CONVENZIONE FRA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, UNIONI E COMUNI DELL’AREA METROPOLITANA BOLOGNESE PER L'ISTITUZIONE DELL’UFFICIO UNICO
CONVENZIONE FRA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, UNIONI E COMUNI DELL’AREA METROPOLITANA BOLOGNESE PER L'ISTITUZIONE DELL’UFFICIO UNICO
AVVOCATURA CIVICA METROPOLITANA
L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di dicembre, con la presente scrittura privata
TRA
La Città metropolitana di Bologna (di seguito denominata Ente) con sede legale in Bologna, via Zamboni n. 13, C.F. 03428581205, rappresentata dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a X. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx (Ce) il 14/02/1955, nella sua qualità di Sindaco metropolitano;
E
il Comune di Sasso Marconi (di seguito denominato Ente) con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x. 0, C.F. 01041300375, rappresentato dal Signor Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Bologna il 14/09/1976, nella qualità di Sindaco del Comune;
PREMESSO
- che l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.";
- che l'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede che "Gli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell’articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di
avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.";
- che in tal senso gli Enti in epigrafe indicati, preso atto del positivo esito dello svolgimento dei servizi legali interni dove già attivati e costituiti - divenuti strumento essenziale e fonte di risparmio sulle spese sia in relazione alla gestione del contenzioso presente attraverso il patrocinio di professionisti interni alle Amministrazioni sia in relazione al rafforzamento delle funzioni di assistenza e consulenza legale e giuridico-amministrativa - approvano mediante Deliberazione di Consiglio lo schema di cui alla presente convenzione per la costituzione dell'ufficio unico dell’Avvocatura Civica Metropolitana ai sensi e per gli effetti di cui alle sopra citate norme;
- che con lo svolgimento in forma associata dei servizi legali, gli Enti stipulanti si propongono i seguenti obiettivi:
a) l‘istituzione dell’ufficio comune dell’Avvocatura Civica Metropolitana per la gestione associata dei servizi legali con compiti di organizzazione, gestione e controllo del contenzioso degli Enti nonché di assistenza e consulenza legale precontenziosa, al fine di conseguire risparmi sulle spese;
b) la riduzione del contenzioso degli Enti con cittadini ed imprese, quale effetto dell’attività di consulenza e pareri agli uffici/servizi/organi istituzionali;
c) l’adozione di modalità comuni agli enti partecipanti per l’esercizio della rappresentanza legale di ciascun ente;
d) la razionalizzazione dei servizi di cui alla presente Convenzione, al fine di incrementarne il grado di specializzazione del personale, effettuare servizi aggiuntivi, liberare risorse produttive grazie alle economie di dimensione, derivanti dalla gestione associata dei servizi in ambito demografico ottimale.
Viste le deliberazioni del Consiglio metropolitano1 e del Consiglio del Comune di Sasso Marconi2;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - PREMESSA
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente Convenzione disciplina l’istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio Unico dell’Avvocatura Civica Metropolitana per l’esercizio in forma associata dell'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli Enti associati, ai sensi e per gli effetti cui alle norme citate in premessa.
2. L’Ufficio è denominato Avvocatura Civica Metropolitana.
3. L’Ufficio ha la sua sede presso la Città metropolitana di Bologna.
1 Delibera del Consiglio metropolitano n. 10 del 6/02/2019
2 Delibera di Consiglio comunale n. 51 del 24/11/2020
ART. 3 - ENTE CAPOFILA
1. Gli Enti aderenti alla presente convenzione concordano di individuare nella Città metropolitana di Bologna l'Ente capofila.
2. Gli Enti associati convengono che tutti i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’Ufficio comune siano adottati dall'Ente capofila.
3. L'Ente capofila, cui spetta il coordinamento delle attività inerenti il regolare funzionamento dell’Ufficio comune, svolgerà tutte le funzioni che gli sono attribuite nei successivi articoli della presente convenzione.
ART. 4 - NATURA DELL'UFFICIO UNICO
1. L’Ufficio unico Avvocatura Civica Metropolitana è un ufficio comune agli Enti Locali convenzionati ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), dell’art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.12 D.Lgs. 30.03.2001, n.165, che opera al servizio esclusivo degli stessi.
2. Gli Enti associati sono dotati, al pari dell'Ente capofila ed in virtù della presente convenzione, di un ufficio di Avvocatura Civica Metropolitana. Ferma restando la permanenza del rapporto organico e di servizio con l'Ente capofila, gli Avvocati facenti parte dell'ufficio unico sono legati da rapporto funzionale di servizio con tutti gli Enti associati, per i quali prestano la loro opera nei limiti e secondo le norme previste dalla presente convenzione ed alla cui struttura organizzativa in tal senso appartiene.
ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO UNICO
1. L’Avvocatura Civica Metropolitana è dotata di piena autonomia organizzativa e funzionale e riferisce direttamente agli organi di vertice degli Enti associati.
2. La struttura organizzativa dell’ufficio è attualmente coincidente con quella dell'Avvocatura della Città metropolitana di Bologna ed è composta da Avvocati professionisti iscritti all’Albo Speciale, coadiuvati da figure addette a mansioni di segreteria e di compiti organizzativo/amministrativi. In considerazione delle adesioni degli Enti alla presente Convenzione l’Ufficio potrà essere oggetto di un adeguamento organizzativo.
3. Il Sindaco dell'Ente capofila provvederà ad affidare la Responsabilità dell’ufficio comune, ai fini del coordinamento degli Avvocati ivi incardinati e della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate all'ufficio, ad un componente dell'Avvocatura Civica munito dell'adeguata esperienza e professionalità che sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge (art. 23 L. 247/2012).
4. L'Ente capofila provvede al pagamento di tutti gli emolumenti aventi natura stipendiale, salva la ripartizione delle spese ai sensi del successivo articolo 11. Agli Avvocati professionisti facenti parte dell'ufficio comune è applicata la speciale disciplina di cui ai contratti collettivi di lavoro con l'attribuzione di posizioni ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett.b) del CCNL 31/03/1999 e dell'art. 10 CCNL 22/01/2004 e della legge professionale forense (art 23 L. 247/2012).
5. L'Ente capofila provvede al pagamento per gli Avvocati dipendenti della quota annuale di iscrizione all’elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati, atteso che detta spesa deve essere ricondotta alle spese sostenute nell’interesse esclusivo degli Enti pubblici datori di lavoro, nonché il rimborso delle spese di viaggio nelle trasferte, ove gli Avvocati intendano utilizzare mezzi di trasporto pubblico per raggiungere le varie sedi giudiziarie o gli altri luoghi connessi
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, salva la ripartizione delle spese ai sensi del successivo articolo 11.
ART. 6 - ATTIVITA' E COMPITI DELL'UFFICIO UNICO
1. L'ufficio unico Avvocatura Civica Metropolitana espleta le seguenti attività a favore degli Enti associati:
a) assicura il patrocinio legale degli Enti, svolgendo per essi l’attività di procuratore e di difensore in relazione a tutte le controversie giudiziali e arbitrali in materia civile, o nascenti da ricorsi amministrativi per le quali è necessaria l’assistenza tecnica di un difensore abilitato; rimangono escluse le controversie in materia penale le cause per le quali gli Enti associati possono avvalersi di propri funzionari non avvocati, legittimati a stare in giudizio in virtù di norme di diritto speciale, nonché, anche in considerazione dei carichi di lavoro dell'ufficio unico, le cause per le quali gli Enti associati intendono avvalersi di professionisti esterni appositamente incaricati e/o dei propri uffici legali interni ove esistenti;
b) svolge attività di assistenza stragiudiziale a favore degli Enti;
c) provvede alla riscossione coattiva dei crediti di qualsiasi valore, accertati sulla base di un titolo esecutivo giudiziale; tale compito si esaurisce all'avvenuto pagamento del debito o dopo l'esperimento di almeno un tentativo di recupero coattivo del credito;
d) svolge assistenza e consulenza giuridico-amministrativa interna agli Enti aderenti alla presente convenzione, anche attraverso la formulazione di pareri scritti, sulle problematiche relative alle interpretazioni delle norme di riferimento o relative a procedure e procedimenti altamente complessi nei diversi servizi degli Enti e/o comunque connessi al contenzioso;
2. Gli Avvocati dell'ufficio unico non possono prestare la propria attività a favore degli Enti associati quando questi ultimi si trovino in situazione di conflitto di interessi: sussiste, in particolare, conflitto di interessi in ogni caso di controversia tra gli Enti associati.
3. L'attività svolta dagli Avvocati dell'Avvocatura Civica Metropolitana ha carattere e natura professionale sotto il profilo dell’autonomia operativa e della responsabilità, salva sempre l’osservanza dei doveri d’ufficio a cui si collegano le responsabilità previste dalla normativa vigente. In tal senso, l'Avvocatura Civica si riserva di segnalare la sostenibilità dell'assunzione di nuovi patrocini per gli Enti aderenti in relazione ai carichi di lavoro.
ART. 7 - MODALITA’ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA’
1. L’attività di assistenza legale a favore dell’Ente associato è svolta con le seguenti modalità:
a) l’attività procuratoria di rappresentanza in giudizio è svolta nelle competenti sedi giudiziarie;
b) l’attività difensiva e di consulenza e tutte le connesse attività sono svolte presso la sede dell'Ente capofila o, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ufficio, presso la sede dell’Ente associato;
c) gli Avvocati si recano presso la sede dell’Ente associato qualora ciò risulti necessario ai fini dello svolgimento degli incarichi conferiti, per conferire con gli organi di direzione politica e/o con il personale con funzioni dirigenziali ed assicurano la loro presenza a seconda degli impegni di volta in volta emergenti;
d) gli Avvocati si recano fuori sede ogni qualvolta ciò risulti necessario per le incombenze processuali e per l’attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale a favore dell’Ente associato;
e) l’Ente associato assicura di volta per volta e tempestivamente la corresponsione al legale, su sua richiesta, delle somme necessarie all'anticipazione delle spese processuali relative alle
proprie cause, anche mediante la costituzione di appositi fondi spese, gestiti e rendicontati annualmente dall'Ufficio unico dell'Avvocatura Civica Metropolitana.
2. Gli Avvocati sono soggetti al sistema di rilevazione delle presenze mediante badge elettronico presso la sede dell'Ente capofila; la durata delle prestazioni lavorative svolte all'esterno dello stesso è auto dichiarata dagli stessi e sottoposta mensilmente alla verifica del competente ufficio dell'Ente capofila.
3. All’ufficio unico dell'Avvocatura Civica Metropolitana sarà garantita idonea dotazione di mezzi strumentali necessari allo svolgimento dell'attività; ogni Ente associato si impegna, in particolare, a consentire all'ufficio unico le comunicazioni e la trasmissione degli atti e dei documenti in via telematica.
4. Al fine di favorire il migliore coordinamento tra l'ufficio unico e l’Ente associato, quest’ultimo si impegna ad individuare, nell’ambito della propria struttura organizzativa, un unico referente per l'ufficio unico, che dovrà provvedere alle attività di raccordo di cui al successivo art. 8 nonché alla organizzazione delle attività necessarie alla ricezione, trasmissione e spedizione degli atti predisposti dall'ufficio unico dell'Avvocatura Civica Metropolitana.
5. L'Avvocato incaricato del patrocinio legale potrà avvalersi, ogni qualvolta risulti necessario, di collaborazioni professionali per le sostituzioni d'udienza e le domiciliazioni, con spese a carico dell'Ente per il quale è svolto il patrocinio ai sensi del successivo art. 11.
ART. 8 - PROCEDURE DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI TRA GLI UFFICI
1. Al fine di consentire all'ufficio unico di espletare tempestivamente ed efficacemente le funzioni relative al servizio, gli uffici amministrativi dell’Ente associato assicurano all'Ufficio unico dell'Avvocatura Civica Metropolitana, in tempi certi e su richiesta di quest'ultimo, la disponibilità di tutta la documentazione necessaria all’espletamento degli incarichi affidati, nonché l’eventuale supporto tecnico necessario all’adempimento degli stessi.
2. In particolare, al fine di consentire all'ufficio unico di svolgere i compiti assegnati dalla presente Convenzione è stabilita la seguente procedura:
a) l'originale degli atti giudiziari notificati all'Ente convenzionato, una volta protocollati, dovranno essere tempestivamente trasmessi all'ufficio unico dell'Avvocatura Civica Metropolitana; copia di tali atti andrà inoltre trasmessa al/ai Dirigente/i Responsabile/i cui afferisce la controversia (atto o attività amministrativa che ha originato la controversia);
b) il Dirigente o Responsabile cui afferisce la controversia cura l'istruttoria preliminare e trasmette all'ufficio unico dell'Avvocatura Civica Metropolitana, entro 20 giorni dal ricevimento della copia dell'atto giudiziario o entro il più breve termine imposto dall'urgenza del caso debitamente segnalata dall'Ufficio unico, tutte le informazioni e gli elementi necessari alla decisione, corredati di una relazione esplicativa del caso controverso e di una preliminare valutazione in merito alla necessità o opportunità di costituirsi in giudizio ed esperire le connesse iniziative giudiziali;
c) sulla base di tali elementi istruttori, il referente di ciascun Ente associato predispone tempestivamente (corredandola con il relativo parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'ufficio) la proposta di atto (Delibera/Determina/Atto sindacale) con cui è assunta la decisione sulla lite ed è conferito l'incarico di patrocinio legale all'avvocato dell’ufficio unico dell'Avvocatura Civica Metropolitana;
d) analoga procedura è stabilita anche per le iniziative processuali assunte dall'Ente in assenza di un atto processuale notificato dalla controparte, per le quali il Dirigente o Responsabile principalmente interessato all'iniziativa formula una proposta preliminare e il referente di ciascun Ente associato predispone tempestivamente (corredandola con il relativo parere di
regolarità tecnica del Responsabile competente) la relativa proposta di Delibera o Determina o Atto Sindacale;
e) all’apertura di ogni singola pratica di contenzioso giudiziale l’Ufficio unico apre un fascicolo d’ufficio ed a chiusura della pratica detto fascicolo, contenente tutti i relativi atti, viene consegnato al referente del singolo Ente associato.
3. Gli incarichi di patrocinio legale e di consulenza legale scritta sono conferiti all'Avvocato facente parte dell'ufficio unico secondo le norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti e da ogni altra fonte normativa interna ai singoli Enti associati.
ART. 9 - PRATICANTATO FORENSE
1. È previsto lo svolgimento della pratica forense presso l’ufficio unico dell'Avvocatura Civica Metropolitana compatibilmente con la possibilità di fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro nel contesto delle disponibilità degli Enti associati.
2. L'Avvocatura Civica Metropolitana provvede alla selezione e all’accettazione delle domande.
3. La gestione del rapporto con il praticante è compito e responsabilità dell'Avvocato Responsabile dell'ufficio unico presso cui l'Ordine professionale autorizza lo svolgimento della pratica e si svolge in conformità all’ordinamento professionale, compatibilmente con la natura pubblicistica dell’Ufficio.
4. L’esercizio della pratica forense presso l’ufficio unico dell'Avvocatura Civica Metropolitana non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura (subordinato, parasubordinato o professionale) con le Pubbliche Amministrazioni associate.
ART. 10 - REGOLAMENTAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI DELL’UFFICIO UNICO
1. All’ufficio unico sono corrisposti i compensi professionali in ragione dell’esito favorevole delle liti patrocinate innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché gli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali, di conciliazione e di mediazione. Tali compensi sono distribuiti tra tutti gli Avvocati patrocinanti incardinati nell'Ufficio Unico secondo la Regolamentazione interna dell'Ente capofila.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente regolamentazione, si fa riferimento alla normativa anche nazionale vigente in materia.
ART. 11 - SPESE DELL’UFFICIO UNICO
1. Saranno ripartite fra gli Enti aderenti alla convenzione le spese relative al mantenimento e allo sviluppo dell’ufficio unico per la gestione dei servizi legali (spesa per il personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, ammortamento economico). Gli Enti convenzionati provvedono al finanziamento delle spese dell'ufficio, sostenute dall'Ente Capofila in relazione all'attuale assetto organizzativo, mediante un contributo forfettario annuale da corrispondere al medesimo Ente capofila in quota fissa, parametrato al numero di abitanti suddivisi in fasce come da prospetto di seguito allegato.
2. I compensi per il patrocinio legale affidato ai legali interni di cui al precedente articolo 10 saranno a carico dell’Ente cui si riferisce il giudizio, che dovrà provvedere al relativo stanziamento; le spese per incarichi a studi legali esterni saranno finanziate in proprio da ciascun Ente.
ART. 12 - IMPEGNI RECIPROCI
1. L'Ente capofila si impegna a mantenere per tutta la durata della Convenzione nella propria dotazione organica i posti necessari all'attuazione della presente Convenzione, a porre in essere tutti gli atti necessari alla nomina dei titolari delle posizioni funzionali di alta professionalità ed alla contrattualizzazione del loro rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dagli artt. 8 comma 1 lett.b), 9 e 10 del CCNL del 31/03/1999 e dall'art. 10 del CCNL del 22/01/2004.
2. L’Ente associato si impegna a prevedere regole organizzative interne allo scopo di assicurare il massimo coordinamento del servizio oggetto della presente convenzione, garantendo la semplificazione delle procedure di decisione afferenti la materia del contenzioso nonché assicurando in tempi certi all’avvocato dell'ufficio unico la disponibilità di tutta la documentazione necessaria per l’espletamento degli incarichi.
3. Gli Enti convenzionati si impegnano ad adeguare il proprio Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi prevedendo apposita disciplina dell’Avvocatura, che ne garantisca la piena autonomia organizzativa e funzionale.
ART. 13 - DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI
1. La presente convenzione ha la durata di anni tre (3) decorrenti dalla data di stipula del presente atto, con possibilità per ciascun Ente di recesso anticipato, con preavviso di sei mesi da comunicare a tutti gli Enti partecipanti tramite PEC e fatta salva la possibilità di rinnovo previa adozione di apposito atto deliberativo da parte del competente organo consiliare.
2. Anche prima della scadenza, il contributo forfettario annuale di cui al precedente art. 11 potrà essere rivisto, a seguito di accordo tra gli Enti stipulanti, in caso di adeguamento organizzativo della struttura dell'ufficio unico.
3. In mancanza di rinnovo della Convenzione o di una nuova stipula o di recesso anticipato, i mandati professionali conferiti all'Avvocato facente parte dell'Ufficio unico perdono efficacia. Prima della scadenza e/o comunque della cessazione dell'efficacia della Convenzione, ciascun Ente adotta un atto ricognitivo di tutti i mandati che diverranno inefficaci.
PROSPETTO CONTRIBUTO ANNUALE FINANZIAMENTO DELL’UFFICIO UNICO AVVOCATURA CIVICA METROPOLITANA
Ente | Contributo annuale |
Comuni con popolazione residente | |
meno di 3.000 | € 800,00 |
tra 3.000 e 5.000 | € 1.600,00 |
tra 5.000 e 10.000 | € 3.000,00 |
tra 10.000 a 20.000 | € 6.000,00 |
più di 20.000 | € 10.000,00 |
Unioni con popolazione residente | |
meno di 20.000 | € 4.200,00 |
più di 20.000 | € 7.000,00 |
Nuovo Circondario Imolese | € 7.000,00 |
Pacchetto Unioni + Comuni: in caso di adesione congiunta dell'Unione e di almeno il 60% dei Comuni partecipanti la medesima Unione, si applica un abbattimento del 20% sul contributo annuale dell'Unione e dei Comuni.
Comune Sasso Marconi Il Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx | Città metropolitana di Bologna Il Sindaco metropolitano Xxxxxxxx Xxxxxx |
documento firmato digitalmente dalle parti