OGGETTO
OGGETTO
CONCESSIONE DI UN’AREA PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO PUBBLICITARIO A MESSAGGIO VARIABILE IN VIA ROMA IN FREGIO ALLA S.P. 72 PER IL PERIODO DAL 1 APRILE 2019 AL 31 MARZO 2028.
CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE
Art.1. Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente capitolato per:
1. Concedente, si intende il Comune di Pescate;
2. Concessionario, si intende il soggetto che risulterà aggiudicatario della concessione
d’uso di area pubblica destinata all’installazione di impianto pubblicitario;
3. Concessione d’uso, si intende l’assegnazione in godimento a titolo di diritto personale al concessionario di una area pubblica destinata all’installazione di spazio pubblicitario;
4. Convenzione, si intende l’accordo tra concedente e concessionario successivo alla concessione e contenente la precisazione delle modalità di esecuzione della concessione stessa e la disciplina dettagliata dei rapporti tra le parti;
5. Capitolato, si intende il presente atto e relativi allegati contenenti l’insieme dei patti, delle condizioni e delle disposizioni di ordine anche tecnico che regolano i rapporti anche patrimoniali tra concedente e concessionario;
6. Impianto pubblicitario, si intende la struttura, fissata al suolo, conforme per il materiale di cui è composta, idonea a ospitare forme di comunicazione visiva o a essere utilizzata per la diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
7. Impianto pubblicitario monofacciale si intende la struttura idonea a ospitare messaggi pubblicitari o propagandistici su un solo lato;
8. Area Pubblica per la collocazione di impianti pubblicitari, si intende la porzione di suolo pubblico comunale situata nel territorio del Comune di Pescate, la cui area sovrastante è specificatamente riservata dal Comune stesso per ospitare un impianto pubblicitario collegato al suolo. Lo spazio pubblico ha dimensione minima maggiore della superficie delimitata dalla proiezione verticale a terra dell’impianto stesso.
Art.2. Oggetto dell’affidamento in concessione
1. Oggetto dell’affidamento è la concessione e gestione a titolo oneroso di un’area pubblica per la collocazione di un impianto pubblicitario luminoso, sul quale il Concessionario realizzerà e gestirà l’impianto pubblicitario luminoso.
L’Area oggetto del presente affidamento è da utilizzarsi esclusivamente per il posizionamento e lo sfruttamento commerciale-pubblicitario di un impianto pubblicitario luminoso.
Art.3. Convenzione di Concessione
0.Xx presente affidamento verrà effettuato a favore dell’aggiudicatario mediante sottoscrizione di
convenzione tra il Concedente ed il Concessionario.
2. Il presente capitolato e relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione, che ne dovrà rispettare il contenuto.
Art.4. Natura dell’affidamento in concessione
1. La presente concessione è atto unilaterale amministrativo disciplinata nell’ambito del diritto
pubblico.
2. Le prescrizioni contenute nel presente capitolato sono finalizzate a meglio regolare i rapporti tra Concedente e Concessionario e a precisare i reciproci obblighi e diritti.
3. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale.
Art.5. Successione nella titolarità dell’affidamento in concessione
Non è ammesso subentro da parte di terzi nella presente concessione, fatti salvi i casi previsti
dall’art. 106 comma 1 lett. c n. 2, D.lgs. 50/2016.
Art.6. Modifica, sospensione e revoca dell’affidamento in concessione
1. Il Concedente può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, fatto salvo quanto disposto dall’art. 21 quinquies L. 241/90.
Art.7. Corrispettivi dovuto per l’affidamento in concessione
1. La concessione d’uso dell’area oggetto del presente capitolato è subordinata al pagamento da parte del Concessionario di un corrispettivo in denaro a titolo di canone di concessione, di imposta pubblicitaria e tassa di occupazione di suolo pubblico.
2. L’onere concessorio annuale posto a base di gara è pari a € 8.500,00 oltre Iva in misura di legge annui (ovvero pari ad € 708,33 mensili):
per un valore di nove anni complessivo di € 76.500,00 oltre Iva in misura di legge.
3. L’imposta pubblicitaria annuale e la COSAP annuale, in misura fissa, sono, rispettivamente, pari ad € 426,39 e € 375,00.
Art.8. Modalità e termini di pagamento del corrispettivo
0.Xx canone di concessione annuale dovrà essere versato in 2 (due) soluzioni: la prima alla firma della convenzione, la seconda allo scadere dei primi 6 (sei) mesi. Eventuali ulteriori rateizzazioni potranno essere concordate in fase di convenzione.
2. L’Imposta pubblicitaria e la tassa di occupazione del suolo pubblico dovranno, altresì, essere versate in 2 (due) soluzioni: la prima all’avvenuta installazione dell’impianto, e comunque entro la scadenza di cui all’articolo 17, comma 1, del presente capitolato, la seconda allo scadere dei primi 6 (sei) mesi.
3. Il Concessionario è tenuto ad assolvere il pagamento dell’onere concessorio tramite bonifico
bancario alle seguenti rispettive coordinate bancarie:
- IBAN | IT 75 B0760 1109 00000015257223 | (canone concessorio) |
- IBAN | IT 28 00760 1109 00000006965117 | (imposta di pubblicità). |
- IBAN | IT 91 B0760 1109 00000010268225 | (COSAP). |
4. L’inadempienza di cui al comma 1 costituisce causa di decadenza della concessione e
risoluzione di ogni patto e accordo in base a quanto stabilito nel presente capitolato.
Art.9. Recesso del Concessionario
1. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 14 del presente capitolato, il Concessionario sarà tenuto al versamento del canone di concessione e dell'imposta sulla pubblicità per l’intero anno nel quale il rapporto viene interrotto.
2. Per il periodo rimanente il Concedente si riserva di affidare l’impianto di cui entra in proprietà interpellando i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. L’affidamento verrà effettuato, mediante procedura negoziata con i concorrenti della originaria procedura, alle nuove condizioni economiche stabilite dal Concedente in considerazione del fatto che l’impianto è già stato realizzato.
Art.10. Utilizzo e sfruttamento dell’occupazione
1. Le aree oggetto del presente capitolato sono concesse solo per l’utilizzo, lo sfruttamento e lo svolgimento delle attività espressamente e tassativamente indicate nella convenzione di concessione, nel presente capitolato e relativi allegati.
2. Tale utilizzo, sfruttamento e attività si intende effettuata e svolta direttamente e unicamente dal soggetto a nome del quale la concessione è rilasciata.
Art.11. Modalità di assegnazione
1. L’assegnazione della concessione delle aree destinate all’insediamento di impianti pubblicitari verrà effettuata previo espletamento di gara a evidenza pubblica.
2. All’esito dell’aggiudicazione seguirà una convenzione di concessione che definisce una
autonoma regolamentazione.
3. Le offerte migliori verranno individuate con il criterio del prezzo al rialzo sul canone concessorio posto a base di gara.
Art.12. Quantità e individuazione dello spazio e dell’impianto pubblicitario
1.L’area oggetto di concessione è ubicata in fregio alla Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x. 00 dal Pk 48+500 al Pk 48+500, presso il parcheggio comunale in via Roma ed è individuata in mappa alla particella n. 54 fg. n. 2.
2.L’impianto pubblicitario da installare deve essere della seguente tipologia e/o dimensione:
▪ mezzo pubblicitario monofacciale a messaggio variabile, costituito da un monitor display led di dimensioni di metri 3.36 * 2.56 metri circa;
▪ struttura di supporto costituita da una cornice in lamiera zincata, con supporti in materiali plastici ad alta resistenza, fissata su un montante in acciaio zincato di 1,75 metri di altezza ed ancorato con plancia in lamiera di acciaio presso-piegata e zincata a caldo al basamento in calcestruzzo, che dovrà essere completamente interrato, di idonee dimensioni.
3. L’area ove collocare l’impianto nonché la tipologia dell’impianto pubblicitario da installare è individuato preventivamente, puntualmente e dettagliatamente nella documentazione allegata al presente capitolato di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Art.13. Durata e scadenza
La concessione ha la durata di anni 9, con decorrenza dal giorno di calendario in cui è avvenuta la sottoscrizione della convenzione-concessione.
Art.14. Decadenza e risoluzione dell’affidamento in concessione
1. Oltre a quanto altrove stabilito nel presente capitolato, costituiscono causa di decadenza della concessione:
a) la reiterata e/o grave violazione o mancata ottemperanza anche di una sola clausola, ovvero degli obblighi e oneri posti a carico del concessionario da parte della concessione - convenzione, del presente capitolato e relativi allegati;
b) la mancata corretta manutenzione degli impianti;
c) il mancato e corretto versamento dell’imposta sulla pubblicità e degli altri tributi comunali
dovuti;
d) il fallimento della ditta concessionaria, fatto salvo quanto disposto dall’art. 110 D.lgs. 50/2010.
2. Nell’ipotesi di cui alla lettera d) del precedente punto 1, la decadenza si deve intendere automaticamente intervenuta alla data della dichiarazione di fallimento da parte del tribunale competente.
3. Nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c) del precedente punto 1, il Concedente, previa contestazione degli addebiti, invita per iscritto il concessionario inadempiente a formulare entro 15 (quindici) giorni le ragioni a giustificazione del proprio comportamento. Successivamente, qualora entro il citato termine il Concessionario non comunichi alcuna giustificazione, ovvero il Concedente ritenga le giustificazioni comunicate non fondate e/o accogliibili, il Concedente stesso intima per iscritto al Concessionario di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, l’affidamento in concessione s'intenderà senz'altro decaduto e risoluto. Con lo spirare del termine stabilito per adempiere, di cui al capoverso precedente, senza che il Concessionario abbia provveduto a quanto intimatogli, l’affidamento si intenderà automaticamente decaduto e risoluto di diritto.
4. Alla data d’intervenuta decadenza, automaticamente, l’impianto diverrà di proprietà del Comune con trasferimento del possesso; tutti i patti tra Concedente e Concessionario aventi valenza negoziale o contrattuale si intenderanno risoluti.
5. In nessun caso, a seguito della decadenza e della risoluzione di cui ai punti precedenti, il Concedente sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dal Concessionario a qualsiasi titolo, né a corrispondere a quest’ultimo alcunché a qualunque titolo, né a tenerlo indenne da oneri o spese anche verso terzi, né al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.
6. La risoluzione anticipata a causa dell’intervenuta decadenza del Concessionario comporta, a carico di quest’ultimo, l’applicazione delle penali previste e il risarcimento danni. A tal fine il Concedente si rivale sulla garanzia prestata dal Concessionario, ai sensi di quanto successivamente disposto nel presente capitolato, salva ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario stesso.
Art.15. Obblighi e oneri a carico del Concessionario
1. Oltre a quanto stabilito altrove nella presente concessione – convenzione e nel presente Capitolato, sono posti a esclusivo carico del Concessionario i seguenti obblighi da ottemperarsi da parte dello stesso a pena di decadenza della concessione:
a) l’ottenimento di ogni autorizzazione e permesso per ogni installazione e/o disinstallazione di impianti, in conformità a quanto disposto nell’ambito della normativa, della concessione - convenzione e del presente capitolato; è a carico del Concessionario la predisposizione di tutta la documentazione tecnica necessaria, così come la documentazione necessaria ad ottenere gli atti autorizzativi, nulla osta e quant’altro previsti e posti a carico del Concessionario dalle vigenti normative in materia;
b) la progettazione esecutiva di dettaglio, comprensiva dei calcoli statici, fornitura, trasporto e posa in opera dell’impianto pubblicitario, conformemente alle caratteristiche tecniche indicate nel progetto preliminare allegato al presente atto, previa verifica dei luoghi, con particolare riferimento alla qualità del terreno e alla presenza di condutture o altri impianti interrati, nonché protezione delle aree di scavo;
c) lo smontaggio, la rimozione dell’impianto all’esito della concessione;
e) i lavori e le opere necessarie, complementari e accessorie alla collocazione dell’impianto, compresa l’eventuale risistemazione a verde delle aree circostanti e il ripristino delle esistenti pavimentazioni;
f) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto e il mantenimento dello spazio pubblicitario e delle zone limitrofe pulite e in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione;
h) la custodia degli spazi pubblici in concessione e dell’impianto di cui il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità per danni cagionati a terzi, secondo quanto prescritto dal Codice Civile;
i) la sorveglianza dell’impianto e la tempestiva rimozione di ogni pericolo per la pubblica
incolumità, anche a seguito di incidenti stradali;
j) la non creazione di situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare la sicurezza del transito pedonale e veicolare, come previsto dal vigente Codice della Strada;
k) la collocazione, qualora necessario, di adatti ripari onde evitare che impianti o materiali sporgano sul suolo adiacente o circostante, pubblico o privato, e la predisposizione degli accorgimenti necessari a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali il Comune di Pescate non assume alcuna responsabilità;
l) l’assicurazione di uno spazio idoneo per il passaggio dei pedoni e/o dei veicoli in caso di
occupazioni nell’ambito di aree o spazi adibiti al transito di veicoli e/o pedoni;
m) il collaudo statico e di resistenza agli agenti atmosferici, a firma di tecnico abilitato
dell’impianto installato;
n) l’osservanza delle prescrizioni imposte da leggi, regolamenti, atti del Comune di Pescate o altra
autorità amministrativa o giudiziaria competente;
o) la sottoscrizione della convenzione di concessione, anche ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, che varrà anche a titolo di denuncia ai fini COSAP e ai fini dell’imposta sulla pubblicità;
2. Nell’ottemperare agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, il Concessionario dovrà rispettare e conformarsi integralmente alle disposizioni, anche tecniche, contenute nel codice della strada e nel relativo Regolamento di attuazione, in materia di impianti e mezzi pubblicitari, e dei relativi allegati.
3. Il Concessionario dovrà, inoltre, rispettare e conformarsi alle disposizioni normative e agli atti adottati dal Comune di Pescate nelle seguenti materie: urbanistico-edilizia-ambientale e patrimonio pubblico.
Art.16. Manutenzione e pulizia
1. Per tutta la durata della concessione il Concessionario garantirà, a propria completa cura e spese, il perfetto stato di conservazione dell’impianto pubblicitario sotto i profili statico, funzionale ed estetico, garantendo sia gli interventi di ordinaria manutenzione che quelli di carattere straordinario, comportanti anche la eventuale sostituzione di parti, o di tutto il manufatto, usurate o avariate anche per fatti accidentali imputabili a terzi o a forza maggiore.
2. L’impianto pubblicitario dovrà essere mantenuti costantemente in stato decoroso e di pieno
funzionamento.
3. Ogni inadempienza relativa agli obblighi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia, sarà contestata a mezzo di raccomandata A.R. o PEC dal Concedente al Concessionario, che sarà tenuto a provvedervi immediatamente.
4. In caso di inadempienza dei vari obblighi previsti ai commi precedenti, il Concedente provvederà d’ufficio, prelevando l’importo delle spese dalla cauzione indicata nel successivo articolo 22.
Art.17. Fornitura e posa dell’impianto
1. L’installazione dell’impianto pubblicitario, la verifica dell’esatta collocazione e il relativo collaudo devono essere completati entro due mesi dalla data della sottoscrizione della convenzione di concessione.
2. In assenza del certificato di collaudo di cui al precedente art. 15 è fatto divieto di attivare
l’impianto.
3. Sono a totale carico del Concessionario le spese di esecuzione e collocazione fino alla completa
messa in opera dell’impianto nel luogo prestabilito.
4. Decorso il termine indicato al comma 1 del presente articolo, per ogni giorno di ritardo dovrà essere corrisposta una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, che il Concedente avrà diritto di trattenere direttamente dalla cauzione indicata nel successivo articolo 22.
5. Il certificato di collaudo, summenzionato, dell’impianto installato dovrà essere consegnato al Concedente.
Art.18. Rimozione e trasferimento dell’impianto
1. Una volta installato l’impianto pubblicitario non potrà essere rimosso, se non su espressa e
motivata richiesta di trasferimento ad altra sede da parte del Concedente.
2. Nell’ipotesi di richiesta di rimozione degli impianti, avanzata dal Concedente, con o senza trasferimento in altro luogo, il Concessionario è tenuto a uniformarsi provvedendo a propria cura e spese.
Art.19. Autorizzazioni e norme tecniche da osservarsi
0.Xx Concessionario è tenuto alla installazione dell’impianto pubblicitario della tipologia descritta
nel presente capitolato e negli elaborati grafici allegati. Le caratteristiche architettoniche
dell’impianto installato dal Concessionario devono essere conformi al progetto di cui
all’autorizzazione Paesaggistica n. 6/2017 del 17/10/2017.
2. La collocazione dell’impianto deve avvenire nei luoghi indicati negli elaborati tecnici allegati e
nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previste.
Art.20. Proprietà dell’impianto
1. L’impianto, fornito e installato a esclusiva cura e spese del Concessionario, resta di proprietà dello stesso per tutta la durata naturale (cioè 9 anni) della concessione, salvo che quest’ultima venga meno anticipatamente per qualsiasi causa o motivo (compresi i casi di decadenza, risoluzione, revoca, annullamento, recesso); in tale ultima ipotesi detta proprietà resterà in capo al Concessionario fino alla data di venuta meno della concessione, dopo di che diverrà automaticamente e gratuitamente di proprietà piena del Comune di Pescate, che ne acquisirà piena disponibilità e pieno possesso.
Art.21. Responsabilità del Concessionario
1.Resta a esclusivo carico del Concessionario ogni responsabilità, di qualsivoglia natura e specie, per qualsiasi danno, molestia o quant’altro possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto del rilascio o di fatti conseguenti all’esecuzione di quanto autorizzato con il presente atto; a tal fine il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da qualsiasi pretesa, a qualunque titolo, avanzata da terzi in ragione del presente atto.
0.Xx Concessionario è l’esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate nella gestione dell’impianto. E’ fatto carico allo stesso di adempiere, nei riguardi del proprio personale dipendente, agli obblighi assicurativi e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
0.Xx Concessionario provvederà in piena autonomia allo sfruttamento dell’impianto in questione, sollevando il Concedente da qualsiasi responsabilità civile o penale che dovesse derivare o dalla gestione degli stessi o dalla collocazione o permanenza in essere dell’impianto.
4. Al Concessionario è affidata la piena e totale custodia degli spazi pubblicitari assegnati e dei relativi impianti installati. Pertanto il Concessionario risponderà in via esclusiva, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, per danni causati a terzi.
Art.22. Garanzie
0.Xx Concessionario è tenuto, a pena di decadenza, a prestare, prima della firma della concessione contratto, apposita garanzia per una somma pari al 10% dell’importo contrattuale, per l’esatto e regolare adempimento degli obblighi e degli oneri previsti dal presente Capitolato e in generale assunti a seguito dell’aggiudicazione della concessione oggetto della gara.
2. La garanzia di cui al comma 1, ai sensi del D.lgs. 50/2016, potrà essere prestata secondo le seguenti modalità: a) fideiussione bancaria; b) fideiussione assicurativa.
3. Nel caso di rivalsa sulla cauzione o sulla fideiussione, il Concessionario, pena la decadenza del contratto, dovrà ripristinare l’importo originario della garanzia di cui al comma 1, entro 15 giorni dal ricevimento di apposito invito da parte del Concessionario.
Art.23. Penale e interessi
In caso di mancato, parziale, o tardivo pagamento delle rate dell’onere concessorio e degli altri
importi a qualsiasi titolo dovuti, il Concessionario dovrà pagare gli interessi legali.
Art.24. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dati personali), i dati personali forniti da ciascun concorrente verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento della concessione di cui trattasi.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
a) al personale dipendente del Concedente responsabile, in tutto o in parte, del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio; b) agli eventuali soggetti esterni del Concedente comunque coinvolti nel procedimento; c) ai concorrenti di gara; d) ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; e) agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L.241/90 e successive modificazioni.
Si comunica che soggetto attivo della raccolta dei dati è il Concedente e che i diritti esercitabili
sono quelli di cui all’art. 7del citato D.lgs. 196/2003.
Art.25. Tributi e formalità
L’importo indicato a titolo di onere concessorio è assoggettato a IVA. Saranno a carico del soggetto concessorio altresì tutte le spese di contratto inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (imposte di bollo, di registro, diritti di segreteria etc).
Art.26. Spese di contratto
Tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione della convenzione, in forma pubblica amministrativa, sono a carico del Concessionario.
Art.27. Foro Competente
Per le eventuali controversie relative al presente Capitolato che le parti ritenessero di non poter comporre in via stragiudiziale, sarà competente in via esclusiva il foro di Lecco.
Art.28. Rinvio alle disposizioni normative
A tutto ciò che non è regolato dalla convenzione- concessione e dal presente capitolato e relativi allegati si applicano le disposizioni di legge e i vigenti regolamenti del Comune di Pescate.
Art.29. Allegati
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato i seguenti allegati:
- progetto impianto di cui all’Autorizzazione Paesaggistica n. 6/2017 del 17/10/2017..
Il Responsabile del Servizio geom . Xxxxxxxx Xxxxxxxxx