Regolamento
Regolamento
di procedura
Aggiornato alla delibera del C. di gestione del 29 gennaio 2021
Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Ai sensi del D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
Art. 2 – Domanda di mediazione
1. La domanda di mediazione deve contenere:
a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all’art. 3 del presente
regolamento;
b) i dati identificativi di colui che parteciperà in rappresentanza della parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
c) i dati identificativi dell'avvocato che assisterà la parte, o il suo rappresentante, nella procedura;
d) descrizione dei fatti, delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
e) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
f) dichiarazione di elezione di domicilio presso il difensore, quando l'assistenza tecnica sia obbligatoria;
g) dichiarazione di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi;
h) dichiarazione di accettazione del presente Regolamento di procedura e di impegno a corrispondere le spese di mediazione previste dal Tariffario dell'Organismo;
i) dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati per l'adempimento degli obblighi civili e fiscali inerenti l'espletamento della procedura.
2. La domanda può contenere:
a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
b) copia, laddove esistente, del provvedimento del Giudice che dispone la mediazione;
c) dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L.vo n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi O.d.M.) con qualunque strumento idoneo a comprovare l’avvenuta ricezione.
4. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall’O.d.M., fermo restando che, diversamente, dovrà comunque contenere tutti i dati e le informazioni indicate al n. 1 del presente articolo.
5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
6. Sono di competenza e responsabilità esclusiva delle parti:
- l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non
siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’O.d.M.;
- le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
- l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
- l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’O.d.M. o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
Art. 3 - La Segreteria
1. La Segreteria dell'O.d.M. amministra il servizio di mediazione.
2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
3. La Segreteria verifica:
a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota
nell’apposito registro;
b) l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento nonché delle ulteriori documentate ad opera della parte istante ed, ove questa sia presente al primo incontro, ad opera delle parti invitate che siano, a loro volta, comparse;
c) l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di mediazione qualora il procedimento prosegua oltre il
'primo incontro' di cui all'art.8 D.L.vo n. 28/10 .
4. In mancanza di uno dei presupposti, la Segreteria invita il Richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l’attivazione della procedura. Solo dall’avvenuto completamento la Segreteria potrà procedere all’attivazione della procedura. Qualora la domanda risulti invece incompleta per mancanza di alcuni elementi la domanda viene tenuta in sospeso e la parte richiedente viene invitata a provvedere al suo perfezionamento entro un breve termine dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si provvederà all’archiviazione della pratica. Dal momento del perfezionamento la pratica potrà intendersi regolarmente depositata.
5. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
b) all'altra o alle altre parti:
- la domanda di mediazione;
- il nominativo del mediatore designato;
- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare per iscritto, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento.
La Segreteria informa, altresì, le parti invitate dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.L.vo n. 28/10 e le avverte delle previsioni di cui all'art. 8, comma 0/xxx, xxx X.X.xx n. 28/10.
6. L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le
comunicazioni alla controparte.
7. Ricevuto l’invito alla mediazione, la Parte provvede a dare riscontro alla Segreteria comunicando la propria risposta di accettazione o rifiuto.
Art. 4 - Sede del procedimento
1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'O.d.M. .
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile
dell’Organismo.
Art. 5 - Funzioni e designazione del mediatore
1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
3. L’O.d.M. designa il mediatore individuandolo tra i propri iscritti, eventualmente in adesione all’indicazione
congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi.
4. Al fine di garantire l’imparzialità nella prestazione del servizio, l’O.d.M. provvede alla designazione del mediatore secondo inderogabili criteri di rotazione per ordine alfabetico, che tengano conto dell’oggetto della controversia e della specifica competenza professionale del mediatore. Il mediatore al momento dell’iscrizione nell’elenco indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.
5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre 48 ore dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione o la rinuncia motivata all'incarico.
7. Al momento dell'accettazione il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità, contestualmente indicando la sussistenza di eventuali condizioni che, pur non rappresentando ipotesi di incompatibilità, possano influire sull'espletamento dell'incarico.
8. Le parti possono richiedere all'O.d.M., in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'O.d.M. nominerà un altro mediatore.
9. L'O.d.M. provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore qualora questi, nel corso del procedimento,
rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'O.d.M.
medesimo.
10. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali. La nomina é subordinata all’impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'O.d.M. come dalla tabella allegata al presente regolamento. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza. Il compenso dell’esperto viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
Art. 6 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.
1. Al mediatore si applicano le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 62 del C.D.F. approvato nella seduta amministrativa del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014.
2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza.
3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
Art. 7 – Riservatezza
1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere
deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell'O.d.M., i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all’autorità giudiziaria o ad altra autorità.
Art. 7 bis Tirocinio assistito (uditorato):
1. L’Organismo consente gratuitamente a ciascun mediatore, iscritto nei propri elenchi, di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente.
2. Il tirocinio assistito è consentito (previa domanda scritta all’Organismo corredata da tutta la necessaria documentazione) anche ai mediatori di altri organismi a tutti coloro che intendono diventare tali, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l’aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso questo Organismo.
In questo caso il tirocinante dovrà recarsi presso la sede dell’Organismo il giorno stabilito.
Per ciascun incontro verranno ammessi non più di due mediatori tirocinanti.
3. I mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno attenersi alle norme relative alla incompatibilità, a quelle relative alla riservatezza, all’inutilizzabilità ed al segreto professionale applicabili per il mediatore.
Non potranno in alcun modo interferire nella gestione dell’incontro di mediazione che compete esclusivamente al
mediatore incaricato.
4. In ogni caso la partecipazione all’incontro è subordinata al consenso del mediatore e delle parti, consenso che
può essere revocato in ogni momento.
5. Al tirocinante verrà rilasciato solo ed esclusivamente il foglio presenza.
Art. 8 - Procedimento di mediazione
1. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti devono partecipare al primo incontro ed agli incontri successivi con l'assistenza di un avvocato.
2. Al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla Legge, in nessun caso potranno accogliersi richieste di rinvio della data fissata per gli incontri di mediazione in assenza di preventiva adesione al procedimento e pagamento delle spese di avvio. Le richieste di proroga devono essere motivate e saranno valutate caso per caso.
3. Al termine del 'primo incontro' di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 28/10 il mediatore invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla intenzione di iniziare la mediazione: redige, quindi, verbale dando atto delle presenze, della sussistenza/insussistenza delle condizioni per la prosecuzione del procedimento ed indicando espressamente la posizione al proposito assunta da ciascuna parte, omesse le motivazioni.
4. Allo svolgimento della mediazione il mediatore, d'intesa con le parti, può dar corso nell'immediatezza della conclusione del 'primo incontro' o in altra data: sempre d'intesa con le parti può fissare più incontri successivi.
5. Il mediatore conduce gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente.
6. Quando le parti non raggiungono un accordo ed esclusivamente se ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 28/10.
7. Il mediatore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
9. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Art. 8 bis Procedimento di mediazione in via telematica
Ferme restando le previsioni del presente regolamento di mediazione, l’ODM si avvale di una piattaforma on- line per lo svolgimento del servizio di mediazione telematica a distanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs.
n. 28/10, secondo le modalità che seguono:
1. Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto 10
dall’Organismo e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio.
2. Il servizio di Mediazione On-Line, previsto dall’articolo 3 n. 4 del D.Lgs. 28/2010 e nel rispetto degli artt. 9 e 16 n. 3 del citato D.Lgs. e dell’art. 7 n. 4 del D.M. 180/2010, è sempre ammesso con il consenso delle parti, sia quando tutte le parti ed il mediatore abbiano accesso al servizio dalle postazioni collocate nelle loro sedi, residenze o domicili, sia nei casi in cui una sola parte partecipi all’incontro di mediazione telematica a distanza tramite la Stanza di Mediazione On-Line e le altre parti partecipino all’incontro fisicamente, alla presenza del mediatore, presso gli uffici dell’Organismo.
3. L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontri di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l’utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali in presenza.
4. L’Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata, ad accesso riservato, specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico. La piattaforma on-line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa e, in caso di necessità, garantisce il ripristino del servizio con il salvataggio dei dati acquisiti. Il sistema di videoconferenza dell’Organismo, attivabile in sicurezza e riservatezza e solo per gli incontri di mediazione, garantisce la confidenzialità delle informazioni, l’identificazione degli utenti
e la crittografia delle informazioni. L’Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l’Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie credenziali personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.
5. Il servizio messo a disposizione dall’Organismo non richiede la configurazione di dispositivi o l’impiego di personale specializzato, è accessibile a chiunque possieda una posizione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, permette agli utenti di gestire l’incontro di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell’organismo di mediazione, consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza.
6. L’accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate allo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato, e avviene da link diretto e personalizzato, generato dall’applicazione utilizzata e trasmesso via e-mail alle parti interessate (utenti e avvocati che le assistono) e al mediatore dalla Segreteria dell’Organismo.
7. La medesima applicazione genera una Stanza di Mediazione On-line (Stanza Virtuale) e permette l’invio di una e-mail a tutti i soggetti interessati (parti, avvocati, mediatore), con la quale essi sono invitati ad accedere alla piattaforma on-line nel giorno ed ora stabiliti per l’incontro di mediazione attraverso il link presente nella e-mail stessa con le credenziali di accesso al servizio. Le password sono archiviate in formato crittografato e non possono essere recuperate in alcun modo dagli utenti e dagli amministratori del sistema. In caso di smarrimento sarà possibile per gli utenti richiedere una nuova password di accesso.
6. Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all’interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di “stanze virtuali” riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell’intero procedimento di mediazione. Il mediatore può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti, attivando o escludendo i singoli utenti, a seconda delle esigenze, per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti. Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore, in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest’ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte. Allo scopo, durante l’incontro di mediazione, il mediatore potrà utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti e di ricominciare la sessione “comune” in qualunque momento. E’ garantito il completo isolamento dei flussi audio, video e documentali riguardanti la “stanza virtuale” stessa.
9. Il verbale dell’incontro di mediazione insieme all’eventuale accordo in formato pdf va anticipato tramite condivisione della schermata con le parti, quindi trasmesso dal mediatore alle parti e agli avvocati per posta elettronica, PEC o caricamento sulla piattaforma. Le parti private che partecipano all’incontro di mediazione da una postazione separata dal proprio difensore devono essere dotate di firma digitale in corso di validità ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAdES, PAdES o sistema SPID) o, in alternativa, di stampante e scanner al fine di garantire la possibilità di sottoscrivere analogicamente il verbale e l’eventuale
accordo. Il difensore, con la propria firma digitale sul verbale e/o accordo certifica anche l’autografia della sottoscrizione della parte assistita, come per legge. Il mediatore trasmette telematicamente via posta elettronica ordinaria o certificata il verbale e l’eventuale accordo alle parti private per la firma (digitale o analogica) e ai procuratori per la sottoscrizione digitale. Il procedimento si conclude con la trasmissione al mediatore del file, contenente il verbale e l’eventuale accordo, firmato da tutte le parti e da tutti i procuratori. Il mediatore sottoscriverà digitalmente il file ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Art. 9 Conclusione del procedimento di mediazione
1. Il procedimento si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti al 'primo incontro' o ai successivi.
b) quando le parti raggiungono un accordo;
c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
d) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. In caso di sospensione o cancellazione dell’O.d.M. dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso
proseguono presso l’organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.
3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. L'accordo è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati presenti che ne attestano e certificano la conformità alle norme imperative ed all'ordine pubblico.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta
formulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
6. Il processo verbale è redatto in tanti originali quante sono le Parti del procedimento, oltre un originale che resta depositato presso la segreteria dell’O.d.M.. La consegna del verbale alle Parti è condizionata al preventivo versamento delle spese di avvio e/o di mediazione che fanno carico a ciascuna in conformità alla tariffa approvata dall'Organismo.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di
mediazione predisposta dall’O.d.M., allegata al presente Regolamento sub C.
Art. 10 – Indennità
1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 (oltre IVA) per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 (oltre IVA) per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente
decreto.
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza,
complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) può essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto
legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti al presente articolo a eccezione di quello previsto alla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per l’intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più
mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi
dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. Nei procedimenti aventi ad oggetto la divisione di beni, ogni centro di interessi dovrà versare un’indennità rapportata al valore della quota di sua spettanza, se non è in discussione il valore del compendio da dividere; qualora fosse in discussione il compendio da dividere, ogni centro di interessi, dovrà versare un’indennità rapportata al valore dell’intera massa da dividere. Si applica comunque l’art.10, comma 8, del presente Regolamento.
13. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
14. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità (spese di avvio e spese di mediazione ex art.16 del D.M. n. 180/2010). A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'O.d.M. apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché, se l’Organismo lo richiede, a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
15. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
16. Fermo quanto previsto dall’articolo 7 del presente regolamento, è garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il Segretario dell’Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
Art. 11 – Allegati
Costituiscono allegati al presente Regolamento
- A) la tabella delle indennità dei Mediatori
- B) la scheda di valutazione del servizio.
Art. 12 - Entrata in vigore e modifiche del regolamento
Il presente Regolamento con i suoi allegati entrerà in vigore a far data dalla iscrizione dell’Organismo nell’apposito Registro Ministeriale.
Il Regolamento o i suoi allegati potranno essere modificati dal Comitato di Gestione dell’Organismo.
Le modifiche non avranno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.
All. A
Tabella delle indennità per i Mediatori
SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (per ciascuna parte)
€ 40,oo (oltre I.V.A. di legge) per le liti di valore sino a 250.000,00 euro.
€ 80,oo (oltre I.V.A. di legge) per le liti di valore superiore a 250.000,00 euro.
La sola parte istante dovrà versare l'ulteriore importo di € 10,oo (oltre I.V.A. di legge) per ciascuna parte invitata.
Le spese per eventuali ulteriori comunicazioni, che si rendessero necessarie nel corso della procedura, saranno a carico della parte richiedente (Euro 10,00 oltre I.V.A. per ogni comunicazione)
Le spese vanno versate al momento del deposito della domanda di mediazione o al momento dell’adesione.
Oltre alle spese di avvio dovranno in ogni caso essere altresì corrisposte le spese vive documentate.
SPESE DI MEDIAZIONE (per ciascuna parte)
Valore della lite | nelle materie di cui all’art.5, co.1/bis e co. 2, D.L.vo n.28/2010 | nelle altre materie |
fino a € 1.000 | € 43 | € 65 |
da € 1.001 a € 5.000 | € 86 | € 130 |
da € 5.001 a € 10.000 | € 160 | € 240 |
da € 10.001 a € 25.000 | € 240 | € 360 |
da € 25.001 a € 50.000 | € 400 | € 600 |
da € 50.001 a € 250.000 | € 666 | € 1.000 |
da € 250.001 a € 500.000 | € 1.000 | € 2.000 |
da € 500.001 a € 2.500.000 | € 1.900 | € 3.800 |
da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 2.600 | € 5.200 |
oltre € 5.000.000 | € 4.600 | € 9.200 |
Oltre I.V.A di legge
Le spese di mediazione, dovute per l'ipotesi di prosecuzione del procedimento oltre il 'primo incontro', debbono essere versate prima del rilascio del verbale di conclusione della procedura.
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
All. B
Scheda di valutazione del servizio
Data di compilazione: Proc. n. /
Generalità della parte del procedimento
Si richiede di esprimere un giudizio di soddisfazione da 1 (“insufficiente”) a 5 (“ottimo”)
Disponibilità e cortesia dei funzionari | 1 2 3 4 5 |
Preparazione e professionalità dei funzionari | 1 2 3 4 5 |
Disponibilità e cortesia del mediatore | 1 2 3 4 5 |
Preparazione e professionalità del mediatore | 1 2 3 4 5 |
Precisione e completezza delle informazioni ottenute | 1 2 3 4 5 |
Chiarezza e comprensibilità della modulistica | 1 2 3 4 5 |
Semplicità della procedura | 1 2 3 4 5 |
Trasparenza della procedura | 1 2 3 4 5 |
Gestione dei tempi | 1 2 3 4 5 |
Comfort degli ambienti | 1 2 3 4 5 |
Imparzialità, indipendenza e neutralità | 1 2 3 4 5 |
Riservatezza | 1 2 3 4 5 |
Voto di gradimento complessivo sul servizio di mediazione 1 2 3 4 5 |
Eventuali suggerimenti