Accordo
Accordo
sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso
Approvato dall’assemblea plenaria della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) il 14 novembre 2013.
Approvato dal Consiglio federale il 2 aprile 2014
Il Consiglio federale svizzero e
la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP),
di seguito denominati «le Parti»,
visti
– l’Accordo del 9 ottobre 20071 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giu- diziaria, di polizia e doganale,
– il Protocollo addizionale del 28 gennaio 20022 all’Accordo dell’11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica fran- cese relativo alla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale,
– l’Accordo del 10 settembre 19983 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali, e
– il Protocollo del 17 settembre 20024 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’istituzione di centri di cooperazione di poli- zia e doganale,
miranti ad agevolare e snellire la cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e doganale con la Francia e con l’Italia attraverso l’istituzione di centri di coopera- zione bilaterale (CCPD);
nonché visto l’articolo 6a della legge federale del 7 ottobre 19945 sugli Uffici cen- trali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC) che statuisce che la Confede- razione coordina la gestione e l’esercizio della parte nazionale dei CCPD e conviene con i Cantoni l’organizzazione comune dei centri, l’esecuzione dei compiti e le modalità di finanziamento,
hanno convenuto quanto segue:
RU 2014 1883
1 RS 0.360.349.1
2 RS 0.360.349.11
3 [RU 2001 1525. RU 2016 3603 art. 43 n. 3]. Vedi ora: Acc. del 14 ott. 2013
(RS 0.360.454.1).
4 RS 0.360.454.11
5 RS 360
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto dell’accordo
Il presente accordo disciplina l’organizzazione della parte nazionale dei CCPD (servizi svizzeri) di Ginevra e Chiasso, il finanziamento destinato ai CCPD per i costi a carico della Svizzera, i compiti delle autorità federali e cantonali che parteci- pano ai CCPD nonché gli aspetti inerenti al diritto del personale e al diritto in mate- ria di acquisti.
Art. 2 Servizi svizzeri di Ginevra e Chiasso
1 Le seguenti autorità federali e cantonali partecipano ai servizi svizzeri di Ginevra e Chiasso e vi distaccano propri collaboratori (unità distaccante):6
a. l’Ufficio federale di polizia (fedpol);
b. la Segreteria di Stato della migrazione7,
c. l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini8, rappresentata dal Corpo delle guardie di confine (Cgcf);
d. le polizie cantonali.
2 I servizi svizzeri non sono dotati di personalità giuridica.
Capitolo 2: Organizzazione
Sezione 1: Conduzione dei servizi svizzeri
Art. 3
La conduzione dei servizi svizzeri spetta sotto il profilo:
– strategico: al comitato direttivo
– operativo: al coordinatore svizzero
– amministrativo: a fedpol.
6 Cfr. art. 1 dell’Acc. del 9 ott. 2007 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.1), nonché art. 2 primo lemma dell’Acc. del 14 ott. 2013 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali (RS 0.360.454.1).
7 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
8 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal
1° gen. 2022 (RU 2021 589).
Sezione 2: Comitato direttivo
Art. 4 Numero e composizione
1 Per ciascun servizio svizzero è istituito un comitato direttivo.
2 Ciascun comitato direttivo è composto delle seguenti persone:
a. il capo della divisione principale Cooperazione internazionale di polizia di fedpol e il capo del commissariato CCPD;
b. il comandante della regione guardie di confine in cui è ubicato il CCPD;
c. un quadro della Segreteria di Stato della migrazione;
d. tre quadri delle polizie cantonali, di cui almeno uno proveniente dal Cantone in cui è ubicato il CCPD;
e. il coordinatore svizzero.
Art. 5 Compiti
Nel quadro della conduzione strategica dei servizi svizzeri, il comitato direttivo assume segnatamente i seguenti compiti:
a. rappresentare la Svizzera in seno al rispettivo organo bilaterale (Svizzera- Francia o Svizzera-Italia) conformemente ai protocolli addizionali9 e garan- tirne una posizione unitaria;
b. informare tempestivamente e in modo dettagliato l’autorità competente o in- teressata in merito a eventi o decisioni sensibili sotto il profilo politico con- cernenti il CCPD o i servizi svizzeri;
c. definire gli obiettivi, i compiti e l’organizzazione dei servizi svizzeri;
d. scegliere il coordinatore svizzero d’intesa con la rispettiva unità distaccante;
e. approvare l’elenco degli obblighi del coordinatore svizzero nonché gli ordini di servizio da questi pronunciati;
f. approvare i regolamenti interni del CCPD10 e autorizzare il coordinatore svizzero a firmarli;
x. approvare il rapporto annuale stilato dal coordinatore svizzero sulla gestione del servizio svizzero e destinato alle autorità che vi partecipano;
h. fungere da centro di contatto per le questioni strategiche tra il servizio sviz- zero e le autorità interessate;
9 Cfr. art. 8 par. 2 del Prot. addizionale del 28 gen. 2002 all’Acc. dell’11 mag. 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla coopera- zione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.11; di seguito: Protocollo addizionale Francia) e art. 7 par. 1 del Prot. del 17 set. 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’istituzione di centri di coo- perazione di polizia e doganale (RS 0.360.454.11; di seguito: Protocollo Italia).
10 Cfr. art. 2 par. 5 del Protocollo addizionale Francia e art. 3 par. 3 del Protocollo Italia.
i. sottoporre alla direzione di fedpol la proposta di bilancio del CCPD per ap- provazione;
j. elaborare il proprio regolamento interno da sottoporre per approvazione alla direzione di fedpol.
Art. 6 Presidente del comitato direttivo
1 Il capo della divisione principale Cooperazione internazionale di polizia di fedpol svolge la funzione di presidente del comitato direttivo.
2 Il presidente del comitato direttivo convoca e conduce le sedute del comitato e ne dispone la messa a verbale.
Sezione 3: Coordinatore svizzero
Art. 7 Designazione
1 All’interno di ciascun servizio svizzero è designato un coordinatore svizzero.
2 Le funzioni di coordinatore e di suo supplente sono assunte da un ufficiale di polizia del Cantone in cui ha sede il CCPD e da un collaboratore di fedpol.
Art. 8 Compiti
1 Il coordinatore svizzero è responsabile della conduzione operativa del servizio svizzero, che comprende segnatamente i seguenti compiti:
a. attuare le decisioni del comitato direttivo, nella misura in cui rientri nelle sue competenze;
b. fungere da centro di contatto per le questioni operative tra il servizio sviz- zero e i membri del comitato direttivo o le autorità nazionali e internazionali interessate;
c. emanare gli ordini di servizio necessari per la gestione operativa;
d. redigere annualmente un rapporto sulla gestione del servizio svizzero desti- nato alle autorità interessate;
e. fornire al comitato direttivo e al commissariato CCPD le informazioni di cui necessitano per adempiere i loro compiti;
f. sottoporre le richieste d’acquisto al commissariato CCPD.
2 Il coordinatore svizzero ha la facoltà di impartire istruzioni ai collaboratori svizzeri distaccati, nella misura in cui esse siano necessarie per garantire la gestione opera- tiva ordinaria del servizio svizzero (potere funzionale di impartire istruzioni). La facoltà disciplinare di impartire istruzioni spetta esclusivamente all’unità distaccan- te.
Sezione 4: Commissariato CCPD
Art. 9 Compiti
Il commissariato CCPD funge da intermediario tra fedpol e le autorità che parteci- pano ai CCPD per le questioni amministrative e finanziarie.
Capitolo 3: Finanziamento
Art. 10 Assunzione delle spese
1 La quota svizzera delle spese complessive di gestione dei CCPD e dei servizi svizzeri di Ginevra e Chiasso è per due terzi a carico della Confederazione e per un terzo a carico dei Cantoni.
2 La quota dei singoli Cantoni è calcolata in funzione della loro popolazione.
3 Per le spese complessive di gestione è fissato un tetto massimo di 5,5 milioni di franchi. Tale importo è adeguato al rincaro (indice nazionale dei prezzi al consumo; base 31.12.2012: 98,9 punti). Determinante a tale riguardo è lo stato dell’indice a fine anno, in funzione del quale il tetto massimo subisce un adeguamento a decor- rere dal secondo anno successivo. Il tetto massimo è subordinato all’approvazione dei crediti a preventivo da parte del Parlamento.
4 Per spese di gestione s’intendono:
a. le spese per il personale distaccato di Confederazione e Cantoni ai sensi dell’articolo 11;
b. l’importo forfettario ai sensi dell’articolo 12, necessario a coprire tutte le in- dennità dei collaboratori cantonali risultanti dalla loro attività presso i servizi svizzeri;
c. le indennità per i collaboratori della Confederazione (art. 13);
d. le spese di locazione e per l’infrastruttura dei servizi svizzeri;
e. le spese a carico dei collaboratori risultanti dalla loro attività presso i servizi svizzeri, le spese per i regali di rappresentanza nonché le altre spese di rap- presentanza (inviti al ristorante, spese di pernottamento e spese per eventi) nel quadro della gestione del CCPD;
f. le spese per nuovi acquisti e acquisti di sostituzione da parte dei servizi sviz- zeri.
Art. 11 Computo delle spese per il distacco di collaboratori
Per il distacco di collaboratori presso un servizio svizzero, l’unità distaccante riceve un importo forfettario di 125 000 franchi per collaboratore a tempo pieno e per anno.
Art. 12 Importo forfettario necessario a coprire le indennità dei collaboratori cantonali
1 L’unità cantonale distaccante riceve un importo forfettario di 10 000 franchi per collaboratore a tempo pieno e per anno destinato a coprire l’insieme delle indennità riconducibili ai compiti speciali svolti dal collaboratore in questione presso il servi- zio svizzero (segnatamente il servizio di picchetto, il lavoro notturno o domenicale e le indennità di funzione).
2 L’importo forfettario ammonta a 22 000 franchi per i collaboratori cantonali che non sono domiciliati nel Cantone in cui ha sede il servizio svizzero.
3 L’unità cantonale distaccante versa l’intero importo forfettario ai collaboratori in questione tramite il sistema salariale.
Art. 13 Indennità per i collaboratori della Confederazione
Il versamento di indennità ai collaboratori della Confederazione è retto dalla legisla- zione sul personale federale.
Art. 14 Flussi finanziari e conteggio
1 I costi salariali per il personale distaccato ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4 lettera a sono interamente versati ai collaboratori dalle unità distaccanti conforme- mente alle pertinenti disposizioni. Nel conteggio complessivo delle spese effettuato a fine anno, tali costi sono computati conformemente all’articolo 11.
2 L’importo forfettario necessario a coprire le indennità ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4 lettera b è versato alle unità cantonali distaccanti tramite il credito riservato da fedpol per i CCPD (conteggio CCPD).
3 Le spese ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4 lettera e sono rimborsate direttamen- te ai collaboratori interessati e vanno a carico del conteggio CCPD. A tal fine sono determinanti i processi e le procedure di fedpol.
4 Le spese correnti collegate alla gestione e all’infrastruttura ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4 lettere d ed f sono rimborsate da fedpol e vanno a carico del conteggio CCPD.
5 A fine anno fedpol allestisce un conteggio delle spese ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4 lettere a–f per ogni servizio svizzero. Sulla base di un conteggio com- plessivo concernente entrambi i servizi svizzeri, è stabilito in quale misura le auto- xxxx che vi partecipano hanno messo a disposizione il proprio personale ed è definita l’entità delle spese di gestione già assunte dalla Confederazione. Sulla base di tale conteggio viene infine calcolata la quota a carico della Confederazione e dei Can- toni.
6 I Cantoni che, sulla base della propria quota cantonale, hanno fornito prestazioni supplementari sotto forma di personale distaccato ricevono un versamento di com- pensazione. In caso di prestazioni insufficienti rispetto alla quota cantonale, sono invece i Cantoni a dovere effettuare un versamento di compensazione.
7 L’amministrazione finanziaria è eseguita da xxxxxx sulla base del conteggio CCPD.
Art. 15 Gestione e pianificazione finanziaria
La gestione e la pianificazione finanziaria sono svolte conformemente alle disposi- zioni dell’Amministrazione federale in materia di pianificazione e di reporting.
Capitolo 4: Personale
Art. 16 Organico dei servizi svizzeri
1 Di norma, l’organico dei servizi svizzeri è composto al massimo di 35 collabora- tori.
2 L’organico di cui al capoverso 1 può essere adeguato alle esigenze di servizio, a condizione che non sia superato il tetto massimo ai sensi dell’articolo 10 capo- verso 3.
Art. 17 Distacco di personale
1 Le autorità interessate (ai sensi dell’art. 2 cpv. 1) s’impegnano a distaccare presso i servizi svizzeri un numero sufficiente di collaboratori idonei al fine di garantire l’organico di cui all’articolo 16. La durata di un impiego dovrebbe essere di almeno dodici mesi.
2 L’unità distaccante sottopone al coordinatore svizzero i dossier dei candidati da distaccare. Il coordinatore decide, d’intesa con l’unità distaccante, in merito a un impiego presso il servizio svizzero.
Art. 18 Principio del distacco di personale
Il rapporto di lavoro tra l’unità distaccante e il collaboratore continua anche durante l’impiego di quest’ultimo presso un servizio svizzero. Il collaboratore resta integrato nella gerarchia dell’unità distaccante ed è sottoposto in linea di principio al suo potere di impartire istruzioni. Questo significa in particolare che:
a. il diritto del personale dell’unità distaccante si applica al collaboratore distaccato;
b. l’unità distaccante versa lo stipendio al proprio collaboratore distaccato, comprese le indennità;
c. il coordinatore svizzero effettua il ciclo di gestione (formulazione degli obiettivi, colloqui individuali e valutazione del personale) in collaborazione con l’unità distaccante.
Art. 19 Deroghe al principio del distacco di personale
1 Per l’intera durata del suo impiego, il collaboratore distaccato è soggetto al potere del coordinatore svizzero di impartire istruzioni di carattere funzionale ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2.
2 In caso di prestazioni insufficienti o di assenze prolungate di un collaboratore distaccato, il servizio competente (il coordinatore svizzero se si tratta di collabora- tori, il comitato direttivo se si tratta del coordinatore svizzero) può proporre all’autorità distaccante di anticipare la fine dell’impiego del collaboratore in que- stione.
3 Se l’impiego di un collaboratore dura più di un anno, il commissariato CCPD e l’unità distaccante si accordano, nel singolo caso, in merito all’assunzione di even- tuali costi di formazione. In caso di impieghi inferiori a un anno, i costi di formazio- ne sono a carico dell’unità distaccante.
Art. 20 Veicoli dell’amministrazione
1 A ogni servizio svizzero sono messi a disposizione veicoli dell’amministrazione provenienti dal parco veicoli di fedpol.
2 L’utilizzo di veicoli dell’amministrazione è retto dalla pertinente direttiva di fedpol.
Capitolo 5: Acquisti, spese, regali e spese di rappresentanza
Art. 21 Acquisti
1 In considerazione dell’articolo 2c dell’ordinanza dell’11 dicembre 199511 sugli acquisti pubblici nonché dell’assunzione delle spese ai sensi dell’articolo 10 capo- verso 1, agli acquisti si applica la legislazione federale in materia di acquisti pub- blici.
2 Gli acquisti sono effettuati conformemente ai processi e alle procedure di fedpol. Il commissariato CCPD coordina le richieste di acquisto pervenute.
Art. 22 Spese
Per i collaboratori distaccati dalla Confederazione il rimborso delle spese è retto dalla legislazione sul personale federale e dalla pertinente direttiva di fedpol. Esse si applicano per analogia anche ai collaboratori distaccati dai Cantoni.
Art. 23 Regali e spese di rappresentanza
La consegna di regali di rappresentanza e il rimborso delle spese di rappresentanza (inviti al ristorante, spese di pernottamento e spese per eventi) sono retti dalla perti- nente direttiva di fedpol.
11 Ora l’O del 12 feb. 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) (RS 172.056.11).
Capitolo 6: Divergenze
Art. 24
Le Parti risolvono di comune accordo, mediante negoziati, eventuali divergenze risultanti dall’esecuzione del presente accordo.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 25 Entrata in vigore
Il presente accordo è concluso tra il Consiglio federale e il CDDGP. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell’ultima firma, ma al più presto con l’entrata in vigore dell’articolo 6a della legge federale del 7 ottobre 199412 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
Art. 26 Xxxxxx e denuncia
1 Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata; cessa tuttavia di applicarsi in caso di scioglimento dei CCPD di Ginevra e Chiasso.
2 Esso può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi prima della fine dell’anno.
Xxxxx, 00 aprile 0000 | Xxxxx, 10 aprile 2014 |
In nome del Consiglio federale svizzero: | Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia: |
Consigliera federale Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia | Xxxx-Xxxx Xxxxx, Presidente |
12 RS 360