Contract
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE AL F.C.D. CADORE 1919 DI PIEVE DI CADORE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI PIEVE DI CADORE - LOCALITA’ SACCON DI SOTTOCASTELLO DI PIEVE DI CADORE
L’anno 2014, il giorno del mese di nella sede municipale del Comune di Pieve di Cadore in Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00
TRA
Il COMUNE DI PIEVE DI CADORE (C.F. e P.IVA 00206500258) (in seguito denominato Comune) con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00, rappresentato dal Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva Xxx. XXXXXXXX XXXXX nato a Belluno il 05.05.1965 che interviene ai sensi dell’art. 107, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Pieve di Cadore, Xxxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxx xx Xxxxxx;
e
la SOCIETA’ SPORTIVA F.C.D.1919CADORE (C.F. e P.IVA 00931560254) con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 –
32044 Pieve di Cadore, in seguito denominata F.C.D.1919CADORE rappresentata dal PRESIDENTE PRO TEMPORE, Signor DEL XXXXXX XXXXXXX nato a Pieve di Cadore il 31.08.1963 e residente a Lozzo di Cadore (BL) in via Giouda, 210 (C.F. DLF TTL 63M31 G642O)
PREMESSO
- che il Comune di Pieve di Cadore è proprietario del Campo Sportivo in località Saccon della frazione di Sottocastello dove viene praticata l’attività sportiva calcistica con partite ed allenamenti;
- che F.C.D.1919Cadore ha dato la propria disponibilità alla gestione della struttura sportiva impegnandosi a garantire il miglior funzionamento dell’impianto e la sua custodia;
tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO
Oggetto della presente convenzione è la gestione del Campo Sportivo Comunale sito in località Saccon della frazione di Sottocastello, costituito da un campo di calcio, da locali adibiti a spogliatoi e servizi igienici per i giocatori e servizi pubblici per il pubblico.
Art. 2 – DURATA
L’affidamento in gestione viene regolato dalla presente Convenzione e:
a) avrà la durata di anni due e più precisamente dal 01.10.2015 al 30.09.2017;
b) sarà rinnovabile si richiesta del F.C.D. Cadore 1919;
c) la domanda di rinnovo dovrà pervenire all’Ufficio Tecnico Comunale almeno 60 giorni prima della scadenza;
Art. 3 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ SPORTIVA
Il F.C.D. Cadore 1919 si obbliga a:
a) garantire il migliore funzionamento dell’impianto, la sua custodia e manutenzione ordinaria, la buona tenuta delle attrezzature ed a restituire il tutto in perfetto stato di conservazione. Esso provvederà in maniera autonoma a tutte le opere di gestione ordinaria, scegliendo la persona custode/operatore addetto a tutti i lavori da effettuare sull’impianto, provvedendo altresì a spesarlo autonomamente. Competerà al concessionario impartire al custode della struttura sportiva tutte le direttive necessarie per lo svolgimento del proprio incarico, la semina annuale, lo sfalcio, l’innaffiatura e la segnatura del campo da gioco, comprensiva del prodotto necessario alla stessa, nonché la puntuale pulizia degli spogliatoi;
b) operare secondo le direttive di massima impartite dal Comune previo accordo con le parti;
c) garantire una diligente conduzione tale da evitare danni all’impianto e/o disservizi di qualsiasi genere.
Art. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE
Al Comune compete:
a) in accordo, anche verbale, con il concessionario, l’eventuale decisione di concedere l’uso dell’impianto anche ad altre Associazioni del Paese o fuori. Tale decisione sarà condizionata dalla necessità di salvaguardare lo stato e la funzionalità della struttura e di non vanificare le considerevoli spese e l’impegnativo lavoro previsto per la manutenzione;
b) la calendarizzazione degli eventi sportivi che verranno praticati all’interno del Campo di Calcio Saccon e dei relativi spogliatoi, previa comunicazione / richiesta scritta del concessionario o di altre Associazioni del Paese o fuori. L’Ente concedente potrà comunque gestire direttamente, o in collaborazione con il concessionario, l’impianto sportivo per lo svolgimento di manifestazioni da esso organizzate o patrocinate, ritenute di particolare rilevanza sociale;
c) l’esecuzione di tutti i lavori di straordinaria manutenzione di cui all’art. 3 del T.U. Edilizia n. 380/01;
d) garantire il servizio di asportazione e smaltimento, con proprio personale e mezzi, dell’erba tagliata sul campo, sull’area di pertinenza del rettangolo da gioco e sulle adiacenze;
e) il totale rifacimento del fondo dei campi, compresi gli impianti di drenaggio, se indispensabili;
f) spese per l’acquisto dei materiali necessari per la semina, concimazione e diserbo del manto erboso;
g) spese per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature presenti presso la struttura;
h) spese per il gasolio per il riscaldamento dei locali e per l’acqua calda;
i) consumi di corrente elettrica.
Art. 5 – INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
Per l’esame di tutti i problemi da considerarsi di straordinaria manutenzione e la valutazione degli eventuali provvedimenti da prendere e da proporre all’Amministrazione comunale, si farà capo ad una conferenza di servizi, alla quale parteciperanno in rappresentanza del Comune concedente, persone delegate dal sindaco, e in rappresentanza del F.C.D. Cadore 1919, persone delegate dal presidente, Tale conferenza sarà convocata a richiesta di una delle due parti ogni qual svolta si manifesta la necessità.
Art. 6 – SOSTEGNO FINANZIARIO
Il F.C.D. Cadore 1919 si impegna ad effettuare la manutenzione ordinaria del campo attraverso la pulizia del tappeto erboso, la semina, l’eventuale fungicida di emergenza, la concimazione, l’eliminazione di erbe infestanti anche dalle reti, lo sfalcio del manto erboso, l’irrigazione, la segnatura del campo da gioco, comprensiva del prodotto necessario alla stessa, nonché la puntuale pulizia degli spogliatoi. A rimborso delle spese sostenute per la gestione e manutenzione ordinaria di detto impianto sportivo, il Comune di Pieve di Cadore erogherà al F.C.D. Cadore 1919 un compenso annuo di euro 5.500,00 (IVA compresa) per la tenuta del campo e per il custode - manutentore, da liquidarsi in due soluzioni rispettivamente il 30 gennaio e il 31 maggio si ogni anno.
Art. 7 – Assicurazione
Il Comune garantisce l’assicurazione dell’impianto per danno e cose e/o a persone.
Art. 8 – CONTROLLO
Al Comune compete il controllo della gestione, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle cose concesse.
Art. 9 – MODIFICHE – ESTENSIONE
Qualsiasi modifica alla presente convenzione sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto dalle parti.
Art. 10 – DIVIETI
Non è consentito alle parti far subentrare terzi nei rapporti di cui alla presente convenzione.
ART. 11 – RECESSO
Le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione dandone preavviso di almeno sei (6 mesi).
Per comprovate esigenze di pubblico interesse, il Comune può recedere dal contratto in ogni momento, con il solo preavviso di un (1) mese, senza che il F.C.D. Cadore 1919e possa pretendere indennizzi di qualsiasi genere.
La disposizione di cui sopra si applica anche in caso di gravi o reiterate negligenze o disfunzioni nella conduzione dell’impianto da parte del F.C.D. Cadore 1919, oppure in caso di mutazioni statutarie rilevanti che alterino l’identificazione della parte qui nominata F.C.D. Cadore 1919.
ART. 12 – SPESE DEL CONTRATTO
Le spese di bollo e di eventuale registrazione della presente scrittura e dei suoi eventuali rinnovi, saranno a carico del F.C.D. Cadore 1919.
ART. 13- – NORMA FINALE
Le controversie che dovessero sorgere in esecuzione del presente contratto saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del F.C.D. Cadore 1919, uno del Comune e uno scelto di comune accordo o dal Presidente del Tribunale di Belluno.
Pieve di Cadore,
Per il F.C. CADORE 1919 Per il COMUNE DI PIEVE DI CADORE
IL PRESIDENTE PRO TEMPORE IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ATTILIO DEL XXXXXX XXX. XXXXX XXXXXXXX