BOZZA DI CONVENZIONE TRA
BOZZA DI CONVENZIONE TRA
il COMUNE di CRISSOLO, con sede in Crissolo, Via Xxxxxxx I n. 39, in persona del Sindaco pro – tempore, il quale agisce in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. …. del ;
(infra anche solo il Comune)
e
S.I.P.R.E. s.a.s. di Genre Xxxxxxxx & C, con sede in ***********************************, in persona della procuratrice ***********************
(infra anche solo SIPRE)
(collettivamente anche “Le Parti”)
Premesso che
a) nel contesto del Comprensorio sciistico di Crissolo il Comune ed altri Enti Pubblici sono proprietari della seggiovia di arroccamento “Crissolo – Pian Giaset” denominata “Monviso”; e della linea elettrica in MT Crissolo – Pian Giaset; il Comune di Crissolo è, altresì, proprietario dell’impianto di innevamento pertinenziale alla pista denominata “Granero Lungo”;
b) SIPRE, nell’ambito del medesimo comprensorio, è proprietaria delle strutture insistenti sui terreni comunali dei seguenti impianti e opere: 1) sciovia Granero Lungo; 2) Sciovia Ghincia Pastour; 3) Rifugio Aquila Nera nei pressi della stazione di monte della seggiovia di proprietà pubblica Monviso; 4) Rifugio Ghincia Pastour presso la stazione di monte dell’omonima sciovia;
c) a seguito della modifica dell’Accordo di Programma 12/6/1995 sottoscritto tra la Provincia di Cuneo, la Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto, il Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Po ed i Comuni di Crissolo, Paesana, Sanfront, Revello Envie e Barge, modifica intervenuta con atto in data 20/4/2009 pubblicato sul BUR n. 20 del 21/5/2009, il Comune di Crissolo è subentrato alla Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto in tutte le posizioni a questa già facenti capo per quanto riguarda la seggiovia Monviso in forza dell’Accordo 12/6/1995, fatta eccezione unicamente per la quota di comproprietà di detto impianto seggioviario che è rimasta in capo alla Comunità Montana (oggi Unione Montana Comuni del Monviso), assumendo il Comune di Crissolo la veste di comodatario ed unico referente cui fanno capo tutti gli oneri (nessuno escluso) relativi alla seggiovia Monviso, con facoltà per il Comune di provvedere alla gestione dell’impianto
medesimo anche in deroga allo schema di convenzione allegato all’Accordo di Programma 12/6/1995;
d) con scrittura privata autenticata in data 21/10/2009, registrata a Saluzzo il 4/11/2009 al n. 24, Serie 2, il Comune di Crissolo, la Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto e la SIPRE hanno stipulato un complesso accordo, avente anche valore ed efficacia transattiva, con il quale hanno definito un’articolata regolamentazione dei loro interessi in merito ai beni facenti parte del comprensorio sciistico di Crissolo ed alla loro gestione nonché in merito ad impianti (uno esistente ed uno realizzando) funzionali alla produzione di energia elettrica (detta scrittura privata è allegata alla presente Convenzione sub 2);
e) a seguito dell’accordo di cui alla premessa che precede, in data 27/9/2010, il Comune e SIPRE hanno stipulato la Convenzione rep 822 con la quale è stata disciplinata la gestione in capo a SIPRE della seggiovia “Monviso” sino al termine del periodo definito “transitorio” dall’accordo di cui alla premessa d);
f) con Convenzione 25/10/2012 il Comune e la SIPRE hanno modificato gli impegni precedentemente intercorsi pattuendo la concessione in comodato gratuito delle 2 sciovie SIPRE e delle attrezzature elencate nell’accordo di cui alla lettera d) al Comune per un triennio, con impegno del Comune medesimo di affidare la “gestione dell’intero comprensorio sciabile”, per egual periodo, tramite procedura ad evidenza pubblica, “a soggetto dotato della necessaria capacità, esperienza e requisiti tecnico
– organizzativi”;
g) la gestione triennale di cui alla premessa che precede – affidata dal Comune alla Cooperativa Polisportiva Auxilium – si è esaurita con il termine della stagione sciistica 2014 – 2015 ed il Comune ha riconsegnato formalmente a SIPRE i beni di sua proprietà in data 1.6.2015;
h) nelle stagioni invernali 2015/2016 e 2016/2017 la soc. SIPRE ha gestito gli impianti sulla base di uno specifico accordo limitato a queste sole stagioni in attesa di definire e stipulare una convenzione destinata a regolare per un lungo periodo i rapporti fra il comune e l’imprenditore privato,
i) con scrittura privata autenticata innanzi al Notaio Xxxx Xxxxxxx di Saluzzo in data 09.10.2015, rep. n. 51253, registrato a Saluzzo il 13.10.2015 al n. 2806 serie 1T, SIPRE ha affittato, per anni 15, il ramo di azienda comprendente i beni di cui ai n. 1, 2 e 5 della premessa b) e beni strumentali alla Società ALP SERVICE S.r.l.;
j) A testimonianza che la Fam. Genre, insediata stabilmente tutto l'anno a Pian
della Regina, crede ancora nell'importanza del turismo per Crissolo e l'intera Valle Po, si prende atto dei cospicui investimenti passati e della disponibilità ad effettuarne in futuro.
k) Si prenda atto dell'ormai riconosciuta necessità di intervento degli Enti pubblici nel contribuire ai costi di gestione delle stazioni sciistiche, viste le ricadute di ordine occupazionale e turistico determinate dalla funzionalità dei comprensori sciistici, e si tenga conto del contesto di grave crisi economica del comparto che colpisce in misura maggiore le piccole stazioni rendendo problematico il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione.
l) I terreni sui quali insistono gli impianti e le strutture realizzati dalla SIPRE sono gravati da uso civico, per cui si rende necessaria, prima di procedere alla definizione dei rapporti fra il comune ed il privato imprenditore in ordine alla gestione e lo sviluppo della stazione sciistica, la regolarizzazione dello stato di fatto;
m) Il Comune ha avviato il procedimento di reintegrazione nel possesso del suolo demaniale gravato da uso civico e la SIPRE intende presentare istanza di conciliazione ai sensi art. 10 legge reg. 29/2009 assumendosi i relativi oneri;
n) Le parti fin d'ora definiscono i loro reciproci rapporti relativi alla gestione e sviluppo della stazione sciistica e approvano e sottoscrivono la presente convenzione che diventerà efficace ed operativa solamente al perfezionamento della pratica di legittimazione dello stato di fatto e subordinatamente alla conclusione positiva della stessa e dell'avvenuto pagamento dell'indennità dovuta nelle forme consentite. A scomputo, parziale o totale, dell'indennizzo dovuto, il concessionario potrà realizzare opere permanenti di rilevante interesse pubblico; tale intervento dovrà essere previamente assentito dai competenti uffici della Regione Piemonte e dovrà essere recepito in uno specifico accordo tra il Comune e il concessionario ai sensi di legge;
ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
ARTICOLO 2 – RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI PRECEDENTI ACCORDI
2.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione Comune e SIPRE dichiarano di risolvere consensualmente tutti gli obblighi reciprocamente assunti con la stipulazione di ogni accordo in precedenza intercorso, ivi espressamente compresi
quelli convenuti nel contesto della scrittura privata autenticata in data 21/10/2009 di cui alla premessa d), nell’Accordo di cui alla premessa e) e nella Convenzione di cui alla premessa f).
ARTICOLO 3 –DURATA –
3.1. La presente Convenzione ha effetto per anni 30 decorrenti dal giorno della sua efficacia come da punto n) delle premesse.
Qualora le parti non diano disdetta entro 180 giorni dalla scadenza, la presente convenzione si intende rinnovata automaticamente di altri 30 anni.
3.2 Le Parti danno atto che i beni di proprietà pubblica e di proprietà privata descritti nelle premesse sub a) e b) costituiscono un comprensorio unitario, caratterizzato da un complesso organizzato di impianti di risalita, di arroccamento, di collegamento, di innevamento, di alimentazione e collegamento idrico ed elettrico, da strade di accesso e serviti da mezzi battipista, sistemi di manutenzione, protezione, sicurezza e soccorso, piste di discesa e immobili strumentali, il tutto caratterizzato da una indissolubile interconnessione funzionale (come prevista dall’art. 6 L.R. Piemonte 14/12/1989, n.74) e gestionale.
3.3 La SIPRE potrà affittare o cedere il ramo di azienda comprendente i beni di cui ai
n. 1 e 2 della premessa b) ed i relativi titoli concessori (salva la necessaria loro volturazione), ma dovrà darne preventiva comunicazione al Comune accompagnata da dichiarazione del cessionario od affittuario di aver preso visione del presente accordo e di accettarne tutti gli obblighi da questo derivanti.
3.4 Il Comune entro 90 giorni potrà opporsi alla cessione od affitto qualora il subentrante non possegga i requisiti di Xxxxx da comprovarsi con apposita autocertificazione.
3.5 Salvo il caso di opposizione, il comune provvederà a volturare in capo al cessionario o affittuario le concessioni di esercizio degli impianti.
3.6 Poichè con scrittura privata autenticata dal Notaio Xxxx Xxxxxxx di Saluzzo la SIPRE ha già concesso prima d’ora in affitto, il ramo di azienda in questione, il comune provvederà alla volturazione delle concessioni di esercizio in capo alla Società ALP SERVICE S.r.l, non appena ricevuta la relativa domanda corredata delle dichiarazioni e dell’autocertificazione di cui al precedente punto 3.3.
ARTICOLO 4 – OBBLIGHI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA
4. 1. La Concessionaria, per il periodo di cui all’art. 3.1., si impegna a gestire la seggiovia di proprietà pubblica detta “Monviso” e meglio descritta alla lettera a) delle premesse e ad assicurare la manutenzione ordinaria di detto impianto, restando la manutenzione straordinaria a cura ed onere del Comune, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, come precisato all’art. 5.
4.2 Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria i seguenti:
a.1) Interventi manutentivi pre apertura invernale ed estiva (ingrassaggi parti mobili e fisse, manutenzione motore elettrico, motore diesel, montaggio e smontaggio seggiole e tutti gli interventi previsti con tale tipologia dal manuale uso e manutenzione del costruttore, comprese le scadenze e le modalità di esecuzione);
a.2) Controlli magnetoscopici sulla fune portante-traente (annuale) da parte di ditta specializzata;
a.3) Pulizia stazioni e manutenzione aree di imbarco e sbarco;
a.4) Le trasferte USTIF per visite calendariali (generalmente biennali) oltre a vitto ed alloggio se richiesto;
a.5) la concessionaria si impegna a svolgere la potatura periodica dei franchi di linea salvo il preventivo taglio di piante di alto fusto pericolose per l'impianto da parte del Comune, seguendo le indicazioni della concessionaria e del direttore di esercizio;
a.6) interventi elettrici per interruzioni nell’azionamento e sul circuito di sicurezza e per danni dovuti a cause atmosferiche (schede elettroniche, linea circuito sicurezza, linea telefonica-sostituzione componenti all’interno dei quadri di azionamento- pulsanti su sostegni ecc.);
a.7) manutenzione ordinaria dell’impianto di innevamento;
a.8) Convenzione con il Soccorso Alpino per soccorso in linea ed evacuazione ed
eventuali spese durante gli interventi (elicottero o altro per prove periodiche ed esercitazioni);
a.9) manutenzione alle reti protettive in prossimità delle stazioni;
a.10) Lubrificazione periodica delle funi;
a.11) Sostituzione per usura periodica -quando necessario- di componenti disponibili nel magazzino del Comune (olio riduttore, olio centralina, anelli in gomma, rulli con cuscinetti ecc. come da elenco fornito al concessionario);
4.3 Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria i seguenti:
b.1) Revisione generale (attualmente al 30° anno di vita dell’impianto seggioviario);
b.2) Revisione speciale (quinquennale secondo le recenti normative) consistente in controlli strumentali su strutture da parte di ditta specializzata (eventuali interventi di ripristino se verranno individuate anomalie da valutare caso per caso);
b.3) Interventi straordinari per improvvisa rottura di componenti meccanici e/o elettrici con importante importo di ripristino (es.: rottura fune, impalmatura, riduttore, motore elettrico, seggiole, quadri elettrici, cabine elettriche di potenza della linea in MT e della linea medesima, ecc. e da valutarsi caso per caso);
b.4) Manutenzione delle cabine elettriche di potenza della linea in MT;
b.5) Trasferte personale USTIF in occasione delle Revisioni Generali o per collaudi di variante al progetto originale (es. per collaudo ganci portabiciclette ecc.) oltre al vitto e pernottamento;
4.4. La concessionaria, per il periodo di cui all’art. 3.1, avrà la disponibilità dell’impianto di innevamento di proprietà comunale della pista Granero Lungo del quale sarà tenuta a curare la manutenzione ordinaria, restando la manutenzione straordinaria a cura ed onere del Comune, come precisato all’art. 5.
Per manutenzione straordinaria si intende:
– Interventi straordinari per l'improvvisa rottura dell'impianto di innevamento: stazione di pompaggio, cabina elettrica di MT, tubazione/pozzetti/linea elettrica dell'impianto, software SUFAG di comando con relativo PC e ponte radio e nr. 2 cannoni sparaneve.
– Interventi straordinari circa il laghetto con relativa recinzione.
4.5 La consegna a SIPRE della seggiovia Monviso e dell'impianto di innevamento sarà fatta constare da apposito verbale.
4.6 Alla scadenza della convenzione ove non sia stata previamente rinnovata o prorogata, la SIPRE, ovvero la società che a questa sia subentrata, riconsegnerà gli impianti al Comune nello stesso stato di fatto rappresentato nel verbale di cui sopra, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.
4.7. la SIPRE per il periodo di cui all’art. 3.1, si impegna a gestire le sciovie di sua proprietà ed a svolgere, a propria cura e spese, i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in questione.
4.8. L’impegno assunto dalla concessionaria (commi 4.1. e 4.7.) a gestire gli impianti di proprietà pubblica e privata ivi menzionati per il periodo di cui all’art. 3.1. è limitato, per ciascun anno, ai seguenti giorni:
STAGIONE INVERNALE
Sabato, domenica e lunedì Vacanze natalizie
Vacanze di Carnevale Vacanze di Pasqua STAGIONE ESTIVA
Tutti i sabati e domenica del mese di luglio Almeno 25 gg nel mese di agosto.
Primo fine settimana di settembre compatibilmente con le condizioni meteo.
Ogni due anni le parti si incontrano per concordare se esistono le condizioni per prolungare i giorni di apertura.
Eventuali variazioni degli orari e/o periodi di apertura dovranno essere concordati tra
le Parti.
4.9 Resta, ovviamente salva, anche nei giorni ricompresi nel calendario di cui sopra, la facoltà per il direttore di pista di disporre la chiusura parziale o totale del comprensorio sciabile per ragioni di sicurezza ai sensi dell’articolo 19 della LR n. 2/2009.
4.10 La concessionaria si rende disponibile ad assumere la gestione, per il periodo di cui all’art. 3.1., di eventuali altri impianti che il Comune, anche attraverso il finanziamento di Enti sovraordinati, potesse realizzare nell’ambito del Comprensorio. Le Parti, in proposito, ribadiscono l’importanza strategica che rivestirebbe il collegamento dell’area di Pian della Regina con quella di arrivo della sciovia Ghincia Pastour di cui al punto 7.
4.11 La concessionaria assume la responsabilità per danni a persone, animali o cose derivanti dalla gestione degli impianti, ivi compreso quello di proprietà comunale, per il periodo di cui all’art. 3.1., sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
4.12 Oltre a stipulare le polizze di legge (art. 18, lettera i, LR 2/2009) SIPRE, ovvero la società che a questa sia subentrata, si obbliga ad assicurare la seggiovia Monviso di cui alla lettera a) delle premesse per danni derivanti da R.C. L'assicurazione circa furto, incendio, atti vandalici, fenomeni naturali della Seggiovia Monviso e dell'impianto di innevamento spetta al comune.
4.13 La concessionaria si impegna a rilasciare fideiussione bancaria/assicurativa/deposito di assegno circolare dell'importo di 10.000,00 € a prima richiesta a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
4.14 La Concessionaria si impegna a versare al Comune € 2.000,00 (euro duemila) annui posticipati quale canone di affitto della seggiovia Monviso.
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEL COMUNE
5.1. Il Comune, per il periodo di cui all’art. 3.1., si obbliga ad eseguire, a propria cura
e spese e negli stretti tempi tecnici, i necessari interventi di manutenzione straordinaria della seggiovia “Monviso” e dell’impianto di innevamento di proprietà comunale al servizio della pista Granero Lungo (impianti entrambi descritti alla lettera a) delle premesse).
5.2 Nel caso in cui a causa delle limitazioni normative di spesa o per l’impossibilità tecnica di adire alle varie forme di finanziamento, il Comune non potesse garantire tempestivamente all’indispensabile manutenzione straordinaria degli impianti, la concessionaria potrà richiedere la risoluzione anticipata del contratto.
5.3 Il Comune, salvo quanto previsto al successivo punto, onde consentire a SIPRE la realizzazione dell’ampliamento della struttura adibita a ricovero e bar di cui all’art.
6.4 secondo le previsioni progettuali di massima allegate sub 3 (intervento riconosciuto rispondente anche al pubblico interesse della miglior fruizione del Comprensorio da parte dell’utenza), si impegna ad assumere, negli stretti tempi tecnici e fatte salve le approvazioni da parte degli Organi superiori in particolare per l’occupazione di terreni sottoposti ad uso civico, tutti gli atti e provvedimenti che si rendano necessari, ivi espressamente compresi quelli inerenti la materia paesaggistica ed edilizia.
5.4 Qualora il Comune di Crissolo disponesse di risorse da destinarsi al potenziamento del comprensorio sciabile, il medesimo valuterà, in collaborazione con il gestore, quali interventi siano da privilegiare in base a parametri oggettivi quali l’economicità e la funzionalità della Stazione.
5.5 Il medesimo impegno di cui al comma 5.3 è, altresì, assunto dal Comune in relazione al progetto di elettrificazione a monte della sciovia Granero Lungo allegato sub 4 alla presente Convenzione nonché con riferimento al progetto di sostituzione del ponte di Pian della Regina, progetti entrambi già presentati presso gli uffici comunali, fatto salvo il procedimento specifico e le autorizzazioni da parte degli Organi superiori in particolare per l’occupazione di terreni sottoposti ad uso civico.
5.6 Il Comune si impegna ad affidare, con apposita convenzione, per la stessa durata della presente pari a 30 anni, alla SIPRE il fabbricato denominato “Tampa Giasset”,
per il ricovero di mezzi battipista, materiale per il soccorso e la sicurezza delle piste, cannoni sparaneve, ecc.
5.7 E’ diritto della concessionaria risolvere, con comunicazione da inviarsi al Comune mediante lettera Raccomandata o PEC, tutti gli obblighi dalla stessa assunti all’articolo 4 della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Codice Civile, ove il Comune non pagasse, anche per una sola annualità, la somma di cui alla clausola 5.14 entro 90 giorni dal termine di scadenza nella stessa clausola precisato, fatti salvi gli obblighi derivanti dall’occupazione dei beni soggetti ad uso civico.
5.8 Con la sottoscrizione della presente Convenzione e nel contesto dell’equilibrio dei complessivi impegni delle parti, il Comune cede in comodato d’uso gratuito a SIPRE, il mezzo battipista di sua proprietà Kassbhorer PB 42.280 DW, attualmente non funzionante, concedendo un contributo di 3.000,00 € a SIPRE per la riparazione;
5.9 Il Comune è disposto ad installare e collaudare a proprie spese i ganci per il trasporto delle biciclette sulla seggiovia possibilmente entro giugno 2017 e si impegna, per quanto di competenza, a collaborare con SIPRE per la realizzazione di percorsi idonei alle biciclette;
5.10 Il Comune si impegna ad effettuare le opere di manutenzione degli apparati elettrici di Media Tensione di alimentazione della seggiovia ed impianti a monte della stessa, compatibilmente con le disponibilità di bilancio:
5.11 Il Comune per quanto di sua competenza dichiara di essere disponibile ad alienare a SIPRE i terreni sui quali sorgono i manufatti “Rifugio Aquila Nera” qualora dovesse formare oggetto dell'intervento di cui al precedente punto 5.3 e “Rifugio Ghincia Pastour”, in quanto ritiene sussistere le condizioni di cui all'art. 6 lett. B del comma 3 della legge reg. 29/2009. Il corrispettivo potrà essere determinato eventualmente anche mediante compensazione con lavori a favore del comune, in conformità alla normativa regionale.
5.12 Il Comune si impegna ad approvare il progetto che la SIPRE intende presentare
per eseguire l'impianto di illuminazione notturna della linea della seggiovia, ritenendo l'intervento utile per il miglioramento della stazione;
5.13 A fronte dell’esecuzione, da parte del concessionario, di interventi di miglioramento e potenziamento del servizio, quali:
- Manutenzione piste
- Manutenzione impianto di innevamento di proprietà del Comune
- Manutenzione Seggiovia
il Comune si impegna ad erogare annualmente, e per tutta la durata della convenzione, € 7.000,00 (euro settemila).
ARTICOLO 6
6.1. Il concessionario, con la sottoscrizione della presente convenzione, si obbliga a rispettarne tutte le prescrizioni;
6.2. Il Comune in caso di gravi o reiterate inadempienze contrattuali, secondo le normative vigenti, si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione, in danno al concessionario, in qualsiasi momento e con effetto immediato;
6.3 Costituiscono espressamente motivi di risoluzione di diritto della convenzione gli inadempimenti del Concessionario, di seguito esposti:
a) utilizzo degli impianti o di parti di essi in modo non conforme a quello previsto dalla presente convenzione;
b) in caso di grave e reiterata inadempienza, già oggetto di precedente contestazione, attestata dal Responsabile del Servizio Competente;
c) il mancato rispetto degli adempimenti e delle procedure di cui alla Legge n. 136/2010 e xx.xx.xx.;
d) costituisce facoltà di revoca per giusta causa della presente convenzione qualsiasi violazione delle norme vigenti operata dal Concessionario, senza che da ciò debba derivare alcun obbligo di indennizzo da parte del Concedente. La revoca dovrà essere effettuata, senza preavviso, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC;
e) costituisce inadempienza il mancato rispetto del calendario di apertura
bar-tavola calda, realizzando entro il 2021 una struttura in ampliamento secondo le previsioni progettuali di massima allegate sub 3. A tal proposito SIPRE presenterà
presso i competenti Uffici comunali istanza per ottenere il permesso a costruire.
6.4 SIPRE, al fine di migliorare il complessivo servizio all’utenza, intende intervenire sul manufatto esistente nei pressi della stazione di monte della seggiovia e ad uso
Comune si impegna a determinarsi secondo quanto già previsto al punto 5.3..
Condividendo la necessità che sia fornito agli utenti un servizio adeguato, il
6.5
SIPRE a proprie spese e previa l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni che gli interventi richiederanno, si impegna inoltre a:
- mantenere efficiente la staccionata in legno a recinzione/protezione dell’invaso per l’innevamento artificiale;
- effettuare lo spietramento sul lato sinistro procedendo in salita della sciovia Granero Lungo;
- mantenere efficiente l’acquedotto a servizio degli insediamenti di Pian Giaset, Balmasse e Furnai;
- realizzare impianto di illuminazione notturna della seggiovia, previa verifica della fattibilità tecnico-economica;
- installazione giochi bimbi nei pressi della stazione a monte della seggiovia;
ARTICOLO 7
7.1 Il Comune di Crissolo e la SIPRE condividono l'importanza strategica e turistica del riposizionamento degli impianti scioviari sul versante di Pian della Regina;
7.2 Il Comune di impegna a potenziare l’impianto di innevamento compatibilmente alle necessarie autorizzazioni e risorse finanziarie;
7.4 Il Comune si impegna ad affidare la gestione di tali eventuali nuovi impianti alla SIPRE con condizioni da definire in un'apposita convenzione.
ARTICOLO 8 - VARIAZIONI – MODIFICHE – INTEGRAZIONI –
8.1 Le Parti si impegnano, nel caso di sopravvenuti provvedimenti legislativi o, comunque, di elementi in fatto od in diritto che incidano, direttamente o indirettamente, sulla materia ed i rapporti di cui alla presente Convenzione, ad introdurre di comune accordo le conseguenti variazioni alla Convenzione medesima, ove occorra anche mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo, sempre comunque salvaguardando le finalità e gli equilibri anche economici oggetto del presente atto.
ART. 9 - SPESE
9.1 Tutte le spese di stipulazione e registrazione della presente Convenzione saranno a carico di SIPRE, e Comune in parti eguali, con possibilità di avvalersi di tutte le esenzioni previste dalla legge.
ART. 10 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI
10.1 Qualsiasi comunicazione inerente la presente Convenzione dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata a.r., anticipata via e-mail, ai recapiti indicati in epigrafe, ovvero mediante posta elettronica certificata ai rispettivi indirizzi;
10.2 Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma dandone comunicazione scritta alle altre parti mediante lettera raccomandata a.r., anticipata via fax, oppure a mezzo PEC.
ARTICOLO 11 - CONTENZIOSO
11.1 Le Parti convengono sul fatto che, non involgendo il presente accordo l’esercizio di poteri autoritativi e non integrando la fattispecie di accordo sostitutivo di provvedimento, le eventuali controversie sulla sua interpretazione e/o esecuzione che dovessero insorgere saranno deferite al Tribunale di Cuneo.
Allegati:
1) Inventario beni di proprietà comunale concessi al concessionario destinati al
comprensorio sciabile;
2) scrittura privata autenticata in data 21/10/2009 tra il Comune di Crissolo, la Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto e la SIPRE;
3) progetto del Rifugio Aquila Nera;
4) progetto di elettrificazione a monte della sciovia Granero Lungo;
5) progetto di realizzazione del ponte di Pian Regina Crissolo