Polizza N° ITDMM17L101121200000 Polizza Sostituita N°***** Prodotto AmTrust Defense Regolazione*** IntermediarioAmTrust Insurance Agency Italy S.r.l. Sub Codice 212 Indicizzazione*** Coassicurazione*** Quota % coass.*** Convenzione*** Altri allegati...
Polizza N° ITDMM17L101121200000 | Polizza Sostituita N° ***** | Prodotto AmTrust Defense | Regolazione *** | Intermediario AmTrust Insurance Agency Italy S.r.l. | Sub Codice 212 | |
Indicizzazione *** | Coassicurazione *** | Quota % coass. *** | Convenzione *** | Altri allegati che integrano il presente contratto *** | Tot. Allegati *** |
Scheda di Polizza - Assicurazione per la tutela legale della Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
Firmato digitalmente da
XXXXXXXXXX XXXX
CN = XXXX XXXXXXXXXX
O = FEDERAZ. NAZ.LE COLLEGI
C = IT
T.S.R.M./01682270580
Contraente
Nome e Cognome / Denominazione / Ragione sociale Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica | Codice Fiscale 01682270580 | Partita IVA ******* |
Sede Legale Contraente
Indirizzo Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00/X | Xxxxxx Xxxx | Xxxxxxxxx XX | Cod. Postale 00183 | Nazione Italia |
Periodo di copertura della Polizza e rinnovi
Decorre dalle ore 24 del 31/12/2017 | Scade alle ore 24 del 31/12/2020 | Frazionamento Annuale | Xxxxxx Xxxxxxx *** | Prossima Quietanza il 31/12/2018 |
Premio alla Firma
Elemento di regolazione (A) | Tasso % su (A) | Premio Minimo Netto (euro) | Accessori | Premio Imponibile* (euro) | Imposte (euro) | Totale Premio (euro) |
*** | *** | |||||
0,00 | *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premio rate Future
Elemento di regolazione (A) | Tasso su (A) | Premio Minimo Netto (euro) | Accessori | Premio Imponibile* (euro) | Imposte (euro) | Totale Premio (euro) |
Le imposte sono applicate al premio imponibile secondo quanto disposto dalle normative fiscali vigenti. I mezzi di pagamento utilizzabili sono, nei limiti delle norme vigenti, esclusivamente: assegno, bonifico, sistemi di pagamento elettronico. La periodicità di pagamento (frazionamento) può essere annuale o semestrale. * fermo il Premio Minimo Netto, il Premio imponibile annuo è anticipato in via provvisoria e soggetto alla regolazione del premio. | ||||||
L’importo del Premio alla Firma è stato pagato in data | FIRMA Incaricato | |||||
AVVERTENZA: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del presente contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. |
Dichiarazioni del Contraente
Consegna Fascicolo Informativo | |
Il Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione, prima della sottoscrizione della Polizza, del Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva delle Definizioni, le Condizioni di Assicurazione e l’Informativa per il trattamento dei dati personali. | FIRMA CONTRAENTE Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (documento firmato digitalmente) |
Accettazione Clausole Specifiche | |
Il Contraente dichiara, ai sensi degli artt. 1341, 1342 del Codice Civile, di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione : 4 – Esclusioni; 8 – Denuncia del caso assicurativo; 9 – Gestione del caso assicurativo – Fase stragiudiziale; 10 – Gestione del caso assicurativo – Fase giudiziale; 11 – Gestione del caso assicurativo; 14 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; 19 – Altre assicurazioni; 20 – Foro competente | FIRMA CONTRAENTE Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (documento firmato digitalmente) |
Consenso Privacy | |
Il Contraente dichiara di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e presta il proprio consenso per il trattamento dei dati personali, anche sensibili, che comporta il loro eventuale trasferimento a terzi anche all’estero, inclusi paesi extra UE, per le finalità, nel rispetto delle tutele degli interessati, secondo le modalità e nei confronti dei soggetti indicati nella predetta informativa ex artt. 23, 26, 42 e 43 del D.Lgs. 196/2003. | FIRMA CONTRAENTE Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (documento firmato digitalmente) |
Presa visione 7A e 7B | |
Il Contraente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, il modulo 7A - “Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti” ed il modulo 7B - “Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e successive modifiche. | FIRMA CONTRAENTE Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (documento firmato digitalmente) |
Scheda di Polizza - Assicurazione per la tutela legale della Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
Ai fini della gestione della Polizza, il Contraente dichiara che:
Delega al Broker |
Ha affidato all'Intermediario indicato in polizza, in qualità di Broker, il mandato a rappresentarlo ai fini della gestione della presente Assicurazione, pertanto ogni comunicazione fatta dalla Società all'Intermediario sarà considerata come fatta al Contraente o all'Assicurato, ed ogni comunicazione fatta dall'Intermediario alla Società sarà considerata come fatta dal Contraente o dall'Assicurato. |
Sottoscrizione della Polizza
L’Assicurazione è stipulata dal Contraente e dalla Società sulla base della presente Polizza (e degli allegati indicati), comprese le Dichiarazioni del Contraente qui riportate e di quanto nel Fascicolo Informativo, che il Contraente dichiara di aver ricevuto, preso visione ed accettati. | AmTrust Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Il Procuratore Speciale Xxxxx Xxxxxxx (documento firmato digitalmente) | FIRMA CONTRAENTE Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (documento firmato digitalmente) |
Emesso ad un solo effetto in Milano il 09/04/2018
AL CONTRATTO N° | RAMO | PRODOTTO | INTERMEDIARIO | COD. | |
ITD 0001 | ITDMM17L101121200000 | TL | AmTrust Defense | AmTrust Insurance Agency Italy S.r.l. | 212 |
Appendice di Polizza
Tutela Legale
Contraente/Assicurato
Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica | CODICE FISCALE | PARTITA I.V.A. | ||
01682270580 | ******* | |||
VIA N° | LOCALITÀ / COMUNE | PROVINCIA | C.A.P. | |
Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00/X | Xxxx | XX | 00000 |
Data di effetto e scadenza dell’Appendice
EFFETTO DALLE ORE 24 | SCADENZA ALLE ORE 24 |
31/12/2017 | 31/12/2020 |
Con la presente appendice, che forma parte integrante del contratto n. ITDMM17L101121200000, si dà e si prende atto tra le Parti di quanto segue:
1. In deroga all’art. 14 delle Condizioni di Assicurazione, si concorda che la data di effetto delle singole adesioni dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica sono le seguenti:
- per le adesioni entro il 30.06. 2018: data di effetto: 31.12.2017, premio € 67,90 (100% premio annuo);
- per le adesioni successive al 30.06.2018: data di effetto: 30.06.2018 premio € 33,95 (50% premio annuo).
2. Modalità di adesione: entro il 15 di ogni mese il Broker provvederà ad inviare la lista dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica aderenti ad AmTrust che provvederà entro la fine dello stesso mese ad inviare al Broker i certificati di adesioni dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.
3. Il pagamento da parte del Broker ad AmTrust delle singole adesioni risultanti dalla lista di cui al punto 2 dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall’invio della lista.
FERMO ED INVARIATO IL RESTO
LA SOCIETA’ AmTrust Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Il Procuratore Speciale Xxxxx Xxxxxxx (documento firmato digitalmente) | IL CONTRAENTE Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (documento firmato digitalmente) |
Emesso in Milano il 09/04/2018
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx 0
AmTrust Europe Limited
Sede Legale Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Xx. Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx XX0 0XX Capitale Sociale € 92.000.000,00
Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxx Xxxxxxx,00 • 00000 Xxxxxx
Tel. 0000000000 • Fax 0000000000
C.F. 97579510153 • P.I. 07972530963 • R.E.A. 1969043
Contratto di Assicurazione per la Tutela Legale AmTrust Defense Federazione Nazionale Collegi Professionali
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
• Nota Informativa, comprensiva del glossario;
• Condizioni di assicurazione;
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota Informativa, Glossario e Condizioni di assicurazione deve essere consegnato all’assicurato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Edizione 12/2017
Contratto di assicurazione per la Tutela Legale
Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
AmTrust Europe Limited, con sede in Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xx Xxxxx’x Xxxxxx, Xxxxxxxxxx XX00XX Xxxxxx Xxxxxxx, è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dalla Prudential Regulation Authority (PRA – Autorità di Vigilanza Prudenziale) e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA – Autorità Regolatrice della Condotta Finanziaria) e dalla Prudential Regulation Authority.
Numero di iscrizione al Registro dei Servizi Finanziari 202189. Questi dettagli possono essere controllati sul Registro dei Servizi Finanziari, visitando il sito: xxx.xxx.xxx.xx o contattando la Financial Conduct Authority (FCA – Autorità Regolatrice della Condotta Finanziaria) al numero gratuito x00 000 000 0000.
La Rappresentanza Italiana
AmTrust Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Xxx Xxxxxxx,00 - 00000 Xxxxxx
Tel. 0000000000 • Fax 0000000000
Email: xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxx.xx – xxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
è iscritta dal 21.03.2012 al n° I.00103 dell’“Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ed ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento”, con codice IVASS Impresa n° X000X.
Xx Trust Europe Limited e AmTrust Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia appartengono al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services Inc.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
L’ammontare del patrimonio netto dell’Impresa è pari a £ 293 milioni di sterline, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 71 milioni di sterline e la parte relativa al totale delle riserve di patrimonio ammonta a £ 222 milioni di sterline. L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni è pari a 136%, tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2016.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto è stipulato per una durata annuale con tacito rinnovo.
AVVERTENZA: in assenza di disdetta da inviarsi con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale il contratto si rinnova per un altro anno.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture Assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
L’Impresa assicura i rischi della Tutela Legale nell’esercizio dell’attività professionale, assumendo a proprio carico gli oneri derivanti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede stragiudiziale e giudiziale.
Riportiamo sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto, che valgono con le limitazioni, le esclusioni e nell’ambito dell’estensione territoriale specificati nelle Condizioni di Assicurazione:
Pacchetto Base
1. Difesa Penale per Delitto Colposo o per Contravvenzione;
2. Difesa Penale per Delitto Xxxxxx, purché venga prosciolto o assolto con Sentenza Passata in Giudicato ovvero vi sia derubricazione del reato a colposo
3. Opposizione sanzioni amministrative comminate dall’autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, l’Assicurazione opera allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad euro 1.000,00 (mille/00).
Estensione danno erariale
1. Responsabilità amministrativa.
2. Spese per la citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile o in alternativa la citazione in giudizio del Datore di lavoro nel caso in cui il Contraente svolga la sua attività in qualità di dipendente di strutture pubbliche o private.
AVVERTENZA: sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero di condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 4, 5, 6 e 14 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Sono previsti massimali per sinistro, per corresponsabilità e aggregati per anno. La polizza prevede l’applicazione di una franchigia frontale.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione.
Esempio di funzionamento del massimale
Qualora sia convenuto nella Scheda di polizza un massimale pari a € 50.000,00 per Sinistro, l’Impresa risponde nel limite di € 50.000,00, con i seguenti sottolimiti:
- 50% (cinquanta percento) per il primo grado di giudizio;
- 30% (trenta percento) per il secondo grado di giudizio;
- 20% (venti percento) per l’ulteriore prosecuzione in distinto procedimento di riesame.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento con esemplificazioni numeriche.
Massimale per sinistro per il primo grado € 50.000,00 X50%= € 25.000,00
Spese legali I°grado € 22.000,00 +
Spese peritali € 9.000,00 =
Totale oneri € 31.000,00
Importo rimborsabile € 25.000,00 =
Importo non rimborsabile € 6.000,00
Esempio di funzionamento dell’applicazione della franchigia nel caso di scelta di legale ex art. 10 lett.a)
Spese legali I° grado Spese peritali | € 10.000,00+ € 4.000,00= |
Totale oneri | € 14.000,00 |
Applicazione di franchigia frontale € 1.000,00 | - € 1.000,00 |
Importo rimborsabile | € 13.000,00 |
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA: Ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 16 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità oltre quelle previste a termini di legge (ad es. artt. 1895 e 1904 del Codice Civile).
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 c.c.
Nel caso di mancata comunicazione scritta di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
6. Premi
Il premio è pagato esclusivamente con periodicità annuale alla Società per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
I mezzi di pagamento sono i seguenti:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’Impresa o all’Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario su c/c intestato all’Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità.
AVVERTENZA: non sono previsti sconti di premio.
Si rimanda all’Articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
7. Rivalse
AVVERTENZA: l’Impresa applicherà le rivalse previste dalla legge, laddove applicabili.
La rivalsa è l’azione mediante la quale la Società agisce nei confronti del Contraente/Assicurato per le somme che la stessa abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte.
Ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, in tutti i casi in cui sia stata pagata una indennità, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione, subentrando nei diritti del Contraente/Assicurato nei confronti del terzo.
8. Diritto di Recesso
AVVERTENZA: non è previsto recesso per sinistro.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile:
• il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze;
• i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.
11. Regime fiscale
Il premio pagato per l’assicurazione è soggetto all’aliquota d’imposta attualmente in vigore, pari al 21,25% del premio annuo. Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse e gli altri oneri stabiliti per legge derivanti dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: L'Assicurato deve immediatamente far denuncia scritta all’Impresa di ciascun Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
L’impresa si fa carico delle spese necessarie per la difesa degli interessi dell’Assicurato e svolge direttamente l’attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza ai sensi dell’art. 164 comma 2 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005).
La denuncia di Xxxxxxxx va inoltrata a AmTrust Europe Limited, Rappresentanza Generale per l’Italia, Sinistri Tutela Legale - Xxx Xxxxxxx,00 - 00000 Xxxxxx, tramite raccomandata AR oppure tramite email alla casella xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Si rimanda agli artt. 8, 9, 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
13. Reclami
È da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto a Ufficio Reclami - AmTrust Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx – Tel. x00 0000000000
- Fax x00 0000000000 - Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.
Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso.
La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornirà riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di cui sopra, potrà essere sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l’Agente interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all’oggetto del reclamo.
Nel caso di reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Broker e Banche) e loro
dipendenti/collaboratori, gli stessi saranno gestiti direttamente dall’Intermediario interessato e potranno essere a questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, ovvero a suo giudizio, il reclamante potrà presentare il proprio reclamo all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, con le seguenti modalità:
• xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx;
• xxx xxx xx numero x00 0000000000;
• via PEC all’indirizzo: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro.
Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione di reclamo scritto all’IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono reperibili sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i Consumatori” – sottosezione “RECLAMI – Guida”.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS devono contenere:
a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) Xxxxx ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) Copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione, all’Intermediario assicurativo o all’Intermediario iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi;
e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Resta salva comunque per il reclamante la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
• la mediazione civile, disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale
Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato;
• la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti
50.000 euro (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati;
• la conciliazione paritetica, nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, reperibile sul sito dell’ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all’Associazione dei Consumatori prescelta.
Il reclamante potrà altresì rivolgersi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: The Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx X00 0XX – Tel. x00 00 0000 0000 - Fax + 00 00 0000 0000 – Email: xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx – xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.
Per maggiori informazioni sulla procedura FIN-NET è possibile collegarsi al seguente indirizzo: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx/xxxxxx-xxxxx/xxxxx-xxxxx_xx.xxx.
14. Arbitrato
Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro. È inoltre prevista la facoltà da parte dell’Assicurato di precedere l’azione giudiziaria con un tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 04.03.2010. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
AmTrust Europe Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
AmTrust Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia
Il Procuratore Speciale Xxxxx Xxxxxxx
(documento firmato digitalmente)
Condizioni di Assicurazione
POLIZZA PER LA TUTELA LEGALE DEL TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA’ PROFESSIONALE
DEFINIZIONI
Assicurazione/ Contratto | Il Contratto di assicurazione. |
Assicurato | Colui a favore del quale opera l’assicurazione. |
Attività Assicurata | L’attività professionale di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica |
Caso assicurativo/sinistro | La controversia o il procedimento per i quali è Prestata l’assicurazione. |
Contraente | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
Indennizzo / Risarcimento | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo. |
Massimale | La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso |
Parti | Il Contraente e la Società |
Polizza | Il documento che prova il contratto di assicurazione. |
Premio | Il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia. |
Società/Assicuratore | L’impresa assicuratrice, |
Valore in lite | Il valore del contendere. |
Arbitrato | È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza |
Assistenza stragiudiziale | È l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. |
Contravvenzione | È un reato (vedi alla voce Reati).Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda. |
Danno extracontrattuale | È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. |
Delitto | È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste evolute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione. |
Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. |
Lavoro parasubordinato | Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa (D.Lgs.276/03). |
Procedimento penale | Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso).Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio). |
Reato | Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge. |
Sanzione amministrativa | Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria. |
Spese di giustizia | Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna |
Spese di soccombenza | Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti |
Spese peritali | Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). |
Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. |
Vertenza contrattuale | Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE
Articolo 1 – SPESE GARANTITE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto all’art. 7, le spese dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Sono assicurate le spese:
- per l'intervento di un legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- le Spese di Soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- le spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro;
- di giustizia;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- le spese per la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di Controparte
- le spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- le spese di registrazione degli atti giudiziari.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purché il Contraente non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.
Articolo 2 – AMBITO DELL’ASSICURAZIONE
2.1 - PACCHETTO BASE (sempre operante)
Con riferimento all'Art.1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato qualora, nell’ambito della propria attività di Tecnico Sanitario di Radiologia:
1. sia sottoposto a Procedimento Penale per Delitto Colposo o per Contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della Notizia di Reato. Sono compresi i Procedimenti Penali per Delitti Colposi e per Contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
L’Assicurazione opera anche prima della notifica al Contraente/Assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 c.p.p.), di invito a presentarsi (art. 375 c.p.p.) e di accompagnamento coattivo (art. 376 c.p.p.);
2. sia sottoposto a Procedimento Penale per Delitto Doloso, purché venga prosciolto o assolto con Sentenza Passata in Giudicato ovvero vi sia derubricazione del reato a colposo. In questa ipotesi la Società rimborsa le Spese Legali e/o le Spese Peritali sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa;
L’Assicurazione opera anche prima della notifica al Contraente/Assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 c.p.p.), di invito a presentarsi (art. 375 c.p.p.) e di accompagnamento coattivo (art. 376 c.p.p.).
3. xxxxx presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall’autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, l’Assicurazione opera allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad euro 1.000,00 (mille/00).
2.2 - ESTENSIONE DANNO ERARIALE
La garanzia viene estesa a quanto di seguito riportato:
1. Con riferimento all'Art.1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato qualora, nell’ambito della propria attività di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, svolta nell’ambito di una struttura sanitaria pubblica sia sottoposto a procedimenti per giudizio e azione di Responsabilità Amministrativa - Contabile e Giudizio di Conto nel caso in cui venga accertata in sentenza la colpa grave dell’assicurato.
2. La garanzia opera anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio, tra le altre per le ipotesi di invito a dedurre e audizione personale, nonché in ipotesi di procedimento cautelare di sequestro.
La Società garantisce le spese relative all’invito a dedurre e audizione personale nel limite di € 2.000,00 e richiederà il rimborso delle stesse solo nel caso di sentenza con condanna per dolo dell’Assicurato.
3. In estensione a quanto previsto all’art. 2.1, lett. b), la Società rimborserà le spese di difesa sostenute nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso ed il giudizio si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
Inoltre, la Società garantisce con il limite di € 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, le spese legali necessarie per l’eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile o in alternativa la citazione in giudizio del Datore di lavoro nel caso in cui il Contraente svolga la sua attività in qualità di dipendente di strutture pubbliche o private.
Articolo 3 – PERSONE ASSICURATE
Le garanzie operano a favore del Contraente, in qualità di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica iscritto all’Albo.
Articolo 4 – ESCLUSIONI
Le garanzie sono escluse per:
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili;
- controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all’espletamento delle funzioni dichiarate;
- controversie e procedimenti conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, da chiunque provocati;
- controversie in materia fiscale/tributaria salvo quanto previsto dall’estensione di garanzia di cui all’art. 2.2 – Estensione Danno Erariale;
- controversie e procedimenti riguardanti il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere irrogate direttamente all’Assicurato;
- fatti dolosi delle persone assicurate, fatta eccezione per le ipotesi indicate all’art. 2.1;
- controversie di diritto civile di qualsiasi genere
- i procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto conclusisi con sentenza di condanna per colpa lieve;
Articolo 5 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati:
1. in tutti gli Stati d'Europa, nell’ipotesi di procedimento penale;
2. in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx nelle restanti ipotesi.
Articolo 6 – INSORGENZA DEL SINISTRO / CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ E RETROATTIVITA’ DELLA GARANZIA
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto.
La garanzia si estende ai sinistri manifestatisi dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto anche se insorti nei 5 anni precedenti alla data di prima decorrenza della polizza.
La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo di validità contrattuale anche se manifestatisi e denunciati entro i 10 anni dalla cessazione del contratto.
Nel caso di pensionamento o morte del Contraente/Assicurato o di cessazione dell’attività presso la Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza, per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è comunque operante per i Sinistri insorti nel periodo di validità contrattuale ma manifestatisi e denunciati alla Società nei 5 (cinque) anni successivi al verificarsi dei predetti eventi
Inoltre la garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
Articolo 7 – MASSIMALI
L’Assicurazione viene prestata sino alla concorrenza del massimale di euro 50.000,00 per sinistro con i seguenti sottolimiti:
- 50% (cinquanta percento) per il primo grado di giudizio;
- 30% (trenta percento) per il secondo grado di giudizio;
- 20% (venti percento) per l’ulteriore prosecuzione in distinto procedimento di riesame.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE
Articolo 8 – DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO
Per denunciare un sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto alla Società attraverso il Broker. Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, la Società non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.
L’Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società, per il tramite del broker, la notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
Il ritardo di oltre due anni, comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 II comma del Codice Civile
Articolo 9 – GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - FASE STRAGIUDIZIALE
La gestione della fase stragiudiziale, ovvero ogni tentativo di bonaria definizione della controversia prima dell’eventuale azione in giudizio, è riservata esclusivamente alla Società, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa individuati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia;
1. in tale fase, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo;
2. le spese riferite a eventuali incarichi conferiti a professionisti diversi da quelli segnalati e preventivamente autorizzati dalla Società non saranno rimborsate;
3. anche dopo la denuncia, l’Assicurato dovrà far pervenire alla Società tempestivamente copia di ogni ulteriore atto o documento successivamente a lui pervenuto o notizia utile alla gestione del caso assicurativo.
Articolo 10 – GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - FASE GIUDIZIALE
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
1. OPZIONE “LIBERA SCELTA DEL LEGALE CON FRANCHIGIA”: qualora l’Assicurato intenda avvalersi dell’assistenza di un Legale di propria fiducia, dovrà darne comunicazione scritta alla Società prima dell’avvio della fase giudiziale. In tal caso sarà applicata una franchigia assoluta sulle spese di cui all’Art. 1 pari a € 1.000,00.
Il Legale scelto dall’Assicurato dovrà essere residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dal DM 55 del 10/03/2014 e con esclusione di spese e/o diritti di trasfe rta, vacazione, domiciliazione e di duplicazioni di attività;
2. OPZIONE “LEGALE INDICATO DALLA SOCIETA’ SENZA FRANCHIGIA”: qualora l’Assicurato intenda avvalersi dell’assistenza di un Legale indicato dalla Società, il rimborso delle spese di cui all’Art. 10 sarà a totale carico della Società senza applicazione di alcuna franchigia.
L’Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato per la gestione della controversia al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei suoi interessi.
Ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società, l’Assicurato potrà scegliere fin dalla fase stragiudiziale un legale di propria fiducia senza applicazione di alcuna franchigia.
Articolo 11 – GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio l’Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni, pena la decadenza dal diritto a tutte le prestazioni previste in polizza:
1. la Società deve essere immediatamente aggiornata su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza;
2. gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
3. gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo;
4. l’Assicurato non può concordare con la controparte alcuna transazione o accordo a definizione della vertenza che comporti oneri a carico della Società, in sede stragiudiziale e giudiziale, senza una preventiva autorizzazione della Società stessa. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società a seguito di verifica dell’effettiva urgenza e congruità dell’operazione.
La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Articolo 12 – DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO / CASO ASSICURATIVO
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
Articolo 13 – RECUPERO SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Articolo 14 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Intermediario cui la polizza è assegnata, oppure alla Società. A parziale deroga dell’art. 1901 c.c. se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
In mancanza di disdetta, da comunicare alla Controparte mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno.
Articolo 14bis – CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO
Ai sensi dell’art. 67 duodecies del D.Lgs. 06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumo) Il Contraente ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della Polizza, a mezzo invio di comunicazione alla Società, per il tramite del Broker. Il termine che precede decorre dal giorno successivo alla data della disposizione del bonifico bancario attestante l’avvenuto pagamento del Premio. Qualora il Contraente eserciti il diritto di ripensamento, lo stesso ha diritto alla restituzione del premio versato (al netto delle imposte). Resta escluso quanto previsto dal presente articolo, nel caso in cui sia già stato denunciato un sinistro.
Articolo 15 – ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI
SINISTRO (Articolo non operante)
In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute.
Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società può, mediante invio di lettera raccomandata, recedere dall’assicurazione, con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso essa, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.
Articolo 16 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE
L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato / Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede.
Articolo 17 – COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato e il Contraente sono tenuti devono essere fatte per iscritto e indirizzate alla Direzione della Società o all’Intermediario cui la polizza è assegnata, valgono le comunicazioni a mezzo lettera raccomandata, fax, telegramma, e mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
Articolo 18 – CLAUSOLA BROKER
Il Contraente/Assicurato dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del Broker incaricato, ai sensi del D.lgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Pertanto ogni comunicazione inviata dal Contraente al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al
Contraente, fatte salve quelle relative alla disdetta e al recesso che devono essere comunicate direttamente da una all’altra parte.
Articolo 19 – ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne comunicazione in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
Articolo 20 – FORO COMPETENTE
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato. Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata ove il Contraente presta il proprio servizio.
Articolo 21 – TASSE ED IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Articolo 22 – RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti fra la Società e l’Assicurato sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto non precisato - dalle norme di legge.
Articolo 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
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AmTrust Defense Impresa - Contratto di Assicurazione per la Tutela Legale dell’Impresa – Edizione Dicembre 2017.