COMUNE DI DOLCEACQUA
COMUNE DI DOLCEACQUA
PROVINCIA DI IMPERIA
Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture
(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. ed i. art. 113)
I N D I C E
Art. | Descrizione |
1 | Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e s. m. ed i. - Ripartizione del fondo incentivante |
2 | Fondo per l’innovazione |
3 | Personale partecipante alla ripartizione del fondo |
4 | Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo |
5 | Decurtazioni dell’incentivo al personale interessato |
6 | Onere per l’iscrizione professionale |
7 | Assicurazioni |
8 | Disposizioni Varie |
9 | Rinvio |
10 | Collegio di raffreddamento dei conflitti |
11 | Entrata in vigore e forme di pubblicità |
Articolo 1
COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D. LGS. 50/2016 e s. m. ed i.
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE
1. Il fondo di cui all’articolo 113, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari al 2% complessivo dell’importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. L’80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari all’1,60% dell’importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari all’0,40% dell’importo posto a base di gara) costituisce fondo per l’innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. ed i. così come riportati al successivo articolo 2.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base d’asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell’opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l’ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.
3. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell’incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:
PER LAVORI ED OPERE | |||
1. ATTIVITA’ GENERALE | 2. Quota | 3. ATTIVITA’ SPECIFICA | 4. % rel. |
PIANIFICAZIONE | 15 | Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione | 10 |
Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici | 5 | ||
VERIFICA PROGETTI | 12 | Attività di verifica progetto | 8 |
Validazione del progetto | 4 | ||
FASE DI GARA | 10 | Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara | 10 |
FASE ESECUTIVA | 30 | Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere) | 20 |
Collaudo Statico | 5 | ||
Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione | 5 | ||
RUP e SUOI COLLABORATORI | 33 | RUP e suoi Supporti (Espropri, Supporti tecnici e xxx.xx) | 33 |
Totali | 100 | 100 |
PER SERVIZI E FORNITURA | |||
1. ATTIVITA’ GENERALE | 2. Quota | 3. ATTIVITA’ SPECIFICA | 4. % rel. |
PIANIFICAZIONE | 10 | Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture | 10 |
FASE DI GARA | 20 | Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti) | 20 |
FASE ESECUTIVA | 30 | Direzione Esecuzione del Contratto (DEC) | 25 |
Verifica di conformità | 5 | ||
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO | 40 | RUP e suoi supporti (Tecnici ed xxx.xx) | 40 |
Totali | 100 | 100 |
4. I soggetti destinatari dell’incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3) , la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
5. Dall’incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
6. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano l’attività stessa.
7. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi del RUP del DL e del DEC viene riconosciuta una quota parte dell’attività specifica pari al 30% della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta ad responsabile dell’attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l’attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell’attività.
8. L’aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del RUP, sentito il responsabile dell’attività, sulla base della natura, dell’intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell’attività sarà destinatario della parte residua prevista per l’attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
9. Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L. i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP i supporti pere le attività espropriative, le comunicazioni all’ANAC, i collaboratori amministrativi ecc.
10. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
11. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. ed i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo destinandole prioritariamente al fondo di cui all’art. 2.
12. Ai sensi dell’art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. ed i., per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per
conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, di norma pari a quanto previsto al precedente comma 3 per lo svolgimento della Fase di Gara.
13. In casi di affidamento dell’appalto particolarmente complessi, alla centrale unica di committenza potrà essere motivatamente riconosciuta, su richiesta della centrale di committenza, e valutazione del RUP una quota parte sino ad un massimo che non potrà comunque superare un quarto dell'incentivo previsto dal comma 1 del presente articolo (25%*2%= 0,5% dell’importo posto a base di gara).
14. Le ipotesi di cui al precedente comma vengono identificate come segue (n.b. gli incrementi sono cumulabili):
a. Offerta economicamente più vantaggiosa (incremento max + 20%)
b. Affidamento di appalti in PPP (Partnerariato pubblico/privato) (incremento max + 20%)
c. Concordi di idee e di progettazione (incremento max + 20%)
d. Dialogo competitivo e procedura competitiva con negoziazione (incremento max + 20%)
15. Nel caso disciplinato dal precedente comma la ripartizione della quota di incentivo per le altre attività incentivate verrà calcolata sulla differenza tra la quota calcolata ai sensi del comma 2 e la quota riconosciuta alla centrale di committenza. In tale ipotesi l’entità dell’incentivo residuo, così calcolato, verrà ripartito proporzionalmente tra le altre attività.
Articolo 2
FONDO PER L’INNOVAZIONE
1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all’art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
3. Il fondo per l’innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.
4. Il responsabile competente per la pianificazione annuale e l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.
Articolo 3
PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO – ATTIVITA’ DEL RUP
1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall’articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. ed i., in relazione alla natura dell’appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell’ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all’articolo 1.
2. Nel caso in cui nella fase di gara sia coinvolta una centrale di committenza ai sensi dei commi 11 e 12 dell’art. 1, la ripartizione interna della corrispondente quota di incentivo, sarà riservata al regolamento interno della centrale di committenza.
3. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
4. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavorativi ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
5. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo, relativamente all’intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
Articolo 4
DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO
1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate.
2. Trattandosi di Ente di modeste dimensioni nel quale, con specifico riguardo all’Ufficio Tecnico, ad oggi la figura del Responsabile del servizio e del responsabile del procedimento coincidono, la determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del servizio che vi provvede sulla scorta della documentazione in atti.
3. Sulle modalità di ripartizione del fondo e relativa erogazione sarà necessariamente acquisita una attestazione di conformità al presente regolamento da parte del Responsabile del servizio finanziario.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l’effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all’adeguamento della percentuale dell’incentivo.
5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell’incentivazione.
6. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica per tutte le attività specifiche definitivamente concluse (aggiudicazione e stipula contratti per servizi e forniture/collaudo opere pubbliche).
Articolo 5
DECURTAZIONI DELL’INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, terzo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. ed i. si stabilisce che l’incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
A) Incremento di costo dell’opera appaltata;
B) Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell’articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell’opera.
3. Qualora l’incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell’incentivo sarà effettuata come segue:
Ir = It – ((It/t)*r)+(It/K)*∆k))
Dove:
Ir = Incentivo ridotto (sino all’azzeramento – Ir sempre >=0)
It = Incentivo totale dovuto t = termine contrattuale
r = ritardo colpevole
K = costo dell’opera (al netto del ribasso)
∆k = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)
5) Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell’incentivo le seguanti ragioni:
a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all’art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D. Lgs. n. 50/2016;
b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.
6) Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. ed i. gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
ART. 6
ONERE PER L’ISCRIZIONE PROFESSIONALE
1. Nei limiti ammessi dalla legge, l’amministrazione provvede al rimborso delle spese per l’iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall’entrata in vigore della legge.
ART. 7 ASSICURAZIONI
1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall’Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che “sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.”.
5. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziate autonomamente dalla Stazione Appaltante.
Articolo 8 DISPOSIZIONI VARIE
1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un’attività tecnica aggiuntiva, l’incentivo va riconosciuto sull’importo della perizia di variante e suppletiva.
2. L’interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Possono richiedere l’interpretazione autentica i seguenti soggetti:
a) R.S.U.
b) dipendenti interessati dalla ripartizione;
c) il Sindaco e gli Assessori;
Articolo 9 RINVIO
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.
ART.10
COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall’adozione dell’atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di “raffreddamento dei conflitti” così composto:
a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
b) Dirigente/funzionario apicale dell’Ufficio/ Settore interessato;
c) Rappresentante della R.S.U;
d) Sindaco o suo delegato.
Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.
2. Nel caso in cui nell’ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l’organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l’atto emanato.
Articolo 11
REVISIONI PERIODICHE DEL REGOLAMENTO
1. Di norma il presente regolamento sarà oggetto di revisione con cadenza biennale al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema (incluse le eventuali modifiche normative).
2. In sede di prima applicazione la prima revisione sarà effettuata dopo 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 12
ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente – Sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali.