DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura Aperta ai sensi dell' art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Criterio: Qualità/Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI DIVISE INVERNALI ED ESTIVE, DI INDUMENTI AGGIUNTIVI, DI CALZATURE, ACCESSORI, E BUFFETTERIA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI ALL’ALLEGATO 3 AL DECRETO MINISTERIALE 11 GENNAIO 2017 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE.
PREMESSE
Con determinazione dirigenziale n. 59 del 25 gennaio 2022 questa Amministrazione ha disposto di affidare in appalto tramite accordo quadro con un solo operatore economico (art. 54 del D. Lgs. 50/2016) la fornitura di divise invernali ed estive, di indumenti aggiuntivi, di calzature, accessori, e buffetteria per gli operatori di Polizia Locale.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma Sintel) accessibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/Xxxx/Xxxx/ e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).
CIG n. 91140174C1 NUTS: ITC45
CPV 18222000-1 – Tenute professionali
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Comandante f.f. dell'Area Autonoma Sicurezza e Protezione Civile.
PUBBLICAZIONE
Il presente disciplinare di gara sarà:
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
- pubblicato sulla Piattaforma Sintel di Regione Lombardia;
- pubblicato sul profilo del committente xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx, sull’Albo pretorio on line del Comune di Sesto San Xxxxxxxx, sul profilo internet della Regione Lombardia, sul sito internet dell’ANAC, sul profilo del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Sezione bandi e gare.
PIATTAFORMA TELEMATICA
Il funzionamento della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto della legislazione vigente e in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma Sintel comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma Sintel.
L’utilizzo della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma Sintel.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma Sintel;
- utilizzo della Piattaforma Sintel da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l’utilizzo della Piattaforma Sintel.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma Sintel o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma Sintel e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, alla sezione “Bandi di gara” nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma Sintel garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma Sintel è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma Sintel sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma Sintel è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l’utilizzo della Piattaforma Sintel, che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma Sintel.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma Sintel;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
e) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
f) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
g) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico. L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite il n. verde 800116738.
DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato d’appalto;
3. Allegato 1 - Elenco prezzi a base di gara – Fornitura divise, calzature, accessori, indumenti aggiuntivi e buffetteria;
4. DGUE;
5. Patto di integrità.
La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma Sintel all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/Xxxx/Xxxx/ (nella sezione relativa alla procedura) e sul sito internet: xxx.xxxxxxx.xxx, - Sezione “Bandi di gara”.
CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite l’apposita sezione della Piattaforma Sintel entro il 8 aprile 2022.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, quindi entro il giorno 12 aprile 2022, mediante pubblicazione in forma anonima nell’apposita sezione di Sintel dedicata alle Comunicazioni ai concorrenti.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Non verranno prese in considerazioni richieste di chiarimenti inoltrate tramite mezzi diversi dalla Piattaforma Sintel né pervenute fuori termine.
Il concorrente, terminate le operazioni di gara, per qualsiasi comunicazione con la Stazione appaltante dovrà utilizzare unicamente l'indirizzo di posta certificata: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Pertanto non verranno prese in considerazione eventuali comunicazioni inviate via Sintel.
COMUNICAZIONI
Salvo quanto disposto al paragrafo precedente e per le richieste di sopralluogo di cui all’apposito paragrafo, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma Sintel e sono accessibili nella sezione relativa alle comunicazioni con i concorrenti.
È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative:
a) all'aggiudicazione;
b) all'esclusione;
c) alla decisione di non aggiudicare l’ appalto;
d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
e) all’attivazione del soccorso istruttorio;
f) all’eventuale sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala;
g) alla richiesta di offerta migliorativa;
h) al sorteggio in caso di parità di offerte; avverranno tramite Piattaforma Sintel.
Nei documenti di gara l’operatore economico dovrà indicare il medesimo indirizzo riportato negli appositi spazi della Piattaforma Sintel in sede di accreditamento alla stessa, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte della Stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI OGGETTO DELL’APPALTO
La fornitura ha per oggetto:
• la fornitura di divise invernali ed estive, ordinarie ed operative, di indumenti aggiuntivi, di calzature, accessori e buffetteria per gli operatori di Polizia Locale, conformi ai criteri ambientali minimi per l'acquisto di prodotti tessili, di cui all'allegato 3 al D.M. del 11 gennaio 2017 del Ministero dell'ambiente;
• la rilevazione delle taglie e interventi sartoriali necessari a garantire la vestibilità dei capi oggetto di fornitura.
Le prescrizioni di fornitura e le caratteristiche tecniche dei capi vestiario, degli accessori, delle calzature e della buffetteria sono disciplinate dal capitolato d'oneri, dai relativi allegati e dalla normativa di riferimento.
IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
Tabella n. 1
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo (Euro) |
1 | Fornitura di tenute professionali | 18222000-1 | P | 147.540,00 |
Totale | 147.540,00 |
L’importo dell’accordo quadro sopra indicato, inteso quale valore massimo delle forniture affidabili mediante sottoscrizione di contratti applicativi, per la durata di 36 (trentasei) mesi, è al netto di Iva 22% e/o di altre imposte e contributi di legge.
Trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3, del
D. Lgs. 81/2008, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze per l’intera durata dell’appalto è pertanto pari a zero.
L'importo complessivo della fornitura è da intendersi presunto in quanto la fornitura del materiale avverrà di volta in volta, in base ai contratti applicativi emessi dalla Polizia locale su specifiche necessità, nelle quantità e nelle tipologie che saranno ivi dettagliate.
L'eventuale mancato raggiungimento dell'importo totale presunto, pertanto, non potrà costituire, per l'impresa aggiudicataria, titolo a richiedere rimborsi, aumenti o risarcimento di alcuna natura.
L’appalto è finanziato con fondi del Bilancio Comunale.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad Euro 51.639,00.
SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la suddivisione in lotti penalizzerebbe l’omogeneità della fornitura che è di carattere pubblico essenziale e attività di pubblico interesse, comportando inaccettabili disparità di trattamento tra gli utenti.
DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI DURATA
La durata dell’accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data del verbale di avvio della fornitura e comunque fino all’esaurimento dell’importo complessivo dell’accordo quadro a base di gara.
Ricorrendone i presupposti, sarà dato l’avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
OPZIONI E RINNOVI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima di ulteriori 36 (trentasei) mesi, per un importo totale pari a quello della presente gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore del singolo lotto mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad Euro 295.080,00 a cui va aggiunta la somma di Euro 24.590,00 (per opzione prevedibilmente semestrale di proroga ex art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016) per un totale di Euro 319.670,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
PRECISAZIONI RELATIVE ALLE OFFERTE
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 la stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura ad alcuno dei concorrenti qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
Non sono ammesse offerte parziali o condizionate né sono ammesse offerte pari o in rialzo rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara.
FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA
La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.
La stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verifichino anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di seguito richiamate.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dagli operatori economici al momento dell’invio dell’offerta.
L’incompletezza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione o la mancanza totale o parziale degli stessi costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara senza l’avvio del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
a) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016;
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;
• ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).
b) [Eventuale]
Nel caso gli operatori economici abbiano sede residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti. In caso di mancata presenza della documentazione relativa ai requisiti, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite Piattaforma Sintel, in fase di comprova.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, i concorrenti devono possedere:
c) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
d) possesso di licenza di pubblica sicurezza per la vendita di divise e uniformi e dei relativi accessori di cui all'art. 28 R.D. 18/6/1931 n. 776 e per la detenzione, a scopo di vendita, di uniformi destinate all’equipaggiamento della Polizia locale.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
e) Esecuzione, negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del presente disciplinare, di attività analoghe afferenti a forniture di “Tenute professionali” (CPV 18222000-1) a favore di almeno 1 (una) amministrazione comunale con popolazione superiore a 60.000 abitanti per un periodo continuativo di almeno 1 (un) anno.
Non saranno accettate attività di fornitura eseguite a favore di soggetti privati.
NB: il concorrente deve elencare tali servizi compilando l’apposita dichiarazione prevista nella Domanda di partecipazione o compilando il punto 1b), paragrafo C, Parte IV del modello DGUE o mediante dichiarazione equipollente nella quale dovrà essere indicato, per ogni servizio svolto:
• la tipologia della fornitura (che dovrà essere analoga a quella richiesta);
• il periodo di svolgimento (che dovrà essere ricompreso nel triennio di riferimento);
• l’ente committente (indicando anche il n. di abitanti);
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, mediante la seguente modalità:
• copia dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, del numero di abitanti, dell’importo e del periodo di esecuzione.
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Requisiti generali e di idoneità.
I requisiti di cui alle lettere a), b) (solo se ne ricorre il caso), c) e d) dovranno essere posseduti:
• da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
• da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete nonché dall’Organo comune nel caso in cui questo abbia soggettività giuridica.
Requisito di capacità tecnico e professionale
ll requisito di cui alla lettera e) dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso fermo restando l’obbligo, per la mandataria, del possesso dei requisiti e dell’esecuzione delle prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
I requisiti di carattere generale e di idoneità di cui alle lettere a), c), d) ed eventualmente di cui alla lettera b), devono essere posseduti dal consorzio e dalle eventuali imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere posseduto secondo quanto disposto dall’art. 47 del Codice.
REQUISITO DI ESECUZIONE
L’operatore economico si impegna a dotarsi, entro 45 giorni dall'aggiudicazione in suo favore, di una sede operativa o di un magazzino idoneo nei comuni limitrofi al Comune di Sesto San Xxxxxxxx e/o nel raggio massimo di 6 (sei) km di percorso dal Comando di Polizia Locale, in modo da dare la possibilità agli operatori della Polizia Locale di potersi recare personalmente e celermente presso tale sede per il ritiro dei vari capi e per eventuali modifiche sartoriali, sostituzioni e modifiche delle taglie, con le modalità indicate nel capitolato d'oneri allegato al presente bando.
Tale requisito si rende necessario poiché l'Area Autonoma Sicurezza e Protezione Civile non possiede un proprio magazzino dove poter custodire ed effettuare le consegne e la distribuzione dei capi e dei vari accessori a tutti i 76 operatori di Polizia Locale.
Si ricorda che l’inottemperanza di questo requisito nei termini stabiliti sarà causa di risoluzione del contratto (qualora già stipulato prima della scadenza dei 45 giorni) per inadempimento
dell’aggiudicatario e l’Amministrazione avrà la facoltà di riassegnare la fornitura alle concorrenti classificatesi in ordine successivo nella graduatoria, alle condizioni economiche da queste offerte.
In presenza di un solo concorrente la gara sarà annullata.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
L’ausiliaria deve:
• possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice ed i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati nell’allegato alla documentazione di gara “Domanda di partecipazione – Ausiliaria”;
• rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante, mediante comunicazione per iscritto del RUP, inviata tramite Piattaforma Sintel.
Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
SUBAPPALTO
Trova applicazione l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 nella formulazione attualmente vigente.
In particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla prestazione principale.
Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto, dovrà indicare all’atto dell’offerta la quota della fornitura che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. c), del Codice, il subappalto è vietato.
GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
a. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, dell’importo di Euro 2.950,80 (pari a 2% dell’importo complessivo dell’appalto) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.
b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale (Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. - Filiale di Xxxxx Xxxxxxx 0, Xxxxx Xxx Xxxxxxxx – IBAN IT 34 C 01030 20700 000 000 264419);
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
-xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
-xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
-xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
-xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
Questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata dall’impegno del Garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro Garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; In tal caso dovrà essere trasmessa in originale al protocollo entro la data stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle offerte al Protocollo dell’Ente.
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o (leggasi “oppure”) dalle consorziate indicate come esecutrici.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate indicate come esecutrici.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere la garanzia in formato elettronico firmata digitalmente, è consentito consegnare la garanzia in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del Garante e dell’operatore economico concorrente, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 18 aprile 2022 mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Il plico cartaceo dovrà recare la dicitura “PLICO DA NON APRIRSI - AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI DIVISE INVERNALI ED ESTIVE, DI INDUMENTI AGGIUNTIVI, DI CALZATURE, ACCESSORI, E BUFFETTERIA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI ALL’ALLEGATO 3 AL DECRETO MINISTERIALE 11 GENNAIO 2017 DEL
MINISTERO DELL'AMBIENTE – Garanzia provvisoria”.
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a Euro 35,00, da effettuarsi con una delle seguenti modalità, attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx.xxxx:
• on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio; a comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta del versamento;
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere scansionato e allegato alla documentazione di gara;
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
ABILITAZIONE AL SERVIZIO AVCPASS
Le imprese interessate a partecipare alla presente procedura, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti di ammissione esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici (BDNCP), come prescritto dall’art. 81 comma 1,2 del D. Lgs. 50 del 2016 e dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, devono preliminarmente registrarsi al servizio AVCPass (Authority Virtual Company Passport) accedendo al sito web dell’Autorità all’indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx, “Servizi ad accesso riservato – AVCPass” e ottenere per la presente gara – identificata attraverso il CIG – seguendo le istruzioni ivi contenute, la creazione del “PassOE”, cioè il documento che attesta che l’Operatore Economico può essere assoggettato a verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass.
Tale documento deve essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
La documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità
all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. L’offerta deve pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre:
le ore 16.00 del giorno 18 aprile 2022
La Piattaforma Xxxxxx non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.
Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente disciplinare.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel.
Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Xxxxxx per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
Il Manuale d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Xxxxxx, predisponendo:
• “Busta telematica n. 1 - Documentazione amministrativa”
• “Busta telematica n. 2 – Documentazione tecnica”
• “Busta telematica n. 4 - Documentazione economica”
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma Sintel offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
✔ l’offerta è vincolante per il concorrente;
✔ con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da
quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa tecnica ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In questo ultimo caso l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.
I concorrenti potranno utilizzare i modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante sulla Piattaforma Sintel.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale telematico, potrà essere prodotta in copia telematica conforme all’originale cartaceo autentica o in copia conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
• il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitatamente alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nell'apposito sezione “Invia offerta” relativa alla procedura selezionata in Sintel gli operatori economici concorrenti dovranno inserire la documentazione di seguito riportata, redatta secondo le disposizioni riportate al paragrafo “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA”, in formato elettronico e firmata digitalmente.
A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Da presentare in bollo, redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente atto. Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera
b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nel caso il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento (art. 89 del Codice), ogni impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente in documento “Domanda di partecipazione – Ausiliaria”, allegando suddetto modello nella sezione ove è inserito il proprio DGUE.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
La domanda dovrà essere sottoscritta:
- dal legale rappresentante del concorrente in caso di partecipazione in forma singola;
- in caso di partecipazione plurisoggettiva, come di seguito indicato:
1) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti dalla Mandataria/Capofila;
2) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o gruppo;
3) In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016) dal Consorzio;
4) In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma già costituito, dalla Mandataria/Organo Comune;
5) In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza non ancora costituito, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
6) In caso di aggregazioni di rete datate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
7) In caso di GEIE già costituito, dalla Mandataria;
8) In caso di GEIE non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il GEIE.
Il concorrente allega eventuale originale telematico o copia informatica di originale cartaceo della procura; nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.
B) DGUE
Compilato in tutte le sue parti (ad eccezione di quelle non pertinenti) secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata nella G.U. n. 174 del 27.07.2016), messo a disposizione sulla Piattaforma Sintel.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
• DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
• originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
• PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione Parte IV – Criteri di selezione Parte VI – Dichiarazioni finali
Il DGUE deve essere presentato:
• nel caso previsto nella sezione domanda di partecipazione di operatore economico singolo, dal legale rappresentante;
• nei casi previsti nella sezione domanda di partecipazione, e specificamente ai punti 1), 2) e da 4) a 8), da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma associata;
• nel caso previsto nella sezione domanda di partecipazione di cui al punto 3) dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
C) Assolvimento dell’imposta di bollo mediante compilazione del Modello F24.
L'imposta di bollo per la “Domanda di partecipazione” e l’”Offerta economica” (Euro 32,00 Euro totali) dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documen- tazione amministrativa.
Codice fiscale e dati anagrafici: a cura del dichiarante
Il codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare non devono essere compilati.
L’assolvimento dell’imposta di bollo mediante pagamento tramite F24 è una modalità indicativa ma non esclusiva. Potranno essere utilizzate tutte le forme previste dalle normative per il pagamento dell’imposta di bollo, compresa l’acquisto e l’apposizione di due marche da bollo da Euro 16,00 ciascuna su un foglio, che dovrà poi essere inviato tramite Sintel in formato .pdf, a condizione che tali marche vengano “annullate” mediante timbro con data o con semplice tratto di penna.
D) Prova dell’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria intestata al Comune di Sesto San Xxxxxxxx.
La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa.
Nel caso di presentazione di fideiussione in formato cartaceo si veda quanto indicato al paragrafo “GARANZIA PROVVISORIA”
E) [Eventuale] Dichiarazione di impegno di un fideiussore verso il concorrente (sia nel caso di cauzione prestata mediante fideiussione sia nel caso di cauzione prestata in contanti) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Tale dichiarazione non è richiesta alle microimprese nonché alle piccole e medie imprese. Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo relativo alla garanzia fideiussoria.
F) [Eventuale] Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice copia della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
Il legale rappresentante di ogni operatore economico dovrà sottoscrivere digitalmente le proprie certificazioni.
G) PassOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PassOE relativo all’ausiliaria.
Tale documento dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente in forma pluri- soggettiva, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), anche dalle eventuali consorziate esecutrici.
H) Ricevuta di versamento della contribuzione dovuta a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui La- vori Pubblici dell'importo di Euro 35,00 da effettuarsi con una delle seguenti modalità indicate al pa- ragrafo “PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC”.
Tale documento dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente in forma pluri- soggettiva, da parte del legale rappresentante della sola società mandataria o del Consorzio.
I) Patto di Integrità debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente.
Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente plurisoggettivo, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, anche dalle eventuali consorziate esecutrici.
L) [Eventuale]
Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
• copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
• atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
• dichiarazione attestante:
• l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
• copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
• dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
• copia autentica del contratto di xxxx, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
• dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
• in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
• in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
• dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
• si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
• indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
• autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
• attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx XX 00 marzo 1942 n. 267
• indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.
CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA N. 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA
L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato e relativi allegati, le specifiche tecniche in essi contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui:
- “Criteri ambientali minimi per l’affidamento della fornitura di prodotti tessili (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)”.
La busta deve contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) le schede tecniche di tutti i beni/manufatti oggetto della presente procedura ed elencati nell'Allegato 1 al capitolato d'oneri, con evidenziate le migliorie offerte rispetto alle caratteristiche tecniche minime previste dalle disposizioni regolamentari di riferimento (Regolamento regionale n. 3 del 17/9/2013 e nel Regolamento Regionale n. 4 del 29/10/2013 );
2) il modello “Criteri quantitativi”, o dichiarazione equipollente, allegato al presente disciplinare relativo:
• all'eventuale disponibilità a fornire per tutta la durata contrattuale e per ulteriori 18 mesi dalla data di consegna dell'ultima fornitura, un servizio di assistenza sartoriale consistente nella riparazione e manutenzione dei prodotti forniti. Gli interventi dovranno consistere a titolo esemplificativo e non esaustivo in rammendi invisibili per strappi del tessuto o bruciature, sostituzione di cerniere lampo, interventi riduzione o ampliamento dei capi spalla, rifacimento orli, sostituzione di componenti rotti, persi, mal funzionanti, impermeabilizzazione, ecc.
• all'eventuale disponibilità a ridurre i tempi di consegna per singole consegne e/o per
consegne stagionali.
L’appaltatore sarà vincolato, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento agli elementi e sub-elementi sopra indicati.
L’offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l’oggetto del contratto. L’esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall’offerta economica dell’aggiudicatario.
In caso il concorrente abbia offerto il Servizio post vendita di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti, servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. X.xx. 50/2016, e richiamata all'art. 18 del capitolato d'oneri, sarà completamente svincolata solo allo scadere dei 18 mesi dall'emissione dell'ultimo ordinativo di fornitura emesso della stazione appaltante in forza del contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione della presente gara.
L’offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l’oggetto del contratto; l’esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall’offerta economica dell’aggiudicatario.
In relazione alle richieste di accesso agli atti l’operatore economico dovrà allegare nell’apposito box della busta tecnica telematica una dichiarazione firmata digitalmente contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare.
Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.
Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte. Per completezza si rimanda a quanto contenuto nel successivo paragrafo “ACCESSO AGLI ATTI”.
Per la sottoscrizione dei documenti tecnici di cui ai punti 1) e 2) valgono le prescrizioni previste per la sottoscrizione della domanda di partecipazione (punto A) del paragrafo “CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
CONTENUTO DELLA BUSTA NON TELEMATICA N. 3 – PLICO CAMPIONATURA
Gli operatori economici dovranno inserire in un plico cartaceo riportante la dicitura:
“PLICO DA NON APRIRSI - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE INVERNALI ED ESTIVE, DI INDUMENTI AGGIUNTIVI, DI CALZATURE, ACCESSORI, E BUFFETTERIA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI ALL’ALLEGATO 3 AL DECRETO MINISTERIALE 11 GENNAIO 2017 DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE – CAMPIONATURA” che dovrà contenere:
a) un elenco, sottoscritto digitalmente con le medesime modalità di cui al punto A) del paragrafo “CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, degli articoli contenuti nella busta telematica di cui al punto 1) del paragrafo “CONTENUTO DELLA BUSTA N. 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA”;
b) i seguenti campioni, completi di accessori se previsti:
Tabella n. 2
Rif. Reg. | Descrizione | taglia |
2.15 | Camicia invernale femminile | M |
2.31 | Giacca invernale femminile per divisa ordinaria per agente con xxxxxxxx | X |
2.41 | Pantalone estivo femminile per divisa ordinaria | M |
2.52 | Scarpa bassa estiva femminile | 38 |
2.23 | Maglione scollo a V (uomo) | M |
2.35 | Giacca a vento multiuso | M |
3.4 | Polo a manica corta | M |
3.6 | Giacca invernale maschile per divisa di servizio operativa | 48 |
3.9 | Pantalone estivo maschile per divisa di servizio operativa | 48 |
2.55 | Scarpa bassa invernale maschile | 42 |
Ad ogni campione dovrà essere applicata un'etichetta con la denominazione dell'impresa.
I campioni potranno essere sottoposti a prove che potrebbero causare il loro danneggiamento, senza che gli operatori economici potranno avanzare pretese economiche.
I campioni del concorrente aggiudicatario resteranno depositati presso il Comando di polizia locale per tutta la durata contrattuale. I campioni delle altre ditte concorrenti potranno essere ritirati entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Le spese di ritiro del materiale restano a carico del concorrente.
Il plico così confezionato dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio previsto per le ore 12.00 del 14 aprile 2022, mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure dopo aver prenotato un appuntamento tramite l'agenda digitale disponibile sul Portale al link xxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx:00000/ e consegnandolo allo sportello dell’Ufficio Protocollo presso il piano terra del Palazzetto rosso del Comune di Sesto San Xxxxxxxx nel giorno e nell'orario prenotato.
CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA N. 4 – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
Nell'ambito della procedura di invio dell'offerta, l’operatore economico concorrente dovrà indicare direttamente sulla piattaforma Sintel:
1) il ribasso unico percentuale sulle voci di prezzo dell’elenco prezzi posto a base di gara con un massimo di cinque decimali. Qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà al troncamento al quinto decimale;
2) i costi “specifici” della sicurezza e manodopera. Il concorrente deve riportare l'indicazione dei costi della manodopera e dei costi c.d. “specifici” (o aziendali) della sicurezza connessi con l’attività dell’impresa che il concorrente prevede di sostenere per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.
Si ricorda che il concorrente è tenuto a sottoscrivere digitalmente con le medesime modalità indicate al punto A) del precedente paragrafo, ed allegare nella sezione della Piattaforma Sintel, il “Documento di offerta” generato automaticamente dalla piattaforma Sintel al termine della suddetta procedura di invio dell'offerta.
N.B. Per la compilazione e la sottoscrizione dei formulari PDF allegati alla documentazione di gara, si
rimanda al file “Modalità di compilazione modelli”.
La documentazione sopra indicata, indipendentemente dalla forma di partecipazione del concorrente (singola o plurisoggettiva), dovrà essere caricata sulla Piattaforma Sintel, avendo cura di allegare i documenti nei corretti boxes predisposti dalla stazione appaltante. Qualora più files debbano essere allegati nel medesimo box, si potrà ricorrere ad un qualunque software di compressione (preferibilmente zip o 7z).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
Tabella n. 3
punteggio massimo | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
Totale | 100 |
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera “D” vengono indicati i “Punteggi qualitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera “Q” vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’applicazione di una formula matematica o di un criterio meramente applicativo, senza quindi esercizio di discrezionalità della Commissione Giudicatrice.
Tabella n. 4
CRITERI | Punti Max (D) | Punti Max (Q) | |
A.1) Servizio post vendita di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti, servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili. (QUANTITATIVO) | |||
I 15 punti verranno attribuiti al concorrente che offre, per tutta la durata contrattuale e per ulteriori 18 (diciotto) mesi dalla data di consegna dell'ultima fornitura, un servizio di assistenza sartoriale consistente nella riparazione e manutenzione dei prodotti forniti. Gli interventi dovranno consistere a titolo esemplificativo e non esaustivo in rammendi invisibili per strappi del tessuto o bruciature, sostituzione di cerniere lampo, interventi di riduzione o ampliamento dei capi spalla, rifacimento orli, sostituzione di componenti rotti, persi, mal funzionanti, impermeabilizzazione, ecc ... Nel caso in cui tale servizio non verrà offerto il concorrente otterrà zero punti. | Max 15 punti | 15 | |
A.2) Riduzione tempi di consegna (QUANTITATIVO) | |||
A.2.1) Riduzione dei tempi di consegna per forniture. I punti verranno assegnati come segue: • 1 punto in caso la ditta dichiari di ridurre di |
2 giorni solari, i tempi di consegna previsti all'art. 11 del capitolato; • 2 punti in caso la ditta dichiari di ridurre di 4 giorni solari, i tempi di consegna previsti all'art. 11 del capitolato; • 4 punti in caso la ditta dichiari di ridurre di 8 giorni solari, i tempi di consegna previsti all'art. 11 del capitolato; | Max 10 punti | 4 | |
A.2.2) Riduzione dei tempi di consegna per forniture stagionali. I punti assegnati come segue: • 1 punto in caso la ditta dichiari di ridurre di 5 giorni solari, i tempi di consegna previsti all'art. 11 del capitolato; • 3 punti in caso la ditta dichiari di ridurre di 10 giorni solari, i tempi di consegna previsti all'art. 11 del capitolato; • 6 punti in caso la ditta dichiari di ridurre di 15 giorni solari, i tempi di consegna previsti all'art. 11 del capitolato; | 6 | ||
A.3) Qualità tecnica dei capi campionati (QUALITATIVO) | |||
A.3.1) Qualità del tessuto e del colore del capi vestiario campionati Verranno valutate le caratteristiche percepite, visivamente e al tatto, di solidità, resistenza e uniformità del tessuto e del colore. Si valuterà altresì la completezza delle informazioni contenute nelle etichette rispetto alle caratteriste dei capi e alle modalità di lavaggio e all'eventuale manutenzione. | Max 27 punti | 9 | |
A.3.2) Vestibilità, funzionalità, comfort ed estetica dei capi vestiario e delle calzature campionate. La valutazione sarà effettuata sulla vestibilità, l'estetica e il comfort nell'impiego dei capi e delle calzature, anche con prove di piegamento. | 9 | ||
A.3.3) Qualità del confezionamento dei capi vestiario e delle calzature e degli accessori. La valutazione sarà effettuata sulla qualità delle finiture, delle cuciture, dei bottoni, delle mostrine, dei fregi, degli occhielli, delle cerniere, delle stringhe, delle fibbie e degli accessori. | 9 | ||
A.4) Elementi migliorativi di qualità tecnica (QUALITATIVO) | |||
Si procederà alla valutazione delle caratteristiche tecniche dei capi offerti rispetto alle caratteristiche minime contenute nelle schede tecniche del Regolamento Regionale 22 marzo 2019, n. 5. il concorrente dovrà presentare le schede tecniche di tutti i beni e i manufatti offerti e dovrà evidenziare le sole caratteristiche che reputa migliorative rispetto alle prescrizioni regolamentari. | Max 18 punti | 18 | |
TOTALE | 45 | 25 |
METODI DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi di cui alle lettere da A.3) a A.4), cui è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna “D” della tabella n. 4, si applica il metodo del “confronto a coppie” tra le offerte presentate previsto al paragrafo V delle Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice citate: ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6. Al termine dei confronti si trasforma, per ciascun commissario, la somma delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra (0) zero e (1) uno e si calcola la media dei coefficienti.
A questo punto, in conformità all’indirizzo previsto dalla giurisprudenza prevalente secondo cui il punteggio da prendere in considerazione ai fini esclusivi della verifica di anomalia è quello effettivo e non quello più alto risultante dall’attività di riparametrazione, ai concorrenti verranno attribuiti i punteggi, mediante la formula di cui al metodo aggregativo compensatore sotto indicata, in base ai coefficienti medi ottenuti con la modalità descritta al paragrafo precedente.
Nel caso in cui risultasse impossibile utilizzare il metodo del confronto a coppie previsto per la valutazione degli elementi di natura qualitativa, per la presenza di un numero di offerte valutabili inferiore a tre, troverà applicazione il metodo di seguito indicato.
Per ciascun elemento tecnico oggetto di valutazione, l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, così individuati:
Nessun elemento fornito 0
Non significativi 0,1
Eccessivamente scarsi 0,2
Carenti o frammentari 0,3
Incompleti e superficiali 0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati 0,5
Presenti in misura sufficiente 0,6
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata 0,7 Completi ed adeguati 0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche apprezzabili 0,9 Con caratteristiche di eccellenza 1
Sulla base del criterio sopra indicato, ciascun commissario attribuisce un coefficiente a ciascuna offerta per ogni elemento di valutazione. Una volta che ogni commissario ha attribuito il coefficiente a ciascuna offerta, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti. A questo punto, in conformità all’indirizzo previsto dalla giurisprudenza prevalente secondo cui il punteggio da prendere in considerazione ai fini esclusivi della verifica di anomalia è quello effettivo e non quello più alto risultante dall’attività di riparametrazione, ai concorrenti verranno attribuiti i punteggi, mediante la formula di cui al metodo aggregativo compensatore sotto riportata, in base ai coefficienti medi ottenuti con la modalità appena descritta.
Ai soli fini della verifica di anomalia, il coefficiente medio ottenuto per ogni elemento di valutazione verrà moltiplicato, senza alcun passaggio di riparametrazione, per il punteggio massimo attribuibile per tale elemento valutativo.
Per gli elementi quantitativi di cui alle lettere A.1) e A.2), cui è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna “Q” della tabella n. 4, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base delle metodologie indicate nella medesima tabella.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula - cfr. linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. IV:
Vai = Rai/Rmax
dove:
Vai = coefficiente attribuito al concorrente (i) rispetto al requisito (a);
Rai = valore dell’offerta (ribasso percentuale) del concorrente i-esimo rispetto al requisito (a);
Rmax = valore dell’offerta (ribasso percentuale) più conveniente.
METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Ca = Σn [Wi * Vai]
dove
Ca = indice di valutazione dell’offerta per il criterio (a)
n = numero totale dei requisiti
Wa = peso o punteggio massimo attribuito al requisito (a)
Vai = coefficiente attribuito all’offerta per il concorrente (i) rispetto al requisito (a) variabile
Σ = sommatoria.
Quindi, allo scopo di preservare l’equilibrio tra i diversi elementi qualitativi e quantitativi dell’offerta, ai fini della formazione della graduatoria e dell’aggiudicazione della procedura, i coefficienti medi degli elementi qualitativi come sopra ottenuti verranno riparametrati attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un coefficiente conseguentemente proporzionale. Quindi tali coefficienti riparametrati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile per ogni elemento valutativo.
Si procederà alla riparametrazione anche in caso di ammissione alla gara di un solo concor - rente.
Risulterà aggiudicataria l’offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto costituito dei punteggi ottenuto dalla somma d quelli dell’offerta tecnica con quelli dell’offerta economica.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – APERTURA DELLE BUSTE N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La verifica della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione dei concorrenti al procedimento inviate per via telematica, avrà luogo nei giorni successivi alla scadenza fissata, presso gli uffici del Comune, in seduta non pubblica.
La gestione telematica della procedura garantisce infatti non solo la tracciabilità di tutte le operazioni compiute, tra cui l’apertura dei files inviati dai concorrenti, ma anche la garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte a salvaguardia dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016.
Tali sedute, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che comunque saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Sintel.
Il RUP procederà, nella prima seduta, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP procederà a:
• verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
• attivare la procedura di soccorso istruttorio;
• redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
• adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
APERTURA DELLE BUSTE N. 2, 3 E 4 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del R.U.P. la Commissione Giudicatrice procederà, sempre in seduta non pubblica, all’apertura delle buste concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
Conseguentemente, in una o più sedute, la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e del plico campionatura e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione proseguirà con il calcolo e con l’attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”.
Successivamente la commissione darà atto nei verbali dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, nonché delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta successiva non pubblica, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.
In caso di parità di punteggio finale di due o più offerte prime in graduatoria, si provvederà ad adottare, in ordine di applicazione, i seguenti parametri per l’aggiudicazione:
1) il punteggio più alto ottenuto nell’offerta tecnica complessiva (elementi qualitativi e quantitativi);
2) il punteggio più alto ottenuto nell’offerta tecnica limitatamente agli elementi qualitativi.
3) In caso di ulteriore parità, trova applicazione quanto previsto dall’art. 77, comma 2, del
R.D. 827/1924. A tale proposito la procedura di rilancio dell’offerta economica, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, verrà esperita e condotta mediante la piattaforma Sintel, con la creazione di una nuova procedura ad invito nella quale verrà chiesto, limitatamente agli operatori economici che hanno presentato offerte uguali, di effettuare una offerta migliorativa.
Il Report di tale procedura di rilancio andrà ad integrare i verbali di gara della presente procedura.
Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta di rilancio, se valida.
4) Qualora, al termine della procedura di rilancio, dovesse permanere l’ex aequo, si procederà in seduta pubblica, in presenza o con la possibilità di collegarsi in videoconferenza, al sorteggio.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo “AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO”.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al
XXX, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo “VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE”.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P. - che procederà sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
• richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
• richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
• verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. L’aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a Euro 1.800,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.
L'ostensione, totale o parziale, della documentazione di gara presentata in sede di offerta
dagli operatori economici concorrenti è differita, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) e d) del
D. Lgs. 50/2016, fino all'aggiudicazione.
Fatto salvo quanto sopra indicato, l’articolo 53, comma 5, lettera a), del citato decreto disciplina i motivi e le circostante nelle quali il diritto di accesso agli atti di gara non può essere concesso e in particolare l’articolo prevede che siano "esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali".
L'eccezione a tale diniego è prevista al comma 6 del medesimo articolo.
Pertanto, allo scopo di permettere con celerità a questa stazione appaltante la valutazione circa i limiti del diritto di accesso agli atti al fine di tutelare sia il diritto stesso di accesso sia i segreti tecnici e commerciali dell’azienda, il concorrente, qualora reputi che il contenuto della propria offerta costituisca "know-how" aziendale ossia rientri nei beni essenziali che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa dell'impresa e verso cui l’ordinamento offre tutela in quanto segreti commerciali dovrà allegare, in sede di offerta, in apposito box di Sintel creato durante la procedura di configurazione, la documentazione nella quale, analiticamente, verranno elencati i paragrafi che contengono elementi che possano, dietro motivate e comprovate argomentazioni, costituire o contenere segreti tecnici e/o commerciali, nonché l’offerta tecnica eventualmente oscurata.
Qualora, nel corso della procedura o al termine di essa, dovessero pervenire una o più richieste di accesso agli atti, questa stazione appaltante, in mancanza della dichiarazione di cui sopra o qualora essa dovesse contenere affermazioni generiche e non sufficientemente sviluppate, procederà all'ostensione della documentazione nella sua interezza senza alcuna valutazione di merito poiché la mancanza o l'incompletezza di una dichiarazione da parte del concorrente di richiesta di tutela dei propri interessi tecnici e/o commerciali verrà considerata come mancanza di interesse nel volerli esercitare;
Si rimanda ai contenuti del paragrafo “CONTENUTO DELLA BUSTA N. 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA”.
CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI
Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 11 gennaio 2017 recante i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento della fornitura di prodotti tessili” (approvato con G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017).
La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all’avvio e durante l’esecuzione del servizio. L’appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.
FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolven- za concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inef- ficacia del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Xxxxxxxx ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.
Pertanto, in attuazione di tale protocollo d’intesa il Comune di Sesto San Xxxxxxxx vigilerà con particolare attenzione affinché nell’assegnazione e nell’esecuzione del presente appalto, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
CODICI DI COMPORTAMENTO
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del X.X.X. 00 xxxxxx 0000 x. 00 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx codice di comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e
dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Xxxxxxxx” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 dell’8 aprile 2014 sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.
A tal fine il Comune mette a disposizione sul suo sito istituzionale all’indirizzo: xxxxx://xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/
il testo dei codici di comportamento sopra citati, affinché l’impresa che risulterà aggiudicataria li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell’Ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.
Pertanto, nel contratto di appalto verranno inserite apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Regolamento Regionale 22 marzo 2019, n. 5;
- R.D. 00/0/0000 x. 776;
- D.M. Del 11 gennaio 2017 del Ministero dell'ambiente;
- D.Lgs. n. 50/2016;
- D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- L. 21.06.2017, n. 96 conversione in legge del D. L. 24.04.2017 n. 50
- Codice Civile;
- R.D. 00 xxxembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 00 xxxgio 1924 n. 827;
- Regolamenti comunali.
CONTROVERSIE
Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
Sesto San Xxxxxxxx, 16.3.2022
Il Responsabile Unico del Procedimento (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx)
BRIGHEL
Documento firmato digitalmente ex DPR 445/2000 e D. Lgs 82/2005.
XXXXX 17.03.2022
08:41:52
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