DELIBERAZIONE N. 121/2016 ADOTTATA IN DATA 29/01/2016
DELIBERAZIONE N. 121/2016 ADOTTATA IN DATA 29/01/2016
OGGETTO: Contratto di prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito per attività di collaborazione volontaria presso l’USC Ostetricia e ginecologia della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- a questa Azienda socio sanitaria territoriale, presentano domanda di collaborazione volontaria diversi medici in possesso di specializzazione;
- su ciascuna istanza di frequenza il direttore/responsabile dell’unità di assegnazione specifica le attività consentite al medico volontario;
- la Direzione generale sanità della Regione Lombardia con nota del 07.10.2009 prot. H1.2009.0035400 ha fornito indicazioni in materia di contratti di prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito da stipularsi con medici frequentatori delle strutture ospedaliere.
Vista la richiesta della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx di frequentare l’USC Ostetricia e ginecologia in qualità di medico volontario, in possesso della specializzazione in Ostetricia e ginecologia.
Preso atto che il direttore dell’USC Ostetricia e ginecologia - xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - ha precisato che la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, durante la frequenza presso la suddetta struttura complessa svolgerà l’attività autorizzata ed analiticamente specificata nel contratto allegato al presente provvedimento.
Rilevato che l’USC Direzione medica presidio ospedaliero ha espresso parere favorevole in ordine alla stipula di un contratto di prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito con la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, che si è dichiarata disponibile, per il periodo di un anno con un impegno settimanale di n 12 ore.
Richiamata la responsabilità del direttore della struttura di assegnazione relativamente agli obblighi di vigilanza e di direzione posti a suo carico dalle disposizioni di legge, del CCNL e del vigente regolamento.
Precisato che il direttore dell’USC Ostetricia e ginecologia chiede che il predetto medico possa utilizzare il ricettario regionale e la CRS-SISS nello svolgimento dell’attività autorizzata.
Dato atto che l’USC Direzione medica presidio ospedaliero si è espressa favorevolmente a che il sanitario in argomento sia dotato di ricettario regionale e di carta CRS-SISS.
Verificato che la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx ha prodotto copia della polizza assicurativa relativa agli infortuni, così come richiesto dal vigente regolamento.
Rilevato che alla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx in trattamento di quiescenza, può essere conferito il presente incarico di prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 17. c. 3 della legge 07.08.2015 n. 124.
DELIBERA
1. di stipulare, per le motivazioni esposte in premessa, con la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, in possesso della specializzazione in ostetricia e ginecologia, un contratto di prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito, fermo restando il ruolo di responsabilità del direttore dell’USC di competenza, per il periodo di un anno a decorrere da data successiva all’adozione del presente provvedimento e con un impegno settimanale di n. 12 ore;
2. di approvare lo schema di accordo allegato al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato A);
3. di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti a carico dell’azienda.
IL DIRETTORE GENERALE
xxxx. Xxxxx Xxxxxx
IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
xxxx. Xxxxx Xxxxxxx dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
All. A
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE A TITOLO GRATUITO
Tra
l’Azienda socio-sanitaria territoriale Xxxx Xxxxxxxx XXXXX con sede in Bergamo, Piazza OMS, 1 - C.F. e partita IVA 04114370168, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale xxxx. Xxxxx Xxxxxx (d’ora in poi indicata, ai fini del presente accordo, come “AZIENDA”)
e
la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, nata a San Giorgio su Legnano (MI) il 29/02/1956 C.F. CMRDNL56B69H884S (d’ora in poi indicato, ai fini del presente accordo, come “COLLABORATORE VOLONTARIO”)
* * *
Tutto ciò premesso ed in esecuzione alla delibera n. del , fra le parti epigrafate
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO
Sulla base del presente accordo, l’AZIENDA accorda al COLLABORATORE VOLONTARIO, che accetta, di svolgere attività specialistica presso gli ambulatori, la sala operatoria, il pronto soccorso ostetricia e ginecologia e i reparti degenza dell’ USC di Ostetricia e ginecologia.
Al collaboratore volontario si accorda l’utilizzo di ricettario regionale e carta CRS-SISS.
Le parti riconoscono e dichiarano che l’attività del COLLABORATORE VOLONTARIO verrà svolta presso l’USC Ostetricia e ginecologia, sotto la diretta responsabilità del direttore e senza alcun vincolo di dipendenza nei confronti dell’AZIENDA.
Nello svolgimento dell’attività il COLLABORATORE VOLONTARIO si attiene ai regolamenti aziendali, sia sanitari che gestionali, alle direttive interne, locali, regionali e ministeriali, al codice di comportamento dei dipendenti pubblici c.d. generale e al codice di comportamento del personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale Xxxx Xxxxxxxx XXXXX,
c.d. aziendale.
Il COLLABORATORE VOLONTARIO, può sospendere, previa comunicazione al direttore e con un congruo preavviso, la propria collaborazione volontaria.
ART. 2 - DURATA E CESSAZIONE ANTICIPATA DELL’ACCORDO
La collaborazione di cui al presente contratto, per un impegno settimanale di 12 ore e per la durata di un anno, decorre dal …………………..
Il presente accordo potrà terminare anche prima della scadenza per effetto del recesso di una delle parti, in presenza di inadempimenti dell’altra parte di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., ovvero di cause che rendano oggettivamente impossibile l’adempimento delle obbligazioni sorgenti dal presente accordo, ovvero ancora per fatti che, pur non risolvendosi in inadempimenti, facciano venire meno il vincolo di fiducia che entrambe le parti riconoscono essere alla base del presente accordo.
Il presente accordo potrà cessare altresì per violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, ex art.2 D.P.R. 62/2013.
ART. 3 – POLIZZA ASSICURATIVA
Il COLLABORATORE VOLONTARIO solleva l’azienda dalla responsabilità per eventuali infortuni durante il tragitto abitazione – sede di attività.
Il predetto è tenuto a produrre copia di idonea polizza assicurativa relativa agli infortuni (danni alla propria persona) che potrebbero verificarsi durante l’espletamento dell’attività presso questa Azienda.
ART. 4 – DOVERI DI SEGRETEZZA
Il COLLABORATORE VOLONTARIO s’impegna ad operare secondo le condizioni stabilite dal presente accordo obbligandosi nei confronti dell’azienda alla massima correttezza e riservatezza. In particolare s’impegna a mantenere segreto tutto ciò di cui verrà a conoscenza in relazione all’attività oggetto del presente contratto.
ART. 5 – CLAUSOLE
Al COLLABORATORE VOLONTARIO è concesso intrattenere contemporaneamente più rapporti di collaborazione anche con altre aziende purché ciò non arrechi in alcun modo danno all’Azienda o pregiudichi il regolare svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto.
Il COLLABORATORE VOLONTARIO si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza sleale a danno dell’azienda. Al fine di prevenire eventuali e potenziali conflitti di interessi, il COLLABORATORE VOLONTARIO è tenuto a rilasciare al Direttore/Responsabile della struttura di competenza una specifica dichiarazione inerente:
- l’elenco dei rapporti di collaborazione attuali o intrattenuti negli ultimi 3 anni, dietro compenso, con soggetti privati e l’indicazione delle attività e delle decisioni, che potrebbero configurare una posizione non neutrale, con i predetti soggetti, qualora abbiano interessi in attività o decisioni affidate al COLLABORATORE VOLONTARIO;
- precisazione in ordine alla vigenza e attualità di rapporti finanziari personali, del coniuge, del convivente, di parenti e affini entro il 2° grado con i soggetti con i quali ha avuto i predetti rapporti di collaborazione.
Lo stesso è tenuto al rinnovo della dichiarazione, nel corso dell’incarico, qualora intervenissero variazioni e/o ulteriori situazioni. Il COLLABORATORE VOLONTARIO è altresì tenuto a comunicare al predetto Direttore/Responsabile l’appartenenza e, di volta in volta, la propria adesione ad associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interessi possano interferire con le attività inerenti l’attività espletata.
Il COLLABORATORE VOLONTARIO durante l’espletamento dell’attività di cui al precedente art. 1 risponde personalmente per danni eventualmente procuratosi e/o inflitti a terzi o ai pazienti per aver agito con colpa, colpa grave o dolo.
ART. 6 – TUTELA DELLA PRIVACY
In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il COLLABORATORE VOLONTARIO, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali, autorizzando nel contempo l’azienda al trattamento dei propri dati personali nell’ambito degli impieghi leciti previsti.
Il COLLABORATORE VOLONTARIO si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dall’azienda o delle quali venisse in possesso durante l’espletamento dell’attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all’espletamento dell’oggetto di cui al presente contratto.
* * *
In approvazione di quanto sopra le parti epigrafate sottoscrivono il presente accordo. Bergamo, lì
IL DIRETTORE GENERALE Il COLLABORATORE VOLONTARIO
xxxx. Xxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
-----------------------------------------------------
Pubblicata all’albo pretorio on-line dell’azienda socio sanitaria territoriale
“Xxxx Xxxxxxxx XXXXX” Bergamo
per 15 giorni