REGOLAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE E RELATIVI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
Comune di Nembro
Provincia di Bergamo
REGOLAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE E RELATIVI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 28/02/2013 Aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2021
Aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/2022
Indice
4
Art. 3 – Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche 5
Art. 5 – Requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche 6
Art. 7 – Criteri da seguire per l’individuazione di eventuali nuove aree mercatali 7
Art. 8 – Compiti degli uffici comunali 7
Art. 9 – Affidamento gestione del mercato e fiere a soggetti terzi 8
Art. 10 – Modulistica e circolari esplicative 8
Art. 11 – Esercizio dell’attività. Modalità 8
Art. 11 - bis Disposizioni generali 9
Art. 12 – Attestazione assolvimento obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali 9
Art. 13 – Carta di esercizio 10
Art. 14 – Norme generali di comportamento per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche 10
Art. 15 – Assegnazione dei posteggi nei mercati 12
Art. 16 – Pubblicizzazione dei posteggi liberi 13
Art. 17 – Assegnazione dei posteggi fuori mercato 14
Art. 18 – Autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante 14
Art. 19 – Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione 15
Art. 20 – Cessazione dell’attività 16
Art. 21 – Messa a disposizione di aree private 16
Art. 22 – Indirizzi generali in materia di orari 17
Art. 23 – Sospensione dell’autorizzazione d’esercizio 17
Art. 24 – Revoca dell’autorizzazione d’esercizio 18
Art. 25 – Presenza dell’operatore commerciale 18
Art. 26 – Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere 19
Art. 27 – Giustificazione per il mancato utilizzo del posteggio 19
Art. 28 – Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere 20
Art. 29 – Pulizia del suolo pubblico 21
Art. 30 – Xxxxxxxxxx, rimborsi e responsabilità degli operatori 21
Art. 31 – Sistema informativo regionale per il commercio su areepubbliche. 21
21
21
Art. 33 – Area mercatale di Nembro: Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxXxxxxxxxxx 00
Art. 34 – Dimensioni dei posteggi 23
Art. 36 – Prescrizioni particolari 23
Art. 37 – Concessione del posteggio, durata, rinnovo 24
Art. 38 – Utilizzo del posteggio 24
Art. 39 – Trasferimento per miglioria nell’ambito dello stesso settore commerciale 24
Art. 40 – Scambio reciproco di posteggio 25
Art. 41 – Accesso ai posteggi 25
art. 42 – Canone patrimoniale di concessione 26
Art. 43 – Servizi di fornitura acqua ed energia elettrica 27
Art. 44 – Spazio per Associazioni ed Espositori 28
Art. 45 – Posteggi riservati ai produttori agricoli 28
Art. 47 – Pulizia straordinaria dell’area mercatale 29
Art. 48 – Decadenza dalla concessione del posteggio 30
Art. 49 – Decadenza dall’autorizzazione di esercizio 30
Art. 50 – Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse 30
Art. 51 – Modalità di assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o non assegnati (spunta) 30
Art. 52 – Validità delle presenze 31
Art. 53 – Effettuazione di mercati straordinari 31
Art. 54 – Mercati itineranti, manifestazione con operatori commerciali, esposizioni organizzate in Piazza della Libertà e Piazza della Repubblica. 32
CAPO II – POSTEGGI FUORI MERCATO, AUTONEGOZI PER SOMMINISTRAZIONE
32
Art. 55 – Posteggi fuori mercato: assegnazione, revoca, decadenza. 32
Art. 56 – Somministrazione di alimenti e bevande 33
Art. 57 – Spazi pubblici per Associazioni senza scopo di lucro 33
CAPO III – COMMERCIO ITINERANTE
33
Art. 58 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante 33
Art. 59 – Limitazioni all’esercizio dell’attività in forma itinerante 34
Art. 60 – Somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante 34
Art. 61 – Determinazione degli orari 35
Art. 62 – Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo 35
CAPO IV – FIERE, SAGRE, RICORRENZE
35
Art. 63 – Disposizioni generali 35
Art. 65 – Istituzione di nuove fiere 36
Art. 66 – Assegnazione dei posteggi nelle fiere e modalità di esercizio 36
TITOLO III – ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI
37
Art. 68 – Sanzioni amministrative per l’inosservanza alle disposizioni di cui al presente Regolamento 37
Art. 69 – Sanzioni previste dalla Legge Regionale 37
Art. 70 – Osservanza degli altri Regolamenti comunali 38
Art. 71 – Abrogazione delle precedenti norme 38
Art. 72 – Abrogazione delle norme regolamentari contrarie a fonti di grado superiore 38
TITOLO I – NORME GENERALI
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche (in sede fissa o itinerante) del Comune di Nembro, ivi compresa quella operata da Associazioni senza scopo di lucro che promuovono occasionali vendite, anche nella forma di una libera donazione, finalizzate alla raccolta fondi per le loro iniziative benefiche.
2. Il presente Regolamento determina, in particolar modo: le competenze degli organi comunali per l’espletamento delle funzioni di polizia amministrativa, la disciplina amministrativa dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi da parte degli operatori nell’esercizio dell’attività del commercio su aree pubbliche.
Art. 2 – Fonti normative
1. Le più importanti fonti normative riguardanti la materia sono:
a) la Legge Regionale 2 febbraio 2009, n°6/2010 (“Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”), in particolare la sezione III (“Commercio su aree pubbliche”), e successive modifiche ed integrazioni, d’ora in poi denominata “Legge Regionale”;
b) il Decreto della Giunta Regionale 3 dicembre 2008, n°8/8570 (“Determinazioni in merito all’individuazione delle aree mercatali e fieristiche (art. 4, comma 2, Legge Regionale n°15/2000)”);
c) il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n°114 (“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n°59”);
d) L. 160/2019 art 1 comma 837 – 846, disciplina sul “CANONE” che sostituisce il Canone COSAP (acronimo di canone occupazione suolo pubblico);
Tra le modifiche ed integrazioni di cui alla lett. a), assume particolare rilievo la Legge Regionale 27 febbraio 2012, n°3 “Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle Leggi Regionali 30 aprile 2009, n°8 (‘Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda’) e 2 febbraio, n°6 (‘Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere’)”;
2. Nel presente Regolamento sono altresì richiamate le seguenti disposizioni legislative:
a) il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n°159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n°136”).
b) il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n°99 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. d), f), g), l), e), della Legge 7 marzo 2003, n°38”);
c) l’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 (“Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”);
d) il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”);
e) il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n°59 (“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”);
f) il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n°446 (“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
g) dell'I.R.P.E.F. e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino
della disciplina dei tributi locali”);
h) la Legge 25 marzo 1997, n°77 (“Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio”);
i) la Legge 7 agosto 1990, n°241 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”);
j) la Legge 24 novembre 1981, n°689 (“Modifiche al sistema penale”).
Art. 3 – Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche
Poiché il numero di abitanti del Comune di Nembro è inferiore a 15'000, non si ritiene utile istituire una commissione consultiva ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale; naturalmente il Comune si obbliga a sentire i rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative dei Commercianti e dei Consumatori, ai sensi del secondo comma dell’articolo citato.
Art. 4 – Definizioni
Agli effetti del presente Regolamento s’intendono:
a) commercio su aree pubbliche: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
c) mercato: l’area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;
d) mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
e) mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni (può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio);
f) presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l’attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
g) presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L’assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
h) fiera: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti e sulle aree delle quali il Comune ha la disponibilità (pubbliche o private), di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
i) fiera specializzata: la manifestazione nella quale almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
j) fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all’area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;
k) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;
l) presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;
m) autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche: l’atto che abilita all’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, di competenza del Comune sede di posteggio (per gli operatori che operano con posteggio), ovvero del Comune in cui l’operatore, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività (per gli operatori itineranti);
n) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio del commercio su aree pubbliche;
o) posteggio fuori mercato (o extramercatale o isolato): il posteggio situato in un’area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un’area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;
p) carta di esercizio: il documento contenente gli elementi di identificazione personale dell’operatore commerciale e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell’attività nell’ambito dei mercati, delle fiere o in forma itinerante;
q) scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
r) spunta: operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all’assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
s) “spuntista”: l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato;
t) produttori agricoli: gli imprenditori agricoli professionali di cui X.Xxx. n°99/2004 regolarmente iscritti nella speciale sezione del registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente;
u) attrezzature: i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione, alla vendita o alla somministrazione;
v) S.C.I.A.: acronimo che indica una Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
w) CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE d’ora in poi CANONE: sostituisce il canone COSAP (canone occupazione suolo pubblico, art. 63 del D.Lgs. n°446/1997) ed è disciplinato in questa sede, limitatamete alle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico (demanio o patrimonio indisponibile) per mercati, come sopra definiti;
Art. 5 – Requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche
1. Per esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche, il titolare ovvero, in caso di società, il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all’attività, deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente, in particolare dall’art. 20, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della Legge Regionale.
2. Per l’esercizio dell’attività di vendita nel settore alimentare, i soggetti sopraindicati devono, inoltre, essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente – in qualità di dipendente qualificato (addetto alla vendita, all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti), o in qualità di socio lavoratore, o in qualità di coadiutore familiare (se trattasi di coniuge, parente od affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore) – comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale secondo le modalità di cui all’art. 18 della L.R. n°3/2012;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Art. 6 – Finalità
Nell’individuare l’area da destinare al commercio su aree pubbliche, il Comune di Nembro ha rispettato le delle indicazioni formulate dalla Regione Lombardia nella D.G.R. n°8/8570 del 2008, così meglio illustrato nell’art. 33 del presente Regolamento.
Art. 7 – Criteri da seguire per l’individuazione di eventuali nuove aree mercatali
Per l’individuazione di nuove aree da destinare a sede di mercati, il Comune di Nembro rispetterà le indicazioni sotto riportate, oltre alle eventuali nuove prescrizioni nel frattempo fornite dalla Regione Lombardia, competente in materia:
a) rispetto delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
d) rispetto dei vincoli per determinate zone od aree urbane, di cui alla disciplina comunitaria, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
e) rispetto delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi igienico-sanitari di polizia stradale, o di pubblico interesse in genere;
f) rispetto delle limitazioni e dei divieti previsti nel “Regolamento Comunale di Polizia Urbana”;
g) analisi delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
h) analisi della rete distributiva esistente.
Art. 8 – Compiti degli uffici comunali
1. La regolamentazione, la direzione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati e nelle fiere, spettano all’Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso il Settore comunale competente, assicurando l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza, in collaborazione con la Polizia Locale.
2. Il Dirigente del Settore comunale competente, per l’attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, si avvale del personale previsto dalla vigente pianta organica; può inoltre avvalersi di eventuale personale di terzi, a seguito di apposita convenzione.
3. Non costituisce modifica al presente Regolamento l’eventuale trasferimento di competenze ad altri Settori comunali ovvero ad altri soggetti pubblici o privati, a seguito di ristrutturazioni intervenute nell’organigramma dell’Ente.
Art. 9 – Affidamento gestione del mercato e fiere a soggetti terzi
1. Ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale, il Comune di Nembro prevede la possibilità di affidare alle Associazioni di categoria, o a loro Consorzi, o ad Associazioni tra più Enti Pubblici, la gestione delle aree mercatali e fieristiche, nonché quella dei servizi ad esse complementari. Ciò mediante apposita convenzione e sempre assicurando il controllo sui livelli dei servizi erogati, della durata massima di anni 8, rinnovabili.
2. Le Associazioni di categoria e i loro Consorzi vengono individuati considerando, in via prioritaria, la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economico-finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni di cui al precedente comma 1.
3. Ai sensi del comma 846 dell’art 1 della L 160/2019 il Comune di Nembro, in deroga all’art. 52 del D.Lgs 446/1997, può affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d’accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modallità di applicazione del Canone Unico di cui ai commi 817 e 837 L 169/2019, già citata, e comunque a condizioni economiche più favorevoli per il Comune, quale ente affidante nonché dell’assoluto rispetto del comma 1 del presente articolo.
Art. 10 – Modulistica e circolari esplicative
Al Responsabile del Settore comunale competente è riconosciuta la facoltà di aggiornare e predisporre la modulistica per gestione pratiche riguardanti la materia del commercio su aree pubbliche, nonché quella di fornire circolari esplicative sull’applicazione del presente Regolamento, previa consultazione con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale ed informativa alla Giunta Comunale.
Art. 11 – Esercizio dell’attività. Modalità
1. Disposizioni generali:
• A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
• Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del CANONE sono disciplinati all’interno del presente regolamento.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante e nel rispetto delle condizioni successivamente precisate.
3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. Non può essere esercitato nel giorno e nelle ore in cui il titolare dell’autorizzazione è concessionario di posteggio in concessione.
4. L’esercizio delle attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali o a cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
5. L’autorizzazione su posteggi dati in concessione, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell’ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
6. L’autorizzazione in forma itinerante rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, oppure la S.C.I.A. presentata ad un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, all’assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati nei mercati ed alla vendita al domicilio del consumatore (nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago). Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, fatte salve eventuali autorizzazioni acquisite per subingresso.
7. Le autorizzazioni o le S.C.I.A. di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate o accolte con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti morali e professionali precisati nell’art. 5 del presente Regolamento.
8. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche deve iniziare l’attività di vendita entro sei mesi dal rilascio. Non è consentito iniziare l’attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento oppure del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all’art. 69 del presente Regolamento.
9. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi, solo se il titolare risulta in possesso sia dei requisiti previsti per l’attività di commercio su area pubblica, che di quelli per la somministrazione di alimenti e bevande di cui al capo III della Legge Regionale. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
10. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato a condizione che venga esercitato nel rispetto dei limiti d’orario previsti dal presente regolamento;
11. Il Comune annualmente verifica se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 7, secondo le modalità previste al successivo art. 12 del presente Regolamento.
Art. 12 – Attestazione assolvimento obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali
1. Il Settore comunale competente, avvalendosi anche della collaborazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e della C.C.I.A.A., verifica annualmente, di norma entro il 31 dicembre, l’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali da parte del titolare di un’autorizzazione per il commercio su area pubblica.
2. La verifica dell’assolvimento degli obblighi di cui sopra – previa presentazione di idonea documentazione – è effettuata mediante il rilascio di un’attestazione, redatta esclusivamente sull’apposito modello uniformato regionale.
3. L’attestazione, che non può essere compilata direttamente dall’operatore commerciale, è una sola – anche in caso di titolarità di più autorizzazioni – e va esibita ogni anno, unitamente all’autorizzazione per il commercio su area pubblica, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza preposti al controllo.
4. Per consentire all’operatore del Settore comunale competente la verifica del corretto assolvimento degli obblighi predetti, l’operatore deve presentare la seguente documentazione:
• obblighi amministrativi: visura camerale aggiornata attestante l’iscrizione attiva al Registro
delle Imprese ed autocertificazione del titolare in caso di eventuali variazioni intervenute;
• obblighi fiscali: ricevuta di presentazione del Modello Unico, verificando che contenga il quadro relativo al reddito d’impresa, oppure copia dell’attestazione riguardante l’attribuzione della partita I.V.A. (solamente per le imprese di recente costituzione, non ancora sottoposte all’obbligo della presentazione del Modello Unico);
• obblighi previdenziali: iscrizione all’I.N.P.S., sia del titolare che degli eventuali collaboratori;
• obblighi assistenziali: copia del modello unificato inviata al Centro per l’impiego per l’assunzione dei dipendenti; verifica della regolare posizione per i collaboratori e/o dipendenti ai fini I.N.A.I.L.
5. L’operatore che risulta sprovvisto dell’attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui al comma 1, è punito con la sanzione di cui all’art. 69 del presente Regolamento.
Art. 13 – Carta di esercizio
1. La carta di esercizio ha finalità di natura identificativa rispetto all’operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori; essa viene compilata, mediante il supporto di mezzi informatici ed utilizzando l’apposita modulistica regionale, direttamente dall’operatore o dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. L’operatore deve esibirla in originale ad ogni richiesta di controllo da parte del personale della Polizia Locale e di altri organi di vigilanza.
3. L’operatore è tenuto a presentare, mediante supporto informatico, la carta di esercizio debitamente compilata nelle parti di riferimento del Comune di Nembro, inviandola al Settore comunale competente per la sua validazione, che avverrà previa verifica del possesso dell’autorizzazione comunale. Il suddetto Settore comunale è altresì tenuto a conservare copia fotostatica della carta di esercizio.
4. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare i riferimenti di tutti i soci prestatori d’opera. A tale fine dovranno essere predisposte, da parte di uno dei Comuni sede di posteggio o dall’Associazione di categoria che ha compilato il documento, tante copie conformi quanti sono i soci prestatori d’opera. Inoltre, ogni socio dovrà possedere una copia conforme della carta d’esercizio (con i dati del legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo con i propri dati anagrafici e la propria fotografia.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 si applicano anche nel caso in cui l’attività sia esercitata da un lavoratore dipendente, nelle varie forme previste dalla legge.
6. L’operatore è tenuto ad aggiornare la carta di esercizio in caso di modifica dei dati in essa contenuti, relativi a questo Comune, presentandola sempre con modalità informatiche al Settore comunale competente, che provvederà alla sua validazione. Il suddetto Settore comunale è tenuto a conservare copia fotostatica della carta di esercizio aggiornata.
Art. 14 – Norme generali di comportamento per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche
1. Per il regolare svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche, gli operatori commerciali sono tenuti a:
a) provvedere all’occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli autoveicoli degli altri operatori, nel rispetto degli orari stabiliti, in fase di montaggio e smontaggio;
b) non occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, fatte salve piccole sporgenze non pericolose, gli spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell’area mercatale e quelli riservati al transito pedonale o veicolare e comunque non sporgere oltre 0,50 m dall’occupazione suolo concessa;
c) collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 m;
d) non utilizzare generatori di corrente, non consentiti nelle aree idoneamente attrezzate, se non preventivamente autorizzati dal Comune;
e) non sostare, dopo l’inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco di vendita e che non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
f) occupare il posteggio, effettuare le vendite e sgomberare l’area entro l’orario previsto dal presente Regolamento;
g) tenere esposti i prezzi di vendita delle singole merci in modo chiaro e ben visibile agli acquirenti;
h) utilizzare strumenti di pesatura regolari, puliti e collocati in modo ben visibile agli acquirenti;
i) mantenere i banchi e le attrezzature in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti a tutela dell’igiene e della salute pubblica;
j) non sporcare in alcun modo il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata;
k) non piantare chiodi, né legare corde, funi o quant’altro ad alberi, pali della luce, facciate di edifici, colonne, recinzioni ecc.;
l) non utilizzare strumenti di amplificazione sonora per la diffusione dei suoni (i venditori di contenuti e supporti musicali possono utilizzare strumenti per l’amplificazione del suono relativamente ai soli prodotti in vendita, mantenendo il volume entro limiti di assoluta moderazione, per non arrecare disturbo agli altri operatori, agli utenti, ai cittadini residenti ed alle altre attività presenti);
m) assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e, comunque, non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile;
n) non manomettere, né danneggiare strutture o attrezzature al servizio del mercato;
o) non danneggiare in alcun modo l’arredo urbano ed il suolo pubblico;
p) non praticare affissioni o iscrizioni di alcun genere, se non preventivamente autorizzate dal Comune;
q) non accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l’incolumità delle persone;
r) non appendere le merci in vendita alle strutture di copertura del banco al di fuori dei limiti indicati alle lett. b) e c) del presente elenco (il posizionamento a terra è consentito esclusivamente per piante, fiori, quadri, ferramenta, calzature, casalinghi e articoli per l’arredamento);
s) non collocare tende, assiti, merci o altro, in modo da danneggiare o intralciare l’esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
t) non tenere i veicoli con motore acceso, fatti salvi i casi di forza maggiore e di stato di necessità;
u) se operatori “spuntisti”, non occupare autonomamente posteggi liberi prima dell’assegnazione operata dal personale incaricato.
v) per la vendita di prodotti di genere alimentare particolare (carne, pesce, funghi, ecc.), in forma confezionata o sfusa, devono essere rispettate tutte le disposizioni normative di carattere igienico-sanitario che si intendono conosciute da parte dell’operatore.
È inoltre vietato:
a) dividere il proprio posteggio con altri operatori, anche se questi sono in possesso di un’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche;
b) lasciare incustodito il posteggio, fatti salvi i casi di forza maggiore;
c) rifiutare la vendita della merce esposta o la quantità richiesta.
2. Agli operatori autorizzati ad occupare Piazza della Libertà e Piazza della Repubblica, compresi anche gli “spuntisti”, è fatto inoltre obbligo di:
a) porre sotto i propri automezzi idonea protezione affinché eventuali perdite d’olio o di altre sostanze derivanti dagli automezzi non imbrattino il suolo. Gli operatori commerciali alimentari sono altresì tenuti a posizionare davanti al proprio banco una stuoia o un altro elemento decoroso volto a proteggere il suolo dalla caduta di alimenti che possono causare macchie d’unto o di colore.
È inoltre vietato:
a) sostare sulle griglie di ventilazione-aerazione, eccetto per i soggetti espressamente autorizzati di cui all’art. 36 del presente Regolamento;
b) passare con i furgoni tra le fioriere di Piazza della Libertà;
3. Il mancato rispetto di una o più delle sopra elencate verrà punite con le sanzioni amministrative meglio precisate all’art. 69 del presente Regolamento.
Art. 15 – Assegnazione dei posteggi nei mercati
1. L’autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale, è rilasciata dal Responsabile del Settore comunale competente contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un’apposita graduatoria.
2. La graduatoria di cui al comma 1 viene approvata dal Responsabile del Settore comunale competente, a seguito di bando di concorso pubblico per l’assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica. Al suddetto bando, da pubblicizzare all’albo pretorio e sul sito web del Comune e da comunicare alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, saranno ammessi a partecipare solo coloro che sono in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa.
3. Per ottenere l’autorizzazione d’esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare al Settore comunale competente istanza in bollo, esclusivamente sull’apposita modulistica, secondo le modalità ed i tempi indicati nell’apposito bando.
4. Nella domanda di partecipazione devono essere dichiarati:
a) generalità complete del richiedente (se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, nazionalità e residenza; se società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società);
b) codice fiscale e/o partita I.V.A. (se quest’ultima già posseduta);
c) se cittadino extracomunitario, il titolo di soggiorno posseduto;
d) il possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi solo relativamente al settore alimentare) di cui all’art. 20 della Legge Regionale;
e) il possesso di non più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d’area pubblica;
f) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l’indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
g) il settore od i settori merceologici dei prodotti che si intendono porre in vendita sul posteggio richiesto;
h) l’iscrizione al registro delle imprese (se già posseduta);
i) la non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n°159/2011.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell’ordine, i seguenti criteri:
a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov’è ubicato il posteggio per il quale si concorre all’assegnazione in concessione;
b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 20, comma 9, della Legge Regionale;
c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
d) anzianità di esercizio nell’attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall’iscrizione al registro delle imprese.
A parità dei predetti titoli, sarà data priorità al richiedente che non risulta essere titolare di altra concessione di posteggio nel mercato. Ad ulteriore parità, la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di spedizione o di consegna della stessa al Protocollo Generale del Comune.
6. Le domande possono essere inviate al Settore comunale competente a mezzo del servizio postale (mediante plico raccomandato, con avviso di ricevimento), oppure possono essere consegnate direttamente al Settore comunale competente (il quale vi appone il relativo timbro di ricevimento). Le domande, firmate digitalmente, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata, purché sia garantito l’assolvimento dell’imposta di bollo. Per le domande spedite a mezzo posta, fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Settore comunale competente cura la pubblicazione della graduatoria, formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5, all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Nembro.
8. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Settore comunale competente entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull’istanza di revisione il Responsabile del Settore comunale competente è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L’esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all’albo pretorio del Comune e successivamente comunicato all’interessato.
9. L’autorizzazione e la relativa concessione decennale del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa, contestualmente alla validazione della carta di esercizio che l’operatore commerciale è tenuto a presentare debitamente compilata nelle parti di riferimento.
10. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell’autorizzazione, entro sei mesi dalla data di rilascio, deve iniziare l’attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assicurativi, previsti dalle disposizioni vigenti.
11. Sono esclusi dalla formazione della graduatoria e quindi dal rilascio dell’autorizzazione e della concessione del posteggio, gli operatori che, avendo frequentato il mercato in qualità di “spuntisti”, non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per l’occupazione e l’utilizzo del posteggio.
Art. 16 – Pubblicizzazione dei posteggi liberi
1. In caso di disponibilità di posteggi liberi sul mercato, il Responsabile del Settore comunale competente cura la pubblicazione, per almeno sessanta giorni, all’albo pretorio e sul sito web
del Comune, del bando di assegnazione, contenente tutti i dati riguardanti i posteggi; contestualmente ne cura la trasmissione alla Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Settore comunale competente, esclusivamente sull’apposita modulistica, al fine di ottenere l’autorizzazione d’esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell’avviso di disponibilità di posteggi di cui al precedente comma 1.
3. La domanda dovrà contenere le indicazioni precisate dal precedente art. 15.
Art. 17 – Assegnazione dei posteggi fuori mercato
1. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, così come definiti dall’art. 4 del presente Regolamento, l’assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, da pubblicizzare all’albo pretorio e sul sito web del Comune e da comunicare alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale. Al suddetto bando saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa regionale vigente.
2. Ogni interessato deve presentare al Settore comunale competente istanza in bollo, esclusivamente sull’apposita modulistica, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione dell’avviso di disponibilità dei posteggi.
3. I dati da inserire nella richiesta, i criteri adottati nella formulazione della graduatoria e le modalità di presentazione della domanda sono gli stessi illustrati rispettivamente nei commi 4, 5 e 6 dell’art. 15 relativo all’assegnazione dei posteggi nei mercati.
4. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Settore comunale competente cura la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4 all’Albo pretorio e sul sito web del Comune. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Settore comunale competente entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull’istanza di revisione il Responsabile del Settore comunale competente è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L’esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all’albo pretorio del Comune e successivamente comunicato all’interessato.
5. L’autorizzazione e la relativa concessione decennale del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.
6. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell’autorizzazione, entro sei mesi dalla data di rilascio, deve iniziare l’attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assicurativi, previsti dalle disposizioni vigenti.
Art. 18 – Autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante
1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile del Settore comunale competente a persona fisica o giuridica che, a prescindere della propria residenza anagrafica o sede legale, intende avviare l’attività nel territorio del Comune di Nembro.
2. Per ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Settore comunale competente, esclusivamente sull’apposita modulistica, a pena d’irricevibilità, nella quale devono essere precisati:
a) generalità complete del richiedente (se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, nazionalità e residenza; se società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società);
b) codice fiscale e/o partita I.V.A. (se quest’ultima già posseduta);
c) se cittadino extracomunitario, il titolo di soggiorno posseduto;
d) il possesso dei requisiti morali e professionali (quest’ultimi per il settore alimentare) di cui all’art. 20 della Legge Regionale;
e) il settore o i settori merceologici richiesti;
f) di non essere titolare di altra autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante.
3. La domanda può essere inviata al Settore comunale competente a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure può essere consegnata direttamente al Settore comunale competente, il quale appone il relativo timbro di ricevimento. La domanda, firmata digitalmente, può essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, purché sia garantito l’assolvimento dell’imposta di bollo.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro dieci giorni dalla richiesta; in questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
5. Nel caso in cui il Settore comunale competente non provveda alla comunicazione di cui al comma 4, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
6. La domanda di rilascio dell’autorizzazione si intende accolta qualora il Settore comunale competente non comunichi all’interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Prima della formale adozione del provvedimento negativo, il Responsabile del Settore comunale competente descrive all’interessato i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10-bis della L. n°241/1990.
7. Al termine dell’istruttoria di accoglimento della domanda o a seguito del formarsi del silenzio- assenso, il Responsabile del Settore comunale competente è tenuto a rilasciare l’autorizzazione contestualmente alla validazione della Carta di esercizio, che l’operatore commerciale ha presentato debitamente compilata nelle parti di riferimento.
8. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell’autorizzazione, entro sei mesi dalla data di rilascio, deve iniziare l’attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assicurativi, previsti dalle disposizioni vigenti.
Art. 19 – Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione
1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell’azienda o di un suo ramo, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell’attività, a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 della Legge Regionale.
2. Il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell’eredità.
3. Qualora l’azienda sia esercitata su area pubblica in un posteggio fruito in concessione, la nuova intestazione dell’autorizzazione è effettuata dal Responsabile del Settore comunale competente previa comunicazione del subentrante e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell’azienda, o di un ramo di essa, con l’obbligo a volturarla, se richiesto, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. La nuova intestazione dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l’attività.
5. Per il subentro nella titolarità dell’autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente
concessione del suolo pubblico, dovrà essere presentata apposita comunicazione/S.C.I.A. al Settore comunale competente, esclusivamente sull’apposita modulistica, a pena d’irricevibilità.
6. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell’azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all’azienda ceduta.
7. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 20 della Legge Regionale, alla data dell’atto di trasferimento dell’attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può continuare l’attività del dante causa, a condizione che comunichi al Settore comunale competente l’avvenuto subingresso, esclusivamente sull’apposita modulistica, a pena d’irricevibilità.
8. Il subentrante per atto tra vivi che non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo decade dal diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all’interessato, nelle forme di legge, dal Responsabile Dirigente del Settore comunale competente.
9. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l’attività del dante causa, con l’obbligo di comunicare l’avvenuto subingresso al Settore comunale competente entro un anno dalla morte del titolare dell’autorizzazione, esclusivamente sull’apposita modulistica, a pena d’irricevibilità.
10. Trascorsi inutilmente i termini di cui sopra senza che sia stata presentata la comunicazione di subingresso, il Dirigente del Settore comunale competente revoca l’autorizzazione del dante causa; della revoca è data comunicazione all’interessato nelle forme di legge.
11. La cessione e l’affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell’assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.
12. In caso di cessione, in gestione od in proprietà, dell’azienda o di un suo ramo relativamente ad un posteggio ubicato nel territorio comunale, non è consentito il cambio di settore merceologico dell’autorizzazione oggetto di cessione.
13. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
14. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
Art. 20 – Cessazione dell’attività
La cessazione dell’attività deve essere comunicata esclusivamente sull’apposita modulistica, a pena d’irricevibilità. Alla comunicazione va allegato il titolo originale dell’autorizzazione – ove previsto – e dell’eventuale concessione posseduta o, in caso di smarrimento delle stesse, di copia della denuncia resa alle autorità competenti.
Art. 21 – Messa a disposizione di aree private
1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un’area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, tra quelle destinate all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell’assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi, fino ad un massimo di due. Eventuali posteggi residui saranno assegnati
come indicato agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento.
2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più d’una, saranno accolte con priorità le proposte dei Consorzi costituiti tra operatori e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.
Art. 22 – Indirizzi generali in materia di orari
1. In conformità agli indirizzi di cui all’art. 111 della Legge Regionale, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, è stabilito quanto segue:
a) gli orari devono essere uguali per tutti gli operatori dello stesso mercato;
b) la fascia oraria massima per lo svolgimento dell’attività di vendita, sia su posteggio sia in forma itinerante, è compresa tra le ore 5:30 e le ore 24:00, pertanto sono
possibili mercati pomeridiani e serali (per quest’ultimi sarà necessario verificare l’impatto acustico);
c) l’orario di vendita per eventuali mercati straordinari, specializzati o stagionali, potrà essere determinato di volta in volta e, di norma, deve essere compreso fra le ore 7:00 e le ore 24:00;
d) l’orario di vendita per le fiere deve essere compreso fra le ore 7:00 e le ore 24:00;
2. Per particolari motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse, con provvedimento del Responsabile del Settore comunale competente, possono essere stabilite temporanee limitazioni agli orari di attività. La validità del provvedimento deve comunque essere limitata al tempo strettamente necessario all’eliminazione dell’inconveniente che ne ha dettato l’adozione.
3. Il Sindaco, compatibilmente con le norme vigenti e per comprovate esigenze, con proprio provvedimento potrà disporre protrazioni temporanee degli orari o altre deroghe rispetto agli indirizzi sopra detti.
4. L’orario del mercato settimanale, in atto alla data di approvazione del presente Regolamento, è indicato nell’art. 46 ad esso relativo.
Art. 23 – Sospensione dell’autorizzazione d’esercizio
1. In caso di violazioni a limitazioni, divieti e prescrizioni stabiliti per l’esercizio del commercio su area pubblica, di particolare gravità ed accertate con provvedimenti definitivi o di recidiva, il Responsabile del Settore comunale competente può disporre la sospensione dell’attività di vendita su area pubblica, relativamente al posteggio assegnato, per un periodo di tempo non superiore a venti giorni consecutivi di calendario (o a tre mercati per i titolari di posteggio nel mercato).
2. Si considerano di particolare gravità le violazioni relative a:
a) mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
b) abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
c) danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
d) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
e) vendita di merci non previste nell’atto di concessione del posteggio;
f) sostituzione nel posteggio con persona non autorizzata;
g) mancata osservanza delle norme relative agli strumenti di pesatura e all’indicazione dei prezzi;
h) rifiuto di fornire notizie o documenti ai funzionari o agli agenti in servizio di xxxxxxxxx;
i) mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli operatori di Polizia Locale o di altre forze dell’ordine, anche se non si configurano come fattispecie penalmente rilevanti;
j) L’omesso o insufficiente pagamento del CANONE ai sensi del presente Regolamento. La sospensione dell’attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l’intera attività commerciale.
3. La recidiva si verifica qualora venga commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Il provvedimento di sospensione, che deve essere congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Settore comunale competente, previa comunicazione all’interessato nei modi di legge, ai sensi dell’art. 7 della L. n°241/1990.
5. Quando la gravità del fatto lo richieda, la Polizia Locale può disporre l’immediato allontanamento del concessionario. Ulteriori decisioni potranno sempre essere adottate con determinazione del Responsabile del Settore comunale competente.
Art. 24 – Revoca dell’autorizzazione d’esercizio
1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica viene revocata nei casi previsti dalla legge ed in particolare:
a) nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione non inizi l’attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) per mancato utilizzo del posteggio, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio, da documentare entro il termine di dieci giorni dal verificarsi dell’evento;
c) qualora l’operatore titolare di autorizzazione itinerante, sospenda l’attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi in caso di comprovata necessità;
d) qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all’art. 21, comma 4 della Legge Regionale ovvero non sia stato assolto l’obbligo di cui all’art. 21, comma 10 della Legge Regionale, di esibire le autorizzazioni in originale alla richiesta di controllo degli organi di vigilanza;
e) in caso di morte del titolare dell’autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata comunicazione o S.C.I.A. di reintestazione del titolo da parte degli eredi;
f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per due edizioni consecutive.
2. Ai sensi dell’art. 7 della L. n°241/1990, il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Settore comunale competente, che ne cura anche la comunicazione all’interessato nei modi di legge. Qualora ciò fosse impossibile per irreperibilità dello stesso, l’obbligo di comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell’atto di avvio del procedimento per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio e sul sito web del Comune.
3. Alla revoca dell’autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro per l’esercizio dell’attività commerciale su aree pubbliche.
Art. 25 – Presenza dell’operatore commerciale
1. L’operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell’autorizzazione commerciale, della carta d’esercizio e dell’attestazione in originale.
2. In caso di assegnazione di due posteggi nella stessa area mercatale o fieristica, presso
ciascun posteggio deve essere sempre presente un addetto alle vendite.
3. In caso di assenza del titolare dell’autorizzazione, l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentito ai dipendenti o ai collaboratori familiari, su delega scritta del titolare, da esibire al personale della Polizia Locale o ad altro soggetto deputato al controllo.
4. Nel caso di società, regolarmente costituite, i soci che risultino dalla visura camerale possono svolgere l’attività senza nomina del delegato. In base alle prescrizioni di cui al precedente art. 13, comma 4, ogni socio dovrà possedere una copia conforme della carta d’esercizio (con i dati del legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo contenente i propri dati anagrafici e la propria fotografia.
Art. 26 – Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere
1. L’operatore assegnatario di posteggio che, nel giorno di svolgimento del mercato o della fiera, non è presente nel posteggio, all’orario previsto per l’inizio delle vendite, è considerato assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l’operatore – fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati, relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute o urgente stato di necessità – sarà considerato assente a tutti gli effetti. Personale incaricato dal Responsabile di Xxxxxxx provvede ad annotare, in apposito registro, anche informatizzato, le presenze che l’operatore acquisisce nel mercato o nella fiera. La sola ricevuta dell’avvenuto pagamento del CANONE non costituisce dimostrazione dell’effettiva presenza nel mercato o nella fiera.
3. Le eventuali assenze di concessionari di posteggio o di “spuntisti” non verranno computate in caso di effettuazione di mercati straordinari o di mercati anticipati.
4. Il numero delle presenze nelle fiere sarà considerato in modo complessivo (cioè dall’inizio della partecipazione), qualora non vi siano state assenze consecutive ed ingiustificate dell’operatore superiori a due edizioni. In caso di assenze consecutive ed ingiustificate superiori a due edizioni, l’anzianità di presenza precedentemente maturata sarà azzerata. Sono assenze ingiustificate quelle che avvengono al di fuori dei casi precisati al comma 1 del successivo art. 27.
5. Lo “spuntista” che rifiuti, senza giustificato motivo, di occupare un determinato posteggio rimasto libero ed assegnatogli dal personale appositamente incaricato non viene considerato presente al mercato e/o fiera.
6. Agli “spuntisti” che, essendosi presentati entro l’orario previsto, sono esclusi dall’assegnazione per mancanza di posteggi liberi, è riconosciuta la presenza nella formazione della graduatoria.
7. Vengono azzerate le presenze temporanee nei mercati quando l’operatore commerciale non abbia effettuato, nell’ultimo triennio, almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato. Fatto salvo quanto sopra, ai fini dell’assegnazione in concessione decennale dei posteggi di mercato è tenuto in considerazione l’arco temporale corrispondente all’ultimo triennio con riferimento alla data di pubblicazione del bando.
8. Le graduatorie con l’indicazione delle presenze sono pubbliche e consultabili presso il Settore comunale competente (od altro ufficio da quest’ultimo individuato), nei giorni e durante le ore di apertura al pubblico.
Art. 27 – Giustificazione per il mancato utilizzo del posteggio
1. Le assenze dai posteggi si possono considerare giustificate solo nei seguenti casi:
a) malattia o infortunio;
b) gravidanza, puerperio e durante i dodici mesi successivi al parto;
c) mancato svolgimento del mercato o giornate in cui il mercato è dichiarato, dai competenti uffici o dal personale incaricato dall’Amministrazione Comunale, inagibile per condizioni meteorologiche o per problemi di viabilità.
2. In caso di assenza del titolare dell’autorizzazione del posteggio per malattia o infortunio, il certificato medico deve essere inviato al Settore comunale competente, non appena si manifesta l’impossibilità a lavorare al primo mercato utile e comunque entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi della prima giornata di assenza, pena la mancata giustificazione della stessa.
3. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. La certificazione medica deve fare espressamente riferimento a cause che impediscono lo svolgimento della normale attività lavorativa e la durata dell’impedimento. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.
4. In caso di mancato utilizzo del posteggio da parte di società, per malattia di uno dei soci, al fine di giustificare l’assenza, dovrà essere dimostrata l’impossibilità degli altri soci a partecipare al mercato in base alle cause giustificative ammesse dal comma 1 e la mancanza di collaboratori familiari e/o dipendenti, in grado di esercitare l’attività se viene meno la direzione del titolare del posteggio.
Art. 28 – Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere
1. Lo spostamento definitivo, la riorganizzazione, la soppressione e la variazione permanente del giorno di effettuazione dei mercati e delle fiere sono deliberati dalla Giunta Comunale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. Sono parimenti deliberati dalla Giunta Comunale, sempre sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, l’aumento e la riduzione definitiva del numero dei posteggi dei mercati e delle fiere.
3. Lo spostamento temporaneo ed occasionale di tutto o di parte del mercato, della data di svolgimento dello stesso e la modifica temporanea dei posteggi sono disposti, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, con provvedimento del Responsabile del Settore comunale competente, che dovrà individuare la nuova temporanea localizzazione.
4. Il Responsabile del Settore comunale competente, entro trenta giorni dall’adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
5. Lo spostamento del mercato in altra sede, temporaneamente od in via definitiva, o l’effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
a) motivi di pubblico interesse;
b) cause di forza maggiore;
c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari;
d) lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria dell’area mercatale.
6. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell’intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, avverrà nel rispetto delle seguenti priorità:
a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare o non alimentare – o al tipo di attrezzatura di vendita.
7. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l’organico normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa, deve essere consentita l’effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
Art. 29 – Pulizia del suolo pubblico
1. Al termine dell’orario di vendita, gli operatori commerciali devono provvedere ad un’accurata pulizia del posteggio in concessione e devono lasciare comunque l’area utilizzata sgombra da rifiuti dispersi al suolo.
2. È vietato scaricare per terra o nei pozzetti stradali, liquami o rifiuti di ogni genere.
Art. 30 – Xxxxxxxxxx, rimborsi e responsabilità degli operatori
1. L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee od occasionali, per fatti dovuti all’esercizio dell’attività commerciale.
2. Gli operatori del mercato o della fiera sono responsabili degli eventuali danni causati al Comune o a terzi da loro stessi o dai loro coadiuvanti nell’esercizio dell’attività.
3. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza dal suo allontanamento per ragioni di ordine pubblico, di decoro o per mancata osservanza degli ordini impartiti dall’Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici od incaricati.
4. L’occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell’operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore – come, ad esempio: condizioni meteorologiche particolarmente avverse (neve, intemperie, ecc.) – nessun obbligo grava sull’Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi o di intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.
Art. 31 – Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche
Al fine di consentire la predisposizione del calendario regionale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche, entro il 30 settembre di ogni anno deve essere inviata alla Camera di Commercio, a cura del Settore comunale competente, la situazione relativa ai mercati ed alle fiere che si svolgono nel territorio comunale (con l’indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari ed assegnatari dei posteggi).
TITOLO II – CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA DELLE VARIE FORME DI COMMERCIO AL DETTAGIO SU AREE PUBBLICHE
Art. 32 – Definizione
1. Per la definizione di mercato si rinvia all’art. 4 del presente Regolamento.
2. L’individuazione delle aree per l’istituzione di eventuali nuovi mercati è effettuata con provvedimento della Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dalla Regione, che nell’individuarli determina:
a) l’ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
b) il periodo di svolgimento dei mercati e i relativi orari;
c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici,
nonché i criteri di assegnazione;
e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all’interno dei vari settori di mercato.
3. La dislocazione dei posteggi nell’ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
c) alla diversa superficie dei posteggi.
4. L’Amministrazione Comunale, in via sperimentale – limitatamente a zone con scarse o nulle presenze commerciali oppure nelle frazioni del territorio del Comune – può istituire “piccoli mercati periodici”, nel rispetto delle disposizioni indicate nel presente Regolamento. Le aree da destinare a detti mercati sono individuate con delibera della Giunta Comunale. Col medesimo provvedimento sono disposte le prescrizioni speciali per regolarizzare l’esercizio dell’attività degli operatori su detti mercati, relativamente ai giorni di vendita, al numero dei posteggi disponibili, ai settori merceologici, agli orari di vendita, all’assegnazione dei posteggi, nonché eventuali limitazioni o divieti.
Art. 33 – Area mercatale di Nembro: Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx
0. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di giovedì, in due sedi contigue tra loro:
a) Piazza della Repubblica, riservata ai posteggi di tipologia alimentare;
b) Piazza della Libertà, riservata ai posteggi di tipologia non alimentare.
2. All’atto dell’approvazione del presente Regolamento, risultano complessivamente presenti n° 63 posteggi (per un totale pari a 2'348 mq), così suddivisi:
a) n°41 riservati ad operatori commerciali non alimentari (pari a 1'541 mq);
b) n°19 riservati ad operatori commerciali alimentari (pari a 749 mq);
c) n°3 per i produttori Agricoli (18 mq);
d) n°1 per Associazioni senza scopo di lucro o per occasionali esposizioni di prodotti da parte delle ditte produttrici o dei commercianti al dettaglio in sede fissa (40 mq).
I suddetti posteggi hanno una superficie tale da poter essere utilizzati con autoveicoli attrezzati; la dimensione standard prevista per ciascuno di essi è infatti mediamente pari a 8 - 5 m, anche se vi è un limitato numero di posteggi più ampi.
3. La decisione di separare fisicamente i due settori è stata adottata al fine di rispettare le prescrizioni contenute nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002. Pertanto, cogliendo l’occasione dei lavori di riqualificazione urbanistica delle due piazze predette, oltre a prevedere che una delle loro funzioni fosse anche quella di “agorà”, si è deciso di predisporre in una delle due – Piazza della Repubblica – i servizi di presa d’acqua e d’energia elettrica richiesti dall’Ordinanza già citata.
4. La scelta dell’area, compiuta anche nel rispetto della continuità con la precedente ubicazione di questa realtà commerciale, tiene in considerazione le finalità e le indicazioni fornite dalle disposizioni legislative in materia. La sua posizione è centrale rispetto al territorio comunale, che pur manifesta una singolare ed articolata configurazione, essendo costituito da un corpo centrale, antico nucleo del comune, lungo e stretto, delimitato da rilievi orografici da una parte e dal fiume Serio dall’altra e da due località collinari con centri abitati denominate Gavarno e Lonno.
5. Favorisce e consolida la rete distributiva, facendo sinergia con la rete del commercio fisso al dettaglio in forma di negozi di vicinato. Assicura un buon servizio al consumatore, presentando diverse tipologie merceologiche in giusta concorrenza fra loro. Inoltre alcuni operatori,
specialmente del settore alimentare, si sono organizzati anche per il servizio di consegna a domicilio della spesa. Infine l’area è ben collegata con le due frazioni di Gavarno e di Lonno.
6. Dispone di numerosi parcheggi pubblici, anche al coperto, è circondata da diversi pubblici servizi: banche, ufficio postale, bar e ristoranti. Inoltre, per gli operatori, il Comune ha messo a disposizione all’interno della stabile comunale due servizi igienici.
7. Complessivamente l’insediamento mercatale non crea disagi e disservizi alla cittadinanza e neppure influisce sul traffico veicolare, in quanto l’area su cui si estende ha destinazione esclusivamente pedonale e su di essa non si affacciano abitazioni private.
8. Per quanto riguarda i fattori mobilità, traffico e inquinamento, si può dire che l’impatto sia estremamente modesto. Parcheggi, mezzi pubblici, servizi a domicilio di consegna spesa, fanno infatti si che anche nella giornata del giovedì il traffico veicolare sia fluido e regolare. Questa mobilità ordinata, unita al divieto di uso di generatori di corrente (sostituiti dalle colonnine di distribuzione dell’energia) e ad un rapido accesso al proprio posteggio da parte dei vari operatori, escludono un rilevante fenomeno di innalzamento dell’inquinamento atmosferico.
Art. 34 – Dimensioni dei posteggi
1. I posteggi presenti in Piazza della Libertà e Piazza della Repubblica hanno una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita.
2. Dalle dimensioni dei posteggi è consentito una sporgenza massima di 0,50 m relativa alla proiezione al suolo della tenda di copertura del banco, a condizione che la stessa sia posta a 2,50 m da terra. Al fine di garantire un passaggio pedonale sicuro sotto la parte di tenda che sporge oltre il posteggio, l’esposizione della merce è consentita solo a condizione che non sia di impedimento al transito.
3. L’operatore commerciale che intende sostituire le attrezzature di vendita con altre di maggiore ingombro deve preventivamente chiedere ed ottenere l’ampliamento del proprio posteggio, inoltrando motivata richiesta scritta al Settore comunale competente, esclusivamente sull’apposita modulistica, a pena d’irricevibilità. Nel caso in cui l’ampliamento richiesto risulti compatibile con lo spazio disponibile e non ostino motivi di sicurezza stradale o altri motivi di pubblico interesse, la richiesta potrà essere accolta. Diversamente, in considerazione dell’assetto spaziale organizzativo dell’area mercatale, l’istanza verrà respinta o, in alternativa, potrà essere proposto un altro posteggio libero. Comunque in Piazza della Liberà e Piazza della Repubblica non potranno più essere creati nuovi posteggi, per oggettiva mancanza di spazio.
4. Per motivi di sicurezza tra un posteggio e l’altro, ad eccezione naturalmente di quelli contigui e congiunti sotto la responsabilità di un unico operatore, deve essere garantita una distanza di 50 cm che potrà essere usata dal pubblico solo in caso di necessità.
5. È vietato il frazionamento del posteggio.
Art. 35 – Planimetria
La numerazione, la dislocazione e la superficie di ciascun banco presente su Piazza della Libertà e Piazza della Repubblica fanno riferimento all’allegata planimetria, che costituisce parte integrante dal presente Regolamento e che sarà costantemente aggiornata su indicazione del Responsabile del Settore comunale competente.
Art. 36 – Prescrizioni particolari
Con riferimento ai posteggi contrassegnati dal n°23 e dal n°61, si prescrivono le seguenti disposizioni:
a) n°23: al fine di consentire una migliore esposizione del banco, questo posteggio è stato allocato in corrispondenza delle griglie di aerazione delle sottostanti autorimesse; considerata la portata
massima delle stesse, non è pertanto concesso all’operatore titolare della concessione di presentarsi con un automezzo o con un banco di massa superiore ai 35 q (trentacinque quintali).
b) n°61: n°61: al fine di non diminuire il numero dei posteggi presenti nel precedente mercato, è stato ricavato un ulteriore posteggio sulla soletta, che funge anche da marciapiede perimetrale, contigua al palazzo municipale. Per ragioni di sicurezza statica del manufatto, su di essa non è possibile parcheggiare alcun automezzo, ma vi è consentito solamente organizzare un banco tradizionale. Di conseguenza l’operatore potrà entrare nel mercato con il proprio mezzo, scaricare la merce e rimuovere tempestivamente il veicolo; considerato il maggior disagio in caso di maltempo (temporali, nevicate, ecc.), all’operatore titolare di questa concessione sono riconosciute cinque giornate di assenza dal mercato non giustificate, in aggiunta al limite massimo stabilito dalla legge (quattro mesi), per la revoca dell’autorizzazione.
Art. 37 – Concessione del posteggio, durata, rinnovo
1. La concessione dei posteggi, sia nelle aree mercatali sia nelle aree extramercatali, ha la durata di dieci anni a partire dalla data di approvazione di questo Regolamento.
2. Qualora la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, disponga di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni decennali dei posteggi, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell’art. 7 della L. n°241/90, nei modi di legge, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
3. Fino all’adozione dei criteri di cui all’art. 70, comma 5, del D.Lgs. n°59/2010, le concessioni sono rinnovate sino a tale data e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, previa verifica – in capo ai titolari delle stesse – del possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Legge Regionale per l’esercizio dell’attività. In tal caso, il Settore comunale competente provvederà a richiedere agli operatori la documentazione necessaria al rinnovo.
4. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto, operatore commerciale, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.
Art. 38 – Utilizzo del posteggio
1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell’autorizzazione d’esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché delle condizioni e limitazioni eventualmente precisate nella concessione di posteggio e nel regolamento di igiene ambientale.
2. L’operatore commerciale è tenuto a collocare la struttura di vendita, ivi compreso l’eventuale automezzo e la merce, all’interno del perimetro del posteggio assegnato. È consentito il congiungimento di due banchi contigui, in modo da utilizzare per l’esposizione dei prodotti un unico banco, nel quale operi lo stesso concessionario, a condizione che non venga superata la superficie complessiva avuta in concessione.
Art. 39 – Trasferimento per miglioria nell’ambito dello stesso settore commerciale
1. I soggetti già concessionari di posteggi, preliminarmente all’avvio della procedura di assegnazione dei posteggi liberi nel mercato, possono chiedere al Settore comunale competente, presentando apposita domanda in bollo ed esclusivamente sull’apposita modulistica, a pena d’irricevibilità, di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito. Naturalmente lo scambio deve rimanere all’interno dello stesso settore merceologico.
2. Se vi è un’unica domanda, la stessa sarà accolta dal Responsabile del Settore comunale competente previa verifica della compatibilità con il settore merceologico del posteggio libero del mercato, con “presa d’atto” della rinuncia al posteggio da parte dell’operatore che ha chiesto lo spostamento e conseguente aggiornamento dell’autorizzazione d’esercizio e della concessione. La durata della concessione rimane invariata.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria, tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di priorità:
a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato;
b) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
c) maggiore anzianità di attività dell’azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell’originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell’azienda per atto tra vivi od a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Settore comunale competente e pubblicata all’albo pretorio, nonché sul sito web del Comune, per trenta giorni interi e consecutivi.
5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione con gli stessi termini e modalità di cui all’art. 15 del presente Regolamento.
Art. 40 – Scambio reciproco di posteggio
1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Responsabile del Settore comunale competente.
2. La domanda per lo scambio reciproco del posteggio, a firma congiunta, in bollo ed esclusivamente sull’apposita modulistica, a pena d’irricevibilità, va inoltrata al Settore comunale competente, specificando nella stessa i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alle concessioni possedute.
3. Il Responsabile del Settore comunale competente, verificato il rispetto dell’eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, potrà accogliere l’istanza provvedendo ad aggiornare i titoli autorizzatori e concessori. La durata delle concessioni rimane invariata.
4. Lo scambio è consentito esclusivamente fra posteggi dello stesso settore merceologico.
5. L’operatore commerciale titolare del posteggio ha la possibilità di modificare il settore merceologico dello stesso, previa motivata e regolare domanda scritta, da presentare al Settore comunale competente, esclusivamente sull’apposita modulistica, a pena d’irricevibilità.
6. Il Responsabile del Settore comunale competente procederà ad accogliere o a rigettare la domanda entro il termine di sessanta giorni. A tale fine valuterà l’esigenza di favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore, nonché di assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive.
7. Qualora la richiesta venga accolta, si procederà alle relative annotazioni sull’atto di concessione del posteggio.
Art. 41 – Accesso ai posteggi
1. Per tutti gli operatori l’accesso all’area mercatale è obbligatoriamente previsto da via X. Xxxxxxx, ad eccezione dei tre operatori che occupano i posteggi antistanti gli uffici postali, per i quali è consentito l’accesso da via Moscheni. La rimozione temporanea dei dissuasori di accesso (paletti) è a carico dei primi due operatori che abitualmente giungono per primi il giovedì mattina. In caso di una loro assenza programmata, gli stessi sono tenuti ad avvisare l’Amministrazione Comunale o la Polizia Locale che provvederanno in altro modo alla loro rimozione.
2. In entrata ed in uscita è severamente vietato transitare con gli automezzi tra le fioriere presenti nelle piazze, come già precisato all’art. 14 del presente Regolamento
Art. 42 – Canone patrimoniale di concenssione
1. Il CANONE si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il mancato pagamento del CANONE e di ogni altro onere ad esso collegato, è causa di sospensione dell’uso e, quindi, di decadenza della concessione.
3. In via primaria, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 della L. n°77/1997, quando l’Ufficio Tributi accerta e comunica all’Ufficio competente dopo 45 giorni dall’originaria scadenza il mancato pagamento, parziale o totale, di uno qualsiasi degli oneri dovuti. L’ufficio competente attiva il provvedimento obbligatorio di sospensione e diffida all’uso del posteggio per mancato pagamento.
4. Qualora il mancato pagamento dovesse reiterarsi oltre tre sospensioni subite, viene disposta la revoca della concessione. Fermo restando che il persistere del mancato pagamento oltre i 180 giorni comporta l’automatica revoca della concessione stessa. Resta, in ogni caso, salva la procedura per la riscossione coattiva.
5. Presupposto del canone: il canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
6. Soggetto passivo: il canone è dovuto al Comune dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
7. Criteri per la determinazione della tariffa. La tariffa del CANONE per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
c) durata dell'occupazione;
d) valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
8. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
• Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
• La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall’allegato "A" del Regolamento per l’applicazione del CANONE, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
9. Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa
• Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla specifica area mercatale in cui viene effettuata l’occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
• Per le occupazioni di mercato giornaliere, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale adibita ad area mercatale, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
• La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all’unità superiore.
10. Riduzioni e maggiorazioni
• Per le occupazioni di mercato annuale l’importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
• Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all’orario effettivo; qualora l’orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
• Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto, in sede di prima applicazione del 35%, percentuale che potrà essere rideterminata annualmente con delibera della giunta.
• Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
• Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall’orario effettivo dell’occupazione; l’importo di canone giornaliero così determinato non potrà essere inferiore a € 20,00.
Art. 42 bis – Maggiorazioni e indennità
1. L’omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell’importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all’ art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L’omesso versamento di cui al comma 1 comporta la decadenza automatica dalla concessione o autorizzazione. L'Ente comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione, l’occupazione deve cessare e ove ciò non avvenga si considera abusiva. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
3. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di due punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
Art. 43 – Servizi di fornitura acqua ed energia elettrica
1. Entrambe le piazze adibite a sede del mercato, Piazza della Repubblica e Piazza della Libertà, offrono il servizio di energia elettrica; in Piazza della Repubblica è altresì possibile l’allaccio al sevizio idrico.
2. Chiunque volesse usufruire dei servizi di cui al precedente comma 1, è tenuto a farne richiesta al Comune mediante apposito modulo, che verrà fornito dall’ufficio competente. L’erogazione di ciascun servizio si intende rinnova tacitamente ogni anno, qualora non pervenga da parte dell’operatore la comunicazione di sospensione, da presentarsi al Comune entro la fine del mese di gennaio.
3. Per usufruire dei servizi di cui al comma 1, è dovuto un corrispettivo economico che verrà calcolato annualmente a partire dai consumi effettivi dell’intero mercato, periodicamente rilevati dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale mediante opportune letture.
4. Il pagamento del servizio verrà richiesto contestualmente alla riscossione del CANONE e il mancato pagamento comporterà l’immediata interruzione del servizio.
5. Per motivi di inquinamento atmosferico e acustico, è severamente vietato l’uso di generatori di corrente propri.
Art. 44 – Spazio per Associazioni ed Espositori
1. Il posteggio di cui al presente articolo è ad esclusivo uso di:
a) Associazioni senza scopo di lucro che vogliono far conoscere gli scopi e le attività del proprio organismo, promuovendo altresì una campagna di raccolta fondi;
b) di produttori, Artigiani o Commercianti in sede fissa che desiderano, in occasione del mercato, pubblicizzare il proprio prodotto mediante l’esposizione dello stesso al pubblico.
2. La richiesta di autorizzazione per occupazione suolo pubblico deve essere presentata all’ufficio comunale competente, in marca da bollo per le sole realtà imprenditoriali.
3. Nell’istanza possono essere chieste fino ad un massimo di due date nello stesso mese, per non più di tre mesi consecutivi; per eventuali altre date è necessario presentare nuova istanza. Nel caso di più istanze contestualmente presentate per una stessa data, verrà scelta quella presentata da parte di un’Associazioni senza scopo di lucro.
4. L’occupazione è a titolo gratuito per le Associazioni no profit, mentre per le realtà economiche è richiesto il pagamento del CANONE, secondo le modalità e gli importi previsti nel Regolamento che ne disciplina l’applicazione.
Art. 45 – Posteggi riservati ai produttori agricoli
1. Ai produttori agricoli sono riservati n°2 posteggi all’interno del settore alimentare. Qualora uno od entrambi i posteggi, già occupati alla data di stesura del presente Regolamento, dovessero liberarsi, il Comune procederà alla loro assegnazione con le modalità indicate agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento.
2. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di possesso dei requisiti professionali per vendita di prodotti agricoli, l’interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.
3. Il criterio di priorità di cui all’art. 15, comma 5, lett. a), del presente Regolamento, è riferito alle presenze su posteggi riservati a produttori agricoli.
4. L’autorizzazione d’esercizio può essere sostituita dalla segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.), di cui all’art.19 della L. n°241/90 e successive modifiche.
5. Nel caso in cui l’esercizio dell’attività avvenga sulla base della segnalazione di cui al
precedente comma 4, la data di presentazione della S.C.I.A. al Settore comunale competente è equiparata alla data di rilascio dell’autorizzazione, sempreché si tratti di S.C.I.A. regolare e completa.
6. Il banco di vendita utilizzato dovrà rispettare i requisiti indicati nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
7. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli, autorizzati alla vendita del medesimo settore merceologico, che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato.
8. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.
9. I produttori agricoli che, unitamente ai propri prodotti, pongono in vendita anche prodotti altrui, sono considerati, a tutti gli effetti, operatori commerciali su area pubblica.
10. In analogia ai contenuti dell’art. 48, anche al produttore agricolo si applica il principio della decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi. Qualora i prodotti provenienti dall’azienda dell’assegnatario e posti in vendita siano disponibili solo per un periodo limitato di tempo (prodotti di stagione), il posteggio lasciato temporaneamente libero dal titolare ufficiale verrà assegnato, altrettanto temporaneamente, a produttori che presentino prodotti di stagione diversi, disponibili nel periodo per i quali viene richiesta l’occupazione.
Art. 46 – Orari
1. Il mercato si svolge nella giornata di giovedì, salvo eventuali mercati straordinari autorizzati nella giornata di domenica o in altri giorni festivi, nel rispetto dell’orario di vendita previsto: dalle ore 7:45 alle ore 12:30.
2. L’occupazione dei posteggi deve avvenire dalle ore 6:30 (anticipata di un’ora per i fruttivendoli) alle ore 7:20; dalle ore 7:20 alle ore 7:40, massimo, hanno luogo le operazioni di spunta. Considerate le modalità di posizionamento dei banchi, prima della conclusione delle operazioni di spunta è vietato agli operatori presenti aprire tendoni o esporre banchi che possono impedire o seriamente compromettere il passaggio dell’automezzo dell’operatore occasionale, fatte salve eventuali deroghe insindacabili che il soggetto preposto al controllo e alla spunta ritenga di poter concedere volta per volta.
3. Alle ore 12:30 devono aver termine le vendite. Entro le ore 14:00 l’area deve essere sgomberata, salvo eventuali deroghe temporanee concesse dall’ufficio comunale competente ad operatori che ne abbiamo fatto istanza per comprovati motivi tecnici.
4. Il mancato rispetto degli orari predetti per oltre trenta minuti e delle condizioni sopra precisate comporteranno la sanzione di cui all’art. 69 del presente Regolamento.
Art. 47 – Pulizia straordinaria dell’area mercatale
1. Constatato che la presenza del mercato, seppur positiva e ben accetta dalla Cittadinanza, comporta un’oggettiva accelerazione nel degrado delle condizioni di pulizia delle piazze ad esso preposte, verrà annualmente addebitato agli operatori un importo atto a concorrere alla copertura di parte della spesa sostenuta dal Comune per l’esecuzione di una pulizia straordinaria.
2. Le modalità della pulizia straordinaria di cui al comma 1, comunque da eseguirsi con particolari macchinari e detergenti, saranno di volta in volta definite dal Comune con la Società appaltatrice, in funzione del grado di ammaloramento riscontrato.
3. La riscossione dell’importo relativo alla compartecipazione per la pulizia straordinaria dell’area
mercatale sarà contestuale a quello del CANONE; la ripartizione della quota di compartecipazione richiesta agli operatori del mercato avverrà per metà in parti eguali fra tutti i posteggi presenti e per l’altra metà in funzione della superficie da essi occupata.
4. La pulizia straordinaria di cui al presente articolo non sostituisce la pulizia ordinaria di cui all’art. 29 del presente Regolamento.
Art. 48 – Decadenza dalla concessione del posteggio
1. L’operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività; oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (pari a diciotto giornate, anche non continuative), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio o altre cause di forza maggiore debitamente documentate dall’interessato.
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell’attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e l’inizio del procedimento di revoca ai sensi dell’art. 7 della L. n° 241/90 deve essere immediatamente comunicato all’interessato dal Responsabile del Settore comunale competente nei modi di legge.
Art. 49 – Decadenza dall’autorizzazione di esercizio
1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio, viene revocata contestualmente l’autorizzazione d’esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 4, lett. b), della Legge Regionale.
2. Il pagamento del CANONE è dovuto fino al giorno in cui il posteggio oggetto di revoca non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, sgombero da cose ed attrezzature del concessionario.
Art. 50 – Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse
1. Il Responsabile del Settore comunale competente può, in qualunque momento, revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all’interessato ai sensi della legge 241/1990, indicandogli l’esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l’interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, il più possibile, in conformità alle scelte dell’operatore, purché queste non contrastino con motivi imperativi di interesse generale. In attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, l’operatore può continuare provvisoriamente ad esercitare l’attività nel posteggio revocato, purché sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. Il provvedimento di revoca, debitamente motivato negli elementi di fatto e di diritto che lo sorreggono, è disposto dal Responsabile del Settore comunale competente che ne cura anche la comunicazione all’interessato nei modi di legge.
Art. 51 – Modalità di assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o non assegnati (spunta)
1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni o temporaneamente liberi, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in possesso del titolo autorizzatorio, che, nel mercato sede di posteggio, vantino il più alto numero di presenze – come definite all’art. 4 del presente Regolamento –, riferite all’autorizzazione che intendono utilizzare.
2. A discrezione dell’agente o del soggetto preposto al controllo, prima dell’assegnazione, potrà essere richieste allo “spuntista” di esibire, oltre all’originale del titolo autorizzatorio, anche la carta di esercizio e l’attestazione annuale di regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale e assistenziale.
3. L’assegnazione dei posteggi liberi all’orario stabilito per l’inizio dell’attività di vendita è effettuata, giornalmente, da personale incaricato dal Responsabile del Settore comunale competente, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) medesimo settore merceologico e/o tipologia merceologica del posteggio da occupare (solo qualora sul posteggio esista un vincolo merceologico);
b) maggior numero di presenze al mercato;
c) maggiore anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese.
4. Gli operatori che intendono essere inseriti nella graduatoria di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi del mercato, devono presentare apposita domanda al Settore comunale competente, esclusivamente sull’apposita modulistica, a pena d’irricevibilità.
5. Nel caso di posteggi destinati alla vendita di prodotti compresi nel settore merceologico “alimentare”, al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, in assenza di operatori iscritti alla spunta per il medesimo settore, il posteggio non potrà essere assegnato ad operatori in possesso di autorizzazione alla vendita del settore merceologico “non alimentare”; parimenti, non potrà essere assegnato ad un operatore autorizzato alla vendita del settore merceologico “alimentare”, un posteggio compreso nel settore “non alimentare”.
6. L’operatore prende possesso del posteggio assegnato previo versamento del CANONE relativo a tale giornata, da effettuarsi al personale incaricato dall’Amministrazione Comunale; suddetto personale rilascerà regolare ricevuta, indicante gli estremi della ditta, dell’autorizzazione e del posteggio cui il versamento si riferisce.
7. Non è ammesso alla spunta chi è già titolare di posteggio nello stesso mercato.
8. Le presenze effettuate da uno “spuntista” con un’autorizzazione, non possono essere trasferite ad altra autorizzazione, anche se in possesso dello stesso operatore commerciale; pertanto, l’operatore non può trasferire la titolarità delle sole presenze effettuate alla spunta, se non unitamente alla autorizzazione con cui il medesimo si è presentato al mercato.
9. Presso il Settore comunale competente – od altro ufficio preposto da quest’ultimo individuato – sono consultabili le graduatorie degli operatori precari.
Art. 52 – Validità delle presenze
1. Ai fini della validità della partecipazione all’assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell’impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori, di familiari o di dipendenti che risultino delegati, per iscritto, dal titolare dell’autorizzazione.
2. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso del titolo autorizzatorio che abilita all’esercizio del commercio su area pubblica, nonché delle attrezzature di vendita e delle merci.
Art. 53 – Effettuazione di mercati straordinari
1. Nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o in concomitanza di eventi particolari, può essere programmata l’effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti. In particolare si considerano:
a) periodo natalizio: quello che inizia dall’ultima domenica di novembre fino all’Epifania;
b) periodo pasquale: quello che inizia dalla IV domenica di Quaresima fino al Lunedì dell’Angelo;
c) periodo estivo: quello che inizia dal 15 giugno fino al 15 settembre.
2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è pari a dodici.
3. La proposta d’effettuazione di un mercato straordinario può essere avanzata:
a) dagli operatori su area pubblica assegnatari di posteggio;
b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
c) dalle Associazioni dei Consumatori.
In aggiunta ai casi precedenti, l’effettuazione di mercati straordinari può altresì avvenire su iniziativa dell’Amministrazione Comunale.
4. La proposta di cui al comma 3 deve pervenire per iscritto al Settore comunale competente, almeno trenta giorni prima della data prevista per l’effettuazione della edizione straordinaria del mercato. Successivamente, la richiesta verrà sottoposta all’esame della Giunta Comunale, la quale si esprimerà in merito entro quindici giorni dalla presentazione della proposta e darà mandato al Settore comunale competente di comunicare la decisione agli interessati almeno quindici giorni prima della data prevista (in caso di mancata comunicazione di diniego, la proposta si intende accolta).
5. Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare, sempre al Settore comunale competente, un programma di edizioni straordinarie per i mercati da svolgere nell’anno successivo, su cui la Giunta Comunale decide entro il 31 dicembre.
6. Nel caso dei mercati straordinari, la spesa relativa alla pulizia dell’area mercatale sarà a carico dei soli operatori presenti, ad eccezione di quando l’iniziativa proviene dall’Amministrazione Comunale, nel cui caso sarà a carico del Comune.
Art. 54 – Mercati itineranti, manifestazione con operatori commerciali, esposizioni organizzate in Piazza della Libertà e Piazza della Repubblica
1. Durante i giorni della settimana diversi dal giovedì, dalla domenica e delle festività coincidenti con edizioni straordinarie del mercato settimanale di cui al precedente art. 53, su Piazza della Libertà e Piazza della Repubblica sono consentite altre manifestazioni commerciali occasionali: mercati itineranti, fiere, esposizioni, mercatini dell’usato e dell’hobbistica, ecc. Esse dovranno essere autorizzate dal Responsabile del Settore comunale competente, nel rispetto delle prescrizioni generali di cui al titolo I del presente Regolamento, previa informativa della Giunta Comunale.
2. Per quanto riguarda il pagamento del CANONE, esso è a carico degli organizzatori dell’evento. Qualora questi richiedano la concessione gratuita dell’area, il Responsabile del Settore avrà cura di informare della richiesta la Giunta Comunale, la quale con proprio atto deliberativo potrà concederne la gratuità prevedendo altresì l’esonero dal pagamento delle spese di pulizia. Qualora invece per l’occupazione fosse previsto il pagamento del CANONE., verrà applicata la tariffa relativa all’occupazione ordinaria del suolo.
CAPO II – POSTEGGI FUORI MERCATO, AUTONEGOZI PER SOMMINISTRAZIONE
Art. 55 – Posteggi fuori mercato: assegnazione, revoca, decadenza.
1. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può istituire, ampliare, trasferire i posteggi fuori mercato a carattere rionale, stabilirne la frequenza temporale di utilizzo e la tipologia merceologica, nonché sopprimerli, con l’osservanza delle prescrizioni regionali in materia.
2. I posteggi fuori mercato, come definiti all’art. 4, lett. o), del presente Regolamento, sono assegnati con le procedure di cui al precedente art. 17.
3. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su area pubblica, a condizione che ne facciano richiesta scritta ventiquattrore prima dell’occupazione.
4. Per la revoca e la decadenza valgono le disposizioni già previste dal presente Regolamento per questi due istituti.
5. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati di cui al titolo II, capo I, dal presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, anche ai posteggi fuori mercato.
6. Non sono annoverati tra i posteggi fuori mercato i chioschi o manufatti similari per la vendita di giornali e riviste, né quelli adibiti a distribuzione di carburanti, né quelli adibiti ad esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 56 – Somministrazione di alimenti e bevande
Gli operatori commerciali muniti di autorizzazione per vendita di alimenti e bevande con annessa somministrazione possono chiedere temporanea autorizzazione di occupazioni suolo pubblico nelle sole aree esterne al centro storico.
Art. 57 – Spazi pubblici per Associazioni senza scopo di lucro
1. Alle Associazioni senza scopo di lucro, che durante l’anno promuovo manifestazioni per la sensibilizzazione della popolazione rispetto a problematiche sociali o per scopi umanitari (attraverso la proposta di prodotti alimentari o non, dietro la corresponsione di una cifra, anche simbolica o libera), è riconosciuto un posteggio nei pressi di ciascuna piazza e/o area pedonale del Comune (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Piazza Xxxxxxx X, Piazza della Libertà, Piazza Matteotti, ecc.).
2. Le richieste per l’utilizzo dei posteggi riservati alle Associazioni senza scopo di lucro per le finalità di cui al comma 1 dovranno comunque essere rivolte al Settore commercio del Comune, anche se i banchetti in questione hanno carattere benefico; ciò al fine di avvalersi della competenza in materia posseduta dal settore in oggetto, a prescindere dal carattere “sociale” delle iniziative.
3. Affinché le occupazioni, seppur di carattere benefico, non si concentrino sempre e solo nella Piazza Xxxxxxx I, è prevista una rotazione tra le principali aree di cui al punto 1, che verrà garantita da parte del Responsabile del Settore comunale competente in accordo ai referenti dell’Associazione richiedente (in funzione, ad esempio: del periodo dell’anno considerato, della categoria merceologica del prodotto proposto, del radicamento sul territorio dell’Associazione, del principio di rotazione rispetto agli anni precedenti, ecc.).
CAPO III – COMMERCIO ITINERANTE
Art. 58 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
1. L’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è svolto negli orari stabiliti, con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, consegnando la merce all’acquirente; in ogni caso il tempo di sosta non può superare l’ora. Il mancato rispetto del limite di tempo comporterà la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni previste dall’art. 69 di cui al presente Regolamento.
2. L’esercizio del commercio itinerante è consentito con mezzi mobili ed a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione e la sicurezza stradale: non può quindi essere esercitato su marciapiedi, in prossimità di intersezioni stradali, in corrispondenza di impianti semaforici, in occultamento della segnaletica verticale, davanti a passi carrai o ad accessi alle proprietà – sia private che pubbliche – ed in tutte quelle situazioni in cui costituisca intralcio alla viabilità. Qualora la sosta avvenga su aree regolamentate mediante parcheggio a pagamento, l’operatore è tenuto alla corresponsione dell’importo previsto; nel caso di aree regolate mediante disco orario, invece, all’esposizione del dispositivo.
3. È vietato posizionare la merce a terra o comunque esporre la merce esternamente al mezzo adibito al trasporto della stessa. L’esposizione della merce su banchi all’esterno del veicolo di cui sopra, equivale ad esercitare il commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree adiacenti a quelle di svolgimento di mercati e fiere, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di 500 (cinquecento) metri, misurato dal limite dell’area mercatale o fieristica più vicina.
5. Durante l’arco della giornata non è consentito all’operatore tornare ad esercitare il commercio nel medesimo punto dove ha già sostato.
6. È vietato effettuare la vendita a meno di 250 (duecentocinquanta) metri da altro operatore itinerante.
7. Il titolare dell’autorizzazione per il commercio su posteggio non può esercitare, con la medesima autorizzazione, l’attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
8. Con apposito provvedimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni urbanistiche, igienico- sanitarie e di sicurezza stradale, la Giunta Comunale potrà individuare eventuali aree sulle quali il commercio in forma itinerante potrà svolgersi oltre i limiti di tempo previsti dal precedente comma 1; nel medesimo provvedimento dovranno essere stabilite modalità, condizioni e limiti per l’esercizio dell’attività e per la sosta.
Art. 59 – Limitazioni all’esercizio dell’attività in forma itinerante
1. L’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è generalmente consentito su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle aree pedonali nonché a quelle prossime alle scuole di ogni ordine e grado durante gli orari delle lezioni. Sempre in prossimità di quest’ultime sedi, se la vendita viene effettuata durante l’orario di entrata e/o uscita dalla scuola da parte dei ragazzi, è necessario che l’operatore non sosti nell’immediata vicinanza dell’ingresso e non sia di ostacolo al regolare flusso pedonale e veicolare. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento motivato, può decidere di vietare il commercio in forma itinerante in alcune zone e vie del Comune.
2. Con ordinanza motivata, potrà essere temporaneamente inibito o assoggettato ad ulteriori limiti lo svolgimento dell’attività in forma itinerante:
a) nelle vie e piazze interessate da lavori sulla sede stradale o da cantieri suscettibili di ridurre la fluidità del traffico;
b) nelle aree concesse per manifestazioni, cortei ed trattenimenti in genere;
c) in aree occasionalmente soggette a particolari flussi di traffico o di persone;
d) per motivi straordinari di ordine pubblico o di viabilità.
Art. 60 – Somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante
1. Gli operatori commerciali, muniti di regolare autorizzazione per la vendita di alimenti e bevande con annessa somministrazione, possono chiedere temporanee autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico per la consumazione sul posto di tali prodotti. Le occupazioni temporanee
possono essere richieste per un periodo massimo di sei mesi; per motivi di pubblica sicurezza e viabilità, queste occupazioni sono comunque vietate nei centri storici.
2. La domanda va presentata al S.U.A.P. comunale mediante idonea modulistica, con allegato un estratto aereo fotogrammetrico indicante l’area prescelta. L’ufficio competente, verificato in sinergia con la Polizia Locale che l’occupazione non comporta pericoli e/o disagi alla viabilità e ai residenti, rilascia, previo pagamento del CANONE, regolare autorizzazione per occupazione temporanea con possibilità di somministrazione.
Art. 61 – Determinazione degli orari
1. Relativamente all’orario per l’esercizio del commercio in forma itinerante, si rimanda a quanto stabilito dall’art. 22 del presente Regolamento.
Art. 62 – Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo
1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo III si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
2. L’attività di vendita in forma itinerante dovrà inoltre svolgersi nel rispetto della vigente normativa di settore.
CAPO IV – FIERE, SAGRE, RICORRENZE
Art. 63 – Disposizioni generali
1. Nel Comune di Nembro si svolgono, con ricorrenza annuale, le seguenti piccole fiere locali o sagre, in cui è prevista l’eventuale presenza di operatori commerciali itineranti:
a) festa di Sant’Xxxxxxx, il 17 gennaio in frazione di Lonno, con n° 2 posteggi;
b) festa di San Xxxxxxxxxx, il 21 gennaio in centro storico, con n°1 posteggio (sulla piazzetta antistante la chiesa di San Xxxxxxxxxx);
c) festa della Xxxxx Xxxxxxx Addolorata dello Zuccarello, l’8 agosto, con n°5 posteggi posizionati lungo via Lonzo (nello spazio antistante il Museo della Miniera e dell’Emigrazione);
d) festa di Ognissanti e commemorazione dei defunti, con n°1 posteggio lungo il xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx0 xxxxxxxxx presso il parcheggio del cimitero della frazione di Gavarno.
2. Alle manifestazioni periodiche con eventuale presenza di operatori commercianti itineranti di cui al precedente comma 1, si aggiungono n°2 manifestazioni annuali dei commercianti in sede fissa, finalizzate alla promozione dei negozi di vicinato; in tali occasioni è data la possibilità ai titolari degli esercizi di vendere i propri prodotti sull’area pubblica antistante il negozio, previo atto abilitativo della Giunta Comunale (che fissa anche le eventuali agevolazioni, sempre finalizzate al rilancio del commercio di vicinato).
3. Nelle giornate di Capodanno, Pasqua e Natale non si possono effettuare fiere; nelle fiere possono altresì essere predeterminate le tipologie dei prodotti in vendita.
Art. 64 – CANONE
1. L’occupazione dell’area pubblica fieristica è sottoposta al pagamento del CANONE la cui tariffa è scelta in base alla tipologia degli operatori partecipanti: commercianti itineranti, artigiani, ecc.
Art. 65 – Istituzione di nuove fiere
1. L’istituzione di nuove fiere a carattere non occasionale è deliberata dalla Giunta Comunale; nel provvedimento di istituzione della singola fiera verranno stabiliti:
a) le aree destinate alla fiera e il numero dei posteggi;
b) gli orari della fiera;
c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, domande pluriennali, concessioni decennali di posteggio, ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
2. Nel provvedimento di istituzione di cui al precedente comma 1, è facoltà della Giunta Comunale stabilire che la regolamentazione e la gestione della fiera venga assegnata al comitato dei promotori della stessa. Quest’ultimi dovranno comunque tener debitamente conto dei principi generali precisati nel presente Regolamento – riguardanti gli aspetti igienico- sanitari, viabilistici e di sicurezza – mentre per la selezione dei partecipanti non dovranno mai adottare criteri discriminatori in relazione alla nazionalità dei richiedenti.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicheranno gli articoli seguenti, nonché le altre norme del presente Regolamento, quando compatibili.
Art. 66 – Assegnazione dei posteggi nelle fiere e modalità di esercizio
1. Qualora non diversamente disciplinato dalla delibera istitutiva della fiera, l’assegnazione dei posteggi nelle fiere avverrà con le modalità descritte nei commi seguenti.
2. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Settore comunale competente, esclusivamente sull’apposita modulistica, a pena d’irricevibilità, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa, precisando gli estremi dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche posseduta e con la quale e il nome delle fiera- sagra a cui intende partecipare alla fiera. Le domande di partecipazione per ogni singola fiera possono essere inviate a mezzo del servizio postale, tramite posta elettronica certificata e con firma digitale purché regolari con l’assolvimento dell’imposta di bollo, oppure essere consegnate direttamente allo sportello S.U.A.P. comunale, presentate tramite posta. Nel caso d’invio a mezzo del servizio postale, per la data d’invio fa fede quella appostavi, all’atto della spedizione, dall’ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostovi dal Settore comunale competente.
3. In caso di più domande per uno o più posteggi il Responsabile del Settore comunale competente, compilerà una graduatoria che sarà pubblicata sul sito web del Comune almeno cinque giorni prima dello svolgimento della fiera,
4. La redazione della graduatoria verrà eseguita nel rispetto dei seguenti criteri:
a) maggior numero di presenze effettive nella manifestazione per la quale viene richiesta l’assegnazione del posteggio;
b) maggiore anzianità dell’attività di commercio sulle aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;
c) attività commerciali che offrono prodotti tipici della zona o prodotti rispondenti alle caratteristiche della manifestazione.
A parità di titoli la priorità è valutata in base all’ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda all’ufficio protocollo.
5. A coloro che hanno inoltrato istanza di partecipazione alla fiera dovrà essere comunicato
l’esito della domanda, sia quando positivo che negativo. A chi si trova in posizione utile in graduatoria dovranno essere comunicati: il posteggio assegnato, le dimensioni dello stesso, l’entità e le modalità dei pagamenti necessari.
6. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l’operatore commerciale, persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di due posteggi, purché siano state presentate due domande con l’utilizzo di due diverse autorizzazioni d’esercizio.
7. L’assegnazione dei posteggi viene effettuata per ogni edizione della fiera sulla base della graduatoria formulata con i criteri di cui al comma 4 del presente articolo
TITOLO III – ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI
Art. 67 – Vigilanza
1. Il Comune svolge attività di vigilanza sugli operatori e durante le operazioni di vendita, attraverso la Polizia Locale e gli altri organismi a ciò preposti;
2. La vigilanza igienico-sanitaria è di competenza dell’A.S.L.
3. La verifica dell’avvenuto pagamento del CANONE per l’occupazione temporanea dei posteggi disponibili è affidata al gestore della spunta mercatale. Alla data di approvazione del presente Regolamento le operazioni di spunta sono affidate agli agenti di Polizia Locale afferenti all’Unione dei Comuni “Insieme sul Serio”.
Art. 68 – Sanzioni amministrative per l’inosservanza alle disposizioni di cui al presente Regolamento
1. Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge Regionale, riportate nel successivo art. 69, nonché dalle leggi e disposizioni in materia e dalle altre norme speciali, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, quando non costituenti reato, è perseguita mediante l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. n°267/2000, il cui pagamento in misura ridotta (ai sensi dell’art. 16, comma 2, della L. n°689/1981) potrà essere diversamente determinato con provvedimento del Sindaco.
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla già richiamata L. n°689/1981 e dalle altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.
3. L’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra è ininfluente sull’applicazione, nei casi previsti dal presente Regolamento, delle sanzioni della sospensione, della revoca e della decadenza.
4. Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica, indipendentemente dalla sanzione pecuniaria di cui ai precedenti commi, è tenuto alla refusione dei danni causati, che saranno accertati e quantificati dai competenti uffici comunali.
Art. 69 – Sanzioni previste dalla Legge Regionale
1. Ai sensi della Legge Regionale, sono punite con la sanzione amministrativa da € 1'500,00 a € 10'000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni:
a) l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, oppure con autorizzazione sospesa o revocata (art. 21, comma 3);
b) l’esercizio del commercio su aree pubbliche, nonostante la perdita dei requisiti soggettivi (art. 21, comma 3);
c) l’esercizio del commercio di generi alimentari da parte di persona giuridica, senza persona preposta o delegata in possesso dei necessari requisiti professionali (art. 21, comma 3);
d) l’esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore, con autorizzazione di tipo “A” (art. 21, comma 5);
e) l’esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori dal territorio o dalle aree mercatali assegnate (art. 21, commi 5 e 6);
f) l’esercizio del commercio da parte di persone che si dichiarino subentranti, gestori o titolari in altra forma, senza che ne diano adeguata dimostrazione (art. 25);
È altresì punita con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3'000,00, l’inosservanza delle norme per le vendite straordinarie di cui all’art. 118
2. Ai sensi del D.Lgs. n°114/1998, sono puniti:
a) con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3'098,00, la mancata o poco chiara e leggibile indicazione, dei prezzi e/o delle relative unità di misura (art. 14);
b) con la sanzione amministrativa da € 2'852,00 a € 15'493,00, l’esercizio del commercio itinerante con autorizzazione tipo “B” presso il domicilio del consumatore senza fare uso del cartellino (art. 19);
3. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3'000,00, le seguenti violazioni ai divieti, alle limitazioni, alle modalità ed agli obblighi previsti nel presente Regolamento:
a) art. 12: mancata attestazione annuale inerente l’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali (se non fatta o non aggiornata, non si applica il sequestro della merce ai fini della confisca);
b) art. 13: mancata compilazione della carta d’esercizio (se non fatta o non aggiornata, non si applica il sequestro della merce ai fini della confisca);
c) artt. 22, 46, 61: mancato rispetto degli orari previsti, per almeno 30 minuti esercizio dell’attività
d) art. 23: uso del posteggio, abusiva estensione di oltre un terzo rispetto alla superficie autorizzata, condotta del venditore, ecc.;
Sono altresì punite con medesima sanzione tutte le violazioni ai divieti, alle limitazioni, alle modalità ed agli obblighi stabiliti dalla presente Regolamento.
4. In caso di recidiva delle violazioni indicate nei precedenti commi, il Responsabile del Settore comunale competente può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario; la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5. È punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 la dimenticanza temporanea della carta d’esercizio.
Art. 70 – Osservanza degli altri Regolamenti comunali
1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte gli altri provvedimenti legislativi che regolano la materia, le norme igienico- sanitarie, nonché il “Regolamento Comunale di Polizia Urbana” e gli strumenti urbanistici in vigore.
Art. 71 – Abrogazione delle precedenti norme
1. Con l’approvazione delle presenti norme sono abrogati il previgente “Regolamento del Mercato e dell’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche” ed ogni altra disposizione, di natura regolamentare od ordinatoria, che disponga in modo diverso l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Art. 72 – Abrogazione delle norme regolamentari contrarie a fonti di grado superiore
1. In caso di emanazione da parte da parte di Enti diversi dal Comune, di leggi, regolamenti, indirizzi, ecc. riguardanti la materia di questo Regolamento, diversi e/o contrari ad alcune delle
presenti prescrizioni, quest’ultime s’intendono abrogate, disapplicate e sostituite con la normativa di rango superiore dal giorno stesso della sua entrata in vigore.
2. Qualora le nuove e diverse disposizioni normative di fonte superiore apporteranno sostanziali modifiche alla materia de quo, il presente Regolamento dovrà intendersi abrogato e sarà necessario provvedere alla stesura di un nuovo documento.