SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI CESANO
SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI CESANO
L’anno
il giorno
del mese di _
alle ore
, nella sede del Comune di Senigallia con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
TRA
il Comune di Senigallia, che di seguito sarà denominato “Comune” o “Amministrazione comunale” con sede in xxxxxx Xxxx x. 0, Cod. Fisc. e Part. IVA n. 00332510429 rappresentato da nato a il nella sua qualità di Responsabile PO Area Attività Istituzionali e Politiche Sportive, con domicilio eletto presso la sede comunale, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo, a ciò autorizzato dall’art. 107, comma 3, del D.lgs. 267/2000;
E
l’operatore economico/ l’associazione che di seguito nel testo sarà chiamata , con sede legale in via n.
C.F. e P.IVA rappresentata dal Sig. nato a
il C.F in qualità di titolare/presidente;
PREMESSO
− che il Comune di Senigallia, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Municipale n. 315/2021 e 55/2022 e della determinazione del Responsabile PO Area attività Istituzionali e Politiche Sportive n. 420 del 03/05/2022 ha provveduto mediante procedura ad evidenza pubblica, in attuazione dell’art. 90 comma 25 della L 289/2002, della Legge Regionale n. 5/2012 e del relativo Regolamento Regionale n. 4/2013, ad individuare nell’impresa/ditta/associazione…………… il soggetto al quale affidare in affidamento di servizi la gestione dei campi di calcio di Cesano sito a Senigallia alla Strada Nona Cesano;
− che, con la stessa determinazione, sono stati approvati lo schema di contratto e la modulistica di gara nonché le modalità di pubblicazione del bando di gara;
− che, all’esito della procedura ad evidenza pubblica, l’affidamento di servizio in oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente alla società/associazione/….., come da verbale/i di gara n. … del …. ;
− che è stato verificato, con esito positivo, il possesso da parte dell’Appaltatore dei requisiti per la partecipazione alla gara;
− che con determinazione dirigenziale n…. del …. immediatamente efficace, sono state approvate le risultanze della procedura di cui al/ai citato/i verbale/i di gara e l’affidamento in oggetto è stato aggiudicato definitivamente alla società/associazione/….. che ha conseguito il punteggio .. e ha offerto il ribasso del ..% sul corrispettivo posto a base di gara;
− che non sono stati proposti ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento;
− che sussistono le condizioni per stipulare il contratto nel quale disciplinare il contenuto degli obblighi e dei diritti nascenti dall’affidamento in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
le Parti come sopra costituite dichiarano di riconoscere la premessa ed i provvedimenti ivi richiamati in narrativa e tutta la documentazione della procedura ad evidenza pubblica, comprese le dichiarazioni a contenuto negoziale prodotte dalla società/associazione/….. a corredo dell’offerta, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e di comune accordo:
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - OGGETTO
1. Il Comune, come sopra rappresentato, affida alla società/associazione/….. che, come sopra rappresentato, accetta per sé o suoi aventi causa senza riserva alcuna l’affidamento della gestione dei servizi del campo di calcio di Cesano, sito a Senigallia alla Strada Nona Cesano, individuato nella planimetria allegato “A” al presente contratto.
2. L’affidamento ha ad oggetto:
a. la gestione del relativo impianto sportivo e relative pertinenze, da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui si trova compatibilmente con la natura e le caratteristiche funzionali e di sicurezza degli impianti, comprensiva dei servizi strumentali di funzionamento dell’impianto quali apertura, chiusura, custodia e pulizia dell’impianto, oltre alla manutenzione ordinaria così come analiticamente specificato nel presente contratto di affidamento;
b. l’organizzazione delle attività in essi praticabili secondo le modalità contenute nel progetto tecnico che sarà presentato in sede di gara;
c. la conduzione degli impianti tecnologici e il compimento di quanto necessario per il regolare funzionamento dei beni affidati in gestione.
d. ulteriori servizi specificati nel presente contratto di affidamento.
2. L’impianto sportivo, le relative pertinenze e le attrezzature in esso presenti sono consegnati all’affidatario nelle effettive condizioni di manutenzione e funzionalità in cui si trovano, conosciute dall’operatore economico, con le certificazioni e autorizzazioni in essere, e collaudo eseguito ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. e/o i.
3. Al momento della consegna sarà redatto dalla stazione appaltante apposito verbale di consistenza che sarà sottoscritto dall’operatore economico, senza riserva di alcun tipo. Analogo verbale verrà redatto al termine dell’affidamento di servizi, al fine della relativa ricognizione dello stato di riconsegna delle attrezzature e dell’impianto. L’impianto dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui è stato affidato, salvo il normale degrado d’uso.
4. L’affidamento è disciplinato dal presente contratto e dai sottoelencati documenti:
- Offerta Tecnica
- Offerta economica;
i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e vengono allegati al presente contratto rispettivamente sotto la lettera “B” e “C”.
L’Amministrazione intende perseguire tramite il presente contratto le seguenti finalità:
a) consentire un utilizzo pubblico delle strutture diffondendo la pratica sportiva all’interno della comunità locale con particolare riferimento alla popolazione giovanile ed articolato in un calendario di iniziative e misure idonee a tutelare il valore sociale della pratica sportiva e a facilitarne l’accesso anche ai cittadini portatori di handicap;
b) dare piena attuazione all’art. 8 del D.Lgs. 267/2000, valorizzando tutte le forma associative, in particolare quelle sportive, operanti nel territorio comunale, per rafforzare la coesione sociale e l’integrazione di tutti i cittadini;
c) realizzare, in linea con il principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, una gestione del servizio a valenza sociale con la collaborazione di altri soggetti, quali le società sportive o le associazioni dilettantistiche o gli enti di promozione sportiva, che sono anche i fruitori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione “partecipata”;
d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione con i progetti dell’Amministrazione comunale e con le attività delle altre associazioni;
e) tutelare e valorizzare il patrimonio impiantistico comunale attraverso la realizzazione di opere di miglioria dell’impianto sportivo sotto il profilo dell’efficientamento energetico;
f) improntare la gestione dei beni pubblici a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole.
Art. 2 – DECORRENZA E SCADENZA DELL’AFFIDAMENTO
1. Il presente contratto avrà durata di 30 (trenta) mesi dal 01/07/2022 o, nel caso in cui a tale data la procedura di gara fosse ancora in corso, dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque fino al 31/12/2024.
2. Alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto e secondo i limiti stabiliti dall'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, è in facoltà del Comune procedere alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso, previa comunicazione scritta per un periodo non superiore a mesi sei.
3. Per dichiarati e prevalenti motivi di pubblica utilità, il Comune potrà in ogni tempo revocare o sospendere temporaneamente la validità del contratto, nel qual caso il soggetto affidatario non avrà diritto a nessun compenso aggiuntivo né ad alcuna indennità e/o contributo.
4. Qualora l’impianto sportivo, oggetto del presente contratto, venga assegnato a soggetto diverso dall’attuale gestore, quest’ultima potrà continuare ad utilizzare gli impianti sportivi, con applicazione delle tariffe comunali vigenti, per tutta la durata della stagione calcistica in corso, al fine di salvaguardare l’esistenza e la piena attività della scuola-calcio e del settore giovanile in genere.
5. Al fine di garantire l’uso pubblico delle strutture sportive in oggetto, l’affidatario dovrà sempre garantire il funzionamento delle stesse, fatto salvo il verificarsi delle seguenti circostanze speciali o eventi analoghi:
a. discontinuità nelle forniture di energia elettrica, acqua, combustibile, ecc.;
b. indisponibilità di pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell’impianto;
c. interventi manutentivi che si protraggano oltre i tempi previsti, per giustificati motivi;
d. gravi danni agli impianti che non consentano la riapertura in tempi brevi delle strutture.
Art. 3 – IMPORTO CONTRATTUALE
1. L’importo contrattuale complessivo presunto sul periodo (3 anni) è di euro ….., oltre I.V.A. se dovuta; l’importo complessivo presunto dell’affidamento viene calcolato sommando il corrispettivo annuale dell’affidamento, a base d’asta, versato dal Comune per 3 anni di durata contrattuale all’importo annuo pagato dal Comune come tetto massimo di utenze di energia elettrica, acqua e gas metano al netto dell’I.V.A. come di seguito indicati:
- corrispettivo affidamento pari ad € ……. oltre I.V.A.;
- tetto utenze annuale pagato dal Comune pari € ….. oltre I.V.A.
2. L’Impresa ha altresì offerto il ribasso percentuale di … pari ad euro … e pertanto l’importo complessivo è pari ad euro …. sommando il corrispettivo annuale dell’affidamento, a base d’asta, versato dal Comune per 3 anni di durata contrattuale all’importo annuo pagato dal Comune come tetto massimo di utenze di energia elettrica, acqua e gas metano al netto dell’I.V.A.
3. L’amministrazione comunale si riserva, in caso di aumenti di almeno una percentuale del 25% rispetto all’anno precedente, di modificare gli importi relativi al tetto delle utenze annuali corrisposte dal Comune, fino ad un massimo pari al 100% riferiti a quelli approvati con la deliberazione n. 315 del 21/12/2021, tenendo conto dell’andamento dei prezzi indicati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
Art. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Per i pagamenti si fa rinvio al successivo articolo 6, nello specifico l’erogazione del contributo viene subordinata all’effettivo rispetto delle condizioni contrattuali e del progetto di cui all’Offerta tecnica ed avverrà, previa verifica di cui sopra, a cadenza annuale, a seguito di presentazione di regolare fattura, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere il soggetto aggiudicatario;
2. Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge n. 244/2007 e successive modificazioni e decreto ministeriale n. 55/2013 e dovranno contenere obbligatoriamente il codice identificati di gara (C.I.G: Z08362E756), l’impegno di spesa ed il codice unico ufficio. Le stesse verranno liquidate in favore dell’affidatario, entro 60 giorni dalla presentazione, dopo la sua verifica da parte dell’Ufficio competente e previo rispetto della normativa di cui alla Legge 136/2010 e s. m. e/o i.;
3. Il Comune si riserva la facoltà di postergare e/o negare il versamento del corrispettivo in caso di gravi inadempienze contrattuali quivi previste.
4. A decorrere dal secondo anno di vigenza della concessione il canone è soggetto ad aggiornamento annuale in base al 100% dell'incremento dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati registrato nell'anno precedente.
Art. 5 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
Non vi è l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Possono essere utilizzati (cioè dedicati) anche conti correnti già esistenti, tuttavia, è prevista la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente dedicato al presente contratto (il numero del conto e i dati identificativi e codice fiscale di tutti i soggetti delegati ad operare su quel conto).
Art. 6 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario dovrà garantire, a propria cura e spese, la gestione, custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità e sicurezza dell’impianto sportivo, strutture annesse e delle relative pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nel rispetto di tutte le normative vigenti, delle caratteristiche strutturali dell’impianto di cui si tratta e dei suoi limiti funzionali, impegnandosi a far svolgere nel loro interno l’attività sportiva, compatibilmente con le finalità indicate del presente atto. L’affidatario assume specificamente l’obbligo di rispettare le seguenti condizioni:
6.1 OBBLIGHI CONTRATTUALI:
Il gestore/operatore economico affidatario si impegna a far svolgere all’interno del relativo impianto sportivo l’attività sportiva, compatibilmente con la natura e le caratteristiche funzionali e di sicurezza degli impianti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nel rispetto di tutte le normative vigenti, delle caratteristiche strutturali dell’impianto e dei suoi limiti funzionali.
Il gestore/operatore economico affidatario avrà l’obbligo di:
a. Gestire l’impianto con la diligenza del buon padre di famiglia e garantire la sua perfetta funzionalità, oltre allo svolgimento delle attività sportive ivi previste, individuate nel contratto e nel progetto tecnico presentato dall’operatore economico in sede di gara. Tutte le attività, non espressamente indicate nel progetto, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune che ne verificherà la compatibilità rispetto alle finalità di cui al presente atto e rilascerà nulla osta;
b. provvedere all’apertura, alla chiusura, alla custodia ed alla sorveglianza durante l’accesso e l’utilizzo degli impianti sportivi da parte di società, di pubblico, di atleti, di squadre, di scolaresche, di utenti in generale;
c. rispettare tutte le norme internazionali, nazionali, regionali, locali vigenti e future e quanto contenuto nei regolamenti comunali che disciplinano l’uso dei luoghi di lavoro e degli impianti sportivi e comunque attinenti con la seguente procedura, con relativa assunzione di responsabilità in caso di loro violazione;
d. verificare e monitorare che l’afflusso del pubblico avvenga compatibilmente con la natura, le caratteristiche funzionali e i limiti di capienza di ciascun impianto;
e. rispettare tutte le prescrizioni che il Comune intende adottare o che ritiene necessarie e opportune per esigenze di pubblico interesse in relazione agli impianti e ai loro usi e verificare e monitorare che l’afflusso del pubblico avvena compatibilmente con la natura, le caratteristiche funzionali e i limiti di capienza di ciascun impianto
f. controllare e mantenere l’efficienza energetica degli impianti termici (caldaia, quadro elettrico), rispettando gli adempimenti legislativi in materia, con obbligo di informare il Comune di ogni eventuale difformità, anche sopravvenuta, mediante nota scritta;
g. utilizzare effettivamente l’impianto sportivo;
h. svolgere e far svolgere l’attività sportiva compatibilmente con i limiti funzionali e di sicurezza dell’impianto;
i. consentire ai dipendenti comunali l’accesso agli impianti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso al fine di esercitare il controllo sul funzionamento del servizio e/o atti di ispezione e di verifica, ove se ne rinvengano le necessità;
j. rispettare gli ulteriori obblighi assicurativi, di rendicontazione e di sicurezza previsti dal contratto oltre a quelli di programmazione, gestione e comunicazione delle attività sportive;
k. sollevare il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni, che dovessero eventualmente derivare, ad attività e/o a persone, da chiunque e comunque provocati durante il periodo di vigenza del presente contratto, oltre ai danni alla struttura, agli arredi e/o alle dotazioni tecniche e/o tecnologiche causati dal mancato esercizio del dovere di custodia. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti o attrezzature dovuti a imperizia, incuria o mancata manutenzione ordinaria, la stazione appaltante provvederà ad addebitare all’affidatario i costi per il ripristino dello stato dei luoghi, salvo il diritto a richiedere il risarcimento del maggior danno;
l. assicurare l’apertura e chiusura dell’impianto (e degli annessi, connessi, pertinenze ed accessori) con servizio di controllo e servizio di sorveglianza durante l’accesso e l’utilizzo degli impianti sportivi da parte di società, di pubblico, di atleti, di squadre, di scolaresche, di utenti in generale e al fine di impedire l’accesso a persone non autorizzate;
x. xxxxxxxxxx, a propria cura e spese, agli interventi di manutenzione ordinaria che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto di affidamento secondo
quanto analiticamente indicato al punto 6.5 del presente atto e nel progetto a base di gara, da intendersi integralmente richiamato;
n. provvedere alla pulizia dell’impianto e dei locali annessi e relative pertinenze così come regolamentata nel contratto di affidamento; provvedere a mantenere l’igiene ed il decoro dei campi e delle pertinenze; in particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata anche più volte al giorno, in relazione ed in proporzione diretta alla frequenza d’utilizzo degli stessi; provvedere al taglio dell’erba e al mantenimento del verde;
o. provvedere, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, a dotare l’impianto, a proprie spese, di defibrillatore, a formare il personale addetto all’uso di tale attrezzatura, a garantire con proprio personale la copertura totale delle ore di utilizzo dell’impianto in proprio. Per le ore di utilizzo dell’impianto da parte di altre società sportive l’affidatario dovrà mettere a disposizione tale apparecchiatura ed il personale specializzato all’uso del defibrillatore;
p. consentire ai dipendenti comunali l’accesso agli impianti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso al fine di esercitare il controllo sul funzionamento del servizio e/o atti di ispezione e di verifica ove se ne rinvengano le necessità;
q. rispettare gli ulteriori obblighi assicurativi, di rendicontazione e di sicurezza previsti dal contratto oltre a quelli di programmazione, gestione e comunicazione delle attività sportive;
r. provvedere al pagamento delle spese relative a personale, cancelleria, spese telefoniche ed ogni altra spesa inerente all’organizzazione del servizio, assumendosi in toto la responsabilità per l’operato svolto dal personale assunto, esonerando espressamente l’ente comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità e/o controversia che possa sorgere, a qualsiasi titolo, tra l’affidatario ed il suo personale dipendente e/o collaboratori e/o volontari;
s. rimborsare il Comune dell’eventuale importo eccedente il tetto massimo delle utenze relative alla energia elettrica, acqua e metano gpl così come di seguito indicato, salvo quanto previsto nella clausola di cui all’art. 4 comma 3 del presente disciplinare:
Tetto utenze annuale pagato dal Comune IVATO: € 2.500,00 (€ 2.049,19 oltre I.V.A.)
t. all’affidatario, per lo svolgimento della propria eventuale attività, è riservato l’uso gratuito dell’impianto per un numero di ore pari al 60% delle ore utili, le quali saranno determinate all’inizio di ogni stagione sportiva in occasione delle assegnazioni in uso. Per il residuo 40% delle ore utili, ove pervengano richieste, l’affidatario è tenuto a concederlo
in uso a società terze dietro pagamento delle tariffe comunali, con ritenzione degli incassi.
u. riconoscere al Comune la percentuale pari al 30% degli incassi pubblicitari oltre € 5.000,00 annui;
v. riservare al Comune la possibilità di utilizzare gli impianti, per un massimo di 7 giornate all’anno per ogni singolo impianto sportivo, per lo svolgimento di attività, manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale e per attività o campionati delle istituzioni scolastiche (tenuto conto che le scuole primarie del Comune usufruiscono gratuitamente degli impianti), garantendo l’apertura, la chiusura ed il libero accesso al pubblico, nei limiti della capienza consentita;
w. non sub-appaltare od effettuare la cessione del presente contratto di affidamento di gestione ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e/o i;
x. stipulare e mantenere attiva per tutta la durata del contratto, una polizza per responsabilità civile (RCT) per i rischi inerenti all’attività avente le caratteristiche specificate al punto 6.3 del presente atto;
y. restituire gli impianti alla data di interruzione del rapporto e a prescindere dalla causa dello stesso (scadenza naturale o anticipata, revoca o risoluzione) nelle stesse condizioni in cui sono stati affidati, salvo il normale degrado d’uso, con espressa previsione che le eventuali migliorie che siano state apportate nella vigenza del contratto non saranno oggetto di pagamento da parte della stazione appaltante. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti o attrezzature dovuti a imperizia, incuria o mancata manutenzione ordinaria, il comune provvederà ad addebitare all’affidatario i costi per il ripristino dello stato dei luoghi; eventuali migliorie che siano state apportate durante la vigenza del contratto non saranno oggetto di pagamento da parte della stazione appaltante;
z. segnalare al Comune tempestivamente, entro al massimo 48 ore, eventuali danni causati agli impianti, a seguito di ciascun utilizzo;
aa. comunicare il nominativo di un Referente Operativo per la gestione dell’impianto a cui il Comune può rivolgersi per ogni evenienza; comunicare al Comune eventuali variazioni intervenute nelle cariche sociali e nelle figure dei responsabili degli impianti;
bb. rispettare il divieto di domiciliare la sede della società che ha ottenuto la gestione dell’impianto all’interno degli impianti concessi;
cc. rispettare e far rispettare nella gestione dell’attività sportiva il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, c.d. GDPR n. 2016/679 e suoi connessi per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
6.2 OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE:
L’affidatario si impegna a presentare al Comune, entro il mese di marzo di ciascun anno, ai fini del dovuto controllo e verifica da parte dell’ente appaltante, la seguente documentazione:
a) il bilancio preventivo relativo alle strutture affidate in affidamento di gestione;
b) una relazione dettagliata, in riferimento all’anno sportivo appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione degli impianti contenente i seguenti dati
• il numero delle associazioni e gruppi che utilizzano gli impianti sportivi e il numero delle ore che sono state loro riservate
• iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuati;
c) consuntivo di gestione degli impianti affidati che dovrà comprendere anche:
• quantificazione degli introiti pubblicitari e sponsorizzazioni pubblicitarie oltre alle entrate derivanti da eventuali servizi di somministrazione;
• interventi di manutenzione ordinaria effettuati con i relativi costi;
• numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo.
b) L’affidatario dovrà trasmettere all’ufficio comunale competente all’inizio della stagione agonistica il calendario d’uso degli impianti al fine di ottenerne la preventiva approvazione, previa verifica del rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nel contratto in oggetto ad al fine di condividere con il Comune un calendario di fruizione degli impianti che comprenda anche le attività da parte degli altri soggetti non gestori e delle istituzioni scolastiche.
6.3 OBBLIGHI ASSICURATIVI:
1. L’affidatario è tenuto a stipulare e mantenere attiva, per tutta la durata del contratto e con oneri a suo completo carico, una polizza per responsabilità civile (RCT) per i rischi inerenti all’attività per un massimale di almeno € 500.000,00 per ogni sinistro per anno assicurativo. Le suddette polizze dovranno essere esibite e consegnate in copia al Comune al momento della stipula contrattuale.
2. È richiesta la copertura per il rischio di incendio, danni diretti e rischio locativo, con massimale non inferiore a 100,000,00. Nel caso in cui i danni a cose o a persone siano causati da enti, società o privati autorizzati a fruire dell’impianto dal soggetto affidatario, quest’ultimo
potrà rivalersi nei loro confronti. Qualora invece si verifichino danni a persone o cose nel corso delle giornate messe a disposizione dell’Amministrazione comunale sarà la stessa Amministrazione comunale a rispondere, dotandosi di una copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile, ed eventualmente rivalendosi nei confronti dei soggetti responsabili.
3. Le suddette polizze dovranno essere esibite e dovrà esserne rilasciata una copia ai competenti uffici comunali prima della consegna dell’impianto affidato in gestione.
6.4 MANUTENZIONE ORDINARIA:
1. L’affidatario si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 lettera A) D.P.R. 380/2001 e 1576-1609 Codice civile, intesa, quindi, come l’insieme degli interventi comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per mantenere l’attuale stato di conservazione e di funzionalità dei beni che costituiscono l’impianto. Ne consegue che sono interventi di manutenzione ordinaria degli impianti quelli delineati nell’art. 8 del vigente regolamento edilizio comunale, nonché tutti i lavori per i quali è possibile una programmazione ciclica, in particolare:
a. imbiancatura e tinteggiatura, ogni qual volta se ne presenti la necessità, di tutti i locali (spogliatoi, bagni, docce ecc..) e servizi e, comunque, almeno una volta in vigenza del contratto;
b. manutenzione e riparazione dell’impianto idraulico (doccioni e rubinetterie in genere) compresa la pulizia e la sostituzione dei terminali erogatori dell'impianto idrico sanitario;
c. verniciatura e manutenzione di tutti gli infissi degli spogliatoi e delle altre eventuali costruzioni facenti parte del complesso sportivo, ivi compresa la sostituzione dei vetri rotti e/o sconnessi;
d. manutenzione e ripristino della tracciatura del campo di gioco; taglio dell’erba del campo da gioco ogni qualvolta cresca di 3-5 cm. dal precedente taglio e/o cura del manto sintetico dei campi di gioco, con cadenze periodiche e regolari, anche mediante azioni di ripristino di eventuali buche e/o sconnessioni del piano di gioco; sostituzione e/o ripristino di reti delle porte da gioco;
e. pulizia interna ed esterna dell'area sportiva (tribune, panchine, bagni pubblici, eventuali locali di ristoro);
f. manutenzione degli arredi, infissi, recinzioni, cancelli ed ogni altro elemento che si trovi nell'impianto al momento della presa in carico;
g. sostituzione delle lampade, plafoniere e simili per quanto riguarda i locali al chiuso;
h. mantenimento in efficienza dell'impianto di smaltimento acque reflue, compresa la pulizia delle fosse biologiche, ove presenti;
i. manutenzione e pulizia del verde ricompreso nelle aree esterne limitrofe rispetto alla zona sportiva e di stazionamento del pubblico, compreso taglio dell’erba e decespugliamento delle aree verde annesse.
2. L’affidatario, previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comune, si impegna, a proprie integrali spese e senza rimborso alcuno, ad eseguire tutte le eventuali modifiche e migliorie agli impianti sportivi proposte in sede di gara (progetto tecnico) o quelle eventuali ed ulteriori ritenute opportune dall’affidatario nel corso della gestione dell’impianto sportivo.
3. L’affidatario segnala, con nota scritta, al Comune gli interventi di carattere straordinario, ritenuti urgenti ed improrogabili e potrà provvedere direttamente a riparazioni rientranti nell’ambito di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione formale e preventiva rilasciata dal Comune, che si farà carico del rimborso delle spese accertate, compatibilmente con le risorse a disposizione.
6.5 OBBLIGHI DI SICUREZZA
1. L’affidatario ha l’obbligo di:
a. provvedere all’acquisto di presidi medico-chirurgici e defibrillatore per il pronto soccorso, in ossequio alla vigente normativa;
b. provvedere alla manutenzione dei presidi di sicurezza (estintori, idranti, illuminazione di emergenza, uscite di emergenza, centrali allarme antincendio, ecc …), ex D.lgs 81/2008, mediante il rimborso all’Amministrazione comunale dell’importo dovuto, entro 30 giorni dalla Sua comunicazione anche se successiva alla conclusione del periodo di affidamento;
c. gestire ed organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi della Sezione IV del Titolo I del vigente D.lgs. 81/2008;
d. garantire la presenza e l’efficienza di presidi essenziali in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza e di antincendio, anche con designazione del personale addetto al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed all’evacuazione, assicurando la presenza di almeno una persona durante lo svolgimento delle attività sportive ed extra- sportive. Per le attività soggette a verifica da parte dei Vigili del Fuoco, l’affidatario dovrà garantire, durante gli spettacoli, la presenza di almeno una persona addetta alla sicurezza ai fini antincendio ed evacuazione che ha partecipato ai corsi di formazione per rischio incendio medio ai sensi del D.M 10/03/98 ed aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art.3 della legge 28/11/1996 n. 609 in caso di impianti con
capienza superiore a 100 posti. L’Amministrazione Comunale, avvalendosi anche della Commissione di vigilanza, si riserva di effettuare verifiche e controlli;
e. individuare il responsabile dell’emergenza e segnalare i nomi degli addetti alla vigilanza affinché siano rispettate le norme sulla sicurezza ed igiene, finalizzate alla prevenzione degli infortuni.
2. L’affidatario è responsabile del rispetto di tutte le norme riguardanti la gestione dell’impianto affidato, con particolare riferimento alla medicina dello sport, alla tutela sanitaria delle attività sportive, alle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza e spettacoli pubblici.
3. L’affidatario è tenuto, altresì, al rispetto degli obblighi dettati dal D.lgs. n. 81/2008 e s. m. e/o
i. in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che degli utenti. Al riguardo, entro il 01/09 di ogni anno, l’affidatario dovrà fornire una dichiarazione a firma del legale rappresentante (datore di lavoro) di aver ottemperato a tutte le disposizioni che la normativa vigente, le norme di buona prassi, nonché le disposizioni impartite dall’ente proprietario gli pongono in carico, con onere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
6.6 OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E COMUNICAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVE
1. L’affidatario si impegna a rispettare i principi fondamentali del Codice di Etica sportiva approvato nella VII Conferenza dei Ministri Europei dello Sport del 13-15 Maggio 1992.
2. L’affidatario, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività ufficiali, senza riserva alcuna, fermo restando quanto convenuto relativamente alla funzione pubblica dell'impianto sportivo comunale, si impegna a consentire l'uso degli impianti, per lo svolgimento di attività eventualmente organizzate da altri soggetti, nei giorni liberi dalle iniziative comunali o da quelle svolte e autorizzate dall’affidatario, accordando a parità di condizioni la preferenza a:
α. le organizzazioni che propongono attività finalizzate all’inclusione, al benessere e all’agio, alla coesione sociale nell’ottica di un uso sociale dei due impianti;
β. gli istituti scolastici del territorio comunale;
χ. società sportive che svolgono campionati federali;
δ. società sportive e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive, enti di promozione sportiva operanti nel territorio comunale.
3. L’affidatario si impegna inoltre a:
a. presentare al Comune, all’inizio di ogni stagione sportiva, la programmazione delle attività presso l’impianto gestito, al fine di condividere con il Comune un calendario di fruizione degli impianti che comprenda anche le attività da parte di altri soggetti non gestori e delle istituzioni scolastiche;
b. esporre il prospetto riassuntivo della suddetta programmazione, come sopra definitivamente concertata, con adeguata visibilità presso gli accessi degli impianti sportivi;
c. assicurare, per tutta la durata del presente contratto, la più ampia informazione all'utenza sulle modalità di fruizione dell'impianto (condizioni normative, modalità fruizione impianto, tariffe ecc.) e fornire chiare e complete informazioni per l'individuazione del responsabile della conduzione-gestione dell'impianto e, nel caso che questo non sia presente, un recapito di facile reperimento;
d. garantire un uso pluralistico dei campi da calcio, compatibilmente con le attività dell’affidatario, riscuotendo le tariffe di utilizzo così come stabilite con deliberazione di Giunta comunale.
7. ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Sono a carico del Comune:
- gli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture, delle pertinenze, degli impianti ed apparecchiature impiantistiche, che non derivino da incuria o mancata esecuzione della manutenzione ordinaria da parte dell’affidatario;
- gli eventuali rinnovi dei certificati di prevenzioni incendi;
- l’adempimento delle verifiche periodiche finalizzate al mantenimento in efficienza di tutti i presidi di sicurezza (estintori, idranti, illuminazione di emergenza, uscite di emergenza, centrali allarme antincendio, ecc.);
- gli eventuali rinnovi delle omologazioni da parte della FGIC- LND dei campi in erba artificiale;
- la verifica, ad inizio anno sportivo, della programmazione di utilizzo degli impianti per garantire l’uso sociale degli stessi;
- la verifica periodica della conduzione;
- versamento all’affidatario di un corrispettivo dell’affidamento di servizi che viene indicato come importo a base d’asta, al ribasso, così quantificato:
• CESANO corrispettivo pari ad € 500,00 oltre I.V.A.; alle seguenti condizioni:
• l’erogazione del contributo viene subordinata all’effettivo rispetto delle condizioni contrattuali ed avverrà, a cadenza annuale, a seguito di presentazione di regolare fattura, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere il soggetto aggiudicatario;
• la fattura verrà liquidata in favore dell’affidatario, entro 60 giorni dalla presentazione, dopo la sua verifica da parte dell’Ufficio competente e previo rispetto della normativa di cui alla Legge 136/2010 e s. m. e/o i.;
• il Comune si riserva la facoltà di postergare e/o negare il versamento del corrispettivo in caso di gravi inadempienze contrattuali quivi previste;
• a decorrere dal secondo anno di vigenza della concessione il canone può essere soggetto ad aggiornamento annuale in base al 100% dell'incremento dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati registrato nell'anno precedente.
- pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua e gas metano fino alla concorrenza dei seguenti importi, salvo quanto previsto nella clausola di salvaguardia di cui all’art. 3, comma 3, del presente atto:
CESANO Tetto utenze annuale pagato dal Comune IVATO: € 2.500,00 (€ 2.049,19 oltre I.V.A.)
Le eccedenze rispetto a tale tetto massimo saranno, invece, imputate al soggetto gestore;
- consentire utilizzo, in via esclusiva, all’affidatario della quota pari al 60% del monte orario complessivo disponibile dell’impianto.
Art. 8 – SUB-AFFIDAMENTO
Le parti concordemente convengono che il sub-affidamento non è ammesso. Lo stesso dicasi per la cessione del contratto, a pena di nullità dello stesso ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50.
Art. 9. REGIME PER LA PUBBLICITÀ
Spetta all’affidatario la gestione esclusiva della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma realizzata, all'interno del perimetro degli impianti sportivi comunali nel rispetto del punto 6 del capitolato speciale d’affidamento e della normativa regionale in materia di parità e contro le discriminazioni di genere, ex art. 34 Legge 27 giugno 2014 n. 6, ed è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità, nei modi di legge nonché agli eventuali canoni previsti da legge o regolamento comunale.
L’affidatario è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature degli impianti sportivi comunali.
L’affidatario si impegna ad eseguire gratuitamente, a mezzo di diffusione sonora, ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale.
La durata di eventuali accordi pubblicitari stipulati dall’affidatario non può essere superiore alla durata di codesto contratto di affidamento ed è soggetta ad interruzione, in caso di risoluzione anticipata.
Art. 10. GESTIONE PUNTI RISTORO E/O ESERCIZIO ATTIVITÀ DI BAR
L'esercizio di punti di ristoro e/o dell'attività di bar nell'impianto sportivo è consentito purché avvenga nel rispetto delle normative vigenti in materia di pubblici esercizi. L’affidatario è tenuto a procurarsi autonomamente tutte le autorizzazioni e licenze previste dalla normativa vigente in materia e sarà responsabile unico, senza riserva alcuna, del rispetto delle leggi e regolamenti, disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria e di sicurezza. Le incombenze tecniche, amministrative e operative nonché le spese per l’attivazione del servizio di ristoro saranno a carico dell’affidatario. L’affidatario si impegna, altresì, a fornire eventuali bevande esclusivamente in contenitori di carta o comunque di non servire nulla in recipienti di vetro, o altro materiale similare, comunque pericoloso per il pubblico delle manifestazioni sportive e gli utenti dell'impianto. L’affidatario risponde in proprio per eventuali danni causati all'utenza dell'impianto sportivo comunale per effetto della gestione dell'attività di bar e/o ristoro e, a tal proposito, libera l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche in via sussidiaria. L'organizzazione di lotterie, tombole e pesche di beneficenza o di autofinanziamento all'interno dell'impianto sportivo comunale è subordinata al rigoroso rispetto delle norme che disciplinano la materia. I ricavi derivanti dalla gestione del bar o dall'organizzazione di lotterie, tombole e pesche sono di esclusiva spettanza dell’affidatario, che si farà carico di ogni spesa ad essa connessa. Alla scadenza dell’affidamento dell’impianto sportivo o in caso di risoluzione anticipata, l’affidatario interromperà anche l’attività del bar e comunque qualsiasi somministrazione di alimenti e bevande, senza poter vantare nei confronti dell’ente diritti di sorta a causa della sua conclusione.
Art. 11 - PENALI
Le clausole previste nel presente contratto sono tutte obbligatorie e vincolanti.
In caso di inadempimento da parte dell’affidatario degli obblighi assunti nel presente contratto lo stesso è tenuto a corrispondere al Comune una penalità quantificata in base alla gravità e alla reiterazione degli inadempimenti e compresa tra un minimo di € 200,00 e un massimo di € 2.000,00 per ciascun inadempimento. In particolare, verranno sanzionati i ss. comportamenti:
a) variazione dell’uso dell’impianto rispetto alla originaria destinazione;
b) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria;
c) mancata effettuazione del servizio di pulizia nell’area interna ed esterna ai campi da gioco;
d) mancato rispetto dell’obbligo di custodia;
e) mancato rispetto applicazione tariffe d’uso;
f) mancata esposizione delle tariffe;
g) mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti;
h) mancato rispetto delle norme legislative e regolamentati relative all’esercizio dei servizi connessi all’attività sportiva così come disciplinati nell’allegata convenzione;
i) mancato rispetto del programma migliorativo della manutenzione ordinaria presentato in sede di offerta di gara;
j) mancata attuazione del programma completo delle iniziative e misure da attuare all’interno degli impianti sportivi per tutelare il valore sociale della pratica sportiva.
Resta salvo il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dell’affidatario per eventuali danni patiti e quest’ultimo resta, comunque, soggetto alla responsabilità nei confronti di terzi per ogni e qualsivoglia adempimento.
Il procedimento per l’irrogazione della penalità prevede la previa contestazione scritta da parte dell’Amministrazione comunale dell’infrazione commessa dall’affidatario e l’assegnazione di un termine di dieci giorni per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni e controdeduzioni; in difetto, il Comune provvederà al recupero della penalità erogata mediante escussione della garanzia definitiva.
Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. da 108 a 110 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e/o i. con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali gravi, che pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento dei servizi oggetto d’affidamento e, in via ulteriore ma non esaustiva, nei ss. casi:
a) interruzione del servizio per fatto imputabile all’aggiudicatario;
b) conduzione tecnica e funzionale dell’impianto tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti;
c) la gestione del servizio si rende responsabile di gravi e ripetute inosservanze delle norme legislative e regolamentari in particolare in materia di sicurezza degli impianti, di
prevenzione incendi e di prevenzione infortuni e nel caso in cui i pagamenti del canone di concessione siano effettuati dall’ aggiudicatario con ritardi superiori a tre mesi;
d) il rimborso delle utenze anticipate dall’Amministrazione venga effettuato con un ritardo superiore a tre mesi;
e) l’attività di manutenzione ordinaria non viene svolta da parte dell’aggiudicatario con le modalità e tempistiche indicate nel presente contratto e nel progetto tecnico presentato in sede di gara e/o in modo non conforme;
f) mancata utilizzazione degli impianti da parte dell’aggiudicatario per oltre due mesi o per il cinquanta per cento degli orari autorizzati e/o utilizzo del servizio con finalità difformi da quelle previste all’art. 1;
g) comprovati fenomeni di bullismo e di doping all’interno della pratica sportiva gestita.
2. Nei casi elencati nel comma precedente, l’Amministrazione comunale contesta formalmente all’aggiudicatario le inadempienze riscontrate comunicandogli la volontà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
3. In caso di risoluzione dell’affidamento di servizi per inadempimento dell’aggiudicatario a quest’ultimo non è dovuto alcun corrispettivo di gestione, indennizzo e/o rimborso per la conclusione anticipata del rapporto di conduzione mentre permane in capo allo stesso l’obbligo di conduzione dell’impianto siano alla riconsegna al nuovo aggiudicatario.
4. In caso di scioglimento, cessazione, ridimensionamento organizzativo, modifiche statutarie sostanziali, mutamento della ragione sociale, diversa e sostanziale diversificazione delle sue finalità, all’aggiudicatario è fatto obbligo di rendere edotti i competenti organi istituzionali.
5. Il Comune di Senigallia, sentita eventualmente la Federazione, il CONI e/o l'Ente di promozione sportiva. di riferimento, si riserva la facoltà ed il diritto di revocare previa diffida con comunicazione scritta il contratto di cui al presente atto.
6. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, l’affidamento di servizi di cui all’oggetto potrà essere revocato con specifico provvedimento da parte del Comune.
Art. 13 - CONTROVERSIE
1. Le parti convengono concordemente di escludere per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito al presente affidamento e/o procedimenti annessi e/o connesso la clausola arbitrale.
2. Le eventuali controversie aventi ad oggetto il contratto di affidamento di servizi saranno devolute ai fini della loro definizione al Giudice Ordinario ossia al Tribunale di Ancona ovvero
al Giudice Amministrativo ovvero Tribunale Amministrativo Regionale secondo le rispettive competenze.
Art. 14 - DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY
Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/03 - così come modificato dal D.lgs 101/2018 - i dati forniti dai partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per i soggetti che vogliono partecipare alla proceduta e l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Con il presente avviso si trasmette l’informativa di cui all’art.13 GDPR (Allegato 1).
Il soggetto aggiudicatario riconosce e accetta che, qualora l’oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto del Comune, lo stesso sarà designato e istruito, con la stipula del contratto e in relazione all’espletamento del servizio, quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 28 GDPR.
ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI
1.Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione del presente contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.5 comma 2 D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.
ART. 16 - NORME FINALI
1. Le parti, per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, rinviano alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, ai principi del Codice civile in tema di contratti ed obbligazioni ed alle restanti disposizioni di legge aventi attinenza con il contenuto del presente contratto, nonché alla determinazione a contrattare del Responsabile del servizio competente ed alla relativa documentazione di gara.
2.Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della collettività nei limiti di un non apprezzabile
sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito.
3. Le parti concordano infine che, laddove vi fosse una controversia avente ad oggetto l’interpretazione del presente contratto, si debba privilegiare l’interpretazione più favorevole all’interesse pubblico quale finalità principale per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui l’amministrazione è tutrice.
Il Responsabile PO
Il legale rappresentante p/t n.q. Area Attività Istituzionali e Politiche Sportive
Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx