CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO TRA
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO TRA
Terminali Italia S.r.l. Società soggetta alla direzione e coordinamento di RFI S.p.A. Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. con sede in Roma, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx,0, P.IVA 06204310962, in persona del Legale Rappresentante pro tempore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx munito dei necessari poteri di firma.
(di seguito Terminali Italia o TI)
E
con sede in
P. XXX x. xxx rappresentata da in qualità di suo legale rappresentante pro tempore o suo delegato munito dei necessari poteri di firma.
(di seguito Cliente)
D’ora in avanti quando congiuntamente intese, denominate anche come “le Parti”.
Premesso che:
- Il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, in attuazione della Direttiva 2012/34/UE del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, abrogando il Dlgs 188/2003, ha parzialmente modificato la disciplina dei servizi da fornirsi alle imprese ferroviarie, introducendo, tra l’altro, la figura dell’ <operatore dell’impianto di servizio>, intendendosi come tale “un’entità pubblica o privata respon- sabile della gestione di uno o più impianti di servizio o della prestazione di uno o più servizi alle imprese ferroviarie […]”;
- Per quanto rileva ai fini del presente accordo, il Dlgs 112/2015 pone a carico dell’operatore dell’impianto l’obbligo di garantire alle imprese ferroviarie l’accesso agli scali merci e ai servizi prestati in tale ambito;
- RFI ha individuato in Terminali Italia il soggetto idoneo ad espletare all’interno del Network di terminali merci la fornitura dei servizi di cui al precedente punto e, ove richiesti, i servizi terminalistici, nel rispetto delle esigenze di accesso secondo criteri equi, trasparenti e non discriminatori;
- Terminali Italia è una società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (di seguito FS) soggetta alla direzione e controllo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI),”. costituita allo scopo di assumere la ge- stione di centri intermodali di trasporto in cui svolgere il ruolo di Gestore Unico dei Servizi dell’ultimo miglio ferroviario, consistenti in attività di manovra, carico-scarico, movimentazione e deposito delle unità di trasporto intermodale, (di seguito UTI) oggetto di spedizioni ferroviarie in arrivo e in partenza, nonché le loro soste, noleggio e riparazione.
Terminali Italia S.r.l
Società soggetta alla direzione e coordinamento di RFI S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Codice fiscale e partita IVA n. 06204310962 – R.E.A.1206926 Cap. Soc. Euro 7.345.686,00 i.v.
Sede legale: Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx Tel. 00 00000000; Fax x00 0000000000
Uffici Amministrativi : Xxx Xxxxxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx Interporto Tel: +39. 000.0000000; Fax: x00 0000000000
xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - P.E.C.
xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
- Terminali Italia è attiva in 17 terminali dislocati sull’intero territorio nazionale affidati da RFI con contratto dell’8-07- 2008 novato il 30-07-2013.
- La Delibera n. 18/2017/ART del 10.02.2017 ha definito il procedimento avviato con delibera n. 30/2016, individuando delle misure di regolazione volte a garantire l’economicità e l'efficienza dei servizi di manovra ferroviaria svolta con riferimento ad alcuni impianti ferroviari italiani.
- L’art 5.8 dell’Allegato A della delibera 18/2017/ART ha definito il Regolamento comprensoriale della manovra ferroviaria il quale disciplina che l’Assemblea Comprensoriale individua il Gestore Unico, in alternativa : “ad uno degli operatori comprensoriali o ad una aggregazione di essi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente (a titolo di es esempio: consorzio, contratto di rete ai sensi della L. 33/2009)”.
- Terminali Italia è stato nominato Gestore Unico della manovra ferroviaria sino al 31-12-2022 per i com- prensori ferroviari merci di Bologna Interporto, Bari Lamasinata.
- Rete Rilve, alla quale Terminali Italia partecipa con compiti di commercializzazione del servizio, è stata nominata quale Gestore Unico sino al 31-12-2022, per il comprensorio ferroviario di Verona Q.E.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
1. Premesse ed Allegati
Le premesse e gli allegati alle presenti condizioni generali di contratto formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Sono allegati al presente contratto:
1) Lettera commerciale contenente le Condizioni Economiche applicate al Cliente ed eventuale contratto accessorio al presente.
2) Camera di commercio del Cliente
3) Documento d’identità del firmatario in nome e per conto del Cliente
2. Oggetto ed ambito di applicazione
2.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) disciplinano i rapporti tra Terminali Italia S.r.l. (di seguito anche “Terminali Italia” o “TI”) ed i propri Clienti, relativamente al complesso dei servizi resi da quest’ultima nell’ambito dei terminal da essa gestiti.
2.2. Le presenti Condizioni Generali di Contratto ed i suoi allegati, si applicano ad ogni servizio reso da Terminali Italia e rappresentano, nel complesso, l’unico accordo vigente tra essa ed i propri clienti, abrogando o rendendo nullo qualsiasi altro contratto pregresso o futuro avente il medesimo oggetto del presente.
2.3. In caso di contrasto tra quanto stabilito nelle presenti CGC e qualsiasi ulteriore accordo specifico, annesso, lettera commerciale o manuale operativo allegato al presente o comunque facente riferimento
allo stesso, vedrà prevalere le norme stabilite nelle CGC, a meno di un’esplicita deroga per iscritto dei singoli e richiamati articoli, concordata e firmata da entrambe le parti.
3. Definizioni
Ai fini del presente documento, s’intende per:
• Cliente/Clienti: qualsiasi persona giuridica o fisica che fruisca di Servizi da parte di Terminali Italia.
• Contratto: si intende qualsiasi accordo, scritto o meno, che, non in contrasto con le presenti CGC, e comunque da considerarsi allegato ad esse, disciplina la fornitura dei Servizi resi da Terminali Italia a favore dei propri Clienti.
• Corrispettivo, tariffa e/o prezzo: si intendono gli importi dovuti dai Clienti per ciascun servizio fruito da parte di Terminali Italia.
• Destinatario delle merci: (proprietario delle merci a destino);
• Gestore dell’Infrastruttura e o della Rete Ferroviaria (RFI S.p.A., cui è affidata l'attività di gestione e manutenzione della rete ferroviaria, ivi compresi i Terminal merci);
• Handling: tutte le operazioni terminalistiche che riguardano la movimentazioni delle merci e delle UTI;
• Impresa Ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione.
• Incaricato del Cliente: il soggetto incaricato dal Cliente per la consegna o per il ritiro di una UTI in Terminal.
• Manovra: Trasferimento dei rotabili dai binari di ricevimento dei treni ai binari individuati per la presa e consegna e viceversa. Sono comprese operazioni di composizione/scomposizione funzionali alla terminalizzazione del treno e quelle di smistamento anch’esse necessarie per la terminalizzazione. Si intendono come prestazioni aggiuntive: aggancio e sgancio locomotive e regolarizzazione dei segnali di coda, composizione e scomposizione, scarto carri.
• MTO: (impresa che gestisce il contratto di trasporto in proprio o per conto terzi);
• Operatore di Manovra: impresa impegnata nell’esecuzione di attività ferroviarie di manovra che gestisce le operazioni di manovra del treno merci per l’ingresso o l’uscita in terminal)in proprio o per conto terzi, non certificata come Impresa Ferroviaria presso ANSF;
• Prospetto Informativo della Rete (P.I.R.): il documento che contiene le principali caratteristiche delle linee e degli impianti ferroviari in concessione a R.F.I. e regola i rapporti con tutti i soggetti interessati a richiedere capacità e servizi;
• Servizi di Accesso: quanto necessario per consentire ai Clienti l’accesso e l’utilizzo dei terminal merci ai sensi dell’art. 20.2 lett. c) del d.lgs. n. 188/2003 e successive modifiche della legge 99/2009 come ulteriormente definiti all’articolo 4.
• Servizi di Prestazioni: qualsiasi prestazione o altra attività svolta da Terminali Italia presso i terminali da essa gestiti.
• Servizi: le prestazioni svolte da Terminali Italia nei confronti di terzi, nell’ambito della propria attività d’impresa a fronte delle quali nasce l’obbligazione al pagamento del prezzo da parte del Cliente.
• Terminal (anche Impianto e/o Terminale) tutte le aree e le infrastrutture, escluse le linee ferroviarie, necessarie all’erogazione dei servizi, con particolare riguardo, fra questi ai servizi cosiddetti di Terminalizzazione e manovra.
• Terminalista (Operatore del terminal);
• Treno: agli effetti della circolazione della linea costituisce treno qualsiasi mezzo di trazione, con o senza veicoli, che debba viaggiare da una località di servizio ad un’altra oche parta da una località per disimpegnare un servizio lungo la linea e faccia ritorno nella località stessa.
• UTI: Unità di Trasporto Intermodale quali casse mobili, semirimorchi, container, cisterna, container ecc. abilitati al trasporto ferroviario predisposti con sistemi di aggancio per la loro movimentazione a mezzo gru semovente o a portale.
4. Diritto ai Servizi
I Clienti, previo accordo con il Gestore dell’Infrastruttura, in qualità di Richiedente Autorizzato, ovvero a seguito di ottenimento di tracce orarie dall’Impresa Ferroviaria, avranno diritto ai Servizi solo laddove abbiano concluso anche un accordo con Terminali Italia.
5. Servizi
5.1. Servizi di Accesso, così come definiti all’articolo 3, sono garantiti dal Gestore dell’Infrastruttura e consistono nell’accesso e nel diritto di utilizzo degli scali e dei terminali merci di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana, secondo le modalità e i termini previsti dal Prospetto Informativo della Rete (PIR) e dalle presenti CGC.
5.2. Servizi di terminalizzazione, ove richiesti, così come definiti all’articolo 3 del presente contratto ricomprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
▪ Tiro gru per lo scarico o il carico dei treni;
▪ Tiro gru per la messa a terra di UTI consegnate e successivamente ritirate a mezzo camion;
▪ Tiro gru per la sovrapposizione di flat;
▪ Gestione amministrativa dei treni da terminalizzare (quali, ad esempio, emissione lettere di vettura ferroviarie, svincolo treni, ecc);
Per la fruizione dei Servizi, il Cliente sarà tenuto a rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento di Utilizzo redatto da Terminali Italia;
5.3. Altri Servizi, Terminali Italia eroga, altri servizi, quali ad esempio, in alcuni impianti, quello di manovra per l’introduzione o l’estrazione dei carri ferroviari nel/dal terminale, l’affitto di aree e immobili e/o altri servizi accessori (stoccaggio di contenitori, soste etc etc).
5.4 Tali servizi dovranno essere di volta in volta oggetto di trattativa commerciale tra Terminali Italia ed il Cliente e verranno regolati tramite appositi accordi scritti che andranno ad integrare le presenti condizioni di generali contratto costituendone un annesso.
6. Servizi di Terminalizzazione: Accettazione UTI al Terminal
6.1. All’atto dell’introduzione di una o più UTI all’interno di un terminal, sia lato strada che lato ferrovia, e, comunque, prima dell’effettuazione dei servizi da parte di Terminali Italia, quest’ultima verificherà le condizioni esterne delle UTI e ne constaterà lo stato. Tale procedura, ove previsto, potrà essere effettuata anche in modalità elettronica con sistemi telematici di rilevamento ottico. All’atto dell’ingresso Terminali Italia redigerà un protocollo di “check-in” che, accettato dal Cliente o da un suo incaricato, anche in maniera elettronica o automatica, costituirà atto di accettazione dell’UTI in Terminal.
6.2. Terminali Italia non risponderà di danni, manomissioni e quant’altro inerente l’UTI che siano già presenti e riscontrati all’atto della sua introduzione in Terminal. Al momento dell’accettazione dell’UTI, il Cliente manleva Terminali Italia da qualunque responsabilità in ordine alla merce ivi contenuta, e per i danni alla stessa eventualmente arrecati durante il trasporto precedente all’introduzione al terminal.
6.3. Il Cliente manleva Terminali Italia ed assume su di se la responsabilità dell’idoneità dello stivaggio, del fissaggio o dell’ancoraggio dei carichi all’interno delle UTI e della conformità degli stessi rispetto ai regolamenti ferroviari ed al trasporto combinato (strada/rotaia). Terminali Italia non sarà quindi responsabile di danni derivanti da stivaggi, fissaggi e/o ancoraggi errati, anche laddove abbia accettato l’UTI senza sollevare eccezioni.
7. Servizi di Terminalizzazione: Riconsegna UTI
7.1. Terminali Italia riconsegnerà le UTI unicamente al Cliente o all’Incaricato del Cliente che ne abbia diritto. Terminali Italia si riserva di ritenere le merci e/o le UTI laddove il Cliente sia moroso per una qualsiasi obbligazione derivante da uno o più rapporti intrattenuti con Terminali Italia.
7.2. All’atto della riconsegna di una UTI, Terminali Italia redigerà un protocollo di “check-out” che, accettato dal Cliente o dal suo incaricato, anche in maniera elettronica o automatica, costituirà atto di accettazione
e farà stato delle condizioni dell’UTI al momento della riconsegna della stessa al Cliente. Terminali Italia non risponderà in alcun modo dei danni che, dal confronto tra i documenti di check-in e quelli di check- out, siano intervenuti in un momento precedente al primo e successivo al secondo.
8. Servizi di Terminalizzazione: Movimentazione UTI – carico e scarico dei treni
8.1. Se previsto dal Contratto, e nei limiti e alle condizioni stabilite, dopo l’introduzione al Terminal e prima della riconsegna al Cliente, Terminali Italia svolgerà attività di carico e scarico delle UTI da e sui carri svolgendo le operazioni di movimentazione, ivi inclusi eventuali passaggi a terra che si rendessero necessari.
8.2. Ove richiesto e previsto dal Contratto, Terminali Italia provvederà altresì a consegnare al Cliente o all’Incaricato del Cliente i documenti necessari per l’inoltro dei treni e/o delle UTI.
9. UTI con merci pericolose/rifiuti
9.1. Il Cliente garantisce il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle norme nazionali ed internazionali inerenti le UTI che trasportano merci pericolose e/o rifiuti.
9.2. Il Cliente assume su di se l’esclusiva responsabilità che quanto dichiarato in sede di stipula del Contratto, così come in qualsiasi altra documentazione consegnata a Terminali Italia, sia conforme a verità. Qualora tali informazioni dovessero risultare per qualsiasi ragione inesatte o incomplete, Terminali Italia avrà diritto a rifiutare/restituire l’UTI.
9.3. Il Cliente manleva e tiene indenne Terminali Italia ed è l’unico soggetto responsabile rispetto a qualsiasi danno, reclamo o pretesa che derivi direttamente o indirettamente, verso chiunque, dalla non conformità delle UTI contenenti merci pericolose e/o rifiuti e/o merci pericolose rispetto alle disposizioni di legge, ai regolamenti e a qualsiasi altra norma, nazionale e internazionale applicabile ai medesimi.
9.4. Le UTI contenenti merci pericolose e/o rifiuti potranno permanere in Terminal solo per la sosta tecnica ossia per il tempo necessario alle movimentazioni tecniche necessarie alla loro spedizione/ritiro. La durata della sosta tecnica è determinata nei regolamenti dei Terminal e dai contratti con i clienti potendo variare in relazione alla tipologia di merce ed alle tracce ferroviarie. Terminali Italia, allo scadere della sosta tecnica, provvederà a rispedire al mittente, a spese dello stesso, le UTI che dovessero ancora trovarsi in terminal.
10. Espletamento dei Servizi
10.1. Salvo accordi scritti fra le parti in senso contrario, Terminali Italia non assume alcun obbligo in relazione ai tempi necessari per l’espletamento dei Servizi. Pertanto essa non risponderà di alcun danno che derivi direttamente o indirettamente dalla tempistica di lavorazione da parte di Terminali Italia.
10.2. Nell’espletamento dei Servizi Terminali Italia potrà avvalersi anche dell’ausilio di terzi restando in ogni caso essa soltanto responsabile contrattualmente nei confronti del Cliente.
10.3. Terminali Italia non risponde in nessun modo di ritardi o soppressioni dovuti alle attività delle imprese ferroviarie relative alla circolazione dei treni o alla manovra, né relativi alle attività ordinarie o straordinarie del gestore della rete ferroviaria.
10.4 Terminali Italia non risponde in nessun modo di ritardi o soppressioni dovuti all’eventuale emergenze dovute a fenomeni nevosi che verranno definiti negli appositi piani neve annuali, o altri eventi naturali e meteorologici di particolare entità. Pertanto Terminali Italia non risponderà di alcun danno che derivi direttamente o indirettamente da tali evenienze.
10.5 Terminali Italia si atterrà alle disposizioni del Cliente in relazione alle attività di carico e scarico dei treni, al controllo delle UTI, alle procedure di ritiro e presa in consegna delle UTI oltre che all’assistenza alla manovra per l’introduzione in terminal e la riconsegna dei treni in arrivo e in partenza.
10.6 Terminali Italia si impegna a rispettare gli orari di apertura stabiliti per ciascun terminal. Eventuali cambiamenti verranno comunicati al Cliente con congruo anticipo.
11 Durata
11.1 La durata del rapporto contrattuale, le modalità ed i tempi di preavviso per la risoluzione anticipata e le eventuali penali per la stessa sono determinate nei singoli contratti accessori e nelle lettere commerciali allegate al presente contratto.
12. Corrispettivi economici e modalità di pagamento
12.1. I corrispettivi dovuti a Terminali Italia per l’espletamento dei Servizi, nonché le garanzie e le modalità di pagamento saranno disciplinati di volta in volta dai singoli accordi commerciali integrativi al presente accordo. I corrispettivi, dovranno essere pagati entro la scadenza indicata nella fattura da parte di Terminali Italia.
12.2 Terminali Italia potrà valutare se richiedere o meno il rilascio di apposite garanzie (fideiussioni assicurative- bancarie; prepagati; depositi; minimi garantiti) a copertura dei propri crediti, basandosi su un valore presuntivo dei traffici previsti. In tali casi, dopo il primo anno contrattuale, il valore della garanzia potrà essere aggiornato di anno in anno, se del caso, in virtù dei valori espressi nell’anno precedente.
12.3. L’erogazione di prestazioni distinte sulla base di singole richieste non fa venir meno l’unicità del rapporto contrattuale e quindi l’espresso riconoscimento della facoltà di Terminali Italia di avvalersi dei diritti di cui agli art. 1460 e 2761 c.c. anche con riferimento a beni diversi da quelli oggetto dei corrispettivi non pagati.
12.4. Il mancato rispetto dei termini di pagamento accordati per una o più prestazioni comporterà la decadenza dal beneficio di tutte le eventuali dilazioni di pagamento precedentemente concesse da Terminali Italia anche per tutti gli altri eventuali Contratti sottoscritti con Terminali Italia e l’applicazione degli interessi previsti dalla legge.
12.5. Eventuali compensazioni tra fatture attive e passive ed intercorrenti tra Terminali Italia ed i suoi clienti/fornitori potranno aversi solo in seguito alla presentazione di un prospetto di compensazione sottoscritto tra le parti, con esclusione di ogni altra modalità di compensazione. Potranno essere compensate solo fatture non contestate.
12.6 Le tariffe applicate per l’handling e le soste, saranno annualmente comunicate tramite circolare a tutta la clientela e pubblicate sul sito web aziendale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Tali tariffe costituiranno la tariffa base per l’anno indicato. Eventuali variazioni della tariffa base, verranno valutate in relazione ai volumi di traffico e/o in relazione sia alle proprie specifiche esigenze che alle possibilità di offerta da parte di Terminali Italia. I prezzi e le tariffe determinate terranno conto anche dei costi di fornitura così come legati alle diverse unità territoriali ove il servizio è offerto.
12.7 Le tariffe applicate ai servizi di manovra ferroviaria, servizio regolato dall’ART, saranno fissati e comunicati in base alla normativa vigente. Esse saranno pubblicate sul sito web aziendale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. così come previsto dalla delibera 18/17 ART.
13 Responsabilità - Risarcimento Danni
13.1 Ai fini della determinazione dell'eventuale responsabilità di Terminali Italia, non troveranno applicazione presunzioni di qualsiasi natura, sicché la responsabilità di Terminali Italia per danni o perdite potrà essere attribuita a Terminali Italia soltanto laddove i Clienti abbiano fornito la prova incontestabile dell’inadempimento da parte di Terminali Italia agli obblighi contrattuali e dell’imputabilità dei danni e delle perdite a detto inadempimento o ad altre cause direttamente riferibili alla responsabilità di Terminali Italia.
13.2 Sarà in ogni caso esclusa la responsabilità di Terminali Italia per tutti i danni, perdite o avarie alle UTI, così come per qualsiasi altra responsabilità, laddove le stesse siano in tutto o in parte attribuibili a causa di terzo, eventi straordinari e causa di forza maggiore, per tale intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fenomeni atmosferici, calamità naturali, conflitti bellici, moti o manifestazioni di piazza ecc.
13.3 Terminali Italia, tranne che nei casi di colpa grave o dolo, risponde dei soli danni derivanti da avaria, danneggiamento o perdita delle merci o delle UTI dei propri clienti e/o dei clienti di questi, (danno emergente) non rispondendo in alcun modo degli ulteriori danni (lucro cessante/danni commerciali) Quindi, oltre ai danni diretti alle UTI derivanti da eventuali errate movimentazioni con le gru (urti,
danneggiamenti, tagli ai teloni etc), risponde solo per la perdita o avaria delle merci trasportate nelle stesse derivanti da cause ad essa direttamente imputabili. Il danno derivante da deperimento o avaria alle UTI e/o alle merci verrà calcolato secondo il prezzo corrente delle cose trasportate e, comunque, il risarcimento eventualmente dovuto da Terminali Italia non potrà essere superiore a € 18.08 per ogni chilogrammo di peso lordo di merce.
Per i furti avvenuti durante la giacenza o il deposito delle casse in terminal, il risarcimento del danno avverrà senza limite alcuno ed il risarcimento verrà calcolato secondo il prezzo corrente delle cose trasportate.
Terminali Italia non risarcirà i danni definiti quali “minor damage”, ossia danni di tipo puramente estetico che non diminuiscono la capacità delle UTI in merito alla quantità di merce trasportabile e/o non impediscano la loro unica funzione di contenitori di merci trasportabili a mezzo treno e strada. A titolo puramente esplicativo e non esaustivo, quindi, non sono risarcibili i danni a paraurti-paraschizzi-paracicli, a meno che non ne compromettano la funzionalità del semirimorchio, strisciate di piccola entità sulle fiancate, lievi ammaccature che non pregiudicano il volume di carico della UTI, lacerazioni ai teloni dovute ad usura, cavo tir se non posizionato correttamente dietro alla piastra para pinze etc etc.
13.4 Ai fini del risarcimento dei danni, Terminali Italia si avvarrà dei servizi di una primaria compagnia assicurativa la quale sarà l’unico soggetto incaricato di curare le richieste risarcitorie da parte del danneggiato. Terminali Italia non verserà mai direttamente al danneggiato alcuna somma imputabile ai risarcimenti danni, escludendosi qualsiasi forma di compensazione con crediti eventualmente scaturenti sia dal medesimo contratto sia da altri rapporti economici tra le parti.
14. Risoluzione espressa
14.1 Oltre a quanto previsto al successivo articolo 15, Terminali Italia avrà la facoltà di avvalersi della risoluzione espressa del contratto (art.1456 c.c.) in caso di mancato pagamento anche di una sola fattura emessa da Terminali Italia e non contestata o impropriamente contestata dal Cliente decorsi 20 giorni lavorativi dalla comunicazione inviata da TI via PEC/raccomandata, con la quale la stessa intima ad adempiere, senza che il Cliente abbia motivato o sanato l’inadempimento.
Articolo 15 Codice etico
15.1 Il Cliente dichiara di avere preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane pub- blicato sul sito internet di Terminali Italia di conoscerne nel dettaglio i contenuti e si impegna anche per i propri amministratori, dipendenti, collaboratori e sub contraenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice Civile – ad attenersi rigorosamente ai principi ivi contenuti.
15.2 In caso di violazione del suddetto impegno sarà facoltà di TI risolvere di diritto il presente Xxxx, ai sensi dell’art. 1456 c.c, mediante dichiarazione unilaterale di TI medesima, da eseguirsi con lettera raccoman- data A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Articolo 16 Trattamento dati personali
In conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 così come modificate dall’art. 40, l. 214/2011, i dati personali relativi ai dipendenti/collaboratori di TI ed i clienti eventualmente forniti in relazione all’esecuzione del presente contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo contratto e trattati, -anche con strumenti informatici nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità- da TI e da persone all’uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.
Articolo 17 Trasparenza dei prezzi
17.1 Le parti espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
17.2 Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero una delle parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1456 c.c., per fatto e colpa della parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risar- cimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellata dall'albo fiduciario, ove esistente.
18. Lingua Ufficiale - Legge applicabile – Foro competente
18.1 La lingua italiana è la unica lingua ufficiale delle presenti Condizioni Generali di Contratto così come di tutte le sue appendici ed allegati. Qualsiasi versione del contratto tradotta in altre lingue, anche se sottoscritta dalle parti, ha il solo scopo informativo. In caso di discrepanze tra la versione in lingua italiana ed una versione in un’altra lingua, si avrà la prevalenza assoluta della versione in lingua italiana.
18.2 Le presenti Condizioni Generali di Contratto così come tutte le sue appendici ed allegati sono regolate dalla legge italiana e devono essere interpretate in forza della stessa.
18.2 Per qualsivoglia controversia direttamente od indirettamente connessa con l’esecuzione e/o l’interpretazione del presente contratto, sue appendici ed allegati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma (Italia).
ROMA lì
Il Cliente Terminali Italia S.r.l.
(Timbro e firma) (Timbro e firma)
Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art 1341-1342 C.C., dichiarano di aver preso visione e di approvare specificatamente gli articoli: 1 Premesse ed allegati; 2 Oggetto ed ambito di applicazione; 3 Definizioni; 4. Diritto ai Servizi; 5. Servizi; Servizi Terminalistici: 6 Accettazione UTI al Terminal; 7. Servizi Terminalistici Riconsegna UTI; 8. Servizi Terminalistici Movimentazione UTI – carico e scarico dei treni; 9. UTI con merci pericolose/rifiuti; 10 Espletamento dei Servizi; 11. Durata; 12. Corrispettivi; 13 Xxxxxxxxxxxx Xxxxx; 14. Risoluzione espressa; Articolo 15 Codice Etico; Articolo 16 Trattamento dati personali; Articolo 17 Trasparenza dei prezzi; 18 Lingua Ufficiale- Legge applicabile;– Foro competente;.
Terminali Italia S.r.l.
(Timbro e firma)
Il Cliente
(Timbro e firma)