REGIONE LAZIO
REGIONE LAZIO
Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Area: PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N. G03120
del
16/03/2022
Proposta n. 11067 del 16/03/2022
Oggetto:
SORVEGLIANZA PER LA PESTE SUINA AFRICANA E PESTE SUINA CLASSICA LINEE GUIDA PER LA APPLICAZIONE DEL PIANO IN REGIONE LAZIO Anno 2022.
Proponente: | ||
Estensore | RESTA SILVANA | firma elettronica |
Responsabile del procedimento | RESTA SILVANA | firma elettronica |
Responsabile dell' Area | X. XXXXX | firma digitale |
Direttore Regionale | X. XXXXXXXXXXXXX | firma digitale |
Firma di Concerto |
Oggetto: SORVEGLIANZA PER LA PESTE SUINA AFRICANA E PESTE SUINA CLASSICA LINEE GUIDA PER LA APPLICAZIONE DEL PIANO IN REGIONE LAZIO Anno 2022.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Su PROPOSTA del dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione; VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 11 relativo alle strutture organizzative della Giunta regionale e l’articolo 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore regionale, l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative di gestione;
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”;
VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla D.G.R.
n. 252 del 1^ giugno 2018, e n. 306 del 19 giugno 2018, con le quale si è provveduto a effettuare una riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo ed è stata istituita, tra le altre, la Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria, con decorrenza dal 6 giugno 2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1044 del 30/12/2020 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria” al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
VISTO l’atto di organizzazione n. G G15498 del 14 dicembre 2022 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione alla Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx;
RICHIAMATI:
- il Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (”Normativa in materia di sanità animale”);
- il Regolamento delegato (UE) n. 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l’elenco delle malattie riportate nell’allegato II del Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“Normativa in materia di sanità animale”) e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all’applicazione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il
Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano avente ad oggetto il documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali" (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019);
VISTO il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del Portale del Ministero della salute;
VISTI
- il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia e Piano di eradicazione in Regione Sardegna della Peste Suina Africana per il 2021 e documentazione correlata, trasmesso dal Ministero della Salute con prot. 0006912-17/03/2021-DGSAF-MDS-P;
- linee guida operative per il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia e Piano di eradicazione in Regione Sardegna della Peste Suina Africana- trasmesse dal Ministero della Salute con prot. 0007072-18/03/2021-DGSAF-MDS-P;
VISTI il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l’approvazione ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;
CONSIDERATO che talune malattie animali, quali la peste suina africana e l’influenza aviaria ad alta patogenicità, rappresentano una minaccia per l’attività zootecnica dell’intera Unione e per le quali è opportuno valutare i rischi sanitari potenziali al fine di disporre misure preventive;
RILEVATO che l’esperienza passata nella gestione delle epidemie da virus influenzale ad alta patogenicità e la peste suina africana in Sardegna ha dimostrato che le misure di prevenzione e controllo delle malattie devono essere adottate immediatamente per prevenirne l’introduzione e limitarne la diffusione e che è necessario individuare, in tempo di pace, le misure atte a ridurre il rischio di introduzione e diffusione da applicarsi sul territorio nazionale tenendo conto dei diversi fattori di rischio;
CONSIDERATO che la Peste Suina Africana (PSA) è presente in Italia, oltre che nella Regione Sardegna, a partire dal 7 gennaio 2022 anche nelle Regioni Piemonte e Liguria;
VISTO Il Decreto legge n.9 del 17 febbraio 2022,” Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana” che prevede che le Regioni adottino un Piano regionale che tenga conto tra l’altro del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della Peste suina Africana 2021”.
ATTESO che il Piano Nazionale di prevenzione in Italia e eradicazione della PSA in Sardegna prevede che:
• In caso di segnalazione di una carcassa di cinghiale il sopralluogo deve essere effettuato sempre nel rispetto di adeguate misure di biosicurezza;
• Che per la Regione Lazio è previsto un numero minimo di 270 cinghiali rivenuti morti (non abbattuti durante la caccia), da campionare annualmente;
CONSIDERATO che il dispositivo del Ministero della Salute prot.n. 1195 del 18/01/2022 dispone il controllo virologico di:
- tutte le carcasse di suini selvatici ritrovati sul proprio territorio,
- tutti i suini morti negli allevamenti familiari e semibradi presenti nel territorio di competenza
PRESO ATTO che il dispositivo sopra citato dispone altresì l’applicazione delle le seguenti misure:
a) censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l’orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l’individuazione di stabilimenti non registrati in BDN che detengono, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo cinghiali;
b) divieto di movimentazione di cinghiali catturati presenti in aree protette e negli altri istituti faunistici diversa da quella finalizzata alla macellazione;
c) verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado”, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Xxxxxxxxxx.xx. In caso di riscontro di non conformità i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente, fatta salva l’adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l’operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse.
d) Obbligo di recinzione degli allevamenti della tipologia “semibrado” ed identificazione individuale di tutti i riproduttori ivi presenti.
PRESO ATTO che sia l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sopra richiamato che il Piano Nazionale PSA richiamano la necessità, attraverso una campagna di formazione ed informazione degli stakeholders, di fornire adeguata conoscenza della situazione epidemiologica, di aumentare la consapevolezza del rischio di introduzione della malattia e di migliorare la preparazione nel riconoscere i sintomi riferibili alla peste suina africana;
CONSIDERATO che la suddetta campagna di informazione e formazione è affidata al Ministero della Salute, alle Regioni e alle Provincie autonome, con la collaborazione degli XX.XX.XX e le Associazioni di categoria, che organizzano giornate di studio e di informazione su criteri di biosicurezza e di prevenzione della malattia, attraverso un sistema di formazione a cascata;
RITENUTO opportuno avvalersi della collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZS LT) “X. Xxxxxxxx” per l’organizzazione di una campagna regionale di formazione ed informazione degli stakeholders per la prevenzione della PSA;
ATTESO che il punto 4.1del sopra citato Piano Nazionale stabilisce che lo svolgimento delle attività previste dal Piano è demandato ai Servizi Veterinari ufficiali per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome;
VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n.
652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del
Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
VISTI in particolare, gli articoli 109, 110 e 111 del predetto regolamento, in base ai quali ciascuno Stato membro assicura che i controlli ufficiali siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un Piano Nazionale di Controllo Pluriennale, alla cui elaborazione e attuazione provvede un organismo unico di coordinamento;
VISTA l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il “Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022” Rep. atti n. 16/CSR del 20 febbraio 2020;
PRESO ATTO che con la deliberazione 7 luglio 2020, n. 417 è stata recepita l'Intesa Rep. atti n. 16/CSR del 20 febbraio 2020 approvando la struttura del "Piano Regionale Integrato dei Controlli 2020-2022" (PRIC 2020-2022);
CONSIDERATO che il Piano Regionale Integrato dei Controlli 2020-2022 (PRIC 2020-2022), DGR 7 luglio 2020, n. 417, comprende anche la programmazione regionale di cui all’ Allegato A al presente atto;
RITENUTO pertanto:
a) di approvare il documento “piano di sorveglianza per la peste suina africana e peste suina classica
- linee guida per la applicazione del piano in Regione Lazio Anno 2022”, Allegato A al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale;
b) di incaricare i servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e l’Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana, ciascuno per la parte di propria competenza, della realizzazione del piano di cui sopra;
c) di includere il documento di cui sopra nel Piano Regionale Integrato dei Controlli 2020-2022 (PRIC 2020-2022), approvato con la DGR 7 luglio 2020, n. 417;
DETERMINA
per le motivazioni richiamate nelle premesse di:
- approvare il documento “piano di sorveglianza per la peste suina africana e peste suina classica - linee guida per la applicazione del piano in Regione Lazio Anno 2022”, Allegato A al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale;
- incaricare i servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e l’Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana, ciascuno per la parte di propria competenza, della realizzazione del piano di cui sopra;
- includere il documento di cui sopra nel Piano Regionale Integrato dei Controlli 2020-2022 (PRIC 2020-2022), approvato con la DGR 7 luglio 2020, n. 417;
- pubblicare sul BURL il presente atto.
IL DIRETTORE
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA AFRICANA E PESTE SUINA CLASSICA LINEE GUIDA PER LA APPLICAZIONE DEL PIANO IN REGIONE LAZIO
Anno 2022
PREMESSA 2
1. SORVEGLIANZA PASSIVA–SUIDI 2
1.1 FLUSSI IN CASO DI SOSPETTO DI PSA 4
1.2 FLUSSI IN ASSENZA DI SOSPETTO DI PSA 5
2. SORVEGLIANZA PASSIVA– SUIDI DOMESTICI 5
(ALLEVATI) – CASO SOSPETTO
2.1. SORVEGLIANZA PASSIVA SUI SUIDI MORTI IN 6
ALLEVAMENTO - IN ASSENZA DI SOSPETTO
3. VERIFICA DELLE INFORMAZIONI REGISTRATE IN 8
BDN E DEI LIVELLI DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI BIOSICUREZZA NELLE AZIENDE CON ALLEVAMENTI SUINI
4. CAMPAGNA DI 9
INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE /FORMAZIONE
Allegato 1
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SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA AFRICANA E PESTE SUINA CLASSICA LINEE GUIDA PER LA APPLICAZIONE DEL PIANO IN REGIONE LAZIO
Anno 2022
PREMESSA
Il Decreto legge n.9 del 17 febbraio 2022,” Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana” prevede che le Regioni adottino un Piano regionale che tenga conto tra l’altro del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della Peste suina Africana 2021”.
Considerate le evidenze di infezioni nelle popolazioni di cinghiale selvatico nelle Regioni Piemonte e Liguria è stato incrementato il livello di allerta soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza passiva.
La normativa nazionale ed europea già prevede le misure da adottare nei casi di sospetta presenza di PSA, sia in termini di approfondimenti diagnostici necessari alla conferma, sia in relazione alle misure di restrizione da applicare per evitare l’eventuale diffusione del virus. Da quest’anno al Piano di Sorveglianza PSA è stato associato a quello per la Peste Suina Classica (PSC). Per quest’ultimo, il monitoraggio sierologico degli allevamenti suini è stato quindi sostituito dalla sorveglianza passiva. Pertanto, in questi allevamenti, il campione raccolto in osservanza al Piano PSA dovrà essere analizzato con metodi biomolecolari anche per la PSC.
In aggiunta alla sorveglianza passiva negli allevamenti ed allo scopo di rilevare tempestivamente la presenza dell’infezione sul nostro territorio, il piano nazionale prevede il prelievo di campioni biologici su cinghiale morto (incidentato o morto per cause non note), oppure moribondo (a causa di incidente stradale o per cause non note), la cui presenza sia stata segnalata in aree urbane, periurbane e boschive.
Per quanto riguarda i suini allevati, per aumentare la sensibilità del sistema di sorveglianza, il piano prevede che ogni regione provveda a prelevare settimanalmente campioni biologici da sottoporre ad analisi biomolecolare da almeno due suini venuti a morte negli allevamenti residenti nel territorio di competenza.
Di seguito si trasmettono le indicazioni operative per l’esecuzione del piano di sorveglianza nazionale nella Regione Lazio.
1. SORVEGLIANZA PASSIVA– SUIDI SELVATICI
Tutti i cinghiali rinvenuti morti devono essere sottoposti a controllo virologico. A tal fine si ricorda quanto segue. La presenza di cinghiali morti per incidente o altre cause in zone urbane, periurbane, boschive deve essere segnalata al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria (ASL) competente, dalle forze di polizia statali e locali, da allevatori, cacciatori, escursionisti e da qualsiasi cittadino.
Per questo scopo oltre ai recapiti disponibili sulle pagine web delle ASL può essere utilizzato il numero unico regionale (803555) collegato ad un numero per ciascuna ASL competente per l’area del ritrovamento.
Per tutti i casi segnalati, il Servizio Veterinario si attiverà per coordinare la raccolta dell’intera carcassa o dei campioni biologici target, anche in caso di decomposizione della carcassa stessa (in questa situazione è sufficiente il prelievo di un osso lungo). Fino a diversa indicazione da parte del Ministero della Salute, i Servizi Veterinari possono delegare il prelievo delle carcasse o dei campioni biologici target a personale autorizzato e adeguatamente formato. In tale categoria rientrano fin da subito i Veterinari che operino in area protetta/parco, i Veterinari liberi professionisti, i tecnici faunistici e i cacciatori di ungulati; questi ultimi in quanto già qualificati e formati ai sensi del Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2021-2022. Per quest’ultima eventualità i campioni dovranno
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pervenire ai Servizi Veterinari delle ASL di competenza, secondo le modalità che verranno comunicate agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), seguendo i percorsi già previsti per il conferimento dei campioni per trichinella, anche per il tramite dei centri di rilevazione biometrica, ma in ogni caso previo accordo telefonico con l’ASL competente per territorio.
Inoltre, per ogni carcassa/campione, utilizzando il verbale di prelievo dovranno essere forniti ai Servizi Veterinari i dati relativi a:
- sesso ed età dell’animale,
- coordinate geografiche del punto di ritrovamento,
- descrizione delle lesioni visibili,
- stato di conservazione della carcassa.
Il prelievo dei campioni o delle intere carcasse deve essere eseguito adottando le migliori condizioni di biosicurezza consentite dalle situazioni ambientali, contenendo al massimo il rischio biologico.
In assenza di infezione accertata nel territorio regionale e nelle aree limitrofe delle regioni confinanti e comunque fino a modifica del livello di rischio regionale o diversa indicazione da parte del Ministero della Salute, dopo il prelievo dei campioni ed in particolari condizioni disagiate e/o difficilmente raggiungili, la carcassa può essere lasciata nell’ambiente se non si trova lungo una strada. In questo caso è obbligatorio rendere ben visibile il luogo del ritrovamento (in caso di positività la carcassa deve comunque essere rimossa). In caso contrario, la carcassa deve essere recuperata da una apposita ditta convenzionata con la ASL o con il Comune .
Il Servizio Veterinario provvede quindi a trasferire i campioni o l’intera carcassa presso la sezione locale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) competente per territorio e ad inserire i dati relativi al campionamento nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti (SINVSA), all’interno del portale dei Sistemi Informativi Veterinari (VETINFO), che contiene una specifica sezione per la gestione del Piano di Sorveglianza PSA nei suini selvatici (cinghiali). Per il conferimento della carcassa o dei campioni all’IZS, il Servizio Veterinario provvederà a stampare la scheda per la raccolta dati compilata informaticamente, dal sistema informativo SINVSA.
Tale scheda, che riporterà un codice univoco assegnato dal sistema, consentirà di raccogliere tutti i dati del prelievo. Deve essere compilata informaticamente e stampata una scheda per ciascun animale. La scheda di prelievo, compilata in ogni sua parte e riportante lo stesso codice univoco assegnato dal sistema, dovrà accompagnare la carcassa presso l’IZS.
Si ricorda che per la registrazione in SINVSA del campione, è obbligatorio indicare il Veterinario che ha eseguito il prelievo e al momento tale sistema informativo non è in grado di acquisire gli estremi dei Veterinari già registrati nell’applicativo della Sanità Animale Nazionale (SANAN) di Vetinfo. Pertanto, in attesa di una auspicabile futura collaborazione applicativa tra i due sistemi informativi, si dovranno registrare anche in SINVSA gli estremi anagrafici dei Veterinari addetti alla sorveglianza PSA.
Gli organi target da prelevare ed esaminare sono di seguito elencati in ordine di priorità di scelta, tenendo in opportuna considerazione lo stato di conservazione della carcassa:
- Milza
- Rene
- Linfonodi
- Sangue
- Tonsille
- Osso lungo (qualora gli altri organi non fossero più presenti o in buono stato).
I test da eseguire da parte dell’IZS, nell’ambito del piano di sorveglianza passiva della PSA e della PSC nella fauna selvatica, comprendono analisi virologiche per la ricerca del genoma del virus della PSA, tramite metodiche biomolecolari (RT- PCR).
1.1 FLUSSI IN CASO DI SOSPETTO DI PSA
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1) In caso di segni clinici o lesioni sospette di PSA di cui al successivo Capitolo 2 punto 1, rilevate sul campo su un soggetto morto o moribondo), verificata la fondatezza del sospetto da parte del Veterinario Ufficiale, la ASL informa per le vie brevi ed immediatamente la Regione ed adotta le misure previste dal manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici (sito web del Ministero della Salute al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxx/X_00_xxxxxxXxxx_0000_00_xxxx.xxx).
La Regione notifica il sospetto all’ufficio III della DGSAF del Ministero della Salute e al Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine (CEREP).
I campioni o la carcassa, scortati dalla scheda di prelievo SINVSA, devono essere inviati, nel più breve tempo possibile, alla locale sezione dell’IZS per il successivo inoltro d’urgenza al CEREP, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, che esegue l’analisi. Il CEREP accetta i campioni tenendo traccia del numero univoco riportato sulla scheda di prelievo, in modo da garantire la tracciabilità del campione e registra l’esito delle analisi su SINVSA.
2) In caso di lesioni sospette o rilievi anatomopatologici indicativi di un caso sospetto di PSA di cui al successivo Capitolo 2 punto 2), rilevati presso l’IZS su carcasse conferite nell’ambito della sorveglianza il Dirigente Veterinario dell’IZS informa per le vie brevi immediatamente il Direttore del Servizio Veterinario competente e la Regione, che adottano le misure previste dal manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici (sito web del Ministero della Salute al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxx/X_00_xxxxxxXxxx_0000_00_xxxx.xxx). La Regione notifica il sospetto all’ufficio III della DGSAF del Ministero della Salute e al Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine (CEREP).
I campioni target, scortati dalla scheda di prelievo SINVSA, vengono inviati dall’IZS, nel più breve tempo possibile e con massima urgenza al CEREP, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, che esegue l’analisi. Il CEREP accetta i campioni tenendo traccia del numero univoco riportato sulla scheda di prelievo, in modo da garantire la tracciabilità del campione e registra l’esito delle analisi su SINVSA.
In entrambi i casi il Servizio Veterinario della ASL competente provvede alla notifica del sospetto nel Sistema Informativo delle Malattie degli Animali Nazionale (SIMAN)
In caso di esito negativo del CEREP, il Servizio Veterinario chiude il sospetto notificando la mancata conferma tramite il SIMAN. Se invece i test eseguiti dal CEREP, dovessero fornire un risultato positivo, la Regione, invia notifica di positività, per le vie brevi a tutte le istituzioni competenti, a partire dal Ministero della Salute e il Servizio Veterinario provvederà a notificare immediatamente la conferma del focolaio di infezione tramite il SIMAN. La Regione informerà inoltre le ASL regionali, mentre il Servizio Veterinario competente adotterà manuale operativo delle pesti suine emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici, in stretta collaborazione con le autorità competenti nazionali e regionali.
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1.2 FLUSSI IN ASSENZA DI SOSPETTO DI PSA
Nel caso i soggetti morti o moribondi NON presentino lesioni sospette, devono essere prelevati i campioni target ed inviati all’IZS, scortati da scheda SINVSA. Nel caso vengano conferite carcasse all’IZS e non si riscontrino lesioni o rilievi anatomopatologici sospetti l’IZS provvede al prelievo dei campioni target.
In entrambi i casi l’IZS provvede ad eseguire i test di laboratorio di prima istanza. In caso di risultato negativo, l’IZS trasmette il relativo rapporto di prova al Servizio Veterinario dell’ASL competente. L’OERV provvede alla registrazione mensile degli esiti negativi nel sistema SINVSA. In caso di positività, il laboratorio provvede ad inviare i campioni al CEREP per le analisi di conferma e sono adottate tutte le procedure descritte al punto precedente per il sospetto di PSA.
2. SORVEGLIANZA PASSIVA– SUIDI DOMESTICI (ALLEVATI) – CASO SOSPETTO
Tutti i casi sospetti di Peste suina devono essere segnalati tempestivamente da parte del Veterinario Aziendale o allevatore al Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio, ai sensi degli art. 1 e 2 del RPV.
1) Il sospetto su base clinica deve essere formulato ogni qualvolta si rinvengano sintomi riferibili a Peste suina ed in particolare:
- Aumentata mortalità, anche solo neonatale (aumento della mortalità > 30% rispetto ai valori registrati nel mese precedente)
- Febbre alta (> 41° C)
- Lesioni emorragiche cutanee
- Disturbi gastro intestinali accompagnati da perdite ematiche
- Aborti
– Disturbi nervosi
2) Il sospetto su base anatomopatologica deve essere formulato ogni qualvolta si rinvengano lesioni riferibili a Peste suina ed in particolare:
- Lesioni emorragiche cutanee
- Lesioni emorragiche ad organi interni (milza, rene, linfonodi, tonsille)
In caso di segnalazione di sospetto il Servizio Veterinario mette in atto quanto previsto dal manuale operativo delle pesti suine (sito web del Ministero della Salute al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxx/X_00_xxxxxxXxxx_0000_0_xxxx.xxx), a partire dal sopralluogo congiunto in azienda con personale dell’IZS.
Il Veterinario Ufficiale, confermata la fondatezza del sospetto lo segnala alla Regione e all’OERV, e provvede alla registrazione in SIMAN, all’ ufficio III della DGSAF del Ministero della Salute e al Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine (CEREP).
Il Veterinario Ufficiale attiva le misure di restrizione previste dal Manuale Operativo delle Pesti Suine e, insieme al Veterinario IZS, preleva idonei campioni per i test di conferma, adottando le necessarie misure di biosicurezza. Prima dell’accesso in allevamento il Veterinario Ufficiale stampa la scheda, per la raccolta dati da SINVSA. Tale scheda, che riporterà un codice univoco assegnato dal sistema ed i dati identificativi dell'azienda e dell'allevamento suino dove si è presentato il caso sospetto, consentirà di raccogliere tutti i dati del prelievo. Nel caso in cui sia necessario effettuare prelievi da più animali, sarà necessario stampare più schede, una per ciascun animale. Successivamente i dati sugli animali sottoposti a prelievo (data morte, sesso, categoria) dovranno essere registrati in SINVSA, in modo da stampare una scheda di prelievo compilata in
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ogni sua parte e riportante lo stesso codice univoco già assegnato dal sistema, per accompagnare i campioni al laboratorio e agevolare l’attività di accettazione. In caso di sospetto di Peste suina, i campioni, che sono gli stessi riportati per il cinghiale, scortati dalla scheda di prelievo SINVSA, devono essere inviati, nel più breve tempo possibile, alla locale sezione dell’IZS per il successivo inoltro d’urgenza al Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine (CEREP), presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, che esegue l’analisi.
Il CEREP accetta i campioni tenendo traccia del numero univoco riportato sulla scheda di prelievo, in modo da garantire la tracciabilità del campione e conclusa l’analisi registra l’esito delle analisi su SINVSA. In caso di esito negativo del CEREP, il Servizio Veterinario chiude il sospetto notificando la mancata conferma tramite il SIMAN. Se invece i test eseguiti dal CEREP, dovessero fornire un risultato positivo, la Regione, dovrà inviare notifica di positività, per le vie brevi a tutte le istituzioni competenti, a partire dal Ministero della Salute e il Servizio Veterinario provvederà a notificare la conferma del focolaio di infezione tramite il SIMAN. La Regione informerà inoltre le ASL regionali, mentre il Servizio Veterinario competente adotterà le misure previste dal manuale operativo delle pesti suine, in stretta collaborazione con le autorità competenti nazionali e regionali. In caso di sospetto e/o conferma) di infezione da PSA si applica quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, dal Manuale operativo domestici e Manuale operativo selvatici (xxxxx://xxx.xx/0XxxXX0 - xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxx/X_00_xxxxxxXxxx_0000_0_xxxx.xxx - xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxx/X_00_xxxxxxXxxx_0000_00_xxxx.xxx) e dal Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico (xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxx/X_00_xxxxxxXxxx_0000_xxxxxXxxx_xxxxXxxx_0_xxxx.xxx).
2.1. SORVEGLIANZA PASSIVA SUI SUIDI MORTI IN ALLEVAMENTO - IN ASSENZA DI SOSPETTO
Tutti i suini morti negli allevamenti familiari e semibradi devono essere sottoposti a controllo virologico. Inoltre per garantire la sorveglianza passiva della PSA e PSC negli allevamenti di suini e un adeguato livello di campionamento, in particolare qualora non si dovessero evidenziare casi sospetti, ogni ASL, provvede, ogni mese, a conferire almeno 2 suini morti all’IZS, per la ricerca del virus della PSA e PSC con la tecnica RT- PCR.
I criteri di selezione delle aziende nelle quali eseguire i campionamenti di suini deceduti dovranno tenere conto dei seguenti fattori di rischio, in ordine di priorità:
1. Allevamenti di piccole dimensioni (<= 50 capi), compresi i familiari.
2. Allevamenti all’aperto.
3. Allevamenti connessi funzionalmente a ristoranti ed agriturismi.
4. Allevamenti con non conformità di biosicurezza o che hanno perso la qualifica sanitaria per la Malattia di Xxxxxxxx o con segnalazioni di patologie infettive o zoonosi rilevate al macello.
5. Allevamenti che iniziano l’attività o che la riprendono dopo un periodo di inattività.
6. Allevamenti situati a meno di 500 metri da aree di sosta/ristoro per automezzi pesanti.
7. Allevamenti con un elevato numero di movimentazioni in entrata.
Per quanto riguarda gli allevamenti connessi a ristoranti ed agriturismi, allo scopo di mantenere aggiornati i propri sistemi informativi anagrafici, si invita ogni Servizio Veterinario a concordare con il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle ASL di appartenenza, le modalità di condivisione delle informazioni relative alla presenza di allevamenti suini connessi a ristoranti ed agriturismi. Tali informazioni possono essere raccolte anche durante la consueta attività annuale programmata di vigilanza e controllo sulla somministrazione degli alimenti da parte dei SIAN. I detentori degli allevamenti selezionati vanno informati del fatto che sono tenuti a segnalare tutti gli episodi di mortalità che si verificano nei loro allevamenti per consentire il prelievo tempestivo dei campioni.
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Negli allevamenti di piccole dimensioni (< 50 capi), in quelli ad orientamento produttivo familiare e in quelli con modalità di allevamento all’aperto, dove difficilmente si verificano episodi di mortalità è importante acquisire informazioni anche su singoli casi di mortalità. Per un efficace controllo sul territorio e per agevolare il prelievo dei campioni anche nei suddetti allevamenti, è opportuno attuare un programma di sensibilizzazione volto ad incentivare le segnalazioni di mortalità singole, tramite azioni attive (quali telefonate o email). Il Veterinario Ufficiale competente dovrà organizzare il conferimento all’IZS dell’intera carcassa o, nel caso il soggetto sia di dimensioni tali da non poter essere conferito per intero all’IZS, della sola milza. Lo stesso Xxxxxxxxxxx Ufficiale che effettuerà il prelievo provvederà a stampare la scheda per la raccolta dati, dal sistema informativo SINVSA prima dell’intervento.
Nel caso in cui sia necessario effettuare prelievi da più animali sarà necessario stampare più schede, compilando una scheda per ciascun animale. Successivamente tali dati dovranno essere inseriti nel SINVSA, in modo da stampare di nuovo la scheda di prelievo, compilata in ogni sua parte e riportante lo stesso codice univoco già assegnato dal sistema, per accompagnare i campioni presso l’IZS. Il Servizio Veterinario provvede quindi a trasferire le carcasse / campioni, accompagnati dalla scheda di prelievo, stampate da SINVSA, presso la sede dell’IZS competente per territorio.
L’IZS sarà tenuto ad accettare i campioni nell’ambito del Piano di Sorveglianza passiva PSA/PSC nei suini, registrando il numero univoco riportato sulla scheda in modo da garantire la tracciabilità del campione.
Gli organi target da esaminare sono di seguito elencati in ordine di priorità:
- Milza
- Rene
- Linfonodi
- Sangue
- Tonsille
- Osso lungo
I test da eseguire da parte dell’IZS per definire le cause di morte, nell’ambito del piano di sorveglianza passiva della PSAPSC, comprendono analisi virologiche per la ricerca del genoma del virus della PSA e della PSC, attraverso metodiche biomolecolari (RT-PCR).
L’IZS provvede ad eseguire i test di laboratorio e, in caso di risultato negativo, trasmette il relativo rapporto di prova al Servizio Veterinario dell’ASL competente.
L’OERV provvede alla registrazione mensile degli esiti negativi nel sistema SINVSA. In caso di positività, oltre agli adempimenti precedentemente descritti in caso di sospetto, l’IZS provvede ad inviare i campioni al CEREP per le analisi di conferma. Provvede inoltre a darne comunicazione per le vie brevi a ASL, al Ministero della Salute, al CEREP, Regione e OERV.
Il CEREP, in caso di esito negativo, invia il relativo rapporto di prova all’IZS ed inserisce, anche attraverso la cooperazione applicativa, nel sistema SINVSA l’esito del test. L’IZS lo trasmette al Servizio Veterinario dell’ASL competente che chiude il sospetto notificando la mancata conferma tramite il SIMAN.
Se invece i test eseguiti dal CEREP dovessero fornire un risultato positivo, il flusso dati precedentemente descritto deve essere accompagnato dalla notifica di positività, per le vie brevi, a tutte le istituzioni competenti, a partire dal Ministero della Salute.
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2. VERIFICA DELLE INFORMAZIONI REGISTRATE IN BDN E DEI LIVELLI DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI BIOSICUREZZA NELLE AZIENDE CON ALLEVAMENTI SUINI
Per un efficace controllo del territorio utile sia in caso di prevenzione sia in caso di emergenza, è opportuno conoscere lo stato delle aziende suine relativamente alle informazioni registrate in BDN e ai livelli di biosicurezza adottati.
In Italia è stato implementato un Sistema informativo denominato “Classyfarm” deputato al rafforzamento delle reti di epidemiosorveglianza ed una più efficace categorizzazione del rischio degli allevamenti, attraverso l’inserimento a sistema dei dati basati sia sull’attività di controllo ufficiale (Check list Valutazione della Biosicurezza Suini Ufficiale) che sull’autocontrollo aziendale (Biocheck). Attraverso la compilazione di tali check list, disponibili sul sito web Classyfarm (xxx.xxxxxxxxxx.xx), sarà possibile valutare il livello di applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti, tenendo conto dei criteri minimi previsti dal Piano di sorveglianza (allegato 1) e da quanto stabilito dal dispositivo del Ministero della Salute prot.n. 1195 del 18/01/2022 che prevede l’obbligo di recinzione degli allevamenti della tipologia “semibrado” ed identificazione dei riproduttori.
Ai sensi del Piano nazionale PSA 2021-2022 e del dispositivo del Ministero della Salute prot.n. 1195 del 18/01/2022, i controlli ufficiali di Biosicurezza devono essere eseguiti prioritariamente negli allevamenti suini semi – bradi e :
(a) in tutti gli allevamenti selezionati per il controllo anagrafico I&R (1% degli allevamenti suini)
(b) sul 2% delle aziende per ogni categoria di allevamento suino (non commerciale o familiare, da riproduzione, da ingrasso) stratificato secondo la prevalenza delle categorie aziendali;
(c) in tutti gli allevamenti in cui si è riscontrata positività per malattia di Xxxxxxxx.
Si raccomanda che, ove possibile, ai controlli ufficiali per Biosicurezza siano associati controlli per altri fini (anagrafici qualora inclusi nella programmazione I&R, relativi ai controlli previsti dal Piano Aujeszky: attribuzione o mantenimento della qualifica d’indennità, verifica del programma di vaccinazione…), e di privilegiare comunque nella selezione degli allevamenti da controllare criteri di rischio quali: detenzione di cinghiali, consistenze allevamenti, movimentazioni (allevamenti a alta rotazione), pregresse criticità.
Ai controlli ufficiali di biosicurezza deve essere sempre associata la verifica della corretta registrazione degli allevamenti in BDN, con particolare riferimento alle seguenti informazioni:
- coordinate geografiche
- orientamento produttivo (da riproduzione, ingrasso, familiare, struttura faunistica – venatoria per cinghiali, altre finalità: giardino zoologico, centro genetico...)
- modalità di allevamento (stabulato o semi-brado)
- capacità struttura
- tracciabilità degli animali allevati (registrazione delle movimentazioni, nascite, morti)
In caso di riscontro di non conformità i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente, fatta salva l’adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l’operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse.
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4. CAMPAGNA DI INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE /FORMAZIONE
Gli obiettivi previsti dal piano nazionale possono essere raggiunti solo con l’intervento di tutti i soggetti coinvolti in gestione, vigilanza e controllo in ambito faunistico e venatorio. È inoltre necessaria la collaborazione di cacciatori, escursionisti, allevatori e in generale di tutti i cittadini per l’adozione di comportamenti corretti per prevenire l’introduzione della malattia nei selvatici e nei domestici. Per la sorveglianza passiva, unica forma di sorveglianza efficace, è fondamentale incentivare la segnalazione del ritrovamento di carcasse di cinghiale o parti di esse e, nel caso dei domestici, spiegare l’importanza di comunicare al servizio veterinario le mortalità, soprattutto nel caso di allevamenti di piccole dimensioni.
Per questi motivi la campagna di informazione e comunicazione sarà attuata almeno con le seguenti modalità:
− incontri a livello provinciale con STACP, Polizia Provinciale, Carabinieri Forestali, Enti Parco, ATC, singoli cacciatori, allevatori
− diffusione di brochure e volantini con l’indicazione del numero regionale
− realizzazione e aggiornamento di una pagina web regionale dedicata alla PSA, rivolta a cittadini e tecnici del settore,
Il materiale prodotto per la comunicazione, è quello predisposto dal Ministero della Salute, è organizzato per destinatari (cacciatori, allevatori, veterinari, viaggiatori).
La programmazione regionale prevede formazione / informazione (anche a distanza) rivolta a:
- personale veterinario delle ASL del Lazio
- Veterinari L.P. anche per il tramite degli Ordini provinciali
- Forze dell’Ordine
- personale ATC (Ambiti Territoriali di caccia)
- Personale dei Parchi e Aree Protette regionali
- Associazioni di allevatori;
- eventuali altri soggetti individuati come potenzialmente coinvolti nella sorveglianza PSA.
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Allegato 1
Criteri minimi di biosicurezza per le diverse tipologie aziendali.
Criteri minimi di biosicurezza per le aziende suinicole non commerciali:
a. divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009).
b. evitare qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con i cinghiali.
c. evitare qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia).
d. adottare appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dall’azienda, applicazione di adeguate procedure di disinfezione in corrispondenza dell’ingresso in azienda e nei locali di stabulazione).
e. utilizzare disinfettanti efficaci ed idonei come previsto dalle norme vigenti.
f. divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività di caccia.
g. divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all’interno dell’allevamento deve essere documentato.
h. controllo veterinario ufficiale in ogni macellazione a domicilio.
i. divieto di utilizzo di scrofe/verri per la riproduzione.
j. i locali dell’azienda dovrebbero:
– essere costruiti in modo tale da impedire l’ingresso di cinghiali o altri animali (ad es. cani).
– prevedere sistemi di disinfezione per indumenti e calzature degli operatori (o locali adibiti a spogliatoio per permetterne il cambio) in corrispondenza dell’ingresso in azienda.
Criteri di biosicurezza per le aziende commerciali:
Le aziende commerciali oltre a quanto previsto precedentemente devono dotarsi di un piano di biosicurezza approvato/concordato con i servizi veterinari, e adattato alla categoria aziendale nel rispetto della normativa nazionale. Tale piano dovrebbe includere almeno le seguenti fondamentali procedure (ma non deve essere limitato solo a queste):
– individuare e separare adeguatamente le aree pulite e sporche per il personale (ad es. spogliatoi, bagni con docce, locali mensa).
– stabilire e applicare adeguate operazioni di disinfezione di veicoli, locali.
– stabilire regole igienico sanitarie per il personale.
– vietare/verificare la detenzione di suini da parte del personale.
– effettuare regolarmente corsi di formazione per il personale.
– riesaminare a livello logistico la disposizione degli edifici aziendali, in modo da garantire un'adeguata separazione fra le unità di produzione (punti di entrata dei nuovi animali, quarantena, etc.).
– effettuare audit interni o eseguire autovalutazioni al fine di migliorare il programma di biosicurezza aziendale.
Inoltre dette aziende hanno l’obbligo di dotarsi di idonee recinzioni di protezione almeno intorno agli edifici dove sono stabulati gli animali, e quelli di stoccaggio di mangime e liquame.
Criteri minimi di biosicurezza per le aziende allo stato brado o semi-brado:
- divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009).
- divieto di qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con i cinghiali.
- divieto di qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia).
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- divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività di caccia.
- divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all’interno dell’allevamento deve essere documentato. –
- obbligo di recinzione, che includa i punti di abbeverata, di alimentazione, di stoccaggio alimenti o liquami. In caso di doppia recinzione, le due recinzioni devono essere distanti almeno 1 metro.
- obbligo di quarantena degli animali di nuova introduzione.
- controllo veterinario ufficiale per le macellazioni in azienda.
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