ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
TRA
Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato ISS,
E
L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, in seguito denominato Agenzia,
Premesso che
- l’ISS, quale organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Decreto 24 ottobre 2014 pubblicato nella G.U. n. 268 del 18.11.2014, per l’espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- l’art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali;
- il decreto del Ministro della Salute del 4 aprile 2013 con il quale è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;
- è interesse delle Parti, in un’ottica di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, addivenire ad una collaborazione su temi di comune interesse quali la ricerca, la formazione, l’innovazione, la sostenibilità, l’efficacia, l’efficienza, l’appropriatezza, la qualità, la sicurezza e l’equità dell’assistenza sanitaria, nonché sui temi dell’organizzazione, della gestione, del monitoraggio e della valutazione dei sistemi sanitari, anche attraverso programmi e progetti finalizzati a rilanciare, sostenere ed incentivare lo sviluppo della ricerca scientifica in ambito europeo ed internazionale.
si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1
Valore delle premesse e documenti tecnici
Le premesse e i documenti tecnici redatti anche successivamente alla stipula del presente
Accordo e allo stesso correlati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Art. 2
Oggetto e scopo dell’accordo
Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e Agenzia su temi di comune interesse quali la ricerca, la formazione, l’innovazione, la sostenibilità, l’efficacia, l’efficienza, l’appropriatezza, la qualità, la sicurezza e l’equità dell’assistenza sanitaria, nonché sui temi dell’organizzazione, della gestione, del monitoraggio e della valutazione dei sistemi sanitari, anche attraverso programmi e progetti finalizzati a rilanciare, sostenere ed incentivare lo sviluppo della ricerca scientifica in ambito europeo ed internazionale.
Art. 3
Modalità di attuazione della collaborazione
Le Parti realizzano la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità di personale a tempo indeterminato e determinato, e, con specifico riferimento all’AGENAS, al personale esperto che opera a vario titolo per l’Agenzia (dipendenti/esperti/collaboratori), che saranno chiamate a collaborare dai Responsabili Scientifici, nonché alle proprie dotazioni strumentali.
Le Parti prevedono sin da ora la possibilità di regolare la suddetta collaborazione tramite accordi attuativi successivi e/o documenti tecnici, laddove scaturiscano atti o fatti suscettibili di valutazione economica, integrati dall’indispensabile indicazione degli obiettivi perseguiti, dei responsabili delle diverse attività e delle modalità di gestione degli eventuali contributi di natura economica.
In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici, pur restando a carico degli Enti di provenienza i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.
Art. 4 Durata
La durata del presente accordo è stabilità in 36 mesi a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell’originale dell’atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
La stessa potrà essere rinnovata previo consenso scritto delle Parti.
Art. 5 Responsabili scientifici
Il responsabile scientifico, chiamato a coordinare le attività sarà per l’ISS il Direttore Generale e, per l’Agenzia, il Direttore Generale.
Art. 6 Rimborso delle spese
Il presente Accordo di collaborazione non comporta trasferimenti finanziari tra le Parti, se non quelli corrispondenti ai costi effettivi sostenuti per la realizzazione delle attività che, nell’ipotesi di interscambio di capitale intellettuale, saranno a carico dell’Amministrazione richiedente la risorsa umana.
La quantificazione e la rendicontazione delle spese sostenute sarà oggetto di atti separati da approvare con successivo scambio di note formali.
Art. 7 Risultati Scientifici
Per “Risultati scientifici” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo.
Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché, nell’ambito delle ricerche oggetto del presente Contratto.
Nell’ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati congiunti, il regime dei risultati sarà quello della proprietà in pari quota, fatta salva ogni eventuale, diversa specifica negoziazione.
Art. 8 Proprietà Intellettuale
Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
- al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto;
- - al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.
Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.
Le parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del progetto, nel rispetto del D.Lgs. N. 30 del 2005 relativo a “invenzioni dei ricercatori, delle Università e degli Enti pubblici di ricerca”, nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo”, con le modalità di cui al precedente art. 7, ultimo comma.
Art. 9 Pubblicazioni
La diffusione delle conoscenze scientifiche è una delle finalità della collaborazione, pertanto le Parti si impegnano alla pubblicazione dei risultati delle sperimentazioni entro un limite massimo di cinque (5) anni dal completamento della stessa.
Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca, potranno avvenire solo con il consenso scritto tra le Parti e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per le Parti in considerazione del ruolo istituzionale spettante ad ognuna.
Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.
Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che l’ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.
Art . 10
Tutela dei dati personali
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si
impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’ esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. N. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Art. 11 Recesso
Ad ognuna delle Parti del presente accordo, ai sensi dell’art.1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà può essere esercitata finché l’accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.
Art. 12 Risoluzione
Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l’impossibilità, per causa a quest’ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione. In questo caso verrà fatto salvo quanto già impegnato ed utilizzato a titolo di rimborso delle spese.
Le Parti si riservano di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. nel caso di inadempimento di una Parte, in relazione alle obbligazioni di cui al presente accordo, salvo che all’inadempimento non venga posto rimedio in forma specifica entro trenta (30) giorni dalla data della sua contestazione mediante lettera raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo di comunicazione alla Parte che vi ha dato causa.
Art. 13 Modifiche dell’Accordo
Ogni parte contraente, in qualsiasi momento prima della scadenza del contratto, può proporre all’altra modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito
della Ricerca o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti.
Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Contratto, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l’invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto.
Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.
Art. 14
Risoluzione delle controversie e foro competente
In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede.
Qualora non sia possibile transigere né conciliare stragiudizialmente la controversia, è ammesso il ricorso , in via esclusiva, al Tribunale di Roma.
Art. 15 Registrazione
Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.
Art. 16 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.
Le Parti, ai sensi dell’art. 1341 c.c., dichiarano di aver preso visione degli articoli di cui al presente accordo e di approvarne il contenuto in modo specifico.
Roma, Lì_ ____
Per l’Istituto Superiore di Sanità Per l’ Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali
Il Legale Rappresentate Il Direttore Generale
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