Art. 1) DEFINIZIONI
Art. 1) DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento:
- per “Organismo di mediazione”, o semplicemente “Organismo”, si intende l’Ente del sistema camerale, iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per “Responsabile dell’Organismo” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell’ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo.
Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
Il presente regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica salvo quanto previsto dalla legge.
Art. 3) LA SEGRETERIA
La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.
La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione ed assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza di tutti gli atti del procedimento ivi contenuti.
La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti:
- in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
- qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti o qualora siano decorsi quattro mesi dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza, nel caso di ricorso alla procedura su invito del giudice.
La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.
Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:
a) l’avvenuto deposito della domanda;
b) l’avvenuta chiusura del procedimento.
L’Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, iscritti nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali verranno conclusi specifici accordi.
Art. 4) IL MEDIATORE
Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.
ll mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
La lista dei mediatori è consultabile sul sito dell’organismo di mediazione.
Il mediatore è individuato dal Responsabile dell’Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi formati sulla base di standard definiti dall’Unione Italiana delle Camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente.
I mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione ai sensi di legge nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. La designazione avviene secondo criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, nonché secondo turnazione, disponibilità ed esperienza in mediazione, tenendo conto dell’oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi.
Il Responsabile dell’Organismo, qualora se ne ravvisi l’opportunità, con decisione motivata, può individuare il mediatore anche negli elenchi di mediatori degli altri Organismi di mediazione, iscritti nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali verranno conclusi specifici accordi di cui all’art. 3.
Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all’allegato B).
Prima dell’inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell’incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un’apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.
Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell’Organismo può individuare un co- mediatore che aiuti il mediatore nell’esercizio della sua funzione.
Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell’Organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell’Organismo, sull’istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile.
Art. 5) CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI
Presso il servizio di mediazione delle Camera di Commercio devono essere conservati, per ciascun mediatore, fascicoli contenenti curriculum dettagliato del professionista, attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, schede di valutazione dell’operato del mediatore.
Per ciascun mediatore il Responsabile deve predisporre una scheda, anche su supporto informatico, relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi frequentati, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di mediazione e comunicazione. Il mediatore annualmente deve provvedere all’aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda.
Il Responsabile dell’Organismo di mediazione provvede a raggruppare per categorie i mediatori iscritti nell’elenco tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore.
Il Responsabile dell’Organismo valutati il curriculum professionale del mediatore (tipologia di laurea, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione) e l’oggetto della mediazione, individua in prima istanza una rosa di mediatori. Il Responsabile procede quindi ad un ulteriore approfondimento, sulla base di un’ istruttoria sommaria degli altri elementi della procedura.
Ove si tratti, a giudizio del Responsabile, di controversia che presenta profili di alta difficoltà, si procede ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza sulla base del successivo criterio di esperienza.
Ove, sempre sulla base della valutazione del Responsabile, si tratti di controversia rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere seguiti il criterio della disponibilità e quello della turnazione.
L’esperienza maturata in concreto dal mediatore costituisce un elemento ulteriore per la scelta del professionista più idoneo a gestire la mediazione demandata all’organismo. Il Responsabile dell’Organismo valuta quindi l’esperienza dei mediatori avendo riguardo non solo al numero di mediazioni svolte ma anche alla tipologia di conflitto (per esempio multiparte), al livello di conflitto raggiunto dalle parti, alla tipologia di mediazione da affidare (delegata, volontaria, obbligatoria). Deve essere oggetto di valutazione anche il continuo aggiornamento del mediatore.
Al fine di procedere all’assegnazione dell’incarico, il Responsabile verifica quindi la disponibilità del soggetto o dei soggetti individuati come i più idonei a gestire la mediazione per cui si discute.
Qualora il Responsabile individui per la mediazione oggetto della nomina più mediatori ugualmente idonei in base ai criteri sopra individuati, dovrà procedere ad applicare un criterio di turnazione avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai mediatori nell’anno sia al valore delle procedure precedentemente assegnate.
Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell’Organismo di mediazione. Le parti, inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l’opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile non accolga la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del mediatore dovrà essere adeguatamente motivato.
Il Responsabile inoltre, prima di applicare il criterio della turnazione, può offrire alle parti la possibilità di effettuare una scelta congiunta su una rosa di nominativi individuati sulla base dell'applicazione dei criteri precedenti.
Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.
Art. 6) AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza di parte anche sulla base di un’apposta clausola contrattuale, su invito del Giudice, e qualora la legge preveda l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l’azione giudiziale.
Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli cartacei o disponibili on-line sul sito internet dell’Organismo di mediazione.
Nella domanda devono essere indicati:
- il nome dell’Organismo di mediazione,
- le generalità ed i recapiti delle parti e, se nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti,
- l’oggetto della controversia;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile.
Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se
all’esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
La Segreteria procede all’istruttoria della domanda presentata.
Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell’Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.
Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.
La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.
Il Responsabile dell’Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.
La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell’incontro. La Segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione. Le parti, 7 gg prima dell’incontro, confermano chi sarà presente allo stesso.
La mancata conferma equivale al rifiuto a partecipare all’incontro.
Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte depositante. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura. Qualora venga a mancare l’apposita abilitazione dell’Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l’elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.
Art. 7) L’INCONTRO DI MEDIAZIONE
La sede dell’incontro è presso la sede dell’Organismo o, eventualmente, presso un’altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell’Organismo.
Le spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell’incontro di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Le parti partecipano all’incontro personalmente. In casi gravi ed eccezionali, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
Le parti possono farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.
Il mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente. Il mediatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
Su richiesta del mediatore il Responsabile dell’Organismo individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti.
Art. 8) ESITO DELL’INCONTRO DI MEDIAZIONE
Il verbale di mediazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal mediatore, secondo quanto previsto dalla legge, dà atto dell’esito dell’incontro ed eventualmente,dell’impossibilità di una parte di sottoscriverlo.
Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore, formula una proposta di accordo.
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
c. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.
Il verbale di accordo sarà consegnato alle parti dopo il versamento all’Organismo dell’intero importo delle spese di mediazione.
Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all’allegato D) da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall’accordo raggiunto restano a carico delle parti.
Art. 9) RISERVATEZZA
Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato.
Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
Parimenti, il mediatore, le parti, i mediatori presenti all’incontro per lo svolgimento del tirocinio assistito e tutti coloro che intervengono all’incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.
A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all’incontro di mediazione, ivi inclusi mediatori in tirocinio assistito, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
Art. 10) TIROCINIO ASSISITITO
Il tirocinio assistito consiste sia nell’osservazione dell’operato del mediatore esperto senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso, sia nella partecipazione a successivi incontri, guidati dai mediatori del Servizio di Conciliazione e/o esperti, per l’analisi e la riflessione sulle mediazioni osservate. I nominativi dei tirocinanti sono comunicati alle parti ed al mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione.
Le parti della mediazione e il mediatore, in qualunque momento, potranno chiedere l’allontanamento dei tirocinanti.
Il Servizio di mediazione deve consentire gratuitamente lo svolgimento del tirocinio assistito prescritto ai sensi di legge, dando comunque la precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco.
Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità a cui sono tenuti il mediatore e la segreteria ed è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento cui assiste. Il tirocinante non ha diritto a percepire alcun compenso.
Art. 11) ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto dell’atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante di cui all’art. 7 del presente Regolamento;
- l’indicazione del valore della controversia;
- l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare
riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità.
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.
L’Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell’organismo stesso, conseguenti a:
- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo.
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.
In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.