DISCIPLINARE DI GARA (L657)
DISCIPLINARE DI GARA (L657)
PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ INTERAMENTE TELEMATICA
XX00 “XXX XX XXXX” VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI SAN XXXXXXXX A TORRI INTEGRATA CON IL SISTEMA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE PESA NEL COMUNE DI SCANDICCI (FI)- CUP B72C13000160007 - CIG 7245035803.
In esecuzione della determina a contrattare n. 1543 del 17/10/2017 la Città metropolitana di Firenze intende procedere, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, svolta in modalità telematica, a norma di quanto consentito dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 47 della L.R. Toscana n. 38/2007, all’affidamento dell’appalto relativo ai lavori sulla SP12 “Val di Pesa” Variante al centro abitato di San Xxxxxxxx a Torri integrata con il sistema di laminazione delle piene del torrente Pesa nel comune di Scandicci (FI), da espletarsi con le modalità e prescrizioni riportate nel bando di gara, nel presente disciplinare e nella documentazione di gara pubblicata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START), reperibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx- fi/. L’appalto si svolge interamente in modalità telematica e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze.
1. STAZIONE APPALTANTE
Città Metropolitana di Firenze – xxx Xxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxx) – C.F. 00000000000 – Tel. n. 055/2760.314/772/619/768/769/928 – Fax n. 055/2761.256 – xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx – e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx – pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
2. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA E INFORMAZIONI
2.1. L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009,
n. 79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori”, di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet:xxxxx://xxxxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx-xx/xxxx/xxxxxxx.
2.2. La documentazione della presente procedura comprende, oltre al presente disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto, unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali, ed è disponibile nella documentazione allegata alla gara sulla piattaforma START.
2.3. Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze possono essere rivolte alla Società i- Faber: tel. 00 00000000/00000000, fax n 02/00000000, indirizzo di posta elettronica infopleiade@i- xxxxx.xxx.
2.4. Le informazioni di natura tecnica, concernenti in particolare le modalità di espletamento del lavoro, potranno essere richieste al progettista Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxx (tel. 0000000000) e al Geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Te. 055. 0552760752)
2.5. Le informazioni di natura amministrativa e quelle concernenti i documenti da predisporre per la partecipazione alla procedura di gara, potranno essere richieste tramite la piattaforma START oppure contattando telefonicamente la Direzione Gare, Contratti ed Espropri al n. 055 2760.619/314
3. COMUNICAZIONI e CHIARIMENTI
3.1. Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi di posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni dell’Amministrazione di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell’area riservata alla gara.
3.2. Il sistema telematico della Città Metropolitana di Firenze utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.x.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.
3.3. Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.
3.4. Le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 saranno fatte all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente.
4. OGGETTO, DESCRIZIONE, TERMINI, IMPORTO FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
4.1. Oggetto: Lavori sulla SP12 “Val di Pesa” Variante al centro abitato di San Xxxxxxxx a Torri integrata con il sistema di laminazione delle piene del torrente Pesa nel comune di Scandicci (FI).
4.2. Descrizione sommaria: gli interventi nel suo complesso rientrano nella categoria nuove opere e consistono in:
• realizzazione di nuova viabilità pari ad una lunghezza di 1325 m con relative opere di ritenuta di sicurezza, segnaletica e predisposizione dei sottoservizi;
• realizzazione di due intersezioni a rotatoria con la viabilità esistente con diametro 50 m;
• modellazione delle aree circostanti per la formazione di una cassa di laminazione;
• realizzazione delle opere di presa e scarico della cassa di espansione;
• costruzione di due ponti su corsi d’acqua, di due scatolari di sottoattraversamento e di muri di sottoscarpa;
• opere di riqualificazione ambientale mediante piantumazioni e seminagione;
• riqualificazione delle aree fluviali mediante anche realizzazione di soglia fluviale;
• altri interventi vari identificati con le voci dell’elenco prezzi allegato.
4.3. Validazione progetto esecutivo: ai sensi dell’art. 26, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 il progetto è stato validato dal RUP con atto del 16.10.2017
4.4. Comune di esecuzione: Scandicci (FI)
4.5. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) ed eeeee).
4.6. Importo complessivo dell’appalto a base di gara (compresi oneri per la sicurezza, e spese di personale pari a € 1.035.161,58): € 4.525.000,00 così suddiviso:
Descrizione | A corpo € | A Misura € | |
A | Lavori soggetti a ribasso Comprese spese di manodopera | 1.555.505,94 | 2.845.689,62 |
B | Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso | 123.804,44 | |
A+B | Importo totale dell’Appalto | 1.555.505,94 | 2.969.494,06 |
4.7. Termine di esecuzione: giorni 720 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori
da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere. L’Ente appaltante si riserva la facoltà della consegna dei lavori all’aggiudicatario anche in pendenza della stipula del contratto, sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 32, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e in ogni caso dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
4.8. Finanziamento e modalità di pagamento: l’appalto è finanziato con fondi allocati nel bilancio della Città Metropolitana. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 è prevista per il presente appalto la corresponsione all’appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale previa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da costituirsi con le modalità indicate nel medesimo articolo. La suddetta anticipazione verrà compensata progressivamente nel corso dei pagamenti. La stazione appaltante provvederà a pagamenti in corso d’opera, su stati di avanzamento, ogni qual volta il credito dell’appaltatore raggiunga l’ammontare minimo di € 700.000,00, al netto delle ritenute di legge. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 dalla Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata Xxxxx. Il mancato utilizzo da parte dell’aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge 136/2010.
Così come previsto dalla convezione relativa alla concessione del servizio di tesoreria afferente il periodo 2016-2020 siglata dalla Città metropolitana, l’esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l’addebito al beneficiario di commissioni nella misura fissa di 2,50 euro (fatta eccezione per i contraenti la cui banca di appoggio sia Unicredit spa).
4.9. Pagamento ai subappaltatori e ai cottimisti: ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
4.10. Penali: trovano applicazione le penali previste all’art. 18 del capitolato speciale di appalto.
4.11. Validita’ dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni a partire dalla data di scadenza di presentazione della stessa.
4.12. Perfezionamento contrattuale: in forma pubblica amministrativa con spese a carico esclusivo dell’appaltatore (circa € 10.000,00 calcolato sull’importo a base di gara). Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione obbligatoria del bando e dell’esito di gara. (Importo presunto € 4.000,00).
5. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE In materia di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, c. 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., “fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”, nella fattispecie gli articoli dal n. 60 al n. 96.
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono elencate nella tabella a). L’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ricomprende anche le lavorazioni indicate nella tabella di cui alla lettera b), ciascuna di importo inferiore sia al 10% dell’importo totale dei lavori che a euro 150.000,00; tali lavorazioni non rilevano ai fini della qualificazione e possono essere eseguite dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere eseguiti in tutto o in parte da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta.
Tabella a)
Lavorazione | Categoria D.P.R. | Qualifica- zione ob- | Importo (euro) | % sul totale | indicazioni speciali ai fini della gara |
207/2010 | bligatoria (si/no) | base di gara | prevalente o scorporabile | subap- palto | ||
Strade, autostrade, ponti, viadotti…. | OG3 cl. V | SI | 4.234.434,81 | 93,58 | Prevalente | 30% complessivo dell’appalto |
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica | OG8 Cl. II | SI | 290.565,19 | 6,42 | Scorporabile | |
Importo complessivo dell'appalto | 4.525.000,00 |
Tabella b)
Lavorazioni incluse nella categoria prevalente
Lavorazione | Categoria D.P.R. 207/2010 | Importo (euro) | % sul totale base di gara |
Segnaletica stradale non luminosa | OS10 | 21.133,83 | 0,47 |
Verde e arredo urbano | OS24 | 28.407,37 | 0,63 |
Barriere stradali | OS12-A | 107.565,86 | 2,38 |
L’offerente ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini dell’ammissione alla gara, deve
obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione:
• attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG3 classifica V, nonché essere in possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 63 del Dpr 207/2010.
• attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, in corso di validità, nella categoria, a «qualificazione obbligatoria», ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L. 80/2014, OG8 in classifica II o superiore. Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario o di subappaltare a soggetti con adeguata qualificazione;
Si ricorda che in virtù di quanto disposto all’art 61 c. 2 del Dpr 207/2010, “la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2”.
Ai sensi dell’art. 92, comma 1, del DPR 207/2010, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente e che lo stesso dichiara di voler subappaltare, devono essere posseduti dal concorrente con riferimento alla categoria prevalente.
L’eventuale ricorso al subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.
La volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, deve essere espressamente dichiarata dal concorrente con l’indicazione specifica della categoria e della percentuale.
Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art 105 c.4 lett a) del D.lgs 50/2016, non è consentito il subappalto ai soggetti che abbiano partecipato alla presente procedura.
Inoltre ai sensi di quanto previsto dall’art 105 c.6 del D.lgs 50/2016, in sede di offerta è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 :
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri.
L’omissione nell’offerta di tali indicazioni preclude la possibilità di ricorrere al subappalto per tutta la durata di validità dell’appalto.
Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni la terna va indicata con riferimento a ciascuna categoria di lavori che si intende subappaltare.
Coerentemente a quanto prescritto dall’art 105 c. 4 lett b) del D.Lgs. 50/2016, il subappaltatore deve essere in possesso di qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 adeguata ai lavori da assumere.
NOTA BENE: La dichiarazione di ricorso al subappalto effettuata all’interno del DGUE dovrà pertanto contenere ALTERNATIVAMENTE:
- l’indicazione della terna dei subappaltatori
- la dichiarazione che all’interno della categoria oggetto di subappalto non si intendono subappaltare le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
6. REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. Configurazione hardware di una postazione tipo per l’accesso al sistema:
- processore tipo Intel Pentium o AMD freq. circa 300MHz o superiore;
- memoria RAM 128MB o superiore;
- scheda grafica e memoria on-board;
- monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- accesso a internet almeno dial-up 28.8Kbit/s;
- tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc.).
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti:
- Microsoft Internet Explorer 5.0 (aggiornamento ssl a 128bit) o superiori;
- Mozilla Firefox 0.8 o superiori;
- Mozilla 1.7;
- Netscape Navigator 6 (la versione 8 utilizza il motore di rendering di Mozilla Firefox);
- Opera 6 o superiori.
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):
- MS Word;
- Open Office;
- Acrobat Reader o altro lettore documenti con estensione .pdf;
- MS excel o altro foglio di calcolo.
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128 bit. Quindi le compatibilità con i browser implicano un possibile aggiornamento del livello di codifica (ad es. per MS Internet Explorer 5.0:
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/000xxx/xxxxxxx.xxxx).
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 6, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto da DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Per consentire un migliore utilizzo delle funzionalità del sistema telematico si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 6, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto da DigitPA.
I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;
-PDF /A JPG per le immagini.
La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
7.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dedotto applicando i criteri di valutazione e le modalità di calcolo di cui alle relative Linee Guida Anac di seguito riportati.
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti sulla base della seguente ripartizione:
- per la valutazione qualitativa (offerta tecnica) 70 punti;
- per la valutazione quantitativa (offerta economica) 30 punti.
OFFERTA TECNICA
Per quanto riguarda l’assegnazione del punteggio secondo il macrocriterio dell’offerta tecnica, la commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, procederà alla valutazione sulla base agli elementi e criteri di seguito riportati.
In particolare, i complessivi 70 (settanta) punti massimi relativi all’offerta tecnica sono così distinti :
CRITERI DI VALUTAZIONE | Punteggio massimo (Wi) | ||
Criteri | Descrizione sintetica | ||
Offerta tecnica | A | Proposte e migliorie dei materiali di finitura e materiali strutturali che garantiscono una maggiore durabilità e sicurezza in esercizio dell’opera al fine di diminuire gli interventi di manutenzione futura ed i relativi costi | 40 |
B | Proposte per misure di mitigazione e compensazione ambientale | 15 | |
C | Proposte per ottimizzazione e organizzazione del cantiere | 15 | |
TOTALE PUNTEGGIO | 70 |
La commissione di gara, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, procederà al giudizio delle offerte in base agli elementi di valutazione di seguito riportati.
CRITERIO A Proposte e migliorie dei materiali di finitura e materiali strutturali che garantiscono una maggiore durabilità e sicurezza in esercizio dell’opera al fine di diminuire gli interventi di manutenzione futura ed i relativi costi.
Il concorrente dovrà formulare la proposta tecnica mediante la redazione di una relazione illustrativa accompagnata da allegati grafici o tecnico esplicativi.
Potranno essere proposti materiali o soluzioni tecniche che conseguano un miglioramento delle caratteristiche qualitative e funzionali dell’opera con esclusivo riferimento a quelle che consentono l’elevazione degli standard di sicurezza in fase di esercizio e l’ottimizzazione delle attività manutentive, purché di comprovate caratteristiche e prestazioni, al fine di garantire una maggiore durabilità e sicurezza con lo scopo di minimizzare gli interventi di manutenzione.
La proposta dovrà contenere sommariamente le variazioni al piano di manutenzione dell’opera con la stima dei costi di manutenzione, in termini percentuali, dovuti alle eventuali migliorie proposte.
Le caratteristiche qualitative e funzionali delle soluzioni tecniche o dei materiali proposti non dovranno comportare alterazioni plano-altimetriche dell’opera previste in progetto.
Sono ammesse variazioni di dettaglio che non comportino modifiche progettuali tali da rendere necessaria:
-una nuova approvazione del progetto esecutivo degli enti concedenti;
-ulteriori espropri e/o occupazioni a carico della Stazione Appaltante;
Eventuali migliorie giudicate non ammissibili da parte della commissione non saranno oggetto di valutazione tecnica e dunque nulle ai fini del punteggio.
La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 6 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10. Gli elaborati grafici o tecnico esplicativi potranno essere redatti su fogli A3 o A4 in numero massimo pari a 4 facciate.
CRITRIO B Proposte per misure di mitigazione e compensazione ambientale.
Il concorrente dovrà formulare una proposta tecnica mediante la redazione di una relazione illustrativa accompagnata da allegati grafici o tecnico esplicativi.
Potranno essere proposte interventi o misure di mitigazione e compensazione ambientale non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione che di esercizio dell’opera.
Le misure di compensazione non riducono gli impatti ambientali residui attribuibili al progetto ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente. Tra gli interventi di compensazione si può annoverare il ripristino ambientale tramite la sistemazione a verde di aree utilizzate per cantieri.
La tipologia da adottare per gli interventi di mitigazione possono essere di impatto naturalistico, di impatto fisico-territoriale, di impatto antropico-salute pubblica, di impatto paesaggistico.
La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 4 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10. Gli elaborati grafici o tecnico esplicativi potranno essere redatti su fogli A3 o A4 in numero massimo pari a 2 facciate.
CRITERIO C Proposte per ottimizzazione e organizzazione del cantiere.
Il concorrente dovrà illustrare l’organizzazione operativa di cui si doterà per garantire la realizzazione dell’opera anche in riferimento alla sicurezza, alle procedure di verifica e della qualità delle opere eseguite, redigendo l’organigramma funzionale della struttura fissa di cantiere e altre eventuali figure di controllo esterne o interne all’azienda.
Dovrà essere redatta una relazione illustrativa ponendo particolare attenzione alla necessità di contemperare l’esigenza della sicurezza dell’area di lavoro con la rapidità di esecuzione, e con l’obiettivo di dimostrare come, con l’organizzazione del cantiere prospettata, sarà possibile raggiungere gli obiettivi d qualità delle opere previsti dal capitolato mantenendo i tempi previsti per l’esecuzione complessiva di tutte le opere previste dal contratto. L’impresa dovrà descrivere le modalità con cui intende attivare, sviluppare e chiudere le attività di cantiere anche portando come esempi esplicativi le esperienze maturate in altri cantieri in cui sono state realizzate opere assimilabili a quelle previste in progetto. La relazione conterrà l’organigramma funzionale della struttura fissa di cantiere e dovrà contenere le tecniche operative e i macchinari che l’impresa intende adottare. In questo contesto il concorrente descriverà il proprio sistema di qualità o il sistema di qualità che intende adottare.
La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 6 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10. Gli elaborati grafici o tecnico esplicativi potranno essere redatti su fogli A3 o A4 in numero massimo pari a 2 facciate.
Alla relazione dovranno essere allegati:
- tabella riassuntiva delle attrezzature e macchinari proposti (al massimo 2 facciate modello A4)
- i CV in formato europeo del personale impiegato nella direzione tecnica del cantiere.
CRITERI MOTIVAZIONALI PER L’OFFERTA TECNICA
Sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più convincente ed esaustivo:
CRITERIO A: che la proposta consegua un effettivo miglioramento delle caratteristiche qualitative e funzionali dell’opera al fine di garantire una maggiore durabilità e sicurezza con lo scopo di minimizzare gli interventi di manutenzione in termini di frequenza di controllo/intervento o di tipologia con l’esplicitazione, in termini percentuali, della variazione nei costi di manutenzione;
CRITERIO B: che le misure di compensazione proposte siano effettivamente capaci di contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione che di esercizio dell’opera;
CRITERIO C: che l’organizzazione operativa di cui si doterà l’offerente per garantire la realizzazione dell’opera sia realmente in grado di conseguire gli obiettivi d qualità delle opere previsti dal capitolato mantenendo i tempi previsti per l’esecuzione complessiva di tutte le opere previste dal contratto.
Punteggio minimo all’offerta tecnica per l’ammissione all’apertura dell’offerta economica
Non saranno ritenute idonee le offerte che, al termine del calcolo del punteggio relativo all’offerta qualitativa, non abbiano raggiunto un punteggio complessivo (soglia minima di qualità) di almeno 42 punti, ritenuto tale punteggio, un limite per la sufficienza qualitativa dell’offerta.
I concorrenti che abbiano presentato offerte con punteggio inferiore a 42 punti verranno esclusi dalla gara e dell’esclusione sarà data immediata comunicazione ai soggetti interessati. Le buste contenenti le offerte economiche degli offerenti che non abbiano raggiunto, nell’esame della parte tecnico-qualitativa, almeno 42 punti resteranno chiuse ed inaccessibili sulla piattaforma START. Anche in presenza di un’unica offerta ammessa alla valutazione della Commissione giudicatrice, il raggiungimento del suddetto punteggio minimo non inferiore a punti 42 è necessario al fine dell’ammissione alla fase di apertura dell’offerta economica.
OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è pari a 30 punti.
L’offerta economica è determinata mediante offerta a prezzi unitari. Al presente disciplinare è allegata la Lista delle lavorazioni e categorie, dettaglio economico, che dovrà essere completata dal concorrente con i prezzi unitari offerti e con i risultati dei prodotti dei quantitativi relativi a ciascuna prestazione per il prezzo unitario indicato per la stessa. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce alla lista stessa, unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il ribasso percentuale offerto deve intendersi comprensivo di tutti i costi afferenti le prestazioni richieste nel presente disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto.
Metodo di Calcolo dell’Offerta
Il metodo di calcolo proposto per la determinazione del punteggio finale è l’aggregativo-compensatore con riferimento al punto VI.1 delle “Linee Guida n.2, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti “offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio Dell’Autorità con Xxx. 1005 del 21/09/2016.
Pi= Σn [Wi*Vai]
Dove:
Pi = indice di valutazione dell’offerta (i);
Σn =sommatoria
n = numero totale dei requisiti;
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo;
Vai= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Il risultato del prodotto [Wi*Vai] viene arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale.
La valutazione degli elementi qualitativi e quantitativi dell’offerta presentata dall’operatore economico è effettuata in relazione ai seguenti criteri:
Coefficienti Vai offerta tecnica
La determinazione dei coefficienti Vai per quanto riguarda i criteri di valutazione di natura qualitativa di cui ai punti A, B, C è effettuato tramite il metodo del confronto a coppie di cui al punto V delle suddette linee guida.
I coefficienti Vai sono determinati attraverso la trasformazione in coefficienti, variabili tra zero e uno, con approssimazione alla terza cifra decimale, della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”.
Nell’applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per ciascuno degli elementi di valutazione di natura qualitativa determina la propria preferenza fra ogni coppia di offerte come segue:
-preferenza massima: 6 punti
-preferenza grande: 5 punti
-preferenza media: 4 punti
-preferenza piccola: 3 punti
-preferenza minima: 2 punti
-parità: 1 punto
Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. La somma più alta viene riportata ad uno, proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate, trasformandole in coefficienti definitivi.
Coefficienti Vai offerta economica
La determinazione del coefficiente Vai per quanto riguarda l’offerta economica è effettuato attraverso la formula dell’andamento bilineare, in accordo al punto IV delle linee guida ANAC.
Dunque il coefficiente Vai relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato, attraverso la seguente formula:
Vai (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Vai (per Ai > Asoglia) = X + (1 – X)*[( Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] dove:
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente;
X = 0,80
La sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica determinerà il punteggio finale attribuito a ciascun concorrente.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimo previsti dal disciplinare di gara.
L’Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 95, c. 12, del D.Lgs. 50/2016, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con punteggio complessivo uguale si aggiudicherà in favore dell’operatore che avrà riportato il punteggio più elevato all’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità verrà data prevalenza al punteggio relativo al tempo di esecuzione. Infine si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.
L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.
7.2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati dell’Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e autorizzati dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall’art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) e f) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E).
L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell’art. 110 del D.Lgs 50/2016. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l’impresa ausiliaria (qualora si ricorra all’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016) non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
I predetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, speciale e di idoneità professionale di seguito indicati
A) Requisiti di ordine generale:
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
3) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
B) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016) – Da dichiarare anche nel DGUE parte IV lettera A punto 1.
C) Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale: qualificazione all’esecuzione di opere pubbliche, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016, tramite il possesso dei requisiti indicati al paragrafo 5. Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione della attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alla categoria e classifica dei lavori, o dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del Dpr 207/2010
AVVERTENZA: Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione, nel DGUE parte II lettera A, dell’attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alle categorie e classifiche dei lavori. Il possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 63 del Dpr 207/2010 viene dichiarato dal concorrente tramite dichiarazione nel DGUE parte IV lettera D.
8. MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO
Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all’indirizzo xxxxx://xxxxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx-xx/ e completando la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall’Amministrazione aggiudicatrice, e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 02 86838415 o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxx@x-xxxxx.xxx.
9. CONTROLLI AVCPASS
Ai sensi di quanto previsto dall’art 216 c. 13 del D.Lgs. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art 81 c. 2, la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo sarà acquisita attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’ANAC, tramite il sistema AVCPASS.
L’ operatore economico a tal fine, effettua la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PassOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa, così come previsto al successivo paragrafo 10 al punto A.9.
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine del 13.11.2017 alle ore 16.00.00 la seguente documentazione:
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) A.1), A.2), A.2.bis), A.2.ter), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.9) firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
B) L’OFFERTA TECNICA, di cui al successivo punto B.1), firmata digitalmente.
C) L’OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto C.1) e al punto C.2), firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:
- l’assenza delle condizioni preclusive previste all’art. 13 del D.L. 223 del 04/07/2006 convertito in legge n. 248 del 04/08/2006;
- l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, o, in assenza dello stesso, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in attuazione dell’art. 37 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;
- la non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al paragrafo 8 del presente disciplinare, dovrà:
- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare i form on line:
- “Forma di partecipazione/Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
- “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta);
- scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
OPERATORI RIUNITI (raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE).
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”. I form on line corrispondenti ad ogni membro dell’operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del bando di gara;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”:
1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà:
firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad essi riferiti;
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.
Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di
G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:
Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.
CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:
- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione ”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 5/2016);
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione ” generata dal sistema;
A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)
Dato atto di quanto previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 50/2016 e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicate in G.U. n.174 del 27-7-2016, e consistente in un’autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che le dichiarazioni di cui alla Parte III lettera A del DGUE dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, già indicati nella Domanda di Partecipazione (vedi punto A.1) del presente paragrafo).
Tale documento deve essere compilato nelle parti: parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni; parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni; parte IV: Criteri di selezione – lettera A: idoneità, lettera D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, a cura dei seguenti soggetti:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;
- impresa consorziata;
- impresa ausiliaria, in caso di avvalimento ai sensi dell’art 89 del D.Lgs. 50/2016 o di avvalimento ex art. 110 del D.Lgs, 50/2016;,
e firmare digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserire nel sistema START nell’apposito spazio previsto.
AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE
• relativamente alla parte II lettera A: Informazioni sull’operatore economico, si precisa che il punto relativo all’iscrizione negli elenchi ufficiali di imprenditori o fornitori di cui all’art. 90 del D.Lgs. 50/2016 NON si riferisce al possesso dell’attestazione SOA, da dichiarare invece al punto successivo del medesimo paragrafo;
• relativamente alla compilazione della parte III: Motivi di esclusione, si invita ad una attenta lettura delle dichiarazioni da rilasciare, in ragione del fatto che alcune volte hanno una formulazione negativa ed altre una formulazione positiva;
• relativamente alla compilazione della parte III lettera C nel punto relativo alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. b) del Codice, è necessario rendere dichiarazione per tutte le lettere indicate: a) fallimento, b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo, d) concordato con continuità aziendale.
A.2.bis) DICHIARAZIONE ART. 80 COMMA 5 LETTERE F-BIS) E F-TER) DEL D.LGS.
50/2016 da rendere tramite il modello reperibile sul sistema nella documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale.
A.2.ter) NEL CASO DI COOPTAZIONE
L’operatore economico partecipante alla gara, in caso di ricorso all’istituto dell’associazione (cooptazione) di altre imprese, ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, deve indicare nella domanda di partecipazione la denominazione degli operatori economici cooptati con la categoria e la percentuale dei lavori che eseguiranno, ed allegare i documenti di cui al punti A.2.ter.1, A.2.ter.2.
A.2.ter.1) DGUE dell’imprese cooptata,
A.2.ter.2) Scheda “DICHIARAZIONE IMPRESA COOPTATA”, il cui modello è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.) Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all’interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, la scheda dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.
A.3) NEL CASO DI AVVALIMENTO
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento dei requisiti di qualificazione previsti al paragrafo 5 del presente disciplinare deve indicare nel proprio DGUE:
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;
ed allegare i documenti di cui al punti A.3.1, A.3.2 e A.3.3.
A.3.1) DGUE dell’imprese ausiliaria,
A.3.2) il documento “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 89 DEL D.LGS. 50/2016”, resa con l’apposito modello reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento.
Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell’impresa ausiliaria.
A.3.3) CONTRATTO DI AVVALIMENTO di cui all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell’appalto.
Il contratto deve riportare:
- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Il contratto di avvalimento andrà presentato:
- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti; oppure
- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell’originale cartaceo .
A.4) NEL CASO DI CONSORZIO di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell’appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.
In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui al punti A.4.1) e A.4.2).
A.4.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.
A.4.2) La “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE”, disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)
Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l’impresa che si trovi nella condizioni di cui all’art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016.
A.5) NEL CASO DI CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE
Ai sensi di quanto previsto dall’art 110 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse a partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale ed autorizzate dal Giudice Delegato, sentita l’ANAC.
Queste imprese devono dichiarare, nell’apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi
del comma 6 dell’art. 186-bis X.X. 000/0000, solo una delle imprese mandanti facente parte dell’operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata
Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – parte III gli estremi dell’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e allegare sulla piattaforma START i seguenti documenti:
A.5.1) la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis X.X. 000/0000, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in formato elettronico firmata digitalmente dal professionista. Qualora non sia disponibile il documento originale in formato elettronico firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.
L’inserimento di tutta la documentazione prodotta dall’impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.
SOLO NEI CASI DI CONCORDATO PREVENTIVO CON AVVALIMENTO DEI REQUISITI
Nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall’art 110 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, l’ANAC, sentito il Giudice Delegato, abbia subordinato la partecipazione dell’impresa in concordato preventivo con continuità ad avvalimento dei requisiti di altro operatore, il concorrente dovrà altresì indicare nell’apposito spazio del DGUE l’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovrà inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti A.5.2),
A.5.3) e A.5.4):
A.5.2) il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ausiliaria;
A.5.3) il CONTRATTO, originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure la scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l’impresa ausiliaria ex art. 186-bis X.X. 000/0000 xx obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e a subentrare al concorrente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
A.5.4) la “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 110 DEL D.LGS. 50/2016”, tramite l’apposito modello, con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell’impresa ausiliaria.
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.
In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.
A.6) UNA GARANZIA dell’importo di € 90.500,00, Pari al 2% dell’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
A.6.1) Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con
bonifico, in assegni circolari, in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, La garanzia, a scelta dell’offerente, può essere, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
A.6.2) In caso di costituzione della garanzia in contanti, il deposito provvisorio dovrà essere effettuato, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 presso la Tesoreria Città Metropolitana – UNICREDIT Spa – Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 (Xxxxxxx Xxxxxxxxxx X) – Codice IBAN: IT 81 K 02008 02837 000101176799, riportando in causale, la dicitura “Garanzia provvisoria lavori sulla SP12 “Val di Pesa” Variante centro abitato di San Xxxxxxxx a Torri integrata con il sistema di laminazione delle piene del torrente Pesa nel comune di Scandicci (FI)” . Si precisa che il deposito è infruttifero.
In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio/GEIE dalla quietanza attestante l’avvenuto deposito in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l’impresa mandataria.
La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato a operare sul sistema START, nell’apposito spazio previsto.
A.6.3) In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la firma del soggetto autorizzato dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Qualora – nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo la fideiussione sia redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004, la stessa dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e mediante la sostituzione espressa di ogni riferimento all’art. 30 della L. 109/1994 o all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 con l’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia provvisoria lavori sulla SP12 “Val di Pesa” Variante centro abitato di San Xxxxxxxx a Torri integrata con il sistema di laminazione delle piene del torrente Pesa nel comune di Scandicci (FI)”.
La fideiussione di cui sopra deve essere presentata in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile in formato elettronico e firmata digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea con le firme autografe.
A.6.4) Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti la fidejussione o il deposito deve essere intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio.
A.6.5) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, comma 7 primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il concorrente che sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 può ridurre del 50% l’importo della garanzia provvisoria. Il concorrente che voglia usufruire di tale riduzione deve dichiarare nel DGUE parte IV lettera D di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, con l’indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza, salvo possesso di attestazione SOA dalla quale risulti la medesima certificazione. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella derivante dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9000, può essere effettuate anche dalle microimprese, piccole e medie imprese e dai raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Il concorrente che voglia usufruire di tale riduzione deve dichiarare nel DGUE parte II lettera A di essere una microimpresa oppure una impresa piccola o media.
L’importo della garanzia provvisoria può essere ulteriormente ridotto per gli operatori economici che siano in possesso delle certificazioni o abbiano i requisiti stabiliti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Anche in questo caso il concorrente dovrà dichiarare nel DGUE parte IV lettera D di essere in possesso delle certificazioni o dei requisiti richiesti, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
Si precisa che in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale, ai
fini del beneficio della riduzione dell’importo della garanzia, la dichiarazione di essere in possesso delle certificazioni o dei requisiti deve essere resa da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E..
In caso di partecipazione in RTI verticale, nell’ipotesi in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso delle certificazioni o dei requisiti, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento.
In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni o requisiti siano possedute dal consorzio.
L’operatore economico potrà altresì produrre la/le certificazioni in formato elettronico (scansione dell’originale cartaceo), inserendola/e nel sistema nell’apposito spazio previsto.
A.6.6) La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
A.6.7) Ai sensi dell’art 93, c. 9, del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione, nella comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione.
A.6.8) L’IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (garanzia definitiva): l’offerta dei concorrenti deve essere, inoltre, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Tale prescrizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia di cui alla lettera A.6) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, l’impegno richiesto in questa lettera A.6.8) può fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa.
Nel caso di garanzia costituita con le modalità di cui al punto A.6.2), in contanti tramite deposito provvisorio presso la Tesoreria della Città Metropolitana di Firenze, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, un ULTERIORE DOCUMENTO contenente l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio o GEIE l’impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.
Il concorrente allega sul sistema il documento informatico di cui al punto A.6.1) e al punto A.6.8) consistente alternativamente in:
- fideiussione, di cui al punto A.6.3, comprensiva dell’impegno di cui al punto A.6.8) firmata digitalmente da un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione;
- scansione della documentazione originale cartacea di cui al punto A.6.3) con firma autografa di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, o scansione della ricevuta del versamento nel caso di presentazione con le modalità di cui al punto A.6.2) e scansione della documentazione originale cartacea con firma autografa di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui al punto A.6.8).
A.7) il DOCUMENTO, tra quelli evidenziati qui di seguito in neretto, attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad € 140,00.
Il pagamento va effettuato, sulla base di quanto disposto dalla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22 dicembre 2015 (“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2016”), e dall’avviso emesso dalla stessa Autorità in data 31/03/2010 (Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 23.12.2005 n. 266, di soggetti pubblici e privati
in vigore dal 1 maggio 2010”), con le seguenti modalità:
► versamento on-line, collegandosi al “Servizio di riscossione”, raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità all’indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx, sezione ”Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, e seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non ammissione alla procedura di selezione, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione”;
► in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” (raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità all’indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx, sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi” seguendo le istruzioni disponibili sul portale), presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, dove è attiva, tra le tipologie di servizio previste dalla ricerca, la voce “contributo AVCP”. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non abilitazione alla procedura di selezione, la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX), intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non ammissione alla procedura di selezione, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.
A.8) Documentazione relativa al “PassOE” generato da parte del servizio AVCPASS
L’operatore economico dovrà inserire a sistema, nell’apposito spazio, il “PassOE” rilasciato dal servizio AVCPASS contenente anche le eventuali imprese ausiliarie e le imprese indicate nella terna dei subappaltatori. I subappaltatori dovranno essere classificati come “Mandante in RTI”. Il partecipante dovrà generare il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l’elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle eventuali imprese ausiliare e inserito a sistema dalla mandataria.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il documento deve essere prodotto anche dalle consorziate esecutrici.
L’operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema AVCPASS, dovrà accedere al sito xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxxxXxxxxxxxx, selezionare l’apposito link: AVCpass Operatore economico (posto sotto il menu Servizi ad accesso riservato), registrarsi e seguire le istruzioni ivi riportate cui si rimanda.
A.9) NEL CASO DI RICORSO AL SUBAPPALTO CON OBBLIGO DI TERNA SUBAPPALTATORI
L’operatore economico partecipante alla gara nel caso in cui voglia far ricorso al subappalto per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa e nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, deve indicare nel proprio DGUE di cui al punto A.2):
- la denominazione della terna degli operatori economici ai quali intende subappaltare parte delle lavorazioni oggetto dell’appalto;
- le categorie o parti di categorie che intende subappaltare a ciascuno degli operatori economici di cui al punto precedente;
ed allegare i documenti di cui ai punti A.9.1 e A.9.2.
A.9.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore delle imprese subappaltatrici indicate dal concorrente.
A.9.2) La “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA SUBAPPALTATRICE”, disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali dell’impresa subappaltatrice e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di
Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)
Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.
B.1) OFFERTA TECNICA, da inserire nel sistema nell’apposito spazio destinato all’offerta tecnica, sottoscritta con firma digitale:
• in caso di impresa singola: dal legale rappresentante;
• in caso di GEIE, RTI o Consorzio: da ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.
C.1) OFFERTA ECONOMICA
Per presentare l’offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta di € 4.401.195,56, il soggetto concorrente dovrà:
- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento “offerta economica”.
Ai sensi di quanto previsto dall’ art 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che l’operatore economico dovrà, indicare nell’offerta economica, nell’apposito spazio, GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l’impresa, ai sensi del comma 5 lett. c) dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell’offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono.
Si evidenzia che all’interno dell’offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a sei
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente e dovrà contenere l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo di cui al precedente punto A.2), l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.
Ai sensi dell’art. 32 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
AVVISO Il concorrente è tenuto ad indicare nel documento OFFERTA ECONOMICA l’esatto importo con tutti i decimali (senza arrotondamenti) risultante dalla compilazione della lista delle categorie di cui al sottostante punto B.2.
B.2) LA LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L’ESECUZIONE DELL’OPERA COMPILANDO INTEGRALMENTE IL FILE IN FORMATO EXCEL MESSO A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI DALLA STAZIONE
APPALTANTE IN AGGIUNTA AL FORM ON LINE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO
B.1), secondo le modalità di seguito indicate.
LA LISTA DOPO LA COMPILAZIONE DEVE ESSERE CONVERTITA IN FILE PDF/A, FIRMATA DIGITALMENTE DAL TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE DEL SOGGETTO CONCORRENTE, E INSERITA NEL SISTEMA.
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna sono riportati i numeri di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre;
nella sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in lettere.
Nella settima colonna risulteranno gli importi derivanti dai prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella quinta.
IN CALCE ALL’ULTIMA PAGINA della lista i concorrenti, nel quadro riepilogativo, indicheranno: il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei prezzi offerti per le categorie di lavorazioni, sia per la parte a corpo, sia per la parte a misura, come risultanti dai prodotti indicati nella settima colonna, e il conseguente ribasso percentuale espresso in cifre rispetto al prezzo posto a base di gara.
PER LA PARTE A MISURA, Si precisa che i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
PER LA PARTE A CORPO Si precisa che la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo, che rimane stabilito a corpo nell’ammontare fisso e invariabile riportato in contratto.
Il concorrente dichiara tramite il modello “Lista delle categorie”, a pena di inammissibilità, che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.
VERIFICA ED EVENTUALI INTEGRAZIONI O CORREZIONI ALLA LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE
Per le voci inserite nelle lavorazioni a corpo il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d’appalto. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto a integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale d’appalto nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. Nel caso:
- di modificazione di quantità relative a voci già presenti nella lista, deve essere indicato il valore “0” nella quinta colonna della riga che s’intende modificare e deve essere compilata, nello spazio predisposto “Modifica delle lavorazioni relativa al corpo“, una nuova riga (di cui dovranno essere compilate tutte le colonne) che riporti, nella prima, seconda e terza colonna gli stessi dati delle corrispondenti colonne della riga oggetto di modifica e, nella quarta le quantità modificate che il concorrente valuta congrue. Nella quinta e sesta colonna il prezzo offerto e nella settima il prodotto dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella quinta.
- in cui ritenga mancanti delle voci e le relative quantità, deve essere compilata, nello spazio predisposto “Modifica delle lavorazioni relativa al corpo“, una nuova riga compilando tutte le colonne dalla prima alla settima con le integrazioni che il concorrente intende proporre.
Le eventuali migliorie proposte in offerta tecnica non devono essere riportate nella lista delle lavorazioni in quanto si intendono assorbite all’interno dell’Utile di Impresa dell’offerente. In ogni caso l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del’’art. 97, si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta anche mediante la richiesta di spiegazioni sulle migliorie proposte nell’offerta tecnica.
N.B. Il file della lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera è già impostato con delle formule di calcolo. L’operatore economico è tenuto a verificare che le formule impostate siano corrette e, ove non le ritenga tali, ad operare le necessarie correzioni. Nel caso in cui l’operatore economico intenda effettuare delle integrazioni o delle correzioni alla lista, come disciplinato dal paragrafo precedente, lo stesso è tenuto ad inserire le necessarie formule anche nelle nuove righe aggiunte.
In ogni caso, l’Operatore economico, con la presentazione dell’offerta, si assume piena ed esclusiva responsabilità per il mancato e/o errato funzionamento delle formule inserite nella lista, o per l’assenza delle stesse.
Nel file della lista delle categorie il ribasso percentuale è calcolato secondo la seguente formula: r = 100 * (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a base di gara al netto dei costi per l’attuazione dei piani della sicurezza, “Po” il prezzo globale offerto, con arrotondamento alla sesta cifra decimale.
Si precisa, inoltre, che:
- in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata nell’offerta economica e quella indicata nella lista delle categorie di lavorazioni, prevale la percentuale indicata nella lista;
- in caso di discordanza tra l’importo in cifre e l’importo in lettere, il seggio di gara riterrà prevalente l’importo in cifre indicato nella scheda prezzi.
- l’Amministrazione aggiudicatrice, prima dell’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi e immutabili le quantità e i prezzi unitari offerti correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto risultante dalla lista, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
Ai sensi di quanto previsto dall’ art 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che l’operatore economico dovrà, indicare nella lista delle categorie, nell’apposito spazio, I PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA AFFERENTI IL PRESENTE APPALTO, E COMPRENSIVO DI TUTTI GLI
ELEMENTI CHE LO COMPONGONO, quali a titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi. Tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L, dalla contrattazione integrativa, ed, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore oltre alla contrattazione integrativa. Si allega nella documentazione di gara il modello “Lista delle Categorie e lavorazioni per verifica spese manodopera” di cui verrà richiesta la compilazione, a comprova delle spese di personale per l’appalto, nei confronti del miglior offerente. Con riferimento alla spesa per il personale, il Presidente di gara, individuata la migliore offerta, trasmette gli atti al responsabile del procedimento per l’effettuazione della verifica della congruità dei costi del personale propri dell’operatore economico. Ricevuta comunicazione dell’esito positivo di tale verifica, il Presidente di gara, procede all’aggiudicazione provvisoria della gara. In caso di esito negativo della verifica relativa ai costi del personale, il Presidente di gara esclude dalla gara l’operatore economico, e trasmette nuovamente gli atti al responsabile del procedimento per l’effettuazione della verifica sull’operatore economico che segue nella graduatoria.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente e dovrà contenere l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo di cui al precedente punto A.1), l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.
Ai sensi dell’art. 32, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica B.1 o C.1, alla domanda di partecipazione.
La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
11. ULTERIORI NORME PER RTI E CONSORZI
I requisiti dell’impresa singola e di quelle riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 possono concorrere anche se non ancora costituiti; in tal caso il modello offerta economica deve essere sottoscritto dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese da raggruppare o consorziare e dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L’atto costitutivo con il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e risultare da scrittura privata autenticata.
Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già perfezionata e documentata, secondo le modalità specificate al precedente punto A.1), le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell’offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.
Gli operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo di concorrenti, in un consorzio ordinario di concorrenti, pena la non ammissione, devono possedere ed apportare parte di ciascuno dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, di cui al punto 5 del presente disciplinare, ai fini del raggiungimento delle soglie ivi specificate. La mandataria, pena la non ammissione, deve possedere ed apportare i suddetti requisiti nella misura maggioritaria. La mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito.
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE di tipo orizzontale l’offerta presentata determina la responsabilità solidale dei soggetti riuniti nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE di tipo verticale, la responsabilità dei soggetti riuniti è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
É vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta o, se già costituiti, rispetto all’atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi dei casi di cui all’articolo 12, comma 1, del
D.P.R. 252/1998 ed all’articolo 48, commi 17, 18 e 19, del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art 48 c. 7 citato è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in raggruppamento o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorra. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma.
12. AVVALIMENTO Per la documentazione da presentare si rirmanda al paragrafo 10 punto A.3.
x. Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, il soggetto partecipante alla gara si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti speciali di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti:
• non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante;
• non è consentito che partecipino all’appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti.
b. Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
c. L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.
13. MOTIVI DI NON AMMISSIONE
Determina la non ammissione alla gara la circostanza che:
I - il soggetto concorrente non sia in possesso delle condizioni di partecipazione di cui ai paragrafi 5 e 7 del presente disciplinare di gara;
II - la domanda, l’offerta tecnica, l’offerta economica e gli altri documenti di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare non risultino pervenuti sul sistema telematico entro il termine stabilito, anche se sostitutivi di offerta precedente;
III - la domanda di partecipazione di cui al paragrafo 10 punto A.1) e/o il DGUE di cui al punto A.2) e seguenti:
• manchi;
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla scheda di rilevazione munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
• non contenga l’indicazione dei requisiti di ammissione generali e di qualificazione richiesti per la partecipazione;
• non contenga l’indicazione della forma nella quale il soggetto intende partecipare alla gara;
• non sia firmata digitalmente;
• non sia presentata e firmata digitalmente da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/G.E.I.E.;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto al dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
• non contenga l’indicazione delle quote percentuali di partecipazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE oppure le quote stesse siano inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente;
• in caso di avvalimento non sia stato indicato per quale requisito il soggetto richiede l’avvalimento e l’impresa ausiliaria che presta il requisito;
• nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del verbale di gara nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, manchi idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa.
IV - (nel caso di partecipazione del concorrente in forma di RTI, consorzio o GEIE) l’atto costitutivo del raggruppamento o consorzio o GEIE qualora questo si sia già costituito:
• manchi;
• non contenga le prescrizioni di cui ai commi 12 e 13 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
• non risulti redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata;
V – la dichiarazione art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016:
• manchi;
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla scheda di rilevazione munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
VI – (nel caso di Xxxxxxxxx che partecipa per impresa consorziata esecutrice) la “Dichiarazione impresa consorziata per la quale il consorzio concorre”, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa consorziata di cui al modello A.4.2):
• xxxxxx, anche solo per una delle consorziate indicate nel DGUE del Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45. del D.Lgs. 50/2016;
• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nel modello A.4.2);
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l’impresa consorziata;
• non sia sottoscritta con firma digitale;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l’impresa consorziata;
VII – (nel caso di indicazione di soggetto associato tramite l’istituto della cooptazione) il documento “Dichiarazione impresa cooptata”, di cui al punto A.2.ter.2):
• manchi;
• sia sottoscritta da una persona che non risulti dalla scheda stessa munita del potere di rappresentare il soggetto associato (cooptato) dal concorrente;
• non sia firmata digitalmente;
• non sia presentata e firmata digitalmente da ciascuno dei soggetti associati (cooptati) dal concorrente; VIII - (in caso di avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016)
- la “Dichiarazione dell’impresa ausiliaria ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016”, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui al modello A.3.2):
• manchi;
• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nel modello A.3.2);
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l’impresa ausiliaria;
• non sia sottoscritta con firma digitale;
• manchi l’impegno, nei confronti dell’operatore economico concorrente e della stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, risorse e mezzi di cui è carente lo stesso concorrente e che risultano necessari all’esecuzione del contratto e/o le medesime risorse e mezzi non siano espressamente e compiutamente individuati;
• non indichi il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, ovvero non vengano apportati in misura sufficiente rispetto alle prescrizioni previste e richiesti all’operatore economico concorrente ai fini della partecipazione;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l’impresa ausiliaria;
- il contratto di avvalimento di cui all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016:
• non sia stato prodotto in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti o tramite scansione della copia autentica notarile dell’originale cartaceo;
• non riporti l’obbligo dell’impresa ausiliaria ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell’appalto;
IX - (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) la relazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942, di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art., 67, terzo comma del medesimo Regio Decreto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal medesimo professionista ovvero mediante la scansione dell’originale cartaceo sottoscritta dal medesimo professionista, come da richiesta riportata al paragrafo relativo al “Concordato preventivo con continuità aziendale” del presente disciplinare, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento:
• manchi
X - (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale con avvalimento dei requisiti)
- la “Dichiarazione dell’impresa ausiliaria ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016” contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui al modello A.5.4):
• manchi;
• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nel modello A.5.4);
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l’impresa ausiliaria ex art. 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
• non sia sottoscritta con firma digitale;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l’impresa ausiliaria;
• non indichi il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, ovvero non vengano apportati in misura sufficiente rispetto alle prescrizioni previste e richiesti all’operatore economico concorrente ai fini della partecipazione;
• manchi l’impegno nei confronti dell’operatore economico concorrente e nei confronti della stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto;
– il contratto di avvalimento (ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016)
• non sia stato prodotto l’originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti o la scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio, come da richiesta riportata al paragrafo relativo al “Concordato preventivo con continuità aziendale” del presente disciplinare ovvero che il contratto prodotto non riporti l’obbligo dell’impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942 nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto;
oppure nel caso nel cui l’impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942 sia appartenente al medesimo gruppo:
• non sia indicato il legame giuridico ed economico con il concorrente; XI - la garanzia di cui al punto A.6):
• manchi;
• sia stata costituita con un importo inferiore a quello richiesto al punto A.6);
• sia stata costituita usufruendo della riduzione prevista dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, ma non sia stato dichiarato nella domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti il possesso delle certificazioni o dei requisiti richiesti, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, come indicato al punto A.6.5), né risultino prodotti sul sistema i relativi documenti;
• non sia rilasciata dai soggetti di cui al punto A.6.1) o non contenga le prescrizioni previste dai punti A.6.2), A.6.3), A.6.4) e A.6); in particolare, in relazione al punto A.6.3), non rechi la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e non preveda espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari/GEIE):
• non contenga le prescrizioni previste dai punti A.6.2), A.6.4) e A.6.5) per i raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari/GEIE;
XII - l’impegno di cui al punto A.6.8):
• manchi, qualora dovuto;
• non sia rilasciato dai soggetti previsti all’art. 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 o non sia espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile, oppure al G.E.I.E.;
XIII - il consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, e sue consorziate esecutrici partecipino contestualmente alla gara;
XIV - l’impresa/società/altro soggetto partecipante si trovi in altra causa di esclusione prevista dalla normativa vigente;
XV - l’impresa/società/altro soggetto partecipante non abbia provveduto, entro il termine della scadenza di presentazione dell’offerta, al pagamento del contributo di cui al punto A.8) a favore dell’ANAC.
XVII - in caso di subappalto con obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori:
• non sia indicata la terna di subappaltatori;
• la “Dichiarazione dell’impresa subappaltatrice”, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa subappaltatrice di cui al modello A.9.2):
- manchi;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nel modello A.9.2);
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l’impresa;
- non sia sottoscritta con firma digitale;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l’impresa consorziata;
14. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Determina l'esclusione dalla gara il fatto che:
I - l’offerta tecnica di cui al paragrafo 10 punto B.1):
• manchi;
• non sia firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
• non sia firmata digitalmente dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito;
• non sia firmata digitalmente dal soggetto indicato quale mandatario nell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituito;
• non sia ritenuta accettabile dalla commissione giudicatrice;
• non sia conforme a quanto richiesto nel presente disciplinare;
• non raggiunga il punteggio complessivo di almeno 42 punti; II - l’offerta economica di cui al punto C.1):
• manchi;
• non sia firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
• non sia firmata digitalmente dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito;
• non sia firmata digitalmente dal soggetto indicato quale mandatario nell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituito;
• sia pari o in aumento rispetto all’importo complessivo a base di gara;
• non contenga l’indicazione del ribasso offerto, inferiore all’importo a base di gara, e le dichiarazioni presenti nel modello;
• non sia compilata secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare.
Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato od incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.
II - la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera di cui al punto B.2):
• manchi;
• non sia firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
• non sia firmata digitalmente dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito;
• non sia firmata digitalmente dal soggetto indicato quale mandatario nell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituito;
• sia pari o in aumento rispetto all’importo complessivo a base di gara;
• non contenga l’indicazione del ribasso offerto, inferiore all’importo a base di gara, e le dichiarazioni presenti nel modello.
• non sia compilata secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara.
L’amministrazione esclude inoltre dalla gara le offerte anormalmente basse individuate a seguito del procedimento di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato od incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.
15. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO
Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, la gara sarà presieduta da un Dirigente della Città Metropolitana di Firenze, assistito da un dipendente della Direzione Gare, Contratti e Espropri in qualità di segretario con funzioni verbalizzanti, e da due testimoni designati da chi presiede la gara. Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, come previsto dal Regolamento dei Contratti della Città Metropolitana di Firenze, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, la gara sarà presieduta dal Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri della Città metropolitana di Firenze, assistito da un dipendente della medesima Direzione in qualità di segretario con funzioni verbalizzanti, e da due testimoni designati da chi presiede la gara. Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, come previsto dal Regolamento dei Contratti della Città metropolitana di Firenze, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata ad apposita commissione giudicatrice, di cui all’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nominata con determinazione del Dirigente Responsabile del Contratto successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La composizione della commissione giudicatrice sarà pubblicata nella piattaforma START e sul profilo di committente della stazione appaltante, nella sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
Le sedute di gara sono pubbliche, ma soltanto i titolari o legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, o persone munite di procura speciale notarile, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno 14.11.2017 alle ore 9.00 si riunirà, in prima seduta pubblica, in una sala dell’Ente posta in xxx Xxxxxx x. 0 x Xxxxxxx. Durante tale fase il Presidente procederà, sulla piattaforma START, alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente in relazione a quanto previsto dal presente disciplinare di gara. Al termine di tale procedura verranno dichiarati i concorrenti ammessi e non ammessi esplicitando le motivazioni della mancata ammissione.
Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà comunicata ai concorrenti, almeno un giorno prima della data fissata, a mezzo pubblicazione sulla piattaforma START.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare ed eventualmente all’esclusione delle offerte tecniche irregolari. La stessa commissione effettuerà, quindi, la valutazione delle offerte tecniche in una o più sedute riservate e procederà all’attribuzione del punteggio ad ogni offerente sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 7 del presente disciplinare.
In seduta pubblica, sempre presso la medesima sede, la commissione giudicatrice procederà:
▪ a dare comunicazione dei punteggi attribuiti, sotto il profilo tecnico, alle singole offerte e ad inserire detti punteggi nel sistema telematico;
▪ all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche, alla verifica della regolarità del loro contenuto dal punto di vista formale, all’eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari ed alla determinazione del punteggio relativo alle percentuali offerte, attribuito in automatico dal sistema telematico secondo le modalità stabilite al paragrafo 7 del presente disciplinare;
▪ alla formazione della graduatoria provvisoria.
In caso di offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la commissione trasmette i verbali e l’offerta al Responsabile del Procedimento, il quale dopo le verifiche di cui al medesimo art. 97, comunica le proprie decisioni al soggetto deputato all’espletamento della gara che procederà all’eventuale esclusione delle offerte ritenute non congrue, nonché alla rideterminazione della graduatoria di gara.
La stazione appaltante, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’aggiudicatario è valido dal momento stesso dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.
L'aggiudicazione provvisoria non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento definitivo dell’appalto.
Successivamente alla determinazione della graduatoria provvisoria di aggiudicazione, la stazione appaltante procede ad effettuare:
• i controlli sui requisiti di qualificazione nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio; in caso di esito negativo del controllo si applicheranno le norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
• i controlli sui requisiti di ordine generale. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede:
- all’esclusione del soggetto dalla procedura;
- a revocare l’aggiudicazione provvisoria formulata e ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio;
- relativamente all’aggiudicatario, alla segnalazione del fatto all’ANAC ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 38/2007 la stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione definitiva, provvede a controllare il rispetto da parte dell’aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, dei seguenti adempimenti:
• la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
• la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall’art. 41 del decreto stesso;
• la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08;
• l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
L’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all’Osservatorio Regionale sui contratti pubblici. In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.
L’esito favorevole dei controlli sui requisiti di ordine generale, di capacità economico finanziaria e tecnico- organizzativa è condizione per l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Il termine per la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa è stabilito, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., in centoventi (120) giorni decorrenti dalla esecutività della determina di aggiudicazione definitiva.
Dopo l’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a:
• costituire la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
• versare l'importo relativo alle spese contrattuali;
• produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto;
• stipulare il contratto nel termine di cui sopra.
La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria prestata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Il contratto non viene comunque stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
Garanzie (art. 103 D.Lgs. 50/2016)
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto è ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per i soggetti partecipanti che siano in possesso delle certificazioni o dei requisiti richiesti.
16. INFORMAZIONI E AVVERTENZE
Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel disciplinare di gara, presentare una nuova offerta.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando e nel disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con determina del dirigente responsabile del procedimento di approvazione del verbale di gara di apertura delle buste e di aggiudicazione provvisoria. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’impresa aggiudicataria è obbligata a stipulare una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata dovrà essere:
- Partita 1 - Opere - € 2.000.000,00;
- Partita 2 - Opere preesistenti - € 2.000.000,00;
- Partita 3 - Demolizione e sgombero - € 500.000,00.
La polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per la assicurazione contro la responsabilità civile verso i terzi dovrà essere di € 3.000.000,00 (euro cinquecentomila/00)
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del Contratto saranno a carico dell’aggiudicatario. Resta a carico dell’Amministrazione appaltante la spesa relativa all’Iva.
L’Ente appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
Prima della stipula del contratto si procederà alla pubblicazione dell’esito di gara con le modalità stabilite dal D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 00, x. 0, X. Xxxxxxx Xxxxxxx 38/2007 l’Appaltatore dovrà informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione del contratto.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice CIG. Per quant’altro non specificatamente previsto nel presente invito si fa riferimento alle norme vigenti in materia alla data di pubblicazione del bando di gara. In particolare, si precisa che, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante esclude i candidati in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 50/2016, dal DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, e da altre disposizioni di legge vigenti.
L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, comunica che per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale; le stesse saranno attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro di Firenze.
Avverso l’aggiudicazione definitiva è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120, c. 5, del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii in fase di verifica della documentazione amministrativa, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Non è ammesso soccorso istruttorio in relazione alle offerte economica e tecnica.
La Città metropolitana assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Le suddette richieste di regolarizzazione avvengono mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. In caso di mancata indicazione l’amministrazione utilizzerà la casella Pec indicata nel certificato ella CCIAA. Le richieste ai concorrenti si danno per eseguite con l’avvenuta consegna del messaggio. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione di cui ai periodi precedenti, il concorrente è escluso dalla gara.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
18.1. Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
▪ i dati inseriti nella “Domanda di partecipazione e nel DGUE vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale ed economico finanziario e tecnico professionale del concorrente) nonché per l’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
▪ i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
18.2. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
18.3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. 50/2016, dalla legge 241/90, dalla L.R. 9/95 e dalla L.R. 40/2009.
18.4. Diritti del concorrente interessato.
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196
18.5. Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Firenze. Responsabile del trattamento dei dati è il Xxxx. Xxxxxx Xxxx.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti della Direzione Gare, Contratti ed Espropri.
19. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è L’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx. Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:
- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a 35 giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente da allegare sul sistema START in documentazione aggiuntiva, segreti tecnici o commerciali. Si precisa che l’Amministrazione consentirà l’accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi. E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
Il Dirigente
Direzione Gare, Contratti ed Espropri (Xxxx. Xxxxxx Xxxx)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal X.Xxx. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.