ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA VIA ZAMBONI, 33 40126 BOLOGNA C.F. 80007010376 CIG………………
CAPITOLATO PER L’ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO ALL RISKS TUTELA DEL PATRIMONIO
La presente Polizza è stipulata tra
ALMA MATER STUDIORUM |
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA |
XXX XXXXXXX, 00 |
00000 XXXXXXX |
C.F. 80007010376 |
CIG……………… |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: | 31.10.2019 |
Alle ore 24.00 del: | 31.10.2024 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
31.10
Alle ore 24.00 di ogni
sommario |
Definizioni |
Premessa |
Attività |
Precisazioni |
Norme che regolano l’assicurazione (Valide per tutti i CAPI della presente polizza su cui prevalgono, quando in contrasto, le condizioni esplicitate ai CAPI 1,2,3,4) |
Art.1 Durata dell’assicurazione – rinnovo – proroga - disdetta |
Art.2 Pagamento del premio e delle appendici comportanti un premio |
Art.3 Gestione della polizza – clausola broker |
Art.4 Forma delle comunicazioni e modifiche dell’assicurazione |
Art.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede |
Art.6 Variazioni di rischio |
Art.7 Validità delle norme dattiloscritte |
Art.8 Interpretazione della polizza di assicurazione |
Art.9 Foro competente |
Art.10 Tracciabilità dei flussi finanziari |
Art.11 Oneri fiscali |
Art.12 Rinvio alle norme di legge |
Art.13 Tutela della privacy |
Art.14 Coassicurazione e delega |
Art.15 Partecipazione delle società – associazione temporanea di imprese |
Art.16 Rendicontazione sinistri |
Art.17 Recesso in caso di sinistro |
Art.18 Obblighi del Contraente in caso di sinistro – Denuncia di sinistro |
Art.19 Assicurazione presso diversi assicuratori |
Art.20 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto |
Art.21 Pagamento dell’indennizzo |
Art.22 Rinuncia all’azione di rivalsa |
Art.23 Limiti territoriali |
Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.) su cui prevalgono quando in contrasto le condizioni esplicitate ai CAPI 1,2,3,4 |
Art.1 Oggetto dell’assicurazione |
Art.2 Esclusioni |
Art.3 Beni esclusi dall’assicurazione |
Art.4 Identificazione delle cose assicurate |
Art.5 Massima esposizione della società |
Art.6 Conservazione delle cose assicurate – ricognizioni da parate della società |
Art.7 Enti assicurati |
Art.8 Determinazione dei valori indennizzabili |
Art.9 Guasti |
Art.10 Demolizione e sgombero |
Art.11 Xxxxxxx Xxxxxx |
Art.12 Onorari architetti, ingegneri e consulenti |
Art.13 Assicurazione in nome e per conto di terzi |
Art.14 Procedure per la valutazione del danno – nomina dei periti liquidatori |
Art.15 Mandato dei periti |
Art.16 Determinazione del danno |
Art.17 Anticipo indennizzi |
Art.18 Franchigie e scoperti |
Art.19 Limiti di indennizzo |
Art.20 Forma dell’assicurazione |
Art.21 Regolazione del premio (specifica per il CAPO 1) |
Art.22 Trasporti e trasferimenti |
Art.23 Furto con destrezza |
Art.24 Mezzi di chiusura dei locali |
Art.25 Ricorso terzi e/o locatari |
CAPO 1 - XXXXX XXXXXXX – Incendio ed Extended Coverages |
A1) Enti/beni e somme assicurate a Valore intero |
A2) Perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati |
A3) Danni da inattività |
A4) Ricostruzione speciale – differenziale storico-artistico |
A5) Spese sostenute per la ricerca e riparazione – Liquidi condotti |
A5.1) Spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione, livellamento, scavo e/o riempimento del terreno |
A5.2) Guasti Macchine |
A6) FRANCHIGIE CAPO 1 – XXXXX XXXXXXX |
A7) LIMITI DI INDENNIZZO CAPO 1 – DANNI DIRETTI |
A8) Precisazioni |
CAPO 2 - ELETTRONICA |
B1) Oltre a quanto previsto dall’Art. 2) delle C.G.A. la Società non è obbligata |
B2) Maggiori costi (Elaborati Elettronici) |
B3) Supporti dati |
B4) Conduttori esterni alle cose assicurate |
B5) Impianti ed apparecchi ad impiego mobili |
B6) Tubi speciali e valvole elettroniche |
B7) FRANCHIGIE CAPO 2 – ELETTRONICA |
B8) LIMITI DI INDENNIZZO CAPO 2 - ELETTRONICA |
B9) Precisazioni |
CAPO 3 – FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE |
Limiti di indennizzo (Somme assicurate per sinistro ed anno) |
Franchigie |
PARTITE 1 e 2) PERDITA DEI VALORI RIPOSTI E CUSTODITI SOTTO CHIAVE – PERDITA DEI VALORI NEGLI STABILIMENTI |
PARTITA 3) DANNI E PERDITE DURANTE IL TRASPORTO DI VALORI |
3.1 Parificazione a dipendenti |
3.2 Esclusioni |
3.3 Modalità dei trasporti |
PARTITA 4) CONTRAFFAZIONE DI VALUTA |
PARTITA 5) DANNI E PERDIE AGLI STABILITMENTI ED AL LORO CONTENUTO |
PARTITA 6) GUASTI CAGIONATI DA LADRI |
PARTITA 7) FURTO CON DESTREZZA |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER IL CAPO 3 |
Esclusioni |
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza |
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro |
Esagerazione dolosa del danno |
Determinazione dell’ammontare del danno |
Conservazione delle tracce del sinistro |
Effetti cambiari |
Recuperi |
CAPO 4 – TRASPORTI |
C1) Enti assicurati |
C2 Massimali di garanzia |
C3) Limiti territoriali |
C4) Notifica dei rischi |
C5) Franchigie e scoperti |
DEFINIZIONI
Qualora nel testo di polizza o nei vari CAPI siano ripetute le seguenti denominazioni, ad esse le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato.
1. Assicurazione: | il contratto di assicurazione |
2. Polizza: | il documento che prova l’assicurazione |
3. Contraente: | il soggetto che stipula l’assicurazione. |
4. Assicurato: | il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, ovvero Alma Mater Studiorum Università di Bologna inteso come ente unitario senza distinguere fra organismi interni e/o collegati quali, ad esempio, associazioni, commissioni, comitati e simili. |
5. Dipendenti: | le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati ai dipendenti i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall' Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione. Sono compresi gli Amministratori. |
6. Amministratori | Le persone che hanno un rapporto con l’Assicurato in forza di un mandato e/o che partecipino alle attività istituzionali dell’Ateneo stesso |
7. Società/Assicuratore/Compagnia: | La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione |
8. Luoghi indicati in polizza: | luoghi relativi agli enti assicurati e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un’attività dell’Assicurato o dove possono essere ubicati, permanentemente o temporaneamente, i beni dell’Assicurato. |
9. Premio: | la somma dovuta dalla Contraente alla Società |
10. Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne |
11. Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
12. Indennizzo/i: | la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro |
13. Broker: | La Società Aon SpA incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuta dalla Società |
14. Incendio: | combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi |
15. Esplosione: | sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità |
16. Xxxxxxx: | repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione, con l’intesa che gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio |
17. Implosione: | repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi |
18. Enti e beni: | beni materiali mobili od immobili, compresi gli enti e i beni all’aperto per loro uso e destinazione |
19. Fabbricati: | Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutte le costruzioni di qualsiasi natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, con i relativi fissi ed infissi, opere murarie e di finitura, compresi pluviali ed insegne, le opere di fondazione od interrate, i muri di cinta e le altre recinzioni, le pertinenze ai fabbricati, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi di fabbricato, gli impianti elettrici fissi, scale mobili, ascensori e montacarichi, oltre ad altri impianti, condutture e installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura e/o destinazione, incluse le antenne |
centralizzate, ivi comprese tappezzerie, moquettes, parquets, tinteggiature. Non si intende compreso in tale definizione il contenuto/beni mobili di cui ai punti da 21) a 28) delle presenti DEFINIZIONI. Si precisa che sono assicurati tutti i fabbricati configurabili come tali (anche in corso di costruzione, riparazione o ristrutturazione) di proprietà della Contraente o detenuti dalla stessa o da terzi a titolo di locazione, comodato, uso, o a qualsiasi altro titolo, ovunque ubicati. Nel caso di Fabbricati in condominio devono intendersi comprese nella garanzia anche le relative quote di proprietà in comune. Sono equiparabili ai fabbricati i palloni, le strutture e coperture pressostatiche, gazebo, tendostrutture, tensostrutture e le serre. Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d’epoca, parquet, mosaici. Per i Fabbricati di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1° giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge n. 106/2011 e ss.mm.ii. il Premio di Polizza ad essi assegnato è esente dall’imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983. | |
20. Stabilimenti: | Sedi, Scuole, Dipartimenti, Istituti, Laboratori, Centri, Uffici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Contraente ed in genere qualsiasi Sede, ovunque ubicata, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività. |
21. Contenuto: | per contenuto si intende tutto quanto inerente l’attività dell’Assicurato non compreso nella definizione “Fabbricati”, “Stabilimenti”, “Attrezzature Elettroniche e apparecchi ad impiego mobile”. |
22. Beni Bibliografici: Beni Museografici ed Opere d’Arte: | libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, incunaboli, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), supporti scrittori in pergamena e in carta, su microfilm o in formato digitale, codici e materiale cartaceo in genere, destinato allo svolgimento delle attività proprie dell’Assicurato, compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche Tutto quanto reperibile e non in specifici cataloghi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, cornici, dipinti, pitture, disegni, stampe, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, sculture, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere nessuna esclusa (ad esempio di monete, miniature, ecc.), detriti di condrite carbonacea, medaglie, mobilio antico, candelieri, alari. Manufatti ed indumenti di carattere storico/artistico di pregio, dotazioni, riproduzioni uniche, di carattere tecnico scientifiche realizzate con qualsiasi materiale ed utilizzate a scopi istituzionali. |
23. Attrezzature elettroniche e apparecchi ad impiego mobile: | qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è |
considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): hardware e qualsiasi altra apparecchiatura atta all’elaborazione dati, attrezzature ed apparecchiature per la ricerca scientifica ed eventuale svolgimento di attività didattica ed ogni altra attività istituzionale e ad essa correlata o servente, apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione, impianti antintrusione e simili, altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini telefonici ed in genere, fotocopiatori, macchine da scrivere elettroniche, telefax, stampanti, apparecchi fotografici, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti fotovoltaici, conduttori esterni, ecc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente stesso, spettrometri, Spettrofotometri, Gascromatografi e laser così come specificato nell’apposito Capo II) di polizza, i supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte, impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers (lap-top, ecc.), telefoni cellulari, satellitari portatili (i c.d. xxx xxx go), apparecchi radio ed apparecchi radio ricetrasmittenti, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile | |
24. Dati: | Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili e fissi, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall’Assicurato e/o da terzi, compresi quelle contenute su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali. |
25. Programmi: | Programmi informatici con sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi a titolo esemplificativo e non limitativo, da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati, compresa la licenza d’uso |
26. Supporti dati: | qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare dati/informazioni elaborabili e modificabili a mezzo di programmi |
27. Archivi: | insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti. |
28. Valori: | A titolo esemplificativo e non limitativo preziosi, metalli preziosi, monili, anelli, gioielli, collane, pietre, gemme, e quant’altro similare, denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricette mediche e fustelle di medicinali, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mano dei dipendenti, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, od interessi relativi che ad |
essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Xxxxx e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso. | |
29. Eventi Socio-Politici | intendendosi per tali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi |
30. Eventi Atmosferici | intendendosi per tali uragani, trombe d'aria, bufere, tempeste, turbini, vento e cose (anche se non assicurate) da essi trascinate, trasportate o fatte rovinare, grandine, caduta o sovraccarico di neve, gelo, ghiaccio. |
31. Acqua condotta | La fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell’immobile e/o della attività. |
32. Inondazione o alluvione: | fuoriuscita di acqua o di materiali da essa trasportati dal normale alveo di corsi o specchi d’acqua, naturali od artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili. |
33. Allagamento | qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi/fluidi, diversi da inondazioni e/o alluvioni e/o acqua condotta |
34. Fenomeno elettrico: | L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma. |
35. Danni consequenziali: | danni materiali subiti dagli enti assicurati in conseguenza degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione |
36. Terrorismo e/o sabotaggio | per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi; per atto di sabotaggio, anche organizzato, si intende qualsiasi atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività. |
37. Terremoto: | per terremoto deve intendersi un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro” |
38. Valore commerciale | il prezzo che correntemente il bene/oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell’arte e dell’antiquariato |
39. Stima accettata | il valore commerciale attribuito al bene/oggetto di comune accordo fra le Parti |
40. Valore dichiarato | il valore indicato dal Contraente o dall’Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale del bene/oggetto colpito da sinistro |
41. Deprezzamento | la diminuzione di valore commerciale subita dal bene/oggetto, dopo il |
restauro effettuato con l’accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro | |
42. Periodo assicurativo: | anno o minor periodo per il quale è corrisposto il relativo premio |
43. Franchigia: | somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato e che viene dedotta dall’ammontare del danno liquidabile |
44. Scoperto: | parte dell’ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato, espressa in misura percentuale sul danno liquidabile |
45. Xxxxx indiretti | sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate |
46. Rischio Locativo | le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall’Assicurato condotti in locazione e/o a qualsiasi altro titolo (es. comodato, concessione, uso temporaneo, ecc.), anche gratuito, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza; |
47. Ricorso terzi | le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i coutilizzatori di uno spazio, i condomini nonché il proprietario dell’immobile stesso, per le parti non locate dall’Assicurato. Rientrano in tale voce, fino alla concorrenza dell’importo indicato, anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni o di attività di terzi |
48. Ricorso locatari | le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l’uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito, uso di fatto ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto |
49. Mancato freddo | mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione o per fuoriuscita di liquido/fluido frigorigeno, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza, o di un guasto o rottura accidentale, a qualsiasi causa dovuti, o di un errore di controllo o manovra dell’impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e/o produzione o distribuzione dell’energia elettrica, o per mancanza di energia elettrica |
50. Crollo – collasso strutturale | il cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori |
51. Furto | La sottrazione di beni altrui |
52. Furto con destrezza | Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l’attenzione del derubato e/o di altre persone presenti. |
53. Furto con introduzione clandestina | Furto commesso da persona che, dopo essersi introdotto clandestinamente nei locali, vi si sia fatto rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi. |
54. Rapina | sottrazione e/o costrizione a consegnare i beni mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza e/o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati |
55. Xxxxxx | Xxxxx che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, di quanto è |
portato a mano, al braccio oppure indossato. | |
56. Estorsione | l'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze |
PREMESSA
La polizza copre "Tutti i rischi" contro i danni materiali diretti e/o consequenziali subiti dai beni assicurati, durante il periodo di validità della presente assicurazione, eccetto quelli espressamente esclusi.
ATTIVITA'
Sono assicurate tutte le attività e/o competenze istituzionalmente previste, trasferite o da trasferire all'Amministrazione contraente ope legis in forza di accordi, convenzioni e similari fattispecie, nonché tutte le attività e le competenze di fatto svolte, compresi i servizi e/o prestazioni forniti a terzi.
PRECISAZIONI
E’ facoltà del Contraente di richiedere, ove necessario, emissione di apposite polizze collegate alla presente, e alle medesime condizioni economiche e normative, a contraenza di Fondazioni, Consorzi o Enti similari, collegati alla Alma Mater Studiorum- Università di Bologna In tale caso la Società s’impegna ad emettere le predette polizze alle stesse condizioni del presente contratto.
A tal fine si dichiara che la presente polizza copre con apposita appendice i beni immobili di proprietà delle Fondazioni amministrate dall’Università di Bologna qui di seguito indicate: Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Agraria Sperimentale Castelvetri, Xxxxxxxxx Xxxxx.
Eventuali richieste difformi dalle condizioni di cui alle definizioni della presente polizza e costituenti aggravamento di rischio ai sensi del successivo articolo di cui alle “Norme che regolano l’Assicurazione” saranno di volta in volta valutate in ordine alle condizioni normative ed economiche da applicarsi, ferma la disponibilità della Società alla copertura del rischio stesso.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
(valide per tutti i Capi della presente polizza su cui prevalgono, quando in contrasto, le condizioni esplicitate ai CAPI 1, 2, 3, 4)
Art. 1 - Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta
La presente Assicurazione ha durata indicata nel frontespizio e cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta.
Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata di anni 3, da esercitarsi anche di anno in anno, previa adozione di apposito atto.
E’ facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Polizza di Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo di sei mesi. La Società s’impegna a prorogare la Polizza di Assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga.
E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente Polizza di Assicurazione al termine di ogni annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza annuale.
L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13 del DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’Assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art.2 - Pagamento del Premio e delle appendici comportanti un premio - decorrenza dell'Assicurazione L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel frontespizio di polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore
24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati alla Società o all’Agenzia a cui fa capo la gestione della Polizza per il tramite del Broker incaricato della gestione della Polizza di Assicurazione.
I termini di pagamento sopra indicati sono pattuiti in conformità alla previsione dell’art.1 c.4 del D.Lgs.192/2012. Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal
Contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40 e della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Il contraente in fase di liquidazione del premio, ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis) del D.Lgs 56/2017, opererà una ritenuta sull’importo imponibile del premio pari allo 0,50 per cento. Tale ritenuta potrà essere svincolata soltanto alla scadenza della polizza assicurativa, previa verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 3 - Gestione della Polizza - Clausola Broker
Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza alla Società Aon S.p.A. in qualità di Broker, ai sensi del Dlgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
Il Contraente/Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art.118 del D.lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente/Assicurato tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 3% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
La Società è inoltre a conoscenza che non appena il contratto stipulato dal Contraente con il Broker Aon SpA, per il suddetto servizio di brokeraggio assicurativo scadrà, la Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo o la volontà dell’ente di gestire direttamente il servizio.
Art.4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell’assicurazione
Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker incaricato.
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o incomplete o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art.6 – Variazioni di rischio
La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’Indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'Assicurazione di cui agli Articoli 1892,
1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di Sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di Rischio e, pertanto, a tal fine, il Contraente e/o l’Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'Assicurazione di nuovi complessi o Fabbricati Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati Beni Immobili e Contenuto Beni Mobili, purché non venga modificata la natura del Rischio.
Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 1 mese dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’Assicurazione, con preavviso di 90 giorni.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del Premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Gli adeguamenti del premio in caso di aggravamento o diminuzione del rischio, nonché diminuzione delle somme assicurate, vengono corrisposti in sede di regolazione del premio; nel caso di diminuzione del rischio la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art. 7 - Validità delle norme dattiloscritte
La firma apposta dal Contraente sui moduli a stampa della Compagnia vale solo quale presa d’atto; fanno fede esclusivamente le norme contenute nel presente capitolato di Polizza di Assicurazione.
Art. 8 - Interpretazione della Polizza di Assicurazione
Si conviene fra le Parti che in caso di interpretazione dubbia delle clausole della Polizza di Assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente, su quanto contemplato dalle condizioni tutte della Polizza di Assicurazione.
Art. 9 - Foro competente
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente Assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs 28/2010 xx.xx. ii..
Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 136/2010 e xx.xx. ii.
In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.
Art. 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 13 – Tutela della Privacy
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in contrasto con il Regolamento, e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 26.4.2007, si informa che i dati verranno trattati senza finalità eccedente l’oggetto della presente polizza e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.
Art. 14 - Coassicurazione e Delega (operante se ricorre il caso)
Il servizio assicurativo della presente Polizza di Assicurazione viene svolto in Coassicurazione; l'Assicurazione è pertanto ripartita tra gli Assicuratori (Società Delegataria e Società Coassicuratrici) indicati in Polizza, ciascuno secondo le rispettive quote (%) di partecipazione alla Coassicurazione.
Le Società Coassicuratrici, con la sottoscrizione della presente Polizza di Assicurazione, danno mandato alla Società Delegataria – designata nel frontespizio - a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione della Polizza di Assicurazione (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, Somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente Polizza di Assicurazione.
La Società Delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dalla presente Polizza di Assicurazione, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.
La Società Delegataria, pertanto ed in ogni caso - in deroga a quanto disposto dall’art.1911 c.c. - e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato e/o all’avente diritto quietanza per l’ammontare complessivo dell’Indennizzo, senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Società Coassicuratrici
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla Polizza di Assicurazione, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici, (fatta soltanto eccezione per l’incasso e/o rimborso dei premi della Polizza di Assicurazione il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società).
Tutti i rapporti inerenti la presente Polizza di Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker incaricato, il quale tratterà con Società Delegataria.
Art.15 - Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese (operante se ricorre il caso) Il servizio assicurativo della presente Polizza di Assicurazione viene svolto in “Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.)”; l'Assicurazione è pertanto ripartita tra le Società (Società Mandataria e Società Mandanti) indicati in Polizza, ciascuna secondo le rispettive quote (%) di partecipazione alla “Associazione Temporanea di Imprese”. Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie Assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società Mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società Mandataria per conto comune.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla Polizza di Assicurazione, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Società Mandataria in nome e per conto di
tutte le Società Mandanti, (fatta soltanto eccezione per l’incasso e/o rimborso dei premi della Polizza di Assicurazione il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società).
Tutti i rapporti inerenti alla presente Polizza di Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker incaricato, il quale tratterà con Società Mandataria.
Art.16 - Rendicontazione sinistri
La Società, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale della presente Polizza di Assicurazione, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti e/o chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
Tutti i sinistri dovranno essere corredati del numero attribuito dalla Compagnia, di data di denuncia della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, data della richiesta di risarcimento danni, indicazione dei beni danneggiati, nominativo della controparte, tipologia e descrizione dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, (file excel) editabile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui venisse esercitata la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di Sinistro” o la facoltà di disdetta annuale di cui all’art. “Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso o la disdetta è stato inviato/a.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza di Assicurazione, fino alla definizione di tutte le pratiche.
La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro, e non oltre, 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o mail o PEC assegnando alla Società non oltre 15 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo con un massimo del 20% (venti) del Premio Xxxxx Xxxxx.
Art.17 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 6 (sei) mesi da darsi con lettera raccomandata A.R.
Per la Società la facoltà di recedere di cui sopra è subordinata al verificarsi di una delle condizioni di seguito riportate e documentate:
- numero dei sinistri: superiore di oltre il 30% rispetto alla frequenza media annua risultante dalle statistiche riferite al triennio precedente la decorrenza della presente polizza qualora si intenda esercitare il recesso nel periodo assicurativo compreso tra la data di effetto e la prima scadenza anniversaria; se si intenda esercitare il recesso dopo la prima scadenza anniversaria si farà riferimento alla statistica sinistri dell'anno immediatamente precedente, fermo restando il superamento del predetto 30%;
- indennizzi corrisposti: superiori di oltre il 30% rispetto al premio imponibile corrisposto dall’Ente alla Società per il presente contratto.
La Società, contestualmente alla comunicazione del recesso, deve inviare al Contraente la statistica sinistri aggiornata necessaria per la redazione del nuovo bando di gara.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso.
Art. 18 - Obblighi del Contraente – Denuncia di sinistro
In caso di Xxxxxxxx, a parziale deroga dell’articolo 1913 del Codice Civile, l’ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.
Il Contraente o l'Assicurato devono:
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell’Art. 1914 C.C.
- qualora tenuto a norme di Legge, fare, nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del Danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società.
- fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo. L’Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali oppure fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine; resta comunque ferma la facoltà dell’Assicurato:
- di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Compagnia, che dovrà pervenire al massimo entro 30 giorni da quando è stato denunciato il sinistro;
- di proseguire la propria attività;
- di effettuare le riparazioni senza dover attendere le operazioni peritali trascorsi 10 giorni dalla denuncia del danno e in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società di effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l’incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi e/o alle disposizioni delle autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l’obbligo in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati.
Quanto sopra fermo ed integrato da ciò che è eventualmente ed ulteriormente previsto agli specifici CAPI 1), 2), 3),4), della presente polizza.
Art.19 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rilevasse che per gli stessi Beni Assicurati oggetto del presente contratto e per le medesime garanzie esistano o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall’Assicurato/Contraente a valere sulla presente polizza potranno essere liquidati ed indennizzati, a richiesta dell’Assicurato, dalla Società in deroga all’art. 1910, secondo quanto stabilito dalla presente polizza, a prescindere dell’esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge verso i predetti terzi (art. 1910 c.c.).
In assenza della predetta richiesta da parte dell’Assicurato, lo stesso deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Si esonera il Contraente e/o Assicurato dal dare preventiva comunicazione alla società di eventuali polizze già esistenti o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi Beni e medesime garanzie oggetto del presente contratto; l’Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro se ne è a conoscenza
Art. 20 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 21 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve formulare l’offerta entro 30 giorni. La Società deve inoltre provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall’accettazione da parte del Contraente della quantificazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato solo a fronte dell’impegno dell’Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato di eventuali interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.
Art. 22 - Rinuncia all'azione di rivalsa
A parziale deroga dell'art. 1916 del C. C., la Società rinuncia, fatto salvo il caso di dolo, all'azione di rivalsa nei confronti delle persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di Legge, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
La Società rinuncia altresì all’azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l’Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.
Art. 23 – Limiti territoriali
Italia, Stato del Vaticano, Repubblica di San Marino ed Unione Europea, salvo quanto disposto all’art. A8) – Precisazioni – del Capo I. La Società si impegna inoltre a garantire fino ad un limite massimo annuo di Euro 200.000,00 gli enti assicurati che rientrano nella definizione “Contenuto – beni mobili” che per destinazione ed utilizzo possono trovarsi contemporaneamente all’estero; per quanto riguarda gli enti assicurati alla definizione di “Attrezzature Elettroniche e apparecchi ad impiego mobile” che per destinazione ed utilizzo possono trovarsi contemporaneamente all’estero il limite massimo annuo è di Euro 50.000,00. Per importi superiori verrà valutata la disponibilità da parte della Società di volta in volta.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (C.G.A.)
(su cui prevalgono, quando in contrasto, le condizioni esplicitate ai CAPI 1, 2, 3, 4
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione
Sulla base di quanto previsto dalle definizioni, dalla premessa e dalle condizioni generali e particolari della presente polizza, la Società si impegna ad indennizzare l'Assicurato per tutti i danni materiali, diretti e/o consequenziali, da qualsiasi causa originati, agli enti assicurati, ovunque ubicati (salvo quanto diversamente specificato), anche presso terzi e/o Dipendenti e/o Amministratori, di proprietà del Contraente stesso o da esso detenuti a qualsiasi titolo o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di xxxxx.
Sono altresì assicurati, in deroga all'art. 1912 C.C., i danni causati e/o verificatisi in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, terremoto.
Art. 2 - Esclusioni
La Società non è obbligata per i danni:
2.1 - causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
2.2 - causati con dolo dei Rappresentanti legali dell'Ateneo;
2.3 - di o da inquinamento, contaminazione, fermentazione;
2.4 - indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto diversamente disciplinato ai successi CAPI;
2.5 - agli enti assicurati causati da bradisismo, mareggiate, penetrazione di acqua marina, maremoti ed eruzioni vulcaniche;
2.6 - conseguenti a messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e dei macchinari, salvo quanto diversamente disciplinato ai successivi CAPI;
2.7 - verificatisi a causa di lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati, quando detti lavori siano di importo pari o superiore ad Euro 100.000,00), in occasione di montaggi, smontaggi, manutenzione, di pulitura e revisione dei macchinari. Relativamente ai Beni Elettronici si intendono compresi i danni verificatisi in conseguenza di spostamenti interni.
In ogni caso non sono esclusi né i danni da incendio, esplosione e scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai predetti lavori. Sono altresì indennizzabili i danni ad altri enti non oggetto dei predetti lavori, sempreché provocati da eventi non altrimenti esclusi;
2.8 - i danni verificatisi in occasione di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto;
2.9 - conseguenti a valanghe, slavine;
2.10 – da costi di livellamento, scavo o riempimento del terreno, fatto salvo quanto previsto con apposita condizione particolare A5.1;
2.11 - causati da guasti meccanici, rotture, anormale funzionamento di macchinari, impianti, attrezzature salvo che tali danni non siano conseguenti ad eventi garantiti e salvo quanto previsto alla garanzia Guasti macchine di cui al successivo Capo I. Sono tuttavia garantiti i danni causati da fenomeno elettrico comunque originato, anche su macchinari elettronici nonché i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche. Sono inoltre indennizzabili i danni da scoppio, esplosione o implosione, fermo restando che per queste ultime fattispecie la garanzia non è operante per la parte direttamente affetta da vizio o usura che ha dato origine agli eventi sopra citati;
2.12 - causati da saccheggio, infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari;
2.13 - direttamente causati da siccità, umidità atmosferica, stillicidio, infiltrazione, evaporazione, fermentazione, brina e condensa, ruggine, incrostazione, ossidazione, usura, deterioramento, logorio e corrosione che siano conseguenza naturale dell'uso e del funzionamento del bene, nonché direttamente causati dal graduale deterioramento per effetto della prolungata esposizione ad eventi atmosferici; contaminazione di merci fra loro e/o con cose od altre sostanze;
2.14 - causati da normale assestamento, restringimento, espansione, fessurazione o dilatazione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, salvo che provocati da altro evento non altrimenti escluso. Resta comunque assicurato il crollo dei fabbricati a causa di franamenti e/o smottamenti del terreno purché non derivanti da attività di costruzione (se attinente a lavori di importo superiore ad Euro 100.000,00), errori di progettazione e calcolo e comunque di quanto relativo alla "responsabilità dell'appaltatore" ai sensi dell'art. 1669 C.C.;
2.15 - causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, ad eccezione di quelli derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze o fonti radioattive per scopi terapeutici o di ricerca.
2.16 - causati o dovuti da frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, malversazione e loro tentativi, eccetto quanto specificatamente previsto nel successivo Capo III;
2.17 – causati da interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggiano le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
2.18 – causati da errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente od indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di merci prodotte;
2.19 – causati da fuoriuscita e solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee di apparecchiature di fusione;
Art. 3 - Beni esclusi dall’assicurazione
a) Automezzi iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Ateneo, se assicurati con altre polizze, natanti ed aeromobili. Sono però garantiti dalla presente assicurazione esclusivamente i velivoli, o parti di essi, che sono utilizzati dalla Contraente per soli scopi didattici o di ricerca ed allorquando si trovino ricoverati negli stabilimenti della Contraente stessa. Tali velivoli, o parti di essi, ed assolutamente non operativi, possono essere sia di proprietà o all’uopo concessi in comodato dal Ministero della Difesa o da altri enti che, all’occorrenza, può richiedere una specifica assicurativa. La Società, pertanto, s’impegna ad emettere apposita appendice esplicativa della copertura dei predetti enti.
b) cose in leasing ed apparecchiature elettroniche, se ed in quanto assicurate con specifiche polizze;
c) gioielli, gemme e pietre, fatta eccezione per quanto previsto al Capo III;
d) il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in polizza;
e) boschi, alberi, coltivazioni. Sono tuttavia garantiti i danni causati a parchi, giardini a qualsiasi titolo detenuti dall’Assicurato, nonché i beni e coltivazioni che si trovano presso le Sedi ed eventuali distaccamenti della Scuola di
Agraria e Medicina Veterinaria;
f) merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza.
g) Beni museografici, Beni bibliografici ed Opere d’Arte, se singolarmente di valore superiore ad € 10.000,00 o qualora assicurati con specifiche polizze - ad esempio AR Opere d’Arte -.
Art. 4 - Identificazione delle cose assicurate
Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed alla documentazione amministrativa della Contraente.
Art. 5 - Massima esposizione della Società
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. (obbligo di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata e/o dei limiti di indennizzo specifici previsti dalla presente polizza.
Art. 6 - Conservazione delle cose assicurate - Ricognizioni da parte della Società
Previo accordi con l’Assicurato, la Società può richiedere di visitare le cose assicurate; la Contraente, valutate le richieste, s’impegna a fornire tutte le indicazioni ed informazioni necessarie.
Art. 7 - Enti assicurati
Si conviene tra le parti che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti di proprietà, in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità della Contraente alla data di decorrenza della polizza medesima.
Per gli enti che venissero ad entrare in proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità della Contraente dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna o dall’inizio dell’utilizzo comunque documentato, se anteriore. Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna ai cessionari comunque documentata, se posteriore.
Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che la Contraente detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Contraente consegni gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.
A comprovare tutto quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative della Contraente.
Art. 8 - Determinazione dei valori indennizzabili
Si conviene fra le parti che in caso di sinistro la Società indennizzerà l'Assicurato sulla base dei valori così determinati:
8.1- per i Fabbricati: la spesa necessaria a qualsiasi titolo per ricostruire a nuovo o rimpiazzare il fabbricato, o parte dello stesso, distrutto o danneggiato, escludendo solo il valore dell’area (Valore a Nuovo). La Società risponde, in aggiunta all’indennizzo così calcolato, anche delle spese necessarie per l’integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:
• mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell’Assicurato;
• leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.
La presente garanzia è prestata senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 del Codice Civile. 8.2- per il contenuto: il costo di rimpiazzo o riparazione delle cose distrutte o danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, doganali, montaggio e fiscali (Valore a Nuovo).
Si prende atto tra le parti che tali valori sono desunti dalle evidenze amministrative della Contraente stessa; in particolare per il Contenuto: prezzo d'acquisto degli enti quale risulta da idonea documentazione fiscale della Contraente o da documentazione amministrativa comunque attestante l’acquisizione dei beni.
Art. 9 - Guasti
Sono considerati, a tutti gli effetti, danni indennizzabili i guasti causati dall'Autorità o dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o limitare la conseguenza di un evento dannoso non escluso dalla garanzia.
Art. 10 - Demolizione e sgombero
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.
Sono inoltre indennizzate fino alla concorrenza della somma di € 100.000,00= le spese sostenute per rimozione e smaltimento di terreni, acque o altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell'autorità o motivi di igiene e sicurezza. I residui rientranti nella categoria “tossico-nocivi” di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
Art. 11 – Spese per onorari periti e consulenti
La Società rimborsa, senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “assicurazione parziale” e fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. A7) (per i Capi I, II, III, IV) le spese per onorari di competenza del perito di parte che il Contraente o Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto al successivo articolo “procedura per la valutazione del danno – nomina dei periti”, comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti ,consulenti in genere e società di revisione a supporto dell’attività peritale, nonché la parte di quota a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo perito. L’Assicurato/Contraente ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Assicuratore delle predette spese. In caso di tale richiesta il Perito/professionista/consulente dovrà emettere pre – notula intestata all’Assicurato, e l’Assicuratore, verificata l’operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell’Assicurato per l’importo della pre – notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall’Assicurato e dal Perito/professionista/consulente ed avrà effetto liberatorio per l’Assicuratore al momento dell’effettivo pagamento. Al ricevimento dell’importo da parte dell’Assicuratore, il Perito/professionista/consulente emetterà regolare fattura nei confronti dell’Assicurato, inviandone copia all’Assicuratore.
Art. 12 – Spese per onorari Architetti, Ingegneri, consulenti
La Società rimborsa, senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “assicurazione parziale” fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. A7), (per i Capi I, II, III, IV), le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall’Assicurato per il professionista (ad es. Architetto e/o Ingegnere e/o Geometra e/o progettista, ecc.) e/o esperto in possesso dei requisiti previsti per Xxxxx e dalle autorità competenti in materia, per l’assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie e correlate; non sono compresi gli oneri ed i costi sostenuti dall’Assicurato/Contraente per il Perito di parte o la quota parte del terzo Perito in quanto previsti all’Art.11).
Art. 13 - Assicurazione in nome e per conto di terzi
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall' assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che della Contraente, su richiesta di quest'ultima si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto.
A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 14 - Procedure per la valutazione del danno e delle perdite – Nomina dei periti
L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse,
mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo (laddove previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma), tale nomina, anche su istanza di una delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, salvo quanto previsto al precedente punto 11).
Art. 15 - Mandato dei periti – operazioni peritali
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze, intenzionalmente sottaciute che avessero aggravato il rischio, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1) delle Norme che Regolano l’Assicurazione;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate o distrutte determinando il valore che le medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo punto 16);
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretate dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall' osservanza di ogni altra formalità.
Per le eventuali controversie inerenti alla presente clausola è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha domicilio l’Ente Contraente.
Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte nel più breve tempo possibile ed in modo tale da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta – e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei locali danneggiati.
Art. 16 - Determinazione del danno
I danni saranno indennizzati sulla base dei valori assicurati così come determinati al punto 8) che precede. In caso di sinistro si determinano quindi i costi necessari per ricostruire, riparare o sostituire gli enti distrutti o danneggiati, stimando:
a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità in base al valore al momento del sinistro, deducendo da tale ammontare il valore dei residui;
b) il supplemento che, aggiunto all' indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a Nuovo".
L'indennizzo sarà pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo a) e del supplemento di cui al paragrafo b), oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro nei limiti delle somme assicurate al punto A1) del Capo I) che segue.
Per i danni derivanti dalla "perdita di pigione" o di "interruzione di attività" e "maggiori costi" l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario alla Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici previsti ai successivi art. A7) e B8).
Xxxxxx intendersi inclusi in garanzia i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino dei beni assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione e/o ripristino.
Al “Contenuto” in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca, laddove fosse applicabile, è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti.
Art. 17 - Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base al presumibile ammontare del danno indennizzabile, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00=
L’obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Ove sussistano vincoli od interessi di terzi notificati alla Società, l’anticipazione sarà corrisposta solo previo benestare dei beneficiari dei vincoli o dei terzi interessati. Questa limitazione si applica soltanto alle anticipazioni riguardanti le cose oggetto del vincolo o dell’interesse di terzi.
Qualora successivi stati di avanzamento delle operazioni di perizia dovessero modificare in aumento il presumibile ammontare dell’indennizzo, la Società concederà, nei termini di cui sopra, l’integrazione dell’anticipazione fino al 50% della nuova previsione di indennizzo.
Fermo restando l'anticipo dell'indennizzo pari al 50% del danno accertato, il limite massimo dell'indennizzo medesimo non potrà essere superiore ad Euro 3.500.000,00=.
Art. 18 – Franchigie e scoperti
La Società risarcirà l'Assicurato dei danni materiali diretti e/o consequenziali come definiti ed ivi assicurati con la presente polizza, previa detrazione degli importi specificati nei CAPI che seguono.
Resta comunque inteso tra le parti che qualora il sinistro interessi beni e/o eventi per i quali sono previste delle diverse franchigie, l’indennizzo verrà effettuato previa detrazione unicamente della sola franchigia più elevata. In nessun caso, per uno stesso sinistro, potranno essere applicate contemporaneamente due o più franchigie/scoperti.
Art. 19 - Limiti di indennizzo
La Società, per le garanzie prestate al Xxxx X, Xxxx XX, Xxxx XXX, non sarà tenuta ad indennizzare complessivamente somma maggiore di Euro 65.000.000,00=per anno, fermi restando i sottolimiti previsti dalle rispettive Sezioni. In nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, somme superiori agli importi specificati nei capi che seguono.
Art. 20 - Forma dell’Assicurazione
Per i soli sinistri relativi al CAPO I – Xxxxx Xxxxxxx – il cui importo indennizzabile non supera Euro 50.000,00= la presente assicurazione è stipulata nella forma a primo rischio assoluto, forma assicurativa che consente di assicurare una somma inferiore al valore delle cose assicurate senza che l’Assicurato stesso debba sopportare una parte proporzionale del danno (a deroga dell’articolo 1907 del Codice Civile).
Per i danni superiori ad Euro 50.000,00 relativi al Capo I – Xxxxx Xxxxxxx – non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale nel caso in cui il complesso delle somme assicurate, maggiorate del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro
Relativamente ai soli CAPO 2), CAPO 3), la presente assicurazione si intende invece prestata nella forma a primo rischio assoluto fermo restando i limiti previsti alle rispettive sezioni.
Relativamente ai soli CAPO 1) CAPO 2) e CAPO 3), ai fini del computo del premio saranno presi in esame i soli enti e le relative Somme Assicurate al seguente CAPO 1), - Xxxxx Xxxxxxx -. Pertanto, gli importi evidenziati nel CAPO 2) – Sezione Elettronica – e nel CAPO 3) – Sezione Furto e Rapina – sono meramente indicati quale limite di indennizzo per sinistro e/o per anno.
Art. 21 – Regolazione del premio (specifica per il Capo 1)
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 120 giorni dal termine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il riepilogo delle variazioni (alienazioni, perdite di possesso, riconsegne, acquisizioni, ristrutturazioni ecc) intervenute nel periodo assicurativo appena trascorso sulle partite “1-Beni Immobili”, “2 -Beni Immobili storici”, “3-Beni Mobili” di cui al capo 1.
A fronte di detta comunicazione, la Società provvederà ad emettere apposita appendice per l'aggiornamento dei valori assicurati e la regolazione del periodo assicurativo trascorso, nei termini di seguito riepilogati:
• Annualità precedente (regolazione del premio): il conteggio del premio (da pagare o da rimborsare) corrisponderà al 50% del premio annuo pertinente alle variazioni intercorse.
• Annualità in xxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx): differenza fra il premio versato all’inizio del periodo assicurativo e il premio che si sarebbe dovuto versare qualora le variazioni fossero state note alla Società all’inizio del periodo assicurativo stesso.
Detta appendice evidenzierà altresì il premio afferente l’annualità successiva, calcolato sulla base della somma complessivamente assicurata.
I premi dovuti dovranno essere pagati, dal Contraente o dalla Società, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente dell’appendice correttamente emessa dalla Società.
I termini di pagamento sopra indicati sono pattuiti in conformità alla previsione dell’art.1 c.4 del D.Lgs.192/2012.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento dei premi dovuti, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art.22 - Trasporti e trasferimenti
Si applica quanto disposto al seguente CAPO IV – SEZIONE TRASPORTI – ai relativi Enti assicurati.
Art.23 - Furto con destrezza (valida per i Capi II e III e IV)
La garanzia è estesa al furto con destrezza all’interno dei locali commesso durante l’orario di apertura degli stessi purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all’evento stesso.
Art.24 - Mezzi di chiusura dei locali (valida per i Capi II e III)
I mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti le cose assicurate possono essere, in alcuni casi, insufficienti. La Società indennizzerà comunque il danno da furto previa applicazione, se non diversamente previsto nei relativi capi, dello scoperto del 20%.
Art. 25 - Ricorso Terzi e/o locatari
La Società risponde per le somme dovute a terzi che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose dei Terzi stessi, compreso i locatari, da un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
L’Assicurazione è estesa ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale convenuto e sino alla concorrenza del 20% (venti per cento) del massimale stesso.
La Società risarcirà i danni cagionati ai terzi, per Sinistro e per Periodo di assicurazione, con il limite di euro 8.000.000,00, senza l’applicazione di quanto previsto all’art. 1907 del c.c.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l’Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei Dipendenti dell’Assicurato o di Terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate, compresi i veicoli di terzi nella rimessa di Via Belmeloro, n.14;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Sono compresi i condomini, nonché i proprietari degli immobili stessi per le parti non locate all’Ente.
Si precisa che la presente garanzia è operante per tutte le ubicazioni in cui si trovano i beni e gli enti assicurati con il presente contratto.
Il Contraente o l’Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del Codice Civile.
CAPO I DANNI DIRETTI
Incendio ed Extended Coverages
A1) Enti/Beni e somme assicurate a Valore intero
Part. | Enti/Beni Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso imponibile ‰ | Tasso Lordo ‰ | Premio Lordo Annuo (*) |
1 | Fabbricati non vincolati | 528.871.000,00 | |||
3 | Contenuto – beni mobili | 150.000.000,00 | |||
Totale |
Part. | Enti/Beni Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso imponibile ‰ | Tasso lordo ‰ | Premio Imponibile Annuo |
2 | Fabbricati soggetti a tutela storico- artistica (D.lgs.42/2004 e ss.mm.ii.) | 514.757.000,00 | // |
A1) Enti/Beni e somme assicurate a Primo Rischio Assoluto
Part. | Enti/Beni Assicurati- Garanzie | Somme Assicurate in Euro | Tasso imponibile ‰ | Tasso Lordo ‰ | Premio Lordo Annuo |
4 | Spese di demolizione e sgombero | 2.500.000,00 | |||
5 | Rischio locativo | 5.000.000,00 |
A2) Perdita di pigione o mancato godimento di fabbricati
La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o comunque occupato dalla Contraente proprietaria o utilizzatrice e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino.
I locali utilizzati dalla Contraente vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno ed il relativo indennizzo non potrà comunque superare il 15 % del valore delle singole unità immobiliari o parti delle stesse sinistrate con il limite massimo per sinistro indicato nel successivo art. A7).
A3) Danni da inattività
Si conviene fra le parti che, nel caso di inattività conseguente a danni materiali e diretti causati da eventi non esclusi dalla garanzia, la Società si impegna a indennizzare l'ulteriore danno subito dalla Contraente in ragione di:
a) spese fisse insopprimibili connesse all'esercizio delle attività proprie dell'Assicurato ed alla conduzione e/o proprietà di fabbricati o parti degli stessi.
b) costi aggiuntivi e/o straordinari necessari per il proseguimento dell'attività dopo il verificarsi del sinistro. Ai fini di questa estensione di garanzia, si prende atto che:
- in nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare per sinistro, un importo superiore al limite di indennizzo
specifico indicato al successivo art. A7).
- saranno ammesse all’indennizzo solo le perdite dovute ad inattività subite nei 12 mesi successivi alla data del sinistro; tale termine prescinde dalla durata della polizza o dai singoli periodi di assicurazione.
A4) Ricostruzione speciale – differenziale storico-artistico
Ad integrazione ed in eccedenza rispetto agli indennizzi di cui al punto 8.1 delle C.G.A., la Società risponde degli importi riconosciuti per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dall’Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza dell’importo indicato nel successivo art.A7). Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
A5) Spese sostenute per la ricerca e la riparazione – Liquidi Condotti
La Società indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, incluse le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura. Sono altresì compresi i Danni indennizzabili a termini di contratto derivanti da fuoriuscita di liquidi, a seguito di rottura dei predetti impianti (danni da liquidi condotti).
Fermo quanto stabilito all’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente Polizza, la Società indennizza dette
spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].
A5.1) Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione livellamento, scavo e/o riempimento del terreno
La Società indennizza le spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione, livellamento scavo e/o riempimento del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l’Assicurato debba sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile.
La Società indennizza dette spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile con l’applicazione dei limiti di risarcimento previsti nella successiva tabella [LSF]..
Relativamente alla bonifica di eventuali rifiuti tossici-nocivi ai sensi del Dlgs n.152/2006 ss.mm.ii. e/o radioattivi, detto importo si intende ridotto al 50% di quanto indicato nella predetta tabella.
A5.2) Guasti Macchine
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti contrattualmente previsti, tutti i danni materiali diretti causati da guasti o rotture ai Beni ed Enti assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza, compresi i guasti elettrici ed elettronici. I guasti possono avvenire mentre i Beni sono in funzione o sono fermi, ovvero quando sono smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura e manutenzione, verifica, revisione o riparazione.
Ad eventuale precisazione ed integrazione delle precedenti Esclusioni, sono esclusi i danni:
- dovuti a funzionamento improprio, ad esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico od alterazione dei sistemi di normale utilizzo;
- a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene;
- dovuti ad inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore; Sono, inoltre, esclusi i costi per i quali è responsabile per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella successiva tabella. Alla presente assicurazione non si applica la precedente garanzia perdita pigioni.
A6) FRANCHIGIE E/O SCOPERTI CAPO I – DANNI DIRETTI
La Società indennizzerà l'Assicurato previa detrazione, per sinistro e per ciascuna sede, come sotto meglio specificata, e solo relativamente a sinistri afferenti al presente Capo, dei seguenti importi:
Garanzia | |
per danni da terremoto | 10% con il minimo di 25.000,00 ed il massimo di 500.000,00= |
per danni da cedimento, franamento e smottamento di terreno | 10% con il minimo di 25.000,00= ed il massimo di 100.000,00= |
per crollo e collasso strutturale | 10%, con il minimo di 5.000,00= ed il massimo di 100.000,00= |
per imbrattamento dei muri | 1.500,00= |
per alluvioni, inondazioni | 10% con il minimo di 25.000,00= ed il massimo di 200.000,00= |
per allagamenti | 5.000,00 |
per eventi atmosferici | 20%, con il minimo di 3.500,00= ed il massimo di 50.000,00= |
per eventi socio-politici | 2.500,00= |
per spese di ricerca e riparazione – danni da liquidi condotti | 5.000,00= |
per terrorismo o sabotaggio | 15.000,00= |
per sovraccarico neve | 20%, con il minimo di 5.000,00= ed il massimo di 50.000,00= |
Per ciascun sinistro dovuto ad ogni altra causa | 5.000,00= |
Relativamente al presente Capo, si precisa che per sede è da intendersi
a) quei complessi di fabbricati anche separati tra loro da una distanza non superiore a 20 metri;
b) il complesso di fabbricati definito “Quadrilatero dell’Ateneo” come da estratto dalla banca dati/topografica del Comune di Bologna che costituisce parte integrante della presente polizza;
c) il complesso dei fabbricati di cui alla lettera a) posti a meno di 20m dal “Quadrilatero dell’Ateneo” di cui alla lettera b).
Gli scoperti e le franchigie sopra esposte non si sommano a pari scoperti e franchigie eventualmente previste per gli stessi eventi e per le stese cose assicurate negli altri Capi della presente polizza.
A7) LIMITI DI INDENNIZZO CAPO I – DANNI DIRETTI
Fermo il limite di indennizzo complessivo per anno previsto dall’art.19 - Limiti di Indennizzo, delle C.G.A., in nessun caso la Società, per le sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per sinistro importi superiori a:
Garanzia | Importo (€) o (%) |
perdita pigioni | 1.500.000,00 |
per danni da inattività | 1.500.000,00 |
per imbrattamento dei muri | 100.000,00 |
per mancata o anormale refrigerazione | 100.000,00 |
per spese di bonifica decontaminazione, decorticazione livellamento, scavo e riempimento del terreno | 200.000,00 per sinistro e per anno |
Per guasti macchine | 300.000,00 per sinistro e per anno |
per differenziale storico-artistico | 5.000.000,00 |
per spese Onorari dei Periti e consulenti | 75.000,00 per sinistro e 150.000,00 per anno |
per spese Onorari Architetti, Ingegneri e consulenti | 75.000,00 per sinistro e 150.000,00 per anno |
per terrorismo | 15.000.000,00 |
per terremoto | 15.000.000,00 per sinistro/anno |
per cedimento, smottamento e franamento di terreno | 1.500.000,00 |
per crollo e collasso strutturale | 1.500.000,00 |
per eventi atmosferici (escluso gelo e sovraccarico neve) | 70% delle somme assicurate |
per sovraccarico neve | 3.000.000,00 |
per gelo | 500.000,00 |
per eventi socio-politici | 5.000.000,00 |
per danni da acqua (diversi da alluvione inondazione e/o allagamento), comprese spese di ricerca e riparazione – danni da liquidi condotti | 300.000,00 |
per alluvioni ed inondazioni | 15.000.000,00 per sinistro/anno |
per allagamento | 10.000.000,00 per sinistro/anno |
Per qualsiasi altro evento | 65.000.000,00 per sinistro e per anno |
Si precisa che per “sede” è da intendersi
a) quei complessi di fabbricati anche separati tra loro da una distanza non superiore a 20 metri;
b) il complesso di fabbricati definito “Quadrilatero dell’Ateneo” come da estratto dalla banca dati/topografica del Comune di Bologna che costituisce parte integrante della presente polizza;
c) il complesso dei fabbricati di cui alla lettera a) posti a meno di 20m dal “Quadrilatero dell’Ateneo” di cui alla lettera b).
Gli scoperti e le franchigie sopra esposte non si sommano a pari scoperti e franchigie eventualmente previste per gli stessi eventi e per le stese cose assicurate negli altri Capi della presente polizza.
A8) Precisazioni
A parziale deroga dell’articolo “Limiti territoriali” delle Norme che regolano l’Assicurazione, si precisa che deve intendersi assicurato all’interno della relativa partita di polizza anche il contenuto di un fabbricato che l’Ateneo detiene in concessione amministrativa ed ubicato presso il Centro Universitario di Buenos Aires. Tale contenuto, rilevabile dal libro inventario allegato al bilancio dell’Ateneo, è iscritto per un valore di circa Euro 322.500,00.
CAPO II SEZIONE ELETTRONICA
Fermo il limite di indennizzo complessivo per anno previsto dall’art.19 delle C.G.A., in nessun caso la Società, per gli Elaboratori Elettronici ed attrezzature elettroniche relativamente anche alle sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per sinistro, importi superiori a quanto previsto al successivo art. B8) per danni afferenti il presente Capo:
B1) Oltre a quanto previsto dall'art. 2) delle C.G.A. la Società non è obbligata
limitatamente agli elaboratori elettronici, per i danni:
1.1 - direttamente causati da siccità, umidità atmosferica, variazioni di temperatura, ruggine, usura, deterioramento e corrosione che siano conseguenza naturale dell'uso e del funzionamento. Sono però compresi in garanzia i danni agli elaboratori elettronici causati da variazione dei valori ottimali di temperatura e umidità dovuta a mancato o difettoso funzionamento degli eventuali impianti di condizionamento;
1.2 - causati da saccheggio, infedeltà dei Dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, ammanchi e/o sparizioni riscontrate nel corso di inventari;
1.3 – causati da guasti, limitatamente ai seguenti danni:
1.3a - per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore od il locatore;
1.3b - la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica;
1.3c - causati da difetti noti al Contraente o all'Assicurato al momento della stipula della polizza;
1.3d - verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
1.3e - dovuti ad inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore. 1.3f - causati da alterazione di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus).
B2) Maggiori costi (Elaboratori Elettronici)
In caso di sinistro dovuto a causa non esclusa dalla garanzia assicurativa, che provochi l'interruzione totale o parziale del funzionamento di elaboratori elettronici, la Società si impegna a rimborsare i maggiori costi rispetto a quelli normalmente sostenuti dalla Contraente per proseguire le operazioni svolte tramite gli enti danneggiati o distrutti.
Si precisa che sono assicurati solo i maggiori costi sostenuti nei dodici mesi successivi alla data del sinistro, per:
a) uso di elaboratori elettronici sostitutivi, anche presso terzi;
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
c) servizi acquistati da terzi.
La Società non risponde dei "maggiori costi" dovuti a modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato.
In nessun caso la Società sarà comunque tenuta a rimborsare, per sinistro un importo superiore al limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. B8).
B3) Supporti Dati
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza.
In caso di danno, la Società risarcisce i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati e dei programmi (archivi) contenuti nei supporti stessi assicurati. Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.
Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono rimborsate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
In nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare, per sinistro, importo superiore ai limiti di indennizzo specifici indicati al successivo art. B8).
B4) Conduttori esterni alle cose assicurate
La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate per la somma indicata con apposita partita. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.
B5) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile
La garanzia è estesa alle apparecchiature ed impianti ad impiego mobile. Relativamente alle cose assicurate, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto con qualsiasi mezzo, anche a mano, in ogni luogo diverso da quello in cui i beni normalmente si trovino e a condizione che il trasporto sia funzionale alla loro utilizzazione.
Limitatamente ai danni da furto, la garanzia nella fase di trasporto sui veicoli sarà operante a condizione che:
1) durante le ore diurne (dalle 06:00 alle 22:00)
• Il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
• I beni vi siano conservati per il tempo strettamente necessario al trasporto e all’espletamento delle attività a cui sono destinati;
• I beni siano riposti in maniera che non siano visibili dall’esterno.
In questo caso la franchigia applicabile è di Euro 1.000,00.
2) Durante le ore notturne (dalle ore 22:00 alle ore 6:00)
• Il veicolo sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito;
• I veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.
La franchigia indicata per tale evento viene ridotta a Euro 500,00.
Limitatamente ai danni da furto all’interno delle strutture dell’Ateneo:
a) durante gli orari di apertura o comunque di attività istituzionale in essere: la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura interni degli uffici e locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone incaricate dall’Assicurato della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate.
In questo caso la franchigia applicabile è di Euro 1.000,00.
b) qualora il furto avvenga con l’effrazione dei mezzi di custodia interni la franchigia indicata per tale evento viene ridotta a Euro 500,00.
Limitatamente ai danni da furto presso terzi, essi sono indennizzati ovunque siano ubicati i beni, anche durante l'uso al di fuori delle strutture universitarie per motivi istituzionali. In ogni caso l’indennizzo è subordinato all’effrazione dei mezzi di protezione e di chiusura dei locali. La franchigia indicata per tale evento è pari ad Euro 500,00.
Telelavoro: sono compresi gli apparecchi e tutti gli accessori necessari per il collegamento, che l’Ateneo installa presso l’abitazione del dipendente, lavoratore parasubordinato, interinale o presso chiunque abbia un rapporto di servizio con l’Ateneo stesso.
B6) Tubi speciali e valvole elettroniche
Per i beni presenti nel presente Capo sono indennizzabili anche i danni ai tubi e alle valvole elettroniche quando questi non siano connessi ad altro danno indennizzabile a termini di polizza. In caso di sinistro, l’indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo intercorso dalla installazione, alle ore di lavoro effettuate, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.
B7) FRANCHIGIE CAPO II – ELETTRONICA
Premesso che le franchigie di seguito indicate opereranno solo per gli enti ed i beni assicurati nel presente Capo, non sommandosi a pari franchigie eventualmente previste per gli stessi eventi e per le stese cose assicurate negli altri Capi della presente polizza, la Società indennizzerà l'Assicurato previa detrazione dei seguenti importi:
Garanzia | Importo (€) |
per p.c. portatili, elaboratori ed altre apparecchiature ad impiego mobile di cui all’art. B5) pt.1 | 1.000,00 |
per p.c. portatili, elaboratori ed altre apparecchiature ad impiego mobile di cui all’art. B5) pt.2 | 500,00 |
per p.c. portatili, elaboratori ed altre apparecchiature ad impiego mobile di cui all’art. B5) lett. a) | 1.000,00 |
per p.c. portatili, elaboratori ed altre apparecchiature ad impiego mobile di cui all’art. B5) lett. b) | 500,00 |
per p.c. portatili, elaboratori ed altre apparecchiature ad impiego mobile di cui all’art. B5), ubicati presso terzi | 500,00 |
Per ciascun sinistro dovuto ad ogni altra causa | 500,00 |
B8) LIMITI DI INDENNIZZO CAPO II – ELETTRONICA
Fermo il limite di indennizzo complessivo per anno previsto dall’art. 19 - Limiti di Indennizzo, delle C.G.A., in nessun caso la Società, per le sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per sinistro importi superiori a quelli di seguito indicati:
Garanzia prestata | Somme assicurate (€) per sinistro/anno a P.R.A. |
Danni materiali e diretti ad elaboratori elettronici a destinazione fissa | 7.000.000,00 per sinistro/anno |
Per la ricostruzione di supporti dati distrutti o danneggiati | 1.000.000,00 con il massimo di 100.000,00 per singolo supporto |
Per maggiori costi | 1.000.000,00 con il limite di 100.000,00 per singola giornata |
Per conduttori esterni | 500.000,00 |
Per singolo elaboratore portatile o ad impiego mobile | 150.000,00 |
Per singolo computer ad impiego mobile | 10.000,00 |
B9) Precisazioni
Fatto salvo quanto diversamente disciplinato nell’art. B5) che precede, per le garanzie furto, scippo, rapina, estorsione e furto con destrezza del presente Capo II si intendono richiamate le condizioni generali di assicurazione del successivo Capo III.
La garanzia è operante anche se il furto è perpetrato con l’uso fraudolento di chiavi autentiche; è compreso anche il furto commesso durante l’orario di apertura dei locali.
CAPO III
SEZIONE FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE
Fermo il limite di indennizzo complessivo per anno previsto dall’art.19 delle C.G.A., in nessun caso la Società, per le sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro ed anno, importi superiori a quanto qui sotto riportato:
Limiti di indennizzo: (Somme assicurate per sinistro e per anno)
Partite | Importo (in euro) per sinistro | Importo (in euro) per anno |
1) Valori sotto chiave | 200.000,00 | 200.000,00 |
2) Perdita dei valori negli stabilimenti | 60.000,00 | 80.000,00 |
3) Danni e perdite durante il trasporto valori: | 30.000,00 | 90.000,00 |
4) Contraffazione di valuta: | 1.000,00 | 2.000,00 |
5) Danni e perdite agli stabilimenti ed al loro contenuto | 300.000,00 | 500.000,00 |
6) Guasti cagionati dai ladri | 30.000,00 | 90.000,00 |
7) Furto con destrezza | 15.000,00 | 30.000,00 |
I predetti importi sono validi a tutti gli effetti, fatte salve le eventuali limitazioni previste alle singole Partite.
Dalle condizioni di cui al presente Capo III si intendono esclusi gli Elaboratori Elettronici e le Attrezzature Elettroniche, in quanto già ricompresi nel Capo II.
Franchigie:
In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione per ogni sinistro dell'importo di seguito indicato, restando tale importo sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo farlo assicurare da altri.
Le franchigie di seguito indicate opereranno solo per gli enti ed i beni assicurati nel presente Capo, non sommandosi a pari franchigie eventualmente previste per gli stessi eventi e per le stesse cose assicurate negli altri Capi della presente polizza.
Partite | Importo (in euro) per sinistro |
a) Contraffazione di valuta (partita 4): | 50,00= |
b) Per le altre partite (1, 2, 3, 5, 6, 7) | 1.000,00= |
PARTITE 1 e 2) PERDITA DEI VALORI RIPOSTI E CUSTODITI SOTTO CHIAVE – PERDITA DEI VALORI NEGLI STABILIMENTI
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, rapina, estorsione, da chiunque o comunque commessi.
Sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque o da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.
Limitatamente ai valori riposti e custoditi sotto chiave il limite di indennizzo si intende determinato in Euro 200.000,00 per sinistro e per anno.
Sono inoltre indennizzabili i danni derivanti dalla perdita di valori in possesso di terzi, anche quando l'Assicurato non sia legalmente responsabile del sinistro, a seguito di rapina o scippo subito da terzi mentre si intrattengono negli stabilimenti dell'Assicurato in locali aperti al pubblico per il compimento di operazioni inerenti ai servizi erogati dall' Assicurato.
La garanzia per rapina o scippo di denaro e valori di terzi si intende limitata al fatto avvenuto nei locali aperti al pubblico; il limite di indennizzo si intende determinato in Euro 3.000,00= per sinistro con il limite di Euro 15.000,00= per anno assicurativo.
Sono comunque esclusi i danni autoprovocati o simulati da Clienti o loro Rappresentanti.
Sono inoltre indennizzabili le perdite degli effetti personali dei dipendenti, con esclusione di denaro, preziosi, gioielli e
pellicce in caso di furto. Le predette esclusioni non sono operanti in occasione di rapina o scippo avvenuti negli stabilimenti della Contraente. La garanzia ed è prestata con il limite per sinistro di Euro 3.000,00= e di Euro 15.000,00= per anno assicurativo.
Condizioni Particolari
La garanzia è estesa alle perdite di valori a seguito di smarrimento o di misteriosa ed inspiegabile sparizione entro i limiti previsti dalla presente PARTITA col massimo di Euro 3.500,00= per sinistro ed anno.
PARTITA 3) - DANNI E PERDITE DURANTE IL TRASPORTO DI VALORI
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite e dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato che agiscono in qualità di porta valori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa imputabile a questi ultimi.
La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori - i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato - a condizione che, limitatamente ai valori, si avvalgano per il trasporto stesso di veicoli blindati. In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall’Assicurato in base a:
a. Contratto dell’Assicurato con il suddetto trasportatore.
b. Assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio.
c. Qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore. Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.
Condizioni particolari
3.1 Parificazione a dipendenti
Ai soli effetti della presente PARTITA sono parificati ai dipendenti gli Amministratori dell'Assicurato, le persone opportunamente delegate dalla Contraente nonché, in qualità di accompagnatori, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Provinciale, e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza.
3.2 Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 70 anni, ed in genere ogni persona che, per le sue menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio di portavalori.
3.3 Modalità dei trasporti
a) Il trasporto dei valori fino a Euro 30.000,00 potrà essere effettuato a piedi o con qualunque mezzo da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio portavalori.
PARTITA 4) - CONTRAFFAZIONE DI VALUTA
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite patrimoniali ad esso derivanti dall'accettazione in buona fede da parte dei suoi dipendenti di moneta falsa od alterata, purché la falsificazione o l'alterazione riguardino esclusivamente moneta avente corso legale.
La garanzia viene prestata in eccedenza all' importo che resta a carico dell'Assicurato di Euro 50,00= per annualità assicurativa e fino alla concorrenza di Euro 1.000,00= per sinistro e per annualità assicurativa.
PARTITA 5) - DANNI E PERDITE AGLI STABILIMENTI ED AL LORO CONTENUTO
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite e dei danni materiali e diretti dovuti a:
a) Perdita o danneggiamento del contenuto, dell’arredamento e delle attrezzature (ovunque ubicati, anche durante l'uso al di fuori delle strutture universitarie per motivi istituzionali) e delle merci, situati negli stabilimenti dell'Assicurato per furto, rapina estorsione, ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati.
Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi.
Sono altresì compresi i danni a veicoli iscritti al PRA di proprietà di terzi siti ai piani interrati – 1 e - 2
dell’edificio interamente costruito e coperto in cemento armato e laterizi di Via Belmeloro n.14, adibiti a rimessa di veicoli, con il limite per sinistro ed anno di Euro 100.000,00.
b) Distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto, rapina o estorsione consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici o dolosi.
c) Xxxxx con destrezza dei predetti beni.
A condizione che l'Assicurato sia il proprietario (o comunque ne abbia l’uso o il possesso a qualsiasi titolo) degli oggetti indicati alle lettere a), b), e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.
Sono in ogni caso esclusi i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio comunque verificatisi. Sono escluse le apparecchiature di audio-fono-videoriproduzione ove già assicurate con altre polizze.
5.1) Nuovi stabilimenti e dipendenti
Qualora l'Assicurato, durante la validità della presente polizza, apra uno stabilimento supplementare, tale stabilimento sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data di insediamento.
Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il periodo di assicurazione per il quale sia stato corrisposto il premio, dell'aumento del numero degli stabilimenti o di quello dei dipendenti distaccati negli stabilimenti già assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio per il periodo di assicurazione in corso, né per i periodi di assicurazione successivi.
5.2 Estensione di garanzia
La garanzia è estesa alle perdite a seguito di smarrimento o di misteriosa ed inspiegabile sparizione entro il limite massimo di Euro 1.000,00= per sinistro ed Euro 2.500,00= per anno.
PARTITA 6) – GUASTI CAGIONATI DA LADRI
La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, casseforti ed armadi, nonché ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
PARTITA 7) – FURTO CON DESTREZZA
La garanzia furto con destrezza è operante per i beni di cui alle partite 1, 2, 3, 5.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER IL CAPO III
Art. 1 – Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:
a) Cagionati in tutto od in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più Amministratori dell'Assicurato a meno che essi non abbiano ricevuto uno specifico incarico di lavoro e compiano atti necessari per lo svolgimento di questo compito o facciano parte di organi regolarmente eletti o stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento di specifici incarichi per conto dell'Assicurato.
b) Cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più dipendenti dell'Assicurato incaricati della sorveglianza degli stabilimenti e delle cose assicurate durante il trasporto a meno che tali danni rientrino nella garanzia di cui alla Partita 3) – Danni durante il trasporto.
c) Verificatisi in occasione di uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, terremoti od altri sconvolgimenti della natura.
d) Verificatisi in occasione di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio commessi con movente politico o comunque in un quadro di azioni concentrate di terrorismo o di sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo ed autorità di diritto o di fatto.
e) Che siano direttamente od indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni
radioattive eccetto per quelli provocati da rivelatori di fumo ionizzanti, comunque tali effetti possano essere causati.
f) Che siano conseguenza diretta od indiretta di falsificazione od alterazione di telegrammi, telex o cablogrammi.
g) Conseguenti agli ammanchi di denaro dovuti ad errori degli incaricati al maneggio del denaro. E’ considerato errore l'ammanco che non ecceda la normale mancanza di cassa dell'ufficio dove tale evento si verifica.
h) Conseguenti ad ammanchi di materiali e di merci rilevati solo in sede di inventario, fatto salvo quanto precedentemente specificato (Partita 5, estensione 5.2).
i) Conseguenti ad eventi avvenuti con complicità o partecipazione di dipendenti di persone di cui l'assicurato deve rispondere o di persone incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali.
Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 60 gg. consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazioni, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle 24:00 del 60° giorno. Per denaro, gioielli, preziosi, carte valori e titoli di credito in genere la sospensione decorre invece dalle 24:00 del 15° giorno.
Art. 2 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, purché, in quest'ultimo caso, il titolare dell'interesse o suoi dipendenti od altre persone che agiscono, in qualsiasi forma, nel suo interesse o per suo conto non siano responsabili del sinistro.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati, che sono vincolanti anche per il Titolare dell'interesse assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.
Art. 3 – Obblighi in caso di sinistro
A parziale modifica ed integrazione dell’art. 18 delle Norme che regolano l’Assicurazione, in caso di furto o di tentativo di furto o comunque di evento che possa configurarsi come sinistro contemplato dalla presente polizza l'Assicurato deve:
a) Xxxx avviso alla Società, non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando l’ufficio competente alla registrazione e denuncia ne sia stato informato o ne sia venuto a conoscenza; la denuncia del furto deve essere sporta alle autorità competenti entro 20 gg. dalla scoperta del medesimo. L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto od in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all’indennità
b) Fornire alla Società, non appena possibile, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità
c) Denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla refusione delle spese - la procedura di ammortamento.
d) Adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatta inconsideratamente.
Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto od in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 4 – Esagerazione dolosa del danno
Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all’indennizzo.
Art. 5 – Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
Art. 6 – Conservazione delle tracce di sinistro
L'Assicurato deve conservare, sin tanto che la Società lo richieda, i residuati, le tracce e gli indizi materiali del reato,
senza avere per tale titolo diritto ad indennità.
Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore del danno al momento del furto; tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità pubblica in relazione al sinistro.
Art. 7 – Effetti cambiari
Per quanto riguarda gli effetti cambiari, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che:
a) L'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
b) Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
c) La Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze
d) L'Assicurato deve restituire alla Società l'indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari sono divenuti inefficaci.
Art. 8 – Diritto di surrogazione
Fermo il disposto dell'art. 1916 C. C., l'Assicurato potrà, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi responsabili del sinistro anche prima del pagamento dell'indennità.
Art. 9 – Recuperi
In caso di recupero di valori, arredamento, attrezzature e merci la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:
a) In primo luogo, per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell’indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasta a suo carico.
b) In secondo luogo, per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l’indennizzo della stessa corrisposto all' Assicurato.
c) Da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla SEZIONE interessata, fosse rimasta a suo carico.
CAPO 4 SEZIONE TRASPORTI | |
Tipologia del trasporto | Somma assicurata (in Euro) |
1) a mezzo autocarri propri e di terzi: | 75.000,00= |
2) a mezzo autovetture proprie: | 52.000,00= |
3) a mezzo autovetture di terzi: | 25.000,00= |
4) a mezzo aereo: | 75.000,00= |
5) a mezzo ferrovia: | 75.000,00= |
6) a mezzo nave e nave traghetto: | 75.000,00= |
La società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti sulla base della seguente normativa:
- Polizza Italiana di assicurazione merci trasportate ed. 1983 integrata dalle seguenti clausole:
a) 83/01 Clausola Merci I (pieno rischio);
b) 83/05 Clausola Rischi Scioperi sopra Merci;
c) 83/06 Clausola Xxxxxx Xxxxxx e Mine sopra Merci limitatamente alle tratte marittime ed aeree;
- Si intendono comprese le operazioni di carico e/o scarico da terra, in prossimità del mezzo vettore, al pianale di detto mezzo vettore e viceversa effettuate con mezzi meccanici idonei.
C1) Enti Assicurati
Si intendono assicurati tutti i macchinari, le strumentazioni tecnico-scientifiche ed i beni mobili così come individuati alla definizione di “Contenuto” in uso all’Alma Mater Studiorum- Università di Bologna che la stessa riceve e spedisce e per le quali abbia un interesse assicurabile, da/a proprie sedi a/da località diverse; la garanzia è operante anche quando detti beni sono dislocati, utilizzati o trasferiti in sedi mobili (laboratori e/o veicoli e/o natanti).
Sono esclusi i Beni Bibliografici e Museografici, nonché le Opere d’arte in genere.
C2) Massimali di garanzia
La somma massima che gli Assicuratori garantiscono sotto ogni singola spedizione e mezzo di trasporto si intende fissata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
E’ tuttavia facoltà dell’Assicurato richiedere una quotazione per eventuali trasporti il cui valore ecceda il massimale sopra indicato. La Società si impegna, su precisa comunicazione dell’Assicurato contenente tutti gli estremi del trasporto, ad emettere appendice per tali esuberi di massimale, applicando un premio minimo come sotto specificato:
1) per esubero fino a Euro 25.000,00= premio finito Euro 50,00
2) per esubero da Euro 25.000,00= a Euro 50.000,00 premio finito Euro 75,00
C3) Limiti Territoriali
Mondo intero. Devono comunque intendersi esclusi dalla presente copertura i trasporti effettuati da/per/con transito località dei seguenti Paesi:
Afghanistan, Algeria, Arabia Saudita, Bangladesh, Bolivia, Burundi, Camerun (limitatamente alla penisola di Bakassi), Repubblica Centro Africana, Ciad, Colombia, Congo/Brazzaville, Congo/Kinshasa, Costa d’Avorio, Equador, Guinea Equatoriale, Eritrea, Etiopia, Autorità Palestinese (Striscia di Gaza e Cisgiordania), Israele (entro 10 km dal suo confine con Gaza, incluse Asquelon e Siderot, Guinea, Haiti, India (limitatamente a Orissa, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx, Iran, Iraq, Giordania, Kenya, Libano,
Mali, Moldavia (Transnistria), Nepal, Nuova Caledonia, Niger, Nigeria, Xxxxx del Nord, Pakistan, Filippine, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Uganda, Yemen, Zimbabwe, Paesi dell’Ex URSS – in particolare Russia Caucasica, Georgia (Abkazia e Ossezia del Sud), Armenia-Azerbaijan (Nagorno-Karabakh), e in genere di tutti i Paesi che presentino particolari situazioni socio-politiche, o nei quali guerre o disordini civili dovessero insorgere in corso di copertura (per la determinazione di tali Paesi è consultabile il sito internet http://ww.exclusive-analysis:com/lists/cargo).
Viene data comunque facoltà alla Contraente di richiedere garanzia per tali rischi, che dovranno formare oggetto di singola trattativa da effettuarsi, di volta in volta, prima dell’inizio degli stessi.
C4) Notifica dei rischi
Il contraente è dispensato dal comunicare i singoli viaggi di volta in volta ma è obbligato a tenere a disposizione dell'Assicuratore tutti i documenti inerenti alla presente copertura assicurativa.
- Sono espressamente esclusi i reclami relativi ad ammaccature, graffiature, rotture di vetri/cristalli/plexiglas e tutti quei danni di natura estetica, nonché mal funzionamenti meccanici, elettrici ed elettronici che non siano inequivocabilmente attribuibili ad un evento accaduto durante il trasporto.
- Sono escluse dalla presente copertura le attività svolte dall’Assicurato nell' ambito di trasporti a pagamento per conto terzi.
- Relativamente alla garanzia Furto Totale si precisa che nel caso di trasporti con autovetture/autocarri propri o di proprietà del personale dell'Ateneo, l'automezzo potrà essere lasciato incustodito purché durante qualsiasi sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista - le portiere vengano regolarmente chiuse a chiave ed i vetri completamente rialzati.
C5) Franchigie e Scoperti
Euro 500,00= per danni da smarrimento, ammanco, mancata consegna, furto totale e/o parziale e per rapina; Euro 300,00= per tutti gli altri danni.