POLIZZA DI ASSICURAZIONE CORPI NATANTI
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE CORPI NATANTI
(lotto 7)
La presente polizza è stipulata tra
ARPA |
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia Xxx Xxxxxxx, 00 |
00000 – XXXXXXXXX (XX) |
Cod. Fiscale/ P.IVA n° 02096520305 |
Codice CIG: _____________ |
e
Società Assicuratrice |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 31.12.2019 |
Alle ore 24.00 del : | 31.12.2022 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
31.12
Alle ore 24.00 di ogni
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SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 Definizioni
Art.2 Attività e caratteristiche del rischio
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata e proroga del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Revisione del prezzo
Art.7 Recesso della Società
Art.8 Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP Art.9 Modifiche dell’assicurazione
Art.10 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.11 Oneri fiscali
Art.12 Foro competente
Art.13 Interpretazione del contratto
Art.14 Ispezioni e verifiche della Società
Art.15 Assicurazione per conto di chi spetta Art.16 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art.17 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.18 Coassicurazione e delega
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Xxxxxxxx broker
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n°. 136/2010 Rinvio alle norme di legge
Trattamento dei dati
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 Oggetto della copertura
Art.2 Esclusioni
Art.3 Limiti della navigazione
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI
Art.1 Inondazioni ed alluvioni
Art.2 Terremoto
Art.3 Scioperi, sommosse, atti di vandalismo e terrorismo
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 Obblighi in caso di sinistro
Art.2 Procedura per la valutazione del danno
Art.3 Determinazione del danno
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Art.4 Abbandono
Art.5 Spese e compenso di assistenza e salvataggio Art.6 Limite massimo dell’indennizzo
Art.7 Pagamento dell’indennizzo
Art.8 Rinuncia al diritto di surroga
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Somme assicurate e calcolo del premio
Art.2 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art.3 Riparto di coassicurazione
Art.4 Disposizione finale
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1 - Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. |
Società: | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Xxxxxx: | Xxxxx Xxx quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia: | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto: | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro: | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Valore commerciale: | Il prezzo che correntemente l’oggetto ha o potrebbe venirgli attribuito sul mercato dell’arte e dell’antiquariato. |
Valore dichiarato: | Il valore indicato dal Contraente o dall’Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell’oggetto colpito da sinistro. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Cose assicurate: | Beni oggetto di copertura assicurativa, sono detti anche enti assicurati. |
Danni diretti: | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione |
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Valore Intero: | Valutazione del danno indennizzabile con l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto: | Valutazione del danno indennizzabile senza l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Natante: | La costruzione destinata alla navigazione, sia essa nave od imbarcazione in genere. Essa è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele, mobilio fisso, provviste ordinarie, apparecchi audio ed audiovisivi stabilmente fissati al natante, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti o meno da norme di legge e regolamenti. |
Impianto Elettrico: | Le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici. |
Apparato Motore: | Il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l’invertitore, la linea d’asse od il piede poppiero, l’elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo. |
Eventi Socio-politici: | Per eventi socio-politici s’intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere. |
Terrorismo e sabotaggio: | Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Eventi atmosferici: | Per eventi atmosferici s’intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. |
Autocombustione: | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. |
Incendio: | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
Esplosione: | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
Implosione: | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Scoppio: | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
Furto: | Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale. |
Rapina: | Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona. |
Estorsione: | Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. |
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Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l’obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i natanti identificati nel presente contratto e quelli che a richiesta del Contraente dovessero esservi inseriti successivamente.
Le movimentazioni dovute ad inserimenti ed esclusioni di mezzi decorreranno dalle ore 24.00 del giorno richiesto dal Contraente e non daranno luogo alla corresponsione o rimborso di premio che invece verrà regolato a fine annualità assicurativa.
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SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che, per gli stessi enti oggetto del presente contratto, esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.3 - Durata del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2022 e scadenze anniversarie al 31.12 di ogni anno.
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
E’ però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.
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Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 90 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 - Regolazione del premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 210 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società, ritenuta corretta.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
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Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 6 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 2.1 “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 2.4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
Art. 7 – Recesso della Società
Fermo quanto indicato nell’art. 2.3, secondo comma che precede, La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Art. 7.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, mediante lettera raccomandata A/R o PEC.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Art. 7.2 – Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 90 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata A/R o PEC.
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Art. 7.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
La Società, entro 30 giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli artt. 7.1 e 7.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 2.17 “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate dagli artt. 7.1 e 7.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. “proroga tecnica”).
Art.8 - Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP
I servizi oggetto del presente contratto, al momento dell’indizione della gara, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non sono disponibili nel MEPA. Il contratto stipulato all’esito della presente procedura é sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell’art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 [come convertito con l.n. 135/2012], in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni.
Art.9 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art.10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata A/R od altro mezzo (PEC, mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 11 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
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Art. 12 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 14 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art.15 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 16 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa
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ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 17 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
Art. 18 - Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c.
- la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto
mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
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• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso. in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 5,00 % su
ogni premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art. 20 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n°. 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
La Stazione appaltante può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
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Art. 21 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 22 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 , così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di adeguamento al Regolamento UE 679/2016, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, esclusivamente per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
La Società, nell’ambito del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri di ARPA FVG ai sensi dei riferimenti normativi di cui al precedente comma, si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Oggetto della copertura
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l’Assicurato di tutti i danni materiali e diretti subiti dai natanti come qui di seguito descritto:
• La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l’abbandono;
• L’Assicurazione dei danni parziali è prestata nei seguenti termini.
a. i danni allo scafo e ad altre parti del natante non menzionate ai successivi punti b,c e d sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di qualsiasi avvenimento;
b. i danni all’apparato motore ed all’impianto elettrico sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento del natante;
c. i danni alle vele sono indennizzabili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione del natante;
d. i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono indennizzabili in quanto siano la conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.
Sono comprese inoltre nell’assicurazione, le spese ed il compenso d’assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità.
Art. 2 – Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni derivanti da:
a) dolo dall’Assicurato o dal Contraente o di qualunque persona alla quale è affidato a qualsiasi titolo il natante, del conducente e dell’equipaggio, la colpa grave dei predetti o delle persone di cui debbano rispondere non pregiudica, invece, l’indennizzabilità di eventuali sinistri;
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b) insufficienza delle misure e/o sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell’unità durante la giacenza in acqua;
c) innavigabilità del natante, deficiente manutenzione, usura;
d) alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;
e) guerra anche civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze ad ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
f) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall’utilizzatore di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
g) bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
Inoltre sono esclusi
h) quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o dei congegni antifurto;
i) i danni alle parti affette da vizi occulti.
Art. 3 – Limiti della navigazione
L’assicurazione è prestata per l’utilizzo delle imbarcazioni destinate all’attività istituzionale del contraente. Dette garanzie sono operanti durante:
- la navigazione e la giacenza (in acqua o a terra)
- l’alaggio o il varo
- la movimentazione a terra nell’ambito dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi Entro i limiti geografici:
- in acqua: nel Mar Mediterraneo, entro gli Stretti e nelle acque interne dei Paesi Europei
- a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque sia marine sia interne.
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI
(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)
Art.1 – Inondazioni ed alluvioni
La Società, a parziale deroga dell’Art.2 lettera d) della Sezione 3 della presente polizza, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La presente estensione di garanzia viene prestata nei limiti e con gli scoperti/franchigie riportati nell’apposita scheda di cui alla Sezione 6 della presente polizza.
Art.2 – Terremoto
La Società a parziale deroga dell’Art.2 lettera d) della Sezione 3 della presente polizza risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli oggetti assicurati per effetto del terremoto.
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Art.3 – Scioperi, sommosse, atti di vandalismo e terrorismo
A maggior precisazione del disposto degli Artt.1 e 2 Sezione 3, la garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:
• Atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri;
• Scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
• Tumulti o sommosse civili;
• Atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici;
• Atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio;
• Atti di terrorismo.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) entro trenta giorni da quando l’ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di “Avvenimento Straordinario” fatta tempestivamente all’Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxx.000 Cod.Nav.)
e) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
f) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività.
Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art. 2 – Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta da una delle parti :
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b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 3 – Determinazione del danno
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale, causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato come segue:
In caso di perdita totale, ovvero quando il “corpo” e le altre partite assicurate a bordo siano perdute totalmente nel medesimo sinistro, la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale del natante nel luogo ed al momentodel sinistro.
In caso di danni parziali, nella liquidazione sono ammesse ad indennizzo solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse. In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell’assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 Cod.Nav.).
L’indennità per danni parziali è soggetta alla regola proporzionale prevista dall’art. 1907 Cod. civ. cui verrà applicata una deroga del 20%.
La Società accetta come esatti i valori risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell’Assicurato.
Art. 4 – Abbandono
L’Assicurato può abbandonare il natante alla Società ed esigere l’indennità di perdita totale quando, in conseguenza di un unico sinitro:
• Il natante è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari ed il natante non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
• Il natante si presume perito ai sensi dell’art. 162 del Cod.Nav.
• L’ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiiti dal natante, raggiunge il valore commerciale dl natante stesso al momento del sinistro.
Dall’indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.
Art. 5 – Spese e compenso di assistenza e di salvataggio
Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita o abbandono o per danni parziali. La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro del natante da parte di salvatori o recuperatori.
Art.6– Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
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Art.7 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione.
Art. 8 - Rinuncia all'azione di surroga
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, del comandante o del conducente del natante, salvo sempre il caso di xxxx, e purchè l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione nei confronti del responsabile.
SEZIONE 6 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Partite, somme e massimali assicurati e calcolo del premio
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Lordo ‰ | Premio Lordo Annuo |
1 | EFFEVIGI targa TS448 | € 1.000.537,00.= | /////// / | Vedi sch off econ |
2 | FOLAGA – targa 4MN44 | €. 124.524,00.= | /////// / | Vedi sch off econ |
3 | PONTOON BOAT – 4MN60 | €. 31.200,00.= | /////// / | Vedi sch off econ |
4 | SAVER – targa 4MN58 | €. 18.200,00.= | /////// / | Vedi sch off econ |
TOTALE | €. 1.174.866,00.= |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | Vedi scheda di offerta economica.= |
Imposte | € | Vedi scheda di offerta economica.= |
TOTALE | € | Vedi scheda di offerta economica.= |
Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società, ferme tutte le condizioni di polizza, non potrà essere chiamata ad indennizzare importi superiori a quelli qui di seguito riportati:
Agli indennizzi verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di €. 500,00 per ogni evento ad esclusione delle garanzie e casi sottoriportati:
Garanzia | Limiti di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | Le somme assicurate | €. 1.000,00.= per sinistro |
Xxxxxxxxx | Le somme assicurate | €. 1.000,00.= per sinistro |
Terrorismo | Le somme assicurate | €. 1.000,00.= per sinistro |
Perdita totale o abbandono; sottrazione | Le somme assicurate | Scoperto 20%, minimo €. 1.000,00 |
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totale di imbarcazione; perdita o danni ai battelli di servizio |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art. 3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art. 4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
• Art. 3 sez. 2 – Durata e proroga del contratto;
• Art. 6, sez. 2 – Recesso a seguito di sinistro ;
• Art. 10, sez. 2 – Foro competente;
• Art. 1, sez. 5 – Obblighi in caso di sinistro
IL CONTRAENTE
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXX XXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 27/09/2019 12:00:28
IMPRONTA: 7E1FBA7F3C2E424AB76BBAFB96860D5C57C03CEBA0DB48C78826794822E825F1 57C03CEBA0DB48C78826794822E825F1AE23646D4DF96E2877D6B2A45BAAE841 AE23646D4DF96E2877D6B2A45BAAE84177548FEF70C7475E082AA2DE2D51D059 77548FEF70C7475E082AA2DE2D51D059979EA1290719A30A6719884A84BAC495
Atto n. 80 del 27/09/2019