ACCORDO DECENTRATO DI ENTE SU:
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
ACCORDO DECENTRATO DI ENTE SU:
"Deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato stipulati dall’INFN"
• Visto l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 nel quale viene previsto che per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;
• Visto il D.Lgs. n. 368/2001 "Attuazione della direttiva 1999170lCE relativa all'accordo quadro sui lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES" ed in particolare l'art. 5, comma 4 bis che detta disposizioni inerenti la possibilità di superare il limite di durata triennale dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 4, tramite la stipula di appositi contratti stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali;
• Visto l'articolo 24 del XXXX 0000-0000 del Comparto Enti di Ricerca e Sperimentazione che ha dettato disposizioni inerenti il superamento del predetto limite triennale fino ad un massimo di 5 anni, a condizione che nel contratto sia prevista "la clausola risolutiva collegata alla verifica annuale dell'effettiva consistenza delle risorse necessarie per la copertura del corrispondente onere";
• Visto l'art. 23 del D.P.R. n. 171191 nel quale si prevede che l'assunzione, con contratto a termine di personale di ricerca e di personale tecnico di elevato livello ed esperienza, è prevista per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse;
• Visto l'art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996 riguardante l'assunzione di personale, riconosciuto di elevato livello di competenza, per far fronte ad esigenze tecnico - amministrative di supporto alle attività necessarie per lo svolgimento di specifici programmi o progetti di ricerca o per la gestione di infrastrutture tecnologiche;
• Visto l'art. 66, comma 14, del D.L. n. 112/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e s.m.i. che prevede consistenti limitazioni in merito alle facoltà assunzionali derivanti dal turnover fino al 31/12/2015;
• Visto il D.L. n. 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" che all'art. 2 prevede una consistente riduzione della dotazione organica riguardante i livelli IV - VIII;
• Visto l'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” inerente le limitazioni circa la permanenza in servizio oltre i limiti di età che dispone, tra le altre, l'assorbimento del budget assunzionale anche per i trattenimenti in servizio richiesti dai dipendenti oltre i limiti di anzianità anagrafica e contributiva dei medesimi, e che determina, quindi, una consistente riduzione della capacità assunzionale per it triennio 2013 - 2015;
• Visto il piano di fabbisogno del personale e la relativa dotazione organica dell'Ente approvata con delibera CD n. 12527 del 23.10.2012, nonché il relativo piano di assunzioni per il triennio 2013 - 2015 relativamente ai profili dei livelli IV - VIII;
• Visto l’art. 2, comma 11, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito in legge 7.8.2012, n. 135 (c.d. Spending Review), recante il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo fino al riassorbimento del personale tecnico e amministrativo in soprannumero, definito a seguito del DPCM 22.1.2013;
• Preso atto che l’INFN si avvale annualmente della prestazione di un rilevante numero di personale con contratto a tempo determinato (circa 127), i cui oneri sono sostanzialmente
sostenuti dai fondi ordinari e dalle quote di overhead provenienti da fondi esterni derivanti da accordi/contratti a valere su fondi comunitari e finanziati da privati;
• Considerata la necessità di dare opportunità al personale a tempo determinato, dotato di specifiche competenze professionali nell'ambito del settore della ricerca e delle attività di supporto, di accedere nei ruoli dell'Ente, tramite concorso pubblico e nei limiti del piano di assunzione sopradetto;
• Considerata la necessità di non incrementare l'entità del personale precario all'interno dell'Ente e di attuare una consistente riduzione dei contratti a tempo determinato i cui oneri gravano sui fondi ordinari e sulle quote di overhead provenienti da fondi esterni;
• Rilevato che le attività di ricerca programmate e le attività tecnico-amministrative relative al normale funzionamento dell’Ente richiedono un apporto di prestazioni di personale con contratto a tempo determinato pressoché costante annualmente, anche in considerazione delle permanenti riduzioni di personale a tempo indeterminato per limiti di età;
• Considerato che pressanti esigenze operative di funzionamento richiedono il mantenimento in servizio del predetto personale dedicato ad attività stabili e continuative, con oneri a carico dei fondi ordinari e delle quote di overhead provenienti da fondi esterni, e che tale personale è perfettamente inserito nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente, dopo essere stato adeguatamente formato a svolgerle;
• Visto il protocollo d'intesa sul lavoro pubblico siglato tra Governo e Organizzazioni Sindacali in data 11 maggio 2012, con il quale si concorda sulla necessità di avviare un percorso finalizzato a trovare soluzione al problema del precariato e si rinvia esplicitamente ad intese ed accordi aziendali finalizzate per la proroga e il rinnovo dei contratti nel quadro della legislazione vigente e nell'ambito delle risorse disponibiIi;
• Visto il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – XXXXX.XX del febbraio 2012, rilasciato all’ISPRA, nel quale si ribadisce che "Rimane in capo a codesta Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità e dei poteri gestionali, il compito di valutare, anche in funzione del proprio fabbisogno organizzativo, l'eventuale sussistenza delle ragioni oggettive da dover addurre quale presupposto necessario per ricorrere alla procedura di deroga di cui al punto 1 (deroga alI'art. 5, c. 4-bis, del D.Lgs. n. 368/2001, mediante stipula di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali), fermo restando, in sede di eventuale sottoscrizione dell'accordo, il ruolo delle XX.XX. circa la sostenibilità della flessibilità da parte dei lavoratori.";
• Considerata l'economicità derivante dal risparmio dei costi per il non avvio di nuove procedure selettive, nonché il fatto che la proroga dei contratti a tempo determinato, oltre la scadenza naturale, consentirebbe all'Ente di procedere anche alla razionalizzazione ed ottimizzazione del procedimento amministrativo riguardante le assunzioni di personale a tempo determinato, compresa la disciplina e l'utilizzo delle risorse derivanti dalle attività conto terzi;
• Considerata la necessità di accertare ogni anno, da parte della Giunta Esecutiva, la sussistenza della disponibilità finanziaria dei fondi ordinari e delle quote di overhead provenienti da fondi esterni, relativamente alla quota destinata ad assunzioni di personale a tempo determinato;
• Considerato che l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 prevede che i contratti integrativi debbano essere redatti e sottoscritti esclusivamente su materie espressamente delegate dalla legge e dai CCNL a tale livello negoziale, pena la nullità dei medesimi, e che la materia in questione non rientra nelle fattispecie tassativamente elencate nell'art. 28 del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006;
• Considerato che la stipula di accordi decentrati per il superamento del limite temporale prescritto non costituisce un atto negoziale che obbliga l'Amministrazione allo svolgimento degli adempimenti previsti dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, in quanto materia non rientrante fra quelle oggetto di contrattazione integrativa;
• Ritenuta la necessità di prorogare i contratti a tempo determinato nei termini e modalità sotto disposte nelle more dell'emanazione di una compiuta disciplina normativa in materia, e del conseguente Accordo tra Governo e Sindacati, recante disposizioni sulle modalità di proroga dei
contratti a tempo determinato e sulla validità degli Accordi decentrati di Ente (tra cui il presente) stipulati dagli Enti medesimi;
LE PARTI CONCORDANO:
a) la proroga oltre la scadenza naturale, anche oltre il quinquennio, per esigenze temporanee fino al 31 dicembre 2016, dei contratti di lavoro a tempo determinato con oneri a carico fondo di finanziamento ordinario e delle quote di overhead dei fondi esterni a gestione centralizzata;
b) la proroga di cui alla lettera a) dei contratti a tempo determinato verrà disposta dal Consiglio Direttivo, sulla base delle procedure vigenti alla scadenza dei contratti in essere, e sarà subordinata alla verifica annuale della necessità di svolgere le attività per le quali gli stessi sono stati assunti e della necessaria copertura finanziaria, in presenza di una valutazione complessiva effettuata dall’Ente;
c) per specifiche esigenze organizzativo-funzionali ed in un'ottica di maggiore efficienza nella allocazione delle risorse umane, la proroga del contratto oltre la scadenza naturale potrà determinare il cambiamento di funzioni dell'unità di personale nella stessa struttura, nel rispetto del profilo di appartenenza, ovvero il trasferimento in altra struttura dell'ente situata nello stesso ambito regionale della struttura di provenienza, previo consenso del dipendente interessato;
d) fino al 31 dicembre 2016 ulteriori nuovi contratti a tempo determinato, a valere sul fondo di finanziamento ordinario e sulle quote di overhead provenienti da fondi esterni, potranno essere attivati esclusivamente, per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali, previa verifica della sussistenza della disponibilità finanziaria di bilancio e nei limiti di capienza stabiliti dalla normativa in materia;
e) l’INFN si impegna a considerare elemento di valutazione l’esperienza pregressa maturata dal personale dell’INFN con contratti a tempo determinato;
f) il presente accordo si applica esclusivamente al personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, a valere sul fondo di finanziamento ordinario e sulle quote di overhead provenienti da fondi esterni, e non ad altre tipologie di rapporto di lavoro o di collaborazione né a contratti di lavoro a tempo determinato finanziati da fondi esterni su progetti specifici;
g) il presente Accordo è efficace dalla data della firma;
h) sono fatte salve, in ogni caso, le diverse disposizioni previste dalla normativa in materia e dall'eventuale Accordo Quadro tra Governo e Parti sociali;
i) le parti si incontreranno entro 3 mesi dalla scadenza del presente accordo per valutare la situazione normativa sopravvenuta.