La gestione dei diritti in ambiente digitale
La gestione dei diritti in ambiente digitale
A cura di Antonella De Robbio
Indice
1. Copyright Elettronico e infrastruttura tecnologico-organizzativa per biblioteche digitali
2. Criteri e Politiche di copyright elettronico per una biblioteca digitale
3. Assetto normativo nel copyright elettronico
4. Le violazioni al copyright elettronico
5. Le linee guida per il copyright elettronico in una biblioteca digitale
6. Conclusioni
7. Modello di licenza contrattuale JISC per materiale fornito in forma elettronica (traduzione italiana)
8. Concessione di licenza per le risorse digitali: Come evitare i tranelli legali. Documento EBLIDA (traduzione italiana)
9. Bibliografia
ottobre 2005
1.
Copyright Elettronico
e infrastruttura tecnologico-organizzativa per biblioteche digitali
1. Premessa di contesto
Poiché le biblioteche digitali si collocano in un ambiente di mercato economico globale, tutelare i diritti di proprietà intellettuale deve essere visto come fattore imprescindibile, nel rispetto delle leggi non solo nazionali, ma europee e soprattutto internazionali.
Due sono le componenti che coinvolgono una biblioteca digitale entro un tema di copyright elettronico:
1) la componente servizio di digitalizzazione o riproduzione digitale che si occuperà della creazione dei documenti e degli oggetti digitali che entreranno a far parte delle collezioni digitali della biblioteca digitatale e che costituiranno il "posseduto" complessivo della biblioteca digitale che si vuole costruire
2) la componente servizio di riproduzione, rivolto all'utenza, per l'offerta di copie fisiche o digitali dei documenti "posseduti" dalla biblioteca digitale.
Relativamente alla prima componente, nella creazione di versioni digitali di opere pubblicate, i problemi della cessione dei diritti per un copyright elettronico possono essere numerosi. Il fattore identificazione di copie non autorizzate non deve essere sotto stimato. I costi di identificazione e accertamento dei diritti possono essere molto alti, in particolare per il tempo richiesto per le indagini e per la richiesta delle autorizzazioni alla digitalizzazione (cessione del copyright elettronico). I detentori di copyright possono essere moltissimi e aumentano in proporzione al numero e al tipo di lavori soggetti a copyright che vengono incorporati nel servizio di digitalizzazione.
Relativamente alla componente offerta di servizi, nel rispetto delle tutele dei diritti, si dovrà poter garantire:
❑ il libero accesso ai contenuti digitalizzati dalla biblioteca digitale all'utenza autorizzata;
❑ la possibilità di effettuare riproduzioni (copie) digitali o su supporto fisico degli oggetti digitalizzati nel rispetto dei diritti e nei casi in cui il materiale non sia di pubblico dominio
❑ la possibilità di provvedere ad una disseminazione del materiale in un'ottica quanto più possibile vicina al concetto del FairUse statunitense che, tra gli istituti normativi sembra essere allo stato attuale il più vicino alle esigenze di ricerca, didattica e tutela dell'accesso all'informazione per uso personale. Va premesso che poiché nel nostro ordinamento il Fair Use non viene applicato, ma sussiste il meccanismo delle "eccezioni", dovranno essere previste delle licenze (meglio se a carattere nazionale) che vadano nella direzione di quanto previsto dal FairUse.
Il costo delle trattative con ciascun detentore di diritti può essere individualmente proibitivo, senza tener conto del tempo che si perderebbe, quindi ulteriori costi e degli scarsi risultati a seguito di indagini non andate a buon fine.
Per queste ragioni un ulteriore obbiettivo del presente studio è quello di proporre un modo di procedere attraverso un approccio collettivo, stilando licenze a favore di un intero settore o diversi settori (associazioni di categoria), rendendo attuabile l'idea di un network cooperativo con le associazioni di categoria.
La riuscita di un progetto di digitalizzazione e il successo di una biblioteca digitale in generale, sono direttamente proporzionali ad una buona gestione del copyright elettronico. Molto dipenderà dall'approccio con eventuali licenziatari, per esempio gli editori o aggregatori, i quali dovranno essere disposti a consentire la relativa inclusione dei loro materiali nella base dati del servizio di digitalizzazione, anche nell'ottica di accordi su base commerciale.
2. Copyright elettronico e biblioteca digitale
Il copyright elettronico è un capitolo fondamentale entro il quadro normativo della proprietà intellettuale e del copyright in senso stretto. La comprensione dei meccanismi correlati al copyright elettronico servono a condurre in modo conveniente i modi di utilizzo o riutilizzo di software, basi di dati (offline e in Internet), materiale su CD-Rom o dischetti, siti Web, materiale digitalizzato o da digitalizzare, risorse digitali in generale…
Il diritto d'autore del sistema continentale europeo, come il copyright (sia britannico sia statunitense, è un diritto automatico per l'autore, diritto che si acquisisce a seguito della creazione di qualunque opera espressa dal suo autore, sia essa un articolo, un pezzo di testo, un dipinto, un suono, ...
In virtù del suo essere un diritto esclusivo a tutela del creatore dell'opera, tale diritto può considerarsi come un diritto negativo, in quanto serve ad evitare che altri individui o organizzazioni possano riprodurre, senza il permesso appropriato dell'autore, ciò che è considerato un pezzo originale di lavoro.
E' fondamentale, per qualsiasi operazione si voglia condurre su un'opera o parte di opera, porsi sempre queste due domande:
1. L'opera è ancora soggetta a copyright o ad altri particolari diritti?
2. Chi possiede quel particolare copyright o diritto?
Uno dei principali problemi connessi allo sviluppo di nuovi mezzi di comunicazione riguarda la tutela della proprietà intellettuale.
Il rapporto tra diritto d'autore e nuove tecnologie dell'informazione nell'ambiente digitale, è regolato da delicati equilibri e presuppone un'opera di armonizzazione tra le varie legislazioni di paesi e nazioni con culture e tradizioni differenti.
Per effetto del progresso tecnologico, nell'attuale scenario digitale, i possessori di diritti sono esposti a continue violazioni sulle loro opere per manovre non autorizzate del tipo:
❑ riproduzione dell'opera
❑ distribuzione di copie dell'opera al pubblico
❑ esecuzione o diffusione dell'opera
❑ adattamento o modifiche all'opera
Questo rende difficile applicare le tradizionali politiche sul copyright in quanto:
❑ è facile copiare materiali in formati leggibili dalla macchina o convertire documenti a stampa in formati digitali (riproduzione digitale o "electrocopying")
❑ le copie sono di alta qualità, contrariamente alla qualità della copia su carta (una fotocopia non è mai comparabile col il suo originale)
❑ chiunque può collocare facilmente qualsiasi cosa su una macchina posta in rete (Internet), rendendo potenzialmente in questo modo l'informazione accessibile e disponibile a milioni di individui, molti dei quali a loro volta potrebbero non rispettare i diritti sull'opera
❑ sia la riproduzione sia la trasmissione di opere o parti di opere può essere effettuata a costi bassissimi.
Tre sono i fattori che stanno alla base del processo di ripensamento sulle questioni della proprietà intellettuale:
❑ differenze tra i sistemi che regolano la materia nei vari paesi: sistema di copyright (britannico o statunitense), droit d'auteur o diritto d'autore, sistemi a regime teologico, sistemi dei paesi ex comunisti,…
❑ rapido sviluppo delle tecnologie digitali come mezzo per la trasmissione dell'informazione contenuta nelle opere soggette o meno a tutela
❑ problematiche tecnico-giuridiche poste dalla rete per un controllo sull'utilizzo delle opere degli autori.
3. Il contesto organizzativo
La digitalizzazione di testi (libri, riviste) o di documenti in generale, processo essenziale entro un quadro di biblioteca digitale, ha sicuramente un impatto non indifferente sul mercato delle vendite di tali materiali. Autori, editoria commerciale e scientifica, biblioteche e utenza, sono tutti attori i quali giocano ciascuno un proprio ruolo particolare entro la catena della produzione intellettuale.
All'interno di questa catena di produzione di beni intangibili, il cui anello di partenza è sempre l'autore, il gioco dei diritti di proprietà intellettuale passa di mano in mano, in equilibrio con l'anello finale della catena dove è collocato l'utente, il quale talvolta è utente-autore e quindi anello di partenza. In tale meccanismo la tutela dei diritti di proprietà intellettuale deve essere controbilanciata per garantire il rispetto dei diritti di accesso all'informazione.
Se spostiamo la scena da un ambiente tradizionale ad un ambiente digitale, il gioco tra le parti diviene più complesso. L'informazione si smaterializza, gli attori si scambiano i ruoli, il copyright diviene una questione complessa soprattutto per le potenzialità offerte dai nuovi strumenti e mezzi tecnologici. Parliamo quindi di copyright elettronico.
Entro i confini di una biblioteca digitale il copyright elettronico dovrebbe consentire una differenziazione adeguata della gestione dei diritti, equamente distribuita tra i detentori dei diritti stessi e i fruitori in qualità di utenti della biblioteca digitale.
Il fattore economico non dovrà quindi essere trascurato. Oltre ai costi di digitalizzazione dei materiali una biblioteca digitale dovrà mettere in conto i costi per il copyright elettronico con particolare riguardo ad alcuni fattori:
❑ chi è o chi sono i detentori dei diritti (quali sono i soggetti con cui si dovrà trattare)
❑ quale/i quale tipo/i di diritti gravano sull'opera (morali, economici),
❑ se si tratta di un'opera composta o di parti di opere la questione va valutata per ciascuna della parti componenti che si intende utilizzare
❑ lo scopo dell'utilizzazione: ricerca, didattica, digitalizzazione o riproduzione digitale a scopo di archiviazione, conservazione o per la messa a disposizione al pubblico o per sua distribuzione o anche solo circolazione, uso personale, messa a disposizione a determinate fasce di utenza…
❑ il contesto normativo a cui fa riferimento l'opera da trattare ai fini della digitalizzazione o della riproduzione
❑ il numero di utenti che potrà accedere a quella risorsa digitalizzata
❑ su chi gravano tali costi e in che misura.
Queste tematiche solitamente tendono ad essere discusse in modo frammentario ed è utile invece riunirle tenendo conto di loro nell'insieme.
E' bene quindi far grande attenzione a come muoversi, individuando lo "status" dei diritti che accompagna il documento da trattare.
E' noto come grandi progetti di digitalizzazione di materiale monografico per la costruzione di biblioteche digitali si siano notevolmente ridimensionati in quanto non si era tenuto in debito conto della normativa che regola i diritti d'autore dei paesi che avevano prodotto l'informazione da trattare, ma soprattutto non si era fatta indagine preventiva sullo stato dei diritti delle opere da digitalizzare.
E' quanto mai improrogabile disegnare soluzioni in equilibrio tra:
❑ la norma italiana tradizionale, volta al rispetto dei diritti degli "aventi diritto" e il giusto diritto delle biblioteche a poter svolgere le proprie funzioni
❑ i recenti sconvolgimenti dettati dall'incedere dell'informazione digitale nella globalizzazione.
Come recita la Direttiva Europea deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico.
I diritti oggetto delle manovre di digitalizzazione, riproduzione o messa in rete di opere, debbono essere trasferiti, ceduti o dati in uso dai detentori/possessori alla biblioteca digitale, in base a contratti di licenza, senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia di diritto d’autore e diritti connessi. Di tali licenze si parlerà nei capitoli successivi riguardante le politiche di copyright elettronico per una biblioteca digitale
4. Il contesto tecnologico
Per digitalizzazione di un contenuto informativo (testo, video, suono, o multimedia) si intente la traduzione o conversione delle informazioni che costituiscono il documento in un linguaggio comprensibile alla macchina, ossia dal linguaggio binario costituito da soli due numeri: lo zero e l'uno.
Digitalizzare significa perciò tradurre da un linguaggio ad un altro, attuando una convergenza verso un'unica forma di rappresentazione attraverso un linguaggio omogeneo, di modo da ottenere l'integrazione tra differenti tipologie di documenti, veicolati da media differenti all'interno di un unico mezzo espressivo, che assume per questo carattere di multimediale.
All’interno di questi mondi ove i contenuti multimediali vengono offerti all’utenza attraverso l’erogazione di servizi tradizionali o più moderni, in forme di distribuzione di contenuti “a richiesta” e “a distanza”, si trovano i “luoghi” del multimediale che raccolgono e conservano:
• Collezioni ed archivi digitali
• Contenuti recuperati dalla rete: immagini, foto, video, suoni, testi, ...
• Prodotti di digitalizzazione di immagini analogiche
• Produzioni di testi digitalizzati
• Immagini incorporate dentro nuovi lavori
• Nuove creazioni da lavori derivati.
La possibilità di trasmettere a infiniti utenti, via rete, documenti replicabili in infinite copie, a costi bassissimi, sommata alla facilità con la quale è possibile operare modifiche su un documento hanno comportano nuovi problemi difficilmente inquadrabili giuridicamente.
4.1. Copia esatta
Nel mondo del copyright basato sulla carta, la maggior parte delle copie illegali si attua attraverso l'attività reprografica, la fotocopiatura. Naturalmente questo tipo di violazione non ha nulla a che vedere con il plagio o con la deliberata riproduzione abusiva di opere a scopo commerciale.
Il risultato di una fotocopiatura con riproduttore tradizionale, da carta stampata, è chiaramente una copia a basso grado di definizione. Sebbene possa comportare una perdita delle vendite del testo riprodotto, la copia di per sé non è adatta ad essere oggetto di un numero significativo di copie per ulteriori riproduzioni.
Nel mondo digitale le copie sono esattamente uguali ai loro originali, ciascuna di qualità identica all'originale e così anche per le successive riproduzioni dalle copie. Questa perdita di controllo è quello che i detentori dei diritti temono maggiormente.
In realtà intervengono almeno tre fattori:
❑ il primo è che le copie private devono essere fatte per uso personale e nell'ottica di quanto previsto dai vari regimi normativi: dal fair use per il copyright statunitense, dal fair dealing o privilegi per il copyright britannico o entro le eccezioni per il nostro regime a diritto d'autore continentale.
❑ il secondo fattore, molto più serio, si riferisce al fatto che qualcuno possa creare un mercato per la rivendita delle riproduzioni: è il caso del video e della musica in Internet
❑ il terzo, in mezzo tra i due precedenti, concerne la libera distribuzione del materiale soggetto a copyright, spesso posto in rete per mancanza di consapevolezza della violazione che si sta compiendo, altre volte in modo sistematico e persistente.
Attraverso la capacità di creare copie identiche o esatte esistono altrettante capacità, molto più insidiose, di creare copie inesatte le quali possono essere spacciate per originali. Modifiche minori o cambiamenti maggiori possono essere facilmente introdotti nei dettagli o nel testo, o peggio nelle conclusioni di un lavoro. Questo tipo di violazione, potenzialmente molto seria, in ambiente digitale, va a toccare la sfera dei diritti morali dell'autore in quali possono venire gravemente compromessi.
Per tale ragione la digitalizzazione di un'opera sulla quale gravi qualche forma di diritto, deve sempre essere autorizzata.
4.2. La digitalizzazione delle opere
Ci sono due modi in cui un testo può essere retro-digitalizzato, o convertito o riprodotto in un formato digitale. Il primo è noto con il termine inglese di electrocopying, produce un'immagine o pagina bitmapped e utilizza formati di tipo TIFF. Il secondo, noto come digitalizzazione, rende un testo leggibile dalla macchina e utilizza formati file di tipo ASCII, o word-processor, o altre codifiche basate su caratteri.
Lo scopo primario di avere un testo pieno leggibile dalla macchina è la possibilità di ricercare per parole chiave entro il testo di un articolo o di un volume digitalizzati e non solo entro i metadati che descrivono la risorsa digitale. In certi casi questo processo può servire solo ai fini della ricerca in quanto il testo pieno potrebbe essere nascosto e non visualizzato all'utente, ma utile solo ai fini di un recupero dell'informazione.
Solitamente una biblioteca digitale deve invece mettere a disposizione i contenuti dei testi digitalizzata alla propria utenza autorizzata.
L'elettroriproduzione presenta, in relazione alla questione dei diritti di fruizione economica, meno difficoltà rispetto alla digitalizzazione. Questo perché nel momento in cui viene prodotta una replica digitale dell'originale stampato su carta, non vengono minacciate né l'integrità del testo dell'autore, né il layout e design della pagina come impostati dall'editore. D'altro canto una elettrocopia è meno utile che una copia digitalizzata dal momento che il testo non può essere né ricercabile né indicizzabile.
4.3. L'elettroriproduzione (electrocopying)
I moderni macchinari per la riproduzione delle opere (copiatori del tipo Xerox Docutech o Kodak LionHeart) operano sulla base di principi assai differenti rispetto alle tradizionali macchine fotocopiatrici. Ciascun documento viene scansionato all'interno, immagazzinato in memoria o su un disco e in seguito inviato al controllo dell'operatore per essere stampato. Questo procedimento di immagazzinamento tramite scansione e stampa, è condizionato dal diritto di elettroriproduzione, diritto tecnicamente non previsto dalle attuali normative che regolano il copyright nei vari paesi.
I detentori dei diritti sono stati molto restii fino ad oggi ad intendere il diritto di elettroriproduzione come un'estensione del diritto di riproduzione, ciò dovuto al timore di una possibile perdita di controllo sugli IP laddove copie scansionate non venissero rimosse dalla rete.
Di fatto le leggi sul diritto d'autore e diritti connessi, tradizionalmente si riferivano ai supporti piuttosto che ai loro contenuti, regolando differenti "tipi di opere", differenziandone diritti ed eccezioni. Inoltre i differenti sistemi esistenti in materia di proprietà intellettuale, copyright o diritto d'autore, hanno sempre concettualizzato i contenuti quali entità legate al loro primo supporto originale, solitamente cartaceo, escludendo di fatto altre forme espressive non prettamente tangibili. Va detto che solitamente la problematica dell'elettroriproduzione viene ignorata dalla maggior parte degli utilizzatori di questi moderni copiatori o da chi utilizza sistemi analoghi per la fornitura di documenti, ma va detto anche che la Sesta Direttiva Europa non si riferisce solo alll'armonizzazione delle leggi tra gli stati membri, ma soprattutto all'armonizzazione tra mondo "fisico" e mondo "digitale" al fine di stabilire "un'equivalenza delle opere". Questo punto è assai importante per comprendere come molte delle disquisizioni puramente teoriche, quando parliamo di opera incarnata su di un supporto fisico e estrinsecata da esso, o di opere puramente digitali nate come tali, troveranno rimedio pratico per le operazioni quotidiane che si svolgono in biblioteca (copie di documenti, document delivery, downloading, …).
Se la direttiva armonizza il concetto di copia fisica a quello di copia digitale, avremo vita più facile nelle biblioteche, ma non solo, il riportare il discorso sul "corpus mistycum" piuttosto che sul "corpus mechanicum" si avvicina molto più alle nuove frontiere della biblioteconomia internazionale (ci si riferisce anche a FRBR1), ma anche ci riporta molto più vicino all'autore e all'essenza della sua opera come creazione originale intellettuale.
4.4. La digitalizzazione attraverso scansione
Il processo di digitalizzazione inizia con una elettrocopia, la quale è il normale output di uno scanner.
In seguito la copia scansionata viene passata attraverso un software per il riconoscimento dei caratteri, detto OCR il quale usa algoritmi complessi per dedurre i caratteri individuali dalle rappresentazioni bit-mappate.
In alternativa il testo può essere copiato manualmente e introdotto da tastiera per creare un file di testo.
Questo può comportare l'introduzione di errori. Per esempio Adobe Acrobat e il formato PDF (Portable Document File) sono divenuti in breve tempo uno standard de facto nel campo dell'editoria elettronica grazie ad Acrobat Capture. Acrobat Capture è un sofisticato programma OCR che converte una copia elettronica o un'immagine da un file PDF (di tipo bitmapped image) entro immagini con testi nascosti utili ai fini di un recupero informativo in fase di ricerca o entro un file PDF che contiene il testo. In quest'ultimo caso il programma non solo riconosce i caratteri ma sistema i font e tutte le configurazioni di layout in maniera da produrre una riproduzione molto vicina all'originale.
4.5. Copia effimera o temporanea
Dal momento in cui esiste un documento soggetto a copyright posto in forma digitale, la copia temporanea, che necessariamente viene automaticamente creata al fine di una fruizione (lettura) del contenuto, può crea re problemi legali.
Per esempio i file (archivi) sui sistemi dei computer dovrebbero essere regolarmente soggetti a back-up, anche una o due volte la settimana, ai fini di una salvaguardia dei dati in caso di crashing o altri incidenti. Ogni back-up può includere la copia dei documenti su cui grava copyright, a meno di
1 Functional Requirements for Bibliographic Records
non escluderli dalle operazioni di back-up (in tal caso non ricomparirebbero dopo le operazioni di "recovering" o "restore" per il recupero dei dati).
Inoltre, quando un documento soggetto a copyright è visualizzato, vengono create copie transitorie nella memoria principale del computer, nella memoria display del video, e visibilmente nello schermo del computer. Se un documento è trasmesso o anche visualizzato in remoto (come nell'accesso via web), le copie transitorie saranno mantenute nella memoria del software di comunicazione per la trasmissione e ricezione informativa, probabilmente tante volte quante sono i differenti livelli di protocollo, senza contare il numero di interventi nei routers. Il caching incrementa altri problemi ancora.
Ciascuna di queste copie è potenzialmente una violazione. E' l'esistenza di queste copie transitorie assieme alla difficoltà di distinguere tra ciò che è permesso e ciò che costituisce copia temporanea vista come violazione, che genera l'asserzione da parte di alcuni secondo cui le nozioni generali di fair use, browsing o fair dealing non potranno sopravvivere a lungo nell'era digitale.
La Direttiva Europea nel considerando 33 stabilisce che ciascuno stato membro, e quindi anche l'Italia dovrebbe prevedere un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni transitorie o accessorie, le quali formano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico effettuato all’unico scopo di consentire la trasmissione efficace in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o l’utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali. Gli atti di riproduzione in questione, recita la Direttiva, non dovrebbero avere un proprio valore economico distinto. Per quanto siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie "cache", compresi gli atti che facilitano l’effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l’intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni. L’utilizzo è da considerare legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla legge.
4.6 Browsing
Sembrerebbe essere fondamentale permettere la visione rapida di un lavoro, in modo da poter decidere se scaricarlo, stamparlo o prendere in prestito eventuale versione su CD. Tuttavia, passare in rassegna un lavoro elettronico richiede la realizzazione di copie transitorie, cosa che infrange la legge a meno che non vi sia per questo un'apposita licenza.
Il problema per il proprietario di copyright è come consentire queste manovre, lecite se viste dalla parte dell'utenza, evitando l'infrazione della copiatura non autorizzata. Poiché ogni volta che il documento è letto vengono effettuate delle copie del documento, ciò non può accadere senza infrangere il copyright. Questa situazione obbliga quasi sempre all'uso di licenze per documenti soggetti a copyright che vengono sfruttati commercialmente, ma dovrebbe essere prevista dalla legge un'apposita eccezione (cosa che allo stato attuale non è prevista dalla nostra normativa italiana). Come nelle biblioteche è permessa la consultazione (diritto di consultazione) quale eccezione, nello stesso modo dovrebbe essere possibile il browsing controllato di opere digitalizzate (ovviamente avendone avuto il permesso dai detentori dei diritti) entro la biblioteca digitale. Il diritto di browsing al pari di quello di consultazione, dovrebbe essere previsto per legge2, ma in situazioni incerte o poco chiare è opportuno che tale diritto venga richiesto dalla biblioteca che intende digitalizzare l'opera assieme agli altri diritti (digitalizzazione, riproduzione .)
4.7 Servizi bibliotecari e fornitura di documenti elettronici e firma digitale
La legge sul copyright nella maggior parte dei paesi contiene diritti specifici per le biblioteche, per esempio diritti che regolano il prestito e il document delivery. Le biblioteche hanno solitamente diritti di fare copie di parti di documenti soggetti a copyright per trasmetterli ad altre biblioteche a nome degli utenti che hanno chiesto un prestito di un articolo o parte di opera non posseduti nella loro biblioteca.
Alcuni di questi diritti devono essere aggiornati ed estesi all'ambiente elettronico.
Il problema è che la legge richiede che sia fatta soltanto una copia su carta del documento richiesto. Anche la copia fax è probabilmente fuori legge, particolarmente se prima viene fatta una fotocopia. La scansione del documento in un calcolatore e la trasmissione dell'immagine da stampare alla biblioteca di ricezione provocano le copie transitorie multiple e gli editori considerano questi "normali passaggi" come un infrazione della legge.
Un aspetto fondamentale per la gestione di questi diritti è il problema della firma. Il problema è che la firma di richiesta nel prestito interbibliotecario deve essere apposta dall'utente sulla richiesta. Alcune normative, per esempio quella britannica, stabilisce chiaramente che questo deve essere fatto su carta, limitando in tal modo l'adozione di sistemi efficienti per i prestiti tra biblioteche.
2 dovremmo aspettare la direttiva europea a proposito, ma pare che attualmente non vi siano segnali positivi a riguardo
Al fine di una efficace gestione dei diritti andrà tenuta in debito conto la tecnologia che supporta la firma digitale che sta cominciando ad essere usata parecchio per operazioni finanziarie anche su grande scala.
Allo stato attuale vi sono biblioteche che usano sistemi controllati entro circuiti di document delivery protetti e controllati. In tal caso difficilmente saranno portate in giudizio qualora si attengono ad un regime per cui tutte le copie temporanee vengono cancellate non appena viene fatta la copia su carta e dove ciascuna copia, munita di clausola copyright, viene inviata non all'utente finale, ma alla biblioteca richiedente . Questo potrà comportare alcune inefficienze, come ad esempio scansionare lo stesso documento più volte. E' difficile uscire da questo stretto regime se il documento è inviato direttamente al computer dell'utente finale. Non è inoltre chiaro se un avvertimento generico del tipo "la legge vi impone di distruggere la copia elettronica del documento immediatamente dopo averne stampata una" possa essere sufficiente per evitare guai, sebbene a livello internazionale alcuni sostengono3 che un avvertimento così possa essere sufficiente per evitate infrazioni.
Va ricordato che in uno dei considerando della Direttiva Europea4 si sottolinea che "la presente direttiva non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche" riaffermando il sacrosanto diritto che le biblioteche hanno di effettuare il prestito quale servizio essenziale in deroga appunto al diritto che alcuni autori vorrebbero continuare a detenere in modo esclusivo.
4.8. Copie di conservazione
L'art. 5 della Direttiva Europea al punto c) stabilisce che gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto sono considerati eccezione.
Le leggi sul copyright del Regno Unito e degli Stati Uniti rispetto alla possibilità di fare copie di conservazione prevedono che si possano fare copie di documenti deteriorabili e non più editi a scopo di conservazione. Negli Stati Uniti, queste copie possono soltanto essere su carta o su microfilm, non in forma digitale; mentre nel Regno Unito, copie digitali possono essere fatte soltanto dalle biblioteche prescritte (biblioteche universitarie comprese) e possono essere anche consultabili dall'utenza che si reca in loco.
4 in fase di recepimento in Italia
4.9 Libertà da azioni giudiziarie
La legge sul copyright in taluni Paesi (ma non l'Italia) forniscono indennità contro eventuali azioni giudiziarie per i bibliotecari se gli utenti delle biblioteche fanno fotocopie illegali di materiale, a condizione che siano affissi avvisi in tal senso vicino alle macchine per fotocopie. Non c'è comunque nessun'indennità equivalente per la copiatura elettronica. Rispetto alla copia elettronica, le biblioteche potrebbero cautelarsi disponendo avvisi simili vicino ai calcolatori in biblioteche dotate di possibilità di stampa.
5. Alcune definizioni terminologiche
Importante premessa allo studio sul copyright elettronico è la questione della terminologia. Le definizioni, sia in diritto sia in biblioteconomia, sono le fondamenta su cui si basa la comprensione della materia su cui si sta indagando. Quando si parla di definizioni, ci si trova di fronte all'affermazione che definire qualcosa, un oggetto, un concetto, significa rispondere alla domanda "che cos'è quell'oggetto, quel concetto".
Di seguito darò delle definizioni terminologiche, valide per il presente studio, per alcuni concetti chiave che ruotano attorno al copyright elettronico in ambiente digitale.
5. 1. Formato elettronico
Esempi di materiale testuale in formato elettronico dovrebbero includere documenti elaborati con editor testuali (per esempio word, LaTex, …), i risultati di ricerche da basi di dati e fogli elettronici, documenti HTML e SGML, documenti immagazzinati in formati proprietari che vengono utilizzati tramite lettori o visualizzatori proprietari o liberi (per esempio i file PDF che necessitano di Adobe Acrobat per la loro fruizione).
5.2. Pubblicazione elettronica
In questa categoria sono incluse sia le pubblicazioni create specificamente in formato elettronico, sia le pubblicazioni originariamente nate su supporto cartaceo (o anche su altro supporto fisico) trasposte, in un momento successivo, nel formato elettronico.
5.3. Parte di una pubblicazione elettronica
La legislazione sul copyright esistente in ciascun Paesi consente, in modalità e misure differenti, la fruizione di "parti di opere" a stampa, come per esempio un articolo di un fascicolo di periodico, un capitolo di un libro, o una certa percentuale (stabilita dalla legge) di un'opera,.
Nel regime a diritto d'autore italiano viene concesso un utilizzo per "parti di opere", con un limite del 15%, regolato entro l'istituto delle "eccezioni" o "limitazioni dei diritti". Prima della Legge 248/2000 tale fruizione, che non aveva limiti, ricadeva nelle zone cosiddette di "libera utilizzazione".
In altri contesti normativi le regole possono variare, per esempio nel copyright britannico, la "parte di una pubblicazione", è possibile nella misura non superiore al 10% e rientra nel modello "privilegio" accordato alle biblioteche. Nel copyright statunitense si applicano invece i concetti di Fair Use.
Va sottolineato che queste regole potrebbero essere soggette a revisioni in un futuro molto prossimo, tenendo conto dei significativi cambiamenti nella pratica delle pubblicazioni esistenti, per esempio laddove un fascicolo di un periodico elettronico comprende un solo articolo o laddove un periodico o un volume siano in un formato non più idoneo.
5.4. Fascicolo di periodico elettronico
Si premette che una definizione di "periodico elettronico", a livello ufficiale in contesto biblioteconomico, non è ancora stata data, in considerazione della natura stessa dell'oggetto e- journal, tanto effimero quanto difficilmente ingessabile entro definizioni ristrette.
Il termine fascicolo per un periodico elettronico è analogo al termine fascicolo per un periodico a stampa, inteso come collezione di articoli aggregati assieme nello stesso spazio temporale (data) e nello stesso spazio fisico (numero del fascicolo). La definizione, in letteratura, è precaria, in quanto è noto come le pubblicazioni seriali in continuazione siano oggetto in continua evoluzione.
Potremmo definire un periodico elettronico come un "canale informativo".
5.5. Pubblicazioni scientifiche e Open Archive
Soprattutto in ambiente scientifico e di ricerca e nel mondo accademico in generale, il modello di periodico "tradizionale" (di cui al punto precedente) solo in apparenza risulta essere uno vero spazio di "aggregazione per la ricerca". In effetti si tratta di un modello disaggregato o meglio
Le parti discrete di un certo periodico pubblicate ogni anno, entro una pubblicazione tradizionale (a stampa o anche elettronica), nel nuovo modello "Open Archive" (archivio aperto) potrebbe ben rimpiazzare, entro il nuovo medium digitale, le pubblicazioni del materiale scientifico.
Tali pubblicazioni depositate nei server Open Archive troverebbero un'unitarietà totale riconducibile all'ente stesso anche a livello di diritti di proprietà intellettuale. Ragione per cui è presumile dedurre che questo condurrà ad un cambiamento radicale delle regole del gioco sul copyright dei periodici elettronici e delle pubblicazioni scientifiche in generale. Tale politica potrebbe rapidamente erodere la viabilità di applicazione delle clausole che regolano la determinazione della "parte di opera" della pubblicazione a stampa, negli attuali modelli di "privilegi" o delle "limitazioni dei diritti", a tutto vantaggio della disseminazione delle opere provenienti dal settore accademico e di ricerca.
Allo scopo va ricordato che il JISC (Joint Information Systems Committee) ha finanziato un progetto di nome Romeo (Rights MEtadata for Open archiving)5 della durata di un anno (1 agosto 2002 - 31 luglio 2003) per investigare la questione dei diritti che ruotano attorno l'auto- archiviazione per i lavori di ricerca depositati negli Open Archive della comunità accademica britannica, che farà da punto di riferimento per tutte le altre normative sul copyright. Il progetto entro un quadro OAI Open Archive Initiative tiene conto delle questioni correlate all'harvesting dei metadati dai data providers entro i service providers. Il progetto Romeo si occuperà di indagare come i metadati e i dati (lavori originali) 'give-away research literature' sono utilizzati e come questi possono essere protetti.
Saranno sviluppati una serie di elementi di diritti a partire dalla costruzione da esistenti schemi e vocabolari (Open Digital Rights Language) utili da inserire entro i metadati per il controllo dei diritti delle risorse. Obbiettivo del progetto è creare un sistema che dimostri come i diritti sui metadati possono essere assegnati, scoperti, raccolti e visualizzati agli utenti attraverso il Protocollo OAI per la raccolta dei metadati
5.6. Esaurimento dei diritti
La dottrina americana del "First Sale" in Europa nota come "esaurimento dei diritti", sostiene che il controllo da parte del proprietario di copyright sopra la distribuzione di un lavoro (ma non la sua
5
copiatura) una volta che la prima vendita è stata effettuata. Il nuovo proprietario può rivendere, prestare, assumere o dare via il lavoro. Tuttavia, nel mondo elettronico, usando il software come esempio, il lavoro in sé viene venduto assai raramente. Esso invece solitamente è autorizzato attraverso licenze che limitano spesso la capacità del licenziatario di avere o prestare il lavoro.
Ciò può avere implicazioni serie per le biblioteche del futuro, in quanto limiterebbe la possibilità di prendere in prestito materiale soggetto a licenza o anche solo di poterlo consultare in remoto.
La questione dell’esaurimento del diritto, come stabilito dalla Direttiva Europea non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi "on-line". Ciò vale anche per una copia tangibile di un’opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell’originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD- ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio "on-line" è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d’autore o i diritti connessi lo prevedono.
2.
Criteri e Politiche di copyright elettronico per una biblioteca digitale
I criteri generali nella politica del copyright elettronico in ambiente digitale
Se due sono le componenti che coinvolgono una biblioteca digitale entro un tema di copyright elettronico e precisamente la componente servizio di digitalizzazione o riproduzione digitale e la componente servizio di riproduzione rivolto all'utenza, due sono i fronti in cui dobbiamo muoverci entro le politiche di copyright elettronico al fine di evitare le violazioni di cui al punto precedente.
Il primo fronte si occuperà di indagare le dinamiche che ruotano attorno al copyright elettronico in merito alla creazione dei documenti e degli oggetti digitali che entreranno a far parte delle collezioni digitali di una biblioteca digitale e che costituiranno il suo "posseduto" complessivo.
Il secondo fronte valuterà le implicazioni del copyright elettronico per l'offerta di copie fisiche o digitali dei documenti "posseduti" dalla biblioteca digitale alla “sua” utenza (profili di utenti autorizzati).
I principi di riproducibilità e di equilibrio che sottendono al copyright in ambiente elettronico fanno in modo che gli editori e le biblioteche lavorino insieme per capire i bisogni gli uni degli altri, sperimentando il mezzo elettronico in situazioni controllate.
Gli editori devono sentirsi sicuri con l'uso del mezzo elettronico ed i bibliotecari hanno bisogno di dimostrare che le informazioni elettroniche possono essere gestite e controllate in un ambiente libero da ostacoli o burocrazie che impediscano l'offerta di servizi a valore aggiunto.
È difficile generalizzare rispetto alle politiche attuali degli editori rispetto a copia e uso dei materiali elettronici, poiché essi mostrano una gran varietà di punti di vista. Per esempio, un
editore può dire no all'uso di un sistema automatico per il document delivery ed un altro può essere d'accordo.
Un editore può negare di porre articoli sul server delle biblioteche, un altro può dire sì.
In generale, tuttavia, gli editori sono più propensi all'uso elettronico in un ambiente controllato con un gruppo di utenti chiuso; lo sono di meno verso un uso senza restrizione, specialmente in rete.
Le biblioteche che si mettono in contatto con gli editori per ottenere permessi elettronici dovrebbero essere il più possibile precisee circa l'uso progettato ed i controlli che verranno esercitati. Per esempio, una biblioteca che desidera usare Ariel (sistema per il DD) o altro software di trasmissione da Pc a Pc per inoltrare documenti soggetti a copyright potrebbe confermare che sarà usata una modalità che cancella il file una volta completata l'operazione in entrambi i PC. Una biblioteca che desidera caricare gli articoli su un server potrebbe confermare che l'accesso sarà limitato agli utenti autorizzati che possiedono una password.
Da quanto si è detto fin ora, è chiaro che per molte attività elettroniche il permesso va richiesto. A breve termine, la soluzione è autorizzare per via telematica. I prodotti elettronici vengono regolati con un accordo che indica termini e condizioni d'uso. Per esempio, un accordo in rete sui CD ROM indicherà il numero di utenti/siti che può essere incluso e potrebbe anche indicare tutti gli utenti o meno possono vedere, stampare e trasferire dal sistema centrale verso i satelliti su una base d'uso illimitata. Ci possono essere alcune limitazioni, per esempio le stampe o i file non possono essere rivenduti e gli avvisi di copyright non devono essere cancellati.
Molti editori stanno sviluppando prodotti elettronici per distribuzione o accesso in Internet. L'accordo potrebbe garantire alla biblioteca e ai suoi utenti un accesso tramite password.
Più i prodotti elettronici vengono divulgati, più i termini e le condizioni stanno diventando standard.
se autorizzare elettronicamente l'utilizzo di certi prodotti diventa sistematico, questo incrementa il numero di editori favorevoli a sviluppare accordi per la scansione ed immissione di documenti in memoria elettronica.
Il passo seguente sarà probabilmente quello di sviluppare modelli di accordi, poiché sia gli editori che le biblioteche possono fare esperienza osservando come le informazioni elettroniche realmente vengono usate.
Molti progetti nazionali, europei ed internazionali stanno sviluppando griglie di riferimento per discutere di copyright e per sviluppare licenze modello. Il principio d'equilibrio che sottende al copyright servirà per rendere più facile l'accesso alle informazioni elettroniche.
2.1. Marchi e loghi
Oltre a tutti gli aspetti sopra citati un altro aspetto non di secondaria importanza quando parliamo di copyright elettronico nella digitalizzazione di periodici è la questione correlata ai marchi e loghi dei periodici protetti da particolari leggi nazionali. I cosiddetti trademarks sono loghi o nomi usati per identificare un particolare prodotto o servizio. Chiunque utilizzi un marchio o nome registrato è perseguibile ai fini della legge di quel Paese per violazione dei diritti correlati alla proprietà industriale. Negli stati a regime di copyright un trademark è solitamente identificato attraverso il simbolo R dentro il cerchietto.
Attenzione particolare quindi dovrà essere posta nella scansione fotografica di periodici in relazione a questi aspetti specifici.
3. Politiche di copyright elettronico nella digitalizzazione dei documenti entro una biblioteca digitale
Come detto nella prima parte del presente studio, nella creazione di versioni digitali di opere pubblicate, i problemi della cessione dei diritti per un copyright elettronico possono essere numerosi:
❑ il fattore identificazione di copie non autorizzate non deve essere sotto stimato
❑ i detentori di copyright possono essere moltissimi e aumentano in proporzione al numero e al tipo di lavori soggetti a copyright che vengono incorporati nel servizio di digitalizzazione.
❑ i costi di identificazione e accertamento dei diritti possono essere molto alti,
❑ il tempo richiesto per le indagini e per la richiesta delle autorizzazioni alla digitalizzazione (cessione del copyright elettronico).
Nel caso di materiale anonimo, se la fonte è un'organizzazione individuata chiaramente, quell'organizzazione dovrebbe essere contattata per la liquidazione del copyright. Se non è chiaro invece a quale organizzazione il materiale può essere riferito, il materiale può essere prodotto senza la liquidazione, ma se un possessore di copyright si identifica e si lamenta, bisognerà procedere ad una negoziazione prima di riprodurre il materiale.
Una pubblicazione può avere più di un detentore di copyright per esempio l'autore o l'editore di un volume possono detenere il copyright del testo ma non di buona parte delle illustrazioni. La proprietà multipla è altamente probabile soprattutto con i lavori multimediali.
Grande difficoltà esiste nell'individuare la proprietà del copyright nel caso delle fotografie e delle registrazioni musicali, in cui vi possono sussistere vari diritti, il diritto detenuto dal creatore, dal produttore o dal direttore o, come è spesso il caso, da tutte queste persone unitamente.
Se l'autore del testo è il detentore del copyright e il testo è ancora soggetto a copyright. In caso di morte dell'autore, gli eredi ed i successori saranno i proprietari di copyright per 70 anni dopo la morte dell'autore.
Va considerato anche che un editore, detentore di copyright originale attraverso un contratto di cessione, può aver trasferito i diritti a un altro editore. Il copyright editoriale può durare al massimo vent'anni dalla data di cessione da parte dell'autore al primo editore, questo per quanto riguarda la nostra legge italiana L. 633/1941.
Mentre all'estero vi sono uffici preposti per l'assistenza al fine di rintracciare i detentori di copyright, vi sono fonti attendibili ove effettuare controlli o comunque banche dati degli autori, in Italia, ma in particolare nei Paesi a regime di diritto d'autore, la questione è assai complicata e spesso, l'individuazione dei detentori dei diritti è cosa ad complessa.
Per il materiale straniero, in regime di copyright, potrebbe essere più facile risalire ai detentori di diritti, soprattutto collaborando con gli editori i quali possono avere avuto la cessione totale dei diritti da parte degli autori.
Se non è possibile rintracciare l'autore o il creatore di un articolo, ciò dovrebbe essere registrato, in un apposito registro, con le giuste annotazioni sugli sforzi fatti per reperire le informazioni sui detentori dei diritti e comunque sulle indagini svolte.
E' vero che "lo sforzo fatto" secondo alcune leggi in alcuni paesi, per esempio nel Regno Unito dovrebbe bastare a fornire la protezione adeguata, mentre nei paesi a diritto d'autore ciò non è sufficiente.
Altra questione importante è quella di farsi rilasciare una liberatoria quando si riceve in regalo del materiale non pubblicato, in tal caso si dovrà sempre chiedere al proprietario del copyright (e tenerne nota su un file) la licenza di fare le copie: basta una lettera datata e firmata dal donatore.
E' da notare che per fare in modo che il donatore firmi questo tipo di documento e che il documento sia valido, egli deve necessariamente possedere i diritti di copyright su quel materiale. E' importante, come detto sopra, separare i diritti di proprietà intellettuale o di copyright dal possesso fisico dell'opera: il donatore deve essere il detentore di copyright e non soltanto il possessore dei documenti di una collezione .
Documenti ceduti alla biblioteca da un donatore che però non detiene il copyright in quanto le opere non sono state da lui create (e nemmeno dal personale che lavora per la sua organizzazione) non potrebbero essere digitalizzati, a meno che non si sia certi che si tratta di opere fuori tutela, di dominio pubblico.
La prova di liquidazione del copyright, o autorizzazione liberatoria, è richiesta nella forma di una lettera scritta che porti la firma dell'autore. I fax sono considerati accettabili a questo scopo ma, al momento attuale, la liquidazione del copyright sotto forma di posta elettronica non ha legale validità. Comunque, l'Unione Europea sta cercando di legalizzare la firma elettronica, cosa che permetterebbe di rendere validi i documenti prodotti elettronicamente. Se questa direttiva diventerà legge faciliterà molto l'utilizzo di servizi digitali su richiesta e l'e- commerce in generale.
Altra considerazione importante è che se non si riceve nessuna risposta alla richiesta di liquidazione del copyright, la legge non permette la digitalizzazione né la riproduzione, in quanto non si è autorizzati. Contrariamente a quanto si pensi in certi ambienti editoriali, le
richieste di autorizzazione che contengono una scadenza entro cui l'autore deve rispondere non sono vincolanti legalmente.
Dati i costi necessari per assicurare il rispetto del copyright, deve essere inserito tra i termini della licenza standard proposta dall'ente gestore del contenuto, una clausola relativa al fatto che eventuali azioni contro i trasgressori del copyright siano intraprese dal possessore del diritto. Tuttavia, i detentori del copyright sono di solito convinti dei vantaggi di questo approccio e quindi propensi a rilasciare autorizzazione, solo se l'ente è d'accordo nell'intraprendere azioni per minimizzare i rischi di violazione.
Le responsabilità dell'ente potrebbero essere limitate al monitoraggio e all'informare i possessori di copyright rispetto alle violazioni, rendendo i termini di accesso da parte degli utenti nella rete inequivocabili.
3.1. Possessori di copyright
Molti, anche se non tutti, i possessori di copyright potrebbero chiedere un ritorno in denaro dalla concessione del permesso di digitalizzazione del loro materiale.
Sarà quindi opportuno che si proceda, come prima fase ad investigare quali sono le possibili categorie di detentori di diritti, soggetti per i quali potrebbe andare bene un compenso non finanziario. Queste tipologie di proprietari si cercheranno tra le organizzazioni pubbliche e non-profit. Tra queste possono esserci delle biblioteche, ma esse potrebbero avere al loro interno gruppi o settori per i quali l'accesso pubblico alle informazioni e l'educazione sono politiche oggettive importanti e possono anche generare un'entrata.
Si tratta di:
a. biblioteche locali e reti di biblioteche
b. istituzioni accademiche ed educative
c. società non a fine di lucro o ecclesiastiche
d. musei e gallerie
Questi gruppi possono essere detentori di copyright su materiale che è componente vitale nel circuito nazionale o locale e può esserci margine per negoziare licenze in cambio di benefit non monetari o di tasse assai modeste, sebbene essi possano ragionevolmente aspettarsi un
ritorno in termini di "giro" commerciale creato dalla messa in rete del materiale per cui hanno concesso la licenza di utilizzo.
3.2. Uso commerciale
Una biblioteca digitale potrebbe (opportunità da considerare) aver bisogno di ampliare il proprio settore di interesse inglobando anche settori propriamente commerciali, entro un modello economico che tenga conto per esempio di quanto disposto dalla legge Ronchey.
In tale direzione un ritorno attraverso la concessione della licenza dovrà essere in termini economici, sotto forma di "royalty", tenendo conto che non c'è molto margine di negoziazione con i commerciali.
Alcuni suggerimenti possono essere i seguenti:
❑ I termini dell'offerta possono essere decisi a seconda del guadagno generato dalla ricerca di risorse a pagamento
❑ Prevedere alcune possibilità di sconto per ricordare l'originaria natura non commerciale della rete di biblioteche e dare la possibilità all'utente o a certi utenti come docenti, studenti, etc... di accedere senza pagare tasse
❑ Decidere se la royalty sia da corrispondersi una volta sola o in maniera continuativa (tasse supplementari possono essere corrisposte in occasione di nuove digitalizzazioni per nuove edizioni dello stesso lavoro) oppure se la tassa debba basarsi sull'uso del materiale misurato da alcuni parametri del sistema o se debba basarsi su altri modelli di determinazione dei prezzi (una tassa sulla stampa o una sottoscrizione iniziale)
❑ controllare se ci sono possibilità di ampliamento dei commerci tramite la rete delle biblioteche e quindi applicare tassi commerciali o semi-commerciali
❑ Vedere se ci sono possibilità di benefici ausiliari - come per esempio la pubblicità - da far pervenire ai detentori di copyright come risultato del fatto che i loro lavori sono parte della rete e possibilmente da calcolare come parte della royalty.
❑ Verificare l'esistenza della possibilità di evitare i pagamenti per quanto possibile, tenendo conto del contesto in cui si opera e del contesto beni culturali più in generale
3.3. Proprietà del Copyright della biblioteca digitale e Legge Ronchey
Il diritto d'autore come il copyright può essere detenuto da un individuo o un'organizzazione, o da entrambi.
Una chiara distinzione deve essere fatta tra copyright, diritto d'autore e proprietà fisica dell'oggetto in questione. Le biblioteche hanno la proprietà fisica di grandi quantità di materiale ma quasi mai possiedono diritti o il copyright su quei documenti.
In un servizio di digitalizzazione sarà importante procedere in modo da "modificare" in senso positivo questo stato di cose. Con lo sviluppo di programmi di digitalizzazione i quali producono immagini in un linguaggio diverso (si parla infatti di conversione da un linguaggio ad un altro linguaggio) vengono "prodotte" di fatto "opere" su cui la biblioteca che avrà investito risorse, di personale, di attrezzature, monetarie, potrebbe vantare un diritto di proprietà.
Ora le strade possono essere sostanzialmente due:
1) la prima laddove si procedesse a creare "edizioni digitali" per opere di dominio pubblico, dove non gravano diritti.
2) la seconda via è quella della tutela giuridica accordata dalla legge alle banche dati.
E' il caso anche delle collezioni brittle, fragili, ove spesso i diritti di proprietà sono scaduti. Oppure per le opere fisicamente possedute nelle collezioni dellabiblioteca, dove vi possono essere dei diritti, anche differenti e numerosi, ma riferibili a versioni di tipo analogico. In questo caso la creazione di una "nuova edizione digitale" a cura della biblioteca digitale X, consentirebbe di ottenere i diritti di proprietà sull'opera digitalizzata a seguito di manovre tese a individuare come procedere a livello dei diritti. In altri termini potrebbe esservi il caso in cui l'autore, che detiene tutti i diritti, ceda alla biblioteca digitale X il diritto ad una pubblicazione digitale della sua opera, indipendentemente da eventuali diritti dell'editore per altre versioni. Il più delle volte però vi dovrà essere un accordo con l'editore, soprattutto in virtù del fatto che la digitalizzazione passa attraverso una copia fisica di proprietà dell'editore.
In questo caso specifico sarebbe possibile distribuire copie di articoli, o di pezzi di testo o anche testi interi riprodotti in digitale o a stampa all'interno del regime giuridico che regola le banche dati, vigente sia a livello comunitario europeo sia a livello nazionale.
Se consideriamo il prodotto delle digitalizzazioni di una biblioteca digitale come una grande banca dati contenente le opere digitalizzate si può ottenere tutela alla banca dati nella sua interezza in virtù degli investimenti fatti e invocare il diritto sui generis per 15 anni a partire dalla creazione della banca dati stessa.
Il diritto di proprietà fa sì che una biblioteca possa avere la facoltà di impedire o acconsentire all'utente di fare copie del materiale, se lo desidera.
Una volta che il testo è stato digitalizzato, è importante assicurarsi che i diritti della biblioteca siano rispettati per evitare riproduzioni abusive, nel caso le opere rientrino nel modello di business della biblioteca stessa o peggio per evitare manipolazione arbitraria del materiale digitalizzato.
Di fatto la Legge Ronchey parla però solo di riproduzioni di tipo artistico.
Se andiamo a analizzare la legge Ronchey L. 14 gennaio 1994 n. 4 (in G.U. 15.01.93 n. 11)7 essa stabilisce quanto segue:
"1. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni culturali in consegna al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e le disposizioni sulle riproduzioni e sui diritti spettanti agli autori, la facoltà di riproduzione e l'uso di tali beni e del materiale (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile, calchi, rilievi e altro) relativo ai medesimi, sono oggetto di concessione."
6 E' il caso per esempio delle mostre virtuali della Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, Biblioteca Universitaria di Bologna, Biblioteche del Sistema Bibliotecario dell'Ateneo bolognese (SBA) che hanno creato il sito Librit.
E' il caso anche di un sito fiorentino http://www.sbas.firenze.it/cop.html
Questi siti hanno propri tariffari e regolamenti per concedere il diritto all'uso e alla riproduzione delle immagini presentate nel sito.
7 Il testo della legge è raggiungibile sul sito MBCA con testo coordinato http://www.beniculturali.it/normative/dettaglioleggidecreti.asp?Id=525
Il contesto è esclusivamente quello del MBCA e dei libri non si fa menzione, anche se parla di "beni culturali" in generale. Per quanto attiene le concessioni la Legge Ronchey stabilisce che:
"2. La riproduzione d'un bene culturale è soggetto al pagamento dei canoni e dei corrispettivi fissati nel presente tariffario. La riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio è soggetta al solo rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione.
Non sono soggette al pagamento dei diritti previsti dal presente tariffario le riproduzioni e le riprese a fini istituzionali della ricerca con rigoroso carattere tecnico-sicentifico, nonché le concessioni in uso degli spazi destinate a iniziative rientranti nei fini istituzionali dell'Amministrazione e come tali autorizzate dagli organi competenti."
4. Politiche di copyright elettronico nell'offerta di servizi all'utenza di una biblioteca digitale
Relativamente alla componente offerta di servizi, nel rispetto delle tutele dei diritti, la biblioteca digitale dovrà poter garantire:
❑ il libero accesso ai contenuti digitalizzati presenti nelle collezioni all'utenza autorizzata;
❑ la possibilità di effettuare riproduzioni (copie) digitali o su supporto fisico degli oggetti digitalizzati nel rispetto dei diritti e nei casi in cui il materiale non sia di pubblico dominio
❑ la possibilità di provvedere ad una disseminazione del materiale in un'ottica quanto più possibile vicina al concetto del FairUse statunitense che, tra gli istituti normativi sembra essere allo stato attuale il più vicino alle esigenze di ricerca, didattica e tutela dell'accesso all'informazione per uso personale. Va premesso che poiché nel nostro ordinamento il Fair Use non viene applicato, ma sussiste il meccanismo delle "eccezioni", dovranno essere previste delle licenze (meglio se a carattere nazionale) che vadano nella direzione di quanto previsto dal FairUse.
Di seguito qualche nota di riferimento pratica in merito all'utilizzo da parte degli utenti dei contenuti digitalizzati e messi a disposizione attraverso l'offerta di servizi bibliotecari tra cui consultazione digitale, riproduzione, scarico, stampa e document delivery,…
Visualizzazione allo schermo.
La copiatura non sistematica su disco di ciò che si osserva sullo schermo dovrebbe essere considerato un approccio corretto. Si tratta di una consultazione di materiale digitalizzato.
Stampata su carta.
La stampa su carta di parte di una pubblicazione elettronica dovrebbe essere considerata lecita, se fatto da una persona singola o da un bibliotecario su richiesta a scopo ricerca o di studio o per uso personale.
Copiare su disco di parte di una pubblicazione elettronica.
Copiare su disco parte di una pubblicazione elettronica per "storage" (immagazzinamento) locale permanente dovrebbe essere considerato lecito se fatto da una persona singola il cui PC sia accessibile soltanto da un utente alla volta o se fatto da un bibliotecario su richiesta di una persona singola il cui disco è un mezzo portatile.
Copiare su disco tutta la pubblicazione elettronica.
Copiare sul disco tutta la pubblicazione elettronica non è invece un modo di procedere giusto e comunque bisognerebbe avere il permesso del possessore dei diritti.
Trasmissione al fine di poter stampare una parte di una pubblicazione elettronica.
La trasmissione tramite la rete di parte di una pubblicazione elettronica allo scopo di stampare una singola copia con salvataggio provvisorio (temporaneo) per facilitare la stampa dovrebbe essere considerata una modalità corretta.
Trasmissione di tutta la pubblicazione elettronica.
La trasmissione tramite la rete di tutta la pubblicazione elettronica non è invece un procedimento giusto e per questo bisognerebbe chiedere il permesso del possessore dei diritti.
Trasmissione per copiatura permanente di parte di una pubblicazione elettronica.
La trasmissione della parte di una pubblicazione elettronica da parte di un bibliotecario su una rete di calcolatore ad un individuo per salvataggio elettronico permanente (ma non per ri- trasmissione) dovrebbe essere considerata manovra corretta.
Invio in rete.
L'invio di parte o tutta una pubblicazione elettronica in rete o su un sito WWW aperto al pubblico non è una manovra consentita e bisognerebbe avere il permesso del possessore dei diritti.
3.
Assetto normativo nel copyright elettronico
1. Le leggi sulla proprietà intellettuale e i livelli normativi
Relativamente alla proprietà intellettuale e ai diritti che ne derivano organizzati in differenti sistemi, sistema di diritto d'autore, sistema di copyright, sistemi socialisti, sistemi teologici, etc…, si possono individuare differenti livelli o ambiti in cui si dettano linee di principio, si stilano accordi per armonizzare i differenti sistemi, pur nel rispetto e nel mantenimento delle tradizioni culturali dei singoli Paesi.
A livello internazionale il diritto d'autore è stato incluso nella "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo» (art. 27, secondo comma) approvata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) il 10 dicembre 1948.
La libertà d'informazione e la libera circolazione delle idee sono implicite nel concetto di diritto d'autore, il quale si fonda su principi costituzionali, nella maggior parte degli Stati continentali compresa l'Italia, ma si attuano in modo differente dal sistema di copyright.
La libera circolazione delle idee attraverso i servizi erogati dalle biblioteche è resa possibile, cioè "concessa" quale "eccezione" contemplata dalla legge che regola il sistema a diritto d'autore.
Poiché esistono differenze sostanziali e formali tra i sistemi normativi del vari Paesi occorre fare attenzione all’ambito normativo.
Va posta attenzione anche alla questione terminologica, per esempio nell’uso improprio del termine copyright che ha altro significato rispetto al quello di «diritto d’autore».
Nel sistema «copyright» vi è un «diritto di copia» consentito all’utente attraverso il meccanismo del Fair Use o equo utilizzo.
Nel nostro sistema continentale a diritto d’autore, tutti i diritti sono dell’autore, in quanto nel nostro sistema normativo vi è una forte valenza - basata sul diritto romano- correlata alla «paternità» dell’opera, la quale caratterizza il sistema in una dicotomia tra due sfere ben precise:
❑ la sfera dei diritti morali
❑ la sfera dei diritti patrimoniali o di fruizione economica
Ogni sistema normativo deriva peraltro dalla tradizione culturale di quel Paese ed è strettamente incardinato nel tessuto culturale, sociale ed economico dei popoli con il quale si è evoluto.
I vari sistemi sono oggetto di «armonizzazione» all’interno dei trattati WIPO/OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) e degli accordi internazionali (Convenzione di Berna, ...).
Sintetizzando, si può affermare che ,esistono tre livelli, più o meno gerarchici e sono appunto:
1) L'ambito internazionale, dei trattati e degli accordi sovranazionali per l'armonizzazione dei sistemi con l'OMPI o WIPO.
2) L'ambito comunitario europeo delle direttive per l'armonizzazione del diritto d'autore (il sistema continentale europeo)
3) L'ambito nazionale italiano
1.1. L'OMPI (WIPO) e i trattati e le convenzioni internazionali
L'Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale o WIPO World Intellectual Property Organization, è l'organizzazione internazionale preposta all'armonizzazione dei differenti sistemi normativi sulla proprietà intellettuale esistenti nel mondo.
Dal tempo delle convenzioni di fine ottocento molta strada si è fatta a livello internazionale, la Convenzione di Parigi relativa alla proprietà industriale (per la protezione della proprietà industriale: marchi e brevetti) e quella di Berna (per la protezione delle opere letterarie ed artistiche) sono state riviste numerose volte e numerosi sono stati i Paesi che vi hanno aderito nel corso degli anni. L'Italia partecipa alla Convenzione di Berna dal 1961.
Le convenzioni di Parigi e di Berna costituiscono le fondamenta del sistema di trattati dell'OMPI. I trattati successivi hanno esteso la tutela offerta tenendo conto delle evoluzioni tecniche e di nuovi campi d'interesse (per esempio, la società dell'informazione).
Sempre a livello internazionale fondamentale per il settore banche dati è l'accordo internazionale di Marrakech del 15 aprile 1994 che ha istituito la WTO, World Trade Organization, quale organizzazione mondiale per il commercio, ove si pensò di tutelare attraverso l'accordo sui TRIPs, due settori importanti nel mondo digitale:
❑ i programmi informatici (software) che si fecero rientrare anch'essi sotto la protezione delle "opere letterarie" nell'ambito della Convenzione di Berna, "Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works" e non sotto quella di Parigi che si riferisce ai brevetti, per i quali non è contemplata nessuna eccezione
❑ le banche dati quali "creazioni intellettuali"
E' da ricordare che l'Italia recepisce in modo automatico i trattati internazionali.
La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) ha portato nel dicembre del 1996 all’adozione di due nuovi trattati, il "Trattato della WIPO sul diritto d’autore" e il "Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi", relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche.
Il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WCT) e il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni e esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) mirano ad aggiornare la protezione internazionale del diritto d'autore ed i diritti connessi all'era dell'Internet integrando le disposizioni della convenzione di Berna per adattarle all'ambiente digitale.
Il Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WCT) dispone che gli autori possono beneficiare di una tutela giuridica in caso di distribuzione, noleggio commerciale e comunicazione al pubblico delle loro opere su rete. Inoltre una protezione esplicita è garantita ai dispositivi tecnici ed ai sistemi d'identificazione e di gestione delle opere.
Il Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) riguarda i diritti connessi e migliora la protezione degli artisti interpreti ed esecutori nonché dei produttori. Essi potranno beneficiare dei diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione, noleggio commerciale e messa a disposizione del pubblico su reti delle loro interpretazioni/esecuzioni e dei loro fonogrammi. Inoltre possono fruire di un diritto ad una remunerazione per la radiodiffusione e qualsiasi altra forma di comunicazione al pubblico a fini commerciali.
Detti trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale del diritto d’autore e dei diritti connessi anche per quanto riguarda il piano d’azione nel settore del digitale (la cosiddetta "digital agenda") e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale. La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati e sono già in corso le procedure per la loro ratifica. La presente direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali.
La direttiva europea sull'armonizzazione del diritto d'autore servirà come legge per l'implementazione dei due trattati internazionali entro le leggi nazionali.
1.2. L'Unione Europea e le Direttive sulla proprietà intellettuale
La duplice azione della Comunità Europea si muove in due direzioni, la prima verso l'interno con lo scopo di far recepire quanto stabilito dalle direttive dai singoli Paesi membri della Comunità, i quali hanno l'obbligo di far rientrare detti principi all'interno della loro normativa nazionale, la seconda verso l'esterno, tentando di proporre linee e principi che non si discostino troppo dagli altri sistemi L'interesse degli organi UE è rivolto prima di tutto all'armonizzazione delle diverse leggi nazionali che, nonostante la Convenzione di Berna, sono tra loro ancora poco omogenee.
«La protezione del copyright e dei diritti collegati», si legge nel Libro Verde e diritti connessi nella società dell'informazione "Green Paper on Copyright and the Challenge of technology" (1998) «è vitale per il Mercato Interno, ed ha implicazioni culturali, economiche e sociali per la Comunità». Dopo aver ricordato la necessità di trovare un giusto equilibrio tra la tutela dell'eredità culturale europea e la legge sulla proprietà intellettuale, il Libro Verde pone l'accento sul limite alla libera circolazione dei beni costituito dalle differenti norme vigenti nei diversi stati membri, disparità da eliminare allo scopo di promuovere lo sviluppo della Società dell'Informazione all'interno del Mercato Comune.
L'attività armonizzatrice dell'Unione Europea si è concretizzata con l'emanazione di alcune Direttive dedicate al settore dei nuovi mezzi di comunicazione.
Queste le cinque direttive tutte recepite a livello normativo italiano da decreti legislativi:
Direttiva 93/98/CEE del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993
Armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154
Direttiva 92/100/CEE del Consiglio europeo del 19 novembre 1992
Diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale
Decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685
Direttiva 93/83/CEE del Consiglio europeo del 27 settembre 1993
Coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo
Decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581
Direttiva 91/250/CEE del Consiglio europeo del 14 maggio 1991
Tutela giuridica dei programmi per elaboratore
Decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518
Direttiva 96/9/CEE del Consiglio dell'11 marzo 1996
Tutela giuridica delle banche di dati
Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169
1.3. La legge italiana
Il testo normativo che regola il nostro sistema a diritto d'autore risale a quasi sessant'anni fa e si riconduce al Testo Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".», recentemente modificato dalla Legge 18 agosto 2000 n. 248, "Nuove norme di tutela del diritto di autore"
Il testo non è rimasto invariato nel corso degli anni, numerose sono state le modificazioni e integrazioni intervenute a ridisegnarne i confini, pur lasciando l'impianto normativo inalterato nello spirito e nei principi che rientrano nella sfera dei diritti della persona, ma nel contempo riconoscendo alle biblioteche il loro ruolo primario di attori nella crescita culturale del Paese.
Alla legge 633/1941 si affianca anche il Codice Civile, libro V titolo nono, capo I, articoli da 2575 a 2583.
A livello italiano il legislatore si muove a modificare la legge, con un'opera cosiddetta di novellazione sulla 633/1941 in base a due distinte correnti:
❑ Interna: laddove sia necessario adattare la preesistente normativa modificandola dove opportuno, creando degli "spazi" all'interno della vecchia legge che accolgano i cambiamenti proposti ai fini dell'armonizzazione, ma anche necessari ai nuovi scenari tecnologici del mondo dell'informazione (modifica delle leggi esistenti)
❑ Esterna: volta a recepire quanto stabilito dalla Comunità europea, nei termini e nei modi stabiliti, varando nuovi decreti di attuazione delle Direttive (creazione di nuovi strumenti legislativi) e a recepire i trattati e le convenzioni internazionali
Per quanto riguarda il nostro sistema giuridico sostanzialmente possiamo tracciare i seguenti punti:
❑ Il nostro è chiamato sistema a diritto d’autore in quanto tutti i diritti sono dell’autore
❑ Esiste un dualismo del diritto d’autore che si esplica in due sfere:
❑ sfera dei diritti morali
❑ sfera dei diritti patrimoniali (sfruttamento economico)
❑ L’autore può cedere ad altri i diritti patrimoniali, ma non quelli morali
❑ La cessione dei diritti genera i diritti connessi (editore, produttore, distributore, …)
❑ Nel nostro ordinamento non esiste in concetto di Fair Use, tipico del sistema a copyright, ma ci si basa sul meccanismo delle «libere utilizzazioni» o «limitazioni dei diritti».
Per comprendere la filosofia della legge sul diritto d’autore è necessario riprendere la distinzione tra le due differenti forme di tutela giuridica che gravano sull’opera:
1. diritto morale
2. diritto di sfruttamento economico
Aspetto fondamentale è quello che caratterizza l’opera come prodotto intellettuale suddiviso in due
«corpi»:
1. il corpus mysticum
2. il corpus mechanicum
Nella sfera concernente i diritti morali alloggiano diritti che per loro natura sono illimitati nel tempo e, correlati al suo autore, si trovano nella condizione di essere: imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili.
Tali diritti perenni possono essere fatti valere anche dagli eredi e sono:
❑ paternità dell’opera
❑ integrità dell’opera: modifica, deformazione, decurtazioni
❑ diritto all’inedito
❑ diritto di pubblicazione (congiunzione con la sfera dei diritti patrimoniali)
❑ onore e la reputazione della figura dell’autore
Nell’ambito della sfera relativa alla tutela per le forme di sfruttamento economico, i diritti esclusivi, che possono essere fatti valere anche dagli eredi fino a settant’anni dopo la morte dell’autore, sono:
❑ la pubblicazione
❑ la sua utilizzazione economica
❑ la riproduzione
❑ la trascrizione
❑ l’esecuzione, rappresentazione o recitazione
❑ la diffusione (messi a distanza)
❑ la comunicazione al pubblico (cavo o satellite)
❑ la distribuzione, messa in commercio
❑ la traduzione
❑ la pubblicazione dell’opera in una raccolta
❑ la rielaborazione
❑ il noleggio e il prestito
Nel nostro ordinamento sono previste delle categorie di opere di pubblico dominio e fuori protezione:
❑ opere su cui è già trascorso il periodo di protezione legale: 70 anni dalla morte dell’autore (attenzione a eventuali diritti patrimoniali di terzi sull’opera (estinti?)
❑ documenti di fonte pubblica (leggi, dati, statistiche, …)
❑ opere prive di creatività (non soggette a tutela)
1.4. La sesta Direttiva Europea e il suo recepimento in Italia
Con la legge n. 39 del 1 marzo 2002, il Parlamento italiano delega il Governo per il recepimento della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (Direttiva 2001/29/CE 22 maggio 2001), nota come Sesta Direttiva, pubblicata in GU Comunità Europea n. 167 del 22/06/2001.
Ogni direttiva europea deve essere recepita in Italia con un meccanismo che passa attraverso fasi e strumenti normativi diversi. Le Direttive Europee obbligatoriamente sono recepite in Italia
attraverso lo strumento normativo del Decreto Legislativo (Dgls) emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tassativamente entro il termine di 18 mesi dalla pubblicazione effettiva in GU CE, secondo quanto stabilito da una Legge Comunitaria, in particolare dalla nuova Legge 39/2002 approvata di recente in Senato con Atto Senato 816 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2001" contenente la Legge Delega per il recepimento delle Direttive Europee e, in particolare, della Direttiva 2001/29 (Sesta Direttiva).
La Direttiva è stata recepita con Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 68 “Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 - Suppl. Ordinario n. 61.
Si tratta del più corposo riassetto della materia dalla emanazione della legge, superiore anche a quello della legge 248/2000. La scrittura del testo normativo fu affidata al Servizio XI - Diritto d'Autore e vigilanza sulla S.I.A.E. - presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione con il Ministero degli Esteri.
La Direttiva tenta di armonizzare la legislazione europea sul diritto d'autore, vigente all'interno dei singole stati membri, nell'ottica dei nuovi sviluppi a livello tecnologico del contesto digitale che sta proponendo nuove strutture mentali in nuovi palinsesti.
Gli stravolgimenti culturali del mondo informativo in espansione richiedono un adeguamento della legislazione comunitaria con i requisiti principali dei trattati internazionali formulati in ambito OMPI.
Vediamo più da vicino nelle linee generali la sesta direttiva, composta da una prima parte con sessantuno considerando e una seconda parte di articolato con soli quindici articoli.
Innanzi tutto l'armonizzazione proposta dalla direttiva, contribuisce all'attuazione delle quattro libertà del mercato interno e ricade nel rispetto dei principi fondamentali del diritto e in particolare della proprietà - ivi compresa la proprietà intellettuale - della libertà d'espressione e dell'interesse generale, come espressamente dichiarato nel secondo considerando. Il considerando successivo vuole assicurare un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, in quanto si provvedono notevoli investimenti in creatività ed innovazione, comprese le infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti e la tecnologia dell’informazione che, più in generale, numerosi settori industriali e culturali.
I considerando, lo ricordiamo, sono interpretazione autentica e quindi va posta estrema importanza a questa parte, tra l'altro molto corposa, della direttiva.
Va premesso come nell'art. 1, relativo al "Campo di applicazione" la lista delle materie, non va a modificare le precedenti direttive già operative, per esempio quelle riferibili alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, al diritto di noleggio, al diritto di prestito, alle banche dati e alle trasmissioni via satellite e via cavo.
Altro aspetto importante è descritto nel considerando 19 dove si precisa che i diritti morali continuano ad essere regolati dal diritto vigente nei singoli stati membri, riprendendo in tal senso le disposizioni della Convenzione di Berna e dei trattati OMPI.
Per quanto riguarda i diritti patrimoniali i soli diritti di utilizzazione economica di cui la direttiva si occupa sono tre e precisamente il diritto di riproduzione, il diritto di comunicazione al pubblico ed il diritto di distribuzione, sui quali vanno poste delle doverose premesse.
Il cardine giuridico su cui nasce la sesta direttiva e sul quale tutta la discussione di questi tre anni e mezzo si è dipanata è riconducibile essenzialmente al tentativo di "focalizzare" per comprendere e descrivere entro una cornice normativa, le operazioni che abitualmente un utente effettua in contesto digitale, cioè in Internet. Ciò alla luce delle norme sul diritto d'autore, diverse da quelle del contesto copyright. Per questo motivo la direttiva prende in considerazione i soli tre diritti di utilizzazione economica riconducibili alle attività che si svolgono in rete: riproduzione, comunicazione al pubblico e distribuzione.
Aspetto non banale è stato quello di inquadrare l'offerta di contenuti su Web all'interno di un esercizio di un diritto piuttosto che in un altro. La messa a disposizione di informazioni in Rete attraverso "pubblicazione di un sito o anche di una sola pagina Web", che si concreta con un atto di "trasmissione informativa a quanti accedono a quel sito", si configura nell'esercizio del diritto di diffusione (ex art. 16 della nostra legge sul diritto d'autore, la L. 633/1941) o piuttosto si tratta di un esercizio del diritto di utilizzazione economica diverso? Considerato che la nostra normativa sul diritto d'autore pone autonomia nello sfruttamento dei differenti diritti di utilizzazione economica (art. 107 della L. 633/1941) e di conseguenza anche nella cessione da parte dell'autore a soggetti terzi (o del detentore dei diritti ad altri), risultava fondamentale chiarire "quali" tra questi diritti sono interessati quando ci si muove in contesto digitale, al fine di individuare quale tipo di sfruttamento economico esercitare.
Va ribadito che la direttiva, pur guardando al mondo del copyright anche in virtù del rispetto dei trattati internazionali, pone le sue radici in contesto europeo prettamente fondato sul diritto d'autore, dove la nostra vecchia legge 633/1941 ha fatto da linea guida per molti aspetti sia a norme nazionali di altri paesi sia per alcune delle direttive già emanate.
La nuova direttiva, come stabilito dall'art. 3, riconosce agli autori "il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente".
Ma allo stesso tempo nel successivo art. 4 ribadisce il diritto degli autori "di autorizzare o meno forme di distruzione al pubblico delle loro opere mediante la vendita o in altro modo", consentendo in questo modo anche l'esaurimento del diritto a patto che la prima vendita sia stata effettuata all'interno dell'Unione Europea.
All'interno della direttiva, per quanto riguarda il contesto digitale, trovano spazio il diritto di diffusione esercitato attraverso il diritto di comunicazione al pubblico, ma anche il diritto di distribuzione per le singole opere da porre in commercio.
Il terzo diritto esclusivo di cui si occupa la direttiva è il diritto di riproduzione, nell'intenzione di poter controllare la fruizione di opere MP3, video o cinematografiche poste in rete, tentando di normare a livello di definizione l'attuale sistema di condivisione di tali contenuti che, secondo quanto affermano certe lobbies, danneggiano gravemente il mercato. Per prima cosa quindi la direttiva ha stabilito che è considerata riproduzione anche la copia scaricata (downloading), scardinando il vecchio concetto che considerava riproduzione solo il processo di "fissazione" su supporto materiale.
Da sempre si era proceduto a livello concettuale a considerare come riproduzione un'opera fissata da un supporto materiale su altro supporto materiale (carta, nastri, cassette, video, ...). Ora nella direttiva si parla di "diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte" allargando il concetto di riproduzione anche alle copie digitali.
Uno dei considerando su cui va posta particolare attenzione per il settore della didattica e della ricerca è quello che interviene a garantire attraverso le biblioteche "che si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune eccezioni in determinati casi, ad esempio per utilizzazioni a scopo didattico e scientifico, o da parte di istituzioni pubbliche quali le biblioteche e gli archivi,
per scopi d'informazione giornalistica, per citazioni, per l’uso da parte di portatori di handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari".
Relativamente alla questione "reprografia" tanto contrastata dal legislatore italiano con la nuova Legge 248/2000, la direttiva ritiene "che gli attuali regimi nazionali in materia di reprografia [Legge 633/1941 per l'Italia n.d.a.] non creano, laddove previsti, forti ostacoli al mercato interno e che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere un’eccezione in relazione alla reprografia". Risulta evidente come vi sia attualmente un forte scollamento tra quanto stabilito dalla bozza di direttiva e quanto sancito dalla recente Legge italiana 248/2000.
Per quanto riguarda il compenso, la direttiva precisa, distintamente dall'aspetto 'reprografia' che non crea forti ostacoli al mercato interno, "che si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un'eccezione al diritto di riproduzione, in alcuni casi accompagnata da un equo compenso, per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato; che si potrebbe prevedere in questo contesto l'introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per compensare i titolari dei diritti del pregiudizio subito".
In un altro dei considerando, quasi a dar forza ad un disegno ben preciso che non lascia dubbi interpretativi si stabilisce che "gli Stati membri possono prevedere un’eccezione a favore di organismi accessibili al pubblico, quali per esempio le biblioteche non aventi fini di lucro e le istituzioni equivalenti" pur aggiungendo che "tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione"
Nello stesso considerando si specifica, per ovvie ragioni, un trattamento diverso laddove l'eccezione non dovrebbe comprendere l’utilizzo effettuato nel contesto della fornitura "on-line" di opere o materiali protetti, che si riconducono solitamente a contratti e licenze particolari.
Tutta la direttiva, molto snella, è composta da quattro capi e tredici articoli in tutto:
❑ Il Capo primo definisce l'obiettivo e il campo di applicazione e contiene un solo articolo.
❑ Il Capo secondo è quelle dei diritti e delle eccezioni ai diritti: tre articoli per i diritti e uno solo per le eccezioni. Nell'art. 2 il diritto di riproduzione, nell'art. 3 il diritto di comunicazione al pubblico, compreso il diritto di messa a disposizione di opere o materiali protetti, nell'art. 4 il diritto di distribuzione. Nell'art. 5 le eccezioni alla protezione di cui agli articoli 2 e 3 ove sono collocate le biblioteche
❑ Il Capo terzo si riferisce alla tutela delle misure tecnologiche e delle informazioni sul regime dei diritti ove si trovano solo due articoli uno concernente gli obblighi relativi alle misure tecnologiche e l'altro gli obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti
❑ Il Capo quarto detta le disposizioni comuni nei sei articoli finali, ove trovano posto le sanzioni nell'art. 8, la relativa applicazione nel tempo, gli adeguamenti tecnici, oltre alle disposizioni finali, l'entrata in vigore e i destinatari.
L'art. 5 è quello più corposo e strettamente connesso al considerando in premessa ove si stabilisce "che le eccezioni di cui all'articolo 5 paragrafi 2 e 3 non devono comunque impedire di definire relazioni contrattuali miranti ad assicurare un equo compenso ai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi".
Allo scopo è utile sottolineare come le Direttive europee abbiano valore vincolante per gli stati membri, secondo quanto stabilito dalla legge comunitaria e che quindi abbiano un valore normativo superiore alle leggi nazionali.
"La legge comunitaria è il principale strumento per la trasposizione delle direttive nell'ordinamento italiano e determina con quali provvedimenti (decreti legislativi, decreti ministeriali o regolamenti) deve essere attuata ciascuna direttiva, al di fuori delle ipotesi di recepimento diretto. Questa ipotesi verifica quando al destinatario della direttiva sia imposto soltanto un obbligo di non fare, ovvero quando la direttiva si limiti a ribadire obblighi previsti dai Trattati, oppure quando la materia oggetto della direttiva sia disciplinata in modo così puntuale e dettagliato da rendere superfluo qualsiasi provvedimento di attuazione".
2. Differenze normative tra i vari sistemi: eccezioni, privilegi, fair dealing, fair use
Molto spesso però con copyright, soprattutto in ambito economico, si intendono i diritti di proprietà economica.
Il copyright, in questa accezione del termine, è basato su un principio d'equilibrio tra i bisogni del detentore dei diritti e quelli della società che dovrebbero essere considerati tanto quanto quelli dei detentori. Le leggi sul copyright elencano i diritti esclusivi del detentore, che in un paese con norme civili vengono necessariamente controbilanciati da eccezioni, o altri meccanismi al fine di consentire di mettere a disposizione del pubblico il lavoro. Nella maggior parte dei paesi i diritti esclusivi includono:
❑ Pubblicazione
❑ Riproduzione
❑ Adattamento
❑ Prestazioni o esposizioni pubbliche
❑ Diffusione
Mentre le leggi sul copyright esistono da centinaia degli anni, d'altro canto le nuove tecnologie quale la copia elettronica e la distribuzione via Internet esistono soltanto da alcuni anni. Dobbiamo quindi tradurre il principio d'equilibrio del copyright in ambiente elettronico per essere certi che le biblioteche ed i loro utenti abbiano accesso in maniera semplice alle informazioni elettroniche, proteggendo allo stesso tempo gli interessi dei possessori di diritti.
In primo luogo, tuttavia, è interessante vedere cosa ammette la legge in termini di uso elettronico e in quali casi è richiesto il permesso del detentore.
In sostanza nel copyright si rilevano le seguenti differenze rispetto al diritto d’autore:
❑ Copyright è il diritto che l’utente ha di effettuare una copia del documento di un autore
❑ Copyright è anche l’insieme dei diritti trasferiti dall’autore ad altro detentore (editore, distributore, produttore...) che si concretizzano nella «copia» (concetto ampio del diritto di distribuzione)
❑ Il diritto morale è molto meno marcato che nel sistema a diritto d’autore
❑ Prevale il diritto di accesso all’informazione
❑ Tutto il sistema ruota attorno al concetto di Fair Use (fondamentale per la ricerca e didattica)
2.1. Eccezioni e diritto d'autore
Il nostro ordinamento colloca le biblioteche nelle "eccezioni". E' in virtù del loro essere "eccezioni" che è consentito alle biblioteche poter garantire accesso all'informazione all'utenza entro i limiti di una "zona grigia", detta "libere utilizzazioni", ove esse possono muoversi al di fuori delle tutele previste.
Le eccezioni o restrizioni ai diritti esclusivi degli autori o degli aventi diritto riguardano anche il mondo della scuola e dell'istruzione e della ricerca.
La legge 248/2000 in modifica della vecchia 633/1941 ha fortemente ridotto questo spazio di manovra, riducendo gli spazi delle libere utilizzazioni.
La direttiva europea in corso di approvazione prevede, a differenza della recente legge italiana, ampi margini per le libere utilizzazioni o eccezioni ai diritti di modo da garantire accesso all'informazione per scopi di ricerca e didattica, per l'utenza delle biblioteche e per le persone con disabilità.
Attualmente queste sono le eccezioni previste:
❑ eccezioni ad ogni autorizzazione e compenso (utilizzazioni libere): fotocopie nell'ambito dei servizi di biblioteca (art. 68 della Legge 633/1941, modificato dalla 248/2000), riassunto, citazione, riproduzione di brani a scopo di insegnamento, esecuzione , rappresentazione o recitazione di opere e spettacoli nella scuola (cerchia familiare), accesso e consultazione banche dati, riproduzione di software per uso didattico (temporanea e in ambito ristretto)
❑ limitazioni dei diritti: non richiedono autorizzazione, ma corresponsione di compenso: per esempio le fotocopie per uso personale
Altre utilizzazioni libere:
❑ riproduzione di articoli di attualità, carattere economico, politico, religioso pubblicati su giornali o riviste (se ne deve indicare la fonte) [art. 65]
❑ riproduzione di discorsi politici o amministrativi, indicando autore, data e luogo [art. 66]
❑ riproduzione di opere, indicandone la fonte, nel corso di procedure giudiziarie [art. 67]
❑ citazione, riassunto o riproduzione di brani o parti di opere, citando la fonte e non per fini economici [art. 70]
2.2. Le eccezioni e limitazioni previste dalla Direttiva europea
La riproduzione digitale (vedi paragrafo sul diritto di riproduzione) fino ad oggi è rimasta una questione puramente interpretativa, si attende perciò l'applicazione della Direttiva in ciascun stato membro, considerando però che è lasciata libertà a ciascun paese di decidere quali eccezioni recepire e come adottarle, creando una situazione di difformità entro l'Unione Europea. L’elenco ha carattere esaustivo: gli stati membri non sono autorizzati ad introdurre nuove ipotesi rispetto a quelle previste espressamente, ma eventuali difformità sicuramente risulteranno poco gestibile a livello puramente normativo, soprattutto se si considera che entro un contesto digitale non ci sono barriere o frontiere fisiche e che la connessione tra un server e l'altro, posti in punti diversi del globo, comporta manovre per la fruizione di materiali (riproduzione, scarico e stampa) che in un
paese possono essere legittime, in un altro invece possono essere considerate illecite in quanto infrazioni alla legge locale. Ecco perché sarà quanto mai necessario l'adozione di licenze nazionali (di cui si parlerà nella terza parte del presente studio).
Esaminiamo con attenzione l'art. 5 della Direttiva europea, ma ovviamente, per l'Italia, molto dipenderà da come verranno recepite dette eccezioni. Si tratta di eccezioni facoltative. Inoltre si tratta di una lista chiusa, non saraà possibile pertanto per uno stato membro di aggiungere ulteriori eccezioni entro la legge nazionale.
Le eccezioni al diritto di riproduzione sono comprese sempre dentro l'art. 5 nei punti da 5.1 e 5.2. Il punto 5.1 si riferisce alla copia temporanea:
"1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire:
❑ a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o
❑ b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali."
I punti da 5.2.a) a 5.2. e) riguardano il diritto di riproduzione:
"2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;
d) le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni; la conservazione di queste registrazioni in archivi ufficiali può essere autorizzata, se hanno un eccezionale carattere documentario;
e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni sociali pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali ospedali o prigioni, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso."
Il punto 5.3. si applica invece sia al diritto di riproduzione sia a quello di comunicazione al pubblico:
"3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:
a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, semprechè, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;
b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, semprechè l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;
c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, semprechè si indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e semprechè si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore;
d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, semprechè siano
relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;
e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario;
f) quando si tratti di allocuzioni politiche o di estratti di conferenze aperte al pubblico o di opere simili o materiali protetti, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e semprechè si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore;
g) quando si tratti di un utilizzo durante cerimonie religiose o cerimonie ufficiali organizzate da un'autorità pubblica;
h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici;
i) in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali;
j) quando l'utilizzo avvenga per pubblicizzare un'esposizione al pubblico o una vendita di opere d'arte, nella misura in cui ciò sia necessario alla promozione dell'avvenimento, escludendo qualsiasi altro uso commerciale;
k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;
l) quando si tratti di utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni di attrezzature;
m) quando si utilizzi un'opera d'arte consistente in un edificio o un disegno o il progetto di un edificio con lo scopo di ricostruire quest'ultimo;
n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza;
o) quando l'utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza in cui la legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazione, purché esse riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione delle merci e dei servizi all'interno della Comunità, fatte salve le altre eccezioni e limitazioni contenute nel presente articolo.
4. Quando gli Stati membri possono disporre un'eccezione o limitazione al diritto di riproduzione in virtù dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, essi possono anche disporre un'eccezione o limitazione al diritto di distribuzione di cui all'articolo 4 nella misura giustificata dallo scopo della riproduzione permessa.
5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare."
2.3. Il concetto di Fair Use nel copyright statunitense
Questi i punti cardine del Fair Use (Equo Utilizzo) proprio del sistema Copyright statunitense:
❑ Ad ogni equo utilizzo può corrispondere un equo compenso: bilanciamento copy-right/copy- left
❑ Il meccanismo è fondamentalmente molto diverso dal sistema delle «eccezioni» previsto dal nostro ordinamento (libere utilizzazioni)
❑ I quattro fattori su cui si gioca il Fair Use sono:
a) carattere dell’utilizzo (scopi)
b) natura del materiale soggetto a utilizzo
c) ammontare e rilevanza della parte copiata rispetto all’intera opera
d) impatto sul mercato del risultato dei tre fattori
2.4. I permessi nel copyright britannico: il fair dealing
La legge sul copyright britannica del 1988 definisce 47 eccezioni o «attività permesse». Due di queste eccezioni che permettono di fare copie senza bisogno del permesso dal detentore del copyright sono particolarmente pertinenti all'ambiente bibliotecario:
1. Le eccezioni del fair dealing (giusto compromesso) che permette agli operatori di fare copie per ragioni di studio ed altre ragioni private (ma non a scopo educativo). Nella maggior parte dei casi il fair dealing si applica comunemente alle copie che gli operatori di biblioteca fanno su una macchina di self-service all'interno della Biblioteca o altrove.
2. Le regole bibliotecarie o "privilegi alle biblioteche" che consentono di fare copie singole di articoli da periodici e di porzioni di libri (in ragione del 5%) per assecondare le richieste provenienti da altre biblioteche o da singoli utenti. Questi regolamenti autorizzano anche la copia cosiddetta "professionale" per scopi di conservazione o sostituzione. Ci sono delle incertezze sull'applicazione di queste eccezioni all'uso della digitalizzazione come un mezzo per fare copie di documenti cartacei e di immagini digitali. Tali incertezze sorgono in parte perché gli editori considerano la copia digitale essere de facto un modo per fare copie multiple.
3. La protezione accordata attraverso la legge
Il copyright in senso lato si riferisce alla tutela accordata ad autori, compositori, artisti e altri creatori sulle opere da loro create. Le leggi sul copyright garantiscono una tutela per un periodo limitato nel tempo attraverso il diritto di autorizzare o vietare certi utilizzi sull'opera da parte di altri che non siano gli autori. Cosa protegge il copyright? Il copyright protegge le opere letterarie ed artistiche le quali includono novelle, storie brevi, scritti scientifici e manuali, lavori musicali, opere grafiche e artistiche, film, documentari, come pure programmi per computer e le banche dati.
I diritti forniti dal copyright sono due, più o meno bilanciati entro i vari sistemi normativi: i diritti economici e i diritti morali. I diritti economici includono il diritto di copia o riproduzione, ma includono anche il diritto di tradurre un'opera, di trasformarla o di rappresentarla in pubblico o via rete.
3.1. Il diritto morale
I diritti morali generalmente includono il diritto di paternità, il diritto all'integrità dell'opera il quale include il diritto di trasformazione dell'opera e accompagnano l'autore durante tutto il corso della sua vita per poi passare agli eredi dopo la sua morte. Per tale ragione non possono essere ceduti o trasferiti sebbene per esempio nel copyright britannico sono frequenti le rinunce a diritti morali. Inoltre nel copyright statunitense i diritti morali sono assai meno marcati che nel regime a diritto d'autore.
I diritti morali, nel diritto d'autore, sono per loro natura imprescrittibili, irrinunciabili e inalienabili. Sono illimitati nel tempo in quanto durano per sempre e possono essere fatti valere anche dagli eredi.
E' il diritto morale che tutela quel legame che esiste tra l'autore e la sua opera, vincolo che nel copyright si concreta e si traspone solo nella copia dell'opera. E' evidente quindi come i due sistemi si discostino soprattutto sulla sfera del diritto morale, come vincolo indissolubile tra l'opera e il suo creatore.
Il diritto morale rientra nella sfera dei diritti della personalità e quindi il bene intellettuale creato diviene, nel diritto d'autore, un bene personale, il cui sfruttamento economico, come vedremo nella parte relativa ai diritti patrimoniali, è di pertinenza dell'autore.
Il nostro sistema italiano di diritto d'autore si basa sui seguenti presupposti:
❑ creazione dell'opera come fatto costitutivo del diritto d'autore (originalità del prodotto intellettuale)
❑ assenza di formalità costitutive (non è necessaria la registrazione)
❑ il diritto si estende anche agli editori ed ai produttori (diritti connessi) Relativamente alla figura dell'autore la legge dispone che:
❑ Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore é costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale8
❑ E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa9
❑ E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro10
❑ E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi é in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero é annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa11
Nel sistema di copyright invece abbiamo:
❑ requisiti di originalità più bassi rispetto a quelli del diritto d'autore
❑ prevalenza dei diritti economici rispetto a quelli morali (il diritto morale è appiattito su quello economico)
La legge 633/1941 dispone i caratteri del diritto morale d'autore con una forte impronta di derivazione dal vecchio diritto romano:
❑ imprescrittibilità
❑ irrinunciabilità
❑ inalienabilità: l'eventuale cessione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera da parte dell'autore a terze figure, non pregiudica il diritto morale che rimane inalterato
❑ autonomia: il diritto morale è indipendente dai diritti di sfruttamento economico. Qualora concorrano gravi ragioni morali, l'autore può sempre disporre il ritiro dell'opera dal commercio anche dopo la cessione dei diritti economici
Tali principi su cui si fonda tutta la filosofia del diritto morale, nel diritto d'autore, generano una serie di facoltà che si possono riassumere nei seguenti diritti:
❑ diritto all'anonimato o all'identificazione: l'autore può decidere se restare anonimo o se utilizzare uno pseudonimo al posto del proprio nome
8 [art. 6 della Legge 633/1941]
9 [art. 7 della Legge 633/1941 comma 1.]
10 [art. 7 della Legge 633/1941 comma 2.]
11 [art. 8 della Legge 633/1941]
❑ diritto di paternità: in qualsiasi momento l'autore può rivendicare la sua paternità sull'opera da lui creata
❑ diritto all'integrità dell'opera: l'autore può opporsi a eventuali modifiche che ledano al suo onore o alla sua reputazione
❑ diritto al ritiro o di pentimento: l'autore può disporre il ritiro dal commercio dell'opera per gravi ragioni: in questo caso poiché esiste un contratto di cessione di diritti patrimoniali, l'autore dovrà pagare un indennizzo al cessionario, in virtù del recesso dal contratto
I primi due diritti sono strettamente correlati anche al diritto alla rivelazione della paternità dell'opera che assegna facoltà all'autore di rivelare la propria identità in qualsiasi momento lo ritenga opportuno e al diritto di rivendicazione della paternità dell'opera che si applica nell'ipotesi in cui un coautore si appropri dell'intera opera qualificandosi come autore unico, ma che serve per impedire che qualcun altro si qualifichi come autore. Nel caso specifico vale la prova di testimonianza, in quanto nel diritto d'autore non vi è obbligo di registrazione da parte di un autore dell'opera creata.
3.2. I diritti economici
È essenziale ricordare che gli autori sono la fonte principale del copyright o meglio senza gli autori non vi sarebbero fruitori, ma nemmeno intermediari, cioè editori. La funzione degli editori è di amministrare al meglio i diritti degli autori, cosa che purtroppo non avviene come dovrebbe. L'editore dovrebbe amministrare i diritti a favore degli autori espletando un servizio a vantaggio della collettività. E' importante quindi focalizzare sull'aspetto cessione dei diritti. Il trasferimento del copyright è una trattativa privata fra l'autore ed editore, che si concretizza attraverso un contratto scritto. L'autore trasferisce il copyright (uno o anche tutti i diritti) in cambio dei servizi che l'editore fornisce, primo tra tutti la pubblicazione dell'opera ai fini della sua distribuzione (quanto più ampia possibile). L'editore sviluppa le nuove pubblicazioni, installa gli uffici editoriali, organizza il processo di certificazione, pubblica i manoscritti, fornisce la composizione, il disegno ed i servizi di produzione, promuove a attua l'introduzione dell'opera nel mercato e la sua distribuzione, investendo nell'intero processo. L'editore inoltre protegge il lavoro dell'autore da eventuali violazioni del copyright, dalla pirateria e dall'uso non autorizzato. Con l'avvento della tecnologia elettronica, gli editori stanno investendo su sistemi elettronici di produzione e molti stanno installando sistemi editoriali elettronici per i loro redattori per i comitati di referee.
La tecnologia permette agli editori di sviluppare le versioni elettroniche delle pubblicazioni tradizionali e anche pubblicazioni completamente nuove già in formato digitale su CDROM o direttamente in rete. Importante rilevare che la tecnologia offre agli editori l'opportunità di aggiungere sostanziale valore alle loro pubblicazioni attraverso software per la ricerca avanzata, il recupero dell'informazione, il trattamento degli ipertesti, funzionalità interattive e servizi di alerting.
La distribuzione e l'adattamento elettronico delle pubblicazioni per i diversi mercati aumenta la diffusione e porta l'articolo dall'autore a fasce di utenza differenziate. Gli editori percepiscono l'era dell'elettronica come occasione reale per conferire più valore ai prodotti in cambio del copyright dell'autore. Gli editori che acquisiscono i diritti di copyright, attraverso contratto di cessione, al fine di attuare il principio di equilibrio applicabile sia agli utenti che agli stessi autori, dovrebbero consentire la ritenzione di alcuni diritti che dovrebbero rimanere all'autore. Su questo aspetto le biblioteche digitali giocheranno un ruolo fondamentale se avranno le idee chiare.
I diritti ritenuti dagli autori variano da editore a editore, ma dovrebbero includere il diritto di fotocopiare il loro lavoro o adattarlo per altri scopi, quali altri libri e conferenze, didattica. Poiché gli editori, in epoca di tecnologie sempre nuove, stanno aggiornando i loro accordi di trasferimento e cessione di copyright, gli autori dovranno poter ritenere anche alcuni diritti elettronici, per esempio quello di poter inviare l'articolo via e-mail ai colleghi o depositare il proprio lavoro entro l'Open Archive disciplinare o entro il deposito istituzionale della loro università. Va ricordato che una biblioteca digitale tra le sue parti componenti dovrà implementare un certo numero di archivi aperti per il deposito dei materiali da offrire alle varie comunità che afferiscono a quella biblioteca digitale.
Le politiche dell'editore varieranno, ma tutte sono interessate a mostrare agli autori benefici e valore aggiunto delle tecnologie, quindi creare alleanze è strategico in questa dimensione organizzativa. La pubblicazione e la distribuzione elettronica promettono benefici per tutti i partecipanti alla catena della pubblicazione, dall'autore all'utente, rendendo le informazioni disponibili più facilmente. Gli editori desiderano certamente lavorare con le biblioteche per sviluppare le nuove pubblicazioni elettroniche ed insieme a trovare soluzioni alle questioni del elettronico e delle licenze d'uso.
3.2.1. Il diritto di riproduzione
I diritti economici più importanti coinvolti nei processi di digitalizzazione sono il diritto di riproduzione e il nuovo diritto di comunicazione al pubblico. Il diritto di riproduzione o diritto di fare copie di parti di opere o di opere complete se per uso privato, scopi didattici o di ricerca è
accordato agli utenti come eccezione entro le legislazioni nazionali, in modo più o meno difforme da stato a stato. Queste eccezioni sono basate sull'art. 9 (1) e 9 (2) della Convenzione di Berna. In questo modo i governi hanno tentato di bilanciare gli interessi degli utenti con quelli dei creatori delle opere. Allo stato attuale le legislazioni nazionali sul copyright della maggior parte di paesi europei non specificano le modalità di riproduzione, in merito alla riproduzione analogica o digitale.
L’art.2 della direttiva attribuisce agli autori, artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi o film ed organismi di diffusione radiotelevisiva il diritto di autorizzare o vietare qualsiasi tipo di riproduzione sia essa compiuta in rete od al di fuori della rete, sotto forma diretta od indiretta, temporanea o permanente.
Per riproduzione diretta si intende, secondo la comunicazione della Commissione, il fatto di riprodurre direttamente un’opera od un altro oggetto protetto su un supporto identico o differente"; mentre la riproduzione indiretta è quella "eseguita in più tappe (come ad esempio la registrazione di un suono che è stata realizzata a sua volta sulla base di un fonogramma).
Come sopra descritto, l'art. 5 della Direttiva contiene tutte le eccezioni al diritto di riproduzione (come pure quelle al diritto di comunicazione al pubblico), ma dette eccezioni sono opzionali e come queste verranno implementate entro le leggi nazionali dell'Unione Europea dipenderà dai singoli governi.
Un'interpretazione adeguata può essere quella contenuta nell'art. 1.4. del Trattato WIPO 1996 a proposito del diritto di riproduzione il quale recita:
"Il diritto di riproduzione, come disposto dall'art. 9 della Convenzione di Berna e le eccezioni ivi permesse, sono pienamente applicabili in ambiente digitale, in particolare per l'utilizzo di opere in formato digitale.
E' inteso che l'immagazzinamento in un formato digitale entro un medium elettronico di un'opera protetta costituisce una riproduzione nel senso inteso dall'art. 9 della Convenzione di Berna".
Questa prima parte del Trattato WIPO è decisamente favorevole alla comunità bibliotecaria, ma, anche a causa dell'industria editoriale che all'epoca insorse su questo punto - in quanto temeva un'estensione delle eccezioni per il materiale digitale, oltre agli scopi personali, di ricerca e didattica, di tipo "user freedoms" - il Trattato si basa su tutto l'art. 9 della Convenzione di Berna che prevede "test delle tre tappe" previsto dal secondo comma dell'art. 9 (2):
❑ le limitazioni e eccezioni sono confinate entro "casi speciali",
❑ le limitazioni e eccezioni non devono essere in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera,
❑ non devono essere pregiudicati senza ragione i legittimi interessi degli autori.
Ciò sta a significare che nonostante il Trattato sia ampio nella sua definizione di diritto di riproduzione - soprattutto anche in relazione alle riproduzioni temporanee e incidentali - non vi è un automatico trasferimento di tali eccezioni all'utilizzo del formato digitale.
La liceità del downloading, e cioè la memorizzazione permanente dell’opera, senza previa autorizzazione dei soggetti titolari del diritto, può dipendere da diversi fattori concreti:
a) accesso al sito subordinato al pagamento di un compenso;
b) visualizzazione del sito impone necessariamente la copia di informazioni;
c) la natura dell’opera (freeware e shareware per poter essere usati devono essere caricati nelle memorie di massa dell’elaboratore ed eseguiti dall’utente).
3.2.2. Il diritto di comunicazione al pubblico
Il Trattato WIPO nell'art 10 estende le limitazioni e le eccezioni ad altri diritti oltre a quello di riproduzione, per esempio al diritto di comunicazione al pubblico, nuovo diritto di topo economico. Questo diritti fu introdotto per coprire le trasmissioni on-demand sulla rete. Di conseguenza l'art. 3 della direttiva conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare tutte le comunicazioni al pubblico comprese quelle del mondo virtuale. Il fenomeno prende il nome di uploading e consiste nell’immissione in rete di creazioni intellettuali. Questa operazione, anche se compiuta senza scopo di lucro, costituisce un’utilizzazione economicamente rilevante dell’opera e quindi deve essere autorizzata dal titolare del diritto d’autore. Entro un contesto di biblioteca digitale ciò va tenuto presente laddove si utilizzino creazioni intellettuali di questa tipologia. E' il fatto di offrire il servizio al pubblico che richiede autorizzazione, sebbene la Direttiva non sia mai una definizione certa di "pubblico". Il termine "pubblico" è molto importante per la biblioteca digitale, perché interagisce con le eccezioni. Quando l’autorizzazione non viene rilasciata, l’operazione è illecita anche se realizzata da un soggetto qualificabile come utente legittimo (ad esempio perché acquirente dell’opera).
Per comunicazione al pubblico si intende infatti la trasmissione o riproduzione di opere salvo la distribuzione di copie materiali. La direttiva comprende anche la messa a disposizione al pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dalla rete in modalità on-demand. La protezione offerta da questa disposizione non copre le opere offerte nel quadro di un programma predefinito, come accade per esempio nell’ambito della pay TV o della pay per view.
I commenti del memorandum all'art. 3 della Direttiva Europea chiarifica che non è l'atto del comunicare l'opera come tale, cioè la sua disseminazione, a provocare il diritto esclusivo, ma il punto di criticità è dato dall'offerta di un'opera su un sito pubblicamente accessibile. Questo
significa che l'immagazzinamento di un'opera protetta da copyright in un database pubblicamente accessibile si configura come comunicazione al pubblico, anche nel caso che nessun sottoscrittore vada mai a visionare tale opera. Secondo la stessa argomentazione, rendere disponibile una copia digitalizzata di un'opera attraverso una rete aperta al pubblico (per esempio un sito web in Internet) è un atto soggetto a restrizione, anche laddove l'opera non venisse mai consultata o scaricata.
In termini legali il diritto di comunicazione al pubblico differisce dal diritto di distribuzione, il quale può applicarsi ad una distribuzione di copie fisiche, cosa non possibile con le copie digitali soggette a trasmissione piuttosto che a distribuzione.
4.
Le violazioni al copyright elettronico
La diffusione nel cyberspazio di prodotti multimediali può facilmente portare a violazioni di differente portata. La responsabilità dei soggetti coinvolti passa attraverso una necessaria consapevolezza dei fenomeni che regolano la proprietà intellettuale a livello globale.
E' noto come la smaterializzazione dei supporti e l'incedere della tecnologia, che hanno consentito transazioni veloci abbattendo tempi e distanze, siano stati elementi di forte portata eversiva per i tradizionali sistemi normativi basati su modelli statitici e orientati alla carta.
La gestione dei diritti risulta ancor più problematica se catapultata nel mondo digitale per la questione correlata all’accesso ai contenuti, ma soprattutto alla loro distribuzione.
L’accesso elettronico ai contenuti multimediali e, in generale, alle informazioni in rete, incrementa le opportunità in quanto permette:
❑ facilità di accesso ai contenuti altrui
❑ ampia disseminazione delle creazioni originali
❑ incremento della quantità e qualità di contenuti digitali
La distribuzione elettronica dei documenti, oltreché la loro stessa natura li espone al contempo ad un’ampia gamma di violazioni.
E' importante inoltre sottolineare che i multimediali sono oggetti particolari, la situazione per i documenti multimediali è molto più complessa, poiché le regole sono diverse a seconda del materiale utilizzato.
Le protezioni che si utilizzano per i lavori letterari, per esempio, differiscono significativamente da quelli che si applicano a lavori artistici, che differiscono ancora da quelli utilizzati per le immagini, le performance, la musica, le radiodiffusioni, ecc.
Riprendiamo alcuni concetti chiave che entrano in gioco quando parliamo di violazioni del copyright elettronico:
1.1. Riproduzione
Il principio chiave della riproduzione del copyright è quello che riprodurre un lavoro, cioè moltiplicare la sua esistenza, è un atto limitato che richiede un certo tipo di permesso.
Ciò significa che fare una copia elettronica di un lavoro su carta, o fare una copia su carta di un lavoro elettronico, o ancora copiare un file elettronico, o trasferendo un file dal sistema centrale verso sistemi elettronici satelliti (per esempio da un servizio in linea) tutto questo richiede un permesso.
A questo principio vanno applicate le già esposte eccezioni o limitazioni di diritti o libere utilizzazioni.
1.2. Digitalizzazione sistematica
Digitalizzare, come abbiamo visto nella prima parte del presente studio, richiede un atto di riproduzione a monte. Se la digitalizzazione non è occasionale, ma sistematica, ai fini della creazione di collezioni digitali è indispensabile avere i relativi permessi.
Per digitalizzazione sistematica viene solitamente intesa la digitalizzazione di interi volumi o insiemi particolari di periodici. Ciò non è consentito dalla maggior parte delle legislazioni europee che regolano il copyright entro gli stati membri, sebbene, come più volte ribadito nel corso del presente studio, la situazione, per le biblioteche o gli istituti accademici o di ricerca, potrebbe cambiare a seguito dell'adozione della direttiva europea. Infatti l'art. 5.2c) "Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda: […]
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;"
Poiché potrebbe essere oneroso procedere con singoli permessi, una buona via è quella di agire attraverso licenze da sottoscrivere con gli editori.
1.3. Scansionare o fare una copia elettronica a fini dell'immagazzinamento
Scansionare un documento di carta cioè trasformarlo in una forma rilevabile meccanicamente, sia con un'immagine bit-mappata o in caratteri ASCII, coinvolge l'atto della riproduzione. Questo perché si comincia con una copia su carta e si conclude con una copia su carta più un file elettronico.
In accordo con quanto stabilito dal Trattato WIPO dall'art. 1.4. lo "storage" o "immagazzinamento" è un atto di riproduzione per il quale è richiesto autorizzazione.
Scansionare e poi "immagazzinare" un file, richiede perciò un permesso, questo fino a che la Direttiva non sarà recepita (per quanto riguarda il nostro sistema euroepo) e comunque si dovrà valutare come la Direttiva verrà recepita in Italia in merito a questo punto specifico, come specificato sopra.
La Direttiva consentirebbe la scansione ai fini della conservazione.
Se invece la scansione è solo temporanea, nel caso per esempio del document delivery, allora il permesso non è necessario, a meno che la licenza non vieti espressamente la scansione anche temporanea.
La scansione e immagazzinamento con lo scopo futuro di offrire i contenuti digitalizzati al pubblico su un sito liberamente accessibile rientra nel diritto di comunicazione al pubblico e quindi necessita di ulteriore permesso.
1.4. La trasmissione e la distribuzione
Anche queste due azioni sono soggette a distinti diritti (vedi parte seconda, normativa).
La trasmissione e la distribuzione in forma elettronica richiedono un permesso, per esempio se si invia un articolo ad un server della rete. Alcune trasmissioni elettroniche, quali quelle via posta elettronica (E-mail) o attraverso trasferimento remoto di file (FTP), implicano il concetto di riproduzione.
Il file parte dal PC del mittente ed all'estremità opposta trova posto nel PC del ricevente. Allo stesso modo la trasmissione via Fax implica la riproduzione perché alla fine ci si trova con una copia posseduta dal mittente e una dal ricevente.
Quindi il diritto di riproduzione sta sempre alla base anche di altri diritti.
Va vagliato se è possibile inviare a distanza (trasmettere) un documento o se è possibile diffonderlo o anche solo distribuirlo.
1.5. Distribuzione/circolazione del documento
Le leggi dei vari Paesi, compresa l'Italia prevedono condizioni che consentono alle biblioteche di fare singole copie per gli utenti a scopo di ricerca e di studio. I singoli utenti sono poi abilitati a fare un numero limitato di fotocopie di parti di lavori per uso personale. Queste condizioni, dette eccezioni, privilegi o libere utilizzazioni, non si estendono al caso in cui si intendano fare copie sistematiche dei lavori. Gli editori sono al corrente che le biblioteche praticano il servizio di document delivery, tuttavia c'è bisogno del permesso del detentore dei diritti per effettuare copie (elettroniche o di carta) qualora si effettuassero copie multiple di uno stesso documento (questo anche se ciò è fatto a scopo didattico).
Qualsiasi biblioteca che volesse mettere in piedi un servizio di circolazione dei documenti, a fini di lucro, per creare in questo modo un nuovo filone di guadagno, per esempio entro un modello economico, dovrebbe chiedere il permesso agli editori più rilevanti.
Come noto, gli editori tengono comportamenti assai diversi tra loro, ma sono favorevoli in genere al fatto che le biblioteche paghino una tassa per alcuni servizi esterni.
1.6. Adattamento e rielaborazione
Adattare o tradurre un lavoro soggetto a copyright in nuovo lavoro richiede il possesso di un permesso.
Molti insegnanti e ricercatori con le funzioni "copia e incolla" includono nei loro lavori pezzi di lavori soggetti a copyright. Qui inoltre si pone anche un problema che ha a che fare con i diritti morali. Gli autori hanno il diritto morale legale di richiedere che il loro nome sia associato sempre al nuovo lavoro ("paternity") ed hanno anche il diritto di accertarsi che il significato delle loro parole non venga cambiato ("integrità").
Gli editori hanno una responsabilità verso i loro autori di accertarsi che i loro diritti morali siano salvaguardati.
Quindi nell'eventuale creazione di opere nuove rielaborate su altre opere è necessario tener conto che va sempre richiesto il permesso all'autore per eventuali rielaborazioni.
5.
Le linee guida per il copyright elettronico in una biblioteca digitale
In generale, a fini del copyright elettronico, occorre prestare attenzione a tre fattori chiave.
1. Il primo fattore è correlato a colui che detiene i diritti sui contenuti che si vogliono utilizzare, se noi stessi o altri autori (persone o enti). L’autore detiene numerosi diritti tra i quali: fare copie della sua opera, creare lavori derivati, distribuire l’opera e pubblicare o rappresentare in pubblico l’opera. Queste operazioni richiedono esplicita autorizzazione all’autore o se l’autore li ha ceduti va richiesto permesso a chi li detiene.
2. Stabilito questo punto fondamentale va indagato su quanti e quali possono essere i diritti che gravano sul contenuto.
Come precisato va tracciata sempre la differenza tra ciò che attiene i diritti morali, e ciò che invece si riferisce a eventuali esercizi di utilizzo dei contenuti che si vuole utilizzare.
Allo scopo va sottolineato che differenti possono essere i diritti di proprietà intellettuale e precisamente tanti quanti sono quelli elencati in riferimento ai diritti patrimoniali di utilizzazione economica. Questi possono coinvolgere attori differenti, anche al di fuori dell’autore o del creatore stesso che detiene sempre i diritti morali.
Naturalmente l’indagine deve esser condotta in relazione a ciascuna delle parti componenti il multimediale.
Altro fattore fondamentale è lo scopo per cui l’opera viene creata, se commerciale o se per scopi di didattica o di ricerca.
3. Il contesto in cui l’opera utilizzata verrà posta è anch’esso un punto che va considerato come prioritario. A proposito due condizioni, la produzione di un multimediale su di un supporto tangibile o su un supporto intangibile (rete).
Questo aspetto non è banale in quanto determina le modalità di fruizione dell’opera multimediale, se con un accesso libero a tutti, allargato alla massima potenza, o se invece posto in zona controllata, all’interno di una rete chiusa o Intranet.
Occorre quindi grande attenzione quando ci si muove in Rete, in quanto mettere in rete significa comunicare al pubblico, diritto che è equiparato al diritto di pubblicazione.
E' necessario verificare sempre le seguenti condizioni
❑ Se si è autorizzati a mettere in Rete la risorsa
❑ Attenzione a licenze e contratti (mono/multiutenze)
❑ Leggere bene le clausole contrattuali in merito a:
❑ distribuzione di contenuti (lecita/autorizzata)
❑ riproduzione (parziale …)
❑ Verificare come è configurata la gestione degli accessi (libera/controllata)
❑ Attenzione ai proxy server
Sia che la digitalizzazione sia attiva o che sia reagente (in risposta a una richiesta di un utente), una decisione deve essere presa rispetto al fatto se il materiale che sta per essere digitalizzato sia o non sia soggetto al copyright. Se è fuori dal copyright, nessuno permesso è necessario per digitalizzare e si può procedere con il lavoro. Se il materiale è ancora soggetto al copyright bisogna procurarsi un permesso, a meno che non si faccia uso di "eccezioni" di FairUse o di "privilegi", propri dei vari contesti normativi.
Nel caso di digitalizzazione professionale attiva di materiale soggetto a copyright, il detentore del copyright deve essere identificato per ottenere il permesso di copia digitale. Il permesso,
quando viene concesso, può essere condizionato dalle clausole imposte dal detentore del copyright rispetto a come l'immagine può essere usata.
Nel caso di digitalizzazione reagente in risposta a una richiesta di un utente, sarebbe importante poter procedere ad una digitalizzazione secondo quanto previsto dalle linee guida di JISC/PA12 che se pur riferibili al contesto britannico, potrebbero essere prese da modello come linee guida e negoziate con la SIAE o con altra agenzia.
Se la richiesta dell'utente ricade su un'opera che non rientra nelle eccezioni, il permesso deve essere richiesto direttamente al proprietario o detentore dei diritti, così come per la digitalizzazione attiva.
Se il materiale viene digitalizzato per conto di un utente sotto il contesto delle libere utilizzazioni o altre eccezioni o privilegi, va ribadito che la Biblioteca non può trattenere una copia, cioè tali immagini non possono essere incorporate in una banca dati di immagini, in quanto tale procedura rientra nella digitalizzazione attiva.
6. Il modello delle licenze per una corretta applicazione del copyright elettronico
Un approccio corretto per l'accesso al materiale digitale o per disporre in modo più ampio dei contenuti intellettuali i cui diritti sono detenuti dagli autori è quello degli accordi attraverso licenze.
Tali licenze dovrebbero però avvicinarsi al modello attuale di abbonamento ai periodici. In realtà si tratta pur sempre di fruizione di materiale su cui gravano dei diritti. Tuttavia, le somiglianze con gli abbonamenti non sono molte.
Un abbonamento comprende un insieme ben definito di possibilità: riviste a disposizione, possibilità di consultazione, prendere in prestito, copiare all'interno di clausole definite o a seguito delle eccezioni concesse dalla legge e prevede anche la possibilità di ottenere copie dei documenti attraverso il servizio di document delivery.
Le licenze d'altra parte possono essere tanto varie quanto l'immaginazione degli avvocati che le predispongono. Le grandi istituzioni già hanno l'incubo delle migliaia di forme differenti di
12 JISC/Publishers Association Working Party Papers and Reports
<http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/papers/pa/intro.html>
licenze sul software tra le quali districarsi, che generalmente vengono gestite ignorando i particolari della maggior parte di quelle licenze, semplicemente adottando alcune politiche di "buon senso". Se molte pubblicazioni adottano licenze differenti (alcune per esempio concedono di fare copie presso l'istituzione ed alcune no), l'operazione di controllo da parte del bibliotecario diventa praticamente impossibile.
Inoltre va sottolineato che la terminologia è spesso fuorviane e varia da licenza a licenza: le licenze dei CD ROM attualmente differiscono sulla definizione di "utente" e rispetto al modo in cui alcuni possono accedere a certi CD ROM e non ad altri.
Se il piano di digitalizzazione prevede il trattamento delle opere di dominio pubblico come primo nucleo, per ragioni di semplicità, va considerato che nella maggioranza dei casi, la digitalizzazione del contenuto e il suo inserimento nei database collegati alla rete della biblioteca digitale di materiale non di dominio pubblico, con il conseguente accesso (e possibilità di fare copie) da parte dell'utente, richiederà il permesso dei possessori di copyright.
In alcuni casi può essere possibile ottenere il permesso attraverso negoziazioni relativamente semplici con i detentori dei diritti. In molti altri casi, tuttavia possono essere difficili da ottenere.
Tale permesso sarà garantito sotto forma di "licenze" - preferibilmente basate su una licenza standard o su un set di licenze standard preparate prima di fissare l'agenda delle negoziazioni con i detentori del copyright.
In tal senso vi sarà molto lavoro da fare da parte delle diverse parti interessate per individuare la via da seguire.
La politica corretta è senza dubbio quella di procedere con licenze nazionali locali, le quali possono formare una risposta parziale per lo meno per il materiale più ampiamente usato.
La strada che sembra ad oggi più percorribile e che può esser realizzata in modo concreto, è la collaborazione con la comunità degli editori attraverso accordi da inserire in un contratto modello e poi fare quanta più pressione possibile per far sì che vengano adottati a livello nazionale.
Le licenze concordate tra i rappresentanti di biblioteca ed editori, possono essere usate per definire l'interpretazione dei permessi, o per la loro estensione.
Di particolare rilevanza ai fini dei servizi di digitalizzazione risultano essere alcuni documenti nati in contesto del copyright britannico, i quali potrebbero essere presi a modello per colmare le lacune normative che sicuramente permarranno anche a seguito dell'adozione della direttiva europea da parte dell'Italia.
I tre documenti sono:
1. L'accordo della Copyright Licensiong Agency (CLA).
L'accordo è disegnato per permettere fotocopie multiple a scopo educativo, cosa che non è permessa dalla legge britannica e comunque nemmeno dalla nostra legge italiana..
Il CLA sta attualmente studiando l'estensione di quest'accordo alla riproduzione elettronica.
Il Joint Information Systems Committee (JISC) del UK Higher Education Funding Councils e la Publishers Association (PA) hanno lavorato insieme nei passati due o tre anni per sviluppare accordi e documenti di lavoro nell'area del copyright.
Fino ad ora il risultato di queste negoziazioni è stato il seguente:
2. Linee Direttrici su ciò che è e non è considerato giusto commercializzare in ambiente digitale;
3. Una licenza standard per JISC/PA13 che possa essere applicata sia per fornire accesso a periodici elettronici sia per ottenere il permesso di digitalizzare i testi.
Allo scopo di offrire uno strumento di lavoro pragmatico ad una biblioteca digitale, si allega una versione adattata in italiano della licenza JISC/PA utile all'eventuale stesura di licenze nazionali.
E' premessa fondamentale per gli enti coinvolti nelle licenze che tutti i tassi siano negoziabili.
13 La licenza standard ed altri documenti di lavoro di JISC/PA sono disponibili sul sito di UKOLN
http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/papers/pa/
Opportunità per ottenere licenze che non prevedano royalty o che ne prevedano poche non dovrebbero essere ignorate. Database che contengono informazioni commerciali per esempio potrebbero essere dati in licenza per un modesto prezzo per tener conto dei benefit derivanti dalla pubblicità in rete.
Sommarizzando la situazione si può concludere dicendo che almeno allo stato attuale l'unico modo "sicuro" per una scansione, immagazzinamento, e utilizzo di opere soggette a copyright può essere condotto solo attraverso accordi tramite licenze singole o collettive.
7. Raccomandazioni
Di seguito alcune raccomandazioni per un corretto approccio al copyright elettronico:
❑ Tutti i membri dello staff dovrebbero essere formati in modo approfondito sui concetti che regolano i diritti di proprietà intellettuale e sulle buone pratiche di copyright a livello applicativo
❑ Tutti i membri dello staff dovranno avere a disposizione delle linee guida chiare di riferimento per ciascuno dei settori in cui gli addetti dovranno operare
❑ Le linee guida ad uso degli addetti dovranno essere suddivise per folders distinti: riproduzione, digitalizzazione sistematica, conservazione, document delivery, trasmissione, comunicazione al pubblico, vendita di servizi, scambio di metadati, cessione di copie master digitali, auto-archiviazione o deposito, materiale di pregio, … e dovranno fare riferimento a eventuali licenze
❑ Le licenze dovranno essere il più possibile omogenee al fine di evitare una giungla di clausole diverse da licenza a licenza: si caldeggia per il modello unico di riferimento per le numerose licenze di modo che lo staff possa avere un unico modello a cui far riferimento a vantaggio di tempi e dei costi che altrimenti salirebbero
❑ Gli utenti dovrebbero essere educati sulle modalità di utilizzo e fruizione dei documenti in merito alle regole del copyright
❑ Opportuna segnaletica andrà apposta su web ad uso degli utenti remoti
❑ Il sito dovrà essere munito di FAQ Frrequently Asked Question ad uso degli utenti, sai comprendendo parti di carattere generale (significato e usi del copyright) sia sulle modalità specifiche della biblioteca digitale riguardo alla fruizione dei materiali e ai servizi offerti
❑ Dovranno essere stilate politiche sul copyright chiare e ben visibili da chiunque. Queste politiche dovranno anche riguardare le politiche sui metadati, esposizione degli stessi ai fini di uno scambio in un contesto di ineroperabilità. Ben evidenti dovranno essere le politiche sui contenuti e le dichiarazioni di possesso dei diritti sulle opere e sui documenti messi a disposizione
❑ Dovranno essere apposti gli opportuni avvisi su ciascun documento inviato attraverso servizio di document delivery, sia a tutela di eventuale plagio sia per eventuale copie illegali.
❑ Tutto il sistema che ruota attorno alla biblioteca digitale dovrà fare in modo che vi sia il massimo rispetto in merito alle norme sul copyright e comunque l'ambiente informativo dovrà essere opportunamente protetto in modo da garantire allo staff la massima sicurezza nelle operazioni di scarico, salvataggio e stampa e di trasmissione dei contenuti.
❑ La biblioteca digitale dovrà essere molto attenta a trattenere per sé eventuali diritti economici, senza cederli indiscriminatamente, in particolare il copyright elettronico per il materiale digitalizzato.
8. La gestione dei diritti (DRM) con la tecnologia
Andrà posta attenzione agli attuali progetti in corso in Europa che riguardano codici crittografati e tecnologie di sicurezza per permettere l'accesso a certe informazioni solo a utenti ben identificati e autorizzati, per esempio coloro che hanno pagato un carta tassa o che comunque possono provare il loro diritto di accesso. Sono in sperimentazione anche sistemi di gestione del copyright come COPICAT, COPEARMS, COPYSMART e IMPRIMATUR, CITED, dove alcune di queste tecnologie sono ora in uso in relazione all'electronic banking e ad altre attività commerciali in Internet. Si tratt di sistemi che forniscono un ambiente sicuro per la distribuzione ed uso dei documenti con la possibilità di includere la crittografia, di conteggio, controllo d'uso, accesso tramite password e pagamento elettronico.
Allo stesso modo, alcuni progetti di collaborazione stanno sviluppando soluzioni tecniche di sicurezza cercando di individuare i sistemi tecnici che possono essere usati per facilitare la gestione del copyright. Le ditte di software stanno sviluppando nuovi sistemi tecnici per uso locale, per esempio per CD-ROMs o LAN e per uso a distanza, Internet e Web server. Così come per le licenze, gli editori ed i bibliotecari dovrebbero lavorare insieme ed elencare agli sviluppatori le loro specifiche, anche per le soluzioni tecniche per la sicurezza e la gestione dei diritti si dovrebbe insistere sulla necessità che i sistemi siano facili da usare, veloci, internazionali e fare uso minimo di tecnologia riservata.
6.
Conclusioni finali: sviluppi futuri
Una biblioteca digitale può svilupparsi e crescere solo attraverso un'attenta pianificazione e programmazione delle fasi di digitalizzazione dei materiali che andranno a costituire le sue collezioni digitali. Una buona pianificazione e programmazione in fase progettuale con un costante monitoraggio utile ad un controllo di gestione ricorsivo di tutte le fasi e attività che la caratterizzano, condurranno a processi meglio governabili anche dal punto di vista della gestione del copyright. Sarà fondamentale la capacità di rendere quantità notevoli di materiale accessibili via rete.
E’ necessario perciò che lo staff che gestirà i processi di digitalizzazione si munisca di autorizzazioni dai possessore dei diritti o di licenze. I detentori devono essere messi al corrente se esistono, e nel caso quali sono, i provvedimenti che possono essere presi contro la violazione della legge. In risposta ad ogni richiesta di permesso molti possessori di copyright saranno maggiormente influenzati da due tipi di considerazioni:
❑ I loro diritti saranno adeguatamente protetti, dato lo stato corrente della legge sul copyright e date le procedure per l'amministrazione e l'applicazione dei diritti proposta per la rete?
❑ E’ possibile ottenere un ritorno soddisfacente ando il permesso di scaricare il contenuto nella rete?
Individuare chi contattare , diretto detentore o altra persona incaricata per conto del proprietario del diritto, non è un aspetto banale e va previsto nei costi. Accertarsi che questa persona sia veramente in grado di garantire il diritto richiesto e se le garanzie e le indennità possono essere ottenute è una operazione altrettanto necessaria.
L'agenzia responsabile della gestione del contenuto nella rete dovrà porsi queste domande:
❑ Possono essere fornite assicurazioni adeguate agli autori rispetto alla protezione del copyright e quali passi possono essere fatti per proteggere i diritti dei possessori di copyright?
❑ La rete sarà in grado di generare la somma necessaria da offrire un ritorno a quei possessori di copyright che lo desiderano?
I possessori di Copyright che sono invitati a contemplare la possibilità di licenziare materiale per la rete avranno bisogno di essere rassicurati dall'ente gestore del contenuto che:
a. Saranno prese misure in caso di non rispetto della legge sul copyright che possono capitare nella rete e, una volta identificate, il possessore del copyright ne verrà informato.
b. Adeguati passi saranno fatti per impedire copie non autorizzate di materiale in rete.
Azioni rapide prese in casi particolari possono dissuadere altri dall'infrangere il copyright su materiale disponibile in rete. Chi dovrebbe fare questi passi, tuttavia, dovrà negoziare tra l'ente che gestisce il contenuto e il possessore del copyright. I problemi di assicurazione del copyright e l'identificazione di copie non autorizzate non devono essere sotto stimati. Dati i costi necessari per assicurare il rispetto del copyright si raccomanda che tra i termini della licenza standard proposta dall'ente gestore del contenuto vi sia una clausola specifica in relazione alle azioni contro i trasgressori del copyright. Tuttavia, ci sono diversi mezzi tecnici e pratici per sostenere la protezione nel rispetto della legge sul copyright (questo almeno all’estero).
Va ricordato che la digitalizzazione potrebbe potenzialmente danneggiare l'integrità e l'autenticità di un'opera. Va posta una distinzione tra integrità della pagina e integrità del contenuto. L'integrità della pagina si riferisce al layout del materiale sulla pagina e la sua importanza dalla prospettiva del copyright è spesso sorvolata. L'integrità del contenuto e la sua conservazione è una materia di grande importanza che riguarda i diritti morali degli autori. La digitalizzazione può introdurre errori i quali anche se banali possono concorrere ad incrementare le violazioni dei diritti morali. Dietro a tutto ciò i file digitali sono soggetti a corruzioni ulteriori da parti terze le quali possono violare l'autenticità del testo e delle paternità delle opere.
Una soluzione a queste problematiche è quella di includere in modo ben visibile su ciascuna opera digitalizzata e anche sul sito, una nota di disclaimer come parte integrante negli header dell'informazione
Deve essere riconosciuto allo stesso tempo che la questione del copyright non è ristretta alla sola Italia, ma è globale. I proprietari del copyright avranno diritti anche in altri Stati, in quanto una biblioteca digitale non ha confini in quanto il materiale in essa contenuto sarà accessibile da utenti di tutto il mondo.
La nuova Direttiva europea stabilisce che la riproduzione, o il fare una copia di un'opera, azione riferita ad un lavoro di qualsiasi natura, significa fare copie che sono transitorie o incidentali ad un certo particolare uso di quel materiale. Riprodurre o copiare è inteso sia come digitalizzazione che come "copia elettronica". Un certo numero di iniziative sono state intraprese per armonizzare le leggi internazionali e ovviare ad alcuni di questi problemi, anche se una legge comune è mille miglia lontana.
Un primo passo è stato fatto con il trattato sul copyright della WIPO e con il Performances and Phonograms Treaty, ratificato dal World Intellectual Property Organisation nel dicembre del 1996, entranti in vigore nel maggio del 2002 a seguito della ratifica del Gabon e dell’Honduras che hanno portato a trenta i Paesi che hanno ratificato i due accordi internazionali.
Il primo nucleo sarà quello di iniziare a digitalizzare materiale fuori protezione, di dominio pubblico. L'individuazione di tale materiale è il primo passo verso la costruzione di un nucleo di partenza che non crei più di tanti problemi dal punto di vista della tutela. Ma ciò non è sufficiente. Ci vorrà tempo per accumulare contenuti, ma senza dubbio il vantaggio nel creare una massa critica all'inizio acquistando contenuti che siano qualitativamente e quantitativamente significativi come risorse per il servizio pubblico e nei settori del non-profit risulterà vincente. Tuttavia, col passare del tempo le biblioteche potrebbero aver bisogno di ampliare i loro settori di interesse inglobando anche settori propriamente commerciali.
Nella gran maggioranza dei casi, la digitalizzazione del contenuto e il suo inserimento nei database collegati alla rete delle biblioteche e il suo successivo accesso come la possibilità di fare copie da parte dell'utente, richiederà il permesso dei possessori di copyright. In alcuni
casi può essere possibile ottenere il permesso attraverso negoziazioni relativamente semplici con i possessori di copyright. In molti altri casi, i permessi tuttavia potrebbero essere difficili da ottenere.
La questione dovrà essere affrontata con la dovuta cautela.
Entro una biblioteca digitale i possessori di copyright sono solitamente moltissimi e aumentano in proporzione al numero e al tipo di lavori soggetti a copyright che vengono incorporati nella rete. Ogni caso può esser diverso da un altro e quindi sarà fondamentale individuare delle situazioni tipo modellizzabili entro griglie definite. Sarà necessario predisporre perciò delle griglie modellizzate su alcuni parametri chiave. Il materiale da digitalizzare andrà codificato a seconda del modello/griglia corrispondente, quindi si avranno dei "raggruppamenti virtuali" o delle "aggregazioni logiche" di materiale che risponde a certe caratteristiche in merito alle questioni del copyright.
Le griglie saranno predisposte sulla base dei seguenti parametri:
❑ Normativa e sistema di riferimento: legge del Paese di riferimento
❑ Materiale di dominio pubblico (per la nostra normativa italiana)?
❑ Esiste una versione di rete ad accesso libero? Esempio: la Biblioteca Digitale Australiana e alcuni siti australiani, in linea con la legge nazionale australiana, dove la tutela agisce per 50 dopo la morte dell'autore, mettono a disposizione gratuitamente opere (per esempio l'Ulisse di James Joyce) da noi in Europa, ancora sotto protezione (70 anni dopo la morte dell'autore). In tal caso vanno valutati bene gli accordi internazionali e la Convenzione di Berna e si dovrà procedere una volta per tutte ad adottare una linea comune per questi casi chiamati transborder o transazionali.
❑ Fonte da cui partire per la digitalizzazione (per esempio manifestazione/edizione di un editore)
❑ Anno dell'opera da digitalizzare (la tutela varia da paese a paese a seconda dell'anno della pubblicazione: per esempio nel sistema copyright vi sono griglie temporali differenti che vanno considerate). L'anno è fondamentale per stabilire se l'opera è ancora soggetta a diritti oppure no.
❑ Individuazione degli aventi diritto per i diritti morali che intervengono nel diritto di "pubblicazione" e conseguente "diritto di comunicazione al pubblico": quanti sono, sono ancora vivi o ci sono eredi?
❑ Individuazione dei vari e differenti diritti economici e di altri e differenti soggetti:
❑ diritti d'autore
❑ diritti editoriali
❑ traduzioni
❑ diritto di riproduzione (per la digitalizzazione)
❑ diritto di rielaborazione dell'opera
❑ diritti di testata per i periodici
❑ diritti di layout di tipo editoriale
❑ Attenzione ad eventuali immagini o fotografie presenti nell'opera da digitalizzare: le fotografie hanno dinamiche diverse in relazione ai diritti
Il costo delle trattative con ciascun possessore di copyright è individualmente proibitivo, senza tener conto che il tempo richiesto per l'identificazione dei detentori di copyright e relativo ottenimento di permessi può essere enorme. Una soluzione percorribile, come abbiamo detto nel capitolo terzo, è offerta da accordi che si basano su un approccio collettivo a favore di un intero settore che rende implicita l'idea di un network gestito a servizio delle biblioteche in tutto il paese.
Ogni approccio, quando possibile, deve essere fatto per corpi collettivi che negoziano a beneficio dell'intero gruppo dei possessori di copyright. Altri gruppi possono essere contattati, a seconda del materiale che si intende inserire nella rete o del materiale richiesto dagli utenti.
E possibile prevedere, anzi consigliabile, permessi collettivi garantiti sotto forma di "licenze"
- preferibilmente basate su una licenza standard o su un set di licenze standard preparate prima di fissare l'agenda delle negoziazioni con i possessori del copyright. Come abbiamo detto c'è ancora molto lavoro da fare su questo fronte, da parte delle diverse parti interessate e la via da seguire è ancora incerta anche in altri Paesi.
Un progetto importante, coordinato a livello europeo dal Ministero Beni e le Attività Culturali, è il progetto MINERVA Ministerial NEtwoRk for Valorising Activising in digitisation il quale rappresenta la principale rete europea nel settore della digitalizzazione dei beni culturali e include anche le problematiche dell’accessibilità e la creazione di servizi tecnologici per l’accesso al patrimonio culturale in forma digitale. Minerva esamina le
problematiche legate all’autenticazione e ai profili dell’utente e alle problematiche correlate ai diritti di autore nella digitalizzazione.
In Minerva la Commissione Europea ha coinvolto i singoli Ministeri degli Stati Membri responsabili della programmazione e del finanziamento di azioni nazionali e ogni Governo ha nominato un Rappresentante (NRG National Representatives Group). Il ruolo del NRG, portavoce delle politiche e dei programmi nazionali, consiste nel garantire una stretta collaborazione tra i Ministeri e le istituzioni governative e la Commissione Europea e ha il compito di assicurare la diffusione delle politiche e dei programmi Comunitari a livello nazionale e locale dando visibilità alle iniziative nazionali.
Il progetto Minerva rappresenta la principale rete europea nel campo della digitalizzazione dei beni culturali, composta dai Ministeri degli stati membri UE. Si occuperà di sviluppare parametri di riferimento per i processi di digitalizzazione, comparando e armonizzando le attività nel settore digitalizzazione costruendo una piattaforma europea che contenga linee guida, raccomandazioni sui processi di digitalizzazione, metadati, accessibilità. Vi sarà anche un'attività di benchmarking per l'identificazione di buone pratiche, individuazione di fondi digitalizzati, di registri e di tipologie di metadati da mettere a confronto. In particolare Minerva si occuperà di indagare sugli aspetti e le difficoltà che la proprietà intellettuale riveste nell'accesso gratuito, per utenti diversamente abili o per l'accesso di materiale da parte di scuole, per la didattica e così via…
Le azioni di Minerva si basano sui seguenti presupposti:
❑ Istituzione di un coordinamento stabile, sia a livello europeo sia nazionale.
❑ Sviluppo di una visione europea per la definizione delle azioni e dei programmi.
❑ Creazione di una rete di Ministeri degli Stati Membri dell’Unione Europea, con lo scopo di discutere, comparare e armonizzare le attività sviluppate nel settore della digitalizzazione dei contenuti scientifici e culturali.
❑ Creazione di una piattaforma comune europea, e sviluppo di una serie di raccomandazioni e linee guida relative a digitalizzazione, metadati, preservazione e accessibilità a lungo termine dei contenuti.
❑ Promozione e incentivazione delle buone pratiche da armonizzare e ottimizzare a livello nazionale e comunitario.
❑ Diffusione rapida delle buone pratiche e delle necessarie capacità tecniche.
❑ Pubblicità e divulgazione senza limitazioni dei contenuti europei scientifici e culturali grazie alla creazione di repertori nazionali.
❑ Intensificare lo sviluppo di parametri di riferimento per i processi di digitalizzazione
❑ Valorizzare i contenuti digitali europei delineando una visione comune
❑ Migliorare la qualità e l’utilizzabilità dei contenuti, promuovere modalità di accesso unificate per tutti i cittadini e sensibilizzare gli interessati ai problemi connessi alla conservazione del patrimonio culturale sul lungo periodo.
❑ Promuovere lo sviluppo di analisi comparate quantitative
❑ Avviare studi sulle operazioni di digitalizzazione in Europa
❑ Favorire l’interoperabilità e la ricerca di nuove risorse
Nel settore commerciale ci sono numerosi produttori di database che fanno pagare per accesso e scarico dei file, va quindi esaminata con attenzione anche la normativa sulla tutela delle banche dati in riferimento alle eccezioni.
Occorre guardare fuori l’Italia, verso iniziative come il Site Licensing Model sviluppato in associazione tra Publishers Association and JISC che serve a garantire meglio i possessori di copyright. Nel settore no-profit occorre dare vita a creazione di un network dai contenuti dedicati all'educazione primaria e rivolti alle scuole.
Modello di licenza contrattuale JISC Joint Information Systems Committee
Traduzione di Antonella De Robbio
Modello di licenza d'uso
struttura per materiale fornito in forma elettronica sulla base del modello JISC14
Contratto stipulato in data (giorno/mese/anno)
Tra:
1. nome e indirizzo (‘l'Editore’)
Può esserci più di un editore - fornire nome e indirizzo completi
e
2. nome e indirizzo (‘il Contraente’ o "Licenziatario")
Può esserci più di un'istituzione - fornire nome e dati completi
LADDOVE l'Editore detiene i diritti garantiti da questo contratto
e LADDOVE il Contraente desidera usare tali diritti e l'Editore desidera garantire al Contraente la licenza d'uso di tali diritti mediante pagamento di una tassa.
VIENE QUINDI STIPULATO QUANTO SEGUE:
14 PA/JISC ‘model licence’ - framework for material supplied in electronic form
<http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/papers/pa/licence/Pajisc21.html>
1. Definizioni chiave
Nel contratto i seguenti termini devono avere i seguenti significati:
1.1. Utenti Autorizzati, membri dell'ente Contraente (sia su base permanente che temporanea) e individui che, per conto dell'ente Contraente e su garanzia dell'Ente Contraente stesso possono aver accesso dal loro luogo di studio o da altri luoghi, tramite password.
Alcune licenze possono essere fatte per un gruppo limitato di persone, come per esempio gli studenti di uno specifico corso di laurea di un'Università (ente Contraente).
1.2. Uso commerciale a scopo di lucro (a favore dell'Editore o del Contraente) attraverso la vendita, il prestito il trasferimento, l'affitto o altre forme di commercio dei materiali sottoposti a licenza.
Per eliminare ogni dubbio né il recupero diretto dei costi da parte del Contraente da utenti autorizzati né l'uso da parte del Contraente del materiale licenziato può costituire uso commerciale.
1.3. Tassa. La tassa deve essere stabilita dal contratto il quale deve essere sottoscritto dalle parti di volta in volta.
Può trattarsi di una tassa forfetaria, o annuale (tipo sottoscrizione) oppure una qualsiasi altra forma (allegato 1.).
1.4. Locali della biblioteca. I locali fisici della biblioteca o delle biblioteche utilizzate dal Contraente come specificato nell'allegato 2.
1.5 Elenco del materiale autorizzato nella licenza: il materiale elettronico va elencato in allegato 1. o nei nuovi allegati che di volta in volta verranno stabiliti e aggiunti al presente contratto
Può trattarsi di un singolo item o di item multipli
1.6 Sicurezza della rete: la rete deve essere accessibile soltanto agli utenti autorizzati [ed agli utenti walk-in] approvati dal Licenziatario, di cui l'identità venga autenticata periodicamente dall'inizio attività fino alla sua conclusione.
[Le persone walk-in non sono utenti direttamente autorizzati ma sono registrati come utenti il cui accesso è consentito dalla biblioteca concessionaria della licenza d'uso dei diritti. A loro è consentito è consentito accedere alla rete protetta dai terminali elettronici indicati all'interno dei locali delle biblioteche, come indicato nel programma 2. attraverso password o altra autenticazione. Per evitare ogni controversia, l'utente walk-in in va registrato come utente e sottoscriverà la clausola di non uso commerciale del materiale]
Definizione facoltativa - da includere solo soltanto se gli utenti walk-in possono essere ammessi alle seguenti clausole:
2. Accordo
2.1. L'editore acconsente ad assegnare al Licenziatario il diritto non-esclusivo e non- trasferibile per utenti autorizzati [e walk-in] d'accesso al materiale autorizzato attraverso una rete protetta conforme ai termini ed alle condizioni di questo contratto ed il Licenziatario acconsente a pagare la tassa prevista all'editore.
2.2. Questo contratto avrà inizio[data] e rimarrà in vigore fino a [data], quando la licenza terminerà automaticamente a meno che le parti non acconsentano a rinnovarla. Il periodo durata della licenza per i diversi materiali sarà come precisato nell'allegato 1.
o nei nuovi allegati che potranno essere aggiunti successivamente a questo contratto. Una licenza rinnovabile potrebbe dichiarare che essa continua indefinitamente a meno che:
(a) una parte darà all'altra un ragionevole preavviso
(b) il Licenziatario non paga la tassa annuale da un numero specificato di giorni oltre la fatturazione.
L'inizio e la fine della licenza possono essere diversi a seconda dei materiali.
2.3. il diritto specificato in 2.1. è valido in tutti i paesi del mondo.
Per le licenze più limitate si aggiunga "excluding." o si specifichino gli usi consentiti attraverso una lista
3. Usi consentiti
Il Licenziatario può, conformemente alla clausola 4. qui sotto:
[3.1.1. caricare il materiale autorizzato nel suo server in rete protetta]
Non tutti gli editori permetteranno questo. Nel migliore dei casi questa potrebbe essere considerata una variante aggiuntiva separata dal contratto vero e proprio.
[3.1.2. fare copie di back-up del materiale autorizzato nella quantità ragionevolmente necessaria]
Questo non sarebbe applicabile nel caso di consegna on-line dal server dell'editore (o un altro).
3.1.3. Avere accesso al materiale autorizzato via rete protetta
[3.1.4. E' permesso agli utenti walk-in di avere accesso al materiale autorizzato attraverso i terminali o postazioni singole [indicare quali] all'interno dei locali della biblioteca].
3.1.5. Fornire il servizio ad un utente autorizzato di un'altra biblioteca (sia via posta che via fax o con connessione elettronica controllata, usando un sistema automatizzato per la gestione del Document Delivery, i cui file vengono cancellati subito dopo la stampa), per scopi ricerca o studio, permettendo di fare una singola copia su carta dell'originale di un documento specifico.
3.1.6 Mostrare, scaricare o stampare il materiale soggetto ad accordo a scopo interno per visione o testing o per utenti autorizzati in addestramento.
3.2. Per gli utenti autorizzati [ed utenti walk-in] sono autorizzate, conforme alla clausola 4. qui sotto:
3.2.1 La ricerca e la visione del materiale autorizzato
3.2.2. Il salvataggio [temporaneo] delle parti del materiale autorizzato per la stampa ad uso personale
3.2.3. Fare singole copie delle parti del materiale autorizzato
[3.2.4. si possono distribuire singole copie a stampa o in forma elettronica delle parti del materiale autorizzato ad altri utenti autorizzati [ai colleghi, ovunque essi siano, nel corso di ricerca], fermo restano l'uso personale]
3.3. Soltanto gli utenti autorizzati possono, conforme alla clausola 4. qui sotto:
[3.3.1. Inserire parti del materiale autorizzato sotto forma di stampa [o elettronica] nei loro corsi [e] utilizzare [collezioni elettroniche riservate] per motivi di istruzione degli allievi. Ogni articolo avrà una nota di riferimento che indicherà la fonte, il titolo e l'autore dell'estratto, il titolo completo e l'indicazione dell'editore.
Le copie di tali articoli saranno cancellate dal Licenziatario quando non più richieste per tale scopo.
Il materiale incluso in un corso di studi, sotto forma non elettronica e non stampabile, quale il formato audio o il Braille, può essere offerto agli utenti autorizzati che, nell'opinione ragionevole del Licenziatario, hanno problemi di vista].
Dove un editore decida di non permettere una delle attività di uso consentito, questa deve essere elencata nella clausola 4.2.5 del contratto.
3.4. Nessuna parte di questo contratto potrà essere esclusa, modificata o interessare ciò che è permesso fare agli utenti autorizzati o agli walk-in secondo la legge.
4. Usi proibiti
4.1. Né il Licenziatario né gli utenti autorizzati [o walk-in] possono rimuovere o alterare i nomi degli autori o gli avvisi di copyright dell'editore o altri mezzi di identificazione o dinieghi che compaiono nel materiale autorizzato.
4.2. Né il Licenziatario né gli utenti autorizzati [o walk-in] possono fare sistematicamente la stampa o copie elettroniche del materiale autorizzato [tranne le copie di back-up o quelle consentite nella clausola 3.1.2.].
Si noti che 3.1.2. si applica soltanto in casi di installazione locale del materiale.
4.3. Né il Licenziatario né gli utenti autorizzati [o walk-in] possono fornire, attraverso i mezzi elettronici, ad utenti di un'altra biblioteca o altro luogo, una copia elettronica di qualsiasi parte del materiale autorizzato.
4.4. Né il Licenziatario né gli utenti autorizzati [o walk-in] possono caricare o distribuire qualsiasi parte del materiale autorizzato nella rete (Internet ed il World Wide Web) a meno che non si tratti di rete interna protetta.
Con le parole "permesso nel caso in cui" si può far riferimento a formati braille o audio, per i quali valgono alcune eccezioni.
4.5 . Il permesso scritto dell'editore va richiesto per i seguenti motivi:
4.5.1 Usare tutto o in parte il materiale soggetto a licenza per qualsiasi uso commerciale.
4.5.2. Distribuire sistematicamente tutto o in parte il materiale soggetto a licenza, a persone diverse dagli utenti autorizzati.
4.5.3 Pubblicare, distribuire o rendere disponibile il materiale soggetto a licenza, lavori basati sul materiale soggetto a licenza o altri lavori in cui tale materiale sia in qualche modo presente a persone diverse da quelle previste dal contratto.
4.5.4 Alterare, adattare o modificare il materiale soggetto a licenza, ad eccezione di quanto serve per renderlo visibile al computer (o come previsto dal contratto) .
Per eliminare ogni dubbio, non sono permesse alterazioni di parole presenti nel materiale soggetto a licenza.
5. Impegni
5.1. L'editore garantisce al Licenziatario che [per quanto a sua conoscenza] egli è il proprietario del copyright del materiale autorizzato o che è debitamente autorizzato ad usare il materiale soggetto al copyright contenuto nel materiale soggetto a licenza e che il materiale autorizzato, utilizzato come contemplato nell'accordo, non infrange alcun copyright o altri diritti di proprietà intellettuale riservati o di alcuna persona fisica o legale.
L'editore indennizzerà e solleverà il Licenziatario da responsabilità o spese (inclusi onorari e compresi dei liberi professionisti legali) derivanti da danni o perdite che
sorgano attraverso azioni legali intraprese contro il Licenziatario, da chi rivendichi l'infrazione reale o presunta di tali diritti.
Questa indennità sarà garantita anche in caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, di questo contratto.
5.2. L'editore:
5.2.1. Fornisce il materiale autorizzato al Licenziatario] [mette a disposizione del Licenziatario e degli utenti autorizzati [e walk-in] il materiale autorizzato tramite il server [specificare quale] con i mezzi e i tempi previsti specificati nell'allegato 1. L'editore informerà il Licenziatario almeno sessanta (60) giorni in anticipo di tutti i cambiamenti previsti che vengano applicati al materiale autorizzato.
Ciò non è applicabile se, per esempio, il contratto comincia ad una data specificata o ha un termine specificato. In tal caso ciò dovrà avvenire entro [x] giorni dal pagamento della tassa.
L'Editore fornisce al Licenziatario, entro giorni [x ]dall'inizio del contratto, le informazioni sufficienti per permettere l'accesso al materiale autorizzato
[5.2.3. usando tutte le modalità possibili per accertarsi che il server abbia la capacità e larghezza di banda sufficienti per sostenere l'uso del Licenziatario ad un livello proporzionato agli standard di disponibilità dei servizi d'informazione di portata simile che funzionano attraverso l'World Wide Web, tenendo conto che tali campioni si evolvono continuamente nel corso della validità di questo contratto].
[5.2.4. L'Editore esegue tutte le azioni ragionevoli per mettere a disposizione del Licenziatario ed agli utenti autorizzati [ed agli utenti walk-in] i materiali autorizzati sempre [e su una base di 24 ore su 24 e 7 giorni su 7], eccetto i tempi [da dichiarare] per manutenzione programmata, impegnandosi a ripristinare il materiale autorizzato appena possibile in caso di un'interruzione o una sospensione del servizio.
5.2.3. e 5.2.4. non sono applicabili se il materiale autorizzato è montato localmente.
Su richiesta, particolari supplementari di accordo per la fornitura del servizio possono essere aggiunti.
5.3. L'editore si riserva il diritto in qualunque momento di ritirare il materiale autorizzato (qualsiasi articolo o parte di un articolo) per il quale non possiede più il diritto di pubblicazione, o se ha motivi ragionevoli per credere che il copyright venga infranto o il materiale deformato, usato in modo illegale o comunque usato in maniera non conforme agli accordi.
L'Editore darà avviso scritto al Licenziatario di tale ritiro. [se il materiale in questione rappresenta più del quindici per cento (15%) del libro, della rivista o di altra pubblicazione in cui compaia, l'Editore rimborserà in proporzione parte della tassa, considerando la quantità di materiale ritirata e la parte restante del periodo di concessione della licenza].
Se il materiale in questione è montato localmente si aggiunga nel contratto che "il Licenziatario cancellerà tutto il tale materiale in questione dal server centrale".
5.4. L'Editore decide di fornire o prendere accordi affinchè terzi forniscano un archivio del materiale autorizzato permettendo agli utenti autorizzati [ed agli utenti walk-in] di accedere a tale archivio dopo il termine di questo contratto.
Ciò è applicabile soltanto a determinati generi di pubblicazioni, quali le riviste. Può esserci o meno una tassa - l'editore può non saperlo ancora.
5.5. L'Editore fornirà su base [indicare frequenza] informazioni per l'uso interno riservato del Licenziatario soltanto. Tali informazioni d'uso saranno compilate in modo costante secondo le leggi di segretezza e di anonimato applicabili ai diversi utenti e, secondo le leggi della riservatezza le loro ricerche saranno completamente protette. Nel caso che l'editore assegni i suoi diritti ad un'altra parte sotto la clausola 7.1. qui, il Licenziatario
può, a sua discrezione, richiedere all'assegnatario sia di tenere tali informazioni confidenziale sia di distruggerle.
E' utile specificare con ricchezza di dettagli quali informazioni vanno ricercate. Questa clausola si applica nel caso in cui i dati siano contenuti nel server dell'editore. In caso di caricamento locale dei dati usare la clausola 5.9.
5.6 Il Licenziatario può:
5.6.1. Intraprendere tutte le azioni ragionevoli per accertarsi che tutti gli utenti autorizzati [e walk-in] siano informati correttamente dell'importanza del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del materiale autorizzato e delle sanzioni che il Licenziatario può applicare in caso di mancato rispetto delle regole stabilite, come specificato nell'allegato 3.
E' consigliabile accertare che la politica del Licenziatario sia accettabile per l'editore. L'editore può desiderare che il Licenziatario sottoscriva con una firma in questo punto che approva le specifiche dell'allegato .
5.6.2. Usi tutte le azioni ragionevoli per accertarsi che gli utenti autorizzati [e walk-in] siano informati e acconsentano di attenersi ai termini ed alle condizioni di questo contratto; usi tutte le azioni ragionevoli per controllare la conformità ed immediatamente venire a conoscenza di uso non autorizzato o di altra infrazione, informando l'editore e prendendo tutte le misure ragionevoli, compresa l'azione disciplinare appropriata, sia per accertarsi che tale attività illegale cessi che impedire qualunque ricorrenza.
5.6.3. Assegna password o altre informazioni di accesso soltanto agli utenti autorizzati ed usa tutte le azioni ragionevoli per accertarsi che gli utenti autorizzati non divulghino le loro parole d'accesso o altre informazioni di accesso ad alcuno.
5.6.4. Tiene annotazione completa ed aggiornata di tutti gli utenti autorizzati e delle loro particolarità di accesso e se serve fornisce all'editore le liste periodiche degli aggiornamenti, delle omissioni o di altre alterazioni a tali annotazioni come stabilito fra le parti di volta in volta.
L'editore può desiderare specificare la frequenza degli aggiornamenti
[5.6.5. permette l'accesso di utenti walk-in ai materiali autorizzati soltanto dai terminali elettronici [indicare quali] all'interno dei locali della biblioteca, come indicato nell'allegato 2.].
5.6.6. Usa tutte le azioni ragionevoli per accertarsi che soltanto gli utenti autorizzati [e walk-in] abbiano accesso consentito al materiale autorizzato e se è il caso può informare l'editore entro un tempo ragionevole su chiunque cessi di essere un utente autorizzato.
La notifica può non essere fattibile o necessario in alcune reti - se non lo è, cancellate questa clausola.
5.7. Niente in questo contratto renderà il Licenziatario responsabile per la rottura dei termini della licenza dall'utente affatto autorizzato [o walk-in] a condizione che il Licenziatario non causi deliberatamente, aiuti o favorisca la continuazione di tale rottura dopo avere avuto notizia che un tale fatto è in corso.
5.8. Il Licenziatario, nella considerazione per i diritti assegnati sotto questo contratto, può pagare la tassa specificata all'editore entro 30 giorni dalla firma [o altro punto di inizio]. Per evitare ogni dubbio, tale tassa escluderà tutte le vendite, uso, valore aggiunto o tasse simili ed il Licenziatario sarà responsabile per qualsiasi pagamento dovuto oltre la tassa iniziale.
Se si tratta di una patente rinnovabile, si aggiunge " e entro 30 giorni dell'inizio di ogni periodo successivo di contratto" o "entro 30 giorni dall'anniversario della data di inizio".
5.9 . Il Licenziatario fornirà informazioni su base [indicare frequenza] per uso interno riservato dell'editore soltanto. Tali informazioni saranno compilate rispettando le leggi sulla riservatezza e l'anonimato degli utenti e la riservatezza delle loro ricerche, che saranno completamente protette. Nel caso che il Licenziatario assegni i suoi diritti ad un'altra parte sotto la clausola 7.1. qui, l'editore può, a sua discrezione, richiedere all'assegnatario di mantenere tali informazioni di uso confidenziale o di distruggerle].
E' utile specificare più dettagliatamente le informazioni che servono.
Questa clausola è alternativa alla 5.5. in uso quando il materiale è caricato in su un server locale.
5.10 Ogni parte farà tutti gli sforzi per salvaguardare la proprietà intellettuale, le informazioni confidenziali ed i diritti riservati dell'altra parte.
6. Conclusione
6.1. Oltre il termine automatico (a meno che non sia rinnovato) in clausola 2. questo contratto risulterà terminato se l'uno o l'altra parte avvisa per scritto l'altra nelle seguenti circostanze:
6.1.1. Mancanze del Licenziatario nell'effettuare il pagamento del partito della tassa
6.1.2. Entrambe le parti infrangono il contratto e non si riesce a rimediare entro trenta giorni della notifica per iscritto da parte dell'altra parte.
6.1.3. L'una o l'altra partite diventa insolvente o diventa conforme soggetta a liquidazione o commissariamento esterno.
6.2. Al termine del contratto tutti i diritti ed obblighi delle parti terminano automaticamente tranne:
6.2.1. Quelli specificati nelle clausole 3.3., 5.1. e 5.10
6.2.2. tutti gli obblighi riferiti a materiale autorizzato il cui l'accesso continua ad essere consentito
6.3. Al termine di questa licenza, a causa della rottura di ogni accordo da parte del Licenziatario, egli immediatamente cesserà di distribuire o rendere disponibile il materiale autorizzato agli utenti autorizzati [e walk-in].
L'editore può in alcuni casi anche richiedere (per esempio, nel caso di alcuni CD- ROM) la distruzione/cancellazione (di ciò che è montato su server locale) o la restituzione del materiale autorizzato
6.4. Al termine di questa licenza a causa della rottura dei termini del contratto da parte dell'editore, egli immediatamente rimborserà al Licenziatario una cifra proporzionale alla parte ancora non scaduta della tassa
6.5. Al termine di questa licenza per ogni altra causa tranne la rottura da parte del Licenziatario, [il Licenziatario sarà autorizzato all'editore di ritenere una copia/ essa sarà fornita dall'editore/l'editore fornirà una copia/ continuerà a fornire l'accesso] tutti i materiali autorizzati saranno resi disponibili prima della data del termine.
7. Generali
7.1. La licenza non può essere assegnata dalla partite a nessun'altra persona o organizzazione, né può l'una o l'altra parte ritrattare nessuno di questi obblighi senza il consenso scritto dell'altra parte [il consenso senza spiegazioni non sarà ritenuto valido].
7.1.2. Se i diritti su tutto o parte del materiale autorizzato sono assegnati ad altro editore, l'editore farà tutti gli sforzi per accertarsi che i termini e le condizioni di questa licenza siano ottemperati.
7.2. Le alterazioni a questa licenza sono valide soltanto se sono registrate per scritto e sono firmate da entrambi le parti.
7.3. Tutti gli avvisi che possano essere utili a l'usa o l'altra delle parti saranno trasmessi attraverso consegna registrata pagata anticipatamente o avviso registrato all'indirizzo del destinatario come precisato in questa licenza o ad altro indirizzo come comunicato dall'una parte all'altra, e tutti gli avvisi saranno considerati ricevuti entro 15 giorni dall'invio.
7.4. Se qualunque differenza si verificherà tra le parti che tocchi il significato di questa licenza o i diritti e le responsabilità delle parti, gli stessi in primo luogo si riferiranno a un esperto indipendente concordato dalle parti.
Tale esperto fungerà da esperto legale e non da arbitro e la decisione degli esperti (che sarà data nella scrittura che dichiara i motivi di questa azione) sarà decisivo e non confutabile dalle parti.
Ogni parte fornirà all'esperto informazioni rispetto a come l'esperto può ragionevolmente richiedere per gli scopi di determinazione. I costi dell'esperto saranno sopportati dai partiti in proporzioni tali che l'esperto dirà se sono giuste ed eque o, se tale determinazione non sarà fatta, nelle proporzioni uguali.
7.5. Non saranno ritenuti responsabili le parti per guasti o per ritardi nell'ottemperare gli obblighi previsti da questa licenza, se il guasto è dovuto a cause fuori dal controllo delle parti.
7.6. L'omissione di una delle parti di fare rispettare le misure in una sola occasione, non pregiudicherà il diritto fare di rispettare un'altra misura o la stessa misura altra occasione.
7.7 Nel caso in cui tutte le misure di questa licenza siano ritenute non valide, il resto delle disposizioni continuerà in piena validità.
7.8. Questa licenza sarà governata sulla base del presente accordo e sulla base della normativa vigente a livello nazionale ed internazionale.
Per l'editore Data
Nome (in stampatello) Firma
Per il Licenziatario (Contraente) Data
Nome (in stampatello)
Firma
[più firme se si tratta di un gruppo]
Allegato 1.
materiale autorizzato
[data] tra [nome editore] e [nome Licenziatario]. Lista del materiale autorizzato
Data di inizio della licenza per ciascun elemento formato di ciascun elemento
Programma di consegna (se applicabile) per ciascun elemento e tasse per il periodo iniziale di ciascun elemento.
Allegati successivi possono essere aggiunti o rimossi o aggiornati;
La licenza in sé non ha bisogno di essere rinegoziata
Per l'editore Data
Nome (in stampatello) Firma
Per il Licenziatario (Contraente) Data
Nome (in stampatello)
Firma
[più firme se si tratta di un gruppo]
Allegato 2.
Lista degli indirizzi delle biblioteche e di altri locali in cui è disponibile una rete protetta per uso del Licenziatario.
Per l'editore Data
Nome (in stampatello) Firma
Per il Licenziatario (Contraente) Data
Nome (in stampatello)
Firma
[più firme se si tratta di un gruppo]
Allegato 3.
Polizza del Licenziatario a garanzia del copyright
Lista di tutti i documenti segnalati dalla polizza e copia allegata di ognuno.
Per l'editore Data
Nome (in stampatello) Firma
Per il Licenziatario (Contraente) Data
Nome (in stampatello)
Firma
[più firme se si tratta di un gruppo]
ECUP
European Copyright User Platform
Concessione di licenza per le risorse digitali: Come evitare i tranelli legali?
Traduzione italiana a cura di
Antonella De Robbio
dal documento originale di
Emanuella Giavarra ECUP+ L'Aja,
consegnato in occasione della Conferenza internazionale
"Electronic copyright and digital licensing: where are the pitfalls?: International Conference and workshop",
5-6 november 1998, Rome.
Organizzato da AIB/EBLIDA/ECUP+ in collaborazione con l'ICCU e l'OPIB
European Copyright User Platform, Paesi Bassi, Novembre 1998
ECUP è un'azione concertata sostenuta da EBLIDA e finanziata dalla Commissione Europea DGXIII/E-4.
SOMMARIO
i. Introduzione
II. Copyright contro la concessione di licenza
III. Quadro della licenza
IV. Spiegazione clausola per clausola
V. Clausole da evitare
VI. Lista di controllo
Nota: ECUP+ è un'azione concertata coordinata dall'Ufficio Europeo Biblioteca, dalle Associazioni per l'Informazione e la Documentazione (EBLIDA, http://www.kaapeli.fi/-EBLIDA) e finanziata per una durata di tre anni dal Programma della Commissione Europea per le Biblioteche (DGXIII/E4, http://www2.echo.lu/librariès.html). E' iniziata il 15 gennaio 1996 come continuazione di ECUP I e si concluderà il 14 gennaio 1999. La European Copyright User Platform raggruppa le associazioni europee di biblioteche che sono membri a pieno titolo di EBLIDA. La Platform è finalizzata a rafforzare la consapevolezza e a stimolare le discussioni sui problemi del copyright, ad elaborare delle clausole modello relative alla concessione di licenza per l'uso delle informazioni elettroniche e predisporre' un Copyright Focal Point sul World Wide Web. Questa pubblicazione è una delle produzioni ECUP+. Si possono trovare altri materiali prodotti da ECUP+ a ECUP-docs sul sito web ECUP+ a http://www.kaapeli.fi/EBLIDA/ecup.
INTRODUZIONE
Nel mondo della carta il bibliotecario compra dei libri il cui accesso agli utenti è potenzialmente illimitato. Una volta acquistato il libro diventa di proprietà della biblioteca per sempre. Nel mondo digitale, per converso, il bibliotecario compra l'accesso alla copia elettronica per un uso e un periodo di tempo determinato. L'accesso viene acquistato essenzialmente tramite una licenza la quale conferisce formalmente la facoltà di fare una cosa che altrimenti sarebbe illegale. La maggior parte delle licenze sono disciplinate da una
normativa contrattuale. Il livello consentito di accesso e di utilizzo di un giornale elettronico è subordinato alle clausole e alle condizioni negoziate nella licenza per quel determinato prodotto.
Quando un proprietario di copyright (in molti casi l'editore) manda un contratto per la licenza si deve tener presente che egli sta inviando un invito a negoziare le clausole e le condizioni alle quali si possono utilizzare i prodotti. Normalmente si manda una licenza modello che deve essere letta, corretta come serve e rispedita per far vedere a quali. condizioni la biblioteca è disposta a negoziare. Nel caso dei CD-ROM la licenza è a tergo della confezione.
La maggior parte delle licenze sono redatte da avvocati e il linguaggio tecnico utilizzato ne impedisce la lettura a molti bibliotecari. E' importante capire cosa si è pattuito.
Non firmare o ignorare le clausole e le condizioni non è sufficiente per evitare l'applicazione di queste clausole. L'uso del prodotto o del servizio conformemente alle clausole e alle condizioni che vi sono state comunicate verrà infatti spesso interpretato quale accettazione di dette clausole e condizioni.
Questa elencazione di invito alla cautela nei confronti della concessione di licenza è volta ad aiutarvi a capire quali possono essere le conseguenze di alcune clausole in una licenza.
COPYRIGHT CONTRO CONCESSIONE DI LICENZA
Per molti anni i bibliotecari e le loro organizzazioni di rappresentanza hanno sostenuto che le attuali eccezioni autorizzate per il copyright devono essere mantenute per il materiale in formato stampa ed estese sino a coprire anche l'uso delle risorse digitali.
L'introduzione della normativa contrattuale per disciplinare l'uso delle risorse digitali ha messo in luce la questione dello stato giuridico delle eccezioni per il copyright. La normativa contrattuale è dominata dal concetto di libertà contrattuale, il che significa che le parti
contraenti sono libere di negoziare le condizioni di utilizzo del materiale soggetto a copyright o di rinunciare ai diritti a loro conferiti dalla legge sul copyright.
Fin qui tutto bene quando le trattative sono fatte da parti eguali. Nel caso del copyright non si deve dimenticare che una parte ha un diritto esclusivo (diritto di monopolio) e che l'altra, in questo caso la biblioteca, è impaziente di accedere al lavoro per adempiere la sua missione. Inoltre la biblioteca non è sempre consapevole della possibilità che le licenze non tengano in nessun conto le eccezioni per il copyright.
L'ambito della legge è attualmente diviso sullo stato giuridico delle eccezioni per il copyright e sulle responsabilità dei governi in questo settore. Nel frattempo consigliamo a tutti coloro che negoziano queste licenze di inserire la seguente clausola:
"Al fine di evitare ogni dubbio in questa licenza nulla dovrà in nessun modo escludere, modificare o pregiudicare i diritti sanciti da uno statuto che possono essere concessi di volta in volta alle biblioteche e ai loro utenti secondo la legge nazionale vigente sul Copyright"
Questo impedirà almeno che la licenza calpesti i diritti statutari garantiti dalla legge nazionale sul copyright.
QUADRO DELLA LICENZA
Un contratto di licenza consiste di norma in clausole che trattano:
- Le Parti
- La parte introduttiva
- Interpretazione del contratto
- definizioni
- scelta del diritto
- Il contratto
- I diritti concessi dalla licenza
- Limitazioni d'uso
- Termine e rescissione
- Consegna e accesso ai materiali concessi
- Tassa dì concessione di licenza
- Impegni del licenziatario (Biblioteca)
- Attuazione e valutazione
- Garanzie, impegni, indennità
- Forza maggiore
- Cessione
- Comunicati
- Risoluzione di una controversia
- Allegati
- Firme
Anziché utilizzare i termini Licenziatario e "concessore di licenza" abbiamo scelto di chiamare il licenziatario "la biblioteca" e il concessore di licenza "l'editore". Non tutte le clausole vengono discusse in modo dettagliato. Alcune di loro parlano da sé.
SPIEGAZIONE CLAUSOLA PER CLAUSOLA
Parte introduttiva
Dopo i particolari sulle parti di solito compare una serie di paragrafi chiamata parte introduttiva. Essa è una sintesi di quanto si intende realizzare con il contratto. Per essere precisi non fa proprio parte del contratto. Serve invece a costituire un breve verbale che documenta le finalità delle parti e il contesto dei fatti in cui il contratto è stato redatto all'origine per poi poterlo utilizzare il giorno in cui il contratto dovesse essere interpretato in caso venisse contestato.
Interpretazione del contratto
Definizioni
La redazione legale richiede l'uso di una terminologia precisa. Quindi laddove i concetti sono complessi o laddove potrebbe occorre del tempo per spiegare una frase breve, viene scelta una sola parola quale riassunto dei concetti o della frase. Spesso la gente sorvola la clausola dell'interpretazione ma è importante non trascurare queste clausole; una lieve modifica nel significato per una definizione può avere un impatto rilevante in tutto il contratto. Inoltre se una sorpresa sgradevole dovesse essere inserita nel contratto, questo è proprio il posto dove con più probabilità lo sarebbe.
Scelta del diritto
In questa sezione una clausola fondamentale è la scelta del diritto per l’interpretazione della licenza nonché del tribunale per presentare una richiesta contro l'editore o la biblioteca. Nella maggior parte delle licenze troverete il diritto che a più conveniente per l'editore. Dal punto di vista del costo è opportuno correggere questa clausola nel senso della legge e del tribunale più conveniente a voi o a entrambi, specialmente se non volete essere costretti ad usare una legge americana per l'interpretazione della vostra licenza e dovervi recare in un tribunale americano per perorare la vostra causa.
Il contratto
Rappresenta il nocciolo del contratto e il compendio di quanto è stato acquistato con il prezzo pagato. Deve essere redatto in frasi chiare ed inequivocabili. Gli eventuali punti formulati in termini di desideri o auspici non saranno vincolanti. E, cosa più importante, il contratto deve individuare cosa si è comprato per il prezzo da voi pagato. Qualunque cosa vi dimentichiate di elencare, non la otterrete e potreste essere costretti a doverla ricomprare pagando una tassa supplementare.
I diritti concessi dalla licenza
Le clausole di questa sezione stabiliscono cosa siete autorizzati a fare con i materiali concessi. Controllate di elencare tutte le attività che volete fare o che vorreste i vostri utenti potessero fare con i materiali concessi. I punti non citati non saranno autorizzati, a meno che rinegoziate la licenza o che ricomperiate successivamente altri diritti in un'altra licenza. La lunghezza dell'elenco delle attività dipende da voi e dalle vostre possibilità economiche, State attenti a non negoziare i diritti statutari che vi sono già conferiti dalla vostra legge nazionale sul copyright o da trattati internazionali. Tali diritti non dovrebbero nemmeno essere elencati nella licenza, però abbiamo notato che molti bibliotecari preferiscono elencarli nella licenza a titolo di promemoria, per motivi di comodità.
In tale sezione riveste particolare importanza il modo in cui vengono definiti gli utenti autorizzati e i luoghi dai quali si può accedere ai materiali concessi.
La distinzione più comunemente usata oggi dagli editori riguardo agli utenti autorizzati è tra "utenti autorizzati" e "utenti con diritto di accesso". Tuttavia quanto ricopre questi termini può variare notevolmente da licenza a licenza.
Il gruppo direttivo ECUP non ha adottato questa distinzione tra "utenti autorizzati" e "utenti con diritto di accesso" in quanto ha ritenuto che poteva indurre confusione. "Gli utenti con diritto di accesso" sono anche loro autorizzati ad usare i materiali concessi ma in molti casi in un modo diverso rispetto agli "utenti autorizzati".
Una distinzione più ampia viene fatta tra "membri" dell'istituzione e "non-membri". I "non-membri" possono essere divisi in "utenti con diritto di accesso registrati", "utenti con diritto di accesso non registrati" (quali i frequentatori di una biblioteca pubblica) e "utenti registrati a distanza".
Alla fin fine non importa cosa chiamate utenti fintanto che le definizioni coprono i gruppi di utenti a cui volete dare l'accesso. I "membri", gli "utenti registrati con diritto dì accesso", gli "utenti registrati a distanza" e il "sito" possono essere definiti nel seguente modo:
Membri dell'istituzione:
membri dello staff impiegati oppure accreditati dall'istituzione e studenti di tale istituzione che sono autorizzati ad accedere alla rete e a cui è stato rilasciato un password o un'altra autenticazione
Utenti registrati con diritto di accesso:
membri del pubblico registrati con registrazione aperta (libera) come utenti autorizzati ad utilizzare i servizi bibliotecari e ad accedere alla rete tramite stazioni di lavoro situate nei locali della biblioteca e a cui è stato rilasciato un password o un'altra autenticazione
Utenti non registrati con diritto di accesso:
membri del pubblico non registrati come utenti dei servizi bibliotecari che sono autorizzati ad accedere alla rete tramite stazioni di lavoro situate nei locali della biblioteca per determinati fini come definito in questo contratto
Utenti registrati a distanza:
una organizzazione o singoli membri del pubblico registrati come utente autorizzato dei servizi bibliotecari e autorizzati ad accedere alla rete da posti che non siano i locali della biblioteca
Sito:
significa i locali della biblioteca e altri posti simili dove i membrilavorano e studiano, case dello studente, alloggi e abitazioni dei membri compresi
Il seguente elenco vi darà un'idea del tipo di diritti che sono stati inclusi nelle licenze di sito presenti ora sul mercato.
Il diritto:
❑ di accedere al server
dell'editore
❑ di memorizzare a livello locale i materiali concessi