SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Contratto per l’appalto del servizio di energia e di energia plus per edifici comunali
L’anno duemiladiciannove il giorno …. del mese di …., nella sede di Acer Reggio Xxxxxx, in Xxx Xxxxxxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx - si sono personalmente costituiti:
- …………….nato a ……………………, in qualità di …………di Acer _ , con sede in che interviene in rappresentanza dell’Amministrazione (di seguito nel presente atto denominata Stazione Appaltante)
E
- Il Sig ……………………. Nato a ………..il …………., che interviene quale rappresentante Legale/Procuratore della Ditta ………… con sede in Via
…………. (P.Iva…………………), come risulta dal Certificato della C.C.I.A.A. di
………………….
(oppure)
- il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con scrittura privata
autenticata/atto pubblico a Ministero del Dott. Notaio in
, in data , rep.n , registrato il al n. , che in originale (oppure in copia dichiarata conforme dallo stesso Notaio in data ) si allega al presente atto sotto la lettera “ ” per costituirne parte integrante e sostanziale.
- Il suddetto Raggruppamento temporaneo di imprese, in prosieguo nel presente contratto denominato “Aggiudicatario” è costituito fra le seguenti Ditte/Società/Imprese:
con sede in via n. , partita IVA e codice fiscale -, in prosieguo nel presente contratto denominato Aggiudicatario
PREMESSO CHE
- Con delibera a contrarre n. 12 del 20/06/2019, Acer Reggio Xxxxxx, in qualità di gestore degli edifici in virtù di convenzione di gestione alloggi e specifica autorizzazione delle Amministrazioni comunali interessate, ha deliberato di affidare il Servizio Energia e Servizio Energia Plus per vari edifici di edilizia residenziale sociale
- Acer Reggio Xxxxxx ha deciso di bandire la gara di cui al punto che precede mediante lo strumento dell’appalto misto di lavori e servizi di cui all’articolo 28 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, Codice)
- con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n.
in data è stata indetta la gara per l’affidamento
dell’Appalto (di seguito per brevità anche “Appalto”);
- a seguito d’esperimento della gara ad evidenza pubblica l’Amministrazione, con delibera del , in atti, ha aggiudicato il contratto in oggetto a
……………………… con sede in ………………via ………… n. ………….. per un corrispettivo presunto di Euro ………………….. così quantificato:………………….
- l’Aggiudicatario ha costituito la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 stipulata con ………………. - polizza n. ……………….. emessa in data
………………………….;
- l’Aggiudicatario ha costituito la polizza assicurativa di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, stipulata con la …………………….., polizza n.
…………………. emessa in data …………………………
- a carico di nonché degli amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici non sussistono le misure ostative di cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, come risulta dalla comunicazione della Prefettura di ;
- con il presente atto, le parti intendono regolare i rapporti derivanti dal presente contratto e/o quelli assunti dall’Aggiudicatario con la presentazione della propria offerta in gara
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1. PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse, la documentazione e gli atti richiamati o materialmente allegati, nonché l’offerta qualitativa e quantitativa presentate in sede di gara dall’aggiudicatario, costituiscono tutti parte integrante e sostanziale del presente contratto formando, con esso, unico e inscindibile contesto e assumono ad ogni effetto valore di patto.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto, i seguenti documenti ed elaborati costituenti:
a. Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati in esso richiamati e collegati:
Allegato A Normativa tecnica e legislativa di riferimento relativa all’espletamento del Servizio e alla realizzazione delle opere
Allegato B Piano manutenzione preventiva impianti riscaldamento, produzione ACS Allegato C Elenco Edifici-impianti, obiettivo di consumo, fattori di aggiustamento,
suddivisione quote del canone
Allegato D Documentazione relativa agli edifici e indicazioni sugli interventi iniziali di riqualificazione energetica
Allegato E E.1 Modulo per l’offerta economica
E.2 Composizione della quota degli interventi iniziali di riqualificazione Allegato AF Analisi finanziaria
Allegato DUVRI
b. Disciplinare di gara;
c. Offerta tecnica dell’Aggiudicatario;
d. Offerta economica dell’Aggiudicatario;
e. Qualora si verifichino delle divergenze tra i suddetti documenti, spetta alla Stazione Appaltante stabilire quali applicare
2. NORME APPLICABILI
Il presente contratto è sottoposto al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori e servizi, in particolare del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per quanto ancora vigente, nonché della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n.81/08). Quanto ai lavori, essi seguono la disciplina del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora vigente.
Per tutto quanto non stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente contratto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.
L’Aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Contratto.
La sottoscrizione del Contratto e del Capitolato d’oneri ad esso materialmente allegato da parte dell’Aggiudicatario, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e dell’incondizionata accettazione delle stesse.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
Acer Reggio Emilia concede in Appalto il Servizio Energia e Servizio Energia Plus (rif.D.Lgs.115/2008, Allegato II) per gli edifici di edilizia residenziale sociale come dettagliatamente indicato nel Capitolato speciale d’appalto (CSA). Gli impianti compresi nel Servizio sono gli impianti di riscaldamento degli edifici e produzione acqua calda indicati negli allegati del CSA o che saranno installati nel periodo contrattuale; oltre a questi, si intendono compresi nel Servizio anche tutti gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria (ACS) ubicati negli edifici indicati, in cui la produzione di ACS è ottenuta con impianti alimentati da gas naturale o fonti energetiche rinnovabili sia che questi siano comuni alla centrale termica, sia questi siano da essa indipendenti.
L’oggetto dell’appalto come descritto nel CSA riguarda la fornitura di combustibile-energia, la manutenzione e la conduzione degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda al fine di mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, oltre a quanto dettagliatamente indicato nel CSA e quale obiettivo primario, la riqualificazione energetica degli edifici-impianti come descritto nell’allegato “interventi iniziali”, da realizzarsi entro la scadenza del primo anno contrattuale a partire dalla data di consegna degli impianti con particolare riferimento ai sistemi di gestione e telegestione del calore e agli strumenti finalizzati al risparmio energetico dovuto a comportamenti virtuosi. Tale miglioramento sarà verificato e monitorato durante l’intera durata del Contratto. Gli interventi iniziali realizzati saranno pagati anche in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutti i costi, compresi quelli di perfezionamento della progettazione, per gli interventi da eseguirsi.
Per tutti gli edifici-impianti oggetto d’Appalto si tratta della prima stipula contrattuale di questo particolare tipo di Servizio.
Il Servizio verrà svolto nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme elencati negli allegati del CSA, di cui l’elenco riportato non deve essere considerato esaustivo; l’espletamento del Servizio dovrà in ogni caso avvenire in completo ossequio alla normativa vigente al momento dell’esecuzione delle attività comprese nel Servizio, e l’Aggiudicatario sarà pienamente responsabile del rispetto di tale principio.
In caso di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
Per gli importi degli interventi iniziali non finanziati da incentivi e/o finanziamenti pubblici, è richiesto il finanziamento da parte dell’Aggiudicatario che sarà remunerato con una specifica quota del canone (Qriqu), direttamente proporzionale al livello di efficienza stabilito contrattualmente, dal 2° al 9° anno contrattuale.
4. IMPIANTI OGGETTO DELL’APPALTO
Gli impianti compresi nel Servizio sono gli impianti di riscaldamento degli edifici e produzione acqua calda indicati nell’Allegato C o che saranno installati nel periodo contrattuale; oltre a questi, si intendono compresi nel Servizio anche tutti gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria (ACS) ubicati negli edifici indicati, in cui la produzione di ACS è ottenuta con impianti alimentati da gas naturale, energia elettrica o fonti energetiche rinnovabili sia che questi siano comuni alla centrale termica, sia questi siano da essa indipendenti.
Il Servizio comprende la fornitura di combustibile- energia, che verrà remunerata con una specifica quota del Canone annuale come descritto in seguito. Si specifica che nel rispetto dei requisiti del Servizio Energia e Servizio Energia Plus (rif.D.Lgs.115/08), il corrispettivo economico della quota riferita alla fornitura di combustibile è riferita a parametri oggettivi ed il corrispettivo è indipendente dal consumo corrente (storico) di combustibile
L’importo della quota (Qen) durante l’intero Appalto sarà comunque legato al prezzo offerto in sede di Gara dall’Aggiudicatario.
Al Servizio base sono associati i servizi indispensabili per la gestione efficiente degli impianti e del rispetto degli obiettivi di risparmio energetico; questi consistono nel servizio di gestione, Terzo Responsabile, servizio di manutenzione ordinaria, servizio di manutenzione straordinaria, servizio di pronto intervento, come meglio descritti nei successivi paragrafi del presente Capitolato. La remunerazione di questa parte di Servizio avverrà tramite la corresponsione di una quota parte del Canone basata su un prezzo fisso per edificio-impianto. La determinazione del canone è descritta nel capitolato speciale d’appalto.
Durante il corso di validità dell’appalto l’Aggiudicatario sarà obbligato, senza pretendere alcuna modifica delle condizioni contrattuali, ad accettare modifiche (degli edifici-impianti gestiti in appalto ) tali da provocare un aumento del canone annuo fino al 20% (al netto degli aggiornamenti prezzi).
Poiché le suddette modifiche di canone potranno avvenire durante il corso degli anni di validità dell’appalto le massime variazioni complessive del canone potranno verificarsi (al netto degli aggiornamenti prezzi), fino ad un incremento massimo complessivo + 20%.
Al di là della data di effettivo riconoscimento economico delle quote di canone relative a gestione / manutenzione e a consumo energia, nei dati dovrà essere indicata l’effettiva data di inizio funzionamento dell’impianto.
L’aggiornamento del data base informatico e l’aggiornamento della documentazione cartacea competono all’Aggiudicatario.
L’Amministrazione, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione, spegnimento e ri-accensione di impianti già affidati all’Aggiudicatario dandone comunicazione al medesimo con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il preavviso potrà annullarsi qualora la dismissione derivi da motivi di sicurezza. Anche in occasione delle dismissioni di impianti dovrà essere prodotta una relazione schematica (tabella) contenente i dati necessari all’aggiornamento della documentazione tecnica e del data base informatico impianti. Tale relazione/tabella dovrà essere redatta a cura dell’Aggiudicatario e dovrà recare le firme di Amministrazione oltre che dell’Aggiudicatario medesimo. Nei dati apparirà la data di effettiva dismissione dell’impianto indipendentemente dalle modalità e dalla data da cui verrà riconosciuta le modifica dei canoni di gestione/manutenzione e consumo.
5. SCOPO DELL’APPALTO
Scopo dell’Appalto è il miglioramento dell’efficienza energetica e della qualità del Servizio con la finalità di conseguire un consistente risparmio energetico, di ottenere il rispetto di più elevati standard di sicurezza degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Le attività richieste sono finalizzate a garantire la continua funzionalità ed esercizio degli impianti, a prescindere dallo stato manutentivo e di funzionalità riscontrato al momento della consegna, e i livelli di confort termico richiesti per gli ambienti riscaldati.
L’affidamento si configura come un appalto misto di servizi e lavori, così come da art. 28 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ed in particolare è richiesta la fornitura di combustibile-energia vincolata al rispetto degli obiettivi di contenimento del consumo annuale, la manutenzione e la conduzione degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda al fine di mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, oltre a quanto dettagliatamente indicato nel presente CSA.
Per tutti gli edifici è richiesta, quale obiettivo primario, la riqualificazione energetica degli edifici-impianti come descritto nell’Allegato D e relative Schede del progetto LEMON (interventi iniziali) da realizzarsi entro un anno dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori dei singoli edifici. Tutte le attività sono meglio dettagliate nel Capitolato d’Appalto.
Qualora sugli impianti si dovessero riscontrare, in occasione dell’inizio del Servizio, problemi di tipo funzionale, l’Amministrazione si riserva di programmare e realizzare gli interventi di adeguamento e/o sostituzione di quegli impianti o porzioni di essi secondo le proprie esigenze e disponibilità, senza che ciò comporti per l’Aggiudicatario il diritto di non effettuare le verifiche sugli impianti stessi.
Dovrà comunque essere garantita, salvo diversi accordi con il Referente dell’Amministrazione, la corretta conduzione degli impianti e il mantenimento del funzionamento, anche parziale, degli stessi.
I lavori previsti negli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti e dell’involucro edilizio dovranno essere realizzati entro il primo anno dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori dei singoli edifici.
Si precisa sin da ora che il servizio energia e servizio energia plus per edifici residenziali e i relativi interventi di riqualificazione dei diversi edifici indicati in premessa saranno avviati in tempi differenti. La durata dell’appalto, pari ad anni 9, sarà conteggiata a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori del primo edificio che verrà riqualificato.
6. ATTIVITÀ E COMPETENZE DELL’AGGIUDICATARIO
Le attività e le competenze in carico all’Aggiudicatario sono:
- Fornitura di combustibile-energia, esclusa l’energia elettrica;
- Rispetto degli obiettivi di contenimento dei consumi energetici;
- Manutenzione e conduzione impianti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi su guasto, verifiche e controlli, conduzione impianti, Terzo Responsabile;
- Progettazione del Servizio e realizzazione degli interventi iniziali di riqualificazione energetica degli impianti da eseguirsi al primo anno contrattuale;
- Assistenza dell’Amministrazione all’ottenimento di incentivi/contributi;
- Aggiornamento degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) ante, e redazione degli APE post interventi per ogni singola Unità Immobiliare in conformità alla normativa vigente (DGR 1275/2015); relativamente a tale punto si rende necessario un
aggiornamento degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) esistenti redatti antecedentemente l’entrata in vigore del DGR 1275/2015, il quale ha completamente ridefinito il sistema regionale di attestazione della prestazione energetica (APE) in termini di procedura e metodologia.
- Pronto intervento;
- Gestione del sistema di telecontrollo computerizzato;
- Servizio di reperibilità;
- Rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) delle Centrali Termiche in scadenza, compresi i lavori di adeguamento prescritti dalla vigente normativa e dal Comando dei VVF.
Qualora si renda necessaria una manutenzione straordinaria non compresa nell’Appalto, l’Aggiudicatario dovrà sottoporre un progetto al referente dell’Amministrazione completo di Computo Metrico Estimativo per approvazione. L’aggiudicazione di tali interventi di manutenzione straordinaria sarà effettuata sulla base della disciplina di legge vigente.
L’Amministrazione si riserva di programmare e realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria secondo le proprie esigenze e disponibilità, senza che ciò comporti per l’Aggiudicatario il diritto di non effettuare le verifiche e la manutenzione ordinaria sugli impianti.
L’Amministrazione, per qualsiasi intervento non compreso nel presente Appalto, avrà comunque la facoltà di avvalersi di altre Ditte di propria fiducia per effettuare i lavori, senza che l’Aggiudicatario possa avanzare riserve di alcun tipo.
L’Aggiudicatario dovrà espletare il Servizio secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto con organizzazione dei mezzi necessari; tutte le prestazioni descritte sono da ritenersi comprese nell’Allegato E.
7. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è pari a 9 anni, a far data dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori del primo edificio che verrà riqualificato.
La durata del contratto tiene conto del costo stimato degli investimenti effettuati, come indicato nell’Allegato D e nell’Allegato AF.
Si precisa sin da ora che il servizio energia e servizio energia plus per edifici residenziali e i relativi interventi di riqualificazione dei diversi edifici indicati in premessa saranno avviati in tempi differenti. La durata dell’appalto, pari ad anni 9, sarà conteggiata a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori del primo edificio che verrà riqualificato.
8. IMPORTO CONTRATTUALE
In merito all’importo contrattuale si fa riferimento a quanto riportato dettagliatamente nel Capitolato speciale d’appalto e nell’Allegato E che formano parte integrante del presente documento.
9. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Ai sensi dell’art.111 del D.Lgs.50/2016, i pagamenti saranno effettuati secondo le scadenze indicate nel presente articolo, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione del Contratto, confermato del Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
L’Amministrazione corrisponderà all’Aggiudicatario i compensi suddivisi, come indicato nei paragrafi che seguono
CANONE ANNUO DI GESTIONE
Il compenso relativo alle quote Qen, Qman, Qriqu, s, sriqu del canone annuo verrà erogato dietro presentazione di una fattura relativa alla quota annua risultante dall’offerta e dagli adeguamenti applicati, ivi compresi eventuali conguagli, a partire dall’inizio di ogni stagione termica. Quindi, per ogni anno contrattuale, la Stazione Appaltante comunicherà l’importo della fattura indicando la ripartizione degli importi. Per il primo anno la fattura verrà determinata con le quote del canone corrispondenti all’offerta di gara; dal secondo anno in poi, l’entità della fattura verrà comunicata al termine della procedura necessaria per la determinazione dell’importo economico del “conguaglio” e di quella indicata in Art.7 del CSA. Le fatture dovranno essere emesse rispettando le indicazioni comunicate dalla Stazione Appaltante e saranno liquidate entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione.
CORRISPETTIVO PER INTERVENTI INIZIALI
Il compenso relativo agli interventi iniziali di riqualificazione verrà aggiunto alla fattura annuale di cui sopra a partire dal 2° anno di Contratto.
Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato d’oneri e negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
CORRISPETTIVO PER ONERI SICUREZZA
Il compenso relativo agli oneri per la sicurezza verrà aggiunto alla fattura annuale. Il corrispettivo riguardante gli oneri sicurezza per gli interventi iniziali di riqualificazione (sriqu) sarà corrisposto a partire dal 2° anno di Contratto.
CONGUAGLIO CANONE ANNUO DI GESTIONE
Nel conguaglio del Canone annuo di gestione sono riconosciuti all’Amministrazione gli importi economici derivanti dalla differenza tra gli importi presunti e l’importo economico relativo all’effettivo costo del Servizio fornito nel periodo; quest’ultimo è definito applicando l’adeguamento dei prezzi del combustibile- energia e la verifica del raggiungimento dell’obiettivo di contenimento dei consumi energetici definiti puntualmente nel capitolato speciale d’appalto.
PAGAMENTI SUBORDINATI A COSTITUZIONE DI CAUZIONE
Ai sensi dell’art.103, comma 6 del D.Lgs 50/2016, il pagamento dell’ultimo anno del periodo contrattuale è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di verifica di conformità indicato nel CSA. La medesima procedura si applica per la rata precedente alla data di scadenza della garanzia definitiva richiesta nel caso particolare che questa sia stata presentata con durata inferiore a quella della durata dell’Appalto.
INTERVENTI SOGGETTI A CONTRIBUTI PUBBLICI A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE
Tra gli interventi di riqualificazione definiti nel Capitolato Speciale d’Appalto sono presenti interventi di risparmio energetico per i quali l’Amministrazione potrà ricevere contributi pubblici a fondo perduto (es. contributi regionali).
In particolare, all’Amministrazione sono stati riconosciuti contributi dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx all’interno del Bando “Modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell’edilizia residenziale pubblica in attuazione dell’Asse 4 – priorità di investimento 4C - Obiettivo specifico 4.1 – Azioni 4.1.1 e 4.1.2” (di seguito Bando POR FESR).
Per gli interventi di questo tipo, l’Aggiudicatario dovrà produrre una rendicontazione ed una fatturazione separata per ottemperare agli obblighi di rendicontazione posti in capo all’Amministrazione nei confronti dell’ente finanziatore. L’Aggiudicatario sarà in ogni caso
obbligato a produrre tutti i documenti richiesti dall’ente finanziatore rispettandone il formato e soprattutto la tempistica di emissione prevista.
Il contributo a disposizione dell’Aggiudicatario è proporzionale al valore degli interventi di riqualificazione energetica realizzati. Sarà quindi rimodulato in funzione dei valori offerti dall’Aggiudicatario in sede di Gara e a seguito della rendicontazione definitiva dei lavori di riqualificazione.
10. GARANZIA DEFINITIVA
L’Aggiudicatario, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi a suo carico, ai sensi del presente Contratto, è tenuto a costituire una “garanzia definitiva” ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016 secondo le modalità di cui all’art.93, commi 2 e 3 del D.Lgs.50/2016, pari al 10% dell’importo netto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni previste per la dall'art.93, comma 7, del D.Lgs.50/2016 in merito alla “garanzia provvisoria”.
La garanzia definitiva a scelta dell'Aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs.50/2016.
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La “garanzia definitiva” è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del Contratto, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della “cauzione definitiva” deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nel Capitolato speciale d’appalto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, della Certificazione di verifica di conformità relativa all’ultimo anno contrattuale in copia autentica.
La cauzione garantisce l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni prescritte dai documenti di gara, dagli articoli del presente Capitolato e tutte le ulteriori obbligazioni connesse al Contratto di Appalto, nonché, ove non ricompreso nell’ambito di operatività della garanzia
assicurativa di cui al capitolato speciale d’appalto, il risarcimento di eventuali danni derivanti da inadempimento delle obbligazioni stesse; la cauzione definitiva può essere escussa anche qualora ricorrano i presupposti di cui all’art.103, comma 2 del D.Lgs.50/2016.
Qualora le condizioni del mercato non consentano di reperire la garanzia definitiva con validità estesa per tutto il periodo della durata contrattuale, è possibile provvedere con la stipula di garanzia definitiva di pari importo di durata minima triennale rinnovabile entro i tre mesi antecedenti alla scadenza del periodo di validità; il ritardato rinnovo rispetto tale data di scadenza costituisce grave inadempimento contrattuale.
11. RESPONSABILITÀ
L’Aggiudicatario è pienamente responsabile per eventuali danni a terzi, a persone o a cose, connessi e conseguenti allo svolgimento delle prestazioni e degli interventi tutti compresi nel presente Contratto.
Agli effetti del presente articolo è considerato terzo anche l’Amministrazione, anche con riferimento ai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati ed in particolare agli eventuali danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni e degli interventi di cui al presente Contratto.
L’Aggiudicatario dovrà pertanto provvedere alla costituzione di garanzia assicurativa contro i rischi suddetti, per tutta la durata del Contratto, stipulando le seguenti idonee polizze assicurative:
- Polizza assicurativa per responsabilità civile con massimale minimo di € 3.000.000,00 senza ulteriore limite per singolo sinistro, da rinnovarsi per tutta la durata del Contratto;
- Polizza tipo C.A.R. per le attività inerenti i servizi richiesti nell’Appalto.
- Polizza tipo C.A.R. per la realizzazione degli interventi iniziali di riqualificazione energetica degli impianti e dell’involucro edilizio, con copertura dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione Certificato Regolare Esecuzione/ Collaudo e con massimale minimo corrispondente al valore offerto per gli interventi iniziali indicati in offerta economica.
L'esistenza delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito della relativa polizza, nei termini richiesti da ACER e comunque almeno 10 giorni prima dell’avvio del Servizio.
12. DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILI
Si precisa fin da ora che, con la consegna del presente appalto, gli edifici saranno consegnati all’Aggiudicatario, con le conseguenze dell’art. 2051 del codice civile, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di aree o impianti sui quali siano in corso lavori affidati in appalto da Acer Reggio Xxxxxx ed eseguiti da terzi autorizzati.
Pertanto l’aggiudicatario è responsabile, secondo le leggi civili e penali, per danni alle cose e alle persone che derivassero da motivi direttamente imputabili all’aggiudicatario stesso, quali: inerzia, negligenze, intempestività, inadempienza nelle attività ispettive o manutentive richieste.
L’aggiudicatario è direttamente responsabile di tutti i danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, o per mancata previdenza, si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della stazione appaltante, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, tenendo sollevato Acer da ogni responsabilità ed onere rivolta da terzi.
Qualora ACER dovesse corrispondere indennizzi di qualsiasi entità per i titoli di cui sopra, l’Aggiudicatario dovrà rimborsare la spesa sostenuta. Dette somme verranno recuperate da Acer sui pagamenti dovuti all’Aggiudicatario.
L’Aggiudicatario in ogni caso dovrà provvedere immediatamente a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato da ACER in contraddittorio con i rappresentanti dell’Aggiudicatario stesso.
13. PENALI
Al di fuori delle penali previste per i ritardi nell’esecuzione degli interventi o per le incomplete prestazioni di cui ai punti seguenti, qualora, dopo un richiamo scritto del Responsabile del Procedimento all’osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, delle migliorie proposte dall’Aggiudicatario, delle Leggi e dei Regolamenti da esso richiamati o vigenti e degli Ordini della Supervisione al Servizio, l’Aggiudicatario non ottemperasse a tale richiamo, che può riguardare inadempienze singole o categorie di inadempienze, oltre a subire le conseguenze previste dal contratto sarà passibile per ogni inadempienza di una penale variabile da € 100,00 (cento euro) a €. 500,00 (cinquecento euro) che verrà applicata insindacabilmente dal Responsabile del Procedimento. Questo, fra l’altro, a titolo esemplificativo ma non esaustivo anche per inadempienze del tipo:
- mancata fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del Responsabile del Procedimento e del responsabile di ACER;
- mancata formulazione di piani di intervento o ritardo nella fornitura;
- mancata o ritardata fornitura di preventivi e sopralluoghi;
- mancata o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a sopralluoghi per la pubblica incolumità;
- mancata esposizione di cartelli;
- rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi, o che comunque abbiano dato adito a reclami;
- fornitura di dati insufficienti od errati;
- gestioni speciali non adeguate o incomplete;
- operazioni periodiche effettuate al di fuori dei periodi di variazione concessi;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- ritardato allontanamento di subappaltatori non graditi al Responsabile del Procedimento;
- mancata o ritardata fornitura dei programmi di lavoro;
- insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento del servizio;
- mancata assistenza in fase di controllo dell’andamento del servizio e degli interventi;
- ritardi nell’esecuzione del servizio di reperibilità e pronto intervento.
Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, comporteranno l’applicazione delle sotto segnate penali o provvedimenti.
Tutte le penali previste nei paragrafi seguenti saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento da effettuarsi all’Aggiudicatario immediatamente successivo al verificarsi della condizione di ritardo che ne abbia determinato l’applicazione, ovvero mediante l’incameramento della cauzione definitiva, a discrezione del Responsabile del Procedimento. Le penali verranno applicate a discrezione dell’Amministrazione dal momento della segnalazione che induca allo svolgimento di una qualsiasi attività del Servizio del presente Appalto, nei seguenti casi
a) qualora gli impianti termici non risultassero in perfette condizioni di funzionamento tali da non fornire il livello di confort dell’edificio dalla prima ora dell’orario giornaliero richiesto dall’Amministrazione, sarà applicata una penale giornaliera per ogni impianto di riscaldamento non correttamente funzionante. La penale giornaliera per ogni impianto corrisponderà allo 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale; in particolare:
Descrizione inadempienza | Importo penale |
Mancato servizio di fornitura energetica, per ciascun edificio, fino a 2 ore consecutive | 200 € |
Mancato servizio di fornitura energetica, per ciascun edificio, fino a 4 ore consecutive | 600 € |
Mancato servizio di fornitura energetica, per ciascun edificio, fino a 6 ore consecutive | 1000 € |
Mancato servizio di fornitura energetica, per ciascun edificio, oltre 6 ore consecutive | 1.400 €/giorno |
Si specifica che il “Mancato servizio di fornitura energetica” si configura qualora non venga attivato l’impianto di generazione di energia termica sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda sanitaria in conformità alle disposizioni dell’Amministrazione, per guasto o per errata programmazione. Qualora la condizione di “Mancato servizio di fornitura energetica” comporti anche il “Mancato mantenimento dei parametri contrattuali invernali relativamente alla temperatura minima dei locali” l’Amministrazione potrà in ogni caso applicare la penale prevista per quest’ultima inadempienza che, in tal caso, assorbirà anche la condizione di “mancato Servizio”. Nel caso di edifici dotati di impianto di telecontrollo o sistemi di registrazione dei parametri climatici (x.xx. “data logger”), il cui monitoraggio deve in ogni caso essere consentito all’Amministrazione, la condizione di “mancato Servizio” potrà essere accertata dall’Amministrazione anche sulla base dei dati risultanti da questi sistemi.
b) qualora si verificasse l'interruzione del Servizio per qualsiasi causa, e l’Aggiudicatario non intervenisse con il prescritto personale specializzato entro 2 ore dall'avviso, sarà applicata una penale per ogni ora di ritardo e per ogni impianto corrispondente allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale;
c) qualora si verificasse una interruzione alla fornitura di energia- combustibile tale da interrompere l’erogazione dei servizi idrico-sanitari per qualsiasi causa, e l’Aggiudicatario non intervenisse con il prescritto personale specializzato entro 2 ore dall'avviso, sarà applicata una penale per ogni ora di ritardo per ogni impianto corrispondente allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale;
d) in caso di mancata esecuzione di qualsiasi altra prestazione, elencata nel CSA e Allegato B del Capitolato Speciale d’Appalto, nei termini di tempo prescritti, sarà applicata una penale giornaliera corrispondente allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni irregolarità riscontrata nel relativo espletamento;
e) per ogni giorno in cui un impianto risulti mantenuto a temperatura diverse da quelle previste dal presente CSA, si applicherà una penale giornaliera corrispondente allo 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni impianto in cui si sia verificata l'inadempienza. Il caso di mancato mantenimento dei parametri contrattuali invernali si verifica qualora, a seguito di ispezioni e controlli, non venga riscontrata la temperatura corrispondente a quella contrattuale in oltre il 10% della volumetria servita oppure in oltre tre (locali) per edifici aventi più di 30 locali. La penale sarà applicata per ogni giorno di mancato raggiungimento dei valori di temperatura interna a partire dal momento della verifica termica ambientale, compreso il giorno nel quale è stato accertato l’inadempimento. L’edificio da sottoporre a controllo in contraddittorio sarà comunicato dall’Amministrazione anche verbalmente con preavviso minimo di 30 minuti. Nel caso in cui l’Aggiudicatario non metta tempestivamente a disposizione propri incaricati per eseguire i rilievi di temperatura in contraddittorio, saranno tenute probanti e valide le temperature rilevate dagli incaricati dell’Amministrazione, alla presenza di due testimoni.
f) nel caso di cui all’art. 3.1.5.3 del CSA sarà applicata una penale giornaliera corrispondente allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale nel caso di impianti centralizzati, e 100 €/giorno nel caso di impianti autonomi, fino al giorno in cui la riduzione dei consumi sarà chiaramente documentata.
L’applicazione delle penali avverrà attraverso l’incameramento della cauzione definitiva o sarà trattenuto dalla prima fattura emessa, a discrezione del Responsabile del Procedimento.
L’Aggiudicatario dovrà portare a compimento gli interventi offerti in fase di gara secondo le seguenti modalità e sottostando alle relative sanzioni in caso di inadempienza.
Interventi di manutenzione ordinaria programmata
Gli interventi di manutenzione dovranno essere compiuti in ottemperanza al calendario di manutenzione programmata consegnato all’inizio dell’anno contrattuale ed eseguiti con le periodicità richieste dalla legge e dalle indicazioni contenute nei documenti del Capitolato Speciale d’Appalto.
Per ogni inadempienza alle attività indicate nel Piano della Manutenzione secondo le specifiche definite nel CSA si applicherà una penale corrispondente a:
Descrizione inadempienza | Importo penale |
Mancato mantenimento dei parametri contrattuali invernali relativamente alla temperatura minima dei locali | 2.500 €/giorno |
Mancato mantenimento dei parametri contrattuali invernali relativamente alla temperatura dell’acqua calda sanitaria | 600 € |
Mancato rispetto dei tempi previsti per pronto intervento; fino a 30’ di ritardo | 600 € |
Mancato rispetto dei tempi previsti per pronto intervento; da 30’ fino a 1 ora di ritardo | 1.400 € |
Mancato intervento per richieste urgenti, anche notturne, dovuto alla non reperibilità degli incaricati dell’appaltatore | 2.500 € |
Irreperibilità telefonica del “Responsabile del Servizio” per ogni circostanza occorsa | 600 € |
Mancata, ritardata o incompleta tenuta delle registrazioni previste dal “libretto di impianto” o “Libretto di centrale” | 600 € |
Mancata o ritardata effettuazione dei controlli o delle misure indicate nel “Libretto di centrale” | 600 € |
Mancata o ritardata consegna del “Libretto di centrale” di ciascuna centrale a seguito di richiesta della XX | 000 € |
Mancata o ritardata trasmissione del database relativo alle centrali termiche | 50€/giorno |
Mancata effettuazione delle registrazioni come richieste dall'Amministrazione | 300 € |
Mancata consegna dei consumi alla scadenza annuale; per ogni giorno di ritardo | 25 €/giorno |
Mancata consegna dei consumi alla scadenza contrattuale; per ogni giorno di ritardo | 50 €/giorno |
Mancata consegna del “registro dei consumi idrici” nei termini previsti; per ogni giorno di ritardo | 50 €/giorno |
Mancata consegna del “Censimento completo degli impianti” entro i termini previsti dal CSA | 150 €/giorno |
Irregolare tenuta delle registrazioni del Piano di controllo della qualità, ritardata o mancata definizione e attuazione del trattamento delle non conformità, per ogni mancanza riscontrata | 200 € |
Omessa o ritardata manutenzione entro i termini stabiliti, per ogni tipologia di attività e per singolo edificio (o porzione di esso, che abbia | 250 € |
propria forma autonoma ai fini della gestione della sicurezza) | |
Per danni agli impianti dovuti ad incuria e carenza di manutenzione per ogni giorno di non funzionamento, maggiorato di tutti gli ulteriori oneri e costi, di qualsiasi natura, sostenuti dal Comune. | 1.500 € |
Mancata compilazione del giornale di esercizio e manutenzione | 200 € |
Mancata compilazione del registro antincendio | 200 € |
Registrazione o rapportino di verifica periodica scritti in maniera non leggibile, per ogni mancanza riscontrata | 150 € |
Omesse verifiche e controlli che determinano il decadimento di attestazioni e/o certificazioni prevenzioni incendi in xxxxx xx xxxxxxxx | 0.000 € |
Ritardo nella presentazione della Rendicontazione periodica sugli interventi previsti dal programma di manutenzione periodica sulla Sicurezza Antincendio | 500 € |
Locali tecnici mantenuti in condizioni di disordine e/o sporcizia, per ogni infrazione rilevata | 300 € |
Mancato rispetto dei tempi previsti per la consegna dei beni e di servizi, compresi gli eventuali interventi inerenti prestazioni aggiuntive proposte in sede di offerta, per i primi 30 giorni di ritardo Mancato rispetto dei tempi di ripristino delle situazioni che richiedono interventi “indifferibili” Mancato rispetto dei tempi di ripristino delle situazioni che richiedono interventi “a breve termine” Mancato rispetto dei tempi di ripristino delle situazioni che richiedono interventi “a medio termine” Mancato rispetto dei tempi di ripristino delle situazioni che richiedono interventi “a lungo termine” | 200 €/giorno 2.500€/giorno 1.000 €/giorno 200€/giorno 50€/giorno |
Nel caso l’inadempienza non trovi una corrispondenza con la precedente tabella, l’Amministrazione applicherà una penale del 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza riportata nel calendario di manutenzione programmata relativo all’impianto in cui risultino componenti non correttamente manutenzionati.
Le attività di aggiornamento documentazione e dati necessarie per la gestione delle attività previste negli Art. 7 e negli allegati del CSA devono essere eseguite nei tempi indicati nel
Capitolato Speciale d’Appalto. Per ogni ritardo o mancanza di aggiornamento rilevata si applicherà una penale giornaliera, a partire dalla data di rilevazione dell’inadempienza, corrispondente allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Progettazione esecutiva del Servizio e realizzazione degli interventi iniziali di riqualificazione impianti
La conclusione dei lavori, da accertarsi con Verbale di ultimazione lavori, dovrà avvenire entro la scadenza del primo anno di Contratto. La scadenza rappresenta un requisito necessario a soddisfare quanto indicato dal D.Lgs.115/2008, al fine di poter ritenere soddisfatte le caratteristiche del “Servizio energia Plus”.
Per ogni giorno di ritardo sia nella progettazione esecutiva, sia rispetto alla naturale scadenza dei lavori, si applicherà una penale corrispondente allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni edificio- impianto per il quale l’intervento di riqualificazione previsto nel progetto esecutivo non sia stato ultimato o realizzato.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
Qualora i ritardi siano tali da comportare applicazione di penali di importo superiore al 10% del valore netto contrattuale o comunque superiori all’utile di impresa dichiarato dall’Aggiudicatario trova applicazione quanto indicato all’art. 9 del CSA.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi o negligenza nell’esecuzione dei servizi richiesti.
Obiettivi di risparmio
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio, l’Aggiudicatario sarà tenuto al pagamento della penali corrispondenti e riportate nel CSA, ed è obbligato a rivedere il proprio progetto e/o l’esecuzione delle proprie misure di risparmio energetico per gli edifici- impianti non rispondenti, e a produrre un nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Qualora neppure a seguito delle modifiche introdotte si raggiunga integralmente l’obiettivo promesso, ACER si riserva il diritto di risolvere il Contratto, e di liquidare l’Aggiudicatario solo con una quota parte del corrispettivo (poiché non si è raggiunto l’obiettivo di risparmio energetico promesso in Gara), secondo quanto specificato dal Verbale di Collaudo tecnico- amministrativo.
14. SUBAPPALTO
Acer Reggio Xxxxxx autorizza il subappalto nei casi e nei modi previsti dalla legislazione vigente per i servizi manutentivi a canone e per gli interventi manutentivi extra canone (art 105 D.Lgs 50/2016).
In caso di subappalto, il pagamento al subappaltatori avverrà tramite l’aggiudicatario. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Ai fini del pagamento è necessaria l’acquisizione da parte di ACER del Durc dell'affidatario e dei subappaltatori.
L’aggiudicatario è altresì obbligato a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Con il deposito del contratto di subappalto l’aggiudicatario deve trasmettere anche la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dal bando e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D. Lgs 50/2016.
In caso di ritardo nell’esecuzione di tale adempimento, sarà applicata una penale giornaliera di euro 150,00 (euro centocinquanta/00).
Per quanto non indicato nel presente articolo si rinvia all’articolo 105 del decreto legislativo 50/2016.
L’autorizzazione da parte di ACER all’affidamento di parte delle attività a terzi, non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’aggiudicatario, che rimane l’unico e solo responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante delle attività affidate a terzi, e che si impegna ad ottenere il consenso scritto dei subappaltatori al libero accesso alle loro strutture da parte del Responsabile del Procedimento.
L’autorizzazione è comunque condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto della clausola prevista nel precedente paragrafo
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, esclusivamente in caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario. Il pagamento diretto dei subappaltatori, ai sensi dell’art 105 comma 8 del codice dei contratti, esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art 29 del D.Lgs 576/2003.
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione può risolvere il Contratto durante il periodo di efficacia o recedere dallo stesso nei casi previsti dagli artt.108 e 109 del D.Lgs.50/2016. Si definiscono inoltre le seguenti specifiche cause di risoluzione del Contratto.
1. Mancanza di erogazione degli incentivi/finanziamenti pubblici per motivi riconducibili all’Aggiudicatario;
2. Applicazione di penali di importo superiore al 10% del valore netto contrattuale o comunque superiori all’utile di impresa dichiarato dall’Aggiudicatario;
3. Un ritardo di oltre 15 giorni consecutivi naturali nelle attività di Progettazione esecutiva per ritardi e cause imputabili all’Aggiudicatario;
4. Un ritardo di oltre 3 mesi rispetto le tempistiche richieste per la conclusione degli interventi iniziali strutturali di riqualificazione energetica degli impianti e dell’involucro edilizio richieste nel medesimo articolo, per cause imputabili all’Aggiudicatario;
5. Scadenza del termine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento per provvedere all’esecuzione delle prestazioni richieste nel presente Appalto, risultanti ritardate rispetto quanto richiesto per negligenza dell’Aggiudicatario;
6. Nel caso degli edifici in Servizio energia Plus, ritardo o inadeguatezza degli interventi di miglioramento energetico rispetto all’obiettivo di riduzione, entro il primo anno di vigenza contrattuale, dell’indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10% di quanto riportato sull’Attestato di Prestazione Energetica e il mancato raggiungimento dell’obiettivo entro 3 mesi dalla ricezione di apposita diffida inviata dall’Amministrazione;
7. Decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
Nel caso di risoluzione del Contratto verranno eseguite le seguenti azioni:
s) Integrale incameramento della garanzia definitiva, prestata dall’Aggiudicatario, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.
t) Liquidazione a favore dell’Aggiudicatario delle prestazioni di gestione da questo regolarmente eseguite a buon fine fino alla data della risoluzione.
L’importo residuo degli interventi o per la quota dei medesimi, regolarmente eseguiti dall’Aggiudicatario, sarà liquidato a quest’ultimo entro un anno dal provvedimento di risoluzione.
Nel caso l’Amministrazione non possa stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento del Servizio interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria
procedura di Gara, risultanti dalla relativa graduatoria, in sede di liquidazione finale sarà posta a carico dell’Aggiudicatario la maggior spesa per affidare l’Appalto ad una nuova impresa.
16. RECESSO DAL CONTRATTO
L’Amministrazione può esercitare il diritto di recesso in ogni momento tramite preavviso all’Aggiudicatario non inferiore a 20 giorni. Il recesso è disciplinato da quanto prescritto nell’art.109 del D.Lgs.50/2016. La risoluzione è prevista anche nel caso di indisponibilità dell’incentivo Conto Termico 2.0.
In tal caso la stazione appaltante sarà tenuta a riconoscere all’aggiudicatario il pagamento delle prestazioni eseguite purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, le spese documentate che l’aggiudicatario dovesse sostenere per la risoluzione del contratto in essere oltre al decimo delle prestazioni a canone non eseguite.
Qualora l’aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza senza giustificato motivo, o giusta causa, ACER potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, oltre ad imputare all’aggiudicatario, la maggior spesa derivante dall’assegnazione dei servizi ad altro soggetto qualificato.
Si conviene che per giusta causa si intende ogni fattispecie che possa far venir meno il rapporto fiduciario della stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario. Dalla data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario cesserà tutte le prestazioni contrattuali non ancora eseguite, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla stazione appaltante.
In ogni caso, l’aggiudicatario dovrà, comunque, eseguire le singole prestazioni la cui interruzione o sospensione possa, a giudizio della stazione appaltante, causarle un danno.
Rimane in ogni caso escluso per l’aggiudicatario, in caso di recesso da parte di ACER, il diritto a qualsivoglia indennizzo o compenso, anche di natura risarcitoria.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art.109 del D.Lgs.50/2016.
17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., il ricorrere di una o più delle seguenti clausole:
• Sia intervenuto a carico dell’aggiudicatario stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo o si qualsiasi altra situazione equivalente;
• In caso di frode da parte dell’aggiudicatario o collusione con personale appartenete all’organizzazione di Acer o con terzi, a danno di ACER;
• in caso di grave negligenza dell’aggiudicatario. Lo stesso sarà considerato gravemente negligente qualora nell’anno solare cumulasse penali per un importo pari o superiore al 10% del valore annuo del presente appalto (valevole per ogni anno solare di validità);
• qualora sia accertata presenza nei luoghi di lavoro di personale non regolarmente assunto;
• allorché sopraggiunga la perdita da parte dell’aggiudicatario dei requisiti generali previsti dal bando e dal disciplinare di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica in base alla quale quest’ultimo è stato scelto ovvero qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle sue dichiarazioni presentate al momento della gara;
• allorché vengano violate le norme in materia di cessione del contratto e di subappalto;
• allorché sia stata pronunciata nei confronti dell’aggiudicatario una sentenza definitiva di condanna per reati che riguardino il suo comportamento professionale o comportino l’applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
• allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto;
• qualora in fase di esecuzione del contratto dovessero venire meno o essere riscontrate delle negligenze da parte della aggiudicataria nella tutela dei lavoratori.
Allorché si riscontri la mancata osservanza da parte dell’aggiudicatario degli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e contrattuale o delle norme poste a presidio dell’igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, Acer potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto scritta da inviarsi all’aggiudicatario. Il mancato esercizio della facoltà non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte di Acer.
In caso di risoluzione del contratto l’impresa non potrà richiedere alcun onere aggiuntivo.
La Stazione Appaltante, inoltre, provvederà di diritto a incamerare la garanzia definitiva di cui all’art. 16 del presente contratto.
Per le ipotesi indicate l’aggiudicatario riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art. 1456 del Codice Civile. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena la Stazione Appaltante comunicherà all'altra parte, tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all’impresa.
Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario, questo sarà tenuto al risarcimento dei danni, anche per le somme non coperte dalla cauzione.
Per tutte le altre ipotesi di grave inadempimento varrà quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del Cod. Civ., cosicché la Stazione Appaltante dovrà intimare per iscritto all’aggiudicatario di adempiere entro 15 giorni naturali a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l’aggiudicatario abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto di diritto.
L’Aggiudicatario accettando detta clausola, riconosce che, decorso il suddetto temine, il contratto s'intenderà risolto di diritto.
A seguito della risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicatario la Stazione Appaltante procederà all’affidamento del servizio all’impresa risultata seconda classificata nella graduatoria e, in caso di rinuncia, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016. Avvenuta la risoluzione Acer comunicherà all’aggiudicatario la data in cui dovrà aver luogo la consegna della frazione dei servizi eseguiti. Tale data potrà essere differita da Acer per un temine necessario al perfezionamento delle procedure per individuare il nuovo aggiudicatario e consentire l’affidamento delle prestazioni, comunque non oltre 60 giorni dalla comunicazione da parte di Acer di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
L’aggiudicatario rimane tenuto a svolgere le prestazioni di cui al presente contratto sino a tale termine, assicurando la continuità del servizio e la massima collaborazione nella fase di consegna al nuovo o ai nuovi aggiudicatari.
L’operatore sarà inoltre obbligato alla immediata consegna dei servizi nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari Servizi eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione dei servizi, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.
ACER si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare di esigere dall’aggiudicatario il rimborso di ogni eventuale maggiore spesa sostenuta a causa di inadempienze dell’aggiudicatario; comunque la stazione appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’aggiudicatario è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Fino a regolazione di ogni pendenza con l’aggiudicatario, ACER tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dello stesso.
Rimane salva la generale facoltà di risoluzione in caso di inadempimento.
Nell’ipotesi di raggruppamento di imprese e nel caso in cui gli inadempimenti che costituisce una causa di risoluzione, a qualsiasi titolo, abbiano riguardo esclusivamente ad una specifica impresa raggruppata mandante e alla prestazione od alle prestazioni da essa assunte, è facoltà di Acer risolvere il rapporto in via parziale limitatamente a tale o a tali prestazioni; in tale ipotesi è facoltà del raggruppamento procedere alla sostituzione dell’impresa mandate con altra qualificata almeno in misura analoga, ovvero, procedere all’esecuzione delle prestazioni ove rimanga comunque qualificata.
In caso di fallimento dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
18. VICENDE SOGGETTIVE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO
Per le cessioni di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del presente contratto trova applicazione l’art. 106 del D.Lgs.50/2016.
È vietata la cessione del contratto da parte dell’aggiudicatario; nel caso di cessione la Stazione Appaltante provvederà a risolvere unilateralmente il contratto.
19. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA L’Aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
- nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, l’Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente il Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- i suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Aggiudicatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra indicati o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, si applica l’art.30, commi 5 e 6 del D.Lgs.50/2016.
20. PROCEDURE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI
A tutela della sicurezza e della prevenzione infortuni dei lavoratori, l'Impresa appaltatrice si dovrà parimenti impegnare ad attivare un’opportuna procedura di verifiche, in collaborazione con ASE - Associazione per la Sicurezza in Edilizia - costituito dalle rappresentanze degli Imprenditori Edili e delle Organizzazioni Sindacali di categoria. Questo organismo paritetico opera sul territorio di Reggio Xxxxxx e provincia attraverso la propria struttura che svolge attività di consulenza e verifiche gratuite in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro per le imprese iscritte alla CEMA ed alla Cassa Edile di Reggio Xxxxxx.
ASE ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela ed alla sicurezza dei lavoratori, svolgendo azione di consulenza ed informazione alle imprese operanti nel settore edile, per la valutazione e risoluzione di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, necessaria alla pianificazione della sicurezza di cantiere.
Per ogni fase prevista dalle operazioni di cantiere dovranno essere effettuate le verifiche da parte di ASE, con visite periodiche con propri tecnici, i quali rilasceranno sul cantiere verbale di sopralluogo e motiveranno gli eventuali provvedimenti da prendere per garantire la sicurezza in cantiere.
In particolare, il verbale del sopralluogo sarà conservato in originale presso il cantierie, mentre ne sarà consegnata copia all’impresa esecutrice nonché copia ad ACER, nella persona del Coordinatore, come meglio specificato infra.
Il Coordinatore in fase di esecuzione assieme al rappresentante dell'Impresa (capo cantiere o direttore tecnico), assisterà e collaborerà ad ogni sopralluogo effettuato in cantiere; ad esso dovranno pervenire copia delle eventuali note redatte da parte di ASE a seguito delle verifiche tecniche sul cantiere.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per tutta la durata del cantiere inerente all’opera in appalto il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvederà a:
- Verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui al D.Lgs sopraccitato e delle relative procedure di lavoro;
- Verificare l’idoneità del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- Verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alla imprese e lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 del D.Lgs. 81/2008, e alle prescrizioni del piano e proporre la sospensione, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del lavoro;
- Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il Coordinatore per l'esecuzione svolgerà, comunque, tutte le funzioni previste dalla normativa in vigore.
21. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario dovrà inoltre tenere a disposizione in originale o in copia (resa conforme ai sensi del DPR 445/2000) i seguenti documenti:
- il libro unico del lavoro nel quale sono inscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il libro unico dovrà essere tenuto secondo le prescrizioni contenute negli artt.39 e 40 del DL 112/2008, come modificato dalla Legge 133/2008, e secondo le disposizioni previste dal Decreto del Ministero del Lavoro 9 Luglio 2008 “Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio” e nella Circolare 21 Agosto 2008, n.20. Per i lavoratori extracomunitari deve essere conservato anche il permesso o la carta di soggiorno. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tale adempimento sarà segnalato dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori alla Direzione Provinciale del lavoro – Servizio Ispezioni del Lavoro;
- registro infortuni aggiornato;
- eventuali comunicazioni di assunzione;
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che dovrà essere aggiornato trimestralmente;
- documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
- documentazione relativa agli obblighi del D.Lgs.81/2008 e smi, ai propri impianti di cantiere, al POS, al piano di montaggio/ smontaggio ponteggi;
- copia dell’autorizzazione al/i subappalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con posa in opera
L’Aggiudicatario deve assicurare il rispetto di quanto previsto rispettivamente dagli artt.18, comma 1, lett.u) e 20, comma 3 del D.Lgs.81/2008 in materia di tessera di riconoscimento per tutti i lavoratori che operano nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi. La tessera di riconoscimento deve contenere foto e generalità (nome, cognome e data di nascita) del lavoratore, la data di assunzione e l’indicazione (nome e ragione sociale) del datore di lavoro e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art.21, comma 1, lettera c) del D.Lgs.81/2008 deve contenere anche l’indicazione del Committente. Le imprese con meno di 10 dipendenti possono adempiere a tale obbligo attraverso apposito Registro, vidimato dalla Direzione Provinciale
del lavoro e da tenere sul luogo di lavoro, nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.
22. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA
I lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da recare i minori disagi possibili alle famiglie abitanti gli alloggi presenti nei fabbricati oggetto dell’intervento.
Inoltre, l’Impresa dovrà, a sua cura e spese, effettuare:
- la custodia del cantiere con particolare riferimento alle attrezzature ed ai materiali e/o beni a piè d’opera;
- la fornitura di acqua ed energia elettrica occorrenti per i lavori a carico dell'Impresa che dovrà richiedere ed effettuare, a suo carico e spese, tutte le opere di presa e derivazione
- la recinzione della zona di cantiere, nel rispetto di eventuali prescrizioni previste nel piano di sicurezza;
- la manutenzione delle opere fino al collaudo;
- le prove di carico relative alle opere strutturali e di consolidamento di competenza dell'Impresa;
- lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, nonché i necessari ripristini;
- nel caso di conferimento di materiali di risulta e/o rifiuti speciali alle discariche autorizzate, l’impresa dovrà consegnare alla DL copia dei formulari rifiuti prevista dalla normativa vigente e le ricevute della discarica (obbligo di tracciabilità dello smaltimento dei rifiuti).
- nel caso di ritrovamento di materiali contenenti amianto, l’impresa è tenuta a comunicarlo alla Direzione lavori per organizzare il relativo smaltimento.
- nel caso sia necessario smaltire materiali contenenti amianto, nel rispetto delle procedure previste dal decreto 81/2008, l’impresa dovrà predisporre il piano di lavoro di cui all’art 256, da presentarsi all’ASL almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Copia del piano di lavoro e della documentazione relativa allo smaltimento dovrà essere consegnata alla DL.
- la fornitura di manovalanza e di mano d’opera, nonché l'esecuzione delle assistenze murarie, per la realizzazione delle opere scorporate;
A lavori ultimati, l’Impresa sarà tenuta a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il ricorso a ditta specializzata, ad un’accurata pulizia dei locali oggetto dell'intervento. Il
Servizio Tecnico dell’ACER provvederà tramite proprio personale specializzato alla verifica dell'adempimento di tale obbligo.
23. SPESE CONTRATTUALI, DI REGISTRO ED ACCESSORIE
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le eventuali spese di bollo e di registro, della copia del Contratto e dei documenti e disegni di progetto, stabilite dal referente dell’Ufficio presso cui viene stipulato il Contratto in base alle tariffe vigenti.
Sono parimenti a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna del servizio a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione inerente la conclusione dell’ultimo anno contrattuale.
24. CONTROVERSIE
Per la definizione di eventuali controversie è competente esclusivamente il Xxxx xx Xxxxxx Xxxxx
00. RINVIO
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e dalla normativa europea. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le parti rinviano alle norme in materia di Appalto, se compatibili con le specifiche caratteristiche del progetto, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile
26. EFFETTI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
Alla scadenza dell’appalto, qualora ACER intenda gestire direttamente od affidare ad altri il servizio, questa si riserva la facoltà, senza che da ciò risulti un diritto di indennità per l’aggiudicatario di prendere, durante l’ultimo anno di durata dell’appalto, tutte le misure utili per effettuare il passaggio progressivo al nuovo regime.
L’aggiudicatario dovrà:
• Restituire ad Acer tutti i dati aggiornati in proprio possesso, nonché la documentazione, legata all’attività di gestione, in qualunque forma si trovino;
• Procedere alla ricognizione in contraddittorio dello stato di conservazione delle classi di unità tecnologiche e/o degli impianti. La mancata riconsegna in contraddittorio autorizzerà Acer a riprenderne possesso, senza alcuna formalità od ulteriore preavviso, redigendo il
verbale di constatazione dello stato di manutenzione delle entità alla presenza di 2 testimoni;
• Collaborare con Acer per ogni adempimento riguardante i sopralluoghi e la valutazione quali/quantitativa del patrimonio mettendo a disposizione il numero di addetti necessari per tale attività.
Alla riconsegna gli impianti, come anche quanto concesso in uso, dovranno risultare efficienti e funzionanti, mantenuti e conservati senza alcun logorio o deprezzamento superiore a quello dovuto al normale uso.
Tutti i beni coinvolti saranno restituiti alla stazione appaltante in perfette condizioni; i casi di rilevate mancanze, attribuite a negligenze o trascuratezza dell’Aggiudicatario, saranno oggetto di stima da parte di Acer in contraddittorio con l’aggiudicatario stesso.
Restano impregiudicati i diritti risarcitori connessi e derivanti da tali inadempienze.
Il predetto verbale, una volta ratificato da Acer, avrà funzione e conseguenze del documento finale nei rapporti contrattuali e di autorizzazione all’emissione della fattura per il saldo eventualmente dovuto.
27. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
Ai sensi delle disposizioni antimafia, si prende atto che in relazione al soggetto aggiudicatario non risultano sussistere impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale, così come si evince dalla dicitura “antimafia” come si evince dalla comunicazione in via telematica pervenuta in data …………………. al numero ……….. e trasmessa dalla Prefettura di ……………….
28. DOMICILIO
L’aggiudicatario, al momento dell’affidamento dell’appalto e per tutta la durata dell’appalto, dovrà mantenere edotta la Stazione Appaltante circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono la fornitura e i lavori oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario, aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al registro delle Imprese ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 2 del 28.01.2009;
Per tutti gli effetti del contratto, l’aggiudicatario dovrà comunicare il domicilio della propria sede operativa; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata ad Acer.
Prima della consegna dei lavori l’Aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante i nominativi del Responsabile delle Attività e del Direttore Tecnico.
Il Responsabile delle attività ha la piena rappresentanza dell’Aggiudicatario ed in quanto tale dovrà controfirmare i vari documenti amministrativi e contabili.
Sia il Responsabile delle Attività che il Direttore Tecnico dovranno inoltre garantire la reperibilità durante il normale orario di lavoro, nonché, in caso di necessità, un recapito telefonico presso cui essere chiamati per ogni evenienza. Sarà a loro carico, ognuno per quanto di competenza, la responsabilità della verifica e dell’osservanza di tutte le norme antinfortunistiche, di vigilanza e sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
La cessazione o la decadenza dell’incarico del Responsabile delle Attività e del Direttore Tecnico, qualunque ne sia la causa, dovrà essere tempestivamente notificata ed accettata da ACER.
L’aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; nonché agli adempimenti di cui al D.P.C.M. 187/91.
Per parte sua, Acer nomina un proprio Responsabile dell’appalto, quale corrispondente del Responsabile delle Attività dell’Aggiudicatario al quale saranno delegati i seguenti compiti e responsabilità:
- Responsabilità dei procedimenti nella fase di gestione
- Controllo delle attività erogate dall’aggiudicatario
- Emissione degli ordini di servizio ritenuti necessari per il buon andamento della gestione
- Contabilizzazione dei lavori/servizi
- Controllo della documentazione prodotta (programmi, disegni, computi, certificazione, ecc.;) dall’aggiudicatario
- Liquidazione delle fatture presentate dall’aggiudicatario
- Controllo della qualità e della quantità dei servizi svolti e la corretta corrispondenza tra questi e le specifiche prescrizioni del capitolato
- Verifica presso l’utente della qualità del servizio erogato.
29. TRACCIABILITÀ DI FLUSSI FINANZIARI ATTINENTI L’OPERAZIONE L'appaltatore si assume, per sé e per tutti gli eventuali subappaltatori, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.8.2010, ed ha prodotto la relativa dichiarazione.
Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della l. 136/2010 il presente contratto si risolverà di diritto qualora l'appaltatore effettuerà transazioni afferenti all'appalto oggetto del presente contratto con modalità diverse dallo strumento del bonifico bancario o postale salvo che per quanto specificato dall'art. 3, comma 3, l. 136/2010.
30. ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE
L’aggiudicatario, con il fatto stesso di sottoscrivere il contrato, espressamente dichiara che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente contratto, e in tutti gli altri del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
31. PROTOCOLLO DI LEGALITA’
CLAUSOLA N. 1: L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto nell’anno 2016 presso la Prefettura di Reggio Xxxxxx, tra l’altro consultabile nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
CLAUSOLA N. 2: L’Impresa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui agli artt.
2 e 3 del Protocollo sopra richiamato, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
CLAUSOLA N. 3: L’Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ovvero all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
CLAUSOLA N. 4: l’Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
CLAUSOLA N. 5: L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del dlgs 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’Impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora la stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’Impresa in relazione alla prima erogazione utile.
CLAUSOLA N. 6: L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della Sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
CLAUSOLA N. 7: L’Impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le Stazioni Appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.