PROCEDURA APERTA
DRPC
SERVIZIO 02 GARE E CONTRATTI
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
Procedura di gara telematica su Piattaforma “SITAS e-procurement”
O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015 - PA 009 “Ricostruzione di un tratto di strada della XX 00 Xxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx (XX) e realizzazione opere di contenimento da xxxx.xx Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica”
CUP J57B15000430001 - CIG: 872614637B.
Il presente disciplinare di gara costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante del bando di gara. Ai fini del presente disciplinare di gara, si intendono:
• per “Codice” il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come integrato e corretto con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e con le modifiche della legge n. 55 del 14/06/2019 di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici", della L. 120 dell’11/09/2020 e dal D.A. Reg.le delle infrastrutture e Mobilità n. 29/gab del 23/10/2019 .
• per “Regolamento” il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” successive modifiche e integrazioni, per le parti applicabili.
Ai sensi dell’art. 58 del Codice la procedura sarà espletata in modalità telematica, mediante la piattaforma di e- procurement (di seguito Piattaforma) disponibile all’indirizzo web:
xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxxxxx.xx raggiungibile altresì dal sito: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC); il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza della suddetta comunicazione la stazione appaltante non è responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione;
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma;
- per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, all’indirizzo:
- xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxxxxx.xx
raggiungibile altresì dal sito: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/ seguendo la procedura di iscrizione e ottenendo username e password per gli accessi successivi all'area riservata;
- visionare le istruzioni fornite nel “Manuale del Portale Appalti nella sezione Istruzioni e Manuali“, reperibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxxxxx.xx
- raggiungibile, altresì, dal sito: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.
- gli operatori economici autenticati nella Piattaforma, nella sezione “Gare e procedure in corso”, possono navigare nella procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.
La documentazione di gara comprende:
• modello 1 - domanda di partecipazione e dichiarazione;
• modello 2 - dichiarazione (direttori tecnici; soci; procuratori; etc.);
• modello 3 - dichiarazione del cessato dalla carica;
• allegato 4 - dichiarazione per il cessato dalla carica;
• modello 5 - “Protocollo di legalità Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx”;
• modello 6 - dichiarazione regolarità contributiva;
• modello 7 - dichiarazione dati camerali;
• modello 8 - “Patto di integrità in materia di contratti pubblici” approvato con decreto Presidenziale del 27 giugno 2017, n.72 ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma17 della legge legge 6 novembre 2012, n. 190.
1. DESCRIZIONE, IMPORTI, FINANZIAMENTO, CATEGORIE E CLASSIFICHE, TEMPO UTILE, PENALI, PAGAMENTI, SUBAPPALTO, ANTICIPAZIONE
L’intervento in appalto riguarda i lavori di “Ricostruzione di un tratto di strada della XX 00 Xxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx (XX) e realizzazione opere di contenimento da xxxx.xx Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica”
L’importo stimato dell’appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto, è pari a € 6.325.000,00 (euro seimilionitrecentoventicinque/00), così distinto:
Importo dei lavori (soggetto a ribasso) | 6.183.000,00 |
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 142.000,00 |
importo complessivo 6.325.000,00
Ai sensi del comma 16 dell'art. 23 del Codice, i costi della manodopera sono pari a € 898.533,50.
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, rilevano quale costo fisso della sicurezza in esecuzione dell’appalto.
Il prezzario di riferimento è quello relativo all’anno 2019 (supplemento ordinario G.U.R.S. n. 13 del 01 febbraio 2019).
Il corrispettivo dell’appalto è determinato a misura ai sensi dell’art. 3, lettera eeeee) del Codice.
FINANZIAMENTO
Disposizione n. 641 del 20/04/2021 contabilità speciale 5972 di cui all’OCDPC 257/2015 per € 7.500.000,00 ed a valere sulla Delibera Giunta n. 541 del 19/11/2020 “FSC 2014/2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana” € 1.500.000,00.
CATEGORIE E CLASSIFICHE
I lavori si intendono appartenenti alle categorie seguenti:
CATEGORIA PREVALENTE | IMPORTO | CLASSIFICA |
OS21 – Opere strutturali speciali | € 3.523.456,38 | IV bis |
La categoria prevalente OS21, scorporabile con obbligo di qualificazione, è subappaltabile in misura non superiore al 40 per cento, calcolato con riferimento al prezzo del contratto d’appalto, previa riserva in sede di presentazione dell’offerta.
CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE | IMPORTO | CLASSIFICA |
OS18A – Componenti strutturali in acciaio | € 1.222.865,58 | III bis |
OG03 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aereoportuali | € 994.281,40 | III |
OG08 – Opere fluviali, difesa di sistemazione idraulica e di bonifica | € 519.211,56 | III |
OS12A – Barriere stradali di sicurezza | € 65.185,08 | I |
La categoria diversa dalla prevalente OS18A, scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante RTI con divieto di avvalimento, è subappaltabile in misura non superiore al 40 per cento, calcolato con riferimento al prezzo del contratto d’appalto, previa riserva in sede di presentazione dell’offerta.
Le categorie diverse dalla prevalente OG03 – OG08, scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante RTI ovvero in assenza di qualificazione obbligo di subappalto (subappalto qualificante).
Le categorie diverse dalla prevalente OS12A, non scorporabile, eseguibile anche senza qualificazione, e rientrante nella categoria prevalente, è subappaltabile in misura non superiore al 40 per cento, calcolato con riferimento al prezzo del contratto d’appalto, previa riserva in sede di presentazione dell’offerta.
TEMPO UTILE E PENALI
I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti nel termine indicato nell’offerta, fermo restando che detto termine non potrà essere comunque superiore a 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del capitolato speciale d’appalto, nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati in corso d'opera al raggiungimento dell'importo dei lavori pari ad € 300.000,00 al netto del ribasso, con le modalità previste dall'art. 8 del capitolato Speciale che si richiama integralmente.
L'aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e
s.m.i. e dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ha l'obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento purchè idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il codice identificativo di gara (CIG). Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale. L'aggiudicatario, altresì, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conto corrente già esistente, dalla destinazione dello stesso alla funzione di conto dedicato, deve comunicare le generalità delle persone delegate a operare sul conto. Deve, inoltre, essere indicata ogni eventuale successiva modifica relativa ai dati trasmessi.
SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105 del Codice, che si richiama integralmente, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto nella misura massima del 40 per cento dell’importo contrattuale.
L'autorizzazione al subappalto della stazione appaltante presuppone che:
• il concorrente indichi all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice.
La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13 del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del Codice, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione fino al 30 per cento sul valore del contratto di appalto da corrispondere all'appaltatore. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, ovvero:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Inoltre, sono ammessi alla gara gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza del predetto divieto comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative all’appalto.
3. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
3.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE
Per partecipare alla gara i concorrenti non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione per l’esecuzione dei lavori pubblici, di cui all’art. 80 del Codice, nonché nelle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (articolo così modificato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 106/2009), i divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, le situazioni di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con qualsiasi ramo dell’Amministrazione regionale.
A tal fine, i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestanti il possesso dei predetti requisiti richiesti con le modalità, le forme e i contenuti previsti dal presente disciplinare di gara.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del decreto 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 2010.
Gli operatori economici non stabiliti nell’UE dovranno indicare l’accordo internazionale o altro titolo ai sensi dell’art. 49 del Codice. La mancata firma per accettazione (da parte di tutte le imprese mandatarie, mandanti, ausiliare, ausiliarie, subappaltatrici) delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge 190/2012.
Gli operatori economici esteri aventi una sede secondaria in Italia dovranno altresì presentare, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, una dichiarazione sostitutiva, come disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme relative al diritto al lavoro dei disabili; gli operatori economici esteri dovranno esibire certificazione equivalente nei paesi di provenienza.
3.2. REQUISITI DI IDONEITÀ
I requisiti di idoneità professionale sono quelli previsti dall’art. 83 del Codice e, in particolare, sono dimostrati mediante l’iscrizione:
- nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le attività oggetto del presente appalto;
ovvero
- nell’Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo economico per le società cooperative e i consorzi fra società cooperative di produzione;
ovvero
- nel caso di operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
3.3. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
I requisiti di qualificazione sono dimostrati mediante:
a) il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
La classifica dell’attestazione SOA posseduta deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori e degli oneri di sicurezza, secondo le modalità stabilite dall’art. 92 del Regolamento.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2 del Regolamento.
In riferimento alla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 92 del Regolamento, si avverte che:
• il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori;
• per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d, e), e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
• se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati;
b) possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Qualora dall’attestazione SOA non risulti il possesso della citata certificazione di qualità, dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, il relativo certificato rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell’articolo 63, comma 1 del Regolamento, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un’attestazione per classifiche superiori.
Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la sussistenza dei requisiti prescritti è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62, del Regolamento.
3.4. PASSOE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà effettuata, ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del Codice, mediante il sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC e nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e 17 febbraio 2016, n. 157. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara, in formato pdf/a ed essere sottoscritto con firma digitale.
Questa stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il predetto sistema AVCpass. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCpass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste.
In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale, professionali, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario ove, per qualsivoglia ragione, alla data della verifica, il sistema AVCpass o il collegamento non risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza della normativa preesistente.
3.5. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [per esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
A eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
4. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, in misura non inferiore al 2 per cento dell’importo a base d’asta, pari ad € 126.500,00.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli art. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto al microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia fideiussoria dovrà:
• essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
• essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
• essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
• avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
• prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
L’assenza della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 comporta l’esclusione della società/RTI/etc. a partecipare alla gara in quanto è un requisito speciale di carattere tecnico.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50 per cento per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.
Il documento dovrà essere in formato pdf/a e sottoscritto con firma digitale.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara è previsto l’inserimento in Piattaforma, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 09 giugno 2021, delle seguenti buste digitali:
• BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto concorrente;
• BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA, firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto concorrente;
• BUSTA C - OFFERTA TEMPORALE - ECONOMICA, firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto concorrente.
La documentazione richiesta dovrà essere inserita in ciascuna busta separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (formati tipo zip o rar, etc.).
In considerazione dei vincoli del sistema informatico, ciascun concorrente ha a disposizione le capacità pari alla dimensione massima di:
- 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta;
- 50 MB per ciascuna busta digitale;
dimensioni oltre le quali non è garantito l’upload dei documenti.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica costituirà causa di esclusione.
Nel caso partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.
Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CAdES (*.p7m).
L'apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) nei documenti sopra citati comporta l'impossibilità di presentare l'offerta e conseguentemente di partecipare alla gara.
L’operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità.
Attenzione: la Piattaforma non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di scadenza previsto.
6. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)
Nella busta a - documentazione devono essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti che seguono.
6.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
La domanda di partecipazione deve essere redatta, in formato pdf/a e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa concorrente preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato modello 1.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e
c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta con firma digitale:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Nel caso in cui il ricorrente utilizzi il modello “domanda di partecipazione”, essa deve essere predisposta e sottoscritta:
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall’organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.
Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Con la dichiarazione sostitutiva, in formato pdf/a e sottoscritta con firma digitale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del Codice che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto e, segnatamente, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a.a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
a.b) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
a.b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
a.c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
a.d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
a.e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
a.f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
a.g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- da un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non è disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7 del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
N.B.: La dichiarazione di cui ai punti da a.a) ad a.g) va deve essere resa:
- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
dichiara, altresì,
a.h) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
a.i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
a.j) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi nonché agli obblighi ambientali, sociali e del lavoro di cui all’articolo 30, comma 3 del Codice;
a.k) di non essere stato sottoposto a fallimento o di trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 [del Codice] e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
a.l) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
a.m) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
a.n) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
a.o) che la partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
a.p) che la partecipazione alla procedura di gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice;
a.q) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
a.r) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
a.s) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
a.t) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
a.u) di essere in regola con la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
a.v) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689);
La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.
a.w) di non trovarsi rispetto a un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
N.B.: Si applicano, nel caso in cui ne ricorrano le fattispecie, i commi da 6 a 12 dell’art. 80 del Codice.
b) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza di titolari, soci, socio di maggioranza, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
c) nel caso di concorrente stabilito in altro Stato aderente all’Unione europea, dichiara di possedere tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alle gare degli operatori economici italiani;
d) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
e) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
f) dichiara di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
g) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
h) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
i) dichiara di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
j) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
k) dichiara di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
l) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche e integrazioni
ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla medesima legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
m) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente, ancorché subappaltabili per legge, intende, ai sensi dell’articolo 105 del Codice, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo;
n) indica, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, i mezzi di cui dispone in proprio per l’esecuzione dei lavori fornendone l’elenco;
o) dichiara la eventuale volontà di avvalersi di noli a freddo, come previsto dall’art. 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20;
p) nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
q) nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora costituito, indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
r) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
s) dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti né in forma individuale qualora partecipi in RTI o consorzio;
t) indica i dati dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del bando di gara e che erano dotati di poteri di rappresentanza (soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice, amministratori, procuratori speciali, direttori tecnici);
u) che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
v) che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è incorso nei provvedimenti previsti per gravi comportamenti e atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
w) che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è incorso nei provvedimenti di esclusione dagli appalti per avere posto in essere comportamenti discriminatori ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
x) che, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
y) indica, ai sensi dell’articolo 76 del Codice, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata ai quali può essere inviata ogni comunicazione inerente la gara;
z) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali saranno raccolti presso questa Amministrazione per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
6.2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa deve contenere i seguenti documenti:
1) attestazione ovvero, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, attestazione/i rilasciata/e da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
In alternativa può essere prodotta fotocopia dell’attestazione SOA, sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i e accompagnata/e da copia fotostatica fronte-retro, leggibile, di un documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i.
Qualora il documento di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
2) dichiarazione del legale rappresentante relativa a:
- numero di matricola o iscrizione INPS, INAIL, Cassa Edile;
- correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
- inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate ovvero che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi;
ovvero
dichiarazione, accompagnata da relazione esplicativa, del legale rappresentante relativa alla sussistenza di contenzioso come da documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria avverso la pretesa degli enti previdenziali e assicurativi;
Nel caso di concorrente costituito o da costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, la certificazione o la dichiarazione deve essere prodotta da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno l’associazione o consorzio o GEIE.
3) dichiarazione ai sensi del Protocollo di legalità "Accordo quadro Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell' Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l’INAIL, con la quale l’offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. L’offerente, inoltre, deve dichiarare espressamente e in modo solenne, a pena di esclusione:
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
L’offerente deve dichiarare, altresì, espressamente e in modo solenne che, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
L’offerente si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).
L’offerente si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa;
4) patto di integrità in attuazione delle misure previste nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), aggiornamento 2021/2023 § 4.11, articolo 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
5) Documentazione comprovante il versamento pari ad € 800,00 (deliberazione dell’ANAC n. 1197 del 18/12/2019) effettuato attenendosi alle istruzioni operative pubblicate nel sito dell’Autorità e disponibili al sito xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx.xxxx. I concorrenti devono indicare, all’atto del pagamento, la propria denominazione sociale, il proprio codice fiscale e il codice CIG 872614637B. Si precisa altresì che in caso di RTI costituito o da costituire il versamento è unico ed è effettuato dall’impresa capogruppo.
6) Imposta di bollo. Omissis in quanto non dovuto.
7. OFFERTA TECNICA (BUSTA B)
Il concorrente deve, a pena di esclusione, fare pervenire mediante la Piattaforma un’offerta tecnica firmata digitalmente, contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 9.1, gli elementi costitutivi dell’offerta.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, a pena di esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 6.1.
8. OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE (BUSTA C)
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, fare pervenire mediante la Piattaforma l’offerta economica e temporale firmata dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione amministrativa. Il documento, obbligatorio, dovrà essere inviato in formato PDF/A, ed essere sottoscritto con firma digitale.
La Busta C - offerta economica e temporale deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) il ribasso, espresso in cifre e in lettere, che intende praticare in termini di valore percentuale e fino a quattro cifre decimali sull'importo a base di gara. Non si terrà conto delle ulteriori cifre decimali oltre la quarta e non si procederà ad arrotondamenti;
b) il ribasso, espresso in cifre e in lettere, che intende praticare in termini di numero di giorni di riduzione sul tempo di consegna dei lavori posto a base di gara, non potrà essere superiore a 20% e cioè a 146
giorni. Nel caso di numero di giorni superiori a tale soglia verrà assegnato il punteggio massimo di 10 punti, mentre il ribasso offerto sarà oggetto di contratto.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 6.1.
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevarrà l’indicazione più favorevole alla stazione appaltante.
L’offerta dovrà essere unica, determinata e incondizionata, a pena di esclusione. Saranno, altresì, escluse le offerte economiche:
- parziali e/o “a rialzo”;
- espresse in riferimento ad altra offerta del concorrente o a quella di altri;
- espresse “per persone da nominare”;
- che rechino abrasioni, aggiunte o correzioni, che generino incertezza assoluta sulla provenienza o sul contenuto della stessa.
AVVERTENZE
A pena di esclusione, la dichiarazione, deve essere sottoscritta in formato pdf/a e sottoscritte con firma digitale:
- dal rappresentante legale dell’operatore singolo;
- dal rappresentante legale del consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice;
- dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e) e g), del Codice;
- da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE costituendo di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e) e g), del Codice.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il ribasso percentuale deve essere indicato obbligatoriamente in cifre e in lettere. Quando vi sia discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, a norma dell’art. 72 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
9.
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
OFFERTA TECNICA | max 80 punti su 100 |
OFFERTA ECONOMICA | max 10 punti su 100 |
OFFERTA TEMPORALE | max 10 punti su 100 |
9.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Tali criteri costituiscono elementi migliorativi premianti rispetto ai requisiti minimi previsti nella scheda tecnica che se non rispettati comportano l’esclusione della gara. In ogni caso i requisiti minimi non danno luogo ad attribuzione di un punteggio.
Criterio | Descrizione | Punteggi |
A.1 CRITERIO TECNICO | 35 | |
A.1 | TECNOLOGIE ESECUTIVE e DURABILITÀ E MIGLIORIE La concorrente, senza apportare varianti sostanziali alle opere di progetto, potrà prevedere soluzioni migliorative o volte ad ottimizzare la buona esecuzione, la successiva manutenzione e la durabilità delle opere realizzate. L’offerta migliorativa potrà esplicitare, nel rispetto del progetto, migliorie sui componenti e sui materiali previsti in termini di durabilità con particolare riguardo agli elementi strutturali delle opere d’arte, alle pavimentazioni bituminose, alle opere di regimazione delle acque, ecc. Saranno indicativamente valutati i seguenti sub-criteri: |
A.1.1- Modalità e fasi di esecuzione delle fondazioni speciali (scavi, pali, tiranti, strutture, dreni, opere in c. a. dei pozzi drenanti), con particolare riferimento alle apparecchiature da utilizzare all’interno dei pozzi in relazione allo sviluppo lineare di tiranti e dreni; | 10 | |
A.1.2 - Modalità e fasi esecutive delle opere per il drenaggio superficiale e sub-superficiale delle acque; | 10 | |
A.1.3 - Gestione della interazione delle opere idrauliche da realizzare con interventi pregressi (in corrispondenza del viadotto ANAS); | 5 | |
A.1.4 - Estensione delle migliorie o delle opere accessorie – quali ad esempio le pavimentazioni stradali – nel tratto di intervento per la fruibilità del bene successiva all’intervento; | 5 | |
A.1.5 - Previsione di misure di mitigazione ambientale in tema di sistemazione a verde, rivestimento delle opere d’arte con pietra locale, sistemi di irrigazione delle opere a verde, interventi di risanamento ambientale delle aree di cantiere, eventualmente con opere integrative rispetto a quelle previste in progetto ma in linea con le prescrizioni intervenute in Conferenza dei Servizi. | 5 | |
A.2 CRITERIO TECNICO | 30 | |
A.2 | ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO L’offerta migliorativa dovrà altresì le attività di riutilizzo e/o di trasporto e conferimento a discarica, che il concorrente pone a proprio carico. Saranno valutati i seguenti sub-criteri: | |
A.2.1 - Gestione delle attività necessarie per la completa caratterizzazione delle terre e rocce da scavo prodotte per la realizzazione dell’opera ivi compresa l’esecuzione delle indagini e delle prove di laboratorio cosi come previste dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell’opera. | 15 | |
A.2.2 - Modalità di gestione delle terre e rocce derivanti dagli scavi, durante e post operam, anche in relazione alla gestione dell’area di cantiere, delle piste, delle opere provvisionali ecc. | 15 | |
A.3 CRITERIO TECNICO | 15 | |
A.3 | MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DURANTE E POST OPERAM Saranno valutati i seguenti sub-criteri: | |
A.3.1 - Estensione dei sistemi di monitoraggio previsti - di gestione successiva da parte della Stazione Appaltante – sulle principali opere da realizzare ed estensione della relativa manutenzione | 5 | |
A.3.2 - Manutenibilità delle opere realizzate (accessi, ottimizzazione dei percorsi e delle modalità operative, attitudine dei materiali alla durabilità ecc.) | 5 | |
A.3.3 - Estensione delle procedure di manutenzione post-operam per un periodo da 1 fino a 5 anni dalla ultimazione. | 5 |
9.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e di migliorare la leggibilità della motivazione, la Commissione di valutazione deve procedere a esprimere, per criteri qualitativi, per ciascun elemento specifico di valutazione un giudizio sintetico corrispondente a uno tra i sei giudizi di seguito determinati. Tali giudizi e i relativi coefficienti vengono esposti nel seguente modo:
GIUDIZIO | COEFFICIENTE |
ottimo | 1 |
buono | 0,8 |
sufficiente | 0,6 |
mediocre | 0,4 |
scarso | 0,2 |
inadeguato | 0 |
Il punteggio finale relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole componenti l’offerta tecnica stessa.
Per i criteri quantitativi, invece il punteggio verrà assegnato algebricamente, in funzione degli anni di estensione offerti.
9.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE
Agli elementi quantitativi (ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara; ribasso percentuale sul tempo di consegna dei lavori) sono assegnati i punteggi distinti come segue:
OFFERTA ECONOMICA | OFFERTA TEMPORALE |
10 | 10 |
Quanto all’offerta temporale, è attribuito all’elemento tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:
Inserire in piattaforma il numero di giorni di riduzione.
Ci = Ra / Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = valore dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = valore dell’offerta più conveniente
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione bilineare con soglia coefficiente 0,8 (al rialzo):
in particolare si procederà al calcolo della media aritmetica dei valori offerti da tutti gli operatori economici.
M = ∑ Ra/Ni
Il successivo calcolo sarà differenziato a seconda che il valore offerto dall’operatore economico iesimo (Ra) sia superiore o inferiore alla media.
Se il valore offerto dall’iesimo operatore economico è <=media:
Ci = 0,85 x Ra / M
e il valore offerto dall’iesimo operatore economico è >media:
Ci = 0,85 + (1 - 0,85) x [(Ra – M) / (Rmax – M)]
dove:
M = Media aritmetica delle offerte;
Ni = Numero operatori economici ammessi;
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = valore dell’offerta del concorrente isimo; Rmax = valore dell’offerta più conveniente.
Nel caso in cui un concorrente non effettua alcuno sconto Ra assume il valore 0 (zero), così come il coefficiente Ci; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Ci assume il valore 1 (uno).
Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. Nell’ipotesi in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per l’offerta tecnica e quella economica differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il punteggio migliore in relazione all’offerta tecnica.
Nell’ipotesi in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punti parziali per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, si procederà mediante sorteggio.
Non saranno considerate valide offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato; non saranno considerate valide offerte in rialzo.
La stazione appaltante si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, indire di nuovo o non aggiudicare la gara motivatamente;
- di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta dalla stazione appaltante congrua e conveniente.
9.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore (ved. Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del Codice, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”).
La migliore offerta sarà quella che otterrà la somma complessivamente maggiore in relazione a ognuno dei singoli elementi di valutazione (salva la verifica dell’eventuale anomalia).
Per la valutazione dell’offerta si utilizzerà la seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove:
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrentei;
Pa = peso criterio di valutazione a; Pb = peso criterio di valutazione b; Pn = peso criterio di valutazione n.
I coefficienti Cai sono determinati, per quanto riguarda l’offerta tecnica, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.
10. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
11. CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La prima seduta pubblica di procedura negoziata avrà luogo il giorno 14 giugno 2021 alle ore 09:30 presso la sede del Dipartimento Reg.le della Protezione Civile sede di Agrigento in Via Xxxxxxxx XXXXX in videoconferenza ed e/o in modalità Smart Working con gara telematica a distanza sempre in video conferenza. In entrambi i casi alle imprese aventi diritto dovrà essere garantita la partecipazione mediante videoconferenza, con comunicazione di un apposito link. Potranno presenziare alla procedura negoziata, con le modalità sopra richiamate, i rappresentanti di tutte le imprese che ne hanno interesse.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora e data, fino al giorno antecedente la data stabilita, e saranno comunicate mediante Piattaforma. Qualora le operazioni non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente del seggio di gara nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti.
Il Presidente di gara in seduta pubblica, dopo essersi profilato sulla Piattaforma Sitas e-procurement, procederà a verificare il tempestivo deposito delle buste inviate dai concorrenti e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Il soggetto che presiede la gara, il giorno indicato nel bando per l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella stessa busta digitale “A - Documentazione amministrativa”, procede:
11.1. Apertura della buste digitali contenenti la documentazione amministrativa.
Nel caso di un numero di offerenti superiore a 15, si procederà all’inversione procedimentale ai sensi del comma 8 dell’artt. 133 del Codice, con il seguente iter:
a) La Commissione di gara procede al sorteggio per la verifica a campione del 3% delle offerte pervenute;
b) a verificare la correttezza formale della documentazione e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce, ovvero ad individuare coloro ai quali assegnare il termine indicato al punto 10 per usufruire del soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 del Codice;
c) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice e articolo 12 della Legge 81/2017, partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione cui al paragrafo 10, lettera g) del presente disciplinare, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento e in caso positivo ad escluderli dalla gara.
Nel caso di un numero di offerenti inferiori a 15, il seggio di gara procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata come segue:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare l’eventuale soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice.
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis, del Codice.
11.2. Apertura delle buste digitali contenenti l’offerta tecnico-organizzativa e l’offerta economica e valutazione delle offerte
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura della busta digitale “B - Offerta tecnico- organizzativa”, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.
La commissione giudicatrice procederà, in successive sedute riservate, a determinare, l’offerta economicamente più vantaggiosa impiegando il metodo descritto al precedente paragrafo 9.
Ai sensi dell’articolo 95, comma 8, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione ai criteri di valutazione di cui al punto 8, non siano pari o superiore alla soglia d 40.
Si precisa altresì che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa [per i quali in base alle indicazioni e formule indicate nel presente disciplinare, per ogni criterio all’offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno], se
nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell’offerta tecnica, è effettuata la riparametrazione dei punteggi.
I punteggi relativi ai criteri di valutazione della tabella dei punteggi saranno comunicati dalla commissione giudicatrice, in seduta pubblica. La data e l’ora della seduta pubblica saranno pubblicati nel sito web delle Stazione appaltante e sulla Piattaforma e comunicati ai concorrenti sempre tramite Piattaforma con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata.
Nella medesima seduta pubblica la commissione giudicatrice procede all’apertura della busta digitale “C - Offerta economica”, dando lettura dei ribassi offerti.
La commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica, effettuando il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Una volta redatta la graduatoria, nel caso sia intervenuta la procedura dell’inversione procedimentale, la Commissione nella stessa seduta pubblica o in altra seduta provvederà alla verifica della Documentazione Amministrativa (BUSTA A) relativamente ai primi due operatori economici in graduatoria.
11.3. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
11.4. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice e delle direttive del DRPC Sicilia impartite con D.D.G. n.72 del 15/04/2020, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte con la presenza di esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, scelti anche tra i dipendenti del DRPC Sicilia. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione della documentazione amministrativa nonché delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” e sulla Piattaforma la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione della gara se dovesse ravvisare, a suo insindacabile giudizio, pregiudicati gli interessi dell’Amministrazione.
12. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario è tenuto a firmare il contratto nel giorno e nell’ora che saranno comunicati per iscritto dalla stazione appaltante. In difetto, l’Amministrazione, previa diffida con termine di assegnazione ultimativo, provvederà all’affidamento al concorrente che segue in graduatoria.
Ai fini della stipulazione del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà, nel termine assegnato con apposita richiesta:
1. produrre cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, comma 1 del Codice nonché la polizza di cui all’articolo 103, comma 7 del Codice per una somma assicurata pari a 500.000,00 euro per massimale e per un importo pari a quello di aggiudicazione per danni (la garanzia fidejussoria per la cauzione
definitiva e la copertura assicurativa di cui al comma 7 del richiamato art. 103 devono essere strutturate sulla base dei modelli tipo di cui al D.M. del 12 marzo 2004 n. 123).
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione;
2. dare atto concordemente al responsabile del procedimento, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;
3. redigere e consegnare, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori l’eventuale piano operativo di sicurezza e coordinamento ovvero le proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto, nonché il piano operativo della sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;
4. produrre apposita dichiarazione, resa ai sensi di legge, onde consentire al CPT (Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro) di competenza l’espletamento delle attività previste dalla convenzione stipulata tra la la stazione appaltante e il CPT medesimo, garantendo la massima collaborazione ed impegnandosi ad accettare ed eseguire le disposizioni impartite;
5. predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dall’art. 18, comma 6, della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 1729/UL dell’1 giugno 1990 predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici;
6. provvedere alla custodia del cantiere, in applicazione dell’art. 22 della legge n. 864/1982 e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 9 marzo 1983, n. 477/UL, ai sensi dell’art. 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47 e delle restanti disposizioni vigenti;
7. produrre la comunicazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, qualora l’impresa aggiudicataria sia costituita in forma societaria;
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e ss.mm.ii. e dell’articolo 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., è obbligato ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati anche in via non esclusiva e sul quale questa stazione appaltante farà confluire le somme relative all’appalto, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del predetto articolo 3 (obbligo indicazione CUP e CIG), e tutte le operazioni relative al presente appalto dovranno effettuarsi, pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
13. AVVERTENZE GENERALI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar corso alla gara, anche ad aggiudicazione provvisoria già avvenuta, qualora, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere pregiudicato l’interesse pubblico di cui ha cura.
L’Amministrazione, si riserva, altresì, la facoltà di cui all’art. 110 del Codice.
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, dichiarati ai fini della partecipazione alla gara, secondo le prescrizioni del bando di gara e del disciplinare ed è comunque subordinata alla condizione risolutiva dell’inesistenza, a carico dell’impresa, delle cause ostative all’assunzione di pubblici appalti di cui all’art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni. L’aggiudicazione disposta in sede di gara è a titolo provvisorio; infatti, mentre l’impresa aggiudicataria è vincolata sin dalla presentazione dell’offerta, l’Amministrazione rimarrà vincolata solo dopo intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, con formale determinazione dirigenziale e la sottoscrizione della polizza assicurativa.
La stazione appaltante consentirà l’accesso alla documentazione Amministrativa ed eventualmente tecnica prodotta dalle imprese in occasione della partecipazione alla gara ove la richiesta da parte di uno o più partecipanti alla procedura sia motivata dalla necessità di tutelare giudizialmente le proprie ragioni.
Dell’accesso consentito sarà data semplice comunicazione al controinteressato senza che quest’ultimo possa muovere eccezioni di sorta.
Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, sulla base di intese operative con la Prefettura e gli Enti preposti, saranno effettuati controlli integrati e contestuali su tutti gli aspetti inerenti le norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dal contratto di appalto
14. AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO
La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto; in particolare, ai sensi del citato art. 33, comma 1 del Codice, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determina dirigenziale entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del dirigente competente. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis e 89 e dall’art. 92, comma 3 del decreto legislativo n. 159/2011 e xx.xx. ii..
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii. dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del decreto legislativo n. 159/2011 e xx.xx. ii..
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
15. INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti relativi alla gara in oggetto che dovranno essere formulati esclusivamente attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni riservate al concorrente” > “invia nuova comunicazione”, nell’area riservata alla presente gara all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxxxxx.xx raggiungibile altresì dal sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo.
Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, attraverso e unicamente lo stesso mezzo, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta.
Risposte di interesse generale, potranno essere pubblicate anche nel “dettaglio procedura” della presente gara visibile a tutti, rendendo anonimo il nome del formulante.
La Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte ai concorrenti, che possono derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (interruzione server, errori nell’invio di posta elettronica, blocco di mail da parte del provider, etc.).
È pertanto onere delle imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche che avranno valore di notifica.
Aspetti informatici: per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara, nell’accesso al sistema, nella configurazione hardware, contattare:
- direttamente dalla piattaforma compilando il modulo web “Richiesta di assistenza”;
- email: xxxxxxxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio help desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 17:30), altrimenti non potrà essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.
Si precisa inoltre che al suddetto help desk non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale- amministrativo e tecnico-progettuale della gara.
La stazione appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte ai concorrenti che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (interruzione server, errori nell’invio di posta elettronica, blocco di mail da parte dei provider, etc.).
16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi dell’art. 120 del decreto legislativo n. 104/2010 recante “Codice del processo amministrativo”, gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Sicilia - Sezione di Palermo, entro il termine di 30 giorni decorrenti:
• per quanto attiene al bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 216 comma 11 del Codice e dell’art. 2 comma 6 del decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;
• per quanto attiene al provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni a essa, all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice;
• per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dalla relativa ricezione;
• in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Palermo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitrale.
17. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del combinato disposto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, applicabile a far data dal 25 maggio 2018) e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si rende noto che:
• il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente gara d’appalto e la partecipazione a essa, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;
• i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara e potranno essere comunicati:
• al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
• a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;-ai soggetti esterni facenti parte del seggio di gara;
• ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall’art. 53 del
Codice e dalla legge 241/1990 e xx.xx. ii..
Ai concorrenti, in qualità di interessati, sono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il DRPC Sicilia consentirà l’accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all’art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l’accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede “ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”. Sarà comunque inviata, a solo scopo informativo, apposita comunicazione al controinteressato all’accesso.
Titolare del trattamento è il DRPC Sicilia, in qualità di stazione appaltante, con sede in Palermo, via X. Xxxxx n. 5.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Piattaforma il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore della Piattaforma che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e di utilizzo dei sistemi informatici.
18. ESTREMI DI PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
L’avviso recante l’estratto del bando di gara è pubblicato nella GUUE n. 2021/S 082-210186 del 28/04/2021 e rettifica allo stesso sulla GUUE n. 2021/S 089-227487 del 07/05/2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte II e III n. 19 del 14 maggio 2021.
19. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
20. RESPONSABILE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CELEBRAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA
Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx, dirigente del Servizio S.02 Gare e Appalti del DRPC Sicilia, via Xxxxxxxx XXXXX n. 188
– 00000 Xxxxxxxxx, telefono n. 0000.000000, e-mail: x.00xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
21. ULTERIORI AVVERTENZE
1. La partecipazione alla gara da parte delle imprese partecipanti, comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando e nel presente disciplinare.
2. I concorrenti e, segnatamente, l’aggiudicatario sono tenuti all’osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e i capitolati, in quanto applicabili, e in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato speciale d’appalto.
3. La presentazione delle offerte non vincola la stazione appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che il DRPC Sicilia si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nella suddetta ipotesi, l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, di dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso, al fine di garantire l’interesse pubblico al ripristino, nel tempo più breve possibile, della piena funzionalità dell'infrastruttura viaria.
5. Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.
6. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del DM 2 dicembre 2016 (GU 25 gennaio 2017, n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari € 6.147,96. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
7. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
Il Dirigente del Servizio S.02 (Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx) Firmato digitalmente