AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE
Città di Potenza
Unità di Direzione Servizi alla Persona
Ufficio Istruzione
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE
IN FAVORE DI XXXXXX DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE
Art. 1 Oggetto e finalità
Il Comune di Potenza intende appaltare lo svolgimento ed il coordinamento delle prestazioni di cui all’art. 13 della Legge 104/1992 di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione (di seguito definito Servizio) a idoneo soggetto (di seguito denominato Affidatario) da selezionare mediante lo svolgimento di una procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016.
Il Servizio dovrà raggiungere un numero di alunni disabili, valutato presuntivamente in circa 70 unità, in possesso di certificazione di handicap, residenti nel Comune di Potenza e frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primarie, e Secondarie di 1° grado della Città.
Le caratteristiche delle prestazioni richieste sono indicati nella vigente legislazione; si richiamano tra l’altro, oltre alla già citata Legge 104/1992, la Direttiva MIUR 3390 del 30.11.2001 e il D.Lgs 112/1998.
Art. 2
Caratteristiche tecniche delle prestazioni da eseguire
Il Servizio prevede che l’Affidatario, assumendo ogni rischio d’impresa, e una piena e completa obbligazione senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune, provveda:
• all’impiego di Operatori muniti dei titoli e requisiti di cui al successivo art.11.
• all’individuazione di uno specialista da adibire al coordinamento e alla supervisione generale (di seguito Coordinatore) di cui al successivo art. 14 con qualifica di psicologo professionista, o psichiatra infantile, iscritto al proprio Albo professionale;
• all’utilizzo di dotazioni e mezzi propri.
L’Affidatario sarà tenuto a collaborare, attraverso il suddetto personale, con i docenti curriculari, i docenti di sostegno e i collaboratori scolastici (pur senza interferire con gli interventi di assistenza di base di stretta competenza dell'Istituzione scolastica statale) al fine di perseguire le seguenti finalità:
• integrare i disabili portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale nell’ambito scolastico, favorendone la conquista di autonomia fisica, relazionale e di apprendimento;
• agevolare la loro frequenza e permanenza scolastica, facilitandone l’inserimento e la partecipazione alle attività didattiche svolte dal personale docente;
• sostenere i disabili nelle attività di socializzazione e acquisizione di capacità comunicative, volte alla valorizzazione delle loro abilità personali.
Il Servizio, collocandosi all’interno del Piano dell'Offerta Formativa (POF) di cui al DPR 275/1999, sarà svolto:
• nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (di seguito PEI) previsto dall'art.12 della L.104/92, che specifica gli interventi socio-educativi richiesti per ogni alunno con disabilità;
• in conformità alle indicazioni impartite dal Gruppo di Lavoro per l’Handicap (di seguito
GLH).
Prima dell'avvio di ciascun anno scolastico, il Comune, sentiti i Dirigenti scolastici interessati, concorderà con l’Affidatario il piano operativo delle attività, il quale dovrà puntare alla razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse (in base al numero di alunni con disabilità, alla diversificazione dei loro bisogni e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici), e dovrà indicare con precisione:
• le scuole in cui attivare il Servizio;
• il numero di soggetti da assistere in ciascuna scuola;
• la durata e gli orari di svolgimento del Servizio in favore di ciascun alunno;
• il numero, e la distribuzione degli Operatori da impiegare in ogni scuola, e dei loro eventuali sostituti, in possesso degli stessi requisiti (come da successivo art. 11).
L’abbinamento tra alunno ed Operatore verrà effettuato dall’Affidatario, d’intesa con il Comune e sentiti gli esperti che hanno in ciascun caso, tenendo conto delle seguenti necessità:
• rispetto delle diagnosi funzionali e delle indicazioni dettate dal PEI, o emerse in sede di GLH
• continuità, di anno in anno, dello stesso Operatore capace di positive relazioni con l’alunno, (specialmente nel caso in cui ne sia stata evidenziata la necessità in sede di GLH).
Ciascun Operatore, qualora la tipologia di handicap e le dislocazioni logistiche lo consentano, potrà essere destinato al Servizio anche di più soggetti.
Qualora subentri la necessità di adeguare il piano operativo ad intervenute esigenze, il Comune (in accordo con i Dirigenti delle scuole coinvolte) comunicherà le variazioni da adottare, alle quali l’Affidatario sarà tenuto ad attenersi.
Art. 3
Modalità di svolgimento del Servizio
L’Affidatario dovrà assicurare il Servizio dal lunedì al sabato, secondo la tipologia di apertura delle singole scuole e nel rispetto dell’articolazione del calendario scolastico della Regione Basilicata.
L'Affidatario sarà tenuto a comunicare alle scuole e ai genitori degli alunni i recapiti telefonici e di posta elettronica della sede operativa (di cui al successivo art. 4) per eventuali, tempestive notizie circa l’assenza degli alunni disabili. A loro volta anche gli Operatori saranno tenuti a favorire contatti con le famiglie degli alunni e con le direzioni scolastiche, per evitare la presa di Servizio nell’eventualità di assenza di un alunno.
Le condizioni da osservare qualora un alunno disabile debba assentarsi da scuola saranno le seguenti:
• nel caso di assenze preavvisate l’Operatore non è autorizzato a recarsi a scuola, né a svolgere la propria attività presso il domicilio dell’alunno;
• nel caso di assenze non preavvisate sarà riconosciuta solo la prima ora del Servizio non espletato;
• nel caso di assenze prolungate le ore del Servizio non prestato costituiranno economie di spesa a disposizione del Comune.
Il Servizio potrà comportare anche l’accompagnamento del disabile nei viaggi di istruzione scolastica, qualora ritenuto opportuno dal GLH; in tal caso la partecipazione dell'Operatore sarà subordinata alle seguenti condizioni:
• preventiva autorizzazione del Comune, previa formale richiesta del Dirigente scolastico;
• oneri e spese di xxxxx e alloggio a carico della scuola;
• riconoscimento all’Operatore delle ore effettivamente espletate, fino a un massimo di 10 ore per le gite di un solo giorno;
• riconoscimento all’Operatore di 10 ore al giorno per le gite di più lunga durata.
Le ore da riconoscere quale corrispettivo per la partecipazione a viaggi di istruzione saranno considerate come quota-parte del monte-ore assegnate al singolo alunno.
Ogni economia di spesa potrà essere, in quota parte, riassegnata per prestazioni aggiuntive all'alunno stesso, solo in caso di necessità evidenziate dal GLH e previa formale richiesta da parte del Dirigente scolastico al Comune (che si riserva insindacabilmente di decidere in merito).
Art. 4 Prestazioni dell’Affidatario
Il progetto/offerta contenente il programma di gestione, con le metodologie e le strategie educative da adottare, indicherà tra l’altro il Coordinatore e gli Operatori coinvolti dall’Affidatario, evidenziandone la conoscenza delle problematiche inerenti gli allievi disabili.
L’Affidatario sarà tenuto a gestire, tramite i propri Operatori, tutte le attività del PEI (Piano Educativo Individualizzato) e le relazioni educative con gli alunni (in sintonia con i docenti curriculari e di sostegno, e i collaboratori scolastici) garantendo in particolare:
• frequenti contatti con le istituzioni interessate (ASL, Comune, scuole, GLH, ecc.);
• efficace raccordo con le figure esterne al Servizio (genitori, insegnanti, operatori sociali, responsabili di gruppi ed associazioni locali, specialisti, ecc.);
• piena osservanza dei principi deontologici propri delle professioni di aiuto alla persona (igiene, sicurezza, prevenzione degli infortuni, segreto professionale, ecc.);
• periodici incontri di verifica tra gli Operatori e il Coordinatore del Servizio.
Per la gestione, formazione e coordinamento delle attività, l’Affidatario dovrà individuare nel territorio del Comune una propria sede operativa, dotata di spazi idonei, provvista di segreteria presidiata da un incaricato, collegamenti telefonici, linea ADSL o simile, e indirizzo di posta elettronica e posta certificata ove ricevere ogni comunicazione sia da parte dei vari soggetti Istituzionali (Scuola, Comune, ecc.) che dei fruitori del Servizio.
L’Affidatario si obbliga espressamente, a tutela dei lavoratori impiegati nel Servizio:
• a ottemperare a ogni disposizione legislativa e regolamentare in materia di assicurazioni sociali;
• a garantire il contenuto dei Contratti di lavoro (vigenti o innovati nel corso dell’affidamento) circa il trattamento salariale, normativo, previdenziale e assicurativo, l’accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto, ecc.;
• a esibire in qualsiasi momento, a semplice richiesta, le ricevute mensili degli stipendi pagati e dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al Servizio e ogni documentazione necessaria a comprovare il rispetto di quanto prescritto.
Non sono ammessi patti in deroga, anche se previsti da accordi interni all’impresa, sia nei confronti dei dipendenti, sia nei confronti di eventuali soci-lavoratori. Nulla potrà essere addebitato dall’Affidatario al Comune, oltre gli oneri derivanti dal contratto come risultanti dall'atto di aggiudicazione.
L’Affidatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del Servizio avvenga nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D.Lgs.81/2008, assumendosi ogni responsabilità e onere per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti di salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell’erogazione del Servizio.
Art. 5
Inizio e termine del Servizio e sua mancata attivazione o interruzione
Il Comune potrà disporre l’avvio e l’esecuzione d’urgenza del Servizio, anche prima della stipula del contratto (ai sensi dell’art. 32, comma 8, D. Lgs n. 50/2016) potendosi, dalla mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in appalto, determinare un grave danno all’interesse pubblico cui è destinato a soddisfare,ove, pertanto, il servizio abbia inizio anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, tale esecuzione anticipata si intenderà sotto le riserve di legge.
Il Comune si riserva alla scadenza del contratto di effettuare una proroga del contratto limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili all’individuazione del nuovo contraente, secondo il disposto di cui al comma 11 dell’art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016.
Per il periodo di proroga l’Affidatario sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.
Alcun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all’Affidatario in caso di mancate prestazioni e interruzioni del Servizio per esigenze di pubblico interesse, per causa di forza maggiore, per qualunque fatto eccezionale, imprevisto o imprevedibile, e per qualsiasi causa non imputabile al Comune, qualunque ne sia il motivo.
Eventuali vertenze sindacali dovranno avvenire nel rispetto della Legge 146/1990 e successive modifiche, che l’Affidatario avrà l’obbligo di far rispettare, insieme alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l’attuazione della predetta legge; inoltre l'Affidatario dovrà dotarsi di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero in analogia a quello delle scuole pubbliche.
Art. 6
Polizze assicurative - Cauzione definitiva
L’Affidatario è responsabile direttamente di eventuali danni recati agli utenti, a terzi, a persone e cose, nonché di quelli comunque arrecati eventualmente all’Amministrazione comunale.
È a carico dell’Affidatario l’adozione, nell’esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa ditta e restando del tutto esonerata l’Amministrazione comunale.
L’Affidatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. impegnandosi inoltre a coordinare con il Comune le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione.
L’Affidatario dovrà stipulare polizze assicurative, che dovrà fornire prima dell’inizio dell’appalto, che coprano i seguenti rischi:
1) RCT - Responsabilità Civile verso Terzi, per tutte le attività relative al servizio appaltato per un massimale di garanzia non inferiore ad € 3.000.000,00 quale limite per sinistro e per un numero illimitato di sinistri. Tale polizza dovrà coprire:
• la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’impresa, compresa la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell’impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio;
• la responsabilità civile incombente sull’Affidatario per danni indiretti.
2) RCO - Responsabilità Civile verso gli Operatori per un massimale di garanzia non inferiore ad
€ 3.000.000,00 quale limite per sinistro e per un numero illimitato di sinistri.
In alternativa alla stipula delle polizze assicurative sopra riportate, l’Affidatario potrà dimostrare il possesso di polizze già attivate, aventi le stesse caratteristiche qui richieste. In tal caso, dovrà produrre un’appendice alle stesse polizze, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche lo specifico servizio svolto per conto del Comune.
L’Affidatario ha l’obbligo di informare immediatamente il Comune nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla Compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.
La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria Compagnia nazionale o estera, autorizzata dall’IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa, dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto, e per la sua eventuale proroga e prevedere l’assunzione a carico dell’Affidatario di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie.
L’Affidatario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia della polizza, e avrà l’obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.
L’Affidatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire, a favore del Comune, una garanzia, denominata “cauzione definitiva” sotto forma di cauzione o fidejussione, di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del presente appalto (IVA esclusa) in conformità a quanto previsto nell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’Affidatario, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le azienda autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune. La fidejussione, a scelta dell'Affidatario, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs n. 385/1993.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Affidatario.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di rilascio dell’attestazione di verifica di conformità di cui al precedente art. 4, ovvero trascorso inutilmente il termine ivi previsto per l’ipotesi di mancata verifica finale.
Art. 7 Trattamento dati personali
L’Affidatario si impegna a non diffondere eventuali informazioni inerenti gli utenti del Servizio di cui possa venire in possesso, secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 e successive modifiche.
L’Affidatario dovrà agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel corso del Servizio.
Art. 8 Domicilio legale
L’Affidatario ai fini dell’espletamento del Servizio è obbligato ad eleggere domicilio legale presso la sede operativa di cui al precedente art. 4, ove inviare ogni genere di comunicazione o intimazione, a mezzo di lettera raccomandata, posta elettronica certificata, o consegna diretta.
Qualsiasi comunicazione fatta dal Comune al Coordinatore o a qualsiasi incaricato operante presso la sede operativa si considererà fatta personalmente all’Affidatario stesso.
Art. 9
Cessione del contratto e subappalto
A norma dell’art.105 del D. Lgs 50/2016 non è concessa la possibilità di subappalto così come è vietato alla Ditta aggiudicataria cedere il contratto pena la sua nullità.
Art. 10 Obblighi normativi
Per la concreta erogazione del Servizio, l’Affidatario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni e i nulla-osta necessari ai sensi di legge, ed al loro tempestivo rinnovo in caso di sopravvenute disposizioni di legge, sempre a propria cura e spese,
L’Affidatario dovrà in particolare osservare tutte le norme in vigore, o sopravvenute nel corso di erogazione del Servizio, in materia di prevenzione e assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, malattie professionali, ed ogni altra disposizione per la tutela dei lavoratori.
Art. 11
Qualificazioni richieste per gli Operatori
L’Affidatario si impegna ad impiegare in qualità di Operatori, soggetti che alla data di materiale affidamento del Servizio possano vantare almeno uno dei seguenti requisiti:
a. possesso di diploma di scuola superiore e di titolo di “Assistente alla autonomia e alla comunicazione per disabili”, uniti all’esperienza di almeno un anno nel campo dell'assistenza all’autonomia e all'educazione di alunni disabili;
b. possesso della qualifica di “Operatore professionale dell’assistenza educativa ai disabili” di cui al Repertorio delle Qualificazioni e degli Standard formativi della Basilicata istituito con DGR 167 del 14 febbraio 2013, unito all’esperienza maturata nel campo dell'assistenza all’autonomia e all'educazione di alunni disabili nei tre anni scolastici antecedenti la gara;
c. possesso di specializzazione richiesta dalla normativa vigente per il sussidio agli alunni con disabilità sensoriali, secondo lo specifico tipo di handicap.
L’Affidatario garantirà nei confronti di tali lavoratori le condizioni normative e retributive di cui al Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative sociali e di ogni successivo Contratto Collettivo applicabile nella Provincia di Potenza.
L’Affidatario sarà tenuto ad applicare i suddetti Contratti anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo. Gli obblighi contrattuali vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui non aderisca ad associazioni sindacali di categoria, o abbia da esse receduto.
Il Comune nel caso di contestazione all’Affidatario di inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell’importo contrattuale. Tale ritenuta sarà rimborsata solo quando l’Ispettorato avrà dichiarato che l’Affidatario abbia regolarizzato la propria posizione. L’Affidatario è tenuto, inoltre, all’osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale. L’Affidatario fornirà al Comune copia dei modelli comprovanti l’avvenuto versamento di contributi previdenziali relativi al personale consociato.
L’Affidatario dovrà altresì impegnarsi, in ossequio alla normativa vigente, a organizzare corsi di aggiornamento professionale in materia di disabilità e di educazione ed integrazione scolastica, i cui oneri devono intendersi ricompresi nell'offerta economica.
Art. 12
Capacità richieste dagli Operatori
Gli Operatori, nelle loro azioni di assistenza collegate alle attività socio-educative per i disabili, dovranno garantire, a supporto dei docenti e degli educatori scolastici:
• la collaborazione nella realizzazione di laboratori didattico-ricreativi e nella preparazione di materiali educativi e di gioco;
• l’accompagnamento e la cura dei bisogni fondamentali (vestizione, pulizia, igiene, ecc.);
• ogni altra funzione compatibile con le prescrizioni di cui al Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata e degli Standard formativi di cui alla citata DGR n. 167/ 2013.
Agli Operatori, chiamati a operare in un contesto di complessità che richiede una certa ampiezza delle soluzioni possibili, saranno richieste le seguenti disponibilità e capacità:
• saper operare con autonomia operativa, unita a competenza tecnica;
• mantenere relazioni organizzative interne di tipo semplice, anche tra più soggetti interagenti;
• gestire azioni di recupero individuali stabilite con insegnanti di sostegno e consiglio di classe
• condividere gli obiettivi educativi con la famiglia del disabile;
• mediare nella partecipazione a laboratori per la manualità e l'espressione di linguaggi alternativi.
Art. 13
Presenze e sostituzioni degli Operatori
L’ Affidatario si obbliga a predisporre, in formato elettronico e tale da renderli visibili anche al Comune, i fogli di firma quotidiani, ove la scuola attesti la presenza dell’Operatore e quella dell'alunno.
I fogli di firma andranno archiviati elettronicamente e conservati sia dalla scuola, che dal Comune. In essi saranno riportati i seguenti dati:
• presenza/assenza dell'alunno e orario settimanale assegnato al singolo alunno;
• orario di ogni singola prestazione giornalmente eseguita;
• orario di entrata/uscita con firma giornaliera apposta dall’Operatore prima e dopo il
Servizio;
• controfirma per la convalida dell’orario di Servizio svolto, apposta a fianco di quella dell’Operatore, da parte di un responsabile della scuola.
Al fine di garantire la qualità del Servizio, l’Affidatario assicurerà per tutta la durata del contratto la continuità dei singoli Operatori rispetto agli alunni assegnati. Qualora tuttavia si debba procedere a sostituire un Operatore, l’Affidatario dovrà comunque indicare un sostituto in possesso dei requisiti minimi garantiti in sede di offerta, dovrà rispettare le seguenti procedure:
• nel caso di assenza programmata (esami universitari, visite mediche, ferie, ecc.) la sostituzione dovrà essere segnalata per tempo alla scuola e al Comune;
• nel caso di assenza improvvisa la sostituzione dovrà essere assicurata entro la stessa giornata;
• nel caso si renda necessaria la sostituzione definitiva, o di lunga durata (maternità, nomina in ruolo in Ente pubblico, lungo-degenza, o altra causa da documentare) dovrà essere garantito l'affiancamento di almeno una settimana con il nuovo Operatore.
Resta inteso che gli oneri relativi alle sostituzioni sono a carico dell’Affidatario e che ogni sostituzione o avvicendamento immotivato di un Operatore comporterà la penale di cui al successivo art.18.
Art. 14
Coordinamento e supervisione del Servizio
Il Coordinatore responsabile del coordinamento e supervisione del Servizio (psicologo o psichiatra infantile iscritto al proprio Albo professionale) dovrà assicurare la gestione educativa dei servizi affidati e i contatti con tutti gli Operatori, per un totale di 38 ore settimanali.
Il Coordinatore avrà altresì il compito di tenere i collegamenti con i competenti livelli operativi del Comune, gli operatori sanitari e la scuola, collaborando con quest’ultima a tenere corretti contatti con le famiglie per il migliore sviluppo dell’attività programmata.
Il Coordinatore sarà referente organizzativo dei servizi oggetto del presente appalto e dovrà accertarsi dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli Operatori, del rispetto di quanto previsto dal capitolato.
Art. 15
Valutazione dei rischi da interferenza
Alla luce dell’art. art. 26 co. 3/bis e comma 3/ter, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., le prestazioni richieste all’Affidatario (rientrando tra quelle di natura intellettuale) non necessitano della elaborazione del D.U.V.R.I.
L’Affidatario dovrà attenersi alle valutazioni dei rischi di competenza dei vari Dirigenti scolastici, anche con riferimento alla gestione delle emergenze.
L’Affidatario è inoltre tenuto ad adempiere agli obblighi di cui agli artt. 17 e 18 del citato D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativamente alla propria valutazione dei rischi e alle connesse attività di
informazione, formazione e sorveglianza sanitaria del proprio personale, nonché alla eventuale fornitura di D.P.I. qualora necessari.
Durante l’espletamento del Servizio gli Operatori dovranno portare in modo visibile la targhetta nominativa di riconoscimento, riportante anche il nome dell’Affidatario.
Art. 16 Modifiche
Il contratto di appalto, in corso di durata, potrà essere oggetto di tutte le modifiche previste dall’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016, secondo le modalità e nelle forme e termini ivi indicati, nonché come previsto dalle altre norme di legge applicabili in materia.
Il contratto potrà, altresì, essere modificato, in corso di durata, in caso di sopravvenute mutate e motivate esigenze dell’Amministrazione, anche connesse all’entrata in vigore di nuove norme regolamentari ed altre disposizioni comunali disciplinanti la materia.
Art. 17 Liquidazione corrispettivi
La liquidazione dei corrispettivi dovuti all’Affidatario avverrà su presentazione di regolare fattura contabile, indirizzata al Comune, Unità di Direzione Servizi alla Persona – Ufficio Istruzione, corredata da idonea relazione sull’attività svolta, indicante anche i risultati conseguiti nel periodo di riferimento e le ore di Servizio effettivamente assicurate. Tale relazione a cura dell’Affidatario dovrà essere debitamente controfirmata dai Dirigenti delle scuole presso cui si svolge il Servizio.
Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche sopra indicate.
Il corrispettivo sarà liquidato e pagato sulla base delle ore di servizio effettive svolte e su presentazione di regolari fatture mensili, cui devono essere allegate:
a) le attestazioni con l’indicazione degli operatori, delle persone assistite e delle ore giornaliere di assistenza prestate da ciascun operatore. Le stesse, altresì, devono essere firmate in calce dal responsabile tecnico-coordinatore del servizio e vistate dal Servizio sociale professionale comunale;
b) il riepilogo paghe degli operatori impegnati nel servizio;
c) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità contributiva e assicurativa dell’Affidatario. In caso di inadempienza contributiva relativa al personale dipendente impiegato dall’Affidatario nell’esecuzione del contratto, risultante dal documento unico di regolarità contributiva, il Comune tratterrà dall’importo da pagare all’Affidatario l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30, comma 5, primo periodo del D. Lgs. 50/2016).
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (art. 30, comma 5, ultimo periodo, D. Lgs. 50/2016).
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato dall’Affidatario nell’esecuzione del contratto, il R.U.P. inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata formalmente e motivatamente contestata la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, il Comune pagherà anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario del contratto (art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016).
Art. 18
Risoluzione appalto-Ipotesi espresse di grave inadempimento - Penalità
L’Affidatario dovrà scrupolosamente osservare, nell’erogazione del Servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato.
Se durante lo svolgimento del Servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel capitolato, si procederà come segue:
• qualora per motivi addebitabili all’Affidatario non fossero garantite le prestazioni richieste dal Comune, sarà applicata una penale di € 25,00 per ogni ora non effettuata;
• per il mancato rispetto di ogni altra condizione relativa ala corretta gestione del personale sarà applicata una penale di € 258,00;
• alla seconda contestazione per la stessa violazione la penalità prevista sarà raddoppiata e alla terza triplicata;
• nel caso di ulteriore reiterazione delle stesse violazioni il Comune si riserva di risolvere ipso iure il contratto senza che l’Affidatario possa avanzare pretese al riguardo.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, cui l’Affidatario potrà controdedurre entro e non oltre 8 giorni. Trascorso tale termine, qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, il Comune procederà entro 10 giorni ad applicare e sanzioni.
Resta ferma la possibilità che il Comune provveda alla immediata risoluzione del contratto nei casi previsti dal disposto dei commi 1,2,3 e4 dell’art. 108 del D. Lgs N.50/2016, secondo le modalità ivi previste dal medesimo articolo e dalle altre norme applicabili in materia.
Sono considerate “grave inadempimento” alle obbligazioni contrattuali, a termini del disposto del comma 3 dell’art. 108 del D. Lgs n. 50/2016, le seguenti circostanze:
a) perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara d’appalto;
b) giudizio negativo persistente sulla qualità delle prestazioni, ripetuti per più di tre volte;
c) reiterazione di ritardi e mancate prestazioni, ripetute per più di tre volte nell’arco dell’appalto;
d) persistenza di irregolarità contributive INAIL e INPS;
e) fatti o atti illeciti accertati, commessi dagli operatori, lesivi dei diritti degli utenti e, o della immagine dell’Amministrazione comunale.
Nel caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni di servizio regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di cui ai co. 2 e 3 dell’art. 108 del D. Lgs n. 50/2016, in sede di liquidazione finale del servizio riferito all’appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Affidatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l’appalto ad altra impresa.
Art. 19
Ulteriori responsabilità dell’Affidatario
L’Affidatario deve portare a conoscenza del proprio personale che il Comune è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti di esso.
L’Affidatario sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi ( persone e/o cose ) in dipendenza del Servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, e restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
Il Comune è pertanto esonerato:
• da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell’Affidatario per qualsiasi causa nell’esecuzione del Servizio;
• da ogni e qualsiasi responsabilità attinente la mancata, parziale o inadeguata vigilanza e assistenza agli alunni durante il periodo di presa in carico degli stessi per lo svolgimento dei servizi di cui sono destinatari del Servizio, durante le attività programmate all’interno e all’esterno della scuola.
I danni arrecati colposamente dall’Affidatario alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature concesse in uso verranno contestati per iscritto. Qualora le giustificazioni non siano accolte e l’Affidatario non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, vi provvederà il Comune con addebito delle relative spese e ponendo una penale pari all’importo delle spese di ripristino.
Art. 20
Spese contrattuali - Controversie
Le spese contrattuali sono a carico dell’Affidatario.
Per la risoluzione delle controversie connesse al presente appalto trovano applicazione le pertinenti disposizioni di cui al Titoli I (Contenzioso), Parte IV del D. Lgs. 50/2016, tanto riguardo ai rimedi giurisdizionali che a quelli alternativi alla tutela giurisdizionale, se ed in quanto applicabili agli appalti di servizi.
Art. 21
Norme e disposizioni finali
In relazione al presente appalto l’Affidatario sarà tenuto alla osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e prescrizioni emanati dai pubblici poteri anche nel periodo di affidamento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d’oneri, nonché e negli altri atti di gara, al presente appalto si applicano le norme del Codice degli appalti e contratti pubblici, approvato con il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, nonché, per quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m.i.
Resta, altresì, fermo il rinvio alle altre disposizioni normative vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile, con particolare riguardo alla stipula del contratto ed alla fase di esecuzione.
x.xx Il Dirigente
Arch. Xxxxxxxxx Xxxxx