GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Magistrato della Corte dei conti
DEFINIZIONE
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Gli incentivi per funzioni tecniche, disciplinati dall’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sono compensi previsti in favore dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, a fronte dello svolgimento di determinate attività finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, che operano in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione enunciato all art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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STORIA DELL ISTITUTO E SUA EVOLUZIONE NORMATIVA
■ legge 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. xxxxx Xxxxxxx),
■ decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
■ legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.
■ decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
■ decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (correttivo al Codice dei contratti pubblici).
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INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE
Istituti con legge 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. legge Merloni),
che prevedeva la ripartizione a favore di determinati soggetti (il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, ed i loro collaboratori) di un incentivo a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, fissato entro il limite massimo del 1,5% dell’importo posto a base di gara.
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FINANZIA MENTO
ART. 18. (Incentivi per la progettazione). 1. …
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 8, ed assegnate
ad apposito capitolo dello della spesa o ad apposita
stato di previsione voce del bilancio
delle amministrazioni aggiudicatrici.
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RATIO DELLA NORMA SECONDO LA CORTE DEI CONTI
Destinare una quota di risorse pubbliche “a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche, in quanto in tal caso si tratta all’evidenza di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l’Amministrazione pubblica; peraltro, laddove le amministrazioni pubbliche non disponessero di personale interno qualificato, dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravi di costi per il bilancio dell’ente interessato”
(Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti deliberazione n. 51/2011/CONTR)
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ESCLUSIONE DAI LIMITI DI SPESA PER IL PERSONALE
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In relazione alla determinazione delle componenti che vanno considerate al fine del calcolo della spesa di personale per verificare il rispetto del relativo vincolo di volta in volta considerato (in relazione alle dimensioni dell ente ed alle norme man mano succedutesi), vanno richiamate le apposite Linee guida approvate dalla Corte dei conti in relazione al rendiconto per l’anno 2014, che al punto 6.2 del questionario destinato ai revisori individuano le cosiddette COMPONENTI INCLUSE tra le seguenti le cosiddette COMPONENTI ESCLUSE, entro cui ricadono anche gli incentivi
(Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. 13/2015/INPR)
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Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
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Innovò alla previgente normativa, portando il limite delle risorse destinabili all’incentivo al 2% dell’importo a base di gara, ma prevedendo allo stesso tempo un vincolo ulteriore, per il quale
l incentivo erogato non doveva comunque superare l’importo del trattamento complessivo annuo lordo già in godimento dal singolo dipendente. Detto limite risulta peraltro ridotto oggi al 50% del medesimo trattamento
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Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90
Istituì il “fondo per la progettazione e l’innovazione”, a valere sugli stanziamenti destinati a finanziare gli incentivi, e da ripartirsi secondo percentuali prestabilite: l’80% destinato agli incentivi per il responsabile unico del procedimento e gli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, ed il restante 20%, destinato invece all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa
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Il nuovo
Codice dei contratti pubblici
Si è passati dal “fondo per la progettazione e l’innovazione” al fondo incentivante “le funzioni tecniche”, che ora includono anche le attività di “programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici” oltre a quelle, già incentivate in passato, riferibili al responsabile unico del procedimento, alla direzione dei lavori ed al collaudo tecnico-amministrativo; l’incentivo invece non è più destinabile agli incaricati della redazione del progetto e del piano della sicurezza, com’era nella previgente disciplina.
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IL CODICE PREVEDE DUNQUE, IN MANIERA INNOVATIVA, L’INCENTIVABILITÀ DI ATTIVITÀ DIRETTE AD ASSICURARE L’EFFICACIA DELLA SPESA E L’EFFETTIVITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE.
NOVITÀ QUESTA CHE ACCOMPAGNA L’AMPLIAMENTO DEL NOVERO DEI BENEFICIARI DEGLI INCENTIVI IN ESAME, INDIVIDUATI ORA ANCHE NEL PERSONALE PUBBLICO COINVOLTO NELLE DIVERSE FASI DEL PROCEDIMENTO DI SPESA, DALLA PROGRAMMAZIONE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
I NUOVI INCENTIVI INTRODOTTI DAL CODICE NON SONO DUNQUE SOVRAPPONIBILI AGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DELLA NORMATIVA PREVIGENTE.
IL COMPENSO VA A REMUNERARE SPECIFICHE E DETERMINATE ATTIVITÀ SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI, TRA CUI QUELLE DELLA PROGRAMMAZIONE, PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA E DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO “ESCLUDENDO L’APPLICAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE”.
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Art. 76 del Ha riferito l’imputazione degli oneri per
decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56
(correttivo al Codice dei
contratti)
le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo con riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma), ma anche a quelli di fornitura di beni e di servizi, confermando un indirizzo già emerso nella giurisprudenza consultiva regionale (Sezione regionale di controllo per la Lombardia
deliberazione n.
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333/2016/PAR)
LA CORTE DEI CONTI SULLA MUTATA NATURA DEGLI INCENTIVI
I nuovi incentivi non ricorrono gli elementi che consentano di qualificare la relativa spesa come finalizzata ad investimenti; il fatto che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti.
(Sezioni delle Autonomie della Corte dei Conti deliberazione n. 7/2017/QMIG)
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LA CORTE DEI CONTI SULLA MUTATA NATURA DEGLI INCENTIVI
Di conseguenza i nuovi incentivi sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l.
n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
(Sezioni delle Autonomie della Corte dei Conti deliberazione n. 7/2017/QMIG)
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Art. 1, comma Mediante l’introduzione del
526, della
legge n. 205
del 2017 (legge di bilancio per il
comma 5bis all’art. 113 del Codice, ha stabilito che il finanziamento del fondo per gli incentivi tecnici grava sul medesimo capitolo di spesa
previsto per i singoli lavori,
2018) servizi o forniture.
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ANCORA LA CORTE DEI CONTI SULLA NATURA DELLA SPESA
L’avere correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell’opera, àncora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale.
(Sezioni delle Autonomie della Corte dei Conti deliberazione n. 6/2018/QMIG)
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PROFILI DI DIRITTO INTERTEMPORALE
Gli maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore del Codice fino al giorno anteriore all’entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall’articolo 23 del d.lgs. n.
75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture.
(Sezioni delle Autonomie della Corte dei Conti deliberazione n. 26/2019/QMIG)
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ART. 113
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
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2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
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3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto (…)
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3. (…)La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
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4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
5bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
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Condizioni di
1. che l’amministrazione si sia dotata di apposito regolamento interno, essendo
ordine
generale
questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e sede idonea per circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati, sempre tenendo a mente il necessario collegamento tra l’erogazione dell’incentivo ed il completamento dell’opera o dell’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto, in conformità ai costi ed ai tempi prestabiliti
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Condizioni di 2. che le risorse finanziarie del
ordine generale
fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2 siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale
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Condizioni di 3. che il relativo impegno di spesa
generale
ordine
sia assunto a valere sulle risorse
stanziate nel quadro economico dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo dei lavori di manutenzione posti a base di gara
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Condizioni di 4. che l’incentivo spettante
ordine generale
al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo.
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Regolamento
«retroattivo»
la propedeuticità del regolamento ai fini del perfezionamento del diritto non impedisce che quest’ultimo possa disporre la ripartizione degli incentivi anche prima dell’adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 185/2017/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n.
353/2016/PAR; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 177/2017/PAR)
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Attività incentivabili
ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZI ONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI,
VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI,
PREDISPOSIZION E E DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI,
RUP
DIREZIONE DEI LAVORI OVVERO DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OVVERO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ, DI COLLAUDATORE STATICO OVE NECESSARIO PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NEL RISPETTO DEI DOCUMENTI A BASE DI GARA, DEL PROGETTO, DEI TEMPI E COSTI PRESTABILITI.
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ELENCO TASSATIVO
La Tassatività dell’elencazione si deduce dall’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente” che lo precede, ad ulteriore conferma della portata derogatoria della norma al principio di onnicomprensività della retribuzione, che ne implica la non estendibilità in via analogica
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ATTIVITA’
■ attività di programmazione della spesa per investimenti,
■ valutazione preventiva dei progetti,
■ predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici,
■ RUP,
■ direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
CONTRATTI
■ appalti di lavori,
■ appalti di servizi se è stato nominato il direttore dell’esecuzione
■ appalti di forniture se è stato nominato il direttore dell’esecuzione
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ATTIVITA’ MANUTENTIVA
Non si pone nella fattispecie un problema di numerus clausus delle funzioni tecniche incentivate in quanto in esse non rientrano le
attività manutentive, che costituiscono invece
l’oggetto di un appalto, rispetto al quale il personale dell’amministrazione può svolgere una o più funzioni tecniche ad esso correlate
(Sezione delle Autonomie della Xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x. 0/XXXXXX/ 0000/XXXX del 9 gennaio 2019)
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PARTICOLARE COMPLESSITÀ E GARA
Per gli interventi di manutenzione ordinaria di più semplice realizzazione, tuttavia, la possibilità di svolgere le funzioni tecniche potrebbe essere esclusa in concreto dall’assenza di un progetto da attuare, o dalla circostanza che l’amministrazione proceda all’affidamento con modalità diverse dalla gara. Il secondo comma dell’art. 113 richiede infatti che l’incentivazione sia destinata a quelle funzioni tecniche svolte dai dipendenti “ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”. Si presuppone pertanto che a monte vi sia una “gara”, cui del resto è parametrato il limite percentuale massimo dell’incentivo, ed in assenza della quale gli incentivi non saranno erogabili.
(Sezione delle Autonomie della Xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x. 0/XXXXXX/ 0000/XXXX del 9 gennaio 2019)
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appalti di lavori,
appalti di servizi se è stato nominato il direttore dell’esecuzione
CONTRATTI INCENTIVABILI
appalti di forniture se è stato nominato il direttore dell’esecuzione
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DIRETTORE DELL’ESECUZIONE NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE E RUP
In base alle Linee guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», il RUP svolge di norma, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto
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Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento
nei seguenti casi:
a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno
curato l’affidamento.
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“ ”
l’art. 113 del Codice menziona nello specifico esclusivamente agli appalti di lavori, servizi e forniture .
Nel Codice però sussistono varie altre tipologie contrattuali, riconducibili al modello del Partenariato pubblico privato, vale a dire “il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore
CONTRATTI DIVERSI DAGLI APPALTI
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CONCESSIONI
L’art. 164, comma 2, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che: “Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai princìpi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”.
Si tratta pertanto di stabilire se detto rinvio vada inteso esclusivamente con riferimento agli aspetti prettamente procedurali dell’esecuzione del contratto o, in senso più ampio, a tutte le norme, con l’unico limite della “compatibilità”, che disciplinano la fase dell’esecuzione, ivi compresa la disposizione sull’incentivabilità delle funzioni tecniche.
CONCESSIONI
Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del Codice dei contratti pubblici sono destinabili al personale dipendente dell’ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione
Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. con deliberazione n.
15/2019/PAR
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MOTIVAZIONI
1. la circostanza che il secondo comma dell’art. 164 non abbia operato la tecnica del rinvio a singoli titoli o capi o articoli della parte II del Codice, a differenza di quanto fa il
primo xxxxx, che rinvia all’interezza delle disposizioni
contenute nelle parti I e II, il che suggerisce cautela nell’interpretare il riferimento “alle modalità di esecuzione” di cui al secondo come afferente indistintamente a tutte le norme contenute nel titolo V della parte II, ivi compreso l’art. 113;
2. la mancanza, nel caso di concessioni, di “uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture”.
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MOTIVAZIONI
3. il fatto che gli incentivi sono stati individuati espressamente e in forma tipica dal legislatore, non potendosi diversamente interpretare il tenore del comma 5-bis dell’art. 113 che, riferendosi ai capitoli di spesa per contratti di appalto, ha escluso l’assoggettabilità degli incentivi ai vincoli di spesa in materia di personale;
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MOTIVAZIONI
4. le diverse caratteristiche strutturali delle due tipologie di contratti, in quanto, essenzialmente, quelli di appalto comportano spese e quelli di concessioni entrate, il che porta
a dubitare se,
in ipotesi,
il parametro per la determinazione
del fondo per i compensi incentivanti sia da individuarsi nell’importo a base di gara o con riferimento al canone dovuto dal concessionario, concludendosi che “in realtà, si dovrebbe far ricorso ad uno stanziamento di spesa specifico, che, come si è detto, non è previsto per legge e che appare, quindi, di dubbia legittimità. Senza contare che la copertura, essendo legata alla riscossione dei canoni concessori, resta gravata da un margine di aleatorietà”.
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Leasing in costruendo
Le motivazioni espresse dalla Sezione delle autonomie per negare l’incentivabilità di funzioni legate alla stipulazione di contratti di concessione ha condotto la giurisprudenza consultiva contabile a negare altresì le medesime in relazione ai contratti di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, sebbene il Codice le definisca «appalti».
Il punto dirimente è la mancanza di uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture
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PRIMO APPORCCIO APPROCCIO
Convincimento espresso che il principio di diritto enunciato dalla 15/ SEZAUT/2019/PAR trovi completa e totale applicazione non solo nell’ipotesi di concessione, ma anche nel caso in cui la questione attenga ad altre forme contrattuali rientranti nelle forme di Partenariato pubblico privato
(Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 311/2019/PAR, n.
429/2019/PAR)
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SECONDO XXXXXXXXX
pur essendovi ragioni di ordine sistematico che, data la ratio della previsione di funzioni incentivabili suggerirebbero probabilmente un approccio estensivo, nel senso del riconoscimento delle stesse anche in relazione a fattispecie contrattuali differenti dall’appalto, il quadro normativo attualmente vigente non consente di riconoscerli legittimamente per funzioni svolte per la realizzazione di un contratto di leasing in costruendo sebbene nel quadro economico sebbene progetto esecutivo sia dedotto nel contratto di locazione finanziaria risulti allocata anche la quota per gli incentivi per funzioni tecniche.
(Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 20/2020/PAR)
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Per approfondimenti
«Gli incentivi per funzioni tecniche tra diritti soggettivi e vincoli di spesa: gli orientamenti della giurisprudenza contabile, civile e amministrativa», Comuni d’Italia, Maggioli editore, fascicolo 1-2/2020.
Autore: Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, riproduzione riservata