Contratto di Assicurazione Danni
Contratto di Assicurazione Danni
Net Insurance S.p.A.
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ED IL FAC-SIMILE DEL MODULO DI PROPOSTA, DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO E’ STATO REDATTO IL 09/09/2015
Mod. NET/0045/1 - Xx. 00.0000
“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA”
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
(più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)
1. Informazioni generali
Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 06130881003 Numero REA: RM - 948019
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance, iscrizione Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 23 Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx
Tel. (06) 89326.1 - Fax (00) 00000.000
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx – xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS:
- n. 1756 del 18/12/2000,
- n. 2131 del 4/12/2002,
- n. 2444 del 10/7/2006,
- n. 3213000422 del 9/4/2013,
- Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00136
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Net Insurance S.p.A. (dati in milioni di euro)* Patrimonio Netto Euro 41,735
Capitale Sociale Euro 6,792
Riserve Patrimoniali Euro 34,943
Indice di solvibilità della Gestione Danni 4,95 (rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)
*I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione del Contraente su taluni aspetti fondamentali della garanzia (pur non avendo natura di pattuizioni contrattuali) affinché lo stesso possa sottoscrivere il contratto di assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.
La Polizza “DIFESA CAPARRA” è un’Assicurazione a Premio unico anticipato, studiata per coloro che hanno sottoscritto una Promessa di Acquisto di immobile ad uso abitativo.
La durata dell’Assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari a 12 mesi. L’Assicurazione cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il Contratto di Assicurazione prevede due distinte garanzie:
a) la copertura Rimborso Caparra versata, regolamentata dagli articoli dal 14 al 18 del Settore Cauzioni delle Condizioni di Assicurazione;
b) la copertura Tutela Legale, regolamentata dagli articoli dal 19 al 29 del Settore Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione.
Mod. NET/0045/1 - Ed. 09.2015
Si raccomanda pertanto all’Assicurando di leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.
“Avvertenza”
L’Assicurazione prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative e la presenza di condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli 6, 15, 16, 20, 22, 26, 28 e 29 delle Condizioni di Assicurazione.
“Avvertenza”
Le garanzie vengono erogate nei limiti dei Massimali e con gli Scoperti, pattuiti in Polizza e/o indicati nelle Condizioni di Assicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio relativi si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 14 e 19 delle Condizioni di Assicurazione.
Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.
Lo Scoperto è la percentuale di indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato. Corrisponde alla somma, in valore assoluto, che non sarà indennizzabile.
Ad esempio, se l’Indennizzo è quantificabile in € 1.000,00 e le Condizioni di Assicurazione prevedono uno Scoperto del 10%, la somma indennizzabile sarà pari ad € 900,00 così determinata: € 1.000,00 – (10% di € 1.000,00) =
€ 900,00. Rimarranno, quindi, a carico dell’Assicurato € 100,00.
Il Massimale rappresenta la somma pattuita nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza fino alla quale l'Assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il Massimale può essere per Sinistro e/o per Anno Assicurativo. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’Assicurato.
Ad esempio, se il danno è € 30.000,00, ma il Massimale previsto dalle Condizioni di Assicurazione è di € 20.000,00, l’Assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest’ultima somma, ovvero € 20.000,00; in questo caso rimarrà a carico dell’Assicurato la differenza di € 10.000,00:
• € 30.000,00 (danno) - € 20.000,00 (Massimale) = € 10.000,00 (differenza a carico dell’Assicurato).
4. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità
“Avvertenza”
L’assunzione del Rischio avviene sulla base dei dati forniti dal Contraente e dall’Assicurato nella Proposta di Assicurazione e dalla documentazione presentata a corredo di questa, a richiesta dell’Assicuratore. Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché le conseguenze indicate all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.
“Avvertenza”
L’Assicurazione prevede la presenza delle seguenti cause di nullità:
- ai sensi dell’art.1892 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave, come indicato all’art.1 delle Condizioni di Assicurazione;
- l’Assicurazione è nulla qualora il Promittente Xxxxxxxxx non sia effettivamente entrato in possesso della somma costituita dalla Caparra oggetto del Rischio, come indicato all’art. 6 comma c) delle Condizioni di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento e diminuzione del Rischio. La mancata comunicazione può comportare le conseguenze indicate all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.
ESEMPI DI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Mod. NET/0045/1 - Ed. 09.2015
Costituisce circostanza rilevante che determina la modificazione del Rischio, l’insorgenza dopo la stipula dell’Assicurazione, di un rapporto di società ai sensi degli artt. 2251, 2291 e 2313 del Codice Civile tra il Promittente Venditore e Il Promittente Acquirente.
6. Premi
Il contratto prevede la corresponsione di un Premio unico anticipato al lordo delle imposte, il cui importo è indicato nel Certificato di Polizza consegnato al Contraente.
L’entità del Premio è correlata al Limite di Indennizzo ed alla durata dell’Assicurazione.
Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:
• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l’impresa di assicurazione oppure l’Intermediario espressamente in tale qualità.
Il Premio unico anticipato non è frazionabile.
“Avvertenza”
La presente Assicurazione prevede che l’Assicuratore o l’Intermediario di Assicurazione non possono applicare sconti di Premio.
7. Adeguamento del Massimale e del Premio
Il Massimale ed il Premio non sono soggetti ad adeguamento.
8. Rivalse
“Avvertenza”
Come indicato all’art. 18 delle Condizioni di Assicurazione, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore che ha pagato l'indennizzo, è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato/Promittente Acquirente verso il Promittente Venditore, i suoi aventi diritto e terzi coobbligati.
9. Diritto di recesso
“Avvertenza”
La presente Assicurazione non prevede il diritto di recesso per il Contraente e per l’Assicuratore.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
11. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
12. Regime fiscale
Tutte le imposte, presenti e future, inerenti all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.
Allo stato della normativa, il Premio assicurativo imponibile relativo alla Garanzia Cauzioni è soggetto ad imposta del 12,50%, mentre il Premio assicurativo imponibile relativo alla Garanzia Tutela Legale è soggetto ad imposta del 21,25%.
13. Informativa “home insurance”
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx è attiva un’area riservata consultabile attraverso il link “Consultazione home insurance” che consente all’Assicurato – previo rilascio da parte dell’Assicuratore delle credenziali personali di accesso – di consultare la posizione di Polizza secondo le indicazioni del Provv. IVASS n. 7/2013.
14. Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza
Mod. NET/0045/1 - Ed. 09.2015
Il contratto potrà essere stipulato tra il Contraente e l’Assicuratore anche nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall’Assicuratore e dall’Intermediario.
In caso di vendita a distanza, fatti salvi gli obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quinques, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del D.lgs. 6.9.2005 n. 206 (Codice del Consumo).
Il Contraente prima che sia vincolato dal contratto di Assicurazione, può scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
• la documentazione precontrattuale e contrattuale (Proposta di Assicurazione, Fascicolo Informativo, Certificato di Polizza);
• le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente.
Tale scelta deve essere effettuata in maniera esplicita. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, con indicazione degli eventuali oneri a suo carico connessi alla stampa ed alla trasmissione, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
15. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
“Avvertenza”
La presente Assicurazione prevede specifici adempimenti che l’Assicurato/Promittente Acquirente deve osservare in caso di Sinistro.
SINISTRO CAUZIONI
All’art. 16 delle Condizioni di Assicurazione sono indicate le modalità ed i termini per la denuncia del Sinistro. All’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione sono indicate le procedure liquidative dell’Indennizzo.
SINISTRO DA TUTELA LEGALE
Net Insurance S.p.A. ha affidato la gestione dei Sinistri Tutela Legale ad ARAG S.E., come indicato nella Premessa ed all’art. 19 delle Condizioni di Assicurazione.
Agli articoli 22 e 23 delle Condizioni di Assicurazione sono indicate le modalità ed i termini per la denuncia del Sinistro, mentre agli articoli 24 e 25 delle Condizioni di Assicurazione sono indicate le procedure di pagamento dell’Indennizzo.
16. Reclami
I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronto di un ‘impresa di assicurazione relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo (Regolamento ISVAP n. 24/2008, art. 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a:
Net Insurance S.p.A. Ufficio Reclami
Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00161
Fax 06 89326.570 – e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Al fine di un’ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati:
• nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo e-mail
• numero di polizza
• numero di sinistro, qualora aperto
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela
• ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato
Net Insurance S.p.A., ricevuto il reclamo, ha 45 giorni per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.
Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t ter)
Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a:
XXXXX
Xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
Telefono 000000000 – Fax 00.00000000 – 42133353
La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni:
Mod. NET/0045/1 - Xx. 00.0000
• nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo e-mail
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze
Il modulo messo a disposizione dall’IVASS per facilitare le richieste da parte dei reclamanti può essere reperito all’indirizzo
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X00000/Xxxxxxxx0_Xxxxx%00xx%00xxxxxxx.xxx
Devono essere inoltrati direttamente all’IVASS:
• i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi
• i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza)
Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xx).
Per i prodotti ove previsto è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per cui si sia già adita l’Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all’indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx), o all’IVASS che provvede all’inoltro dandone notizia al reclamante.
Mod. NET/0045/1 - Ed. 09.2015
Net Insurance S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante Legale
L’Amministratore Delegato (Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx)
L’Agente di mediazione immobiliare che riceve dal Promittente Acquirente, a titolo di deposito fiduciario, la caparra destinata al Promittente Venditore.
Assicurato
Il soggetto, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. L’Assicurato è il Promittente Acquirente.
Assicuratore
Net Insurance S.p.A.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Beneficiario
L’Assicurato, quale soggetto cui spetta l’Indennizzo in caso di Xxxxxxxx.
Caparra
La somma di danaro che il Promittente Acquirente, in sede di sottoscrizione della Promessa di Acquisto, ha pattuito di versare al Promittente Venditore entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della stessa, ed ha effettivamente dato al Promittente Venditore a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell’art. 1385 del Codice Civile o a titolo di caparra penitenziale ai sensi dell’art. 1386 del Codice Civile e quale principio di pagamento.
Caso assicurativo
Il Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per la quale è prevista l’Assicurazione.
Certificato di Polizza
Il documento cartaceo che prova l’accettazione, da parte dell’Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula dell’Assicurazione secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.
Contraente
L’Agente Immobiliare che con costi a proprio carico, stipula con l’Assicuratore, l’Assicurazione per conto di chi spetta.
Contratto Definitivo
Il contratto di compravendita immobiliare che l’Assicurato si è obbligato a stipulare con la sottoscrizione della Promessa di Acquisto e che il Promittente Venditore si è obbligato a stipulare sottoscrivendo per accettazione il suddetto documento.
Mod. NET/0045/1 - Ed. 09.2015
Fascicolo Informativo
L’insieme della documentazione informativa, da consegnare al Contraente/Assicurato, composto da:
1. Nota Informativa e Glossario;
2. Condizioni di Assicurazione;
3. Fac–Simile Proposta di Assicurazione.
Franchigia
La parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Immobile
L’unità immobiliare, ad uso abitativo, oggetto del contratto di compravendita.
Indennizzo
La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di Xxxxxxxx.
Intermediario
Soggetto che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 5/2006, esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di Assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
IVASS
L’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – è l’organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l’attività di assicurazione.
Istituito con la legge 135/2012, l’IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all’ISVAP.
L’IVASS ha sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – tel. 00 000000 – fax 00 00000000.
Massimale
La somma che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente previsto per Sinistro.
Nota Informativa
Documento, redatto secondo le disposizioni dell’IVASS, che l’Assicuratore deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative all’Assicuratore, al contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative.
Parti
Il Contraente, l’Assicurato, il Promittente Venditore e l’Assicuratore.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore per l’Assicurazione.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fondano.
Promessa di Acquisto
La proposta irrevocabile con la quale il Promittente Acquirente, ai sensi degli artt. 1326 – 1329 del Codice Civile, si è impegnato a comprare dal Promittente Venditore l’Immobile entro una determinata data. La Promessa di Acquisto si trasforma in vincolo contrattuale con l’accettazione della stessa da parte del Promittente
Venditore (per il quale costituisce Promessa di Vendita), nei termini in tal sede previsti.
Promittente Acquirente
Il soggetto che si è obbligato ad acquistare dal Promittente Venditore l’Immobile entro una determinata data.
Promittente Venditore
Il soggetto che si è obbligato a vendere al Promittente Acquirente l’Immobile entro una determinata data.
Proposta di Assicurazione
La formale domanda del Contraente di stipula dell’Assicurazione.
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scadenza dell’Assicurazione
La data in cui cessano gli effetti dell’Assicurazione.
Scoperto
La percentuale del danno che resta a carico dell’Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Tutela Legale
L’assicurazione Tutela Legale di cui al Decreto legislativo
n.209 del 7.9.2005 e successive integrazioni e modifiche.
Unico Caso assicurativo
Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
Mod. NET/0045/1 - Ed. 09.2015
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 09/09/2015.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTI I SETTORI
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Aggravamento o diminuzione del Rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Nel caso di diminuzione di Xxxxxxx, l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione
del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Se il cambiamento non comporta né aggravamento né diminuzione del Rischio, l’Assicurazione prosegue senza variazioni di sorta.
Art. 3 – Altre Assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto all’Assicuratore l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx; l’Assicuratore, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall’Assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice Civile.
Art. 4 - Decorrenza e termine del contratto di assicurazione - Decorrenza della garanzia
L’Assicurazione ha durata pari a 12 mesi, senza tacito rinnovo, con effetto dalle ore 24 del giorno dell’accettazione della Promessa di Acquisto da parte del Promittente Venditore.
L’Assicurazione cessa comunque, anche prima della Scadenza sopra indicata, al momento della stipula del Contratto Definitivo.
La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza se il Premio, unico ed anticipato, è stato pagato dal Contraente, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Art. 5 - Pagamento del Premio
L'Assicurazione viene prestata dall’Assicuratore a seguito del pagamento, da parte del Contraente, di un Premio unico anticipato per l’intera durata del contratto di Assicurazione.
Art. 6 – Condizioni di operatività della garanzia
Mod. NET/0045/1 - Ed. 09.2015
La garanzia è operante a condizioni che:
a) l’Immobile sia:
• adibito a civile abitazione;
• ubicato in Italia;
• di proprietà del Promittente Venditore.
b) la Proposta di Assicurazione sia sottoscritta dal Promittente Venditore e dal Promittente Acquirente contestualmente alla firma della Promessa di Acquisto;
c) il Promittente Venditore sia effettivamente entrato in possesso della somma costituita dalla Caparra;
d) l’Assicurato disponga di regolare quietanza, sottoscritta dal Promittente Venditore, del versamento della Caparra;
e) scaduto infruttuosamente il termine fissato nella Promessa di Acquisto per la stipula del Contratto Definitivo, l’Assicurato abbia diffidato per iscritto il Promittente Venditore, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, ad adempiere, assegnando a questi un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni e ciò anche nei casi di cui all’art. 1457, primo comma del Codice Civile;
f) l’Assicurato abbia comunicato al Promittente Venditore, a seguito dell’esito infruttuoso di quanto indicato al precedente punto e) la risoluzione della Promessa di Acquisto;
g) la mancata stipula del Contratto Definitivo non sia imputabile all’Assicurato.
Art. 7 - Sinistri in garanzia
L’Assicurazione si intende operante limitatamente ai Sinistri insorti nel periodo di durata dell’Assicurazione. Ai fini della definizione del fatto / evento considerato Sinistro, si fa rinvio a quanto indicato in ogni “Settore” delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 8 – Prescrizione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Art. 9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al
Contraente.
Art.10 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 11 - Forma delle comunicazioni
Ogni comunicazione tra le parti deve essere fatta con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni indirizzate all’Assicuratore devono essere indirizzate alla relativa Sede Legale.
Art. 12 – Giurisdizione, Procedimento di Mediazione, Foro competente
Tutte le controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xx). Qualora successivamente si ricorra all’Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato.
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEL SETTORE “CAUZIONI”
Art. 14 - Oggetto dell’Assicurazione Rimborso Caparra versata
Per l’ipotesi di mancata stipula del Contratto Definitivo, nei termini pattuiti nella Promessa di Acquisto, per fatto imputabile al Promittente Venditore, l’Assicuratore si costituisce fidejussore nell’interesse e per conto di quest’ultimo – ed a favore dell’Assicurato – a garanzia dell’obbligo del Promittente Venditore di restituzione all’Assicurato del valore capitale della Caparra effettivamente versata dall’Assicurato al Promittente Venditore.
Mod. NET/0045/1 - Ed. 09.2015
L’Assicurazione viene prestata nei limiti del massimale di € 20.000,00 per la perdita patrimoniale subita dall’Assicurato in caso di mancata o parziale restituzione della Caparra da parte del Promittente Venditore.
L’Indennizzo viene corrisposto dall’Assicuratore previa applicazione:
1) di una detrazione pari alle somme che l’Assicurato ha già recuperato dal Promittente Venditore o da terzi a titolo di restituzione della Caparra;
2) di uno Scoperto, che resta a carico dell’Assicurato, pari al 10% dell’importo, da computarsi al netto della detrazione di cui al punto 1).
Art. 15 - Rischi esclusi dall’assicurazione
La garanzia è esclusa se:
1) l’Assicurato abbia esercitato recesso dalla Promessa di Acquisto prima della data di stipula del Contratto Definitivo fissata nella Promessa di Acquisto;
2) tra il Promittente Venditore e l’Assicurato/Promittente Acquirente intercorra rapporto di:
• coniugio;
• convivenza;
• ascendenza;
• discendenza legittima, naturale o adottiva;
• affiliazione;
• affinità fino a terzo grado;
• società ai sensi degli artt. 2251, 2291 e 2313 del Codice Civile;
3) l’Immobile sia adibito a multiproprietà;
4) l’Immobile sia in stato di progettazione o costruzione;
5) la mancata stipula del Contratto Definitivo sia dovuta a difetto del certificato di agibilità.
La garanzia è riferita esclusivamente al rischio di mancata restituzione del valore capitale della Caparra. Non costituiscono pertanto oggetto di Indennizzo:
• i danni patrimoniali subiti dall’Assicurato per effetto del mancato o parziale pagamento, da parte del Promittente Venditore, di importi in eccesso alla Caparra effettivamente già versata nei 30 giorni successivi alla sottoscrizione della Promessa di Acquisto;
• altri danni diretti o indiretti subiti dall’Assicurato a seguito del mancato perfezionamento del Contratto Definitivo.
Art. 16 - Denuncia di Xxxxxxxx Xxxxxxxx
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso in forma scritta all’Assicuratore entro 30 giorni da quando ne ha avuto la possibilità.
A tale avviso deve fare seguito la seguente documentazione:
• copia della Promessa di Acquisto;
• copia di quietanza, sottoscritta dal Promittente Venditore, di ricezione della Caparra;
• copia dell’intimazione di cui al punto e) del precedente art. 6;
• copia della comunicazione di risoluzione della Promessa di Acquisto di cui al punto f) del precedente art. 6; L’Assicurato deve consentire all’Assicuratore le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari presso il Promittente Venditore o presso terzi.
L’Assicuratore si obbliga ad utilizzare le informazioni assunte esclusivamente per l’esecuzione e l’interpretazione del contratto di assicurazione, nel rispetto della normativa del D. Lgs. del 30.6.2003 n. 196 e successive modifiche.
Art. 17 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Assicuratore liquida l’Indennizzo che risulti dovuto, e provvede al pagamento dello stesso entro giorni 30 dalla data di perfezionamento dell’ atto di liquidazione del danno.
L’Assicuratore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Promittente Venditore di cui all’art. 1944, secondo comma, del Codice Civile.
Mod. NET/0045/1 - Xx. 00.0000
Art. 18 – Surrogazione
Con il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicuratore si surroga all’Assicurato, nei limiti delle somme oggetto di Indennizzo, in ogni diritto, ragione, azione e garanzia nei confronti del Promittente Venditore o di eventuali coobbligati o aventi diritto di questi.
L’Assicurato si obbliga a supportare l’azione di recupero dell’Assicuratore, fornendo a questi la documentazione e la cooperazione necessaria per il buon esito dell’azione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEL SETTORE “TUTELA LEGALE”
PREMESSA
Net Insurance S.p.A. (più avanti denominata anche Assicuratore) ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale ad ARAG S.E., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona - Tel. 045/0000000 Fax 045/0000000, e-mail: xxxx@xxxx.xx - pec: xxxx@xxx.xxxx.xx, iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento), in seguito denominata “ARAG”, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.
Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario della Nota informativa
Art. 19– Oggetto della garanzia Tutela Legale
1. Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Net Insurance S.p.A., alle condizioni della presente Assicurazione e nei limiti del massimale di € 2.000,00, assicura le spese di Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi esclusivamente indicati al successivo Art. 28.
2. Tali oneri sono:
- le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Promittente Venditore e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi dell’Art. 24 comma 4;
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell’Art. 24 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.
3. E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 22 comma 3.
Art. 20 - Delimitazioni dell’oggetto dell’Assicurazione
1) L’Assicurato è tenuto a:
• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del Caso assicurativo;
• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2) La Net Insurance S.p.A. ed ARAG non assumono il pagamento di :
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3) Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.
Art. 21- Insorgenza del Caso assicurativo
1. Ai fini della presente Assicurazione, per insorgenza del Caso assicurativo si intende il momento in cui il Promittente Xxxxxxxxx abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità dell’Assicurazione.
3. La garanzia si estende ai Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità dell’Assicurazione che siano stati denunciati alla Net Insurance S.p.A. o ad Arag, nei modi e nei termini dell’Art. 22, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell’Assicurazione stessa.
4. Si considerano a tutti gli effetti come Unico Caso assicurativo:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
Mod. NET/0045/1 - Ed. 09.2015
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 22 - Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del Legale
1) L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Net Insurance S.p.A. o ad Arag qualsiasi Caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2) In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Net Insurance S.p.A. o ad Arag notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3) L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:
a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
b) presso l’Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente.
Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest’ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all’art. 19 “Oggetto dell’assicurazione ”comma 2.
4) Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Net Insurance S.p.A. o Arag lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
5) L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Net Insurance S.p.A. o Arag.
Art. 23 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente la Net Insurance S.p.A. o Arag in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
• fornire copia della Promessa di Acquisto;
• fornire copia di quietanza, sottoscritta dal Promittente Venditore, di ricezione della Caparra;
• fornire copia della diffida per iscritto fatta dal Promittente Acquirente al Promittente Venditore, scaduto infruttuosamente il termine fissato nella Promessa di Acquisto per la stipula del Contratto Definitivo, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, ad adempiere, assegnando a questi un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni e ciò anche nei casi di cui all’art. 1457, primo comma del Codice Civile;
• fornire copia della comunicazione di risoluzione della Promessa di Acquisto.
Art. 24 – Gestione del Caso assicurativo
Mod. NET/0045/1 - Ed. 09.2015
1) Ricevuta la denuncia del Caso assicurativo, Arag si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art.22.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Arag.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con Arag.
6) La Net Insurance S.p.A. o Arag non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l'Assicurato e la Net Insurance S.p.A. o Arag, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Net Insurance S.p.A. avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 25 - Recupero di somme
1. Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano, invece, ad Arag che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art. 26 - Estensione territoriale
La garanzia vale per i Xxxx assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana.
Art. 27 – Assicurati
Le garanzie previste all'art. 19 – Oggetto dell’assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate a favore dell’Assicurato.
Art. 28 – Prestazioni garantite
Le garanzie vengono prestate nell’ipotesi di mancata stipula del Contratto Definitivo, nei termini pattuiti dalla Promessa di Acquisto, per fatto imputabili al Promittente Venditore.
L’Assicurazione è operante nel solo caso di effettiva operatività della garanzia del Settore Cauzioni.
La garanzia del Settore Tutela Legale vale per sostenere le controversie contrattuali legate al mancato rispetto della Promessa di Vendita e dirette esclusivamente all’ottenimento della parte di Caparra dovuta dal Promittente Venditore al Promittente Acquirente ai sensi degli artt. 1385 e 1386 del Codice Civile e non corrisposta dalla garanzia del Settore Xxxxxxxx.
Art. 29– Esclusioni
Fermo quanto previsto dall’Art. 15, le garanzie di Tutela Legale non sono inoltre valide per:
a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) in materia fiscale ed amministrativa;
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
h) per fatti dolosi delle persone assicurate;
i) spese legali e peritali per controversie contro la Net Insurance S.p.A. o ARAG.
Mod. NET/0045/1 - Ed. 09.2015
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 09/09/2015.
FAC – SIMILE PROPOSTA DI ASSICURAZIONE (Xxx.XXX/0000/0 – Ed.09.2015) | ||||
PARTI DEL CONTRATTO Contraente (l’Agente Immobiliare) Ragione sociale C.F. Sede legale in ( ) c.a.p. Via n. e-mail cell. Assicurato/Promittente Acquirente Nato a ( ) il / / C.F. Residente a ( ) c.a.p. Via _ n. e-mail cell. Promittente Venditore Nato a ( ) il / / C.F. Residente a ( ) c.a.p. Via _ n. e-mail cell. | ||||
DATI PROMESSA DI ACQUISTO IN GARANZIA Data effetto della promessa di acquisto: / / Ubicazione immobile ad uso abitativo oggetto della promessa di acquisto: Via n. _Città ( ) c.a.p. | ||||
Decorrenza polizza | / | DATI DI POLIZZA / Scadenza polizza | / | / |
PAGINA 1 DI 2 Xxx.XXX/0000/0 - Ed. 09.2015 |
Mod. NET/0045/1 - Ed. 06.2015
SOMME ASSICURATE | |
GARANZIE | Somma Assicurata |
Cauzioni | € 20.000,00 |
Tutela Legale | € 2.000,00 |
PREMIO UNICO ANTICIPATO | |||
GARANZIE | Imponibile | Imposta | Premio Lordo |
Cauzioni | € | € | € |
Tutela Legale | € | € | € |
Premio totale | € | € | € |
DICHIARAZIONI DELLE PARTI Premesso che: - i sottoscritti, hanno stipulato, quali Promittente Acquirente e Promittente Venditore, un contratto di Promessa di Acquisto per l’immobile sopra indicato attraverso i servizi di intermediazione offerti dall’Agente Immobiliare sopra indicato; - che l’Agente Immobiliare sopra indicato intende stipulare quale Contraente per conto di chi spetta, con premio a proprio carico, la polizza denominata “DIFESA CAPARRA” in conformità alle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo di cui al Mod. NET/0045/1 – Ed.09.2015; Premesso quanto sopra, il sottoscritto, Agente Immobiliare, sopra indicato: - chiede a Net Insurance S.p.A. - e previo consenso di questa - di stipulare, quale Contraente per conto di chi spetta, con premio a proprio carico, il Contratto di assicurazione “DIFESA CAPARRA” in conformità alle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo di cui al Mod. NET/0045/1 – Ed.09.2015; Premesso quanto sopra, i sottoscritti, Agente Immobiliare, Promittente Acquirente e Promittente Venditore sopra indicati: - dichiarano di aver ricevuto il Fascicolo Informativo predisposto da Net Insurance S.p.A. (Mod. NET/0045/1 – Ed 09.2015), contenente la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni di Assicurazione ed il Fac – Simile della Proposta di Assicurazione; - confermano che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del Rischio da parte di Net Insurance S.p.A., sono veritiere, precise e complete. L’accettazione della copertura sarà certificata da apposito Certificato di Xxxxxxx, rilasciato da Net Insurance S.p.A. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. L’Agente Immobiliare il Promittente Acquirente il Promittente Venditore |
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Mod. NET/0045/1 - Ed.09.2015: Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Art. 2 - Aggravamento o diminuzione del Rischio - Art. 3 – Altre assicurazioni - Art. 4 - Decorrenza e termine del contratto di assicurazione - Decorrenza della garanzia - Art. 6 – Condizioni di operatività della garanzia - Art. 8 – Prescrizione - Art.12 - Foro competente - Art. 15 - Rischi esclusi dall’assicurazione - Art. 16 - Denuncia di Xxxxxxxx Xxxxxxxx - Art. 18 – Surrogazione - Art. 20 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione - Art. 22 - Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del Legale - Art. 23 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa - Art. 24 - Gestione del Caso assicurativo - Art. 29– Esclusioni L’Agente Immobiliare il Promittente Acquirente il Promittente Venditore |
Preso atto dell’informativa ai sensi del D. Lgs del 30.06.2003 n. 196, i sottoscritti danno il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo il contenuto di cui al punto 1.a. della “Nota Informativa” (Mod. NET/Nota_Privacy) preventivamente ricevuta. L’Agente Immobiliare il Promittente Acquirente il Promittente Venditore Inoltre i sottoscritti, per il trattamento da parte di Net Insurance S.p.A. e della Controllata Net Insurance Life S.p.A. dei propri dati personali, ad esclusione dei dati sensibili, per le seguenti finalità, di cui al punto 1.b della “Nota Informativa” (Mod. NET/Nota_Privacy): invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali: □ DANNO IL CONSENSO □ NEGANO IL CONSENSO L’Agente Immobiliare il Promittente Acquirente il Promittente Venditore |
La presente Proposta di Assicurazione è stata emessa il / / PAGINA 2 DI 2 Xxx.XXX/0000/0 - Ed. 09.2015 |
Mod. NET/0045/1 - Ed. 09.2015
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 09/09/2015.
Sede Legale e Direzione Generale
Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 - 00161 Roma - Tel. 06 89326.1 / Fax 06 89326.800 xxx.xxxxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx – xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx Capitale Sociale € 6.855.328 i.v.
n. di REA RM 948019 – Codice Fiscale, Iscrizione Registro Imprese di Roma e Partita IVA n. 06130881003 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni
di cui ai Provvedimenti ISVAP n. 1756 del 18.12.2000, n. 2131 del 4.12.2002, n. 2444 del 10.07.2006 e n. 3213000422 del 9.4.2013 Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00136 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 23
Mod. NET/0045/1 - Ed. 09.2015
La Società è Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance