CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO
Gara telematica n. 85905 CIG 80672590BB
- PARTE AMMINISTRATIVA E TECNICA -
INDICE
Art. 1 – Oggetto e finalità 4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività 4
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore 5
Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione Appaltante 5
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto 6
Art. 7 – Durata dell’Accordo Quadro 7
Art. 8 – Fabbisogno – Valore dell’accordo Quadro 7
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto 10
Art. 10 – Procedura di attivazione del servizio 10
Art. 11 – Effettuazione del Servizio 12
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 13
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 13
Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto 14
Art. 15 – Vicende soggettive dell’appaltatore 14
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 15
Art. 17 – Subappalto 15
Art. 18 – Tutela dei lavoratori 16
Art. 19 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione
dell’appalto 16
Art. 20 – Sicurezza 17
Art. 21 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 17
Art. 22 – Proprietà dei prodotti 17
Art. 23 – Trattamento dei dati personali 17
Art. 24 – Garanzia definitiva 17
Art. 25 – Penali 18
Art. 26 – Risoluzione del contratto 18
Art. 27 – Recesso 19
Art. 28 – Definizione delle controversie 19
Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 19
Art. 30 – Obblighi in materia di legalità 20
Art. 31 – Spese contrattuali 20
Art. 32 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip 21
Art. 33 – Disposizioni anticorruzione 21
Art. 34 – Norma di chiusura 21
Art. 1 – Oggetto e finalità
1. Oggetto del presente appalto è la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro disciplinato dagli artt. 30 e seg. del D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81.
2. L’aggiudicatario provvederà alle attività di selezione, formazione, somministrazione, gestione e sostituzione di personale da impiegare presso la Fondazione Xxxxx Xxxxxxx (di seguito per brevità FBK o Fondazione).
3. Il ricorso all’istituto della somministrazione di lavoro nella forma dell’accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 ha come finalità precipua quella di procurare alla Fondazione uno strumento contrattuale dinamico, con il quale consentire l’impiego di personale in relazione alle esigenze contingenti che si verranno ad evidenziare nel corso della durata dell’accordo, nei casi consentiti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
4. Nel corso della durata dell’Accordo Quadro l’aggiudicatario sarà obbligato ad accettare gli Ordinativi di Fornitura, che assumono valore di contratti applicativi dell’accordo quadro emessi dalla Fondazione fino all’importo massimo spendibile indicato nel presente capitolato.
5. L’aggiudicazione e la stipula dell’accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per FBK nei confronti dell’aggiudicatario. Conseguentemente la Fondazione non è tenuta a formalizzare contratti applicativi, escludendosi espressamente che l’aggiudicatario possa avanzare diritti o pretese di sorta.
6. L’appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni espresse nella determinazione a contrarre.
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
1. Il servizio di cui all’art. 1 ha esecuzione presso le sedi della Fondazione e nelle sedi di destinazione di eventuali missioni.
2. La Fondazione si interfaccerà, per tutte le questioni operative, con un unico referente presso l’appaltatore. A tal fine l’aggiudicatario è tenuto a comunicare entro il termine per la stipula dell’accordo quadro il recapito del referente nei confronti dei responsabili FBK nonché l’indirizzo della sede operativa ubicata sul territorio della Provincia di Trento.
3. Il referente dovrà disporre di poteri e mezzi idonei a garantire la rispondenza del servizio richiesto a quanto previsto dal presente capitolato e dalla legge; a lui faranno riferimento il Servizio Risorse Umane FBK e i lavoratori somministrati, in relazione a problematiche relative allo svolgersi della prestazione lavorativa e per questioni di particolare urgenza o gravità: di conseguenza, il referente o un suo delegato devono essere reperibili nell'arco delle quarantotto ore. I medesimi soggetti devono costantemente essere a conoscenza del numero, nome, situazione (presenza, assenza, assegnazione) dei lavoratori somministrati presso la Fondazione.
4. Le contestazioni di inadempienze, fatte in contraddittorio con il referente, si intendono fatte direttamente all’appaltatore.
5. I responsabili della Fondazione - o loro delegati - avranno il compito di sovraintendere al lavoro svolto dai dipendenti dell’appaltatore, potranno rivolgere le opportune osservazioni sulle modalità operative attuate, ivi compresa la regolare presenza dei lavoratori e potranno rivolgere eventuali contestazioni verbali o scritte al referente il quale avrà l’obbligo di presenziare alle contestazioni in contraddittorio.
6. L’appaltatore è unico ed esclusivo responsabile nei confronti di tutti i lavoratori utilizzati nella gestione del servizio per l’adempimento di tutte le obbligazioni normative contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
7. L’appaltatore si impegna, inoltre, a far fronte alla responsabilità risarcitoria inerente allo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato per tutti i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta prevista dal presente capitolato.
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. L’appaltatore deve essere in possesso di una sede operativa nella Provincia di Trento, ovvero impegnarsi a costituirla almeno 15 giorni prima della stipula del contratto.
3. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
4. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione Appaltante
1. La Fondazione procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro, alla richiesta delle singole somministrazioni di lavoro all’appaltatore, per iscritto, tramite apposito “Ordinativo di Fornitura” sottoscritto dal Responsabile del Servizio Risorse Umane FBK, secondo la procedura di seguito disciplinata.
2. La Fondazione con la sottoscrizione del contratto di somministrazione di lavoro, si assume l'obbligo di comunicare all’appaltatore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori.
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a) Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
c) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
d) Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
e) Legge 13 agosto 2010, n. 136;
f) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
g) Legge 6 novembre 2012, n. 190;
h) Regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE;
i) D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.
j) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a. il capitolato speciale d’appalto;
b. l'offerta tecnica dell’appaltatore;
c. l’offerta economica dell’appaltatore.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 7 – Durata dell’Accordo Quadro
1. L’Accordo Quadro avrà la durata di quattro (4) anni a decorrere dalla stipula del contratto.
2. I singoli Ordinativi di Fornitura potranno essere richiesti entro la data ultima di validità dell’Accordo Quadro; rimarranno comunque in essere le prestazioni di lavoro pattuite per una durata che oltrepassi il termine stabilito.
3. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la Fondazione ha facoltà di ordinare all’aggiudicatario l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicatario stessa tramite PEC.
4. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Art. 8 – Fabbisogno – Valore dell’accordo Quadro
1. Il fabbisogno stimato di personale è di circa 11 unità equivalenti nell’arco dell’intero quadriennio; per unità equivalente si intende una persona che lavora a tempo pieno (38 ore settimanali) per un anno lavorativo.
2. L’appaltatore dovrà mettere a disposizione della Fondazione personale relativo ai seguenti profili professionali:
Profilo professionale | Descrizione principali attività | Fabbisogno stimato |
Sviluppatore/trice | Si occupa della progettazione e sviluppo di applicazioni software e di piattaforme tecnologiche, partecipando alla pianificazione e gestione delle attività del team e curando i rapporti con gli stakeholders dei progetti in cui è coinvolto. | 4 |
Sviluppatore/trice Senior | Con un elevato grado di autonomia, si occupa della progettazione e sviluppo di applicazioni software e di piattaforme tecnologiche, curando i rapporti con gli stakeholders dei progetti in cui è coinvolto o è referente. Monitora le attività di sviluppo del team mediante strumenti di management e contribuisce alla pianificazione e gestione delle attività del team. | 5 |
Tecnico/a | Si occupa, a seconda delle necessità e affiancando i colleghi, dell'installazione, configurazione, gestione e manutenzione di attrezzature e/o sistemi (Hardware & Software) utilizzati per la produzione/fornitura di beni o servizi nell’ambito di laboratori fisici o piattaforme digitali della Fondazione. Contribuisce a gestire inoltre i rapporti con gli utenti interni ed esterni per quanto riguarda il | 1 |
supporto ed il sistema di qualità delle attrezzature/sistemi di cui è referente. | ||
Tecnico/a esperto/a | Con un elevato grado di autonomia, pianifica e cura, a seconda delle necessità, dell'installazione, configurazione, gestione e manutenzione di attrezzature e/o sistemi (Hardware & Software) utilizzati per la produzione/fornitura di beni o servizi nell’ambito di laboratori fisici o piattaforme digitali della Fondazione. Gestisce inoltre i rapporti con gli utenti interni ed esterni per quanto riguarda il supporto ed il sistema di qualità delle attrezzature/sistemi di cui è referente. | 1 |
3. Qualora alla data di stipulazione dell’accordo quadro risultassero attivi presso la Fondazione servizi di somministrazione di lavoro, l’aggiudicatario sarà tenuto ad applicare l’art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro.
4. In conseguenza del fabbisogno stimato di personale il valore massimo presunto per la durata totale dell’Accordo Quadro è indicato come segue:
• Spesa totale stimata per stipendi e oneri riflessi: 2.162.162,16 €;
• Aggio: 11% della spesa stimata, corrispondente a 237.837,84 €;
• Totale spesa stimata, comprensiva di aggio: 2.400.000 €.
Gli importi così determinati non tengono conto di eventuali miglioramenti e incrementi stipendiali derivanti da future applicazioni contrattuali.
L’aggio utilizzato è pari all’11%, stabilito sulla base di ricerche di mercato svolte in fase di preparazione di gara.
L’importo soggetto a ribasso (aggio) si intende al netto di IVA e di oneri per la sicurezza (pari a € 0,00).
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest’ultima ipotesi, il Responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all’appaltatore.
Art. 10 – Procedura di attivazione del servizio
1. La Fondazione tramite l’Ordinativo di Fornitura, procederà ad inviare le proprie richieste di personale, indicando:
a) il numero dei lavoratori da somministrare nonché la descrizione della professionalità richiesta, il corrispondente livello, il settore di specializzazione, i titoli di studio necessari, eventuali pubblicazioni, referenze ed il grado di esperienza necessario. In base ai profili professionali ricercati, FBK si riserva la facoltà di richiedere che il lavoratore abbia già maturato esperienza o acquisito professionalità o conoscenze teorico-pratiche in particolari settori;
c) la durata di pubblicazione dell’avviso di selezione, secondo la procedura di attuazione di FBK, da 5 a 21 giorni;
c) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
d) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
e) le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro;
f) il trattamento economico e normativo;
g) la presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
h) il luogo e l’orario delle prestazioni lavorative (tempo pieno, part-time orizzontale, verticale o misto).
2. L’Agenzia di somministrazione dovrà procedere entro 48 ore dal ricevimento della richiesta di FBK con la pubblicazione dell’avviso di selezione.
3. Al termine per la presentazione delle candidature indicato dall’avviso di selezione, l’Agenzia di somministrazione si impegnerà a sottoporre a tutti i candidati un test di lingua inglese e un test attitudinale, entro due giorni dalla scadenza dell’avviso di selezione.
4. Ai candidati sarà richiesto di eseguire i test entro tre giorni dalla data di ricezione.
5. L'Agenzia di somministrazione scaduto il termine per la presentazione dei test, si impegnerà a valutare i candidati secondo i requisiti richiesti dalla job description e il risultato dei test. In considerazione delle figure altamente professionali richieste e dell'alto livello di competenze verticali, FBK tramite personale tecnico, si riserva di valutare i requisiti e le competenze specialistiche dei candidati che verranno presentati come idonei.
6. L’Agenzia di somministrazione si impegnerà a formulare un’offerta contrattuale al candidato vincitore entro 24 ore dalla comunicazione di FBK e a procedere all’assunzione dello stesso non appena il candidato risulterà disponibile a prendere servizio in Fondazione.
7. L’Agenzia di somministrazione si occuperà di erogare la formazione di base prima della presa di servizio del personale in FBK e fornirà in fase di assunzione tutte le informazioni per un onboarding efficace in Fondazione per garantire un adeguato standard qualitativo di inserimento.
8. Il lavoratore somministrato avrà diritto a prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione (durata dell’Accordo Quadro), salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso.
9. L’orario di lavoro, fatta salva la possibilità di chiedere al lavoratore prestazioni straordinarie o in regime di reperibilità, ove se ne verificasse la necessità, sarà specificato per ciascuna figura professionale.
10.I prestatori di lavoro di volta in volta somministrati saranno soggetti ad un periodo di prova, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato dall’agenzia di somministrazione.
11.I lavoratori somministrati, saranno adibiti alle medesime mansioni dei dipendenti del comparto di appartenenza.
00.Xx trattamento economico e normativo, ivi comprese le eventuali premialità previste, sarà corrispondente a quello previsto per i lavoratori di pari categoria applicato da FBK ivi compresi, secondo le decorrenze stabilite, gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai contratti collettivi intervenuti successivamente alla stipulazione dei contratti di somministrazione;
00.Xx lavoratore somministrato dovrà essere applicata la contribuzione previdenziale e assistenziale per i dipendenti delle agenzie somministratici di lavoro;
14.Eventuali indennità accessorie (reperibilità), rimborsi spese e compensi per lavoro straordinario spettanti al lavoratore saranno comunicati all’Agenzia somministratrice che provvederà ad erogare i corrispondenti valori economici;
00.Xx retribuzione sarà liquidata ai lavoratori con periodicità mensile, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo alla prestazione;
16.FBK si impegna ad adottare nei confronti del lavoratore somministrato tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all’attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, salva la formazione di base.
17.L’Agenzia di somministrazione provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso FBK.
La procedura sin qui descritta potrà essere modificata in base alla valutazione da parte della Fondazione degli elementi migliorativi del servizio proposti dall’Appaltatore nell’offerta tecnica.
Art. 11 – Effettuazione del Servizio
1. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, secondo quanto previsto dal presente capitolato per Accordo Quadro e nel pieno rispetto delle modalità di espletamento di seguito indicate:
a) L’attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità in quanto applicabili.
b) I lavoratori saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCPL per il personale delle Fondazioni di cui alle L.P. 2 agosto 2005 n. 14.
c) Il lavoratore svolgerà la propria attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo della Fondazione e sarà tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della stessa, nonché di tutti i regolamenti e le procedure adottati da FBK.
d) L’orario di lavoro di ogni singolo lavoratore potrà essere a tempo pieno (38 ore settimanali) o part-time, secondo l’articolazione oraria stabilita dalla Fondazione.
e) Il trattamento economico e giuridico sarà corrispondente a quello previsto dal CCPL vigente per il personale delle Fondazioni di cui alle L.P. 2 agosto 2005 n. 14, nonché dal Contratto aziendale di prossimità di data 06/05/2019 per la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
f) La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall’appaltatore ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione.
g) La posizione INAIL è quella indicata nei singoli ordinativi di fornitura differenziata per ogni tipologia di attività svolta.
h) L’appaltatore dovrà comunicare alla Fondazione, al momento della somministrazione di personale temporaneo, eventuali sgravi contributivi e/o fiscali di cui dovesse godere e scontarli in fattura.
i) Le missioni o trasferte effettuate per finalità istituzionali e di progetto dovranno essere svolte nel rispetto del regolamento e delle procedure FBK. Eventuali rimborsi spesa per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati all’appaltatore che provvederà a corrispondere i relativi importi al lavoratore, e inserirli in fattura a FBK.
k) La fruizione del servizio mensa o del servizio sostitutivo da parte del personale somministrato avverrà con le stesse modalità previste per i dipendenti della Fondazione.
l) All’atto di assunzione dell’incarico, verrà consegnata al lavoratore una scheda magnetica per la registrazione dell’orario di lavoro (badge). Ogni fine mese solare verrà generata una tabella riepilogativa delle presenze e assenze che, divenuta definitiva in base ad una procedura interna di verifica, verrà trasmessa all’appaltatore per il pagamento delle spettanze e l’emissione della fattura.
m) Le assenze programmate, identificabili in ferie ordinarie e permessi, dovranno essere notificate in tempo utile, secondo la programmazione richiesta dall’organizzazione della
struttura in cui sarà inserito il lavoratore somministrato. Rimarrà a carico dell’appaltatore ogni assenza effettuata da parte dei lavoratori medesimi per malattia, infortuni, congedi e maternità.
n) L’appaltatore dovrà informare i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale. La Fondazione dovrà formare ed addestrare all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 230/1995) sia in termini di contenuti che di numero di ore di formazione. La Fondazione si impegna a garantire al lavoratore somministrato le informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute e la formazione in merito all’uso delle attrezzature e dei dispositivi in uso nell’Unità di ricerca di destinazione secondo le procedure di inserimento lavorativo garantite ai dipendenti. La sorveglianza sanitaria legata ai rischi è garantita dal medico competente e autorizzato della Fondazione.
o) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle Agenzie di somministrazione.
p) Il lavoratore ha diritto a prestare la propria opera per l’intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o la sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione: in tal caso l’appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione.
q) Al perfezionamento della procedura di immissione in servizio del lavoratore, la Fondazione fornirà all’appaltatore tutte le informazioni necessarie, compresa l’indicazione della dipendenza funzionale/gerarchica; l’appaltatore, entro due giorni dalla data di immissione in servizio, dovrà fornire alla Fondazione copia del contratto tra lo stesso e il lavoratore somministrato;
r) L’appaltatore dovrà garantire ai lavoratori somministrati, in possesso dei requisiti di legge, la possibilità di partecipare alle ordinarie procedure di reclutamento del personale che dovessero essere attivate, in pendenza del contratto, dalla Fondazione.
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. La Fondazione provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore con cadenza mensile.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
3. In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), la Fondazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1. La Fondazione ha il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. La Fondazione evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore è chiamato a rispondere alla Fondazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’art. 25.
3. La Fondazione, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 15 – Vicende soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la Fondazione prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
Art. 17 – Subappalto
1. Il subappalto è regolato dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 dall'art. 105 del D.Lgs.
n. 50/2016, il subappalto è ammesso.
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
Art. 18 – Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
Art. 19 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell’appalto
1. In caso di cambio di gestione del contratto si applica l’art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro
Art. 20 – Sicurezza
1. L’appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Art. 21 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
2. L’appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell’art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.
Art. 22 – Proprietà dei prodotti
1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate dal lavoratore somministrato sono di proprietà esclusiva della Fondazione.
Art. 23 – Trattamento dei dati personali
1. Nell'ambito dell’attività oggetto del contratto l’appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati personali relativi agli utenti del servizio e deve pertanto possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e svolgere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (GDPR).
2. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento, sarà tenuto a trattare i dati personali nel rispetto scrupoloso dei principi e delle disposizioni e degli obblighi del GDPR, della normativa sulla protezione dei dati personali in genere e dei provvedimenti della competente Autorità di Controllo e, comunque, attenendosi alle istruzioni scritte impartite dal Titolare del trattamento, tra le quali le norme comportamentali a cui tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o lavori che realizzano opere in favore di FBK devono uniformarsi nell’ambito delle attività che implicano un trattamento di dati ed informazioni contenute nel Regolamento Privacy adottato dalla Fondazione. Il Regolamento è pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente FBK al link: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxxxxxxxxxx- generali/Atti-generali/Atti-amministrativi-generali/Regolamenti-e-procedure.
Art. 24 – Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Fondazione.
3. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al
D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante la seguente clausola: “Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la Fondazione è quello di Trento”.
4. La Fondazione non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dalla Fondazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla Fondazione.
Art. 25 – Penali
1. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni previste nell’Ordinativo di Fornitura, sarà applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all’offerta tecnica, si applica una penale massima di Euro 10.000,00.
3. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso l’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Fondazione, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’art. 24 del presente capitolato.
6. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo netto contrattuale, la Fondazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 26, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 26 – Risoluzione del contratto
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
a) xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ingiustificata sospensione del servizio;
c) subappalto non autorizzato;
d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente capitolato;
e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Fondazione presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Fondazione stessa, in conformità all’art. 14, comma 3, del presente capitolato;
g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 25, comma 6, del presente capitolato;
h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
j) mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
k) violazione del codice di comportamento adottato da FBK.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Fondazione non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.
Art. 27 – Recesso
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 28 – Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione e l’appaltatore, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010.
2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi analoghe clausole di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della legge 136/2010.
3. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Fondazione ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La Fondazione verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in
ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore comunica alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Fondazione deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico di progetto ove previsto.
Art. 30 – Obblighi in materia di legalità
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Fondazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L’appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Fondazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
Art. 31 – Spese contrattuali
1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.
Art. 32 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Fondazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 33 – Disposizioni anticorruzione
1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della Fondazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 34 – Norma di chiusura
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.