Capitolato Speciale d’Appalto
APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E STIRATURA CAMICI E DIVISE DA LAVORO PER LE ESIGENZE DI ARPA PIEMONTE
Capitolato Speciale d’Appalto
INDICE
ART. 1 | Oggetto del servizio |
ART. 2 | Durata e valore dell’appalto |
ART. 3 | Caratteristiche del servizio di noleggio |
ART. 4 | Dotazioni |
ART. 5 | Costituzione e gestione delle scorte |
ART. 6 | Caratteristiche del lavaggio e stiratura |
ART. 7 | Automezzi per il trasporto |
ART. 8 | Tracciabilità degli indumenti e sistema informativo |
ART. 9 | Articoli persi, danneggiati, non restituiti o modificati |
ART. 10 | Direttore dell’esecuzione, controlli, verifiche di conformità |
ART. 11 | Cauzione definitiva |
ART. 12 | CAM criteri minimi ambientali |
ART. 13 | Fatturazione e pagamenti |
ART. 14 | Contestazioni, inadempimenti, penalità |
ART. 15 | Risoluzione del contratto |
ART. 16 | Recesso |
ART. 17 | Cessione del contratto, subappalto, cessione del credito |
ART. 18 | Foro competente - controversie |
ART. 19 | Tracciabilità dei flussi finanziari |
ART. 20 | Trasparenza - Anticorruzione |
ART.1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto il noleggio, lavaggio e stiratura di camici e divise da lavoro per le esigenze di Arpa Piemonte.
Nel dettaglio il servizio consta di:
- Noleggio dei camici e divise da lavoro per gli articoli ed il personale precisati nell’articolo 4 del presente Capitolato. Detta elencazione potrà essere integrata o variata su apposita richiesta dell’Agenzia. Le caratteristiche tecniche sono precisate nell’Allegato C al presente Capitolato;
- Lavaggio, asciugatura, stiratura, manutenzione e piegatura del vestiario di cui al punto precedente;
- Espletamento dei servizi di trasporto, prelievo dei capi da ricondizionare, riconsegna dei medesimi dopo il ricondizionamento, consegna degli articoli di cui è previsto il noleggio, il tutto secondo le modalità oltre precisate;
- Fornitura di contenitori per il ritiro del vestiario da ricondizionare.
ART.2 – DURATA E VALORE DELL’APPALTO
La durata del contratto è di 3 anni dall’avvio del servizio (36 mesi).
Il valore complessivo triennale dell’appalto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.36 del D.L.vo 50/2016, è pari a € 156.500,00 oltre IVA
Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all’interferenza tra le attività, né necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 in quanto i rischi da interferenza eventualmente presenti sono perfettamente azzerabili da misure organizzative già presenti in ogni sede oggetto dell’appalto.
ART.3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
Il fornitore dovrà fornire quanto previsto dall’Allegato C al presente Capitolato, incluse le scorte interne ed il loro ripristino. Si precisa che tutto ciò che riguarderà la fornitura iniziale dovrà essere di nuova emissione.
Eventuali modifiche della fornitura potranno essere apportate soltanto se approvate tra le parti. Le modifiche non autorizzate saranno considerate inadempienze.
I capi DPI in consegna come dotazione iniziale dovranno essere accompagnati, a cura della Ditta aggiudicataria, da relativa "Nota informativa" come previsto per i DPI.
Arpa Piemonte dovrà firmare un documento per la presa in carico dei capi DPI e delle relative "Note informative", che provvederà a distribuire agli utenti.
I capi rimarranno di proprietà della Ditta aggiudicataria. Al termine del rapporto contrattuale, qualora lo stesso non fosse rinnovato, la Ditta aggiudicataria provvederà al ritiro dei capi e dei contenitori messi a disposizione per il servizio.
All’Agenzia non sarà addebitato alcun onere ed alcun valore residuo del capo, indipendentemente dalla durata e del relativo stato di utilizzo del capo stesso, fatto salvo quanto previsto per i casi di smarrimento o danneggiamenti imputabili all’Agenzia stessa.
Il Fornitore dovrà provvedere al rilevamento delle taglie presso ogni singola sede e dovrà acquisire l’anagrafica dei dipendenti interessati dal servizio. Per completare tale operazione potrà essere necessario presentarsi presso le sedi più volte, al fine di prendere in considerazione anche le persone eventualmente non reperibili e senza impattare negativamente sulle esigenze di servizio della stazione appaltante.
A tal fine l’aggiudicatario dovrà concordare preventivamente con il referente indicato dall’Agenzia giornate e orari.
Il rilevamento delle taglie dovrà avere inizio al più tardi entro dieci giorni consecutivi dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione e terminare entro trenta giorni consecutivi dal medesimo termine. L’avvio del servizio dovrà avvenire entro 60 gg solari dal termine di suddetta operazione.
In caso di variazione d’organico del personale della stazione appaltante in corso di contratto, l’appaltatore si impegna altresì a recarsi, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento di apposita comunicazione, senza alcuna spesa a carico di Arpa Piemonte presso la sede che verrà indicata per procedere alla misurazione.
Gli eventuali aggiornamenti/modifiche delle taglie verranno effettuati, su richiesta dell’Agenzia con le modalità ed i tempi indicati al precedente capoverso.
Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente concordate con Arpa Piemonte e subordinate all’approvazione della stessa.
Tutti i dati relativi alle operazioni di rilevamento delle taglie, compresi i successivi aggiornamenti, dovranno essere riportati su schede personali di ogni dipendente predisposte dall’aggiudicatario, da trasmettere in copia ad Arpa Piemonte.
Gli indumenti dovranno essere personalizzati ovvero ciascun indumento dovrà essere associabile ad una sola persona mediante un sistema di identificazione (tipo codice a barre o codice alfanumerico o microchip) posto all’interno del capo, che permetta di seguire tutte le fasi del ciclo di vita del capo stesso. Il supporto utilizzato per il sistema di identificazione prescelto dovrà garantirne la leggibilità e quindi dovrà essere compatibile con il tipo di lavaggio.
Gli indumenti dovranno riportare le marcature e le etichettature previste dalle specifiche normative di riferimento.
I camici DPI dovranno inoltre riportare il logo a colori di Arpa Piemonte termopatch o sovrascrivibile o comunque corrispondente a quanto previsto dai CAM DM 22 settembre 2011 punto 4.1.4 lettera A.
Le caratteristiche di tale logo sono dettagliate nell’Allegato D “Logo”.
L’Aggiudicatario dovrà ripristinare il contrassegno di identificazione a sue spese in caso di danneggiamento o illeggibilità.
I servizi di ritiro dei camici e divise sporchi nonché la distribuzione dei capi puliti deve avvenire con cadenza settimanale nel giorno feriale concordato prima dell’avvio del servizio con il Direttore dell’Esecuzione o suo assistente presso le singole sedi. Qualora tali giornate coincidano con festività, sarà considerato valido il ritiro entro due giorni successivi, salvo diverso accordo. Le operazioni di ritiro degli indumenti non dovranno creare intralcio al regolare servizio del personale di Arpa Piemonte. Durante il periodo di validità del contratto Arpa Piemonte potrà, in relazione al manifestarsi di esigenze diverse, variare le frequenze di consegna e del ritiro e sospendere o aggiungere sedi/punti di consegna/ritiro sulla base di specifici accordi che saranno assunti tra le parti.
L’appaltatore dovrà provvedere, con mezzi propri e proprio personale, al ritiro e alla consegna presso le sedi negli orari di apertura dell’Agenzia. Ai sensi dell’art. 5 della L. 136/2010 l’addetto alla consegna/ritiro dovrà presentare tessera di riconoscimento la quale dovrà contenere oltre agli elementi previsti dall’art. 18 del D. Lgs. 81/2008, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Ogni ritardo nel ritiro degli indumenti sporchi o nella consegna di indumenti puliti potrà dare luogo all’applicazione della penale
I capi lavati e sanificati dovranno essere accompagnati da apposita bolla di consegna riportante l’elenco degli indumenti restituiti per ciascuna sede.
Ai fini di consentire una corretta consegna dei dispositivi puliti/ricondizionati, l’Agenzia comunicherà all’appaltatore eventuali variazioni intervenute nell’assegnazione delle postazioni di lavoro del personale assegnatario dei dispositivi previsti in fornitura.
L’Agenzia potrà inoltre sospendere, ridurre o aumentare i servizi appaltati nel limite del 20% in aumento o diminuzione rispetto al valore complessivo dell’appalto, in particolare potrà con preavviso almeno quindicinale:
- richiedere la sospensione del noleggio relativo agli indumenti di personale in astensione dall’attività lavorativa per almeno 15 giorni solari e consecutivi;
- richiedere l’interruzione del noleggio relativo agli indumenti di personale cessato; in tal caso gli indumenti dovranno se possibile essere riutilizzati per il personale esistente o di nuova assunzione. L’Agenzia non sarà in ogni modo soggetta ad alcun onere aggiuntivo.
Il Fornitore dovrà dotare ogni sede interessata dal servizio di armadietti “casellario” per la consegna degli indumenti puliti.
Gli armadietti per il deposito di indumenti sporchi dovranno essere dotati di anta basculante e chiavi a sole mani del Fornitore.
Detti contenitori dovranno avere una capienza sufficiente a contenere gli indumenti sporchi di tutti gli operatori e dovranno avere una chiusura adeguata che permetta il deposito, ma non l’estrazione se non da parte del personale del Fornitore appositamente autorizzato e formato.
Gli armadietti per lo sporco e per il pulito dovranno essere forniti presso le singole sedi almeno con una settimana di anticipo rispetto all’avvio del servizio.
La manutenzione e la pulizia di suddetti armadietti è a carico del Fornitore. Sarà compito di Arpa Piemonte fornire presso ogni sede un locale ove riporre i medesimi.
Alla scadenza del contratto l’Aggiudicatario provvede al ritiro degli armadietti entro 30 giorni di calendario. In caso di inottemperanza sarà applicata una penale.
Il Fornitore dovrà provvedere altresì allo smaltimento dei medesimi.
INDUMENTI/ ARREDI | NUMERO DIPENDENTI | NUMERO DOTAZIONI | DOTAZIONI TOTALI |
CAMICE DPI | 14 | 5 | 70 |
T-SHIRT | 14 | 5 | 70 |
PANTALONE | 14 | 3 | 42 |
ARMADI SPORCO | 1 | 1 | |
ARMADI PULITO | 1 | 1 |
ART.4 – DOTAZIONI SEDE DI CUNEO
SEDE DI GRUGLIASCO
INDUMENTI/ ARREDI | NUMERO DIPENDENTI | NUMERO DOTAZIONI | DOTAZIONI TOTALI |
CAMICE DPI | 66 | 5 | 330 |
T-SHIRT | 66 | 5 | 330 |
PANTALONE | 66 | 3 | 330 |
ARMADI SPORCO | 3 | 3 | |
ARMADI PULITO | 1 | 1 |
SEDE DI ALESSANDRIA
INDUMENTI/ ARREDI | NUMERO DIPENDENTI | NUMERO DOTAZIONI | DOTAZIONI TOTALI |
CAMICE DPI | 23 | 5 | 115 |
T-SHIRT | 23 | 5 | 115 |
PANTALONE | 23 | 3 | 69 |
ARMADI SPORCO | 2 | 2 | |
ARMADI PULITO | 1 | 1 |
SEDE DI NOVARA
INDUMENTI/ ARREDI | NUMERO DIPENDENTI | NUMERO DOTAZIONI | DOTAZIONI TOTALI |
CAMICE DPI | 28 | 5 | 140 |
T-SHIRT | 28 | 5 | 140 |
PANTALONE | 28 | 3 | 84 |
ARMADI SPORCO | 2 | 2 | |
ARMADI PULITO | 1 | 1 |
SEDE DI IVREA
INDUMENTI/ ARREDI | NUMERO DIPENDENTI | NUMERO DOTAZIONI | DOTAZIONI TOTALI |
CAMICE DPI | 11 | 5 | 55 |
T-SHIRT | 11 | 5 | 55 |
PANTALONE | 11 | 3 | 33 |
ARMADI SPORCO | 1 | 1 | |
ARMADI PULITO | 1 | 1 |
SEDE DI VERCELLI
INDUMENTI/ ARREDI | NUMERO DIPENDENTI | NUMERO DOTAZIONI | DOTAZIONI TOTALI |
CAMICE DPI | 8 | 5 | 40 |
T-SHIRT | 8 | 5 | 40 |
PANTALONE | 8 | 3 | 24 |
ARMADI SPORCO | 1 | 1 | |
ARMADI PULITO | 1 | 1 |
Ulteriori precisazioni sulle caratteristiche delle dotazioni sono riportate nell’Allegato C “Schede tecniche indumenti”
ART. 5 COSTITUZIONE E GESTIONE DELLE SCORTE
Il Fornitore dovrà assicurare la predisposizione di opportune scorte per ogni singola sede in modo che risulti sempre disponibile la dotazione idonea all’espletamento delle attività dell’Agenzia.
Le quantità che costituiranno le scorte dovranno essere reintegrate entro le 24 h successive al loro utilizzo nei giorni feriali. Nei giorni prefestivi le scorte dovranno essere tarate considerando anche le festività. I capi che costituiscono le scorte dovranno essere integri, perfettamente puliti (privi di
xxxxx, etichette) per poter essere prontamente utilizzabili. Anche i capi di scorta devono rispettare le caratteristiche tecniche precisate nell’Allegato C al presente Capitolato.
Le scorte dovranno essere collocate in modo da essere facilmente ed inequivocabilmente individuate.
Il Fornitore dovrà garantire la continuità e tempestività delle forniture in ogni momento per cui dovrà essere fornito di scorte sufficienti di tutti i capi previsti nell’articolo 4 “Dotazioni” per fronteggiare qualsiasi condizione di emergenza che possa verificarsi.
ART. 6 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA
In fase di ricevimento dello sporco la ditta dovrà verificare la presenza di oggetti estranei metallici e non e provvedere alla loro asportazione (es: svuotamento tasche) e ciò anche per prevenire danni in fase di lavaggio.
Il lavaggio deve essere eseguito a perfetta regola d’arte, con la consegna dei capi lavati, asciugati, stirati e correttamente piegati e confezionati in sacchetti trasparenti di polietilene (o materiale equivalente). Ogni sacchetto riporterà all’esterno su etichetta ben visibile il codice del dipendente e del Cliente. Tali imballaggi dovranno essere funzionali ad essere riutilizzati per le consegne successive oppure tali da essere facilmente avviati a recupero e che garantiscano il mantenimento di condizioni igieniche ottimali.
Per il lavaggio e la sanificazione dei capi l’appaltatore dovrà considerare i seguenti parametri:
- i trattamenti dovranno avvenire in conformità alle indicazioni riportate nell’apposita etichetta di manutenzione del Fabbricante, cucita sul capo;
- il ripristino delle proprietà di protezione da agenti chimici liquidi assicurando il mantenimento nel tempo delle prestazioni previste dalla norma UNI EN 13034 con un processo certificato da un Organismo Notificato, in corso di validità;
- l’assenza di effetti irritanti valutati con prova di biocompatibilità Uni EN ISO 10993-5.
Il processo di lavaggio ed asciugatura deve inoltre garantire:
- Una condizione chimica inerte;
- L’asportazione delle macchie;
- Un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotto che può essere responsabile di allergie o irritazione agli utilizzatori;
- Un tasso di umidità inferiore al 4% in quanto quest’ultima può essere causa di contaminazione rapida e di sviluppo di cattivi odori durante lo stoccaggio;
- Il mantenimento del trattamento antiacido iniziale;
L’Agenzia potrà rifiutare di utilizzare i capi che a suo insindacabile giudizio non corrispondano ai requisiti richiesti e richiederne l’immediata sostituzione.
Tutti i capi dovranno mantenere dopo il lavaggio le stesse condizioni d’origine.
La riparazione dei medesimi (piccoli rammendi, sostituzione di bottoni o automatici, piccole cuciture, sostituzione di cerniere…) ove necessario è ammessa salvo che non sia in contrasto con la funzionalità e/o il decoro degli stessi e si considera compresa nell’importo di aggiudicazione dell’appalto.
Per le manutenzioni straordinarie, l’appaltatore dovrà, di volta in volta, comunicare per iscritto, anche via fax o e-mail, al referente indicato da Arpa Piemonte l’entità e il valore economico delle riparazioni e, solo dopo autorizzazione scritta, anche via fax o e-mail, potrà eventualmente procedere.
I servizi di manutenzione dovranno essere forniti secondo le prescrizioni previste da CAM prodotti tessili DM 22 febbraio 2011 e s.m.m. lettera B1 punto 4.2.2.
Ogni intervento sui capi deve essere eseguito da personale specializzato, utilizzando materiali appositi che mantengano inalterate le prestazioni dell’indumento da lavoro e del DPI in particolare. Successivamente a tutti gli interventi di riparazione, l’appaltatore sottoporrà l’indumento al controllo di idoneità. Nel caso in cui i controlli non confermino l’idoneità dell’indumento, questo sarà marchiato come “scartato” e sostituito con un altro identico e conforme a spese del Fornitore.
L’appaltatore dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione degli indumenti non più idonei, escluso i casi di indumenti smarriti o irrimediabilmente danneggiati dal personale di Arpa Piemonte. Questi saranno sostituiti e addebitati a Arpa Piemonte in base al valore residuo rilevabile dall’applicazione della formula di cui al successivo art. 8 “Articoli persi, danneggiati, non restituiti o modificati”.
La sostituzione degli indumenti, anche conseguente a eventuali riparazioni, deve avvenire entro 7 gg lavorativi dal prelievo dell’indumento.
Il Fornitore dovrà provvedere:
- A impiegare detersivi o altre sostanze conformi alle disposizioni di legge, idonei ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle ecc..e/o danni ambientali. In caso di comprovato danno a dipendenti e/o utenti dovuto a cattivo lavaggio il Fornitore risponde direttamente nei confronti di terzi delle conseguenze derivanti da suddette operazioni;
- All’utilizzo di prodotti alternativi a quelli scelti nei casi in cui si verifichino casi di intolleranza da parte degli operatori e/o dei pazienti rispetto a detersivi e in generale ai prodotti utilizzati per il lavaggio.
- A garantire che gli articoli risultino asciugati, stirati e senza difetti.
Gli impianti di lavaggio devono essere dotati di sistemi di depurazione dell’acqua a norma della vigente legislazione e devono consentire il raggiungimento di temperature che assicurino la decontaminazione dei capi.
Qualsiasi capo di vestiario prima di essere inserito in circolazione deve essere lavato ad acqua al fine di asportare dal tessuto colla e ammoniaca.
ART. 7 AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO
Considerata la mission dell’Agenzia volta alla tutela dell’ambiente, gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere minimo di categoria Euro 5 o superiore.
Il contemporaneo trasporto di capi puliti e sporchi potrà essere ammesso solo nel caso l’automezzo sia attrezzato con due separate zone di carico. Gli automezzi e le zone di carico utilizzati per il trasporto del vestiario pulito dovranno essere sanificati con regolarità e comunque ogni qualvolta si passi con lo stesso automezzo o carrello dal trasporto di capi sporchi al trasporto di capi puliti.
La sanificazione degli automezzi dovrà essere segnalata tramite apposita etichetta indicante la data e l’ora dell’intervento. Il Fornitore dovrà indicare il punto in cui sarà apposta la suddetta etichetta che dovrà essere facilmente individuabile per consentire il controllo da parte del Direttore dell’Esecuzione o dei suoi assistenti.
ART. 8 TRACCIABILITÀ DEGLI INDUMENTI E SISTEMA INFORMATIVO
L’Agenzia ritiene obiettivo fondante dell'appalto di dotarsi di un valido ed efficiente sistema di rintracciabilità dei dispositivi forniti a noleggio. Il sistema prodotto non può comportare oneri aggiuntivi in quanto i costi devono intendersi ricompresi in quelli previsti e posti a base d'asta nel presente procedimento.
Tutti gli articoli forniti a noleggio dovranno essere caratterizzati dalla presenza di tag (microchip) che permetteranno l'identificazione attraverso un sistema di tipo RFID (radio frequency identification) e/o con codice a barre.
Il sistema di rintracciabilità dovrà realizzare i seguenti obiettivi:
• identificazione certa di ogni singolo capo;
• monitoraggio della dotazione iniziale dei dispositivi forniti;
• monitoraggio dei tempi e quantità di ritiro dei singoli capi da sanificare e di riconsegna dei capi puliti.
In relazione a quanto sopra, la ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta e secondo la periodicità concordata con la stazione appaltante, i dati di dettaglio relativi allo stato di utilizzo del servizio.
II sistema informativo dovrà prevedere una gestione del servizio che indicativamente ed in via preferenziale dovrà garantire quanto segue:
- per ogni singolo dispositivo noleggiato il numero identificativo del capo, la dotazione, il numero e tipo di lavaggi subiti dalla sua messa in uso, movimentazioni, sede di riferimento, nominativo del dipendente;
- modulistica dalla quale sia possibile conoscere in qualunque momento la dotazione di ciascun addetto ed i tempi di movimentazione degli articoli;
- eventuale integrazione dei sistemi proposti dall'appaltatore con quelli utilizzati dalla S.A. in una logica di sinergia delle risorse.
Le attrezzature da utilizzare per la gestione dei sistemi di tracciabilità saranno a carico dell'appaltatore. L'entrata a regime del sistema di tracciabilità dovrà essere assicurata entro la data di prima consegna della fornitura. In ragione del fatto che la presenza dei microchip e/o codici a barre è elemento essenziale per la valutazione di eventuali richieste dell'appaltatore di risarcimento per danneggiamento o ammanchi, la mancanza di tali dispositivi comporta l'assenza di presa in carico della dotazione iniziale e il conseguente non riconoscimento di eventuali contestazioni sui capi per ammanchi o danneggiamenti.
Sarà onere dell’Appaltatore l’eventuale formazione a personale Arpa al fine di garantire l’immediata fruibilità di suddetto sistema informativo. La Ditta Aggiudicataria, in accordo con la Società provvederà ad illustrare al personale, l’informazione, la formazione e l’addestramento sullo svolgimento del servizio. La ditta appaltatrice dovrà consegnare tutta la modulistica necessaria ai fini della consegna degli indumenti sporchi, richiesta cambio taglia, interventi di manutenzione e formare gli utenti ai fini della compilazione.
Nell’offerta tecnica dovrà essere dettagliata ogni caratteristica riferita al funzionamento del sistema informativo e di riconoscimento.
ART. 9 ARTICOLI PERSI, DANNEGGIATI, NON RESTITUITI O MODIFICATI
Saranno fatturati dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante, al valore teorico residuo, i capi che sono stati:
- smarriti
- irrimediabilmente danneggiati per uso improprio dal personale Arpa Piemonte, anche per modifiche effettuate dal dipendente, nel periodo minimo di durata prevista;
- non restituiti alla cessazione del rapporto;
- resi per sostituzione con capi di altra foggia o per adeguamento della dotazione, che siano stati modificati;
- resi per adeguamento della dotazione che siano stati modificati o personalizzati con loghi indelebili.
Per determinare il valore teorico residuo di un indumento si farà riferimento alla dichiarazione del valore a nuovo dello stesso al quale verrà applicato un decadimento percentuale proporzionale ai mesi di utilizzo. Per il decremento mensile del valore di un capo nell’ambito del contratto di 36 mesi, la percentuale di decremento mensile da applicare è di 1/36 = (100/36) 2,77%.
MESI DI UTILIZZO | PERCENTUALE DI ADDEBITO |
1 | 100 |
2 | 98 |
3-4 | 96 |
5-6 | 90 |
7-8 | 84 |
9-10 | 76 |
11-12 | 70 |
13-14 | 64 |
15-16 | 58 |
17-18 | 52 |
19-20 | 44 |
21-22 | 38 |
23-24 | 32 |
25-26 | 26 |
27-28 | 18 |
29-30 | 12 |
30-36 | 5 |
OLTRE | 0 |
ART. 10 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE, CONTROLLI E VERIFICHE DI CONFORMITA’
Ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 Arpa Piemonte verificherà il regolare andamento dell’esecuzione del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto e dei suoi eventuali assistenti.
Le attività di verifica periodica verranno effettuate alla fine di ogni semestre contrattuale con redazione di apposito verbale.
L’Agenzia si riserva inoltre il diritto di effettuare ripetuti sopralluoghi, senza preavviso e per tutta la durata del contratto, presso gli stabilimenti del Fornitore, ove potranno essere prelevati campioni dei prodotti in uso e potrà essere effettuata una verifica del processo per la durata dell’intero ciclo lavorativo.
Ulteriori verifiche in fase di consegna/ritiro dei capi potranno essere effettuate da personale autorizzato dall’Agenzia.
Tutte le eventuali spese correlate alle verifiche a campione effettuate dall’Agenzia saranno a carico del Fornitore.
Eventuali non conformità rilevate seguiranno l’iter previsto dall’art. 13 del presente Capitolato.
Il fornitore dovrà indicare all’Agenzia nome, cognome, indirizzo e numero di telefono mobile di un suo rappresentante con funzioni di “Responsabile del contratto” che sarà il riferimento per gli adempimenti previsti dal Capitolato nonché di un suo sostituto.
In caso di richiesta, gli esiti delle analisi dovranno essere trasmessi all’Agenzia.
Il fornitore dovrà essere dotato di sistema di gestione della qualità certificato da organismi accreditati conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008.
Dall’Offerta tecnica del fornitore risulterà il sistema di autocontrollo utilizzato ai fini delle verifiche sulle proprie attività con particolare riferimento:
- alle attività monitorate;
- alla frequenza dei controlli;
- ai metodi di controllo utilizzati;
- alla gestione delle non conformità.
ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA
Entro il termine indicato per la stipula del contratto, l’affidatario dovrà costituire deposito cauzionale infruttifero nella misura prevista dall’art.103 comma 1 del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e della fornitura e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori.
La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all’art.93, commi 2 e 3 del D Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia.
La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell’aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell’appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico e, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto.
In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 12 CAM CRITERI MINIMI AMBIENTALI
Per quanto riguarda il servizio di noleggio dovranno essere rispettati i Criteri Ambientali Minimi (Allegato 3 al DM 11 gennaio 2017 e s.m.i.) con relativa dimostrazione del requisito.
L’impianto o gli impianti ove si effettuerà il lavaggio degli indumenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di filtraggio e riutilizzo dell’acqua al fine di ridurne il consumo.
I detergenti e i “sistemi a più componenti” utilizzati nel corso del lavaggio dovranno essere di qualità ecologica Ecolabel o equivalente.
ART. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fattura mensile dovrà essere intestata ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.
Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: UFUD7K
La fattura dovrà riportare i seguenti dati:
1) il codice univoco/IPA dell’Agenzia UFUD7K
2) il codice C.I.G.(Codice Identificativo Gara);
3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento.
4) La struttura liquidante definita a seguito della stipula del contratto
ad Arpa Piemonte si applica il meccanismo impositivo del così detto “split payment”, previsto all’art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle medesime.
Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell’accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l’acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l’entità dell’inadempienza contributiva.
Nel caso di contestazione della fattura da parte dell’Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.
ART. 14 - CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI, PENALITÀ
Concetto di inadempimento
L’aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. Eventuali inadempimenti daranno luogo all’applicazione di penalità.
Contestazione dell’inadempimento
L’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’aggiudicatario sarà comunicato alla Ditta tramite pec entro 10 giorni dall’accertamento della non conformità.
La Ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
Al termine dell’iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l’Agenzia potrà dare corso all’applicazione di penalità di importo pari all’1 per mille sull’ammontare netto contrattuale della fornitura per ciascun giorno di mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali A titolo esemplificativo e non esaustivo si prevede quanto segue:
Xxxxxxx nella consegna nei tempi stabiliti dei camici e divise di lavoro:
· 1 per mille al giorno sull’ammontare netto contrattuale della fornitura;
Xxxxxxx nel reintegro delle scorte di vestiario:
· 1 per mille al giorno sull’ammontare netto contrattuale;
Smarrimento o definitivo danneggiamento di un capo di vestiario:
· 1 per mille sull’ammontare netto contrattuale della fornitura;
Xxxxxxx nel ritiro indumenti sporchi:
· 1 per mille al giorno sull’ammontare netto contrattuale;
Xxxxxxx nella consegna indumenti puliti:
· 1 per mille al giorno sull’ammontare netto contrattuale;
Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall’affidatario saranno trattenute sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.
In tal caso, nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.
Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell’importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l’ Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all’incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l’esecuzione della fornitura mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti dell’Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Arpa Piemonte potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento nei seguenti casi:
- qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
- qualora nei confronti dell’aggiudicatario si intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art.95 del D.Lgs. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge n.187/2010 nonché della Determinazione dell’A.N.A.C. n.4/2011;
- applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’art.14 del presente Capitolato tecnico;
- nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, che impediscano all’impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di mancato rispetto del termine di consegna, installazione e verifica di conformità di cui all’art. 4 del presente Capitolato tecnico;
- in caso di esito negativo della procedura di verifica di conformità;
- nel caso in cui, dopo l’ulteriore periodo di prova concesso dal DEC, non vengano corrette eventuali anomalie riscontrate sull’apparecchiatura.
In caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell’Agenzia.
ART. 16 - RECESSO
1) L’Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all’aggiudicatario, nei casi di:
- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell’aggiudicatario, anche se non gravi;
2) La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro l’aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il - concordato con i creditori – salvo il caso di concordato con continuità aziendale – ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell’aggiudicatario;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Agenzia che abbiano incidenza sell’esecuzione del contratto;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto
Dalla data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l’Agenzia.
In caso di recesso si applica quanto previsto all’art.109 del D.Lgs. 50/2016.
L’agenzia potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art.1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi
all’aggiudicatario per iscritto, purchè tenga indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinchè possa essere garantita la continuità nell’erogazione della fornitura oggetto del contratto.
ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO
Cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’appalto, a pena di nullità, ai sensi dell’art.105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art.106, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.
Subappalto
Per l’esecuzione delle attività di cui al contratto, l’appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto subappaltato.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
- all’atto dell’offerta il concorrente abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l’Agenzia almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 C.C. tra l’impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
L’Agenzia provvederà a corrispondere gli importi del servizio/fornitura subappaltata direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall’art.105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si rimanda all’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Cessione del credito
In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell’atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall’intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.
ART. 18 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.
ART. 19 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
ART. 20 – TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE
Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell’art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:
⇒ “I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per
conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall’appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell’art. 1342 del Codice Civile”.
⇒ L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2015-2017 è consultabile alla pagina xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx-0/xxxxxxxxxxxx-xxx-xx-
prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dellillegalita e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
⇒ L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento
Generale” e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con
D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx-0/xxxxxx-xx- comportamento e ben noti ad entrambi i contraenti.
⇒ L’appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati
dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.”
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXXX Xxxxxxx in originale
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xxxxxxxx Data:13/11/2019 11:12:59