PATTO DI INTEGRITÀ AI SENSI DELLA L. 190/2012
ALLEGATO I
PATTO DI INTEGRITÀ AI SENSI DELLA L. 190/2012
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINITRAZIONI - ID 1894
SOMMARIO
1.OGGETTO 2
2.AMBITO DI APPLICAZIONE 2
3.OBBLIGHI DEL FORNITORE 3
4.OBBLIGHI DI CONSIP E DELLE AMMINISTRAZIONI 4
5.SANZIONI 4
6.AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE 6
PREMESSA
L’art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) dispone che “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.
Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17, della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
In attuazione di quanto sopra,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 OGGETTO
Il presente patto di integrità (di seguito, il “Patto di Integrità”) stabilisce la reciproca e formale obbligazione - tra la Consip S.p.A. a socio unico in qualità di stazione appaltante (di seguito, anche “Consip”), i soggetti legittimati, sulla base della normativa vigente, ad utilizzare la convenzione Consip oggetto del presente affidamento (di seguito, anche le “Amministrazioni” o la “singola Amministrazione contraente”) e l’operatore economico che all’esito della procedura di selezione è risultato aggiudicatario della procedura relativa alla stipula della Convenzione per l’affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (di seguito, anche il “Fornitore”) - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell’esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati.
Il Fornitore, la Consip e le Amministrazioni si impegnano a rispettare, e a far rispettare al rispettivo personale e ai collaboratori, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori di Consip, delle Amministrazioni e del Fornitore nell’ambito dell’esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati.
Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati.
ART. 3 OBBLIGHI DEL FORNITORE
Il Fornitore, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:
a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell’offerta, risultata poi essere la migliore;
b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di
altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’affidamento e l’esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati;
c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip, alla Pubblica Autorità e alla singola Amministrazione contraente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
d) segnalare a Consip e alla singola Amministrazione contraente nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/o della singola Amministrazione contraente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati.
Il Fornitore avrà l’onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dal Fornitore con i propri subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., della Convenzione e/o dei singoli Contratti di Fornitura successivamente sottoscritti.
Il Fornitore prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata da Consip e/o dalle Amministrazioni, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.
ART. 4 OBBLIGHI DI CONSIP E DELLE AMMINISTRAZIONI
Nel rispetto del presente Patto di Integrità, Consip e le Amministrazioni, si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l’eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell’esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione.
ART. 5 SANZIONI
Il Fornitore prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da Consip e/o dalle Amministrazioni, può comportare l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:
A. risoluzione ex art. 1456 c.c. della Convenzione, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore nei confronti di Xxxxxx in forza della Convenzione. La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c.: (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis,
x.x. xxxxxx (ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del
D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione della Convenzione, Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016;
B. risoluzione ex art. 1456 c.c. del singolo Contratto di Fornitura, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore nei confronti della singola Amministrazione contraente nell’ambito del Contratto di Fornitura. La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c.: (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p., nonché (ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. La risoluzione del singolo Contratto di Fornitura comporterà altresì l’escussione della garanzia definitiva per un importo proporzionalmente corrispondente al valore del Contratto di Fornitura e il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore. In caso di intervenuta risoluzione del Contratto di Fornitura su iniziativa della singola Amministrazione contraente, quest’ultima è tenuta a darne tempestiva notizia a Xxxxxx, motivandone le ragioni; Consip, a sua volta, ha la facoltà di procedere, ai sensi dell’art. 1456 c.c., alla risoluzione di diritto della Convenzione. Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del Contratto di Fornitura Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016;
C. segnalazione del fatto all’ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.
ART. 6 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nella Convenzione.