fini e per gli effetti dell’art. 32, D.lgs. 26.3.01 n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi 8 anni di età, hanno diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 10 mesi elevato a 11 mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: (a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; (b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi; (c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Ai fini dell’esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando la durata del periodo di congedo richiesto, di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso e allegando il |
certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro 2 giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro. | ||
CCNL IMPIEGATI AMMINISTRATIVI AGENZIE GENERALI I.N.A. VITA - ASSITALIA | Art. 23 | Fermo restando quanto disposto dalla legge n. 53 dell’8.3.00 in materia di congedi, l’Agente, su domanda degli interessati, può accordare permessi di assenze e congedi per giustificati motivi privati. Tali permessi non possono essere compensati con il periodo di ferie annuale. Durante l’assenza per permessi o congedi, la retribuzione decorre normalmente. |
Data di stipulazione | Il lavoratore, previo preavviso di 1 giorno, ha comunque diritto a richiesta a permessi retribuiti per la durata massima di 5 ore l’anno. | |
17 settembre 2002 | In caso di morte dei genitori, del coniuge, del convivente, dei figli e dei parenti entro il 2° grado sarà concesso al lavoratore un permesso non inferiore a 3 giorni lavorativi senza privazione dello stipendio. | |
A tutti i lavoratori verrà concesso in caso di matrimonio un periodo continuativo di 15 giorni di congedo retribuito non computabile nel periodo delle ferie annuali. Durante tale congedo i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio. | ||
Ai lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art. 33, legge n. 104/92. | ||
Ai lavoratori che abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di handicap in situazione di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art. 33, legge n. 104/92. | ||
In ottemperanza dei commi 5 e 6 del citato art. 33, nei confronti dei lavoratori portatori di handicap di cui al comma precedente, non può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso. | ||
L’accertamento dell’handicap, nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di cui sopra, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all’art. 4, legge n. 104/92. | ||
Quando ricorrono comprovate necessità familiari o seri motivi di indole privata che richiedano un’assenza superiore a 1 mese, il lavoratore che abbia almeno 2 anni di anzianità di servizio ha diritto a un’aspettativa della durata massima di 6 mesi. | ||
Decorsi 6 mesi l’Agente Generale, in via eccezionale, potrà prorogare l’aspettativa di un ulteriore periodo, comunque non superiore ai 6 mesi. | ||
La durata complessiva del periodo di aspettativa non potrà superare 1 anno in un triennio, salvo nei casi in cui il lavoratore sia chiamato ad assolvere cariche pubbliche. | ||
Il lavoratore che sia in servizio effettivo da 4 anni o più anni, previa richiesta scritta da inoltrare all’Agente Generale di norma con 15 giorni di preavviso, ha diritto a un’aspettativa rinnovabile ogni 5 anni, per un periodo non inferiore ad 1 mese e fino ad un massimo di 2 mesi ininterrotti. Tale aspettativa potrà essere frazionata in non più di 2 periodi. |
Nelle Agenzie Generali che occupano non più di 20 impiegati l’aspettativa può essere usufruita da un solo lavoratore per volta; nelle Agenzie Generali che occupano più di 20 impiegati l’aspettativa stessa può essere usufruita contemporaneamente da non più di 2 lavoratori per volta. Il lavoratore che non riprenda servizio alla scadenza della aspettativa è considerato da tale data dimissionario ad ogni effetto, salvo il caso comprovato di forza maggiore. Le aspettative di cui ai commi precedenti non comportano alcuna corresponsione di trattamento economico, né maturazione dell’anzianità ad alcun effetto. | ||
CCNL PER I QUADRI DIRETTIVI, GLI IMPIEGATI E GLI AUSILIARI DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO, CASSE RURALI E ARTIGIANE | Artt. 51 e 53 | L’assenza per brevi permessi retribuiti che l’azienda concede per giustificati motivi personali o familiari non è computabile nelle ferie annuali. Per gravi motivi personali o familiari del lavoratore, l’azienda può concedere adeguati periodi di congedo, compatibilmente con le esigenze di servizio, determinando se e per quanto tempo corrispondere il trattamento economico. I permessi e i congedi anzidetti vanno concessi con criteri uniformi nell’ambito aziendale. L’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce al lavoratore che ne faccia richiesta un’aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali fino ad un massimo di 1 anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di 2 periodi. |
Detta aspettativa può essere revocata qualora vengano a cessare i motivi per i quali era stata richiesta. | ||
Data di stipulazione | L’aspettativa può essere nuovamente richiesta solo dopo un periodo di servizio effettivo di 5 anni. | |
31 maggio 2004 | Le aziende, nella concessione della aspettativa di cui sopra, accoglieranno comunque le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra 3 e 5 anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate. | |
Il periodo trascorso in aspettativa non comporta decorso della anzianità, a nessun effetto. | ||
Il lavoratore ha diritto, quando contragga matrimonio, a un congedo straordinario di 15 giorni consecutivi, non computabili come ferie. | ||
Il periodo di congedo matrimoniale è da considerare a tutti gli effetti come trascorso in servizio. | ||
Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, la lavoratrice/lavoratore ha diritto di assentarsi dal servizio per un periodo di 5 mesi con il normale trattamento economico, integrando l’azienda l’indennità corrisposta dall’INPS. | ||
Ove durante il periodo di cui al comma precedente intervenga malattia o infortunio, si applicano le disposizioni dell’art. 52 a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia o sopravviene l’infortunio. | ||
Il lavoratore/lavoratrice affidatario del minore può avvalersi della astensione dal lavoro durante i primi 3 mesi successivi all’effettivo | ||
ingresso del bambino nella famiglia affidataria. | ||
I periodi di assenza dal lavoro previsti dall’art. 32, D.lgs. 26.3.01 n. 151, vanno computati nella anzianità di servizio agli effetti di |
legge. | ||
CCNL QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI AZIENDE CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI Data di stipulazione | Artt. 54 e 56 | Le assenze per brevi permessi retribuiti che il Concessionario concede per giustificati motivi personali o familiari non sono computabili nelle ferie annuali. Per interessi di famiglia e per gravi motivi d’indole privata, il Concessionario può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se - e per quale durata - debba corrispondere il trattamento economico. Il Concessionario, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce al lavoratore/lavoratrice che ne faccia richiesta un’aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali fino a un massimo di 1 anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di 2 periodi. Ai fini dell’applicazione dell’aspettativa non retribuita di cui sopra, le aziende accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, d’età compresa fra i 3 e i 4 anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate. |
12 dicembre 2001; | Le aziende valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura. | |
CCNL QUADRI DIRETTIVI E PERSONALE DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | Art. 49 e 51 | In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie. Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, al lavoratore/lavoratrice compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di 5 mesi. Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l’erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma precedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle aziende per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di 5 mesi. |
Data di stipulazione | Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una malattia, si applica l’articolo che precede, a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa. | |
12 febbraio 2005 | Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell’ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell’attività lavorativa. | |
Il lavoratore/lavoratrice affidatario del minore (ai sensi dell’art. 10, legge 4.5.83 n. 184) può avvalersi della astensione dal lavoro durante i primi 3 mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, nei limiti indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 15.7.91. | ||
CCNL DIRIGENTI IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E | Art. 19 | Durante il congedo di maternità per gravidanza e puerperio, al dirigente compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi. Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l’erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al |
STRUMENTALI Data di stipulazione 19 aprile 2005 | comma precedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle imprese per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi. Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una malattia, si applica l’articolo che precede, a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa. I dirigenti che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell’ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell’attività lavorativa e ne salvaguardino la professionalità. | ||
CCNL IMPRESE FORNITRICI DI LAVORO TEMPORANEO | Dichiarazione a verbale | Le parti si danno atto che le seguenti materie: (1) tutela lavoratrici e pari opportunità; (2) lavoratori inabili; | |
(3) congedi e aspettative per matrimonio, servizio civile e militare, assistenza ai portatori di handicap; | |||
Data di stipulazione | sono regolate: | ||
23 settembre 2002 | - per i lavoratori in missione dai CCNL delle imprese utilizzatrici | ||
- per i lavoratori in disponibilità dal CCNL dei lavoratori diretti | |||
CCNL DIPENDENTI AZIENDE DELL’INDUSTRIA TURISTICA FEDERTURISMO | DA | Art. 126 | A decorrere dai periodi di astensione obbligatoria che abbiano inizio successivamente all’1.2.04, la lavoratrice ha diritto, per un periodo di 5 mesi, a un’integrazione dell’indennità a carico dell’INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro a proprio carico, in modo tale che la lavoratrice raggiunga complessivamente, in tale periodo di astensione obbligatoria, la misura del 100% della retribuzione cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. |
Data di stipulazione | |||
2 febbraio 2004 | |||
CCNL LAVORATORI ADDETTI AL SETTORE ELETTRICO | Art. 31 | 1. Xxxxxxx le disposizioni di legge vigenti in materia. 2. Peraltro, le aziende riconoscendo il valore sociale della maternità garantiranno alla lavoratrice durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dovuta a gravidanza e puerperio la corresponsione del 100% della retribuzione del mese precedente a quello d’inizio di detta astensione. | |
Data di stipulazione | 3. Sono fatte salve le vigenti condizioni di miglior favore derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale. | ||
24 luglio 2001 |
CCNL SETTORE CONCIARIO | Art. 40 | Per il trattamento normativo ed economico in caso di maternità valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo. |
Data di stipulazione 17 settembre 2003 | La lavoratrice riceverà un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione globale di fatto per i primi 5 mesi di assenza, sempreché l’assenza complessiva non superi i 12 mesi. | |
Le assenze dal lavoro per maternità sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro il limite massimo di mesi 8 e comunque per l’intero periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, qualora di durata superiore. | ||
L’assunzione a tempo determinato di lavoratrici/lavoratori in sostituzione di quelle/quelli in astensione obbligatoria o facoltativa può essere anticipata o posticipata per l’affiancamento fino ad un massimo di 4 mesi rispetto all’inizio o alla fine del periodo di astensione. | ||
Le aziende cureranno l’assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità attraverso percorsi informativi e formativi che saranno individuati a livello nazionale. Per quanto concerne i lavoratori genitori di minore con handicap si richiamano le disposizioni previste dall’art. 33, legge n. 104/92, così come modificato dall’art. 19, legge 8.3.00 n. 53. | ||
CCNL INDUSTRIA CALZATURE | Art. 109 | Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica della maternità, nel caso di gravidanza, di puerperio e di necessità, di provvedere alle cure dell’infante, l’impiegata potrà assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di mesi 11, osservati sempre i termini di astensione obbligatoria dal lavoro fissati dalla legge stessa. |
Data di stipulazione 18 maggio 2004 | Sempre ferme le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, l’azienda deve, in caso di gravidanza e puerperio, integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza obbligatoria fino a concorrenza del 100% della retribuzione netta di fatto. | |
CCNL PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA DEL SETTORE MANIFATTURIERO DELLE PELLI | Art. 20 Rinnovo | Dagli eventi in corso all’1.1.05, in caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l’azienda deve integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza fino al 100% della retribuzione netta normale per i primi 5 mesi. |
Data di stipulazione | ||
24 giugno 2004 | ||
CCNL DIPENDENTI AZIENDE ESERCENTI ATTIVITÀ DI | Art. 23 | 1) Ferme restando le disposizioni di cui al T.U. emanato con il D.lgs. n. 151/01 e successive modifiche sulla tutela delle lavoratrici madri, l’azienda deve comunque in tale evenienza: • conservare il posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo; nel caso in cui la lavoratrice si avvalga, ai |
AUTOSCUOLA Data di stipulazione 1 febbraio 2001 | sensi dell’art. 20 del suddetto T.U., della facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente al parto, il periodo di 8 mesi decorre dalla data di effettiva assenza; • corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione con gli stessi criteri previsti dal precedente art. 22, di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l’azienda è tenuta per disposizioni di legge, l’intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi della sua assenza. | ||
CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA (Federmeccanica – Assistal – UGL- Metalmeccanici – FIM – UILM) | Art. 34 | In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima del parto e nei te mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l’intera retribuzione globale. In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti limiti, del periodo di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento più favorevole fra quello previsto dal presente Contratto e quello stabilito dalla legge. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo, e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo. | |
Data di stipulazione | |||
7 maggio 2003 | |||
CCNL COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE | E | Art. 14 | I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela delle collaboratrici xxxxx. Durante il periodo di maternità, la collaboratrice potrà farsi sostituire da persona di sua fiducia, previo accordo scritto con l’azienda o cooperativa. In mancanza l’azienda o la cooperativa può sostituire la collaboratrice con altra persona per il solo periodo di gravidanza o maternità. |
(Xxxxx Xxxxxxxxx) | Nel caso di rapporto di collaborazione a tempo determinato esso termina alla scadenza stabilita contrattualmente. | ||
Si fa comunque rinvio a quanto fissato con D.M. 27.05.98. | |||
Data di stipulazione | |||
3 ottobre 2000 |