CASA RESIDENZA PER ANZIANI “VILLA ERICA”
Committente
A.S.P. REGGIO XXXXXX Città delle Persone
CASA RESIDENZA PER ANZIANI “VILLA ERICA”
XXX XXXXXXXX 00 – XXXXXX XXXXXX
SCHEMA DI CONTRATTO IMPIANTI TERMOMECCANICI
INDICE DEL CAPITOLATO
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 3
1. SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 4
1.1.1 Art. 1 – Premesse 5
1.1.2 Art. 2 – Oggetto del Contratto 5
1.1.3 Art. 3 - Ammontare dell'appalto 5
1.1.4 Art. 4 - Ammontare del contratto 6
1.1.5 Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore 6
1.1.6 Art. 6 - Termini di esecuzione – penali 6
1.1.7 Art. 7 - Sospensione dei lavori 7
1.1.8 Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore 7
1.1.9 Art. 9 – Contabilità dei lavori e pagamenti 8
1.1.10 Art. 10 – Revisione dei prezzi 8
1.1.11 Art. 11 – Variazione del progetto e del corrispettivo 9
1.1.12 Art. 12 – Collaudo dei lavori e regolare esecuzione 9
1.1.13 Art. 13 – Modalità di soluzione delle controversie 9
1.1.14 Art. 14 – Risoluzione e recesso del contratto 10
1.1.15 Art. 15 – Obblighi dell’Appaltatore 10
1.1.16 Art. 16 – Subappalto 11
1.1.17 Art. 17 – Cauzione definitiva e obblighi assicurativi 11
1.1.18 Art. 18 – Cessione quote e crediti 12
1.1.19 Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari 12
1.1.20 Art. 20 – Adempimenti in materia antimafia 12
1.1.21 Art. 21 – Normative di riferimento 13
1.1.22 Art. 22 – Spese contrattuali e trattamento fiscale 13
1.1.23 Art. 23 – Trattamento dei dati personali 13
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
Oggetto dei lavori:
Realizzazione dell’impianto di climatizzazione estiva presso la Casa di Residenza per Anziani “VILLA ERICA” – Xxx Xxxxxxxx, 00 – Xxxxxx Xxxxxx.
COMUNE: Reggio Xxxxxx PROVINCIA: Reggio Emilia DATI APPALTO
Codice unico di progetto (CUP)
Codice Identificativo Gara (CIG)
Euro | |
Importo per l’esecuzione dei lavori (base d’asta) | € 159.024,82 |
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | € 1.427,91 |
Totale appalto | € 160.452,73 |
1. SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
Per la Realizzazione dell’impianto di climatizzazione estiva presso la Casa di Residenza per Anziani “VILLA ERICA” – Xxx Xxxxxxxx, 00 – Xxxxxx Xxxxxx.
REPUBBLICA ITALIANA
In Reggio Emilia, il giorno del mese di dell’anno duemiladiciotto, nella sede della
stazione appaltante sita in Reggio Xxxxxx, via avanti a me dott.
, autorizzato a ricevere atti e contratti nell’interesse dell’Amministrazione in base , senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:
- il sig.
nato a
il ,
C.F.: , nella sua qualità di dirigente dell’Amministrazione
, a tale funzione nominato con provvedimento del . n. ., che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";
NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA
- il sig.
nato a
il , in qualità di
dell’impresa , C.F.: , partita
I.V.A. , con sede legale in , alla via , che nel prosieguo dell’atto verrà denominato semplicemente "appaltatore".
NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DI IMPRESE
- il sig.
nato a
il , in qualità di
dell’impresa , C.F.: , partita
I.V.A. , con sede legale in , alla via , che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio , in , Repertorio n° in data , tra essa e le seguenti imprese mandanti:
Impresa - 1 C.F.: , Partita I.V.A. con sede in , Via , n°
Impresa - 2 C.F.: , Partita I.V.A. con sede in , Via , n°
Impresa - 3 C.F.: , Partita I.V.A. con sede in , Via , n°
Impresa - n
C.F.: , Partita I.V.A.
con sede in , Via , n°
detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale,
PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale n. in data ,
è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione dell’impianto di climatizzazione estiva presso la Casa di Residenza per Anziani “VILLA ERICA” – Xxx Xxxxxxxx, 00 – Xxxxxx Xxxxxx per un importo dei lavori da appaltare di Euro 160.452,73 di cui:
- € 159.024,82 per lavori in appalto oltre ad € 1.427,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- con successivo provvedimento n. del la stazione appaltante ha deliberato di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio del xxxxxxx xxxxxxx;
- con provvedimento n. del , l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa
con sede in con il ribasso del % sull’importo a base d’asta di € e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € e di €
per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;
- il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. in data ,
- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data
, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
1.1.1 ART. 1 – PREMESSE
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.
1.1.2 Art. 2 – Oggetto del Contratto
1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:
Codice unico di progetto (CUP)
Codice Identificativo Gara (CIG)
1.1.3 Art. 3 - Ammontare dell'appalto
1. Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in €
comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.
2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:
€ per lavori a corpo,
€ Sicurezza speciale per l'attuazione dei piani di sicurezza.
3. L’appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall’appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.
4. Il contratto è stipulato "a Corpo ", per cui l'importo di contratto resta fisso ed invariabile e nessuna delle parti contraenti potrà invocare alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori.
1.1.4 Art. 4 - Ammontare del contratto
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, sono riportati nella seguente tabella:
Categoria | Importo in € | % sul Totale | |
OS28 | Impianti termici e di Condizionamento | € 129.541,85 | 80,735 |
OS30 | Impianti interni elettrici, Telefonici, radiotelefonici, e televisivi | € 12.789,75 | 7,971 |
OG1 | Edifici civili e industriali | € 16.693,22 | 10,404 |
Totale | € 159.024,82 |
1.1.5 Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore
1. A tutti gli effetti del presente contratto, l’appaltatore elegge domicilio in ,
presso , alla via , n.
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT acceso presso
1.1.6 Art. 6 - Termini di esecuzione – penali
1. I lavori saranno consegnati entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. L’appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio dei lavori. Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 30 giorni naturali consecutivi.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille dell’importo contrattuale.
4. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o
la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
1.1.7 Art. 7 - Sospensione dei lavori
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
1.1.8 Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore
1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.
1.1.9 Art. 9 – Contabilità dei lavori e pagamenti
1. Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto, sarà corrisposta a favore dell’Appaltatore un’anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in vigore.
2. I successivi pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, non sia inferiore al 20% dell’importo contrattuale.
3. Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, ciascun pagamento in acconto è determinato in base alla quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita e viene riportata distintamente nel registro di contabilità. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
8. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo
9. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.
10. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
1.1.10 Art. 10 – Revisione dei prezzi
1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l’articolo 1664, primo periodo, del codice civile.
1.1.11 Art. 11 – Variazione del progetto e del corrispettivo
1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 106 comma 1 del codice dei contratti.
2. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
1.1.12 Art. 12 – Collaudo dei lavori e regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.
1.1.13 Art. 13 – Modalità di soluzione delle controversie
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione.
2. L’Appaltatore terrà sollevata ed indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
3. Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno demandate al collegio consultivo tecnico, ove istituito ai sensi dell'articolo 207 del codice dei contratti.
4. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo xxxxxxx, saranno deferite ad arbitri secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del codice dei contratti.
5. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti l'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria che in tal caso non farà parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al periodo precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.
6. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale composto da tre membri nominati dalla camera arbitrale istituita presso l'ANAC.
7. La sede dell'arbitrato sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).
1.1.14 Art. 14 – Risoluzione e recesso del contratto
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del codice dei contratti;
b. con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;
d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e gli articoli 108 e 109 del codice dei contratti.
1.1.15 Art. 15 – Obblighi dell’Appaltatore
1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:
a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative
b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni
2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
b. ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data numero .
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
1.1.16 ART. 16 – SUBAPPALTO
1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal capitolato speciale.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (Sanzione pecuniaria fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
7. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a. quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
b. in caso inadempimento da parte dell’affidatario;
8. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
1.1.17 Art. 17 – Cauzione definitiva e obblighi assicurativi
1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita
garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero
in data
rilasciata
dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di , per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.
3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.
5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di
, per un importo pari a € .
1.1.18 Art. 18 – Cessione quote e crediti
1. Se il contraente generale ha costituito una società di progetto, i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata, ai sensi dell'articolo 194, comma 11, del codice dei contratti.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, è ammessa la cessione delle quote della società secondo le seguenti modalità:
3. I crediti delle società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi dell'articolo 106, comma 14 del codice dei contratti; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
4. La cessione di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 194, comma 14, del codice dei contratti, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.
1.1.19 Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.
1.1.20 Art. 20 – Adempimenti in materia antimafia
1. Si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.
2. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.
1.1.21 Art. 21 – Normative di riferimento
1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell’allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.
1.1.22 Art. 22 – Spese contrattuali e trattamento fiscale
1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo inerenti il presente contratto e gli allegati facenti parte del medesimo.
2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante.
3. Ai fini fiscali, qualora venga richiesta da una delle parti la registrazione, le relative spese a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) saranno poste a carico della parte richiedente.
1.1.23 Art. 23 – Trattamento dei dati personali
1. L’appaltatore dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13, del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l’utenza esterna, esposta per esteso presso l’ufficio relazioni con il pubblico e presso l’ufficio contratti.
2. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è
con sede in via e che, relativamente agli adempimenti inerenti al
contratto, il responsabile del trattamento è
per l’Appaltatore
per la Stazione Appaltante
Il Dirigente Area Risorse di RETE