ACCORDO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE ARTIGIANATO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ACCORDO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE ARTIGIANATO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Bolzano, addì 14/07/2016
• Visto il Dlgs 15 giugno 2015, Nr. 81, in particolare gli artt. 41-47;
• visto la legge provinciale 04 luglio 2012, n.12, "Ordinamento dell’apprendistato";
• vista l’esplicita volontà delle parti sociali di non interrompere la prassi storica dell’apprendistato di primo livello che ha consentito un valido inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, contrastando forme di lavoro precarie;
• vista l’esplicita volontà delle parti sociali di retribuire sia le ore di formazione scolastica che le ore di lavoro in azienda, in quanto sia la formazione aziendale che quella scolastica costituiscono gli elementi portanti del sistema di formazione duale;
• vista la legislazione provinciale che impone all’apprendista la frequenza obbligatoria della scuola professionale per tutta la durata delle ore previste dalla legge, esternamente all’impresa;
• considerata l’esplicita volontà delle parti sociali di far confluire i risultati a fine anno della formazione scolastica nella retribuzione degli apprendisti;
• considerato che le parti sociali sottolineano come il conseguimento del diploma di maturità attraverso la formazione duale sia di centrale importanza per lo sviluppo della formazione duale stessa;
• considerata la convinzione delle parti sociali che la formazione duale in Alto Adige rappresenti un modello di successo con una lunga tradizione, che altre regioni d’Italia vedono come esemplare;
• tenuto conto dei continui sviluppi tecnologici che determinano la necessità di una maggiore e più approfondita formazione professionale e culturale;
tra
- Wirtschaftsverband für Handwerk und Dienstleiter der Autonomen Provinz Bozen / Confartigianato Imprese lvh.apa, rappresentata dal Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, dal Portavoce Sindacale con diritto di firma Xxxxxx Xxxxxx, dal Direttore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, assistiti dal Vicedirettore Xxxxxx Xxxx e dal signor Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
- Handwerkervereinigung / Unione Artigiani Altoatesini CNA-SHV, rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dal delegato Xxxxx Xxxxxxxxx, dal Segretario Xxxx Xxxxxxxxx e dal Vicesegretario Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
e
le Organizzazioni Sindacali Provinciali
ASGB, rappresentata dal sig. Xxxx Xxxxxxxxx
CGIL/AGB, rappresentata dal sig. Xxxxxx Xxxxx e dalla sig.ra Xxxxxxx Xxxxxx SGBCISL, rappresentata dal sig. Xxxxxx Xxxx
UIL-SGK, rappresentata dal sig. Xxxx Xxxxxxxx
si stipula il presente accordo relativamente all‘
“Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale“
nel settore dell’artigianato della Provincia Autonoma di Bolzano.
1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale in tutti settori di attività i giovani che abbiano compiuto i quindici e non abbiano ancora compiuto i venticinque anni di età.
L’apprendistato è ammesso per le attività professionali contenute nell’elenco di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della LP 12/2012.
2 – DURATA
La durata dell’apprendistato è fissata in 36 mesi per le attività professionali contenute nell’elenco di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) e in 48 mesi per le attività professionali contenute nell’elenco di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) della LP 12/2012.
Con i giovani che hanno acquisito la qualifica in un’attività professionale oggetto di apprendistato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), può essere stipulato un ulteriore contratto di apprendistato della durata di un anno finalizzato all’acquisizione del diploma professionale.
Gli ordinamenti formativi dei singoli mestieri regolano la formazione degli apprendisti nei due luoghi di apprendimento (azienda e scuola professionale).
Con riferimento alla legislazione speciale vigente in provincia di Bolzano in materia di apprendistato, si stabilisce che, qualora la durata del periodo di apprendistato scada nel corso dell’anno scolastico, il datore di lavoro possa, nei limiti previsti dall’art. 3 del presente accordo, recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni (decorrenti dalla fine dei 36, 48 o 12 mesi). Se il datore di lavoro non dovesse procedere con il recesso dal contratto, attribuirà la qualifica professionale e potrà concedere i permessi per motivi di studio per la frequenza della scuola professionale fino alla sessione di esame di fine apprendistato (*) relativa all’anno scolastico in corso e per i giorni d’esame.
*(secondo le modalità ed i termini fissati dal Regolamento di attuazione ai sensi della LP n. 12/2012.
3 – PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI APPRENDISTATO
In caso di assenza per maternità, nonché per infortunio e malattia di durata superiore a 30 giorni consecutivi, il periodo di apprendistato si prolunga per la durata equivalente. L’apprendista è tenuto a consegnare, entro e non oltre le scadenze previste, la relativa documentazione al proprio datore di lavoro.
L’art. 5, comma 5 della LP 4 luglio 2012 dispone che: „Il contratto di apprendistato può essere prorogato al massimo per un anno, nel caso in cui, al termine dei percorsi formativi di cui ai commi 1, 2 e 3 della medesima LP, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma professionale o il diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori.“.
4 – PERIODO DI PROVA
L’assunzione dell’apprendista avviene con un periodo di prova della durata di 30 giorni di effettivo lavoro.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e/o obbligo di corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
5. - RETRIBUZIONE
La retribuzione dell’apprendista è determinata in percentuale sulla retribuzione globale lorda dell’operaio/impiegato qualificato prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo i seguenti scaglioni di anzianità:
1. anno di apprendistato – 35%
2. anno di apprendistato – 50%
3. anno di apprendistato – 60%
4. anno di apprendistato – 70%
Gli anni di apprendistato si ritengono completati nel caso in cui sia trascorso un periodo temporale minimo di 12 (rispettivamente 24, 36 o 48) mesi dalla data di assunzione e sia presente anche la votazione positiva del relativo anno scolastico.
La retribuzione come sopra evidenziata è dovuta anche per le ore di frequenza scolastica.
5.1 –MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI SCOLASTICI
Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici, all’apprendista non spetta, per il successivo anno di apprendistato, l’avanzamento delle percentuali retributive, ma riceverà anche per il successivo anno di apprendistato la percentuale retributiva percepita durante l’anno precedente.
5.2 – MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IN CASO DI CONSEGUIMENTO DI UNA BUONA VALUTAZIONE SCOLASTICA A FINE ANNO
Nel caso in cui l’apprendista concluda l’anno scolastico con una buona valutazione, gli spetta, per il seguente anno di apprendistato, una maggiorazione di 10 punti della percentuale di retribuzione di cui all’articolo 5 del presente accordo. Per la
formazione scolastica in Alto Adige si intende per “buona valutazione” il raggiungimento di una votazione media annua minima del 7,50.
5.3 – RETRIBUZIONE PER L’ANNO AGGIUNTIVO DI APPRENDISTATO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE
Apprendisti che hanno acquisito la qualifica in un’attività professionale oggetto di apprendistato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della LP 4 luglio 2012 nella versione vigente, e che hanno stipulato con la propria azienda un ulteriore contratto annuale di apprendistato con l’obiettivo di raggiungere il diploma professionale, riceveranno per quest’anno di apprendistato la seguente retribuzione:
70% della retribuzione globale lorda prevista dell’operaio/impiegato qualificato prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
6 – TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO SUL LAVORO
In caso di malattia viene corrisposto all’apprendista il seguente trattamento:
dal 4o al 180o giorno un‘integrazione dell’indennità INPS sino al raggiungimento del 100% della sua normale retribuzione.
Se la malattia supera i sette giorni di calendario, l’azienda corrisponde l’integrazione relativa anche ai primi tre giorni.
In caso di infortunio sul lavoro, all’apprendista sarà corrisposta la seguente retribuzione:
a partire dal giorno seguente l’infortunio per un massimo di sei mesi, una integrazione dell’indennità, percepita in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 100% della sua normale retribuzione. Per l’eventuale periodo di infortunio eccedente la scadenza di cui sopra l’apprendista percepirà il normale trattamento assicurativo.
In caso di infortunio l’apprendista ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica comprovata da certificato medico definitivo da parte dell’INAIL. Sono fatte salve clausole di miglior favore previste per gli apprendisti dai relativi contratti collettivi in materia di malattia ed infortunio.
7 – PREAVVISO
Per quanto riguardo il recesso dal contratto di apprendistato al termine del periodo di formazione oppure all’atto del sostenimento dell’esame di fine apprendistato, le parti firmatarie il presente accordo rimandano a quanto disposto dall’art. 42, comma 4 del Dlgs. 81/2015.
Per il recesso dal contratto è previsto un preavviso di 15 giorni di calendario.
8 – NORME GENERALI – DECORRENZA E DURATA
Il rapporto di apprendistato è regolato dalle norme di legge nazionali, provinciali e dalle disposizioni del presente accordo.
Per quanto qui non previsto e comunque non incompatibile con il presente accordo, si applicano le norme del CCNL del settore applicato in azienda.
Il presente contratto decorre dal 1° luglio 2016 e rimane in vigore fino al 31 dicembre 2018.
Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle parti firmatarie il presente accordo, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata
a.r. oppure, in alternativa, tramite posta elettronica certificata (pec). La parte che ha dato disdetta si impegna a presentare le proprie proposte per un nuovo accordo entro tre mesi dalla data della disdetta stessa.
9 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le parti concordano esplicitamente che i contratti di apprendistato di primo livello stipulati dal 1° luglio 2016 verranno regolati in base al presente accordo.
Le parti si impegnano inoltre ad adoperarsi a livello nazionale affinché negli accordi nazionali vengano riconosciute le specificità della provincia di Bolzano, ove non già riconosciute.
Letto, confermato e sottoscritto
Confartigianato Imprese lvh.apa ASGB
Unione Artigiani Altoatesini CNA/SHV CGIL/AGB
SGBCISL
UIL-SGK