REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI GENOVA
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI GENOVA
Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 15/11/2016
Indice Parte prima – Principi e disposizioni comuni | |||
Articolo 1 | Oggetto, ambito di applicazione e finalità | pag. | 3 |
Articolo 2 | Classificazione e modalità di utilizzo degli impianti sportivi comunali | pag. | 3 |
Articolo 3 | Funzioni di programmazione e controllo | pag. | 4 |
Articolo 4 | Competenza degli organi comunali | pag. | 5 |
Parte seconda – Concessione di impianti sportivi - Requisiti di ammissibilità e criteri di aggiudicazione | |||
Articolo 5 | Soggetti a cui può essere affidata la concessione | pag. | 5 |
Articolo 6 | Fasi delle procedure di concessione | pag. | 5 |
Articolo 7 | Criteri di valutazione delle offerte | pag. | 6 |
Articolo 8 | Durata della concessione | pag. | 7 |
Articolo 9 | Canone | pag. | 7 |
Parte terza – Obbligazioni del Concessionario | |||
Articolo 10 | Tariffe | pag. | 7 |
Articolo 11 | Concessione di costruzione e gestione e project financing | pag. | 7 |
Articolo 12 | Manutenzione | pag. | 8 |
Articolo 13 | Adeguamento normativo e strutturale degli impianti affidati | ||
pag. | 8 | ||
Articolo 14 | Concessioni di impianti sportivi per esigenze temporanee | ||
pag. | 8 | ||
Articolo 15 | Obblighi del Concessionario | pag. | 9 |
Articolo 16 | Installazioni di particolari impianti od attrezzi | pag. | 11 |
Articolo 17 | Deposito di oggetti negli impianti | pag. | 11 |
Articolo 18 | Condizioni dell’impianto | pag. | 11 |
Articolo 19 | Pubblicità | pag. | 11 |
Articolo 20 | Attività economiche | pag. | 12 |
Articolo 21 | Facoltà del Concessionario | pag. | 12 |
Parte quarta - Risoluzione, decadenza e revoca della concessione amministrativa | |||
Articolo 22 | Decadenza | pag. | 12 |
Articolo 23 | Revoca | pag. | 13 |
Parte quinta – Norme finali e transitorie | |||
Articolo 24 | Norme finali e transitorie | pag. | 13 |
Parte prima – Principi e disposizioni comuni
Articolo 1 – Oggetto, ambito di applicazione e finalità.
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento in concessione a terzi degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Genova e la conseguente gestione strumentale per lo svolgimento di attività sportive, al fine di promuovere valori di riferimento per la società quali la conservazione e il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche degli individui attraverso l’educazione motoria, la pratica sportiva, la socializzazione, con particolare attenzione alla cura ed alla tutela del benessere dei minori, nonché per favorire l’attività sportiva delle persone economicamente svantaggiate.
2. Il presente Regolamento, inoltre, al fine di creare, in accordo con i gestori, le condizioni di buon funzionamento degli impianti sportivi, disciplina le modalità relative alla eventuale rinegoziazione dei contratti alle Associazioni/Società sportive che gestiscono gli stessi; in particolare tiene conto delle necessità di procedere alla esecuzione di:
a. interventi per adeguamenti normativi sugli stessi anche ai sensi della legge 13/89 e conseguenti leggi regionali per l’abbattimento delle barriere architettoniche,
b. interventi conseguenti alla applicazione delle vigenti normative in tema di sicurezza,
c. interventi per l’adeguamento degli impianti a norme C.O.N.I. per renderli idonei alle attività agonistiche,
d. interventi finalizzati all’utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture.
3. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Genova non gestiti in economia, intesi quali strutture destinate ad un pubblico servizio, in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello e attività ricreative e sociali di interesse pubblico.
4. L’utilizzo degli impianti sportivi dovrà essere garantito a tutti i cittadini da parte dei soggetti affidatari del servizio e Concessionari degli impianti.
5. Sono utenti degli impianti sportivi comunali i singoli cittadini, le scuole, le Società Sportive, le Federazioni Sportive, gli Enti di promozione sportiva e tutte le Associazioni che perseguono finalità formative, ricreative, ludiche, nonché sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero.
Articolo 2 – Classificazione e modalità di utilizzo degli impianti sportivi comunali.
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a. Impianti sportivi senza rilevanza economica: quelli che per caratteristiche intrinseche, dimensioni, ubicazione, progetto di utilizzo e vincoli di erogazione dei servizi obbligatori sono improduttivi di utili, o comunque sono produttivi di introiti insufficienti a coprire i costi di gestione.
b. Impianti sportivi aventi rilevanza economica quelli che per caratteristiche intrinseche, dimensioni, ubicazione, progetto di utilizzo e vincoli di erogazione dei servizi obbligatori sono idonei a produrre utili.
c. Impianti sportivi di interesse cittadino: ai soli fini della individuazione della competenza degli organi della Civica Amministrazione in ordine alla modalità di scelta e alla determinazione dei contenuti giuridico - economici della gestione del rapporto contrattuale, sono impianti sportivi di interesse cittadino quelli che assolvono funzioni di interesse generale riferibili ad un bacino di utenza che riguarda l’ambito territoriale dell’intero Comune sia per l’ubicazione sia per le caratteristiche dell’impianto (quali ad esempio: la specializzazione dell’attività che vi si può svolgere, le dimensioni regolamentari).
d. Impianti sportivi di interesse municipale: quelli che, pur assolvendo funzioni di carattere anche generale, sono riferibili per ubicazione e caratteristiche dell’impianto ad un bacino di utenza compreso nell’ambito territoriale dei Municipi su cui insistono gli impianti stessi.
e. Contratto: l’atto che regola i rapporti tra il Comune e il Concessionario dell’impianto, in ordine alle modalità e alle condizioni di svolgimento delle attività nonché di utilizzo dell’impianto sportivo.
f. Concessionario: è il soggetto che diventa affidatario della gestione in base alle procedure di cui alla
Parte Terza del presente Regolamento.
2. Con provvedimento della Giunta Comunale, acquisito il parere dei Municipi, viene dichiarata la valenza cittadina o municipale, la rilevanza economica e la destinazione di tutti gli impianti di proprietà del Comune di Genova. Tale provvedimento deve essere adottato entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento. Ove mutino le caratteristiche di un impianto la Giunta Comunale, sentito il Consiglio del Municipio su cui insiste lo stesso, procede alla sua classificazione sulla base di quanto indicato nel presente Regolamento. Di tale provvedimento sarà informato il Consiglio Comunale.
3. Gli impianti sportivi pertinenti alle scuole possono essere affidati in gestione o in uso purché il loro utilizzo avvenga in orari compatibili con l’utilizzo scolastico, in coerenza con le linee guida adottate dalla Civica Amministrazione e comunque previo accordo con la Dirigenza scolastica, sentito il competente Comitato di Coordinamento Municipale della Conferenza Cittadina delle Autonomie Scolastiche.
4. Nei giorni di sabato e domenica tutti gli impianti di dimensioni regolamentari per i quali siano previste funzioni ed attività agonistiche, sono prevalentemente destinati allo svolgimento di campionati e di manifestazioni, secondo le condizioni e le modalità contenute nel contratto sottoscritto con il Concessionario.
Articolo 3 - Funzioni di programmazione e controllo.
1. Tramite i propri uffici, il Comune, al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza a tutte le norme stabilite nel presente Regolamento, verifica lo stato di conservazione e manutenzione del bene, vigila sulla gestione dell’impianto e delle attrezzature, garantisce la salvaguardia delle finalità pubbliche anche attraverso il controllo sulla corretta esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di servizio. Tali funzioni di controllo sono esercitate dalla competente Direzione, dai Municipi e disciplinate con provvedimento amministrativo. Di tale provvedimento sarà informato il Consiglio Comunale.
2. Il Comune, al fine di perseguire l’obiettivo della valorizzazione degli impianti sportivi di proprietà, offrendo nel contempo ai cittadini servizi sportivi efficienti, costituisce ed aggiorna un Registro degli impianti sportivi contenente, tra l’altro, le informazioni circa lo stato di manutenzione degli stessi, con particolare riferimento agli interventi che devono essere effettuati al fine di un funzionale utilizzo dell’impianto ovvero di un ampliamento delle funzioni, del progetto di utilizzo e dei servizi offerti, nonché l’indicazione degli interventi che possono essere eseguiti per conseguire un maggior risparmio energetico.
3. Il Comune procede a verifiche di controllo almeno biennali presso le strutture e provvede tramite i propri uffici alla predisposizione di una relazione annuale sullo stato manutentivo delle strutture e sugli adempimenti contrattuali e ne riferisce gli esiti alla competente Commissione Consiliare ed ai Municipi.
4. Ai fini di cui sopra, i Concessionari sono espressamente obbligati a fornire agli uffici comunali, incaricati della vigilanza e del controllo, la massima collaborazione fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo l’opportuna documentazione, come espressamente previsto nella concessione ovvero nel contratto di servizio.
5. L’opera di vigilanza e di controllo svolta dal Comune non implica in alcun modo la responsabilità di questo nella gestione dell’impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sui Concessionari, fatto salvo l’obbligo di comunicare formalmente al Concessionario le eventuali irregolarità o inadempienze contrattuali accertate, in ordine alla gestione. In caso di accertate irregolarità, impregiudicato l’esercizio di ogni ulteriore diritto che possa competere al Comune e l’adozione di atti conseguenti, i Concessionari e chiunque altro, a termini del presente regolamento, sia ammesso a fruire dell’impianto sportivo e degli accessori, debbono, al fine di evitare eventuali pregiudizi e/o danni sia alle persone che ai beni di proprietà del Comune, ottemperare a quanto indicato dai funzionari preposti alla vigilanza.
6. I Concessionari sono tenuti alla compilazione di un apposito Registro di Manutenzione, secondo quanto previsto nel successivo articolo 12, dove saranno indicati sia gli interventi di ordinaria manutenzione, sia eventuali interventi straordinari concordati preventivamente con la Civica Amministrazione. Tale Registro dovrà essere custodito presso l’impianto ed esibito al personale che svolge controlli.
7. Con relazione annuale la Direzione competente, previa acquisizione del documento di cui al comma 3 dell’art. 4 informa il Consiglio Comunale attraverso specifica audizione presso la Commissione Consiliare competente in ordine alla situazione generale degli impianti sportivi e alle problematiche inerenti gli stessi.
Articolo 4 – Competenza degli organi comunali.
1. Gli impianti di interesse cittadino sono affidati in gestione dalla competente Direzione secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli impianti di interesse municipale sono affidati in gestione dal Municipio competente per territorio, attraverso le modalità previste dal presente Regolamento. Al Municipio compete anche la gestione dei rapporti contrattuali sempre secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. È fatta salva la supervisione della Direzione competente al fine dell’armonizzazione degli affidamenti municipali.
3. Con relazione annuale i Xxxxxxxx informano la Direzione competente in merito alle attività svolte. Il documento prodotto costituirà parte integrante della relazione annuale di cui al c. 7 dell’art. 3.
Parte seconda – Concessione di impianti sportivi - Requisiti di ammissibilità e criteri di aggiudicazione.
Articolo 5 – Soggetti a cui può essere affidata la concessione.
1. In virtù di quanto stabilito dall’articolo 20 del “T.U. della normativa in materia di sport”, Legge Regione Liguria 07.10.2009 n. 40 e s.m.i., i soggetti cui concedere il servizio di gestione degli impianti sportivi sono individuati in linea con gli indirizzi previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti pubblici con procedure ad evidenza pubblica, secondo quanto disciplinato in prosieguo al successivo art. 6.
2. L’affidamento degli impianti sportivi comunali è assentito mediante una concessione del servizio di gestione dell’impianto preferibilmente a favore di:
a.Società e associazioni sportive dilettantistiche. b.Enti di Promozione Sportiva.
c.Discipline Sportive Associate. d.Federazioni Sportive nazionali.
3. Le modalità di gestione del servizio e del conseguente utilizzo dell’impianto sportivo sono regolamentate da apposito contratto tra il Comune ed il Concessionario in cui dovranno essere specificate le obbligazioni finalizzate alla conservazione del bene, alla sua valorizzazione, alla salvaguardia dell’uso pubblico ed alla tutela degli interessi sportivi generali della città.
Articolo 6 – Fasi delle procedure di concessione.
1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento del servizio, il dirigente competente assume la determinazione a contrarre, conformemente al presente Regolamento, individuando i requisiti di ammissione, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione del contraente e delle offerte.
2. 2. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante i criteri di cui al successivo articolo. Al termine della procedura l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione a favore del miglior offerente.
3. L’aggiudicazione definitiva viene adottata dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nell’avviso della procedura di selezione e autocertificati dal concorrente.
4. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dal presente Regolamento e dalle leggi in materia, la stipulazione del contratto di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni e comunque non prima del decorso del termine di trentacinque giorni dalla medesima data, salvo diverso termine previsto nell’avviso della procedura di selezione. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine previsto, l’aggiudicatario può, mediante raccomandata al Dirigente competente, sciogliersi da ogni vincolo. In tal caso, all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo.
5. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata o, con atto pubblico amministrativo, nel solo caso di procedura aperta ed è assoggettato alle norme fiscali vigenti in materia di gestione di impianti sportivi.
6. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di concessione degli impianti sportivi è disciplinato dalla L. n. 241/1990 e s.m.i. e dal vigente Regolamento comunale in materia.
Articolo 7 - Criteri di valutazione delle offerte.
1. I criteri per la valutazione dell’offerta per la concessione del servizio, sono stabiliti nella singola procedura secondo quanto indicato dalla L. R. 40/07.10.2009 e s.m.i., tra i seguenti:
a. rispondenza dell’attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
b. attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani garantendo le pari opportunità tra i sessi;
c. esperienza nella gestione di impianti sportivi;
d. qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
e. livello di attività svolta;
f. anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo;
g. numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell’impianto.
2. Al fine di una più precisa valutazione delle offerte, l’ente individua i seguenti ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1 del presente articolo, anche con riferimento alla economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate:
a. progetto di utilizzo;
b. offerta economica;
c. piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni;
d. la previsione di interventi finalizzati all’utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture nel rispetto dell’ambiente.
3. L’Ente si riserva di individuare eventualmente ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 2 del presente articolo, individuati dalla singola procedura. Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti individuati, di cui ai commi 2 e 3, non potrà comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.
4. Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive alle quali siano affiliati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui all’art. 33, comma 1 della L.R. n. 40/2009 e s.m.i..
Articolo 8 - Durata della concessione.
1. La concessione avrà una durata ricompresa tra 5 e 20 anni e sarà individuata anche in base alla natura ed alla rilevanza degli interventi di cui l’impianto necessita secondo le risultanze di apposita perizia tecnica assunta con determina dal dirigente competente. Allo scadere del termine, l’impianto dovrà essere restituito al Comune libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione.
2. Qualora il Concessionario debba effettuare interventi non prevedibili in sede di affidamento e scaturenti da esigenze sopravvenute rispetto alla stipula del contratto i cui costi non possano essere completamente ammortizzati nel tempo di durata dell’affidamento medesimo, il Concessionario potrà richiedere un prolungamento della durata del contratto per un periodo pari a quello necessario per il completo ammortamento dei costi sostenuti, salvo quanto previsto al successivo comma 4.
3. Il prolungamento della durata del contratto di cui al precedente comma 2, potrà essere riconosciuto, previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l’assegnazione, mediante adozione di una determinazione dirigenziale, a condizione che gli interventi di cui al precedente comma 2 siano stati preventivamente valutati congrui ed autorizzati dal Comune, in corso di vigenza del contratto, sia da un punto di vista patrimoniale, sia da un punto di vista edilizio, nonché dalla competente Soprintendenza laddove l’immobile sia sottoposto a vincolo secondo le vigenti norme in materia.
4. In ogni caso, il contratto non potrà avere durata complessiva superiore ad anni 30.
Articolo 9 – Canone.
1. Il canone relativo alla concessione del servizio di gestione di singolo impianto sportivo è determinato con perizia di stima da parte del competente Ufficio Tecnico del Comune.
2. Il canone come determinato ai sensi del comma 1 costituisce dato da porre a base della procedura di scelta del concessionario.
3. Nella determinazione del canone da porre a base di gara, la perizia di stima di cui al comma 1, dovrà tenere conto dei criteri definiti con deliberazione di Giunta Comunale in ordine alla rilevanza dell’impianto, al suo stato di conservazione ed agli investimenti che saranno necessari per renderlo funzionale alle attività previste, nonché delle finalità e dell’utilizzo sociale che sarà richiesto al Concessionario, informando il Consiglio Comunale.
Parte terza – Obbligazioni del Concessionario
Articolo 10 – Tariffe.
1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con apposito provvedimento, gli indirizzi per la determinazione delle tariffe.
2. La Giunta Comunale adotta, con apposito provvedimento annuale, le tariffe che i gestori di impianti sportivi devono applicare agli utenti finali, fruitori degli impianti sportivi oggetto dell’affidamento, informando il Consiglio Comunale.
Articolo 11 – Concessione di costruzione e gestione e project financing.
1. Qualora la Civica Amministrazione intenda realizzare un nuovo impianto sportivo o, se già realizzato, questi non abbia le condizioni minime per poter essere riassegnato, ovvero si intenda procedere ad una sua ristrutturazione (mediante ampliamento, ammodernamento, o cambio totale o parziale di destinazione d’uso in relazione alle discipline sportive praticabili) si potrà procedere, ai sensi della vigente normativa in materia di contratti di opere pubbliche, mediante uno degli strumenti di partenariato pubblico-privato previsti dal
vigente codice dei contratti pubblici. In tali casi, la durata della gestione dell’impianto è quella risultante dal relativo contratto.
Articolo 12 – Manutenzione.
1. Il Concessionario al fine di mantenere l’impianto sportivo in efficienza si obbliga:
a. ad effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, predisponendo un piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni;
b. ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria offerti ed accettati in sede di affidamento e divenuti parte integrante del contratto di concessione.
c. a registrare gli interventi manutentivi eseguiti su apposito Registro delle manutenzioni, secondo il modello fornito dalla Civica Amministrazione come da piano di manutenzione previsto al precedente punto a. e con l’obbligo di conservazione dello stesso sull’impianto. Nel Registro delle manutenzioni, dovranno comunque essere indicate le date, le modalità il soggetto esecutore di ciascun intervento che sarà effettuato lungo il periodo di concessione. Il Registro, che non sostituisce eventuali registri obbligatori (caldaie, impianti ecc.), dovrà essere reso disponibile ad ogni controllo.
2. Nel caso di nuove assegnazioni, il piano pluriennale delle manutenzioni dovrà essere elaborato contestualmente alla presentazione della proposta/offerta. Eventuali modifiche al piano delle manutenzioni presentato dovranno essere espressamente approvate, sia da un punto di vista edilizio, sia da un punto di vista patrimoniale, dai competenti Uffici comunali.
3. Il Comune procederà periodicamente a verificare l’osservanza degli obblighi di manutenzione straordinaria e lo stato di attuazione del piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni ordinarie, presentato in sede di affidamento adottando i provvedimenti previsti nel relativo contratto o la decadenza ove, quest’ultimo non abbia ottemperato entro il termine fissato dal Comune stesso. Ogni verifica dovrà essere annotata nel registro delle manutenzioni di cui al comma 1 punto c.
4. In fase di predisposizione del Bilancio, annualmente, è prevista una voce di spesa a sostegno di una programmazione di interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi sugli impianti sportivi comunali, con priorità per gli interventi che prevedono la messa a norma degli impianti.
Articolo 13 – Adeguamento normativo e strutturale degli impianti affidati.
1. In virtù di quanto stabilito all'articolo 8, comma 2, il prolungamento della durata del contratto in essere potrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
a. necessità di ammortizzare gli investimenti effettuati, limitatamente al periodo a ciò necessario e comunque per un affidamento non superiore ad anni 30;
b. alla scadenza del contratto originario e degli eventuali successivi prolungamenti, nei limiti di quanto previsto all’articolo 8 comma 4, non sarà possibile effettuare alcun ulteriore rinnovo con il medesimo gestore e la concessione del servizio dovrà essere oggetto di un nuovo procedimento di affidamento. Allo scadere del termine, l’impianto dovrà essere restituito al Comune libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione;
c. ogni responsabilità inerente gli interventi effettuati ed ai relativi adeguamenti normativi dovrà essere a completo carico del Concessionario che dovrà mallevare il Comune di Genova, rilasciando anche idonee garanzie;
d. il canone dovrà essere adeguato ai valori di mercato anche tenendo conto del valore dell’investimento sostenuto dal Concessionario e della durata residua del contratto;
e. assenza di morosità e, in genere, di contenziosi in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli Organi Sportivi di riferimento e della Giustizia sportiva.
Articolo 14 – Concessioni di impianti sportivi per esigenze temporanee.
1. La Giunta Comunale può deliberare la concessione temporanea gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico. In tal caso, il Concessionario si obbliga a mettere a disposizione l’impianto, fatto salvo il diritto al rimborso, a carico dell’utilizzatore temporaneo, delle spese relative ai consumi effettuati da quest’ultimo, determinati su base forfettaria da parte del competente Ufficio Comunale.
2. Le Federazioni sportive, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni e le Società Sportive regolarmente affiliate a detti Organismi, i Circoli aziendali e altre associazioni e gruppi aventi finalità sociali che richiedono l’uso temporaneo degli impianti sportivi comunali devono indirizzare al Comune domanda scritta nella quale deve essere specificata la disciplina praticata, l’orario ed il giorno in cui intendono utilizzare l’impianto, precisando se l’uso si riferisca ad allenamenti, corsi di avviamento o addestramento alla pratica sportiva.
3. Per le manifestazioni gratuite o a pagamento o per altre necessità emerse nel corso dell’attività, le domande di cui sopra dovranno essere inoltrate al Comune almeno trenta giorni prima delle manifestazioni stesse.
4. Il Concessionario dell’impianto è obbligato a concedere gratuitamente l’uso dello stesso qualora la richiesta sia formulata dal competente Ufficio Scolastico Provinciale del MIUR per l’effettuazione delle gare dei campionati sportivi studenteschi.
Articolo 15 – Obblighi del Concessionario.
1. Il Concessionario deve adempiere alle seguenti obbligazioni che saranno parte integrante dei relativi contratti sottoscritti con il Comune:
a. deve gestire gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
b. non può subconcedere il servizio e la gestione o l’uso anche parziale degli impianti a terzi, a pena dell’immediata decadenza della concessione. È ammessa, previ accordi con il Comune, la sub concessione di parte delle attività esercitate nell’impianto, ferma restando la responsabilità totale della gestione nei confronti del Comune da parte del Concessionario;
c. è obbligato ad osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all’impianto, ai suoi accessori ed a quant’altro di proprietà del Comune; deve comunicare tempestivamente il verificarsi di fatti derivanti da eventi calamitosi o di forza maggiore in genere, al fine di definire con ogni ragionevole urgenza la sospensione dell’utilizzo dell’impianto, i danni subiti, la residua funzionalità anche al fine di vedere eventualmente sospeso il pagamento del canone concessorio;
d. deve entro e non oltre il mese di settembre di ogni anno, dettagliare il progetto di utilizzo presentato in sede di affido ed in particolare i periodi e le fasce orarie riservate alle scuole, agli allenamenti, ai corsi di avviamento, al pubblico ed alle manifestazioni che intende svolgere l’anno successivo e darne immediata comunicazione al Comune;
e. risponde verso il Comune per eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed agli attrezzi, accessori ed arredi, da parte degli utenti o visitatori ivi presenti a qualsiasi titolo;
f. risponde inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone, o a beni di proprietà del Comune da parte del pubblico che intervenga a qualunque manifestazione, esibizione o gara dal Concessionario stesso organizzata;
g. è espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune di Genova e i suoi obbligati da tutti i danni sia diretti sia indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell’uso dell’impianto e degli accessori, mallevando il Comune stesso e i suoi coobbligati da ogni qualsiasi azione pretesa, richiesta sia in via giudiziale sia stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione all’uso dell’impianto e degli accessori;
h. è espressamente obbligato ad attenersi e a far attenere i propri iscritti e collaboratori, oltre che a tutte le norme del presente Regolamento, alle norme vigenti in materia di gare, allenamenti ed esercizi sportivi, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che il Comune ritenesse di emanare in ordine alla concessione;
i. deve vietare l’introduzione, all’interno dell’impianto di automezzi (eccetto quelli di soccorso), motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo, oggetti esplosivi, oggetti contundenti, armi proprie ed improprie, fatti salvi quelli strumentali allo svolgimento di specifiche discipline sportive;
j. deve attenersi, nella conduzione dell’impianto sportivo, a tutte le norme e le prescrizioni igienico- sanitarie vigenti;
k. deve tenere appositi registri indicanti le presenze degli utenti. Tali registri sono messi a disposizione del Comune, nell’esercizio delle attività di vigilanza e controllo previste dal presente Regolamento;
l. deve mantenere e conservare l'impianto in buone condizioni, esercitando al riguardo nei confronti dei terzi i poteri spettanti al Comune in forza del Regolamento;
m. deve custodire il complesso sportivo, gli impianti, attrezzature, materiale in esso esistenti o che ivi saranno collocati;
n. deve sostenere le spese per i consumi di acqua, gas, energia elettrica, combustibile, telefono e quanto altro sia necessario per il funzionamento dell'impianto, comprese le spese di amministrazione ove l’impianto sia in condominio;
o. deve garantire scrupolosa osservanza delle norme vigenti, con particolare attenzione a quelle inerenti all'igiene, la sicurezza, la prevenzione degli infortuni e degli incendi;
p. deve assicurare che le attività connesse alla gestione dell’impianto siano svolte da personale idoneo e qualificato per lo svolgimento delle mansioni richieste e nel rispetto della normativa sulla sicurezza;
q. deve assicurare che siano rispettati gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa, nonché le condizioni contrattuali e gli obblighi retributivi previsti dai CCNL di categoria, sia per il personale da esso dipendente, sia per il personale dipendente da imprese della cui collaborazione il Concessionario a qualsiasi titolo abbia ad avvalersi. Il Comune resta del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro o prestazione d'opera che sia posta in essere per qualsiasi motivo tra Concessionario e terzi;
r. deve esonerare e mallevare il Comune di Genova da ogni responsabilità per danni a persone o cose che potessero in qualunque momento e per qualsiasi causa derivare da quanto forma oggetto del presente atto;
s. deve contrarre idonea polizza di assicurazione relativa al rischio di incendio, di furto, specie per gli impianti, le attrezzature ed il materiale, nonché di responsabilità civile per danni al Comune o a terzi relativamente a persone o cose. La polizza dovrà essere stipulata con Società assicuratrice con clausole e per massimali di gradimento del Comune;
t. deve liquidare le spese relative alla stipula dell’atto di concessione, ivi compreso il pagamento delle imposte per la durata dello stesso;
u. deve rispettare le disposizioni impartite dal Comune a seguito dei controlli effettuati ai sensi del precedente articolo 3;
v. deve essere in regola con il pagamento del canone annuale;
w. non deve apportare modifiche all'impianto, alle sue attrezzature e dotazioni, se non autorizzate preventivamente dalla proprietà. Il Concessionario potrà introdurre, previa autorizzazione scritta del Comune e a propria esclusiva cura e spesa, materiale o attrezzature attinenti l'attività sportiva esercitata, mallevando il Comune da ogni responsabilità;
x. deve applicare le tariffe stabilite annualmente dalla Civica Amministrazione come tetto massimo;
y. deve garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro, nonché quelle connesse alle specifiche discipline sportive esercitate;
z. deve attuare il progetto di utilizzo e il piano dettagliato delle manutenzioni presentato in sede di affido e contrattualizzato e deve presentare annualmente copia del bilancio societario approvato e corredato da idonea relazione nella quale siano dettagliate le singole poste ed indicate separatamente le entrate e le uscite riferite alla conduzione della struttura da quelle relative all’attività sportiva.
Articolo 16 – Installazioni di particolari impianti od attrezzi.
1. Per incontri e manifestazioni che richiedano l’installazione di determinati impianti od attrezzi, come per il pugilato (ring), per la lotta (materassini), per la scherma (pedane), per la ginnastica (tappeti ed attrezzi), ecc. il Concessionario deve provvedere a sua cura, spesa, rischio e responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.
2. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nel più breve tempo possibile e immediatamente prima e immediatamente dopo la manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per le attività che precedono o seguono la manifestazione stessa.
Articolo 17 – Deposito di oggetti negli impianti.
1. Indumenti ed altro materiale personale non potranno essere depositati o, comunque, lasciati, nei locali dell’impianto sportivo comunale, se non per il tempo necessario per lo svolgimento dell’attività sportiva.
2. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti ed alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione.
3. Grandi e piccoli attrezzi potranno essere depositati o lasciati in spazi appositi previa autorizzazione della Direzione dell’impianto.
4. Per tale motivo il Comune non potrà essere chiamato a rispondere per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che l’inottemperanza a detto obbligo possa avere comunque determinato.
Articolo 18 – Condizioni dell’impianto.
1. La concessione del servizio e il conseguente affidamento della gestione dell’impianto, delle attrezzature e degli accessori, si intende effettuata nello stato di fatto, di conservazione e di funzionalità in cui questi si trovano.
Articolo 19 – Pubblicità.
1. Qualsiasi forma di pubblicità, all’interno dell’impianto sportivo oggetto dell’affidamento del servizio, deve essere sempre autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme regolamentari vigenti.
2. Di norma il Concessionario, previa l’autorizzazione di cui al precedente comma, potrà gestire la pubblicità commerciale all’interno delle strutture oggetto della concessione, trattenendone i relativi introiti, fermo restando il rispetto della disciplina regolante la pubblicità nell’ambito territoriale comunale, anche in ordine alle norme di sicurezza. Tale autorizzazione è rilasciata in via esclusiva.
3. Il Concessionario è responsabile della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità per eventuali danni che da esse possano derivare a terzi, esonerando così il concedente da ogni responsabilità.
4. Le tariffe di pubblicità, determinate a norma di legge e Regolamento comunale, sono a carico del Concessionario. È data facoltà al Concessionario di subconcedere l’esercizio della pubblicità commerciale negli stessi termini e alle stesse condizioni previste nel presente articolo.
5. Il Comune si riserva la possibilità di assegnare spazi pubblicitari per un totale complessivo pari al 50% all’interno degli impianti e pari al 70% dell’area esterna all’impianto stesso. In tal caso, per gli spazi assegnati dal Comune, la relativa manutenzione verrà eseguita dal Comune o da soggetto dallo stesso individuato.
6. In ogni caso il Comune compartecipa al totale delle entrate derivanti dall’assegnazione di spazi pubblicitari effettuata dal Concessionario nelle modalità individuate nel disciplinare di gara.
Articolo 20 – Attività economiche
1. Il Concessionario ha facoltà di gestire nell’ambito dell’impianto sportivo, nel rispetto delle norme relative al commercio e previa autorizzazione dei competenti uffici eventuali attività accessorie che possano dare sostegno economico alla conduzione dell’impianto stesso (somministrazione alimenti e bevande, vendita articoli sportivi, ecc.). E’ fatto divieto di installare impianti e commercializzare articoli connessi al gioco d’azzardo.
Articolo 21 – Facoltà del Concessionario.
1. Il Concessionario dell’impianto ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme di comportamento previste dal Regolamento di utilizzo dell’impianto o tenga un comportamento comunque ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell’impianto o dell’attività che vi si svolge.
Parte quarta – Risoluzione, decadenza e revoca della concessione amministrativa.
Articolo 22 – Decadenza.
1. Senza pregiudizio di ogni maggiore diritto o provvedimento che possa al Comune competere anche per risarcimento danni, sarà avviata procedura di decadenza della concessione, senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause:
a. uso dell’impianto sportivo in modo difforme rispetto a quanto indicato nel contratto;
b. inosservanza di quanto previsto dal presente Regolamento in materia di obblighi di manutenzione a carico del Concessionario, nonché inosservanza di quanto previsto dall’articolo 15 del presente Regolamento in materia di obblighi del Concessionario;
c. inosservanza di norme statali o regionali in materia di conduzione di impianti sportivi e/o svolgimento delle discipline sportive ivi praticate;
d. morosità nel pagamento dei canoni della concessione;
e. indisponibilità dell’impianto sportivo o degli accessori per cause dipendenti dal Concessionario;
f. esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche dell’impianto ed accessori senza la preventiva autorizzazione da parte del competente Ufficio comunale;
g. in casi di danni di particolare rilevanza, gravità e colpa all’impianto sportivo, da parte del Concessionario o dei suoi utilizzatori;
h. gravi violazioni degli obblighi previsti dall’articolo 15 del presente Regolamento con particolare riferimento a quanto concerne la tutela della sicurezza del lavoro e gli obblighi previdenziali, assicurativi e retributivi dei lavoratori.
2. Fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei danni, in caso di decadenza, il Concessionario può chiedere, sulla base dei criteri stabiliti al successivo comma 3, il rimborso delle somme investite in manutenzione straordinaria, purché siano state preventivamente autorizzate da parte dei competenti Uffici Comunali sia da un punto di vista patrimoniale sia edilizio e fatti, quindi, salvi i titoli abilitativi eventualmente occorrenti.
3. Il competente Ufficio comunale determinerà il periodo necessario per il completo ammortamento dell’investimento effettuato dal Concessionario nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza, in base agli ordinari criteri di calcolo applicati in casi analoghi. Stabilito il valore economico di ogni singola
annualità di ammortamento, il rimborso sarà concretamente determinato con riferimento all’effettivo periodo di tempo contrattuale non goduto.
Articolo 23 - Revoca.
1. Indipendentemente da quanto esposto negli articoli precedenti, in ogni momento il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse. In tal caso al Concessionario è rimborsato:
a) il valore delle opere di manutenzione straordinaria eventualmente realizzate a seguito di preventiva autorizzazione da parte della competente Direzione, al netto degli ammortamenti;
b) le penalità e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore attuale della parte del servizio, pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione (art. 176, comma 4, Dlgs 50/2016)
Parte quinta – Norme finali e transitorie.
Articolo 24 - Norme finali e transitorie.
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua adozione con provvedimento, esecutivo, del Consiglio Comunale.
2. Per i contratti scaduti ma per i quali sia stata deliberata dal Comune una proroga prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2, a condizione che gli ulteriori interventi di manutenzione proposti dal Concessionario siano previamente valutati congrui ed autorizzati dai competenti uffici comunali. La durata contrattuale complessiva prevista all’art. 8 comma 4, decorre dalla data della stipula del contratto. La rinegoziazione comporterà l’allineamento dei contenuti contrattuali alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo si applica anche ai contratti non ancora scaduti al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento qualora il Concessionario ne faccia richiesta e purché l'affidamento non abbia già avuto una durata complessiva, compresi gli eventuali rinnovi, pari a 30 anni; la richiesta del Concessionario di ulteriori interventi di manutenzione dovrà essere ritenuta ammissibile e gli interventi dovranno previamente essere valutati congrui e autorizzati dai competenti Uffici Comunali. La durata contrattuale complessiva prevista all’art. 8 comma 4, decorre dalla data di stipula del contratto; nel caso di contratto rinegoziato ai sensi dell’art. 29, commi 2 e 4 del precedente regolamento sugli impianti sportivi (C.C. 29.07.2010, n. 71), La decorrenza avrà luogo dalla data di stipula del contratto preso a riferimento per il prolungamento già concesso.
4. Gli schemi contrattuali, i modelli di bandi, i modelli di istanza al Comune sono approvati con provvedimento dirigenziale entro sei mesi dall’adozione del presente Regolamento.
5. L'amministrazione si impegna inoltre entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento alla verifica delle caratteristiche di ciascun impianto sportivo redigendo una scheda dettagliata per ciascuno (carta di identità dell'impianto), delle schede di ciascun impianto verrà data informazione al Consiglio Comunale. La scheda oltre alla classificazione di cui all'articolo 2, dovrà descrivere l'impianto, il suo stato di manutenzione ed indicare gli standard minimi di erogazione del servizio da porre a base del progetto di utilizzo.