Contratto del servizio di trasporto dell'energia elettrica di SET Distribuzione S.p.A. stipulato dal Venditore per conto dei Clienti finali del mercato libero o produttori.
Revisione 7 – 30/11/2022
Contratto del servizio di trasporto dell'energia elettrica di SET Distribuzione S.p.A. stipulato dal Venditore per conto dei Clienti finali del mercato libero o produttori.
Tra la società SET Distribuzione S.p.A. con sede in xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxxx (xx seguito indicata come SET o SET Distribuzione), partita IVA 01932800228, rappresentata dal suo Legale Rappresentante,
e
la società « » (di seguito indicata come Venditore)
con sede legale in «………….……… …..…………………..…, »,
codice fiscale «….………...……………………………………………...……», Partita Iva « »,
indirizzo posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni previste all’Allegato B alla Deliberazione 268/2015/R/EEL, paragrafo 1.2.:
«….….….….…...………..…………………………………………………………………………………………………………………………………...……», rappresentata dal Sig ..…………………..………………….…………………….….…, procuratore abilitato autorizzato alla stipula del presente atto,
si conviene quanto segue:
Il Venditore accetta e si impegna a far rispettare ai propri clienti finali connessi alla rete di SET Distribuzione le allegate Condizioni Generali per il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione per i clienti finali del mercato libero
Definizioni
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità o ARERA): è l'autorità istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995 n.481;
Distributore o Distribuzione: è la società SET Distribuzione SpA che gestisce la rete elettrica di distribuzione in virtù dei provvedimenti di natura legislativa ed amministrativa emanati in materia, anche a titolo provvisorio, dalla competente Provincia Autonoma di Trento, ai sensi del D.Lgs. 16.03.1999, n. 79, art. 16 (art. 1 ter del D.Lgs. 26.03.1977, n. 235 - Norme di attuazione dello Statuto di autonomia in materia di energia); Venditore: persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e distribuzione, che stipula il presente Contratto in nome proprio e per conto dei Clienti finali e che è titolare del Contratto di Dispacciamento stipulato con Terna SpA; Contratto di Dispacciamento: è il Contratto relativo al servizio di dispacciamento di energia elettrica stipulato dal Venditore con il Gestore della Rete di Trasporto Nazionale, Terna SpA, ai sensi degli articoli 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Contratto di Trasporto: è il presente Contratto, stipulato tra SET Distribuzione ed il Venditore, avente ad oggetto il Servizio di Trasporto per conto dei Clienti finali;
Bassa tensione (di seguito BT): è una tensione nominale tra le fasi inferiore o uguale ad 1 kV;
Media tensione (di seguito MT): è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
Alta tensione (di seguito AT): è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV ed uguale od inferiore a 150 kV;
Cliente (o Cliente finale): è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di trasporto e distribuzione e che preleva e/o immette (produttore) energia elettrica dalla rete di distribuzione di SET;
Cliente del servizio di trasporto: è il Cliente o il suo Mandatario che sottoscrive con SET un contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione, contratto funzionale alla fornitura di energia elettrica ad un Cliente finale che preleva l'energia elettrica dalla rete di distribuzione di SET Distribuzione S.p.A.;
Mandato: è il mandato senza rappresentanza, conferito dal Cliente al Venditore, per la stipula del Contratto e per la gestione del Servizio di Trasporto di energia elettrica con il Distributore in relazione ai singoli Punti di Prelievo;
Connessione: è il collegamento di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete elettrica di distribuzione di SET e che consente l'immissione o il prelievo di energia elettrica dalla rete di SET Distribuzione S.p.A.;
Punto di Prelievo: è il singolo punto in cui l’energia viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un Cliente, in relazione al quale il Xxxxxxxxx ha ricevuto il Mandato;
Fattore di potenza: è un parametro funzione del rapporto tra energia reattiva e energia attiva immesse o prelevate in un punto di consegna;
Impianti del Cliente Finale: sono tutti gli impianti, gli apparecchi e le opere accessorie a partire dal Punto di consegna;
MCC: Modalità e Condizioni Contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione degli impianti di produzione alle reti elettriche di SET, predisposte in ottemperanza alle delibere dell'ARERA e disponibili presso gli uffici o sul sito internet di SET Distribuzione (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx);
Misura dell'energia elettrica: è l'attività finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica in un punto di immissione o di prelievo, individuato dal punto di consegna;
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Punto di consegna: è il punto di confine tra la rete di SET Distribuzione e l'impianto del Cliente, dove avviene la separazione di proprietà tra rete di SET e l'impianto del Cliente. Normalmente è individuato dall'uscita dei gruppi di misura;
Regole Tecniche per la Connessione: sono le regole tecniche adottate da SET Distribuzione per la gestione delle connessioni alle reti di distribuzione BT/MT/AT degli impianti di produzione e disponibili sul sito internet di SET (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx);
Rete di distribuzione: è la rete di SET Distribuzione con obbligo di connessione di terzi individuata dai provvedimenti di cui alle precedenti definizioni, anche di natura provvisoria, di concessione del servizio di distribuzione.
Per quanto sopra non menzionato, si ritengono valide le definizioni dell’ARERA.
Art. 1. Contenuto del servizio
SET Distribuzione SpA svolge il servizio di trasporto dell'energia elettrica come qualificato dalla normativa vigente emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità o ARERA). Tutte le prestazioni, anche successive all'attivazione del servizio, che implichino lavori, interventi o modifiche sugli impianti di distribuzione o nelle caratteristiche tecniche del servizio dovranno essere richieste a SET con le modalità previste dalla medesima e pubblicate nel sito internet della società (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), fatto salvo e nel rispetto di quanto previsto in merito dalle delibere vigenti stabilite dall’ARERA.
Art. 2. Disciplina applicabile
Il rapporto tra il Venditore e SET, è disciplinato dalle condizioni stabilite nel presente contratto, dalle norme emanate dall'Autorità o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia, nonché da eventuali condizioni speciali fissate nei singoli contratti e/o nei relativi allegati. Qualsiasi riferimento a disposizioni emanate dall'ARERA è automaticamente adottato, aggiornato o integrato al sopravvenire di innovazioni, modificazioni e interpretazioni stabilite dall'Autorità stessa. SET potrà modificare, dandone adeguata pubblicità, le presenti condizioni per ottemperare a norme ufficiali o a statuizioni delle competenti autorità, ovvero per adeguarle al progresso tecnologico ed imprenditoriale o a standard internazionalmente accettati.
Art. 3. Condizioni ed incremento del servizio di trasporto
I Clienti finali per conto dei quali viene stipulato il presente contratto, o in alternativa il Venditore dietro conferimento di apposita procura da parte dei clienti finali, dovranno sottoscrivere le Condizioni Generali del Servizio di Trasporto (CGS) elaborate da SET ed allegate al presente contratto, quali condizione per l’attivazione e svolgimento del servizio, in particolare per quanto concerne l'esistenza di un idoneo allacciamento con la rete gestita da SET per la tipologia di servizio e di fornitura richiesta. Nel corso della vigenza contrattuale il Venditore potrà richiedere che venga effettuato il servizio per nuovi Clienti finali, comunicando a SET, i dati e le condizioni del nuovo servizio, con le modalità previste dalla normativa di regolazione emanate dalla competente ARERA, che decorrerà secondo quanto previsto al successivo art. 5. In ogni caso il servizio è subordinato alla idoneità della rete di distribuzione. SET comunicherà tempestivamente al Venditore l'esistenza di eventuali impedimenti od ostacoli all'attivazione del servizio richiesto e gli eventuali interventi necessari per rimuovere od ovviare a tali fattori.
Art. 4. Comunicazioni e reclami
Le comunicazioni dirette al Cliente finale e/o Venditore saranno effettuate da SET mediante PEC, in alternativa tramite raccomandata A.R. e indirizzate all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente finale e/o Venditore, oppure mediante avvisi diffusi attraverso quotidiani o emittenti radio- televisive locali o inserite in fattura ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi. Il reclamo può essere consegnato direttamente agli uffici di SET, tramite PEC oppure inoltrato tramite servizio postale a SET stessa.
Art. 5. Durata e cessazione del contratto
La durata del contratto stipulato tra SET e il Venditore è stabilita in anni uno con decorrenza dal …………………….
Il presente contratto, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle due parti mediante invio di lettera raccomandata o comunicazione via PEC con almeno un mese di preavviso. Il Venditore ha facoltà di recedere, per i singoli punti oggetto del presente contratto, mediante raccomandata A.R. o comunicazione via PEC. Il recesso è efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento da parte di SET della relativa comunicazione di recesso, fermo restando l'obbligo del Venditore di provvedere al pagamento degli importi spettanti a SET per il servizio fino ad allora prestato.
Art. 6. Obblighi del cliente finale
Il Cliente finale non può cedere l'energia a terzi e potrà utilizzare l'energia trasportata solo nei limiti previsti per il servizio di distribuzione, in particolare per quanto riguarda il fabbisogno massimo di potenza, restando responsabile in caso contrario secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale, tariffaria, tributaria e amministrativa. Nel caso in cui i prelievi eccedano la potenza disponibile, fermo restando quanto sopra, verrà comunicata al cliente finale l'eventuale necessità di modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno e l'eventuale necessità dell'adegua mento del corrispettivo per la connessione, tenendo in ogni caso conto della potenzialità degli impianti di SET.
Art. 7. Fatturazione dei corrispettivi
La fatturazione dei corrispettivi dovuti a SET è effettuata, con l'ordinaria periodicità adottata da SET stessa, e comunque almeno una volta ogni due mesi, nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'ARERA, in base ai dati di lettura dei gruppi di misura. Se per qualsiasi causa non fosse possibile disporre della lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, la fatturazione potrà essere effettuata sulla scorta di letture stimate e salvo conguaglio. Nella fatturazione saranno applicate le opzioni tariffarie previste da SET per la specifica tipologia d'utenza ed approvate dall'Autorità. In ogni caso saranno addebitati i corrispettivi previsti dall'Autorità nel caso di energia reattiva induttiva prelevata in eccesso dall'impianto del Cliente finale. I corrispettivi sono al netto degli oneri fiscali e delle componenti definite dall' ARERA, afferenti la copertura degli oneri generali del sistema elettrico, che sono a carico del Venditore e del Cliente Finale.
Art. 8. Pagamenti
Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o presso altro indirizzo indicato dal Venditore dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati nelle fatture stesse. In ogni caso il termine di pagamento non potrà essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione delle fatture. Se il pagamento delle fatture è effettuato oltre i termini indicati, saranno addebitati, oltre al corrispettivo dovuto, gli interessi commerciali di mora, calcolati su base annua e in ragione del tasso pro tempore vigente ai sensi dell’art. 5 Dlgs 231/2002, nonché le spese relative al sollecito di pagamento della fattura. In ogni caso SET si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi.
Art. 9. Garanzie
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A titolo di garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto verrà richiesta idonea garanzia fidejussoria bancaria incondizionata ed irrevocabile con la clausola “a prima richiesta” per un importo pari ad un quarto del valore complessivo annuo del corrispettivo inerente il servizio di trasporto, salvo diverse disposizioni dell’ARERA. Sarà cura di SET Distribuzione fornire testo fac-simile da utilizzare come modello per la garanzia bancaria. In alternativa alla fidejussione, all’atto della stipula del contratto con SET Distribuzione, il venditore dovrà versare un deposito cauzionale di importo pari alla stima del corrispettivo complessivo dovuto per lo stesso periodo di cui al punto precedente. SET si riserva, comunque, di richiedere una garanzia di importo minimo pari a € 1000,00, qualora il calcolo del medesimo risulti inferiore alla soglia rappresentata dall’importo minimo. Tale garanzia, in qualsiasi forma venga prodotta, dovrà essere presentata entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta formalizzata da SET a mezzo raccomandata A.R. o attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC). Potrà essere escussa o utilizzata in compensazione parziale, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dal Venditore, con obbligo per quest'ultimo di reintegrarle entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta in tal senso inviatagli. L’obbligo del Garante permane anche dopo la
scadenza delle obbligazioni garantite, senza impegno per SET Distribuzione di proporre alcuna istanza nei confronti del Venditore. L’Impresa di distribuzione può richiedere l’adeguamento del valore della garanzia finanziaria qualora quest’ultimo, calcolato secondo quanto riportato in precedenza, superi del 20% il valore della garanzia in essere. In tale caso, l’adeguamento della garanzia dovrà essere effettuato dall’Utente entro il decimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione trasmessa dall’Impresa di distribuzione. Ove per ragioni tecniche l’adeguamento della garanzia finanziaria comporti tempi maggiori, l’Utente potrà sopperirvi mediante la costituzione di un deposito cauzionale che verrà restituito dall’Impresa di distribuzione all’Utente non appena l’Impresa di distribuzione avrà ricevuto l’integrazione della garanzia finanziaria. Nel caso in cui, a seguito della riduzione di operatività dell’Utente, il valore della garanzia finanziaria in essere risultasse superiore di oltre il 20% del valore effettivamente da garantire, l’Utente potrà chiedere all’Impresa di distribuzione la riduzione della garanzia stessa.
Art. 10. Richiesta o modifica della Connessione
Per ottenere una nuova connessione, la variazione di una connessione esistente, ovvero la modifica delle condizioni di consegna dell'energia, in particolare per ciò che attiene al fabbisogno massimo di potenza, nonché in generale ogni prestazione anche accessoria che implichi lavori, interventi o modifiche sugli impianti di distribuzione o nelle caratteristiche tecniche del servizio o della connessione, il Cliente deve richiedere specifico preventivo presso gli uffici SET tramite il proprio Venditore ai sensi delle delibere vigenti stabilite dall’ARERA, fornendo all'atto della richiesta le informazioni e gli eventuali necessari titoli di legittimazione. Ove la richiesta non sia stata sottoscritta o non sia stata contestualmente presentata la prescritta documentazione, il Cliente ed il Venditore dovranno provvedervi, quale condizione di attivazione degli interventi. Gli interventi richiesti sono comunque subordinati al pagamento anticipato delle somme stabilite nel preventivo nel quale saranno indicati i tempi di esecuzione dei lavori e di attivazione del servizio, in conformità alla normativa applicabile.
Art. 11. Interruzioni, sospensioni o variazioni nel servizio
SET non assume responsabilità alcuna per danni a persone e cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione di energia elettrica dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità e ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto su rete di distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile, salvo per cause imputabili alla stessa. SET non risponde inoltre dei danni causati dall'energia a valle del punto di consegna, salvo che per cause imputabili a SET stessa. In nessuno di tali casi potranno essere ottenuti abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi, fatto salvo quanto stabilito dalla legge e dalla normativa specifica vigente per il settore della distribuzione di energia elettrica.
Art. 12. Impianti di SET
SET provvede alla realizzazione degli Impianti necessari per la connessione, inclusa l'installazione dei gruppi di misura nel luogo più idoneo stabilito da SET ed eventuali altre apparecchiature fino al punto di consegna, rimanendone proprietaria e può disporne in ogni momento la verifica, la sostituzione o la modifica. Il Cliente è responsabile dei danni e dei guasti agli impianti di SET situati nei luoghi di sua pertinenza solo per cause a lui imputabili. Il Cliente in ogni caso dovrà tempestivamente informare SET dell'accaduto. SET ha il diritto di accedere liberamente e in condizioni di sicurezza ai propri impianti e pertanto Il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili gli impianti di SET che si trovino nei luoghi di sua pertinenza, assumendosi le relative operazioni di manutenzione delle opere che consentono l'accesso. Il Cliente può richiedere l'effettuazione di verifiche sugli impianti di SET. Sono a carico del Cliente:
a) le spese per le verifiche ai gruppi di misura richieste dal Cliente stesso se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti,
b) le spese relative ad interventi per guasti o malfunzionamenti non riconducibili ad impianti di SET,
c) le spese per l'esecuzione di lavori per lo spostamento di impianti richiesto dal Cliente,
d) le spese amministrative relative a specifiche richieste del Cliente.
E' vietato al Cliente manomettere, spostare o modificare gli impianti di SET.
Art. 13. Impianti del Cliente
Gli impianti del Cliente hanno inizio dal punto di consegna. Gli impianti del Cliente devono essere costruiti, installati e costantemente mantenuti a regola d'arte, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e normative nonché, eventualmente, alle Regole Tecniche e Modalità e Condizioni Contrattuali emanate da SET e disponibili sul sito internet di SET (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Gli impianti del Cliente non devono provocare anomalie all'esercizio delle reti SET e, salvo diverse e specifiche pattuizioni regolamentate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, non dovrà essere erogata potenza reattiva induttiva verso la rete di distribuzione. Per le forniture trifasi il Cliente deve realizzare ed esercire gli impianti in modo da mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva. L'installazione di apparecchi utilizzatori il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile con i normali strumenti di misura è subordinata a preventivi accordi. Il Cliente se produttore a seguito dell'attivazione e connessione alla rete SET del proprio impianto di produzione, acquisisce il diritto ad esercire l'impianto in parallelo con la rete SET e ad immettere energia elettrica nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto delle condizioni indicate nel contratto per il servizio di connessione degli impianti di produzione di SET. Il Cliente si impegna a non immettere con i propri impianti ed apparecchi disturbi nella rete alla quale è connesso che eccedano i limiti del disturbo condotto e irradiato prescritti dalle vigenti norme tecniche e deve consentire la verifica del proprio impianto ed apparecchi nel caso in cui fossero di disturbo all'esercizio della rete di distribuzione. Il Cliente inoltre è tenuto a contenere i disturbi generati dai propri impianti ed apparecchi con le stesse prescrizioni e limitazioni adottate dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale nei confronti delle reti di distribuzione ad essa connesse di pari tensione. SET può in qualsiasi momento richiedere al Cliente di effettuare, ed effettuare direttamente in caso di pericolo, verifiche sulla condizione degli impianti interni e, in caso di rilevate irregolarità, prescrivere i necessari adeguamenti che dovranno essere eseguiti dal Cliente entro ragionevoli termini di tempo. In mancanza di tale accordo con il Cliente, SET si riserva comunque la facoltà di interrompere le connessioni che dovessero risultare fonte di anomalie, disservizi e/o pericolo per Il Cliente o per terzi in considerazione degli obblighi di servizio pubblico ai quali è sottoposta, fino a che il Cliente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali. In ogni caso SET si riserva la facoltà di sigillare tratti di impianto del Cliente al fine di garantirsi da possibili anomalie, senza peraltro assumere obblighi di manutenzione e custodia. SET si riserva altresì di esigere i corrispettivi previsti dalla normativa vigente in merito alle caratteristiche degli impianti del Cliente. Il Cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e del rispetto delle norme vigenti.
Art. 14. Servizio di misura
La responsabilità in riguardo alle attività d'installazione e manutenzione dei misuratori nonché alla raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica verrà svolta da SET in conformità a quanto disposto dalle delibere ARERA in vigore ed i corrispettivi applicati per lo svolgimento di tali attività saranno quelli stabiliti dall'Autorità. La localizzazione del punto di misura sarà definita, in accordo con SET, secondo quanto prescritto in materia dalle norme tecniche vigenti e dalle delibere ARERA in vigore.
Art. 15. Ricostruzione dei prelievi
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Qualora il gruppo di misura installato presso il cliente evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente o nel caso di mancate o erronee acquisizioni da remoto dei dati di misura, SET provvederà a dare adeguata informazione al Venditore e ove previsto al Cliente secondo quanto prescritto dalle delibere ARERA in vigore. Quindi procederà alla ricostruzione dei prelievi e all'effettuazione del relativo conguaglio. La ricostruzione dei prelievi verrà effettuata da SET sulla base dei risultati di verifica del misuratore (tipologia di misura, tipo di malfunzionamento, dati di misura disponibili, errore di misura in determinate
condizioni di carico o tenendo conto di ogni altro elemento idoneo); SET applicherà l'errore di misura rilevato in sede di verifica per il periodo di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, determinando l'algoritmo di ricostruzione del prelievo/immissione di energia elettrica a partire da quella misurata in modo non corretto. Qualora fosse necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, SET provvederà all'installazione di altre apparecchiature di misura atte a consentire un confronto tra l'energia effettivamente prelevata e quella irregolarmente misurata. Tale procedura si applicherà, per quanto possibile, anche alla potenza misurata dal misuratore guasto. La ricostruzione avrà effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata secondo quanto previsto dalle vigenti delibere dell'ARERA ed il periodo ricostruito non potrà comunque superare la prescrizione quinquennale prevista dal Codice Civile. Il Venditore ovvero il Cliente, potrà contestare la ricostruzione dei consumi effettuata, presentando le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate nei modi indicati dalle delibere ARERA vigenti.
Art. 16. Caratteristiche del servizio.
1) Tensione e Frequenza
- La tensione monofase è pari a 230 Volt (fase neutro), quella trifase è pari a 400 Volt (tra le fasi) o 20.000 Volt (tra le fasi);
- Frequenza - il valore della frequenza è pari a 50 Hz;
- Tolleranza - secondo le modalità previste dalle Norme CEI vigenti.
2) Fattore di potenza ed energia reattiva: il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,95 e quello medio riferito a periodi di consumo compresi tra due letture consecutive dei misuratori non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza risulta inferiore a 0,70, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore. In relazione al corretto esercizio del servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione, qualora dopo il sollecito di SET il Cliente non provveda a rifasare il proprio carico, SET ha la facoltà di limitare la corrente elettrica prelevata dal Cliente. La limitazione potrà avvenire con diverse modalità in funzione delle ore della giornata e delle giornate settimanali e sarà realizzata con un dispositivo di distacco del carico quando la corrente del carico stesso supererà i limiti imposti dal rispetto della regolarità del servizio generale. I suddetti limiti saranno comunicati per iscritto al Cliente da SET, l'eventuale intervento di distacco conseguente non comporterà nessuna responsabilità né diretta né indiretta da parte di SET per le eventuali conseguenze sull'attività del Cliente. Le prescrizioni del presente paragrafo valgono anche per eventuali connessioni di riserva e/o di emergenza e per gli assorbimenti fissati nelle condizioni che regolano dette connessioni di riserva. I prelievi di energia reattiva induttiva in eccesso ai limiti normativi sono soggetti ai corrispettivi previsti dalla normativa vigente.
3) Massima potenza assorbita: qualora il cliente finale effettui sistematici assorbimenti di potenza superiori a quanto contrattualmente
stabilito, se la consistenza dei prelievi dovesse risultare tale da rendere precario l'esercizio della rete ed il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione, SET segnalerà al cliente finale la necessità di modifica della connessione per adeguarla alle sue aumentate esigenze. Il Cliente finale dovrà presentare domanda di modifica della connessione, in caso contrario SET avrà la facoltà di limitare tali assorbimenti. Questo eventuale intervento sarà comunicato per iscritto da SET al cliente finale e non comporterà nessuna responsabilità né diretta né indiretta da parte di SET per le eventuali conseguenze sull'attività del cliente finale. Le prescrizioni del presente paragrafo valgono anche per eventuali connessioni di riserva e/o di emergenza e per gli assorbimenti fissati nelle condizioni che regolano dette connessioni di riserva.
Art. 17. Riservatezza
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate di quanto previsto agli artt. 13 e 7 del D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di esprimere, con la sottoscrizione del presente contratto, il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessarie alla sua esecuzione.
Art. 18. Sospensione e risoluzione
Il servizio di trasporto potrà essere sospeso:
a) anche senza preavviso, in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura in modo non conforme al contratto e fermo restando l'obbligo di pagare l'energia illecitamente prelevata;
b) previa diffida con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata, nel caso di altre violazioni contrattuali;
c) anche senza preavviso in caso di pericolo, per gravi ragioni tecniche, organizzative o per consentire la continuità al servizio;
d) previa diffida con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata, nel caso di altre violazioni.
Nei casi precedentemente descritti il servizio può essere inoltre risolto ai sensi degli arti. 1453 e 1454 Cod. Civ., nonché ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. Le spese di cessazione e di riattivazione delle forniture, nella misura stabilita dalla normativa emanata dall'Autorità, sono a carico del Cliente finale. Il servizio può inoltre essere risolto, sempre ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ. nonché ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei casi di inadempienza del Venditore agli obblighi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10, di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa, di mendaci dichiarazioni del Cliente finale e/o Venditore, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura in modo non conforme al contratto.
Art. 19. Domicilio - Foro competente
Il Venditore elegge domicilio presso la propria sede legale. In ogni caso il foro competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione in dipendenza del servizio è quello di Trento.
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Il Venditore SET Distribuzione SpA
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il Venditore dichiara di accettare specificamente le seguenti clausole: 2. (Disciplina applicabile); 5 (Xxxxxx e cessazione del contratto); 6. (Obblighi del cliente finale); 7. (Fatturazione dei corrispettivi); 8. (Pagamenti); 11. (Interruzioni, sospensioni o variazioni nel servizio); 19. (Domicilio - Foro competente).
Le condizioni generali per il servizio di trasporto (bassa tensione, media e alta tensione) allegate al contratto fanno parte integrante e sostanziale del contratto stesso.
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Il Venditore SET Distribuzione SpA
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Allegate: Condizioni Generali del Servizio di Trasporto (CGS) redatte da SET Distribuzione SpA.